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Le Relazioni Stato-Chiesa in Italia: Dall'Unità Nazionale al Concordato del 1929, Sbobinature di Diritto Ecclesiastico

Lezioni di diritto Ecclesiastico della prof. Mancuso

Tipologia: Sbobinature

2017/2018

Caricato il 05/05/2018

francesco_russo7
francesco_russo7 🇮🇹

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Sbobinatura 5 LEZIONE
La politica legislativa italiana in materia ecclesiastica può essere suddivisa in tre periodi:
Il primo va dal 1848 al 1929, periodo segnato dall’unificazione d’Italia e dall’inasprirsi dei
rapporti Stato-Chiesa che diventano dunque antagonisti perché non trovano raccordo sulla
questione romana. Inoltre la debellatio dello Stato pontificio porterà ad una definitiva chiusura
delle relazioni tra Stato e Chiesa che durerà alcuni decenni e si concluderà con la
Riconciliazione.
Il secondo periodo arriva alla nostra attuale Costituzione del 1948.
Il terzo va dalla Costituzione fino ai giorni nostri.
a. Dal 1848 al 1929. Prima dell’unificazione vi erano in Italia numerosi stati, detti
preunitari, ognuno caratterizzato da un sistema di relazioni con la Chiesa perlopiù
improntato su norme di tipo giurisdizionalista. Ma vi erano anche alcuni stati che
avevano stipulato dei concordati con la Chiesa permettendo a quest’ultima di attenuare
gli effetti delle norme più invasive, ossia dei poteri più invasivi, che il sovrano poteva
esercitare sulla Chiesa stessa.
Vi erano inoltre degli stati fortemente cattolici che guardavano la Chiesa con favore, in cui
la legislazione ecclesiastica si era molto evoluta. Nella normativa degli stati in questione vi
erano molte norme ispirate dalla Chiesa stessa. Gli esempi più eloquenti di tali legislazioni
evolute li ritroviamo nel Lombardo-Veneto, nel Granducato Toscano e nel Regno delle due
Sicilie. Nel Regno delle due Sicilie, proprio perché vigeva ancora un antico sistema per cui
il re poteva dettare tutta una serie di norme riguardanti anche l’organizzazione interna della
Chiesa.
Come nasce dunque l’idea del progetto di unificazione?
Lo Stato pontificio era, per dimensioni, il più grande di Italia (non era infatti limitato a Roma
o al Lazio, ma si estendeva anche al territorio di altre regioni come Abruzzo, Marche e
Basilicata) ed era governato dal pontefice, un sovrano del tutto particolare in quanto era
riconosciuto da molti cattolici (cittadini e sovrani di altri Stati) poiché capo della Chiesa.
Proprio per l’idea che la religione potesse in qualche modo facilitare l’unione dei diversi
stati, inizialmente viene proposto al Papa Pio IX di essere lui a guidare il progetto di
unificazione dell’Italia. Il pontefice tuttavia aveva vari motivi per non farlo.
Innanzi tutto, farsi promotore del progetto di unificazione avrebbe voluto significare
dichiarare guerra all’Austria, Stato cattolico con cui la Santa Sede aveva sempre avuto
delle relazioni pacifiche e intense e con cui il pontefice non voleva entrare in conflitto.
(motivo politico)
Inoltre, la Santa Sede, elevandosi dal concetto territoriale dello stato stesso, doveva
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Sbobinatura 5 LEZIONE

La politica legislativa italiana in materia ecclesiastica può essere suddivisa in tre periodi :

  • Il primo va dal 1848 al 1929, periodo segnato dall’unificazione d’Italia e dall’inasprirsi dei rapporti Stato-Chiesa che diventano dunque antagonisti perché non trovano raccordo sulla questione romana. Inoltre la debellatio dello Stato pontificio porterà ad una definitiva chiusura delle relazioni tra Stato e Chiesa che durerà alcuni decenni e si concluderà con la Riconciliazione.
  • Il secondo periodo arriva alla nostra attuale Costituzione del 1948.
  • Il terzo va dalla Costituzione fino ai giorni nostri. a. Dal 1848 al 1929. Prima dell’unificazione vi erano in Italia numerosi stati, detti preunitari, ognuno caratterizzato da un sistema di relazioni con la Chiesa perlopiù improntato su norme di tipo giurisdizionalista. Ma vi erano anche alcuni stati che avevano stipulato dei concordati con la Chiesa permettendo a quest’ultima di attenuare gli effetti delle norme più invasive, ossia dei poteri più invasivi, che il sovrano poteva esercitare sulla Chiesa stessa.

Vi erano inoltre degli stati fortemente cattolici che guardavano la Chiesa con favore, in cui la legislazione ecclesiastica si era molto evoluta. Nella normativa degli stati in questione vi erano molte norme ispirate dalla Chiesa stessa. Gli esempi più eloquenti di tali legislazioni evolute li ritroviamo nel Lombardo-Veneto, nel Granducato Toscano e nel Regno delle due Sicilie. Nel Regno delle due Sicilie, proprio perché vigeva ancora un antico sistema per cui il re poteva dettare tutta una serie di norme riguardanti anche l’organizzazione interna della Chiesa.

Come nasce dunque l’idea del progetto di unificazione?

Lo Stato pontificio era, per dimensioni, il più grande di Italia (non era infatti limitato a Roma o al Lazio, ma si estendeva anche al territorio di altre regioni come Abruzzo, Marche e Basilicata) ed era governato dal pontefice, un sovrano del tutto particolare in quanto era riconosciuto da molti cattolici (cittadini e sovrani di altri Stati) poiché capo della Chiesa.

Proprio per l’idea che la religione potesse in qualche modo facilitare l’unione dei diversi stati, inizialmente viene proposto al Papa Pio IX di essere lui a guidare il progetto di unificazione dell’Italia. Il pontefice tuttavia aveva vari motivi per non farlo. Innanzi tutto, farsi promotore del progetto di unificazione avrebbe voluto significare dichiarare guerra all’Austria , Stato cattolico con cui la Santa Sede aveva sempre avuto delle relazioni pacifiche e intense e con cui il pontefice non voleva entrare in conflitto. ( motivo politico ) Inoltre, la Santa Sede, elevandosi dal concetto territoriale dello stato stesso, doveva

essere per sua natura neutrale e quindi non poteva dichiarare guerra agli altri stati. Il

pontefice nel periodo teocratico, aveva sempre messo avanti la figura dell’imperatore

delegandogli il potere temporale e mai occupandosi in prima persona di dichiarare guerra.

Sebbene lo Stato Pontificio fosse uno stato a tutti gli effetti, e pertanto dotato di un

esercito, quest’ultimo aveva esclusivamente finalità difensive e non offensive nei confronti

degli stati adiacenti. Per cui il Papa si tirò indietro nonostante non avesse alcuna

intenzione di rinunciare al suo potere temporale sullo Stato pontificio.

La seconda alternativa era quella del Regno di Sardegna che comprendeva Piemonte e

Sardegna. Ed è proprio dal Regno Sabaudo che inizia il progetto di unificazione dell’Italia.

Per quanto riguarda i rapporti Stato-Chiesa, il Regno di Sardegna aveva emanato il

Codice del 1837 in cui si rifaceva al Codice Napoleonico del 1804. Dunque era già

stabilito dalle leggi del Regno Sabaudo che la religione cattolica fosse la religione di stato

e che fosse ammessa una certa tolleranza nei confronti degli altri culti esistenti nel paese.

I rapporti col pontefice erano rimarranno buoni fino all’inizio del 1848, tant’è che nello

Statuto Albertino (marzo del 1848) l’art. 1 dirà che la religione cattolica-romana, sarà la

religione del Regno e che gli altri culti esistenti nel territorio saranno tollerati

conformemente alle leggi che li riguardano. Contemporaneamente all’emanazione dello

Statuto, infatti, erano stati emanati dal Re altri provvedimenti con le lettere patenti del 17

febbraio del 1848 con cui viene concessa ai valdesi l’eguaglianza dei diritti civili e politici

e il conferimento dei gradi militari e accademici. Un simile provvedimento sarà poi fatto nel

marzo del 1848 nei confronti degli Ebrei. Nello stesso tempo, con un editto del marzo 1848

veniva concesso a tutti i cittadini maschi (ma non alle donne) il diritto di voto , che fino ad

allora era limitato soltanto alle classi più ricche e aristocratiche.

Tuttavia l’anno 1848 segna uno spartiacque nei rapporti con la Chiesa perché, da un lato,

è vero che nello Statuto viene riconosciuto alla Chiesa Cattolica il rango di religione di

Stato, norma fortemente voluta dal sovrano Carlo Alberto; dall’altro lato però inizieranno le

ostilità contro di essa per motivi politici (appunto perché Pio IX si era opposto al progetto di

unificazione dell’Italia) che verranno tradotte in una serie di leggi in cui lo Stato cercherà di

acquisire sempre più poteri su alcuni istituti che fino a quel momento erano stati di

esclusivo appannaggio della Chiesa mentre, con la legislazione eversiva, arriverà ad una

vera e propria aggressione del patrimonio ecclesiastico.

Aggressione che sarà dovuta a motivi contingenti: si voleva ridurre il potere economico

della Chiesa per evitare che le sue ricchezze venissero utilizzate dal pontefice per

arruolare degli eserciti di mercenari, disposti a combattere per lui ostacolando e ritardando

Se non che un primo colpo viene inferto alla Chiesa (era già iniziata la legislazione

eversiva) col Codice civile del 1865 , entrato in vigore dal 1° Gennaio del 1866 , il quale

prevede come unica forma di matrimonio valida per lo Stato: quella civile obbligatoria per

tutti i cittadini. Da quel momento non viene riconosciuta più nessuna efficacia al

matrimonio canonico che era stata, fino ad allora, l’unica forma di matrimonio riconosciuta

anche dallo Stato. La Chiesa perde così l’appannaggio sul matrimonio e per la dottrina

ecclesiastica rappresenta un duro colpo perché la forma canonica del matrimonio per i

battezzati è l’unica forma valida e quindi la Chiesa non consente che un battezzato possa

sposarsi in un’altra forma. Ciò comporta che il matrimonio civile dei battezzati per la

Chiesa non ha alcun valore. Si trattò di una vera e propria riforma epocale.

Lo stato non mutuò dal codice civile francese le punizioni per coloro che si fossero sposati

in chiesa anche prima della forma civile stessa.

Contemporaneamente, nel 1865, lo Stato istituì per la prima volta i Registri di stato civile

che sostituivano i vecchi registri parrocchiali. Infatti dapprima la Chiesa annotava tutti gli

eventi significativi della vita di una persona in relazione ai sacramenti che questa riceveva:

per es. l’atto di battesimo sostituiva l’atto di nascita e faceva fede della nascita della

persona (il bambino veniva battezzato quasi subito dopo nato dal sacerdote che girava

nelle abitazioni). Altri momenti registrati erano il matrimonio e l’atto di morte che recava

anche le modalità del decesso. In breve, tutto ciò che interessava la vita di una

popolazione, fino al 1865, poteva essere appreso dalla lettura dei registri parrocchiali.

Facendo un passo indietro, nel 1848, viene emanata nel giugno dello stesso anno, la

legge Sineo. Si tratta di una legge che consta di un unico articolo, esplicativa di un’altra

norma contenuta all’interno dello Statuto Albertino, all’art. 24, che riguardava i rapporti con

le altre confessioni religiose.

L’art. 24 affermava che tutti i regnicoli hanno pari dignità e godono degli stessi diritti a

prescindere dalla religione professata a meno che non vi siano delle norme dello Stato che

limitino questa loro libertà. La legge Sineo è maggiormente esplicativa di questo concetto,

affermando che la differenza di culto non costituisce eccezione al godimento dei diritti civili

e al fatto di poter ricoprire gradi accademici e cariche militari. Le lettere patenti avevano

concesso la stessa libertà limitatamente ai valdesi e agli ebrei, mentre la suddetta legge la

estende a tutti.

Poiché la lettera dello Statuto Albertino non era molto chiara, si ritenne di dover esplicitare

il concetto per dimostrare che lo Stato, seppure confessionista cattolico, non poneva limiti

eccessivi anche alla libertà di cui potevano godere gli altri culti.

Di lì a poco, nell’ agosto del 1848 , viene emanata la legge n.777/1848 , nella quale molti ravvisano il punto di partenza della legislazione eversiva, ma che in realtà sopprime la Compagnia di Gesù (i Gesuiti, ordine fondato alla fine del ‘600 da S.Ignazio di Loyola ispirato al potere e alla ricchezza) e la Congregazione delle dame del Sacro Cuore (equivalente femminile dei Gesuiti).

L’ordine dei Gesuiti aveva un patrimonio molto ingente e si opponeva al disegno dell’unità di Italia e, poiché aveva avuto molta presa e molta forza, il primo provvedimento fu preso nei loro confronti (sottrazione della personalità giuridica ed esilio dei suoi componenti).

Per contenerne l’influenza, nel marzo del 1850 venne emanata la legge n. 1013/ ( prima legge Siccardi ) la quale sottraeva alla Chiesa alcune immunità e prerogative di cui aveva goduto fino a quel momento come il diritto d’asilo e la giurisdizione ecclesiastica.

Il diritto d’asilo permetteva a chi era ricercato per delitti commessi nel territorio dello Stato di rifugiarsi dentro un edificio di culto o di proprietà della Chiesa, poichè la forza pubblica non poteva entrare nell’edificio.

Con la legge Siccardi cadde il cd. privilegio del foro ecclesiastico che la Chiesa

invocava ogni qual volta volesse arrogare alla sua giurisdizione tutta una serie di cause in

cui fosse, più o meno, direttamente coinvolta. Con la successiva legge n.1035/

( seconda legge Siccardi ) venne introdotta l’autorizzazione per gli acquisti degli enti e dei

corpi morali (enti che facevano riferimento alla Chiesa). Si tratta di una legge estesa a tutti

gli enti per evitare il fenomeno della cd. manomorta. All’epoca, la maggiore fonte di

ricchezza dello Stato era data dal patrimonio immobiliare e con la suddetta legge si voleva

evitare che gli enti potessero accumulare un patrimonio troppo ingente in relazione al loro

scopo.

L’autorizzazione doveva essere richiesta per qualsiasi acquisto a titolo gratuito , mobile

o immobile (quindi per donazione o per volontà testamentaria) e per gli acquisti a titolo

oneroso di beni immobili. Veniva concessa dall’autorità governativa sulla base di una

previa valutazione sulla situazione patrimoniale dell’ente anche in relazione ai fini e allo

scopo dello stesso.

Da questo momento lo Stato, per la prima volta, prese coscienza della reale ricchezza

della Chiesa e da qui nacque l’idea di approfittare del suo patrimonio soprattutto con la

legislazione eversiva degli enti ecclesiastici che inizierà cinque anni più tardi nel 1855.

Tale legislazione, nata come eversiva degli enti ecclesiastici in generale, si configurò di

fatto rivolta ad alcuni enti ben precisi, tant’è vero che non riguardò gli enti delle altre

confessioni religiose.

Tuttavia lo Stato non trasse sostanziali vantaggi patrimoniali dai beni espropriati poiché per

essere riconvertiti e utilizzati per una funzione pubblica necessitavano di ingenti spese di

manutenzione e ristrutturazione. Quello su cui lo Stato effettivamente lucrò fu, da un lato,

la vendita forzosa dei beni che eccedevano (secondo lo stato) il patrimonio necessario

affinchè l’ente potesse esercitare al meglio le proprie finalità. La vendita di questi beni era

compensata con dei titoli di debito pubblico (che allora non avevano alcun valore); dall’altro

lato, si procedette all’imposizione di una tassazione straordinaria del 30% del valore del

patrimonio degli enti.

Con la debellatio la legislazione eversiva non coinvolgeva le casse pontificie.

Successivamente all’acquisizione da parte dello Stato italiano del territorio del pontefice,

questi si rifugerà nei Palazzi laterani in cui lo Stato non entrerà. Tutto ciòche vi era

all’interno rimarrà nel pieno godimento del pontefice, mentre tutto quello che si trovava al

di fuori, con una legge del 1873, verrà confiscato. Compresi quindi anche tutti gli enti della

Chiesa che avevano sede a Roma e che fino a quel momento erano rimasti immuni dalla

legislazione eversiva.

Nella penisola italiana non si perse tempo a pensare che fosse giunto il momento propizio

per annettere Roma all’Italia. Il Papa ricevette una lettera da parte del sovrano Vittorio

Emanuele II con cui fu avvisato che le truppe sarebbero andate oltre le mura leonine.

Tuttavia, quella che doveva essere “un’invasione pacifica”, di fatto non lo fu perché vi fu

una minima resistenza all’ingresso delle truppe italiane in cui persero la vita 8-10 persone.

Una volta giunti alle soglie della città leonina, le truppe dei bersaglieri si arrestarono ma i

cittadini dello Stato pontificio vi aprirono le porte e chiedendo loro di entrare perché

volevano anche loro diventare cittadini italiani e non volevano rimanere esclusi dal progetto

di unificazione. Tra l’altro volevano anche sottrarsi al dispotismo di un sovrano assoluto ed

autoritario quale era stato Pio IX.

Così le truppe entrrarono e il Papa, sentendosi tradito, si rifugiò nei Palazzi pontifici

dichiarandosi prigioniero e decise che vi sarebbe rimasto fin quando non si sarebbe

pervenuti ad una riconciliazione ufficiale con lo Stato italiano. Ciò comportò una rottura di

ogni rapporto diplomatico e il comportamento intransigente del pontefice venne mantenuto

anche dal suo successore, Leone XIII.

In seguito, si ebbe un ammorbidimento con Pio X ma effettivamente la riconciliazione fu

raggiunta con Pio XI nel 1929.

Lo Stato si trovò di fronte ad un problema grave a cui era necessario trovare una

soluzione: la situazione personale del Pontefice e della Chiesa.

Bisognava trovare una formula che consentisse alla Chiesa universale di continuare ad operare ed al pontefice di ricevere gli onori consoni al suo rango di capo della Chiesa universale. La formula fu trovata nella legge n.214 (cd. legge delle Guarentige pontifce ) che venne promulgata il 13 maggio del 1871.

La legge era divisa in due parti:

  • Garanzie del sommo Pontefice ma anche dei cardinali, dei vescovi e dei funzionari che con esso collaborano, in poche parole l’intero apparato della Chiesa.
  • Le relazioni Stato-Chiesa in Italia.

La parte più importante era la prima, attraverso la quale veniva garantita alla Chiesa la possibilità di continuare ad operare. Fu trovata dunque l’ingegnosa ed efficace soluzione di equiparare la posizione del Pontefice a quella del sovrano. Così il Papa, i cardinali, i concilii e il conclave godevano delle stesse immunità e gli stessi privilegi di cui godeva il re d’Italia. Ciò rilevava, per esempio, nel caso in cui la Chiesa indiceva un concilio. Infatti tutti i cardinali e i vescovi del mondo che volevano partecipare, dovevano passare da Roma per giungere all’interno dei palazzi vaticani e, grazie ai privilegi e alle immunità di cui godevano, potevano stare certi che lo Stato non ne avrebbe ostacolato il libero transito così come quello dei legati apostolici e dei nunzi pontifici. Grazie alla legge delle Guarentigie pontificie, il Papa aveva la possibilità di continuare a intrattenere le relazioni diplomatiche con gli altri stati senza che fosse toccato da questo mutamento della situazione politica. Il Papa dichiaratosi prigioniero inoltre rifiutò di ricevere all’interno dei Palazzi qualsiasi sovrano straniero che intrattenesse dei rapporti con lo Stato italiano. Venne quindi rispettata l’area territoriale che comprendeva il palazzo del Vaticano, del Laterano e la villa di Castel Gandolfo. Di lì a poco la Segnatura apostolica emanerà il cd. non expedit, con il quale si dichiarava che non era gradito che i cittadini italiani partecipassero alla vita politica del paese tanto nell’elettorato attivo quanto in quello passivo. Ciò indusse i cattolici ad allontanarsi dalla vita politica per parecchi anni. La situazione mutò parzialmente nel 1905 quando con il Pontefice Pio X venne emanata un’enciclica che attenuava il rigore del non expedit, consentendo che si potesse essere dispensati dalla norma qualora per, gravi ragioni, vi era l’esigenza di partecipare alla vita politica. Successivamente nel 1911 si ebbe il Patto Gentiloni con cui l’associazione cattolica riuscì a convincere il pontefice di ritirare il non expedit le cui funzioni di fatto erano già cessate nel momento in cui si erano formate queste associazioni interessate anche alla politica. Cesserà poi definitivamente alla fine della prima guerra mondiale quando sarà Don Luigi Sturzo, nel 1919 , a fondare il Partito popolare da cui nascerà la Democrazia cristiana. In questi anni quindi la missione spirituale della Chiesa continuò indisturbata garantita dalla suddetta legge delle Guarentigie che non venne mai accettata dal pontefice perché legge unilaterale dello Stato. Il che comportava che così come lo Stato l’aveva posta, allo stesso modo avrebbe potuto decidere di modificarla o abrogarla, quindi non forrniva alcuna garanzia di stabilità per il futuro.

trattative per la revisione dei Patti lateranensi caratterizzati dalla parlamentarizzazione delle trattative (in parlamento venivano rilette e discusse le bozze redatte e subito dopo comunicate al telegiornale). Queste iniziali trattative presero il nome di trattative segrete Pacelli-Barone che videro l’interazione, appunto, tra l’avvocato Francesco Pacelli (fratello del futuro Pontefice Pio XII) e il consigliere di Stato Domenico Barone, il cui posto fu preso in seguito alla sua morte dal Ministro di Grazia a Giustizia Alfredo Rocco (padre del futuro codice penale Rocco del 1930. Dato il carattere segreto delle trattative, l’annuncio della Conciliazione colse tutti di sorpresa perché improvvisamente si venne a conoscenza della firma dei patti Lateranensi ,firmati nel Palazzo del Laterano, l’ 11 febbraio del 1929. Sono costituiti da tre documenti o protocolli:

  1. Il Trattato
  2. Il Concordato
  3. La Convenzione finanziaria

L’art.1 del Trattato dichiara la risoluzione della questione romana attraverso la creazione dello Stato Città del Vaticano. Inoltre sostituisce la prima parte della legge sulle Guarentigie cioè quella che concedeva tutte le garanzie, sia reali che personali, al Sommo Pontefice. Il Concordato si occupa della seconda parte della legge sulle Guarentigie, cioè le relazioni Stato-Chiesa in Italia. Dunque dà una disciplina alle cd. res mixtae (materie miste). Inoltre nell’attuazione della disciplina di dettaglio, verranno emanate dallo Stato due leggi bilaterali (sugli enti e sul matrimonio) che rappresenteranno la parte di maggiore interesse di tale disciplina. Infine la Convenzione finanziaria sostituisce un’altra parte della legge sulle Guarentigie che prevedeva che al Pontefice fosse data una dotazione finanziaria per compensarlo delle perdite subite attraverso l’espropriazione dello Stato Pontificio, tra l’altro da questo rifiutata. Con i patti lateranensi vengono subito erogati 750 milioni da aggiungere ad un altro miliardo, erogato inizialmente in titoli di Stato con interessi del 5%, poi monetizzato il 30 giugno del 1929. Quando si formò lo Stato italiano, si attinse a piene mani dai due stati più ricchi: lo Stato Pontifiicio e il Regno delle due Sicilie. In particolare, la Sicilia subì uno spoliamento continuato negli anni. Infatti le fabbriche inizialmente ivi stanziate vennero portate al nord. Questi dunque risultano essere gli Stati che "hanno pagato con il loro sangue" l'unificazione dell'Italia. Il pontefice tuttavia riuscì ad avere indietro una parte del patrimonio ecclesiastico precedentemente sottratto con la legislazione eversiva, dunque in buona parte venne risarcito di quanto aveva perso. La Convenzione finanziaria ha cessò di avere vigore nel momento in cui al pontefice fu restituito quanto stabilito. Rimasero dunque in vigore Trattato e Concordato che, a detta del pontefice, dovevano costituire due atti complementari tra di loro. In seguito il Concordato fu revisionato nel 1984 sostituì il vecchio, che si considera abrogato dal nuovo accordo; per quanto riguarda il Trattato, fu abrogato l'art.1 che richiamava il principio contenuto nello Statuto Albertino per cui la religione cattolica era la religione di Stato dato che la successiva Costituzione del 1948 non ne farà alcun accenno. Fu inoltre modificato l'art. 23 del Trattato che riguardava il riconoscimento di efficacia civile per i provvedimenti di

natura penale presi dalla Chiesa nei confronti degli ecclesiastici che commettevano determinati figure di reati. L'unica condizione a tale efficacia è che questi provvedimenti risultino in armonia con le norme dell'ordinamento che garantiscono i diritti dell'individuo. La Chiesa dunque fu felice della conciliazione poiché riuscì ad ottenere molto più rispetto a quanto essa pensava e sperava di ottenere. Non tanto per il Trattato, con il quale tra l'altro si pose fine anche all'annosa disputa se la Santa Sede avesse o meno mantenuto la personalità giuridica internazionale dopo la perdita del territorio su cui esercitare la propria sovranità, ma per il Concordato con il quale la Chiesa ottenne, per il modo in cui vengono disciplinate le materie miste e quelle ritenute più importanti (cioè la gestione del patrimonio, gli enti e il matrimonio), le più ampie libertà possibili, più di quanto la Chiesa stessa non avesse richiesto. Dal quel momento in poi si avrà di nuovo il matrimonio religioso con effetti civili e il matrimonio concordatario, nonché il massimo riconoscimento alla Chiesa e la massima autorità nella gestione del negozio matrimoniale. Allo stesso tempo lo Stato riconobbe la giurisdizione ecclesiastica sulle sentenze di nullità del matrimonio. Tale giurisdizione era quasi esclusiva, non vincolata da nessuna norma statale, perché il procedimento di delibazione attraverso il quale queste sentenze venivano riconosciute all'interno dell'ordinamento,era un procedimento d'ufficio e automatico. D'ufficio nel senso che le parti non avranno nessun potere nè di attivazione nè di rinuncia perchè sarà l'autorità ecclesiastica stessa, dopo aver emanato la sentenza di nullità del matrimonio ormai diventata esecutiva, a inviare l'atto alla Corte d'Appello competente per territorio per la delibazione. Questa sarà la procedura fin quando non saranno introdotti dei mutamenti a partire dalla sentenza n.18 del 1982 della Corte Costituzionale. Alcune norme, tra l'altro, verranno in seguito recepite nell'ultima bozza di revisione concordataria per cui si avranno anche delle rilevanti modifiche alla procedura di delibazione. Mussolini, dopo essersi occupato della Chiesa, si interrogò sul da farsi nei confronti delle altre confessioni religiose. Queste avevano prosperato nel periodo in cui la Chiesa era avversaria del Re. In quel periodo infatti tutta la legislazione liberale di diritto comune aveva favorito di gran lunga le altre confessioni religiose attenuando quella disparità che c'era stata in passato. Quindi la contrattazione bilaterale con la Chiesa cattolica e il fatto che ad essa venissero concessi una serie di poteri in ordine, ad esempio, alla disciplina del matrimonio comportarono un'inversione di rotta verso un regime opposto di grande favore. Dunque Mussolini ritenne necessario concedere qualcosa anche alle altre confessioni e a tal fine emanò una legge unilaterale dello Stato, la cd. legge generale sui culti ammessi n.1159/1929 le cui disposizioni e norme applicative erano contenute nel regio Decreto n.289/1930. Con questa legge le cd. confessioni cattoliche e culti ammessi godettero di una serie di libertà di cui fino a quel momento non avevano goduto. Anche ad essi fu riconosciuta la possibilità di celebrare un matrimonio religioso con effetti civili ma con la grande differenza, rispetto al matrimonio canonico, che doveva rispettare tutte le norme civili sulla celebrazione del matrimonio. Quindi possiamo dire che sostanzialmente veniva riconosciuto soltanto il rito religioso ma non l'essenza del negozio giuridico matrimonio nelle norme che regolavano l'istituto. Qualche problema si poneva per la confessione ebraica che aveva un proprio peculiare rito di celebrazione che sarebbe stato snaturato nel seguire le indicazioni della legge sui culti ammessi. Nel diritto ebraico, infatti, la sposa non pronuncia la formula del consenso il quale si ricava implicitamente dal fatto che essa accetti l'atto del marito con il quale le mette al

pontefice temette che questo potesse mettere in discussione addirittura la stessa vita dei patti Lateranensi. Quindi ciò che si percepì fu un atteggiamento consenziente della Chiesa anche se non lo fu del tutto perché in realtà una serie di perseguitati trovarono rifugio all'interno del Vaticano che approfittò dell'extraterritorialità per aiutare questa gente. Tuttavia la Chiesa fu continuamente criticata per il fatto di non avere preso opposizione con una maggiore energia. Con la caduta del regime fascista, la Chiesa temeva che il nuovo governo che andava formandosi, rinnegando tutto l'operato del regime, rinnegasse anche i Patti Lateranensi. Ed è stato questo che ha portato la stessa Chiesa e tutti i partiti che la sostenevano a battersi per un inserimento dei Patti all'interno della nuova Costituzione italiana. Il riferimento ai Patti lateranensi,accolto nella costituzione, ha una serie di ricadute sul piano pratico e ha suscitato delle dispute dottrinali sia nei lavori preparatori della costituente sia anche successivamente di come andava interpretato il riferimento stesso. Esso viene inteso come se tutte le norme pattizie avessero rilevanza costituzionale. Il primo comma afferma che lo Stato e Chiesa sono ciascuno, nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; il secondo comma, che i loro rapporti sono regolati dai patti Lateranensi e che le modifiche accettate dalle due parti non richiedono il procedimento di revisione costituzionale. Ciò fece pensare che tutte le norme contenute nei Patti Lateranensi fossero state costituzionalizzate e comportò, per un certo periodo, l'aspettazione di queste norme....min 49.10 (?!) Alcune norme contenute nel Concordato erano in contrasto con i nuovi principi di eguaglianza, di pluralismo, di libertà che venivano fuori dalla lettura delle norme costituzionali che riguardavano il fattore religioso. Quindi si temeva che il richiamo dei patti significasse l'ingessatura di essi e l'impossibilità di modificare queste norme. Le perplessità mostrate dai partiti politici che si erano inizialmente opposti al riferimento, trovarono in seguito riscontro nel fatto che la giurisprudenza e la dottrina dominante dell'epoca, per un sacco di tempo interpretarono così la norma tant'è che la C.Cost. stessa si dichiarerà, per i primi anni, incompetente a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme pattizie. Quindi tutta l'opera della Corte nel primo decennio che interessa la materia ecclesiastica sarà prevalentemente di revisione delle norme discriminatorie delle altre confessioni contenute nel Testo Unico di pubblica sicurezza del 1931 e nel Regio Decreto n. 289/1930. Questa politica che portava a dare un favore alle norme eccessivo rispetto anche a quello che era stato pensato da Rossetti (colui che aveva proposto la formula), fa da spartiacque quando in Italia viene introdotto il divorzio. L'emanazione della legge sul divorzio n. 898/1970 fu per la Chiesa uno schiaffo sonoro. Con essa cadde un pilastro portante del modo di intessere i rapporti Stato-Chiesa, perché venne meno il principio di indissolubilità del matrimonio che aveva fatto sì che il matrimonio civile e quello canonico procedessero di pari passo per parecchio tempo. L'introduzione della suddetta legge fa capire anche alla Chiesa che la società civile è mutata e quindi in essa non esiste più una coincidenza tra etica cattolica ed etica dello Stato. Anche prima della legge del 1970, esistevano già dei movimenti contrari alla Chiesa. Per es. già nel 1957, un congresso di un'istituzione chiamata " Amici del mondo " auspicava che venisse abrogato il Concordato. Questo perché, nonostante l'emanazione della nuova Costituzione, la presenza del confessionismo di Stato era sempre forte e quindi loro sostenevano che lo Stato se ne dovesse affrancare e avrebbero desiderato uno Stato separatista.

Ma l'idea che si dovesse arrivare ad una revisione delle norme concordatarie si andava facendo strada anche nella classe politica. L'occasione per proporre la mozione da cui partì la revisione concordataria fu data, all'inizio nel 1965, dal divieto di rappresentare a Roma l'opera teatrale intitolata " Il Vicario " del drammaturgo tedesco Rolf Hochhuth. L'opera era una satira del pontefice (chiamato Vicario perché il Pontefice è il Vicario di Cristo). Siccome l'art.1 del Trattato diceva che, dato il carattere sacro della città di Roma, sarà a cura dello Stato italiano impedire a Roma qualsiasi manifestazione che possa turbarlo, si ritenne in sintonia con la norma che non venisse rappresentata un'opera che prendeva il giro il pontefice. Quindi da questo partì la mozione presentata in parlamento da Lelio Basso nel 1965 a cui seguirà, nel 1967, l'approvazione dell'ordine del giorno Ferri-La Malfa-Zaccagnini che porterà a nominare una commissione parlamentare che si occuperà della revisione concordataria. Questo progetto di revisione si arenerà quasi subito inizialmente perché lo Stato emanerà la legge sul divorzio. A questo punto la Chiesa condusse una battaglia contro la legge che portò nel 1972 la C. Cost. a dichiarare ammissibile il referendum che fu il primo della storia di Italia. In quel momento anche la revisione concordataria e il progetto di revisione vennero messi in seconda linea, perché per la Chiesa era importantissimo vincere la battaglia sul referendum. Prima ancora di arrivare alla richiesta del referendum, la Chiesa aveva condotto un'altra battaglia: aveva posto la questione di legittimità davanti alla C. Cost. se fosse legittimo o meno che il divorzio potesse applicarsi ai matrimoni concordatari, dal momento che nel Concordato era stata prevista la giurisdizione esclusiva della Chiesa sulle sentenze di nullità del matrimonio. E infatti la Corte si espresse in sentenze diverse dicendo che non riscontrava alcuna illegittimità della legge dal momento che, attraverso l'atto della trascrizione, lo Stato conferisce effetti civili al matrimonio canonico (al contrario, con il divorzio li scioglie). La legge dunque non andava ad intaccare l'essenza del matrimonio canonico che per la Chiesa continuerà ad avere una sua ....min 57.41 (?!) infatti il divorzio statale non ha nessuna conseguenza perché essa sostiene che il matrimonio continua ad essere valido e le parti, se mai, potranno valutare se ricorre il caso di nullità del matrimonio per poterla ottenere anche all'interno dell'ordinamento ecclesiastico. La Chiesa perse questa battaglia sicuramente più limitata rispetto alla richiesta del referendum perché l'obiettivo era semplicemente quello di far sì che la legge non potesse essere applicata a coloro che avevano celebrato il matrimonio religioso. Ciò invece era previsto dal c.c. spagnolo che nel regolamentare l'istituto del divorzio, introdotto alcuni decenni prima rispetto all'Italia, prevedeva che non si poteva applicare ai matrimoni concordatari. E quindi coloro i quali si sposavano in chiesa accettavano anche di sottoporsi per intero alla giurisdizione ecclesiastica. In seguito alle pronunce della C. Cost. decide a questo punto di battersi per l'abrogazione della legge esercitando la sua potestas indirecta in temporalibus invitando tutti i cattolici o a non votare o a votare "SI", a favore dell'abrogazione della legge. La Chiesa pensava che questa azione di forza potesse aiutarla a raggiungere lo scopo previsto: l'abrogazione della legge. L'esito del referendum fu però una dura sconfitta anche perché la maggior parte dei cattolici, pur essendo contrari e pur pensando che non avrebbero mai richiesto il divorzio, ritennero che non occorreva abrogare la legge per lasciare a ognuno la libertà di scelta. Si trattò del referendum in cui si registrò la più ampia partecipazione da parte dei votanti i quali, per l'82%, votarono contro la Chiesa, quindi a favore del divorzio.