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Appunti di diritto processuale penale. (Galati Antonino Siracusano Delfino Tranchina Giovanni Zappala' Vincenzo)
Tipologia: Sintesi del corso
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D. P. R. 22 settembre 1988, n. 448
1. Principi generali del processo minorile Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni. 2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni; c) il tribunale per i minorenni; d) il procuratore generale presso la corte di appello; e) la sezione di corte di appello per i minorenni; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni. 3. Competenza Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età. 4. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni Al fine dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l’autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell’inizio e dell’esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale. 5. Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione. 6. Servizi minorili In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. 7. Notifiche all’esercente la potestà dei genitori L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a
pena di nullità, anche all’esercente la potestà dei genitori.
8. Accertamento sull’età del minorenne Quando vi è incertezza sulla minore età dell’imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minore degli anni quattordici. 9. Accertamenti sulla personalità del minorenne Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. 10. Inammissibilità dell’azione civile Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno. 11. Difensore di ufficio dell’imputato minorenne Fermo quanto disposto dall’articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell’ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile. 12. Assistenza all’imputato minorenne L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nell’articolo 6. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell’interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali. 13. Divieto di pubblicazione e di divulgazione Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale
Oltre che nei casi previsti dall’articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l’applicazione di una misura cautelare. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale. 18 bis. Accompagnamento a seguito di flagranza Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all’esercente la potestà dei genitori o all’affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l’esercente la potestà dei genitori e l’eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne. L’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell’obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento. Quando non è possibile provvedere all’invito previsto dal comma due o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnata appare manifestamente inidonea ad adempiere l’obbligo previsto dal comma tre, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza, ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2, secondo periodo, 3, 4 e 5, e 19 comma 5.
19. Misure cautelari per i minorenni Nei confronti dell’imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’articolo 275 del codice di procedura penale, dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l’imputato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’articolo 278, della diminuente della minore età. 20. Prescrizioni
Se, in relazione a quanto disposto dall’articolo 19, comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l’esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l’articolo 19, comma 3. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.
21. Permanenza in casa Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall’abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall’articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell’articolo 657 del codice di procedura penale. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità. 22. Collocamento in comunità Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall’articolo 19 comma 3. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 21, commi 2 e 4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 23. Custodia cautelare La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 380 comma 2 lettere e, f, g, h del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di
28. Sospensione del processo e messa alla prova Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore ad un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. 29. Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33. 30. Sanzioni sostitutive Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Il pubblico ministero competente per l’esecuzione trasmette l’estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine all’esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne. 31. Svolgimento dell’udienza preliminare Fermo quanto previsto dagli articoli 420 bis e 420 ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato non comparso. Il giudice, sentite le parti, può disporre l’allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l’assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità. Dell’udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all’esercente la potestà dei genitori. Se l’esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire
cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre l’allontanamento dell’esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell’articolo 12 comma 3. La persona offesa partecipa all’udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall’articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell’articolo 9.
32. Provvedimenti Nell’udienza preliminare, prima dell’inizio della discussione, il giudice chiede all’imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall’articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l’imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l’imputato non è comparso, dalla notificazione dell’estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. L’esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione. 32 bis. Opposizione Con l’atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni. L’opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L’inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l’opponente può proporre ricorso per cassazione. Quando non deve dichiararne l’inammissibilità, il giudice trasmette l’opposizione con il fascicolo formato a norma dell’articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio. Nel giudizio conseguente all’opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi. Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione. 33. Udienza dibattimentale
Nei casi previsti dall’articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall’articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e i servizi indicati nell’articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell’articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2.
39. Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l’applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2. 40. Esecuzione delle misure di sicurezza La competenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l’eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili. 41. Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l’imputato, l’esercente la potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Cenni introduttivi e competenza: Il procedimento dinnanzi al Giudice di Pace, regolato dal D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274, è stato introdotto al fine di attribuire alla competenza di questo giudice quei reati che sono considerati di "minore gravità". L’art. 4 del suddetto decreto detta le regole circa la competenza per materia, stabilendo che la stessa ricorre per i seguenti delitti consumati o tentati: percosse (581 c.p.), lesioni personali perseguibili a querela di parte (art. 582 comma 2 c.p.); lesioni personali colpose, purché perseguibili a querela di parte e "ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni" (art. 590 c.p.); omissione di soccorso (art. 593 co. 1 e 2 c.p.) ingiuria (art. 594); diffamazione (art. 595 commi 1 e 2 c.p.); minaccia (612 comma 1 c.p.); furti punibili a querela dell’offeso (art. 626); sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); usurpazione (art. 631 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; deviazione di acque e
modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; invasione di terreni ed edifici (art. 633 comma 1 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; danneggiamento (art. 635 comma 1 c.p.); introduzione ed abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.); deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.); appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.). L’art. 4 inoltre prevede la competenza per materia del giudice di pace per alcune contravvenzioni del codice penale e per alcuni delitti consumati e tentati e contravvenzioni indicate in determinate leggi speciali. Per quanto attiene invece la competenza per territorio, l’art. 5 del D.lgs. 274/ stabilisce quale criterio per individuare il giudice competente, quello del luogo in cui il reato è stato consumato. Peculiarità del procedimento: Indagini preliminari: Una volta acquisita la notizia di reato, le indagini preliminari sono compiute del tutto dalla polizia giudiziaria. Questa, entro quattro mesi, ne riferisce l’esito, mediante relazione scritta, al PM (art. 11 D.lgs.) e, se la notizia risulta fondata, "enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati", e chiede al PM "l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini dinnanzi al giudice di pace" (art. 11 D.lgs.). Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è fissato in quattro mesi che decorrono dall’iscrizione della notizia di reato (art. 16 D.lgs.). Non è prevista la figura del G.I.P., le cui attribuzioni sono affidate ad un giudice di pace "del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente" (art. 5 comma 2 e 19 D.lgs). Citazione a giudizio: Una volta terminate le indagini, il PM potrà o richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, "formulando l’imputazione e autorizzando la citazione dell’imputato" (art. 15 D.lgs.) In quest’ultima ipotesi la polizia giudiziaria provvede a citare l’imputato dinnanzi al giudice di pace. Il D.lgs. 274/2000, inoltre, prevede la possibilità per la persona offesa dal reato di chiedere direttamente con ricorso al Giudice di pace la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è attribuito: tale facoltà è ammessa nei soli casi di reati perseguibili a querela (art. 21 D.lgs.). Il ricorso va comunicato al PM; dopodichè va presentato a cura dell’istante nella cancelleria del giudice territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, unitamente alla prova dell’avvenuta comunicazione (art. 22 D.lgs.) Se la parte offesa ha inoltre intenzione di costituirsi parte civile, deve farlo, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso medesimo (art. 23 D.lgs.). Il giudice di pace, quando ritiene che il ricorso non sia inammissibile o manifestamente infondato, che non ricorra un’ipotesi di incompetenza per materia o per territorio, convoca le parti in udienza entro il termine di venti giorni dal deposito del ricorso (at. 27 D.lgs.). Il decreto e il ricorso vanno notificati a cura del ricorrente al PM, alla persona citata in
Tale legge vide la luce a seguito di incontri fra giuristi internazionali tenutisi a Palermo nel 2001, che ne determinarono la sua non ulteriore procrastinabilità per gli ordinamenti di diversi stati, non soltanto europei. La sua straordinaria peculiarità risiede nell'aver introdotto nel nostro ordinamento una eccezione al principio della "personalità" della sanzione penale, che traeva la propria validità (e tradizione) da tempo lontanissimo, si potrebbe dire "ab immemorabilis". Ebbene, se eravamo abituati prima dell'entrata in vigore di questa legge a considerare che fatti di dipendenti che comportassero reato potessero essere imputabili anche ai responsabili aziendali (in genere amministratore delegato e direttore) oggi, per determinati comportamenti tassativamente individuati dalla legge, la responsabilità si intende presente anche in capo all'azienda. Si discute se le sanzioni che ne derivano siano da considerare di natura amministrativa (come peraltro letteralmente titolato dall'art. 9) o penale, tuttavia detti comportamenti rientrano senza alcun dubbio nell'ambito disciplinato dalla legge penale; non solo, ma competente a conoscerli, giudicarli e infliggere sanzioni all'azienda è il tribunale penale, per espressa disposizione normativa, e non rientrando i procedimenti per alcun verso nei giudizi di competenza del TAR o del Consiglio di Stato o di altro organo giudiziario amministrativo. I reati sono stati elencati uno per uno dalla stessa norma, ma poi il numero è stato abbondantemente ampliato con leggi successive, in considerazione del carattere di "offesa verso lo Stato", qui particolarmente evidente, oltre che "verso il cittadino". La norma originale prevedeva quasi esclusivamente reati di natura finanziaria, l'"indebita percezione di erogazioni", "truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico", "concussione", "corruzione", il "falso in bilancio", vari reati societari; con interventi legislativi successivi il numero delle fattispecie è stato via via allargato a fattispecie non connesse con gestioni finanziarie, fino a ricomprendervi i reati commessi per inadempimenti alla legge 626/94 per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Soggetti attivi sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non sono soggetti attivi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (che possono naturalmente essere, invece, soggetti passivi). Ovviamente le sanzioni non hanno carattere detentivo ben essendo comprensibile il contrasto evidente tra tale tipo di pena e la realtà di un ente pubblico o di una azienda. Sono invece elencabili in: 1)sanzione pecuniaria 2)sanzioni interdittive 3)confisca 4)pubblicazione della sentenza Le sanzioni interdittive di cui sub 2) possono essere a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi d) il divieto di pubblicizzare beni o servizi La norma prevede tuttavia una via d'uscita: stabilisce infatti che la società o l'ente possano andare esenti da tali sanzioni quando abbiano adottato, oltre ad un codice etico, una procedura comportamentale interna per i dipendenti idonea ad evitare, ove rispettata, che vengano commessi i reati previsti e tale procedura sia stata successivamente stata certificata da apposito ente certificatore. Si tratta di procedure certificate del genere di quelle della serie ISO (come la ben nota ISO 9.001 sulla qualità del procedimento produttivo, e la ISO 14.000 sugli effetti ambientali dell'attività produttiva) con le quali esse potranno opportunamente combinarsi. Una breccia, dunque, nell'antichissimo principio della personalità della pena, (anche se è lecito il dubbio se le sanzioni siano da considerare di natura penale o amministrativa) che trova motivo nell'indirizzo che hanno giustificatamente intrapreso molte delle delibere comunitarie verso il rispetto delle ragioni dell'etica nel mondo della produzione, sostenute dalla rilevanza giuridica ed autorevolezza istituzionale del loro carattere unanimemente dispositivo, e dall'argomento, oggi di particolare attualità, che trova a Bruxelles la sua naturale cassa di risonanza e il suo ambito più appropriato. Così come è frequente che la Comunità Europea si rivolga alle parti sociali, a tutto lo sterminato numero di operatori diretti e indiretti e alla popolazione che costituisce la straordinaria varietà delle risorse umane, al
fine di promuovere migliori condizioni di vita e rispetto reciproco così nell'ambito lavoristico come nella stessa convivenza civile. Fonte: (StudioCataldi.it)