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ESERCIZI SVOLTI DOMANDE APERTE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PANIERE
Tipologia: Panieri
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PANIERE DIRITTO PROCESSUALE PENALE APERTE
Ordinanza del giudice che applica una misura cautelare
Il giudice provvede all’applicazione della misura con ordinanza. Come previsto dall’art. 292 c.p.p., il provvedimento deve contenere, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio: a) le generalità dell'imputato o quanto necessario per identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto indicando le norme di legge che si ritengono violate; c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, contenendo gli elementi di fatto e i motivi per i quali assumono rilevanza, tenendo conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. non possono essere soddisfatte con altre misure; d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, quando questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. a); e) la data e la sottoscrizione del giudice.
311. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
I termini previsti dall'articolo 303 c.p.p. sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della
mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3;
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.
312. Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
Se il giudice non procedere all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294 c.p.p., la custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde la sua efficacia. In seguito alla liberazione, la misura può essere disposta di nuovo dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, quando, esaminati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. La procedura è uguale nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta all’interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 294 commi 3, 4 e 5. La norma in commento disciplina ulteriori ipotesi di estinzione automatica delle misure cautelari nello specifico della custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha stabilito che l'effetto caducatorio debba valere per qualsiasi misura cautelare, sia interdittiva che coercitiva, ed in qualsiasi fase, non solamente in quella delle indagini preliminari. Data l'estrema importanza data dal legislatore ai diritti di difesa dell'indagato sottoposto a misure cautelari così limitative della libertà personale, è infatti prevista la caducazione automatica della custodia cautelare e la conseguente liberazione ove non abbia luogo l'interrogatorio del giudice entro i termini di cui all'art. 294, ovvero entro cinque giorni dall'esecuzione della misura.
313. Proroga della custodia cautelare
Per quanto concerne la proroga, prescindendo dalle peculiari ipotesi di cui al comma 1 relativo all'espletamento di una perizia psichiatrica, ipotesi verificabile in ogni stato e grado del procedimento e con riguardo al tempo necessario
Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previstedall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c).
315. Sospensione dell'esecuzione delle misure cautelari personali
L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effettidella misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.
316. Computo dei termini di durata delle misure cautelari personali
L’art. 297 c.p.p. si colloca tra le disposizioni dettate per l'esecuzione delle varie misure cautelari, ed appare altresì funzionale ad una tipica causa di estinzione delle stesse. Dopo aver espresso nei primi due commi il principio generale secondo cui gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto e del fermo, mentre gli effetti delle altre misure decorrono dal momento della notifica della relativa ordinanza, la norma in esame si dà carico di disciplinare l'ipotesi di cumulo di provvedimenti applicativi della misura a carico del medesimo imputato. Quando i suddetti provvedimenti
riguardano lo stesso fatto, ancorché diversamente circostanziato o qualificato, i termini decorrono dal giorno di esecuzione o di notificazione del primo provvedimento e sono commisurati all'imputazione più grave. Tale disposizione non tiene conto tuttavia dell'ipotesi, non infrequente, in cui nel corso delle indagini preliminaril'originaria imputazione venga riformulata in melius, con chiare ripercussioni sui termini di durata delle varie misure. La regola della simultanea decorrenza desta non poche perplessità anche in ordine alla successiva applicazione attraverso successive ordinanze, che è stata estesa anche a fatti diversi, quando tra tali fatti sussistano rapporti di connessione nei casi di cui all'articolo 12 lett. b) e lett. c) e purché si tratti di fatti commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza.
317. La Latitanza
Secondo la legge, il latitante è colui che volontariamente si sottrae alla cattura da parte delle forze dell’ordine; colui che scampa alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione. Lo stato di latitanza, quindi, è proprio di colui che, per provvedimento del giudice, dovrebbe essere privato della libertà personale (in tutto o in parte) ma che riesce a sottrarsi. Questo implica due cose: la latitanza è strettamente legata all’emissione di un provvedimento del giudice con cui si dispone l’applicazione di una misura cautelare privativa della libertà personale dell’indagato/imputato oppure l’esecuzione di una sentenza di condanna definitiva; non può essere definito latitante colui che sfugge all’arresto in flagranza, in quanto in questo caso non c’è (ancora) un provvedimento del giudice.
318. Interrogatorio di garanzia
L'Interrogatorio di garanzia è un adempimento che il giudice è tenuto a compiere quando (durante le indagini preliminari o durante l'udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento) decide in
essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio, di impugnare l’ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.
Attraverso l'interrogatorio – che è condotto dal giudice alla presenza obbligatoria del difensore (sanzionata a pena di nullità assoluta) ed eventuale del pubblico ministero e che e segue le regole di cui agli artt. 64 e 65 c.p.p. – il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. Nell’ipotesi in cui ne ricorrono le condizioni, quindi, provvede alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. Nell’ipotesi in cui la misura sia stata disposta da un giudice collegiale (Corte di Assise o tribunale), all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato; se poi, l’interrogatorio deve essere assunto nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o ilpresidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il compimento al giudice per le indagini preliminari del luogo. Importante evidenziare che nell’ipotesi in cui l’interrogatorio in questione non venga compiuto entro il termine previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 302 c.p.p. la misura perde efficacia.
In attuazione della previsione costituzionale secondo cui tutti i provvedimenti limitativi della libertà personale sono ricorribili per cassazione, il legislatore ha previsto che contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310 c.p.p. – cioè le ordinanze emesse a seguito di riesame o di
appello – il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura o quello presso il tribunale che ha deciso sull’impugnazione, l’imputato e il suo difensore possano proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. Come osservato dal Supremo Collegio, il procuratore generale presso la corte d’appello non è legittimato, salvo che sia stato egli stesso a chiedere l’applicazione della misura cautelare, a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale quale giudice di appello sui provvedimenti in materia di libertà adottati dalla corted’appello.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possonoproporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. Nello specifico, la cerchia dei provvedimenti suscettibili di appello è individuata con riferimento a tutte le ordinanze in materia di misure cautelari personali diverse da quelle assoggettabilia riesame. La titolarità a proporre appello è stabilita sia nei confronti dell'imputato che del pubblico ministero. Per quanto riguarda il pubblico ministero, va precisato che l'appello è l'unico mezzo di impugnazione nel merito, essendogli precluso lo strumento del riesame. Il tribunale deve decidere entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata entro trenta giorni dalla decisione, a meno che, per il numero degli arrestati o la complessità delle imputazioni, la stesura delle motivazioni richieda untempo più lungo.
1. LA COSTITUZIONE E IL PROCESSO PENALE
Per lo studio del diritto processuale penale si deve analizzare come prima fonte normativa, la Costituzione, nella quale vi sono disposizioni che incidono sulla disciplina del processo penale in maniera indiretta o diretta. Alcune disposizioni costituitiscono principi che condizionano le scelte del
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore». Riguardante il processo penale, l’art. 111 Cost. ribadisce inoltre che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati» e che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge».
Il nostro processo penale subisce l’influsso di fonti normative italiane, ma anche di fonti sovranazionali e tra queste ricordiamo: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; il diritto dell’UE; la Convenzione europea per salvaguardare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali; il Patto internazionale sui diritti civili e politici. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea fu in prima battuta approvata dal Consiglio Europeo a Nizza nel dicembre 2000 ma solo il 12 dicembre 2007 venne approvata dal Parlamento europeo e ha assunto stesso valore giuridico del Trattato di Lisbona. La Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea vieta la tortura e le pene, trattamenti inumani, il lavoro forzato e la schiavitù e garantisce libert à e sicurezza. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert à fondamentali ha predisposto un sistema di tutela internazionale dei diritti dell’uomo, offrendo ai singoli individui di richiedere il controllo giudiziario sul rispetto dei loro diritti, controllo operato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che si occupa di verificare la violazione dei diritti e libertà. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York, ratificato dall’Italia con la legge 25 ottobre 1977, vincola tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite. In particolare l’art. 14 PIDCP ha rilevanza diretta nel processo penale; secondo la disposizione tutti sono eguali di fronte ai triunali e alle corti di giustizia. Ogni singolo individuo ha diritto ad un’quea udienza dinanzi al tribunale
competente, imparziale e indipendente quando si tratta di determinare la fondatezza di un’accusa penale rivoltagli, ovvero accertare i suoi diritti e obblighi mediante giudizio civile. Il giudizio si può svolgere parzialmente o totalmente a porte chiude per vari motivi di moralit à , ordine pubblico o sicurezza. Ogni sentenza pronunciata in giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, a meno che l’interesse di minori presupponga il contrario.
Il sistema inquisitorio èquello nel quale il giudice, anziché il pubblico ministero, inizia il processo e svolge le indagini, raccogliendo le prove: egli, dunque, è insieme giudice ed accusatore. Il processo inquisitorio si caratterizza per la segretezza e per il ricorso all’assunzione della prova nella forma scritta. Non sussistono limitazioni circa l’ammissibilità delle prove e la tortura è ammessa. La regola fondamentale è rappresentata dalla presunzione di colpevolezza sulla cui base si fa ricorso alla carcerazione preventiva dell'imputato; a quest’ultimo è concessa esclusivamente la possibilità di impugnare. Il sistema accusatorio, invece, si distingue da quello inquisitorio perché l’iniziativa del processo è affidata alla parte, ovvero al pubblico ministero, e alle parti stesse spetta anche l’iniziativa probatoria. L’organo d’accusa, dunque, una volta ricevuta la notitia criminis, compie le indagini preliminari ed esercita l’azione penale nanti un giudice chiamato a decidere; Vigono dei limiti per l’ammissibilità della prova ed opera la regola della presunzione diinnocenza, sicché sussistono dei limiti anche al ricorso alla custodia cautelare. In ragione delle garanzie riconosciute, le impugnazioni subiscono delle limitazioni. L’Italia ha conosciuto, storicamente, due diversi modelli processuali: dapprima quello “inquisitorio” (il codice del 1930); quindi quello “tendenzialmente accusatorio” (il
estranei alla magistratura»), non sono previsti dall’ordinamento giudiziario ma da normative speciali.
Punto di riferimento della giurisdizione penale è l’art. 1 c.p.p. il quale stabilisce che « la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le normedi questo codice». I giudici penali previsti dall’Ordinamento giudiziario per il giudizio di primo grado sono il giudice di pace, il tribunale monocratico o il tribunale collegiale, la Corte d’assise; per il giudizio d’appello: la Corte d’appello e la Corte d’assise d’appello; per il giudizio di legittimità: la Corte di cassazione. Esistono, poi, sezioni specializzate come il tribunale per i minorenni e il tribunale di sorveglianza.
7. QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Definire la questione pregiudiziale è una tappa fondamentale nell’iter logico che conduce alla decisione della causa. La questione pregiudiziale sorge quando il convenuto eccepisce un fatto o una situazione giuridica diversi ed indipendenti dal fatto costitutivo affermato dall’attore a fondamento della propria domanda ma presupposti di esso, in quanto la loro sussistenza esclude che tale fatto possa produrre conseguenze giuridiche. Vi rientrano le questioni di rito, cioè quelle che attengono alla validità e regolarità della domanda, le questioni di giurisdizione e di competenza e quelle attinenti alla capacità e legittimazione processuale. Rientrano in tale categoria anche le questioni di merito, introdotte da eccezioni, il cui accoglimento renderebbe superfluo il giudizio sul merito del fatto costitutivo del diritto (c.d. questioni preliminari di merito).
8. COMPETENZA DEL TRIBUNALE
Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Inoltre, è esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale,per ogni causa di valore indeterminabile.
Le regole sulla competenza hanno la funzione di consentire la predeterminazione del giudice, assicurando la corretta assegnazione dei processi ai rispettivi giudici “competenti”. Per determinare la competenza si hariguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. L'insieme delle norme relative alla competenza hanno la funzione di suddividere il lavoro giudiziario tra i vari organi. Assicurano inoltre il rispetto del principio costituzionale della precostituzione per legge del giudice naturale così come previsto dall'art. 25 Cost. La competenza si articola in: competenza per materia, relativa alla gravità del reato (artt. 5-7); competenzaper territorio, relativa al luogo in cui il reato è stato consumato (artt. 8- 11-bis); competenza per connessione, che disciplina la competenza tra diversi giudici nelle ipotesi in cui sussista connessione tra procedimenti.
10. REGOLE GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA
La determinazione della competenza avviene con riferimento alla cosiddetta pena edittale che individua
dell’omissione, ovvero, se non conosciuto; al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato, o in mancanza; al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel relativo registro. Si tratta della determinazione della competenza territoriale sulla base di criteri suppletivi a quelli previsti dall'art. 8 c.p.p. e pertanto, ove non si potrà determinare la competenza a normadel predetto articolo, troveranno applicazione tali regole. In tema di applicazione delle regole suppletive per la determinazione della competenza territoriale, nel concetto di "dimora" dell'imputato, cui si riferisce l'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., va compreso anche il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, in quanto ad integrare la dimora è sufficiente una presenza pur transitoria, ma dotata di un minimo di stabilità, dell'interessato in un dato luogo.
12. COMPETENZA PER REATI COMMESSI ALL’ESTERO
Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modiindicati nel comma. In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.
13. COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI
I procedimenti riguardanti i magistrati italiani sono dei procedimenti previsti dall'ordinamento giudiziario italiano, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, chesecondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
14. COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA
I procedimenti riguardanti i magistrati italiani sono dei procedimenti previsti dall'ordinamento giudiziario italiano, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistratoaddetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76 bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo
15. COMPETENZA DELLA CORTE D’ASSISE
competente per materia. Come afferma l’art- 42 c.p.p. la ricusazione comporta una delegittimazione nei confronti del giudice che pertanto non è più autorizzato a compiere ulteriori atti. Peraltro, sarebbe configurabile un'ipotesi di nullità assoluta ex art. 178 poichè verrebbe meno la capacità del giudice ricusato o astenutosi.
17. NUOVA RICHIESTA DI RIMESSIONE DEL PROCESSO
La richiesta di rimessione può provenire dal procuratore generale presso la corte d'appello, dal pubblico ministero presso il giudice procedente e dall'imputato, ed in ogni stato e grado del processo. Il codice si riferisce esclusivamente alla fase processuale: deve pertanto escludersi la fase attinente alle indagini preliminari; merita tuttavia segnalare che la cassazione ha consentito l'applicazione della rimessione anche in caso di celebrazione dell'udienza preliminare nonché in tutti quei casi in cui il giudice è chiamato ad esercitare il proprio potere giurisdizionale sebbene l'azione penale non sia stata ancora esercitata (come adesempio nei casi relativi alla richiesta di archiviazione). La questione relativa alla rimessione è decisa dalla Corte di Cassazione, la quale la dispone solo per gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, che possono pregiudicare la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, oppure che determinano motivi legittimi di sospetto. Infine se la corte d cassazione valuta come giustificata la richiesta di rimessione, rimette il processo ad altro giudice ai sensi dell'articolo 11.
18. CONCORSO DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE
La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi [36 c.p.p.] e l'astensione (Si
verifica quando un magistrato rileva una propria motivazione di astensione perchè dichiara che sussiste una situazione che non lo rende più terzo e imparziale) è accolta. La dichiarazione di ricusazione è uno strumento che, al pari dell'astensione, ha lo scopo di assicurare il rispetto del canone dell'imparzialità. Tramite l'istituto della ricusazione le parti, in presenza di situazioni di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 del c.p.c., chiedono la sostituzione del magistrato designato a decidere la causa quando questo non si sia spontaneamente astenuto dal giudizio, sussistendo un fondato motivo di dubitare della sua imparzialità.
19. COMPETENZA A DECIDERE SULLA RICUSAZIONE
Sulla ricusazione (Si tratta di uno strumento che, al pari dell'astensione, ha lo scopo di assicurare il rispettodel canone dell'imparzialità. Tramite l'istituto della ricusazione le parti, in presenza di situazioni di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 del c.p.c., chiedono la sostituzione del magistrato designato a decidere la causa quando questo non si sia spontaneamente astenuto dal giudizio, sussistendo un fondato motivo di dubitare della sua imparzialità) di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezionedella corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
20. DECISIONE SULLA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE
Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte [oil tribunale], senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte