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Riassunto del libro di diritto comparato con appunti
Tipologia: Appunti
Caricato il 30/01/2023
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Ho applicato un colore diverso per ogni sezione del libro, ma i capitoli in grigio pare non vengano chiesti all’esame
L’interesse per gli altri sistemi vi è sempre stato fin dall’antichità, si possono ricordare le opere di Platone a riguardo. In epoca contemporanea, nel XIX secolo si assiste ad un allontanamento degli altri ordinamenti a causa delle crescenti visioni nazionalistiche ma che scemano nella II metà del secolo, quando iniziano a circolare riviste giuridiche comparatistiche, e culminano nell’anno 1900 con il Congresso Internazionale di Parigi sui sistemi giuridici comparati. Negli anni successivi vi è un grande interesse per i temi di un diritto che unifichi materie di diritto privato e risolva controversie internazionali. Dopo la guerra arriviamo alla consapevolezza che l’adeguamento alle esigenze del mondo contemporaneo è possibile grazie alla ricerca di valori di istituti sovranazionali , in sostanza non è più lecito, per ragioni politiche e storiche, considerare il diritto come fenomeno nazionale esente da influenze esterne.
Definizione “ Il diritto comparato è quella parte della scienza giuridica che si propone di sottoporre a confronto critico e ragionato sistemi (e in questo caso si parla di macrocomparazione ) o istituti nazionali (e in questo caso si parla di microcomparazione ) ”
Il diritto comparato non è generalmente positivo : non è un complesso di norme come il diritto privato o il diritto pubblico. È diverso dal diritto internazionale privato (che indica quale diritto applicare in caso di collegamenti stranieri), cosi’ come è diverso dal diritto internazionale pubblico (regola le relazioni fra stati). Vi sono ipotesi nelle quali la comparazione può presentarsi come diritto positivo , ad esempio all’art. 340 del Trattato della fondazione dell’Unione Europea ( TFUE ) si dice che in caso di responsabilità extracontrattuale la comunità risarcisce sulla base dei principi generali degli ordinamenti degli stati membri.
Il diritto straniero è il presupposto del diritto comparato. Conoscendo il primo, si possono effettuare le successive analisi di comparazione.
Vediamo la prospettiva storica dell’ultimo punto. Oggi molte corti operano in forma comparativa come la Corte di giustizia di Lussemburgo e la Corte dei diritti di Strasburgo , rendendo la
comparazione uno strumento di interpretazione. Non tutti i giudici hanno la medesima propensione. Possiamo dividere a riguardo in 3 gruppi :
L’obiettivo del congresso del 1900 a Parigi di unificare il diritto è palesemente un’ utopia , ma abbiamo alcune manifestazioni per un’ armonizzazione del diritto :
I diritti vigenti possono essere ordinati a seconda dell’ importanza che gli ordinamenti danno alla norma :
La critica più fondata riguarda l’ultimo gruppo, che assume carattere palesemente marginale. È una visione eurocentrica del diritto.
prevaricazione di un elemento nell'ordinamento. A questo punto non sembra necessario riscrivere i modelli, ma ricollocare gli ordinamenti all’interno dello schema qualora lo si ritenga necessario. o Famiglia caratterizzata dall’egemonia del diritto. È quella di matrice occidentale, la distinzione fra common law e civil law è solo una sottodistinzione. Quindi della famiglia fanno parte sia i sistemi di civil che di common law, oltre ai sistemi misti, cioè i sistemi nei quali il momento giuridico non incontra una concorrenza da parte di organizzazioni di tipo sociale alternativi. o Famiglia del’egemonia della politica. La famiglia contiene tutti i sistemi in cui non c’è stata una netta separazione fra diritto e politica. Comprende molti paesi ex- socialisti, tranne quelli in cui il socialismo ha avuto un’impronta meno profonda come in Polonia e in UNgheria, e comprende anche i paesi africani e latino americani. Secondo Mattei questa famiglia è caratterizzata dalla transitorietà. o Famiglia caratterizzata dall’egemonia della tradizione religisioa o filosofia. Non c’è divorzio fra diritto e tradizione religiosa, comprende i paesi musulmani, i paesi indù e i paesi dell’estremo oriente a tradizione confuciana (come la Cina e il Giappone). Vi è la prevalenza del principio gerarchico piuttosto che quello democratico.
La tradizione di civil law ha fin dalle sue origini il suo centro in Europa continentale. Si può parlare di tradizione giuridica di civil law a partire dalla fine del XI secolo. Prima di ciò i sistemi si basavano esclusivamente sulle consuetudini, in un contesto di arretratezza e disorganica fisionomia del diritto.
Inizia con la nascita dell’Università, in un periodo di grande rinnovamento in tutti i campi, legato al rifiorire del commercio. Con Rinascimento giuridico , ben inteso, s’intende lo studio del diritto romano e, ovviamente, il diritto romano giustinianeo , quello a noi giunto grazie alla celebre e immortale opera del Corpus Juris Civilis. Interessante che questo già nasca in contrapposizione al diritto allora vigente, e posa il proprio fulcro principale sulla dottrina. Possiamo ora chiederci: perché venne scelto il diritto romano? 3 principali motivi :
semplicemente quello di ottenere un diritto coerente, secondo una concezione garantistica del diritto.
Il codice civile non è solo la conseguenza degli eventi rivoluzionari del 1789 e la volontà di Napoleone, occorre collocarlo in una dimensione storica più profonda : è anche il frutto dell’elaborazione della dottrina di concepire l’uomo, la società, l’economia, lo Stato. Nondimeno è stato il contributo di Domat e di Pothier, il primo con la sua celebre opera le leggi civili dell’ordine naturale.
La rivoluzione del 1789 rappresenta una rottura con l’ordinamento precedente. Con diritto intermediario parliamo del periodo fra questa e l’ascesa di Napoleone nel 1799, un periodo nel quale si instaura un diritto rivoluzionario. Le istanze della Rivoluzione portarono ad esempio all’affievolimento della patria potestà e cessazione di questa al compimento della maggiore età e l’obbligatorietà del matrimonio civile (inteso come vero e proprio contratto). Per quanto riguarda la codificazione, Combacèrés tentò per 3 volte di proporre un progetto di codice civile (tutti tentativi fallimentari), prima dell’impulso napoleonico.
In soli 4 mesi Napoleone affidò e concluse il codice entrato in vigore nel 1806 a seguito dell’approvazione del Tribunato (tribunato la cui composizione dovette essere cambiata apposta da Napoleone stesso per ottenere appunto l’approvazione). La commissione era composta da 4 giuristi , 2 di origine meridionale e 2 di origine settentrionale della Francia: questo permise il confluire di due diverse sensibilità all’interno del codice : quella di matrice romanistica della Francia del sud e quella di matrice consuetudinaria della Francia del nord, lasciando spazio anche ad istituti di origine germanica (come la regola possesso vale titolo). Non v’è dubbio che Napoleone abbia esercitato la propria influenza nell’opera , soprattutto nell’uso di una terminologia chiara adatta a non giuristi. Il codice non si configura come opera di imitazione o consolidazione, ma è originale e riflette l’esistenza di 3 condizioni fondamentali :
Del titolo introduttivo ricordiamo in particolare l’ artt.4- 5
Del primo libro, delle persone (artt.7-515), ricordiamo:
Come può sopravvivere fino ai giorni nostri un codice cosi’ vetusto? Due motivi :
Là dove il legislatore ha messo in atto deboli provvedimenti, l ’attività creativa dei giudici ha permesso la perpetrazione delle norme del codice. Ad esempio agli artt.1382-1386 si afferma il principio della colpa , ma per aggirarlo (e permettere casi di responsabilità al di fuori del principio di colpa) il principio si configura anche nelle fattispecie quali infortuni sul lavoro, attività pericolose o danni da prodotto.
Nei primi anni la dottrina risulta poco creativa e si limita alla semplice esegesi del testo. A partire dal 1900 le opere dei giuristi tendono a fornire interpretazioni volte a superare i vecchi modelli del Code per una disciplina più funzionale ai moderni traffici. È la cosiddetta scuola della libera ricerca scientifica , che ritiene non più sufficiente la semplice esegesi.
Imitazioni o traduzioni del code civil restano in vigore in Italia (Sardegna, Due Sicilie), nei territori ad Ovest del Reno e nel cantone di Ginevra. Il Belgio lo recepisce interamente, ma lo modifica e interpreta autonomamente a partire dal 1830, anno dell’indipendenza. I primi codici italiani, portoghesi e olandesi sono largamente ispirati, nondimeno gli stati colonizzati in Asia, Africa e
Ancora nel 1815, all’indomani del Congresso di Vienna , la Germania è frammentata e manca di un forte potere politico , cosi’ la funzione unificante è data dalla dottrina, la scienza giuridica.
In Germania aveva largo successo l’ ideale razionalista alla base della scienza giuridica, cosi’ come lo era in Francia, ma mancavano le premesse politico-istituzionali per l’unificazione del diritto. Bisogna tuttavia dire che nel 1848 e nel 1861 vengono approvati la Legge uniforme sui titoli di credito e il Codice di commercio.
represse la proposta con toni aspri: il diritto , secondo Savigny, è il prodotto incessante della storia , è lo spirito del popolo, non può essere scritto in un codice ma deve essere consuetudinario. Il diritto del popolo, il Volksrecht , deve però essere formulato in modo tecnico: è questo il compito dei giuristi. Se le consuetudini sono la fonte primaria, senza dubbio non si esauriscono tutti gli aspetti della
per risolvere questo vuoto normativo, anche perché considerato concettualmente superiore e meno frammentario delle consuetudini germaniche. Quindi la scuola dei Pandettisti era una scuola di giuristi sviluppata sulle basi di quella Storica, il cui obiettivo era un’ elaborazione sistemica e dogmatica della codificazione giustinanea e quindi non creare regole giuridiche ma predisporre strumenti di conoscenza del diritto civile tedesco e definire i concetti giuridici. I concetti giuridici erano molto cari alla giurisprudenza tedesca, tanto da parlare di giurisprudenza dei concetti. Il metodo dei giuristi deve quindi essere un metodo:
Le prime tendenze alle codificazioni si vedono con i già citati codice di commercio e unificazione dei titoli di credito, ma con l’ unificazione della Germania con Bismark si compie un nuovo passo: cosi’ nel 1898 viene completato il testo del BGB , frutto maturo della pandettistica tedesca con poche concessioni al diritto germanico e quello socialista (che si esprime nelle clausole generali ). Il codice ha visto la propria stesura sotto due commissioni, di cui indubbiamente la prima risulta importantissima per la presenza di due giuristi della scuola pandettistica (Plank e Windscheid) che lasciò nel codice una profonda impronta astratta.