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molto efficacie e utile, Schemi e mappe concettuali di Diritto Privato

questo prodotto vi aiuterà a studiare meglio la seconda parte del torrente di diritto privato

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2025/2026

Caricato il 18/12/2025

giorgy-acquaviva
giorgy-acquaviva 🇮🇹

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RIASSUNTO TORRENTE PARTE 2
CAPITOLO 17: IL RAPPORTO OBBLIGATORIO
Con il termine obbligazione si intende il rapporto tra due soggetti: il soggetto passivo, cioè il debitore, e il
soggetto attivo, il creditore, in forza del quale il primo è tenuto, nei confronti del secondo, ad una
determinata prestazione. Di conseguenza, il rapporto dà vita a due posizioni correlate: la posizione passiva
(di debito) e la posizione attiva (di credito). Questo concetto si esprime dicendo che in capo al debitore vi è
una determinata “obbligazione”, mentre al creditore fa capo ildiritto di credito”.
Per conseguire l’utilità cui ha diritto, il creditore ha bisogno della cooperazione del debitore.
Il diritto del creditore è un diritto dunque “relativo” o “personale”, in quanto può esser fatto valere
solo nei confronti di quest’ultimo.
La nozione di diritto di credito si contrappone a quella di diritto reale:
1. Diritto reale= è un diritto sulla cosa, caratterizzato dai caratteri dell’immediatezza e
dell’assolutezza.
2. Diritto di credito= è un diritto nei confronti di un soggetto obbligato ad una determinata
prestazione: c.d “relatività del diritto di credito”.
3. Diritti personali di godimento= sono quei diritti in cui la prestazione dovuta dal debitore
consiste nel consentire al creditore di trarre da un bene le utilità che lo stesso è in grado di
offrire. In questi casi si dice che il potere del creditore sul bene è “mediato” , perché il
godimento del bene gli viene garantito tramite la condotta del debitore e non mediante
l’attribuzione di una potestà, come nel caso di un diritto reale, per questo si distinguono dai
diritti reali di godimento.
a. Se il debitore non adempie= il creditore può ottenere la condanna all’adempimento e
il risarcimento danni derivanti dal ritardo nell’eseguire la prestazione.
b. Esecuzione forzata= se, nonostante ciò, il debitore non adempie, si può conseguire
l’esecuzione forzata, se il patrimonio del debitore è capiente, e se l’obbligazione
consiste in una somma di denaro. Lo stesso accade per le prestazioni che contengono
obbligo di consegna di una cosa specifica, in questo caso si parla di “esecuzione forzata
in forma specifica”. Negli altri casi, il creditore insoddisfatto può chiedere il
risarcimento danni e la sostituzione, alla prestazione originariamente dovuta, di un
credito pecuniario, suscettibile di esecuzione coattiva.
________________________________________Fonti delle obbligazioni.
Le obbligazioni, secondo l’art 1173 c.c, possono sorgere:
a) CONTRATTO
b) FATTO ILLECITO
c) OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico, come ad
esempio promesse unilaterali, titoli di credito, arricchimento senza causa ecc.
d) FONTI INNOMINATE= accadimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, che risultano idonei
alla produzione di obbligazioni alla luce dei principi e dei criteri desumibili dall’ordinamento
considerato nella sua interezza, complessità ed evoluzione.
a. Il testamento: obbligazione nascente da una disposizione testamentaria tipo “ti nomino
mio erede con l’obbligo di istituire una borsa di studio per gli universitari.
b. Atti leciti dannosi: es. obbligazione di corrispondere una adeguata indennità al proprietario
del fondo vicino nel caso della presenza di un diritto di accesso o passaggio sul fondo al fine
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RIASSUNTO TORRENTE PARTE 2

CAPITOLO 17: IL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Con il termine obbligazione si intende il rapporto tra due soggetti: il soggetto passivo, cioè il debitore , e il soggetto attivo, il creditore , in forza del quale il primo è tenuto, nei confronti del secondo, ad una determinata prestazione. Di conseguenza, il rapporto dà vita a due posizioni correlate : la posizione passiva (di debito) e la posizione attiva (di credito). Questo concetto si esprime dicendo che in capo al debitore vi è una determinata “ obbligazione ”, mentre al creditore fa capo il “ diritto di credito ”.

  • Per conseguire l’utilità cui ha diritto, il creditore ha bisogno della cooperazione del debitore.
  • Il diritto del creditore è un diritto dunque “ relativo ” o “ personale ”, in quanto può esser fatto valere solo nei confronti di quest’ultimo. La nozione di diritto di credito si contrappone a quella di diritto reale :
    1. Diritto reale = è un diritto sulla cosa, caratterizzato dai caratteri dell’immediatezza e dell’assolutezza.
    2. Diritto di credito= è un diritto nei confronti di un soggetto obbligato ad una determinata prestazione: c.d “ relatività del diritto di credito ”.
    3. Diritti personali di godimento= sono quei diritti in cui la prestazione dovuta dal debitore consiste nel consentire al creditore di trarre da un bene le utilità che lo stesso è in grado di offrire. In questi casi si dice che il potere del creditore sul bene è “mediato” , perché il godimento del bene gli viene garantito tramite la condotta del debitore e non mediante l’attribuzione di una potestà, come nel caso di un diritto reale, per questo si distinguono dai diritti reali di godimento. a. Se il debitore non adempie= il creditore può ottenere la condanna all’adempimento e il risarcimento danni derivanti dal ritardo nell’eseguire la prestazione. b. Esecuzione forzata= se, nonostante ciò, il debitore non adempie, si può conseguire l’esecuzione forzata, se il patrimonio del debitore è capiente, e se l’obbligazione consiste in una somma di denaro. Lo stesso accade per le prestazioni che contengono obbligo di consegna di una cosa specifica, in questo caso si parla di “ esecuzione forzata in forma specifica ”. Negli altri casi, il creditore insoddisfatto può chiedere il risarcimento danni e la sostituzione, alla prestazione originariamente dovuta, di un credito pecuniario, suscettibile di esecuzione coattiva. _________________________________________Fonti delle obbligazioni._ Le obbligazioni, secondo l’art 1173 c.c, possono sorgere: a) CONTRATTO b) FATTO ILLECITO c) OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico, come ad esempio promesse unilaterali, titoli di credito, arricchimento senza causa ecc. d) FONTI INNOMINATE= accadimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, che risultano idonei alla produzione di obbligazioni alla luce dei principi e dei criteri desumibili dall’ordinamento considerato nella sua interezza, complessità ed evoluzione. a. Il testamento: obbligazione nascente da una disposizione testamentaria tipo “ti nomino mio erede con l’obbligo di istituire una borsa di studio per gli universitari. b. Atti leciti dannosi: es. obbligazione di corrispondere una adeguata indennità al proprietario del fondo vicino nel caso della presenza di un diritto di accesso o passaggio sul fondo al fine

di costruire un muro, ove ne sia derivato un danno. Oppure obbligazione di indennizzo al proprietario del fondo vicino nel caso di immissioni sopra alla normale tollerabilità giustificate da esigenze della produzione. c. Mancato rispetto di obblighi ex lege= es. omessa o tardiva trasposizione di una direttiva comunitaria. d. Contratti nulli e. Contratti di fatto: f. Contratto sociale qualificato : contratto che pur in assenza di un contratto inter partes , si instaura tra soggetti di cui l’uno ha motivo di fare ragionevole affidamento sulla correttezza della condotta dell’altro. (es alunno e insegnante: alunno si fa male per mancata sorveglianza= insegnante responsabile= risarcimento danni). Il codice prevede e disciplina autonomamente la figura generale dell’obbligazione a prescindere dalla fonte da cui l’obbligazione discende e poi tratta separatamente delle singole fonti da cui essa può derivare: contratto, promesse unilaterali, titoli di credito, gestione d’affari, pagamento dell’indebito, arricchimento senza causa, fatti illeciti. In particolare, in seguito all’inadempimento dell’obbligazione seguono sia le sanzioni previste dalla materia dell’obbligazione , ma anche quelle previste per la materia di inadempimento del contratto. _____________________________ L’obbligazione naturale Alla nozione di obbligazione “civile” si contrappone la nozione di “ obbligazione naturale ” che si ha quando una determinata prestazione è dovuta in esecuzione di un dovere morale o sociale, in cui il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione, ma, se la esegue, non può chiederne la restituzione (c.d soluti retentio ). Presupposti : ✓ SPONTANEITA’ dell’esecuzione= non vi deve essere coazione. ✓ CAPACITA’ del soggetto che esegue la prestazione ✓ PROPORZIONALITA’ tra la prestazione eseguita ed i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare: non è considerato doveroso ciò che va oltre quanto l’adempiente può fare o quanto il beneficiario può attendersi. Effetti Il diritto dell’accipiens di non restituire la prestazione ricevuta in adempimento di una obbligazione naturale è l’unico effetto dell’obbligazione stessa: questa non potrà essere oggetto di novazione oggettiva, di cessione, trasmissione ereditaria ecc. IpotesiTipizzate = debito da gioco; obbligo di eseguire la disposizione fiduciaria; debito prescritto ➢ Non tipizzate = l’esecuzione di una determinata prestazione è giustificata dall’adempimento di un dovere morale o sociale, intendendosi quello la cui osservanza comporterebbe un giudizio di disistima, da parte dei consociati a causa dell’etica sociale di un momento storico: es. prestazioni gratuite a favore del convivente more uxorio come attività lavorative; pagamento di interessi pattuiti oralmente; prestazioni a favore di parenti nei cui confronti non vi è un obbligo alimentare ecc. Ma non rientrano nei casi di obbligazione naturale le attribuzioni effettuate per riconoscenza o in considerazione dei meriti del beneficiario o per speciale remunerazione.

  1. L’atto con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitore ha effetto anche per gli altri.
  2. La rinuncia del creditore alla solidarietà a favore di uno dei condebitori non incide sulla natura solidale dell’obbligazione degli altri condebitori.
  3. La transazione , stipulata dal creditore con uno dei condebitori, che abbia ad oggetto l’intero debito, non produce effetto nei confronti degli altri condebitori: ma essi possono chiedere di approfittarne senza che alcuna clausola lo impedisca; ma se la transazione tra creditore e uno dei condebitori ha ad oggetto SOLO LA QUOTA DEL CONDEBITORE che l’ha conclusa: se il debitore ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo gravante sugli altri debitori si riduce in misura corrispondente all’importo pagato; se l’importo è inferiore, il debito degli altri si riduce in misura pari alla quota di chi ha effettuato la transazione.
  4. La sentenza pronunciata tra creditore e uno dei debitori non ha effetto nei confronti degli altri condebitori, ma essi hanno il diritto di avvalersi del giudicato favorevole emesso in esito ad un giudizio promosso da uno degli altri debitori anche se non vi hanno partecipato. Nei rapporti interni tra i coobbligati valgono i seguenti principi: a) Il carico della prestazione si divide tra i vari condebitori in parti eguali, se non risulta diversamente, salvo che l’obbligazione sia sorta nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori (es tizio mutuo in banca-Caio fa da garante: l’obbligazione è in capo a Tizio). b) Se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al creditore l’intera prestazione, o una somma che eccede la sua quota, ha diritto a richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza: è la cosiddetta azione di regresso. Se l’obbligazione è sorta nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori, l’altro che abbia effettuato l’intera prestazione può richiedere a quest’ultimo il rimborso dell’INTERA PRESTAZIONE eseguita. c) Se uno o più degli obbligatori risulta insolvente , la perdita si ripartisce tra tutti gli altri condebitori. ________________DIVISIBILITA’ E INDIVISIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE_____________________________ Le obbligazioni, a seconda della loro natura si distinguono in: Indivisibili = hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale.
  • Indivisibilità oggettiva = indivisibili per natura (es consegna di un cavallo)
  • Indivisibilità soggettiva = per volontà delle parti. Divisibili = hanno ad oggetto una prestazione suscettibile di adempimento parziale. Questa distinzione assume importanza in tema di obbligazioni plurisoggettive: l’obbligazione plurisoggettiva indivisibile è solidale, dunque si applica la disciplina della solidarietà, con alcune differenze. L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore e del creditore. In caso di obbligazione indivisibile, l’erede non può dare una parte soltanto della prestazione ma ciascuno è tenuto per intero. In relazione al tipo di prestazione dovuta, le obbligazioni si distinguono in: a) Obbligazione specifica : nel caso in cui si tratta di una obbligazione di “dare”, cioè di trasferire un diritto su una cosa, si dice obbligazione specifica che il bene è specifico e determinato. L’obbligazione da generica si trasforma in specifica quando si perviene, d’accordo tra le parti, alla individuazione della res. b) Obbligazione generica= se l’obbligazione consiste in un dare, ma il bene è determinato solo nel genere. (es 100 quintali di grano) c) “facere”= si tratta del caso in cui la prestazione consiste in un compimento di un’attività materiale (es realizzazione di un edificio) o giuridica (stipulazione di un contratto).

a. Obbligazioni di mezzi= il debitore è tenuto a svolgere un’attività senza garantire l’ottenimento del risultato sperato (es medico). b. Obbligazione di risultato= il debitore è tenuto a realizzare un determinato risultato come esito della propria attività. Il risultato sperato dunque è parte della prestazione dovuta. La distinzione tra obbligazione di mezzi e risultati in realtà ha mera funzione descrittiva e non pratica poiché in ogni obbligazione si richiede (in misura variabile) l’ottenimento di un certo tipo di risultato. (es avvocato non deve vincere per forza ma deve proporre appello nei limiti di decadenza fissati). d) “non facere” (c.d obbligazione negativa)= nel caso in cui la prestazione consiste nell’osservanza di una condotta omissiva, consistente in un NON DARE (non alienazione di un bene) o NON FACERE (obbligo di non concorrenza). e) Fungibile= se per il creditore non è rilevante l’identità o la qualità personale di chi esegue la prestazione (es pagamento di una somma di denaro) f) Infungibile= se assume importanza la persona del debitore che effettua la prestazione (es stipulazione di un contratto di alienazione). A seconda del tipo di prestazione dovuta, si distingue tra:

  1. Obbligazioni semplici = hanno ad oggetto un’unica prestazione, che il debitore è tenuto ad eseguire per liberarsi.
  2. Obbligazioni alternative = hanno ad oggetto due o più prestazioni (c.d obbligazioni con alternativa multipla), ma il debitore si libera eseguendone una sola. La scelta di quale prestazione eseguire compete al debitore, salvo diversamente previsto. Dopo la scelta, l’obbligazione da alternativa diviene semplice.
  3. Obbligazioni facoltative= hanno ad oggetto una sola prestazione (dunque l’obbligazione è semplice), ma il debitore può liberarsi eseguendone un’altra. (es o mi paghi in denaro o mi dai un immobile). La distinzione tra obbligazione alternativa e facoltativa assume importanza in caso di impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni: ➢ in caso di obbligazione alternativa, se una delle prestazioni diviene impossibile per causa non imputabile ad una delle parti, l’obbligazione si considera semplice e il debitore deve eseguire la prestazione. ➢ In caso di obbligazione facoltativa, se l’unica prestazione dedotta diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue; se diviene impossibile l’altra, l’obbligazione permane e il debitore deve eseguire la prestazione dedotta. _______________________________LA PRESTAZIONE________________________ I caratteri della prestazione: a) PATRIMONIALITA’ = deve essere suscettibile di valutazione economica. b) Deve rispondere ad un interesse del creditore , anche non patrimoniale (es fruizione di uno spettacolo). c) La prestazione deve essere POSSIBILE, LECITA E DETERMINATA O DETERMINABILE. d) Correttezza del rapporto tra creditore e debitore, intesa come dovere inderogabile della solidarietà sociale. L’esigenza di correttezza fa sorgere accanto all’obbligo principale di prestazione gravante sul debitore, una serie di c.d “ obblighi di protezione ”: volti a fare in modo che la sfera giuridica

Gli interessi costituiscono una obbligazione pecuniaria avente un carattere accessorio rispetto ad un’obbligazione principale pur essa a contenuto pecuniario (es interessi dovuti al creditore da chi ha avuto in prestito una somma di denaro). Quanto alla fonte , gli interessi si distinguono in: a) LEGALI = dovuti in base ad una previsione di legge. Secondo l’art 1282 cc: producono interessi di pieno diritto i crediti liquidi ( il cui ammontare è determinato o determinabile mediante operazioni di conteggio aritmetico) ed esigibili (quelli di cui il creditore è legittimato a chiedere l’immediato pagamento) aventi ad oggetto somme di denaro. b) CONVENZIONALI= dovuti in forza di un accordo tra le parti contestuale o successivo al sorgere del debito. Quanto alla funzione , gli interessi si distinguono in: a) CORRISPETTIVI = sono quelli dovuti al creditore sui capitali concessi a mutuo o comunque lasciati nella disponibilità di terzi o quelli dovuti sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro. Essi sono una sorta di corrispettivo per il godimento che il debitore ha del danaro del creditore e, come tali, vengono considerati FRUTTI CIVILI. b) COMPENSATIVI= sono quelli dovuti al creditore di obbligazioni di valore (es risarcimento danni): essi rappresentano una sorta di compenso del danno dal creditore sofferta per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione. Questo tipo di interessi sono una creazione giurisprudenziale per evitare che il creditore sia privo di tutela nel caso di illiquidità del credito di valore (non avendo diritto ai crediti corrispettivi). c) MORATORI= sono dovuti dal debitore IN MORA al creditore di obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro , non importa se liquida o meno : essi rappresentano un risarcimento per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento. Se poi il creditore dimostra di aver avuto un danno maggiore a quello ricavato dagli interessi, ha anche diritto al c.d “ maggior danno ”. L’ammontare dell’obbligazione degli interessi si determina in misura percentuale (c.d tasso o saggio di interesse) rispetto all’entità dell’obbligazione principale (c.d capitale ) ed in relazione al tempo con riferimento al quale gli interessi sono dovuti. Il tasso , sulla base del quale si calcolano gli interessi, si distingue in: ➢ LEGALE = fissato dalla legge in misura pari al 5% in ragione d’anno ma può subire variazioni. Il tasso legale si applica, sempre che le parti non ne abbiano determinato la misura, sia agli interessi legali che a quelli convenzionali, corrispettivi, compensativi e moratori. Il tasso legale degli interessi moratori ora è fissato ad un livello più elevato per predisporre una tutela a favore di quelle categorie di creditori ritenute meritevoli di particolare protezione. o Per evitare di sfruttare un processo giudiziale solo per ritardare l’adempimento alla prestazione, la legge prevede che, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali non è più quello ordinario ma quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali. ➢ CONVENZIONALE = viene fissato per accordo tra debitore e creditore (spesso tramite rinvio a tassi variabili): il relativo patto richiede la forma scritta ad substantiam qualora determini il tasso di interesse in misura superiore a quello legale; in mancanza di forma scritta, gli interessi sono dovuti nella misura legale. o Interessi usurari= tuttavia le parti non possono fissare, né per gli interessi corrispettivi né per quelli moratori, un tasso di interesse che superi di oltre 4 punti percentuali il tasso effettivo globale medio (c.d tasso soglia ). Sono detti poi interessi usurari gli interessi, anche se inferiori al limite globale, che risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di

denaro, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (c.d usura soggettiva ) _______CAPITOLO XIX __________________MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO__________ Ai soggetti originari del rapporto obbligatorio (creditore e debitore) possono sostituirsi o aggiungersi altri soggetti. Questo può accadere:

  1. SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE = la modificazione riguarda tutti i rapporti facenti parte del patrimonio del dante causa, tranne i rapporti intrasmissibili.
  2. SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE = la modificazione riguarda il singolo rapporto. Successione a titolo particolare: modificazione nel lato attivo del rapporto La modificazione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio (= creditore) può realizzarsi tramite un atto inter vivos (a titolo particolare) nei seguenti casi:
  3. CESSIONE DEL CREDITO (artt 1260-1267 cc) Cosa si intende per cessione del credito? :
  • Il contratto con cui il cedente , quindi il creditore, pattuisce con un terzo detto concessionario , il trasferimento in capo a quest’ultimo di un suo diritto di credito nei confronti del debitore ( ceduto ), a fronte del quale il cambiamento risulta indifferente.
  • L’effetto del contratto, cioè il trasferimento del credito in capo al concessionario. Di regola, qualunque credito può formare oggetto di cessione, per il principio della libera cedibilità dei crediti; anche i crediti futuri a titolo oneroso possono essere ceduti a patto che il debito sia determinato o determinabile, tranne nel caso in cui: A. Il credito sia di carattere strettamente personale (es crediti alimentari) B. Il trasferimento sia vietato dalla legge (es cessione dei crediti litigiosi a favore dei magistrati) C. La cedibilità sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti (se il concessionario non ne era a conoscenza). Come si sviluppa l’accordo? Il contratto di cessione si perfeziona in forza di un accordo tra creditore (cedente) e terzo (cessionario) per il quale non è necessaria nessuna particolare forma. NON SERVE l’accettazione del ceduto perché egli resta estraneo all’accordo di cessione, dato che al debitore è indifferente la persona che riceve il pagamento.
  • Variabilità della causa = il contratto di cessione può prevedere, a favore del cedente, un corrispettivo in denaro o una prestazione di altra natura. Ma la cessione può aver luogo anche senza corrispettivo (in questo caso potrà trattarsi di una vera e propria donazione del credito) o essere effettuata in funzione di garanzia (es Tizio da a Caio un credito per garantire a Caio che Tizio onorerà un altro credito vantato da Caio).
  • Oltre che per effetto di un autonomo contratto, la cessione del credito può avvenire in conseguenza di cessione del contratto fonte del credito o di cessione dell’azienda.

La cessione dei crediti di impresa e il factoring Il factoring è una figura contrattuale in forza del quale un imprenditore specializzato (c.d factor ), a seguito di un pagamento di una commissione variabile a seconda dell’entità degli obblighi assunti, si impegna a:

  1. fornire all’impresa cliente una vasta gamma di servizi (es contabilizzazione, incasso ecc ), relativi alla gestione dei crediti che l’impresa vanta nei confronti della propria clientela e derivanti dalla sua attività imprenditoriale.
  2. Funzione di finanziamento = il factor rende all’impresa cliente un’anticipazione finanziaria pari ad una parte del valore nominale dei crediti ceduti.
  3. Funzione assicurativa = si accolla il rischio dell’insolvenza di uno o più debitori dell’impresa stessa. In questo caso la cessione da parte dell’impresa viene effettuata pro soluto : dunque in questo caso il factor , se il credito ceduto dovesse risultare irrecuperabile, non può richiedere la restituzione dell’anticipazione già versata. Diverso accade in caso di cessione pro solvendo , con la conseguenza che l’impresa cliente dovrà restituire al factor le anticipazioni relative ai crediti che non può più incassare. Il factoring si avvale dell’istituto della cessione del credito : l’impresa cede al factor i crediti da essa vantati o che vanterà in futuro e questo consente al factor di gestire tali crediti; il factor provvede poi all’erogazione dell’anticipazione finanziaria richiesta dall’impresa cliente, destinata ad essere recuperata dal factor tramite l’incasso dei crediti ceduti. SE :
  • Il cedente è un imprenditore
  • I crediti ceduti sono pecuniari e sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa
  • Il cessionario è una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, o sia un soggetto in forma di società di capitali, che svolga attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari o di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza. ALLORA : ✓ I Crediti futuri possono essere oggetto di cessione anche prima che siano stipulati i contratti da cui sorgono purchè essi vengano poi perfezionati nei 24 mesi successivi. ✓ I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti in massa dovendo ritenersi sufficiente (affinchè l’oggetto della cessione possa dirsi determinato) che sia indicato il nominativo del debitore ceduto. ✓ Il cedente, salvo patto contrario, garantisce la solvenza del debitore ceduto. ✓ La cessione è opponibile ai terzi non solo quando notificata o accettata con un atto di data certa, ma anche quando il factor paga all’impresa cedente il corrispettivo della cessione con atto avente data certa. Leggi pag 417- 18 - 19

1. CESSIONE DEL CREDITO

2. LA DELEGAZIONE ATTIVA

La delegazione attiva ( c.d di credito ) consiste in un accordo trilaterale tra creditore, debitore e un terzo , in forza del quale il creditore (delegante) delega il debitore (delegato) ad impegnare ad effettuare la prestazione al terzo (delegatario). Per effetto della delegazione attiva, il delegato può divenire debitore sia del delegante che del delegatario (c.d delegazione comulativa ) o debitore del solo delegatario, con correlativa liberazione nei confronti del delegante (c.d delegazione liberatoria ). ✓ Differenze con la cessione del credito = nella delegazione attiva l’accordo vede come parte anche il debitore; l’effetto della cumulazione non è solo la sostituzione ma può essere anche un effetto cumulativo, cioè al creditore originario (delegante) non si sostituisce, ma si aggiunge un nuovo creditore (delegatario).

3. IL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE Si tratta della sostituzione del creditore con un’altra persona: in questo caso l’obbligo non si estingue ma muta direzione, in quanto all’originario creditore se ne sostituisce un altro. Dunque la surrogazione da luogo ad una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio. ✓ Differenze con la cessione/delegazione= oltre al fatto che la cessione è un negozio bilaterale, la surrogazione suppone che l’obbligazione sia adempiuta, che il creditore sia soddisfatto, mentre le altre due presuppongono che l’adempimento non si sia ancora verificato. La finalità della surrogazione è infatti agevolare l’adempimento a favore del creditore originario, con attribuzione al terzo dei diritti inerenti al rapporto obbligatorio. La surrogazione può avvenire :

  1. Per volontà del creditore che al momento della ricezione dell’adempimento, può dichiarare in modo espresso e contestualmente al pagamento, di volerlo far subentrare nei propri diritti nei confronti del debitore (art 1201)
  2. Per volontà del debitore che, prendendo a mutuo una somma di denaro per pagare il debito, può (art 1202) surrogare il mutuante nella posizione del creditore anche senza il suo consenso. a. Portabilità dei mutui = contratti conclusi tra banche e persone fisiche o micro imprese. Per agevolare il cliente che vuole chiudere un rapporto di finanziamento con la sua banca per trasferirlo presso un'altra banca più vantaggiosa, egli può stipulare con la nuova banca un contratto di finanziamento (art 1202) grazie al quale estingue il proprio debito nei confronti della vecchia banca, surrogando la nuova nel precedente rapporto, facendola dunque subentrare nelle garanzie che assistevano il finanziamento concessogli dalla precedente.
  3. Per volontà della legge (c.d surrogazione legale ) nei casi indicati dall’art 1203 cc (leggi e studia l’articolo 1203,1201,1949). Essa opera anche senza o contro la volontà del debitore e creditore.

La delegazione di pagamento ( delegatio solvendi ) La delegazione di pagamento consiste in un accordo tra il debitore ed un terzo (debitore del debitore ma non tenuto ad aderirvi), in forza del quale il debitore delega il terzo ad effettuare una determinata prestazione a favore del creditore. ✓ Ma, diversamente da ciò che accade nel caso di delegatio promittendi , in caso di delegazione di pagamento il creditore non può rivolgersi al delegato per ottenere l’adempimento della prestazione dovutagli, salvo che quest’ultimo si sia a ciò obbligato nei confronti del creditore stesso. Dunque il delegato non si obbliga personalmente verso il delegatario ma si impegna nei confronti del delegante ad estinguere un suo debito nei confronti del delegatario. (ES assegno bancario con cui un cliente ordina alla banca di fare un pagamento a favore del portatore dell’assegno). ✓ La delegazione di pagamento, seguita dal pagamento da parte del delegato, ha funzione immediatamente solutoria dell’obbligazione, non solo di mera modificazione del soggetto passivo di essa. Il pagamento effettuato dal delegato nelle mani del delegatario vale , nei rapporti tra delegante e delegatario (rapporto di valuta) come effettuato al delegatario dal delegante, e nei rapporti tra delegante e delegato (rapporto di provvista) vale come effettuato dal delegato al delegante. (v esempio p 422-423) _____________________________ B: L’ESPROMISSIONE _____________________________ L’espromissione consiste in un contratto tra il creditore ed un terzo , in forza del quale il terzo (espromittente) si impegna, nei confronti del primo (espromissario) a pagare un preesistente debito dell’obbligato originario (espromesso). (es padre che si obbliga verso il creditore a pagare il debito del figlio).

  • Contratto unilaterale = dato che dal contratto derivano obbligazioni solo per il terzo, si ritiene che l’accordo di espromissione si perfezioni al momento in cui il creditore viene a conoscenza della volontà del terzo, senza necessità di un atto di accettazione.
  • Elemento differenziale tra la delegazione promissoria e l’espromissione consiste nella spontaneità dell’iniziativa del terzo, cioè nell’assenza di delega da parte del debitore originario. Dunque, un eventuale rapporto tra il terzo ed il debitore non è ostativo all’espromissione, se il debitore non prende parte all’operazione negoziale.
  • Espromissione comulativa = di regola l’espromissione è cumulativa, dunque il terzo è obbligato in solido con il debitore originario.
  • Espromissione liberatoria/privativa= il creditore potrebbe dichiarare espressamente di liberare il debitore originario, in questo caso rimane obbligato solo il terzo assuntore. Quali sono gli effetti dell’espromissione?
  1. Il terzo espromittente subentra nella stessa posizione del debitore originario: dunque non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario (es il padre non può opporre al terzo il credito che lo stesso padre ha nei confronti del figlio), salvo diverso accordo tra le parti (c.d espromissione titolata rispetto al rapporto di provvista)
  2. A differenza della delegazione, il terzo promittente può sempre opporre al creditore le eccezioni che a quest’ultimo avrebbe potuto opporre il debitore originario, ad esclusione delle c.d eccezioni personali (es incapacità del debitore ecc) e delle eccezioni derivanti da fatti successivi all’espromissione.
  3. DUNQUE= l’espromissione è sempre titolata rispetto al rapporto di valuta, che deve essere menzionato nel contratto di espromissione perché ne costituisce l’oggetto.

_______________________________3.L’ACCOLLO_______________________________________

L’accollo è un accordo bilaterale tra il debitore e un terzo, in forza del quale il terzo (accollante) assume a proprio carico l’onere di procurare al creditore (accollatario) il pagamento di un debito anche futuro del primo (accollato). (es ipotesi di vendita di un immobile gravato da ipoteca= l’acquirente si accolla l’obbligo di rimborsare al posto del venditore il mutuo garantito dall’ipoteca gravante sull’immobile) Si distingue un accollo interno da un accollo esterno :

  1. ACCOLLO INTERNO = si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore (accollatario) verso l’accollante; l’accollante si impegna solo nei confronti del debitore accollato o provvedendo all’adempimento o fornendo al debitore accollato gli strumenti utili all’adempimento. Dunque il creditore non acquista, accanto a quello originario, un nuovo debitore. a. Il creditore (accollatario) non ha diritto di rivolgersi all’accollante per ottenere il pagamento del suo credito. b. Il terzo accollante in caso di mancata osservanza dell’obbligo assunto risponde dell’inadempimento solo nei confronti del debitore accollato , non nei confronti del creditore accollatario c. Il terzo accollante e il debitore accollato possono in qualsiasi momento accordarsi per modificare o revocare l’impegno assunto dall’accollante.
  2. ACCOLLO ESTERNO= si ha quando l’accordo tra accollante e accollato si presenta come un contratto a favore del terzo: quando, cioè, terzo accollante e debitore accollato hanno inteso conferire al creditore accollatario il diritto di pretendere direttamente dall’accollante stesso l’adempimento del proprio credito. a. L’accordo tra debitore e terzo può essere modificato o posto nel nulla, a seguito di successivi accordi, finchè il creditore non vi aderisca. b. Dal momento in cui il creditore vi aderisca, l’impegno assunto dall’accollante diventa irrevocabile ed il nuovo debitore risponde dell’adempimento non solo di fronte all’accollato ma anche di fronte all’accollatario. c. Accollo Cumulativo = se il debitore originario resta obbligato in solido con l’accollante d. Accollo Liberatorio = se il debitore originario resta liberato, rimanendo obbligato il solo accollante. Perché la liberazione si verifichi serve una dichiarazione espressa ed inequivoca del creditore o che la liberazione del debitore originario costituisca condizione espressa ed inequivoca dell’accordo intervenuto tra quest’ultimo e l’accollante. e. Eccezioni= al creditore accollatario il terzo accollante può opporre tutte le eccezioni anche quelle che avrebbe potuto opporgli il debitore originario. Il fattore determinante che consente di distinguere tra accollo esterno e interno è la circostanza che le parti abbiano inteso o meno attribuire al creditore accollatario il diritto di pretendere l’adempimento direttamente dal terzo accollante.

IL DESTINATARIO DELL’ADEMPIMENTO

Il c.c prevede che il debitore esegua direttamente la prestazione al creditore possedente lo stato di capacità legale e se ne discute sulla capacità legale di ricevere, altrimenti il debitore potrebbe essere obbligato a pagare una seconda volta, a meno che non provi che l’incapace ha comunque tratto vantaggio dalla prestazione eseguita. Talvolta dunque, il debitore deve eseguire il pagamento non nelle mani del creditore ma nelle mani del suo rappresentante legale o la persona designata dal giudice:

  1. Pagamento all’adiectus solutionis causa = il debitore può pagare anziché al creditore o al suo rappresentante, ad una persona indicata dal creditore come legittimata a ricevere il pagamento. Ma, in caso di contestazione, il debitore ha l’onere di provare che il creditore aveva indicato il terzo come adiectus solutionis causa.
  2. Pagamento a soggetto non legittimato = se paga a chi non è legittimato a ricevere l’adempimento, il debitore non si libera dall’obbligazione a meno che il creditore non ratifichi il pagamento o non ne approfitti. La prova che il creditore ha ratificato/se ne è approfittato deve essere fornita dal solvens che invoca la liberazione del debito.
  3. Creditore apparente = il debitore si libera se paga in buona fede (incolpevolmente) a persona che, in base a circostanze univoche, appare essere il creditore. Il creditore apparente è tenuto poi nei confronti del vero creditore, alla restituzione della prestazione ricevuta. Spetta al debitore provare di aver confidato in una situazione apparente e che il suo erroneo convincimento era determinato da un comportamento colposo del creditore, che lo aveva indotto a prestare fede alla situazione apparente. IL LUOGO DELL’ADEMPIMENTO Esso è indicato nel titolo costitutivo nel rapporto o è dettato dagli usi o dalla natura della prestazione (es obbligo giocatori di calcio); nel caso in cui questi principi non fossero sufficienti, il legislatore detta delle regole suppletive, che valgono salvo che dal titolo costitutivo del rapporto risulti diversamente: ✓ Obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata va adempiuta nel luogo in cui è sorta l’obbligazione (art 1182) ✓ Obbligazione di pagare una somma di denaro, se liquida, cioè determinata o determinabile, va adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (c.d obbligazione portable ) ✓ Obbligazione di pagare una somma di denaro da parte della P.A va adempiuta presso la Tesoreria dell’ente debitore ✓ In tutti gli altri casi l’obbligazione va adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza ( obbligazione querable ).

IL TEMPO DELL’ADEMPIMENTO

  1. Obbligazioni di durata = Obbligazione ad esecuzione continuata (es locatore, lavoratore dipendente ecc) o ad esecuzione periodica (pagare interessi). In questo caso è necessario determinare il momento iniziale e finale della prestazione.
  2. Esecuzione istantanea/esecuzione differita/esecuzione periodica= occorre determinare il dies solutionis. Il termine dell’adempimento:
  • a favore del debitore = Quando per l’adempimento è fissato un termine, si presume che esso sia a favore del debitore, con la conseguenza che il creditore non può esigere il pagamento prima della scadenza, mentre il debitore può adempiere anche prima della scadenza (c.d prestazione inesigibile ma eseguibile ). o Decadenza del termine= il debitore decade dal termine fissato a proprio favore (=il creditore può agire in giudizio come se il termine fosse già scaduto), in caso di mancanza di garanzie che il debitore aveva offerto/in caso di “ stato di insolvenza ” del debitore, cioè situazione di dissesto economico anche temporaneo che renda impossibile la soddisfazione delle proprie obbligazioni.
  • a favore del creditore= se il termine risulta fissato a favore del creditore, questi può pretendere l’adempimento anche prima della scadenza ma il debitore non può adempiere spontaneamente prima del termine (c.d prestazione esigibile ma ineseguibile ). Se il titolo non prevede nulla a riguardo, la regola generale è che il creditore può pretendere immediatamente il pagamento: c.d principio della immediata esigibilità della prestazione. Nel caso invece in cui la natura della prestazione (es costruzione di un immobile) richiede la fissazione di un termine, essa è rimessa al giudice. _________________________ _1.1 ADEMPIMENTO DEL TERZO _______________________________ Quando la prestazione è infungibile, il creditore può rifiutare la prestazione effettuata da un sostituto del debitore, o la prestazione spontaneamente offerta da un terzo. Se invece la prestazione è fungibile, il creditore, essendogli indifferente la persona del debitore, non può legittimamente rifiutare la prestazione offerta da un terzo, tranne nel caso in cui il debitore gli abbia comunicato la propria opposizione, in concomitanza con i valori di buona fede e correttezza.
  1. Effetti = l’adempimento del terzo estingue l’obbligazione, con conseguente liberazione del debitore, se il terzo è convinto di adempiere ad una obbligazione non propria (diverso è se il terzo ha adempiuto erroneamente, ma con scusabile convincimento di essere obbligato personalmente: in questo caso il solvens potrà agire nei confronti dell’accipiens per la ripetizione dell’indebito).
  2. Diritti del terzo= quando il terzo adempie un obbligo altrui, agisce in accordo con il debitore che sarà obbligato a restituire al terzo quanto da lui pagato al creditore. Ma il terzo può anche agire con spirito di liberalità verso il debitore (es padre) o per altri motivi (es fornitore di impresa in difficoltà per evitare il fallimento dell’impresa). a. Azione di arricchimento= il terzo, a meno che non sia intervenuto per spirito di liberalità, potrà esperire contro il debitore che si sia avvantaggiato del pagamento effettuato in sua vece, l’azione di arricchimento, se ne ricorrono i presupposti. b. Art 1201= il creditore, una volta ricevuta la prestazione, può surrogare il terzo nei suoi diritti nei confronti del debitore: l’adempimento del terzo in questo caso non comporta l’estinzione del rapporto obbligatorio, ma la successione del terzo nella posizione creditoria nei confronti del debitore. (diversa dalla promessa di adempiere un obbligo altrui)

La cooperazione del creditore nell’adempimento e la mora credendi Normalmente, per l’adempimento, è necessaria la cooperazione del creditore e, ovviamente, nella maggiorparte dei casi il creditore presta la sua collaborazione. Ma vi sono casi in cui per il creditore risulta vantaggioso non cooperare (es. quando percepisce egli interessi). I. Il creditore per legge deve comportarsi in adempienza ai criteri di buona fede oggettiva e di correttezza , che implicano la necessità di cooperare all’adempimento, ponendo in essere tutte quelle attività necessarie affinchè il debitore possa adempiere all’obbligazione stessa. Mora del creditore = qualora, senza legittimo motivo, il creditore rifiuti di ricevere l’adempimento offertogli dal debitore o trascuri di compiere gli atti preparatori necessari per il ricevimento della prestazione, il debitore può, mediante offerta della prestazione, costituirlo in mora: c.d mora credendi. a) Il debitore deve dimostrare che, se non fosse mancata la cooperazione del creditore, egli avrebbe effettivamente adempiuto, dunque ha l’onere di offrire al creditore la prestazione. b) Per costituire in mora il creditore, l’offerta deve comprendere la totalità della prestazione dovuta. Offerta solenne= è compiuta da un pubblico ufficiale nel rispetto dei presupposi di cui all’art 1208. Le modalità dell’offerta solenne variano a seconda che si tratti di una obbligazione compiuta al domicilio del creditore o se è il creditore a doversi attivare per ricevere la prestazione dovutagli: a) Offerta reale = se oggetto dell’obbligazione è la consegna di denaro, titoli di credito, cose mobili da consegnare al domicilio; il pubblico ufficiale si reca al domicilio del creditore per effettuare l’adempimento. b) Offerta per intimazione = se oggetto dell’obbligazione è la consegna di un bene immobile (es inquilino che alla scadenza della locazione vuole riconsegnare l’immobile al proprietario) o la consegna di cose mobili prevista in un luogo diverso dal domicilio del creditore, o se si tratta di una prestazione di un fare, l’offerta è effettuata intimando al creditore di ricevere la prestazione entro un determinato termine e in un determinato luogo. L’offerta in questo caso avviene mediante atto notificato al creditore. c) Offerta secondo gli usi= se oggetto della obbligazione è una prestazione di facere; in questo caso l’offerta può essere effettuata con l’osservanza di una prassi generalizzata. d) NO OFFERTA NON FORMALE= ai fini della costituzione in mora del creditore, non vale l’offerta non formale eseguita tramite mezzi di comunicazione comuni (es telegramma lettera ecc), ma essa, se seria e tempestiva e se rifiutata dal creditore, vale ad evitare la mora debendi , dunque ad evitare per il debitore ulteriori conseguenze negative come il risarcimento danni. MA , con l’offerta della prestazione il debitore non si libera dell’obbligazione, ma fa solo cessare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla mora del creditore; mentre per liberarsi dalla prestazione, il debitore deve:

  1. Se l’obbligazione ha ad oggetto la consegna di beni mobili , deve procedere al loro deposito, il quale deve essere accettato con senza passata in giudicato; in questo caso il debitore si libera senza passare attraverso la preventiva costituzione in mora del creditore.
  2. Se l’obbligazione ha ad oggetto la consegna di beni immobili , deve consegnarli presso un sequestratario e il suo sequestro deve essere dichiarato valida con sentenza passata in giudicato. Per le obbligazioni aventi ad oggetto un facere, il codice presuppone che esse si estinguano secondo le regole dettate per l’ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione, dunque si estinguano quando il debitore non può più essere tenuto ad eseguire la prestazione o il creditore non ha più interesse a conseguirla.

2. LA COMPENSAZIONE

Quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori reciproci (il soggetto creditore in un rapporto è al tempo stesso debitore in un altro rapporto, sempre nei confronti della controparte) i due rapporti in determinate condizioni, possono estinguersi, totalmente o parzialmente tramite la compensazione. Unico prerequisito della compensazione è l’autonomia dei reciproci rapporti di debito/credito , dunque non si effettua compensazione: ➢ se essi traggono origine da un unico rapporto. ➢ i crediti che esigono, per la loro causa, che la prestazione sia eseguita (es. credito agli alimenti). ➢ Obbligazioni naturali = la compensazione non è ammessa tra un’obbligazione civile e una naturale, perché unico effetto dell’obbligazione naturale è la soluti retentio. La legge prevede poi tre tipi di compensazione=

  1. Compensazione legale : si ha quando i crediti reciproci presentino cumulativamente i caratteri i. Omogeneità = i due crediti devono avere per oggetto entrambi o una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere. ii. Liquidità = i due crediti devono essere già determinati nel loro ammontare. iii. Esigibilità = i due crediti devono essere suscettibili di richiesta di immediato adempimento (dunque non deve esserci una condizione sospensiva pendente ad esempio o un termine iniziale) iv. Operatività = la parte deve far valere la compensazione in giudizio perché essa non è rilevabile d’ufficio. Tuttavia, i debiti reciproci si estinguono non dal giorno della sentenza del giudice, ma dal momento della loro coesistenza, automaticamente, per effetto della legge (c.d legale).
  2. Compensazione giudiziale= si ha quando nel corso di un giudizio viene invocato un credito liquido ed esigibile, e l’altra parte opponga in compensazione un controcredito omogeneo, non contestato ed anch’esso esigibile, ma non ancora liquido: il giudice può quindi dichiarare l’estinzione dei due debiti fino alla quantità corrispondente, a condizione che il credito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione.
  3. Compensazione volontaria= si ha quando le parti, in forza di un accordo, rinunciano reciprocamente ai rispettivi crediti, nonostante essi non abbiano i requisiti richiesti per la compensazione legale o giudiziale. a. Comp. Facoltativa= si ha quando la parte rinuncia a far valere un ostacolo che si contrapporrebbe alla compensazione legale. 3.LA CONFUSIONE Quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona (es creditore diventa erede del debitore), l’obbligazione si estingue per confusione (art 1253) e questo comporta anche la liberazione di eventuali terzi che abbiano prestato garanzia per il debitore. In caso di successione ereditaria, non si ha confusione se l’erede accetta con beneficio d’inventario.