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Appunti e riassunto libro per l esame di ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, VOTO 28
Tipologia: Appunti
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Capitolo I – Che cosa è il Diritto pubblico? Il diritto è una forma di organizzazione sociale ; secondo i giuristi “istituzionalisti”, il diritto è un insieme di norme (normazione) che può esistere e funzionare solo se c’è un gruppo umano organizzato (plurisoggettività) dotato di una organizzazione incaricata di produrre leggi e di farle rispettare (istituzione). Questa forma di organizzazione non solo può, ma deve essere rispettata. NATURA COERICITIVA: Le regole per essere giuridiche devono essere osservate (le persone devono spontaneamente rispettarle), ma ci deve essere qualcosa che assicuri questo rispetto. Solo le norme accompagnate da una sanzione coercitiva sono veramente giuridiche e poiché solo lo Stato è in grado di porre tali sanzioni, ne deriva che il diritto è un fenomeno essenzialmente statuale. Nella lingua italiana, il termine “diritto” può essere inteso in due accezioni: (io ho diritto di precedenza ed è previsto dal diritto della circolazione stradale) a) in senso SOGGETTIVO, indica una PRETESA (o facoltà) che un soggetto può vantare nei confronti di altri: POSIZIONE GIUDIRICA SOGGETTIVA (come per esempio; il diritto alla salute, diritto allo studio, ecc. (in inglese : right, human rights) b) in senso OGGETTIVO, caratterizza il diritto come INSIEME DI REGOLE, inteso come sistema giuridico ( il diritto italiano, il diritto inglese.) (in inglese: law, public law) Entrambi sono strettamente dipendenti l’uno dall’altro; Vivono situazione di INTERDIPENDENZA : i diritti soggettivi esistono solo in quanto c’è una norma che li riconosce, in quanto ce’, dunque, un diritto oggettivo che li riconosce. Ad esempio. uno studente dice “Ho il diritto a non pagare le tasse universitarie” perché c’è una norma che dice che coloro che hanno un certo reddito e che hanno una certa media negli studi non pagano le tasse). Perché io ho diritto inteso soggettivamente perché garantito da regole esistenti che riconoscono. A sua volta l’insieme di regole serve a tutelare (garantire ) i diritti in senso soggettivo.
Sin dalla nascita siamo soggetti:
Il modo attraverso cui la sovranità si distribuisce rispetto al popolo e al territorio da origine a modelli organizzativi diversi. Nella storia, dalla combinazione diversa tra popolo e sovranità, ci sono stati tre grandi modelli macro che prendono il nome di FORMA DI STATO: Stato Assoluto – Stato Liberale di diritto – Democrazia Pluralista. 1) FORMA DI STATO ASSOLUTO: è la prima forma moderna di Stato che si afferma tra il 1400 e 1700 circa, tramontando poi nel 1789 con la rivoluzione Francese. Si caratterizza per la concentrazione del potere nelle mani del sovrano assoluto e dei suoi apparati amministrativi. La legittimazione del potere era di tipo dinastico (di padre in figlio) e trascendente (per volere divino). Tutti i poteri sono in mano al sovrano e lo Stato Assoluto aveva come finalità quella di affermare la propria potenza, affermare la propria sovranità esterna e interna. Prima dell’avvento dello Stato Assoluto c’era il sistema feudale o patrimoniale dove popolo e territorio erano parte del patrimonio personale del re, dove ogni rapporto era gestito da una rete di rapporti privatistici. Con l’epoca delle grandi scoperte geografiche, nacque la necessità di organizzare i commerci su scala mondiale, di creare reti di trasporti e comunicazioni sicure, di organizzare eserciti forti grazie anche alla scoperta della polvere da sparo. Le nuove esigenze della guerra moderna e la necessità di infrastrutture adeguate per i commerci richiedevano ingenti risorse finanziarie. L’unico modo era quello di imporre tributi a tutti i soggetti del territorio. Lo Stato moderno nacque proprio intorno al concetto del FISCO, l’insieme dei funzionari che avevano lo scopo di raggiungere ogni angolo del territorio per cercare di ottenere il pagamento dei tributi. A questa trasformazione economico-sociale, fu necessaria la concentrazione del potere in apparati che facevano riferimento al Re che si trasformò in Sovrano Assoluto (ab-solutus, cioè sciolto da qualsiasi vincolo). Il sovrano cercava di ottenere che nel suo regno venissero pagate le imposte, attraverso queste risorse creava esercito di professionisti e grazie alla forza militare impose la sua supremazia sull’ordinamento feudale. Con la Rivoluzione Industriale e con la nascita della borghesia si arrivò al tramonto dello Stato Assoluto e alla nascita dello Stato liberale di diritto. 2) FORMA DI STATO LIBERALE DI DIRITTO : Lo stato cambia a partire da 1700 come conseguenza di trasformazioni economiche e sociali. In ambito sociale, nasce una nuova classe la borghesia composta da soggetti non nobili, ma proprietari. Essa richiedeva assetti istituzionali idonei a garantire le libertà economiche che garantissero di portare avanti la loro iniziativa imprenditoriale, senza quelle reti di vincoli che caratterizzavano lo Stato Assoluto (era interventista nell’economia). Essa voleva regole certe, prevedibili e chiedeva di essere rappresentata in Parlamento. In ambito economico nasce il LIBERO MERCATO.
La finalità dello Stato liberale di diritto era la garanzia dei diritti individuali che si riteneva dovessero essere tutelati nei confronti dello Stato stesso. Nel 1789 nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino si afferma che il fine di ogni associazione e quindi, anche dello Stato è la conservazione dei diritti naturali dell’uomo: la libertà, la proprietà privata, la sicurezza e la resistenza all’oppressione. Queste finalità sono quelle della borghesia, lo Stato liberale era funzionale alle esigenze della borghesia, non perché fosse uno stato monoclacsse, ma perché la borghesia fu la sola ad essere politicamente attiva, cioè capace di imprimere le sue finalità allo Stato. Nasce così stato liberale di diritto che si caratterizza seguenti elementi:
1. Principio di legalità : solo la legge può organizzare i pubblici poteri e solo la legge può limitare i poteri e diritti delle persone. La legge ha caratteristiche fondamentali: dev’essere generale (cioè applicarsi a tutti), astratta (cioè potersi applicare a tutte le situazioni uguali, senza distinzioni), rappresentanti del popolo (che devono scriverla). Nello Stato Assoluto “rex facit legem”, in quello di diritto “Lex facit regem” è il diritto che crea il potere ; il titolare del potere è tale perché opera nel rispetto delle norme giuridiche, perché c’è una norma che lo attribuisce loro e lo esercitano nel rispetto del diritto. La legittimazione del potere non è più t rascendente, ma legale – razionale. La legge come “espressione della volontà generale” (art. 6 della Dichiarazione del 1789) doveva essere: ▪ generale (applicata a tutti i soggetti dell’ordinamento) e astratta (applicarsi a tutte le situazioni uguali suscettibili di ripetute applicazioni nel tempo) es. omicidio art 575 CP generalità e astrattezza sii collegano al concetto del principio di uguaglianza propria di questa forma di Stato (tutti gli uomini sono uguali senza distinzione di posizione sociale, quindi gli atti dei poteri pubblici non consentono trattamenti differenziati, in caso di “vizio” ci si avvale del principio di giustiziabilità. 2. Principio rappresentativo : riprendendo art. 6 della DDU “tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione” il popolo esercita il potere attraverso i propri rappresentanti. (idea era di far partecipare tutto il popolo). Nello Stato di Diritto si scelse la Democrazia Rappresentativa, dove la volontà dei cittadini si esprime indirettamente, attraverso dei rappresentanti. La Legge, in conseguenza del principio rappresentativo era il prodotto di un organo “il Parlamento” in cui una delle due Camere era elettiva dove ogni membro rappresentava la nazione anche se nello Stato di Diritto il suffragio era limitato sulla base del censo e del livello culturale, le donne escluse a priori. Nel 1861 nell’unificazione d’Italia, i rappresentanti del Parlamento erano stati votati solo dall’1.9% della popolazione. Grande finzione dello Stato di diritto, con l’avvento delle classi lavoratrici sulla scena politica
Elementi caratterizzanti dello stato di democrazia pluralista: Garanzia di elezioni periodiche e segrete. Pluripartitismo: in uno stato di democrazia pluralista possono esserci tanti partiti. Stato di democrazia Pluralista, pluralismo anche politico. Si diffondono così partiti di massa (nel 900). Garanzia all’accesso dei mezzi di comunicazione (con cui fare propaganda)] Lo Stato Democratico è quella forma di stato dove c’è una corrispondenza tra Governanti e Governati Per sostenere che uno stato è Democratico, non basta che ci siano libere elezioni, ma devono essere presenti determinate caratteristiche: ▪ Principio di maggioranza (si adottano le decisioni che hanno un consenso della maggioranza dei soggetti politicamente attivi) ▪ È garantito il rispetto delle minoranze ▪ alle minoranze deve essere assicurata la possibilità di diventare maggioranza (ci devono essere libere elezioni, libertà di associazione, di comunicazione ecc..) ci deve essere garanzia delle pari condizioni (par condicio) con la maggioranza ▪ le decisioni della maggioranza vanno adottate sotto il controllo delle minoranze da quanto sopra emerge una nuova divisione del potere diversa da quella dello Stato Liberale. Nello Stato Democratico vi è una BIPARTIZIONE che si distingue in: a) circuito della decisione politica (dove decidono le maggioranze – potere legislativo ed esecutivo) b) circuito delle garanzie (sottratto alla maggioranza) – potere giudiziario.
L’inizio della storia costituzionale italiana si può far risalire al 4 marzo 1848, quando sull’onda delle sommosse che sconvolgono l’Europa, il Re di Sardegna Carlo Alberto, concede ai sudditi lo STATUTO caratterizzato dal fatto di essere una Costituzione dalle seguenti caratteristiche: o ottriata, cioè concessa unilateralmente e volontariamente dal Re. Da qui la definizione di Statuto (= dal lat. Statuere = stabilire) per evidenziarne l’origine non rivoluzionaria. Infatti le Costituzioni allora presenti (esempio in Francia) erano state strappate dai sudditi ai sovrani e non da loro concesse; o flessibile , cioè modificabile con una legge ordinaria o breve, con pochi articoli Nel 1861 con l’unità d’Italia, lo Statuto Albertino diventerà la carta costituzionale del Regno di Italia, ma la sua flessibilità consentirà il passaggio al regime fascista in modo formalmente legale. Nel 1921 nasce il Partito Nazionale Fascista e nel 1922 dopo la marcia su Roma Benito Mussolini viene incaricato dal Re Vittorio Emanuele III di formare il Governo. Grazie alla flessibilità dello Statuto, Mussolini avvia una serie di riforme istituzionali trasformando il regime parlamentare in dittatura. Nel 1940 Mussolini decide l’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania nazista contro Francia e Inghilterra (ma l’Italia non è sufficientemente preparata per affrontare il conflitto e subisce diverse sconfitte). Intanto USA si affiancano alla Gran Bretagna e alla Russia nella lotta contro il nazismo, fornendo agli alleati aiuti economici e militari. Il 1943 segna un momento di svolta:
In ambito giuridico una Costituzione assume tre significati: o Insieme di regole , qualunque gruppo organizzato si dà delle regole. o È Fonte del diritto , cioè di regole giuridicamente vincolanti. Ossia regole obbligatorie. o Manifesto politico , cioè è un indicatore, una fonte di principi e valori a cui il popolo si ispira. Oltre a contenere regole, ci dice qualcosa sul popolo e sullo Stato che la ha adottata. COME POSSONO ESSERE LE COSTITUZIONI? Le Costituzioni posso essere di diverso tipo:
previsto dall'articolo 138 del codice civile e di solito quando c’è un organo apposito che ne controlla il rispetto (Italia, l’organo di controllo è la Corte Costituzionale con sede a Roma);
cambiata da qualunque legge successiva e non c’è un organo che ne controlli il rispetto. (Statuto Albertino 800)
o situazioni destinate a esaurirsi nel tempo (ad esempio indicazioni sulla prima composizione del Senato);
dell’entrata in vigore della Costituzione, introducono norme di condanna per il passato regime fascista e sanzioni per coloro che lo hanno sostenuto. Le sue norme sono distinte in tre settori:
o Titolo I Rapporti civili (art. 13-28) – sono garantiti i diritti civili della sfera più intima della persona (libertà personale, libertà di associazione, religione, pensiero e parola…) o Titolo II Rapporti etico-sociali (art. 29-34) – vengono tutelati diritti e doveri concernenti rapporti familiari (matrimonio, educazione figli) , diritto all’istruzione e alla cultura, diritto alla salute…. o Titolo III Rapporti economici (art. 35-47) concerne diritti e doveri che hanno a che fare con il lavoro e con economia (diritto al lavoro, diritto di sciopero, libertà di costituire sindacati, diritto alla maternità, diritto al riposo, diritto all’assistenza e previdenza sociale, diritto alla proprietà privata ).. o Titolo IV Rapporti politici (art. 48-54) è dedicato ai RAPPORTI POLITICI, ai diritti di partecipare alla vita politica. (es. diritto di voto, diritto di dar vita a partiti, di candidarsi alle elezioni..) tasse; dovere difesa patria un tempo) e ai doveri di partecipare alla vita e allo sviluppo del paese (es. dovere di pagare le tasse in base al proprio reddito, diritto di difesa della Patria…)
Democrazia (dal greco démos, "popolo" e krátos, "potere") significa potere al popolo. Il popolo può esercitare il potere attraverso due vie: o Via DIRETTA : quando il popolo può partecipare direttamente all’assunzione delle decisioni politiche senza intermediari; esercitando la propria volontà, come ad esempio nel Referendum abrogativo, tramite il quale gli elettori si pronunciano direttamente sull’eventuale eliminazione o meno di una legge o parte di essa. o Via INDIRETT A o rappresentativa : il popolo esercita il potere indirettamente nominando un rappresentante che deciderà al loro posto. Es. 60 milioni di italiani eleggono i loro rappresentanti; quindi il popolo elegge dei propri rappresentanti che prenderanno le decisioni necessarie.. L’organo dell’istituto della Rappresentanza è il Parlamento che fa sì che alcune persone rappresentino la volontà di tutte le altre. COME AVVIENE LA VOTAZIONE? Lo Strumento attraverso il quale scegliamo i rappresentanti è il VOTO. Tra i DIRITTI E DOVERI DI VOTO, ci sono quattro aspetti da considerare: (Costituzione Art. 48 Titolo IV Rapporti politici)
1. Chi può votare? Nel caso degli organi dello stato: ELETTORATO ATTIVO (= è la capacità di votare, capacità di esprimere la propria volontà politica attraverso il voto) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne E’ attivo in presenza di 3 requisiti:“ - maggiore età (18 anni per camera dei deputati, per elezioni del Senato 25 anni) - cittadinanza italiana : come si acquista? In 3 modi: 1. evento naturale: diritto di sangue (chiunque nasca da almeno un genitore italiano) 2. evento naturale: ius soli , diritto di territorio. Chi nasce nel territorio italiano, non generale ma solo per poche categorie previste da legge. (Es. bambini abbandonati, oppure figli di genitori apolidi) 3. per fatto volontario: ipotesi in cui soggetto richiede cittadinanza italiana; può chiedere solo coloro previsti dalla legge: matrimonio, adozione, straniero che ha abitato più di dieci anni.
2. Chi può essere votato o eletto? ELETTORATO PASSIVO consiste nella capacità di ricoprire cariche elettive (facoltà di essere eletti). Tre requisiti: a. possesso dell’elettorato attivo: (per il principio di coincidenza tra elettorato attivo e passivo, chiunque è elettore è anche eleggibile) chi viene votato può votare. b. età: 25 anni per essere eletto alla Camera dei Deputati e 40 anni per essere eletto al Senato c. assenza di cause ostative : (cause che impediscano elezioni) sono tre: 1 Incandidabilità: scatta in seguito alla condanna definitiva di reati e consiste nell’ impossibilità non solo di essere eletto ma anche di candidarsi. 2 Ineleggibilità: è un impedimento che esiste già prima dell’elezione e non consente a un soggetto di essere eletto a una determinata carica pubblica poiché per l’incarico che ricoprono potrebbero condizionare il voto degli elettori (es. categorie di persone ineleggibili: Magistrati, Prefetti, Capo della Polizia, Giudici della CC nei territori in cui lavorano) 3 Incompatibilità: è una situazione che si verifica quando una stessa persona ricopre contemporaneamente due cariche pubbliche tra loro in conflitto. In questo caso il soggetto deve scegliere l’una o l’altra carica (es. non si può essere Consigliere Regionale e Parlamentare nello stesso momento). La differenza tra ineleggibilità e incompatibilità consiste nel fatto che nel primo caso l’elezione è nulla, nel secondo è valida, ma impone la scelta tra la nuova carica e la precedente. Art. 65 – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Art. 66 – Ciascuna Camera giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. 3. Come dev’essere il voto ?(quali caratteristiche deve avere il voto) Secondo comma dell’art. 48 – Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. 1. personale: l’unico modo di votare è quello di recarsi personalmente alla sezione elettorale e di segnare di proprio pugno e segretamente la scheda; significa che il voto può essere dato solo direttamente, non è permessa la delega. Gli elettori “fisicamente impediti” possono farsi accompagnare e assistere; mentre agli italiano all’estero è consentito il voto per corrispondenza.
Le varie leggi elettorali negli anni hanno elaborato due istituti che si applicano nei sistemi proporzionali e avvicinano sistema proporzionale e maggioritario. Questi 2 Istituti che servono a bilanciare situazioni di frammentazione si applicano ai sistemi proporzionali e si chiamano:
- > premio di maggioranza = alla lista o partito che ha preso più voti degli altri viene dato un numero aggiuntivo di seggi. - > soglia di sbarramento = i partiti che non raggiungono una soglia minima di voti non entrano in Parlamento (circa il 3/5%). IL SISTEMA ELETTORALE IN ITALIA La Costituzione non ci impone nessun sistema elettorale. Il primo sistema elettorale scelto in Italia è stato il sistema proporzionale dal 1948 al 1993. Nel 1993 i cittadini italiani con il referendum hanno fatto capire che volevano il sistema maggioritario. Il Parlamento ha fatto una legge elettorale prevalentemente maggioritaria organizzata cosi: 3/4 dei seggi assegnati con il maggioritario e 1/4 assegnato al proporzionale (viene chiamato "Mattarellum"). Nel 1993 - > caso "Tangentopoli" Nel 2005 la legge elettorale viene di nuovo modificata e viene introdotto il sistema proporzionale con premio di maggioranza ("Porcellum" legge n°270 del 2005 del ministro Claderoli). Prevedeva un sistema proporzionale con una clausola di sbarramento e premio di maggioranza. Alla Camera dei Deputati il premio si calcolava cosi: la lista o la coalizione di liste che aveva preso più voti delle altre, se grazie ai suoi voti non raggiungeva 340 seggi, li otteneva grazie al "premio di maggioranza". I seggi alla Camera sono 630. Es: PD --> 35% ----> 340 ben più della maggioranza FI --> 30% M5S --> 30% LN --> 5% Al PD che è arrivato primo spettano comunque 340 seggi. Al Senato della Repubblica il premio si calcola in modo simile, ma su base regionale. I collegi coincidono con le regioni. In ogni regione il 55% dei seggi che spettano a quella regione vengono dati al partito che in quella regione è arrivato primo. Può accadere che siano arrivati primi partiti diversi. Il sistema proporzionale con premio di maggioranza (il cosiddetto "Porcellum") è soggetto a molte critiche finché è arrivato davanti alla Corte Costituzionale (colei vigila sul rispetto della Costituzione). La Corte Costituzionale ha annullato alcune parti del "Porcellum": la legge nella parte in cui
assegnava il premio di maggioranza sia alla Camera che al Senato indipendentemente dal raggiungimento di una soglia minima di voti (questa modifica della legge viene chiamata "Consultellum"). Al Senato - > "Porcellum" senza premio di maggioranza = "Consultellum" Alla Camera - > dopo la sentenza della Corte Costituzionale, nel 2015 da M.Renzi è stata promossa una legge (della "l' Italicum " o legge n°52 del 2015). L'"Italicum" prevede un sistema proporzionale con clausola di sbarramento al 3% e con premio di maggioranza che funziona cosi: se una lista ottiene almeno il 40% dei voti si prende i famosi 340 seggi. Se nessuna lista ottiene il 40% dei voti, si tiene un secondo turno di votazioni (ballottaggio) tra le due liste più votate. Anche l'"Italicum" è stato portato davanti alla Corte Costituzionale che ha annullato il turno di ballottaggio. ORGANI DELLO STATO IL PARLAMENTO è l'organo rappresentativo dei cittadini. Il Parlamento italiano è bicamerale ed è formato da due Camere; ha un bicameralismo perfetto a differenza di altri paesi in cui le due Camere non hanno lo stesso ruolo e le stesse funzioni. Camera e Senato hanno lo stesso, identico potere legislativo (il potere legislativo é il potere di proporre, discutere e approvare le leggi). Le due Camere del Parlamento si chiamano:
Le nostre due Camere si differenziano tra loro per tre aspetti:
Camera 630 Deputati Senato 315 Senatori (n° variabile perchè ci sono i senatori a vita cioè ex Presidenti della Repubblica e 5 persone nominate dal PdR per i loro meriti)
1) PARLAMENTARI (Deputati e Senatori) --> una volta eletti, i Parlamentari acquisiscono tre Prerogative (garanzie):
2) PRESIDENTE + UFFICIO DI PRESIDENZA --> il Presidente (sia della Camera che del Senato) viene eletto dai Parlamentari della sua Camera con una maggioranza elevata. Camera - > eletto dai Deputati Senato - > eletto dai Senatori Il Presidente deve trovarsi in una situazione di imparzialità, per questo la sua elezione deve essere fatta da una maggioranza elevata. **Compiti Presidente :