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Diritto Ecclesiastico: Rapporti tra Stato e Confessioni Religiose in Italia, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti presi durante le lezioni per frequentanti

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 23/07/2021

Giusi_Ilaria_Aurora.Ragusa
Giusi_Ilaria_Aurora.Ragusa 🇮🇹

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Diritto Ecclesiastico
Definizione di diritto ecclesiastico: è il diritto dello stato che regola il fenomeno religioso.
Data la definizione di diritto ecclesiastico, emergono le differenze e i rapporti con le altre discipline
giuridiche: innanzitutto con il diritto canonico che è il diritto interno della chiesa cattolica.
Profondo rapporto con altre discipline giuridiche: con il diritto costituzionale, diritto privato (es. matrimonio
concordatario), diritto internazionale (diritto di libertà religiosa che è sia interna ma anche una ampia tutela
a livello sovrannazionale), diritto penale (norme previste che sanzionano penalmente le offese alle
confessioni religiose e al sentimento religioso dei cittadini), vi possono essere legami con il diritto
processuale civile come per il riconoscimento delle sentenze del giudice canonico, le sentenze di nullità in
materia matrimoniale etc., collegamenti con il diritto processuale penale come per esempio la possibilità
dei ministri di culto dall’astenersi dalla testimonianza che tutelano il segreto confessionale etc., con il diritto
amministrativo (riconoscimento degli enti religiosi), con il diritto tributario (trattamento fiscale degli enti
religiosi e del finanziamento degli enti religiosi attraverso meccanismi tributari), con il diritto del lavoro
(organizzazioni di tendenza: caratterizzate da un determinato fine).
Importanti collegamenti con il diritto ecclesiastico e discipline non giuridiche in particolare con le scienze
storiche e in particolare con “storia tra i sistemi e i rapporti con le confessioni religiose”.
Il diritto ecclesiastico nella realtà universitaria italiana è una disciplina relativamente giovane che risale a
fine 800; i fondatori sono Francesco Scaduto (Bagheria 1858 – Favara 1942) e Francesco Ruffini (Piemonte
1863 – Torino 1934). Si può dire che nasce in qualche modo dalle ceneri del diritto canonico perché nel
quadro del conflitto tra lo stato e la chiesa era stato eliminato l’insegnamento del diritto canonico e poi
reintrodotto nei primi decenni del ‘900.
Nasce il 21 novembre 1884 quando Francesco Scaduto tiene all’università di Palermo una introduzione ai
corsi in cui traccia la nozione di diritto ecclesiastico: comprende le norme canoniche e religiose e quelle
statuali che disciplinano il fenomeno religioso, ma queste seconde, quelle dello stato, sono poste in una
posizione di decisa preminenza; il diritto ecclesiastico è essenzialmente un diritto statale che disciplina il
fenomeno religioso.
Francesco Ruffini affronta lo studio di questa materia con un approccio storico.
Diritto ecclesiastico civile vigente: complesso delle norme emanate dallo stato e tenendo quelle della chiesa
come sostrato per interpretare ed applicare le disposizioni dello stato (Schiappoli).
All’inizio del ventesimo secolo, un altro importante studioso, Vincenzo del Giudice, identifica il diritto
ecclesiastico come il sistema delle norme speciali delle quali sono regolati nella costituzione e nelle attività
loro i gruppi sociali che l’ordinamento giuridico ritiene intesi alla realizzazione di finalità religiose.
I due fondatori del diritto ecclesiastico italiano danno vita a due scuole fondamentali nell’ambito del diritto
ecclesiastico che segue un indirizzo storico e un indirizzo positivistico.
Momento cruciale nella storia della disciplina si ha con i patti lateranensi, accordi tra stato e chiesa cattolica
del 1929 che introducono un altro aspetto fondamentale ossia il diritto concordatario ossia il diritto dei
rapporti tra stato e chiesa dal punto di vista giuridico. Momento fondamentale è l’avvento della
costituzione repubblicana del 1948 con la sua ampia e articolata tutela della libertà religiosa e poi dagli anni
’60 con Luigi de luca che inizia a studiare il diritto ecclesiastico come “legislatio libertatis” individuando
come nucleo fondante il diritto di libertà religiosa (ancora insuperato perché ancora oggi è questo il nucleo
essenziale e fondamentale).
Oggi il diritto ecclesiastico ha assunto una chiave comparatistica: prospettiva europea ed interculturale e
religiosa. Questione del nome della disciplina: alcuni studiosi auspicano un superamento dell’antica e
classica denominazione di diritto ecclesiastico (diritto e religione o diritto dei culti ma il prof. Preferisce la
denominazione attuale. Pensiero di Luciano Musselli che in un suo scritto enuncia tre brevi tesi
sull’insegnamento del diritto ecclesiastico:
1. Insegnamento e lo studio deve comprendere come parte fondamentale la trattazione del diritto statale
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Diritto Ecclesiastico Definizione di diritto ecclesiastico: è il diritto dello stato che regola il fenomeno religioso. Data la definizione di diritto ecclesiastico, emergono le differenze e i rapporti con le altre discipline giuridiche: innanzitutto con il diritto canonico che è il diritto interno della chiesa cattolica. Profondo rapporto con altre discipline giuridiche: con il diritto costituzionale, diritto privato (es. matrimonio concordatario), diritto internazionale (diritto di libertà religiosa che è sia interna ma anche una ampia tutela a livello sovrannazionale), diritto penale (norme previste che sanzionano penalmente le offese alle confessioni religiose e al sentimento religioso dei cittadini), vi possono essere legami con il diritto processuale civile come per il riconoscimento delle sentenze del giudice canonico, le sentenze di nullità in materia matrimoniale etc., collegamenti con il diritto processuale penale come per esempio la possibilità dei ministri di culto dall’astenersi dalla testimonianza che tutelano il segreto confessionale etc., con il diritto amministrativo (riconoscimento degli enti religiosi), con il diritto tributario (trattamento fiscale degli enti religiosi e del finanziamento degli enti religiosi attraverso meccanismi tributari), con il diritto del lavoro (organizzazioni di tendenza: caratterizzate da un determinato fine). Importanti collegamenti con il diritto ecclesiastico e discipline non giuridiche in particolare con le scienze storiche e in particolare con “storia tra i sistemi e i rapporti con le confessioni religiose”. Il diritto ecclesiastico nella realtà universitaria italiana è una disciplina relativamente giovane che risale a fine 800; i fondatori sono Francesco Scaduto (Bagheria 1858 – Favara 1942) e Francesco Ruffini (Piemonte 1863 – Torino 1934). Si può dire che nasce in qualche modo dalle ceneri del diritto canonico perché nel quadro del conflitto tra lo stato e la chiesa era stato eliminato l’insegnamento del diritto canonico e poi reintrodotto nei primi decenni del ‘900. Nasce il 21 novembre 1884 quando Francesco Scaduto tiene all’università di Palermo una introduzione ai corsi in cui traccia la nozione di diritto ecclesiastico: comprende le norme canoniche e religiose e quelle statuali che disciplinano il fenomeno religioso, ma queste seconde, quelle dello stato, sono poste in una posizione di decisa preminenza; il diritto ecclesiastico è essenzialmente un diritto statale che disciplina il fenomeno religioso. Francesco Ruffini affronta lo studio di questa materia con un approccio storico. Diritto ecclesiastico civile vigente: complesso delle norme emanate dallo stato e tenendo quelle della chiesa come sostrato per interpretare ed applicare le disposizioni dello stato (Schiappoli). All’inizio del ventesimo secolo, un altro importante studioso, Vincenzo del Giudice, identifica il diritto ecclesiastico come il sistema delle norme speciali delle quali sono regolati nella costituzione e nelle attività loro i gruppi sociali che l’ordinamento giuridico ritiene intesi alla realizzazione di finalità religiose. I due fondatori del diritto ecclesiastico italiano danno vita a due scuole fondamentali nell’ambito del diritto ecclesiastico che segue un indirizzo storico e un indirizzo positivistico. Momento cruciale nella storia della disciplina si ha con i patti lateranensi, accordi tra stato e chiesa cattolica del 1929 che introducono un altro aspetto fondamentale ossia il diritto concordatario ossia il diritto dei rapporti tra stato e chiesa dal punto di vista giuridico. Momento fondamentale è l’avvento della costituzione repubblicana del 1948 con la sua ampia e articolata tutela della libertà religiosa e poi dagli anni ’60 con Luigi de luca che inizia a studiare il diritto ecclesiastico come “legislatio libertatis” individuando come nucleo fondante il diritto di libertà religiosa (ancora insuperato perché ancora oggi è questo il nucleo essenziale e fondamentale). Oggi il diritto ecclesiastico ha assunto una chiave comparatistica: prospettiva europea ed interculturale e religiosa. Questione del nome della disciplina: alcuni studiosi auspicano un superamento dell’antica e classica denominazione di diritto ecclesiastico (diritto e religione o diritto dei culti ma il prof. Preferisce la denominazione attuale. Pensiero di Luciano Musselli che in un suo scritto enuncia tre brevi tesi sull’insegnamento del diritto ecclesiastico:

  1. Insegnamento e lo studio deve comprendere come parte fondamentale la trattazione del diritto statale

in materia religiosa;

  1. Insegnamento e studio deve dedicare particolare attenzione al contesto giuridico e culturale europeo;
  2. Insegnamento e studio può occuparsi di tutte le tematiche che abbiano connessione pregnante con il fenomeno religioso. La principale accusa che viene mossa a Socrate è di carattere religioso: di voler introdurre nuove divinità perché nel mondo greco e lo si incolpava di empietà (avere cospirato contro le istituzioni della polis e dell’ordine pubblico). Si tratta di un sistema monistico. Emerge una concezione dualistica  dualismo cristiano ribadito nella passione di Cristo dinanzi a Pilato che è rappresentante del genere umano (vangelo di Giovanni cap.18). Riconoscimento giuridico, nell’alto medioevo nella lettera di Papa Gelasio I in cui il papa afferma questa concezione dualistica  dualismo Gelasiano che anticipa la distinzione tra gli ordini spirituale e temporale, religioso e politico anche se si afferma una certa maggiore importanza dell’autorità religiosa e della chiesa. Questa concezione dualistica sarà ribadita in tempi moderni da papa Leone tredicesimo con l’enciclica “Immortale Dei” che ribadisce la concezione della chiesa come societas e il principio dualistico nel governo del genere umano. Tutto ciò che nelle cose umane ha a che fare con lo spirituale cade sotto l’autorità e il giudizio della chiesa, per tutto il resto il tutto è sottoposto all’autorità politica. Questo testo, che ribadisce questo secolare principio del dualismo, ha una singolare consonanza con il testo giuridico che è l’art. 7 della costituzione: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. Lo stato è subordinato alla chiesa, si tratta di posizioni che emergono soprattutto nel medioevo e vi sono dei papi teocratici e questo conflitto tra il papato e l’impero si incentra soprattutto sulla c.d. “lotta per le investiture” ossia sulla facoltà di nominare i vescovi che erano incardinati nel sistema feudale e l’imperatore rivendicava una facoltà nella scelta. Un conflitto durissimo tra il papa Gregorio VII e l’imperatore tedesco Enrico IV che è stato scomunicato dal papa e il conflitto si concluderà con il c.d. Concordato i Worms. Questa concezione teocratica è emblematicamente testimoniata da una immagine data da papa Innocenzio terzo che compare nella decretale “solite” e inserita nel Liber Extra  chiesa e stato come sole e luna. Il sole è la chiesa ed è maggiore della luna, il sole brilla di luce propria mentre la luna di luce riflessa; altra immagine di papato ed impero come due soli, concezione sostenuta da Dante Alighieri nel suo trattato “de Monarchia” e anche nella Divina Commedia. Dante considera chiesa ed impero come due luci maggiori e dunque torna sulla distinzione su base paritaria tra i due poteri, una concezione più corretta del dualismo cristiano. Dalla concezione teocratica deriva una dottrina: potestas directa in temporalibus  la chiesa è titolare sia del potere temporale sia del potere spirituale; di regola concede il potere temporale in uso dello stato ma ne rimane sempre titolare la chiesa e se ne può riappropriarsi in qualsiasi momento. Il culmine della dottrina si raggiunge con Bonifacio ottavo, grande nemico di Dante e con la sua bolla Unam Sanctam, inizi del 1300 e periodo definito come “autunno del medioevo”. Lo stato e la chiesa entrano entrambi in crisi ed emergono nuove figure: borghesie mercantili, città e stati nazionali. Il papato soccombe in questo conflitto con le monarchie nazionali in particolare con quella francese di Filippo il Bello, in particolar modo con il famoso “schiaffo di Anagni” e si apre la strada alla c.d. “cattività Avignonese” spostamento della sede da Roma ad Avignone che dura per un periodo significativo. Accanto al sistema teocratico da cui deriva la teoria potestas directa in temporalibus, si ha un’altra dottrina  potestas indirecta in temporalibus: dottrina elaborata alla fine del 1500 da Roberto Bellarmino (De summo Pontificio del 1581). Si tratta di una dottrina che afferma che la chiesa ha una sua potestà esclusiva e propria nell’ambito spirituale e religioso mentre NON ha una potestà diretta nelle cose temporali, nella sfera politica temporale che è di competenza dell’autorità politica dello stato ma tuttavia quando tali questioni temporali toccano questioni spirituali la chiesa fissa una propria potestà sulle questioni temporali.

periodo affermano il principio “cuius regio eius et religius” religione del sovrano è religione anche dei sudditi, il re gode del diritto di mutare e riformare la religione e per coloro che sono dissidenti esiste solo il diritto di abbandonare il paese e poi si affermerà una mera tolleranza. In questa intemperia storica si assiste ad un diverso modello che si afferma nei paesi che diventano protestanti rispetto ai paesi cattolici: nei paesi protestanti si afferma il modello delle c.d. “chiese di stato”. Emblematico è il caso dell’Inghilterra: il re si proclama capo supremo della chiesa di Inghilterra nel 1534. Il giurisdizionalismo si afferma come “giurisdizionalismo confessionista” ossia come un sistema che ha una propria confessione di riferimento. Diritti dei sovrani sopra le cose sacre  la stretta parentela con il sistema cesaropapista e lo stato ha dei veri e propri diritti, esercita delle funzioni religiose mentre nel sistema giurisdizionalista lo stato attua un controllo sullo stato e sulle confessioni religiose. Il giurisdizionalismo assume diverse denominazioni a seconda delle epoche e dei territori in cui si sviluppa, es. in Francia si parla di Gallicanesimo (il pontefice e il potere del pontefice romano sulla chiesa di Francia è limitato, il sovrano ha dei poteri di controllo); in Spagna si parla di regalismo, in Austria da giuseppinismo etc.  tratto comune rappresentato dai diritti sulle cose sacre appartenenti allo Stato. Si fa riferimento ad un complesso di diritti che sono diretti a due finalità fondamentali: da un lato a proteggere la chiesa (diritti di protezione perché il sistema ha una chiesa di stato che è la chiesa cattolica) e una serie di diritti che servono a difendere lo stato dalle pretese della chiesa.

  • quelli di protezione consistono nello ius advocatie o protectionis che fa del re il difensore della chiesa e comprende anche lo ius reformandi ossia la facoltà di intervenire nella vita della chiesa per migliorarne il funzionamento;
  • quelli che servono a difendere lo stato dalla chiesa: diritto di vigilanza sulle attività, diritto di controllo preventivo su leggi e decreti ecclesiastici, appello per abuso ossia la facoltà dei fedeli di ricorrere agli organi dello stato per far valere i loro diritti contro gli eventuali abusi, ius exclusivae ossia la riserva di conferire gli uffici ecclesiastici solo ai sudditi o alle persone gradite alle autorità politiche. Il giurisdizionalismo nasce come strettamente legato alla monarchia assoluta e si presenta come giurisdizionalismo confessionalista in cui la religione cattolica rimane la religione ufficiale dello stato; si affermerà anche un’altra tipologia di giurisdizionalismo, quello non confessionale che sarà attuato nell’Italia post-unitaria. Sono presenti ampi poteri di controllo dello stato sulle chiese ma lo stato rimane neutrale sulle scelte religiose dei cittadini. Non si tratta solo di esperienze della storia, hanno anche tutti una loro attualità che si lega alle esperienze e al diritto vigente. Vi sono stati studiosi, in particolare Luciano Musselli, il quale ha fatto riferimento una sorta di neo giurisdizionalismo: ha auspicato un ritorno nell’attuale contesto europeo a forme di giurisdizionalismo di controllo indotte dalla necessità per gli ordinamenti di supplire alla non sempre adeguata volontà di adeguazione; in particolare alle comunità islamiche: è necessario, sia pur in via quasi emergenziale, è necessario il ritorno di una politica giurisdizionalista questo perché lo stato non può abdicare a compiti di controllo e rischia di addormentarsi e potrebbe andare incontro ad un drammatico risveglio di fronte a problemi che sarebbero insolubili. Si tratterebbe di una soluzione al ribasso dei problemi, di una tendenza che segna un regresso rispetto ai principi di libertà religiosa la cui realizzazione dovrebbero tendere ed ambire gli ordinamenti. (Professore Madonna non è d’accordo con questa sua visione, ne capisce il senso ma non la condivide: i problemi del multiculturalismo sono certamente grandi e rilevanti e non vanno sottovalutati ma secondo la sua visione, la libertà in generale, con tutti i suoi rischi ed incognite è sempre da preferire ad un modello di controllo e questo sia da un punto fi vista dello stato che vuole essere fino in fondo laico che dovrebbe sempre guardarsi dalle scorciatoie giurisdizionaliste, ma anche dal punto di vista della chiesa cattolica e delle religioni in generale perché vi è sempre in agguato il pericolo del giurisdizionalismo: immagine delle catene d’oro, il giurisdizionalismo avvolge le chiese e le confessioni di catene d’oro ed è una tentazione per lo stato e per le chiese e questa immagine è stata utilizzata con grande forza in un discorso del 1881 dal vescovo di

Cremona, Geremia Bonomelli, che in un discorso in occasione di una messa aveva affermato il tramonto del giurisdizionalismo. Separatismo il separatismo è un sistema che teorizza la separazione dello stato dalla chiesa e dalle confessioni religiose che tende a ricondurre il fenomeno religioso nel diritto comune dei gruppi e delle associazioni. Questo sistema non nasce in ambito statale, ma nasce come dottrina e come teorizzazione nelle comunità degli anabattisti in Germania e degli indipendenti in Inghilterra: rifiutavano il controllo dello stato sulle religioni e quindi auspicavano una ampia autonomia delle chiese anche sul piano patrimoniale e finanziario. Questo sistema ha tre declinazioni fondamentali:

  • separatismo nordamericano: separatismo in modo evidente, l’esperienza nasce in contrapposizione con il modello del Regno Unito. Questo legame appare dal documento fondativo degli Stati Uniti, con la dichiarazione di Indipendenza. Religione della libertà: ogni uomo può ricercare la felicità nel modo che ritengono più opportuno. Il modello è affermato nella costituzione del 1787, art. 6 si afferma che i senatori e i rappresentanti e i membri dei diversi poteri statali saranno tenuti per giuramento e solenne affermazione a sostenere la costituzione ma nessuna prova di fede religiosa potrà essere richiesta come requisito per esercitare il ruolo. Primo emendamento: “Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione; o che limitino la libertà di parola, o della stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti”  si parla da un lato del divieto di stabilire una religione (clausola di non stabilimento ed emerge la presa di distanza con i modelli europei) dall’altro la libertà religiosa, il libero esercizio della religione ampiamente riconosciuta a livello collettivo. Viene vietato qualsiasi norma di favore per una religione; nel 1802, Jefferson in una lettera alla chiesa battista rende questo concetto affermando che stato e religione negli USA avrebbero dovuto essere separati da un muro. Si pone un problema di bilanciamento tra le due clausole del primo emendamento perché si potrebbe porre un possibile conflitto perché il divieto di norme favoritive nei confronti delle confessioni religiose potrebbe ledere la libertà religiosa dei gruppi confessionali e allo stesso modo si potrebbe entrare in rotta di collisione con la clausola che vieta le norme favoritive di religioni; questo bilanciamento è attuato a livello giurisprudenziale dalla Corte suprema che parla di Balancing Test tra le due clausole del primo emendamento e la soluzione trovata, a partire dagli anni ’70, è il c.d. “Lemon test” in cui la corte era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di due programmi di erogazione di fondi a scuole private di ispirazione religiosa introdotti in due stati (Pennsylvania e Rode Island) e che erano stati previsti sottoforma di partecipazione allo stipendio di materie secolari. Viene dichiarata l’illegittimità ma si sanciscono anche tre criteri che devono ispirare il bilanciamento: la legge stessa deve avere uno scopo di ordine secolare (no scopo religioso ma laico), il suo effetto primario non deve essere il vantaggio e neppure il danno di una confessione religiosa, la sua applicazione di questa legge non deve alimentare una eccessiva collaborazione tra stato e religione. Ma si tratta di un ordinamento giuridico e di un sistema sociale che lascia moltissimo spazio all’iniziativa dei privati in tutti i campi, lascia questa medesima libertà anche al privato religioso dando ampia libertà alle religioni.
  • separatismo francese: trae origine dall’illuminismo e dalla Rivoluzione francese (nasce con la volontà di abbattere l’ancien regime); vi è una chiesa ufficiale e dominante e c’è la questione della proprietà ecclesiastica. I fondamenti affondano le proprie radici nella Rivoluzione francese e nella stessa dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino e la costituzione rivoluzionaria garantisce la libertà di ogni uomo senza poter essere arrestato o detenuto, di parlare, di scrivere, di stampare e di esercitare il culto religioso al quale aderisce. Vi è anche una questione patrimoniale alla base perché la chiesa cattolica ha un ingente patrimonio soprattutto fondiario e dunque la Rivoluzione francese attua una legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico il cui patrimonio viene incamerato dallo stato. Costituzione civile del clero del 1790 che regola la vita della chiesa nel territorio francese. Provvedimenti sul patrimonio della chiesa e sul clero, per quanto

in particolare da Paolo VI. LA costituzione polacca del 1997 sancisce una separazione amichevole tra stato e chiesa e all’art. 25 stabilisce i rapporti tra chiesa cattolica e stato polacco sono regolati con accordi di carattere nazionale ma sancisce anche che anche i rapporti con altre confessioni religiose sono regolati su base pattizia e si tratta di un elemento per cui si nota che la Polonia segue il modello italiano. Divinizzazione dello stato  culto dello stato che accomuna tutte le forme di totalitarismo (sia quello nazista che quello comunista) ed entrambi i sistemi sono avversari del cristianesimo. L’essenza del sistema separatista può essere riassunta da una formula, molto importante: gli uomini devono potere trascorrere la loro vita dalla culla fino alla tomba senza che venga loro da parte dello stato e del potere politico, nessun impaccio come neanche nessun impulso di carattere religioso. Il concordato è un accordo tra stato e chiesa e il primo concordato della storia è il concordato di Worms del 23 settembre del 1122 tra il sovrano del sacro romano impero e il papa Callisto II e questo accordo mette fine alla questione della lotta per le investiture. Contrasto che nasceva dal fatto che il papa rivendicava tale facoltà di nomina ma le rivendicazioni erano anche da parte dell’imperatore e gli stessi vescovi erano inseriti ed integrati dal sistema feudale, c.d. Vescovi-conti e questo generava il conflitto che si conclude con un accordo che segna il riconoscimento della chiesa di nominare in via esclusiva i vescovi (sta succedendo questo anche in tempi moderni, in Cina per es. quindi si tratta di una lotta che non è finita nel medioevo). Il concordato è l’accordo tra la chiesa e lo stato ed esistono tre teorie fondamentali sulla natura giuridica dei concordati:

  1. teoria dell’indulto: il concordato sarebbe una concessione della santa sede agli stati;
  2. Teoria legale per cui il concordato è essenzialmente legge dello stato e la sua forza giuridica è data esclusivamente dalla forza dello stato (carattere statualistico)
    1. Teoria convenzionale per cui i concordati sono degli accordi bilaterali tra due potestà (teorica vincente perché è la più conforme al principio dualistico). Concordato napoleonico del 1801 che rilancia il sistema giurisdizionalista. La seconda metà del XIX secolo segna la fine del concordato, nel 1917 Eugenio Pacelli, arrivò a sostenere che per la chiesa una buona separazione è meglio di un cattivo concordato (regime di separazione amichevole). Dopo la fine del primo conflitto mondiale si avrà un ritorno dell’istituto concordatario soprattutto con il pontificato di Pio XII soprattutto dopo la Prima guerra mondiale che si disgrega l’impero austroungarico e nascono nuovi stati e molti concludono degli accordi con la Santa sede ed è anche il momento dei Patti lateranensi conclusi nell’Italia fascista del 1929, con il regime dittatoriale di Salazar in Portogallo e del 1953 con la Spagna di Francisco Franco. Nel secondo dopoguerra, vi è il concilio vaticano II e in particolare vi è un documento, la costituzione Gaudium et spes, in particolare il n.76 afferma il dualismo cristiano: la chiesa non può confondersi mai con la comunità politica perché deve salvaguardare il carattere trascendente della persona umana e si parla anche di una possibilità di una sana collaborazione tra di loro. Morte o fine dell’istituto concordatario perché si parla di una rinuncia della chiesa ai privilegi che gli vengono offerti dall’autorità politica; in realtà questa affermazione è stata smentita dalla storia: il vaticano secondo, non ha sancito la fine dell’istituto concordatario ma la fine di una certa concezione di esso ossia quella concezione basata sul privilegio, come un mezzo di conferire privilegi alla chiesa, non si escludono altre forme di collaborazione perché il testo precedente parla di una sana collaborazione e gli accordi post conciliari, che sono stati numerosi, non sono concordati di privilegio ma sono accordi di libertà. Dopo il

concilio vaticano secondo si avvia una stagione concordataria che termina nel pontificato di Giovanni Paolo II che stipula una serie di concordati con tutti i paesi del mondo che prosegue ancora oggi. Tre modelli di concordato:

  • modello del concordato completo: con cui con un unico accordo vengono trattati tutte le materie
  • modello degli accordi paralleli: diversi accordi su diverse materie che hanno tutti lo stesso valore
  • modello del concordato quadro o accordo quadro: ossia un accordo generale che fissa in poche norme i principi generali dei rapporti tra stato e chiesa ed è il modello seguito in Italia dall’accordo di Villa Madama del 1984. Si tratta di sistemi che non sono delle scienze esatte ma sono caratterizzate da non essere mai o quasi mai presenti allo stato puro: ogni sistema è un misto tra più sistemi di cui uno prevalente e caratterizzante; i sistemi non seguono una evoluzione in senso cronologico. Vi sono dei progressi, dei torni indietro, le conquiste di libertà religiosa non sono mai da considerarsi definitive. Rapporti tra stato e confessioni religiose dall’Unità di Italia fino ad oggi Prima dell’Unità di Italia il sistema di gran lunga prevalente è il sistema giurisdizionalista ossia quel sistema che comporta un controllo da parte dello Stato sulle confessioni religiose: nel Lombardo Veneto austriaco è forte la tradizione del giurisdizionalismo asburgico che risale a Maria Teresa d’Austria e anche il Ducato di Parma e Piacenza attua una politica di stampo giurisdizionalista e si attua anche nel Gran Ducato di Toscana e nel Regno di Napoli anche se qui è maggiormente un giurisdizionalismo di indirizzo confessionista che privilegi la religione cattolica come religione del Regno. Fa storia a sé lo stato pontificio che è uno stato che ha come proprio sovrano il papa ed è uno stato di tipo confessionale che assomiglia ai modelli teocratici e all’inizio dell’’800 il papa leone XII reprime i moti liberali all’interno dello stato pontificio promossi dall’organizzazione della carboneria. Grandi speranze suscita il pontificato di Pio IX; primo provvedimento è l’amnistia per i reati politici a cui seguono una serie di riforme come, per esempio, viene istituita la consulta di Stato. Concede anche una costituzione “Statuto Fondamentale per il Governo Temporale degli Stati della Chiesa”. Repubblica romana che ha una breve vita che riesce ad emanare una costituzione che da delle libertà al pontefice e riconosce il diritto di libertà religiosa; parentesi breve perché nel 1849 questa viene debellata dalle armate francesi venute in aiuto del papa Pio IX spodestato e attuerà una politica conservatrice facendo venir meno le riforme che aveva concesso prima dei moti rivoluzionari. Il Piemonte è lo stato che interessa maggiormente perché è lo stato che poi si farà promotore dell’Unità d’Italia e gran parte della legislazione piemontese sarà estesa al regno d’Italia. Prima caratterizzato da una politica giurisdizionalista anche se la politica ecclesiastica sarà condizionata dal conflitto con la chiesa perché molti dei territori, in seguito all’Unità d’Italia, sono stati sottratti allo Stato pontificio. Politica eversiva che rompe il patrimonio ecclesiastico che limita la libertà degli enti ecclesiastici e religiosi che si attua in successive leggi. Debellatio dello stato pontificio perché anche Roma sarà conquistata dal Regno d’Italia mediante la c.d. Questione romana. Nel decennio precedente all’unità d’Italia, le leggi avevano espunto il foro ecclesiastico: viene abolito il diritto di asilo nelle chiese (istituto secolare immortalato anche nei promessi sposi), introduzione all’autorizzazione all’acquisto dei beni agli enti morali per limitare la manomorta degli enti ecclesiastici ossia questi nella visione dello Stato di allora erano un fattore di blocco dello sviluppo economico perché non permettevano la libera circolazione dei beni come se questi fossero “nelle mani di un morto” e quindi si stabilisce una forte limitazione nei beni e anche l’autorizzazione agli acquisti. Agosto 1848 con la legge n.777 era stato soppresso l’ordine dei “gesuiti”, ordine molto importante per la chiesa che aveva avuto dei conflitti molto forti con i regni d’Europa e viene vietata qualunque adunanza e si giunge all’esilio per coloro che non facevano parte del Regno di Sardegna. Marzo 1861: principali protagonisti dell’Unità d’Italia Camillo Benso Conte di Cavour. Qual è l’indirizzo nell’ambito della politica ecclesiastica? – indirizzo separatista, separatismo cavouriano rappresentato dalla

art. 5: continua a godere dei palazzi apostolici che sono inalienabili ed esenti da tasse o espropriazione per pubblica utilità. Continua a godere dei palazzi: questi palazzi fanno parte dello Stato italiano o no? – si fanno parte dello stato italiano e quindi la sovranità è dello stato, non sono neanche di proprietà del papa ed è per questo che il papa riteneva particolarmente debole questa tutela. art.6: i cardinali devono liberamente scegliere il papa e quindi lo stato italiano si impegna a garantire questo importante evento come si impegna a garantire i concili ecumenici. art.7: poste a tutela della libertà della santa sede che impedisce di turbare la libertà delle riunioni. art 11: (norma cruciale che ha posto anche dei problemi di carattere storico durante la Prima guerra mondiale) tutela il diritto di legazione attivo e passivo del papa della santa sede che ha sempre avuto una soggettività internazionale e ha dei propri inviati di carattere diplomatico presso gli altri stati e può accreditare presso di sé gli ambasciatori diplomatici degli altri stati. art. 12: la libertà di comunicazione. È stata data la facoltà di stabilire gli uffici di posta e telegrafo e scegliere i propri impiegati. Titolo II “relazioni stato- chiesa” art. 14: è abolita ogni restrizione speciale alla riunione dei membri del clero cattolico art. 15: è fatta rinuncia al diritto di legazia apostolica in Sicilia e in tutto il Regno, diritto di nomina e proposta di collazione nei benefici maggiori, i vescovi non prestano giuramento al re. Non vi deve essere una ingerenza del sovrano nella nomina delle cariche ecclesiastiche che sono lasciate al papa. Abolizione anche dell’istituto della c.d. Legazia apostolica in Sicilia per la quale il re della Sicilia si considerava rappresentante del papa in Sicilia e aveva poteri molto forti. art. 16: sono aboliti ogni forma di assenso governativo per la pubblicazione degli atti delle autorità ecclesiastiche  art. 18: con legge ulteriore sarà provveduto l’ordinamento e all’amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno. Materia finanziaria: ambiguità della legge delle guarentigie che ha un indirizzo separatista perché si allontana dagli strumenti giurisdizionalisti ma li conserva in via temporanea per la materia del patrimonio ecclesiastico perché rimangono il vigore fino all’emanazione della legge di cui all.art.18. Questa legge non sarà mai emanata e il placet e l’exequatur saranno aboliti successivamente. art. 17: norma di grande rilevanza perché prima si aveva il c.d. “appello per abuso” adesso viene meno e si riconosce la libertà di giurisdizione della chiesa, non sono soggetti al controllo dello stato. art. 19: norma di chiusura che afferma che questa è la legge fondamentale che deve regolare i rapporti tra stato e chiesa. Legge ritenuta debole dalla chiesa perché è legge unilaterale dello stato che è frutto delle maggioranze dello Stato. Nel 1878, nel Consiglio di Stato stabilisce che la legge delle guarentigie rientra nel novero delle c.d. legge fondamentali dello stato; è la legge che orienta il diritto e la politica ecclesiastica dell’Italia liberale. Legislazione politica ecclesiastica separatista, alcuni parlano di separatismo liberale. Legge Guarentigie → separatismo cavouriano Art 2 di questa legge → - tutela il sommo pontefice da attentati e offese

  • ultima disposizione: libertà di discutere in materia religiosa, cardine della libertà religiosa Legislazione eversiva → regno di Sardegna e prima fase dell’Italia unita colpisce il patrimonio ecclesiastico, e guarda con sfiducia ai gruppi religiosi. Leggi Siccardi → maggior spinta anticlericale I cattolici non potevano essere eletti a cariche pubbliche e allo stesso tempo non potevano partecipare alle elezioni. Tendenza conciliarista 1887 → anno in cui la conciliazione stato chiesa sembro molto vicina. Anche Leone XIII sembra dare il fiato a questa speranza e riafferma la volontà che sia tolto di mezzo il dissidio tra Stato e Religione.

Nella sua visione questo accordo non avrebbe mai potuto portare alla rinuncia totale. Crispi torna all’anticlericalismo, si apre una nuova fase di conflitto tra Stato e Chiesa. Alla fine del 1887, il vescovo di Roma si reca in visita al Cardinale Vicario di Roma, pregandolo di far prevenire al Papa gli auguri per il suo giubileo, da qui decreto reale che appoggia il blocco anticlericale e prevale sulle elezioni di Roma. Fanno costruire un monumento a Giordano Bruno e il sommo pontefice definitivamente chiudere con la politica, giunge a ventilare l’ipotesi del suo abbandono della città di Roma. 1895 → - monumento a Garibaldi

  • Nicola Vischi e Crispi → il 2019 viene proclamato festività civile, in realtà momento di massimo conflitto tra Stato e Chiesa 20/9/1910 → sindaco di Roma contrappone alla città, definisce la Chiesa come una mummia, che a contatto con l’aria si dissolve. Il Papa richiede il riunimento della popolazione cattolica. Conciliazione ufficiosa, accordo silenzioso, il promotore è Giolitti, sostiene che Stato e Chiesa siano istituzioni procedenti su due linee differenti. Non vuole un accordo, ma nemmeno uno scontro. Sempre più deroghe autorizzate dalla Chiesa per la vita politica dei credenti. Ultima fase del pontificato di Pio X, primi deputati che sono anche cattolici. Patto Gentiloni → per elezioni parlamentari 1913, con questo i cattolici si impegnano a sostenere i candidati liberali che fanno propri punti che stanno a cuore ai cittadini, tra cui divorzio, insegnamento religioso a scuola. Nasce il partito popolare italiano, Luigi Sturzo 1919, primo partito cattolico, o meglio, di ispirazione cattolica, perché si ispira alla Chiesa ma è aconfessionale. Non c’è nemmeno una netta soluzione per la questione di Roma. Deve tener conto dei movimenti dei cattolici. Tra 1915 e 1918 c’è la Guerra, problemi anche tra Stato e Chiesa, da un lato Benedetto XV lo definisce inutile strage, i cattolici italiani sono molto patriottici e partecipano alla Guerra, nonostante rispettino le parole del papa. La Prima guerra mondiale è la prova del fuoco della legge delle Guarentigie. Diritto di legazione → diritto di mandare i rappresentanti diplomatici negli altri stati. Con una clausola segnante il Patto di Londra impedisce alla Santa sede di partecipare alle conferenze di pace. Orlando non chiude le porte a Kally, anzi, cercano di risolvere il problema di Roma con la creazione di uno stato Vaticano territoriale. Mussolini comprende che con la Chiesa è meglio pervenire ad un accomodamento e non dare contro, il regime fascista porta avanti una politica ecclesiastica di riconfessionalizzazione dello Stato con:
  • obbligatorietà dell’insegnamento religioso
  • obbligatorietà dei simboli religiosi nelle aule pubbliche
  • limitazione della libertà di Stampa, vilipendio Nel 1923 vi è un’estromissione dei popolari di Sturzo, la Santa Sede abbandona il partito popolare e l’accordo con il Governo fascista. Nel 1925 abbiamo una riforma della materia ecclesiastica, Mussolini persegue questa politica, perché scelta politica come strumento di potere Nel 1926 vi è un mutamento di prospettiva. Trattative segrete su questioni politiche e religiose, l’annuncio che l’11\2\29 sono stati firmati i Patti Lateranensi, scelta della Santa Sede senza alcun “parere” di altri cattolici. I patti sono stati registrati dalla Società delle Nazioni, il rappresentato italiano lo comunica a Mussolini che si oppone fermamente. GIUDICE CANONICO → opera per l’annullamento di matrimonio, privilegi minori per esenzione dall’ufficio di giurato o per entrare nell’esercito.

promosso il manifesto degli intellettuali antifascisti critica i patti lateranensi con delle affermazioni molto significative. questione della scindibilità dei patti lateranensi, in particolare dei primi due, trattato e concordato: per la santa sede sono tra loro inscindibili e questo si evince dalla lettera di Pio XI del 30 maggio 1929 mentre la tesi del governo, espressa da mussolini e da Alfredo Rocco, per il quale i due documenti sono scindibili ossia possono avere una vita autonoma e diversa. Nel 1929 vi sono altri importanti atti della politica ecclesiastica italiana poiché viene emanata anche la legge dei culti ammessi ci disciplina le confessioni diverse da quella cattolica e che da avvio ad una legislazione speciale riguardante l’ebraismo che sarà appositamente disciplinata nel 1930/1931. Sicuramente, i patti lateranensi segnano un avvicinamento tra la chiesa e il regime fascista soprattutto per quanto riguarda i nemici ossia il liberalismo e il socialismo ma soprattutto Mussolini è lontano dal cattolicesimo e vi sono diversi momenti di tensione tra chiesa cattolica e regime. Alcuni episodi relativi al periodo successivo al 1929:

  • conflitto su “dell’azione cattolica”  principale associazione che riunisce i laici cattolici che ha trovato esplicita menzione nel concordato, art 43: da un lato vi è un riconoscimento della presenza dell’azione cattolica ma nello stesso tempo questa libertà è limitata perché deve avvenire solo nel campo religioso e non può avvenire in quello sociale e in quello politico. Durissimo scontro tra regime fascista e chiesa cattolica: nel 1931 scoppia questo conflitto che nasce dal fatto che l’azione cattolica era la sola associazione non fascista in cui i membri potessero riunirsi liberamente e rappresentava una sorta di “isola” che sfuggiva all’ambizione del controllo totalitario di ogni aspetto della realtà ed era pericolosa nella formazione dei giovani, pericoloso concorrente rispetto alle organizzazioni educative del regime. Si assiste ad una vera e propria aggressione violenta e la devastazione di varie sedi dei circoli cattolici e una ferma presa di posizione del papa che difende l’azione cattolica. 30 dicembre 1931 si giunge ad un accordo che pone fine al conflitto sulla base del principio secondo cui l’azione cattolica avrebbe perseguito solo attività cattolica, poteva proseguire alla formazione dei giovani ma restando fuori dalla politica.
  • conflitto sulle leggi razziali del 1938  regime fascista, prendendo a modello la legislazione antiebraica e razzista del regime nazista, emana una serie di provvedimenti, c.d. leggi della Vergogna, che introducono delle fortissime discriminazioni per gli ebrei e la chiesa cattolica contesta questa normativa e lo fa con la forte posizione dello stesso papa che all’indomani del primo decreto sulla scuola del 1938 che espelleva gli alunni ebraici dalle scuole pubbliche, Pio XI afferma che non è lecito per i cristiani prendere parte all’antisemitismo dal momento che spiritualmente siamo tutti antisemiti ricordando le radici ebraiche del cristianesimo. Viene anche denunciato una ferita inferta allo stesso concordato che aveva vietato i matrimoni tra ebrei e non ebrei anche qualora questi si fossero convertiti al cattolicesimo. Dopo aver cercato senza successo lo scoppio della guerra, al papa Pio XI era succeduto Eugenio Pacelli con il nome di Pio XII, la santa sede concentra i suoi sforzi nel tentativo di preservare l’Italia dal conflitto. L’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania pone delicati problemi relativi alla libertà e all’indipendenza della Santa Sede e questo avviene a causa della posizione geografica e questo non poteva non avere anche dei risvolti politici visto che le due istituzioni avevano il loro centro a Roma. La Seconda guerra mondiale si presenza come la “prova del fuoco” del trattato lateranense e qui nonostante le garanzie previste dall’art. 12 del trattato che si poneva in continuità con l’art. 11 della legge delle guarentigie relativi alle prerogative e alle immunità degli inviati dei governi esteri presso la santa sede e vengono denunciate le libertà di azione e comunicazione che sono denunce di limitazione alla libertà e alla indipendenza della santa sede e addirittura la diplomazia francese, durante gli anni della guerra propone ed elabora un programma che verrà ripreso alla fine della guerra sempre in ambito francese dal filosofo Maritain che era stato nominato ambasciatore nei primi anni del dopoguerra.

Genesi dell’art. 7 della costituzione stato e chiesa sono indipendenti e i rapporti sono regolati attraverso i patti lateranensi. Il tema giuridico più importante è relativo alla costituzionalizzazione dei patti lateranensi che costituiscono un fatto nuovo anche se nel periodo liberale, il Consiglio di Stato aveva definito la legge delle guarentigie una legge dello Stato e il fascismo aveva introdotto un parere obbligatorio per eventuali modifiche delle norme dei patti lateranensi. Importante dibattito in Assemblea costituente: sono contrari all’articolo 7 tutti gli esponenti della sinistra laica, in particolare i socialisti anche se il partito socialista, pur opponendosi, tendono a sminuirne la portata e affermando che per il partito socialista anche la più piccola forma agraria è più importante il concordato; sono contrari i repubblicani ed è contrario Benedetto Croce che si oppone all’art.7 come si era opposto ai patti lateranensi nel 1929 e lo ritiene un errore logico e uno scandalo giuridico. Sono favorevoli invece i qualunquisti il cui esponente propone un emendamento per proclamare la religione cattolica come religione dello Stato; sono favorevoli i liberali e questo per l’indirizzo conservatore; è favorevole la democrazia cristiana e in particolare Giorgio la Pira afferma che lo stato italiano non è né laica né confessionale ma deve rispettare l’eventuale orientazione dell’uomo naturalmente verso la religione; viene affermata anche la necessità storica della chiesa che non si può ignorare. La posizione più interessante è quella del Partito Comunista perché pur essendo contrario ai patti lateranensi, con una scelta politica decide di votare a favore dell’art. 7 rompendo il fronte delle sinistre, voluta fortemente da Togliatti che tra molte polemiche afferma che vi è una necessità di un compromesso tra cattolici e comunisti. È opportuno soffermarsi anche sulle posizioni di Pietro Calamandrei e Giuseppe Dossetti. Calamandrei che tiene un discorso fortemente critico sull’art. 7 della costituzione, discorso del 20 marzo 1947, in cui afferma la sua contrarietà all’art. così come formulato e affermando il voto contrario e contestando la decisione del partito comunista. Sono contrari considerando un errore giuridico ma anche un errore politico ed è contrario ad entrambi i commi sia la prima che la seconda. Critica di Calamandrei ai patti lateranensi: aveva proposto di fare un richiamo ai patti nel preambolo, ma se vengono inseriti nella costituzione diventeranno norma giuridica e non più accenno storico. La prima critica è che il rinvio avrebbe in qualche modo messo lo stato in balia della chiesa ma vi è una seconda conseguenza, che in questo modo si introducono delle norme in contrasto con le norme costituzionali. Dossetti, rappresentante cattolico durante la resistenza e dal 1945 è segretario della Democrazia Cristiana, professore all’Università di diritto ecclesiastico e diritto canonico e deputato all’assemblea costituente, afferma la necessità di distinguere l’indipendenza della chiesa ossia si tratta di un ordinamento originario e non derivato e quindi in questo senso va respinta l’obiezione mossa da Calamandrei e perché qui si parla di indipendenza e sovranità della chiesa e il perché è chiaro: della sovranità della chiesa molti avevano dubitato e quindi va difeso il principio di autonomia e indipendenza. Secondo principio secondo cui la chiesa e lo stato sono entrambi originari esterni l’uno dall’altro, allora i rapporti tra questi non possono essere regolati se non da una disciplina bilateralmente convenuta, i rapporti devono essere necessariamente regolati su base concordataria. Ribaltamento dei principi sostenuti dagli oppositori, per Dossetti la vera laicità discende proprio dal riconoscimento del principio di reciproca indipendenza da cui discende il principio di bilateralità nei loro rapporti. L’onorevole Paglietta, esponente del Partito comunista e famoso per la sua vivacità, commentando una frase della relazione sulla norma chiedeva se queste norme ci sono o non ci sono nella costituzione e Dossetti rispondendo afferma che queste norme dei patti lateranensi non rientrano nella costituzione; il secondo comma non è un rinvio materiale ma va considerata una norma sulla produzione giuridica, non è una norma che abbia per oggetto i contenuti dei Patti, ha per oggetto un precetto ossia che le eventuali norme dirette a modificare il concordato debbono essere prodotte. Dal principio di reciproca indipendenza deriva la necessità di un accordo per regolare i rapporti tra gli enti.

era ritenuto come un evento provvidenziale. Divenuto papa con il nome di Paolo IV, in un discorso agli amministratori, afferma di cercare un potere spirituale. In una storica visita al campidoglio, il 16 aprile del 1966, Paolo Vi afferma che la chiesa non ha più alcuna sovranità temporale conservando il ricordo storico, ma oggi non si ha alcun rimpianto né nostalgia. è anche un momento in cui si avvia un processo di secolarizzazione ossia di progressiva decadenza dei valori religiosi soprattutto di quelli tradizionali, e questo processo che si avvia negli anni ’60 del ‘900 e culmina nel 1968 e ha anche delle ricadute giuridiche. Dicembre del 1970 viene introdotta la legge sul divorzio, legge che sarà confermata nel 1974 a seguito di un referendum popolare il cui esito infligge alla chiesa quello che è stato chiamato “il trauma di una nuova Porta Pia”. Inizi degli anni ’70, esaminando la questione di legittimità costituzionale aveva affermato la subordinazione delle norme concordatarie ai principi supremi della carta costituzionale. Nella seconda metà degli anni ’60 si avvia il processo di revisione del concordato lateranense, lungo e travagliato processo e ad innescarlo è la vicenda del divieto da parte del prefetto di Roma di rappresentazione di un dramma teatrale divenuto offensivo della memoria del papa Pio XII. A seguito di ciò si apre nell’opinione pubblica un grande dibattito che arriva nelle aule parlamentari e in questi dibattiti viene prospettata una revisione del concordato per uniformarlo ai principi della costituzione. 1969, una commissione ministeriale insediata da Guido Gonella elabora un primo progetto di revisione. In questo frangente, un noto studioso del diritto ecclesiastico ipotizza una abrogazione del concordato in quanto espressione di rapporti tra stato e chiesa ormai in via di superamento, sistema che va sotto il nome di sistema “costantiniano”. Jemolo, non propone una abrogazione, ma una revisione morbida che lasci cadere le “foglie secche” del concordato lateranense disapplicando le norme divenute anacronistiche o dando loro un significato più aderente alla realtà attuale. Un vero e proprio momento di svolta si ha nel 1971, con l’ordine di Giulio Andreotti si ha la parlamentarizzazione della revisione concordataria: rimane di spettanza del parlamento ma per motivi politici si ha un coinvolgimento di tutte le forze anche d’opposizione (partito comunista italiano) e nel 1976, è lo stesso Andreotti nomina una delegazione governativa per negoziare la revisione con una controparte vaticana ma solo dopo complesse vicende e 7 bozze si arriva all’accordo di revisione del concordato, accordo di villa madama del 1984. Il concordato del 1984 è profondamente diverso dal precedente, è stato definito un accordo di libertà che abbandona ogni prospettiva del confessionismo. Nello stesso periodo in cui si giunge alla conclusione del cammino, trova attuazione il comma 3 dell’art. 8 della costituzione e si avvia la stagione delle intese ossia degli accordi tra lo stato e le confessioni religiose. Alla fine degli anni ’80 fino ad oggi assume un grandissimo ruolo la giurisprudenza e in particolare è cruciale il ruolo della Corte costituzionale, in particolare in una pronuncia del 1989, sentenza n.203 in cui la Corte individua tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale la laicità dello stato e che emerge dagli art. 2,3,7,8,19,20 della costituzione ma la laicità non è intesa in senso separatista ma come “garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo”  la laicità non è fine a se stessa ma strumento per realizzare la libertà religiosa. Il problema della laicità va affrontato sempre con una consapevolezza storica, non esiste un criterio generale ed astratto di laicità (Jemolo). Mentre Giovanni Paolo II si sofferma sul concetto di libertà religiosa, Benedetto XVI richiama più volte la laicità dello stato parlando di una laicità positiva; nell’enciclica del 2005 scrive: la distinzione tra ciò che è di cesare e ciò che è di dio appartiene alla struttura fondamentale del cristianesimo, la laicità diventa uno dei portati principali del cristianesimo. Questo concetto viene poi ripreso da papa Francesco in un discorso tenuto a Rio nel 2013. Passaggio dalla prima repubblica alla seconda repubblica: nella seconda repubblica si ha un cambiamento

radicale delle forze politiche che produce molte incertezze e porta ad un accentuarsi dell’aspetto politico contingente e ne derivano molte scelte legislative occasionali e un accresciuta influenza del diritto europeo soprattutto giurisprudenziale e un tendenziale stallo della politica ecclesiastica del paese. Luciano Musselli, osserva che si ha l’impressione che il concordato continua ad avere un ruolo di garanzia ma che un ruolo politico sia al di fuori delle funzioni di questo strumento giuridico, si ha una dialettica quasi quotidiana tra stato e chiesa sui grandi problemi della società che coinvolge i gruppi religiosi e la confessione cattolica che rimane sempre maggioritaria in Italia. Nella seconda repubblica, Musselli traccia una distinzione tra confessionismo morbido e laicità debole

  • confessionismo morbido sarebbe proprio dei partiti di centro destra in particolare nella legislatura di Silvio Berlusconi e quindi un sostegno nei fatti alla chiesa e alle istanze di essa soprattutto in un asse con i cardinale Ruini e che rispetta la libertà delle altre istanze religiose;
  • laicità debole che tratteggia il centrosinistra ma in maniera debole perché oltre ad un rispetto della chiesa vi è una forte componente cattolica all’interno del centro sinistra basti pensare al leader Romano Prodi, cattolico democratico. In questo contesto vi è una presenza cattolica trasversale, vi è la conferenza episcopale italiana. Oggi si parla di Terza repubblica e anche di quarta repubblica. è inevitabile concludere con un richiamo al principio evangelico “date a cesare quello che è di cesare e a dio ciò che è di dio”. Arturo Carlo Jemolo che nella pagina finale di una sua opera importantissima “Chiesa e stato negli ultimi cent’anni” edizione del 1963 che è quasi un bilancio a tratti amaro ma sempre confidente in una confidenza, era un cattolico liberale e non votò mai per la DC. Libera facoltà di seguire la religione  libertà della scelta religiosa, di professione religiosa e più in generale di libertà di coscienza. Libertà di praticare liberamente la religione scelta. Queste libertà sono ancora di cardini delle libertà religiose, art.19 della costituzione repubblicana in cui si afferma che tutti hanno il diritto di professare liberamente la libertà religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. Ruffini definisce la libertà religiosa come la facoltà all’individuo di credere ciò che più gli piace o di non credere se più gli piace a nulla e non si tratta ne di un principio filosofico ne teologico ma essenzialmente giuridico; si parla molto spesso di libertà religiosa e dei relativi problemi poiché il diritto di libertà religiosa è un principio essenzialmente giuridico sono gli ecclesiasticisti i primi studiosi di questo e Ruffini riprende i due poli della definizione presente nell’editto di Costantino aggiungendo anche un altro elemento ossia la libertà di non praticare alcun culto, anche le posizioni ateistiche o agnostiche rientrano nel diritto della libertà religiosa. Problemi pratici della libertà religiosa ossia il considerare i problemi non solo nel loro aspetto formale ma nella loro concretezza a livello anche amministrativo al di la dei riconoscimenti e disconoscimenti normativi perché lo stato è solo un aspetto della società civile e il diritto è un aspetto di una realtà più complessa. Arturo Carlo Jemolo, distingue a proposito della libertà, la sua concezione teologica ossia la libertà dalle tentazioni, dal male, la libertà degli angeli, dalla libertà in senso propriamente giuridico ossia la libertà di scegliere tra bene e male e scegliere in seno alle infinite opinioni e in questo secondo senso la libertà diventa un concetto giuridico perché la libertà religiosa diventa la più importante emanazione della libertà di esprimere le proprie idee e cercare di divulgarle; si tratta della prima libertà che si manifesta storicamente e perché questa è sentita da ogni animo religioso. La libertà religiosa = libertà di professare una fede religiosa e anche di diffonderla e in linea teorica questa si può conservare fino alla morte. La religione diviene anche un fatto sociale perché si creano gruppi accomunati dalla stessa idea religiosa = confessioni religiose. È chiaro che sono possibili e sono tutelate dalle libertà religiose delle forme totalmente individuali ma è chiaro che il più naturale sbocco della religiosità sono proprio le confessioni e i gruppi religiosi. Prisma a tre dimensioni:

l’emanazione dello statuto verso uno sviluppo verso l’uguaglianza dei cittadini a prescindere dalla loro fede religiosa. Legge Sineo del 19 giugno 1848 ha dato un grande contributo perché all’articolo unico stabilisce che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e alle cariche politiche e militari  riconoscimento ampio con una formula che non si riferisce solo ad alcune religioni ma a tutte, aperta anche a nuovi culti. art. 2 ultimo comma della legge delle guarentigie che prescriveva che la discussione in matria religiosa è pienamente libera: norma riferita alla chiesa cattolica ma la giurisprudenza da una interpretazione estensiva di questa applicandola in modo da ricomprendere anche gli atti culti e quindi rappresenta una delle norme più importanti. Il codice Zanardelli, Codice penale del 1889, che a differenza del previgente codice “Sardo piemontese” del 1859 (riservava un trattamento di privilegio alla religione cattolica), prevede una tutela paritaria di tutte le confessioni religiose collocando la disciplina tra i delitti contro la libertà. Ampio riconoscimento della libertà religiosa con una peculiarità: questo riconoscimento avviene esclusivamente nella sua dimensione individuale, sfera di autonomia del singolo nei confronti dello stato e l’aspetto collettivo istituzionale rimane sullo sfondo. Luigi Luzzatti richiama alla semplice e oscura formula del Conte di Cavour “libera chiesa in libero stato” e aggiornandola parlando di “libere chiese nello stato sovrano”; lo stato moderno ha l’obbligo di garantire tutte le fedi e lo stato può proclamare la libertà. L’art. 1 dello statuto albertino che sanciva la scelta confessionista in senso cattolico dello stato, viene progressivamente svuotato di contenuto e non ha alcuna conseguenza lesiva per la libertà religiosa e per l’uguaglianza delle religioni. Gli studiosi interpretano questa norma in modo molto riduttivo affermando che lo stato segue il culto cattolico nelle cerimonie pubbliche e questa lettura viene fatta propria dal governo, dalle pubbliche autorità che prende questa posizione a livello parlamentare e Jemolo considera l’art. 1 come una pura e semplice enunciazione senza alcuna conseguenza giuridica. agli inizi del ‘900, Francesco Ruffini e Francesco Scaduto, su questa norma e sulla legislazione ecclesiastica liberale hanno una polemica: per Scaduto la libertà religiosa è pienamente garantita in un regime di uguaglianza in tutti i culti; Ruffini afferma la compatibilità della legislazione italiana con la libertà religiosa. Due paradossi: nel 1929 le posizioni si rovesciano, Scaduto voterà a favore dei patti lateranensi mentre Ruffini voterà contro; altro paradosso è che proprio da queste radici lontane confessionistiche dell’art. 1 dello statuto albertino potrà rifiorire un nuovo confessionismo che si rivelerà ben presto molto più dannoso e pericoloso per la libertà religiosa. Il nuovo regime di Benito mussolini avvia quella che viene chiama “politica di Riconfessionalizzazione” riaffermando il valore della norma statutaria sulla religione dello Stato. Culti acattolici dal ministro Rocco: consentire il libero esercizio di tutti i culti; è necessaria una legislazione anche per le confessioni religiose diverse e in virtù del principio di libertà religiosa propria di ogni stato moderno. Tuttavia, le relazioni delle commissioni parlamentari su questa legislazione non sono benevole per gli acattolici: quella della camera chiede di vigilare sul proselitismo protestante mentre quella del senato distingue la libera azione che legittima dalla propaganda. Si ipotizzano delle limitazioni soprattutto alla propaganda e al proselitismo dei culti acattolici in nome dell’unità nazionale che si fonda sulla religione cattolica. Legge n. 1159 del 1929, legge sui culti ammessi che disciplina le confessioni religiose diverse da quella cattolica ed è una legge molto importante e in larga parte è ancora in vigore (depurata dagli aspetti contrastanti con la libertà religiosa ma ancora in vigore). La legge del 1929 detta disposizioni sull’esercizio di culti ammessi e sui ministri. Le confessioni acattoliche si dichiarano sostanzialmente soddisfatte di questa normativa fino a spingersi a definire questa legge come la magna carta delle libertà dei culti acattolici.

La chiesa cattolica non si dimostra entusiasta perché avrebbe voluto una normativa più limitativa. Scelta della locuzione “culti ammessi”, che è la stessa espressione utilizzata dal Codice penale Zanardelli (non culti tollerati, Statuto albertino perché questa espressione era ritenuta più ristrettiva e più offensiva). Il papa Pio XI, in una lettera a Pietro Gasparri prende posizione su questo punto e da un lato tende a sminuire questa differenza terminologica tra culti tollerati e culti ammessi ma chiede che sia chiaramente e lealmente inteso che la religione cattolica è solo essa la religione dello stato con le logiche e giuridiche conseguenze di una tale situazione e segnatamente in ordine alla propaganda. Jemolo definisce questa legge come liberale perché ha un riconoscimento della libertà dei culti ma contiene delle disposizioni di marca giurisdizionalista ossia di controllo nei confronti delle confessioni religiose diverse, art. 1 sono ammessi culti diversi da quella cattolica purché non professino riti e principi contrari all’ordine pubblico e al buon costume e l’esercizio è pubblico. Art. 3 riconosce i ministri di culto ma solo dopo l’approvazione del governo e dal ministero del governo. Art. 6 i genitori possono chiedere la dispensa per i loro figli dall’insegnamento della religione cattolica (che era obbligatorio). Art. da 7 a 12 regolano il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto. Particolarmente importante è l’art. 4 che dispone che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici nonché delle cariche politiche e militari (formulazione che ripropone il principio che era stato sancito fin dalla legge del 1848). Altra norma importante è l’art. 5 secondo cui la discussione in materia religiosa è pienamente libera (disposizione che riprende l’art. 2 della legge delle guarentigie) ma questa disposizione è interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza perché per alcuni sarebbe implicita anche la libertà di proselitismo mentre per altri questo diritto farebbe riferimento solo alla discussione scientifica ma non comprende la libertà di propaganda. Pio XI aveva chiesto ufficialmente di limitare il proselitismo religioso e successivamente in diversi interventi chiede di limitare la propaganda dei culti protestanti in tutti i paesi e soprattutto a Roma in virtù del carattere sacro della città; la questione della propaganda è sollevata nell’unico incontro avuto con Mussolini nel 1932 per l’anniversario dei patti lateranensi e il duce sembra condividere in parte questa pretesa per concezione politica. art. 14 della legge sui culti ammessi: il governo ha la facoltà di rivedere le norme legislative esistenti e si apre la strada a discipline specifiche ma una legislazione speciale giunge solo per l’ebraismo, regio decreto n.1731/1930  disciplina che è in linea con le richieste dell’ebraismo italiano tanto che il principale artefice è Mario Falco, ebreo e allievo di Ruffini e amico di Jemolo; tra le richieste vanno segnalati il principio dell’appartenenza alle comunità e anche l’equiparazione alle comunità stesse agli enti pubblici con una propria capacità impositiva. Regio decreto del 1930: norme di attuazione che stabiliscono diverse limitazioni alla libertà religiosa sottoponendo le confessioni acattoliche a numerose norme di controllo e di attuazione, per l’approvazione dei ministri di culto. Particolarmente restrittive sono le condizioni richieste dal regolamento di attuazione per l’apertura di un tempio oratorio per cui era necessaria una apposita richiesta e la prova che il luogo è necessario per soddisfare effettivi bisogni. 1932, anno in cui la competenza in materia di culti passa dal ministero della giustizia a quello dell’interno: semplice passaggio di competenze ma ha una rilevanza molto importante sotto il profilo della libertà religiosa e questo perché il ministero della giustizia cura gli aspetti giuridico normativi, quello dell’interno cura gli aspetti relativi all’ordine pubblico. Inizia una serie di effettive restrizioni alla libertà. Sono vietate e sono sciolte le organizzazioni acattoliche non autorizzate. Il codice penale sancisce una maggiore tutela penale per la religione cattolica: sono sanzionati il vilipendio, la bestemmia solo nei confronti della religione cattolica; mentre le altre ipotesi di delitto contro la religione sono punite anche per le altre confessioni ma con una pena diminuita; impostazione di chiara impronta confessionista in senso cattolico. Il bene giuridico tutelato non è la libertà religiosa ma la religione nella sua