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PANIERE RISPOSTE APERTE PROCESSUALE PENALE, Panieri di Diritto Processuale Penale

RISPOSTE APERTE DIRIRTTO PROCESSUALE PENALE

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LA COMPETENZA PER MATERIA
In generale, col termine competenza si intende l’insieme delle regole che consentono di distribuire i
procedimenti all’interno della giurisdizione ordinaria. La competenza per materia è ripartita in base a due
criteri: qualitativo , in base al tipo di reato; quantitativo , relativo alla pena edittale. Quando la legge utilizza
quest’ultimo criterio, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena massima stabilita dalla legge
per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione e della recidiva. Non si tiene
conto delle circostanze, ad eccezione delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria del reato e di quelle circostanze che il c.p. denomina ad effetto speciale in
quanto comportano un aumento della pena superiore ad un terzo. La competenza per materia è distribuita
tra la Corte d’Assise, tribunale per i minorenni, giudice di pace e tribunale. Il tribunale per i minorenni si
occupa dei reati commessi dai minori degli anni 18. Alla corte d'assise (giudice collegiale composto da due
giudici di carriera e sei giudici popolari) è attribuita, la competenza a giudicare i più gravi fatti di sangue e i
più gravi delitti Di recente, la competenza per materia della corte d’assise è stata lievemente ampliata dal
decretolegge12 febbraio 2010, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2010, n. 52. La corte d'assise è
competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione di ventiquattro
anni o più, nel massimo edittale (ad es. omicidio volontario e strage).Sono poste alcune eccezioni: non è
competente la corte d'assise, bensì il tribunale, per i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di
rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e per i delitti, comunque aggravati. Il
Giudice di Pace è un giudice non professionale, nominato a tempo determinato
che si occupa dei reati caratterizzati da sanzione tenue e che richiedono un
accertamento semplice. Il tribunale – ha una competenza residuale per i fatti che
non rientrano nella competenza dei predetti organi (art. 6) e sopperisce quindi alle
carenze tecnico/giuridiche della Corte d’Assise. Il tribunale ha anche una
competenza a giudicare reati che sono previsti in modo specifico da singole norme
di legge (es. i reati commessi a mezzo cinema, stampa, radio e televisione).
La competenza territoriale nei giudizi che vede coinvolti magistrati
In generale, col termine competenza si intende l’insieme delle regole che consentono di distribuire i
procedimenti all’interno della giurisdizione ordinaria La competenza per territorio è determinata dal luogo
in cui il reato è stato consumato”, in quanto è più facile e veloce la ricerca delle prove.
Sono previste alcune eccezioni:
- Se si tratta di un fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone è
competente il
giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione;
- Se si tratta di un reato permanente è competente il giudice del luogo in cui ha
avuto inizio la consumazione;
- Se si tratta di un delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è
stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto
Una importante deroga alle norme ordinarie sulla competenza territoriale è
prevista nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di
imputato, indagato, persona offesa o danneggiata dal reato , quando in
base alle regole ordinarie, tali procedimenti sarebbero attribuiti alla competenza di
un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di Appello in cui il magistrato
esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto. In base all’art. 11
c.p.p. la competenza è attribuita al giudice competente per materia che ha sede
nel capoluogo dei distretto di corte d’Appello individuato dalla tabella annessa alla
L. 420/1998, volta ad assicurare l’imparzialità dell’organo giudicante.
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LA COMPETENZA PER MATERIA In generale, col termine competenza si intende l’insieme delle regole che consentono di distribuire i procedimenti all’interno della giurisdizione ordinaria. La competenza per materia è ripartita in base a due criteri: qualitativo , in base al tipo di reato; quantitativo , relativo alla pena edittale. Quando la legge utilizza quest’ultimo criterio, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena massima stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione e della recidiva. Non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle circostanze che il c.p. denomina ad effetto speciale in quanto comportano un aumento della pena superiore ad un terzo. La competenza per materia è distribuita tra la Corte d’Assise, tribunale per i minorenni, giudice di pace e tribunale. Il tribunale per i minorenni si occupa dei reati commessi dai minori degli anni 18. Alla corte d'assise (giudice collegiale composto da due giudici di carriera e sei giudici popolari) è attribuita, la competenza a giudicare i più gravi fatti di sangue e i più gravi delitti Di recente, la competenza per materia della corte d’assise è stata lievemente ampliata dal decretolegge12 febbraio 2010, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2010, n. 52. La corte d'assise è competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione di ventiquattro anni o più, nel massimo edittale (ad es. omicidio volontario e strage). Sono poste alcune eccezioni: non è competente la corte d'assise, bensì il tribunale, per i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e per i delitti, comunque aggravati. Il Giudice di Pace è un giudice non professionale, nominato a tempo determinato che si occupa dei reati caratterizzati da sanzione tenue e che richiedono un accertamento semplice. Il tribunale – ha una competenza residuale per i fatti che non rientrano nella competenza dei predetti organi (art. 6) e sopperisce quindi alle carenze tecnico/giuridiche della Corte d’Assise. Il tribunale ha anche una competenza a giudicare reati che sono previsti in modo specifico da singole norme di legge (es. i reati commessi a mezzo cinema, stampa, radio e televisione).

La competenza territoriale nei giudizi che vede coinvolti magistrati

In generale, col termine competenza si intende l’insieme delle regole che consentono di distribuire i procedimenti all’interno della giurisdizione ordinaria La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato”, in quanto è più facile e veloce la ricerca delle prove. Sono previste alcune eccezioni:

  • Se si tratta di un fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione;
  • Se si tratta di un reato permanente è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione;
  • Se si tratta di un delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto Una importante deroga alle norme ordinarie sulla competenza territoriale è prevista nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato, indagato, persona offesa o danneggiata dal reato , quando in base alle regole ordinarie, tali procedimenti sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di Appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto. In base all’art. 11 c.p.p. la competenza è attribuita al giudice competente per materia che ha sede nel capoluogo dei distretto di corte d’Appello individuato dalla tabella annessa alla L. 420/1998, volta ad assicurare l’imparzialità dell’organo giudicante.

Risoluzione dei conflitti di competenza per materia

L’inosservanza delle disposizioni che regolano la competenza comporta che i giudice dichiari la propria incompetenza. Di regola le prove acquisite dal giudice incompetente restano efficaci ,mentre le dichiarazioni, se ancora ripetibili, sono utilizzabili in giudizio solo con il meccanismo delle contestazioni probatorie. Le misure cautelari già disposte conservano un efficacia provvisoria limitata a 20 giorni dalla ordinanza che dichiara l’incompetenza; entro tale termine il giudice competente deve decidere se rinnovarla o meno. Incompetenza per materia – in caso di incompetenza per difetto (quando procede un giudice inferiore, meno idoneo a giudicare rispetto uno superiore) tale incompetenza è rilevabile fino al pervenire della sentenza irrevocabile. L’incompetenza per eccesso (quando sta procedendo un giudice superiore per un reato di competenza di un giudice inferiore) può essere rilevata anche d’ufficio, ma non oltre le questioni preliminari prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Se il giudice di primo grado ritenga erroneamente di essere competente, la Corte di Appello che accerti un’incompetenza per eccesso deve decidere nel merito.

10. Il reato connesso- i reati collegati La giurisdizione non è impersonata da un organo unitario ma frazionata in più organi con competenza limitata, attribuita per materia, territorio, funzione e connessione. Si può definire competenza quella parte della funzione giurisdizionale che è svolta dal singolo organo. La connessione è un criterio attributivo della competenza del giudice; essa non comporta necessariamente la riunione dei procedimenti. Vi è connessione di procedimenti di competenza del tribunale e della corte di assise in tre casi: a) Quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento; b) Quando una persona è imputata di concorso formale di reati o reato continuato; c) Quando si procede per più reati se gli uni sono commessi per eseguire o occultare gli altri (connessione teleologica). Quando c’è connessione è competente un solo giudice a giudicare tutti i reati connessi; di regola i procedimenti saranno riuniti ma possono anche svolgersi separatamente. Il giudice competente in caso di connessione viene individuato in base ai criteri seguenti (15-16 c.p.p.): fra i giudici competenti per materia, la Corte d’Assise prevale sul tribunale; se più giudici sono ugualmente competenti per materia e hanno una diversa competenza per territorio, prevale il giudice competente per il reato più grave, e in caso di pari gravità prevale il giudice competente per il reato commesso per primo. Se alcuni procedimenti connessi appartengono al trib. collegiale e altri al trib. monocratico i procedimenti sono tutti attribuiti al tribunale collegiale. In presenza di procedimenti contro minorenni è sempre competente il relativo tribunale (deroga alla connessione).

10. Il responsabile civile

E’ il soggetto obbligato a risarcire il danno cagionato dall’autore del reato; può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile (art. 83) o può intervenire volontariamente se vi è stata costituzione della parte civile (art. 85). Questi è un soggetto che non ha partecipato al compimento dell’illecito, ma è chiamato a risarcire il danno provocato dall’autore dell’illecito (185 c.p.). il codice civile prevede singole ipotesi di responsabilità per fatto altrui; in tali casi, il responsabile civile è obbligato in solido con l’imputato al risarcimento del danno. Se il danneggiato esercita, nel processo civile, l’azione civile contro l’imputato, può anche chiedere la condanna del responsabile civile, il quale può anche intervenire volontariamente nel processo penale per chiedere l’ammissione di prove che lo liberino da responsabilità o che dimostrino l’innocenza dell’imputato. Pertanto, il responsabile civile è una parte eventuale del processo penale perché la sua presenza richiede che il danneggiato si sia costituito parte civile e che il responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto volontariamente. Solo a queste condizioni il giudice può decidere sulla responsabilità civile per fatto altrui.

10. Il difetto di giurisdizione

giurisdizione = insieme delle regole che permettono di distinguere i procedimenti di competenza della magistratura ordinaria dai procedimenti di competenza della magistratura speciale. Per“difetto di giurisdizione” si intende l’errore di chi abbia proposto una determinata causa dinanzi a un giudice appartenente a una magistratura non competete per quella determinata controversia. Questi, non avendo i poteri per decidere, deve chiudere il procedimento davanti a sé rinviando le parti innanzi al magistrato competente. :Si ha conflitto positivo quando più giudici prendono cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona; si ha conflitto negativo quando più giudici rifiutano tale cognizione, ritenendo la propria incompetenza. Il conflitto può insorgere in ogni stato e grado del processo, e può essere denunciato dal p.m. o dalle parti ad uno dei giudici in conflitto, o rilevato d’ufficio. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente. L’ordinanza che rileva il conflitto è trasmessa alla Cassazione che decide in modo vincolante, ma né l’ordinanza, né la denuncia hanno effetto sospensivo del processo.

1. La ricusazione del giudice La ricusazione è una dichiarazione mediante la quale una parte chiede la sostituzione di un giudice in un determinato processo per una situazione prevista dalla legge. i motivi ricusazione :

  1. Il giudice deve astenersi e può essere ricusato se abbia svolto una funzione che deve restare distinta da quella di giudice, come la funzione di pm, polizia giudiziaria, difensore, testimone, perito, consulente tecnico, denunciante e

querelante (art. 34) e se un parente o un affine del magistrato abbia già esercitato, nel medesimo procedimento, sia la funzione di giudice, sia altre funzioni separate o diverse (art. 35)

  1. In secondo luogo, tutte quelle situazioni nelle quali il giudice abbia legami con le parti o con l’oggetto del procedimento. Il giudice ha l’obbligo di astenersi e può essere ricusato: a. Se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli b. Se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private c. Se ha dato consigli o ha manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie d. Se alcuno dei prossimo congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata e. Se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pm. La dichiarazione di astensione è valutata dal presidente dell’organo giudicante al quale appartiene il magistrato; non può essere accolta automaticamente, lo è se si accerta che in concreto esistono le situazioni che mettono in pericolo l’imparzialità (dovere di procedere). Al termine dell’elencazione, l’art.36 impone al giudice di astenersi anche quando vi siano “gravi ragioni di convenienza”: la ragione è grave se incide sulla libertà di determinazione del giudice. Le parti possono ricusare il giudice nei casi previsti dall’art. 36, tranne: per “gravi ragioni”, nonché qualora nell’esercizio delle proprie funzioni abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sull’oggetto dell’imputazione; l’elencazione è tassativa. La competenza a decidere sulla ricusazione è disciplinata dall’art. 40.

Difensori - tipologia

Il difensore è una persona che ha particolare competenza tecnico-giuridica edella sua opera i privati sono obbligati a valersi (359 c.p). La rappresentanza tecnica è il potere del difensore di compiere atti processuali per conto del cliente, a patto che i medesimi non siano personali, e cioè che non siano dalle legge espressamente riservati alla parte (art. 99); inoltre, il difensore non hai il potere di disporre del diritto in contesa; tale rappresentanza è conferita dal cliente (imputato o indagato) al difensore mediante una procura ad litem. Il difensore non si identifica con la parte, in quanto egli ha il dovere di compor tarsi con lealtà e probità (105 co. 4 cpp), nonostante ciò non ha l’obbligo di ricercare e di introdurre nel processo gli elementi sfavorevoli al suo assistito; collabora all’accertamento dei fatti limitandosi ad addurre gli elementi a favore del cliente, poiché persegue un interesse privato. DIFENSORE DI FIDUCIA E D’UFFICIO L’imputato ha il diritto di farsi assistere da non più di due difensori di sua scelta La nomina può essere effettuata in 3 modi:

  1. Con dichiarazione, scritta o orale, resa dall’indagato all’autorità procedente;
  2. Con dichiarazione scritta consegnata a tale autorità dal difensore;
  3. Con dichiarazione scritta trasmessa a tale autorità con raccomandata. Quando l’indagato non ne abbia nominato uno o ne sia rimasto privo, il codice prevede l’istituto della difesa d’ufficio (art. 97), poiché è necessaria la difesa tecnica in favore dell’imputato senza configurabilità alcuna di un’autodifesa esclusiva.

✗ intermedie : sono colpite da nullità intermedia le inosservanze di media gravità disciplinate dall'art. 180 e riguardanti una sfera più ampia di soggetti →NB : i. inosservanze concernenti partecipazione di pm ii. inosservanze concernenti l'intervento dell'imputato, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private iii. le inosservanze concernenti la citazione della persona offesa dal reato e del querelante conseguenze di nullità intermedia = deduzione/rilevazione entro un termine : (a) prima di giudizio : dedotte entro chiusura di dibattimento o rilevate al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (b) nel giudizio : non possono essere dedotte né rilevate dopo la sentenza del grado successivo ✗ relative : sono nullità relative quelle speciali che non rientrano tra quelle assolute e quelle intermedie → previste da art. 181 disciplina :

  1. dichiarabilità solo su eccezione di parte interessata ( art. 182 co. 1 )
  2. termini per eccepirle : entro chiusura di dibattimento e, se si verificano nel giudizio, cmq prima di sentenza di grado successivo. 1. Nullità ed inutilizzabilità - differenza II codice prevede dettagliatamente i requisiti formali che devono avere i singoli atti del procedimento penale. Tali requisiti danno luogo ai "modello legale" del singolo atto; essi rispondono alla fondamentale esigenza che in concreto l'atto possa svolgere la funzione che è ad esso assegnata all'interno del procedimento. L'atto che non è conforme al modello legale può essere invalido o meramente irregolare. È invalido quando la singola difformità rientra in uno dei quattro casi di invalidità previsti dal codice; e cioè quando la singola inosservanza di legge è prevista come causa di decadenza, di inammissibilità, di nullità o di inutilizzabìlità .La nullità è un vizio che colpisce l'atto del procedimento che sia stato compiuto senza l'osservanza di determinate disposizioni stabilite espressamente dalla legge appunto a pena di nullità (art. 177).
  • L'inutilizzabilità è una invalidità che colpisce direttamente il valore probatorio di un atto: il giudice non può basarsi su di esso per emettere una decisione. La inutilizzabilità è un istituto introdotto dal nuovo codice di procedura penale, non previsto dalla vecchia normativa. Il termine "inutilizzabilità" descrive due aspetti del medesimo fenomeno. Da un lato, esso indica il "vizio" da cui può essere affetto un atto o un documento; da un altro lato, esso illustra il "regime giuridico" al quale l'atto viziato è sottoposto, e cioè il non poter essere messo a fondamento di una decisione del giudice oppure di un atto del pubblico ministero o della polizia giudiziaria. L'inutilizzabilità è un tipo di invalidità che ha la caratteristica di colpire non l'atto in sé, bensì il suo "valore probatorio". L'atto, pur valido dal punto di vista formale (ad esempio, non è affetto da nullità), è colpito nel suo aspetto sostanziale, poiché l'inutilizzabilità impedisce ad esso di produrre il suo effetto principale, che è quello di essere posto a base di una decisione. 1. La sanatoria delle nullità

II codice prevede dettagliatamente i requisiti formali che devono avere i singoli atti del procedimento penale. Tali requisiti danno luogo ai "modello legale" del singolo atto L'atto che non è conforme al modello legale può essere invalido o meramente irregolare. La sanatoria è il fatto giuridico ulteriore e successivo rispetto all'atto viziato che affiancato a quest'ultimo lo rende equivalente all'atto valido → tipologia : a) generale : per nullità di tipo intermedio o relativo → art. 183 :lett. a ) la nullità è sanata se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirla ovvero ha accettato gli effetti dell'atto anche tacitamente lett. b ) la nullità è sanata se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto nullo o omesso è preordinato b) speciale → art. 184 ( per citazioni, avvisi, notificazioni ) : nullità è sanata se parte è comparsa o ha rinunciato a comparire.

  1. La testimonianza dei prossimi congiunti La testimonianza è un MEZZO DI PROVA, cioè uno strumento processuale che permette di acquisire un elemento di prova. TESTIMONE è colui che
  • è chiamato a deporre davanti ad un “giudice” in un procedimento penale;
  • ha conoscenza dei fatti oggetto di prova (art. 194 cpp);
  • non riveste una delle qualifiche alle quali il codice riconduce l’incapacità a testimoniare ex art. 197 cpp. I prossimi congiunti dell’imputato non possono essere obbligati a deporre come testimoni (art.199); sono “prossimi congiunti” gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti; fra i “prossimi congiunti” non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole. Il c.p.p. impone che il testimone prossimo congiunto dell’imputato sia avvisato dal giudice della facoltà di astenersi dal rendere la deposizione, se l’avviso è omesso, la dichiarazione resa è affetta da nullità relativa e l’eventuale reato di falsa testimonianza non è punibile. Nel caso in cui il prossimo congiunto, regolarmente avvisato, decida di deporre come testimone, egli non può più rifiutarsi di rispondere alle singole domande; se afferma il falso, egli commette il reato di falsa testimonianza e non opera, in suo favore, la causa di non punibilità dell’art. 384, c. 1 c.p. In base all’art. 199, c. 3 c.p.p. , la facoltà di astensione ed il diritto al preavviso della stessa sono estesi ad altre persone. La facoltà di astensione opera senza limiti in favore di colui che è legato all’imputato da vincoli di adozione; opera con alcuni limiti in favore: a) di chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso; b) del coniuge separato dell’imputato; c) della persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l’imputato. In questi tre casi la facoltà di astensione dalla testimonianza è limitata ai «fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale».

c.p.p.,

  • il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali: ai sensi dell’art. 290 c.p.p., in tutti e tre i casi il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

1. Le esigenze cautelari

Le misure personali possono essere applicate soltanto quando esiste in concreto almeno una delle esigenze cautelari indicate tassativamente dall’art. 274 c.p.p.. La tassatività della previsione ha lo scopo di impedire, che si tenda, attraverso le misure cautelari, ad anticipare l'applicazione della sanzione penale. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se non sussistono:

  • gravi indizi di colpevolezza cioè quegli indizi che fanno ragionevolmente pensare che sia stato il soggetto a compiere il reato;
  • particolari e tassative esigenze cautelari , ovvero: A) esigenze di indagine attinenti a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova (pericolo di inquinamento delle prove); B) fuga o pericolo di fuga dell’imputato, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione (alla figura del latitante è equiparata quella dell'evaso); C) esigenze di tutela della collettività quando "sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede". I presupposti in base ai quali, ai sensi dell'art. 274 c.p.p., il giudice può procedere alla limitazione della libertà personale dell'imputato vanno considerati alternativamente e non cumulativamente, onde anche uno solo di essi legittima la valutazione del periculum libertatis.

10. Cessazione della misura cautelare

Le misure cautelari personali si estinguono in due modi differenti:

  1. in seguito a un provvedimento del giudice che accerta il modificarsi dei Presupposti applicativi ( ape iudicis );
  2. di diritto, per perdita di efficacia dovuta al verificarsi di determinati eventi previsti dalla legge ( ape legis ). L’estinzione di diritto si verifica in vari casi: a) quando per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona, alla quale è stata applicata la misura, intervenga un provvedimento anche non definitivo che esclude l’addebito; b) quando sia decorso il termine massimo di durata della singola misura cautelare prima della definizione del procedimento con sentenza di condanna irrevocabile (artt. 303-308); c) quando una misura disposta per esigenze probatorie non sia rinnovata entro

il termine fissato dal giudice nel provvedimento con sentenza di condanna irrevocabile (art. 301 c. 1); d) quando, disposta la misura cautelare coercitiva o interdittiva, l’imputato non sia stato interrogato dal giudice nel termine indicato dalla legge (art. 302 in relazione all’art. 294); e) quando la misura, disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, non è confermata dal giudice competente entro venti giorni (art. 27); f) quando a seguito di condanna la pena irrogata è stata dichiarata estinta o è stata condizionalmente sospesa (art. 300 c. 3); g) quando a seguito di condanna la pena irrogata è eguale o inferiore alla custodia cautelare già subita (art. 300 c. 4).

1. L'appello nelle misure cautelari L’appello è un’impugnazione limitatamente devolutiva che, permette di controllare tutti quei provvedimenti presi dal giudice in tema di misure cautelari personali, che non sono sottoponibili a riesame. Pertanto, l’appello è un mezzo di impugnazione residuale rispetto al riesame e riguarda tutte quelle ordinanze che non applicano per la prima volta ( ab initio ) una misura coercitiva. Possono essere sottoposti ad appello (non a riesame) i provvedimenti che applicano ab initio una misura interdittiva. Inoltre, il pubblico ministero può presentare appello contro l’ordinanza del giudice che ha applicato una misura coercitiva meno grave di quella da lui richiesta; o ancora, contro l’ordinanza che ha concesso la revoca o la sostituzione della misura su richiesta dell’imputato. Infine, l’imputato ed il suo difensore possono presentare appello contro i provvedimenti differenti da quelli che applicano per la prima volta una misura coercitiva. Competente a decidere sull’appello è il tribunale (in composizione collegiale) del capoluogo del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice che ha disposto la misura (art. 309, c. 7). L’appello deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dall’esecuzione o notificazione del provvedimento (art. 310, c. 2) 1. Il sequestro conservativo Il sequestro conservativo pone su di una cosa mobile o immobile un vincolo di indisponibilità che ha lo scopo di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili sorte in conseguenza sia del compimento del reato, sia del costo del procedimento penale. Il sequestro conservativo si fonda sui requisiti civilistici del fumus boni iuris e del periculum in mora ; il primo si dovrebbe limitare all’accertamento della pendenza del processo penale, non richiedendosi la probabilità della condanna dell’imputato; il secondo consiste nel timore di insufficienza delle risorse patrimoniali sulle quali soddisfare le obbligazioni nascenti dal reato e nella prognosi di una condotta di depauperamento del patrimonio. Il sequestro conservativo può essere richiesto soltanto dopo che l’azione penale è già stata esercitata. Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il sequestro conservativo nei confronti del solo imputato a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese di Giustizia (art. 316, c. 1). La parte civile è legittimata a chiedere la medesima misura nei confronti dell’imputato e del responsabile civile a garanzia del pagamento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, e cioè a garanzia delle restituzioni e del risarcimento dei danni (art. 316, c. 2). Procedimento. Il sequestro conservativo è disposto dal giudice, ovviamente,

Esecuzione del sequestro preventivo. Le modalità di esecuzione variano in relazione all’oggetto del sequestro. Sui beni mobili e sui crediti il sequestro preventivo si esegue secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso terzi, in quanto applicabili; sui beni immobili o mobili registrati si esegue con la necessaria trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese; sulle azioni e sulle quote sociali, con relativa annotazione nei libri sociali ed iscrizione nel registro delle imprese; sugli strumenti finanziari dematerializzati, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario.

10. La querela Il codice pone la regola della procedibilità d’ufficio (art. 50, c. 2); le condizioni di procedibilità sono atti ai quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a determinati reati per i quali non si debba procedere d’ufficio. Sono condizioni di procedibilità la querela, l’istanza, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere. In mancanza di una condizione di procedibilità si possono compiere soltanto «gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova» (art. 346). a) La querela (art. 336 c.p.p.) è un atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che essa ha subìto. La querela si compone di due elementi: la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo. Il diritto di querela deve essere esercitato, di regola, entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.); nel caso di delitti contro la libertà sessuale il termine è di sei mesi (art. 609- septies , c. 2 c.p.). La rinuncia alla querela (art. 339 c.p.p.) è l’atto con cui la persona offesa può rinunciare ad esercitare il diritto di querela. La rinuncia è un atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa, prima di aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subìto. La remissione di querela (art. 340 c.p.p.). Di regola, la querela, una volta proposta, può essere revocata. A tal fine il codice penale prevede l’istituto della remissione. Si tratta di quell’atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa, dopo aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il fatto di reato. Il referto Il referto è una particolare forma di denuncia alla quale è tenuto colui che, nell’esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio (art. 365 c.p.). Possiamo fare applicazione del principio con un esempio. Se la persona offesa dal reato si fa assistere dal medico (che sia un professionista privato), il sanitario ha l’obbligo del referto. Al contrario, se il responsabile del

reato si fa assistere da un medico privato, l’obbligo di referto non sussiste; se il medico è dipendente pubblico (ad esempio, fa parte del pronto soccorso di un ospedale pubblico), in tal caso egli ha sempre l’obbligo di denuncia-referto, in quanto è un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.). È utile sottolineare che il presupposto, che impone al professionista sanitario (ed es. al medico) il dovere di referto, è l’aver «prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio» (art. 365 c.p.). Una volta che la polizia giudiziaria ha ricevuto una notizia di reato (es. denuncia o referto), scatta l’obbligo per la polizia stessa di informare il pubblico ministero

10. L'autorizzazione a procedere Il codice pone la regola della procedibilità d’ufficio (art. 50, c. 2); le condizioni di procedibilità sono atti ai quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a determinati reati per i quali non si debba procedere d’ufficio. Sono condizioni di procedibilità la querela, l’istanza, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere. In mancanza di una condizione di procedibilità si possono compiere soltanto «gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova» (art. 346). L’autorizzazione a procedere (art. 343 c.p.p.) è un atto discrezionale ed irrevocabile che viene emanato da un organo dello Stato. In alcuni casi viene in considerazione la qualità dell’imputato, che è un rappresentante di un organo pubblico e che si vuole proteggere contro le “azioni di disturbo” del potere giudiziario. In altri casi viene in considerazione la qualità della persona offesa dal reato, che è un organo pubblico del quale si vuole evitare che venga compromesso il “prestigio” in un processo penale (art. 313 c.p.). Quando è stata presentata la querela, l’istanza, la richiesta o l’autorizzazione a procedere, la polizia giudiziaria ha l’obbligo di inviare l’informativa al pubblico ministero 1. Errore sull'identità fisica dell'imputato Secondo l’art 68 c.p.p qualora un soggetto sia stato imputato per un fatto che non ha commesso perchè vi è stato un errore circa l'identificazione fisica del soggetto, il giudice, in ogni stato e grado del processo, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. Il giudice, se rileva l'errore, pronuncia immediatamente sentenza di non luogo a procedere , dopo aver sentiti il pubblico ministero e i difensori. Tale norma va letta anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 620 c.p.p. lett. g), inerente l'annullamento senza rinvio ordinato dalla cassazione a seguito di condanna pronunciata per errore di persona. Il legislatore nulla dice in caso di erronea identità del soggetto risultante nel corso della fase delle indagini preliminari , ma tale questione può essere valutata come elemento che consente di richiedere l'archiviazione del procedimento. Anche in relazione all'arresto in flagranza ed al fermo il legislatore si è occupato di disciplinare l'errore di persona, stabilendo all'art. 389 l'obbligo di immediata liberazione.

Il procedimento di convalida dell’arresto e del fermo attua due princìpi fondamentali posti dalla Costituzione. In primo luogo, il principio in base al quale le misure limitative della libertà personale possono essere applicate soltanto dal giudice; pertanto l’arresto ed il fermo, quali provvedimenti provvisori e temporanei, devono essere sottoposti alla convalida del giudice (art. 13, c. 3 Cost.). In secondo luogo, le norme attuano il principio in base al quale la polizia giudiziaria è sotto la diretta disponibilità dell’autorità giudiziaria (art. 109 Cost.). 1.

2. L'udienza di convalida La polizia giudiziaria ha il potere di disporre misure coercitive temporanee denominate arresto e fermo, che limitano la libertà personale dell’indagato in situazioni di urgenza, fino a quando non interviene la convalida del giudice. il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) deve fissare l’udienza entro 48 ore dalla richiesta di convalida del P.M. dandone avviso, senza ritardo, al P.M., al difensore, nonché all’arrestato o fermato già liberato. b) L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato o di un suo sostituto nominato dal giudice se non reperito o non comparso. c) Il P.M., se comparso indica i motivi dell’arresto o del fermo e formula le richieste in ordine all’applicazione di misure cautelari. d) Il G.I.P. interroga, se comparso, l’arrestato o il fermato. A questo punto il G.I.P. può:

  • convalidare con ordinanza (c.d. ordinanza di convalida ) l’arresto o il fermo quando risultino legittimamente eseguiti ed osservati i termini per mettere a disposizione del P.M. l’arrestato/fermato, trasmettere il verbale e richiedere la convalida delle misure adottate.
  • non convalidare l’arresto o il fermo.
  • In entrambi i casi l’ordinanza è impugnabile con ricorso per cassazione sia dall’arrestato/fermato (nel caso di convalida) sia dal P.M. (nel caso di mancata convalida). In ogni caso l’arresto o il fermo cessano di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato sono stati posti a disposizione del giudice. 1. L'arresto in flagranza La polizia giudiziaria ha il potere di disporre misure coercitive temporanee denominate arresto e fermo, che limitano la libertà personale dell’indagato in situazioni di urgenza, fino a quando non interviene la convalida del giudice. L’arresto in flagranza è un provvedimento che di regola è disposto dalla polizia giudiziaria ed eccezionalmente dai privati. In particolare, il potere di arresto ha la finalità di assicurare alla giustizia gli autori del reato e di impedire che il reato medesimo venga portato a conseguenze ulteriori. È in stato di flagranza (in senso pieno) colui che viene colto nell’atto di commettere il reato. È in situazione denominata “quasi flagranza” il soggetto che, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.

L’arresto in flagranza è obbligatorio per la polizia giudiziaria (art. 380, c. 1) in presenza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni (es. sequestro di persona a scopo di estorsione; art. 630 c.p.). L’arresto è obbligatorio anche in presenza dei delitti di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, furto aggravato, rapina, estorsione, pornografia minorile e altri. L’art. 3, c. 25 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha previsto l’arresto obbligatorio in flagranza in caso di furto aggravato in cui il colpevole abbia addosso armi o narcotici senza farne uso o se il fatto è commesso da tre o più persone o anche da una sola che simuli di essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Arresto ad opera di persone private. L’arresto può essere effettuato da ogni persona se il delitto è procedibile d’ufficio (art. 383, c. 1). Il soggetto che ha eseguito l’arresto in flagranza deve senza ritardo consegnare la persona ristretta nella libertà e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, che redige il verbale della consegna e ne rilascia copia (art. 383, c. 2). L’altra ipotesi di arresto è denominata “facoltativa” dal codice, nel senso che è rimesso alla discrezionalità dell’ufficiale od agente di polizia valutare se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto (art. 381, c. 4). In presenza di tali condizioni l’arresto in flagranza è consentito quando si procede sia per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni (es., calunnia; art. 368 c.p.), sia per un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (es., lesioni gravissime a più persone; art. 590, c. 4 c.p.). Il d.l. n. 92/2008 (sicurezza pubblica), conv.nella legge 24 luglio 2008 n. 125, ha introdotto due ulteriori casi di arresto facoltativo in flagranza per i delitti di falsa attestazione sulla identità personale e fraudolente alterazioni per impedire tale identificazione, previsti dagli artt. 495 e 495- ter c.p.

1. Differimento dell'incidente probatorio Secondo l’art 392 Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio È un istituto che consente di anticipare rispetto al dibattimento la fase di formazione della prova e di collocarla durante le indagini preliminari. L’incidente probatorio rappresenta la risposta del codice all’esigenza di assumere prove che andrebbero disperse, se rinviate al dibattimento. Il pubblico ministero ha il potere di chiedere al giudice il differimento dell’incidente «quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare» (art. 397, c. 1). La decisione sulla richiesta è presa dal giudice senza contraddittorio ed è comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto cioè, senza la motivazione, alle persone interessate 1. L'incidente probatorio L’istituto dell’incidente probatorio consente l’acquisizione della prova nel corso delle indagini preliminari. L’incidente probatorio rappresenta la risposta del codice all’esigenza di assumere prove che andrebbero disperse, se rinviate al dibattimento.

a) se le indagini preliminari riguardano delitti gravi o di criminalità organizzata, indicati specificamente; b) se le investigazioni sono particolarmente complesse per il numero di reati collegati o di indagati o di persone offese; c) se le indagini richiedono il compimento di atti all’estero; d) se si tratta di procedimenti collegati. Il codice prevede u n procedimento di proroga di tipo ordinario e uno speciale, avente ad oggetto le indagini per i delitti di criminalità organizzata mafiosa, per i delitti in materia di terrorismo e per quelli concernenti la violenza sessuale e la pedofilia (art. 406, c. 5-bis). Quando si procede contro ignoti, il termine per le indagini preliminari decorre dalla data di iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro. Entro il termine di sei mesi il pubblico ministero deve chiedere alternativamente l’archiviazione perché è ignoto l’autore del reato, ovvero la proroga del termine per poter proseguire le indagini (art. 415, c. 1). Il giudice può prendere tre diverse decisioni. 1-Può non autorizzare la proroga ed in tal caso il pubblico ministero deve formulare richiesta di archiviazione se il responsabile resta ignoto; 2-viceversa, deve esercitare l’azione penale se il reato è da attribuire a persona già individuata. 3-Oppure il giudice può autorizzare con decreto motivato il pubblico ministero a proseguire le indagini (art. 415, c. 2). Infine, il giudice, se ritiene che il reato sia da attribuire ad una persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 415 c. 2). Alla scadenza del termine massimo per le indagini preliminari il pubblico ministero deve chiedere o l’archiviazione o il rinvio a giudizio. Se non presenta una delle due richieste, i successivi atti di indagine sono inutilizzabili. L'Udienza preliminare - finalità La fase delle indagini si chiude con la richiesta scritta di rinvio a giudizio, La richiesta di rinvio a giudizio è uno dei modi di esercizio dell'azione penale ed è il provvedimento con il quale il p.m. chiede al giudice dell'udienza preliminare che l'imputato sia rinviato a giudizio dibattimentale perché ne venga riconosciuta la colpevolezza ed applicata la pena. L’udienza preliminare ha la funzione di assicurare che un giudice controlli la legittimità ed il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero; essa è inoltre la sede nella quale si possono svolgere i procedimenti speciali che eliminano il dibattimento, ossia il rito abbreviato, il patteggiamento e la essa alla prova. Il magistrato, al quale sono assegnate le funzioni di giudice dell’udienza preliminare, non può essere quel magistrato che ha svolto le funzioni di giudice per le Indagini preliminari nel medesimo procedimento. Infatti, l’art. 34 c. 2- bis pone, di regola, una incompatibilità, che può essere superata soltanto quando il giudice per le indagini preliminari si è limitato a svolgere funzioni di tipo non decisori. Pertanto, un magistrato può esercitare le attività di g.i.p. e di g.u.p. in procedimenti differenti, ma non nel medesimo procedimento.

1. Il decreto che dispone il giudizio Il decreto che dispone il giudizio è il provvedimento giurisdizionale che chiude in modo sfavorevole all'imputato l'udienza preliminare, disponendo che egli sia sottoposto al giudizio dibattimentale. Il decreto che dispone il giudizio è emesso nei casi nei quali il giudice dell'udienza preliminare non pronuncia la sentenza di non luogo a procedere. il giudice emette il decreto che dispone il giudizio quando gli elementi forniti dal p.m. a sostegno della richiesta e le prove eventualmente raccolte nell'udienza preliminare fanno ritenere utile l'istruzione dibattimentale.  Il decreto esprime una "decisione" ma non è motivato, in quanto il legislatore vuole evitare il pregiudizio che deriverebbe all'imputato qualora un giudice prima del dibattimento affermasse l'attendibilità degli elementi di prova a carico.  Il decreto svolge anche la funzione di citazione a giudizio in quanto convoca le parti per il dibattimento.  Il giudice precisa la data ed il luogo dell'udienza dibattimentale con l'avvertimento per l'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia La notifica deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio. La finalità del termine è quella di consentire alle parti di preparare le proprie difese. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429 c.p.p.. Il decreto che dispone il giudizio non è un atto impugnabile; sicché le questioni di nullità concernenti l'udienza preliminare ed il decreto stesso possono essere fatte valere soltanto come questioni preliminari nell'udienza dibattimentale. 1. Reati commessi in udienza Secondo l’art 476 quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge disponendo l'arresto dell'autore. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione. Il principio in esame trova il suo fondamento sia nella salvaguardia dell'economia processuale e della celerità del procedimento, sia e soprattutto nel fatto che è ritenuto prevalente l'interesse ad una testimonianza completa ed incentrata maggiormente sui fatti di causa, piuttosto che sulla eventuale responsabilità penale del testimone per falsa testimonianza (v. articolo 372 c.p.). La testimonianza deve quindi innanzitutto svolgersi nella sua interezza, senza interruzioni di sorta. Sarà poi il pubblico ministero a proseguire nelle sue determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale per il reato commesso nel corso della deposizione. I soli casi in cui è ammesso l'arresto in udienza sono quelli per cui è consentito l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza di reato ai sensi degli articoli 380 e 381 che, per la particolare gravità del fatto di reato, impongono di sospendere momentaneamente il corso dell'udienza. 1.Letture consentite e letture vietate nel dibattimento . La lettura degli atti è permessa quando l'atto sia diventato "non ripetibile" in dibattimento. La lettura è la modalità residuale di utilizzazione delle dichiarazioni rese in momenti precedenti al dibattimento; la lettura deroga al principio di immediatezza, che impone al giudice di decidere in base alle prove assunte nel corso del dibattimento. Gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento sono