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Diritto Ecclesiastico: Rapporti tra Stato e Religione - Prof. Ferrari, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti di diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 28/03/2015

sara.corvis1
sara.corvis1 🇮🇹

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9 aprile 5 domande parte generale compito .seconda parte (non si sa) / Slide elearning
24/02 (prima lezione)
complesso di norme poste da stato, regioni, UE, comunità internazionale.
studia settore ordinamento giuridico dello stato che interagisce in vari modi con il fenomeno religioso; nasce verso la fine
dell'800 per regolare i rapporti tra stato e chiesa cattolica.
Ecclesiastico richiama per questo la chiesa, non tutte le religioni sono organizzate su un clero e una chiesa, ecclesiastico
richiama una religione molto strutturata. Regolare con la chiesa cattolica perchè era l'unica dotata di un ordinamento
giuridico in grado di opporsi a quello dell'ordinamento statale, lo stato doveva dunque interagire con la chiesa cattolica che
era distribuito su gran parte dello stato, per questo il diritto ecclesiastico nasce come diritto che regola lo stato con la
chiesa cattolica affrontandola e togliendo privilegi e necessitando di un arsenale giuridico normativo per poterlo fare;
nasce dunque come diritto che serve allo stato per contenere la chiesa cattolica.
Il ' Giurisdizionalismo' nasce nel '700 ed è l'attidudine dello stato a controllare la chiesa. Oggigiorno non riguarda più solo
la chiesa cattolica.
differenza tra diritto:
Diritto Ecclesiastico : regola i rapporti tra stato e confessioni religiose
Diritto canonico: complesso delle norme poste e fatte valere dalla Chiesa cattolica per regolare la propria
organizzazione e per disciplinare l’attività dei propri membri secondo i fini che essa si pone
comparato delle religioni
-> che studiano i diritti religiosi prodotti dunque dalle comunità religiose quello ecclesiastico studia il diritto prodotto
dallo stato
Le religioni sono le più antiche fonti di produzione del diritto. In tutti gli ordinamenti europei esiste un ordinamento
ecclesiastico perchè è inevitabile che uno stato crei un diritto per regolarne i rapport tra stato e chiesa. Il fenomeno
religioso è quello più evocato dalla costituzione : 7,8,19,20,3,2 sono gli articoli che direttamente possono applicarsi al
fenomeno religioso da ricollegarsi anche all'art 117 (le prime Quattro rientrano tra ‘’I principi fondamentali’ della
Repubblica,le alter tra ‘’I diritti e I doveri dei cittadini’) ; Esse hanno la funzione di garantire la libera estrinsecazione del
sentimento religioso, sia del singolo sia dei gruppi o collettività. La tendenza degli Stati a disciplinare con norme ogni
momento della vita dell’uomo fa sorgere spesso dei conflitti di lealtà nel cittadino, che si trova a domandarsi a quale
norma deve obbedire: a quella dello Stato (che gli concede determinate comportamenti) o a quelle della confessione.
A partire dagli anni ’80, istituzioni e forze religiose hanno elevato una sfida culturale, sociale, politica, mettendo in
discussione la pretesa neutralità dello Stato sui valori fondamentali e ribaltando la tradizionale distinzione tra etica
pubblica ed etica privata.
Di qui la tendenza a proclamare la necessità di far coincidere i valori di una determinata credenza religiosa con i principi
e i valori su cui si fonda l’ordinamento giuridico dello Stato.
Relazione tra diritto ecclesiastico e altri ambiti:
diritto penale: tutela penale del fattore religioso
diritto costituzionale: principi costituzionali
diritto civile: matrimonio con effetti civili
diritto internazionale: trattati
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9 aprile 5 domande parte generale compito .seconda parte (non si sa) / Slide elearning

24/02 (prima lezione)

complesso di norme poste da stato, regioni, UE, comunità internazionale.

studia settore ordinamento giuridico dello stato che interagisce in vari modi con il fenomeno religioso; nasce verso la fine dell'800 per regolare i rapporti tra stato e chiesa cattolica. Ecclesiastico richiama per questo la chiesa, non tutte le religioni sono organizzate su un clero e una chiesa, ecclesiastico richiama una religione molto strutturata. Regolare con la chiesa cattolica perchè era l'unica dotata di un ordinamento giuridico in grado di opporsi a quello dell'ordinamento statale, lo stato doveva dunque interagire con la chiesa cattolica che era distribuito su gran parte dello stato, per questo il diritto ecclesiastico nasce come diritto che regola lo stato con la chiesa cattolica affrontandola e togliendo privilegi e necessitando di un arsenale giuridico normativo per poterlo fare; nasce dunque come diritto che serve allo stato per contenere la chiesa cattolica. Il ' Giurisdizionalismo' nasce nel '700 ed è l'attidudine dello stato a controllare la chiesa. Oggigiorno non riguarda più solo la chiesa cattolica.

differenza tra diritto:

  • Diritto Ecclesiastico : regola i rapporti tra stato e confessioni religiose
  • Diritto canonico: complesso delle norme poste e fatte valere dalla Chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione e per disciplinare l’attività dei propri membri secondo i fini che essa si pone
  • comparato delle religioni

-> che studiano i diritti religiosi prodotti dunque dalle comunità religiose quello ecclesiastico studia il diritto prodotto dallo stato

Le religioni sono le più antiche fonti di produzione del diritto. In tutti gli ordinamenti europei esiste un ordinamento ecclesiastico perchè è inevitabile che uno stato crei un diritto per regolarne i rapport tra stato e chiesa. Il fenomeno religioso è quello più evocato dalla costituzione : 7,8,19,20,3,2 sono gli articoli che direttamente possono applicarsi al fenomeno religioso da ricollegarsi anche all'art 117 (le prime Quattro rientrano tra ‘ ’I principi fondamentali’’ della Repubblica,le alter tra ‘ ’I diritti e I doveri dei cittadini ’’) ; Esse hanno la funzione di garantire la libera estrinsecazione del sentimento religioso, sia del singolo sia dei gruppi o collettività. La tendenza degli Stati a disciplinare con norme ogni momento della vita dell’uomo fa sorgere spesso dei conflitti di lealtà nel cittadino, che si trova a domandarsi a quale norma deve obbedire: a quella dello Stato (che gli concede determinate comportamenti) o a quelle della confessione. A partire dagli anni ’80, istituzioni e forze religiose hanno elevato una sfida culturale, sociale, politica, mettendo in discussione la pretesa neutralità dello Stato sui valori fondamentali e ribaltando la tradizionale distinzione tra etica pubblica ed etica privata.

Di qui la tendenza a proclamare la necessità di far coincidere i valori di una determinata credenza religiosa con i principi e i valori su cui si fonda l’ordinamento giuridico dello Stato.

Relazione tra diritto ecclesiastico e altri ambiti:

  • diritto penale: tutela penale del fattore religioso
  • diritto costituzionale: principi costituzionali
  • diritto civile: matrimonio con effetti civili
  • diritto internazionale: trattati
  • diritto europeo: trattati
  • diritto amministrativo: riconoscimento enti ecclesiastici --> diritto commerciale: attività enti ecclesiastici
  • diritto del lavoro: riposo settimanale
  • diritto regionale: finanziamento edifici di culto e turismo religioso
  • tributario: attività religiose e di culto degli enti ecclesiastici

fonti dal punto di vista dello stato:

  • costituzione (3,7,8,9,19,20,117 + 2,9,13,14,15,21 al 25, 33)
  • leggi di esecuzione e approvazione delle intese
  • disposizioni unilaterali stato in materia religiosa (tra cui norme dettate per le confessioni e le intese del 1929 e 289/1930) + i regolamenti dettati da d.P.R e circolari amministrative
  • norme che indirettamente riguardano il fenomeno religioso 8es statuto dei lavoratori o legge sulla privacy o aborto e divorzio)
  • leggi regionali nelle materie di loro competenza (es edilizia di culto, assistenza spirituale, beni culturali ecc)
  • sui trattati internazionali e UE

debellatio : Italia si afferma attraverso sorta di abbattimento di un altro stato che è quello pontificio, non esiste un altro stato europeo dove sia presente come in Italia un accordo internazionale con una religione

rilevanza normativa della religione: frase di Bockenforde (1967) 'lo stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non è in grado di garantire' : ciascuno di noi che aderisca o meno ad una delle numerose religioni appartiene a più comunità (a partire dalla famiglia). ' secolarizzato ' termine sociologico che indica perdita della rilevanza sociale della religione 'liberale' inteso come costituzionalizzato, ' presupposti ' ossia obiettivi (principi e valori,due termini distinti dal punto di vista normativo, i valori sono presupposti,ossia obiettivi), non è in grado di garantirli (pensando a art 7.1, 8.2, 2): non è in grado di assicurare e obbligare a pensare tutti allo stesso modo ad aderire ad una religione o meno in questa società le religioni hanno un ruolo fondamentale (es. islam si pensa non sia in grado di garantire i diritti garantiti dalla cost per questo le religioni hanno ruolo un fondamentale non solo per i diritti ma proprio come presenza nelle società perchè hanno molta influenza sul motore che crea i diritti stessi).

Pluralismo giuridico : quando parliamo di diritto partiamo dal presupposto che non esista solo quello dello stato ma anche quello creato per es da diritti religiosi, è un approccio che tiene conto di coesistenza in medesimo spazio-tempo di norme prodotte da più attori più o meno organizzati ed i cui rapporti variano nel tempo;

produttori:

  • stato
  • comunità religiose
  • società

Mensky triangolo:

1 )Morali religiose 1(1) (norme morali / religiose pure

caratteristiche dello stato moderno (si fa risalire la sua nascita alla pace di westfalia: stato westphaliano):

  • fine omogeneità religiosa
  • stato monopolista (unico diritto autorevole che ha autorità è quello statale -> positivismo giuridico (scientifico ecc ) nasce proprio in questo periodo la secolarizzazione
  • stato piramidale e gerarchico: è al vertice gerarchizzando tutte le realtà in funzione di se stesso è dunque l’attore principalmente del diritto
  • i diritti religiosi cominceranno ad avere rilevanza indiretta solo con la decisione dello stato di farla valere
  • lo stato moderno si differenzia da quello pubblico e private; il privato non ha più valenza pubblica, la neutralità è lo strumento con cui lo stato controlla le religioni (?)
  • pluralismo controllato dallo stato

giurisdizionalismo: giurisdizionalista è lo stato moderno che controlla gli attori giuridici religiosi; abbiamo perciò 3 termini con cui sono controllati lo stato sulla chiesa:

  • giurisdizionalismo:
  • separatismo: evoca l’idea di due rette parallele (iolitti: chiesa e stato sono due rette parallele che non si incontrano mai: la chiesa rimane nella sfera private,lo stato controlla la sfera pubblica. l’ idea che afferma sempre il primato dello stato sulla chiesa; la chiesa cattolica in questo stato moderno passa dalla poestà diretta a indiretta nelle sfere temporali ....

strumento di diritto per eccellenza dello stato moderno: il codice (code napoleon, una legge scritta precisamente che doveva rendere i giudici meri esecutori della legge, napoleone è i più semplice da citare perchè fu il primo a indossare da solo la corona segno dunque di autonomia)

noi viviamo però nello stato contemporaneo (che è un altro modello di stato) la contemporaneità e quindi il passaggio al nuovo diritto si ha dopo la II Guerra Mondiale,che caratterizza lo stato contemporaneo con il costituzionalismo e la cui parola d’ordine è dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che apre la via al discorso sui diritti fondamentali che limitano la potestà dello stato che deve servire in qualche modo a tutelare e garantire e non violare questi diritti.

Stato contemporaneo: lo stato in crisi:

  • totalitarismi: II Guerra Mondiale, shoah, decolonizzazione, diritti umani
  • globalizzazione: termine in uso dal 1990, essere tutti informati di tutto

lo stato contemporaneo entra in crisi per: pressioni dall'alto (lo stato è incontrollato perchè e’ in un contesto internazionale che limita la sua sovranità art 11 cost; istanze, organizzazioni internazionali e lex mercatoria: multinazionali la cui forza è maggiore rispetto a quella degli stati stessi) , pressioni dal basso (localismi (autonomie territotioriali) individui (che pretende diritti prima non garantiti es unioni riconosciute differenti rispetto alle attuali, law shopping (le persone scelgono quali diritti utilizzare e dove andare a sceglierli)), migrazioni (che mettono in discussione il principio di territorialità, nuove religioni in nuovi territori portano ad apparire istituti giuridici mai visti in nuovi territori (es sharia), ancora oggi difficile distinguere tra pubblico e privato (quando l’individuo rivendica diritti è perchè non vuole più trattenere nella propria sfera privata determinati suoi diritti ecc

pluralismo policentrico (quello contemporaneo): perchè non vi è più un vertice ma vi sono tanti centri che si devono armonizzare tra loro religioso statale consuetudinario ecc.

Lo stato contemporaneo di fronte al pluralismo (laicità): usa più tecniche che dipendono da stato a stato e che dipendono da tradizioni normative ossia dalla storia;

  • modello assimilazionista (stato 'magnete') (Francia: fa il possibile per controllare la società, in Francia perchè prima della rivoluzione l’ancien regime composto da tante corporazioni, sistema feudale, diviso in caste. con la rivoluzione si pongono tutti i cittadini su uguale piano assimilazionista perchè pone tutti nella sfera pubblica su un uguale piano (es no velo nella scuola pubblica, ma confida nell autonomo mischiarsi della popolazione)
  • salad bowl (UK) stato macedonia: comunitarista, le comunità conservano la loro autonomia e in certi casi anche la loro separazione (è il contrario del modello francese) dove si rispetta la differenza (fino a quando non si tocca la sfera pubblica ciascuno può sostanzialmente vivere come vuole)

stato mosaico e condivisione pincipi fondamentali (UE)

tecniche di bilanciamento nello stato pluralista: i valori costituzionali non sono mai assoluti perchè si affermano per ponderazione reciproca tramite bilanciamento:

  • nessun accomodamento nei confronti di precetti religiosi ad arrivare al diritto penale (es mutilazioni genitali femminili tipiche tradizioni di alcune religioni) (uso di droghe)
  • riconoscere diritti di obiezione di coscienza derigare perciò alle regole comuni (es usa legge di obama che permette a comunità es amish di derogare a regole comuni in ambito sanitario / interruzione volontaria della gravidanza)
  • accordi impliciti, casi in cui apparentemente la legge non dice nulla ma vi sono di fatto poi prassi amministrative tolleranti che chiudono un occhio forse per debolezza istituzionale (es Italia non c’e’ una legge sulla libertà religiosa che sia costituizionalmente legittima (l ultima del '29') oggi tutta una serie di nuove religioni)
  • accordi espliciti (lo stato riconosce apertamente l esistenza di un pluralismo normativo, ordinamenti a base religiosa, stipulano dunque accordi, concordati

nell'epoca del pluralismo abbiamo più termini:

  • pluralità delle leggi: perchè esistono più produttori di leggi
  • pluralità nelle leggi: perchè esistono in leggi uguali diversità di interpretazioni
  • Black letter law: Nell interpretare deve andare oltre il testo scritto domandandosi cosa c è oltre il significato della parola;
  • law in action e law in the book: la vita della norma puà cambiare a seconda dell interpretazione
  • norme implicite
  • ruolo contromaggioritario dei giudici
  • tensione tra tecnica e politica (da una parte il giudice o i tecnici del diritto o docenti ecc contrasto tra uso del diritto che ne fanno i tecnici e quello che ne fa i politici)

siamo tutti condannati all incertezza, il diritto è la capacità di collegare fonti e attori diversi, certezza del diritto relativa non assoluta --> esigenza di fare ordine

quando passiamo in epoca moderna, da libertà religiosa a diritto di libertà religiosa abbiamo da una parte l affrancamento dell'individuo dai vincoli ecclesiastici dall'altra l'affermazione dello stato il cui diritto diviene arbitro della società.

Locke (1632-1704) liberale, interprete importante del pensiero moderno, scrive la lettera della tolleranza (epistola de tolerantia 1685); per locke lo stato è una società di uomini costituita e promossa per conservare e promuovere soltanto i beni civili, deve occuparsi delle cose materiali temporali che stanno sulla terra non deve e non può estendersi alla salvezza delle anime e alla loro cura che non può appartenere al magistrato civile il cui potere consiste nella costrizione, la religione vera consiste nella fede interna dell'anima senza la quale nulla ha valore presso Dio' ( tra le parole vi è 'libera società'che non può essere accettata dalla chiesa perchè se dico che questa è libertà di uomini la intendo come una semplice associazione (anche oggi la chiesa invece si definisce come una società fondata da dio, perciò non in base a una libertà scelta umana, formalismo di Locke) perciò per locke è un associazione privata un insieme di persone che si unisce spontaneamente si ritrova per adorare dio come credono che sia giusto per la salvezza dell'anima, lo scomunicato non è privato dei suoi diritti ma rimane cittadino come prima, qui vi è una visione separatista.

Per quanto riguarda rapporto stato chiesa pone un limite al magistrato (intendendo non solo il giudice ma anche il legislatore) deve legiferare solo quando sia necessario non può intervenire con la sua legislazione in ambiti che non siano necessari e di sua competenza. Locke altra visione ottocentesca: il privato dovrebbe agire secondo propria coscienza (apre la via alle obiezione di coscienza? no) senza andare incontro alla legge quando l azione non sia illecita (contro la legge dello stato) se la legge interviene su cose che non siano di utilità pubblica i soggetti cui è destinata possono anche non riconoscere o seguire questa legge, è l unico spazio di libertà che hanno, anche un liberale come Locke comunque stabilisce che alla legge quando legittimimanete posta per validi motivi non può essere derogata.

caratteristiche del liberalismo ottocentesco:

  • stato separatista distinto da sacerdozio (distingue il potere e la sfera materiale da quella morale)
  • primato di una legge statale concepita come neutra cioè indifferente alla religione

• libertà ‘’da’’ - negativa, libertà ‘’di’’ - positiva significa che: in quella negativa che lo stato non si inserisce in

ciò che ritiene una sfera giuridica propria del cittadino che non gli compete che non tocca ordine pubblico o

sfera pubblica perciò rispetta la libertà del cittadino di fare cose, significa che il cittadino è anche libero di

non aderire ad alcuna religione, art 10 dichiarazione la libertà negativa è rappresentata dalla prima frase

mentre la seconda rappresenta la libertà di ossia di manifestare una religione.

( La libertà “da” è espressa nella prima parte dell’articolo 10, mentre la seconda riguarda la libertà positiva di

fare qualcosa e di mettere positivamente in essere una religione; lo stato liberale tutela la libertà negativa ma è più restrittivo per quanto concerne la libertà negativa.)

  • Chiese come libere e private associazioni
  • Le chiese sono viste come associazioni libere e private (non istituzioni di diritto divino) a cui le persone possono liberamente e spontaneamente aderire, lo stato non regola bilateralmente i suoi rapporti con la chiesa non riconoscendola a suo stesso livello, pari a lui, non qualifica le cariche religiose, non gli importa che un soggetto sia frate o meno ma lo riconosce solo come cittadino, se un frate si sposa per es allo stato non interessa della sua qualifica religiosa e della religione che non l'approvi per lo stato sarà valido
  • lo stato moderno da una parte riconosce la libertà assoluta del foro interno finchè resta nella sfera interna quando la libertà religiosa passa nel foro esterno allora lo stato la può limitare per l ordine pubblico
  • trionfo del diritto dello stato, monopolio del diritto dello stato laicità indicava il primato dello stato sugli altri, lo stato laico è uno stato sovrano, che riflette il positivismo (giuridico scientifico ecc) rappresentato dal codice napoleonico (la legge dello stato al centro)--> due termini importanti sono: giurisdizionalismo (lo stato controlla che le chiese non 'invadano' il suo campo) e separatismo (indifferenza dello stato verso la religione perciò maggiore libertà per le singole religioni).

in Italia Cavour 'libera chiesa in libero stato' traduce questa frase di vinet nel discorso quando si proclamò regno d italia nel 1861 con prima capitale Torino, Firenze, Roma; il I° RI Cavour tentò di risolvere la 'questione romana' (problema territoriale) che al tempo era limitata a roma e territori limitrofi, per conquistare Roma e trasformarla in capitale necessitava di conquistare questo territorio essendo l'Italia un paese cattolico però sarebbe scoppiata una sorta di guerra; con questa frase Cavour pensa di risolvere il problema della chiesa e dell'Italia, significato di questa frase: indica separatismo (due volte 'libertà') individua elementi e li separa (chiesa e stato), la chiesa accetti di essere libera questa formula non verrà accetata dalla chiesa cattolica perchè non riconoscerà la sua supremazia.

Statuto albertino (1848-1944): art 1 'la religione cattolica apostolica e romana sono le sole religioni dello stato gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi che li riguardano' : riconoscimento del primato della chiesa cattolica e gli altri culti solo tollerati, gli si riconoscono questi onori per non 'disturbare la chiesa e dunque vi è un attaccamento al vecchio regime, la giurisprudenza però disse che non implica diritti in più della chiesa cattolica rispetto ad altri culti ma semplicemente che quando lo stato deve organizzare cerimonie pubbliche (es funerali di stato) utilizzerà il culto cattolico, perciò questa sarà l'interpretaione data dall'Italia liberale all'art 1, perciò la portata di questo articolo è solo di portata cerimoniale. I culti tollerati erano sostanzialmente i Valtesi (nelle valle valdesi), ebrei (roma la comunità ebraica più antica d'europa), allo statuto albertino seguiranno sempre nel 1848 seguiranno le leggi patenti che sono norme che garantiscono diritti a valdesi ed ebrei, quindi da un lato formalmente riconosce primato chiesa cattolica non trasforma il regno d italia in uno stato cattolico, l'Italia liberale comincia poi ad enunciare una serie di norme (che arriveranno in Italia prima che in altri paesi europei) che daranno attuazione ad uno stato separatista, dal 1848 fino ai primi 900 c è tutta una serie di norme che divide stato e chiesa una legislazione che è al contempo unionista e separatista:

  • legge Simeo (1849): legge che afferma ed estende a pa il principio di uguaglianza ossia la differenza di culto non può essere causa di discriminazione anche per cariche civili e militari
  • leggi Siccardi (1850): due leggi, la prima riguarda la riduzione dell'efficacia della giurisdizione canonica perciò la prima legge toglie efficacia civile alla giurisdizione canonica perciò le sent ecclesiastiche cessano di avere efficacia civile e non vengono più riconosciute dallo stato le cui uniche sentenze valide erano quelle statali (anche i sacerdoti venivano processati dallo stato e non più dalla chiesa) afferma il concetto che ordinamento giuridico di stato e quello della chiesa sono separati perchè nell ordinamento dello stato vale solo ciò che lo stato produce. La seconda lotta contro la 'mano morta' impedisce la concentrazione eccessiva di beni mobili e immobili nelle mani di enti ecclesiastici sottoponendo ad autorizzazione governativa (nel 1997 legge Bassanini abroga) l'acquisto oneroso o meno, si afferma l economia capitalista di mercato un economia che necessitava di scambi e compravendite e non può accettare che beni immobili accettino. È una legge di controllo, giurisdizionalista --> la seconda più liberale della prima
  • sfoltimento alle festività civili con valenza religiosa (1853) c erano molte feste religiose ma bisognava produrre quindi stato riduce e comincia a pensare a festività civile
  • legge sulle congregazioni religiose (1855): (o ordini religiosi) ossia associazioni di persone che si trovano assieme per vivere una vita comune basandosi su principi e voti religiosi (povertà, castità, obbedienza) e condividono l idea di seguire una regola, nell'italia del 1800 gli ordini religiosi detenevano enorme patrimonio immobiliare, 1855 lo stato decide di sciogliere gli ordini religiosi sopprimendoli privandoli della loro personalità giuridica e demanializza i loro beni, gli ordini che non vengono soppressi sono quelli che si dedicano all'assistenza, all educazione ecc, perchè ovviamente facevano un favore allo stato che non era particolarmente ricco; anche per motivi di predicazione e vicinanza alle persone e quindi di ordine pubblico; quindi ordini di clausura e dediti alla vita contemplativa vengono soppressi
  • cc 1866 e prima con una legge 1865: lo stato cessa di riconoscere efficacia civile ai matrimoni religiosi che daranno vita ad unioni di fatto non riconosciuti
  • 1866 si sopprimono tutti gli ordini religiosi anche quelli che in precedenza che si erano salvati anche quelli prima salvati per questioni di vita quotidiana --> siamo all'interno di misure giurisdizionaliste e separatiste selezionando cosa sia utile o meno

amministrazioni fu che non era più obbligatorio ma facoltativo a discrezione delle famiglie e quelle che l'avessero chiesto a carico del comune e il risultato fu che le famiglie portavano i figli a studiare solo se ci fosse anche la religione come insegnamento essendo gli italiani cattolici e la scuola pubblica avendo bisogno di essere frequentata continuò ad insegnare la religione

  1. i crocifissi restano sui muri R.D. 4336/1860: si tenne conto della situazione effettiva vissuta dalla popolazione italiana
  2. la questione che rimane è: cosa diventa il papa una volta che lo stato ha conquistato Roma? Questo è un problema in realtà di tipo istituzionale; in Francia e in Germania e negli altri paesi europei il conflitto era tra laici e chiese che volevano conservare ruolo pubblico attraverso scuole, ospedali ecc, mentre in Italia la tensione del conflitto fu scaricata su questione romana perchè essendo l'Italia anche economicamente povera non poteva permettersi di non avere la chiesa che aiutava i cittadini e l'italiano medio non venne toccato dalle quesione perchè i suoi simboli religiosi non vennero toccati, i frati erano sempre li,non furono effettivamente toccata da queste leggi essendo state applicate relativamente e la questione romana non era una questione sociale ma istituzionale, in Italia la scuola era un luogo di accordo tra stato e chiesa così come gli ospedali.

L'Italia non era in grado di sostenre un conflitto con la chiesa cattolica perchè era uno stato troppo cattolico e venne classificata come nazione-stato (la comunità politica sta in piedi grazie alla condivisione di una cultura ed una religione comune e non dale leggi dello stato o le istituzioni pubbliche) e non stato-nazione (: l'idea centrale è che l'unità della comunità politica è assicurata dalle leggi dello stato e dalle istituzioni pubbliche, ciò che tiene insieme la comunità sono le istituzioni dello stato, i cittadini che eleggono i loro rappresentanti ecc, è il modello tipicamente francese), il cattolicesimo rappresenta una forza politica importante perchè il conflitto con la chiesa cattolica rappresentava un rischio per lo stato stesso è un patrimonio religioso condiviso dalla maggior parte della popolazione. COLLANTE DELLA POPOLAZIONE CULTURALMENTE RELIGIOSO CATTOLICAMENTE ORIENTATO.

Legge Guarentigie 214/71: lo stato italiano tenta di risolvere la questione romana, nel 1870 presa di Roma, i papi si chiudono in vaticano per uscire nuovamente sulla balconata di san pietro solo nel 1929; nel 1970 non c'era lo stato città del vaticano, e il problema del papa: si divide in due titoli:

  1. prerogative del sommo pontefice e della santa sede
  • la persona del papa è sacra e inviolabile, alla pari del re. Fissa gli onori sovrani al papa
  • gli è riconosciuto il diritto di legazione attiva e passiva, poteva ricevere ambasciatori stranieri e ne poteva inviare di suoi
  • godimento non proprietà del vaticano dei palazzi del laterano e della villa di castelgandolfo con relative pertinenze
  • lo stato versa 3.000.000 lire annue al vaticano (nel 1929 li prenderà sino ad allora si rifiutò di incassarne)
  • libertà di comunciazione tra papa ed episcopato mondiale e immunutò sedi conclave e concilio ecumenico.

--> cerca lo stato di riconoscere tutto ciò che può tranne che il papa è capo di un ordinamento giuridico distinto perciò non gli riconosce una totale indipendenza del papa dello stato ('si sentivano inquilini di casa Savoia')

  1. relazioni dello stato con la chiesa in Italia
  • libera discussione in materia religiosa
  • piena libertà di riunione (no autorizzazione governativa regia)
  • libera nomina di vescovi che non dovevano più giurare
  • eliminazione 'appello per abuso': quando un cittadino colpito da provvediemnto ecclesiastico potesse appellarsi al re contro quel provvedimento (riflette il periodo di unione stato chiesa ora invece siamo in un periodo di separazione)
  • controllo regio su destinazione dei beni ecclesiastici:

tentava di conciliare il monopolio assoluto del diritto con la figura del papa che a suo tempo si riteneva fonte di legge, tentava di convincere il papato di essere capo della sua chiesa anche senza essere capo di stato.

La chiesa fu ovviamente contro questa legge:

  • esprimeva separatismo liberale e la chiesa era ovviamente contraria
  • ordinaria e unilaterale non teneva conto di ciò che la chiesa diceva, decidendo unilateralmente sapendo la chiesa che un giorno avrebbe potuto da solo cambiarlo e questo la chiesa non poteva accettarlo, è dunque imposta alla chiesa che la subisce
  • nn riconoscono ne extraterritorialità nè sovranità, ha solo godimento infatti no proprietà non ha diritti reali su quei beni (usufrutto), riceve si gli onori sovrani ma non gli viene riconosciuto potere giurisdizionale ecc era comunque soggetto a tutte le leggi del paese senza sconti
  • la chiesa vista come associazione privata, perciò privatizzazione della chiesa
  • libertà religiosa come individuale, è prima di tutto un diritto della persona, la chiesa rifiutava perchè era libertà religiosa nel senso di libertà della chiesa non del singolo era la chiesa a ritenersi titolare della libertà religiosa non i singoli fedeli che dovevano obbedire ai precetti religiosi e alla chiesa come istituzione, impostazione liberale che vede invece il cittadino come titolare di libertà religiosa
  • fa emergere parità tra le religioni, tra culti, comincia ad affermarsi l'idea che tutte le persone sono uguali davanti alla legge, codice zanardelli tutela penale del sentimento religioso è uguale per tutte le religioni (chi disturbava celebrazione cattolica o valdese la pena era la medesima)

tutta quest impostazione che confluiva in laicità non poteva essere accettata dalla chiesa, il papa rifiutò la legge rimanendo chiuso in vaticano, scomunicando tutti i sovrani che facevano visita al re italiano, lo stato italiano non era riconosciuto dal papa.

Mancini 1871 discutendo sulle guarentigie disse ('e tuttavia la conciliazione può farsi o avvicinando il papato all'Italia e alla civilità (e questo è già stato chiarito impossibile) o avvicinando l'Italia al papa, e non sarà possibile fare il papa italiano e civile, non rimarrà che impegare influenza e sforzi per far l'Italia clericale e papista. Saranno dunque viziate le istituzioni corrette le leggi menomate, la libertà posti in onore il privilegio e l'intolleranza cattolica per piacere al papa per raggiungere il grande fine di codesta conciliazione') riprendendo Saliceti, la legge sulle guarentigie è vero che esprimeva tutto ciò elencato ma quella stessa legge conteneva già in sè dei segnali che la chiesa cattolica in Italia fosse impossibile privatizzarla perchè:

  • 1878 consiglio di stato dichiara fondamentale legge sulle guarentigie, importante perchè fino a oggi materia rapporti stato-chiesa cattolica è considerato materia costituzionale e sarà sempre oggetto di una materia specifica
  • è rivolta in realtà alla sola legge cattolica, nemmeno oggi abbiamo una legge sulla libertà religiosa, una legislazione organica comune, testimone dunque del ruolo speciale della religione cattolica.

LA I GuerraMondiale

con questa l'italia entra in una situazione diversa, lo stato liberale così com'era stato conosciuto da metà 800 finisce, sarà significativa per :

la rimessa in discussione di una legislazione laica è il prezzo pagato secondo Mancini con questi accordi. La libertà religiosa in età fascista:

  • non c'è più una libertà personale ma torniamo ad una libertà ecclesiae (dell'istituzione)
  • tutela la religione dello stato come elemento identitario della nazione non come sentimento personale della religione
  • bilateralità dell'accordo anzichè unilateralità guarentigie
  • pluralismo giuridico gerarchico e istituzionale
  • stato confessionale non è più indifferente alla religione ma torna a dare efficacia alla religione dello stato

Codice Rocco 1930 penale età fascista:

cod zanard incentrava la tutela su individuo, rocco invece:

  • art 402: vilipendio religione di stato (non è una persona o sentimento religioso ma la religione stato cambia il bene giuridico protetto)
  • art 406: diritto penale differenzia tutela penale data ai cattolici da non cattolici i non cattolici meno tutelati ed è chiaro perchè bene giuridico come bene dello stato non dell'individuo

QUINDI

-guarentigie: unilaterale, legge ordinaria, no extraterritorialità, chiesa associazione privata, privatizzazione, rapproto trilaterale (stato, chiesa, fedeli c'è attenzione a individui), libertà individuale, parità tendenziale tra i culti. Laicità bene giuridico sentimento religioso individuale

-patti: trattato internazionale, legge esecutiva con carattere costituzionale, extraterritoriale (nasce lo stato città del vaticano), chiesa societas perfecta (pluralismo giuridico istituzionale), biparte (stato, chiesa ai beni giuridici delle istituzioni non delle persone), libertà della chiesa (in una dimensione statocentrica riconosce dunque la libertà tra istituzioni), tendenziale parità dei culti, a laicità si sostituisce la confessionalità, bene g religione dello stato.

Non erano presenti i non cattolici nelle guarentigie, lo statuto giuridico dei non cattolici (ebrei (censiti nel 1938) e pretestanti) in fascismo sarà, a differenza che in stato liberale,emana l. 1159/29: art 1'slide': cambiamento lessicale, culti tollerati nello statuto albertino qui invece di culti ammessi (in parte è ancora in vigore), aspetto forte di giurisdizionalismo: 'sui principi' non solo sulle azioni. Questa legge concede a culti diversi da quelli cattolici per es:

  • ottenere personalità giuridica
  • riconosce civilmente i matrimoni celebrati in forma religiosa da ministri di culto

papa scandalizzato da questa legge che concede viene dunque limitata l'anno dopo con un R.D. 289/30:

  • controlli e autorizzazioni per l'attività degli enti (es poteri d'ispezione)
  • per l'apertura di un tempio scattano autorizzazione devono dimostrare la necessarietà con criterio anche quantitativo (es legge regione lombardia oggi 2015)
  • limiti a libertà di riunione, impone presenza ministro di culto approvato da ministro dell'interno.
  • 1934 circolari contro culti non cattolici
  • 1938 legislazione anti-ebraica si farà fatica a parlare di libertà religiosa

5/3 (quarta lezione)

legislazione sui culti ammessi : i culti non cattolici non venivano considerati come ordinamenti primari e vennero perciò degradati rispetto a quello cattolici.

Negli ultimi anni del regime calo .... cattolico, con la conciliazione e nel 1936 conquista etiopia vi pp il massimo consenso cattolico un consenso che cala nel 1940 quando entra in guerra e che calerà progressivamente man mano che le sorti del conflitto andavano male,la chiesa cattolica svolse supplento di supporto all istituzione italiana

la monarchia sabauda si rifugia in Puglia, al nord nasce la repubblica di salò e quindi uno stato ancora più fascista di quella che era stata l'italia prima. La chiesa svolge un ruolo molto importante perchè l unica autorità che resta in città a roma con la fuga dei savoia è il papa ha il ruolo del defesor urbis: difensori della città come veniva chiamata nell'antico impero romano, la chiesa riesce ad esser vicina alla popolazione, si riscatta dunque alla fine II guerramondiale dopo la caduta del fascism ed è pronta a giocare in un ruolo politico fondamentale; prime elezioni a suffraggio universale (donne), in queste tornate elettorali si affermano i partiti di massa (democrazia cristiana, comunista e socialista) troviamo dunque chi già in parte si era presentato alle elezioni del 19 ma con una maggiore presenza comunista. La chiesa cattolica vuole con la costituzione la conservazione dei patti, in quegli anni implicitamente la chiesa cattolica accetta la democrazia costituzionale la chiesa era un modello che non poteva essere democratico (perchè?), chiede esplicitamente però che i patti non vengano minacciati; il modello della chiesa era comunque realizziamo un italia democratica ma anche cattolica, erano le due condizioni sine qua non della chiesa per accettare un italia democratica.

C’era una presenza molto forte del pensiero cattolico nella nostra cost (es matrimonio: società ). i patti nel dibattito politico erano visti: De Gasperi ('un successo del regime ma nella storia e nel mondo una liberazione per la chiesa e una fortuna per la nazione italiana'): interpreta i patti non come controllo sulla chiesa dello stato come Mussolini, ma come la chiesa li aveva definiti, volontà della democrazia cristiana ad impegnarsi a tutelare e conservare i patti,quindi continuità nei rapporti con la chiesa cattolica. Nell’Interpretazione classica liberale,Croce invece interpreta i patti come un abominio di rappresentazione di un accordo di forza tra i due poteri che sono inconciliabili con una demcrazia cost, sono duque totalmente differenti da una democrazia cristiana. Il partito comunista rispetto a quello socialista era più sensibile e ambiva a porsi come partito alternativo a quello cristiano democratico con cui si coalizzò poi per la difesa dei patti perchè nessuno dei due aveva interesse ad essere presentato come nemico della chiesa e porsi contro gli elettori cattolici. [CROCE Come che sia, accanto o di fronte agli uomini che stimano Parigi valer bene una messa, sono altri pei quali l’ascoltare o no una messa è cosa che vale infinitamente più di Parigi, perché è affare di coscienza. Guai alla società, alla storia umana, se uomini che così diversamente sentono, le fossero mancati o le mancassero! (Discorso del 24 maggio 1929) ]

  • Art 7: 'stato e chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modifiche dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimentI di revisione costituzionale' dal punto di vista formale I principi fondamentali che resistono alle possibilita’ di modifica, è l unica costituzione europea che ha un art dedicato ad una religione esplicitamente menzionata ponendo l'art in una parte intangibile e al suo interno pone contenuti importanti. Il fatto di considerare la chiesa cattolica diversamente dagli altri gruppi religiosi o comunque a parte, lo troviamo già: nello statuto albertino, nella legge delle guerentigie che venne considerata fondamentale dal consiglio di stato, patti lateranensi, Biggini redò un progetto di cost nell'art 8: la considerazione speciale della chiesa cattolica da parte di testi fondamentali costituisce una invariante cost, nella nostra storia cost abbiamo perciò sempre un riconoscimento esclusivo della chiesa cattolica. Avremo sempre un problema ad assicurare il diritto di libertà religiosa a chi non è cattolico. Gli SU sono il paese in cui davvero la libertà religiosa viene considerata come diritto individuale soggettivo interesse del privato questo perchè nasce già dal principio come pluralista. Dal punto di vista letterale: comm 1 riconosce la parità ordinamentale questo supera il liberalismo 800 (primato stato chiesa), la repubb italiana mantiene il riconoscimento dato nel periodo fascista anche se l'idea è differente: il pluralismo giuridico italiano nasce da una visione e interpretazione personalistica che riconosce la legittima esistenza delle formazioni sociali che hanno una loro autonomia e non sono dipendeti dallo stat. il fatto che si riconosca una prospettiva separatista significa che l'italia non potrà mai essere uno stato giurisdizionalista (che non subordinerà la chiesa: es non potrà fare nei confronti della chiesa cattolica es non nominare vescovi--> Islam il contrario), esclude un sistema democratico, esclude un sistema cesaro-maghista in cui capo stato è anche capo chiesa, riconosce dunque una fondamentale
  • art 8: tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano,i loro rapporti con lo stato sono regolati dalla legge sulla base di intese con le relative rappresentanze': non si parla più di culti ammessi ma di confessioni religiosi,plurlismo religioso; affermazione riproposta (art 7.1) riproposta nell'art 8 al comm 2, parallelismo così come 7.2 e 8.3.

ci si riferisce a paradigma cattolico: perchè si fa riferimento a confesioni religiose perchè ha in mente confessioni organizzate com'era e com'è la chiesa cattolica, anche da comm 2 dove si parla di ordinamenti giuridici si deduce che pensava a confessioni organizzate; perchè fa trasparire l'idea di religioni gerarchizzate, la cosiddetta logica piramidale (gruppi religiosi con gerarchie e formalizzate) modellata sulla chiesa cattolica; logica istitutzionale (perchè devono essere due istituzioni a interloquire stato e confessioni, bilateralità frutto dell'autonomia che viene estesa anche ai non cattolici (art 8.3 in scala minore 7.2)). nell'art 8 si parla di autonomia ridotta ('diversa dalla cattolica ecc'). L'art 8 crea uno spazio per il pluralismo introducendo la nozione di confessione religiosa che supera la concezione di culto ammesso, stabilendo che queste confessioni hanno autonomia confessionale e che i rapporti tra stato e religioni sono regolate da intese.

'nozione di confessione religiosa': il legislatore non ci dice cosa sia la confessione religiosa,sarà la giurisprudenza a formulare delle definizioni. Parlando di confessionalità il legislatore non parlava di religiosità, pensava si a gruppi religiosi come ordinamenti giuridici primari strutturati e normativi (si da delle regole), la nozione dell'art 8 è giuridica non teologica (lo stato tratterà con chi rappresenta e gli enti esponenziali portatori di interessi positivamente religiosi delle confessioni non con le religioni e non con atei o organizzazioni filosofiche) 'diversità rispetto alla religiosità art 19/20: anche atei e organizzazioni filosofiche. come individuare una confessione religiosa : tre criteri di riconoscimento della corte cost 467/92: autoqualificazione, riconosimento pubblico, parametri stabiliti dallo stato + sentenza 195/93: intesa e precedenti riconoscimenti, statuto che ne rilevi i caratteri, comune considerazione

sentenza cassazione penale 1329/97: sebbene si possa utilizzare analogia con 'confessione cattolica' riconosciuta come tale dall'art 8 definire una religione come tale ispirandosi esclusivamente alle relgioni di discendenza biblica è illegittimo (violazione art 8, 19, 20 perchè lede la libertà religiosa di chi segua religioni differenti), proprio la mancanza in costituzione di una definizione di confessione religiosa può permettere di andare oltre i modelli già conosciuti, non è così più necessario il credo in un essere supremo (es buddhismo, taoismo), non è più necessario una richiesta di appartenenza esclusiva (buddhismo). Non esiste una differenza all'interno dell'ord giuridico italiano una differenza tra 'associazioni religiose' e 'sette'

l'art 8.2comma riguarda l'autonomia confessionale: che significa originarietà e indipendenza degli ordinamenti confessionali rispetto all'ordinamento dello stato, incompetenza dello stato nella sfera di competenza propria degli ordinamenti confessionali. Il limite è quello della conformità all'ordinamento giuridico italiano e ai principi fondamentali dell'ordinamento per le norme organizzative (non i principi religiosi) perciò dello stato da cui deve risultare il fine confessionale, una chiara organizzazione e un riferimento ai mezzi di sussistenza (corano, bibbia ecc non perchè sono strumenti confessionali, testi fondativi non statutari).

Proporzionalità controlli statali:

  1. A) Controllo eventuale, su istanza di parte: a) violazione statuti può essere impugnata in sede civile per danni derivanti a singolo fedele o a gruppo per litigi interni, per sanzioni religiose o in caso di provvedimenti di autorità religiosa che ledano beni giuridici protetti: es. buona fama (essere espulso può comportare danni)
  2. B) Controlli necessari: a) se ente chiede riconoscimento personalità giuridica quale ente di religione e di culto o la fruizione di altra normativa specifica b) in caso di provvedimenti confessionali che pretendono di avere diretta rilevanza civile: es. dichiarazione di nullità matrimoniale (effetti civili previa delibazione di corte d’Appello

art 2 cost pone come limite a tutte le formazioni sociali il limite dei diritti inviolabili dell'uomo (es accetta confesione che accetti poligamia?)

quinta lezione 10 marzo

DALLA CHIESA CATTOLIA AL.. PLURALISMO RELIGIOSO

ART. 7 LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA SONO,CIASCUNO NEL PROPRIO ORDINE,INDIPENDENTI E

SOVRANI. I LORO RAPPORTI SONO REGOLATI DAI PATTI LATERANENSI. LE MODIFICAZIONI DEI

PATTI,ACCETTATE DALLE DUE PARTI,NON RICHIEDONO PROCEDIMENTO DI REVISIONE

COSTITUZIONALE.

ART. 8 TUTTE LE CONFESSIONI RELIGIOSE SONO EGUALMENTE LIBERE DAVANTI ALLA LEGGE. LE

CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA HANNO DIRITTO DI ORGANIZZARSI SECONDO I

PROPRI STATUTI,IN QUANTO NON CONTRASTINO CON L’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. I LORO

RAPPORTI CON LO STATO SONO REGOLATI PER LEGGE SULLA BASE DI INTESE CON LE RELATIVE

RAPPRESENTANZE.

Il paradigma cattolico :

• confessioni religiose : religoni altamente organizzate – ordinamenti giuridici art. 8 comma 2

riprende,in scala minore l’art 7 comma 1

• Logica piramidale : (gruppi religiosi con gerarchie chiare e fomalizzate),modellata sulla chiesa

cattolica

• Logica istituzionale : bilateralita’ come frutto dell’autonomia estesa anche a non cattolici. Art. 8

comma 3 riprenda in scala minore l’art 7 comma 2

ART 8 : UNO SPAZIO PER IL PLURALISMO

• Nozione di confessione religiosa

• Autonomia confessionale

• Intese tra le confessioni religiose e lo stato

NOZIONE DI CONFESSIONE RELIGIOSA – MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE

PROFILO ISTITUZIONALE : CONFESSIONALITA’ DIVERSA DA RELIGIOSITA’

• Confessionalita’ – (1) gruppi religiosi come ordinamenti giuridici primari,strutturati e normativi:

<> ; (2) nozione giuridica,non teologica : enti esponenziali rapprensentati a livello

nazionale,senza superiori,interessi <> religiosi : fini di religione e di culto. NO atei o

organizzazioni filosofiche

DIVERSITA’ RISPETTO ALLA:

• Religione ex art 19-20 : <<le convenzioni teiste,non teiste e ateiste,la partecipazione a,o l’astensione

da,riti di culto celebrati in privato o in pubblico,sia singolarmente sia in comunita’,altri atti religiosi o

professioni di fede,nonche’ le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso

o da esso prescritte>>. ANCHE atei e organizzazioni filosofiche.

COME INDIVIDUARE UNA CONFESSIONE RELIGIOSA

I TRE CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE 467/

• Autoqualificazione

• Riconoscimento pubblico

‘’illeggito’’: violazione art. 8,19 e 20 perche’ si lede la liberta’ religiosa di chi segua religioni

differenti.

• Non casuale assenza in costituzione di definizione di ‘’confessione religiosa’’: cio’ puo’

permettere di andare oltre ai modelli gia’ conosciuti

• Non necessario credo in essere supremo

• Non necessaria richiesta di appartenenza esclusiva

• Non esiste in diritto italiano distinzione tra <> e <>.

MANCANZA DI DEFINIZIONE <>

INAMMISSIBILE <<trincerarsi dietro la difficolta di elaborazione della definizione di religione. Se dalla nozione convenzionale di religione discnendo conseguenze giuridiche,e’ inevitabile e doveroso che gli organi deputati se ne facciano carico,restando altrimenti affidato al loro arbitrio il riconoscimento di diritti e facolta’ connesse alla qualificazione.

ART 8 COMMA 2 le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

Art 7 (1) indipendenza e sovranita’ ; (2) ordine proprio

Art. 8 comma 2 (1) potesta’ statutaria ; (2) non contrasto con ordinamento giuridico italiano

ART 8 COMMA 2 // ART 7 COMMA 1

• Originarieta’ ed indipendenza degli ordinamenti confessionali rispetto all’ordinamento dello

stato

• Incompetenza dello stato nella sfera di competenza propria dagli ordinamenti confessionali

• Illegittimita’ costituzionale di norma statale che dettasse le regole,lo statuto di una

confessione religiosa: lo statuto della confessione funge,in questo caso da parametro di

costituzionalita’ della legge dello stato.

Il limite all’autonomia statutaria : << ... in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano >>

• Oggetto: norme organizzative e non principi religiosi

• Criterio : rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento : norme penali ; diritti e

liberta’ fondamentali ; principi vigenti in materia di organizzazioni plurisoggettive.

• Il controllo dello statuto non riguarda i principi religiosi

• Statuto = regole organizzative da cui deve risultare il fine confessionale,una chiara

organizzazione e un riferimento ai mezzi di sussistenza.

• Statuto e’ l’unico ad essere oggetto del controllo pubblico

• Corano,bibbia,ecc? = testi fondativi NON statutari : incompetenza stato ex art. 7 comma

1 e 8 comma 2

PROPORZIONALITA’ CONTROLLI STATALI

A. Controllo eventuale,su istanze di parte :

a) la violazione degli statuti puo’ essere impugnata in sede civile per danni derivanti a singolo fedele o a

gruppo per litigi interni,per sanzioni religiose o in caso di provvedimenti di autorita’ religiosa che

LEDANO BENI GIURIDICI PROTETTI; es. Buona fama

B. CONTROLLI NECESSARI:

a) se esnte chiede riconoscimento personalita’ giuridica quale ente di religione e di culto o la fruizione di

altra normativa specifica

b) in caso di provvedimenti confessionali che pretendono di avere rilevanza civile: es. Dichiarazione di

nullita’ matrimoniale (effetti civili previa delibazione di corte d’Appello).

IL PARAMETRO DEL CONTROLLO

• Analogia,NON omologazione,tra modelli civili e quelli confessionali = statuti confessionali non devono

essere omogenei,identici a norme civili. Ad es. In materia di tutela del contraddittorio: norme su

associazioni di codice civile si applicano a confessioni religiose nel rispetto della loro specialita’ (art 8

comma 2 cost. Prevale su codice civile)

GRUNDNORM : art 2 cost., pone a tutte le formazioni sociali il limite dei diritti inviolabili dell’uomo

ESEMPI :

• Ammessa confessione che accetti poligamia?

• E confessione che imponga poligamia per propri membri?

• Ammessa confessione che preveda riti orgiastici nei suoi statuti?

• Ammessa confessione che prevda riti orgiastici?

• Ammessa confessione che preveda pene sharaitiche?

• Ammessa confessione i cui statuti prevedano applicazione di pene sharaitiche?

12/3 (sesta lezione)

8.2: autonomia confessionali

8.3comma: le intese: i rapporti di bilateralità sono estesi anche alle cofessioni differenti da quella cattolica (princ. Bilat. Presuppone le due parti e non che una sola parte decida), la bilateralità è presupposto dell'autonomia confessionale, autonomia che a sua volta è presupposto della sovranità prevista da art 7.1 riconosce a chiesa cattolica dunque la sovranità e l'autonomia sono interpretate in ugual mododi non ingerenza dello stato ma di libertà di organizzarsi. Il pluralismo religioso era ancora poco diffuo quando la cost entrò in vigore per questo l'applicazione concreta venne lasciata al futuro legislatore, i costituenti pensavano dunque a regolare i rapporti solo con le minoranze storiche (valdesi ebrei)., le prime intese vennero stipulate nel 1984 quando venne firmato anche il patto di villa madama. Problemi che nascono da questo paragrafo:

  1. individuare rappresentanze: presuppone l'idea che ogni confessione sia organizzata gerarchicamente ma non tutte le confessioni hanno una confessione unitarua(es islam, ebraismo anche se in Italia ne hanno una avendoli Mussolini obbligati ad organizzarsi in questo senso)