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Riassunti diritto ecclesiastico
Tipologia: Sintesi del corso
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Il nostro codice civile all'art. 831 qualifica gli enti religiosi civilmente riconosciuti come enti ecclesiastici al pari del concordato stipulato fra Santa Sede Italia nel 1929. Art. 20 cost: “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”. La norma assume una prospettiva di tutela della libertà religiosa anche in favore degli enti confessionali non istituzionalizzati
1-Il sistema delle fonti normative e unilaterali Per quanti riguarda gli enti della Chiesa cattolica le fonti prossime di cognizione sono l'articolo 20 ed articolo 7 della Costituzione. Vi sono poi norme canoniche universali: il Codice del Diritto canonico, le delibere adottate dalla Conferenza Episcopale Italiana, il testo unico in materia di sostentamento del clero, la delibera 57 relativa ai criteri di ripartizione derivanti dal cosiddetto 8 per 1000 dell'Irpef, nonché le istruzioni in materia amministrativa emanate nel 2005 dalla C.E.I. 2-Il riconoscimento per decreto La modalità ordinaria di riconoscimento civile degli Enti ecclesiastici è tramite decreto, procedimento tradizionale per gli enti privati, superato ora per gli enti di diritto comune da un sistema di iscrizione costitutiva, tale ultima procedura non si è estesa alle associazioni fondazioni e altri istituti ecclesiali. 2-1 Premessa Le modalità attraverso le quali è possibile ottenere la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto sono quattro, anche se 3 di esse possono ritenersi residuali. Si tratta del riconoscimento per decreto (modalità ordinaria), quello per antico possesso di stato, quello per legge e del procedimento abbreviato. Essenziali sono i requisiti
imposti dalla legge per il riconoscimento dell’ente, questi sono di tue tipologie: requisiti canonici e requisiti civili. 2-1-1Requisiti canonici. A) Il riconoscimento o l’approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica. Ai fini del riconoscimento, l’ente dovrà dimostrare determinati requisiti. Il primo requisito che un ente canonico deve possedere per poter essere riconosciuto agli effetti civili è la sua erezione o approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica. La recognitio assumerà normalmente la forma di un decreto dato in forma scritta, a seguito del quale l’associazione è riconosciuta come associazione privata senza personalità giuridica. Tale ente che, in linea di principio non dovrebbe essere centro di imputazione di diritti e di doveri (mancando la personalità giuridica), in realtà è considerato dal diritto quale centro di imputazione di specifici effetti giuridici non ricollegabili a una persona fisica o a una persona giuridica. È in definitiva un soggetto, ancorché privo di personalità. B) L’assenso dell’autorità canonica al riconoscimento civile. La legislazione concordata con la chiesa cattolica stabilisce, quale requisito per il riconoscimento civile di un ente religioso, che la domanda deve essere introdotta dall’autorità ecclesiastica o con suo assenso. L’atto di assenso, che può essere allegato alla domanda ovvero posto in calce ad essa, esprime il collegamento dell’ente con l’ordinamento della chiesa cattolica. Un collegamento che sussiste quando l’autorità non si limita a dare l’assenso al riconoscimento, me è essa stessa ad assumere l’iniziativa del procedimento amministrativo. Inoltre, attraverso tali atti, l’autorità governativa prende conoscenza di quale sia l’autorità ecclesiastica che ha la giurisdizione sull’ente canonico. Per quanto concerne l’autorità ecclesiastica competente a dare l’assenso, o a introdurre l’istanza, essa è la medesima che ha legittimamente conferito la personalità giuridica all’ente, o lo ha approvato nell’ordinamento canonico, oppure quella da cui l’ente dipende. Inoltre, il vescovo diocesano, nel rilasciare l’assenso al riconoscimento civile, deve dichiarare all’autorità governativa la propria competenza per quanto riguarda la tutela e la vigilanza sull’ente ecclesiastico. 2-1.2 Requisiti civili. A) La sede in Italia. Un requisito che gli enti canonici debbono possedere, al fine di ottenere il riconoscimento civile, è che abbiano la sede in Italia. La determinazione della sede è peraltro rilevante ai fini dell’individuazione dell’autorità prefettizia competente a ricevere la domanda di riconoscimento dell’ente. Gli enti ecclesiastici aventi sede
inoltre, allegati, il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell’ente, nonché i documenti da cui risultino il fine dell’ente e le norme statuarie relative alla sua struttura. Inoltre, spetta alla P.A. una valutazione dell’attività dell’ente. Essa dovrà verificare che le attività di religione o di culto svolte dall’ente siano costitutive ed essenziali ad esso. Comunque, non si esclude che l’ente possa svolgere altre attività tuttavia condizione per la riconoscibilità dell’ente è che queste ulteriori attività non abbiano natura prevalente, ma siano soltanto connesse o strumentali a quelle principali. 3.2-La presunzione del fine di religione o di culto di cui all’art 2 l 222/ nell’interpretazione del Consiglio di stato Il Consiglio di Stato, con parere del 1989 ha affermato che nella legge del 1985 la locuzione “istituti religiosi” è stata usata in senso non stretto e tecnico, ma piuttosto come equivalente di “istituti di vita consacrata”, comprensiva degli istituti secolari oltre di quelli religiosi propriamente detti: lex minus dixit quam voluit”. Pertanto, non solo un istituto secolare è riconoscibile come ente ecclesiastico, ma la sua finalità di religione o di culto è presunta in modo assoluto. E inoltre il Consiglio di Stato chiamato ad emettere un parere sul riconoscimento quale ente ecclesiastico della Prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei ha affermato che le prelature personali pur non essendo menzionate espressamente nella normativa pattizia sono da considerarsi elementi propri della costituzione gerarchica della Chiesa. Il rinvio che l’art 2 l. 222/85 fa agli enti della costituzione gerarchica della Chiesa appare così ampio ed elastico. 4- I requisiti specifici per talune categorie di enti ecclesiastici. In particolare, il patrimonio dell’ente. Le fondazioni di culto Vi sono enti per il cui riconoscimento civile la legislazione richiede specifici requisiti, la cui esistenza implica un giudizio nel merito da parte della P.A.. In particolare, le fondazioni di culto non solo devono essere dotate di un patrimonio congruente con il fine che si evince dall’atto costitutivo e dagli statuti, ma altresì devono rispondere alle esigenze religiose della popolazione. Pertanto, le fondazioni autonome canoniche, erette con decreto dell’autorità ecclesiastica competente come persone giuridiche pubbliche, possono essere riconosciute come enti ecclesiastici con la denominazione di “fondazioni di culto”, ai sensi e per effetto dell’art. 12 legge 222/1985 e alle condizioni ivi previste. Non possono invece essere riconosciute come enti ecclesiastici le fondazioni istituite da privati senza alcun intervento dell’autorità ecclesiastica. Né ugualmente possono essere riconosciute come enti le pie fondazioni non autonome. Da un punto di vista generale, e per quanto concerne gli enti costituzionali della chiesa, la valutazione del profilo patrimoniale è invero in buona
misura resa superflua dal venir meno del sistema beneficiale, e dal correlativo onere per lo stato di erogare gli eventuali supplementi che si impegnava a versare per il mantenimento del titolare dell’ufficio, qualora la rendita del beneficio a questo adesso fosse risultata insufficiente. Inoltre, va tenute presente che la finalità degli enti è essenzialmente religiosa, e quindi, correttamente, lo stato si ritiene in linea di principio incompetente a determinare quali e quanti beni siano necessari per perseguire uno scopo che esula dal suo ordine. 5-Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica. L’instaurazione del procedimento di riconoscimento avviene su impulso di parte. Questa può essere l’autorità ecclesiastica competente, ovvero un rappresentante dell’ente. In tale ultima ipotesi, è necessario che l’autorità ecclesiale dia il proprio assenso al riconoscimento civile, per esprimere così il collegamento dell’ente con la chiesa cattolica. La domanda di riconoscimento è diretta al ministro dell’interno, ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l’ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell’ente, la sede e la persona che lo rappresenta. Alla domanda sono allegati il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell’ente, i documenti da cui risulti il fine dell’ente e le norme statuarie relative alla sua struttura, salvo che si tratti di enti che appartengono alla costituzione gerarchica della chiesa, di istituti di vita consacrata o di seminari. Il commissario governativo istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi. Terminata questa fase istruttoria, il prefetto trasmette gli atti con proprio parere alla direzione centrale per gli affari dei culti operante presso il ministero dell’interno, dando contestuale notizia agli interessati dell’avvenuta trasmissione. Nell’ipotesi in cui sussistano tutte le condizioni di legge per adottare l’atto, il ministro dell’interno è pertanto tenuto a provvedere. Una risposta che, avendo carattere decisionale, deve contenere almeno sommariamente le motivazioni di fatto e di diritto, e che deve essere trasmessa al rappresentante dell’ente e all’autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l’assenso. Il decreto di erezione è pubblicato in G.U. Va evidenziata infine la diversa tipologia di procedimento di riconoscimento da seguire, a seconda che il parere del consiglio di stato (facoltativamente richiesto) sia conforme a quello favorevole espresso nella prima parte del procedimento, o contrario al riconoscimento. Nel caso di parere favorevole del consiglio di stato, l’atto conclusivo sufficiente e necessario del procedimento è un decreto dello stesso ministro dell’interno. Nell’ipotesi di parere contrario, e qualora il ministro intenda comunque procedere nel senso del riconoscimento civile, si imporrebbe il ricorso al CDM e, in caso di deliberazione positiva di questo, il procedimento si concluderebbe con un DPCM.
riconoscimento, e dichiara che non è intervenuta alcuna causa di estinzione di tale personalità. 9-Il riconoscimento per legge È prevista la possibilità di attribuzione della personalità giuridica civile tramite un procedimento legislativo. La Conferenza Episcopale Italiana ha acquisito la personalità giuridica dall’entrata in vigore della legge 222/85. La C.E.I. è un istituto permanente composto dall’assemblea dei vescovi di una nazione o di un determinato territorio. Le Conferenze sono erette, soppresse o modificate dalla Santa Sede. La Cei è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. 10-Un riconoscimento “abbreviato”. (a. istituti per il sostentamento del clero, b. diocesi e parrocchie Oggi non possiamo utilizzare questa procedura perché non è una procedura di carattere generale. Oggi se vogliamo far riconoscere la personalità giuridica ad un ente ecclesiastico, dobbiamo seguire il procedimento ordinario. Questa modalità ha riguardato:
Ipotesi diversa è quella in cui il riconoscimento sia stato concesso per un errore circa l’esistenza dei requisiti necessari per l’attribuzione della personalità giuridica. In difetto dei presupposti legali, il decreto può essere annullato in quanto atto viziato da illegittimità per violazione di legge. Un caso particolare di revoca è quello previsto per i capitoli cattedrali o collegiali. La normativa dispone che, su istanza dell’autorità canonica competente, può essere revocato il riconoscimento della personalità giuridica civile a quei capitoli che non rispondano più a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione. La domanda è presentata, rispettivamente dalla santa sede o dal vescovo diocesano, al ministro dell’interno, con l’indicazione dei motivi che giustificano la richiesta, e della destinazione che l’autorità ecclesiastica intende dare ai beni del capitolo. 4-Estinzione e soppressione degli enti ecclesiastici. La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e la loro estinzione per altre cause previste dal diritto della chiesa, hanno efficacia civile mediante l’iscrizione nel registro nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione. La cessazione della personalità canonica può avvenire per atto di soppressione emanato dall’autorità competente, o per cessazione di fatto della sua attività per 100 anni. Qualora si intenda far acquisire rilevanza civile a tale cessazione della persona canonica è necessario che la competente autorità rilasci un provvedimento devolutivo da trasmettere per prefetto. Per quanto poi concerne specificatamente le persone giuridiche private canoniche, esse possono estinguersi anche per i motivi contemplati nell’atto costitutivo e nello statuto. Le associazioni private di fedeli possono inoltre essere soppresse dall’autorità ecclesiastica competente de la loro attività è causa di danno grave per la dottrina, o per la disciplina ecclesiastica, o motivo di scandalo per i fedeli.
I beni patrimoniali della Chiesa 1-Premessa Gli enti ecclesiastici si trovano in una posizione di indubbia specialità, dovuta alla loro finalizzazione religiosa. Però tale connotazione riguarda solo la loro struttura e la loro attività costitutiva ed essenziale. Non implica un regime di favore riguardo ad altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di associazione. Così quando
un ente ecclesiastico legittimamente agisce al di fuori degli ambiti delimitati dalle norme di derivazione pattizia, la legislazione speciale viene meno e l’ente, o meglio l’attività da questo svolta, rientra nel diritto comune. 2- Il sistema patrimoniale della Chiesa alla vigilia del Concilio Vaticano II L’ordinamento giuridico della Chiesa considera beni ecclesiastici in senso proprio soltanto quelli che appartengono ad un ente, più precisamente a una persona giuridica pubblica. Sulla scia del Concilio Vaticano II, il Codice di diritto canonico, prima, la nuova normativa concordataria, poi hanno profondamente modificato e rimodellato il sistema della proprietà ecclesiastica. La novità più rilevante è stata l’abolizione del sistema beneficiale operata dal Codice di diritto canonico del 1983. Prima della riforma il patrimonio ecclesiastico veniva in gran parte a coincidere con la nozione di beneficio. A ogni ufficio ecclesiastico era annessa una massa patrimoniale la quale era produttiva di reddito a favore del titolare dell’ufficio stesso. L’istituto della portio congrua rappresentava il limite minino di una dotazione beneficiaria, stabilito come necessario e sufficiente al mantenimento dell’investito. Con l’impoverimento di numerosi benefici dovuto prima alla legislazione eversiva sabauda, poi a quella italiana, si crearono le premesse per un intervento pubblico che presupponeva l’idea di un interesse dello Stato al mantenimento dei ministri di culto non economicamente sufficienti. Con l’art 30 del Concordato del 1929 lo Stato si impegnava a continuare a supplire alle deficienze dei redditi prodotti dai benefici ecclesiastici, con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi allora in vigore e negli anni successivi furono emanati vari provvedimenti con cui si aumentarono gli assegni e i supplementi di congrua. Nel frattempo, era stato pure ampliato il numero dei soggetti che ne avrebbero beneficiato. Si giunse pertanto a una trasformazione anche economica dell’istituto, che fu considerato una “remunerazione statale” per il servizio religioso assicurato dal congruato, con l’effetto di assimilare per certi aspetti i sacerdoti a dipendenti dello Stato. 3 -La riforma del patrimonio ecclesiastico: la nuova normativa canonica Il sistema patrimoniale ecclesiale e concordatario aveva una eccessiva commistione fra Stato e Chiesa. Nella Chiesa era divenuto preponderante l’aspetto patrimoniale, si reputava che tanti si sarebbe goduto di indipendenza spirituale, quanto si possedeva in beni, in particolare in beni immobili. Questa concezione si sarebbe parzialmente risolta in una piaga per la Chiesa perché impoveritosi il patrimonio della Chiesa, essa iniziò a dipendere economicamente da chi tale patrimonio aveva in parte incamerato, cioè lo Stato. La Chiesa, società giuridica perfetta, risultava composta da membri appartenenti a status diversi: lo status clericalis, lo status laicalis, lo status religiosus, e la posizione del fedele era vista unicamente in rapporto alla gerarchia e alla sua
patrimonio degli istituti diocesani per il sostentamento del clero è formato da beni ex- beneficiali confluiti in esse dopo l’estinzione del beneficio stesso. L’istituto centrale è sorto con una propria dotazione iniziale fornita dalla Conferenza Episcopale Italiana, ed esso può acquisire ulteriori beni di natura patrimoniale in diversa maniera (accettazione di eredità, donazioni, legati, stipula di contratti di compravendita, investimenti). Chi lo desidera può devolvere offerte all’Istituto centrale. Tali offerte sono deducibili fino a 1032 euro dal reddito complessivo ai fini dell’Irpef a condizione che siano indirizzate all’Istituto centrale per il sostentamento del clero nelle forme stabilite con decreto ministeriale (bonifico, offerta online con carta di credito…). Inoltre, dal 1990, lo Stato destina una quota del gettito totale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all’8 per mille, in parti a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. La quota da destinare alla Chiesa cattolica e specificatamente alla Conferenza Episcopale Italiana sarà determinata annualmente sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. In mancanza di tale opzione, la percentuale di riparto tra Stato e Chiesa sarà determinata in proporzione alle scelte già espresse. Sono ammessi a prendere parte alla suddivisione dell' 8 per 1000 anche alcune confessioni religiose diverse dalla cattolica che hanno stipulato intese con lo Stato approvate mediante legge. La CEI utilizza la quota per esigenze di culto della popolazione (nuove chiese); per interventi caritativia favore della collettività o di Paesi del Terzo Mondo; ed anche per sostentamento del clero. La CEI è tenuta a trasmettere annualmente al ministero dell’Interno un rendiconto dell’effettiva utilizzazione delle somme ricevute. Il rendiconto, a meri fini di pubblicità, deve essere pubblicato sul Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana.
Gli edifici e i luoghi di culto 1 Gli edifici di culto, tra diritto comune e profili di specialità E’ principio generale del nostro ordinamento che gli edifici di culto siano sottoposti al diritto comune proprio dei beni patrimoniali. Il c.c. del 1865 non prevedeva una normativa speciale per gli edifici di culto e per le cose sacre in generale. Con il Concordato del 1929 gli edifici aperti al culto furono esentati da requisizioni e occupazioni. Come avrebbe specificato il r.d. 18/8/40, gli edifici aperti al culto le cose consacrate o comunque destinate all’esercizio del culto furono considerati beni non requisibili per causa oggettiva. La forza pubblica non poteva entrare senza previo avviso all’autorità ecclesiastica negli edifici aperti al culto, se non in caso di urgente necessità. Dal divieto di demolizione di cui all’art 10 del Concordato derivava che una chiesa aperta al culto non poteva essere sottoposta a espropriazione per pubblica
utilità. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica, la l. 1159 del 1929 nulla dispone sugli edifici di culto, limitandosi a dichiarare che “l’esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero”. Il Codice civile del 1942 dispone la sottoposizione dei beni degli enti ecclesiastici al sistema di diritto comune, prevedendo al contempo la prevalenza di eventuali leggi speciali sugli enti e i beni ecclesiastici. L’accordo di Villa Madama del 1984 riprende sostanzialmente la disciplina del 1929, limitando il potere della Pubblica Amministrazione in materia di atti ablativi reali. L’art. 5 prevede che edifici aperti al culto non possono essere requisiti per grave necessità pubblica, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, e comunque previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. Salvo i casi di urgente necessità la forza pubblica non potrà entrare negli edifici aperti al culto, senza previo avviso. La norma prevede inoltre che l’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali. 2- Una necessaria precisazione terminologica sugli edifici di culto L’art. 5 dell’Accordo di Villa Madama, non diversamente dagli art. 9 e 10 del Concordato parla di “edifici aperti al culto”. L’art 831 cc usa invece la locuzione “edifici destinati all’esercizio pubblico del culto”. In dottrina si è sostenuto che le 2 espressioni siano equivalenti. In realtà, le 2 definizioni non vanno considerate sinonime, avendo la prima (edifici aperti al culto) un significato più ampio e generale rispetto alla seconda (edifici destinati all’esercizio pubblico del culto). La destinazione di una chiesa al pubblico si desume dal fatto che l’edificio è stabilmente adibito al culto e non ad altri scopi. Gli edifici aperti al culto sono invece, non solo quelli destinati al culto pubblico, bensì anche quelli eretti principalmente a vantaggio di una comunità o di privati, e lasciati aperti al culto di modo che chiunque abbia diritto di intervenire durante le funzioni. Possiamo dire che nella seconda categoria (edifici destinati al culto pubblico) rientrano le chiese, mentre nella prima, oltre alle chiese, anche gli oratori qualora il superiore competente vi abbia consentito l’accesso anche agli altri fedeli. È necessario che la destinazione al pubblico, limitatrice del diritto del proprietario ai sensi dell’art. 831 sia effettiva, non è sufficiente la benedizione o la consacrazione canonica, serve anche la reale usufruibilità dell’edificio da parte dei fedeli. Il proprietario dell’edificio può porre dei vincoli di orario; può permettere attività diverse da quelle di culto (compatibili con la sacralità del luogo); può anche chiedere il pagamento di un biglietto di entrata per la visita turistica di parti del complesso (cripta, campanile, chiostro…) chiaramente distinte dalla chiesa che deve rimanere a disposizione per la preghiera.
concerne le leggi sulla cessazione della destinazione al culto a cui fa riferimento la normativa civilistica, riteniamo che esse siano quelle previste dal diritto canonico. Non esiste una legge statale che, in modo diretto o indiretto, preveda le modalità di cessazione della destinazione ai fini rituali di un edificio. L’attività di culto rientra infatti fra quelle proprie dell’ordine della Chiesa che non ammettono nessuna ingerenza da parte dello Stato. La garanzia apprestata dal primo comma dell’art 7 Cost. tutela la libertà di organizzazione della Chiesa e al contempo garantisce lo Stato dall’assumere posizioni contrarie alla sua laicità. Gli edifici del culto ebraico, grazie all'Intesa stipulata, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che La destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione. 5- In particolare, le norme canoniche sulla destinazione al culto La destinazione al culto pubblico cesserà in conformità alle norme canoniche. In generale un luogo sacro perderà la sua dicatio perché è distrutto nella sua totalità. Per quanto riguarda le chiese, il Vescovo diocesano può ridurle a un uso profano che non sia indecoroso. Il Vescovo può esercitare tale facoltà sia qualora una chiesa non può più in alcun modo essere dedicata al culto divino, ne è possibile restaurarla; sia quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, in questo caso il vescovo diocesano, primo di emanare il decreto di riduzione a uso profano, deve non solo udire il consiglio presbiterale e raccogliere il consenso di quanti rivendicano diritti su di essa, ma deve anche valutare il danno per le anime. Qualora questo sia emanato senza che siano percorse tutte le fasi procedurali esso è invalido. Un edificio destinato al culto divino, ma non benedetto o dedicato, non è un luogo sacro dal punto di vista del diritto della Chiesa. Per quanto concerne gli edifici del culto cattolico, il Consiglio di Stato ha stabilito, con riferimento all’art 5 della l.121/85 che la qualificazione dei beni finalizzati nel senso voluto dalla norma assume rilevanza nell’ordinamento statale perché introduce una disciplina derogatoria speciale; la verifica dei presupposti va effettuata alla luce del Codice di diritto canonico, essendo la destinazione di culto un atto dell’autorità ecclesiastica. Per l’applicazione della normativa di cui all’art. 831 cc le parti interessate non devono provare innanzi al giudice civile la dedicazione o la benedizione, ma che l’edificio sia in actu destinato all’esercizio pubblico di culto. L’art 831 cc riguarda ogni vicenda giuridica dell’ente e non solo la sua alienazione, per cui può essere pignorato, sequestrato, dato in locazione con il solo limite del rispetto dello scopo di culto pubblico da cui non può essere sottratto. L’edificio può essere pignorato ma i beni mobili destinati al culto che si trovano in esso non lo possono essere.
6 -La legittimazione processuale Se la chiesa è persona giuridica, la legittimazione processuale è attribuita a norma dell’art 75 c.p.c. a coloro che, secondo la legge e lo statuto dell’ente, hanno il potere di agire in suo nome. Se l’ente non è riconosciuto come ente morale (chiese annesse ad altra persona giuridica) può stare in giudizio nella persona a cui, secondo statuto o accordo, ne è conferita la direzione e presidenza. E’ il caso tipico della chiesa parrocchiale, che non può avere autonoma personalità giuridica civile rispetto all’ente parrocchia, e in cui il parroco è amministratore unico e legale rappresentante dell’ente; ma anche il caso in cui il soggetto proprietario della chiesa sia distinto dalla comunità che vi celebra la liturgia. La giurisprudenza ha ammesso che legittimato ad agire possa essere qualunque fedele, da solo o insieme ad altri, reputando che l’interesse coinvolto sia analogo a quelli c.d. collettivi. Diverso il discorso per la tutela meramente canonica, non civilmente rilevante: una comunità di fedeli non eretta in persona giuridica non è legittimata all’azione ma lo sono i singoli componenti.
7. I cimiteri I cimiteri Il DPR 10/9/90 (regolamento di polizia mortuaria) Assicura la conservazione del carattere sacro dei cimiteri , vincolando tali luoghi esclusivamente alla sepoltura e all'esercizio del culto dei defunti. Particolare attenzione sembra essere riservata al culto cattolico dei defunti come risulta dalla possibilità che i piani regolatori cimiteriali prevedono reparti speciali e separati per la sepoltura dei cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Il Dpr 10/9/ Nel capo relativo alle sepolture private , attribuisce al comune la facoltà di concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. L'articolo 824 ha statuito che cimiteri sono soggetti alla disciplina propria dei beni demaniali e quindi sono inalienabili e non suscettibili di esecuzione forzata in seguito pignoramento. Ma proprio in quanto appartengono al demanio comunale è possibile concedere determinate aree private o enti per edificarvi sepolture per famiglie e collettività. Secondo la Corte di Cassazione da tale concessione deriva il privato un diritto soggettivo perfetto opponibile nei confronti degli altri privati alienabile e prescrivibile. E più corretto affermare che il privato concessionario ottenga sulla cappella, o sul sepolcro, non un diritto di superficie, bensì un diritto d’uso che non implica l’acquisto della proprietà della costruzione edificata, pertanto questa è da reputarsi di proprietà del comune. Il diritto d’uso non può essere ceduto o dato in locazione, nè consegue che una cappella costruita su un'area destinata a cimitero su concessione della P.A. non può in verità costituire oggetto di esecuzione forzata. La P.A. ha la facoltà eccezionale e per ragioni di comprovata necessità di sopprimere il
riguarda una possibile violazione del principio dell’uguaglianza delle confessioni religiose nell’accesso ai contributi pubblici. Una legge regionale che prevede l’erogazione di contributi per l'edilizia religiosa a favore della chiesa cattolica o di un'altra confessione religiosa da vita ad una disciplina che riguarda l'interesse generale dello Stato alla valorizzazione della religione piuttosto che interessi regionali. La disciplina del finanziamento alle all’edilizia di culto rientrerebbe nell'ambito dei rapporti fra lo Stato le confessioni religiose, in una materia vale a dire estranea all’ambito di attribuzioni riservate alle regioni perché pertinenza esclusiva statale. Per quanto riguarda la discrezionalità delle Regioni nel dettare norme di accesso al finanziamento pubblico dell’edilizia di culto va ricordato come la sentenza del 16/7/2002 della Corte costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità dell'art. 1 della legge della Regione Lombardia 9/5/1992 nella parte in cui prevedeva la corresponsione di contributi per la realizzazione di edifici di culto e di e di attrezzature destinate a servizi religiosi solamente a favore della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose che avessero stipulato intense con lo stato. Sentenza analoga per la Regione Abruzzo. Leggi regionali dichiarate illegittime oltre a violare la libertà religiosa collettivamente intesa costituivano altresì una violazione della “uguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto.” La commissione paritetica costituita nel 1996 su richiesta della Santa sede ha ritenuto che sia perfettamente legittimo il sostegno finanziario accordato da Regioni e Comuni all’edilizia di culto quando sia finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici, quali la tutela e promozione del patrimonio storico artistico, gli interventi conseguenti a calamità naturali, gli interventi connessi alle esigenze religiose della popolazione. 9 - Il regime tributario degli edifici di culto La garanzia prestata dall' articolo 20 cost impedisce che agli enti ecclesiastici e di conseguenza ai mezzi attraverso i quali esplicano le proprie attività possa essere imposto un trattamento fiscale deteriore rispetto agli enti di diritto comune. L'art. 7 della legge 121/85 dispone che gli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Il reddito prodotto dai beni mobili e costituito dal reddito medio ordinario che si ricava da ciascuna unità immobiliare urbana mediante l'applicazione di tariffe catastali; questi redditi concorrono pertanto a formare il reddito complessivo di un ente ecclesiastico che possieda a qualsiasi titolo un immobile. Ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi non si considerano produttivi di reddito se non sono oggetto di locazione di unità immobiliare e le loro pertinenze destinate esclusivamente all'esercizio del culto perché è compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della costituzione. Gli immobili ecclesiastici hanno goduto del regime d’esenzione dal pagamento prima dell’INVIM, poi dell’ICI.
ICI è stata sostituita dall’IMU, e il legislatore si è limitato a introdurre nuove regole tributarie rimandando alla vecchia normativa ICI per tutti gli aspetti non espressamente modificati. Tra gli enti esentati dal pagamento dell'imposta sugli immobili sono in generale quindi non commerciali e in particolare quelli destinati a una finalità religiosa. Sono esentati dall’imposta il fabbricato e le loro pertinenze destinate in modo esclusivo l'esercizio di culto. Il problema è sorto con la definizione “non commerciale”. Dopo varie interpretazioni, l ministero dell'economia e delle finanze ha infine adottato il decreto 26 giugno 2014 di approvazione del modello di dichiarazione Imu-Tasi per gli enti non commerciali, tale decreto precisa 3 condizioni che devono simultaneamente sussistere per avere diritto all’esenzione del l'Imu e del Tasi: