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Diritto processuale penale aperte, Panieri di Diritto Processuale Penale

Diritto processuale penale aperte ecampus

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PANIERE APERTE DIRITTO PROCESSUALE PENALE
01. La Costituzione e il processo penale
I principi e le garanzie riconosciute nella Costituzione delineano i valori che devono trovare applicazione
nell’accertamento del fatto di reato e della responsabilità penale di un soggetto: scopo primo del
processo penale. L’art. 2 Cost. è posto a garanzia dei «diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale». L'art. 3 proclama il principio di uguaglianza sostanziale e
formale. L’art. 10 comma 1 Cost. stabilisce che «l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute». L’art. 11 Cost. stabilisce che l’Italia «consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni». All’art. 13 Cost., che afferma che «la libertà personale è
inviolabile», precisando, peraltro, che «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell‘autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Fondamentale disposizione è quella di
cui all'art. 15 Cost., posta ad usbergo della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione. Lart. 24 Cost. riveste assoluta importanza in seno al processo penale. Esso, al
suo secondo comma ribadisce che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»,
«sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione» poi, la legge ha il compito di determinare «le condizioni e i modi di riparazione degli errori
giudiziari». L’art 25 cost dispone il giudice chiamato a giudicare su un determinato fatto deve essere
naturalmente competente e predeterminato dalla legge. Lart. 27 Cost. stabilisce il principio di
personalità della responsabilità penale e la “presunzione di non colpevolezza”. Rilevanti sono altresi’ gli
art. Cost che vanno da 101 a 112.
08. L’art. 111 Cost.
L’art. 111 si ispira all’art. 6 Conv. eur. e, ancora prima, alla clausola del due process of law, introdotta dal
XIVEmendamento (1868) alla Costituzione nordamericana del 1787. Lart. 111, comma 1, Cost. stabilisce,
in via generale, che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»:
disposizione che si applica a qualsiasi giurisdizione, civile, penale o amministrativa. Lart. 111, comma 2,
Cost. stabilisce una serie di principi anch’essa applicabile a qualsiasi tipo di giudizio: «ogni processo si
svolge nel contraddittoriotra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole durata» «la legge ne assicura la ragionevole durata». La disposizione prosegue,
infatti, affermando che «nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a
suo carico» Si prevede, altresì, che la persona nei cui confronti sono rivolte le accuse «disponga del
tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone cherendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione
di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo». Il quarto comma dell’art. 111 Cost. inserisce nella Costituzione il diritto al
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PANIERE APERTE DIRITTO PROCESSUALE PENALE

  1. La Costituzione e il processo penale I principi e le garanzie riconosciute nella Costituzione delineano i valori che devono trovare applicazione nell’accertamento del fatto di reato e della responsabilità penale di un soggetto: scopo primo del processo penale. L’art. 2 Cost. è posto a garanzia dei «diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». L'art. 3 proclama il principio di uguaglianza sostanziale e formale. L’art. 10 comma 1 Cost. stabilisce che «l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». L’art. 11 Cost. stabilisce che l’Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni». All’art. 13 Cost., che afferma che «la libertà personale è inviolabile», precisando, peraltro, che «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell‘autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Fondamentale disposizione è quella di cui all'art. 15 Cost., posta ad usbergo della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. L’art. 24 Cost. riveste assoluta importanza in seno al processo penale. Esso, al suo secondo comma ribadisce che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» poi, la legge ha il compito di determinare «le condizioni e i modi di riparazione degli errori giudiziari». L’art 25 cost dispone il giudice chiamato a giudicare su un determinato fatto deve essere naturalmente competente e predeterminato dalla legge. L’art. 27 Cost. stabilisce il principio di personalità della responsabilità penale e la “presunzione di non colpevolezza”. Rilevanti sono altresi’ gli art. Cost che vanno da 101 a 112.
  2. L’art. 111 Cost. L’art. 111 si ispira all’art. 6 Conv. eur. e, ancora prima, alla clausola del due process of law, introdotta dal XIVEmendamento (1868) alla Costituzione nordamericana del 1787. L’art. 111, comma 1, Cost. stabilisce, in via generale, che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»: disposizione che si applica a qualsiasi giurisdizione, civile, penale o amministrativa. L’art. 111, comma 2, Cost. stabilisce una serie di principi anch’essa applicabile a qualsiasi tipo di giudizio: «ogni processo si svolge nel contraddittoriotra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata» «la legge ne assicura la ragionevole durata». La disposizione prosegue, infatti, affermando che «nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico» Si prevede, altresì, che la persona nei cui confronti sono rivolte le accuse «disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone cherendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo». Il quarto comma dell’art. 111 Cost. inserisce nella Costituzione il diritto al

contraddittorio nel momento di formazione della prova, prevedendo che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore». Per quanto attinente al processo penale, l’art. 111 Cost. ribadisce inoltre che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati» e che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorsoin Cassazione per violazione di legge», potendosi derogare a tale ultima norma «soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».

  1. Le fonti sovranazionali. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (essa ha lo stesso valore giuridico del c.d. Trattato di Lisbona, essa vieta la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4), la schiavitù e il lavoro forzato (art. 5) e garantisce, tra le altre, la libertà e la sicurezza (art. 6), il rispetto della vita privata e familiare (art. 7), la protezione dei dati di carattere personale (art. 8). L’art. 20 garantisce l’uguaglianza davanti alla legge, l’art. 21 la non discriminazione e l’art. 23 la parità tra uomo e donna. Inoltre, in materia di giustizia è riconosciuto il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (art. 47), la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (art. 48), i principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene (art. 49), il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (art. 50); La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (La Convenzione ha predisposto un sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo, offrendo a singoli individui la possibilitàdi invocare il controllo giudiziario sul rispetto dei loro diritti. Il controllo in questione è operato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che verifica la violazione, da parte dei vari ordinamenti); Il Patto internazionalesui diritti civili e politici (PIDCP ha una portata più ampia perché non vincola solo gli Stati europei ma tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite.); Il diritto dell’Unione europea (decisioni quadro e direttive: in data 30 novembre 2009, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una Risoluzione relativa all’introduzione di una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali: una risoluzione che ha segnato una tappa epocale, a livello europeo, nell’affermazione delle esigenze di tutela dei diritti di soggetti sottoposti ad indagine o già a processo penale).
  2. I modelli processuali: sistema accusatorio, sistema inquisitorio e sistema misto.ù Il sistema inquisitorio è quello nel quale il giudice, anziché il pubblico ministero, inizia il processo e svolge leindagini, raccogliendo le prove: egli, dunque, è insieme giudice ed accusatore. Il processo inquisitorio si caratterizza per la segretezza e per il ricorso all’assunzione della prova nella forma scritta. Non sussistono limitazioni circa l’ammissibilità delle prove e la tortura è ammessa. La regola fondamentale è rappresentata dalla presunzione di colpevolezza sulla cui base si fa ricorso alla carcerazione preventiva dell'imputato; a quest’ultimo è concessa esclusivamente la possibilità di impugnare. Il sistema accusatorio, invece, si distingue da quello inquisitorio perché l’iniziativa del processo è affidata alla parte, ovvero al pubblico ministero, e alle parti stesse spetta anche l’iniziativa probatoria. L’organo d’accusa, dunque, una volta ricevuta la notitia criminis, compie le indagini preliminari ed esercita l’azione penale
  1. Sostituzione del giudice astenuto o ricusato Secondo l’art. 43 c.p.p. il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11. Per evitare la paralisi del procedimento, il legislatore ha ragionevolmente previsto le modalità attraverso cui avviene la sostituzione del giudice ricusato o astenuto. Pertanto il giudice subentrante è scelto tra coloro che appartengono al medesimo ufficio giudiziario e, ove ciò non fosse possibile, si applicherà quanto previsto dall'art. 11 c.p.p. in base al quale verrà nominato un giudice del distretto di corte d'appello più vicino che sia ugualmente competente per materia. Come afferma l’art- 42 c.p.p. la ricusazione comporta una delegittimazione nei confronti del giudice che pertanto non è più autorizzato a compiere ulteriori atti. Peraltro, sarebbe configurabile un'ipotesi di nullità assoluta ex art. 178 poichè verrebbe meno la capacità del giudice ricusato o astenutosi.
  2. Nuova richiesta di rimessione del processo La richiesta di rimessione può provenire dal procuratore generale presso la corte d'appello, dal pubblico ministero presso il giudice procedente e dall'imputato, ed in ogni stato e grado del processo. Il codice si riferisce esclusivamente alla fase processuale: deve pertanto escludersi la fase attinente alle indagini preliminari; merita tuttavia segnalare che la cassazione ha consentito l'applicazione della rimessione anche in caso di celebrazione dell'udienza preliminare nonché in tutti quei casi in cui il giudice è chiamato ad esercitare il proprio potere giurisdizionale sebbene l'azione penale non sia stata ancora esercitata (come adesempio nei casi relativi alla richiesta di archiviazione). La questione relativa alla rimessione è decisa dalla Corte di Cassazione, la quale la dispone solo per gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, che possono pregiudicare la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, oppure che determinano motivi legittimi di sospetto. Infine se la corte d cassazione valuta come giustificata la richiesta di rimessione, rimette il processo ad altro giudice ai sensi dell'articolo 11
  3. Concorso di astensione e di ricusazione La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi [36 c.p.p.] e l'astensione(Si verifica quando un magistrato rileva una propria motivazione di astensione perchè dichiara che sussiste una situazione che non lo rende più terzo e imparziale) è accolta. La dichiarazione di ricusazione è uno strumento che, al pari dell'astensione, ha lo scopo di assicurare il rispetto del canone dell'imparzialità. Tramite l'istituto della ricusazione le parti, in presenza di situazioni di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 del c.p.c., chiedono la sostituzione del magistrato designato a decidere la causa quando questo non si sia spontaneamente astenuto dal giudizio, sussistendo un fondato motivo di dubitare della sua imparzialità.
  4. Competenza a decidere sulla ricusazione Sulla ricusazione (Si tratta di uno strumento che, al pari dell'astensione, ha lo scopo di assicurare il

rispetto del canone dell'imparzialità. Tramite l'istituto della ricusazione le parti, in presenza di situazioni di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 del c.p.c., chiedono la sostituzione del magistrato designato a decidere la causa quando questo non si sia spontaneamente astenuto dal giudizio, sussistendo un fondato motivo di dubitare della sua imparzialità) di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

  1. Decisione sulla dichiarazione di ricusazione Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte [oil tribunale], senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte [o il tribunale] può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti. Sul merito della ricusazione la corte [o il tribunale] decide, dopo aver assunto, se è necessario, le opportune informazioni. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private
  2. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. Dall’accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione deriva come effetto automatico il divieto assoluto per il giudice ricusato di compiere qualsiasi atto del procedimento e, inoltre, per il giudice decidente il potere discrezionale di dichiarare quali atti precedentemente compiuti dal giudice ricusato o astenuto conservino efficacia. Per quanto riguarda la sorte degli atti compiuti dopo l’accoglimento della dichiarazione di ricusazione, e nonostante il divieto sancito dal comma 1, non è stabilita nessuna forma di invalidità. Tuttavia, deve ritenersi che la sostituzione del giudice ricusato (art.
  1. comporti una forma d’incapacità del giudice determinata dalla sottrazione della legittimazione ad esercitare la funzione giurisdizionale inquadrabile nella previsione relativa alle condizioni di capacità del giudice (art. 33)
  1. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione Ai sensi dell’art. 44 c.p.p. con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione [41], la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale. Lo scopo della norma è quello di scoraggiare l'utilizzo dello strumento di ricusazione limitandolo solamente ai casi in cui vi siano dei fondamenti validi a supporto dell'istanza di ricusazione. Ai sensi di tale articolo il giudice della ricusazione può condannare la parte privata che ha proposto la ricusazione al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. Tale condanna diventa parte dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione. Il giudice decide quindi

prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge (anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; Infine, il giudice deve astenersi qualora esistano gravi ragioni di convenienza.

  1. Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio A garanzia della terzietà ed imparzialità del giudice, il legislatore ha previsto delle ipotesi in cui questi è incompatibile. Tra queste ipostesi troviamo, infatti, contemplato il divieto che nello stesso procedimento esercitino funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado. Il legislatore ha, poi, previsto l’insussistenza di incompatibilità ogni qualvolta il giudice, in precedenza, abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque assunto uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto
  2. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento A garanzia della terzietà ed imparzialità del giudice, il legislatore ha previsto delle ipotesi in cui questi è incompatibile. L’impossibilità dell’esercizio della funzione di giudice è prevista nei confronti di chi ha esercitato, nello stesso procedimento, funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere
  3. Validità delle prove acquisite nel caso di inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale Ai sensi dell’art. 33 c.p.p. l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite.Posto che l'inosservanza delle norme relative al riparto di attribuzioni fra le due composizioni del tribunale (e quindi monocratico o collegiale) non è qualificabile come un problema di incompetenza, ma segue una propria disciplina, la norma in commento assottiglia le differenze con riguardo agli atti ed alle prove già acquisite.
  4. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione In base all’art. 33 octies Il giudice di appello o la Corte di Cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica
  5. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale dichiarata

nel dibattimento di primo grado L’ art. 33 septies cpp dice che Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato. Fuori dai casi previsti dal comma l se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

  1. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale dichiarata nell'udienza preliminare L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate e` rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
  2. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale L’ art 33 quinquies dispone L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizionedel tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate e` rilevata oeccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro iltermine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.
  3. Effetti della connessione sulla composizione del giudice Ai sensi dell'art. 33 quater Codice di procedura penale: Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sonoattribuiti tutti i procedimenti connessi. La ratio della disposizione in oggetto riguarda la forza attrattiva del collegio il quale è competente, anche in fase anteriore al dibattimento, per i reati connessi che appartengono alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
  4. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale Nella ripartizione all'interno dello stesso tribunale tra collegiale e monocratico, sono attribuiti alla competenza del primo quelli di maggiore gravità. Sono attribuiti al Tribunale in composizione collegiale in generale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni (tuttavia, sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del DPR 309/1990 in materia di stupefacenti, sempre che non siano contestate determinate aggravanti), nonché i delitti di particolare rilevanza penale o allarme sociale (esclusi quelli più gravi di competenza della Corte d’Assise)
  1. Cessazione del conflitto di competenza AI conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza. Si tratta della risoluzione consensuale: il legislatore ha, infatti, voluto disporre una norma che consenta di risolvere i conflitti senza dover necessariamente ricorrere all'intervento della Corte di cassazione
  2. Casi di conflitto di competenza
  3. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
  4. Prove acquisite dal giudice incompetente
  5. Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza
  6. Decisioni del giudice di appello sulla competenza
  7. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
  8. Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari
  9. Incompetenza
  10. Difetto di giurisdizione Il difetto di giurisdizione sussiste sia nell'ipotesi in cui venga attribuito ad un giudice penale ordinario un reato di competenza del giudice penale speciale oppure ad un giudice penale speciale un reato di competenza del giudice penale ordinario sia nell'ipotesi in cui il giudice che procede non abbia alcun poteregiurisdizionale penale. Ai sensi dell'art. 20,1 c.p.p. il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari il p.m. deve chiedere al giudice delle indagini preliminari di dichiarare il difetto di giurisdizione ed il giudice vi provvede pronunciando ordinanza e disponendo la restituzione degli atti al p.m.siffatta ordinanza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto e ciò significa che un mutamento della situazione processuale può comportare una diversa decisione
  11. Provvedimenti sulla riunione e separazione La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti. Il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio o delle posizioni di taluno degli imputati o del procedimento relativo ad alcune delle vittime del reato, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazione, è inoppugnabile essendo invece impugnabile quello che dispone la riunione nel caso in cui dallo stesso ne sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza. Il provvedimento con cui il giudice disponga la riunione di procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale, in quanto attienealla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme

concernenti gli effetti della connessione sulla competenza

  1. Separazione di processi Presupposto imprescindibile per la separazione è che il giudice non ritenga assolutamente necessaria la riunione per un efficace accertamento dei fatti. La separazione può essere inoltre disposta su accordo delle parti, ma solo quando il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo. Da tale disposto emergecon tutta la sua forza la ratio ispiratrice della separazione, ovverosia accelerare la conclusione del procedimento, a meno che, per la primaria importanza rivestita, non sia necessario un accertamento contestuale dei fatti, allo scopo di raggiungere più efficacemente la verità processuale. Il comma 1 dell’art. 18 elenca una serie di ipotesi in cui il giudice deve scindere un processo cumulativo, che può essere tale sin dalla sua nascita, oppure in seguito alla riunione disposta ai sensi dell'articolo 17. Tutte le ipotesi sono accomunate dal fatto che per alcuni imputati o per alcuni capi d'imputazione si versa in una situazione di stallo, mentre per altre imputazioni o per altri imputati è possibile la trattazione immediata. Il legislatore havoluto elencare nel primo comma i casi in cui è doveroso effettuare la separazione dei procedimenti; tuttavia, non esistendo alcun tipo di sanzione in caso di mancata separazione dei procedimenti, il Giudice può comunque propendere per la trattazione unitaria degli stessi qualora ciò si rivelasse fondamentale ai fini dell'accertamento dei fatti
  2. Riunione di processi La riunione è un istituto creato principalmente per ragioni di economia processuale poichè consente di decidere contestualmente più procedimenti tra loro connessi; si applica allorquando i procedimenti si trovino nello stesso stato e grado pendendo di fronte al medesimo ufficio giudiziario competente sia per territorio sia per materia. Avverso provvedimenti che dispongono la riunione o la separazione dei procedimenti non è prevista alcun tipo di sanzione nè alcun meccanismo di impugnazione poichè, anche qualora non fosse effettuata alcuna riunione o separazione, i procedimenti penderebbero comunque di fronte al giudice naturale precostituito per legge. La riunione dei processi determina la trattazione congiunta di essi, quando si realizzano le condizioni previste dal presente articolo, ovvero: la pendenza davanti al medesimo ufficio giudiziario dei processi da riunire; la medesima fase, dato che entrambi i procedimenti devono trovarsi nello stesso e grado; la riunione non deve determinare un ritardo nella definizione dei diversi procedimenti, la cui decisione in merito spetta al giudice.
  3. Competenza per territorio determinata dalla connessione La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in casodi pari gravità, al giudice competente per il primo reato Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.

tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge”; sulla base dell’art. 112 Cost.: “ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”, che deve adempiere in presenza di una notizia di reato che non appaia manifestamente infondata. A tal fine, il pubblico ministero compie le indagini preliminari impiegando la polizia giudiziaria ed impartendo ad essa direttive sulle piste investigative da seguire delegando il compimento di specifici atti.

  1. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero Ai sensi dell’art. 54 c.p.p. la persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente. Da qui, il pubblico ministero, nel termine ordinatorio di dieci giorni, può: accogliere la richiesta e trasmettere gli atti al p.m. presso il giudice ritenuto competente; rigettare la richiesta, ed in tal caso al richiedente è conferita la facoltà di investire della questione il procuratore generale presso la corte d'appello o presso la corte di cassazione, se il giudice ritenuto competente appartiene ad un diverso distretto. Tale ultima eventualità si determina altresì quando non giunga una risposta entro il termine di dieci giorni suindicato. Nel termine ordinatorio di venti giorni il procuratore generale, provvede con decreto motivato, dandone comunicazione al richiedente ed agli uffici interessati. Ciò posto, è utile segnalare che il provvedimento del procedente generale non è impugnabile
  2. Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati dall'articolo 51, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la Corte d'appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati. Inoltre, ma solo se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte d'appello (e non di cassazionequindi), egli informa il p.m. nazionale antimafia dei provvedimenti sinora adottati. La differenza di disciplinasi spiega con il fatto che il procuratore generale presso la corte di cassazione ed il p.m. antimafia fanno parte dello stesso distretto.
  3. Contrasti positivi di competenza tra uffici del pubblico ministero Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti. Il pubblico

ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la Corte di appello ovvero, qualora appartenga ad un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazioneprevista nel comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti.

  1. Trasmissione degli atti ad altro ufficio del pubblico ministero in fase di indagine
  2. Autonomia del pubblico ministero nell'udienza e casi di sostituzione
  3. Uffici del pubblico ministero
  4. L'azione penale LEZ 10
  5. Funzioni della polizia giudiziaria
  6. Subordinazione della polizia giudiziaria
  7. Disponibilità della polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero La polizia giudiziaria è il “braccio operativo” del pubblico ministero che la utilizza al fine di svolgere le indagini. Ai sensi dell’art. 55 c.p.p., essa, peraltro, non svolge solamente ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria, ma deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
  8. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
  9. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria A mente dell’art. 56 c.p.p., le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria: dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria; dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato. Esistono, poi, dei nuclei specializzati di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria addetti allo svolgimento esclusivo di compiti di polizia giudiziaria: si tratta delle sezioni di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica. Infatti, ai sensi dell’art. 58 c.p.p., ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione, mentre la procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto; le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte, poi, dalla sezione istituita presso la corrispondente

proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna

  1. L'imputato vedi cell
  2. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.80. Morte dell'imputatoPremesso che la morte dell'imputato rappresenta innanzitutto una causa estintiva del reato. La relativa disciplina è subordinata a quanto prescritto dall'art. 129, comma 2, ai sensi del quale al giudice, se risulta accertata la morte dell'imputato, non è precluso adottare la formula di merito, quando è evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. Tale ordine logico-giuridico di pronunce rileva per l'efficacia della sentenza di assoluzione negli eventuali giudizi civili o amministrativi. Il comma 2 del presente articolo precisa che la sentenza di non luogo a procedere non impedisce l'esercizio dell'azione penale contro la stessa persona e per il medesimo fatto, qualora si accerti che l'imputato in realtà non è morto. Con tale enunciato il legislatore ha inserito un'eccezione al principio del ne bis in idem, per chiari motivi di ragionevolezza sistematica. LEZ 12
  3. Morte dell'imputato vedi cell
  4. Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato vedi cell
  5. Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento (529-532 c.p.p.) o di non luogo a procedere (425 c.p.p.). Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sullapersona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.
  6. Accertamenti sulla capacità dell'imputato Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragionedi ritenere che, per infermità mentale [sopravvenuta al fatto], l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, perizia. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove

che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è dispostadal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo, restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392.

  1. Verifica dell'identità personale dell'imputato La norma in esame concerne la verifica dell'identità personale dell'imputato, atto preliminare, sia in senso logico che giuridico, al corretto incedere del procedimento penale a suo carico. Sebbene il codice sancisca la facoltà di tacere e persino di mentire, ciò non vale il relazione alla propria identità, per il quale il codice penale prevede i reati di cui agli articoli 495 e 651 c.p.. Se è possibile l'iscrizione della notizia di reato nel registro degli ignoti poiché l'autore del reato non è stato ancora individuato compiutamente, non è tuttaviaammesso l'esercizio dell'azione penale e, dunque, la formulazione dell'imputazione a carico di un soggetto che non sia ancora stato identificato: la qualità di imputato può essere assunta solo da un soggetto compiutamente identificato. Si intende individuato quando è identificata l'identità fisica del soggetto e non quella anagrafica relativa alle generalità: quest'ultimo dato, anche se impreciso, non inficia il proseguio del processo poichè possono essere modificate nel corso di quest'ultimo ricorrendo al meccanismo per la correzione degli errori materiali (art. 130 c.p.p.). Al contrario, qualora l'identificazione fisica del soggetto siaerrata, il giudice provvede, in ogni stato e grado del processo, a norma dell'art. 129 c.p.p
  2. Errore sull'identità fisica dell'imputato Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’art. 447, comma1, c.p.p., nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. È con la formulazione dell’imputazione, contenuta in uno degli atti predetti, che la persona sottoposta alle indagini diviene imputato, con la formale attribuzione da parte dell’organo d’accusa dell’addebito rivoltogli. Prima che abbiainizio l’interrogatorio, la persona imputata viene avvertita che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda a parte quelle relative alla sua identità personale (in caso contrario verrebbe integrato il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale di cui all’art. 651 c.p; qualora tale informazione non venga fornita le dichiarazioni comunque rese sono inutilizzabili). Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministeroe il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129
  3. Incertezza sull'età dell'imputato Il legislatore si è inoltre premurato di prevedere che, prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona venga avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti; b) ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda a parte quelle relative alla sua identità personale (in caso contrario verrebbe integrato il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, previsto e punito dall’art. 651 c.p.), per cui anche l’interrogato deve fornire le proprie generalità secondo verità, ma

mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i necessari provvedimenti per prevenire il pericolo di fuga ovvero, in alternativa, può disporre l'assegnazione dell'imputato ad un istituto o sezione speciale per infermi o minorati psichici (art. 111 comma 5 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 - Regolamento sull'ordinamento penitenziario), ma in nessun caso l'imputato può essere assegnato ad un ospedale psichiatrico giudiziario, tipica misura di sicurezza. LEZ 13

  1. Esclusione di ufficio del responsabile civile Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.
  2. Intervento volontario del responsabile civile Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84.Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile
  3. Costituzione del responsabile civile Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza. 2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura
  4. Citazione del responsabile civile Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può esserecitato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede
  1. Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile Lammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. Lesclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica lesercizio in sede civile dellazione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto
  2. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria Civilmente obbligato è' l'ente o la persona fisica a cui spetta l'obbligo di provvedere al pagamento della pena pecuniaria (multa o ammenda) comminata all'imputato qualora costui sia insolvibile. Altro presupposto è che il condannato sia sotto la responsabilità del civilmente obbligato per la pena pecuniaria in quanto assoggettata alla sua autorità, direzione o vigilanza, o perchè il civilmente obbligato sia rappresentante, amministratore o dipendente di un ente dotato di personalità giuridica.La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'articolo 87.
  3. Richiesta di esclusione del responsabile civile La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654. La richiesta di esclusione da parte del responsabile civile stesso può essere fatta quando ritenga che non vi siano i presupposti perché, ad esempio, il responsabile civile è in realtà un altro soggetto, o perché nella fattispecie di reato egli non era tenuto alla sorveglianza o alla vigilanza del soggetto incapace ominorenne. Oltre che per profili legati alla legittimazione passiva, l'esclusione può anche essere richiesta qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa secondo quanto previsto dagli articoli 651 e 654, che riguardano l'efficacia extrapenale del giudicato penalenei confronti del responsabile civile
  4. Formalità della costituzione di parte civile
  5. Il responsabile civile vedi cell
  6. Revoca della costituzione di parte civile vedi cell
  7. Esclusione di ufficio della parte civile vedi cell
  8. Richiesta di esclusione della parte civile vedi cell
  9. Termine per la costituzione di parte civile vedi cell
  10. Capacità processuale della parte civile