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riassunto 3 parte diritto ptivato, Dispense di Diritto Privato

lezioni torrente + lezioni prof, diritto privato torrente

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 11/02/2020

tolleranzazero
tolleranzazero 🇮🇹

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L’ OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO
IL BENE
I concetti di bene e di cosa sono ben diversi: cosa è una parte di materia; ma non ogni cosa
è un bene, tale è solo la cosa che possa essere fonte di utilità ed oggetto di appropriazione.
Quindi non sono beni:
- né le cose dalle quali non si è in grado di trarre vantaggio alcuno;
- né le cose di cui tutti possono fruire, senza impedirne una pari fruizione da parte degli altri
consociati. È a questo concetto di bene che si riferisce l’ art. 810 c.c. , per il quale sono beni
le cose che possono formare oggetto di diritti, ossia quelle cose suscettibili di
appropriazione e di utilizzo e che in quanto tali possono avere un valore. Se in senso
economico bene è la cosa che presenta un valore di uso e/o di scambio, in senso giuridico
bene è non tanto la res come tale, quanto il diritto sulla res poiché è questo che ha un
valore in funzione della sua negoziabilità. Spesso è lo stesso legislatore ad utilizzare la
locuzione bene come sinonimo di diritto. In sostanza il termine bene finisce con il designare
un genus molto ampio che ricomprende, oltre ai diritti sulle res, anche altri diritti che hanno
ad oggetto elementi patrimoniali che cose non sono (ad es. i crediti).
CATEGORIE DI BENI
1. Beni Materiali e Beni Immateriali
Le cose che possono essere oggetto di diritti reali si caratterizzano, oltre che per la loro
suscettibilità di valutazione economica, anche per la loro corporeità, o quantomeno per la
loro idoneità ad essere percepite con i sensi o con strumenti materiali; parliamo dei c.d.
beni materiali o corporali. Il legislatore ricomprende tra i beni materiali anche le energie
naturali, come ad es. l’energia elettrica, purché anch’esse abbiano valore economico. Beni
immateriali o incorporali sarebbero invece quei beni privi di materialità. Tali vengono
considerati innanzitutto gli stessi diritti quando possono formare oggetto di negoziazione. A
questa categoria potrebbero ricondursi i c.d. strumenti finanziari, i c.d. dati personali o più
in generale il contenuto delle banche-dati. Vengono configurati spesso come beni
immateriali anche le c.d. opere dell’ingegno, cioè le opere letterarie, scientifiche, artistiche,
musicali, ecc.; i programmi per personal computer c.d. software. Beni immateriali sono poi
considerati la ditta, l’insegna, il marchio, le invenzioni e gli altri possibili oggetti di proprietà
industriale. Qualsiasi idea può a certe condizioni diventare essa stessa un bene.
2. Beni Mobili e Beni Immobili
I beni si distinguono, art. 812 c.c. , in :
Beni immobili , intendendosi per tali il suolo e tutto ciò che naturalmente o
artificialmente è incorporato al suolo stesso. Immobili per determinazione di legge sono
considerati anche alcuni altri beni non incorporati al suolo, quali mulini, i bagni e gli
edifici galleggianti, quando siano saldamente ancorati alla riva per destinazione
permanente.
Beni mobili per tali intendendosi tutti gli altri beni.
Le due categorie di beni sono sottoposte ad un regime giuridico sotto vari aspetti diverso.
3. Beni Registrati
Le vicende relative ad alcune categorie di beni, c.d. beni registrati, sono oggetto di
iscrizione in registri pubblici che chiunque può liberamente consultare. Nel nostro ordinamento
sono istituiti:
a) Il registro immobiliare tenuto presso gli uffici periferici dell’Agenzia del Territorio in
cui sono pubblicizzate le vicende relative ai beni immobili;
b) Il pubblico registro automobilistico (P.R.A.) tenuto presso ogni sede provinciale
dell’Aci in cui sono pubblicizzate le vicende relative agli autoveicoli;
c) I registri in cui sono pubblicizzate le vicende relative alle navi e ai galleggianti;
d) Il registro aeronautico nazionale tenuto presso l’Enac in cui sono pubblicizzate le
vicende relative agli aeromobili.
4. I Prodotti Finanziari
Per prodotti finanziari si intendono tutte le forme di investimento di natura finanziaria,ossia
tutte le forme di impiego di risparmio effettuato in vista di un ritorno economico, esclusi i
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L’ OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO

IL BENE

I concetti di bene e di cosa sono ben diversi: cosa è una parte di materia; ma non ogni cosa è un bene , tale è solo la cosa che possa essere fonte di utilità ed oggetto di appropriazione. Quindi non sono beni:

  • né le cose dalle quali non si è in grado di trarre vantaggio alcuno;
  • né le cose di cui tutti possono fruire, senza impedirne una pari fruizione da parte degli altri consociati. È a questo concetto di bene che si riferisce l’ art. 810 c.c. , per il quale sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, ossia quelle cose suscettibili di appropriazione e di utilizzo e che in quanto tali possono avere un valore. Se in senso economico bene è la cosa che presenta un valore di uso e/o di scambio, in senso giuridico bene è non tanto la res come tale, quanto il diritto sulla res poiché è questo che ha un valore in funzione della sua negoziabilità. Spesso è lo stesso legislatore ad utilizzare la locuzione bene come sinonimo di diritto. In sostanza il termine bene finisce con il designare un genus molto ampio che ricomprende, oltre ai diritti sulle res, anche altri diritti che hanno ad oggetto elementi patrimoniali che cose non sono (ad es. i crediti). CATEGORIE DI BENI
  1. Beni Materiali e Beni Immateriali Le cose che possono essere oggetto di diritti reali si caratterizzano, oltre che per la loro suscettibilità di valutazione economica, anche per la loro corporeità, o quantomeno per la loro idoneità ad essere percepite con i sensi o con strumenti materiali; parliamo dei c.d. beni materiali o corporali. Il legislatore ricomprende tra i beni materiali anche le energie naturali, come ad es. l’energia elettrica, purché anch’esse abbiano valore economico. Beni immateriali o incorporali sarebbero invece quei beni privi di materialità. Tali vengono considerati innanzitutto gli stessi diritti quando possono formare oggetto di negoziazione. A questa categoria potrebbero ricondursi i c.d. strumenti finanziari, i c.d. dati personali o più in generale il contenuto delle banche-dati. Vengono configurati spesso come beni immateriali anche le c.d. opere dell’ingegno , cioè le opere letterarie, scientifiche, artistiche, musicali, ecc.; i programmi per personal computer c.d. software. Beni immateriali sono poi considerati la ditta, l’insegna, il marchio, le invenzioni e gli altri possibili oggetti di proprietà industriale. Qualsiasi idea può a certe condizioni diventare essa stessa un bene.
  2. Beni Mobili e Beni Immobili I beni si distinguono, art. 812 c.c. , in :  Beni immobili , intendendosi per tali il suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo stesso. Immobili per determinazione di legge sono considerati anche alcuni altri beni non incorporati al suolo, quali mulini, i bagni e gli edifici galleggianti, quando siano saldamente ancorati alla riva per destinazione permanente.  Beni mobili per tali intendendosi tutti gli altri beni. Le due categorie di beni sono sottoposte ad un regime giuridico sotto vari aspetti diverso.
  3. Beni Registrati Le vicende relative ad alcune categorie di beni, c.d. beni registrati, sono oggetto di iscrizione in registri pubblici che chiunque può liberamente consultare. Nel nostro ordinamento sono istituiti: a) Il registro immobiliare tenuto presso gli uffici periferici dell’Agenzia del Territorio in cui sono pubblicizzate le vicende relative ai beni immobili; b) Il pubblico registro automobilistico (P.R.A.) tenuto presso ogni sede provinciale dell’Aci in cui sono pubblicizzate le vicende relative agli autoveicoli; c) I registri in cui sono pubblicizzate le vicende relative alle navi e ai galleggianti; d) Il registro aeronautico nazionale tenuto presso l’Enac in cui sono pubblicizzate le vicende relative agli aeromobili.
  4. I Prodotti Finanziari Per prodotti finanziari si intendono tutte le forme di investimento di natura finanziaria,ossia tutte le forme di impiego di risparmio effettuato in vista di un ritorno economico, esclusi i

depositi bancari e postali. Tra i prodotti finanziari una posizione di particolare rilievo occupano i c.d. strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito emessi da società di captali, e così via.

  1. Beni Fungibili e Beni Infungibili I Beni Fungibili o di genere o generici si intendono per tali quelli che sono individuati con esclusivo riferimento alla loro appartenenza ad un determinato genere; essi possono essere sostituiti indifferentemente con altri in quanto non interessa, secondo la comune valutazione, avere proprio quel bene ma una data quantità di beni di quel genere. Beni Infungibili sono quelli individuati nella loro specifica identità, e tali di regola sono i beni immobili. La fungibilità o infungibilità dipende dalla natura dei beni e può derivare anche dalla volontà delle parti, le quali possono attribuire carattere infungibile ad un oggetto che invece secondo la comune valutazione dovrebbe essere considerato fungibile. Tale distinzione è importante perché le due categorie di beni sono sottoposte ad una disciplina parzialmente diversificata. Se per trasmettere la proprietà di un bene infungibile dal venditore all’acquirente è sufficiente che le parti raggiungano un accordo al riguardo senza necessità di ulteriori adempimenti; per il trasferimento della proprietà di una determinata quantità di beni fungibili, non basta l’accordo fra venditore ed acquirente ma occorre la separazione o specificazione la quale consiste nella numerazione, nella pesatura o nella misura della parte dovuta. Perciò se ad es. compro un metro di stoffa fino a quando il commerciante non ha misurato e tagliato la stoffa che corrisponde ad un metro, non ho acquistato la proprietà della stoffa; anche se ho pagato ho soltanto il diritto di credito di ottenere che il commerciante tagli la stoffa e mi faccia diventare proprietario. Ancora se un soggetto si obbliga a dare una certa quantità di beni fungibili, ad es. il vino, e il vino va perduto per una causa qualsiasi, il soggetto non si libera dell’obbligazione perché l’obbligato può sempre procurarsi l’altro vino e consegnarlo di conseguenza al creditore: obbligazione di consegnare una determinata quantità di cose generiche non può mai diventare impossibile per il principio per cui genus numquam perit ; fino a quando le cose generiche non sono consegnate al compratore il rischio del loro perimento resta a carico del venditore. La distinzione tra cose fungibili ed infungibili serve anche a distinguere il mutuo dal comodato.
  2. Beni Consumabili e Beni Inconsumabili I Beni si distinguono anche in:  Consumabili , quei beni che non possono arrecare utilità all’uomo senza perdere la loro individualità (ad es. il cibo) o senza che il soggetto se ne privi (ad es. il denaro). I beni consumabili, siccome capaci di una sola utilizzazione sono anche detti beni ad utilità semplice o a fecondità semplice.  Inconsumabili , quei beni che sono suscettibili di plurime utilizzazioni senza essere distrutti nella loro consistenza, seppur spesso si deteriorino con l’uso, ad es. un vestito, e in tal caso si parla di c.d. beni deteriorabili. In quanto suscettibili di una serie di utilizzazioni sono anche detti beni ad utilità permanente o a fecondità ripetuta. Tale distinzione ha notevole importanza pratica in quanto alcune regole o alcuni istituti trovano applicazione agli uni e non agli altri e viceversa. Così ad es. l’usufrutto non è concepibile rispetto ai beni consumabili; in relazione a tali beni si può parlare di quasi – usufrutto, con il quale il quasi - usufruttuario ha diritto di servirsi dei beni e deve restituirne il valore al termine dell’usufrutto. Invece per i beni deteriorabili, che rientrano nella categoria dei beni inconsumabili, è applicabile la disciplina dell’usufrutto, nel quale l’usufruttuario è tenuto a restituirli nello stato in cui si trovano. Altro aspetto della distinzione tra beni consumabili e inconsumabili si ha nella distinzione tra comodato e mutuo. Il comodato è un contratto con il quale si consegna ad una persona una cosa a titolo gratuito perché se ne serva con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta; non è concepibile quindi rispetto ai beni consumabili. A questi invece si addice la figura del mutuo, in cui si ha l’obbligo di restituire non la stessa cosa, ma la stessa quantità di beni dello stesso genere.
  3. Beni Divisibili e Beni Indivisibili

L’ art. 816 c.c. definisce Universalità la pluralità di cose mobili che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria (es. i libri di una biblioteca). L’universalità di mobili si distingue:

  • dalla cosa composta perché non vi è coesione fisica tra le varie cose;
  • dal complesso pertinenziale in quanto le cose non si trovano l’una rispetto all’altra in rapporto di subordinazione; l’una non è posta al servizio o ad ornamento dell’altra, ma tutte insieme costituiscono un’entità nuova dal punto di vista economico-sociale (appunto ad es. la biblioteca). I beni che formano l’universalità possono essere considerati a volte separatamente, a volte come un tutt’uno. Ciò dipende dalla volontà delle parti ed assume particolare importanza nell’usufrutto: se questo è stabilito su una mandria o un gregge, gli animali che nascono non sono considerati come frutti e non appartengono perciò come tali all’usufruttuario, come avvererebbe se l’usufrutto fosse costituito su ciascun animale; l’usufruttuario è invece tenuto a surrogare gli animali periti con i nati. Diverse sono le conseguenze se l’usufrutto ha per oggetto invece i singoli animali. L’ordinamento giuridico stabilisce per l’universalità un regime proprio e diverso da quello che disciplina i singoli beni mobili. La regola del possesso vale titolo non si applica all’universalità di mobili: se si acquista in buona fede un’universalità di mobili da chi non ne è proprietario, in forza di un titolo idoneo non si diventa subito proprietari per effetto della trasmissione del possesso, ma occorre il possesso (pubblico, continuo e non interrotto) per 10 anni (usucapione). Il possesso di un’universalità di mobili può essere tutelato con l’azione di manutenzione che non è concessa invece per i beni mobili. Il codice conosce la sola figura generica dell’universalità di mobili. La dottrina però usa distinguere tra:
  • universalità di fatto, che è costituita da più beni mobili unitariamente considerati dal proprietario;
  • universalità di diritto, che è costituita da più beni ma anche rapporti giuridici, in cui la riduzione ad unità è operata dalla legge che, sotto alcuni profili, considera e regola unitariamente l’insieme di tali beni e rapporti; ad es. l’eredità, il fondo patrimoniale, ecc. IL PATRIMONIO In senso giuridico si chiama Patrimonio il complesso dei rapporti attivi e passivi suscettibili di valutazione economica, facenti capo ad un soggetto. Questo concetto è diverso da quello comune, secondo il quale solo chi ha beni possiede un patrimonio; invece dal punto si vista giuridico qualunque soggetto ha un patrimonio, anche se soltanto o prevalentemente debiti, perché è quanto meno soggetto passivo di rapporti giuridici. La regola tradizionale è che ogni soggetto ha un patrimonio ed un solo patrimonio, con il quale risponde dei propri debiti. In linea di massima ad es. non è concesso al singolo di staccare dei beni o dei rapporti giuridici dal proprio patrimonio per riservarli ad alcun creditori, escludendo gli altri (c.d. patrimonio separato) : ciò può avvenire soltanto nei casi previsti dalla legge. Si pensi ad es. ai beni costituiti in fondo patrimoniale, sui quali non può far valere le proprie ragioni chi sapeva che il suo credito era stato dal debitore assunto a scopi estranei ai bisogni della famiglia; o ancora al patrimonio di chi ha accettato l’eredità con beneficio di inventario, sul quale non possono far valere le proprie ragioni i creditori ereditari ed i legatari. Diverso dal patrimonio separato è il patrimonio autonomo : mentre nel primo si ha il distacco di una parte del patrimonio che continua ad appartenere però allo stesso soggetto, nel secondo viene invece attribuito ad un nuovo soggetto, mediante la creazione di una persona giuridica oppure anche solo di un ente, che sebbene sprovvisto di personalità, sia dotato di autonomia patrimoniale imperfetta. I BENI PUBBLICI Per Beni pubblici si intendono sia quei beni appartenenti ad un ente pubblico o meglio ad una società denominata “Patrimonio dello Stato s.p.a.” ( c.d. beni pubblici in senso soggettivo ); sia quei beni assoggettati ad un regime speciale, diverso dalla proprietà privata, per favorire il raggiungimento dei fini pubblici cui quei cespiti sono destinati ( c.d. beni pubblici in senso oggettivo ). Sono pubblici in senso oggettivo i beni demaniali ed i beni del patrimonio indisponibile. I Beni demaniali si distinguono a loro volta in:

 Beni del demanio necessario, in quanto appartengono necessariamente allo Stato (demanio marittimo:spiaggia, lidi; demanio idrico: fiumi, torrenti, laghi; demanio militare: opere destinate alla difesa nazionale, impianti ed infrastrutture militari);  Beni del demanio accidentale, che possono appartenere anche a privati e che sono demaniali solo se appartengono allo Stato, ad altro ente pubblico territoriale (comuni, province, regioni), o alla società Patrimonio dello Stato s.p.a. (demanio stradale: strade destinate all’uso pubblico, autostrade; demanio aeronautico civile; demanio culturale). I beni demaniali sono assoggettati ad un particolare regime che deriva dalla loro destinazione ai fini pubblici, ed in quanto tali sono disciplinati dal diritto pubblico:

  • non possono formare oggetto di negozi di diritto privato;
  • sono inalienabili; non possono formare oggetto di possesso;
  • conseguentemente non sono usucapibili dai privati. I beni non demaniali appartenenti ad un ente pubblico territoriale si definiscono invece beni patrimoniali e a loro volta si distinguono in: c Beni del patrimonio indisponibile (foreste, miniere, cose mobili di interesse storico, caserme, edifici sedi di uffici pubblici, ecc) i quali non possono essere sottratti alle rispettive destinazioni se non con le modalità previste dalle norme di diritto pubblico, e quindi, non possono essere oggetto né di atti contrattuali in contrasto con tali destinazioni, né di usucapione. c Beni del patrimonio disponibile che non sono destinati direttamente ed immediatamente al perseguimento di fini pubblici e conseguentemente sono soggetti, salvo deroghe contenute in leggi speciali, alle norme del c.c. Nell’ultimo decennio si è assistito ad un processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (c.d. privatizzazione). Lo Stato, nonché le regioni, province e comuni, e gli altri enti locali, sono abilitati a costituire s.r.l. cui trasferire a titolo oneroso beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico, affinché tali s.r.l. procedano alla loro alienazione sul mercato. Nel 2002 con un decreto legge è stata istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la società Patrimonio dello Stato s.p.a. , alla quale possono essere trasferiti mediante decreto del Ministro dell’Economia, diritti spettanti allo Stato su beni immobili facenti parte del suo demanio, ovvero del suo patrimonio indisponibile e disponibile: tale società tuttavia, oltre che cedere gli immobili acquistati, può svolgere anche attività di mera valorizzazione e gestione degli stessi. Infine la disciplina dei beni degli enti ecclesiastici è dettata dalla l. n. 222/1985 e dal relativo regolamento di esecuzione il d.p.r. n.33/1987. Ove non diversamente previsto dalla legge speciale, trovano applicazione le norme del c.c. Per quanto riguarda in particolare il regime giuridico delle chiese destinate all’esercizio pubblico del culto cattolico, va ricordato che esse possono appartenere anche a privati e sono soggette alla disciplina del diritto privato (possono quindi essere alienate, usucapite ecc.), ma solo se vengono sconsacrate secondo le regole del diritto canonico, altrimenti non possono essere sottratte alla loro destinazione e al culto.