

































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
appunti diritto ecclesiastico
Tipologia: Appunti
1 / 41
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


































Il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico che ha per oggetto la disciplina del fenomeno religioso, è l’insieme delle norme che si ispirano ai principi costituzionali di libertà e di uguaglianza religiosa, disciplinando quelli che sono i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica. **CAP.1- RELIGIONI, DIRITTO, STATO
non credenti ma vengono definiti DHIMMI, termine che sta ad indicare credenti minori, seguaci di una religione imperfetta. La religione di Maometto nasce nel VII sec. e si diffonde con le armi, a differenza del cristianesimo che invece si è diffuso pacificamente. Mentre l’islam si afferma in un ambiente, quello del deserto, che riflette la divisione tra gli uomini in cui non ci sono regole, in cui non si conosce diritto, stato e istituzioni, il cristianesimo nasce all’interno dell’impero romano, uno stato che ha elevato al massimo il diritto. Quindi l’islam ha la necessità di fornire al suo popolo anche regole giuridiche, deve fornirgli anche una concezione e una prassi politica. Il califfo (successore del profeta) è capo religioso e politico, è il capo supremo dell’islam che deve custodire e promuovere la vera fede contro ogni nemico. La conquista della terra è per l’Islam un dovere religioso. 2) Diffusione missionaria del cristianesimo. L’unione con l’impero e influenze giuridicizzanti Il cristianesimo si diffonde utilizzando mezzi del tutto pacifici, subendo anche grandi persecuzioni. L’attività degli apostoli si svolge in primo luogo in Gerusalemme e in Palestina e poi si estende tra le popolazioni dell’impero romano. Paolo di Tarso realizza l’emancipazione dei cristiani, ad esempio abolisce la circoncisione, elimina i digiuni. La diffusione pacifica del cristianesimo, nei primi 3 secoli, ha spinto sempre più persone ad abbandonare i costumi e le abitudini pagane, per entrare a far parte delle comunità cristiane e iniziare a vivere la fede in una maniera del tutto nuova. Dopo la diffusione delle comunità all’interno dell’impero romano, si inizia a temere che il cristianesimo possa rappresentare un pericolo per l’unità dell’impero romano, possa costituire un punto debole; così hanno inizio una serie di persecuzioni. I vari imperatori combattono con violenza questa nuova religione, celebre è la persecuzione di Settimo Severo del 200-202. Con Diocleziano poi ha luogo l’ultima persecuzione cristiana nel 303. Roma inizia ad accorgersi che il cristianesimo è ormai troppo radicato e che l’obiettivo di eliminarlo è impossibile da realizzare. Nel 313 viene emanato l’Editto di Costantino , che pone fine alla persecuzione dei cristiani e con il quale si riconosce per la prima volta la piena libertà ai cristiani di praticare il loro culto. Costantino , il pontifex maximus, in quanto sommo sacerdote e capo della religione pagana, si mostra anche come difensore dell’unità della Chiesa cristiana, esercitando diritti e doveri ecclesiastici. Infatti con Costantino nasce uno Stato nuovo, fondato sì sull’imperatore, ma anche sul cristianesimo. I cristiani, con l’appoggio dell’imperatore, ottenevano la possibilità di estendere senza ostacoli la loro opera di proselitismo, inserendosi nella stessa struttura dell’impero e dando vita alla Chiesa cattolica universale. Costantino trovava nella Chiesa un valido alleato per sostenere il suo progetto di potere assoluto. Per questo, l’imperatore, per difendere l’unità della Chiesa, non esitò ad intervenire anche nelle controversie religiose. In effetti, nel momento in cui l’impero diventava cristiano, la situazione della Chiesa incideva fortemente anche sul piano politico, sociale, religioso. Le tensioni interne alla Chiesa finivano per avere ripercussioni all’interno dell’Impero. Costantino aveva bisogno di una Chiesa unita, per garantire la stabilità dell’Impero. Per questo, egli difese la fede cristiana dalle eresie, cioè dottrine che interpretavano la parola di Dio in un modo diverso da quello accettato dalla Chiesa. Nel 325 d.C, egli convocò a Nicea il primo concilio ecumenico , cioè un’assemblea universale a cui parteciparono tutti i vescovi della cristianità. Il concilio fu indetto per condannare l’arianesimo, un’eresia (diversa interpretazione della fede) sostenuta da un prete di Alessandria, di nome Ario, che negava la natura divina di Cristo, considerandolo solo un intermediario tra Dio e gli uomini. Lo stesso Costantino partecipò alla discussione e il concilio si concluse con la condanna di Ario. Nel concilio venne stabilito il cosiddetto simbolo Niceno , la professione di fede che ogni cristiano doveva far propria per far parte della Chiesa. Tale simbolo affermava che Cristo è della stessa natura del padre, Dio, cioè Cristo è allo stesso tempo vero Dio e vero uomo. Dunque, con Costantino la professione di fede cristiana entra a far parte delle leggi dell’impero. Nel 380 viene emanato l’editto di Teodosio che impone a tutti di professare il cristianesimo. L’impero torna ad avere una sola religione ufficiale. Posizione meno chiara è quella degli ebrei, in quanto essi non sono né pagani, perché riconoscono e adorano lo stesso Dio dei cristiani, né eretici, perché non abbracciano la fede
5) La separazione del 1054 tra Roma e Costantinopoli Nel 739, a seguito della scesa dei Longobardi da Ravenna per assediare Roma, Gregorio III chiama Carlo Martello a proteggere Roma, sottraendola al controllo di Costantinopoli. Caduta Ravenna sotto Astolfo, Papa Stefano II chiede ai Franchi d’intervenire per la protezione di Roma. Successivamente Pipino il Breve si impegna a donare alla Chiesa una fascia territoriale, cosicché rimanga sotto il suo diretto controllo; questa va a costituire la base del potere temporale dei Papi. Per rafforzare il potere del papa viene diffuso un documento falso, noto come la Donazione di Costantino , secondo cui il pontefice Silvestro avrebbe ricevuto dall’Imperatore beni materiali e territoriali, ma anche corona scettro e vesti imperiali. Dopo di che, il vescovo di Roma si pone l’obiettivo di creare un nuovo impero nell’area occidentale e lo realizza quando Leone III incorona, nella notte di Natale dell'800, Carlo Magno imperatore dei romani. L’intento del Papa Leone era quello di riportare la sede imperiale da Costantinopoli a Roma. Il potere del Papa eguagliava il potere dell'imperatore. Nel 1054 Costantinopoli e Roma si separano e Roma vive integrata nel Sacro Romano Impero. In questo periodo, l’elezione del pontefice viene affidata all'imperatore. Per l’elezione papale potevano partecipare i soli romani aventi il privilegio di eleggere il pontefice. È stato abolito il diritto del clero ad eleggere il papa. Una volta eletto, il vescovo di Roma veniva consacrato solo dopo l’approvazione imperiale e doveva prestare giuramento di fedeltà all’imperatore. Tra il IX – XI secolo Costantinopoli cessa di essere il centro della cristianità mediterranea. 6) Espansione militare musulmana e riduzione del cristianesimo a fenomeno occidentale Nell’VII secolo il Cristianesimo subisce un forte attacco ad opera della religione islamica. La conquista musulmana dell'Asia minore, dell'Africa e di parte della penisola iberica si realizza secondo moduli differenziati che prevedono: la conquista militare, un regime di parziale tolleranza e di sottomissione fiscale delle popolazioni, infine un processo di islamizzazione delle popolazioni locali. L'Islam distingue il comportamento da tenere verso gli idolatri (pagani) e verso i credenti nelle altre due religioni del libro, quali ebrei e cristiani. I primi devono sottomettersi e aderire all'Islam oppure morire, i secondi devono pagare un tributo ai conquistatori, ma possono continuare a professare la propria fede. Questa condizione di disagio e sottomissione va sempre più ad aggravarsi, tanto che ci si spinge verso l’adesione all’Islam. L'invasione islamica si rivela presto come fenomeno irreversibile, così da ridurre il cristianesimo a Fenomeno Europeo e occidentale. RAPPORTI TRA PAPATO E IMPERO : Per gran parte del Medioevo, le due autorità universali furono incarnate dal papa e dall’imperatore, due figure guida per tutti i popoli cristiani dell’Europa occidentale. Il rapporto tra autorità politica e spirituale non sempre furono concordi. I contrasti nacquero da Carlo Magno in poi, ossia da quando gli Imperatori si appropriarono del diritto di disegnare i vescovi, affidando loro poteri civili e religiosi di gran rilievo. Quindi Chiesa e Impero si trovarono in conflitto nella guerra per le investiture, che poi si risolse nel 1122 con il concordato di Worms, che riconobbe al papa il diritto di scegliere e nominare i vescovi, e all’imperatore quello di attribuire ai vescovi alcuni poteri politici, rendendoli così propri vassalli. Il concordato di Worms risolse i problemi inerenti le investiture, ma lasciò aperta la questione del primato tra i due poteri. 7) Riforma gregoriana dell’XI secolo e la nuova strutturazione della Chiesa di Roma La riforma gregoriana del XI secolo mira a realizzare tre obiettivi principali:
alcun placet e senza subire veti. Niccolò II cancellò ogni forma di cesaropapismo e creò l'istituto del conclave per l’elezione del papa.
10) La caduta di Costantinopoli, la reconquista della penisola iberica, il contenimento dell’Islam I rapporti tra Roma e Costantinopoli degradano quando la capitale dell'impero Bisanzio viene conquistata e saccheggiata e spogliata delle sue ricchezze dai protagonisti della quarta crociata del 1203. Nel 1453 Costantinopoli viene assediata e conquistata dall’impero ottomano. L'antica religione cristiana viene sostituita dall’Islam. Con il tempo, le chiese cristiane si trasformano in moschee, le conversioni si moltiplicano, la società viene governata dal Corano. Nello stesso periodo in cui l'Europa perde Costantinopoli, l'Islam perde la penisola iberica, la cui riconquista impegna le case regnanti del Portogallo e i re cattolici di Spagna. In Oriente l'impero ottomano aveva fatto emergere il profilo peggiore della dominazione musulmana, aveva accentuato pratiche di schiavizzazione di gruppi cristiani e metodi fondati sull'arbitrio dei sovrani. La fine della dominazione musulmana viene segnata dalla caduta di Granada nel 1492. L’intento era quello di rendere cattolica l'intera penisola. Per procedere alla cristianizzazione del paese, vengono emanati in Spagna i cosiddetti editti di espulsione, che offrivano agli ebrei e ai musulmani o l'abbandono del territorio spagnolo o la conversione mediante battesimo. Dopo la caduta di Costantinopoli e la riconquista della penisola iberica, inizia la resistenza cristiana contro i ricorrenti tentativi ottomani di espandere i propri domini in Europa, una resistenza che si conclude vittoriosa nelle battaglie di Lepanto del 1571 e di Vienna del 1683. 11) La riforma protestante e la nuova divisione religiosa dell’Europa Dopo la caduta di Costantinopoli e la riconquista della penisola iberica, Roma subisce un attacco più doloroso che provoca una nuova divisione religiosa e politica dell'Europa. Tale rottura viene prodotta dal monaco agostiniano, Martin Lutero, il quale non riconosce più la chiesa poiché ormai troppo corrotta. Secondo Lutero:
12) Il giurisdizionalismo cattolico e le guerre di religione. Il principio di tolleranza religiosa A partire dal XVI secolo si afferma in Europa il giurisdizionalismo , un sistema di rapporti fra Stato e Chiesa, caratterizzato dalla distinzione dei loro poteri e dal loro coordinamento. Strumenti fondamentali del giurisdizionalismo erano il placet regio e l'exequatur , con cui l'autorità statale si riservava il diritto di approvare i provvedimenti della Chiesa e in particolare il conferimento dei benefici ecclesiastici vacanti. La Chiesa viene subordinata al potere civile. Ai sovrani cattolici vengono conferiti i cosiddetti jura maiestatica circa sacra , ossia diritti maiestatici, che permettono ai sovrani di intervenire direttamente nella vita e nell’organizzazione interna della Chiesa. Si cerca di proteggere la Chiesa e di proteggere lo Stato dalla Chiesa. Per la protezione della Chiesa: il sovrano fa sì che non venga messa a rischio l’unità della chiesa, attua le riforme delle istituzioni ecclesiastiche, vigila e controlla sull’organizzazione e sull’attività delle istituzioni ecclesiastiche. Per la protezione dello Stato dalle ingerenze della Chiesa, è riconosciuto il:
16) Fine del totalitarismo, seconda modernità, diritti umani Il secondo 900 è un’epoca di revisioni. Giovanni Paolo II procede ad una revisione della storia della chiesa: chiede perdono per l’inquisizione, per le condanne celebri nei confronti di eretici, per l’ostilità verso l’ebraismo. Si apre anche una fase nella quale si cerca di ridimensionare e trasfigurare il ruolo dello Stato. Il primo ridimensionamento si realizza a livello internazionale, dove si fa strada l'idea che il mondo intero debba essere governato da un’autorità mondiale dotata di una forza sufficiente per imporsi ai singoli Stati. Per questo viene creata la Carta delle Nazioni Unite nel 1945 , che affermava il diritto-dovere di intervento della comunità internazionale nei casi di aggressione militare verso uno o più Stati, o nel caso in cui veniva messo a rischio il valore supremo della pace e della convivenza tra i popoli. I diritti umani diventano il nuovo paradigma delle relazioni internazionali e della trasformazione dello Stato. Verso la fine del 900 si afferma il principio di ingerenza umanitaria , in base al quale l'Onu poteva intervenire per porre fine a gravi violazioni dei diritti umani. Il frutto della seconda modernità è uno Stato democratico laico e pluralista. 17) Le tradizioni ortodossa, protestante, cattolica, nell’Europa dei diritti umani e del pluralismo. Nuovo confronto tra le Religioni del Libro La seconda modernità investe appieno la questione religiosa e le tradizioni confessionali Europee. Si diffonde il cristianesimo, a cui si aggiungono fasce di libero pensiero e di ateismo. Si affermano nuovi movimenti religiosi. Si verificano flussi migratori, che comportano l’inserimento di popolazioni e culture diverse. Si verificano cambiamenti anche nelle due forme classiche di separatismo: Nel separatismo statunitense si estingue quel favor religionis, che era alla base dell'ostilità verso il libero pensiero e verso l'ateismo. Nel separatismo francese , invece, si attenua l'impronta di ostilità nei confronti della religione e della Chiesa cattolica. CASO DELLO STATO D’ISRAELE: Nel dopoguerra, in Medio-oriente, nasce lo Stato d’ Israele, dopo che l’ONU si era pronunciata per la formazione di due Stati in terra Palestinese, uno ebraico e uno arabo. Gli arabi rifiutano lo stato ebraico e lo stato palestinese non viene realizzato. Questo provoca un conflitto permanente tra Israele e mondo arabo. 18)L’Islam in Europa. Laicità e libertà religiosa alla prova della terza Religione del Libro. Nell’Islam non esiste una gerarchia clericale organizzata o un potere centrale. Nelle Moschee la guida alla preghiera è affidata all’Imam, che può essere qualsiasi fedele idoneo a svolgere quella funzione, mentre al Muezzin è assegnato il compito di annunziare il tempo delle preghiere quotidiane; questi soggetti non appartengono ad alcun ceto clericale, ma sono dei funzionari nominati dall’autorità governativa o dal responsabile della moschea. Ai dottori della legge viene affidato l’onere di interpretare la legge coranica. Si tratta di teologi o giuristi, fedeli che approfondiscono lo studio del Corano e della scienza religiosa islamica. La legge coranica stabilisce le regole che disciplinano i principali aspetti della vita individuale e collettiva, dal punto di vista religioso, familiare, sociale. Per l’islam, il corano è legge per tutti gli uomini e regola la società nei suoi aspetti essenziali.
1) Costituzione e laicità dello Stato La qualificazione di STATO SOCIALE LAICO, che può essere riconosciuto all’ordinamento italiano, deriva da 3 DIRETTRICI FONDAMENTALI, E GERARCHICAMENTE ORDINATE. La prima direttrice delle norme costituzione riguarda la laicità dello Stato e la libertà religiosa: L’art.2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo; l’art.3 afferma l’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione; l'art.8 afferma che "tutte le confessioni sono ugualmente libere di fronte alla legge” ed esclude che lo Stato sia in qualche modo interessato a favorire l'espansionismo di una confessione rispetto alle altre; l’art. 19 afferma il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. La Corte costituzionale considera la laicità come uno dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale. La seconda direttrice riguarda il carattere sociale della religione e delle confessioni: Lo Stato riconosce le formazioni sociali, nelle quali si svolge la personalità dell’uomo; si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; sancisce il diritto di organizzazione di tutte le confessioni religiose, proponendosi di entrare in rapporto con esse attraverso accordi. Lo Stato, inoltre, riconosce che è necessario intervenire a livello sociale, giuridico e finanziario per agevolare l’effettività del diritto di libertà religiosa, da parte dei cittadini e delle istituzioni confessionali. Il carattere sociale della religione provoca una divaricazione nel sistema delle fonti del diritto ecclesiastico , le quali vengono distinte tra fonti di derivazione unilaterale (il cui processo di formazione è tutto interno all’ordinamento) e fonti di derivazione bilaterale (il cui processo di formazione prevede la partecipazione delle singole confessioni per la stipulazione del Concordato e delle Intese). Questa seconda linea direttrice può entrare in contrasto con la prima, qualora la legislazione bilaterale giunga a riconoscere privilegi o prerogative contrastanti con i principi di libertà e di uguaglianza dei cittadini. La terza direttrice riguarda il rapporto pubblico e privato : lo Stato era il principale soggetto attivo e gestore dei servizi pubblici, mentre le iniziative private sono rimaste fortemente minoritarie nella costituzione. La dottrina ha cercato di attenuare lo squilibrio tra pubblico e privato, cercando di far guardare con favore la dimensione privatistica da parte dello Stato. 2) Stato laico sociale e fonti del diritto ecclesiastico Le fonti del diritto ecclesiastico si distinguono in:
prove d’esame coincideva con la festa ebraica della Pentecoste. La Corte di Lussemburgo è intervenuta affermando che “se un candidato informa l’autorità di non poter presentarsi agli esami in una certa data, per ragioni d’indole religiosa, l’autorità è tenuta a prendere in considerazione la situazione e cercare di evitare si stabilire prove di esame in quella data”. La Corte, però, ha respinto il ricorso, in quanto la candidata di religione ebraica ha fatto presente della sua situazione quando tutto era stato già predisposto per lo svolgimento del concorso. Resta comunque ferma l’affermazione di principio per la quale si deve tener conto della posizione confessionale dei candidati. PRONUNCIA CORTE DI STRASBURGO : In riferimento alla sentenza Kokkinakis (Grecia) del 25 maggio del 1993, relativa al caso di un cittadino greco condannato per reato di proselitismo , ossia l’opera di chi cerca di convertire o coinvolgere altri individui a una certa religione, la Corte di Strasburgo si è pronunciata, affermando che il diritto di libertà religiosa include il diritto di cercare di convincere il prossimo, ad esempio tramite l’insegnamento, mentre la libertà di cambiare religione sarebbe destinata a restare lettera morta. O ancora, in riferimento alla sentenza Otto Preminger Institut del 1993, la Corte di Strasburgo ha sostenuto il provvedimento di sequestro e confisca di un film, ritenuto offensivo della religione cattolica. La Corte interviene evocando la tutela del sentimento religioso della popolazione come valore da difendere e proteggere e aggiunge che, sequestrando il film, le autorità austriache hanno agito per proteggere la pace religiosa nella religione e per impedire che certi si sentano attaccati in modo offensivo nei loro sentimenti religiosi. La giurisprudenza di Strasburgo interviene poi sui limiti alla libertà religiosa: la Corte censura la Russia per aver espulso dal suo territorio nazionale due persone di nazionalità americana, in ragione della loro appartenenza alla confessione. La Corte interviene a difesa della libertà religiosa di chi si vede proibita ogni attività di culto. La Corte tutela anche la libertà di organizzazione e autogoverno delle confessioni religiose. 5) Libertà religiosa e libertà di coscienza nell’ordinamento italiano. La questione dell’ateismo. Il diritto di libertà religiosa è molto importante nell'ordinamento costituzionale, essendo tutelato in tutte le sue manifestazioni ed essendo rapportato al principio di uguaglianza dei cittadini. Esso si trova formulato in modo specifico nell’art. 3 della Costituzione, che garantisce l’eguaglianza e la pari dignità sociale dei cittadini a prescindere dalla religione di ciascuno; nell’art. 8, che afferma l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge; e nell’art. 19, che dichiara che tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. La Costituzione ha escluso che possa esercitarsi un controllo sui contenuti della fede religiosa, professata dai cittadini, e sui principi dottrinali di una confessione religiosa. Questione generale che si presenta quando viene garantito il diritto di libertà religiosa, è se questo debba intendersi come libertà di coscienza, ossia libertà di coltivare convinzioni interiori e di comportarsi di conseguenza. La Costituzione italiana non richiama espressamente né l’ateismo, né utilizza il termine “credenza” o “convinzione”, ma parla di religione, confessione religiosa, fede religiosa ed esercizio del culto. Il mancato richiamo all'ateismo comporterebbe che l'uguaglianza dei cittadini è limitata a quanti professano un determinato credo. Francesco Ruffini interpreta la libertà religiosa come la facoltà spettante all'individuo di credere a quello che più gli piace o di non credere a quello che più non piace. A livello europeo si va ad affermare la parità tra ateismo e religione. Un altro problema relativo all'ateismo è se questo possa ambire ad un trattamento uguale a quello fatto alle confessioni religiose. Secondo la dottrina prevalente questo non sarebbe possibile, perché mentre l’ateismo può essere tutelato con la libertà di espressione, di propaganda, di stampa e di insegnamento, le confessioni religiose hanno diritti, simboli, esigenze di altre protezioni.
6) Libertà di culto, limiti, agevolazioni. Uno dei diritti connessi alla libertà religiosa è la libertà di culto , ossia la libertà di celebrare liberamente i riti della propria confessione. La celebrazione del rito esprime l'esigenza di entrare in rapporto con la trascendenza e al tempo stesso riflette il bisogno di manifestare la propria professione di fede. Ogni confessione tende a costruire i suoi primi edifici di culto perché diventino il luogo di raduno dei fedeli. Ci sono territori in cui c’è un divieto assoluto di costruire luoghi di culto o professare religioni diverse da quella ufficiale:
9) Libertà religiosa, matrimonio, famiglia. La libertà di coscienza dei minori. Il matrimonio è riconosciuto civilmente se celebrato in forma religiosa con l'osservanza di determinati adempimenti. La celebrazione religiosa di un matrimonio è libera. È prevista una doppia giurisdizione, civile e canonica, per le cause di nullità dei matrimoni concordatari. Nel caso in cui la modifica di opinioni o scelte religiose da parte di un coniuge o di entrambi finisca con il provocare una crisi matrimoniale, non è possibile riconoscere l'addebito della separazione, proprio perché il mutamento di appartenenza confessionale e di opinioni religiose è parte integrante del diritto di libertà religiosa. All’addebito si potrà giungere soltanto se il mutamento ha come conseguenza l'inadempimento dei doveri coniugali e familiari, tale da “rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio per la prole”. Un diritto e dovere coniugale è l’educazione dei figli. Con il tempo, si è andata a ridurre la potestà dei genitori sui figli. Al minore è riconosciuta la libertà di pensiero, di coscienza e di religione e i genitori devono guidare i figli nell'esercizio del loro diritto. Inoltre i genitori hanno diritto di educare la prole in conformità alla propria fede, ma le pratiche della religione non devono recare pregiudizio alla salute fisica o mentale della personalità del minore. Nell'ordinamento italiano sono previsti anche dei limiti alla potestà dei genitori:
dipendenti dell'università cattolica del sacro cuore. In mancanza di tale gradimento, il docente non può insegnare presso tale Università. Prendiamo in riferimento la sentenza del 20 ottobre del 2009 , al caso del professore di Filosofia del diritto, Vallauri, presso l’università del Sacro Cuore, a cui gli era stato negato l’incarico di insegnamento, in mancanza del gradimento dell’autorità ecclesiastica, in quanto talune delle sue posizioni sarebbero risultate "in netto contrasto con la dottrina cattolica". L’assenza del gradimento obbliga gli organi dell’Università Cattolica a prenderne atto, nel senso che essi non possono attivare una fase del procedimento, volta ad accertare le ragioni di tale assenza, e neppure possono disporre la nomina in contrasto con le determinazioni dell’autorità ecclesiastica. Il ricorrente presentò un ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale («T.A.R.») della Lombardia, allo scopo di ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio di Facoltà, di non prendere in considerazione la sua candidatura, e l’annullamento dell’atto dell’autorità ecclesiastica che rifiutava di esprimere il gradimento. Il ricorrente affermò anche che le decisioni impugnate erano incostituzionali, in quanto violavano il suo diritto all’eguaglianza, la sua libertà di espressione, insegnamento, la sua libertà religiosa. Il TAR rigettò la domanda. Successivamente, il ricorrente interpose appello dinanzi al Consiglio di Stato, ribadendo che la decisione del Consiglio di Facoltà di non prendere in considerazione la sua candidatura non era motivata. Il ricorrente contestò anche la mancata competenza del giudice amministrativo in materia e sostenne che la decisione della Congregazione non era stata motivata, e questo pregiudicò il principio del contraddittorio e il suo diritto alla difesa, sanciti dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Ma anche il Consiglio di Stato rigettò l’appello del ricorrente. La Corte di Strasburgo è arrivata quindi a condannare l’Italia per la violazione degli articoli 10 e 6 della Convenzione europea, attribuendo al professore un risarcimento del danno. Per quanto riguarda, invece, gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche , questi dovevano essere riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e nominati dall'autorità scolastica. In questo caso, veniva richiesta la coerenza confessionale con l’insegnamento impartito e il ritiro del nulla osta, da parte dell’autorità ecclesiastica, non poteva essere motivato. 11) Libertà religiosa e rapporti di lavoro L’ambiente di lavoro coinvolge il singolo per gran parte della giornata e presuppone lo svolgimento di quelle funzioni che costituiscono l’oggetto del relativo contratto di lavoro. Il lavoratore deve essere messo in grado di adempiere i propri impegni religiosi. Dunque bisogna garantire al lavoratore che, le sue mansioni e l’ambiente nel quale opera, non costituiscano ostacoli per l’esercizio della libertà religiosa. Per alcune confessioni religiose è riconosciuto il riposo settimanale in giorni diversi da quello domenicale. Le ore lavorative non prestate il sabato, sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi, senza diritto ad alcun compenso straordinario. L’intesa ebraica prevede il riconoscimento di una serie di festività specifiche nel corso dell’anno, che possono legittimare l’interruzione delle prestazioni di lavoro, da parte degli aderenti. Altro riconoscimento riguarda il diritto per gli ebrei, appartenenti alle forze armate, di osservare le prescrizioni ebraiche in materia alimentare. Si tratta di prescrizioni che riguardano il divieto di mangiare carne di suino o carne macellata in modo diverso dalla previsione biblica. Le prescrizioni alimentari sono molto importanti anche per i musulmani, che tra l'altro hanno il dovere della preghiera in determinate ore nel corso della giornata, devono adottare un determinato orario per il mese del digiuno del ramadan, le donne devono usare un determinato abbigliamento, e via di seguito. Molto spesso le esigenze più sentite sono disciplinate con l'inserimento di specifiche clausole nei contratti di lavoro. In riferimento all’attività lavorativa di determinati soggetti confessionalmente qualificati, vi sono i sacerdoti cattolici che, per la prestazione di servizio in favore della diocesi, ricevono una remunerazione, ma tale servizio non integra un rapporto di lavoro e i sacerdoti vantano un vero diritto soggettivo alla remunerazione. In caso di abbandono alla vita ecclesiastica, il sacerdote si troverebbe privo di qualsiasi forma di sostentamento. Condizione particolare è quella dei religiosi cattolici che abbiano emesso i voti di povertà, ostilità, obbedienza. L'emissione del voto di povertà
nuovi movimenti religiosi, fu proposta l’elaborazione di una legislazione speciale o, in alternativa, l’applicazione del diritto penale comune, rispettando così il principio di uguaglianza. Nel 1984 il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione , con la quale si proponeva un’azione comune degli Stati membri della Comunità, di fronte a diverse infrazioni alla legge, compiute da organizzazioni che operavano al riparo della libertà religiosa. Si cercò poi di trovare un contenuto certo al concetto di religione e di confessione religiosa, poiché questi nuovi movimenti riflettevano un concetto di religione molto vago ed astratto. Questo accese un dibattito dottrinale. La Corte costituzionale ha affermato che la natura di confessione può risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto, dalla comune considerazione. La Corte d'appello di Milano ha affermato che una religione può essere definita come “quel complesso di dottrine, incentrato sul presupposto della esistenza di un Essere supremo, che è in rapporto con gli uomini e al quale devono obbedienza ed ossequio”. Ma tutte queste interpretazioni sono inadeguate e si sono diffusi orientamenti che negavano la possibilità di tracciare una linea di confine tra ciò che è religione e ciò che non lo è. Anche se, tutt’oggi, non esiste un criterio valido per distinguere ciò che è religione e ciò che non lo è, questo non vuol dire che lo Stato non possa intervenire legittimamente per negare la qualifica di confessione religiosa ad un gruppo o ad una struttura che presenti caratteri contrastanti con qualunque forma di religiosità: è il caso della Associazione ateistica, dei culti satanici. 14-15-16) Libertà religiosa e multiculturalismo. Vi sono gruppi sociali che traggono la propria identità da etnie, culture, religioni diverse rispetto a quelle tradizioni. Una volta inseriti nel proprio habitat, questi gruppi non chiedono più soltanto il rispetto della propria fede religiosa, ma tendono a riprodurre al proprio interno comportamenti, usi, costumi del tutto nuovi. Il problema della multiculturalità e della multietnicità consiste, quindi, nel conciliare i valori tradizionali con i comportamenti, gli usi, i costumi che inizialmente possono essere sentiti estranei e nel respingere quelle pratiche comportamentali che siano in contrasto con i principi di civiltà. Un esempio classico di multiculturalismo è quello dell'uso di copertura del capo o del volto , da parte di uomini o donne, in virtù della propria ascendenza religiosa o della propria appartenenza etnica. In Italia, il velo islamico non ha provocato alcuna reazione e alcun divieto. L'unico divieto esistente riguarda l'uso del burka perché, a causa della copertura totale, il volto non potrebbe essere identificato. Un altro esempio di multiculturalismo si ha con la pratica dell’infibulazione , cui vengono sottoposte le donne e che consiste nell'asportazione della clitoride e nella parziale cucitura delle grandi labbra. Questa pratica non ha una vera motivazione religiosa, ma riflette piuttosto la mentalità che si ha sulla donna, che viene vista come una sorta di proprietà esclusiva dell'uomo. Queste pratiche risultano contrarie a convenzioni e dichiarazioni internazionali sui diritti umani. La pratica della circoncisione è prevista in ambito ebraico e musulmano, è una pratica che viene ammessa, ma non deve essere fatta a carico della collettività e preferibilmente bisognerebbe ricorrere a medici privati. La poligamia , ossia l’unione matrimoniale di un individuo con due o più individui dell'altro sesso, è consentita dal diritto islamico, ma non nell’area occidentale, anche perché violerebbe gravemente il principio di uguaglianza tra uomo e donna, ponendo l'uomo in una condizione di superiorità rispetto alle sue mogli. Un problema molto importante di tipo multiculturale è la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche , considerata contraria al principio di uguaglianza dei culti e al diritto di libertà religiosa dei cittadini. Vengono anche contestate pratiche scolastiche, che prevedono la commemorazione del Natale o di altre festività. Da un punto di vista laicista, il problema si risolverebbe con l'eliminazione di Simbologie Religiose, ma questo andrebbe a mortificare il multiculturalismo, in quanto sarebbero vietati anche l'adozione del velo islamico, la recita delle preghiere in pubblico o altre pratiche sulla base del principio di laicità. Dunque multiculturalità deve voler dire accettare, anziché cancellare, la possibile presenza di diversi simboli religiosi. In Francia è stato vietato di utilizzare i simboli religiosi che non siano di misura minima proprio in virtù della laicità dello Stato. Mentre, In altri paesi, come in Inghilterra o in Italia, non si è avuta una reazione così drastica.
18) Diritti umani, genitorialità, filiazione Grandi cambiamenti si hanno nell’ambito dei rapporti, come quello del matrimonio, della famiglia e delle relazioni sessuali. Un primo cambiamento si ha quando si ammette la cosiddetta fecondazione eterologa e la maternità surrogata. Nel primo caso si riconosce il diritto di pervenire alla filiazione utilizzando il seme altrui, nel secondo caso fruendo del corpo di una donna, che accetta di procreare a vantaggio altrui. La Corte di Strasburgo censura una legge austriaca che escludeva le due ipotesi di fecondazione assistita, perché viola il diritto alla vita familiare, il diritto ad avere un figlio. Però, in questo modo viene leso il diritto del figlio a conoscere i genitori naturali. Un ulteriore cambiamento si ha quando la Corte di Strasburgo ammette il matrimonio per le coppie omossessuali. Cade così il diritto dei figli alla doppia genitorialità, poiché nel matrimonio omosex c’è soltanto una figura sessuale raddoppiata. 19) L’obiezione di coscienza. Evoluzione e regressi. L'obiezione di coscienza consiste nel rifiuto di adempiere ad obblighi imposti dalle leggi dello Stato e nella disponibilità di accettare le conseguenze di tali rifiuto. Con l’obiezione di coscienza viene consentito di non osservare la legge a chi sente di non poter obbedire. Questo porta ad una trasfigurazione dell’istituto giuridico. C’è chi, ad esempio, rifiuta il servizio militare, per costruire la pace, per praticare la non violenza contro bellicismo e militarismo. Questo tipo di obiezione finisce con l’essere la prefigurazione di un’umanità nuova, liberata dallo spettro della guerra. Un altro caso riguarda l’obiezione all’aborto : la tutela della vita è assoluta e si evita di qualificare l’interruzione di gravidanza come “diritto”. Altre obiezioni di coscienza riguardano le leggi sull’eutanasia, il suicidio assistito, la maternità surrogata, l’uso e sperimentazione su embrioni, pratiche connesse alla sperimentazione animale, o ancora possono esserci obiezione fiscali, obiezioni sui trattamenti sanitari e vaccinazioni obbligatorie. **CAP.3 – ISTITUZIONI RELIGIOSE E RAPPORTI CON LO STATO