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DIRITTO ECCLESIASTICO
Nozioni introduttive Il diritto ecclesiastico è quel ramo dell’ordinamento giuridico statale che regola il fenomeno sociale religioso, e che si compone di quell’insieme di norme dello Stato che regolano i rapporti e i culti. Esso, infatti, viene definito “ scienza dell’interdisciplinarietà e della comparazione ”, in quanto le norme che lo compongono riguardano non solo il singolo individuo professante un credo religioso, ma anche le formazioni sociali all’interno delle quali ognuno esprime la propria personalità religiosa, e cioè le comunità dei credenti. Dunque, i due aspetti essenziali di tale ramo del diritto sono quelli di curare i rapporti tra lo Stato e le Istituzioni religiose e garantire la libertà religiosa. A tale riguardo si è parlato, in origine, di diritto ecclesiastico “per tradizione”, che veniva inteso come un insieme di norme regolatrici dei soli rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. E poi, successivamente, con l’avvento dello Stato democratico si è passati ad una diversa concezione della materia, condizionata dal nuovo ruolo dell’ordinamento statuale, il quale ha iniziato a tener conto dei bisogni dei cittadini: al fine di soddisfare le esigenze spirituali di questi ultimi, con l’entrata in vigore della Costituzione, il legislatore ha introdotto alcune disposizioni atte a garantire la libera estrinsecazione del sentimento religioso, sia nella dimensione individuale sia in quella collettiva. Vi è stata, quindi, un’estensione della disciplina anche ai rapporti vigenti tra lo Stato e le altre confessioni religiose, garantendo, così, appieno il diritto alla libertà religiosa. Importante è la distinzione che vi è con il diritto canonico. Quest’ultimo, infatti, è composto da norme giuridiche, contenute in un corpo organico, il Codice di Diritto Canonico. Esso, inoltre, costituisce un sistema di diritto prodotto da un’autorità diversa da quella statale: la Chiesa (la quale è, infatti, un ordinamento giuridico indipendente e sovrano, così come riconosciuto dalla stessa Costituzione all’art. 7). Il diritto ecclesiastico, invece, è un complesso di norme che per avere efficacia deve essere riconosciuto dall’ordinamento statuale. Inoltre, le norme del diritto ecclesiastico non costituiscono un corpo organico, trovando piuttosto manifestazione in tutti i settori del diritto, dal diritto internazionale a quello civile, dal diritto costituzionale a quello penale, dal diritto del lavoro a quello amministrativo. Per tale ragione, il diritto ecclesiastico viene considerato quale scienza di mezzo, in quanto contenente norme provenienti da svariati settori dell’ordinamento giuridico. Perciò il diritto ecclesiastico può essere definito come un diritto “ trasversale ”, in quanto non presenta un proprio aspetto formale, ma si compone sia di norme specifiche sia di norme che non riguardano direttamente la religione; ad esempio, la normativa di concessione di un’autorizzazione amministrativa necessaria per la costruzione di una Chiesa è diversa rispetto a quella richiesta per la costruzione di un edificio da parte di un privato, proprio in seguito all’intervento di soggetti che ricoprono determinate qualifiche, come potrebbe essere il Vescovo diocesano. Il diritto ecclesiastico, in definitica, si delinea come:
- una parte del diritto interno, trattandosi di un complesso di norme vigenti nell’ordinamento italiano;
- una parte del diritto pubblico, in quanto contiene diritti soggettivi pubblici facenti capo alle persone fisiche e a quelle giuridiche. Non si tratta, difatti, solo di rapporti in linea verticale tra lo Stato e le Chiese, ma, a ben vedere, si tratta anche della sussistenza di una dimensione orizzontale dell’esperienza religiosa organizzata, sia a livello individuale che associativo. Le fonti del diritto ecclesiastico e i principi costituzionali Il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico è particolarmente complesso e, così come in ogni altra branca del diritto, sussistono le c.d. fonti di produzione e le c.d. fonti di cognizione. Le prime sono formate da atti e fatti che pongono in essere le norme giuridiche; le seconde, invece, svolgono la funzione di portare a conoscenza dei destinatari le norme prodotte. A seconda del processo di produzione della norma, è possibile un’ulteriore ripartizione delle fonti:
- fonti di derivazione unilaterale statale , cioè norme che lo Stato emana direttamente e autonomamente per disciplinare un certo aspetto del fenomeno religioso;
- fonti di derivazione unilaterale confessionale , comprendenti norme (come quelle del diritto canonico) che vengono promulgate direttamente dai vari ordinamenti giuridici religiosi, esterni all’apparato statale, per regolamentare i loro rapporti interni, cui, però, lo Stato riconosce efficacia giuridica al suo interno, nella misura in cui vengono richiamate da una norma statuale, pur attenendo a rapporti lasciati all’esclusiva regolamentazione dell’Autorità religiosa;
- fonti di provenienza bilaterale , costituite da norme emanate unilateralmente dallo Stato in attuazione di accordi stipulati con soggetti rappresentanti delle varie confessioni religiose, ai quali viene data esecuzione con un atto avente di volta in volta differente natura giuridica, quale ad esempio una legge o un regolamento. Le fonti unilaterali statali possono, a loro volta, essere distinte in: a) fonti costituzionali , e cioè quegli articoli della Carta fondamentale che enunciano i principi generali in riferimento al fenomeno religioso, (in cui vi rientrano) in particolare:
- l’art. 2, il quale sancisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
- l’art. 3, il quale statuisce che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni in base alla religione professata;
- l’art. 7, il quale cristallizza il principio di laicità, disponendo che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, e che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, in modo concordatario;
- l’art. 8, il quale regola i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, affermando, così, il principio pattizio;
- gli artt. 17 e 18, i quali tutelano e garantiscono rispettivamente il diritto di riunione ed il diritto di associazione;
- l’ art. 19, il quale enuncia la libertà di professione e propaganda religiosa, con l’unico limite del rispetto del buon costume;
- l’art. 20, il quale statuisce il divieto di trattamento sfavorevole per gli enti ecclesiastici, non potendo lo Stato introdurre delle discipline discriminatorie, anche di natura fiscale, a carico di tali enti rispetto a quelli di diritto comune; l’art. 33, il quale riconosce la libertà di insegnamento, ivi compreso quello in materia religiosa. b) fonti ordinarie generiche , che disciplinano materie più ampie e diverse rispetto a quella ecclesiastica ma contengono norme statali direttamente o indirettamente attinenti a qualche aspetto religioso, tra le quali rientrano:
- l’art. 629 c.c. che prevede e regolamenta le disposizioni patrimoniali a favore dell’anima;
- l’art. 831 c.c. che regolamenta i beni ecclesiastici e gli edifici di culto;
- gli artt. 402 ss. c.p. riguardanti i reati contro il sentimento religioso;
- l’art. 724 c.p. che prevede una sanzione amministrativa per chi bestemmia;
- la Legge n. 230/1998 contenente la normativa in materia di obiezione di coscienza;
- la Legge n. 62/2000 contenente le norme sulla parità scolastica;
- la Legge n. 898/1970 , cioè la legge sul divorzio. c) fonti ordinarie speciali che regolamentano specificamente la materia ecclesiastica. Tra esse è possibile citare:
- la Legge n. 214/1871 (cd. legge delle guarentigie): atto unilaterale con il quale il governo italiano regolamentò i rapporti con la Santa Sede dopo l’occupazione di Roma nel 1870;
- la legge n. 1159/1929 : normativa sui culti diversi da quello cattolico non regolate da intese. d) legislazione regionale: che disciplina i rapporti Stato-Chiesa indirettamente in virtù della previsione di cui all’ art. 117, comma 3, Cost. , che demanda alla competenza concorrente tra Stato e Regioni alcune materie rientranti nell’interesse delle confessioni religiose e degli enti ecclesiastici, quali l’istruzione e la formazione, la tutela della salute, l’ordinamento sportivo, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e l’organizzazione di attività culturali. Le fonti bilaterali sono quelle norme che rivestono, esteriormente, il carattere di atti unilaterali, poiché vengono recepite in leggi dello Stato, ma trovano il loro fondamento in accordi bilaterali. Tra le più importanti:
- Legge n. 810/1929 con la quale sono stati resi esecutivi i Patti Lateranensi;
- L’art. 15 del Trattato di Pace del 1949 sulla tutela delle minoranze religiose;
- La Legge n. 121/1985 in esecuzione del Nuovo Concordato;
- Le Leggi n. 206 e n. 222/1985 sulla disciplina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici, nonché sul sostentamento del clero cattolico;
- Le intese stipulate fra organi dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana e fra regioni e Conferenze Episcopali Regionali;
- Le varie leggi di attuazione delle intese stipulate con le confessioni acattoliche: Legge n. 449/1984 , Intesa fra Stato e Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese; Leggi nn. 516 e 517/1988 , Intese con l’Unione Italiana delle Chiese Avventiste del settimo giorno e con le Assemblee di Dio in Italia; Legge n. 101/1989 , Intesa con le Comunità ebraiche; Legge n. 116/1995 , Intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia; Legge n. 520/1995 , Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana d’Italia; Legge n. 126/2012 , Intesa con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale; Legge n. 127/2012 , Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; Legge n. 128/2012 , Intesa con la Chiesa apostolica in Italia; Legge n. 245/2012 , Intesa con l’Unione Buddista italiana; Legge n. 246/2012, Intesa con l’Unione Induista italiana. Le fonti sovranazionali. Il fenomeno religioso non interessa solamente i singoli ordinamenti nazionali ma, oramai, è un aspetto sostanziale e rilevante del diritto comunitario e di quello internazionale.
- Tra le fonti comunitarie rientrano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea , proclamata a Nizza nel 2000, la quale riconosce la libertà di pensiero e di religione, la libertà di manifestazione delle proprie credenze religiose, il divieto di discriminazioni per motivi religiosi, il diritto all’obiezione di coscienza, nonché il Trattato sull’Unione Europea che considera i diritti fondamentali come principi generali del diritto comunitario.
- Tra le fonti internazionali troviamo il Trattato di pace del 10 febbraio del 1947 , il cui art. 15 garantisce tutela alle minoranze religiose; la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo , che all’art. 18 riconosce ad ogni essere umano il diritto di manifestare liberamente, sia in forma individuale che collettiva, il proprio pensiero e la propria appartenenza religiosa; la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), la quale, non solo riconosce alcuni diritti e libertà
4) Principio pattizio - art. 7 Cost. Sussistono, invece, delle materie che non sono di competenza esclusiva dello Stato o delle confessioni religiose ma che sono regolate in modo bilaterale. Lo Stato e la Chiesa cattolica (art. 7 Cost.) sono infatti, ognuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, in regime di separazione ma non di estraneità o indifferenza. Dal momento che il cittadino è il fedele, i due ordinamenti si impegnano nella collaborazione: da una parte vige il rispetto dell’autonomia, dall’altra la necessità di accordarsi su elementi comuni. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Ogni loro modifica, accettata da ambedue le parti, non richiede il procedimento di revisione costituzionale. In ogni caso, non possono essere violati i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. A) La libertà religiosa nell’ordinamento italiano Come anticipato l’art. 7 Cost. statuisce il principio del dualismo giurisdizionale del nostro ordinamento, a completamento del principio assoluto di laicità. La Chiesa, quindi, è un sistema originario ed autonomo, libero da qualsiasi ingerenza da parte dello Stato ed esclusivamente ad essa appartiene l’ordine spirituale. Ma, la sovranità ecclesiastica è, comunque, limitata, in quanto non può andare oltre tale ordine, non può avanzare pretese sul potere temporale e non può mettere in discussione la sovranità dello Stato ed il rispetto delle sue leggi. I due ordinamenti sono separati e assolutamente liberi nei propri fini , ma tra loro deve esservi collaborazione, convivenza e coordinazione , senza che l’uno sconfini nell’ordine dell’altro. Da una parte, dunque, il rispetto dell’autonomia, dall’altra, la necessità di accordarsi su elementi comuni. La norma, quindi, esclude la subordinazione della Chiesa allo Stato e viceversa, e si limita a riconoscere la loro indipendenza e la loro sovranità, realizzate da ognuna delle due entità “nel proprio ordine”. Questo comporta il problema della cd. competenza delle competenze , ossia la determinazione del soggetto che debba risolvere un eventuale conflitto di competenza insorto tra lo Stato e la Chiesa. La soluzione è stata esplicitamente prevista dalle parti, sia nel Concordato del ‘29 che nell’Accordo dell’84, e consiste nell’eliminare la controversia di comune intesa. Qualora, però, non si dovesse raggiungere alcun risultato, l’ordinamento statuale stabilisce che la cd. competenza delle competenze appartiene allo Stato e dunque sarà lo Stato a decidere in modo unilaterale, indipendentemente dal fatto che la materia rientri o meno nella propria competenza. La seconda parte del medesimo comma 1 dell’art. 7 sancisce che “ i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi ”, con un esplicito riferimento agli Accordi del 1929 che continuano a disciplinare i rapporti tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano. Seguendo l’ excursus storico, si osserva come i Patti Lateranensi hanno portato alla conciliazione tra Stato e Chiesa, mettendo fine a quella che venne definita “questione romana”: ➢ I contrasti tra i due ordinamenti iniziano con la presa di Roma da parte del Regno d’Italia nel 1870. Il 20 settembre dello stesso anno viene debellato lo Stato Pontificio ed il Papa perde quella duplice personalità di cui godeva: e cioè la giurisdizione spirituale in qualità di Supremo Pastore nella Chiesa Universale e la giurisdizione politica in quanto sovrano dello Stato Pontificio. Il successivo anno viene emanata la cosiddetta “Legge delle Guarentigie”, l. n. 214/1871, che regolava i rapporti tra lo Stato e la Chiesa e che formalmente si preoccupava di garantire rendite, privilegi ed immunità al Papa. Ma lo Stato italiano, in realtà, ha tentato di debellare qualsiasi aspirazione ecclesiastica atta a far rivivere il potere temporale dei papi. La legge non è mai stata accettata dalla Chiesa cattolica, in quanto non presentava garanzia di stabilità: non solo perché era unilaterale, ma, anche, perché non le era stato concesso quel minimo di sovranità territoriale per svolgere il ministero spirituale. Infatti, la normativa del 1871 si divideva in due parti; la prima rappresentava il tentativo di assicurare una certa indipendenza al Papa, nella sua persona ed anche nelle attività svolte da lui e dagli organi che lo coadiuvavano: prevedeva che i territori dell’ex Stato Pontificio entrassero a far parte dello Stato italiano unitario e che al Romano Pontefice venisse attribuito il solo possesso del Vaticano, del Palazzo Laterano e della Villa di Castel Gandolfo; al contempo, allo stesso venivano riconosciuti “la dignità, l’inviolabilità e le prerogative personali di sovrano” (art. 2) e la sua persona veniva equiparata a quella del Re d’Italia. Era prevista, anche, la corresponsione di una rendita annua per il mantenimento del Pontefice e dei palazzi apostolici e veniva ribadito, inoltre, il diritto di legazione attiva e passiva della Santa Sede, considerata quindi come soggetto di diritto internazionale in grado di mantenere le relazioni diplomatiche con gli altri Stati, ma l’attività internazionale del Papa doveva pur sempre limitarsi alle questioni ecclesiastiche e spirituali. La seconda parte, invece, regolava le relazioni dello Stato con la Chiesa cattolica, consentendo ad entrambi la massima pacifica indipendenza. L’autorità statale salvaguardava la massima libertà di esercizio del culto, di riunione, di movimento e di testimonianza all’interno del Regno d’Italia. ➢ Al termine della Prima Guerra Mondiale , il regime fascista si afferma in Italia in maniera democratica e nel 1926, aboliti tutti gli altri partiti, si instaura un governo monocolore destinato a cambiare radicalmente anche gli assetti internazionali. Benito Mussolini si rende conto che l’unica forza realmente presente in Italia è la Chiesa e che, di conseguenza, opporsi ad essa sarebbe stato controproducente, poiché avrebbe significato inimicarsi gran parte della società popolare. Il movimento fascista, perciò, sottolinea l’importanza del Papato e mira a mantenere con esso buoni rapporti per favorire la crescita dell’influenza dell’Italia in tutto il mondo. La sua strategia è proprio quella di utilizzare la religione cattolica, in quanto tradizione del popolo italiano, come mezzo di governo , al fine di cristallizzare l’unità spirituale della nazione. Vengono, così, avviate da Mussolini le trattative con la Santa Sede per la stipulazione di quel Trattato che porterà alla definitiva soluzione della questione romana. La possibilità, però, che il Papa possa tornare ad essere sovrano temporale, causa non poche perplessità in Mussolini e nel Re Vittorio Emanuele III, rallentando così il raggiungimento di tale accordo. Vi è discordanza, infatti, tra le volontà delle parti: da un lato, questi ultimi
preferiscono rafforzare le franchigie territoriali senza creare una vera e propria entità statuale, pienamente indipendente, potenziale antagonista dello Stato italiano stesso; dall’altro, la Chiesa vuole dar vita ad un vero e proprio Stato vaticano. La piena indipendenza dello Stato vaticano, però, diviene condizione irrinunciabile per Papa Pio XI per la conclusione delle trattative di quegli accordi che avrebbero, in seguito, preso il nome di Patti Lateranensi , così chiamati perché stipulati solennemente nel Palazzo del Laterano a Roma, l’11 febbraio del 1929, resi esecutivi dalla Legge ordinaria n. 810/1929. Il suddetto Papa, infatti, afferma con l’espressione latina “ aut simul stabunt aut simul cadent ” (o resteranno entrambi, o entrambi naufragheranno) che la messa in discussione del Concordato avrebbe travolto gli interi Patti Lateranensi e fatto riaprire la Questione Romana. Viene, così, riconosciuta la sovranità territoriale della Santa Sede sullo Stato Città del Vaticano, con un accordo vincolante per la stessa Santa Sede e per l’Italia a principii e regole condivise. I Patti erano costituiti da tre distinti documenti:
- il Trattato , accordo di diritto internazionale , con il quale si offrivano alla Santa Sede importanti garanzie di libertà e di autonomia. L’Italia, infatti, le riconosceva l’indipendenza e la sovranità, dando vita allo Stato della Città del Vaticano. La Chiesa diventava, quindi, uno Stato patrimoniale e sovrano, e all’art. 1 veniva ufficializzato il Cattolicesimo come religione di Stato.
- il Concordato , la cui funzione era quella di regolamentare la situazione giuridica della Chiesa in Italia; definiva le relazioni civili e religiose tra la Chiesa cattolica ed il Governo. Tra le novità più importanti, lo Stato riconosceva la competenza della Chiesa a dichiarare la nullità o l’invalidità del matrimonio religioso attraverso l’emanazione di sentenze produttrici anche di effetti civili. Venivano ammessi privilegi per gli ecclesiastici ed un particolare regime di favore, finanziario e fiscale, per gli enti della Chiesa Cattolica. Era prevista una preventiva approvazione dello Stato per le nomine dei Vescovi e dei Parroci, con giuramento di fedeltà allo stato italiano dei Vescovi. Veniva introdotta la religione cattolica tra gli insegnamenti della scuola pubblica di ogni ordine e grado, esclusa l’Università, ferma restando la libertà di esserne esonerati.
- la Convenzione finanziaria , con la quale venivano regolate le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici, a causa delle leggi eversive, e attraverso cui lo Stato si impegnava a risarcire alla Sede Apostolica gli ingenti danni provocati con la debellatio dello Stato Pontificio avvenuta nel settembre del 1870 (perdita del patrimonio di S. Pietro). Il fulcro centrale del Trattato era quello espresso nella sua stessa premessa, e cioè la volontà delle Parti di assicurare alla Santa Sede “in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale le garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo”. ➢ La riforma del concordato e la legge rinforzata. Il comma 2 dell’art. 7 Cost. prevede, per esigenze di politica legislativa, la possibilità di apportare delle modifiche ai Patti Lateranensi senza far ricorso al procedimento di cui all’art. 138 Cost.. Vengono, cioè, regolamentate anche le modalità di revisione dei Patti e si stabilisce che non è necessario il suddetto procedimento se tali modificazioni vengono concordemente accettate dalla Chiesa e dallo Stato. Solo in caso di mancato accordo bilaterale è richiesto il procedimento di revisione costituzionale. Il secondo comma dell’art. 7 Cost. pone rilevanti interrogativi inerenti alla collocazione, nella gerarchia delle fonti, delle disposizioni pattizie: in caso di rapporto intercorrente tra le norme pattizie e le leggi ordinarie, non sorgono dubbi sul fatto che le prime prevalgano sulle seconde; più problematica è la questione relativa alle norme della Cost. È necessario, in tal caso, distinguere tra le norme costituzionali che non enunciano principi supremi dell’ordinamento e sulle quali prevalgono le norme dei Patti Lateranensi, da quelle, invece, relative ai principi che non sono neanche nella disponibilità del Costituente stesso, poiché ontologicamente inderogabili e immodificabili. La norma concordataria in contrasto con tali ultimi precetti costituzionali sarà la prima a cedere e a poter essere caducata attraverso le procedure proprie del giudizio di legittimità costituzionale: le norme contenute nel Trattato e nel Concordato, infatti, non hanno una forza giuridica tale da travalicare siffatti principi. In questo senso si è espressa la Corte Cost. statuendo che: “ l’art. 7 Cost. non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto: tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione di reciproca indipendenza e sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale”. In definitiva, la speciale copertura di cui godono le norme dei Patti Lateranensi non vale a sottrarle al controllo di costituzionalità quando esse siano in contrasto con uno dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Pertanto, le norme pattizie “possono derogare alla Costituzione, intesa nel senso di singole leggi costituzionali e quindi possono intendersi per questo aspetto delle leggi costituzionali esse stesse” ma non possono derogare alla Costituzione come tale, e, quindi, per questo aspetto, non sono Costituzione” (sent. 24 febbraio 1971 n. 30). Oggetto della tutela dell’art. 7 Cost., peraltro, risultano essere non solo i Patti Lateranensi nell’ordinamento internazionale, ma anche la loro legge di esecuzione nell’ordinamento interno. Difatti, gli accordi tra lo Stato e la Chiesa del ‘29 sono entrati a far parte del nostro ordinamento attraverso la L. n. 810 del 29 maggio del 1929. Tale legge, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, poteva essere modificata o abrogata unilateralmente dal Legislatore, con le stesse forme e procedure con le quali era stata approvata, anche se ciò avrebbe comportato un inadempimento internazionale dell’impegno preso, da parte dell’Italia nei confronti della Santa Sede. Dal 1948, invece, trovandosi, nell’articolo 7 Cost., un esplicito richiamo ai Patti Lateranensi, la Costituzione ha dato loro una esecutività internazionale, in quanto questi sono stati inseriti direttamente nel corpo della Carta Fondamentale. La L. n. 810/1929,
B) L’art. 8 Cost. L’art. 8 della Costituzione si occupa delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e al suo comma 1 proclama: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. Le confessioni religiose sono tutelate, infatti, dall’art. 2 della Costituzione in quanto formazioni sociali attraverso cui l’uomo esprime liberamente la propria personalità e persegue il soddisfacimento dei propri interessi. I requisiti fondamentali, necessari e sufficienti affinché possa parlarsi di confessione religiosa, nel nostro ordinamento, sono la autonomia istituzionale e la autoreferenziazione o autoqualificazione e cioè la volontà soggettiva di considerarsi, ed essere considerata, confessione religiosa a tutti gli effetti. Il passaggio ulteriore al riconoscimento della confessione religiosa è quello della sua collocazione o all’interno delle confessioni di fatto, o all’interno di quelle riconosciute o, ancora, tra quelle che hanno stipulato un’Intesa:
- le confessioni di fatto sono quelle che non hanno interesse ad ottenere un riconoscimento civile. Esse possono avere carattere temporaneo, se attendono il momento, a loro più congeniale, per presentare domanda di riconoscimento; hanno, invece, carattere permanente, se preferiscono agire in maniera spontanea oppure se decidono di non chiedere il riconoscimento per mancanza di requisiti. Esse si organizzano ed agiscono come le associazioni non riconosciute e sfruttano la disciplina loro riservata dagli articoli 36 ss. del codice civile. Le confessioni di fatto sono tutelate costituzionalmente dall’art. 8 Cost., in quanto spettano loro, non solo i diritti connessi alla eguale libertà (comma 1), cioè il diritto di culto, di propaganda religiosa e di organizzazione, ma anche la possibilità di presentare domanda di riconoscimento all’autorità amministrativa (comma 2).
- Le confessioni riconosciute, invece, sono quelle che hanno chiesto, ed ottenuto, il riconoscimento civile da parte dell’ordinamento e, quindi, rispetto alle confessioni di fatto, godono di maggiori diritti, fruiscono delle prerogative previste dalla L. 1159/29 sui culti ammessi. Esse hanno, inoltre, il diritto di chiedere l’avvio delle trattative con lo Stato per la stipulazione di un’Intesa (art. 8, comma 3 Cost.).
- Vi sono, poi, le confessioni con Intesa, definite così in seguito all’accordo stipulato tra il rappresentante della confessione religiosa ed il Presidente del Consiglio. Una volta approvata la legge che recepisce l’Intesa, la confessione in questione godrà dei diritti e delle prerogative derivanti dal testo pattizio. Il secondo comma dell’art. 8 Cost. disciplina le confessioni religiose diverse dalla cattolica e riconosce loro il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano. Viene, così, sancita la parità tra l’ordinamento statale e gli statuti delle altre confessioni religiose, che ne rappresentano l’ordinamento. Se, da un lato, il primo comma dell’art. 7 Cost. fa riferimento allo specifico ordinamento giuridico della Chiesa , dall’altro lato, il secondo comma dell’art. 8 Cost. concerne un numero indeterminato di confessioni religiose, considerate per la prima volta come ordinamenti giuridici. L’articolo 8 Cost., altresì, fissa il principio della bilateralità nella regolamentazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose. Si ribadisce il valore del ruolo dello Stato come arbitro imparziale e laico a garanzia della libertà di religione. L’eguale libertà di tali confessioni si sostanzia nel diritto riconosciuto loro di darsi un’organizzazione interna o, se preferiscono, di espletare attività di culto senza alcuna organizzazione. Alle confessioni religiose, perciò, è assicurata l’autonomia organizzativa in forma statutaria, che comporta l’assoluta incompetenza dello Stato ad interferire nella loro regolamentazione interna , con l’unico limite dell’abuso della libertà; ciò significa che la loro regolamentazione non deve essere in contrasto con i principi del nostro ordinamento. Solo le confessioni diverse dalla cattolica, i cui statuti non siano in contrasto con l’ordinamento statuale, dunque, costituiscono ordinamenti originari e indipendenti da quello dello Stato. L’ordinamento giuridico, così facendo, equipara la condizione dei culti acattolici a quella della Chiesa cattolica, rispettando il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Contrariamente, gli ordinamenti confessionali il cui statuto organizzativo risulti abnorme, costituiscono una mera associazione e, come tale, sono soggetti alle disposizioni dell’art. 18 della Costituzione. Tale articolo stabilisce che le associazioni non riconosciute non godono di un ordine proprio e beneficiano delle tutele previste dalle norme di diritto comune e di quelle previste ed applicate alle confessioni prive di Intesa. Dunque, il fatto che gli statuti confessionali non debbano essere in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano è un limite, posto dal legislatore, al potere di autodeterminazione di cui dispongono le confessioni acattoliche: esso rappresenta, cioè, un vincolo alla loro autonomia organizzativa. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 43/1988, ha affermato che tale limite al diritto, riconosciuto alle confessioni religiose, di darsi i propri statuti, deve intendersi riferito “solo ai principi fondamentali dell’ordinamento stesso e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative”, in quanto lo Stato, con tale riconoscimento da parte del secondo comma dell’art. 8 Cost., abbandona la sua pretesa di fissare i contenuti della loro regolamentazione interna. Quando le confessioni religiose diverse dalla cattolica interagiscono con la società civile, è necessario che tali rapporti con lo Stato vengano regolati dal legislatore sulla base di Intese con le relative rappresentanze (art. 8 Cost., comma 3). La norma appare essere precettiva e tassativa, poiché sembra che le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano obbligate a regolare i rapporti con l’ordinamento statuale attraverso delle Intese. In realtà, così non è in quanto, si ripete, vi sono tre diverse categorie di confessioni:
- quelle prive di Intesa e che sono, tuttora, regolate dalla “legge sui culti ammessi” (L. n. 1159/29) ed il relativo regolamento di attuazione (R.D. n. 289/30);
- quelle che hanno stipulato Intese rese, poi, esecutive da una legge del nostro ordinamento;
- quelle che hanno stipulato Intese che non sono ancora state rese esecutive (probabilmente per alcuni comportamenti o pratiche ammesse in queste religioni, ma contrari ai nostri principii). La confessione religiosa, dunque, intrattiene rapporti con lo Stato, sulla base della L. n. 1159/29, quando è priva di Intesa; tale legge, invece, cessa di avere efficacia nel caso in cui la confessione abbia stipulato un’Intesa con lo Stato italiano, in quanto trovano applicazione le norme ivi contenute. Le leggi di approvazione delle Intese, pertanto, risultano essere particolari poiché si riferiscono, in maniera più specifica, a quella determinata confessione religiosa, finalizzate a tutelarne aspetti peculiari, a differenza della legge sui culti ammessi che è generale. Così come ha affermato la Corte costituzionale, quindi, nella già citata sentenza n. 195/93: “non è costituzionalmente legittimo discriminare una confessione religiosa solo perché non ha stipulato un’Intesa con lo Stato”. Ciò sancisce la non tassatività del terzo comma dell’art. 8 Cost. La Consulta ha statuito infatti che le Intese “non sono e non possono essere una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 8 Cost., né per usufruire di benefici a loro riservati, quali, nella specie, l’erogazione di contributi; risultano, altrimenti, violati il divieto di discriminazione (art. 3 e art. 8, primo comma, Cost.), nonché l’eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto (art. 19, Cost.), di cui l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza, la possibilità per le medesime di accedere a benefici economici come quelli previsti dalla legge oggetto del giudizio di costituzionalità”. Però, a differenza del comma 2 dell’articolo 8 Cost., il terzo comma del medesimo articolo afferma la necessità dell’intervento del legislatore, quando tali confessioni si relazionano col mondo esterno ed agiscono nella società civile. Si evince, dunque, che il suddetto articolo contiene una riserva di legge nella materia della regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, definita assoluta o rinforzata, in quanto tale disciplina deve seguire un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo. A parere della dottrina maggioritaria le Intese rientrano nell’ambito degli atti di diritto pubblico interno. Tale orientamento si muove dal presupposto che le confessioni di minoranza non sono ordinamenti primari ma sono riconosciuti dalla Costituzione come ordinamenti secondari e, quindi, subordinati a quello statuale. Altri studiosi, pur condividendo la stessa opinione, riconoscono il carattere primario dell’ordinamento confessionale, ma li ritengono non dotati di sovranità, e quindi, comunque, assoggettati alla sovranità dello Stato). Per tale motivo, le Intese non possono considerarsi convenzioni sorte dal rapporto tra due ordinamenti primari, bensì accordi stipulati ed elaborati all’interno dell’ordinamento statuale tra soggetti qualitativamente ineguali : lo Stato, sovrano, da un lato, e le confessioni, che invece non sono dotate di sovranità, dall’altro. Secondo un’altra teoria, la natura giuridica delle Intese sarebbe quella di atto di diritto esterno. Questa tesi considera le Intese equivalenti agli accordi stipulati dalla Chiesa cattolica, in quanto entrambi vanno oltre l’ambito dell’ordinamento interno dello Stato e fanno, quindi, riferimento ad un ordinamento esterno, che non deve necessariamente considerarsi internazionale. Per cui, i rapporti intercorrenti tra l’ordinamento confessionale e quello statuale si svolgono in una sfera giuridica esterna all’ordine proprio di ciascuno. Ed è per questo motivo che all’Intesa deve seguire una legge di approvazione affinché questa venga riconosciuta e resa esecutiva all’interno dello Stato, garantendo, così, la libertà religiosa e l’indipendenza delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. C) La libertà religiosa nell’ordinamento italiano Il diritto di libertà religiosa trova la sua centralità nella Costituzione dove riesce, finalmente, a trovare ampia tutela in tutte le sue manifestazioni, sia individuali che collettive. Il diritto di libertà religiosa non trovava esplicita menzione nello Statuto Albertino che lo riteneva in contrasto con il principio del confessionismo dello Stato, che infatti statuiva all’art. 1 che “la religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi”. Tale Carta, pertanto, non garantiva uguaglianza e libertà di religione , anzi, la religione cattolica si trovava in una situazione di assoluta preminenza rispetto alle altre confessioni religiose, laddove, queste ultime, erano soltanto tollerate. Successivamente, in conseguenza del propagarsi di idee liberali, si sentì l’esigenza di affermare la libertà ed uguaglianza di religione. A tal fine, viene emanata la legge Sineo 19 giugno 1848, n. 735, la quale sancisce il principio che “la differenza di culto non formava eccezioni al godimento dei diritti politici e civili e all’ammissibilità delle cariche civili e militari”. Se da un lato, però, tale legge si è fatta promotrice di un nuovo ed inestimabile valore, dall’altro ha, nuovamente, riaffermato il principio di preminenza della religione cattolica. Infatti, l’art. 1 del Trattato impegnava l’Italia a “riconoscere e riaffermare il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno”. Lo Stato, onde evitare che i culti non cattolici rimanessero in una posizione di totale sfavore, emana la Legge 24.6.1929, n. 1159, che ancora oggi disciplina e tutela l’esercizio dei culti acattolici che non hanno firmato Intese con lo Stato. Tale Legge ribadisce i principi affermati con la Legge Sineo ed in particolare: ammette il libero esercizio, anche pubblico, di culti diversi dalla religione cattolica; ribadisce il principio che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti
➢ Lo ius poenitendi : esso consiste nel diritto di cambiare la propria appartenenza ad una confessione, la propria
credenza od opinione in materia religiosa, e costituisce parte integrante del diritto di libertà religiosa. Esso, anzi, è “strettamente connesso alla libera dinamica della coscienza” e, in un certo qual modo, rappresenta il corrispettivo del diritto di propaganda e di proselitismo. Lo ius poenitendi è, esplicitamente, affermato nelle fonti di diritto internazionale: l’art. 9 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo del 1950 afferma che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, “comporta la libertà di cambiare religione o convinzione”; una uguale formulazione è contenuta nell’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000. Simili enunciazioni si riscontrano anche in altre legislazioni ecclesiastiche più recenti, come quella spagnola e quella russa. Nell’ordinamento italiano, esso è diretta conseguenza della neutralità dello Stato che si manifesta, in tutto il suo significato, anche, nel più volte citato, art. 19 Cost. Infatti, in Italia, le opinioni e le scelte in materia religiosa dei cittadini sono riservate e, quindi, sotto più profili, ininfluenti. Nell’ordinamento italiano, infatti, la riservatezza delle convinzioni religiose riceve tutela ad ampio spettro. Ne è prova l’impossibilità di imporre, ai cittadini, comportamenti confessionali oltre che l’impossibilità di compiere indagini sui loro orientamenti in materia religiosa. Ma ciò non esclude che siano gli stessi cittadini, nello svolgimento delle proprie attività pubbliche e sociali, che decidano, di propria iniziativa, di tenere comportamenti o di seguire scelte che riflettano una determinata appartenenza ad una confessione religiosa. ➢ Libertà religiosa e ateismo : ogniqualvolta viene garantito un diritto di libertà, deve ritenersi implicita la garanzia del comportamento opposto; contrariamente, infatti, più che di un diritto si parlerebbe di un dovere. Sotto questo profilo, oggi più di ieri, è stata recuperata l’interpretazione di Francesco Ruffini, per il quale la libertà religiosa è, come già detto, “la facoltà spettante all’individuo di credere quello che più gli piace, o di non credere, se più gli piace, a nulla”. Peraltro, la riflessione sull’ateismo e sui rapporti con la religione hanno vissuto un’evoluzione significativa, che va nella direzione di una crescente parità tra le opinioni religiose e le opinioni non religiose, pur non sancendo l’omologazione delle organizzazioni filosofiche alle confessioni religiose. A tal proposito, è doveroso fare accenno alla riflessione di Paolo VI, il quale, durante il Concilio Vaticano II, ha valutato, lungamente, le ragioni dell’ateismo, riconoscendo la piena disponibilità della Chiesa a dialogare anche con chi nega l’esistenza di Dio. Poteri e uffici dello Stato con competenza in materia ecclesiastica
- Presidente della Repubblica : ratifica trattati internazionali compresi quelli con santa sede, accredito ambasciatore italiano presso santa sede e ricevimento nunzio pontificio, promulgazione leggi di revisione concordataria, promulgazione leggi intese.
- Presidente del Consiglio : dirige e coordina lavoro dei ministri anche in materia ecclesiastica; programmazione e impulso insieme a segretario generale della presidenza; presso la presidenza del consiglio ci sono commissioni con competenza ecclesiastica.
- Consiglio dei ministri : designa i plenipotenziari per le trattative.
- Ministro dell’interno : tutela dei diritti civili, anche religiosi; norme che definiscono spazi di libertà. Opera attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione articolato in Direzione centrale degli affari dei culti e Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo edifici di culto. Il FONDO EDIFICI DI CULTO è persona giuridica pubblica che provvede alla tutela, conservazione e restauro degli edifici di culto appartenenti al fondo. Funzioni marginali sono attribuite anche al Prefetto. La Santa sede e lo Stato Città del Vaticano Definizioni:
- Chiesa cattolica : il cui nome (di derivazione greca, katholikòs=universale) richiama la sua universalità, è stata fondata dalla predicazione di Gesù Cristo e dei suoi Apostoli. I fedeli sono il popolo di Dio, il quale deve restare unico e deve estendersi a tutto il mondo e per tutti i secoli, per diffondere il suo messaggio. È una societas perfecta , cioè dotata di una struttura autosufficiente rispetto alle istituzioni politiche e culturali della società civile.
- Curia romana : è il complesso di dicasteri che si occupa dell’organizzazione e della coordinazione necessaria per il corretto funzionamento della Chiesa cattolica ed il raggiungimento dei suoi obiettivi; “Nell’esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il romano Pontefice si avvale dei dicasteri della Curia romana, che perciò compiono il loro lavoro nel suo nome e nella sua autorità, a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri pastori” (Christus Dominus, 9).
- Santa Sede o Sede Apostolica : è l’ente dotato di personalità giuridica in diritto internazionale, preposto al governo della Chiesa cattolica. Il diritto canonico la definisce supremo organo di governo e con tale termine si intendono “non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri organismi della Curia romana” (can. 361 Cod. dir. can.).
- Stato Città del Vaticano : in base al Trattato del Laterano, è il territorio su cui la Santa Sede esercita “la piena proprietà esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana”. Ha, dunque, natura di stato patrimoniale ed ha una funzione
strumentale alla missione della Santa Sede, in quanto deve garantire la libertà e l’indipendenza di questo organo della Chiesa cattolica nello svolgimento delle proprie funzioni. Le garanzie della Santa Sede. Il Trattato ha stabilito delle garanzie per la Chiesa romana, attraverso delle esenzioni ed alcune speciali protezioni che riguardano la persona del Sommo Pontefice e i soggetti titolari di enti od uffici della Santa Sede, nonché determinati immobili situati nel territorio dello Stato italiano. Tra le garanzie personali vi sono:
- Sovranità del Sommo Pontefice. L’art. 8 del Trattato definisce “sacra e inviolabile la persona del Sommo Pontefice”. Da ciò scaturiscono due conseguenze giuridiche: 1) lo Stato italiano esclude la capacità penale del Papa; 2) vi è un’equiparazione della persona del Pontefice a quella del Capo dello Stato italiano in relazione alla sua tutela da ipotesi di attentato od offese ed ingiurie pubbliche.
- Posizione dei Cardinali. L’art. 21 parifica i Cardinali ai Principi del sangue, cioè a coloro a cui, nello stato monarchico, spettava il posto immediatamente successivo a quello del Re, implicando semplicemente un diritto alla precedenza nelle cerimonie pubbliche. Ad essi non può essere ostacolato il libero transito ed il libero accesso al Vaticano, durante il periodo della “sede apostolica vacante”; sono, inoltre, esenti dal servizio militare, dall’Ufficio di giudice popolare e da quello di tutore, da ogni prestazione di carattere personale, e dagli incombenti previsti per il soggiorno degli stranieri in Italia; possono essere sentiti come testimoni in un processo civile a domicilio.
- Tutela dei conclavi e dei concili. Lo Stato assicura la libertà del Papa, dei conclavi e dei concili ecumenici, vietando l’ingresso di pubblici ufficiali o agenti della forza pubblica nei luoghi di adunanza di un conclave, se non previa loro autorizzazione. Inoltre, gli ufficiali ecclesiastici stranieri in Roma godono di tutte le garanzie personali riconosciute dalla legge ai cittadini. Tra le garanzie reali a favore della Santa Sede rientrano :
- Lo Stato Città del Vaticano. Anzitutto, rileva l’ambito territoriale in cui si svolge il governo centrale della Chiesa cattolica, il quale si trova in regime di assoluta immunità da qualsiasi controllo proveniente dall’esterno, di guisa che è inammissibile qualunque tipo di ingerenza da parte del governo italiano.
- Le immunità. Gli articoli 13 e ss. del Trattato riconoscono le immunità delle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, di alcuni specifici immobili, (come le basiliche o le Chiese site in Italia), nel caso in cui vengano celebrate funzioni con l’intervento del Papa, purché esse non siano aperte al pubblico. Vi sono, poi, alcuni immobili che non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, che restano esenti da qualsiasi tributo (ordinario e straordinario) e di cui è vietata l’ingerenza delle autorità civili competenti in materia edilizia ed urbanistica.
- L’art. 11 del Trattato prevede anche delle garanzie per gli enti centrali della Chiesa , e cioè l’esenzione da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. Si tratta di garanzie che vengono riferite alla Santa Sede considerata non in sé, bensì in quanto centro dell’ordinamento canonico. Qualificazione giuridica dello Stato Città del Vaticano. Il Trattato del 1929 ha sollevato parecchi interrogativi sulla natura giuridica del nuovo Stato creato con l’accordo pattizio, riscontrandosi difficoltà nel ricomprendere lo Stato Città del Vaticano nel novero degli stati contemporanei. A differenza di tutti gli Stati, i quali hanno come finalità primaria quella di provvedere al benessere della propria collettività e di risolvere problematiche di carattere temporale, lo SCV persegue un fine trascendente e religioso , e si rivolge a tutti i fedeli della Chiesa cattolica del mondo, non limitandosi a soddisfare gli interessi materiali del suo popolo. Il nuovo SCV ha, perciò, una natura strumentale nei confronti della Santa Sede , che è il vero soggetto detentore della sovranità ed in cui risiede il motivo della sua esistenza. Il territorio della Città del Vaticano costituisce solo la condicio sine qua non affinché la Chiesa possa svolgere la sua missione spirituale. Sorge, quindi, un altro interrogativo: lo Stato Città del Vaticano può considerarsi uno Stato teocratico (o ierocratico)? La dottrina tradizionale è sempre stata salda nel sostenere che, nella nuova forma statuale, sussiste piena identità tra potere politico e potere religioso, essendo un classico esempio di Stato ierocratico, nel quale la popolazione viene governata in nome dei principii di un determinato credo religioso. È proprio l’organismo ecclesiastico ad essere al timone della sfera politica dello Stato, senza l’ingerenza di altri soggetti istituzionali. Altra dottrina, di contro, evidenzia come nella Città del Vaticano manchi la sostanza stessa di questa forma di Stato, ovvero un popolo di nazionalità vaticana stabile da assoggettare alla politica ecclesiastica: è, infatti, presente soltanto il clero, che dovrebbe imporsi e governare. L’elemento caratterizzante è, infatti, lo Stato - Nazione, ma la popolazione vaticana è temporanea e senza possibilità di crescita, e non gode di quei diritti pieni che spettano al cittadino: si parla di cittadinanza funzionale, in quanto spetta per ragioni di carica, dignità o impiego, per vincolo familiare, e a coloro cui sia concesso dal Pontefice. La città del Vaticano sarebbe, quindi, solo formalmente uno Stato teocratico, se si tiene debitamente in considerazione il fatto che è del tutto assente una realtà politica che possa vantare dei diritti verso lo Stato e possa sentirsi parte integrante di esso. Dal punto di vista politico, poi, parte della dottrina nega la personalità giuridica internazionale allo Stato Città del Vaticano. Secondo tale tesi monista, la soggettività giuridica di diritto internazionale spetta solo alla Santa Sede, giacché lo Stato Città del Vaticano è solo un mero beneficiario di norme internazionali. Altri studiosi, invece, affermano che anche lo SCV gode di una piena ed autonoma soggettività internazionale rispetto alla Santa Sede, in ragione della norma
deve essere osservata la legge personale, le norme della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene. Solo il Pontefice può ridare la cittadinanza vaticana. Secondo Cardia, questa regola è fatta ad hoc, ha cioè lo specifico fine di evitare il sovraffollamento di uno stato piccolissimo.
- Sovranità. L’indipendenza dello Stato comporta l’automatica attribuzione di una sovranità che spetta al Papa, a cui compete la “pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario” (art. 1 L. fondamentale S.C.V.). La stessa Legge gli attribuisce la rappresentanza di fronte agli Stati esteri per tutte le relazioni di diritto internazionale. Il Pontefice, nell’ambito dell’ordinamento canonico, gode della sua plenitudo potestatis , in quanto trattasi di una volontà suprema, originaria, indipendente e che regge l’ordinamento, per il raggiungimento degli scopi suoi propri. Nonostante ciò, il fatto che confluiscano nella stessa persona del Pontefice i ruoli, sia di capo supremo della Chiesa, che di sovrano dello Stato, non comporta alcuna commistione delle singole realtà giuridiche. Viene mantenuta una netta distinzione tra i due soggetti, così come si evince, anche, da alcune norme del Trattato, che riconoscono la sovranità internazionale della Santa Sede o che qualificano come neutrale il territorio della Città dello Stato del Vaticano. Può, dunque, affermarsi, che lo Stato Città del Vaticano è governato da un vero e proprio regime giuridico che si identifica in una:
- monarchia, con a capo il Sommo Pontefice;
- elettiva, poiché il Pontefice è eletto dal Collegio dei Cardinali, riuniti in conclave;
- assoluta, perché tutti i poteri dello Stato sono concentrati nell’Organo supremo. Le fonti del diritto e l’organizzazione dello SCV. Il 7 giugno del 1929, Pio XI, quale sovrano del nuovo Stato, emana le sei leggi organiche , le quali delineano la fisionomia costituzionale dello Stato Vaticano. Col trascorrere degli anni, inevitabilmente, nascono nuove esigenze ed è, quindi, necessario apportare delle innovazioni che, però, non hanno intaccato, in maniera eclatante, il disegno originale.
- La prima legge determina gli organi costituzionali dello Stato e le rispettive sfere di competenza, la bandiera, lo stemma ed il sigillo ufficiale: è stata sostituita dalla “Legge Fondamentale” emanata motu proprio da Giovanni Paolo II, il 26 novembre 2000.
- Anche la seconda legge, sulle fonti del diritto, viene abrogata da una Legge emanata da Benedetto XVI, nel 2008, entrando in vigore, così, la legge numero LXXI sulle fonti del diritto, dell’1 gennaio del 2009.
- La terza, invece, riguarda la cittadinanza ed il soggiorno, sostituita nel 2011 da una legge sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso allo SCV; la quarta, invece, disciplina l’ordinamento amministrativo; la quinta, ancora, l’ordinamento economico, commerciale e professionale; la sesta, infine, la pubblica sicurezza.
Tali leggi sono, poi, seguite, o anche modificate, da altre, pubblicate in un supplemento detto Acta Apostolicae Sedis ,
ove sono ricompresi alcuni disposti del Trattato, rilevanti ad hoc, che sono parte integrante dell’ordinamento canonico. Queste entrano in vigore nel settimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.
Vi è, inoltre, il Codex iuris canonici , fonte normativa principale della Chiesa Cattolica, nonché primo criterio di
riferimento interpretativo. In via suppletiva, e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, per le altre materie, non disciplinate da tali fonti, si osservano le leggi e gli atti normativi emanati nello Stato italiano, purché non contrari “ai precetti di diritto divino né ai precetti generali del diritto canonico, nonché alle norme del Trattato” (art. 3 della Legge n. LXXI del 2008). Tra le fonti suppletive, vanno, poi, annoverate le consuetudini ; le regole poste dal giudice per colmare eventuali residue lacune dell’ordinamento; la legge antiriciclaggio n. CXXVII, emanata da Papa Benedetto XVI, nel 2010, concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. Questo complesso normativo regola, anche, gli organi di funzionamento dello Stato , i quali restano in tutto e per tutto sottoposti all’autorità del Sommo Pontefice.
- Il Papa è il Capo dello Stato, con pieni poteri. Esercita, per mezzo della Segreteria di Stato, la rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale;
- il Collegio dei Cardinali è l’organo cui spettano i poteri del governo durante il periodo di Sede Vacante. Può emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, previa conferma del Pontefice successivamente eletto;
- il Cardinale Segretario dello Stato coadiuva il Sovrano;
- la Pontificia Commissione , formata da un Cardinale presidente e da altri Cardinali, assistita in via consultiva da un Consigliere generale dello Stato, esercita il potere legislativo, quando non è esercitato direttamente dal Papa, con indicazione di criteri e di limitazioni di materie;
- al Cardinale Presidente della Commissione spetta il potere esecutivo;
- il Giudice unico , il Tribunale , la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione sono gli organi giudiziari per l’applicazione delle leggi civili;
- i Tribunali dello SCV , il Tribunale Apostolico della Rota Romana, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sono, invece, gli organi giudiziari per le cause attinenti a materie disciplinate dal diritto canonico.
Rapporti tra SCV e Italia. La posizione geografica dello Stato Città del Vaticano e le sue ridottissime dimensioni impediscono allo stesso di funzionare e sopravvivere senza dipendere di fatto dall’Italia, facendo sorgere non pochi problemi. A ciò si è provveduto con il Concordato pattizio del 1929 e, poi, con successivi accordi, i quali hanno posto alcuni obblighi a carico sia della Repubblica Italiana che dello SCV. Lo Stato italiano, per assicurare il funzionamento e l’esercizio della sovranità vaticana, deve:
- assicurare allo Stato enclave un’adeguata dotazione di acque in proprietà;
- provvedere al collegamento ferroviario, “mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane”;
- garantire gli allacciamenti con la rete italiana e con l’estero dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelefonici e postali del Vaticano e la coordinazione con gli altri pubblici servizi;
- esentare dai diritti doganali e daziali le merci provenienti dall’estero e dirette allo SCV;
- assicurare la libertà di transito nel territorio italiano dei rappresentanti diplomatici e dei dignitari ecclesiastici;
- assicurare la libertà di accesso alla Sede Apostolica, per Vescovi e Cardinali di tutto il mondo, senza limitazione della libertà personale, anche nel caso di conclave o di concili;
- salvaguardare la libertà di corrispondenza da tutti gli Stati, compresi quelli coinvolti in conflitti bellici;
- consultare preventivamente la Santa Sede per la costruzione di nuovi edifici o trasformazioni urbanistiche che costituiscono introspetto in territorio vaticano.
- Per la Santa Sede sono previsti degli obblighi, in relazione al territorio vaticano:
- impegnarsi a lasciare la Piazza S. Pietro “normalmente aperta al pubblico” (art. 3, comma 2, Tratt.);
- permettere, nella piazza stessa, l’esercizio dei poteri di polizia delle autorità italiane, fino ai piedi della scalinata della Basilica, all’interno della quale potranno accedere solo previa richiesta da parte delle autorità vaticane (art. 3, comma 3, Tratt.);
- assicurare che i tesori d’arte e di scienza, che si trovano all’interno della Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense, rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, rimanendo, la Santa Sede, libera di regolare l’accesso al pubblico (art. 18 Tratt.). Il Trattato ha, altresì, disciplinato i rapporti giudiziari tra lo Stato italiano e quello vaticano.
- L’art. 23 Tratt. si occupa del coordinamento tra le giurisdizioni dei due Stati e afferma, al primo comma, che le sentenze pronunciate dai Tribunali vaticani saranno esecutive, in Italia, secondo le norme di diritto internazionale, nonché secondo le norme comuni interne italiane (per la materia civile: gli artt. 64 - 71 della L. 218/1995; per la materia penale: art. 12 c.p.; artt. 730 - 745 c.p.p.). Per il secondo comma dello stesso art. 23 Tratt. “avranno, invece, senz’altro, piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia, le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche od ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali e disciplinari”. Ciò sta a significare che i provvedimenti e le sentenze emanate da autorità ecclesiastiche o religiose, per il diritto interno della Repubblica, sono equiparate alle altre straniere e, di conseguenza, hanno piena efficacia giuridica, ma solo se sono in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
- In merito alla giurisdizione penale, invece, l’art. 22 Tratt. dispone che la Santa Sede può delegare allo Stato italiano, nei singoli casi o in modo permanente, la punizione dei delitti commessi nel territorio vaticano.
- Nel caso in cui il soggetto ponga in essere il comportamento delittuoso nella Città del Vaticano e si rifugi, poi, nello Stato italiano, vanno applicate le norme del diritto penale italiano, senza necessità di alcuna delega. Se il reo, invece, viene arrestato o comunque rimane nella Città del Vaticano, può scegliere di essere processato secondo il sistema giudiziario della Città Vaticana o, altrimenti, di delegare l’Italia a provvedere nel suo territorio alla punizione. Se, poi, l’autore del delitto si rifugia negli immobili dichiarati immuni dall’art. 15 del Trattato, gli agenti di polizia possono entrare per procedere all’arresto, trovando applicazione la legge penale italiana, poiché tali immobili, anche se godono del regime di extraterritorialità, fanno comunque parte, a tutti gli effetti, del territorio italiano.
- A differenza della notificazione degli atti in materia penale, ove bisogna seguire l’ordinaria procedura in via diplomatica, il regime relativo alla notificazione degli atti civili e commerciali è, invece, regolato da un’apposita Convenzione, stipulata nel 1932, tra l’Italia e la Santa Sede. In essa è previsto che, qualora un soggetto, privato o pubblico, voglia notificare questo genere di atti dall’Italia nello Stato della Città del Vaticano, deve far istanza al Procuratore della Repubblica, il quale inoltra la domanda al Promotore di giustizia del Tribunale di prima istanza dello stesso SCV, cui spetterà di provvedere alla notifica dell’atto; il procedimento inverso è previsto nel caso cui gli atti debbano essere notificati in Italia. Inoltre, la stessa Convenzione, all’art.4, stabilisce che, qualora siano convenuti in giudizio in Italia la Santa Sede o il Pontefice, in rapporto al suo patrimonio privato, la citazione deve essere fatta al Cardinale Segretario di Stato; quando, invece, ad essere convenuto in giudizio sia lo Stato Città del Vaticano, la citazione deve essere effettuata al Governatore dello stesso Stato.
- Inoltre, al Cardinale Segretario di Stato, rappresentante della Santa Sede innanzi al giudice italiano, non può essere deferito il giuramento decisorio, poiché il Cardinale ha solo la rappresentanza processuale del Papa e della Santa Sede, e non la disponibilità dei diritti, necessaria per l’ammissione di una prova legale come il giuramento.
gratuito: egli gode, cioè, di tutti i diritti della persona, garantiti dalla Costituzione, al pari di qualunque cittadino. Più che alla parola “ecclesiastico”, nel nostro ordinamento vi è spesso un richiamo alla nozione civilistica di ministro di culto, tendenzialmente onnicomprensiva, con la quale, nella religione cattolica, ci si riferisce a sacerdoti e vescovi. Occorre, invece, fare una distinzione per le confessioni acattoliche tra:
- ministri di culto appartenenti alle confessioni che abbiano stipulato un’Intesa con lo Stato, ove è la confessione stessa, secondo le modalità stabilite dall’Intesa, che attribuisce al soggetto la qualifica di ministro di culto, attraverso la nomina;
- ministri di culto appartenenti alle confessioni prive di intesa, laddove, per ottenere la qualifica necessaria per compiere atti del proprio ministero produttivi di effetti civili, è richiesta l’approvazione della nomina da parte del Ministro dell’Interno. Al fine di identificare il ministro di culto nei due diversi ambiti, la dottrina ha individuato due criteri:
- il criterio funzionale-formale si applica, nel primo caso, in quanto si tiene conto, non solo delle funzioni esercitate dal soggetto, ma anche della formale investitura effettuata dalla confessione interessata;
- il criterio funzionale di fatto si segue negli altri casi, poiché si prescinde dall’elemento formale dell’investitura, e si considerano solo le funzioni di fatto esercitate dal ministro di culto. Privilegi ed esenzioni : ai soggetti appartenenti all’organizzazione gerarchica della Chiesa è sempre stato riservato un trattamento particolare, tant’è che il Codex iuris canonici fa una quadripartizione dei privilegi dei chierici ( privilegium canonis, fori, immunitatis e competentiae ); e tali situazioni di vantaggio giuridico sono previste anche nel Nuovo Concordato.
- Esenzione dal servizio militare. “I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo” (art. 4, comma 1). L’esenzione, dunque, non è automatica, ma subordinata ad una specifica domanda ed, in tal modo, tali soggetti hanno la facoltà di avvalersi dell’obiezione di coscienza al servizio di leva. La questione è comunque adesso superata, in virtù della sospensione dell’obbligo del servizio militare stabilita dalla L. 23 agosto 2004, n. 226. È previsto, pure, un particolare trattamento, in caso di mobilitazione generale, per gli ecclesiastici non assegnati alle cure d’anime, i quali possono esercitare il loro ministero religioso nelle truppe o nel servizio sanitario (comma 2). Inoltre, vi è la possibilità per gli studenti di teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata di usufruire dei rinvii del servizio militare, in conformità a quanto previsto per gli studenti universitari italiani (comma 3). Infine, la posizione dei ministri di culto delle confessioni acattoliche circa il servizio di leva è piuttosto diversificata, poiché varia a seconda della disciplina legislativa dettata dalle Intese.
- Segreto d’ufficio. Il comma 4 dell’art. 4 offre, invece, una tutela per tutte le informazioni acquisite nell’esercizio del proprio ufficio: non deve riguardare, però, solo quanto appreso con il vincolo inviolabile del sigillo sacramentale della confessione (can. 983, § 1, c.j.c.), ma, in senso più lato, tutto ciò che i ministri di culto abbiano appreso nella loro veste. Gli ecclesiastici, cioè, non sono tenuti a comunicare a qualsiasi autorità dello Stato quello di cui sono venuti a conoscenza, su persone o fatti, nello svolgimento del loro ministero: ciò non vale, però, per le notizie apprese durante l’espletamento di attività private. Non è necessario, afferma Cardia, che colui il quale si confidi sia un fedele della confessione religiosa di appartenenza del ministro a cui si rivolge: ciò che conta è che vi sia un nesso di causalità tra l’informazione ricevuta e l’esercizio del ministero. NB: trattasi di una facoltà e non di un dovere, ragion per cui l’ecclesiastico non commetterebbe alcun reato laddove decidesse di dare le informazioni di cui è venuto a conoscenza. Il ministro di culto ha, invece, l’obbligo di astenersi dal riferire quanto è venuto a conoscenza a motivo del proprio ufficio, se costituisce un segreto: tale obbligo può, però, tramutarsi in facoltà quando il segreto ha carattere oggettivo (ad esempio se il confidente lo ha liberato dal vincolo). Vige, comunque, una tutela giuridica di carattere generale, che riguarda tutte le confessioni prive di una regolamentazione pattizia della materia. In questi casi, infatti, trova applicazione l’art. 200 del codice di procedura penale, il quale include i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, tra quei soggetti che “non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria”. La violazione di tale norma comporta l’inutilizzabilità della prova raccolta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 191 c.p.p.). La copertura del segreto professionale riguarda anche gli atti, i documenti ed ogni altra cosa esistente presso tali persone per ragioni del loro ufficio, incarico o ministero (art. 256 c.p.p.). Inoltre, è illecito intercettare conversazioni dei ministri di culto quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero (art. 271 c.p.p.), poiché ciò significherebbe violare la riservatezza della loro attività e dei loro colloqui, e con i fedeli e con altri ministri. Le disposizioni che tutelano il segreto ministeriale offrono una duplice garanzia: da un lato, tutelano l’attività del ministro di culto, che può essere espletata pienamente e nella totale riservatezza ; e, dall’altro, salvaguardano i fedeli che si rivolgono al ministro, in base al rapporto di fiducia e di confidenza che caratterizza le confessioni religiose. Peraltro, in relazione al diritto - dovere del ministro di culto di astenersi dal deporre, l’ordinamento offre una tutela al soggetto che si è confidato e, ai sensi dell’art. 622 c.p., punisce “chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto”. La locuzione giusta causa, però, deve essere attentamente valutata, in quanto si è di fronte ad una sottile linea di confine, il cui superamento avrà delle conseguenze:
l’ecclesiastico, cioè, deciderà di non tacere più e di parlare innanzi all’autorità giudiziaria nel momento in cui non vorrà causare, o vorrà evitare, un danno grave o irreparabile a terze persone. 3) Ineleggibilità ed incompatibilità : la legislazione statale prevede delle incompatibilità con determinati uffici o funzioni pubbliche per i conflitti, interiori o di interessi, che potrebbero nascere con il contemporaneo svolgimento delle funzioni ministeriali.
- L’art.60 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che non siano eleggibili a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura d’anime, e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.
- L’art. 12, lett. c), L. n. 287/1951, esclude che i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione possano svolgere l’ufficio di giudice popolare nelle Corti d’Assise.
- L’art. 8, L. 374/1991, non permette agli ecclesiastici e i ministri di culto di qualunque confessione religiosa di esercitare le funzioni di giudice di pace né, stabilisce l’art. 8, L. n. 276/1997, possono essere nominati giudici onorari aggregati.
- Al ministro di culto che abbia giurisdizione o cura d’anime è precluso anche l’esercizio della professione di avvocato e di procuratore legale (art. 3, R.D.L. 27.11.1933, n. 1578)
- Il ministro di qualunque culto, a prescindere che abbia o meno giurisdizione o cura d’anime, non può esercitare l’ufficio di esattore delle imposte (art. 17, T.U. 1401/1922), né quello di notaio (art. 2, L. n. 89/1913). Però, l’art. 609 c.c., ammette che il ministro di culto riceva il testamento “quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio”, e per essere valido è necessaria la presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni. 4) Questioni penalistiche. La necessità di tutelare, innanzitutto, la libertà religiosa, e poi anche le funzioni svolte dai ministri di culto, comporta la previsione, nel nostro ordinamento, di alcune fattispecie incriminatrici (Cod. penale, Libro II, Titolo IV, Capo I “Dei delitti contro le confessioni religiose” e Capo II “Dei delitti contro la pietà dei defunti”) e di disposizioni collaterali al Concordato.
- Gli artt. 403- 404 - 405 del codice penale riguardano il vilipendio dei ministri di culto e di cose che formano oggetto di culto con l’intento di recare offesa alla confessione religiosa di appartenenza, nonché il turbamento di funzioni religiose compiute dal ministro di culto medesimo.
- L’art.498 c.p. punisce chiunque “indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico”. Tale reato è stato depenalizzato nel 1999, col d.lgs. n. 507, ed è prevista, per il reo, una sanzione amministrativa pecuniaria.
- Anche la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti, intese come un’offesa ai simboli, alle divinità e alle persone venerate di un determinato culto religioso, sono contravvenzioni punite dall’art. 724 c.p.
- L’art. 61, n. 9, c.p., è una circostanza aggravante comune che si applica quando si commette il reato “con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto”.
- Il n. 10 del medesimo articolo punisce, invece, più gravemente, “l’aver commesso il fatto contro […] una persona incaricata di un pubblico servizio o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, […] nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio”.
- L’art. 98 del Testo Unico per le elezioni alla Camera dei Deputati del 30 marzo 1957, sanziona il comportamento del ministro di qualsiasi culto che “abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati o a vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all’astensione”.
- L’art.8 del Trattato Lateranense considera sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice e sancisce che l’attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo sono puniti con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro il Presidente della Repubblica. Lo stesso vale per le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti.
- Il disposto del Protocollo addizionale del Concordato, alla lettera b) del n. 2, afferma che “La Repubblica Italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici”. Quest’ultimo disposto è stato introdotto per due ordini di ragioni: 1) dare la possibilità all’autorità ecclesiastica di considerare ed, eventualmente, applicare, provvedimenti cautelativi, come ad esempio, un allontanamento dell’interessato o una sua sostituzione; 2) adottare delle misure di sostegno, quali ad esempio la nomina di un difensore o un sostegno psicologico. Tale disposizione, però, risulta essere in evidente contrasto con il principio di segretezza dell’iscrizione del nome della persona nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.): vi è, cioè, un divieto posto dal nostro codice di rito, che non permette alcuna comunicazione all’autorità ecclesiastica di eventuali indagini svolte a carico di un clericale.
- Il “lavoro” e la previdenza sociale agli ecclesiastici. A questo proposito occorre considerare che:
- si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro ogniqualvolta il religioso viene assunto direttamente o indirettamente da una persona giuridica esterna. Tra il religioso e la persona giuridica in questione, quindi, intercorre un rapporto di lavoro subordinato, che segue le norme civilistiche e previdenziali. In questi casi, il religioso non può rinunciare al diritto alla retribuzione e gli stipendi dei ministri di culto di ogni confessione
La Chiesa cattolica, quindi, ha visto ampliarsi la propria libertà, dal momento che adesso lo Stato ha solo il diritto di conoscere chi siano le persone che andranno a ricoprire gli uffici suddetti. Permane, cioè, il solo obbligo, per la competente autorità ecclesiastica, di “dare comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato” (art. 3, n. 2). Il destinatario finale della comunicazione di tali nomine deve essere il Ministero dell’Interno. Unica limitazione alla libertà della Chiesa consiste nel fatto che i titolari degli uffici ecclesiastici devono essere cittadini italiani, ad eccezione che per la diocesi di Roma e per le diocesi suburbicarie (art. 22 del Concordato del 1929). L’assistenza spirituale. Altra funzione importante svolta dai ministri di culto è quella di garantire l’assistenza spirituale a tutti i fedeli, compresi quelli che fanno parte delle “istituzioni segreganti” e delle “istituzioni totalizzanti”. Dalla Torre definisce, così, i soggetti che non possono usufruire pienamente della propria libertà, o perché ristretti in un istituto penitenziario, o perché arruolati nelle forze armate, o perché degenti negli ospedali. L’art. 11 dell’Accordo di Villa Madama prevede che “La Repubblica Italiana assicura che l’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici. L’assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità”. Lo Stato, cioè, si assume, da un lato, un impegno di carattere negativo, consistente nel non ostacolare in nessuna maniera l’esercizio della libertà religiosa di quei soggetti che si trovano, temporaneamente o stabilmente, inseriti all’interno di “comunità separate o chiuse” (comma 1); dall’altro lato, si assume un impegno di carattere positivo, assicurando alle medesime persone l’assistenza da parte di autorità competenti, quali cappellani ospedalieri, carcerari e militari (comma 2). Tale impegno trova fondamento nell’art. 19 della nostra Costituzione, in virtù del fatto che offrire una piena tutela del diritto di libertà religiosa significa anche far in modo, in presenza di impedimenti oggettivi, che vengano assicurati l’esercizio delle pratiche del culto ed il conforto spirituale dei ministri della confessione di appartenenza. A norma dell’art. 17 del d.lgs. 15.3.2010 n. 66, il servizio di assistenza spirituale è “disimpegnato a sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari”, legati da un rapporto di impiego con l’amministrazione delle Forze armate ed inquadrati nelle gerarchie militari. La nomina dei sacerdoti a cappellani militari presuppone il godimento dei diritti civili e politici, instaurandosi, con lo Stato, un vero e proprio rapporto di pubblico impiego. L’alta direzione del servizio è affidata all’Ordinario militare per l’Italia investito di dignità vescovile ed equiparato al grado di generale di corpo d’armata, la cui giurisdizione ecclesiastica è personale e locale, e si estende al personale addetto agli ospedali o enti militari. L’ordinamento giuridico italiano riconosce una posizione particolare ad altri uffici della Chiesa non organizzati territorialmente, oltre quello appena esaminato, quali quelli per l’assistenza spirituale alla Polizia di Stato e servizi assimilati, ai degenti in ospedale, in case di cura o di assistenza pubblica, e a coloro che sono detenuti in istituti di prevenzione e di pena. Nelle strutture pubbliche obbliganti è previsto che il servizio di assistenza cattolica venga prestato in modo continuativo, con la presenza di cappellani integrati nelle rispettive strutture, mentre l’assistenza di altri culti viene prestata garantendo il diritto di accesso dei rispettivi ministri, solo dietro specifica richiesta dell’utente, senza limiti di orario e senza necessità di alcuna previa autorizzazione. Inoltre, per una specifica scelta confessionale, le Intese stipulate con i culti acattolici prevedono che il servizio di assistenza religiosa venga finanziato dai rispettivi organi ecclesiastici. Le confessioni religiose A partire dalla seconda metà del 1800, in Italia sono state emanate alcune leggi, con il preciso scopo di espropriare il patrimonio della Chiesa e farlo acquisire da parte dello Stato attraverso la privazione della personalità giuridica degli enti ecclesiastici. Questa politica anticlericale ha inizio con la L. n. 878/1855, la prima delle c.d. leggi eversive, che abroga il riconoscimento civile a numerosi ordini religiosi, incamerandone i beni. Dopo la terza guerra d’indipendenza (1866), a causa delle enormi spese dovute al conflitto, si assiste ad un aumento del disavanzo pubblico che porta lo Stato a decidere di rispondere a tale crisi finanziaria con l’acquisizione di tutti i beni delle comunità religiose, al fine di poter dare, così, una svolta all’economia del Paese. La maggior parte degli enti, quindi, vengono sciolti e la libertà dei restanti pochi è limitata, in quanto sono previsti dei controlli e delle limitazioni sull’attività delle persone giuridiche in generale, e di quelle ecclesiastiche in particolare. Da questo quadro dell’Italia pre-concordataria, dunque, si evince facilmente la situazione critica e delicata in cui versano gli enti religiosi e ne consegue una evidente necessità di offrire una tutela normativa agli stessi. Già col Concordato del 1929 viene fortemente mitigato il rigore delle leggi eversive, ed è nuovamente riconosciuta la possibilità, per le confessioni religiose, di costituire enti dotati di una propria personalità giuridica e di svolgere le proprie attività in maniera libera.
Con l’emanazione della Costituzione, poi, è stata finalmente introdotta una norma ad hoc atta ad evitare che in futuro potesse, ancora una volta, essere emanata una disposizione legislativa diretta ad infirmare gli enti religiosi di qualsiasi confessione. Ecco spiegato il motivo di un’ulteriore norma costituzionale che salvaguardi in modo particolare tali enti, oltre agli artt. 2 , 7 , 8 , 18 , 19 Cost., che tutelano la libertà religiosa nelle sue varie forme. L’art. 20 Cost., il quale afferma che “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ” determina un divieto di discriminazione in peius degli enti religiosi, ricollegandosi al principio d’uguaglianza e alla libertà religiosa. È, quindi, previsto un particolare limite, costituito dal fatto che la creazione di norme speciali non si può tradurre in un regime giuridico peggiorativo rispetto alle norme valevoli per le persone giuridiche in genere, mentre è pienamente ammissibile che detta specialità conduca a disposizioni più favorevoli. Gli enti confessionali sono quelle articolazioni giuridiche attraverso cui agiscono le confessioni religiose e di cui costituiscono la struttura istituzionale. Inizialmente, il termine enti ecclesiastici ha identificato i soli enti appartenenti alla Chiesa cattolica; poi, con la riforma legislativa successiva alla stipulazione dell’Accordo del 1984, tale qualifica è stata estesa a tutti gli enti legati ad una confessione con intesa. Con un apposito procedimento, tali enti possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, quali “enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”. Essi rappresentano una categoria particolare tra gli enti non commerciali, caratterizzati dalla specificità dei propri fini - di religione o di culto - , nonché dalla peculiarità della propria struttura, - legame organico con una confessione religiosa munita di intesa con lo Stato. Tra le fonti di regolamentazione vi sono:
- la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante le norme “sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”;
- le leggi di approvazione delle Intese, stipulate con le confessioni religiose (ex art. 8, comma 3, Cost.), come legge ordinaria a procedura integrata;
- le Intese con le confessioni acattoliche attualmente vigenti;
- la legge 24 giugno 1929, n. 1159, che regola le confessioni religiose acattoliche prive di intesa con lo Stato, denominata “Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri medesimi”;
- la Costituzione Repubblicana che si occupa sia degli enti religiosi riconosciuti che di quelli non riconosciuti. Costituiscono poi fonti di regolamentazione degli enti ecclesiastici:
- le disposizioni normative unilaterali, aventi efficacia diretta sugli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, come ad esempio la L. 15 maggio 1997, n. 127 (abrogatrice delle autorizzazioni agli acquisti da parte delle persone giuridiche e del parere obbligatorio del Consiglio di Stato in sede di procedura di riconoscimento) ed il Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (recante le disposizioni sul “riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cd. Onlus”);
- le fonti regolamentari emanate nell’ordinamento statuale ed in quello confessionale, non aventi valenza pattizia. Da parte statuale, D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, che approva il regolamento di esecuzione della L. 20 maggio 1985, n. 222; da parte ecclesiastica, l’Istruzione in materia amministrativa della Conferenza episcopale italiana;
- le fonti sovra - nazionali, tra cui il Decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231, con cui il Governo dà esecuzione alle Convenzioni internazionali di Bruxelles del 1995 e 1997 e di Parigi del 1997. Tale Decreto, così come recita l’art. 1, “disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato” che “si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. Modi di acquisto della personalità giuridica. Il riconoscimento della p.g. degli enti confessionali può avvenire secondo le seguenti modalità: a. Per antico possesso di stato (modalità di riconoscimento per tutti quegli enti che esistono tempo immemorabile e il Ministero dell’Interno può rilasciare attestato circa l’esistenza dell’ente anteriore al 1929 [ne beneficiano enti cattolici esistenti prima del 1929 (es: Santa Sede), la Tavola Valdese e i quindici concistori della Chiesa delle Valli]); b. Per legge (quando il legislatore riconosce la p.g. con apposito provvedimento normativo [ad esempio ne ha beneficiato l’unione delle comunità israelitiche, la CEI]); si tratta di enti che per la loro importanza rendono superfluo il procedimento ordinario; c. Con procedimento abbreviato (modalità di natura straordinaria consistente in un procedimento di omologazione attribuito alle competenze della p.a., che si realizza mediante l’emissione di un decreto del ministero dell’Interno entro 60 gg dalla ricezione del provvedimento di istituzione emesso dall’autorità ecclesiastica): es: istituto per il sostentamento al clero, le diocesi ecc; d. Per decreto ministeriale (modalità ordinaria di riconoscimento, prevista da diverse fonti di derivazione bilaterale). Ricorda che agli enti confessionali non si applica il d.p.r. 361/2000 in materia di riconoscimento delle p.g. private che crea un regime meno gravoso per tale procedura: da un lato l’esclusione è obbligata perché le norme pattizie non