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Nota a sentenza: sentenza 2 febbraio 2015, n. 1788 Corte di Cassazione civile, sez. I
Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche
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Università degli Studi di Brescia Corso di diritto ecclesiastico
Nella sentenza della Cassazione Civile sez. I – 02/02/2015, n. 1788 il ricorrente principale aveva sostenuto la contrarietà all’ordine pubblico italiano, di una delle dispositivi di sentenza ecclesiastica, in presenza di una lunga convivenza tra le parti, successiva alla celebrazione del matrimonio. La corte accoglie questo ricorso principale poiché il motivo appare fondato: gli sposi hanno convissuto per un periodo di quattro anni successivo al matrimonio. La corte di Cassazione, a sezioni unite, ha indicato la convivenza stabile e duratura dei coniugi come un rapporto di limite generale all’ordine pubblico. Il percorso argomentativo su cui si fonda tale assunto spazia dalla disciplina matrimoniale, al codice civile, ai principi costituzionali, ai principi generali dell’ordinamento, all’accordo di villa Madama, fino alle fonti di diritto europeo e comunitario ed alle statuizioni delle corti internazionali. Le sentenze ecclesiastiche, dichiarative di nullità matrimoniale, dopo i Patti Lateranensi del 1929 e fino agli anni settanta erano recepite automaticamente dallo Stato italiano ed erano riconosciute, agli effetti civili, qualunque ne fosse la motivazione.
Successivamente all’accordo di Villa Madama del 1984, stipulato tra S sede e repubblica Italiana, (accordo politico stipulato tra Santa Sede e Repubblica Italiana allo scopo di modificare i contenuti del concordato sottoscritto nell’ambito dei Patti Lateranensi) del 1984, le sentenze di nullità matrimoniale, emesse da un tribunale ecclesiastico, acquisiscono il riconoscimento nell’ordinamento italiano in seguito ad una valutazione della Corte d’appello. Ai sensi dell’articolo 8, numero 2, dello stesso accordo, la Corte d’Appello non riconosce automaticamente la nullità matrimoniale delle sentenze ecclesiastiche, ma è chiamata a verificare la sussistenza di una serie principi, quali: “ a) il giudice ecclesiastico sia competente a conoscere della causa; b) nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio; c) ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”. La Corte d’Appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei due coniugi il cui matrimonio sia dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia. Il nuovo concordato fra Stato-Chiesa ha conservato il maggior privilegio ottenuto dalla Chiesa cattolica con i Patti Lateranensi del 1929: il riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica in merito alla nullità dei matrimoni canonici. Ma precedentemente agli accordi di Villa Madama, a differenza di quanto stabilito dai Patti Lateranensi, la Corte d’Appello era chiamata a verificare che nel giudizio dinanzi ai Tribunali Ecclesiastici fosse garantito alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio ,come è disposto dall’articolo 24 della Costituzione, ed inoltre che la sentenza canonica non contenesse disposizioni che fossero contrarie all’ordine pubblico. SENTENZA DEL 1982 : PREPARATA DA UNA GIURI SENSIBILE ALL’ORDINE PUBBLICO.
La Corte Costituzionale nella pronuncia n. 281/1994 aveva dichiarato il matrimonio come un rapporto giuridico, ossia un vincolo rafforzato da un periodo di esperienza matrimoniale in cui vi fosse la volontà dei coniugi di vivere insieme in un nucleo caratterizzato da diritti e doveri, considerando i tre anni successivi alla stessa unione come requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto. La sentenza della Corte di Cassazione n.1343/2011 afferma che la prolungata convivenza tra i coniugi rappresenta condizione ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. A conferma di ciò, il vizio del matrimonio è un atto non più azionabile dopo la scadenza dei termini per l’impugnativa e concretante incompatibilità ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario. Le ragioni che ,attenendo alla coscienza dei nubendi, rilevano per la legge canonica, non necessariamente concretano cause invalidanti del rapporto che ne è seguito. Le sezioni unite, attraverso le sentenze cd “gemelle” (n. 16379/2014 e 16380/2014) hanno enunciato che la convivenza come coniugi deve intendersi quale elemento essenziale del “matrimonio rapporto” e viene manifestata attraverso consuetudine di vita coniugale, comune, stabile e continua nel tempo ed esteriormente riconoscibile attraverso fatti e comportamenti dei coniugi oltreché quale fonte di diritti inviolabili e doveri inderogabili. Inoltre, tali sentenze prevedono che la convivenza “come coniugi” protrattasi per almeno tre anni, dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, è ostativa alla dichiarazione di efficacia delle sentenze definitive di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico. Tuttavia, l’eccezione della convivenza protrattasi per tre anni deve intendersi in senso stretto: dev’essere avanzata da una delle parti in giudizio ed inoltre richiede un’istruttoria volta ad accertare termini e condizioni comprovanti l’esistenza della convivenza stessa.
La ripetuta conferma del principio per cui la convivenza “come coniugi”, protrattasi per oltre tre anni, comporti il rifiuto della deliberazione della sentenza di nullità ecclesiastica, provoca la preclusione della deliberazione di molte sentenze di nullità. Tramite l’apporto delle sentenze gemelle del 2014 delle Sezioni Unite, la disciplina viene nuovamente riformata stabilendo che ai fini della delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale canonica, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, è rilevante la lunga convivenza tra le parti e la conseguente irricevibilità delle declaratorie canoniche nell’ordinamento italiano per contrarietà all’ordine pubblico. In particolare viene dichiarato che se entro un anno, dall’inizio della convivenza dei coniugi, nessuno dei due ha proposto azione per dichiarare la nullità del vincolo, allora il matrimonio è valido anche in presenza di vizi. Dunque l’emersione di un vizio, nel corso dei tre anni in cui vi è una convivenza stabile, è considerato irrilevante poiché viene sanato dalla convivenza stessa.