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La Tutela della Libertà Religiosa in Diritto Internazionale e Nazionale, Sbobinature di Diritto Ecclesiastico

Lezioni di diritto Ecclesiastico della prof. Mancuso

Tipologia: Sbobinature

2017/2018

Caricato il 05/05/2018

francesco_russo7
francesco_russo7 🇮🇹

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Sbobinatura 9 LEZIONE
La tutela della libertà religiosa in ampio internazionale è importante perché
questa tutela si unisce a quella dei nostri articoli costituzionali, tante che se
venisse applicato un procedimento aggravato previsto dall’articolo 138 della
costituzione per abrogare, per esempio, l’articolo 19 comunque la libertà
religiosa sarebbe ugualmente protetta dall’articolo 9 “ Della convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”
perché l’Italia è stata una delle prime che ha contribuito a formare la
convenzione che è stata poi, sottoscritta a Roma. Inoltre l’articolo 9 “Della
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali” è stato emanato a poca distanza dalla nostra costituzione
ovvero nel 1950, esso rispecchia la tutela della libertà religiosa in maniera
abbastanza ampia come agisce il nostro articolo 19 della costituzione. Prima
che venissero siglate queste convenzioni internazionali che sono state rmate
a partire dai primi decenni del 1900, la tutela della libertà religiosa si riteneva
che fosse un fatto che riguardava lo stato singolo quindi non c’era nessuna
tutela in campo internazionale perché la materia della libertà religiosa era una
materia che riguardava il singolo stato; del resto c’era stato per molto tempo il
principio del giurisdizionalismo che riguardava il rapporto stato-chiesa. La
tutela della religione all’interno di uno stato era un aare personale dello
stesso stato e quindi nel diritto internazionale vigeva questo principio di non
ingerenza per cui uno stato, quand’anche venissero commesse atrocità
tremende nel territorio di un altro stato, non competeva la politica
internazionale e l’atteggiamento è cambiato dopo la prima e la seconda guerra
mondiale, in tutte le convenzioni che si sono raticate in quel periodo si è
sentita la necessità, quand’anche questo non fosse un diritto garantito dalle
costituzioni dei singoli stati però gli stati che facevano parte delle convenzioni
si impegnavano a rispettare il trattato di pace del 1947, l’Italia si obbliga a
rispettare la libertà di culto quindi comincia a porsi attenzione verso la libertà
religiosa che rientra in quei diritti umani fondamentali che gli stati non possono
più far nta di non riconoscere. Oggi, anche quando la corte europea dei diritti
dell’uomo si trova a doversi pronunciare in materia di religione si ritiene che
all’interno degli stati ci sia un margine di discrezionalità che va concesso
anché la stessa tutela possa estendersi in una maniera, più o meno, ampia
perché la stessa corte EDU riconosce un margine di tolleranza o
apprezzamento per cui una norma può essere sentita in un certo modo in uno
stato e applicata in maniera più blanda in un altro (Es. la Grecia ha subito, che
è considerata come lo stato europeo più intollerante nei confronti delle altre
commissioni religiose, tutte le condanne perché vige ancora la norma del
codice penale che considera il proseritismo come reato; questa norma risulta
incompatibile in uno stato che tutela la libertà religiosa perché tutte le
commissioni hanno in sé il concetto che la religione non sia soltanto un fatto
personale ma che in tutte le commissioni è presente l’idea che la religione
vada promulgata. In Grecia il proseritismo, che ad oggi è ancora vietato anche
se ci sono state delle sentenze che hanno condannato la Grecia ma queste non
sono state in grado di sostituire la norma del codice penale). Nel periodo
dell’impero romano la religione cattolica diventò religione di stato, dopo essere
stata perseguitata per molto tempo, aermatasi questa religione cominciarono
a perseguitare le altre; la religione cattolica, dal 1200 al 1500, si caratterizza
per questo atteggiamento d’intolleranza (consultando il tribunale
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Sbobinatura 9 LEZIONE

La tutela della libertà religiosa in ampio internazionale è importante perché questa tutela si unisce a quella dei nostri articoli costituzionali, tante che se venisse applicato un procedimento aggravato previsto dall’articolo 138 della costituzione per abrogare, per esempio, l’articolo 19 comunque la libertà religiosa sarebbe ugualmente protetta dall’articolo 9 “ Della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” perché l’Italia è stata una delle prime che ha contribuito a formare la convenzione che è stata poi, sottoscritta a Roma. Inoltre l’articolo 9 “Della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” è stato emanato a poca distanza dalla nostra costituzione ovvero nel 1950 , esso rispecchia la tutela della libertà religiosa in maniera abbastanza ampia come agisce il nostro articolo 19 della costituzione. Prima che venissero siglate queste convenzioni internazionali che sono state firmate a partire dai primi decenni del 1900 , la tutela della libertà religiosa si riteneva che fosse un fatto che riguardava lo stato singolo quindi non c’era nessuna tutela in campo internazionale perché la materia della libertà religiosa era una materia che riguardava il singolo stato; del resto c’era stato per molto tempo il principio del giurisdizionalismo che riguardava il rapporto stato-chiesa. La tutela della religione all’interno di uno stato era un affare personale dello stesso stato e quindi nel diritto internazionale vigeva questo principio di non ingerenza per cui uno stato, quand’anche venissero commesse atrocità tremende nel territorio di un altro stato, non competeva la politica internazionale e l’atteggiamento è cambiato dopo la prima e la seconda guerra mondiale, in tutte le convenzioni che si sono ratificate in quel periodo si è sentita la necessità, quand’anche questo non fosse un diritto garantito dalle costituzioni dei singoli stati però gli stati che facevano parte delle convenzioni si impegnavano a rispettare il trattato di pace del 1947 , l’Italia si obbliga a rispettare la libertà di culto quindi comincia a porsi attenzione verso la libertà religiosa che rientra in quei diritti umani fondamentali che gli stati non possono più far finta di non riconoscere. Oggi, anche quando la corte europea dei diritti dell’uomo si trova a doversi pronunciare in materia di religione si ritiene che all’interno degli stati ci sia un margine di discrezionalità che va concesso affinché la stessa tutela possa estendersi in una maniera, più o meno, ampia perché la stessa corte EDU riconosce un margine di tolleranza o apprezzamento per cui una norma può essere sentita in un certo modo in uno stato e applicata in maniera più blanda in un altro (Es. la Grecia ha subito, che è considerata come lo stato europeo più intollerante nei confronti delle altre commissioni religiose, tutte le condanne perché vige ancora la norma del codice penale che considera il proseritismo come reato; questa norma risulta incompatibile in uno stato che tutela la libertà religiosa perché tutte le commissioni hanno in sé il concetto che la religione non sia soltanto un fatto personale ma che in tutte le commissioni è presente l’idea che la religione vada promulgata. In Grecia il proseritismo, che ad oggi è ancora vietato anche se ci sono state delle sentenze che hanno condannato la Grecia ma queste non sono state in grado di sostituire la norma del codice penale). Nel periodo dell’impero romano la religione cattolica diventò religione di stato, dopo essere stata perseguitata per molto tempo, affermatasi questa religione cominciarono a perseguitare le altre; la religione cattolica, dal 1200 al 1500 , si caratterizza per questo atteggiamento d’intolleranza (consultando il tribunale

dell’inquisizione e pene di morte agli eretici) perduto nel tempo. La stessa chiesa ortodossa, che deriva da un ramo del cristianesimo, ha in sé un atteggiamento di intransigenza e di ostracismo nei confronti delle altre religioni, in Grecia questa è la chiesa di stato che filtra il rapporto dello stato con le altre confessioni religiose fino al punto di essere lei ad autorizzare l’edificazione di un nuovo edificio di culto, quindi si tratta di una libertà di culto limitata. In tutta Europa abbiamo le stesse garanzie che possiamo avere in Italia o in altri stati europei, questa sensibilizzazione, che già nel 1948 si concedevano una serie di libertà agli altri culti ma anche altre libertà contenute nello “Statuto Albertino”, ha portato verso i fenomeni di culto. In campo internazionale, al contrario, vigeva il principio di non ingerenza, questo portò alla formazione delle convenzioni già dopo la prima guerra mondiale, ci si preoccupa di fare un accenno a quella che era la libertà di culto. Le convenzioni sono dei trattati, firmati anche dell’Italia, creati nel 1924/1925 con la Jugostavia perché l’Italia era entrata in possesso dei territori di Trieste, Fiume, e quindi ci si occupò di garantire la libertà religiosa delle comunità serbe e ortodosse che vivevano in quei territori; furono formate queste convenzioni che garantivano l’istituzione ecclesiastica quindi non erano volte a garantire le libertà religiose individuali ma la libertà delle confessione per poter continuare ad avere gli stessi riconoscimenti e le stesse garanzie che aveva avuto in precedenza. Con il trattato di pace del 1947 l’Italia si impegna a rispettare la libertà di culto, da qui in poi abbiamo un fenomeno ampio e con una maggiore attenzione verso la libertà religiosa perché abbiamo in contemporanea, da un lato la dichiarazione dell’ONU del 1948 “la dichiarazione universale del diritti dell’uomo e del cittadino” dove viene dedicata particolare attenzione alla libertà di coscienza e la libertà religiosa, dall’altro lato questa stessa attenzione la ritroviamo in Europa con la nascita del consiglio d’Europa nel 1949 con la partecipazione degli stati che si impegnano ad attuare “ la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” all’interno degli stati che avevano sottoscritto la convenzione, risaltando le libertà di religione. L’articolo 9 della convenzione europea parla di libertà di coscienza e di religione, unendole; questo non è presente nella nostra costituzione che all’articolo 19 sancisce “Tutti hanno la libertà di professare liberamente la propria fede religiosa”, si parla di libertà di religione, e che nel nostro ordinamento ci sia una garanzia della libertà di coscienza. Nella nostra carta costituzionale, oltre le norme che riguardano il fattore religiose, ne abbiamo altre come gli articoli 17 che assicura la libertà di riunione, l’articolo 18 la libertà di associazione e l’articolo 21 la libertà di manifestare il proprio pensiero; da questi articoli comprendiamo che il nostro ordinamento garantisce la libertà di coscienza anche se non è specificato nella costituzione. Anche nelle convenzioni europee si parla della libertà di credere e di non credere, nel nostro ordimento questo è implicito perché quando l’articolo 19 dice che “Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa” vuol dire che noi siamo liberi di farlo o di non farlo, proprio perché non è uno stato confessionista, non vi è questo obbligo. Le due norme principali sarebbero l’articolo 2 dei diritti inderogabili dell’uomo, tra questi diritti vi può rientrare anche la libertà di coscienza e l’articolo 21 sancisce la libertà di manifestazione del pensiero. La stessa dottrina ha cominciato a trattare della libertà di coscienza molto dopo, per questo motivo si ritiene che nella libertà di credere ci sia sempre la libertà di non credere. Allo stato non interessa se il cittadino crede o non crede

dovesse avere l’autorizzazione e che il ministro di culto dovesse essere approvato dall’autorità governativa. Vengono abrogati questi articoli però per quanto riguarda l’approvazione del ministro di culto in ambito matrimoniale, il ministro deve essere autorizzato per compiere atti civili; oggi il ministro autorizzato può presiedere una riunione perché considerato un fatto personale ma nel momento in cui il ministro compie degli atti che hanno rilevanza anche per lo stato, è necessario che esso sia approvato per poter, per esempio, compiere la certificazione di un matrimonio. Anche oggi l’approvazione governativa della nomina non è così scontata come sembra, infatti ci sono stati dei casi in cui quest’approvazione è stata negata per motivi che non hanno niente a che fare con la persona dal punto di vista della meritevolezza; ultimamente non è stata data a un pastore valdese, il quale aveva ricevuto una multa superando la velocità richiesta per l’autovelox, comprendiamo che questa approvazione non venga data in modo corretto. Una volta che la corte costituzionale ha epurato la legge delle norme che paralizzavano la libertà di culto delle commissioni di minoranza, nel nostro ordinamento la libertà religiosa è diventata un diritto pubblico soggettivo: pubblico perché è un diritto azionabile di fronte i pubblici poteri proprio perché questo diritto deve essere garantito in maniera più ampia. Questo diritto viene garantito all’interno dei rapporti di diritto privato, se gli atti di ultima volontà possano essere inficiati da condizioni poste all’atto di ultima volontà per motivi che vanno a condizionare la professione religiosa dell’individuo stesso; Es. nel testamento, il nonno lascia un determinato bene o determinati soldi al nipote a condizione che si sposi in chiesa oppure che diventi sacerdote o che faccia battezzare il figlio. Vi sono delle norme del codice civile l’articolo 626 c.c. prevede che quando il motivo è illecito la disposizione è nulla, ci si chiede se questi possano trattarsi di motivi illeciti; o inquadrate nella fattispecie prevista dell’articolo 634 c.c. che tratta della condizione impossibile o illecita, in questo caso fa cadere l’atto perché la condizione si considera non apposta salvando la validità dell’atto; si ritiene che in questo caso sia lecito mettere queste condizioni, in quanto non si voglia forzare la volontà delle persona oggetto della disposizione di liberalità. Quindi se è un motivo prevaricante rispetto alla volontà dell’individuo, la disposizione sarebbe nulla; se invece, si tratta di una violazione di volontà si considererebbe non apposta però non andrebbe ad invalidare la disposizione testamentaria. I rapporti della libertà religiosa all’interno della famiglia, che può riguardare un duplice ordine di rapporti come i rapporti tra coniugi e i rapporti tra i genitori e i figli; per quando riguarda il rapporto tra coniugi, dopo la riforma del diritto di famiglia che è improntata sulla parità dei coniugi, prima della riforma quindi prima del 1975 spettava al marito di dare un indirizzo della famiglia anche nella materia religiosa, nel caso di contratti tra coniugi era la volontà del marito a prevalere. Adesso i due coniugi vengono visti su un piano di assoluta parità e i coniugi possono cambiare religione rispetto a quella precedente al matrimonio, alcune sentenze della Cassazione affermavano che per il divorzio non è importante il fatto che abbiamo cambiato religione, non possono essere fatti patti precedenti al matrimonio, né fatti tra i coniugi stessi né patti sulla futura educazione da dare ai figli, perché questi patti sarebbero nulli in quanto trattano di diritti indisponibili. Non è tanto il cambiamento di religione che può giustificare lo scioglimento del matrimonio, però da una sentenza del 2004 si è detto che per quanto sia una libertà profanante per il diritto di libertà religiosa, è lecito mutare la religione durante il matrimonio, finché questo comportamento non provoca atti che abbiamo delle ricadute sui diritti dei

coniugi, sia nei confronti dell’altro coniuge che nei confronti dei figli. Su questo la giurisprudenza ha fatto molti passi avanti, perché prima per quanto riguarda l’affidamento dei figli uno dei motivi che veniva tenuto in considerazione era la professione di fede cattolica del genitore affidatario; i figli venivano affidati al 99,9 % dei casi specie, anche se erano piccoli, al padre perché la madre era testimone di Geova quindi secondo il giudice non poteva dare una corretta educazione dal punto di vista della formazione morale ai propri figli. Questo fino agli anni ’80 , sono cambiati adesso i criteri, infatti quando si discute sull’affidamento dei figli il giudice ha apposto come criterio principe quello del bene del minore, quindi trovare quale genitore tra due dia maggiori garanzie per occuparsi del minore anche se la religione in questo caso non dovrebbe avere rilevanza, a meno che non si tratti di una religione che possa prevaricare quelli che sono i diritti del minore, Es. se la madre faccia parte di una setta, o per esempio, i testimoni di Geova che non festeggiano i compleanni e il natale. Per quanto riguarda la materia del diritto di famiglia le cose sono cambiate nel momento in cui i coniugi sono posti in posizione di parità, quindi se i coniugi sono di religione diversa non ci può essere una religione prevaricante sull’altra ed è auspicabile che venga dato un avviamento verso entrambe le religioni e che poi ad una certa età i figli possano scegliere liberamente quale religione professare. Non c’è una norma nel codice civile che parla della tutela della libertà religiosa all’interno della famiglia in maniera espressa ma nei rapporti tra genitori e figli fa fede quello che ci dice l’articolo 147 del c.c. che dice che i genitori hanno il compito di mantenere, educare ed istruire la prole tenendo conto delle capacità naturali e delle scelte anche dei figli, impartendo anche un educazione religiosa ma questa deve essere intesa come un avviamento e non come una costrizione, la decisione del figlio può essere presa intorno ai quattordici anni. La riforma posta in essere per quanto riguarda l’insegnamento della religione nella scuola è previsto che il minore possa scegliere da solo se partecipare al corso di religione o meno; nel caso in cui i genitori non siano d’accordo per la religione da impartire al figlio, può essere sentito il giudice del tribunale dei minori, e in questo caso il minore dai dieci anni in su potrebbe essere sentito per dire la sua, cercando di trovare una decisione concordata. Invece la tutela delle libertà religiosa all’interno del rapporto di lavoro, essa si sviluppa con la legge 604 del 1966 che è la così detta “legge sui licenziamenti individuali ” ovvero che il licenziamento per motivi di orientamento religioso era nullo, altre garanzie vengono date nello Statuto dei lavoratori la legge del 20 maggio 1970 n°300 ; nello statuto soprattutto all’articolo 1 assicura il rispetto della libertà religiosa all’interno del luogo di lavoro, nell’articolo 15 è previsto che non possa essere eseguito alcun comportamento discriminatorio nei confronti del lavoratore per la sua appartenenza religiosa. La tutela della libertà religiosa sul lavoro prevede, per alcune aziende che hanno un certo numero di dipendenti e che hanno delle mense, di tenere conto delle particolari esigenze delle persone che professando una religione diversa da quella cattolica, sono tenuti a seguire un determinato regime alimentare oppure ad uniformarsi a quelle che sono le festività concesse; tutte queste norme garantiscono la libertà religiosa all’interno del luogo di lavoro ma dall’altro lato non vi posso essere preferenze o discriminazioni presi in forza delle fede religiosa professata dal dipendente, questo viene garanto sia per quanto riguarda il lavoro presso gli enti pubblici sia presso i privati. Per quanto riguarda l’attività lavorativa prestata all’interno delle così dette organizzazioni di tendenza, queste ultime devono essere

più di nullaosta ma di tradimento soggetto dell’autorità ecclesiastica che non vi sia nulla da eccepire dal punto di vista religioso; ma in realtà non è cambiato nulla perché per la chiesa cattolica morale e religione sono un tutt’uno, quindi non è perché è saltata la morale dalla norma possiamo dire che non c’è più nessun riferimento alla morale tant’è che poi nel protocollo disciplinare dell’accordo è stato inserito che la norma va interpretata secondo quanto detto dalla corte costituzionale nella sentenza 195/1972 ; quindi quando sono in contrasto questi interessi, quello che viene fatto salvo è l’interesse confessionale. C’è stato un caso più recente di licenziamento sempre all’interno dell’università cattolica del sacro cuore che ha riguardato un professore di filosofia del diritto, il professore Luigi Lombardi Vallauri che ha insegnato per circa vent’anni, quest’ultimo nel 1995 fa un viaggio in India dopo questo viaggio torna molto interessato alle religioni orientali, comincia a studiare con una certa passione le altre religioni e comincia a parlarne durante il corso agli studenti, dopo due anni senza che a lui fosse stato comunicato nulla, il preside della facoltà si dice dispiaciuto per non poter riconfermare al professore l’insegnamento del corso di filosofia del diritto perché quella stessa mattina era arrivato un telegramma della santa sede che diceva che il professore era evocato dalle sue mansioni e per quanto i colleghi fossero molto dispiaciuti e votarono la maggioranza a favore quindi che l’insegnamento venisse riconfermato al professore, questo non si poté fare perché di fatto, la nomine sono subordinate e vengono date al momento in cui la persona accetta la nomina ma che pende nel campo della persona sempre, come viene data può anche essere revocata qualora vi siano gravi motivi. Però era presente in questa vicenda un fatto discutibile che normalmente non può essere preso nessun provvedimento disciplinare nei confronti di qualcuno senza che a questa persona sia stato dato il diritto di difendersi, la stessa corte costituzionale lo ha assunto tra i principi supremi del nostro ordinamento. Il professore Vallauri impugnò la decisione davanti il tribunale amministrativo, prima dinanzi al TAR poi dinanzi il consiglio di stato, ma entrambi dissero che anche se c’era stata effettivamente un irregolarità nel modo in cui gli era stata comunicata questa revoca dell’autorizzazione all’insegnamento, avevano le mani legate dall’accordo per cui la possibilità di continuare ad insegnare all’università cattolica dipendeva dal gradimento della santa sede. Il professore impugna questo licenziamento, ritenendolo illegittimo, dinanzi alla corte europea dei diritti dell’uomo, essa si pronuncia con una sentenza del 2009 e ritiene violati una serie di articoli della Convenzione europea, l’articolo 6 in violazione del giusto processo, l’articolo 9 in violazione della libertà di religione e di coscienza, l’Italia venne condannata; questo ha portato che venisse in qualche modo risarcito dal punto di vista economico. Anche lo stato italiano che aveva consentito che questo avvenisse, ha dovuto risarcire il professor Luigi Lombardi Vallauri ma non si è potuto andare oltre, perché non si è potuto reintegrare nel posto di lavoro; successivamente il professore è stato chiamato all’università di Firenze dove ha continuato ad insegnare. Nel momento in cui si consente questo regime particolare all’università cattolica del sacro cuore, dove i professori non sono dei sacerdoti ma sono dei laici che hanno fatto un regolare concorso e hanno accettato questo ruolo, dovrebbe essere lo stato a prevedere delle norme di salvaguardia; nel caso in cui il professore non possa più continuare ad insegnare di richiamarlo presso un’università statale non appena ci sia un posto libero. Vediamo che i due casi sono emblematici, di due differenti motivi per cui è avvenuto il licenziamento

perché nel caso del professor Cordero il licenziamento è avvenuto per motivi attinenti al suo comportamento morale, per il fatto di aver divorziato; mentre nel caso del professor Luigi Lombardi Vallauri per le idee professate, perché ha detto che queste religioni erano più vicine al suo animo, quanto non lo fosse attualmente la religione cattolica e che secondo l’autorità ecclesiastica non andava detto in un’università cattolica. Anche nella scuola pubblica, l’insegnante di religione deve sapere che comportamento mantenere secondo i principi della morale cattolica. L’insegnamento della religione nelle organizzazioni di tendenza è subordinato al tradimento dell’autorità ecclesiastica sulla persona; perché vengono volutati i principi che una persona espone. Dal punto di vista confessionale sono previste delle incompatibilità con certi tipi di professioni, con certe cariche pubbliche per quello che riguarda le persone dei ministri di culto. Ci sono alcune norme che riguardano l’incompatibilità dei ministri di culto tant’è che si è discusso se mantenere queste norme in vigore, perché queste ultime sembrerebbero cozzare con i principi di libertà emergenti dalla costituzione. C’è un motivo per cui viene vietato ai ministri di culto di esercitare alcune professioni, che non è un modo per prevaricare i ministri di culto ma perché alcune di queste professioni non sarebbero consone con l’imparzialità richiesta al ministro di culto qualora dovesse esercitare determinate funzioni per cui le decisioni non potrebbero essere influenzate dalla sua professione religiosa oppure dal principio di trasparenza per cui in determinati casi, il fatto che sia un ministro di culto, possa influenzare il suo modo di agire all’interno della pubblica amministrazione; quindi si è ritenuto ragionevole mantenere queste incompatibilità. Innanzitutto il ministro di culto non può essere un avvocato o procuratore legale, non può essere un giudice, non può essere dottore commercialista o perito ragioniere, non può essere sartore di scale, non può essere notaio: perché in quanto ministro di culto potrebbe influenzare la volontà chi va a fare un testamento affinché questa persona lasci dei beni alla chiesa, quindi verrebbe meno l’imparzialità richiesta ad un pubblico ufficiale, non può essere un sartore delle imposte, non può essere neanche un giudice onorario perché potrebbe essere influenzato, non può essere eleggibile né come sindaco né come consigliere comunale perché in un collegio ristretto il fatto di essere un ministro di culto potrebbe influenzare i voti dell’elettorato, però un ministro di culto può diventare deputato perché c’è un collegio più grosso; oggi queste limitazioni comprendo anche i ministri di culto delle altre confessioni religiose. Il clero cattolico ha l’obbligo del celibato, questo fa sì che i sacerdoti abbiamo una vita completamente diversa da chi ha una famiglia ed altre preoccupazioni; mentre per la chiesa cattolica il lavoro principale è proprio quello di essere un ministro di culto, nelle altre comunità il ministro ha una propria attività lavorativa che è diversa. Un altro argomento importante è quello che riguarda la tutela sulla privacy vista però, come appartenenza religiosa. Lo stato non possiede un’anagrafe religiosa, non tiene conto delle professioni di fede dei propri cittadini ma potrebbe desumere dei dati dell’appartenenza religiosa dall’8 per mille, anche se sono dei dati relativi. L’Italia ha aderito nel ’95 ad una direttiva europea che prevedeva che una serie di dati personali, che riguardavano l’appartenenza religiosa, politica, l’etnia e la razza dell’individuo fossero trattati con una certa attenzione e riservatezza per cui questi dati prima di essere resti noti fossero sottoposti a una doppia autorizzazione, sia della persona di cui dati venivano trattati sia dal garante della privacy. Questa legge è stata modificata nel‘97 e