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appunti di diritto ecclesiastico
Tipologia: Appunti
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9 aprile 5 domande parte generale compito .seconda parte (non si sa) / Slide elearning
24/02 (prima lezione)
complesso di norme poste da stato, regioni, UE, comunità internazionale.
studia settore ordinamento giuridico dello stato che interagisce in vari modi con il fenomeno religioso; nasce verso la fine dell'800 per regolare i rapporti tra stato e chiesa cattolica. Ecclesiastico richiama per questo la chiesa, non tutte le religioni sono organizzate su un clero e una chiesa, ecclesiastico richiama una religione molto strutturata. Regolare con la chiesa cattolica perchè era l'unica dotata di un ordinamento giuridico in grado di opporsi a quello dell'ordinamento statale, lo stato doveva dunque interagire con la chiesa cattolica che era distribuito su gran parte dello stato, per questo il diritto ecclesiastico nasce come diritto che regola lo stato con la chiesa cattolica affrontandola e togliendo privilegi e necessitando di un arsenale giuridico normativo per poterlo fare; nasce dunque come diritto che serve allo stato per contenere la chiesa cattolica. Il ' Giurisdizionalismo' nasce nel '700 ed è l'attidudine dello stato a controllare la chiesa. Oggigiorno non riguarda più solo la chiesa cattolica.
differenza tra diritto:
-> che studiano i diritti religiosi prodotti dunque dalle comunità religiose quello ecclesiastico studia il diritto prodotto dallo stato
Le religioni sono le più antiche fonti di produzione del diritto. In tutti gli ordinamenti europei esiste un ordinamento ecclesiastico perchè è inevitabile che uno stato crei un diritto per regolarne i rapport tra stato e chiesa. Il fenomeno religioso è quello più evocato dalla costituzione : 7,8,19,20,3,2 sono gli articoli che direttamente possono applicarsi al fenomeno religioso da ricollegarsi anche all'art 117 (le prime Quattro rientrano tra ‘ ’I principi fondamentali’’ della Repubblica,le alter tra ‘ ’I diritti e I doveri dei cittadini ’’) ; Esse hanno la funzione di garantire la libera estrinsecazione del sentimento religioso, sia del singolo sia dei gruppi o collettività. La tendenza degli Stati a disciplinare con norme ogni momento della vita dell’uomo fa sorgere spesso dei conflitti di lealtà nel cittadino, che si trova a domandarsi a quale norma deve obbedire: a quella dello Stato (che gli concede determinate comportamenti) o a quelle della confessione. A partire dagli anni ’80, istituzioni e forze religiose hanno elevato una sfida culturale, sociale, politica, mettendo in discussione la pretesa neutralità dello Stato sui valori fondamentali e ribaltando la tradizionale distinzione tra etica pubblica ed etica privata.
Di qui la tendenza a proclamare la necessità di far coincidere i valori di una determinata credenza religiosa con i principi e i valori su cui si fonda l’ordinamento giuridico dello Stato.
Relazione tra diritto ecclesiastico e altri ambiti:
fonti dal punto di vista dello stato:
debellatio : Italia si afferma attraverso sorta di abbattimento di un altro stato che è quello pontificio, non esiste un altro stato europeo dove sia presente come in Italia un accordo internazionale con una religione
rilevanza normativa della religione: frase di Bockenforde (1967) 'lo stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non è in grado di garantire' : ciascuno di noi che aderisca o meno ad una delle numerose religioni appartiene a più comunità (a partire dalla famiglia). ' secolarizzato ' termine sociologico che indica perdita della rilevanza sociale della religione 'liberale' inteso come costituzionalizzato, ' presupposti ' ossia obiettivi (principi e valori,due termini distinti dal punto di vista normativo, i valori sono presupposti,ossia obiettivi), non è in grado di garantirli (pensando a art 7.1, 8.2, 2): non è in grado di assicurare e obbligare a pensare tutti allo stesso modo ad aderire ad una religione o meno in questa società le religioni hanno un ruolo fondamentale (es. islam si pensa non sia in grado di garantire i diritti garantiti dalla cost per questo le religioni hanno ruolo un fondamentale non solo per i diritti ma proprio come presenza nelle società perchè hanno molta influenza sul motore che crea i diritti stessi).
Pluralismo giuridico : quando parliamo di diritto partiamo dal presupposto che non esista solo quello dello stato ma anche quello creato per es da diritti religiosi, è un approccio che tiene conto di coesistenza in medesimo spazio-tempo di norme prodotte da più attori più o meno organizzati ed i cui rapporti variano nel tempo;
produttori:
Mensky triangolo:
1 )Morali religiose 1(1) (norme morali / religiose pure
caratteristiche dello stato moderno (si fa risalire la sua nascita alla pace di westfalia: stato westphaliano):
giurisdizionalismo: giurisdizionalista è lo stato moderno che controlla gli attori giuridici religiosi; abbiamo perciò 3 termini con cui sono controllati lo stato sulla chiesa:
strumento di diritto per eccellenza dello stato moderno: il codice (code napoleon, una legge scritta precisamente che doveva rendere i giudici meri esecutori della legge, napoleone è i più semplice da citare perchè fu il primo a indossare da solo la corona segno dunque di autonomia)
noi viviamo però nello stato contemporaneo (che è un altro modello di stato) la contemporaneità e quindi il passaggio al nuovo diritto si ha dopo la II Guerra Mondiale,che caratterizza lo stato contemporaneo con il costituzionalismo e la cui parola d’ordine è dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che apre la via al discorso sui diritti fondamentali che limitano la potestà dello stato che deve servire in qualche modo a tutelare e garantire e non violare questi diritti.
Stato contemporaneo: lo stato in crisi:
lo stato contemporaneo entra in crisi per: pressioni dall'alto (lo stato è incontrollato perchè e’ in un contesto internazionale che limita la sua sovranità art 11 cost; istanze, organizzazioni internazionali e lex mercatoria: multinazionali la cui forza è maggiore rispetto a quella degli stati stessi) , pressioni dal basso (localismi (autonomie territotioriali) individui (che pretende diritti prima non garantiti es unioni riconosciute differenti rispetto alle attuali, law shopping (le persone scelgono quali diritti utilizzare e dove andare a sceglierli)), migrazioni (che mettono in discussione il principio di territorialità, nuove religioni in nuovi territori portano ad apparire istituti giuridici mai visti in nuovi territori (es sharia), ancora oggi difficile distinguere tra pubblico e privato (quando l’individuo rivendica diritti è perchè non vuole più trattenere nella propria sfera privata determinati suoi diritti ecc
pluralismo policentrico (quello contemporaneo): perchè non vi è più un vertice ma vi sono tanti centri che si devono armonizzare tra loro religioso statale consuetudinario ecc.
Lo stato contemporaneo di fronte al pluralismo (laicità): usa più tecniche che dipendono da stato a stato e che dipendono da tradizioni normative ossia dalla storia;
stato mosaico e condivisione pincipi fondamentali (UE)
tecniche di bilanciamento nello stato pluralista: i valori costituzionali non sono mai assoluti perchè si affermano per ponderazione reciproca tramite bilanciamento:
nell'epoca del pluralismo abbiamo più termini:
siamo tutti condannati all incertezza, il diritto è la capacità di collegare fonti e attori diversi, certezza del diritto relativa non assoluta --> esigenza di fare ordine
quando passiamo in epoca moderna, da libertà religiosa a diritto di libertà religiosa abbiamo da una parte l affrancamento dell'individuo dai vincoli ecclesiastici dall'altra l'affermazione dello stato il cui diritto diviene arbitro della società.
Locke (1632-1704) liberale, interprete importante del pensiero moderno, scrive la lettera della tolleranza (epistola de tolerantia 1685); per locke lo stato è una società di uomini costituita e promossa per conservare e promuovere soltanto i beni civili, deve occuparsi delle cose materiali temporali che stanno sulla terra non deve e non può estendersi alla salvezza delle anime e alla loro cura che non può appartenere al magistrato civile il cui potere consiste nella costrizione, la religione vera consiste nella fede interna dell'anima senza la quale nulla ha valore presso Dio' ( tra le parole vi è 'libera società'che non può essere accettata dalla chiesa perchè se dico che questa è libertà di uomini la intendo come una semplice associazione (anche oggi la chiesa invece si definisce come una società fondata da dio, perciò non in base a una libertà scelta umana, formalismo di Locke) perciò per locke è un associazione privata un insieme di persone che si unisce spontaneamente si ritrova per adorare dio come credono che sia giusto per la salvezza dell'anima, lo scomunicato non è privato dei suoi diritti ma rimane cittadino come prima, qui vi è una visione separatista.
Per quanto riguarda rapporto stato chiesa pone un limite al magistrato (intendendo non solo il giudice ma anche il legislatore) deve legiferare solo quando sia necessario non può intervenire con la sua legislazione in ambiti che non siano necessari e di sua competenza. Locke altra visione ottocentesca: il privato dovrebbe agire secondo propria coscienza (apre la via alle obiezione di coscienza? no) senza andare incontro alla legge quando l azione non sia illecita (contro la legge dello stato) se la legge interviene su cose che non siano di utilità pubblica i soggetti cui è destinata possono anche non riconoscere o seguire questa legge, è l unico spazio di libertà che hanno, anche un liberale come Locke comunque stabilisce che alla legge quando legittimimanete posta per validi motivi non può essere derogata.
caratteristiche del liberalismo ottocentesco:
fare qualcosa e di mettere positivamente in essere una religione; lo stato liberale tutela la libertà negativa ma è più restrittivo per quanto concerne la libertà negativa.)
in Italia Cavour 'libera chiesa in libero stato' traduce questa frase di vinet nel discorso quando si proclamò regno d italia nel 1861 con prima capitale Torino, Firenze, Roma; il I° RI Cavour tentò di risolvere la 'questione romana' (problema territoriale) che al tempo era limitata a roma e territori limitrofi, per conquistare Roma e trasformarla in capitale necessitava di conquistare questo territorio essendo l'Italia un paese cattolico però sarebbe scoppiata una sorta di guerra; con questa frase Cavour pensa di risolvere il problema della chiesa e dell'Italia, significato di questa frase: indica separatismo (due volte 'libertà') individua elementi e li separa (chiesa e stato), la chiesa accetti di essere libera questa formula non verrà accetata dalla chiesa cattolica perchè non riconoscerà la sua supremazia.
Statuto albertino (1848-1944): art 1 'la religione cattolica apostolica e romana sono le sole religioni dello stato gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi che li riguardano' : riconoscimento del primato della chiesa cattolica e gli altri culti solo tollerati, gli si riconoscono questi onori per non 'disturbare la chiesa e dunque vi è un attaccamento al vecchio regime, la giurisprudenza però disse che non implica diritti in più della chiesa cattolica rispetto ad altri culti ma semplicemente che quando lo stato deve organizzare cerimonie pubbliche (es funerali di stato) utilizzerà il culto cattolico, perciò questa sarà l'interpretaione data dall'Italia liberale all'art 1, perciò la portata di questo articolo è solo di portata cerimoniale. I culti tollerati erano sostanzialmente i Valtesi (nelle valle valdesi), ebrei (roma la comunità ebraica più antica d'europa), allo statuto albertino seguiranno sempre nel 1848 seguiranno le leggi patenti che sono norme che garantiscono diritti a valdesi ed ebrei, quindi da un lato formalmente riconosce primato chiesa cattolica non trasforma il regno d italia in uno stato cattolico, l'Italia liberale comincia poi ad enunciare una serie di norme (che arriveranno in Italia prima che in altri paesi europei) che daranno attuazione ad uno stato separatista, dal 1848 fino ai primi 900 c è tutta una serie di norme che divide stato e chiesa una legislazione che è al contempo unionista e separatista:
amministrazioni fu che non era più obbligatorio ma facoltativo a discrezione delle famiglie e quelle che l'avessero chiesto a carico del comune e il risultato fu che le famiglie portavano i figli a studiare solo se ci fosse anche la religione come insegnamento essendo gli italiani cattolici e la scuola pubblica avendo bisogno di essere frequentata continuò ad insegnare la religione
L'Italia non era in grado di sostenre un conflitto con la chiesa cattolica perchè era uno stato troppo cattolico e venne classificata come nazione-stato (la comunità politica sta in piedi grazie alla condivisione di una cultura ed una religione comune e non dale leggi dello stato o le istituzioni pubbliche) e non stato-nazione (: l'idea centrale è che l'unità della comunità politica è assicurata dalle leggi dello stato e dalle istituzioni pubbliche, ciò che tiene insieme la comunità sono le istituzioni dello stato, i cittadini che eleggono i loro rappresentanti ecc, è il modello tipicamente francese), il cattolicesimo rappresenta una forza politica importante perchè il conflitto con la chiesa cattolica rappresentava un rischio per lo stato stesso è un patrimonio religioso condiviso dalla maggior parte della popolazione. COLLANTE DELLA POPOLAZIONE CULTURALMENTE RELIGIOSO CATTOLICAMENTE ORIENTATO.
Legge Guarentigie 214/71: lo stato italiano tenta di risolvere la questione romana, nel 1870 presa di Roma, i papi si chiudono in vaticano per uscire nuovamente sulla balconata di san pietro solo nel 1929; nel 1970 non c'era lo stato città del vaticano, e il problema del papa: si divide in due titoli:
--> cerca lo stato di riconoscere tutto ciò che può tranne che il papa è capo di un ordinamento giuridico distinto perciò non gli riconosce una totale indipendenza del papa dello stato ('si sentivano inquilini di casa Savoia')
tentava di conciliare il monopolio assoluto del diritto con la figura del papa che a suo tempo si riteneva fonte di legge, tentava di convincere il papato di essere capo della sua chiesa anche senza essere capo di stato.
La chiesa fu ovviamente contro questa legge:
tutta quest impostazione che confluiva in laicità non poteva essere accettata dalla chiesa, il papa rifiutò la legge rimanendo chiuso in vaticano, scomunicando tutti i sovrani che facevano visita al re italiano, lo stato italiano non era riconosciuto dal papa.
Mancini 1871 discutendo sulle guarentigie disse ('e tuttavia la conciliazione può farsi o avvicinando il papato all'Italia e alla civilità (e questo è già stato chiarito impossibile) o avvicinando l'Italia al papa, e non sarà possibile fare il papa italiano e civile, non rimarrà che impegare influenza e sforzi per far l'Italia clericale e papista. Saranno dunque viziate le istituzioni corrette le leggi menomate, la libertà posti in onore il privilegio e l'intolleranza cattolica per piacere al papa per raggiungere il grande fine di codesta conciliazione') riprendendo Saliceti, la legge sulle guarentigie è vero che esprimeva tutto ciò elencato ma quella stessa legge conteneva già in sè dei segnali che la chiesa cattolica in Italia fosse impossibile privatizzarla perchè:
LA I GuerraMondiale
con questa l'italia entra in una situazione diversa, lo stato liberale così com'era stato conosciuto da metà 800 finisce, sarà significativa per :
la rimessa in discussione di una legislazione laica è il prezzo pagato secondo Mancini con questi accordi. La libertà religiosa in età fascista:
Codice Rocco 1930 penale età fascista:
cod zanard incentrava la tutela su individuo, rocco invece:
QUINDI
-guarentigie: unilaterale, legge ordinaria, no extraterritorialità, chiesa associazione privata, privatizzazione, rapproto trilaterale (stato, chiesa, fedeli c'è attenzione a individui), libertà individuale, parità tendenziale tra i culti. Laicità bene giuridico sentimento religioso individuale
-patti: trattato internazionale, legge esecutiva con carattere costituzionale, extraterritoriale (nasce lo stato città del vaticano), chiesa societas perfecta (pluralismo giuridico istituzionale), biparte (stato, chiesa ai beni giuridici delle istituzioni non delle persone), libertà della chiesa (in una dimensione statocentrica riconosce dunque la libertà tra istituzioni), tendenziale parità dei culti, a laicità si sostituisce la confessionalità, bene g religione dello stato.
Non erano presenti i non cattolici nelle guarentigie, lo statuto giuridico dei non cattolici (ebrei (censiti nel 1938) e pretestanti) in fascismo sarà, a differenza che in stato liberale,emana l. 1159/29: art 1'slide': cambiamento lessicale, culti tollerati nello statuto albertino qui invece di culti ammessi (in parte è ancora in vigore), aspetto forte di giurisdizionalismo: 'sui principi' non solo sulle azioni. Questa legge concede a culti diversi da quelli cattolici per es:
papa scandalizzato da questa legge che concede viene dunque limitata l'anno dopo con un R.D. 289/30:
5/3 (quarta lezione)
legislazione sui culti ammessi : i culti non cattolici non venivano considerati come ordinamenti primari e vennero perciò degradati rispetto a quello cattolici.
Negli ultimi anni del regime calo .... cattolico, con la conciliazione e nel 1936 conquista etiopia vi pp il massimo consenso cattolico un consenso che cala nel 1940 quando entra in guerra e che calerà progressivamente man mano che le sorti del conflitto andavano male,la chiesa cattolica svolse supplento di supporto all istituzione italiana
la monarchia sabauda si rifugia in Puglia, al nord nasce la repubblica di salò e quindi uno stato ancora più fascista di quella che era stata l'italia prima. La chiesa svolge un ruolo molto importante perchè l unica autorità che resta in città a roma con la fuga dei savoia è il papa ha il ruolo del defesor urbis: difensori della città come veniva chiamata nell'antico impero romano, la chiesa riesce ad esser vicina alla popolazione, si riscatta dunque alla fine II guerramondiale dopo la caduta del fascism ed è pronta a giocare in un ruolo politico fondamentale; prime elezioni a suffraggio universale (donne), in queste tornate elettorali si affermano i partiti di massa (democrazia cristiana, comunista e socialista) troviamo dunque chi già in parte si era presentato alle elezioni del 19 ma con una maggiore presenza comunista. La chiesa cattolica vuole con la costituzione la conservazione dei patti, in quegli anni implicitamente la chiesa cattolica accetta la democrazia costituzionale la chiesa era un modello che non poteva essere democratico (perchè?), chiede esplicitamente però che i patti non vengano minacciati; il modello della chiesa era comunque realizziamo un italia democratica ma anche cattolica, erano le due condizioni sine qua non della chiesa per accettare un italia democratica.
C’era una presenza molto forte del pensiero cattolico nella nostra cost (es matrimonio: società ). i patti nel dibattito politico erano visti: De Gasperi ('un successo del regime ma nella storia e nel mondo una liberazione per la chiesa e una fortuna per la nazione italiana'): interpreta i patti non come controllo sulla chiesa dello stato come Mussolini, ma come la chiesa li aveva definiti, volontà della democrazia cristiana ad impegnarsi a tutelare e conservare i patti,quindi continuità nei rapporti con la chiesa cattolica. Nell’Interpretazione classica liberale,Croce invece interpreta i patti come un abominio di rappresentazione di un accordo di forza tra i due poteri che sono inconciliabili con una demcrazia cost, sono duque totalmente differenti da una democrazia cristiana. Il partito comunista rispetto a quello socialista era più sensibile e ambiva a porsi come partito alternativo a quello cristiano democratico con cui si coalizzò poi per la difesa dei patti perchè nessuno dei due aveva interesse ad essere presentato come nemico della chiesa e porsi contro gli elettori cattolici. [CROCE Come che sia, accanto o di fronte agli uomini che stimano Parigi valer bene una messa, sono altri pei quali l’ascoltare o no una messa è cosa che vale infinitamente più di Parigi, perché è affare di coscienza. Guai alla società, alla storia umana, se uomini che così diversamente sentono, le fossero mancati o le mancassero! (Discorso del 24 maggio 1929) ]
ci si riferisce a paradigma cattolico: perchè si fa riferimento a confesioni religiose perchè ha in mente confessioni organizzate com'era e com'è la chiesa cattolica, anche da comm 2 dove si parla di ordinamenti giuridici si deduce che pensava a confessioni organizzate; perchè fa trasparire l'idea di religioni gerarchizzate, la cosiddetta logica piramidale (gruppi religiosi con gerarchie e formalizzate) modellata sulla chiesa cattolica; logica istitutzionale (perchè devono essere due istituzioni a interloquire stato e confessioni, bilateralità frutto dell'autonomia che viene estesa anche ai non cattolici (art 8.3 in scala minore 7.2)). nell'art 8 si parla di autonomia ridotta ('diversa dalla cattolica ecc'). L'art 8 crea uno spazio per il pluralismo introducendo la nozione di confessione religiosa che supera la concezione di culto ammesso, stabilendo che queste confessioni hanno autonomia confessionale e che i rapporti tra stato e religioni sono regolate da intese.
'nozione di confessione religiosa': il legislatore non ci dice cosa sia la confessione religiosa,sarà la giurisprudenza a formulare delle definizioni. Parlando di confessionalità il legislatore non parlava di religiosità, pensava si a gruppi religiosi come ordinamenti giuridici primari strutturati e normativi (si da delle regole), la nozione dell'art 8 è giuridica non teologica (lo stato tratterà con chi rappresenta e gli enti esponenziali portatori di interessi positivamente religiosi delle confessioni non con le religioni e non con atei o organizzazioni filosofiche) 'diversità rispetto alla religiosità art 19/20: anche atei e organizzazioni filosofiche. come individuare una confessione religiosa : tre criteri di riconoscimento della corte cost 467/92: autoqualificazione, riconosimento pubblico, parametri stabiliti dallo stato + sentenza 195/93: intesa e precedenti riconoscimenti, statuto che ne rilevi i caratteri, comune considerazione
sentenza cassazione penale 1329/97: sebbene si possa utilizzare analogia con 'confessione cattolica' riconosciuta come tale dall'art 8 definire una religione come tale ispirandosi esclusivamente alle relgioni di discendenza biblica è illegittimo (violazione art 8, 19, 20 perchè lede la libertà religiosa di chi segua religioni differenti), proprio la mancanza in costituzione di una definizione di confessione religiosa può permettere di andare oltre i modelli già conosciuti, non è così più necessario il credo in un essere supremo (es buddhismo, taoismo), non è più necessario una richiesta di appartenenza esclusiva (buddhismo). Non esiste una differenza all'interno dell'ord giuridico italiano una differenza tra 'associazioni religiose' e 'sette'
l'art 8.2comma riguarda l'autonomia confessionale: che significa originarietà e indipendenza degli ordinamenti confessionali rispetto all'ordinamento dello stato, incompetenza dello stato nella sfera di competenza propria degli ordinamenti confessionali. Il limite è quello della conformità all'ordinamento giuridico italiano e ai principi fondamentali dell'ordinamento per le norme organizzative (non i principi religiosi) perciò dello stato da cui deve risultare il fine confessionale, una chiara organizzazione e un riferimento ai mezzi di sussistenza (corano, bibbia ecc non perchè sono strumenti confessionali, testi fondativi non statutari).
Proporzionalità controlli statali:
art 2 cost pone come limite a tutte le formazioni sociali il limite dei diritti inviolabili dell'uomo (es accetta confesione che accetti poligamia?)
quinta lezione 10 marzo
Il paradigma cattolico :
INAMMISSIBILE <<trincerarsi dietro la difficolta di elaborazione della definizione di religione. Se dalla nozione convenzionale di religione discnendo conseguenze giuridiche,e’ inevitabile e doveroso che gli organi deputati se ne facciano carico,restando altrimenti affidato al loro arbitrio il riconoscimento di diritti e facolta’ connesse alla qualificazione.
ART 8 COMMA 2 le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
Art 7 (1) indipendenza e sovranita’ ; (2) ordine proprio
Art. 8 comma 2 (1) potesta’ statutaria ; (2) non contrasto con ordinamento giuridico italiano
ART 8 COMMA 2 // ART 7 COMMA 1
Il limite all’autonomia statutaria : << ... in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano >>
12/3 (sesta lezione)
8.2: autonomia confessionali
8.3comma: le intese: i rapporti di bilateralità sono estesi anche alle cofessioni differenti da quella cattolica (princ. Bilat. Presuppone le due parti e non che una sola parte decida), la bilateralità è presupposto dell'autonomia confessionale, autonomia che a sua volta è presupposto della sovranità prevista da art 7.1 riconosce a chiesa cattolica dunque la sovranità e l'autonomia sono interpretate in ugual mododi non ingerenza dello stato ma di libertà di organizzarsi. Il pluralismo religioso era ancora poco diffuo quando la cost entrò in vigore per questo l'applicazione concreta venne lasciata al futuro legislatore, i costituenti pensavano dunque a regolare i rapporti solo con le minoranze storiche (valdesi ebrei)., le prime intese vennero stipulate nel 1984 quando venne firmato anche il patto di villa madama. Problemi che nascono da questo paragrafo: