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domande aperte (completo) del paniere
Tipologia: Panieri
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CEI: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA: è un istituto permanente la cui struttura di base è data dall’assemblea dei vescovi di una nazione o di un determinato territorio. Queste Conferenze sono erette, soppresse o innovate dalla Santa Sede e acquistano di diritto la personalità giuridica (nell’ordinamento della Chiesa) non appena vengono erette legittimamente. Nell’Accordo del 1984 viene assicurata la libertà di comunicazione e di corrispondenza tra la Santa sede, la CEI e le Conferenze Episcopali regionali; inoltre, sempre questo documento, legittima la CEI a stipulare intese con le autorità dello Stato per le materie in cui vi è l’esigenza di collaborazione tra Chiesa e Stato. Infatti la CEI è legittimata a compiere numerosi atti giuridicamente rilevanti nell’esercizio di poteri sia normativi che amministrativi. Tra i POTERI NORMATIVI ricordiamo che la CEI: - definisce l’esercizio del ministero del clero; - determina periodicamente quanto dovuto al clero; - emana le disposizioni per l’attuazione nel diritto canonico delle norme sui beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero. Tra i POTERI AMMINISTRATIVI ricordiamo che la CEI: - ha eretto e dotato l’Istituto centrale per il sostentamento del clero; - stabilisce la ripartizione degli avanzi di gestione degli Istituti diocesani tra questi istituti e l’Istituto centrale; - riceve dallo Stato una determinata somma di denaro, e ne determina la destinazione.
Contenuto e struttura del corpus iuris civilis: Il Corpus iuris civilis consiste in una raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale di diritto romano. L’opera fu iniziata poco dopo l’ascesa di Giustiniano e proseguì fino alla sua morte. Le attività di ricerca e selezione del materiale e la compilazione furono condotte da una commissione, comprendente giuristi, divisa in tre sottocommissioni con l’incarico di spogliare le antiche opere dei giuristi appartenenti ai tre generi letterari tradizionali della giurisprudenza, in particolare Triboniano. Il Corpus Iuris Civilis è composto da •Institutiones •Digesto (o Pandectae) •Codex •Novellae Constitutiones. Institutiones – opera didattica in 4 libri destinata a coloro che studiavano il diritto sul modello delle Istituzioni di Gaio; Digesto (o Pandectae) – antologia in 50 libri di frammenti estrapolati dalle opere giuridiche dei più eminenti giuristi della storia di Roma; Codex – raccolta di costituzioni imperiali da Adriano allo stesso Giustiniano; Novellae Constitutiones – costituzioni emanate da Giustiniano dopo la pubblicazione del Codex, fino alla sua morte. I primi tre testi sono scritti in latino mentre l’ultimo, è scritto parte in latino e parte in greco.
Estratto delle tesi di lutero: Leone X, per finanziare l’edificazione della nuova basilica di San Pietro, promosse una vera e propria “vendita”. Il 31 ottobre 1517, sul portone della chiesa di Wittenberg, il monaco agostiniano Martin Lutero affisse un documento con le sue 95 tesi sulla penitenza, sulla vendita delle indulgenze contro il ruolo dell’autorità ecclesiastica, in particolare del Papa. I punti principali sono stati: Il papa non vuole né può rimettere alcuna pena; Il papa non può rimettere alcuna colpa se non dichiarando e approvando che è stata rimessa da Dio; Sbaglia chi dice che per le indulgenze papali l'uomo è sciolto e salvato da ogni pena; come il soldino ha tintinnato nella cassa, l'anima se ne vola via; Non predicano cristianamente quelli che insegnano che non è necessaria la contrizione per chi riscatta le anime; Bisogna insegnare ai cristiani che non è intenzione del papa equiparare in alcun modo l'acquisto delle indulgenze con le opere di misericordia; È vana la fiducia nella salvezza mediante le lettere di indulgenza; Vero tesoro della Chiesa di Cristo è il sacrosanto Vangelo; Bisogna esortare i cristiani perché si sforzino di seguire il loro capo Cristo.
Fonti del diritto : Si definiscono fonti del diritto gli atti e/o i fatti produttivi di diritto, cioè 1) gli atti che pongono in essere norme giuridiche e 2) gli strumenti con i quali il diritto è reso noto ai
cittadini soggetti ad un ordinamento. Si distinguono, dunque, a seconda della funzione cui presiedono: a) le fonti di cognizione, che comprendono documenti scritti e formali e pubblicazioni ufficiali che portano a conoscenza pubblica il testo delle norme giuridiche e ne rendono obbligatorio il rispetto come dovere giuridico; b) le fonti di produzione, ossia gli atti contenenti le norme giuridiche emanate dagli organi istituzionalmente competenti, a seguito di procedure formali prestabilite. Il diritto ecclesiastico italiano, inoltre, distingue le sue fonti in: 1) fonti interne, di provenienza: a) unilaterale statale e regionale; b) unilaterale confessionale (con riflessi interni in caso di rinvio da parte di norme italiane); c) bilaterale statale e confessionale (concordate) rese efficaci nell’ordinamento italiano tramite ratifica legislativa od altri mezzi giuridici. 2) fonti esterne, di provenienza: a) internazionale; b) comunitaria (dell’Unione Europea).
Gli accordi di Villa Madama : Il 18 febbraio 1984 in Roma, a Villa Madama, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Bettino Craxi, ed il Cardinale Segretario di Stato, Agostino Casaroli, sottoscrissero un accordo volto consensualmente a modificare il vigente Concordato tra Stato e Chiesa; all’accordo, composto di 14 articoli, è allegato un protocollo addizionale di 7 articoli, con funzioni interpretative ed applicative dell’accordo stesso, di particolare rilevanza politico-giuridica. Considerato dunque che, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali peraltro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale, si sostituì al Concordato originario il nuovo Concordato. Gli aspetti più significativi sono: Neutralità dello Stato, abolizione del termine “religione di Stato”. Lo Stato è neutrale, ma non agnostico, tiene conto della rilevanza sociale del fenomeno religioso. La Chiesa è autonoma nella sua organizzazione ed ha piena libertà nell’attribuzione degli incarichi degli uffici ecclesiastici, con l’obbligo di darne comunicazione alle autorità civili. Lo stato garantisce assistenza spirituale e possibilità di culto in determinate strutture pubbliche, pur rispettando la libertà di ognuno.
Gli enti delle confessioni religiose: Gli enti delle confessioni religiose sono: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA: è un istituto permanente la cui struttura di base è data dall’assemblea dei vescovi di una nazione o di un determinato territorio. DIOCESI E PARROCCHIE: con il termine diocesi si indica una “Chiesa particolare”. Con il termine parrocchia si indica una “comunità stabile di fedeli”. CAPITOLI: i capitoli cattedrali o collegiali, fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa e sono stati riconosciuti come persone giuridiche nel diritto dello Stato. FONDAZIONI DI CULTO: esse consistono in una massa patrimoniale stabilmente destinata a fine di culto. CHIESE: le chiese appartengono al genere della fondazione. I requisiti affinché una chiesa possa ottenere il riconoscimento della personalità giuridica sono due: l’apertura al culto pubblico e la disposizione di un patrimonio sufficiente per la manutenzione e l’ufficiatura. SANTUARI: i santuari non sono altro che chiese, mete di pellegrinaggio, in cui si venerano immagini o reliquie di particolare devozione. FABBRICERIE: indica sia la fondazione o la massa patrimoniale raccolte giornalmente e amministrate in modo autonomo; sia il consiglio competente ad amministrare tali beni, costituito da ecclesiastici o da laici. ASSOCIAZIONI RELIGIOSE: queste rappresentano il fenomeno sociale più rilevante determinati dal fattore religioso. Gli ISTITUTI RELIGIOSI sono le associazioni in cui è più stretto il vincolo sociale. Gli ISTITUTI SECOLARI, sono costituiti da fedeli, laici e chierici che, dopo aver aderito all’associazione, continuano a vivere nel secolo la vocazione alla perfetta carità e il cui programma è di contribuire dall’interno alla santificazione del mondo. CONFRATERNITE: sono enti che appartengono al genere delle associazioni laicali. PRELATURE PERSONALI: esse sono enti ecclesiastici diretti a
Inoltre, è prevista la consegna allo Stato italiano delle persone imputate di fatti ritenuti delittuosi, rifugiatesi nello SCV. Tuttavia, due elementi sconsigliano l’esercizio di fatto della giurisdizione. L’esiguità del territorio che imporrebbe alle autorità vaticane degli oneri eccessivi, quali la predisposizione di un carcere, la disponibilità del personale. La soluzione elaborata dall’articolo 22 del Trattato per il quale «a richiesta della «Santa Sede e per delegazione, che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz’altro conto di lui a norma delle leggi italiane».
I trattamenti sanitari obbligatori: In determinati casi il diritto individuale è compresso per l’attuazione dell’interesse collettivo, ritenuto preminente; in tal caso il trattamento sanitario obbligatorio deve essere stabilito da una legge (principio della riserva di legge), insuperabile da ogni provvedimento amministrativo. La più nota misura sanitaria obbligatoria è la vaccinazione imposta ai minori nei primi mesi di vita; non è ammessa l’obiezione di coscienza da parte dei genitori, i quali–non assolvendo gli obblighi vaccinali, non ottengono la certificazione di avvenuta vaccinazione, peraltro obbligatoria per l’iscrizione dei figli a scuola. Non è per certo applicabile l’obiezione nel caso del T.S.O. trattamento sanitario obbligatorio che comporta il ricovero in casa di cura e l’imposizione di specifiche terapie per un tempo limitato nei confronti di soggetti affetti da malattie mentali (legge180/1978): il diritto alla libertà personale non può che essere sospeso quando il titolare non sia in grado di gestirlo autonomamente a causa della malattia e, nel contempo, sia anche potenzialmente pericoloso per sé e per la comunità.
Il concordato: Il Concordato disciplinava i rapporti fra Stato e Chiesa nelle materie miste, interessanti sia l’uno, sia l’altra (culto, beni ecclesiastici, matrimonio, insegnamento della religione, nomina dei Vescovi, ecc.); la religione cattolica era definita religione dello Stato (Stato confessionale). Il Concordato è lo strumento pattizio che la Chiesa usa per accordarsi con gli Stati sulla disciplina delle materie comuni alla sfera temporale e da quella spirituale. Il Concordato tra Santa Sede e Regno d’Italia dell’11 febbraio 1929 ha dunque un contenuto pastorale per la libera esplicazione del culto cattolico, ma anche pratico per la regolamentazione concordata di aspetti materiali connessi ai mezzi ed ai ministri della Chiesa cattolica. Abolita di fatto e di diritto tutta la legislazione anti ecclesiastica, l’Italia torna ad essere uno Stato confessionale, riconfermando l’art. dello Statuto Albertino e la religione cattolica come religione dello Stato.
Il crocifisso: Il crocifisso, è la rappresentazione della figura di Gesù Cristo messo in croce ed è uno dei simboli più diffusi del Cristianesimo, in particolare Cattolico, Anglicano e Ortodosso orientale. Ha significato soteriologico e rappresenta per i cristiani il paradigma ermeneutico della Bibbia. La composizione, consiste in una croce latina alla quale è applicato un corpo umano, di sesso maschile, seminudo e senza vita, rappresentante Gesù Cristo, con il capo reclinato sulla spalla, cinto da una corona di spine e con le mani inchiodate ai bracci della croce, i piedi inchiodati al fusto, e il costato trafitto. Sopra il capo, posto sull'asse verticale della croce, vi è la scritta I.N.R.I. (cioè il Titulus crucis). Le dita della mano destra indicano il numero due, simboleggiando che l'uomo è la seconda persona della SS. Trinità. In alcuni paesi di religione cristiana si usa esporre il crocefisso in alcuni spazi o uffici pubblici, come, ad esempio, le scuole. Quest'ultimo è il caso dell'Italia, in cui ne è prevista l'esposizione nelle aule scolastiche. Tale usanza ha suscitato negli ultimi anni numerose polemiche. La sentenza emessa dalla Corte Europea, descrive il crocefisso non solo come un
simbolo religioso, ma anche «...identitario, frutto e simbolo dell'evoluzione storica della comunità italiana e di un'antichissima e ininterrotta tradizione ancora oggi attuale e fondata sui principi e sui valori democratici e umanitari delle civiltà occidentali».
Il dualismo cristiano: Con l’arrivo di San Pietro princeps Apostolorum a Roma e la predicazione di San Paolo Apostolo delle genti (per tradizione martiri sotto Nerone nella prima persecuzione 64- 68 d.C.), si ebbe l’incontro tra la nuova fede cristiana e l’Impero romano. L’atteggiamento del cristianesimo nei rapporti con lo Stato era completamente diverso dalle secolari abitudini generali e partiva dalla sentenza evangelica: «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Mt22, 21b). Concetto innovativo perché, comportava la distinzione tra religione e politica e quindi tra Chiesa e Stato. L’interpretazione più tradizionale vede in questo passo lo stabilimento del principio dualistico. Il dualismo introdotto dalle parole evangeliche si differenzia ontologicamente dalla plurisecolare esperienza pagana: l’humanum genus, infatti, deve essere retto non solo dallo Stato onnipotente, ma da due autorità diverse, lo Stato, nelle sue svariate forme costituzionali, e lo spirito che si effonde nell’istituzione religiosa, la Chiesa per i cristiani.
Il grande scisma: L’unione del potere politico con il potere religioso esistente nell’organizzazione dell’Impero romano non venne meno con i riconoscimento del cristianesimo come religio licita. Gli imperatori romani diventarono, i moderatori della nuova religione. Tale sistema dei rapporti tra Stato e religione, è stato definito con il termine cesaro-papismo, il quale vale a scolpire la situazione di un’autorità suprema insieme temporale e spirituale, la situazione di unione del potere civile con il potere ecclesiastico. Si consolidarono i sistemi nei quali la Chiesa era subordinata allo Stato, nacquero due grandi filoni: - Poteri volti a proteggere la Chiesa: Lo Jus advoatiae o protectionis, lo Stato garantiva l’unità della Chiesa e la purezza della fede; - Lo Jus reformandi, che attribuiva al principe il poter di intervenire nell’organizzazione interna della Chiesa; Poteri diretti a difendere lo Stato dalla Chiesa: Lo jus nominandi, per il quale il principe concorreva, alla nomina dei funzionari ecclesiastici;- Lo jus exclusive, lo Stato dava la sua approvazione;- L’exequatur, lo Stato esamina gli atti dell’autorità ecclesiastica per paura che contenessero atti pericolosi per lo Stato; - Il sequestro di temporalia, il sequestro dei beni temporali di un istituto ecclesiastico; - Lo jus appelationis, gli ecclesiastici o i fedeli potevano ricorrere al sovrano; - Il dominii eminentis, i sudditi fossero considerati solo domini utili per i loro beni; - Lo ius inspiciendi, ossia il generale potere del principe di intervenire e vigilare sulle istituzioni ecclesiastiche.
Il matrimonio concordatario: Le fasi del matrimonio concordatario: Fase preliminare: pubblicazioni, opposizione, autorizzazione; Fase della celebrazione: consenso, redazione dell’atto; Fase della trascrizione: tempestiva, tardiva. Era consentita la celebrazione di matrimoni religiosi, privi però di qualsiasi valore per lo Stato. Con il Concordato del 1929, si passò così da un sistema binario ad un sistema monistico (entrambi fondati sull’indissolubilità del vincolo), in cui il matrimonio concordatario, efficace nell’ordinamento italiano, divenne la forma più usata per gli sposi italiani, anche se ovviamente continuava ad esistere il matrimonio civile. L’ attuale disciplina del matrimonio concordatario deriva dal combinato disposto dell’art.8 dell’Accordo 1984, del punto
astenersi dal montare ed accedere ad essa, salvo che siano invitate ad intervenire dall’autorità vaticana competente. Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, decida di sottrarre temporaneamente la piazza al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non siano invitate a rimanere dalle autorità dello SCV, devono ritirarsi al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento, cioè al di là della linea di confine tra i due Stati.
Il riconoscimento degli enti: Per quanto concerne il riconoscimento degli enti della Chiesa Cattolica, è necessario che vi siano i seguenti requisiti: a) l’ente deve essere costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica; b) l’autorità ecclesiastica deve dare il proprio assenso a che l’ente faccia istanza per ottenere la personalità giuridica civile; c) l’ente deve aver sede in Italia; d) l’ente deve avere un fine di religione o di culto. Però dobbiamo valutare se gli stessi poteri siano attribuiti all’autorità governativa nel riconoscimento degli enti della Chiesa cattolica. La prima cosa da notare è che gli eventuali poteri discrezionali dell’autorità dovranno essere esercitati nel rispetto dell’art. Cost. (che garantisce la libertà religiosa degli enti). Il requisito della sufficienza del patrimonio o dei mezzi economici per il raggiungimento dei fini dell’ente non può essere valutato che discrezionalmente, in quanto si tratta di un giudizio economico. Ma questo requisito è irrilevante per il riconoscimento degli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa.
Il trattato: Con il Trattato si poneva fine alla questione romana, si dotava la S. Sede di un territorio, costituente lo Stato della Città del Vaticano, di cui si riconosceva la sovranità internazionale. Il Trattato, dunque, è particolarmente interessante, perché dà vita ad un sistema giuridicamente stabile, come dal 1870 avevano auspicato i Pontefici, i quali ritenevano che la loro libertà ed indipendenza potesse derivare solo da un accordo tra pari, in termini di sovranità, e non da atti unilaterali italiani, benché generosi, come la legge delle guarentigie del 1873. Con l’art.1 del Trattato, l’Italia riconosce e riafferma, come da art.1 dello Statuto albertino, che la religione cattolica è la sola religione dello Stato a sua volta l’Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice e dichiara abrogata la l. 13 maggio 1871, n. 214 (la legge delle guarentigie) e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.
L’art.7 della costituzione : L’art.7 della Cost. Prende atto della peculiarità della Chiesa cattolica nel campo del diritto, sicché ne riconosce indipendenza e sovranità nel proprio ordine; inoltre esso sancisce che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi e le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. L’art. 7 della Costituzione dichiara: •lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. •I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. L’articolo 7 venne concepito come una garanzia di stabilità sociale, altrimenti rimessa in dubbio da contese religiose. L’art. 7 ha confermato ed immesso nel nuovo ordinamento costituzionale i Patti Lateranensi, partendo dal riconoscimento della sovranità della Chiesa Cattolica: i due Enti, infatti, sono qualificati come sovrani ed indipendenti, ossia distinti tra di loro e senza possibilità di interventi dell’uno nell’ordinamento interno dell’altro. Il valore costituzionale o meno del richiamo dei Patti Lateranensi nell’art. 7 ha dato luogo a tensioni interpretative nel mondo giuridico, influenzato anche dalle diverse opinioni di natura politica in merito ai rapporti tra Stato e Chiesa;
L’art.8 della costituzione : L’art. 8 Cost. Sancisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Pertanto, le confessioni religiose diverse dalla cattolica (le confessioni acattoliche) hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. A differenza dell’art. 7, essi hanno sì una loro organizzazione interna, con norme valide per i loro adepti, ma senza che ciò dia luogo ad un ordinamento sovrano ed indipendente, come tale riconosciuto nel consesso degli Stati; ciò spiega, da ultimo, anche formalmente, l’apparente (dis)parità di trattamento.
L’assistenza religiosa per gli appartenenti alle Forze armate: L’assistenza spirituale per gli appartenenti alle Forze Armate di confessione cattolica è prevista, in attuazione del Concordato. «Il servizio è istituito per integrare, secondo i princìpi della religione cattolica, la formazione spirituale delle Forze Armate ed è disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari» (art. 1). È così creato l'Ordinariato militare in Italia (OMI), considerato una Chiesa particolare, parificata ad una diocesi, la cui «alta direzione è devoluta all’Ordinario Militare per l’Italia» (art. 2) che è un Arcivescovo designato, previe consultazioni confidenziali dal Papa e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, nelle cui mani presta giuramento. I cappellani sono arruolati nelle Forze Armate ed assumono il grado di Ufficiali: - cappellani incardinati canonicamente nell'ordinariato come fosse una diocesi; - cappellani fidei donum, che prestano servizio temporaneo nell'ordinariato, rimanendo incardinati nella loro diocesi o congregazione religiosa. I cappellani militari, per assumere servizio, devono prestare giuramento secondo la formula prevista per gli ufficiali delle Forze armate.
L’insegnamento della religione a scuola: Una svolta ci fu con i Patti Lateranensi del 1929, di cui l’art. 35 del Concordato – coerentemente con l’art. 1 dello Statuto albertino e del ribadito principio della confessionalità cattolica dello Stato - proclamò che l'Italia considerava fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana; introdusse l'insegnamento religioso cattolico nelle scuole pubbliche elementari e secondarie di primo e secondo grado; stabilì che tale insegnamento aveva il carattere dell’obbligatorietà; prevedeva la facoltà per i genitori di chiederne la dispensa. Questo sistema comportava, inoltre, che l’insegnamento fosse somministrato solo su testi approvati dalla Chiesa a mezzo d’insegnanti religiosi e laici muniti di certificato di idoneità da rilasciarsi dal Vescovo ordinario diocesano, la cui revoca priva l’insegnante della capacità di insegnare, nonché il riconoscimento della parità agl’istituti scolastici religiosi. La disciplina concordataria rimase invariata sino agli Accordi di Villa Madama del 18 febbraio 1984 che modificarono consensualmente il Concordato del 1929un ribaltamento della situazione preesistente, motivato dai mutamenti sociopolitici dei tempi.
L’insegnamento di religioni diverse da quella cattolica: Per i culti diversi da quello cattolico, la libertà d’insegnamento della religione è parimenti garantito in forza delle norme e dei princìpi costituzionali in merito, in particolare l’art.19. Molte confessioni religiose (Valdesi e Metodisti, Avventisti, Pentecostali, Ebrei, Battisti, Luterani, Testimoni di Geova, Ortodossi, ecc.) hanno stipulato intese con lo Stato in adempimento dell’art.8 Cost., tramutate in legge. Negli accordi si è convenuto che i culti possano «rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni», senza oneri aggiuntivi per le amministrazioni scolastiche. Si tratta di attività didattiche rientranti nell’àmbito delle attività culturali consentite ed organizzate dall’ordinamento scolastico. L’obsoleta normativa tutt’ora vigente è molto restrittiva. Certamente sono di attualità i problemi derivanti dall’insegnamento della religione islamica (concepito come vera e propria catechesi dogmatica), che non ha stipulato intese con lo Stato, ma appare sempre più diffusa.
diplomatici della Santa Sede, quando lasciano il servizio diplomatico; c) dalle persone che cessano dalla carica o dal servizio; d) da qualsiasi cittadino con l’abbandono della residenza nella Città del Vaticano; e) dal coniuge e dai figli di un cittadino Vaticano a seguito della perdita della cittadinanza. I figli di un cittadino vaticano, al compimento del 18° anno di età perdono la cittadinanza vaticana. La cittadinanza vaticana è sostanzialmente temporaria e senza possibilità di crescita e quasi non esistono cittadini vaticani che vivono la propria cittadinanza nella pienezza di rapporti, essi se ne contano circa 400. Tutto ciò spiega perché non si può parlare di Stato Vaticano come Stato teocratico.
La convenzione finanziaria: La convenzione monetaria, stabiliva quale risarcimento per la debellatio dello Stato Pontificio, lo Stato versò alla Santa Sede, allo scambio delle ratifiche del Trattato, la somma di lire italiane 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato (buoni del Tesoro) italiano 5% al portatore del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo). •La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l’Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870. • l’art.4 della legge delle guarentigie del 1871 aveva stabilito, a carico dello Stato italiano ed in cambio dell’espropriazione dei beni ecclesiastici, una dotazione annua di 3.225.000 lire, a favore della S. Sede, che però non accettò, rimasta quindi accantonata nel bilancio dello Stato. Le somme suddette non sono un’enormità, se si considerano a) il valore dei beni che appartenevano alla Santa Sede prima della debellatio del 1870; b) la svalutazione della lira intervenuta in sessant’anni, soprattutto dopo la prima guerra mondiale; c) la dilazione nel pagamento dei buoni del tesoro, anch’essi soggetti all’inflazione e dalle crisi economiche belliche.
La debellatio dello stato pontificio : L’espressione latina debellatio è impiegata tecnicamente per definire la situazione comportante la totale cancellazione di uno Stato a causa di una sconfitta al termine di un conflitto militare. Da essa derivano l'estinzione della sovranità dello Stato soccombente e l'acquisizione del suo territorio e del suo popolo da parte dello Stato vincitore, che vi eserciterà la sua sovranità. Nella storia italiana del sec. XIX, la formazione dello Stato unitario, è contrassegnata da più di un episodio di debellatio: infatti, tutti gli Stati preunitari (Regno delle due Sicilie, Ducati padani, Granducato di Toscana) furono abbattuti nelle guerre d’indipendenza e assorbiti dal nuovo Regno d’Italia. Di particolare rilevanza la debellatio dello Stato Pontificio, avvenuta definitivamente il 20 settembre 1870, con la presa di Roma dopo la breccia di Porta Pia. Il potere temporale del Papa veniva meno e Pio IX si dichiarò prigioniero nella cattività del ristretto perimetro delle mura vaticane, entro le quali le truppe italiane non entrarono mai, mentre Roma veniva proclamata definitivamente capitale del Regno d’Italia. Con la debellatio, nacque la c.d. questione romana.
La delibazione delle sentenze ecclesiastiche: Il procedimento di delibazione, nella forma introduttiva, è sdoppiato a seconda che la delibazione sia richiesta da entrambi o da una sola delle parti: • Ricorso congiunto per l’efficacia della sentenza di nullità matrimoniale ex artt. 737c.p.c. e 8,L.121/85 (ratifica dell’Accordo di Villa Madama); • Atto di citazione ex art.163 c.p.c. e 8,L.121/85. All’atto introduttivo devono essere allegati: 1) Sentenza di nullità ecclesiastica di 1°grado; 2) Decreto di ratifica del Tribunale di Appello; 3) Decreto di esecutività della Segnatura Apostolica; 4) Atto di matrimonio. Nel caso non vi sia la duplex sententia conformis nei primi due gradi, occorrerà allegare anche la sentenza della Rota Romana. «La delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave in uno dei coniugi della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, non si pone in contrasto con l’ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un’indagine sulla psiche del soggetto,
La fine della questione romana: La questione romana ebbe per decenni un’influenza pesante sulla vita politica del neonato regno, una nazione che, era ancora profondamente e totalmente cattolica e lancinata dal conflittuale dualismo Stato-Chiesa. Da più parti. Fu l’avvento del fascismo a determinare le condizioni per un deciso passo avanti; Mussolini, socialista ateo ed anticlericale, vedeva nella fine della questione romana il tipico instrumentum regni per consolidare il suo regime, mediante l’appoggio della Chiesa. Seguì in tempi rapidissimi, con l’attestazione di alcuni princìpi di base: a) la valenza dello strumento del concordato per disciplinare le c.d. materie miste, quelle in cui Stato e Chiesa intersecavano le proprie competenze, per una proficua collaborazione; b) la clausola simul stabunt, simul cadent (staranno in piedi insieme o insieme cadranno) del Concordato e del Trattato (istitutivo dello Stato della Città del Vaticano), a garanzia della stabilità giuridica della sovranità pontificia; c) la maggior libertà del Papa, che può compiere la sua missione spirituale senza condizionamenti territoriali, di tal che il prestigio e l’autorevolezza della S. Sede nel mondo contemporaneo si sono accresciuti ampiamente, chiusa per sempre la questione romana.
La gerarchia delle fonti: È uno dei criteri attraverso cui si possono risolvere le antinomie tra le fonti. In tal caso il contrasto è tra fonti ordinate gerarchicamente: la fonte di grado superiore prevale su quella di grado inferiore. Quindi possiamo dire che il criterio della gerarchia delle fonti mette in ordine decrescente per importanza le fonti stesse, che non sono tutte uguali: 1) fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale); 2) fonti legislative primarie (leggi, atti aventi forza di legge: decreti legge, decreti legislativi; leggi regionali); 3) fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del governativi, degli enti territoriali e non). In forza di questo principio piramidale, la fonte superiore prevale su quella, sicché la fonte di rango inferiore non può modificare, contraddire o limitare quelle superiori; nel caso lo facesse, sarebbe invalida e come tale dovrebbe essere disapplicata o espunta dall’ordinamento.
La L.222/1985: fu emanata la legge 20 maggio 1985, n.222, Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, che ha introdotto una nuova disciplina dei beni ecclesiastici e del trattamento economico del clero. Esse riguardano i sacerdoti cattolici che prestano servizio in favore di diocesi e ricevono, ai sensi di tale legge (dell’art. 24 della legge 222/1985) una remunerazione fintantoché persiste la prestazione di tale servizio. La legislazione pattizia ha voluto chiarire che il servizio a favore della diocesi non integra un rapporto di lavoro (né autonomo né subordinato), tuttavia ha anche affermato che i sacerdoti vantano un diritto soggettivo alla remunerazione. Ci si è posti un problema ancora più specifico, relativo all’eventuale abbandono della vita ecclesiastica da parte dei sacerdoti. Si è così ritenuto, per alleviare tale situazione, che gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero debbano sovvenire alle necessità dei sacerdoti che abbiano abbandonato la vita ecclesiastica e non abbiano altre fonti sufficienti di reddito
La legge delle guarentigie: Venne riconosciuta de facto alla Santa Sede una forma di indipendenza. La legge 13 maggio 1871, n. 214 era intitolata “guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni della Chiesa con lo Stato”: si componeva, dunque, di due parti: a) la prima, di carattere “internazionale”, anche se non negoziata, avente lo
accordo si deduce che la Chiesa abbia rinunciato al PRIVILEGIO DEL FORO CIVILE, ossia all’immunità giurisdizionale dei suoi soggetti nei riguardi dello Stato italiano.
La questione romana: Con la debellatio, nacque la c.d. questione romana, destinata a dominare la vita politica del Regno d’Italia sino alla Conciliazione del 1929 e ad influenzare la legislazione ecclesiastica, di natura puramente unilaterale e, a volte, anche persecutoria nei confronti della Chiesa. Pio IX, reagì con energia all’invasione italiana e rivendicò «il Principato civile concesso alla Sede Apostolica per particolare volontà di Dio, affinché i successori del beato Pietro potessero nell’esercizio della loro giurisdizione spirituale godere la necessaria e sicura pienezza di libertà. La Santa Sede, dunque, considerò una vera e propria usurpazione la cessazione del sistema del Papa- Re, cioè la contemporaneità nel Pontefice della figura di capo supremo della Chiesa cattolica e di sovrano di un territorio, strumentale questo al libero esercizio del potere spirituale universale del Papa. Pio IX, con la dichiarazione “Non expedit” (“non è conveniente che”) vietò dunque ai cittadini cattolici di partecipare alla vita politica della nuova nazione (né votando, né facendosi eleggere) per protesta contro la questione romana.
La Santa Sede e la cooperazione internazionale: La Santa Sede è l’ente supremo della Chiesa cattolica. In nome e per conto dello SCV è membro della Organizzazione Mondiale della Proprietà letteraria, del Consiglio Internazionale del Grano, dell’Unione internazionale della proprietà industriale, dell’Organizzazione Internazionale delle Telecomunicazioni via Satellite, della Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni per Satellite e membro dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica. Aderisce alla Convenzione internazionale contro la tortura, le altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984. La Santa Sede ha sottoscritto negli anni convenzioni relative al disarmo generale e completo per promuovere la pace e la cooperazione mondiale. Piena ed intensa è stata la partecipazione della Santa Sede ai lavori per la preparazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1990, per garantire i diritti del bambino anche prima della sua nascita e l’irrinunciabilità della Chiesa ad assolvere alla sua specifica missione di ordine religioso morale.
La struttura dei patti lateranensi: L’11 febbraio 1929 nel Palazzo del Laterano in Roma, il Capo del Governo italiano, Benito Mussolini ed il Segretario di Stato della S. Sede, Card. Pietro Gasparri, sottoscrissero i Patti Lateranensi volti a disciplinare i rapporti tra Stato e Chiesa. I Patti Lateranensi erano composti da: TRATTATO CONCORDATO CONVENZIONE FINANZIARIA. Con il Trattato si poneva fine alla questione romana, si dotava la S. Sede di un territorio, costituente lo Stato della Città del Vaticano, di cui si riconosceva la sovranità internazionale. Il Concordato disciplinava i rapporti fra Stato e Chiesa nelle materie miste, interessanti sia l’uno, sia l’altra (culto, beni ecclesiastici, matrimonio, insegnamento della religione, nomina dei Vescovi, ecc.); la religione cattolica era definita religione dello Stato (Stato confessionale). La convenzione monetaria, stabiliva quale risarcimento per la debellatio dello Stato Pontificio, lo Stato versò alla S. Sede lire 750 milioni e titoli al portatore a l5% per lire 1 miliardo.
La trascrizione nel matrimonio concordatario: Si tratta di un atto di notificazione di un atto giuridicamente rilevante da parte di soggetto canonicamente qualificato al soggetto pubblico incaricato della tenuta dei registri dello stato civile; questi, constatata la regolarità di pubblicazioni, osta ed atto, è tenuto entro 24 ad eseguire la trascrizione e a notiziarne il Parroco. La trascrizione ha effetto di accertamento costituito del matrimonio cattolico per l’ordinamento italiano, con efficacia retroattiva dal momento della celebrazione. Si comprende l’importanza fondamentale della
trascrizione eseguita regolarmente, ossia tempestiva; vi possono essere, però, anche casi di trascrizione straordinarie: la trascrizione tardiva oltre al quinto giorno dalla celebrazione delle nozze. Non è ammessa, invece, la trascrizione dopo il decesso di uno dei coniugi. La trascrizione non potrà avere luogo: Quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione; Quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile: l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente.
La trascrizione tardiva: Si comprende l’importanza fondamentale della trascrizione eseguita regolarmente, ossia tempestiva; vi possono essere, però, anche casi di trascrizione straordinarie: la trascrizione tardiva oltre al quinto giorno dalla celebrazione delle nozze può essere, infatti, effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della trascrizione, e senza pregiudizi per i diritti dei terzi. Le nozze segrete sono incompatibili con la previa scelta, tra matrimonio civile e matrimonio canonico trascritto, che legittima la trascrizione; né sarebbe possibile una trascrizione tardiva, data l’inammissibilità. Di un negozio di scelta in vista non di una trascrizione immediata, ma di una trascrizione futura in un’epoca incerta e indeterminata.
Le caratteristiche del SCV: Lo SCV, come ogni altro Stato, oltre ad una popolazione, presenta una sua organizzazione e una sua normazione. Ciò che interessa maggiormente è la normazione, che fece la sua comparsa con l’emanazione di 6 leggi organiche da parte della Santa Sede. La prima di queste leggi ha carattere fondamentale, poiché determina gli organi costituzionali dello Stato, la sfera di competenza, la bandiera, lo stemma e il sigillo ufficiale dello Stato. La seconda legge riguarda le fonti del diritto; la terza la cittadinanza e il soggiorno; la quarta l’ordinamento amministrativo, la quinta l’ordinamento economico e la sesta l’ordine pubblico. Per quanto riguarda l’organizzazione del SCV, abbiamo già visto che il Capo dello Stato è il Papa: egli ha in mano tutti i poteri, e cioè quello legislativo, esecutivo e giudiziario. In caso di mancanza, tali poteri spettano al Collegio dei Cardinali. Gli organi amministrativi sono: 1. il Cardinale Segretario di Stato, 2. il Governatore, 3. il Consigliere generale dello Stato e la Pontificia Commissione per lo SCV.
Le confessioni acattoliche : la Legge Fondamentale prevede dunque l’esistenza di tre diversi tipi di confessioni religiose distinte dal regime giuridico cui sono sottoposte: a) la Chiesa cattolica (art. Cost.); b) le confessioni acattoliche organizzate, assimilate alla prima dall’art.8, 2° comma; c) le confessioni acattoliche non organizzate (art.8, 1° comma). Il principio fondamentale è quello della libertà religiosa (l’art.19), da cui discende la libertà per ogni confessione religiosa. L’art.8, come norma generale, ha lo scopo di promuovere il diritto inalienabile dei cittadini di soddisfare i propri bisogni religiosi l’eguaglianza religiosa di cui al 1° comma in disamina non è la pedissequa ripetizione dell’eguaglianza tout court di cui all’art.3 della Costituzione; si tratta infatti di un’eguaglianza affievolita di tutte le confessioni religiose, che però la Costituzione stessa, per ragioni realistiche, non sottopone al medesimo regime giuridico, pur affermando il corrispondente principio di libertà. Il comma 2 dell’art.8 prevede il diritto per le confessioni diverse dalla religione cattolica di organizzarsi secondo i loro statuti; questi costituiscono l’ordinamento interno di ogni singola confessione, che gode dell’assoluta indipendenza rispetto allo Stato nella scelta delle sue modalità organizzative, delle sue gerarchie, delle sue norme di carattere ecclesiastico.
Le differenze tra lo stato città del vaticano e gli altri stati: Lo Stato Città del Vaticano presenta alcune sostanziali differenze in confronto a tutti gli altri Stati. In primo luogo, lo SCV non è stato
corporazioni religiose in tutto il Regno; Legge 15 agosto 1867, n. 3848 per la soppressione di enti ecclesiastici secolari in tutto il Regno e liquidazione dell’asse ecclesiastico; Legge 13 maggio 1871, n. 214 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e sulle relazioni della Chiesa con lo Stato-c.d. legge delle guarentigie; Legge 19 giugno 1873, n. 1492 che estendeva alla provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici; Legge 14 luglio 1887, n. 4727 per l’abolizione delle decime sacramentali ed altre consimili prestazioni e sulla commutazione e l’affrancamento di tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue.
Le leggi Siccardi: Nel febbraio 1850, il ministro della giustizia Giuseppe Siccardi presentò una serie di disegni di legge aventi lo scopo di correggere l’arcaico sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa con misure che favorissero una maggiore autonomia e capacità di intervento del potere civile. Tali progetti miravano a limitare i più retrivi privilegi ecclesiastici: •l’abolizione del foro e delle immunità ecclesiastiche, cosicché anche gli appartenenti al clero fossero soggetti alla giurisdizione ordinaria civile e penale dello Stato e non più a tribunali ecclesiastici, gestiti dalla Chiesa; • l’abolizione del diritto d’asilo nelle chiese e luoghi sacri; •l’abolizione delle pene per inosservanza di feste religiose se non quelle ammesse dallo Stato; •il divieto alle manomorte ecclesiastiche e laicali ad acquistare beni immobili per donazioni o testamento tra soggetti viventi, senza autorizzazione regia, di concerto con il Consiglio di Stato, quest’ultima attribuiva una situazione di privilegio alla massa dei beni di proprietà degli enti ecclesiastici. Le leggi Siccardi ebbero impatto favorevole sull’opinione pubblica, nonostante le minacciose reazioni dell’Autorità ecclesiastica, giunte sino alla scomunica.
Le ONLUS: Il D.lgs.4 dicembre 1997, n.460 sul «riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» (ONLUS), delinea un vero e proprio regime speciale poiché consistente in agevolazioni fiscali, contributive, e nell’esenzione da determinati adempimenti. In primis i loro statuti devono prevedere una «disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, inoltre devono attenersi alla gestione, condotta su basi di trasparenza, con l’obbligo di redazione e approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario, e di contabilità separata per le attività commerciali. Le organizzazioni hanno l’obbligo di inserire nella rispettiva denominazione la locuzione ONLUS. L’ente ecclesiastico non muta natura per il fatto che svolge attività rientranti tra quelle previste per le ONLUS, e non potrebbe comunque farlo dal momento che è stato riconosciuto in quanto persegue finalità di religione o di culto.
Libertà di coscienza e diritto di obiezione: La Costituzione italiana, differentemente da altre leggi fondamentali, non definisce espressamente il concetto di libertà di coscienza, che è quindi frutto dell’elaborazione giurisprudenziale: sul punto, la Corte Costituzionale entrando nel diffuso dibattito dottrinale che individua nell’art.19 Cost. la fonte delle garanzie di libertà religiosa e, per estensione, anche di libertà di non-religione l’art.1 (Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione) recitava: «La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo e dai principi del diritto internazionale e generalmente riconosciuti in materia»; l’art.2. (Esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione) disponeva: «la libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in
qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico.
Libertà di culto, limiti e agevolazioni: La libertà di culto, di celebrare cioè liberamente (in privato e in pubblico) i riti della propria confessione, è uno dei diritti fondamentali connessi alla libertà religiosa. È difficile trovare una confessione che non preveda celebrazioni pubbliche di riti, e che riservi il culto alla mera attività privata dei fedeli. Al contrario, poco dopo il radicamento in un territorio, ogni confessione tende a costruire i suoi primi edifici di culto, perché diventino un luogo di raduno dei fedeli, e allo stesso tempo simbolo della propria presenza nella società. Anche in regione del suo rilievo pubblico, la libertà di culto ha subito, e subisce, limiti e violazioni in quegli ordinamenti nei quali la libertà religiosa non viene pienamente riconosciuta, o dove esiste una confessione dominante che non vuole essere posta sullo stesso piano delle altre. A volte si registra quasi un divieto assoluto di costruire edifici di culto in un determinato Stato, e di esercitare pubblicamente culti diversi da quello ufficiale. L’ordinamento italiano garantisce attualmente la libertà di culto nel modo più ampio, nel senso che, oltre a sottoporre i riti all’esclusivo limite costituzionale del buon costume, garantisce una serie di diritti, agevolazioni giuridiche e finanziarie, resi a favorire l’esercizio del culto per qualsiasi confessione religiosa che abbia un minimo di radicamento nel territorio.
Libertà di propaganda e proselitismo: Anche la libertà di propaganda e di proselitismo è assicurata a «tutti» dalla norma dell’articolo 19 della Costituzione, tuttavia, occorre distinguere tra il regime riservato alla Chiesa cattolica e quello cui sono state assoggettate le minoranze religiose. Per quanto riguarda la propaganda cattolica dobbiamo dire che la Chiesa cattolica ha usufruito - e usufruisce - nella più ampia forma di tale facoltà. La propaganda delle minoranze religiose, non sempre hanno potuto esercitare la facoltà di propaganda. Per definire la libertà di proselitismo, la Costituzione italiana usa il termine» «propaganda». Ciò è avvenuto per una precisa ragione storica, per reagire alla situazione creatasi nel regime pre costituzionale quando, attraverso l’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, si venne a negare il diritto di propaganda ai culti non cattolici. Il problema della propaganda, e del proselitismo, religiosi non si esaurisce con riferimento alle iniziative individuali, o di gruppo, e alla loro liceità. Soprattutto in un Paese come l’Italia, particolarmente strutturato dal punto di vista giuridico e sociale, e a tradizione mono confessionale, il problema della capacità delle Chiese di diffondere il proprio messaggio religioso si pone in termini più complessi.
Libertà religiosa (art.19 Cost.): L’art.19 della Costituzione è di questo tenore: «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume». La norma porta alcuni princìpi fondamentali in materia religiosa: • la libertà religiosa individuale, valida per tutti; la libertà di professione religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, privata e pubblica; • la libertà di areligiosità, per deduzione a contrario, cioè il diritto di essere atei o agnostici e di non aderire ad alcuna confessione; • la libertà di propaganda della propria fede, individualmente o collettivamente, in condizioni di eguaglianza e senza restrizioni; • la libertà di comunicazione dei contenuti della propria fede con ogni mezzo; la libertà di organizzazione delle forme collettive di fede (chiese, congregazioni, associazioni); • la libertà all’interno della confessione, ossia l’impossibilità per lo Stato di intervenire nell’ordinamento interno delle confessioni, in omaggio all’indipendenza garantita ad ogni culto; la libertà di esercizio
assistenziale. Alla severità della Chiesa cattolica controriformista si associava l’estrema rigidità del movimento protestante.
SCV= Stato enclave: Lo SCV è un tipico Stato enclave, dal momento che il suo territorio è interamente circondato da quello dello Stato italiano. Ciò comporta una molteplicità di rapporti tra i due Enti sovrani, e alcune spiccate singolarità. La creazione dello Stato Città del Vaticano ha fornito la Santa Sede di quella base materiale e territoriale necessaria per garantirle la piena e totale indipendenza da ogni altro soggetto e potere, e quindi l’esercizio della sua sovranità. Ma il carattere di Stato enclave dello SCV e le relazioni simbiotiche che necessariamente esistono tra Santa Sede, territorio e ordinamento italiano, hanno reso necessario il riconoscimento di ulteriori prerogative, e guarentigie, nei confronti degli organi di governo della Chiesa universale. Si tratta di prerogative e guarentigie che possono essere distinte in funzione del loro carattere personale funzionale e reale.
Significato di Santa Sede: I rapporti tra l’Italia e la Chiesa cattolica sono sempre stati a dir poco particolari: ciò perché nel territorio italiano vi è il governo centrale della Chiesa, ossia la SANTA SEDE. L’espressione «Santa Sede» ha due significati: in senso stretto, indica l’ufficio del Sommo Pontefice; in senso lato, indica tutti gli uffici e gli istituti della Curia romana che collaborano con il Papa. Nell’ordinamento italiano, la Santa Sede è un ente dotato di personalità giuridica anche nel settore dei rapporti di diritto privato. La posizione della persona giuridica «Santa Sede» nel diritto italiano è simile a quella di un ente ecclesiastico: dico simile perché essa occupa una posizione sui generis dovuta alla diversità della personalità giuridica in questione. Da ciò, deduciamo che la Santa Sede non è tenuta agli adempimenti previsti dalle norme sugli enti ecclesiastici.
Trattamento fiscale di favore: E’ previsto per i dipendenti vaticani. In primo luogo, ricordiamo che le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti «centrali» e «pontifici» della Chiesa sono esenti da qualsiasi tributo nei confronti dello Stato italiano e di ogni altro ente. Riconosciuto il grande valore morale contenuto nel lavoro, la Santa Sede ha istituito un UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA: la sua attività riguarda il lavoro prestato alle dipendenze della Curia romana, dello SCV e di enti amministrati direttamente dalla Santa Sede. A volte sorgono dei problemi inerenti al regime dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa Sede, operanti in territorio italiano, con riferimento alla giurisdizione dello Stato sulle controversie cui possono dar luogo. La regola qui usata è la stessa che vale per i dipendenti italiani in ambasciate straniere. Bisogna distinguere se l’impiegato svolge una funzione istituzionale propria dell’organizzazione a cui appartiene (e quindi sfugge alla giurisdizione statale) o un’attività che potrebbe essere prestata presso un qualsiasi altro datore di lavoro.
Tutela della privacy: Per quanto riguarda il diritto alla riservatezza delle convinzioni religiose è tutelata dall’ordinamento italiano. Norme specifiche sono quelle dell’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori (legge 33/1970) e dell’articolo 23 della legge 93/1983 che fanno divieto di effettuare indagini sulle opinioni religiose di determinati soggetti. L’articolo 7 della legge 121/1981 fa divieto al centro elaborazione dati esistente presso il ministero dell’Interno di assumere informazioni ed elementi riguardanti la fede religiosa dei cittadini. L’Italia, ha poi recepito nel proprio ordinamento, con la legge 98/1989, la Convenzione di Strasburgo del 1981 sulla protezione delle persone che all’articolo 6 prevede che «i dati di carattere personale indicanti l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altri credo, nonché i dati a carattere personale relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale, non possono essere elaborati automaticamente a meno che il diritto interno non preveda garanzie adatte». Recentemente, il diritto alla riservatezza ha trovato una più
generale e ampia tutela a livello comunitario e di diritto interno. In particola la legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Uguaglianza delle confessioni e laicità dello Stato: L’art.8 della Costituzione è diviso in tre commi: 1) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 2) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 3) I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Accanto alla confessione cattolica sono previste confessioni non cattoliche. Ogni confessione ha una regolamentazione specifica. Non c’è uguaglianza delle confessioni davanti alla legge. L’uguaglianza riguarda la sfera delle libertà, non solo libertà individuale, ma anche della singola confessione. Il grado di libertà deve essere assicurato in maniera uguale per tutte le confessioni religiose. Il principio di laicità dello Stato è stato dichiarato dalla corte costituzionale come principio supremo dell’ordinamento giuridico. Lo Stato è neutrale di fronte alle espressioni del sentire religioso, ma non indifferente. La laicità non è laicismo, lo Stato non ha un atteggiamento aggressivo né difensivo nei confronti della religione, che è un valore positivo e riguarda una parte significativa dei cittadini.