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Riassunto diritto dell'informatica libro 1, sufficiente per sostenere l'esame
Tipologia: Appunti
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Di fronte alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il diritto deve adattarsi a questi fenomeni nuovi, che a volte vedono l’interprete o l’operatore giuridico impegnato o alle volte anche bloccato rispetto a queste situazioni di novità. Rodotà si occupo di analizzare proprio questo problema, che ha trovato nel corso dei decenni confermi non solo in dottrina ma anche in giurisprudenza che confermano quanto sia importante dare valore all’interdisciplinarità del diritto. L’ interdisciplinarità si confronta oggi giorno con i settori della tecnologia e deve far fronte alla velocità e al mutamento di questi nuovi ambiti della realtà. Il rapporto tra diritto e tecnica deve muoversi in una logica di collaborazione, senza che l’una possa trovarsi in una posizione servente rispetto all’altra. La scuola giudica messinese si sofferma proprio su questo aspetto, infatti il professor Pugliatti osserva che il termine conoscenza è un termine ambivalente che racchiude in se l’atto e il risultato da conoscere, il reale e il mentale. Gli studi di metodologia applicata sembrano aiutare a comprendere il rapporto tra diritto e tecnica In tal senso la società dell’informazione si da come obbiettivo quello di dare vita una società in cui la conoscenza offra a gli individui degli strumenti per migliorare le condizioni di vita. Ne consegue che esiste un rapporto indissolubile tra diritto e tecnica che però richiede un’attenzione costante rispetto a nuove esigenze e nuove forme di tutela, perché con l’incremento di nuove tecnologie le tutele del passato a volte risultano essere obsolete o non più soddisfacenti rispetto le nuove esigenze nascenti dalla modernità. Es. diritto alla riservatezza se si pensava al diritto alla riservatezza di qualche anno fa, questo si riferiva al “diritto ad essere lasciati soli”, l’informatica ha trasformato tale diritto in “diritto al controllo sul flusso di informazioni che riguardano l’individuo”, o anche al diritto del trattamento dei dati che circolano sul web a cui fa riferimento il Codice della Privacy che tradotto nella forma digitale si trasforma in dritto all’ anonimato , dove la più potente forma di anonimato è il diritto all’oblio/diritto alla cancellazione dei dati. Infine in questo rapporto tra diritto e tecnica, si può parlare di tecnologia come enforcement, sviluppando tecniche di governo e di nuove forme di protezione dell’informazione, che non si limitano ad impedire all’utente di copiare le informazioni ma anche di conformarne l’utilizzo. Il cambio di tecnologia influisce anche sulla struttura delle regole e nella ricerca di nuove tutele, preferendo una regolamentazione normativa sovranazionale rispetto a quella locale, strumenti di tutela quindi su scala globale o continentale che consentano una tutela effettiva e un soddisfacimento degli interessi degli utenti. Si pensi ad esempio alla direttiva e-commerce 200/31 che disciplina la contrattazione online, la quale contiene una regolamentazione specifica per le attività economiche online come per esempio la vendita di beni e di servizi. La rivoluzione tecnologica consente ad un numero maggiore di cittadini-utenti di accedere ai servizi online. La legislazione europea ha emanato una serie di direttive e di provvedimenti sempre più specifici che hanno consentito a gli stati dell’Unione, tra questi anche l’Italia di delineare le normative in materia e le possibili tutele anche per quelle categorie c.d. deboli (minori e consumatori), i quali necessitano di tutele ancora più stringenti e speciali protezioni. L’Unione europea ha deciso di avviare il progetto eEurope nel 2005 , avente come obiettivi la promozione di servizi pubblici online, applicazione, strutture di apprendimento e servizi elettronici facilmente accessibili a tutti.
È iniziato così un processo di convergenza tecnologica volto a garantire non solo l’accesso alle piattaforme tecnologiche ad un numero sempre crescente di persone, ma anche quello di garantire la tutela degli utenti di nuova generazione, dove il legislatore deve:
È evidente anche in questo caso la lesione del diritto alla privacy , legato al diritto alla salute ed aggravato dalla mancanza di diligenza e perizia da parte del personale sanitario di quell’ospedale. Ad oggi la rete conosce molti fenomeni di social network come Facebook, Myspace, Linkedin, Instagram ecc., i quali stanno apportando crescenti novità innanzitutto nel contesto sociologico in quanto vi è un modo diverso di rapportarsi con gli altri soggetti (non più in modo fisico ma in modo virtuale) e nel contesto giuridico, dove devono essere previste una serie infinite di tutele come quelle per furto d’identità, diffusione dati personali o la diffusione di status, foto o video senza il proprio consenso. La dimensione pubblica della socializzazione e la presenza di questo “pubblico invisibile” stanno portando a quella che Boyd definisce convergenza sociale , ove non vi è più la distinzione tra riservatezza, intimità ed esibizione. Ovviamente internet e le piattaforme social non sono da demonizzare, poiché attraverso queste tecnologie è possibile abbattere distanze geografiche, economiche e sociali, certo che tutti i dati immessi possono essere copiati o condivisi da altri utenti, dove il legislatore non può trovarsi impreparato ma deve offrire adeguate tutele nella risoluzione che le diverse realtà tecnlogiche prospettano. TIPOLOGIA DI DANNI: IL DANNO DA RITARDO NELL’ATTIVAZIONE E DA INTERRUZIONE DEL COLLEGAMENTO. LA PERDITA DEI DATI IN CASELLE DI POSTA ELETTRONICA La tipologia di danni informatici si è arricchita attraverso la casistica di una serie di ipotesi nel quadro delle responsabilità, nel rapporto tra strumento tecnologico e regolamentazione giudica : Danno da ritardo nell'attivazione ed interruzione del collegamento internet : questa tipologia di danno comporta l’impossibilità per l’utente di navigare in rete o anche di cessare il pagamento del canone. Di conseguenza all’abbonato andranno risarciti i danni esistenziali , derivanti dall’impossibilità di disporre immediatamente del servizio con la conseguenza di non poter arricchire la propria personalità, mettersi in contatto con i propri amici e dall’impossibilità di acquisire conoscenze. Si tratta in ogni caso di danno da liquidarsi in via equitativa cui vanno sommate se provata altre circostanze aggiuntive, che ovviamente devono essere verificate caso per caso, es: impossibilità ad accedere al servizio per ragioni di studio o di lavoro, o ancora l’impossibilità ad effettuare prenotazione viaggi ecc. definendo così quello che l’ordinamento Nord-Americano definisce information defects. Danno da perdita dei dati in caselle di posta elettronica : i dati immagazzinati sono beni immateriali con un valore economico, il provider responsabile dovrà procedere alla restituzione di somme per danni prodotti in cui va riconosciuta la natura contrattuale. In una interessante pronuncia l’autorità giudicante ha condannato al risarcimento danni per la perdita dei dati contenuti in cinque caselle email, senta tenere conto della prova dell’utilizzo dell’account. Esiste anche un problema relativo al reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. che si ha quando colui che crea un account utilizza le generalità di un altro soggetto, inducendo gli altri utenti della rete in errore. La differenza fra la consumazione del reato e il c.d. diritto all’anonimato in rete (che non determinerebbe un illecito) emerge nel momento in cui il soggetto agente non solo utilizza un nome di fantasia, ma al tempo stesso non persegue il fine di procurarsi alcun tipo di vantaggio. Oggi la situazione di riconoscimento dell’utenza per mail è resa più sicura con l’introduzione della P.E.C. Altro quesito è quello delle conseguenze dannose da parte di terzi che si siano avvalsi dell’ausilio di un professionista che abbia utilizzato un software che abbia prodotto errori.
La responsabilità è ricondotta al professionista nei limiti però della colpa professionale che ha scelto quel prodotto per poter svolgere il proprio lavoro, per es. gli esperti tributaristi che hanno compilato per i propri clienti la denuncia dei redditi attraverso appositi programmi poi rivelatisi difettosi, con la conseguenza della determinazione errata della dichiarazione e con l’applicazione di apposite sanzioni pecuniarie. Il professionista in questi casi deve controllare l’idoneità del software utilizzato e se lo stesso sia certificato. La giurisprudenza di merito ha evidenziato che il diritto di proprietà esercitato sull’ hardware ha natura assoluta e per questo gli elementi e le funzioni dello stesso devono rispondere a criteri di piena ed effettiva efficienza. Altra ipotesi di danno al software molto frequente riguarda il danno provocato da virus, con la conseguenza del danneggiamento a addirittura della perdita dei dati. È evidente in questi casi che si producano danni economici , dovuti al malfunzionamento dell’apparecchio. LA RESPOSABILITA’ DELL’UTENTE E DEL DISTRIBUTORE Il titolare dell’utenza sembra essere escluso dai danni cagionati dall’avventore a titolo di responsabilità per danno da cose in custodia, ma lo stesso titolare dell’utenza dovrebbe concedere l’utilizzazione soltanto a soggetti di cui abbia riconosciuto l’identità, per consentirne la successiva identificazione, in caso contrario il titolare dell’esercizio commerciale sarebbe chiamato a rispondere dell’illecito commesso dall’ignoto utente fruitore della linea, non a titolo di responsabilità oggettiva ma per fatto proprio. Es: il titolare di un internet point non è responsabile dell’utilizzo che viene effettuato dai computer che ha messo a disposizione nella sua attività. La direttiva 2000/31 recepita con d.p.r. 70/2003 in si riferisce proprio alla responsabilità del provider, distinguendo le figure dell’ access provider, server e catching provider. Inoltre secondo la normativa europea occorrerà accertare se il prodotto è stato messo in circolazione in condizioni di sicurezza. La giurisprudenza di merito si è negli anni occupata della responsabilità degli intermediari della rete e quindi dell’internet provider, specificando due ipotesi: PROVIDER questo è ritenuto esente da qualsiasi responsabilità se si limita a fornire la connessione di rete CATCHING HOSTING questo oltre che a fornire la connessione eroga anche dei servizi aggiuntivi, anche se in questo caso affinché la responsabilità sia attribuita al catching hosting è necessario che questo sappia che l’attività svolta dall’utente sia illecita. In generale la responsabilità del provider verso i terzi non ha natura contrattuale bensì extracontrattuale e come tale verrà ravvisata nei casi di violazione di norme di prudenza, diligenza e perizia, individuate secondo il parametro dell’agente modello qualora le violazioni comportano danni verso i terzi. IL RAPPORTO FRA E-COMMERCE E TUTELA DEL CLIENTE ONLINE Quando parliamo di commercio online e di cliente e li poniamo a confronto bisogna chiarire che per “consumatore” non si fa riferimento solo al consumatore ma anche a figure che godono di una regolamentazione specifica per la disabilità fisica o perché necessitano di una tutela maggiore per la posizione di debolezza in cui si trovano. La soluzione di tutela la si può trovare in una via intermedia, tenendo conto dell’aspetto peculiare di internet e al contempo degli interessi oggetto di tutela.Ove questi aspetti di tutela attengono alla persona o alle libertà fondamentali occorre individuare accanto i profili inibitori e risarcitori (che sono sicuramente utili ai fini della tutela) anche opportuni rimedi che consentano al legislatore di intervenire in modo efficiente. La stessa natura globale di Internet richiede un coinvolgimento diretto dei soggetti che agiscono in rete, aggiungendo che la natura strutturale di Internet non deve essere intesa come un ostacolo bensì come uno strumento di connessione.
Con l’avvento del 2000 si sono riaffermate nel nostro ordinamento le categorie contrattuali, ma soprattutto la dottrina ha richiamato l’attenzione sui soggetti del contratto, sulla loro volontà di agire e sulle possibili pozioni di squilibrio e asimmetria contrattuale, derivanti dallo status o dalla posizione che assumono nel mercato. Il “pancontrattualismo” a cui fa riferimento Galgano ha vissuto in questi ultimi anni una progressiva affermazione in campi nuovi tradizionalmente sottratti all’autonomia privata, con una rilettura del ruolo del consenso , richiamando l’attenzione della dottrina sulla necessità di tutelare maggiormente i soggetti protagonisti delle vicende contrattuali. Già nei decenni passati si era assistito ad uno squilibrio tra i soggetti del contratto, dove l’uno si trovava in una posizione di svantaggio rispetto all’altro, proprio come nel caso del consumatore , dove la sua posizione è stata disciplinata dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza, fino a consolidarsi con l’avvento del Codice del Consumo che si pone come obbiettivo quello di assicurare la volontarietà e la correttezza degli scambi di mercato. In questi ultimi anni le vendite online hanno registrato una crescita esponenziale, la stipulazione dei contratti per via telematica ha reso più facile e rapida la contrattazione, da questo ne deriva da un lato la rivendicazione della libertà ed autonomia dello spazio web e dall’altro la necessità di un’adeguata tutela dei consumatori. Nasce quindi l’esigenza di trovare un punto di equilibrio tra autonomia e norma nei contratti dei consumatori stipulati online , ovviamente i giuristi hanno dovuto adattare il diritto a questa nuova esigenza disciplinando così regole per la contrattazione telematica. La ricerca di un punto di equilibrio tra tutte queste esigenze contrapposte ha determinato oggi un quadro normativo complesso e non completo, anche perché per la regolamentazione di queste tipologie di contratto coesistono due diritti:
Inoltre nel corso della navigazione il consumatore sarò chiamato a compilare dei form di adesione o di registrazione inserendo i propri dati personale ed anche in questo caso, manterrà un potere di controllo sulla circolazione dei dati potendo in qualunque momento chiedere la correzione o la cancellazione degli stessi. Quindi, da tutto ciò̀ si evince che il cyber consumatore non ha un ruolo passivo nella contrattazione, non è in balia degli operatori commerciali professionali e delle possibili tecniche di vendita aggressive. Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento il Codice del consumo appare per certi versi incompleto e lacunoso e per questo motivo è intervenuta la giurisprudenza. Per quanto riguarda il contratto in forma telematica i punti nei quali il Codice del Consumo tocca direttamente la disciplina dei rapporti online:
Quindi l’obbligo del professionista non p solo quello di predisporre una o più pagine web a contenuto informativo, ma quello di predisporre un percorso che indirizzi la navigazione del consumatore intenzionato a concludere un contratto a seguire un certo percorso che lo obblighi a prendere visione di tutto il contenuto informativo. A cosa serve la presa visione da parte del consumatore? Le informazioni fornite hanno la finalità di porre il consumatore in grado di effettuare una scelta ponderata , al riparo da effetti sorpresa o da comportamenti che generano “scambi involontari”. Se il professionista non adempie a questi obblighi di informazione con la conseguenza di lacuna informative, il consumatore potrà:
Gli artt.9-11 della direttiva UE 2011/83 introducono significative novità in tema di diritto di recesso, sia in termini di tempi che di modalità di esercizio. In primo luogo è previsto un allungamento dei termini per l’esercizio del diritto di recesso: AD NUTUM : dai 7 giorni iniziali diventano 14 PER LACUNA INFORMATIVA : da 90 giorni diventano 365 nel caso in cui vengono comunicate le informazioni precedentemente omesse. Questi termini vengono interrotti a decorrere di un nuovo termine, dalla ricevuta delle informazioni, di 14 giorni per l’esercizio del recesso ad nutum con riguardo alle modalità̀ di esercizio. CONTRATTI DI VENDITA A PREZZO DINAMICO Per la stipulazione di questi contratti un soggetto/venditore propone in vendita un bene in un market place (negozio telematico), rivolgendosi alla pluralità degli acquirenti, i quali determinano il prezzo secondo meccanismo che hanno indotto impropriamente a parlare di “aste on-line”. Inizialmente questi contratti sono stati utilizzati per scambi tra privati, realizzando un modello contrattuale inquadrabile nel C2C , che successivamente sono diventati strumento utilizzato dai professionisti per ampliare le loro reti di vendita. In particolare attraverso queste piattaforme telematiche sono venuti a determinarsi non solo nuovi modelli contrattuali , ma veri e propri nuovi ambiti di mercato. La struttura di questi contratti ha portato spesso a parlare di aste in senso tradizionale, ma condotte on-line. La dottrina ha però evidenziato che non si potrebbe parlare propriamente di asta quanto piuttosto di una particolare figura di vendita a distanza , sottoposta alla normativa della direttiva 2000/31 CE. Nei contratti di vendita a prezzo dinamico la struttura dello scambio prevede l’intervento di tre categorie di soggetti:
Negli ultimi anni diversi sono stati gli interventi del legislatore nazionale e comunitario funzionali ad una maggiore tutela del consumatore-risparmiatore, dove la tutela di questi soggetti assume una valenza del tutto peculiare nella società dei servizi e dell’informazione. Assistiamo ad un imponente flusso di informazioni destinato a superare l’ asimmetria informativa , ma non necessariamente le informazioni acquisite seguono la via tradizionale del cartaceo, esistono meccanismi telematici di movimentazione degli strumenti finanziari che pongono degli interrogativi sull’esatta delimitazione degli obblighi di comportamento. Diversi sono gli interventi normativa che la Comunità Europea ha emanato per armonizzare le regole di tutela degli investitori:
complessi. Il criterio dell’ adeguatezza sfuma nell’obbligo di appropriatezza per tutti gli altri servizi prestati, dove l’informazione del consumatore-risparmiatore si traduce nel grado di comprendere i rischi che il prodotto o il servizio finanziario comporta. La disposizione contenuta all’interno dell’ art. 36 del Reg. Intermediari recita che la “ fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche viene considerata come appropriata per il contesto in cui il rapporto tra l’intermediario e il cliente si svolte o si svolgerà e se vi è la prova che il cliente può avere accesso regolare ad Internet, nonché la presunzione che “la fornitura da parte del cliente di un indirizzo mail ai fini del rapporto può essere considerata come prova” s embrerebbe quindi che il legislatore abbia un’attenzione verso la capacità dell’investitore di utilizzare Internet , senza la classica distinzione tra l’investitore informato e specializzato con un determinato livello culturale e l’investitore non dotato di conoscenze, tale da ridurre la soglia di responsabilità dell’intermediario. In quest’ambito non si può riproporre la distinzione tra il consumatore sprovveduto e il consumatore sufficientemente informato. Es: se la compilazione di una scheda informativa da parte di una casalinga non abbiente con un basso grado di informazione finanziaria e modesta propensione al rischio, che rappresenti se stessa come un abile investitore con significative capacità patrimoniali, è sintomatico della violazione della buona fede da parte dell’intermediario che l’ha indirizzata alla compilazione del questionario. Allo stesso modo è ragionevole ritenere che si abbia violazione della buona fede da parte dell’intermediario quando lo stesso abbia fornito servizi finanziari on-line ad un cliente che in base al titolo di studio, all’età, non abbia accesso regolare ad Internet pur possedendo un indirizzo e-mail o anche un conto bancario on-line. Quindi gli standards di comportamento cui sono tenuti gli intermediari finanziari e le banche si confrontano con la verifica del dato reale ed è quindi demandata all’intermediario la valutazione dell’opportunità di prestare servizi finanziari on-line, anche quando si tratta di servizi caratterizzati da relativa semplicità che in ogni caso deve essere confrontata con la conoscenza del risparmiatore, per tutelarlo da eventuali perdite o speculazioni, in ogni caso il dato giuridico non è omogeneo in quanto in caso di perdite dei risparmiatori parte della giurisprudenza si dimostra restia al risarcimento del danno provocato al cliente da parte dell’intermediario, mentre un’altra parte si dimostra favorevole a questa soluzione. TUTELA DEI DATI PERSONALI E CODICE DELLA PRIVACY Il risparmiatore deve essere tutelato da parte dell’intermediario o della banca che per suo conto acquisisce dati. Con il Codice della Privacy il legislatore ha inteso tutelare il privato cittadino dalla raccolta e dal trattamento dei suoi dati personali e sensibili. Nasce in tal modo l’esigenza di limitare la pratica di molte aziende di delineare un profilo del consumatore che avviene tramite il monitoraggio e l’analisi della sua navigazione in Internet, in modo da poter raccogliere dei dati idonei ad orientare la produzione (e la pubblicità) di beni e di servizi di suo gradimento. Gli utenti devono essere messi a conoscenza dell’esistenza di queste banche dati e delle modalità di funzionamento delle stesse, dove l’intermediario ha l’obbligo di predisporre sistemi di controllo e di prevenzione per la valutazione dei rischi e tutela in materia di elaborazione dei dati. Si deve in sostanza prevenire la commissione di illeciti di dipendenti o agenti che nell’utilizzo di strumenti informatici acquisiscono illecitamente dei dati personali. Si applicano gli articoli 121-134 del Codice della Privacy ai contratti conclusi con tecniche di comunicazione a distanza che hanno ad oggetto servizi finanziari, tali articoli disciplinano la raccolta dei dati personali e le eventuali invasioni della riservatezza derivanti dall’utilizzo dei computer, un pericolo costante infatti riguarda la sottrazione dei dati personali del consumatore, che per quanto riguarda il trattamento automatizzato questo è consentito solo previa autorizzazione dell’interessato.
L’art. 123 prevede il consenso espresso dell’abbonato al trattamento dei dati a fini commerciali, prevedendo inoltre l’obbligo da parte del fornitore verso l’abbonato di informarlo sulla natura e sulla durata del trattamento dei dati.