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Lezioni di diritto Ecclesiastico della prof. Mancuso
Tipologia: Sbobinature
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L'altra volta abbiamo iniziato a parlare degli enti e abbiamo visto che con il concordato del 1929 siamo passati da un regime in cui tutto era proibito per la Chiesa ad un regime in cui lo Stato accoglie quasi in maniera incondizionata il principio che ogni ente che nasce nell'ordinamento canonico deve per questo essere riconosciuto all'interno dell'ordinamento statale se la Chiesa lo desidera. Quindi i requisiti essenziali per il riconoscimento dell'ente ecclesiastico erano dati proprio dalla sussistenza di questo rapporto genetico dell'ente con la Chiesta stessa per cui possiamo dire che con il concordato del 1929 si afferma il principio che ogni ente dell'ordinamento canonico, se la Chiesa vuole che questo ente abbia la personalità giuridica, la otterrà anche nell'ordinamento dello Stato così come avveniva per l'istituto del matrimonio canonico. Prima di soffermarci sulle modifiche che a questo regime sono state apportate dall'accordo del 1884, è utile inserire un breve commento sull' art. 20 Cost. , che chiude gli articoli costituzionali che si occupano del fattore religioso. Fu un articolo fortemente voluto da Dossetti. In realtà anche gli altri partiti che osteggiavano la Chiesa, da un lato non la ritenevano una norma da mettere in costituzione, dall'altro poi si arresero di fronte alle ragioni spiegate dal Dossetti. Questo articolo ci dice che il carattere ecclesiastico e il fine di religione di culto di una associazione e di una istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative nè di speciali sgravi fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni altra forma di attività. Cosa significa questo articolo? Intanto la preoccupazione del Dossetti era quella di evitare che potesse essere esercitato un atteggiamento discriminatorio nei confronti degli enti ecclesiastici così come era stato nel periodo della legislazione eversiva. Quindi il culto e l'ecclesiasticità dell'ente potessero essere assunti dallo Stato come parametri per gravare questi enti di imposte straordinarie oppure addirittura nella legislazione eversiva abbiamo visto che era stata revocata la personalità giuridica della gran parte degli enti della Chiesa quindi la norma in sè assimila il trattamento che lo Stato deve fare agli enti ecclesiastici e quello degli altri enti civili quindi non può assoggettare un ente solo perchè ha carattere ecclesiastico o fine di religione e di culto a un trattamento fiscale più gravoso di quello che è previsto per gli altri enti civili. Questo è quello che dice la norma ma vedremo in seguito che al contrario si è sviluppato un sistema in cui questo fine di religione e di culto, essendo visto dallo Stato come un'attività positiva da incentivare, subisce rispetto agli altri enti un trattamento migliorativo perchè dal punto di vista fiscale sono previsti per gli enti ecclesiastici dei benefici di cui non godono gli altri enti comuni quindi, al contrario,viene incentivato questo fine di religione e di culto che viene
associato come un bene dell'uomo e quindi come un fine che lo Stato deve preservare e incentivare. La norma ha subito nel tempo una serie di interpretazioni diverse a seconda delle leggi che ci sono state sugli enti ecclesiastici stessi. Inizialmente la norma parla di carattere ecclesiastico e fine di religione e di culto perchè allora l'aggettivo ecclesiastico veniva riferito quasi del tutto alla chiesa cattolica perchè gli enti delle altre confessioni religiose erano stati definiti dalla legge sui culti ammessi istituti di altri culti. Propio per far capire che la norma andava invece ad equilibrare la situazione degli enti della Chiesa con quelli degli altri culti, si mette nella norma il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto tanto di una associazione che di una istituzione quindi la norma era una garanzia più ampia di quella prevista dall' art. 8 Cost. nei confronti delle confessioni religiose perchè con questa norma si garantivano anche quelle associazioni aventi un fine di religione e di culto che vivevano in una dimensione più fluida o quelle nuove confessioni che ancora non erano assunte ancora a rango di confessioni religiose vere e propie ma che vivevano in una forma di organizzazione più fluida perchè, appunto, non erano organizzate, non si erano date uno statuto quindi non potevano avere la copertura prevista dall'art. 8. Quindi la norma nasce propio per evitare trattamenti discriminatori per questi enti da parte dello Stato che, invece, si era verificato con la legislazione eversiva. Con questa norma lo Stato si impegna ad effettuare trattamenti diversificati tra enti che provengono da confessioni diverse. La norma viene vista in maniera diversa quando questo aggettivo ecclesiastico comincia ad essere usato anche nelle altre confessioni religiose quindi nelle intese che sono state stipulate a partire dall'84 in poi con le altre confessioni vedremo che si parlerà in maniera differente di enti ecclesiastici valdesi, luterani, battisti. Quindi questo aggettivo comincia ad essere utilizzato con riferimento agli enti delle altre confessioni e solo con riguardo agli enti ebraici, definiti nell'intesa come istituzioni fondamentali dell'ebraismo che hanno tutta una serie di compiti particolari perchè, per esempio, hanno anche delle funzioni assistenziali nei confronti degli ebrei stessi quindi hanno dei fini diversi o si occupano anche di mantenere in vita quelle che sono le tradizioni dell'ebraismo quindi è l'unica confessione in cui non si parla di ecclesiastici mentre per gli altri viene usato indifferentemente questo aggettivo e nel momento in cui questo aggettivo viene utilizzato un po' per tutte le altre confessioni, si è data una diversa interpretazione al significato letterale della norma anche tenendo conto dei mutamenti che sono stati apportati al regime degli eni ecclesiastici con l'accordo del 1984. Mentre nel concordato del 1929 si era sottolineata l'importanza di questo sinallagma genetico per cui l'ente traeva origine dalla Chiesa cattolica e si parlava che in maniera lata questi enti cattolici che venivano riconosciuti dovevano avere un fine di religione e di culto, invece con il
paritetica venne subito nominata ed istituita tant'è che il 15 novembre del 1984 la commissione paritetica emana un documento, il cosiddetto protocollo sugli enti dove c'erano tutte le nuove norme che riguardavano tanto il funzionamento quanto la legislazione prevista dalla Stato sugli enti stessi. Queste norme vengo poi recepite e lo Stato emana due leggi in cui sono contenute le norme che riguardano il nuovo regime degli enti ecclesiastici. Il libro parla di due leggi fotocopia quindi vengono emanate lo stesso giorno (24/ maggio 1985) e sono la legge n. 206 e la legge n. 222. Inizialmente la prima legge ad essere emanata fu la n. 222 e in questa legge è stato seguito per tradurre le norme contenute nel protocollo stilato dalla commissione paritetica lo stesso procedimento attuato dallo Stato per tradurre in legge le intese con le confessioni di minoranza. Si parla quindi di una legge di approvazione. Il testo contenuto nel protocollo sugli enti viene letto in Parlamento e approvato articolo per articolo e riscritto. A questo punto la Santa Sede esprime una formale protesta dicendo che non era questo il modo per tradurre in legge gli accordi con la Santa Sede perchè quest'ultima ha una personalità giuridica internazionale e normalmente quando lo Stato emana una legge interna sulla base di un accordo internazionale, questa legge entra in vigore attraverso l'inserimento nella legge stessa della clausola esecutiva. Mentre per la legge generale di esecuzione dell'accordo ( l. 121/1985 ) lo Stato aveva emanato la clausola esecutiva. Non l'aveva fatto per la legge sugli enti perchè prima era stata una legge unilaterale dello Stato e quindi era stato adottato adesso il meccanismo che era stato utilizzato precedentemente. Questa volta, però, non era più una legge unilaterale dello Stato perchè la legge veniva fuori dall'incontro della volontà della Chiesa e dello Stato perchè era frutto del lavoro della commissione paritetica e quindi a questo punto la Santa Sede si è impuntata perchè pensava che, utilizzando lo strumento della legge di approvazione, sarebbe stato quasi come se lo Stato pensasse che la legge fosse una legge ordinaria e quindi non garantita dall'art. 7 Cost. Nello stesso giorno lo Stato emana la legge n. 206 a cui viene aggiunta la clausola esecutiva. Abbiamo quindi una legge che segue le procedure previste nel diritto internazionale per emanare una legge di diritto interno che viene fuori da un trattato internazionale e una legge che è invece una legge interna dello Stato ma quasi sempre gli articoli si vanno a cercare nella l.222/1985 perchè l'altra è costituita dalle norme del protocollo a cui viene aggiunta la clausola esecutiva. Di fatto valgono tutte e due e ci sono delle piccole differenze formali tra un testo e l'altro ma i contenuti sono sostanzialmente gli stessi.
La legge fissa quattro requisisti generali per il riconoscimento della personalità giuridica che valgono per tutti gli enti e a questi quattro requisisti se ne aggiungono altri a seconda della tipologia degli enti. I quattro requisiti generali che adesso vengono stabiliti nella legge n. 222 sono due che rispondono al sinallagma genetico e due rispondenti a quello funzionale. Si dice che l'ente deve essere eretto o approvato dall'autorità ecclesiastica. Parliamo di ente eretto o approvato perchè nel diritto canonico l'erezione vera e propia che porta al riconoscimento della personalità giuridica dell'ente si chiama erectio in titulo quindi quando parliamo di ente eretto vuol dire che è un ente che all'interno del diritto canonico ha già la personalità giuridica mentre quando parliamo di approvazione, l'approvazione è un qualcosa in meno rispetto alla personalità giuridica quindi sono enti che di solito hanno sede locale, che vivono sotto il controllo del vescovo diocesano e che godono dell'approvazione della Chiesa, cioè che la Chiesa si riconosce nel modo di operare di quegli enti che quindi non agiscono illegalmente ma agiscono sotto il nome della Chiesa stessa. Quindi questi due requisiti (eretto e approvato) stanno a significare che l'ente deve essere nato e conosciuto all'interno dell'ordinamento della Chiesa. Questo non basta perchè lo Stato ne richiede un altro per rafforzare questo sinallagma genetico che è quello che l'autorità ecclesiastica competente abbia dato il propio assenso affichè l'ente chieda la personalità giuridica civile. Quindi l'ente deve presentare anche l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente. L'autorità ecclesiastica è diversa a seconda del tipo di ente che chiede l'autorizzazione. Di solito è l'ordinario locale ma ci sono una serie una serie di casi in cui viene richiesta l'autorizzazione della Santa Sede. Questo anche a seconda dell'importanza dell'ente stesso e della diffusione che l'ente ha all'interno del territorio italiano o se ha una dimensione di tipo universale e quindi si ritrova anche altre sedi al di fuori dell'Italia stessa. Questi sono i requisititi che assicurano la presenza del sinallagma genetico, invece la legge dice che l'altro requisito importante è quello che la legge deve avere un fine costitutivo ed essenziale di religione e di culto e su che cosa sia questo fine essenziale e costitutivo di religione e di culto si sono spese tantissime parole. L'ultimo requisisito è quello che l'ente deve avere sede in Italia: questo non era previsto dal concordato del 1929 quindi è una novità che è stata aggiunta dall'accordo. In base a questi requisiti ci accorgiamo già che se ci può essere un'attività discrezionale da parte dell'autorità governativa nella valutazione di questi requisiti, l'unico requisito discrezionale è quello dell'esistenza di questo fine costitutivo ed essenziale di religione e di culto e la legge stessa si è preoccupata di cercare di contenere in qualche modo la discrezionalità che poteva avere l'autorità governativa nello stabilire se l'ente avesse o meno questo fine costitutivo ed essenziale di religione e di culto. L' art. 16 della l.
punto in cui potrebbero esserci maggiori contrasti con l'autorità governativa in fase di riconoscimento della personalità giuridica e tra l'altro non è soltanto un controllo di tipo iniziale perchè se viene a cadere uno dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, il riconoscimento potrà essere revocato quindi è importante non solo che l'ente abbia inizialmente un fine costitutivo ed essenziale di religione e di culto ma che lo mantenga pure nel corso del tempo perchè se le cose dovessero mutare e quella che prima era un'attività secondaria dell'ente diventa un'attività preponderante, a quel punto l'ente non ha più ragione di essere considerato come ente ecclesiastico e con un procedimento inverso a quello previsto per il riconoscimento della personalità giuridica, all'ente questa personalità giuridica verrebbe tolta e l'ente potrebbe comunque essere poi riconosciuto. L'ente ecclesiastico vuole che venga riconosciuto questo carattere dell'ecclesiasticità. Per quanto riguarda le modalità con cui l'ente può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, possiamo dire che vi sono vari modi che valgono anche per gli enti ecclesiastici nel senso che vi sono una serie di enti che hanno la personalità giuridica per antico possesso di Stato e per la Chiesa questo vuol dire che tutti gli enti che erano in vita prima della legislazione eversiva e che non sono stati da questa soppressi, hanno mantenuto la personalità giuridica. Per la Chiesa cattolica questi enti sono: la Santa Sede, le parrochie di antica istituzione, i capitoli cattedrali, le fabbricerie ecc.. Questi enti continuano a mentenare questa personalità giuridica per antico possesso di stato e sono solo nella loro attività negoziale assoggettati alla nuova normativa. Anche gli enti di altre confessioni che hanno la personalità giuridica per antico possesso di stato, abbiamo la Tavola Valdese e i 15 concistori delle chiese delle Valli valdesi. La Tavola Valdese è l'organo esponenziale della confessione valdese ma questa non ha una personalità giuridica di diritto intenazionale come la Santa Sede della Chiesa cattolica ma comunque è l'organo di governo. Il concistorio all'interno della Chiesa è un'assemblea di fedeli quindi all'interno dell'ordinamento valdese e di tutte le chiese protestanti, oltre al governo esponenziale della chiesa stessa, sono altrettanto importanti le decisioni che vengono prese dalle assemblee dei fedeli quindi all'interno dell'ordinamento valdese c'è anche una distrubuzione territoriale delle chiese e quindi ogni chiesa si raggruppa in un concistorio che racchiude più chiese vicine. Quindi gli organi che prendono le decisoni più importanti sono da un lato la tavola valdese e dall'altro i 15 concistori ai quali è stata riconosciuta la personalità giuridica per antico possesso di Stato. Un altro modo per ottenere la personalità giuridica è quello di avere la personalità giuridica ex lege, cioè quando con una legge dello Stato viene riconosciuta la personalità giuridica di un ente. Questo, per esempio, nella chiesa cattolica è avvenuto con la l.122/1985 con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica della CEI (conferenza
episcopale italiana) perchè ha un ruolo importantissimo in tutta la legislazione sugli enti ecclesiastici e un ruolo centrale nelle modifiche che sono state apportate al sistema di sostentamento del clero quindi era necessario che il procedimento che doveva portare al passaggio al nuovo regime non poteva venire in tempo per chiedere che la CEI doveva avere da subito la personalità giuridica per cominciare ad emanare una serie di provvedimenti volti all'attuazione di questo nuovo regime. Quindi la CEI viene riconosciuta ex lege ma questo avviene solo per la CEI perchè è stata riconosciuta ex lege l'unione delle comunità ebraiche e anche le comunità esistenti nel momento in cui è stata stipulata l'intesa con l'ebraismo con la l. 101/. Il procedimento ordinario attraverso il quale viene riconosciuta la personalità giuridica si chiama procedimento per decreto in quanto si conclude con l'emanazione di un decreto che prima era un decreto presidenziale da parte del Presidente della Repubblica e che ora è un decreto ministeriale da parte del Ministro dell'Interno. Quando è stata emanata la legge sugli enti, allora il Ministro dell'Interno era quello che proponeva al Presidente della Repubblica di siglare il decreto di riconoscimento della personalità giuridica, ma con una legge interna dello Stato, una legge ordinaria ( l. 13/1991 ), lo Stato ha cambiato le attribuzioni del Presidente della Repubblica ritenendo che in una serie di atti che venivano presentati da un ministro competente della materia al Presidente della Repubblica per la firma che questi atti potessero essere firmati direttamente dal ministro stesso e adesso nel procedimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, avremo un decreto del Ministro dell'Interno. Era previsto pure che prima dell'emanzione di questo decreto il procedimento prevede che sia sentito il parere del Consiglio di Stato ma il ministro si poteva dissociare da questo parere. Anche questo è stato modificato perchè la legge Bassanini n. 127 del 1997 sullo snellimento dell'azione amministrativa ha tolto il parere del Consiglio di Stato obbligatorio che diventa ora un organo consultivo a tutti gli effetti quindi viene sentito solo se è necessario. Queste modifiche sono state apportate alla legge n. 222 che , essendo sempre una legge rinforzata che gode di una copertura costituzionale da parte dell'art. 7, non avrebbe potuto essere modificata da leggi ordinarie dello Stato. In questo caso c'è stato uno scambio di note diplomatiche tra l'Italia e la Santa Sede in cui l'Italia ha comunicato queste variazioni che erano state apportate al procedimento di riconoscimento della personalità giuridica e la Santa Sede le ha accettate. Era poi previsto anche un procedimento abbreviato : si prendeva a modello quello che era il procedimento di omologazione, il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli enti civili per cui se l'ente aveva i presupposti per chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, veniva inserita tra i registri della Cancelleria del tribunale e così l'ente attribuiva la personalità giuridica. Questo procedimento
parere del Consiglio di Stato, il Ministro dell'Interno in questo caso dovrebbe sentire il Consiglio dei Ministri e il decreto di approvazione della personalità giuridica non sarà più un decreo del Ministro dell'Interno ma sarà un decreto presidenziale perchè è uno dei pochi casi residui in cui è necessaria la firma del Presidente della Repubblica. Di norma, però, è il ministro stesso che emana il decreto.
prevista pure una possibilità di convalida del negozio qualora l'ente si fosse iscritto nel registro delle persone giuridiche. Anche questo è un tipo di trattamento diverso ed è giustificato soltanto dall'esigenza che gli enti che già esistevano e che non si erano mai iscritti fossero convinti in qualche modo ad iscriversi ma adesso se un ente che ha avuto la personalità giuridica non si iscrive nel registro delle persone giuridiche, il trattamento sarà uguale a quello degli enti civili. Il procedimento per decreto è lo stesso che devono seguire tutti gli enti anche delle altre confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato, mentre gli enti che sono ancora soggetti alla l. 1159/1929 ricevono la personalità giuridica secondo quanto stabilito dall' art. 2 della legge n. 1159 e l' art. 10 del decreto 189/. Questi articoli prevedono sempre questo procedimento per decreto però prevedono anche che il Ministro dell'Interno debba sentire tanto il Consiglio dei Ministri quanto il Consiglio di Stato. Quindi c'è una procedura aggravata per il riconoscimento di questi enti e alla fine verrà emanato pure il decreto del Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda il riconoscimento della personalità giuridica degli enti della Chiesa cattolica, subito dopo l'emanazione della legge, ci sono state una serie di restrizioni poste dall'autorità governativa che obiettava che la ducumentazione presentata non era sufficiente e che chiedeva agli enti ecclesiastici di presentare un tipo di documentazione modellata su quella che veniva richiesta agli enti civili quando dovevano chiedere di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Vi furono a questo punto delle proteste da parte della Santa Sede che vedeva restringersi la possibilità di riconoscimento della personalità giuridica degli enti e fu attuata questa procedura prevista dall'art. 14 dell'accordo quindi nuovamente fu rinominata una commissione paritetica per discutere su quale dovesse essere il procedimento e su quali dovessero essere i documenti da presentare. Questa norme della commissione paritetica sono entrate in vigore dal 24 febbraio del 1987. La commissione paritetica ha stabilito che non si possono chiedere agli enti ecclesiastici requisiti per la loro costituzione uguali a quelli che vengono richiesti per gli enti civili. Cioè l'ente ecclesiastico basta che vi sia una dichiarazione dell'autorità ecclesiastica competente quindi non è obbligatorio che l'ente presenti per forza delle tavole di fondazione o uno statuto eguali a quelli che vengono previsti nel diritto civile ma è obbligatorio che comunque vi sia un certificato dell'autorità ecclesiastica competente in cui l'autorità ecclesiastica dichiara che l'ente è stato eretto e approvato e se non c'è altro modo di evincerlo che l'ente abbia queste determinate finalità che persegue questo tipo di attività. Questo per facilitare il riconoscimento degli enti stessi. L'autorità governativa accerta questo fine costitutivo ed essenziale di religione e di culto basandosi non solo sulla dichiarazione dell'ente ma
cosiddetto supplemento di congrua. C'è stato questo motivo per cui era giustificata l'ingerenza statale e il controllo dello Stato sull'amministrazione degli enti ecclesiastici si dice invece che con l'accordo dell'84 sia cessato qualsiasi controllo dello Stato quindi se l'ente ecclesiastico esercita una attività diversa, l'attività diversa deve essere esercitata seguendo il regime prescritto dallo Stato per quella determinata attività. Si dice, quindi, che i controlli sull'attività dell'ente vengono fatti esclusivamente secondo le regole del diritto canonico e dalle persone abilitate a questo dal diritto canonico ma questi tipi di controlli hanno anche rilevanza civile perchè poi hanno valore nel nostro ordinamento perchè le persone che devono intraprendere un'attività negoziale la intraprendono anche dovendo tenere conto delle regole previste nell'ordinamento canonico. La maggior parte delle indicazioni necessarie per potere intraprendere una lecita attività negoziale, noi le andiamo a ritrovare nel registro delle persone giuridiche. Ci sono delle norme sempre in materia di controlli che vengono modificate e aggiornate periodicamente dalla CEI che non sono conoscibili solo guardando il registro delle persone giuridiche perchè nel diritto canonico è previsto anche un sistema per cui il rappresentante dell'ente ha una competenza per valore o per esercitare determinati negozi giuridici. Si è detto che l'atto è valido anche senza l'autorizzazione del superiore purchè il tetto del valore non venga superato di oltre tre volte. Ogni ente ha un suo superiore a cui rapportarsi. Queste attività che rientrano nella competenza di valore sono considerate per la Chiesa attività di ordinaria amministrazione per le quali non è necessario chiedere l'autorizzazione del superiore. Queste norme che comunicano questi limiti di valore e che vengono periodicamente aggiornate dalla CEI anche secondo quelli che sono gli indici ISTAT di rivalutazione del denaro, vengono comunicati alle prefetture e queste non li inseriscono all'interno del registro delle persone giuridiche ma hanno degli appositi bollettini per cui se si devono trattenere dei rapporti negoziali con l'ente ecclesiastico e se si vuole assicurare che l'ente possa lecitamente svolgere quell'attività negoziale, l'unica cosa che si può fare è andare alla prefettura e chiedere che vengano comunicati tutti questi bolletini inviati periodicamente dalla CEI che interessino quel determinato ente. Si è molto discusso sulla nullità ed annullabilità dell'atto e su questo la dottrina si è divisa perchè alcuni considerano il fatto che il rappresentate superi la sua capacità negoziale come un difetto di legittimazione del rappresentante e allora l'atto è nullo; la maggioranza della dottrina, invece, lo introduce tra i difetti di incapacità del rappresentante ad agire. In questo caso sembra che si possa ritenere tale perchè se l'atto negoziale venisse convalidato dal superiore (nel diritto canonico l'atto con cui il rappresentante viene legittimato ad agire per un determinato negozio si chiama licenzia )
gli effetti dell'atto si potrebbero salvare perchè si potrebbe avere questa convalida dell'atto e non la nullità dello stesso.