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PANIERE RISPOSTE APERTE DIRITTO PROCESSUALE PENALE - ECAMPUS, Panieri di Diritto Processuale Penale

RISPOSTE APERTE DIRITTO PROCESSUALE PENALE DALLA LEZIONE 32 A 64

Tipologia: Panieri

2019/2020

Caricato il 10/12/2020

mariannabonomo
mariannabonomo 🇮🇹

4.4

(200)

15 documenti

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1. La Chiusura delle indagini preliminari
Le indagini preliminari hanno un termine di durata sia quando si procede contro
ignoti, sia quando è stato identificato un indagato;
Il termine per le indagini nei confronti di un indagato inizia a decorrere dal
momento in cui il nome di questi è iscritto nel registro delle notizie di reato (art.
405, c. 2). Il termine ordinario è di sei mesi; in via eccezionale il termine è di un
anno se si procede per delitti gravi o di criminalità organizzata. Gli atti che sono
stati compiuti dopo la scadenza del termine sono inutilizzabili se il pubblico
ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione o la proroga
al giudice (art. 407, c. 3) la proroga non può essere concessa per più di una volta
se si procede per i reati di omicidio e lesioni colpose (ambedue derivanti da
circolazione stradale) e per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
Il termine massimo generico è di diciotto mesi; è previsto il termine di due anni nei
seguenti casi (art. 407, c. 2):
a) se le indagini preliminari riguardano delitti gravi o di criminalità organizzata,
indicati specificamente;
b) se le investigazioni sono particolarmente complesse per il numero di reati
collegati o di indagati o di persone offese;
c) se le indagini richiedono il compimento di atti all’estero;
d) se si tratta di procedimenti collegati.
Il codice prevede u n procedimento di proroga di tipo ordinario e uno speciale,
avente ad oggetto le indagini per i delitti di criminalità organizzata mafiosa, per i
delitti in materia di
terrorismo e per quelli concernenti la violenza sessuale e la pedofilia (art. 406, c.
5-bis).
Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine sono di regola
inutilizzabili; sono utilizzabili solo se la richiesta di proroga è stata presentata
prima della scadenza e il giudice ha concesso la proroga (art. 406, c. 8).
L’eventuale inutilizzabilità opera non soltanto ai fini della decisione dibattimentale,
ma anche nelle fasi anteriori al dibattimento.
Quando si procede contro ignoti, il termine per le indagini preliminari decorre dalla
data di
iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro. Entro il termine di sei mesi il
pubblico
ministero deve chiedere alternativamente l’archiviazione perché è ignoto l’autore
del reato, ovvero la proroga del termine per poter proseguire le indagini (art. 415,
c. 1).
Il giudice può prendere tre diverse decisioni.
1-Può non autorizzare la proroga ed in tal caso il pubblico ministero deve
formulare richiesta di
archiviazione se il responsabile resta ignoto; 2-viceversa, deve esercitare l’azione
penale se il reato è da attribuire a persona già individuata. 3-Oppure il giudice può
autorizzare con
decreto motivato il pubblico ministero a proseguire le indagini (art. 415, c. 2).
Infine, il giudice, se ritiene che il reato sia da attribuire ad una persona già
individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di
reato (art. 415 c. 2).
Alla scadenza del termine massimo per le indagini preliminari il pubblico ministero
deve
chiedere o l’archiviazione o il rinvio a giudizio. Se non presenta una delle due
richieste, i successivi atti di indagine sono inutilizzabili.
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1. La Chiusura delle indagini preliminari

Le indagini preliminari hanno un termine di durata sia quando si procede contro ignoti, sia quando è stato identificato un indagato; Il termine per le indagini nei confronti di un indagato inizia a decorrere dal momento in cui il nome di questi è iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 405, c. 2). Il termine ordinario è di sei mesi; in via eccezionale il termine è di un anno se si procede per delitti gravi o di criminalità organizzata. Gli atti che sono stati compiuti dopo la scadenza del termine sono inutilizzabili se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione o la proroga al giudice (art. 407, c. 3) la proroga non può essere concessa per più di una volta se si procede per i reati di omicidio e lesioni colpose (ambedue derivanti da circolazione stradale) e per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il termine massimo generico è di diciotto mesi; è previsto il termine di due anni nei seguenti casi (art. 407, c. 2): a) se le indagini preliminari riguardano delitti gravi o di criminalità organizzata, indicati specificamente; b) se le investigazioni sono particolarmente complesse per il numero di reati collegati o di indagati o di persone offese; c) se le indagini richiedono il compimento di atti all’estero; d) se si tratta di procedimenti collegati. Il codice prevede u n procedimento di proroga di tipo ordinario e uno speciale, avente ad oggetto le indagini per i delitti di criminalità organizzata mafiosa, per i delitti in materia di terrorismo e per quelli concernenti la violenza sessuale e la pedofilia (art. 406, c. 5-bis). Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine sono di regola inutilizzabili; sono utilizzabili solo se la richiesta di proroga è stata presentata prima della scadenza e il giudice ha concesso la proroga (art. 406, c. 8). L’eventuale inutilizzabilità opera non soltanto ai fini della decisione dibattimentale, ma anche nelle fasi anteriori al dibattimento. Quando si procede contro ignoti, il termine per le indagini preliminari decorre dalla data di iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro. Entro il termine di sei mesi il pubblico ministero deve chiedere alternativamente l’archiviazione perché è ignoto l’autore del reato, ovvero la proroga del termine per poter proseguire le indagini (art. 415, c. 1). Il giudice può prendere tre diverse decisioni. 1-Può non autorizzare la proroga ed in tal caso il pubblico ministero deve formulare richiesta di archiviazione se il responsabile resta ignoto; 2-viceversa, deve esercitare l’azione penale se il reato è da attribuire a persona già individuata. 3-Oppure il giudice può autorizzare con decreto motivato il pubblico ministero a proseguire le indagini (art. 415, c. 2). Infine, il giudice, se ritiene che il reato sia da attribuire ad una persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 415 c. 2). Alla scadenza del termine massimo per le indagini preliminari il pubblico ministero deve chiedere o l’archiviazione o il rinvio a giudizio. Se non presenta una delle due richieste, i successivi atti di indagine sono inutilizzabili.

L'Udienza preliminare - finalità

La fase delle indagini si chiude con la richiesta scritta di rinvio a giudizio, La richiesta di rinvio a giudizio è uno dei modi di esercizio dell'azione penale ed è il provvedimento con il quale il p.m. chiede al giudice dell'udienza preliminare che l'imputato sia rinviato a giudizio dibattimentale perché ne venga riconosciuta la colpevolezza ed applicata la pena. L’udienza preliminare ha la funzione di assicurare che un giudice controlli la legittimità ed il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero; essa è inoltre la sede nella quale si possono svolgere i procedimenti speciali che eliminano il dibattimento, ossia il rito abbreviato, il patteggiamento e la essa alla prova. Il magistrato, al quale sono assegnate le funzioni di giudice dell’udienza preliminare, non può essere quel magistrato che ha svolto le funzioni di giudice per le Indagini preliminari nel medesimo procedimento. Infatti, l’art. 34 c. 2- bis pone, di regola, una incompatibilità, che può essere superata soltanto quando il giudice per le indagini preliminari si è limitato a svolgere funzioni di tipo non decisori. Pertanto, un magistrato può esercitare le attività di g.i.p. e di g.u.p. in procedimenti differenti, ma non nel medesimo procedimento.

1. Il decreto che dispone il giudizio

Il decreto che dispone il giudizio è il provvedimento giurisdizionale che chiude in modo sfavorevole all'imputato l'udienza preliminare, disponendo che egli sia sottoposto al giudizio dibattimentale. Il decreto che dispone il giudizio è emesso nei casi nei quali il giudice dell'udienza preliminare non pronuncia la sentenza di non luogo a procedere. il giudice emette il decreto che dispone il giudizio quando gli elementi forniti dal p.m. a sostegno della richiesta e le prove eventualmente raccolte l'udienza preliminare fanno ritenere utile l'istruzione dibattimentale. Il decreto che dispone il giudizio svolge insieme due funzioni, di "decisione" che accoglie la richiesta formulata dal p.m. e di "ordine di citazione” per il dibattimento.  Il decreto esprime una "decisione" ma non è motivato, in quanto il legislatore vuole evitare il pregiudizio che deriverebbe all'imputato qualora un giudice prima del dibattimento affermasse l'attendibilità degli elementi di prova a carico.  Il decreto svolge anche la funzione di citazione a giudizio in quanto convoca le parti per il dibattimento.  Il giudice precisa la data ed il luogo dell'udienza dibattimentale con l'avvertimento per l'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia La notifica deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio. La finalità del termine è quella di consentire alle parti di preparare le proprie difese. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429 c.p.p.. Il decreto che dispone il giudizio non è un atto impugnabile; sicché le questioni di nullità concernenti l'udienza preliminare ed il decreto stesso possono essere fatte valere soltanto come questioni preliminari nell'udienza dibattimentale.

la non ripetibilità fosse stata prevedibile, le parti avrebbero dovuto chiedere l’incidente probatorio.

  1. In base all’art. 512- bis , «il giudice, a richiesta di parte, può disporre che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa…».
  2. Le precedenti dichiarazioni rese dall’imputato (artt. 513, c. 1 e 208) al pubblico ministero, alla polizia delegata, o al giudice nel corso delle indagini o dell’udienza preliminare, possono essere lette a richiesta di parte se l’imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all’esame; esse, tuttavia, sono utilizzabili soltanto contro l’imputato che abbia tenuto il comportamento indicato ma non lo sono nei confronti di un altro coimputato salvo che quest’ultimo vi consenta o che sussista un’ipotesi di intimidazione o “subornazione” del dichiarante.
  3. Le precedenti dichiarazioni rese dalle persone imputate in procedimenti connessi o collegati il codice impone al giudice di sperimentare tutte le possibilità di intervento coatto di queste persone al dibattimento. Soltanto «se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante» il giudice può leggere, su richiesta di parte, le precedenti dichiarazioni, .5) è consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione dei documenti concernenti lo spionaggio ed il dossieraggio illegali.

L'esame dei testimoni

L’esame delle parti ha luogo «appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato», e cioè subito dopo il caso del pubblico ministero (ed, eventualmente, quello della parte civile). Le parti che hanno richiesto l’esame, o vi hanno consentito, vengono escusse nel seguente ordine (art. 503, c. 1): per prima la parte civile che non sia stata citata come testimone, quindi il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; per ultimo, l’imputato. Il testimone ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di rispondere secondo verità; deve essere avvisato dal presidente dell’esistenza di tale obbligo e delle responsabilità previste dalla legge per i testimoni falsi o reticenti. Il testimone non giura, ma pronuncia la formula indicata nell’art. 497,c. 2. Per il testimone il codice prevede, inoltre, che l’esame deve avvenire in modo che, nel corso dell’udienza, nessuna delle persone citate possa, prima di deporre, comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’aula di udienza. Si vuole con ciò tutelare la genuinità della fonte probatoria. L’esame incrociato può essere definito come quell’insieme di regole con le quali le parti pongono direttamente le domande alla persona esaminata L’esame incrociato si articola nei tre momenti fondamentali: dell’esame diretto, del controesame e del riesame: i soggetti che pongono le domande sono il pubblico ministero ed i difensori delle parti private. L’esame diretto è condotto dalla parte che ha chiesto di interrogare il testimone (o altro soggetto che rende dichiarazioni); esso tende ad ottenere la manifestazione dei fatti conosciuti dal testimone;

Il controesame è condotto dalla parte che ha un interesse contrario a quella che ha chiesto l’esame del testimone (o altro dichiarante) ed è eventuale, nel senso che la controparte ha “facoltà” di porre domande alla persona già sentita nell’esame diretto. Il controesame può avvenire sui fatti ovvero sulla credibilità del testimone, o ancora su entrambi gli oggetti. Il riesame è condotto dalla persona che ha chiesto l’assunzione della testimonianza. Esso avviene solo se si è svolto il controesame ed, inoltre, soltanto se la parte, che ha chiamato a deporre il testimone, intende procedere al riesame stesso. La funzione del riesame è quella di consentire, a chi ha introdotto la prova, il “recupero” della sequenza dei fatti, dopo che il controesame ha cercato di mettere in dubbio la loro esistenza; oppure consente di esporre la ragione di contraddizioni nelle quali il testimone è caduto. Il codice pone regole che riguardano sia il modo di rivolgere le domande, sia il modo di rispondere alle stesse da parte del testimone (o altro dichiarante). Le regole valgono in generale per tutti e tre i momenti e hanno lo scopo di tutelare sia la genuinità della prova, sia il rispetto della dignità della persona sottoposta ad esame. sono ammesse domande su fatti «specifici» sono vietate le domande “nocive”, intimidatorie o, viceversa, suadenti. sono vietate le domande che violano il rispetto della persona umana Le regole per le risposte. Il testimone ha facoltà di non deporre: a) su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale; b) su fatti coperti da segreto professionale; c) su fatti coperti da segreto d’ufficio o di Stato.

1. La modifica dell'imputazione

Nel corso dell’istruzione dibattimentale il pubblico ministero può modificare l’imputazione originaria entro determinati limiti e con modalità che devono garantire il diritto di difesa dell’imputato. le prove assunte possono indurre il pubblico ministero a modificare l’imputazione sotto vari profili attinenti al diritto o al fatto. Per quanto riguarda il diritto, è sancito il principio fondamentale secondo cui il giudice può dare al fatto storico una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza. a) Le modifiche attinenti al fatto storico: Il fatto storico può risultare «diverso» da quello contestato, nel senso che risultano modificate le modalità del fatto di reato. Il pubblico ministero provvede direttamente a modificare l’imputazione e a contestarla all’imputato L’imputato ha diritto che il dibattimento venga sospeso ed ha altresì la facoltà di chiedere l’ammissione di nuove prove o ancora di chiedere il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. b) può risultare a carico dell’imputato l’esistenza di una circostanza aggravante o il compimento di un reato connesso In tali ipotesi, il pubblico ministero contesta all’imputato il reato concorrente. In presenza di una contestazione suppletiva, l’imputato ha diritto ad ottenere l’ammissione di nuove prove, chiedere per il reato contestato il rito abbreviato, chiedere per il reato contestato l’oblazione, chiedere

b) Assoluzione perché “l’imputato non ha commesso il fatto”. La formula è utilizzata quando il fatto, addebitato all’imputato, sussiste dal punto di vista del solo elemento oggettivo ma il reato non è stato commesso dall’imputato, bensì da un’altra persona. c) Assoluzione perché “il fatto non costituisce reato”. Il fatto addebitato nell’imputazione è stato commesso dall’imputato e sussiste nei suoi elementi oggettivi, previsti dalla fattispecie incriminatrice, e tuttavia il fatto non è un illecito penale (“non costituisce reato”), o perché manca quello specifico elemento soggettivo che è richiesto dalla norma incriminatrice (dolo, colpa, preterintenzione) o uno degli elementi oggettivi che costituiscono il presupposto della condotta o dell’evento, Il giudice utilizza tale formula anche quando sono integrati sia l’elemento oggettivo, sia quello soggettivo, ma il fatto è stato commesso in presenza di una delle cause di giustificazione. d) Assoluzione perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Il fatto storico indicato nell’imputazione non rientra in alcuna fattispecie incriminatrice né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo. e) Assoluzione perché “il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione”. La formula è utilizzata quando il giudice accerta che il fatto è stato commesso ed è penalmente illecito, ma l’imputato non è punibile in concreto. Infatti, egli può essere non imputabile (perché minore di quattordici anni o totalmente infermo di mente); può essere coperto da una causa di non punibilità infine, può essere penalmente immune (ad esempio, gli agenti diplomatici). Le formule assolutorie di cui sopra devono essere applicate dal giudice sia quando manca la prova della reità dell’imputato, sia quando tale prova è insufficiente o contraddittoria, cioè quando persiste un ragionevole dubbio sulla reità dell’imputato.

. Il giudizio abbreviato Il giudizio abbreviato è quel procedimento speciale che consente al giudice, su Richiesta dell’imputato, di pronunciare già al momento dell’udienza preliminare quella decisione di condanna o proscioglimento che di regola è emanata nella fase dibattimentale; ai fini della decisione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini Il presupposto è la richiesta dell’imputato, il quale può formulare una richiesta che puo’ essere può essere : -semplice limitandosi a chiedere che il processo sia definito nell’udienza preliminare sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini Il termine finale per la presentazione della stessa è la formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare. Il giudice deve necessariamente disporre il giudizio abbreviato (art. 438, c. 4), che si svolge in camera di consiglio; tuttavia è possibile procedere in pubblica udienza se tutti gli imputati ne fanno richiesta. .Il giudice, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, assume su richiesta di parte o d’ufficio «gli elementi necessari ai fini della decisione» (art. 441, c. 5

- condizionata, subordinando lo svolgimento del rito abbreviato all’assunzione di determinate prove. All’esito del giudizio abbreviato il giudice, il giudice, «tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili», dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta dall’imputato risulta necessaria ai fini della decisione; Se il giudice accoglie la richiesta, si fa luogo a giudizio abbreviato con assunzione di tutte quelle prove che sono state indicate dall’imputato; il pubblico ministero «può chiedere l’ammissione di prova contraria». Quando, dopo aver proceduto all’assunzione delle prove richieste dall’imputato, il giudice ritiene ancora di non poter decidere, può assumere anche d’ufficio ulteriori prove (art.441, c. 5). Terminata la discussione, il giudice redige la sentenza in base alle norme vigenti per il dibattimento; ai fini della deliberazione, il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo per le indagini preliminari (art. 416, c. 2), la documentazione delle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, c. 3) e le prove assunte nell’udienza. Il processo si conclude nell’udienza preliminare con una sentenza di condanna o di proscioglimento senza che sia necessario pervenire al dibattimento. In caso di condanna la pena determinata dal giudice è ridotta di un terzo e all’ergastolo è sostituita la reclusione di anni trenta.

1. I benefici conseguenti al giudizio con pena

concordata

Il giudice con sentenza applica quella pena che è stata precisata da una concorde “richiesta dall’imputato e dal pubblico ministero; egli deve controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena richiesta. oggi sono configurabili due distinti tipi di patteggiamento: quello “tradizionale” e quello “allargato”. I benefici del patteggiamento tradizionale la riduzione fino ad un terzo sulla pena da irrogarsi in concreto. Il tetto massimo di pena detentiva sulla quale l’imputato e il pubblico ministero possono accordarsi al netto della riduzione fino a un terzo è di due anni di pena detentiva soli o congiunti con pena pecuniaria; nessuna soglia massima è prevista in caso di sola pena pecuniaria. Non vi sono limiti oggettivi né soggettivi Vari benefici si applicano all’imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale con il pubblico ministero. In primo luogo, la parte (di regola l’imputato) può subordinare l’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale ad opera del giudice (art. 444, c. 3). Questi, se ritiene di non concedere il beneficio, deve rigettare la richiesta di patteggiamento. Il giudice del patteggiamento è, infatti, vincolato ad una scelta secca: può solo irrogare la pena di cui si chiede l’applicazione oppure rigettare “in blocco” la relativa richiesta; In terzo luogo, la sentenza che applica la pena non comporta l’irrogazione di pene accessorie. In quarto luogo, la sentenza che applica la pena non comporta l’applicazione di misure di sicurezza; consente, invece, di applicare la confisca nelle ipotesi nelle quali ai sensi dell’art. 240 c.p. è obbligatoria o facoltativa In quinto luogo, il reato è estinto se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (in caso di patteggiamento per delitto) o di due

Contro il decreto motivato, il condannato e la persona civilmente obbligata, anche tramite il difensore, possono formulare un’opposizione; questa va presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto. Se l’opposizione non è proposta o è dichiarata inammissibile, il giudice ordina l’esecuzione del decreto (art. 461, c. 5). D’altra parte, proponendo l’opposizione il condannato corre il rischio di subire un trattamento sanzionatorio diverso e più rigoroso, rispetto a quello stabilito nel decreto, e di perdere i benefici concessi (art. 464, c. 4). Il decreto penale notificato e non opposto diventa irrevocabile (art. 648, c. 3) e non è ricorribile per cassazione; esso è esecutivo. Il decreto penale, a differenza dalla sentenza, ha l’efficacia preclusiva del giudicato (ne bis in idem), ma non costituisce accertamento ai fini extrapenali, ad es. per la responsabilità civile.

1. Gli effetti dell'appello delle sentenze di I grado

Il giudice di appello, quindi, nell’accertamento della correttezza dell’operato del giudice di primo grado in relazione al punto impugnato, non è obbligato a limitarsi alle prospettazioni effettuate dall’appellante nella proposizione dei motivi; A- Quando appellante è il pubblico ministero:

  1. se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
  2. se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a, ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
  3. se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza. b) Quando appellante è l’imputato, Se la sentenza impugnata è di condanna , il giudice di appello «non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave»; tuttavia, entro i limiti dei motivi di impugnazione, il giudice di appello può dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado. Se la sentenza di primo grado è di proscioglimento , il giudice di appello non può «prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici». In caso di appello del solo imputato, sempre e comunque il giudice di secondo grado ha la potestà di ufficio di applicare la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti. Se non sono impugnati tutti i punti della sentenza, la cognizione del giudice di secondo grado può estendersi ai punti legati da un vincolo di connessione essenziale di tipo logico con quelli impugnati. (art. 597 c. 1). C-Se ad appellare sono sia il pubblico ministero che l’imputato e sono appellati tutti i capi di sentenza e tutti i punti della decisione, la cognizione del giudice è completa, comprendendo sia i provvedimenti in peius ( contra reum ), sia quelli in melius ( pro reo ). D- caso in cui, all’esito del giudizio di primo grado, sia pronunciata una sentenza di proscioglimento, può accadere che la parte civile faccia appello avverso la decisione medesima mentre, al contrario, il pubblico ministero resti inerte e non proponga

appello; in questo caso, la sentenza di assoluzione non appellata dal pubblico ministero diventa irrevocabile sotto il penale Il giudice, chiamato a decidere sull’appello della parte civile, può affermare, in via incidentale, la responsabilità penale dell’imputato. In tal caso, il giudicato si sdoppia e si avranno due differenti decisioni: un giudicato di assoluzione ai fini penali e una sentenza di appello che afferma la responsabilità dell’imputato come presupposto di una condanna al risarcimento. E- Se ad impugnare la sentenza di proscioglimento è il pubblico ministero, mentre la parte civile rimane inerte, il giudice d’appello, che condanni l’imputato prosciolto in primo grado, deve decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno. Secondo la Corte di cassazione, «il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l’imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria». Il pubblico ministero e la parte civile appellano. L’eventuale estinzione del reato. Quando il pubblico ministero e la parte civile appellano la sentenza, il giudice di secondo grado conosce sia la questione penalistica sia quella civilistica. Ai sensi dell’art. 578. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni Cagionati dal reato, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Pertanto, la parte civile, con la sua impugnazione, può ottenere la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in sede d’appello anche se, ai fini penali, la medesima corte dichiara di non doversi procedere per prescrizione del reato.

1. Le sentenze inappellabili

L'appello è un mezzo ordinario di impugnazione tramite il quale le parti che presentino un interesse in tal senso possono tentare di rimediare a supposti errori di fatto e/o di diritto contenuti nella decisione del giudice di primo grado. Però Alcune sentenze non possono essere sottoposte ad appello; ciò avviene nei seguenti casi:

  1. le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda, da intendersi come pena originaria e non sostitutiva della detenzione;
  2. le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ma il pubblico ministero può proporre appello se non ha consentito al patteggiamento;
  3. la sola misura di sicurezza quando la parte non ha impugnato agli effetti penali un altro capo della sentenza di condanna (art. 579); sull’impugnazione contro la sola misura di sicurezza decide il tribunale di sorveglianza (art. 680);
  4. il solo pubblico ministero non può proporre appello contro la condanna pronunciata nel giudizio abbreviato, ma ha tale potere quando il giudice nella sentenza ha modificato il titolo di reato (art. 443, c. 3). b) Per quanto riguarda invece le sentenze di proscioglimento in generale, l'imputato può appellare tali sentenze emesse all'esito del dibattimento (esclusi dunque i procedimenti speciali che non prevedono il dibattimento, come ad es. il giudizio abbreviato), salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Appare infatti evidente che in tali due ipotesi