Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


risposte aperte processuale penale, Panieri di Diritto Processuale Penale

risposte aperte processuale penale

Tipologia: Panieri

2021/2022

Caricato il 08/06/2022

Panormus81
Panormus81 🇮🇹

4.5

(4)

4 documenti

1 / 23

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Casi di revisione
La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del
decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza
penale irrevocabile [648] del giudice ordinario o di un giudice speciale; b) se la sentenza o
il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del
condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo,
successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste
dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479; c) se dopo la condanna
sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate,
dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631 (3); d) se è
dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in
giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato
Cessazione della misura cautelare
Le misure cautelari si possono estinguere per le seguenti ragioni: Revoca; Sostituzione
con una misura meno afflittiva; pronuncia di determinate sentenze; omesso interrogatorio
nei termini; decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare;
Correzione degli errori materiali
Art 130 cpp La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od
omissioni che non determinano nullità [177-186], e la cui eliminazione non comporta una
modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso
il provvedimento. Se questo è impugnato [568 ss.], e l'impugnazione non è dichiarata
inammissibile [591 2], la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere
dell'impugnazione [66 3, 535, 547, 668]. 1-bis. Quando nella sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della
pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio,
dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione
provvede la Corte di cassazione a norma dell'art. 619, comma 2 (3).2. Il giudice provvede
in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la
correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.
Curatore a favore del defunto
Art 638 cpp In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di
revisione [633], il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i
diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato
Difensori – tipologia
Esistono varie tipologie di difensori, tra queste le più importanti sono quelle del difensore
di fiducia(. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.) e del
difensore d’ ufficio in quanto l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è
rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. Il difensore di ufficio cessa dalle sue
funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. La parte civile, il responsabile civile e la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un
difensore;
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17

Anteprima parziale del testo

Scarica risposte aperte processuale penale e più Panieri in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

Casi di revisione La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile [648] del giudice ordinario o di un giudice speciale; b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479; c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631 (3); d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato Cessazione della misura cautelare Le misure cautelari si possono estinguere per le seguenti ragioni: Revoca; Sostituzione con una misura meno afflittiva; pronuncia di determinate sentenze; omesso interrogatorio nei termini; decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare; Correzione degli errori materiali Art 130 cpp La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità [177-186], e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato [568 ss.], e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile [591 2], la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione [66 3, 535, 547, 668]. 1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'art. 619, comma 2 (3).2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto. Curatore a favore del defunto Art 638 cpp In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione [633], il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato Difensori – tipologia Esistono varie tipologie di difensori, tra queste le più importanti sono quelle del difensore di fiducia(. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.) e del difensore d’ ufficio in quanto l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore;

Differimento dell'incidente probatorio Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione regiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova. Art. 397 cpp Errore sull'identità fisica dell'imputato Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.All’ art 620 cpp comma 1 lettera (g si afferma che la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se la condanna è stata pronunciata per errore di persona. Gli effetti dell'appello delle sentenze di I grado I principi generali che regolano le impugnazioni ordinarie sono: ilprincipioditassatività, l’effettosospensivodellaimpugnazione l’effettoestensivo l’effettodevolutivo L'effetto estensivo consiste nel consentire ad una parte, che non ha proposto impugnazione, di partecipare al giudizio e di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti da una impugnazione proposta da altra parte, con la quale la prima abbia un interesse identico o collegato. Altro effetto derivante dalla impugnazione è quello devolutivo.

  • Per devoluzione si intende il trasferimento della cognizione ad un giudice che ha funzioni diverse da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato. L’esecuzione della sentenza è sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino al passaggio in giudicato della stessa infatti in base all’art. 650 le sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili. Ciò anche in base all’art. 27 co. 2 della Costituzione in base al quale “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.
  • Viceversa le impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno alcun effetto sospensivo, sia che la misura cautelare sia già stata eseguita sia che debba essere ancora eseguita.(effetto sospensivo). La regola dell’effetto sospensivo trova la sua eccezione per le impugnazioni contro le misure cautelari (riesame, appello e ricorso per Cassazione): tali impugnazioni non hanno in alcun caso effetto sospensivo. I benefici conseguenti al giudizio con pena concordata Trattasi di procedimento speciale volto a chiudere senza giudizio la vicenda penale, da un lato premiale per l'imputato, e dall'altro conveniente per l'ordinamento sul piano dell'economia Processuale. L’incentivo che più spicca è senza dubbio la riduzione fino a ⅓ sulla pena da irrogarsi in concreto. L’unico vero requisito di questo tipo di rito semplificato sta nel massimo di pena detentiva sulla quale l’imputato e il Pubblico Ministero possono accordarsi al netto della riduzione fino a ⅓: 2 anni di pena detentiva sola o congiunta con pena pecuniaria. Vari sono i benefici che si applicano all’imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale col pm: - la parte, di regola l’imputato, può subordinare l’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale ad opera del giudice, il quale, se ritiene di non concedere il beneficio, deve rigettare la richiesta di patteggiamento;
    • la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, ma l’imputato è comunque tenuto al pagamento delle eventuali spese per il mantenimento in custodia cautelare e al pagamento delle spese di giustizia (conservazione beni sequestrati, ecc…); - la sentenza che applica la pena non comporta

Il difetto di giurisdizione Che cosa significa "difetto di giurisdizione penale"? Avviene quando un reato pende avanti ad un giudice - organo giudiziario - diverso da quello cui spetterebbe effettuare il giudizio. A titolo esemplificativo vi è difetto di giurisdizione nel caso di reato militare pendente avanti ad un giudice ordinario. E' causa di nullità assoluta di tutti gli atti, sanabile solamente con il giudicato. Il fermo Il fermo è un provvedimento limitativo della libertà personale temporaneo e precautelare in quanto rappresenta un’anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari dalle quali si differenzia per il connotato dell’urgenza e l’assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della convalida. Il FERMO (art. 384 c.p.p.) consiste, come nel caso dell’arresto, in una privazione della libertà personale che il P.M. dispone, "anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga " a carico della "persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico". Al fermo può procedere anche la P.G. quando ancora non vi sia stata l’assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M. o "qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero". Il Giudice dell'esecuzione Art 665 cpp Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello. 3. Quando vi è stato ricorso per cassazione [606] e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio. 4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario. 4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio. La competenza del giudice dell’esecuzione è descritta dagli articoli 667 – 676 c.p.p.: • egli accerta l’identità della persona detenuta se vi è dubbio sulla sua identità fisica se nella sentenza di condanna vi è stato un errore sul nome, se comunque la persona contro la quale si doveva procedere è stata imputata nel giudizio (ancorchè con il diverso errato nome), il giudice provvede alla correzione della sentenza con le forme della correzione dell’errore materiale; risolve l’eventuale duplicazione di sentenze per il medesimo fatto ordinando, se si tratta di condanne, l’esecuzione di quella meno grave e revocando le altre; • se si tratta

di sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento, ordina l’esecuzione di quella più favorevole; risolve tutte le questioni che attengono al titolo esecutivo; - decide in ordine all’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato;

  • dell’amnistia e dell’indulto, così come della loro revoca; - revoca la sentenza di condanna o il decreto penale a seguito di abolitio criminis o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice Il giudizio abbreviato Il giudizio abbreviato è un procedimento penale speciale del sistema giudiziario italiano, previsto dagli articoli 438 e seguenti del Codice di procedura penale italiano. È un rito speciale deflattivo del dibattimento e la decisione sulla fondatezza o meno dell'Imputazione viene presa nell'udienza preliminare anziché all'esito del dibattimento. Esistono due specie di giudizio abbreviato: quello semplice in cui il Giudice decide tendenzialmente allo stato degli atti e quello condizionato a un'integrazione probatoria finalizzata ad assumere una prova necessaria per poter decidere. Altra particolarità del giudizio abbreviato è data dal fatto che nella eventuale sentenza di condanna, per i delitti la pena irrogata è ridotta di un terzo.Il procedimento speciale si instaura a richiesta dell'Imputato; qualora venga richiesto il giudizio abbreviato semplice il giudice deve disporlo con ordinanza, in quanto è un diritto dell'Imputato; in caso di richiesta di giudizio abbreviato "condizionato" il Giudice deve valutare se l'integrazione probatoria richiesta sia necessaria per la decisione potendo, in caso negativo, rigettare la richiesta. Gli organi competenti sono il Giudice dell'udienza preliminare, il Giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento.La richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta solo dall'imputato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano state formulate le conclusioni del P.M. e dei difensori (art. 421 c.p.p.). Il giudizio viene disposto dal giudice con ordinanza (non è più richiesto il consenso del P.M.). Se l'imputato subordina la richiesta di giudizio abbreviato a una integrazione probatoria, il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. In questo caso, il P.M. può chiedere l'ammissione di prova contraria.Durante il giudizio abbreviato è ammessa la modifica dell'imputazione solo se ha avuto luogo l'integrazione probatoria. Se, in seguito all'integrazione probatoria, il P.M. contesta la modifica dell'imputazione, l'imputato può chiedere che si proceda con il rito ordinario: in questo caso il giudice revoca l'ordinanza con cui aveva disposto il giudizio abbreviato (che non può più essere riproposto) e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.Terminata la discussione, il giudice pronuncia la sentenza che può essere di proscioglimento o di condanna. Ai fini della decisione il giudice tiene conto degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e delle eventuali prove assunte nell'udienza prima che venisse richiesto il giudizio abbreviato. Il giudizio di revisione La revisione, nel processo penale italiano, è un mezzo di impugnazione straordinario esperibile avverso i provvedimenti di condanna passati in giudicato.Art 629 cpp È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, (1) o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta L’art. 632 c.p.p. individua i soggetti che possono domandare la revisione che sono: - il condannato o un prossimo congiunto o il tutore o, se il condannato è morto, l’erede o un prossimo congiunto; - il procuratore generale presso la corte di
  • che si tratti di reati perseguibili d’ufficio;
  • che sia stata sporta validamente querela, nei reati perseguibili a querela di parte.
  • che debba applicarsi una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva. Tale procedimento non è in ogni caso consentito qualora debba applicarsi una misura di sicurezza personale. Se il giudice accoglie la richiesta, emette decreto penale di condanna. Avverso il decreto penale di condanna, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono presentare opposizione nel termine di gg. 15 dalla notifica del decreto stesso. Ai sensi dell'art. 461 comma 2 c.p.p. la dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilita': "gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso". E' anche possibile nominare un difensore di fiducia. Con l’atto di opposizione l’imputato inoltre può richiedere il giudizio immediato, abbreviato o il patteggiamento a norma dell'articolo 444. Se manca l’opposizione o se questa viene dichiarata inammissibile, il decreto di penale di condanna diventa esecutivo, altrimenti il giudice lo revoca e procede nelle forme del rito richiesto. Il reato connesso Reati connessi: sono più reati distinti oggetto dello stesso procedimento, ma collegati dal fatto di essere stati commessi dallo stesso soggetto. Si ha connessione di procedimenti, secondo l’art. 12 c.p.p., se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento; se una persona è imputata di più reati commessi con vincolo di continuazione; se si procede per reati commessi in connessione teleologica Il referto Il referto è una particolare forma di denuncia alla quale è tenuto colui che, nell'esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza o l’ opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio (art. 365 c.p.). Il soggetto obbligato deve far pervenire il referto entro quarantotto ore (o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente) al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria (art. 334 c.p.p.). L'obbligo viene meno quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto. Il responsabile civile Il responsabile civile è il soggetto che, all'interno del processo penale, pur non avendo commesso il reato per cui si procede, è tenuto per legge a risarcire i danni ricollegabili a esso. Ai sensi dell'art. 83 comma 1 c.p.c può essere citato come responsabile civile anche l'imputato per il fatto dei coimputati, se viene prosciolto o nei suoi confronti viene pronunciata sentenza di non luogo a procedere.

Il riconoscimento delle sentenze penali straniere L’art. 12 del codice penale prevede la possibilità di riconoscere effetti alle sentenze penali straniere solo per le seguenti finalità: a) Per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere;a) Per infliggere una pena accessoria a) Per applicare misure di sicurezza personali; a) Per le restituzioni, il risarcimento del danno o altri effetti civili. Lo stesso art. 12 c.p. stabilisce alcuni limiti al riconoscimento della sentenza straniera: • Deve avere ad oggetto un delitto; • La sentenza deve essere stata pronunciata dall’autorità giudiziaria di uno Stato con il quale l’Italia ha un trattato di estradizione. • In subordine vi deve essere la richiesta del ministro della Giustizia o l’istanza, da parte del danneggiato, per il riconoscimento degli effetti civili della sentenza straniera Il ministro della Giustizia, quando riceve la richiesta di riconoscimento degli effetti penali di una sentenza da parte dello Stato estero, la trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte d’appello competente ai sensi dell’art. 730 comma 1 c.p.p. Il procuratore generale promuove il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera con apposita richiesta alla corte d’appello. • La corte decide in camera di consiglio con sentenza ricorribile in cassazione da parte del procuratore generale e dell’interessato. Non può procedersi a riconoscimento se la sentenza non è divenuta irrevocabile, ovvero contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano (es. giudice terzo ed imparziale, diritto di difesa, diritto al contradditorio) • Al pari non può riconoscersi la sentenza straniera qualora questa sia fondata su considerazioni discriminatorie o persecutorie o sia stata pronunciata per un fatto che non è previsto dalla legge come reato. Il ricorso immediato per cassazione Il ricorso per saltum, nel dettaglio, è previsto dall'articolo 569 del codice di procedura civile, rubricato "ricorso immediato in cassazione", in forza del quale "La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione". Si tratta, insomma, della possibilità di rivolgersi direttamente alla Corte suprema per impugnare le sentenze appellabili. È necessaria l’ iniziativa di una parte, col consenso delle altre, per chiedere subito e solo il sindacato di mera legittimità ad opera della Corte di cassazione. Quando non vi è accordo delle parti, ove una di esse proponga ricorso per saltum e un'altra invece proponga appello, il ricorso per saltum si converte in appello salvo che "le parti che hanno proposto appello dichiarino tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione". In quest’ultima ipotesi si verifica l’effetto contrario e, quindi, l’appello si converte in ricorso per cassazione con l’onere per le parti di "presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso" (art. 569 cpp). Il ricorso per saltum, in ogni caso, non è sempre esperibile avverso le sentenze appellabili. Esso, infatti, non trova applicazione in due specifiche ipotesi, ovverosia: in caso di mancata assunzione di una prova decisiva per il giudizio, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2, cpp; in caso di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo che sono specificamente indicati nei motivi di impugnazione. In tali casi, se è stato proposto ricorso per saltum in cassazione, lo stesso si converte in appello.

mobili o immobili, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, e può essere richiesto in ogni stato e grado del processo di merito. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero, inoltre, giova anche alla parte civile. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, è emesso con ordinanza del giudice che procede. Il sequestro preventivo Il sequestro preventivo, nell'ordinamento giuridico italiano, è una misura prevista dall'art. 321 codice di procedura penale italiano previa richiesta da parte del pubblico ministero (PM) nel corso delle indagini preliminari e convalidata, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari (GIP). Esistono tre ipotesi di sequestro preventivo (art. 321): • 1) quando sussiste pericolo che « la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso » (ad esempio, nel caso di immobile abusivo); • 2) quando vi è il pericolo che la cosa possa « agevolare la commissione di altri reati » (ad esempio, nel caso di denaro derivante da una rapina); • 3) quando la cosa è pericolosa in sé, poiché di essa è consentita od imposta la confisca (ad esempio, l'arma usata per commettere un reato). Nel caso in cui, nei casi previsti dalla legge, durante le indagini preliminari non sia possibile attendere il responso del giudice in merito alla richiesta di sequestro preventivo, quest'ultimo è disposto direttamente dal o dalla polizia giudiziaria con decreto motivato, con convalida del GIP entro 48 ore dal provvedimento. Il sequestro probatorio il sequestro “probatorio” è un mezzo di ricerca della prova nel procedimento penale. Caratteristica generale di tutti i tipi di sequestri è creare un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile od immobile, attraverso uno spossessamento coattivo. Art 253 cpp L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato [103, 354] il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti [187]. 2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo [c.p. 240]. 3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria [57] delegato con lo stesso decreto. 4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente [368]. Nel sequestro probatorio il vincolo di indisponibilità serve per conservare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell’accertamento dei fatti. Il sequestro è mantenuto fino a quando sussistono le esigenze probatorie (art. 262 comma 1). Il limite massimo è la sentenza irrevocabile; dopo di ché la cosa deve essere restituita, salvo che ne sia stata ordinata la confisca (art. 262 comma 4). • Il sequestro probatorio può essere convertito in sequestro conservativo (art. 262 comma 2) o preventivo (art. 262 comma 3) con apposito provvedimento del giudice emesso su richiesta del soggetto rispettivamente legittimato. Il Tribunale di Sorveglianza Il tribunale di sorveglianza è un organo giudiziario previsto dall'ordinamento penitenziario italiano per decidere sulle richieste di pene alternative alla detenzione in carcere presentate da condannati a pene brevi o da detenuti in carcere. Istituito dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, si occupa della concessione e revoca delle misure o pene alternative alla detenzione in carcere (affidamento in prova ordinario e particolare, semilibertà, liberazione anticipata, detenzione domiciliare, liberazione condizionale, differimento della esecuzione delle pene). Decide altresì come giudice d'appello su provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza, in quanto attribuiti alla competenza primaria di quest'ultimo. Spetta al Tribunale di sorveglianza, in qualità di giudice di primo grado, la riabilitazione,

tutto ciò che consiste le misure alternative, revoca ovvero concessione della liberazione condizionale; mentre in qualità di giudice di secondo grado (appello) spetta a tale organo, cognizione in materia di sicurezza. Il tribunale di sorveglianza (fino al 1986 denominato sezione) ha competenza territoriale su ciascun distretto di corte d'appello. È organo collegiale e specializzato, composto da quattro membri: due sono magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni; 2 sono esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche. La diversa composizione del collegio dà luogo a nullità della pronuncia. Le decisioni del tribunale di sorveglianza sono impugnabili tramite ricorso per cassazione. Impugnazione della sentenza di revisione È possibile impugnare la sentenza di revisione di fronte la Corte di Cassazione. Questo conferisce alla S.C. il potere di scendere nel merito della fondatezza delle prove nuove. Si realizza, così, un doppio grado di giurisdizione. La Chiusura delle indagini preliminari Le indagini non possono protrarsi oltre sei mesi o un anno (qualora si tratti di reati gravi) dal giorno in cui il nome dell’indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato o, se si tratta di reati perseguibili a querela, istanza o richiesta, dal giorno in cui tali atti pervengono al pubblico ministero. La durata complessiva delle indagini preliminari non può in ogni caso superare diciotto mesi o due anni (qualora si tratti di reati gravi) (art. 407 c.p.p.). Gli atti compiuti dal P.M. dopo la scadenza del termine sono inutilizzabili Al termine delle indagini il P.M. può: • - chiedere l’archiviazione della notizia di reato; esercitare l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio non prima di aver notificato all’indagato un avviso di conclusione delle indagini contenente "la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto", "l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia (…) e che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. La competenza per materia La competenza per materia tiene conto sia del tipo di reato, sia del livello della pena edittale, per il cui calcolo lo stesso legislatore delegante ha fornito alcuni criteri recepiti poi nell’art. 4: bisogna tenere conto del massimo della pena stabilita dalla legge per ogni reato consumato o tentato e viene esclusa l’incidenza della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, salvo che si tratti di aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o di quelle ad effetto speciale. La competenza per materia e ripartita in base a due criteri: uno qualitativo (tipologia di reati) e l’altro quantitativo (entità della pena) essa si ripartisce tra la corte di assise, il tribunale, il tribunale per i minorenni ed il giudice di pace. La competenza territoriale nei giudizi che vede coinvolti magistrati I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo

risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli. 1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis La parte civile Quando si parla di parte civile, nel processo penale, ci si riferisce al soggetto danneggiato dal reato o ai suoi successori universali che si costituiscono in giudizio introducendo al suo interno l’azione civile. La costituzione di parte civile, infatti, è volta a ottenere dall'imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato in seguito al reato. La querela La notizia di reato può venire comunicata all’autorità tramite la querela. Essa oltre ad essere la fonte della notitia criminis è anche una condizione di procedibilità. La querela è un atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che essa ha subito; ciò a prescindere dal soggetto che risulterà esserne l'autore. Il termine per presentare la querela è di tre mesi da quando la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Nel caso di delitti contro la libertà sessuale il termine è di sei mesi. Trattandosi di atto negoziale il diritto alla presentazione della querela può essere rinunciato, pertanto la persona offesa espressamente o tacitamente esprime la volontà di non voler presentare la querela. La querela normalmente può essere revocata. La parte offesa, dopo che è stata presentata l’istanza punitiva manifesta esplicitamente o implicitamente di non chiedere più che si proceda penalmente. Tale manifestazione è irrevocabile e si compendia nell’istituto della remissione della querela. La querela emessa perché si proceda per reati inerenti la libertà sessuale è irrevocabile La ricusazione del giudice Trattasi di una dichiarazione mediante la quale una parte chiede la sostituzione di un giudice in un determinato processo per una situazione prevista dalla legge. La ricusazione è una facoltà concessa alla parte quando il giudice non appaia credibile nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale poiché è minacciata la garanzia di imparzialità e terzietà del giudizio. La dichiarazione di ricusazione nel processo penale è proposta con atto scritto, nel quale vanno indicati i motivi a suo sostegno e le prove idonee a dimostrarli, ed è presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere insieme ai documenti che la corredano. La dichiarazione di ricusazione nel processo penale può essere proposta entro termini precisi. Art 37 cpp: Il giudice può essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione".

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1. 3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria [604 6]. 3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. l giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti. 6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso [477] per un termine non superiore a dieci giorni. La rogatoria attiva La rogatoria è la richiesta avanzata da una autorità giudiziaria quando, nel corso di un processo pendente presso di sé, debbano eseguirsi atti processuali in un luogo che si trovi in altra circoscrizione o all'estero, e dunque fuori della sua competenza territoriale o della sua giurisdizione, affinché vengano compiuti dalla competente autorità nazionale (rogatoria interna) o straniera (rogatoria internazionale). la rogatoria attiva ( trattasi di richieste inoltrate all’ estero) può essere inoltrata direttamente dal giudice o magistrato del pubblico ministero interessato, informandone il Ministro non attivatosi entro un dato termine, ovvero nei casi di urgenza neppure compulsato. Art 727 cpp Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all'inoltro all'autorità estera entro trenta giorni dalla ricezione. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea, prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere può essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. La sanatoria delle nullità La sanatoria è quel fatto giuridico ulteriore e successivo rispetto all’atto viziato, che affiancato a quest'ultimo lo rende equivalente all'atto valido. La sanatoria, se si verifica, impedisce a qualsiasi parte dì eccepire (ed al giudice di rilevare) la nullità dell'atto. L'istituto è ispirato al principio amministrativo della conservazione degli atti. Il codice distingue tra sanatorie generali (ari. 183) e speciali (art. 184). Le sanatorie generali si applicano alle nullità di tipo intermedio o relativo; non si applicano alle nullità assolute per espressa disposizione dell'art. 179 comma 1. Ai sensi dell'ari. 183, la nullità è sanata se la parte interessata ha rinunciato.

L'applicazione del reato continuato in esecuzione Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale [c.p. 81] o del reato continuato [c.p. 81], sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. 2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [c.p. 175], quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente. L'arresto in flagranza L’ arresto è un provvedimento limitativo della libertà personale temporaneo e precautelare in quanto rappresenta un’anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari dalle quali si differenzia per il connotato dell’urgenza e l’assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della convalida. L’ARRESTO consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la P.G. dispone a carico di "chi viene colto nell’atto di commettere il reato" (c.d. flagranza) La Polizia Giudiziaria: • deve procedere all’arresto (c.d. arresto obbligatorio art. 380 c.p.p.) di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni oppure di reati espressamente elencati, individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell’ordine costituzionale, della sicurezza collettiva e della tranquillità sociale; • può procedere all’arresto (c.d. arresto facoltativo art. 381 c.p.p.) di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati. Il ricorso all’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto (parametro oggettivo) ovvero dalla pericolosità del soggetto (parametro soggettivo) desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. L'autorizzazione a procedere L'autorizzazione a procedere, nell'ordinamento processuale italiano, è un permesso di svolgere un'azione penale rilasciato alla magistratura da altra autorità. Si tratta di un istituto immunitario che assoggetta il procedimento penale all'atto autorizzatorio di un organo non giurisdizionale. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato [335] del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è stata arrestata in flagranza [380], il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida [391]. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti.

Le esigenze cautelari Le esigenze cautelari, unitamente ai gravi indizi di colpevolezza, sono i presupposti per la sottoposizione alle misure cautelari. Le esigenze cautelari sono: A) esigenze di indagine attinenti a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova (pericolo di inquinamento delle prove); B) fuga o pericolo di fuga dell’imputato, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione (alla figura del latitante è equiparata quella dell'evaso); C) esigenze di tutela della collettività quando "sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede". I presupposti vanno considerati alternativamente e non cumulativamente. Le formule assolutorie Nell'ordinamento giuridico italiano, la formula assolutoria è una delle due formule di proscioglimento (l'altra è la formula "di non doversi procedere" ex art. 529 c.p.p.) con cui il giudice dichiara l'imputato non colpevole in relazione ai fatti oggetto dell'imputazione. Nella sentenza di assoluzione il giudice compie un accertamento sull'esistenza o meno del fatto di reato contestato all'imputato e ne ricava la decisione che quest'ultimo non può essere condannato. I motivi per cui il giudice utilizza una formula assolutoria possono essere diversi: può mancare la prova della colpevolezza dell'imputato, oppure la prova è risultata insufficiente ad "eliminare ogni ragionevole dubbio" (art. 533, comma 1), oppure è risultata contraddittoria. In una sentenza con formula assolutoria il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la fine di ogni altra misura cautelare personale eventualmente disposta (art. 532, comma 1). Con il termine "formula assolutoria" si fa riferimento alle cause di proscioglimento nel merito dell'imputato. Esse rappresentano un numero chiuso e sono elencate all'art. 530 c.p.p.: Assoluzione perché il fatto non sussiste; Assoluzione perché l'imputato non ha commesso il fatto; Assoluzione perché il fatto non costituisce reato; Assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; Assoluzione perché il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione. Le misure interdittive Sono una tipologia di misure cautelari personali, che, a differenza delle misure coercitive, non incidono sulla libertà di movimento del soggetto, bensì sulla sua sfera giuridica, limitandone temporaneamente l'esercizio di determinate potestà, facoltà o diritti (art. 287). Si sostanziano nella sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 288), nella sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. (art. 289) e nel divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (salvo quanto detto sopra). Sentenza di rigetto Se, all'esito del procedimento, la corte di cassazione ritiene che il ricorso che è stato proposto è infondato emana invece una sentenza di rigetto. Sentenza di rettifica Quando la sentenza impugnata contiene degli errori di diritto nella motivazione o erronee indicazioni dei testi di legge che non ne producono l'annullamento, la corte adotta sentenza di rettifica. Lo stesso accade se si deve solo rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo e nei casi di legge più favorevole all'imputato qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto. Sentenza di annullamento senza rinvio a corte può poi emanare sentenza di annullamento senza rinvio (oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge) nei casi elencati all'articolo 620 del codice di procedura penale; Sentenza di annullamento con rinvio Infine, quando non pronuncia l'annullamento senza rinvio, la corte di cassazione può emanare sentenza di annullamento con rinvio. Questo tipo di pronuncia è disciplinata dall'articolo 623 del codice di procedura penale. L'esame dei testimoni Art 498 cpp Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo

    1. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame. Una volta ammessi i testimoni essi sono esaminati a seconda dell'ordine prescelto dalle parti. Prima di procedere all'esame il teste deve formulare giuramento ai sensi dell'articolo 497. Le domande in sede di esame non possono prescindere da specifiche regole stabilite nell'articolo 499 del codice di rito, quindi: a) sono vietate domande atte a nuocere la sincerità delle risposte; b) è vietato alla parte che cita il teste ovvero che ha un interesse comune formulare domande suggestive; c) sono invece ammesse domande suggestive nel corso del controesame al fine di provare l'attendibilità del teste. Sono inutilizzabili le dichiarazioni del testimone che rifiuti di sottoporsi all'esame o a controesame di una delle parti ex art. 500, comma 3. L'esecuzione delle pene pecuniarie Art 660 cpp 1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. 2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata. 3. In presenza di situazioni di insolvenza (1), il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita. 4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti

in osservanza delle norme vigenti. 5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione Letture consentite e letture vietate nel dibattimento "lettura" ha sempre carattere integrale. la disposizione circa le letture è provvedimento collegiale e non del solo presidente. La lettura può riguardare anche solo una parte dell'atto: essendo prevista anche una lettura simbolica, per relationem, quest'ultima sarà possibile quando l'atto venga "letto" integralmente, altrimenti dovrà procedersi materialmente alla lettura dei brani che si intendono acquisire al dibattimento. Non può ritenersi "leggibile" il provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, atteso che questo non fa parte del fascicolo dibattimentale, ma vi è solo allegato per finalità diverse. Possono leggersi, invece, le intercettazioni telefoniche nonchè gli atti che siano stati acquisiti durante gli atti preliminari o in dibattimento. Se si tratta di dichiarazioni, la lettura è possibile solo dopo che la persona sia stata ascoltata in Dibattimento.Per quanto concerne le letture vietate si fa riferimento all’ art 514 cpp il quale afferma che Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore. 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499 comma 5 L'incidente di esecuzione L'incidente di esecuzione consente la verifica del titolo esecutivo sulla base del quale si avvierà, o si è già avviata, l'esecuzione penale della pena inflitta con la sentenza di condanna. Il controllo viene operato dal giudice dell'esecuzione, ex officio o su impulso di parte, e tende a verificare che il titolo esecutivo sia esistente ed efficace. Lo strumento ha la funzione di verifica del rispetto della partecipazione dell'imputato/condannato al processo che lo riguarda/l'ha riguardato. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero [178 1 lett. b, 655, 676], dell'interessato o del difensore. Non può procedere d’ ufficio. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione [606].

  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio [97] all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie [121] in cancelleria [nota ref=17223(2)[/nota]. 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero (3). L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno [190]; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per