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Il Processo Civile Telematico
Guida Pratica e Rassegna di Giurisprudenza
Loris Bovo – Lia Campione
13 giugno 2018
Prima Parte
Il documento informatico: disciplina e definizione
La legislazione sul documento informatico nasce con la l. n. 59 del 1997 (Bassanini
uno), e con il D.P.R. n. 513 del 1997.
Ora la disciplina del documento informatico è contenuta nel D.Lgs. n. 82 / 2005 (c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), così come modificato dal D.Lgs. n.
235 / 2010 e successivamente dal D. Lgs. n. 217 / 2017.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 / 2005 ) definisce il documento
informatico come « la rappresentazione informatica di un contenuto (atti, fatti o dati)
giuridicamente rilevante».
La linea guida del corpo normativo è ispirata alla piena equiparazione tra
documento informatico e documento cartaceo.
Infatti, il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su
supporto informatico e la trasmissione con strumenti informatici conformi sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
La Firma Digitale
Valore probatorio del documento informatico
I documenti informatici hanno una diversa efficacia giuridica a seconda del tipo di firma elettronica che viene utilizzato. Si possono dunque prospettare le seguenti ipotesi:
1. ll docum ento inform atico è sprovvisto di qualsiasi firm a elettronica ed ha la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art 2712 del codice civile; questa disposizione prevede che “ le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o di cose formano piena prova dei fatti e della cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”; esso è pertanto liberam ente valutabili dal giudice. 1. Il docum ento inform atico sottoscritto con firm a digitale , formato nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
Efficacia probatoria maggiore rispetto a quella della scrittura privata Perchè:
- Non sarebbe disconoscibile : Infatti, mentre per verificare la firma apposta su un foglio è necessario procedere ad un esame grafologico per dimostrare che la sottoscrizione è autografa ed accertarne, quindi, la provenienza dal soggetto che si suppone averla apposta, nel caso di documento informatico sottoscritto con firma digitale basta verificare la corrispondenza della firma con la chiave pubblica del presunto sottoscrittore per accertarne la provenienza da quest'ultimo; conseguentemente, il disconoscimento della firma digitale sarebbe precluso, perchè́ con la semplice prova della corrispondenza tra la chiave pubblica e la chiave privata utilizzate vengono accertate sia la provenienza del documento che l’assenza di alterazioni del medesimo.
- Difficile dimostrare la prova contraria : Posto che per firma digitale falsa deve intendersi quella apposta da soggetto diverso dal titolare della chiave privata utilizzata , contrariamente alla firma autografa la cui falsità è graficamente visibile, la firma digitale falsa differisce dall’autentica solo per il soggetto che la utilizza. Sussiste pertanto una sorta di presunzione che il soggetto che utilizza la firma sia il titolare effettivo della chiave privata. Di conseguenza, l'oggetto del disconoscimento non sarà relativo alla firma ma all'effettivo utilizzo della firma digitale da parte del titolare. Il concetto di falsità materiale non sarà più dunque riferibile, in linea di massima, alla paternità della firma, quanto piuttosto a quello di responsabilità nel custodire il dispositivo di firma.
Cos’è?
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail
con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno ,
come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68 ).
La Posta Elettronica Certificata ha il medesimo valore legale della raccomandata
con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione.
Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al
mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del
messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del
destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio:
- E' stato spedito (ora e data di spedizione)
- E' stato consegnato (ora e data di consegna)
- Non è stato alterato (certificazione e conformità del messaggio)
- In che m odo si ha la certezza della consegna di un m essaggio di PEC? Nel momento in cui l'utente invia il messaggio riceve, da parte del proprio Gestore di PEC, una prima ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale. La ricevuta costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio (non della consegna al destinatario). Allo stesso modo, quando il messaggio arriva nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o m ancata) consegna , con l'indicazione di data ed orario, indipendente dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario. I messaggi di "ricevuta" di accettazione e/o consegna sono firmati digitalmente e vanno conservati come prova (alla stessa stregua della ricevuta e cartolina di ritorno in una normale raccomandata A/R).
- Il destinatario di un m essaggio di Posta Elettronica Certificata può negare di averlo ricevuto? Se il messaggio è stato effettivamente consegnato alla casella del destinatario (cosa provata dalla ricezione del messaggio di notifica) quest'ultimo, per legge, non può negarne l'avvenuta ricezione, anche nel caso in cui egli non abbia effettivamente letto il messaggio stesso. La ricevuta di consegna del messaggio, firmata ed inviata al mittente dal Gestore di PEC scelto dal destinatario, riporta la data e l'ora in cui il messaggio è arrivato nella casella di PEC del destinatario, certificandone così, a norma di legge, l'avvenuta consegna.
Come funziona
Il D.L. n. 179/ e i successivi provvedimenti
Il Processo Civile Telematico (PCT)
Il Processo Civile Telematico è il progetto del Ministero della Giustizia che si pone l’obiettivo di autom atizzare i flussi inform ativi e docum entali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e Uffici Giudiziari relativamente ai processi civili. Il sistema realizzato per il PCT consente all’Avvocato di:
- redigere e firmare l’atto di parte;
- depositare l’atto di parte;
- ricevere comunicazioni da parte dell’Ufficio Giudiziario;
- consultare via internet o via intranet (presso gli Uffici Giudiziari) i propri fascicoli. Il PCT in realtà non è un nuovo tipo di processo civile , con regole nuove, ma è più semplicemente l’introduzione di strumenti informatici nel tradizionale processo, con l’obiettivo di creare un’efficiente cooperazione telematica tra gli attori del processo medesimo. Questo progetto quindi istituisce , definisce ed organizza le modalità attraverso le quali i documenti giudiziari in formato elettronico vengono prodotti, depositati, notificati, consultati e utilizzati dagli Attori pubblici (personale di cancelleria, giudici, ufficiali giudiziari, Avvocatura dello Stato e delle amministrazioni pubbliche) e privati (avvocati, CTU, CTP e notai) coinvolti nel processo.
Evoluzione legislativa - segue
- Il D.P.C.M. 16 febbraio 2016 , n. 40 , entrato in vigore l’ 1 luglio 2016 , ha
introdotto le regole e le specifiche tecniche per l’attuazione del processo
amministrativo telematico ; questo prevede che qualsiasi atto del
processo (compreso il ricorso introduttivo) venga depositato
telematicamente mediante una doppia modalità: o con l’utilizzo di un
indirizzo PEC, oppure con lo strumento di upload dei documenti.
Deposito telematico degli atti processuali
- Per atto endoprocessuale deve intendersi qualsiasi atto successivo alla
costituzione in giudizio e quindi:
ü la comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c.; ü le memorie ex art. 183 , comma 6 c.p.c.; ü la comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.; ü la comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 e 281 quinquies c.p.c.; ü le memorie conclusionali ex art. 12 D.Lgs. 5 / 2003 ; ü le memorie autorizzate dal Giudice nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 127 c.p.c.; ü l'istanza per la correzione materiale ex art. 288 c.p.c.
Parte Seconda Guida pratica
La notifica in proprio degli Avvocati