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Procedimento di accertamento: tipi e caratteristiche, Dispense di Diritto Tributario

Il procedimento di accertamento è un processo volto a verificare la ricchezza tassabile di un contribuente, attraverso una approfondita indagini sui dati dichiarati. I cinque modelli di procedimento per le persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili: l'accertamento analitico, l'accertamento analitico-induttivo, l'accertamento sintetico puro, l'accertamento sintetico-reddito metrico e l'accertamento d'ufficio in caso di dichiarazione omessa/nulla.

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 10/04/2021

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Il procedimento di accertamento è un procedimento volto ad
accertare la ricchezza tassabile, cioè il reddito imponibile, al fine di
verificare se ci sia un “debito tributario” in eccedenza a carico del
contribuente. In questo caso si va a guardare proprio alla sostanza
della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente. Il
procedimento può essere avviato d’ufficio o su istanza di parte. Se
il procedimento non viene avviato, il “debito” tributario resta
definitivamente quello dichiarato dal contribuente ( e quindi si
verifica una “acquiescenza” da parte degli uffici). La sua
caratteristica è che è prevede lo svolgimento di un’istruttoria
approfondita (non meramente documentale) e un contraddittorio
pieno con il contribuente. Per i procedimenti per le persone fisiche
non obbligate alla tenuta delle scritture contabili sono previsti 5
modelli di procedimento, disciplinati dall’Art. 38, DPR 600/73:
Accertamento analitico
In questo caso l’amministrazione accerta il reddito imponibile
andando ad effettuare una valutazione di merito sulle singole voci
della dichiarazione dei redditi (es deduzioni/detrazioni effettuate) –
senza però mettere in dubbio l’attendibilità dell’intera
dichiarazione. In sostanza, l’amministrazione parte dalla verifica
delle singole voci per giungere ad accertare in che modo il
contribuente è giunto al reddito complessivo dichiarato.
È il procedimento più superficiale, perché l’amministrazione si
limita a valutare:
- dati già inseriti nella dichiarazione o
- dati già a disposizione dell’amministrazione (es: dichiarazioni
dei redditi relative ad anni precedenti)
Tutto ciò effettuando un semplice calcolo aritmetico.
Accertamento analitico-induttivo
1) Anke in qst caso l’amministraz accerta il reddito imponibile
andando ad effettuare una valutazione di merito sulle singole voci
della dichiarazione dei redditi ma cn la differenza ke la
valutazione sulle singole voci può anke ex effettuata mediante
“presunzioni semplici” , purke siano gravi, precise e concordanti.
2)inoltre l’accertamento da analitico-induttivo può anke divenire
totalmente induttivo=> cioè l’amministrazione (=agenzia delle
entrate) può anke giungere a contestare l’intera dichiarazione e
ricostruirla interamenteIn qst caso xò sia la contestazione che la
ricostruzione devono essere rigorose, obiettive e puntualmente
motivate.
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Il procedimento di accertamento è un procedimento volto ad accertare la ricchezza tassabile, cioè il reddito imponibile, al fine di verificare se ci sia un “debito tributario” in eccedenza a carico del contribuente. In questo caso si va a guardare proprio alla sostanza della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente. Il procedimento può essere avviato d’ufficio o su istanza di parte. Se il procedimento non viene avviato, il “debito” tributario resta definitivamente quello dichiarato dal contribuente ( e quindi si verifica una “acquiescenza” da parte degli uffici). La sua caratteristica è che è prevede lo svolgimento di un’istruttoria approfondita (non meramente documentale) e un contraddittorio pieno con il contribuente. Per i procedimenti per le persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili sono previsti 5 modelli di procedimento, disciplinati dall’Art. 38, DPR 600/73: Accertamento analitico In questo caso l’amministrazione accerta il reddito imponibile andando ad effettuare una valutazione di merito sulle singole voci della dichiarazione dei redditi (es deduzioni/detrazioni effettuate) – senza però mettere in dubbio l’attendibilità dell’intera dichiarazione. In sostanza, l’amministrazione parte dalla verifica delle singole voci per giungere ad accertare in che modo il contribuente è giunto al reddito complessivo dichiarato. È il procedimento più superficiale, perché l’amministrazione si limita a valutare:

  • dati già inseriti nella dichiarazione o
  • dati già a disposizione dell’amministrazione (es: dichiarazioni dei redditi relative ad anni precedenti) Tutto ciò effettuando un semplice calcolo aritmetico. Accertamento analitico-induttivo
  1. Anke in qst caso l’amministraz accerta il reddito imponibile andando ad effettuare una valutazione di merito sulle singole voci della dichiarazione dei redditi ma cn la differenza ke la valutazione sulle singole voci può anke ex effettuata mediante “presunzioni semplici” , purke siano gravi, precise e concordanti. 2)inoltre l’accertamento da analitico-induttivo può anke divenire totalmente induttivo=> cioè l’amministrazione (=agenzia delle entrate) può anke giungere a contestare l’intera dichiarazione e ricostruirla interamenteIn qst caso xò sia la contestazione che la ricostruzione devono essere rigorose, obiettive e puntualmente motivate.

ACCERTAM SINTETICO PURO cd “SPESOMETRO” Si ha qnd non è possibile l’accertamento induttivo=> cn tale procedim l’amministraz ricostruisce in via presuntiva (sintetica) il reddito complessivo del contribuente – sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute durante il periodo di imposta. X cui, se tali spese superano il reddito relativo a quel periodo, l’amministrazione può chiederne conto al contrinuente. Il contribuente xò a sua vlt può giustificare tali spese, provando che: sono state sostenute con redditi diversi (es: accumulati negli anni precedenti) o  sn state sostenute cn redditi esenti o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (es: una vincita) . ACCERTAM SINTETICO-REDDITOMETRICO

  1. Cn tale procedim l’amministraz ricostruisce in via presuntiva (sintetica) il reddito complessivo del contribuente sulla base del possesso di determinati beni patrimoniali per cui, in presenza di tali beni (es: immobili) si presume che il reddito complessivo sia in realtà superiore rispetto a quello dichiarato dal contribuente.
  2. con il nuovo redditometro (introd nel 2010)  è prev un contraddittorio endoprocedimentale a tutela del contribuente. Per poter applicare uno dei procedimenti sintetici, il reddito accertato in via sintetica deve discostarsi da quello dichiarato per almeno 1/ del suo ammontare complessivo.. ACCERTAM D’UFFICIO IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA/ NULLA
  3. Si ha qnd la dichiarazione dei redditi non sia presentata o sia nulla (tutti gli altri procedim inv prsuppongono l’avvenuta presentazione della dichiarazione)
  4. In qst caso, l’amministrazione stessa determina il reddito complessivo del contrib – sulla base di dati e notizie raccolte o già in suo possesso; può avvlersi anke di presunzioni, anche non gravi, precise e concordanti.