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Diritto Ecclesiastico Definizione di diritto ecclesiastico: è il diritto dello stato che regola il fenomeno religioso. Data la definizione di diritto ecclesiastico, emergono le differenze e i rapporti con le altre discipline giuridiche: innanzitutto con il diritto canonico che è il diritto interno della chiesa cattolica. Profondo rapporto con altre discipline giuridiche: con il diritto costituzionale, diritto privato (es. matrimonio concordatario), diritto internazionale (diritto di libertà religiosa che è sia interna ma anche una ampia tutela a livello sovrannazionale), diritto penale (norme previste che sanzionano penalmente le offese alle confessioni religiose e al sentimento religioso dei cittadini), vi possono essere legami con il diritto processuale civile come per il riconoscimento delle sentenze del giudice canonico, le sentenze di nullità in materia matrimoniale etc., collegamenti con il diritto processuale penale come per esempio la possibilità dei ministri di culto dall’astenersi dalla testimonianza che tutelano il segreto confessionale etc., con il diritto amministrativo (riconoscimento degli enti religiosi), con il diritto tributario (trattamento fiscale degli enti religiosi e del finanziamento degli enti religiosi attraverso meccanismi tributari), con il diritto del lavoro (organizzazioni di tendenza: caratterizzate da un determinato fine). Importanti collegamenti con il diritto ecclesiastico e discipline non giuridiche in particolare con le scienze storiche e in particolare con “storia tra i sistemi e i rapporti con le confessioni religiose”. Il diritto ecclesiastico nella realtà universitaria italiana è una disciplina relativamente giovane che risale a fine 800; i fondatori sono Francesco Scaduto (Bagheria 1858 – Favara 1942) e Francesco Ruffini (Piemonte 1863 – Torino 1934). Si può dire che nasce in qualche modo dalle ceneri del diritto canonico perché nel quadro del conflitto tra lo stato e la chiesa era stato eliminato l’insegnamento del diritto canonico e poi reintrodotto nei primi decenni del ‘900. Nasce il 21 novembre 1884 quando Francesco Scaduto tiene all’università di Palermo una introduzione ai corsi in cui traccia la nozione di diritto ecclesiastico: comprende le norme canoniche e religiose e quelle statuali che disciplinano il fenomeno religioso, ma queste seconde, quelle dello stato, sono poste in una posizione di decisa preminenza; il diritto ecclesiastico è essenzialmente un diritto statale che disciplina il fenomeno religioso. Francesco Ruffini affronta lo studio di questa materia con un approccio storico. Diritto ecclesiastico civile vigente: complesso delle norme emanate dallo stato e tenendo quelle della chiesa come sostrato per interpretare ed applicare le disposizioni dello stato (Schiappoli). All’inizio del ventesimo secolo, un altro importante studioso, Vincenzo del Giudice, identifica il diritto ecclesiastico come il sistema delle norme speciali delle quali sono regolati nella costituzione e nelle attività loro i gruppi sociali che l’ordinamento giuridico ritiene intesi alla realizzazione di finalità religiose. I due fondatori del diritto ecclesiastico italiano danno vita a due scuole fondamentali nell’ambito del diritto ecclesiastico che segue un indirizzo storico e un indirizzo positivistico. Momento cruciale nella storia della disciplina si ha con i patti lateranensi, accordi tra stato e chiesa cattolica del 1929 che introducono un altro aspetto fondamentale ossia il diritto concordatario ossia il diritto dei rapporti tra stato e chiesa dal punto di vista giuridico. Momento fondamentale è l’avvento della costituzione repubblicana del 1948 con la sua ampia e articolata tutela della libertà religiosa e poi dagli anni ’60 con Luigi de luca che inizia a studiare il diritto ecclesiastico come “legislatio libertatis” individuando come nucleo fondante il diritto di libertà religiosa (ancora insuperato perché ancora oggi è questo il nucleo essenziale e fondamentale). Oggi il diritto ecclesiastico ha assunto una chiave comparatistica: prospettiva europea ed interculturale e religiosa. Questione del nome della disciplina: alcuni studiosi auspicano un superamento dell’antica e classica denominazione di diritto ecclesiastico (diritto e religione o diritto dei culti ma il prof. Preferisce la denominazione attuale. Pensiero di Luciano Musselli che in un suo scritto enuncia tre brevi tesi sull’insegnamento del diritto ecclesiastico:
in materia religiosa;
periodo affermano il principio “cuius regio eius et religius” religione del sovrano è religione anche dei sudditi, il re gode del diritto di mutare e riformare la religione e per coloro che sono dissidenti esiste solo il diritto di abbandonare il paese e poi si affermerà una mera tolleranza. In questa intemperia storica si assiste ad un diverso modello che si afferma nei paesi che diventano protestanti rispetto ai paesi cattolici: nei paesi protestanti si afferma il modello delle c.d. “chiese di stato”. Emblematico è il caso dell’Inghilterra: il re si proclama capo supremo della chiesa di Inghilterra nel 1534. Il giurisdizionalismo si afferma come “giurisdizionalismo confessionista” ossia come un sistema che ha una propria confessione di riferimento. Diritti dei sovrani sopra le cose sacre la stretta parentela con il sistema cesaropapista e lo stato ha dei veri e propri diritti, esercita delle funzioni religiose mentre nel sistema giurisdizionalista lo stato attua un controllo sullo stato e sulle confessioni religiose. Il giurisdizionalismo assume diverse denominazioni a seconda delle epoche e dei territori in cui si sviluppa, es. in Francia si parla di Gallicanesimo (il pontefice e il potere del pontefice romano sulla chiesa di Francia è limitato, il sovrano ha dei poteri di controllo); in Spagna si parla di regalismo, in Austria da giuseppinismo etc. tratto comune rappresentato dai diritti sulle cose sacre appartenenti allo Stato. Si fa riferimento ad un complesso di diritti che sono diretti a due finalità fondamentali: da un lato a proteggere la chiesa (diritti di protezione perché il sistema ha una chiesa di stato che è la chiesa cattolica) e una serie di diritti che servono a difendere lo stato dalle pretese della chiesa.
Cremona, Geremia Bonomelli, che in un discorso in occasione di una messa aveva affermato il tramonto del giurisdizionalismo. Separatismo il separatismo è un sistema che teorizza la separazione dello stato dalla chiesa e dalle confessioni religiose che tende a ricondurre il fenomeno religioso nel diritto comune dei gruppi e delle associazioni. Questo sistema non nasce in ambito statale, ma nasce come dottrina e come teorizzazione nelle comunità degli anabattisti in Germania e degli indipendenti in Inghilterra: rifiutavano il controllo dello stato sulle religioni e quindi auspicavano una ampia autonomia delle chiese anche sul piano patrimoniale e finanziario. Questo sistema ha tre declinazioni fondamentali:
in particolare da Paolo VI. LA costituzione polacca del 1997 sancisce una separazione amichevole tra stato e chiesa e all’art. 25 stabilisce i rapporti tra chiesa cattolica e stato polacco sono regolati con accordi di carattere nazionale ma sancisce anche che anche i rapporti con altre confessioni religiose sono regolati su base pattizia e si tratta di un elemento per cui si nota che la Polonia segue il modello italiano. Divinizzazione dello stato culto dello stato che accomuna tutte le forme di totalitarismo (sia quello nazista che quello comunista) ed entrambi i sistemi sono avversari del cristianesimo. L’essenza del sistema separatista può essere riassunta da una formula, molto importante: gli uomini devono potere trascorrere la loro vita dalla culla fino alla tomba senza che venga loro da parte dello stato e del potere politico, nessun impaccio come neanche nessun impulso di carattere religioso. Il concordato è un accordo tra stato e chiesa e il primo concordato della storia è il concordato di Worms del 23 settembre del 1122 tra il sovrano del sacro romano impero e il papa Callisto II e questo accordo mette fine alla questione della lotta per le investiture. Contrasto che nasceva dal fatto che il papa rivendicava tale facoltà di nomina ma le rivendicazioni erano anche da parte dell’imperatore e gli stessi vescovi erano inseriti ed integrati dal sistema feudale, c.d. Vescovi-conti e questo generava il conflitto che si conclude con un accordo che segna il riconoscimento della chiesa di nominare in via esclusiva i vescovi (sta succedendo questo anche in tempi moderni, in Cina per es. quindi si tratta di una lotta che non è finita nel medioevo). Il concordato è l’accordo tra la chiesa e lo stato ed esistono tre teorie fondamentali sulla natura giuridica dei concordati:
concilio vaticano secondo si avvia una stagione concordataria che termina nel pontificato di Giovanni Paolo II che stipula una serie di concordati con tutti i paesi del mondo che prosegue ancora oggi. Tre modelli di concordato:
art. 5: continua a godere dei palazzi apostolici che sono inalienabili ed esenti da tasse o espropriazione per pubblica utilità. Continua a godere dei palazzi: questi palazzi fanno parte dello Stato italiano o no? – si fanno parte dello stato italiano e quindi la sovranità è dello stato, non sono neanche di proprietà del papa ed è per questo che il papa riteneva particolarmente debole questa tutela. art.6: i cardinali devono liberamente scegliere il papa e quindi lo stato italiano si impegna a garantire questo importante evento come si impegna a garantire i concili ecumenici. art.7: poste a tutela della libertà della santa sede che impedisce di turbare la libertà delle riunioni. art 11: (norma cruciale che ha posto anche dei problemi di carattere storico durante la Prima guerra mondiale) tutela il diritto di legazione attivo e passivo del papa della santa sede che ha sempre avuto una soggettività internazionale e ha dei propri inviati di carattere diplomatico presso gli altri stati e può accreditare presso di sé gli ambasciatori diplomatici degli altri stati. art. 12: la libertà di comunicazione. È stata data la facoltà di stabilire gli uffici di posta e telegrafo e scegliere i propri impiegati. Titolo II “relazioni stato- chiesa” art. 14: è abolita ogni restrizione speciale alla riunione dei membri del clero cattolico art. 15: è fatta rinuncia al diritto di legazia apostolica in Sicilia e in tutto il Regno, diritto di nomina e proposta di collazione nei benefici maggiori, i vescovi non prestano giuramento al re. Non vi deve essere una ingerenza del sovrano nella nomina delle cariche ecclesiastiche che sono lasciate al papa. Abolizione anche dell’istituto della c.d. Legazia apostolica in Sicilia per la quale il re della Sicilia si considerava rappresentante del papa in Sicilia e aveva poteri molto forti. art. 16: sono aboliti ogni forma di assenso governativo per la pubblicazione degli atti delle autorità ecclesiastiche art. 18: con legge ulteriore sarà provveduto l’ordinamento e all’amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno. Materia finanziaria: ambiguità della legge delle guarentigie che ha un indirizzo separatista perché si allontana dagli strumenti giurisdizionalisti ma li conserva in via temporanea per la materia del patrimonio ecclesiastico perché rimangono il vigore fino all’emanazione della legge di cui all.art.18. Questa legge non sarà mai emanata e il placet e l’exequatur saranno aboliti successivamente. art. 17: norma di grande rilevanza perché prima si aveva il c.d. “appello per abuso” adesso viene meno e si riconosce la libertà di giurisdizione della chiesa, non sono soggetti al controllo dello stato. art. 19: norma di chiusura che afferma che questa è la legge fondamentale che deve regolare i rapporti tra stato e chiesa. Legge ritenuta debole dalla chiesa perché è legge unilaterale dello stato che è frutto delle maggioranze dello Stato. Nel 1878, nel Consiglio di Stato stabilisce che la legge delle guarentigie rientra nel novero delle c.d. legge fondamentali dello stato; è la legge che orienta il diritto e la politica ecclesiastica dell’Italia liberale. Legislazione politica ecclesiastica separatista, alcuni parlano di separatismo liberale. Legge Guarentigie → separatismo cavouriano Art 2 di questa legge → - tutela il sommo pontefice da attentati e offese
Nella sua visione questo accordo non avrebbe mai potuto portare alla rinuncia totale. Crispi torna all’anticlericalismo, si apre una nuova fase di conflitto tra Stato e Chiesa. Alla fine del 1887, il vescovo di Roma si reca in visita al Cardinale Vicario di Roma, pregandolo di far prevenire al Papa gli auguri per il suo giubileo, da qui decreto reale che appoggia il blocco anticlericale e prevale sulle elezioni di Roma. Fanno costruire un monumento a Giordano Bruno e il sommo pontefice definitivamente chiudere con la politica, giunge a ventilare l’ipotesi del suo abbandono della città di Roma. 1895 → - monumento a Garibaldi
promosso il manifesto degli intellettuali antifascisti critica i patti lateranensi con delle affermazioni molto significative. questione della scindibilità dei patti lateranensi, in particolare dei primi due, trattato e concordato: per la santa sede sono tra loro inscindibili e questo si evince dalla lettera di Pio XI del 30 maggio 1929 mentre la tesi del governo, espressa da mussolini e da Alfredo Rocco, per il quale i due documenti sono scindibili ossia possono avere una vita autonoma e diversa. Nel 1929 vi sono altri importanti atti della politica ecclesiastica italiana poiché viene emanata anche la legge dei culti ammessi ci disciplina le confessioni diverse da quella cattolica e che da avvio ad una legislazione speciale riguardante l’ebraismo che sarà appositamente disciplinata nel 1930/1931. Sicuramente, i patti lateranensi segnano un avvicinamento tra la chiesa e il regime fascista soprattutto per quanto riguarda i nemici ossia il liberalismo e il socialismo ma soprattutto Mussolini è lontano dal cattolicesimo e vi sono diversi momenti di tensione tra chiesa cattolica e regime. Alcuni episodi relativi al periodo successivo al 1929:
Genesi dell’art. 7 della costituzione stato e chiesa sono indipendenti e i rapporti sono regolati attraverso i patti lateranensi. Il tema giuridico più importante è relativo alla costituzionalizzazione dei patti lateranensi che costituiscono un fatto nuovo anche se nel periodo liberale, il Consiglio di Stato aveva definito la legge delle guarentigie una legge dello Stato e il fascismo aveva introdotto un parere obbligatorio per eventuali modifiche delle norme dei patti lateranensi. Importante dibattito in Assemblea costituente: sono contrari all’articolo 7 tutti gli esponenti della sinistra laica, in particolare i socialisti anche se il partito socialista, pur opponendosi, tendono a sminuirne la portata e affermando che per il partito socialista anche la più piccola forma agraria è più importante il concordato; sono contrari i repubblicani ed è contrario Benedetto Croce che si oppone all’art.7 come si era opposto ai patti lateranensi nel 1929 e lo ritiene un errore logico e uno scandalo giuridico. Sono favorevoli invece i qualunquisti il cui esponente propone un emendamento per proclamare la religione cattolica come religione dello Stato; sono favorevoli i liberali e questo per l’indirizzo conservatore; è favorevole la democrazia cristiana e in particolare Giorgio la Pira afferma che lo stato italiano non è né laica né confessionale ma deve rispettare l’eventuale orientazione dell’uomo naturalmente verso la religione; viene affermata anche la necessità storica della chiesa che non si può ignorare. La posizione più interessante è quella del Partito Comunista perché pur essendo contrario ai patti lateranensi, con una scelta politica decide di votare a favore dell’art. 7 rompendo il fronte delle sinistre, voluta fortemente da Togliatti che tra molte polemiche afferma che vi è una necessità di un compromesso tra cattolici e comunisti. È opportuno soffermarsi anche sulle posizioni di Pietro Calamandrei e Giuseppe Dossetti. Calamandrei che tiene un discorso fortemente critico sull’art. 7 della costituzione, discorso del 20 marzo 1947, in cui afferma la sua contrarietà all’art. così come formulato e affermando il voto contrario e contestando la decisione del partito comunista. Sono contrari considerando un errore giuridico ma anche un errore politico ed è contrario ad entrambi i commi sia la prima che la seconda. Critica di Calamandrei ai patti lateranensi: aveva proposto di fare un richiamo ai patti nel preambolo, ma se vengono inseriti nella costituzione diventeranno norma giuridica e non più accenno storico. La prima critica è che il rinvio avrebbe in qualche modo messo lo stato in balia della chiesa ma vi è una seconda conseguenza, che in questo modo si introducono delle norme in contrasto con le norme costituzionali. Dossetti, rappresentante cattolico durante la resistenza e dal 1945 è segretario della Democrazia Cristiana, professore all’Università di diritto ecclesiastico e diritto canonico e deputato all’assemblea costituente, afferma la necessità di distinguere l’indipendenza della chiesa ossia si tratta di un ordinamento originario e non derivato e quindi in questo senso va respinta l’obiezione mossa da Calamandrei e perché qui si parla di indipendenza e sovranità della chiesa e il perché è chiaro: della sovranità della chiesa molti avevano dubitato e quindi va difeso il principio di autonomia e indipendenza. Secondo principio secondo cui la chiesa e lo stato sono entrambi originari esterni l’uno dall’altro, allora i rapporti tra questi non possono essere regolati se non da una disciplina bilateralmente convenuta, i rapporti devono essere necessariamente regolati su base concordataria. Ribaltamento dei principi sostenuti dagli oppositori, per Dossetti la vera laicità discende proprio dal riconoscimento del principio di reciproca indipendenza da cui discende il principio di bilateralità nei loro rapporti. L’onorevole Paglietta, esponente del Partito comunista e famoso per la sua vivacità, commentando una frase della relazione sulla norma chiedeva se queste norme ci sono o non ci sono nella costituzione e Dossetti rispondendo afferma che queste norme dei patti lateranensi non rientrano nella costituzione; il secondo comma non è un rinvio materiale ma va considerata una norma sulla produzione giuridica, non è una norma che abbia per oggetto i contenuti dei Patti, ha per oggetto un precetto ossia che le eventuali norme dirette a modificare il concordato debbono essere prodotte. Dal principio di reciproca indipendenza deriva la necessità di un accordo per regolare i rapporti tra gli enti.
era ritenuto come un evento provvidenziale. Divenuto papa con il nome di Paolo IV, in un discorso agli amministratori, afferma di cercare un potere spirituale. In una storica visita al campidoglio, il 16 aprile del 1966, Paolo Vi afferma che la chiesa non ha più alcuna sovranità temporale conservando il ricordo storico, ma oggi non si ha alcun rimpianto né nostalgia. è anche un momento in cui si avvia un processo di secolarizzazione ossia di progressiva decadenza dei valori religiosi soprattutto di quelli tradizionali, e questo processo che si avvia negli anni ’60 del ‘900 e culmina nel 1968 e ha anche delle ricadute giuridiche. Dicembre del 1970 viene introdotta la legge sul divorzio, legge che sarà confermata nel 1974 a seguito di un referendum popolare il cui esito infligge alla chiesa quello che è stato chiamato “il trauma di una nuova Porta Pia”. Inizi degli anni ’70, esaminando la questione di legittimità costituzionale aveva affermato la subordinazione delle norme concordatarie ai principi supremi della carta costituzionale. Nella seconda metà degli anni ’60 si avvia il processo di revisione del concordato lateranense, lungo e travagliato processo e ad innescarlo è la vicenda del divieto da parte del prefetto di Roma di rappresentazione di un dramma teatrale divenuto offensivo della memoria del papa Pio XII. A seguito di ciò si apre nell’opinione pubblica un grande dibattito che arriva nelle aule parlamentari e in questi dibattiti viene prospettata una revisione del concordato per uniformarlo ai principi della costituzione. 1969, una commissione ministeriale insediata da Guido Gonella elabora un primo progetto di revisione. In questo frangente, un noto studioso del diritto ecclesiastico ipotizza una abrogazione del concordato in quanto espressione di rapporti tra stato e chiesa ormai in via di superamento, sistema che va sotto il nome di sistema “costantiniano”. Jemolo, non propone una abrogazione, ma una revisione morbida che lasci cadere le “foglie secche” del concordato lateranense disapplicando le norme divenute anacronistiche o dando loro un significato più aderente alla realtà attuale. Un vero e proprio momento di svolta si ha nel 1971, con l’ordine di Giulio Andreotti si ha la parlamentarizzazione della revisione concordataria: rimane di spettanza del parlamento ma per motivi politici si ha un coinvolgimento di tutte le forze anche d’opposizione (partito comunista italiano) e nel 1976, è lo stesso Andreotti nomina una delegazione governativa per negoziare la revisione con una controparte vaticana ma solo dopo complesse vicende e 7 bozze si arriva all’accordo di revisione del concordato, accordo di villa madama del 1984. Il concordato del 1984 è profondamente diverso dal precedente, è stato definito un accordo di libertà che abbandona ogni prospettiva del confessionismo. Nello stesso periodo in cui si giunge alla conclusione del cammino, trova attuazione il comma 3 dell’art. 8 della costituzione e si avvia la stagione delle intese ossia degli accordi tra lo stato e le confessioni religiose. Alla fine degli anni ’80 fino ad oggi assume un grandissimo ruolo la giurisprudenza e in particolare è cruciale il ruolo della Corte costituzionale, in particolare in una pronuncia del 1989, sentenza n.203 in cui la Corte individua tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale la laicità dello stato e che emerge dagli art. 2,3,7,8,19,20 della costituzione ma la laicità non è intesa in senso separatista ma come “garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo” la laicità non è fine a se stessa ma strumento per realizzare la libertà religiosa. Il problema della laicità va affrontato sempre con una consapevolezza storica, non esiste un criterio generale ed astratto di laicità (Jemolo). Mentre Giovanni Paolo II si sofferma sul concetto di libertà religiosa, Benedetto XVI richiama più volte la laicità dello stato parlando di una laicità positiva; nell’enciclica del 2005 scrive: la distinzione tra ciò che è di cesare e ciò che è di dio appartiene alla struttura fondamentale del cristianesimo, la laicità diventa uno dei portati principali del cristianesimo. Questo concetto viene poi ripreso da papa Francesco in un discorso tenuto a Rio nel 2013. Passaggio dalla prima repubblica alla seconda repubblica: nella seconda repubblica si ha un cambiamento
radicale delle forze politiche che produce molte incertezze e porta ad un accentuarsi dell’aspetto politico contingente e ne derivano molte scelte legislative occasionali e un accresciuta influenza del diritto europeo soprattutto giurisprudenziale e un tendenziale stallo della politica ecclesiastica del paese. Luciano Musselli, osserva che si ha l’impressione che il concordato continua ad avere un ruolo di garanzia ma che un ruolo politico sia al di fuori delle funzioni di questo strumento giuridico, si ha una dialettica quasi quotidiana tra stato e chiesa sui grandi problemi della società che coinvolge i gruppi religiosi e la confessione cattolica che rimane sempre maggioritaria in Italia. Nella seconda repubblica, Musselli traccia una distinzione tra confessionismo morbido e laicità debole
l’emanazione dello statuto verso uno sviluppo verso l’uguaglianza dei cittadini a prescindere dalla loro fede religiosa. Legge Sineo del 19 giugno 1848 ha dato un grande contributo perché all’articolo unico stabilisce che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e alle cariche politiche e militari riconoscimento ampio con una formula che non si riferisce solo ad alcune religioni ma a tutte, aperta anche a nuovi culti. art. 2 ultimo comma della legge delle guarentigie che prescriveva che la discussione in matria religiosa è pienamente libera: norma riferita alla chiesa cattolica ma la giurisprudenza da una interpretazione estensiva di questa applicandola in modo da ricomprendere anche gli atti culti e quindi rappresenta una delle norme più importanti. Il codice Zanardelli, Codice penale del 1889, che a differenza del previgente codice “Sardo piemontese” del 1859 (riservava un trattamento di privilegio alla religione cattolica), prevede una tutela paritaria di tutte le confessioni religiose collocando la disciplina tra i delitti contro la libertà. Ampio riconoscimento della libertà religiosa con una peculiarità: questo riconoscimento avviene esclusivamente nella sua dimensione individuale, sfera di autonomia del singolo nei confronti dello stato e l’aspetto collettivo istituzionale rimane sullo sfondo. Luigi Luzzatti richiama alla semplice e oscura formula del Conte di Cavour “libera chiesa in libero stato” e aggiornandola parlando di “libere chiese nello stato sovrano”; lo stato moderno ha l’obbligo di garantire tutte le fedi e lo stato può proclamare la libertà. L’art. 1 dello statuto albertino che sanciva la scelta confessionista in senso cattolico dello stato, viene progressivamente svuotato di contenuto e non ha alcuna conseguenza lesiva per la libertà religiosa e per l’uguaglianza delle religioni. Gli studiosi interpretano questa norma in modo molto riduttivo affermando che lo stato segue il culto cattolico nelle cerimonie pubbliche e questa lettura viene fatta propria dal governo, dalle pubbliche autorità che prende questa posizione a livello parlamentare e Jemolo considera l’art. 1 come una pura e semplice enunciazione senza alcuna conseguenza giuridica. agli inizi del ‘900, Francesco Ruffini e Francesco Scaduto, su questa norma e sulla legislazione ecclesiastica liberale hanno una polemica: per Scaduto la libertà religiosa è pienamente garantita in un regime di uguaglianza in tutti i culti; Ruffini afferma la compatibilità della legislazione italiana con la libertà religiosa. Due paradossi: nel 1929 le posizioni si rovesciano, Scaduto voterà a favore dei patti lateranensi mentre Ruffini voterà contro; altro paradosso è che proprio da queste radici lontane confessionistiche dell’art. 1 dello statuto albertino potrà rifiorire un nuovo confessionismo che si rivelerà ben presto molto più dannoso e pericoloso per la libertà religiosa. Il nuovo regime di Benito mussolini avvia quella che viene chiama “politica di Riconfessionalizzazione” riaffermando il valore della norma statutaria sulla religione dello Stato. Culti acattolici dal ministro Rocco: consentire il libero esercizio di tutti i culti; è necessaria una legislazione anche per le confessioni religiose diverse e in virtù del principio di libertà religiosa propria di ogni stato moderno. Tuttavia, le relazioni delle commissioni parlamentari su questa legislazione non sono benevole per gli acattolici: quella della camera chiede di vigilare sul proselitismo protestante mentre quella del senato distingue la libera azione che legittima dalla propaganda. Si ipotizzano delle limitazioni soprattutto alla propaganda e al proselitismo dei culti acattolici in nome dell’unità nazionale che si fonda sulla religione cattolica. Legge n. 1159 del 1929, legge sui culti ammessi che disciplina le confessioni religiose diverse da quella cattolica ed è una legge molto importante e in larga parte è ancora in vigore (depurata dagli aspetti contrastanti con la libertà religiosa ma ancora in vigore). La legge del 1929 detta disposizioni sull’esercizio di culti ammessi e sui ministri. Le confessioni acattoliche si dichiarano sostanzialmente soddisfatte di questa normativa fino a spingersi a definire questa legge come la magna carta delle libertà dei culti acattolici.
La chiesa cattolica non si dimostra entusiasta perché avrebbe voluto una normativa più limitativa. Scelta della locuzione “culti ammessi”, che è la stessa espressione utilizzata dal Codice penale Zanardelli (non culti tollerati, Statuto albertino perché questa espressione era ritenuta più ristrettiva e più offensiva). Il papa Pio XI, in una lettera a Pietro Gasparri prende posizione su questo punto e da un lato tende a sminuire questa differenza terminologica tra culti tollerati e culti ammessi ma chiede che sia chiaramente e lealmente inteso che la religione cattolica è solo essa la religione dello stato con le logiche e giuridiche conseguenze di una tale situazione e segnatamente in ordine alla propaganda. Jemolo definisce questa legge come liberale perché ha un riconoscimento della libertà dei culti ma contiene delle disposizioni di marca giurisdizionalista ossia di controllo nei confronti delle confessioni religiose diverse, art. 1 sono ammessi culti diversi da quella cattolica purché non professino riti e principi contrari all’ordine pubblico e al buon costume e l’esercizio è pubblico. Art. 3 riconosce i ministri di culto ma solo dopo l’approvazione del governo e dal ministero del governo. Art. 6 i genitori possono chiedere la dispensa per i loro figli dall’insegnamento della religione cattolica (che era obbligatorio). Art. da 7 a 12 regolano il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto. Particolarmente importante è l’art. 4 che dispone che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici nonché delle cariche politiche e militari (formulazione che ripropone il principio che era stato sancito fin dalla legge del 1848). Altra norma importante è l’art. 5 secondo cui la discussione in materia religiosa è pienamente libera (disposizione che riprende l’art. 2 della legge delle guarentigie) ma questa disposizione è interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza perché per alcuni sarebbe implicita anche la libertà di proselitismo mentre per altri questo diritto farebbe riferimento solo alla discussione scientifica ma non comprende la libertà di propaganda. Pio XI aveva chiesto ufficialmente di limitare il proselitismo religioso e successivamente in diversi interventi chiede di limitare la propaganda dei culti protestanti in tutti i paesi e soprattutto a Roma in virtù del carattere sacro della città; la questione della propaganda è sollevata nell’unico incontro avuto con Mussolini nel 1932 per l’anniversario dei patti lateranensi e il duce sembra condividere in parte questa pretesa per concezione politica. art. 14 della legge sui culti ammessi: il governo ha la facoltà di rivedere le norme legislative esistenti e si apre la strada a discipline specifiche ma una legislazione speciale giunge solo per l’ebraismo, regio decreto n.1731/1930 disciplina che è in linea con le richieste dell’ebraismo italiano tanto che il principale artefice è Mario Falco, ebreo e allievo di Ruffini e amico di Jemolo; tra le richieste vanno segnalati il principio dell’appartenenza alle comunità e anche l’equiparazione alle comunità stesse agli enti pubblici con una propria capacità impositiva. Regio decreto del 1930: norme di attuazione che stabiliscono diverse limitazioni alla libertà religiosa sottoponendo le confessioni acattoliche a numerose norme di controllo e di attuazione, per l’approvazione dei ministri di culto. Particolarmente restrittive sono le condizioni richieste dal regolamento di attuazione per l’apertura di un tempio oratorio per cui era necessaria una apposita richiesta e la prova che il luogo è necessario per soddisfare effettivi bisogni. 1932, anno in cui la competenza in materia di culti passa dal ministero della giustizia a quello dell’interno: semplice passaggio di competenze ma ha una rilevanza molto importante sotto il profilo della libertà religiosa e questo perché il ministero della giustizia cura gli aspetti giuridico normativi, quello dell’interno cura gli aspetti relativi all’ordine pubblico. Inizia una serie di effettive restrizioni alla libertà. Sono vietate e sono sciolte le organizzazioni acattoliche non autorizzate. Il codice penale sancisce una maggiore tutela penale per la religione cattolica: sono sanzionati il vilipendio, la bestemmia solo nei confronti della religione cattolica; mentre le altre ipotesi di delitto contro la religione sono punite anche per le altre confessioni ma con una pena diminuita; impostazione di chiara impronta confessionista in senso cattolico. Il bene giuridico tutelato non è la libertà religiosa ma la religione nella sua