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RIASSUNTO DIRITTO ECCLESIASTICO
CAPITOLO 1
– IL DIRITTO ECCLESIASTICO
Il diritto ecclesiastico disciplina il fenomeno religioso all'interno dell'ordinamento statale. la rilevanza sociale del fenomeno coinvolge anche l'attivita' della pubblica amministrazione. oggetto della disciplina e' il diritto dello stato e non quello degli ordinamenti confessionali. ma il diritto ecclesiastico e' costituito dalle norme prodotte dallo stato ma molte volte anche da norme prodotte dagli ordinamenti statali a cui lo stato rinvia. Esso appartiene all'area del diritto pubblico, riguarda anche aspetti del diritto civile poiché studia il rapporto tra lo stato e il singolo individuo e presenta anche contatti con il diritto internazionale, quando si tratta di studiare la natura della santa sede, dei trattati e dei concordati, poiché essi avvengono in una sfera assimilabile all'ordinamento internazionale.
– LE FONTI DI COGNIZIONE
Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico civile si trovano in disposizioni legislative dello stato emanate o unilateralmente, o in esecuzione di specifici accordi con le confessioni religiose. Tali fonti sono di vario livello.
- Nella Costituzione , in cui vi sono delle disposizioni dove il fenomeno religioso è menzionato, cioè gli articoli 3, 7, 8, 19, 20. Mentre altre disposizioni riguardanti il fenomeno religioso si possono cogliere in maniera indiretta dagli articoli 13, 18, 21, 25 che riguardano le libertà civili.
- Da norme di derivazione concordataria, che sono garantite dagli articoli 7 e 8 della costituzione. Essi garantiscono in primo luogo con l'art 7 i Patti Lateranensi, cioè gli accordi tra lo stato italiano e la chiesa cattolica stipulati l'11 febbraio 1929 e resi esecutivi dalla legge 810 del maggio 1929 consistenti in un trattato ( che ha risolto la questione romana con la creazione dello stato città del vaticano ed altre garanzie ) ed un concordato, volto a disciplinare il trattamento della chiesa cattolica in italia. Ad oggi è rimasto in vigore solo il Trattato, poiché il concordato è stato abrogato dall' art 13 dell'accordo del 18 febbraio del 1984, reso esecutivo dalla legge 121 del marzo 1985, e che ha sostituito il concordato del
- L'art 8 garantisce le leggi approvate in base ad intese con le confessioni religiose di minoranza, ed attualmente sono in vigore l'intesa fra lo stato e le chiese della tavola valdese con legge 449 del 1984, l'intesa con le chiese avventiste del settimo giorno con legge 517 e 517 del 1988, l'intesa con la comunità ebraica con legge 101 del 1989, e l'intesa con l'unione cristiana evangelica con legge 116 del
Altre leggi di derivazione concordataria tra la chiesa cattolica e lo stato sono la legge che dà esecuzione al protocollo del 1984 riguardante gli enti ecclesiastici e il sostentamento del clero con legge 206 del 1985, e la norma che riproduce i contenuti dello stesso accordo con legge 222 del 1985. - Nel nostro ordinamento ci sono leggi che dettano norme attribuibili alla volontà unilaterale dello stato. Sono di unilaterale derivazione statale le norme sulle confessioni religiose di minoranza che non hanno stipulato intese con lo stato. -Altre disposizioni riguardanti la materia si trovano sparse nei testi legislativi, contenuti nel codice civile, codice penale, codice procedura civile e penale, lo statuto dei lavoratori, la legge sullo scioglimento del matrimonio ecc.
– LE FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
Le fonti di produzione del diritto ecclesiastico sono di vario livello e pongono alcuni problemi, poiché vi sono alcune norme che sono protette dagli articoli 7 e 8, e tali leggi possono essere modificate da una legge ordinaria se questa dà esecuzione ad un nuovo accordo, o da una legge costituzionale se il legislatore vuole cambiarle in maniera unilaterale. Quando vi sia un accordo tra lo stato e la chiesa cattolica diretto a modificare le norme gia concordate, per l'esecuzione o l'approvazione di esse basterà una legge ordinaria, la quale modifica validamente le norme già esistenti. Dopo nella gerarchia si
trovano le norme regolamentari dettate con decreto dal presidente della repubblica, poi ci stanno le norme interne della pubblica amministrazione dettate di solito con circolari, e poi ci stanno le leggi regionali, poiché le regioni hanno competenza a legiferare su alcune materie ( esempio assistenza sanitaria ed ospedaliera, l'istruzione ecc. ) che in qualche modo vanno a toccare le funzioni degli enti delle confessioni religiose, ed infine vi sono casi di intesa fra autorità statali e confessioni religiose ( si pensi alle intese fra autorità scolastiche e la conferenza episcopale italiana riguardo all'insegnamento della religione nella scuola pubblica. Un modo probabilmente illegittimo di eseguire le intese è il caso dei giorni festivi, poiché il riconoscimento delle festività andava fatto per legge e non con decreto del presidente della repubblica. Il d.p.r. 792 del 1985 ha riconosciuto agli effetti civili un elenco di festività religiose della chiesa cattolica, determinate d'intesa con la santa sede nell'accordo del 1984, con cui la repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra le parti. Il governo deve preventivamente sottoporre al parlamento ogni proposta o ipotesi di intesa, riguardante nuove materie, al fine di consentire alle camere di esercitare in tempo utile i propri poteri di indirizzo. Una violazione di tale vincolo comporterebbe una responsabilità politica del governo nei confronti delle camere che potrebbero adire una mozione di sfiducia.
per un buon funzionamento dei suoi istituti. Per quanto riguarda la tutela dello stato dalla chiesa vi erano numerosi poteri, quali quello del principe di concorrere alla nomina dei funzionari ecclesiastici e dei vescovi, il potere dello stato di esaminare gli atti emanati dall'autorità ecclesiastica, il sequestro dei beni di un istituto ecclesiastico qualora il rappresentante dell'ente lo avesse male amministrato, i fedeli potevano ricorrere al sovrano contro i provvedimenti o le sentenze dell'autorità ecclesiastica ed infine il potere del principe di intervenire e vigilare sulle istituzioni ecclesiastiche.
- teocrazia Il sistema teocratico, ossia della soggezione dello stato alla chiesa ed in particolare alla santa sede, non si è mai effettivamente realizzato. È stata una rivendicazione promossa da sant'agostino, in cui la chiesa avrebbe dovuto guidare l'intera umanità alla pace, alla solidarietà e alla sana convivenza perchè è stata fondata da dio. Le tesi teocratiche si collocano tra gregorio settimo e bonifacio ottavo 1073/1303. essa afferma che al papa appartengono tutti i poteri esercitabili nel mondo, sia d'ordine spirituale che d'ordine temporale perchè li ha avuti direttamente da dio, e perciò tutte le potestà temporali sono esercitate sulla terra per delegazione del papa. Si tratta del fenomeno della potestas directa in temporalibus, da cui derivano varie conseguenze : solo alla chiesa spettava il potere di decidere in modo unilaterale su ciò che fosse di competenza della chiesa e ciò che fosse di competenza dello stato, tutta la materia ecclesiastica era sottratta da ogni interferenza del potere civile, il potere civile era tenuto a mettere a disposizione della chiesa i suoi mezzi coercitivi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, nel contrasto tra leggi civili e leggi ecclesiastiche erano queste a prevalere, le leggi civili contrarie alla legge della chiesa erano illegittime, nulle e non obbliganti, nessuna autorità era legittima se non derivava da un'investitura ecclesiastica, solo il papa poteva decidere in ultima istanza se fare guerra o fare pace, ed esso poteva disporre delle cose di tutto il mondo. Nel 158, dopo il concilio i trento, fu delineata da roberto bellarmino la tesi della potestas indirecta in temporalibus, cioè il potere della chiesa di regolare con le proprie leggi anche i rapporti civili, di sciogliere i fedeli dall'obbligo di osservanza delle leggi civili contrarie agli interessi ecclesiastici, di premere indirettamente sui governanti affinchè queste leggi non vengano emanate. Ma dopo poco tempo l'opera di bellarmino fu messa nell'indice dei libri proibiti. Nel contesto moderno, esempi riconducibili allo stato teocratico sono riscontrabili nel mondo islamico.
- Separatismo L'idea separatista è stata proposta originariamente per realizzare l'indipendenza della chiesa tutelandone gli interessi, eventualmente anche contro lo stato. Questa tesi è stata sostenuta dagli anabattisti in germania e dai congregazionalisti in inghilterra, dove il suo maggior teorico è stato milton. Secondo la tesi sostenuta da tali correnti lo stato quando non si conformava alla legge divina commetteva un opera malefica, e che la chiesa dipendeva solo da cristo, e ogni rivendicazione della superiorità dello stato sulla chiesa era opera dell'anticristo. Milton sosteneva che il patrimonio ecclesiastico si dovrebbe utilizzare per scopi di pubblica utilità e le chiese avrebbero dovuto svolgere la propria attività con le libere contribuzioni dei fedeli. Per il separatismo la religione, cioè il rapporto tra uomo e dio, è un fatto personale, e perciò non avrebbe dovuto esistere nessuna chiesa di stato. I sostenitori della corrente ritenevano che i due diversi tipi di società, cioè quella civile formata per necessità e della società religiosa creata dal sentimento comune, dovevano essere tenute distinte ed indipendenti, ed entrambi dovevano essere liberi e senza ingerenza dell'altro di potersi organizzare e scegliere i propri esponenti. Il cattolicesimo liberale francese sosteneva la libertà di coscienza, la libertà di stampa, di associazione e la separazione tra stato e chiesa. Fine del separatismo è quello della divisione netta fra stato e chiesa, e presenta molte varianti, per cui secondo ruggero williams, che era una tesi liberale lo stato era un ente del tutto laico che si doveva astenere dall'immistione nella materia religiosa, e vedeva la chiesa come un mero ente privato, che non aveva nulla in comune con lo stato, e riduceva la chiesa al rango di un'associazione privata. La rivoluzione francese introdusse il separatismo nel 1795, e fu una separazione fondata sul fatto che la religione fosse morta, uccisa dalla filosofia. Sei anni dopo il sistema separatista francese cadde per effetto del concordato stipulato da napoleone nel 1801, ma ritornò in vita
un secolo dopo, durante la repubblica, con gli stessi connotati del 1795. la legge di separazione del 1905 non si limitava a dichiarare il disinteresse dello stato nei confronti del fenomeno religioso, ma pretendeva di disciplinare gli ordinamenti interni delle confessioni religiose, obbligandole a organizzarsi sulla base delle associazioni. Il separatismo prese altre vie negli USA, dove tocqueville osservò che con il separatismo era possibile soddisfare sia gli interessi della comunità civile che quelli della comunità religiosa. Dopo l'indipendenza delle colonie, si affermò un separatismo fondato sulla libertà di religione. Nell'europa il separatismo ha acquistato un ulteriore significato negli stati dell'est europeo, ad esempio nel URSS l'art 52 della costituzione dichiarava che la chiesa era separata dallo stato. Questo principio era concepito dalla visione marxista in cui la libertà di coscienza, cioè quella di professare qualsiasi religione o di non professarne alcuna, ed il diritto di praticare il culto, riconosceva solo il diritto di svolgere propaganda ateistica e non la propaganda religiosa. Il separatismo in italia è stato un mezzo politico per risolvere la cosiddetta questione romana dopo l'unità d'italia. L'enunciazione della tesi separatista è dovuta a cavour nella celebre frase libera chiesa in libero stato, ma di fatto fino al 1929 con la stipula dei trattati del laterano, i rapporti tra la chiesa cattolica e lo stato italiano erano assimilabili al giurisdizionalismo. Agli inizi del 20esimo secolo il rapporto fra libertà religiosa e uguaglianza di trattamento delle confessioni religiose formò oggetto di una controversia dottrinale tra due grandi autori. Ruffini sosteneva che che l'instaurazione di un regime giuridico uguale per tutte le confessioni non attuava una vera uguaglianza. Scaduto sosteneva che solo in un regime separatista era possibile trattare in modo uguale tutte le confessioni e assicurare una vera libertà religiosa. Giolitti sosteneva che lo stato e la chiesa erano due rette parallele che erano destinate a non incontrarsi mai. Dopo l'entrata in vigore della costituzione, il separatismo è stato sostenuto a decorrere dalla seconda metà degli anni 60 da vari gruppi, sia di cattolici sia di laici. Il principio della separazione tra stato e confessioni religiose è postulato dall'idea liberale,per la realizzazione di uno stato che lasci liberi i singoli cittadini di orientarsi senza vincoli giuridici in materia religiosa, filosofica, scientifica o politica, e vi è presente anche il principio che escluda che lo stato possa usare la forza per imporre una fede religiosa.
- sistema della coordinazione e dei concordati accanto ai sistemi separatisti e teocratici, si delinea un altro sistema che è quello della coordinazione e dei concordati, che è quello indicato dalla costituzione italiana con l'art 7 e 8 per disciplinare i rapporti fra lo stato e le confessioni religiose. Tale sistema prende corpo con i concordati stipulati dalla santa sede con i vari stati. Il concordato è uno strumento negoziale destinato a disciplinare le materie di comune interesse ( res mixtae ). Esso è un accordo con il quale le parti si obbligano con riguardo ai punti concordati, a tenere un certo comportamento nell'ambito della sovranità territoriale dello stato stipulante. Il concordato ecclesiastico è un istituto il cui scopo è quello di introdurre istituti giurisdizionalistici o a legittimare nei confronti della santa sede quelli introdotti unilateralmente dallo stato. Il sistema della coordinazione è un sistema neutro, nel senso che è il contenuto dell'accordo di volta in volta stipulato a consentire una valutazione effettiva della posizione reciproca dello stato e della chiesa in un determinato paese. Può dar luogo a problemi la determinazione giuridica dei concordati, poiché gli ordinamenti da considerare sono tre : quello della chiesa cattolica, quello dello stato e quello dell'ordinamento in cui si svolgono le trattative. Secondo l' ordinamento canonico i concordati sono di competenza della santa sede che è un soggetto di diritto internazionale e di conseguenza l'ordinamento in cui si svolgono i rapporti concordatari è l'ordinamento internazionale. La costituzione italiana non obbliga lo stato a concordare con la chiesa la disciplina delle materie di comune interesse, però quando lo stato attua degli accordi bilaterali, tali atti vengono considerati di diritto esterno simili ai trattati internazionali, e non di diritto interno. L'art 7, dichiarando che la chiesa cattolica è nel proprio ambito sovrana ed indipendente dallo stato, indica che vi è un settore di materie nel quale lo stato e la chiesa trattano da pari a pari (tesi internazionalistica), e va a confermare che i concordati ecclesiastici sono per il diritto italiano accordi tra due ordinamenti primari simili ai trattati internazionali e perciò l'italia quando conclude un concordato deve rispettare delle norme internazionali riguardanti la materia. Infatti, la convenzione di vienna del 1969 ammette in modo espresso che i concordati hanno un valore giuridico
cittadini e la libertà di religione. Intorno al 1948 non erano i migliori anni per trattare con la santa sede perchè papa pio 9^ era profugo a gaeta e non voleva dare alcuna concessione allo stato. Fallite le trattative, il parlamento approvò due delle leggi proposte da siccardi riguardanti l'abolizione del privilegio del foro ecclesiastico e l'autorizzazione agli acquisti degli enti anche ecclesiastici, e perciò si cercava di impostare i rapporti tra stato e chiesa in chiave separatista. Tale politica fu portata avanti negli anni seguenti con una legge che faceva distinzione tra enti ecclesiastici utili ed enti ritenuti inutili e al contempo vennero soppresse le associazioni religiose di vita contemplativa, e dopo con un altra legge vennero soppresse varie categorie di enti ecclesiastici e si provvide alla liquidazione dei loro beni. Ma la presenza a roma della santa sede poneva un serio problema per quanto riguarda la situazione giuridica della stessa e quella del papa ( questione romana ), e nell'impossibilità di stipulare un'intesa venne risolta con la legge 214 del 1871 detta la legge delle guarantigie. Essa era divisa in due titoli, il primo era dedicato alle prerogative del sommo pontefice e della santa sede, il secondo destinato a disciplinare le relazioni fra stato e chiesa. Tale legge è una commistione tra principio separatista e principio giurisdizionalista. Con essa lo stato rinunciava all'esercizio di un dato numero di poteri di controllo sulla chiesa, ma lo stesso si riteneva competente a dettare in modo unilaterale le norme attinenti alle garanzie offerte alla santa sede e al papa. Nel 1878 vennero meno i due protagonisti delle vicende riguardanti la politica ecclesiastica dello stato, e cioè papa pio 9^ e il re vittorio emanuele 2^. Il successore, cioè papa leone 8^, era un uomo di grande cultura e con la mente aperta, e aveva suscitato l'impressione che voleva raggiungere qualche intesa con lo stato, ma si trattò solo di un impressione. Bisogna tenere presente che la camera dei deputati era eletta a suffragio limitato, e perciò rappresentava le idee e gli interessi di una sfera sociale limitata. I cattolici non potevano partecipare alle competizioni elettorali politiche perchè la sacra penitenziaria nel 1874 aveva dichiarato che non era opportuna tale partecipazione. Tale presa di posizione vietava ai cattolici di essere eletti e di essere elettori, ma tale divieto durò fino al 1913 poiché con il patto gentiloni in vista delle elezioni dello stesso anno si ebbe un'alleanza politica tra le organizzazioni cattoliche e i liberali conservatori. Finita la guerra, la politica vide irrompere sulla scena, attraverso il suffragio universale nel 1945, i partiti di massa, tra cui il partito socialista e il partito popolare italiano, e il divieto di partecipare alle elezioni fu definitivamente abolito. La fine della guerra diede l'occasione di avere contatti tra gli esponenti politici e i rappresentanti della santa sede in vista di una soluzione per la questione romana, ma tali contatti non ebbero alcuna conclusione. L'incomunicabilità tra i partiti di massa avrebbe favorito nel 1922 l'ascesa al potere del fascismo. Il movimento fascista nel 1919 non aveva una vera e propria ideologia politica, ma tra le tesi del suo programma vi era la volontà di devolvere allo stato i beni ecclesiastici, aveva un programma anticlericale, e alle elezioni del 1919 i fascisti non riuscirono a mandare nessun deputato in parlamento. Ma nel 1921, con le elezioni anticipate, mussolini ottenne il mandato parlamentare, e nel suo primo discorso alla camera mostrò che il programma di politica ecclesiastica era radicalmente cambiato, infatti egli affermò l'importanza del papato e l'opportunità di avere dei buoni rapporti con la santa sede, al fine di accrescere l'influenza dell'italia nel mondo. Era un'utilizzazione della religione come mezzo per governare meglio. In tale clima iniziarono nel 1926 le trattative per la stipulazione di quegli accordi che avrebbero preso il nome di patti lateranensi. Furono trattative segrete, che importarono la redazione di vari testi. La conciliazione fu resa nota con la solenne stipulazione dei patti nel palazzo del laterano l' 11 febbraio del 1929. gli accordi riguardavano :
- La soluzione della questione romana, alla quale è dedicato il trattato, che prevedeva la creazione dello stato città del vaticano, la speciale forma di privilegio che godevano gli immobili della santa sede in italia, la speciale posizione del pontefice con le relative garanzie e la libertà e la tutela della santa sede;
- Le condizioni della religione e della chiesa cattolica in italia per quanto attiene alle relazioni civili e religiose, a cui è dedicato il concordato. Con esso lo stato riconosceva ampia libertà alla chiesa cattolica e rinunciava ad alcuni vecchi strumenti dell'apparato giurisdizionalista. Venne dichiarata la religione cattolica come religione di stato, perciò lo stato diveniva confessionista.
- Un risarcimento a beneficio della chiesa di 750 milioni di lire a causa delle spoliazioni che subì
la chiesa, e l'esenzione delle tasse e dei dazi per le merci che venivano importate dallo stato del vaticano, a cui è dedicata una convenzione finanziaria Con tale patto ebbe inizio il mutuo riconoscimento tra i due ordinamenti e furono stabiliti dei criteri per quanto riguarda le relazioni bilaterali, furono stipulati tra il cardinale pietro gasparri e dal primo ministro del regno d'italia benito mussolini. Il governo italiano, emanando il principio di una religione di stato, aveva deteriorato le libertà e l'uguaglianza spettanti alle religioni di minoranza. L'idillio tra lo stato e la chiesa non era destinato a durare in eterno, poiché nel periodo prima della 2 guerra mondiale i provvedimenti legislativi emanati dal governo per imitare la politica del terzo reich in germania incontrarono l'ostilità della santa sede. Una volta scoppiata la guerra, i rapporti dello stato con le confessioni religiose sono andati avanti sulla base dei concordati e delle leggi emanate nel 1929. La chiesa durante la guerra aveva fatto il suo dovere, cioè aveva dato rifugio nel suo territorio e nei suoi istituti a coloro che erano perseguitati da parte dei nazifascisti. I cattolici contribuirono alla resistenza. Il rinato partito dei cattolici, la democrazia cristiana, faceva parte del comitato di liberazione nazionale.. alla vigilia delle elezioni per l'assemblea costituente nessuno propose la denuncia dei patti lateranensi o portò avanti una politica ecclesiastica contraria alla chiesa cattolica, perciò si ebbe la formazione delle norme costituzionali con la riconferma dei patti lateranensi per la disciplina del fenomeno religioso. Il richiamo dei patti nella costituzione consolidò gli accordi per un periodo molto lungo di tempo, poiché venne disciplinata anche l'abrogazione o la modifica di tali norme, e per cambiarle bisognava una nuova intesa o una legge costituzionale che modificasse l'art 7. Dopo l' emanazione della costituzione, lo stato praticava un confessionismo di fatto, cose che era in contrasto con i precetti costituzionali. La corte costituzionale con delle sentenze del 1957, 1958 e 1959 ripristinò la libertà di culto delle minoranze religiose, e perciò vi era una vivace polemica contro i patti del 1929, e perciò nel 1965 si ebbe la presentazione da parte di basso di una mozione che poneva la questione della revisione del vecchio concordato. Per l'esame di tale mozione i tempi sono stati lunghi, perchè la camera dei deputati potè discutere il tema solo due anni dopo. Nel 1968 il ministro di grazia e giustizia nominò una commissione per lo studio delle proposte da fare alla santa sede, e tale commissione fu operativa nel 1969 e concluse i suoi lavori nel luglio dello stesso anno. Quando erano in corso i lavori della citata commissione, già si erano profilati i presupposti perchè la trattativa con la santa sede non potesse essere avviata ( polemica sulla legge del divorzio), poiché la santa sede aveva manifestato preoccupazione e dissenso sull'introduzione del divorzio in italia, perchè prevedeva la sua applicazione anche ai matrimoni concordatari. Entrata in vigore codesta legge 898 nel dicembre del 1970, la lotta contro di essa non cessò e un comitato di cattolici, che ebbe l'appoggio della chiesa, propose nei suoi confronti un referendum abrogativo votato nel 1974 che non fece abrogare tale legge. Le trattative con la santa sede per la revisione del concordato ebbero inizio dopo la fine di tale vicenda. Non furono più trattative riservate o segrete, ma venne tutto discusso in parlamento, ed il governo presentò delle bozze alle camere redatte dalla commissione, che hanno preceduto la stipula dell'accordo il 18 febbraio del 1984. Per quanto riguarda la nascita di tale accordo, nel 1967 si era constatata la necessità di rivedere alcune norme del concordato in virtù dell'entrata in vigore della costituzione, che aveva reso alcune norme dello stesso obsolete ed illegittime alla luce dei precetti costituzionali. Tale accordo venne stipulato in forma solenne il 18 febbraio 1984 a villa madama dal cardinale agostino casaroli e dal presidente del consiglio bettino craxi. Tale atto è stato qualificato come un accordo di modificazione del concordato lateranense, per collegarlo al patto lateranense ed all'art 7 della costituzione. L'accordo ed oìil successivo protocollo del 15 novembre del 1984 formano un nuovo concordato, poiche quello vecchio è stato abrogato. Tra i due accordi vi è un notevole differenza quantitativa, poiché il primo conteneva 45 articoli, mentre il nuovo ne contiene 96. Punto in comune dei due atti è la soluzione per via concordataria delle questioni e dei rapporti emergenti tra lo stato e la chiesa. Lo stato non impone proprie soluzioni unilaterali, ma ritiene opportuno ma ritiene opportuno che le sue leggi diano esecuzione ad accordi con l' altra parte. Tale accordo viene reso esecutivo dalla legge 121 del 25 marzo 1985 Di questa disponibilità hanno usufruito anche le confessioni valdesi, le quali hanno stipulato un intesa
CAPITOLO 3
- L'ORDINAMENTO STATUALE ED IL FENOMENO RELIGIOSO
I SOGGETTI RELIGIOSI ED I POTERI PUBBLICI
L'ordinamento dello stato, nel disciplinare il fenomeno sociale religioso, riconosce e considera una pluralità di soggetti:
- le persone fisiche, in quanto professino o non una religione,
- gli enti personificati con un fine di religione o di culto,
- le confessioni religiose. L'ordinamento statuale attribuisce rilevanza giuridica alle norme delle confessioni religiose, alle quali talora rinvia o , che il più delle volte, presuppone nella disciplina di rapporti giuridici compresi nel settore considerato. Lo stato ha nel suo apparato uffici con competenze specifiche in materia ecclesiastica e organizza l'assistenza spirituale delle comunità separate.
- PERSONE FISICHE Nel diritto italiano, essendo assicurata la libertà di religione dall'art 19, la posizione religiosa individuale è indifferente, la posizione giuridica del singolo nell'ordinamento statale non subisce alcuna modifica. Ma lo stato attribuisce rilevanza al fatto che un soggetto rivesta in una confessione religiosa una particolare posizione o qualifica, presupponendo questo come motivo per il compimento da parte di esso di atti giuridicamente rilevanti nell'ordinamento dello stato. La qualificazione confessionale è presa in considerazione in modo diretto dalla legge in alcuni casi, per esempio per gli ebrei che lo richiedessero di avere il diritto al riposo festivo del sabato, o può avere rilevanza in via indiretta quando la legge prevede di destinare una quota del gettito fiscale alla chiesa cattolica o ala comunità ebraica. Nel diritto dello stato assumono rilevanza le qualifiche spettanti a talune persone fisiche, quali quella di ecclesiastico, sacerdote, diacono, arcivescovo, vescovo, pontefice, ministro di culto. La qualifica ministro di culto si riferisce a chi rivesta, nell'ambito di una confessione religiosa, una posizione differenziata da quella del semplice fedele, ed è quel soggetto che compie riti, cura le anime dei fedeli e conserva l'edificio di culto, ed è un termine molto ampio che comprende tutte le varie figure dei soggetti delle confessioni religiose (vescovi nella cattolica, pastori nelle protestanti, imam nell'islam, rabbino nell'ebraismo ecc.), mentre la qualifica di ecclesiastico ha una portata più ampia perchè comprende tutte le figure che in una data confessione abbiano una posizione direttiva nella stessa, mentre i religiosi sono gli aderenti alle associazioni di vita consacrata che, come richiede l'accordo del 1984, abbiano pronunciato i voti.
- GLI ENTI Indifferente è per lo stato se un ente abbia o meno il carattere confessionale, poiché l'art 20 della costituzione prevede che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto non possono importare speciali limitazioni legislative o tributi fiscali ad essi per ogni forma di attività. Un ente per il diritto statale è ecclesiastico se è stato costituito o approvato dall'autorità ecclesiastica e se abbia in modo essenziale un fine di religione o di culto. Per la chiesa cattolica, producono effetti civili le certificazioni dell'autorità ecclesiastica o le certificazioni della santa sede. Lo stesso avviene per gli enti delle altre confessioni religiose, ed è rilevante agli effetti civili l'appartenenza dell'ente alla confessione religiosa. Nell'ordinamento italiano assumono rilevanza le formazioni sociali con fine di religione o di culto. Tali formazioni rientrano nelle previsioni dell'art 2 che le garantisce, in quanto centri di svolgimento della personalità individuale. L'art 7 comma 1 menziona esplicitamente la chiesa cattolica, che è la confessione di maggioranza in italia, mentre l'art 8 menziona tutte le confessioni religiose nel comma 1, e le confessioni di minoranza nei commi 2 e 3. Nessuna delle due norme dà però la definizione di confessione religiosa. Un dato implicito alla costituzione è che si ritiene una confessione religiosa quel gruppo sociale con fine religioso. Al fine di qualificare tali gruppi come gruppi religioso e perciò tutelati dagli art 8, 19 e 20, dal punto di vista giuridico bisogna considerare quale sia il rapporto fra i dirigenti di tali organizzazioni e gli aderenti ad essi, secondo i criteri raccomandati dalla risoluzione approvata dal parlamento europeo nel 1984. Secondo tali criteri, i nuovi movimenti religiosi per essere
considerati leciti non dovrebbero accogliere minorenni, dovrebbero assicurare ai proseliti un sufficiente periodo di riflessione prima di assumere impegni finanziari e personali, dopo l'adesione dovrebbero essere assicurati agli aderenti i contatti con i parenti e con gli amici, e l'aderente dovrebbe poter abbandonare liberamente l'organizzazione, chiedere consigli legali o d'altro tipo fuori dall'organizzazione, chiedere assistenza medica. Inoltre, le organizzazioni non dovrebbero mai incoraggiare gli aderenti ad infrangere la legge, specie ai fini della raccolta dei fondi e dovrebbero fornire alle autorità pubbliche le informazioni sulla residenza dei membri. Quando i detti criteri non siano rispettati, il fenomeno sociale non può essere qualificato come religioso.
- LE CONFESSIONI RELIGIOSE COME ORDINAMENTI GIURIDICI Nel diritto italiano la chiesa cattolica ha un ordinamento giuridico originario e ciò risulta dall'art 7. L'art 8 comma 2 prevede che le confessioni diversa dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, basta che non contrastino con l'ordinamento italiano. La libertà concessa dalla carta importa una garanzia più vasta del mero riconoscimento della liceità dell'attività dell'organizzazione. Il fine della norma costituzionale è di far si che i gruppi sociali con finalità religiosa diversa dalla cattolica, quando diano vita ad un ordinamento giuridico, sono riconosciuti dallo stato appunto come un ordinamento. Infatti l'esistenza di un ordinamento giuridico è qualcosa di diverso dall'esistenza di un'associazione. L'ordinamento giuridico è un fenomeno originato dall'impulso organizzatorio interno del gruppo sociale, mentre l'associazione pur esistendo potrebbe non essere un ordinamento giuridico, in quanto manca una normazione propria derivante dall'interno della stessa. Non si è cristiani, ebrei, musulmani in forza di un contratto soggetto alle leggi dello stato, ma per un impulso della coscienza che non ha nulla di negoziale, perciò la confessione religiosa prescinde dall'ordinamento statale, mentre le associazioni sono create con le norme del diritto statale. Ciò trova conferma nella diversa posizione che hanno nel diritto italiano gli statuti delle confessioni e gli statuti delle associazioni.
- Gli statuti delle associazioni devono conformarsi interamente alle previsioni non derogabili delle leggi ordinarie e dei regolamenti emanati dall'autorità governativa, ma tutte le volte in cui una legge o un regolamento ne impongono la modifica, la deroga o la sospensione, gli associati sono tenuti, se vogliono mantenere legittimamente in vita l'organizzazione, ad adeguare i loro accordi a tali nuove previsioni.
- Gli statuti delle confessioni religiose, essendo garantiti dall'art 8 comma 2, non possono essere sostituiti, modificati, derogati, sospesi o abrogati dalla legge ordinaria o da altre fonti normative. L'art 8 comma 2 riconosce la giuridicità degli ordinamenti creati in modo originario dai gruppi sociali diversi dai cattolici. Una prima questione è data dall'entità numerica minima che debba avere il gruppo per poter aspirare alla qualifica di religiosa. La dottrina per risolvere il problema ha fatto forza sul carattere istituzionale, organizzativo e normativo del gruppo, sulla peculiarità del fine perseguito dal gruppo sociale, che persegua una finalità religiosa consolidata nella tradizione italiana, sull'esistenza di principi riguardanti il rapporto tra l'uomo e dio e sull'esistenza di un complesso di riti che caratterizzano il gruppo.
- Critica del finocchiaro alla tesi L'opinione che il gruppo, per essere qualificabile come confessione, deve avere carattere istituzionale va oltre la legge, perchè per individuare l'esistenza di una confessione c'è bisogno che il gruppo abbia un'organizzazione e una normazione propria. La conformità del fine religioso alla tradizione italiana sembra estraneo alla prescrizione normativa, perchè la costituzione riconosce la libertà organizzativa a tutte le confessioni di minoranza e non solo a quelle entrate nella tradizione italiana. Ogni confessione ha una propria ed originale concezione del mondo che investe i rapporti fra uomo e dio e i rapporti fra uomo e uomo, dettando regole che disciplinano il comportamento del singolo appartenente al gruppo verso la comunità, mentre le associazioni con fine di religione o di culto non hanno una propria originale concezione del mondo. La religione è quel complesso di dottrine costruito intorno all'esistenza di un essere trascendente, che sia in rapporto con gli uomini, al quale è dovuto rispetto, venerazione ed obbedienza.
ad una qualifica confessionale, ad esempio la posizione di vescovo, di ecclesiastico, di ente ecclesiastico ecc. sono assunte dal nostro ordinamento così come sono disciplinate dagli ordinamenti confessionali, senza attribuire efficacia civile alle norme di questi. Altre volte la legge rinvia all'ordinamento confessionale per la disciplina di materie che sono parimenti disciplinate dal diritto statale, perchè di competenza di questo, ma che sono anche di competenza del detto ordinamento confessionale ( rinvio formale ). Cosi per esempio vi è un rinvio al diritto canonico nel riconoscimento canonico dei matrimoni canonici. Si tratta di norme si adattamento dell'ordinamento statale agli ordinamenti confessionali. Lo stato è competente a disciplinare materie quali il matrimonio, ma poiché tali vicende coinvolgono aspetti di carattere confessionale, l'ordinamento civile attribuisce rilevanza al diritto o agli atti di origine confessionale. Gli atti rientranti nell'autonomia riconosciuta dallo stato alle confessioni religiose sono privi di rilevanza giuridica, semmai risultano leciti nel diritto statale nel quale, di regola, non producono effetti.
- LA GIURISDIZIONE CONFESSIONALE E IL DIRITTO DELLO STATO Il collegamento tra gli ordinamenti giuridici può comportare la rilevanza del diritto statale di atti autoritativi compiuti nell'ambito degli ordinamenti confessionali. Si tratta di atti normativi, amministrativi o giurisdizionali diretti a redimere controversie sorte all'interno degli ordinamenti confessionali o volti ad irrogare sanzioni. Quando si parla di giurisdizione ecclesiastica, questa espressione nel diritto dello stato ha un significato diverso rispetto a quello che ha nell'ordinamento canonico. Nel diritto della chiesa l'espressione di potestà di giurisdizione indica il potere di governare i fedeli nella vita sociale della chiesa e perciò indica tutti i poteri, cioè quello legislativo, amministrativo e giudiziario. Quando invece si parla di rilevanza della giurisdizione ecclesiastica nel diritto dello stato, l'espressione si riferisce agli effetti prodotti in tale ordinamento dai provvedimenti assunti dall'autorità ecclesiastica nella soluzione di controversie o nell'irrogazione di sanzioni. Negli accordi del 1984 fra l'italia e la santa sede:
- Lo stato ha riconosciuto effetti giuridici alle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici riguardanti la nullità dei matrimoni canonici trascritti nei registri dello stato civile, ha riconosciuto la giurisdizione degli appositi organi nominati dall'autorità ecclesiastica per risolvere le controversie tra i sacerdoti e gli istituti per il sostentamento del clero in materia di compensi, ha riconosciuto la rilevanza civile dei provvedimenti disciplinari presi dall'autorità ecclesiastica nei confronti di ecclesiastici e religiosi;
- Per i provvedimenti canonici di carattere amministrativo, è stata prevista la rilevanza agli effetti civili di vari provvedimenti per l'erezione degli enti ecclesiastici, per la creazione degli istituti per il sostentamento del clero, per la nomina degli uffici ecclesiastici, l'efficacia civile dei controlli canonici sulla gestione degli enti ecclesiastici, il potere della chiesa ha effetti civili per lo svolgimento, l'instaurazione e la permanenza di alcuni rapporti di pubblico impiego, ad esempio il gradimento dell'autorità ecclesiastica per la nomina dei docenti dell'università cattolica del sacro cuore.
- E' stato riconosciuto il potere di certificazione che svolgono alcuni atti, che producono effetti nel diritto dello stato e certificano la situazione giuridica esistente nell'ordinamento della chiesa. Tale certificazione ha luogo dia quando il parroco attesta la celebrazione di un matrimonio ai fini della sua trascrizione civile, sia quando la segnatura apostolica attesta che la sentenza di nullità pronunciata dai tribunali ecclesiastici su un matrimonio è divenuta definitiva. Quando una confessione certifichi che un suo appartenente abbia perduto la qualifica di ministro di culto, tale persone non sarà più considerata investita di detta qualifica anche ai fini del diritto dello stato, tutte le volte in cui la qualifica stessa possa essere rilevante. Le norme statali riconoscono alcuni poteri anche alle autorità delle confessioni religiose di minoranza. Le sentenze di nullità dei matrimoni canonici trascritti nei registri dello stato civile devono essere dichiarate esecutive dalla competente autorità giudiziaria italiana.
- POTERI E UFFICI DELLO STATO AVENTI COMPETENZA IN MATERIA ECCLESIASTICA Numerosi organi costituzionali e uffici dello stato hanno specifiche competenze nella disciplina del fenomeno sociale religioso. Il presidente della repubblica ha il potere di nominare soggetti per la conclusione di concordati e di ratificare i concordati conclusi, esercita il suo potere di promulgazione delle leggi basate su intese con tali ordinamenti. Il presidente del consiglio dei ministri rappresenta lo
stato negli accordi con le confessioni religiose e ne coordina l'attività in materia ecclesiastica, e come ogni altra questione il governo è responsabile dell'andamento generale in tale settore della politica. Il consiglio dei ministri delibera sugli atti concernenti i rapporti dello stato con la chiesa cattolica e con le confessioni di minoranza, e oltre ad approvare la presentazione in parlamento dei disegni di legge riguardanti sia l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione degli accordi con la santa sede, sia l'esecuzione di intese con le confessioni di minoranza, determina e mantiene l'indirizzo politico in materia ecclesiastica. L'organo dell'amministrazione centrale con una competenza generale in materia ecclesiastica è il ministro dell'interno, ed ha la sua sede presso il ministero degli interni nell'ufficio con la denominazione di direzione generale degli affari dei culti. Le competenze di tali direzione generale riguardano tutta la materia concernente gli enti della chiesa cattolica e delle confessioni di minoranza, la vigilanza e la tutela sugli enti delle confessioni, l'approvazione della nomina dei ministri di culto delle confessioni che non abbiano stipulato intese con lo stato. La direzione ha amministrato fino al 1986 tre fondi, e a partire dal 1987 si è riunito il patrimonio in un fondo unico, denominato fondo edifici di culto FEC, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi dei fondi precedenti. Tale massa patrimoniale è destinata al perseguimento dei fini del fondo, ed è integrato dallo stato con un contributo annuo. Sono state trasferite al FEC la basilica di san francesco di paola di napoli, la cappella palatina del palazzo reale di palermo, la chiesa annessa al palazzo reale di milano, e fanno parte del fondo gli edifici del culto cattolico acquisiti dallo stato. Il fondo edifici di culto è una persona giuridica pubblica, rappresentata giuridicamente dal ministro dell'interno e amministrato dal ministero attraverso la direzione centrale degli affari di culto in sede centrale ed in sede periferica attraverso i prefetti. L'attribuzione al fec della personalità giuridica sottolinea l'autonomia della gestione del patrimonio ad esso attribuito. Il fondo non è altro che un ufficio dello stato, un organo statale dotato di personalità giuridica, ed al suo interno vi è un consiglio, in cui alcuni componenti sono designati dalla CEI, e rappresenta il fatto che l'ente si interessa degli edifici del culto cattolico e non degli edifici di culto delle altre confessioni religiose. Lo stato crea una persona giuridica appartenente alla sua organizzazione in forza di un accordo con la santa sede e del protocollo del 1984. Il fondo edifici di culto, in quanto ente pubblico, è amministrato secondo le norme che disciplinano le gestioni patrimoniali dello stato, con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad essi spettanti. Le finalità del FEC sono la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al fondo, il quale può concedere in godimento gratuito o in affitto i suoi immobili a vantaggio del clero.
- UFFICI ECCLESIASTICI ORGANIZZATI PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE DELLE COMUNITA' SEPARATE Nel diritto dello stato esistono uffici ecclesiastici organizzati dallo stato per l'assistenza spirituale delle comunità separate ( forze armate, ospedali, carceri ), tale assistenza tende a realizzare nel concreto il diritto di libertà religiosa e consente ai singoli che trascorrono gran parte del loro tempo in pubblici stabilimenti senza poterne uscire, di avere la possibilità di usufruire del conforto spirituale della religione da essi professata e di seguire le pratiche di culto. Tale servizio di assistenza è organizzato in modo diverso a seconda che si tratti di dover soddisfare le esigenze di un numero indeterminato di persone, di piccoli gruppi o di singoli. Nel primo caso l'assistenza religiosa è organizzata dallo stato o dall'ente che amministra la comunità, come un vero e proprio servizio offerto ai componenti. Negli altri casi si tratta di un servizio garantito dalla legge a chi ne faccia richiesta. In tali casi, l'effettiva prestazione del servizio di assistenza è legata sia all'effettiva disponibilità del ministro di culto dicui venga richiesto l'intervento, sia alla buona volontà di chi ha la posizione nell'ambito organizzativo della comunità è preposto a dare esecuzione alla richiesta. Per l'assistenza spirituale negli ospedali per i non cattolici, vi è il dovere del personale di trasmettere alla direzione sanitaria la richiesta di assistenza spirituale e del dovere della direzione sanitaria di reperire il ministro di culto di quella religione. L'organizzazione dell'assistenza spirituale per i cattolici importa che gli ecclesiastici di ciò incaricati siano nominati dalle competenti autorità italiane su designazione dell'autorità ecclesiastica secondo le modalità stabilite d'intesa fra le parti. Per quanto riguarda l'assistenza delle forze armate, la materia è disciplinata dalla legge 512 del 1961,
CAPITOLO 4
LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO
– LA GARANZIA DI LIBERTA' E I RAPPORTI FRA ORDINAMENTI
La costituzione nel dettare i principi fondamentali della disciplina del fattore religioso, ha seguito un duplice criterio, ha garantito la libertà religiosa individuale e dei gruppi sociali con l'art 2 e 19, ed ha anche garantito la libertà delle confessioni religiose in misura uguale per tutte con l'art 8, riconoscendo il carattere originario ed indipendente dell'ordinamento della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con l'art 7 e 8, e ha garantito la libertà ed il trattamento paritario tra gli enti ecclesiastici con fine di religione o di culto rispetto agli altri enti, ed ha dettato norme riguardanti le fonti del diritto idonee a disciplinare i rapporti fra lo stato e le confessioni religiose. Le norme menzionate possono essere coordinate in sistema, al quale sono da collegare anche le norme costituzionali che riguardano il diritto di manifestare il proprio pensiero art 21, e quelle che garantiscono la libertà di riunione e di associazione che sono strumentali per l'esercizio della libertà religiosa. La costituzione garantisce il pluralismo delle religioni, garantisce la libertà di scelta degli individui ma garantisce anche il diritto all'astinenza dall'aderire alle religioni. Gli art 7 e 8 racchiudono le norme fondamentali sui rapporti fra lo stato e tutte le confessioni religiose. L'art 7 enuncia che lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani nel comma 1, che i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi e le modifiche di tali patti accettate dalle due parti non richiedono un procedimento di revisione costituzionale nel comma 2. L'art 8 enuncia che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge nel comma 1, che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quali non devono contrastare con l'ordinamento giuridico italiano nel comma 2, e che i loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze nel comma 3. Tali disposizioni devono essere collegate insieme ad altre contenute nella costituzione che riguardano le garanzie offerte ai gruppi sociali.
- L'ART 7 NEI LAVORI PREPARATORI Nei lavori preparatori dell'art 7 furono proposte varie formulazioni, tra cui quella di dossetti, di togliatti e di tupini. -Il primo comma dell'art 7 è un misto tra la formula di di togliatti e di tupini, il quale fu approvato velocemente.
- Combattuta e laboriosa è stata l'elaborazione e l'approvazione del 2 comma, il quale riguarda i patti lateranensi. Il tema della battaglia fu quello del valore che la norma in questione avrebbe attribuito ai patti, essendo dubbio se tale valore fosse uguale o meno a quello delle norme costituzionali. Il legislatore costituente non intese vincolare in eterno i rapporti fra i due ordinamenti con i patti del 1929, e perciò la stessa norma contiene il procedimento per la modifica di tali accordi. Vi furono due tesi, quella della costituzionalizzazione dei patti, in base alla quale venivano introdotte nella costituzione delle norme che non sono frutto della volontà dell'assemblea costituente, mentre la tesi della non costituzionalizzazione dei patti riteneva che la norma dettava l'iter da seguire per la modifica dei patti. Il finocchiaro pensa che l'assemblea non volesse costituzionalizzare i patti, e per lui i patti non avessero un'efficacia ed un valore pari a quello delle norme costituzionali.
- L'ART 8 NEI LAVORI PREPARATORI il primo comma è il risultato della fusione tra due diversi testi, i quali esprimevano due differenti concezioni dei rapporti fra lo stato e le confessioni religiose. Il primo emendamento presentato da laconi mirava ad introdurre una norma che parificasse tutte le confessioni religiose e prevedeva che tutte le confessioni sono eguali davanti alla legge, ma tale emendamento fu respinto. L'assemblea approvò l'emendamento di cappi-gronchi che dice che tutte le confessioni sono egualmente libere di fronte alla legge.
- L'ART 19 NEI LAVORI PREPARATORI l'approvazione dell'art 19, che garantisce a tutti la libertà religiosa e l'esercizio del culto purchè non si tratti di riti contrari al buon costume non ha dato luogo a problemi, ma l'assemblea aveva escluso i termini principi e ordine pubblico perchè avevano un carattere poliziesco.
- L'ART 20 NEI LAVORI PREPARATORI
l'art 20 enuncia che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o di una istituzione non può essere causa di speciali limitazioni legislative, ne di speciali tributi fiscali per la sua costituzione e per ogni sua forma di attività. L'art 7 riconosce il carattere originario, primario ed indipendente dell'ordinamento canonico, che è nato per forza interna propria, e che la stipulazione di intese avviene su un piano di assoluta parità con le forme del trattato internazionale. L'art 7 enuncia che l'indipendenza e la sovranità tra i due ordinamenti è realizzata dalle due entità ciascuna nel proprio ordine, ma non dice quale è l'ordine della chiesa e l'ordine dello stato. In mancanza di questa determinazione, la dottrina ha pensato che l'ordine proprio della chiesa coincida con i rapporti spirituali e religiosi, ma tale tesi è criticata perchè resta ancora da stabilire quale materia sia spirituale e quale sia temporale. Questo problema tra i due ordinamenti non è stato risolto ne dal concordato ne dalle norme costituzionali, e si tratta del problema della competenza delle competenza, cioè la determinazione del soggetto a cui spetti risolvere un eventuale conflitto di competenza che sorga fra lo stato e la chiesa, e l'unico modo per redimere le eventuali controversie è tramite una comune intesa, che è stata espressamente prevista dalle parti sia nel concordato del 1929 sia dall'accordo del 1984. Quando le eventuali trattative non dovessero raggiungere una comune intesa, lo stato potrebbe sempre decidere in modo unilaterale sia che la materia rientri o meno nella sua competenza, poiché in base all'ordinamento statuale è allo stato che appartiene la cosiddetta competenza delle competenze. Gli accordi del 1984 definiscono delle materie che sono di competenza comune, e sono le cosiddette materie miste.
- L'INTERPRETAZIONE DELL'ART 7
- tesi della costituzionalizzazione dei patti lateranensi significa che la costituzione aveva recepito le norme degli accordi del 1929 ed esse avessero lo stesso valore delle norme costituzionali, ed esse prevarrebbero rispetto alle norme poste dalla legislazione ordinaria, e nella veste di norme costituzionali speciali prevarrebbero anche nei confronti delle norme generali della costituzione. La cassazione si pronunciò dicendo che tali norme hanno lo stesso valore e la stessa efficacia che avrebbero avuto se fossero state incluse nella costituzione.
- tesi della costituzionalizzazione del principio concordatario tale tesi ha avuto diverse versioni, i sostenitori pensano che lo stato sarebbe obbligato a regolare concordatariamente tutte le materie che toccassero gli interessi della chiesa cattolica, e l'art 7 oltre a garantire i patti e la sua legge di esecuzione garantirebbe anche le sue successive modificazioni e le leggi che attuerebbero tali modifiche, e ritengono che le leggi ordinarie che vadano in contrasto con le norme garantite dall'art 7 sarebbero viziate da illegittimità costituzionale.
- tesi dell'art 7 come fonte di produzione del diritto presuppone che nella scala delle fonti dell'ordinamento italiano tra il gradino occupato dalle norme della costituzione e delle leggi costituzionali e quello occupato dalle leggi ordinarie vi è un gradino intermedio occupato dalle fonti normative atipiche, perchè esse pur avendo il valore di leggi ordinarie resistono all'abrogazione, alla modificazione, alla deroga e alla sospensione al pari delle norme e delle leggi costituzionali. La tesi ritiene che la legge 810 del 1929 che dà esecuzione ai patti lateranensi, essendo garantita dalla costituzione, sarebbe una fonte atipica e perciò occuperebbe il gradino intermedio tra le categorie delle fonti normative. Perciò, le norme garantite dall'art 7 non possono essere abrogate, modificate, derogate o sospese da norme di legge ordinaria, ma a loro volta non possono essere in contrasto con le norme della costituzione e con le leggi costituzionali. La dottrina ha ritenuto che la legge 810 del 1929 che ha ratificato ed eseguito i patti è parificata alle leggi costituzionali. Detto ciò, occorre ricordare che nel nostro ordinamento esistono principi costituzionali superiori alle norme della costituzione formale e appartenenti a quelli che la dottrina qualifica come costituzione in senso materiale. Sono dei principi che sono posti ad un livello superiore della costituzione, e che servono come parametri per il giudizio di legittimità costituzionale delle norme poste dalle leggi costituzionali. La corte costituzionale ha affrontato l'interpretazione dell'art 7 solo dopo oltre 15 anni dalla sua entrata in vigore, e secondo le sue pronunce l'art 7 non sancisce solo un generico principio pattizio da valere
CAPITOLO 5
LO STATO E LE CONFESSIONI DI MINORANZA NELLA
COSTITUZIONE
– LE CONFESSIONI RELIGIOSE DI MINORANZA NELLA COSTITUZIONE
La costituzione, dopo aver fissato i principi riguardanti i rapporti dello stato con la chiesa cattolica nell'art 7, nel successivo art 8 nel comma 2 e 3 detta le norme fondamentali sui rapporti con tutte le altre confessioni religiose, e le indica usando il la locuzione confessioni religiose diverse dalla cattolica, e vengono intese come tutte le altre manifestazioni del religioso diverse dalla confessione di maggioranza che è la cattolica. Per l'art 8, tutte le confessioni religiose organizzate danno vita ad altrettanti ordinamenti giuridici ordinari e indipendenti dall'ordinamento dello stato, e lo stesso articolo contiene una norma generale per il riconoscimento delle confessioni religiose. Lo stesso art 8 prevede che i rapporti di esse con lo stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
- LE INTESE DELLE CONFESSIONI DI MINORANZA E LA LORO NATURA GIURIDICA Per qualificare esattamente la posizione e la natura delle intese dello stato con le confessioni di minoranza occorre tenere presente che il carattere istituzionale di tali confessioni consente ad esse la libertà organizzativa ed esclude l'ingerenza dello stato nella formazione degli statuti, principi espressi dall'art 8, e lo stesso esprime che qualora il legislatore ritiene opportuno emanare delle norme riguardanti la definizione di rapporti tra una confessione di minoranza e lo stato o verso la società civile, garantisce che lo stato emanerà le leggi sulla base di intese con le relative rappresentanze. Lo stesso art 8 è una norma sulla produzione giuridica. Tale norma ha dato luogo a vari problemi, in primo luogo per quanto riguarda la natura giuridica delle intese, per il loro procedimento legislativo, a chi appartiene la capacità di stipularle, alla determinazione della rappresentanza dei culti e al possibile contenuto delle intese stesse. La norma in questione dà alle confessioni di minoranza un trattamento analogo a quello previsto per la chiesa cattolica, e perciò dimostra ad esse un rispetto maggiore in confronto a qualsiasi altro gruppo sociale che entri in rapporto con lo stato, poiché si riconosce alle confessioni il rango di ordinamenti giuridici indipendenti ed originari e non subordinati. Per quanto riguarda la natura giuridica delle intese ci sono due tesi:
- La tesi che nega qualsiasi natura giuridica, che li considera semplicemente come atti, da cui si può dedurre che non ci sarebbe un'incostituzionalità di una legge ordinaria che disciplinasse un culto di minoranza senza che vi fosse un'intesa tra le parto;
- La tesi delle intese come condizione di legittimità costituzionale, che esprime che le intese appartengono al campo del diritto e garantisce alle confessioni di minoranza che, qualora lo stato volesse legiferare sulle materie di comune interesse o per regolare i rapporti reciproci, lo debba fare tramite una legge che dia esecuzione ad un'intesa tra le parti, e perciò sarebbe incostituzionale una legge emanata senza che vi sia dietro un'intesa.
- LA CAPACITA' DELLE CONFESSIONI A STIPULARE LE INTESE, LE INTESE PLURIME La dottrina si è posta la questione di chi abbia la capacità a stipulare le intese, e vi è la tesi dell'esclusiva capacità delle confessioni di minoranza organizzate, ossia quei gruppi sociali che avendo usufruito della libertà di organizzazione garantita dall'art 8 abbiano assunto un preciso assetto istituzionale. Questa tesi sembra accettabile per due motivi, primo perchè sarebbe strano che un gruppo con fine di religione o di culto sentisse il bisogno di una legge che disciplina i suoi rapporti con lo stato, secondo perchè avendo un loro statuto è possibile individuare chi abbia il compito di stipulare delle intese con lo stato, e senza uno statuto non sarebbe possibile individuare chi dovrebbe trattare in modo legittimo con lo stato. Un altro problema che è sorto è quello di vedere se le intese possono riguardare la disciplina dei rapporti tra lo stato e una sola confessione religiosa o se è possibile stipulare una singola intesa che va a disciplinare i rapporti tra lo stato e più di una singola confessione religiosa, e dopo dare luogo ad una legge che attui tale intesa, e vi sono due tesi:
- La tesi delle intese non plurime, che sostiene che un'intesa possa riguardare solo i rapporti tra lo stato e una confessione religiosa, in vista del fatto che ogni confessione ha un carattere specifico
e le intese devono tener conto della natura, degli obbiettivi e delle esigenze di ciascun gruppo confessionale;
- La tesi delle intese plurime, che non esclude che alcune confessioni di minoranza possano avere degli interessi comuni e vogliano stipulare un'intesa collettiva con lo stato, o che stipulata un'intesa tra lo stato e una confessione religiosa, a questa intesa vogliano aderire altre confessioni. In ogni caso, la legge risulterà applicabile solo a quelle confessioni che abbiano fatto parte dell'intesa, e non è lecito il fatto che una confessione voglia regolati i propri rapporti sulla base di un'intesa esistente ma che la stessa confessione non ha aderito.
- L'ORGANO STATALE COMPETENTE A STIPULARE LE INTESE Sembra fuori da ogni dubbio che l'organo statale competente a stipulare un'intesa sia il governo, infatti le intese sono dirette all'emanazione di una legge che dia esecuzione ad esse, e perciò toccano la responsabilità politica del governo. Le intese sono accordi che devono essere valutati sotto il profilo dell'opportunità politica e del rispetto della costituzione. La stipulazione delle intese richiedono l'intervento del presidente del consiglio e quello del ministro che ha la direzione politica del settore. Il presidente del consiglio e i ministri potrebbero delegare ad altri soggetti lo svolgimento delle trattative e la stipulazione degli accordi, ed infine gli atti devono essere sottoposti alla deliberazione del consiglio dei ministri per la presentazione del disegno di legge di approvazione dell'intesa stipulata. Delle norme interne al consiglio dei ministri possono prevedere l'istituzione di un'apposita commissione all'interno del consiglio dei ministri, la quale ha il compito di organizzare la realizzazione delle intese, e tale commissione è presieduta dal segretario. La bozza di intesa stipulata da tale commissione viene presentata al presidente del consiglio, il quale la trasmetterà al consiglio per chiedere la deliberazione di una proposta di legge per l'approvazione della stessa.
- IL CONTENUTO DELLE INTESE La dottrina si è posta anche il problema dell'eventuale contenuto delle intese, e si è ritenuto che le intese in generale possano avere lo stesso contenuto del concordato con la chiesa cattolica, ma ha dubitato che alcune materie possano essere oggetto di intesa. Le limitazioni ai possibili temi degli accordi spetta al governo, ed impone al parlamento nell'emanazione della legge che dia esecuzione all'intesa, il rispetto dei precetti costituzionali, e perciò nell'ambito dei principi e delle norme della costituzione l'intesa è ammissibile per qualsiasi materia. Assolutamente da escludere è che lo stato possa concedere ad una confessione un regime privilegiato di libertà o dei privilegi di carattere economico rispetto a tutte le altre confessioni.
- LA CONCEZIONE DELLE INTESE COME ATTI DI DIRITTO INTERNO O ESTERNO La tesi delle intese come atti di diritto interno sostiene che le intese convenzioni di diritto pubblico interno, la cui forma è libera e i vizi, in sede di formazione della legge, danno luogo soltanto a questioni di legittimità costituzionale, e qualificandole come atti di diritto interno sono state proposte varie soluzioni, accostando le intese ai contratti collettivi o ai negozi costituzionali. La tesi delle intese come atti di diritto esterno sostiene che partendo dal presupposto che le confessioni di minoranza siano ordinamenti primari, ammettono che le intese non sono atti di diritto interno. Con ciò, si specifica che esse non sono concordati uguali a quelli stipulati con la chiesa cattolica. Infatti i concordati sono atti disciplinati nella forma solenne da apposite norme di diritto internazionale, le intese invece non sembra che siano regolate da alcuna specifica norma dell'ordinamento internazionale. Qualche autore sostiene che i rapporti fra stato e chiesa si svolgano in un ordinamento esterno che però non sarebbe quello internazionale, bensì un singolare ordinamento concordatario creato di volta in volta, e perciò sarebbe possibile dire la stessa cosa per le intese. Le intese comunque sono presiedute dalle regole della lealtà e della buona fede, e sono eseguite nella forma e con quei criteri che le parti convengono di seguire. Per l'ordinamento italiano, le confessioni diverse dalla cattolica non hanno la soggettività del diritto internazionale, ma il diritto italiano dichiarando che esse costituiscono un ordinamento giuridico originario ed indipendente e prevedendo di regolare i rapporti con le stesse sulla base di intese bilaterali, esteriorizza nei propri confronti dei rapporti assimilabili a quelli internazionali, e con ciò si esclude che in sede di stipulazione delle intese le confessioni di minoranza vengano