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scheda 3 il feudo storia del diritto
Tipologia: Slide
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Scheda 3
Come spesso accade nello studio dell'evoluzione di un fenomeno storico o di un istituto giuridico nella storia, non è sempre facile definirne i contorni cronologici iniziali. Nel caso del rapporto feudale, ad esempio, le origini si perdono nell'alto medioevo. Molto più facile, in questo caso, invece, definire la fine dell'istituto feudale, che si identifica con il 4 agosto 1789, quando nelle prime fasi della Rivoluzione francese vennero abolititi i diritti feudali. L'abolizione francese ebbe ripercussioni politiche e giuridiche importanti su quasi tutta l'Europa, e sull'Italia continentale. Ad esempio, in Italia, i diritti feudali rimasero ancora in vigore nell'isola di Sardegna, non occupata dai Francesi, fino al XIX secolo.
FEUDO: Istituto del mondo medievale, che consiste in un beneficio (per lo più un territorio, ma anche una carica o altro) concesso in godimento da un signore a colui che sovente era un suo subalterno contro determinate prestazioni a suggellare un vincolo di fedeltà; il termine designa anche il territorio stesso su cui si esercita la giurisdizione di un feudatario. Si aggiunsero al concessionario del territorio, alcune immunità di origine laica o ecclesiastica.
Gli elementi del feudo vennero individuati dai giuristi, dal tardo medioevo in poi, in tre elementi: vassallaggio, beneficio e immunità.
Il primo, detto anche elemento personale, consisteva in un omaggio e giuramento di fedeltà (con il dovere di dare consilium e auxilium ) prestato da un vasso ( vassus ) al suo signore ( senior ) per ottenere protezione da parte del senoir. In particolare, tale istituto aveva lo scopo di tutela di colui che si sottoponeva al controllo del signore per la mancanza di istituzioni centrali che lo garantissero; a sua volta il sottoposto si impegnava al sostegno del proprio signore.
Il secondo elemento, detto anche reale, consisteva in una concessione patrimoniale ( beneficium ) finalizzata al mantenimento del vassallo e, segnatamente, in un conferimento di beni immobili a fini in qualche modo remuneratori e con durata temporanea. Esso era normalmente, seppur non esclusivamente, connesso ad un tipo di servizio che il sottoposto svolgeva in favore del signore. La causa tipica consisteva nel servizio militare.
Il terzo elemento consisteva nell'esenzione del territorio assegnato al vassallo dalle imposizioni fiscali, dal controllo dell'ordine pubblico e, in generale, dalla giurisdizione esercitata dal signore.
IMMUNITÀ: Si indica il privilegio concesso da un sovrano, specialmente l’imperatore, a un soggetto, spesso un vescovo o un abate, che, grazie a ciò, nel proprio territorio è esentato dal rendere conto ai funzionari regi relativamente ad alcuni diritti pubblici di loro spettanza, come l’imposizione fiscale o l’esercizio della giurisdizione. L’immunità fu per chi la ottenne un’importante base per la costruzione di una signoria locale. In realtà questi tre elementi erano fenomeni contemporaneamente esistenti nella prassi alto- medievale, ma agivano come istituti disgiunti che, seppur convergenti, erano giuridicamente ancora separati.
Anche se, come detto, risultava difficile datare l'origine del feudo, era comunque possibile indicare dei riferimenti temporali per altri istituti, differenti e precedenti all'istituzione feudale, che in qualche modo si possono considerare tra i precursori, gli antenati giuridici del feudo: le antiche precarie. Esse erano dei contratti che si realizzano nel mondo tardo-romano che avevano ad oggetto la concessione di terre da coltivare per periodi lunghi di tempo, rinnovabili ovvero risolubili (con ritorno della terra al concedente) alla scadenza pattuita.
Le precarie sono contratti, dunque, che noi potremmo chiamare agrari, nel periodo del basso impero.
La contemporanea presenza di più proprietari ebbe termine con la Rivoluzione Francese e la successiva emanazione del Codice civile francese, detto Code Napoléon , in cui si ripristinava l'attuale concezione della pienezza della proprietà e quindi di un unico proprietario.
In origine, le concessioni feudali erano personali, ossia legate alla vita di una persona e al suo rapporto con il signore concedente, con la conseguenza che con la morte del titolare del beneficio i beni tornavano al concedente e il contratto feudale si estingueva. In sostanza, la concessione non era trasmissibile in via successoria.
Nell'877 la situazione cambiò, sotto la pressione dei feudatari, che miravano a stabilizzare per sé e per i propri eredi il dominio sul feudo. In occasione della battaglia di Quierzy Carlo il Calvo concesse infatti a coloro che combattevano e avevano ottenuto la concessione da lui la possibilità, in caso di morte in battaglia, di trasmettere ai propri eredi le concessioni.
Sulla base di questo capitolare si estese il principio per cui i feudi così detti maggiori (ossia concessi direttamente dal sovrano) potevano essere trasmessi in via ereditaria ai propri successori.
Nel 1037 Corrado II il Salico estese l'ereditarietà anche ai feudi minori, ossia a quella categoria di concessioni feudali elargite non dal sovrano ma dai feudatari titolari di dei feudi maggiori.
Questo fenomeno comportava che tutte le concessioni potessero essere trasmesse ai propri eredi e quindi, trasformava la natura del contratto feudale, limitandone l'elemento personale.
Peraltro, l'aspetto personale non venne completamente meno, se si considera che prestazioni ancora fondamentali del contratto feudale erano l' auxilium (aiuto militare) ed il consilium (opinione da fornire quando viene richiesta). In cambio di tali obbligazioni il signore si impegnava a proteggere il feudatario.
L'ereditarietà del feudo poneva dei problemi a tal riguardo, in quanto spostava il pilastro del contratto dall'elemento personale a quello patrimoniale, rendendo meno forte il vincolo e dunque più facili e frequenti episodi di rottura del rapporto.
Successivamente, ad opera dell'imperatore Lotario II , nel 1136, si pose il problema della possibilità o meno del concessionario di vendere la concessione: fu stabilito che il diritto di alienazione fosse eseguibile solamente nel caso del consenso del proprio signore.
Sul piano patrimoniale, si possono notare delle differenze nella cosiddetta tradizione longobarda e franca. La prima era maggiormente patrimonializzata, anche dal punto di vista successorio, con la possibilità dunque di una frammentazione del feudo tra più eredi (come un
qualunque altro bene ereditario, e in via sussidiaria anche alle donne); la seconda era meno patrimonializzata, con l'esclusività successoria del primogenito maschio.
Importante è la categoria del feudo, detta del feudo ligio. Con esso si tentava di rafforzare nuovamente il vincolo personale con l'obbligo per il concessionario di seguire il proprio concedente contro qualsiasi altra persona.
Tra il XI e XII secolo In Italia il proliferare di molteplici contratti feudali portò all'esigenza di consolidare attraverso delle raccolte scritte le consuetudini feudali. Tale opera di consolidamento condusse alla redazione dei Libri Feudorum, brevi testi in cui sono stati raccolti i principi che dovevano governare il mondo feudale.
LIBRI FEUDORUM: Testo (detto anche Consuetudines feudorum o Usus feudorum) che diede origine nel Medioevo al diritto comune feudale. Fu compilato tra la fine dell’XI sec. e i primi anni del XIII nel territorio fra Milano e Pavia, per opera di privati, che utilizzarono diritto consuetudinario, costituzioni imperiali, sentenze di corti feudali, opere di giuristi. Se ne distinguono tre redazioni: la prima, la più antica, è detta obertina perché opera di Oberto dall’Orto, giudice milanese; la seconda, ardizzoniana, fu scritta da Iacopo d’Ardizzone, giurista, la terza, detta Vulgata, fu inserita a cura del glossatore Ugolino nell’ultima parte del Corpus iuris.
Tale raccolta, inizialmente punto di riferimento per i giuristi della Penisola, venne in seguito (basso medioevo) recepita anche in buona parte dell'Europa continentale. Nei Libri Feudorum (II libro) si rovesciava la classica impostazione romanistica secondo la quale vi era una prevalenza della legge scritta nei confronti della consuetudine. Infatti in materia feudale prevaleva il diritto consuetudinario su quello scritto di origine romana. Peraltro, è opportuno notare che le norme che regolamentavano il diritto feudale erano composte da consuetudini, ma anche da sentenze di tribunali feudali (Curie di pari) e da varie disposizioni emanate da sovrani per la regolamentazione del fenomeno feudale.