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La libertà religiosa nella Costituzione italiana: analisi del principio di laicità - Prof., Schemi e mappe concettuali di Diritto Ecclesiastico

Sintesi con domande frequenti ecclesiastico

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

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DIRITTO ECCLESIASTICO
ARTICOLO 8 COSTITUZIONE
Rappresenta l’architrave del sistema di
relazioni tra Stato e confessioni religiose
all’interno si trova ciò che caratterizza il
principio supremo di laicità.
Questo segna il definitivo superamento
dell’art. 1 dello Statuto Albertino, il quale
recitava che la religione cattolica è l’unica
religione ufficiale dello Stato.
Tale aspetto venne meno con l’accordo di Villa
Madama (o Nuovo Concordato), stipulato tra
Santa Sede e la Repubblica italiana allo scopo di modificare i contenuti del concordato dei patti
lateranensi.
1° COMMA → principio di eguale libertà delle confessioni religiose. L’ordinamento italiano permette
il pluralismo delle confessioni religiose offrendo loro pari tutela.
2° COMMA → principio di autonomia confessionale. Prevede che le confessioni acattoliche godano di
autonomia ed indipendenza, le quali si sostanziano nel potere di autorganizzazione ed
autodeterminazione, anche se entro i limiti del rispetto dell’ordinamento giuridico.
Questo comma riguarda solo le religioni diverse dalla cattolica.
3° COMMA → principio pattizio della regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose
diverse dalla religione cattolica. Lordinamento italiano accoglie il principio pattizio, in base al quale i
rapporti con le confessioni religiose sono regolati mediante accordi fra le parti.
Dal 1948 lo Stato italiano ha cominciato a dare attuazione a questa norma, stipulando l’intesa con la
TAVOLA VALDESE (organo che rappresenta ufficialmente le chiese metodiste e valdesi nei rapporti con
lo Stato).
Le intese sono degli accordi fra i culti acattolici e lo Stato che regolano questioni di interesse comune.
CONFESSIONI RELIGIOSE
L’art. 8 induce a domandarsi cosa si intenda per confessione religiosa:
Fede religiosa (art. 19 Cost.) → scelta di adesione di un singolo, non necessariamente cittadino,
ad un determinato credo religioso (riconosce e tutela un diritto del singolo)
Confessione religiosa (art. 8 Cost.) detiene una dimensione organizzativa e quindi si può
definire come un gruppo sociale organizzato con fine, e una causa di tipo religioso (riconosce e
promuove un diritto del singolo all’interno di una formazione sociale).
CRITERI PER QUANTIFICARE UNA CONFESSIONE RELIGIOSA:
CRITERIO QUANTITATIVO questa teoria ha l’appoggio di un grande costituzionalista,
Costantino Moratti, il quale, nel commentare l’art. 8 Cost., poneva l’accento sull’elemento
quantitativo del gruppo.
È importante che ci sia una certa adesione dal punto di vista numerico (prevale l’elemento
quantitativo, quindi l’adesione di un numero apprezzabile di aderenti e concorso stabile).
CRITERIO SOCIOLOGICOquesto termine non lo può definire il diritto, ma lo può definire la
sociologia.
Comporta che la definizione del religioso verrebbe mutata dall’opinione che la società ha nei
confronti del gruppo.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
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DIRITTO ECCLESIASTICO

ARTICOLO 8 COSTITUZIONE

Rappresenta l’architrave del sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose → all’interno si trova ciò che caratterizza il principio supremo di laicità. Questo segna il definitivo superamento dell’art. 1 dello Statuto Albertino, il quale recitava che la religione cattolica è l’unica religione ufficiale dello Stato. Tale aspetto venne meno con l’accordo di Villa Madama (o Nuovo Concordato), stipulato tra Santa Sede e la Repubblica italiana allo scopo di modificare i contenuti del concordato dei patti lateranensi. 1 ° COMMA → principio di eguale libertà delle confessioni religiose. L’ordinamento italiano permette il pluralismo delle confessioni religiose offrendo loro pari tutela. 2° COMMA → principio di autonomia confessionale. Prevede che le confessioni acattoliche godano di autonomia ed indipendenza, le quali si sostanziano nel potere di autorganizzazione ed autodeterminazione, anche se entro i limiti del rispetto dell’ordinamento giuridico. Questo comma riguarda solo le religioni diverse dalla cattolica. 3° COMMA → principio pattizio della regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla religione cattolica. L’ordinamento italiano accoglie il principio pattizio, in base al quale i rapporti con le confessioni religiose sono regolati mediante accordi fra le parti. Dal 1948 lo Stato italiano ha cominciato a dare attuazione a questa norma, stipulando l’intesa con la TAVOLA VALDESE (organo che rappresenta ufficialmente le chiese metodiste e valdesi nei rapporti con lo Stato). Le intese sono degli accordi fra i culti acattolici e lo Stato che regolano questioni di interesse comune. CONFESSIONI RELIGIOSE L’art. 8 induce a domandarsi cosa si intenda per confessione religiosa:

  • Fede religiosa (art. 19 Cost.) → scelta di adesione di un singolo, non necessariamente cittadino, ad un determinato credo religioso (riconosce e tutela un diritto del singolo)
  • Confessione religiosa (art. 8 Cost.) → detiene una dimensione organizzativa e quindi si può definire come un gruppo sociale organizzato con fine, e una causa di tipo religioso (riconosce e promuove un diritto del singolo all’interno di una formazione sociale). CRITERI PER QUANTIFICARE UNA CONFESSIONE RELIGIOSA:
  • CRITERIO QUANTITATIVO → questa teoria ha l’appoggio di un grande costituzionalista, Costantino Moratti, il quale, nel commentare l’art. 8 Cost., poneva l’accento sull’elemento quantitativo del gruppo. È importante che ci sia una certa adesione dal punto di vista numerico (prevale l’elemento quantitativo, quindi l’adesione di un numero apprezzabile di aderenti e concorso stabile).
  • CRITERIO SOCIOLOGICO → questo termine non lo può definire il diritto, ma lo può definire la sociologia. Comporta che la definizione del religioso verrebbe mutata dall’opinione che la società ha nei confronti del gruppo. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

È un criterio assolutamente pericoloso dal punto di vista della libertà religiosa (un gruppo è religioso quando l’opinione pubblica lo considera come tale, che spesso da valutazioni non eque)

  • CRITERIO STORICO → un curialista degli anni ’50 sostiene che il gruppo dovrebbe essere riconosciuto come confessione religiosa, in quanto stabilizzato come tale dalla tradizione italiana (non si può pensare che la valenza religiosa della confessione sia data dalla sua età)
  • CRITERIO PROGETTUALE DEL GRUPPO → riferirsi all’aspetto progettuale del gruppo significa che la comunità deve avere una stabilità, una sua minima organizzazione, ma soprattutto, il parametro della religiosità dovrebbe essere fondato sulla convinzione dell’esistenza di un essere trascendente, o sulla ricerca del Dio nell’immanenza. Secondo Finocchiaro le organizzazioni sociali sono comunità sociali stabili, dotate e non dotate di organizzazione, normazione propria e di una originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un essere trascendente, in rapporto con gli uomini, o sulla ricerca del divino nell’immanente.
  • CRITERIO PSICOLOGICO → la confessione religiosa dovrebbe essere l’esito di un processo di auto individuazione del gruppo; quindi, la stessa formazione sociale diverrebbe confessione religiosa tramite un processo di auto-individuazione. Questo criterio è apprezzabile, però non può costituire un criterio posto in modo unilaterale proprio per la molteplicità delle conseguenze giuridiche che l’ordinamento connette al fatto che una confessione sia religiosa o meno. La giurisprudenza ha affrontato il problema di qualificare un soggetto in termine di “confessione religiosa” a partire dalla sentenza 195/1993. La Corte Costituzionale risponde a questa osservazione facendo notare che, volutamente, la Costituzione rinuncia alla definizione di “confessione religiosa”, e che, alla mancanza di una definizione, soccorrono altri indici di riconoscimento, i quali portano a qualificare un soggetto associativo nei termini di confessione religiosa. Indici di riconoscimento:
  • Auto-qualificazione
  • Intesa con lo Stato
  • Precedenti riconoscimenti pubblici
  • Statuto che ne esprima chiaramente i caratteri
  • Comune considerazione EGUAGLIANZA NELLE LIBERTÀ I pubblici poteri non sono solo quelli statali, si devono astenere dal prediligere, propagandare o disapprovare i valori di una determinata dottrina confessionale, di una determinata confessione religiosa. Le autorità pubbliche, di conseguenza, non possono prendere parte in alcuna forma alla competizione tra “credenze” o “non credenze”. Un ente pubblico non può entrare nel merito dei valori di una determinata confessione religiosa, né in senso positivo, né in senso negativo, di conseguenza, neppure nella competizione tra credenze religiose. L’eguale libertà delle confessioni comporta il diritto di parità di chance per tutte le confessioni, rispetto ai provvedimenti favorevoli delle pubbliche autorità. Questo principio non esclude la possibilità che ogni confessione religiosa possa essere soggetta a un principio giuridico differente.

o In pubblico, negli edifici dove gli aderenti alla confessione religiosa si riuniscono come tali (inoltre le porte devono essere aperte ad un gruppo indiscriminato di persone, chi vuole vi può accedere). Il diritto di esercitare un culto in provato e in pubblico, ha una conseguenza giuridica fondamentale in termini di diritti: il diritto di erigere degli edifici per il culto. Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, le cosiddette confessioni religiose minori avevano un vero e proprio diritto di aprire degli edifici per il culto → poiché, durante il regime fascista, dovevano chiedere l’autorizzazione dal ministero dell’interno; se questo non era presente, bisognava avvertire l’autorità di pubblica sicurezza volta per volta. A tal proposito è intervenuta la Corte costituzionale con 2 sentenze (del 57 e 58) abrogando queste disposizioni liberali antidemocratiche. ➢ Diritto di costruire o appartenere ad associazioni di carattere religioso. Nell’articolo 20 Costituzione, la libertà religiosa ha una duplice dimensione: una individuale una collettiva. L’unico limite esplicito dell’articolo 19 è che i riti non devono essere contrari al buon costume: inteso come morale-sessuale, o pudore sessuale dominante. Vi sono poi anche dei limiti impliciti che riguardano sia culti che riti, come ad esempio il limite della legge penale. La libertà connessa alla libertà religiosa è la LIBERTÀ DI COSCIENZA → identificata come “la libertà di prendere posizione con rifermento a determinate materie/questioni”, non è espressamente disciplinata dalla Costituzione, nonostante ciò, viene ricondotta pacificamente dalla giurisprudenza tra le libertà costituzionalmente garantite. OBIEZIONE DI COSCIENZA → è il rifiuto di sottostare a una norma dell’ordinamento giuridico, ritenuta ingiusta perché in contrasto inconciliabile con un’altra legge fondamentale della vita umana, così come percepita dalla coscienza, che vieta di tenere il comportamento prescritto. L’obiezione presenta 3 caratteri generali:

  • Il rifiuto deve essere publico
  • Il rifiuto deve essere personale e individuale
  • Il rifiuto deve avere ad oggetto un obbligo di fare Ipotesi legittime di obiezione di coscienza:
  • Interruzione volontaria della gravidanza
  • Obiezione di coscienza al servizio militare
  • La sperimentazione animale
  • La procreazione medicalmente assistita OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE Non tutte le corti si sono mosse allo stesso modo:
  • La Corte costituzionale non è entrata nel merito
  • Il Consiglio di Stato ha affermato la piena compatibilità dell’obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche con i principi costituzionali, affermando che si tratta di un simbolo portatore di valori laici
  • La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) inizialmente ha sancito che l’obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule violava il diritto dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni religiose, successivamente muta orientamento affermando che non integra un atto di indottrinamento, in quanto è un simbolo passivo. PRINCIPALI NORME DI DIRITTO SOVRANAZIONALE CHE SI OCCUPANO DI LIBERTÀ RELIGIOSA
  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 → all’articolo 18 afferma il diritto di ogni individuo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 → articolo 9, ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

GIURISDIZIONALISMO

Il violento distacco dall’ obbedienza papale della maggior parte dei popoli dell'Europa settentrionale, provocherà importanti contraccolpi anche nei rapporti degli stessi Stati Cattolici con il Papato Romano. Cadde così il concetto di giurisdizionalismo → è importante poiché la stessa trama della Costituzione repubblicana esclude il suo esercizio. Proprio come il Cesaropapismo, anche il giurisdizionalismo costituisce uno dei possibili sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa. In questo periodo storico, il giurisdizionalismo viene utilizzato per indicare questa particolare sistematica dei rapporti tra Stato e chiesa nei paesi che permangono cattolico-romani. Lo si distingue dal territorialismo dei paesi protestanti (Ius territorii et superioritatis: il diritto sul territorio e il diritto di supremazia. Potremmo parlare di sovranità territoriale. Coloro che si occupano della sistematica dei rapporti tra Stato e Chiesa hanno dato nomi diversi al giurisdizionalismo come categoria unitaria:

  • In Francia viene chiamato gallicanesimo
  • In Austria viene chiamato giuseppinismo , dal nome dell’imperatore Giuseppe II
  • A Napoli viene chiamato tanucismo , dal nome del primo ministro Bernardo Tanucci
  • Nel Gran Ducato di Toscana viene chiamato leopoldismo dal nome del Duca Leopoldo Lo Stato giurisdizionalista si fonda su due presupposti principali, riguardanti la configurazione dello Stato e il rapporto di questo con la religione:
  • Lo Stato giurisdizionalista è uno stato assoluto → costituzionalmente non è caratterizzato dalla divisione dei poteri, tant’è che il potere statale spetta ad un unico individuo (monarca) o ad un gruppo ristretto di persone (aristocrazia) È uno STATO ASSOLUTO quindi anche la SOVRANITÀ è ASSOLUTA. Il termine “assoluto” deriva dal termine latino “ absolutus ” che letteralmente significa sciolto/svincolato. Le tre funzioni sovrane sono concentrate in un unico organo, che limita quel sistema di contrappesi che è garanzia di democrazia e di tutela dei diritti.
  • Lo stato giurisdizionalista, oltre ad essere uno stato assolto è uno stato confessionista → proclama, infatti, l’esistenza di un’unica religione ufficiale di stato. Non significa che debba per forza esserci una carta costituzionale scritta che lo preveda, come lo Statuto Albertino ES. nella Repubblica Veneta non vi era una carta costituzionale compatta; tuttavia, si dava per scontato che la religione cattolica, ai sensi dell'ortodossia cattolica fosse la sola religione di Stato. Gli istituti giuridici del giurisdizionalismo possono essere ripartiti in: istituti a protezione della Chiesa e in istituti di controllo delle attività ecclesiastiche. Poiché lo Stato giurisdizionalista è confessionista, vengono definiti degli istituti giuridici a protezione della chiesa di stato, essi sono:
  • IUS ADVOCATIE → traducibile come “diritto di avvocatura”: si riferisce al fatto che lo Stato è il protettore e il difensore della chiesa di stato. Lo Stato, quindi, opera come garante dell’unità della chiesa e della purezza della fede contro quantunque tentativo di eresia, apostasia ecc.. Tale diritto comporta il controllo diretto dello Stato su alcune attività dell’ente ecclesiastico
  • IUS REFORMANDI → traducibile come “diritto di riforma”: indicala competenza dello Stato di stabilire quali siano le condizioni sotto le quali la chiesa di stato poteva e doveva esercitare le sue attività.

Nella tradizione cristiana non troviamo una perfetta realizzazione del sistema teocratico, poiché, anche nell’esperienza degli Stati pontefici, permaneva una distinzione tra le attribuzioni (nell’antico Egitto, invece, si assiste alla perfetta realizzazione di questo sistema)

  1. SISTEMA IEROCRATICOcaratterizzato dalla potestà diretta dell’autorità religiosa nelle materie temporali (espressione della “ratio peccati”)
  2. SISTEMA GIURISDIZIONALISTA CONFESSIONALEcaratterizzato dall’esistenza di una confessione esclusiva dominante dello Stato (sussiste un potere sovrano, il quale proclama di agire nell’interesse della religione unica ed ufficiale). GIURISDIZIONALISMO ACONFESSIONALE o NEOGIURISDIZIONALISMO → manca la religione unica ed ufficiale dello Stato - lo Stato si ingerisce nelle materie ecclesiastico che, con una finalità di polizia per protezione di sé stesso, dichiarandosi contemporaneamente laico o addirittura ateo. CONCILIO DI TRENTO Il Concilio di Trento è un evento fondamentale dal punto di vista religioso che si realizza tra il 1543 e
  3. Il Concilio di Trento doveva essere una risposta alla Riforma Protestante, perché dopo l’ondata della riforma protestante si vuole riformare la struttura ecclesiastica. Tuttavia, nella sostanza il Concilio di Trento non è voluto dal Papa, ma è imposto al Papa dall’imperatore asburgico Carlo V, i papi romani in realtà non desideravano il Concilio, bensì semplicemente che gli eretici venissero bruciati al rogo. È molto significativo il fatto che il Concilio di Trento sia imposto al papato romano dall’imperatore asburgico, perché questo riflette il fatto che la progressiva SOVRANITÀ dello STATO SECOLARIZZATO crea un sistema di SUBORDINAZIONE DELLA CHIESA (sia cattolica sia protestante) allo Stato, al POTERE CIVILE. Potere civile impersonato da una persona fisica che è quella del monarca assoluto. Questo sistema per il quale la Chiesa sia cattolica che protestante è subordinata alla SOVRANITÀ SECOLARE viene descritto con due termini tecnici:
  • Giurisdizionalismo → subordinazione della CHIESA CATTOLICA alla sovranità assoluta del monarca e poi dello Stato.
  • Territorialismo → subordinazione della CONFESSIONE RELIGIOSA PROTESTANTE alla sovranità assoluta del principe. REPUBBLICA VENETA La Repubblica Veneta è una repubblica giurisdizionalista a tutti gli effetti, addirittura in questo caso si può parlare di un giurisdizionalismo ante litteram. Si può parlare di giurisdizionalismo ante litteram perché il giurisdizionalismo veneziano risale a un’epoca storica anteriore alla Riforma Protestante e quindi affonda le sue radici nella realtà storica del CESAROPAPISMO BIZANTINO; infatti, la Repubblica di Veneta nasce dalle ceneri dell’impero Bizantino.

SEPARATISMO

Nel 1789 in Francia scoppia la Rivoluzione francese, la quale ha il merito di affermare la concezione secondo la quale “il re è nudo”, ossia la concezione secondo la usale non vi è nessun diritto divino a fondamento della sovranità regia. A fondamento di qualsiasi sovranità vi è la volontà del popolo. I tre principi cardine della rivoluzione francese sono: libertà, eguaglianza e fraternità. Nell’ambito del diritto ecclesiastico, essi possono essere interpretati:

  • Libertà → com libertà religiosa
  • Fraternità → come colleganza tra i cittadini, indipendentemente dal fatto che il proprio status personale abbia delle caratteristiche peculiari per motivi confessionali
  • Eguaglianza → come eguaglianza davanti alla legge, indipendentemente dall’appartenenza confessionale. L’esperienza francese contagerà tutta l’Europa, così come la sovranità Napoleonica. In Italia tale influenza è evidente nelle repubbliche di impronta giacobina e nelle esperienze dei codici civili, in cui la figura del cittadino era centrale. In conseguenza della rivoluzione francese e dello stato di stampo napoleonico, si forma un’idea di SEPARATISMO → il tema del separatismo è complesso in quanto concretamente nella storia se ne sono verificate di diverse tipologie e si possono inoltre identificare varie sfumature a fondamento di esso. Storicamente il separatismo nasce alla fine del 700 e si sviluppa durante tutto l’800. Esso è il modello che descrive i rapporti intercorrenti tra, da un lato, il potere politico, e dall’altro il fenomeno religioso. Il separatismo costituisce un particolare sistema di rapporti tra Stato e Chiesa che comporta la separazione e la distinzione dei reciproci poteri. Nonostante il nucleo giuridico del separatismo la chiesa, e quindi la confessione religiosa, è un ente privato, esistono diversi filoni della concezione del separatismo. I cosiddetti cattolici liberali, con il termine separatismo alludono alla necessaria separazione tra stato e chiesa al fine di realizzare l’indipendenza di quest’ultima → affinchè la chiesa sia libera deve essere separata dallo stato. Un secondo filone del separatismo è un filone anti-ecclesiastico, che ha come scopo quello di far prevalere l’autorità dello Stato sulla chiesa. Nel 17° secolo, si sviluppano movimento religiosi che auspicano il separatismo:
  • ANABATTISMO TEDESCO → rifiuto del battesimo degli infanti, a favore di coloro che sono credenti; la Chiesa viene intesa come una comunità locale fra eguali; si sostiene il Nuovo Testamento rispetto all’Antico Testamento
  • CONGREGAZIONALISMO INGLESE E NORD AMERICANO → trae origine nell’ anabattismo: si connota per l’obiettivo di dare vita a un movimento religioso che si pone come obiettivo quello di organizzare e strutturare la Chiesa su base di congregazioni, comunità locali di fedeli con la possibilità, per ciascuna congregazione, di auto organizzarsi. Si parla infatti di sovranità. Questi movimenti nascono per poter vivere liberamente in conformità dei movimenti religiosi di appartenenza. Nonostante la rivoluzione francese si viluppi nel 1789, il separatismo francese venne introdotto solo nel 1795 con una legge. Prima di quest’anno si verificò uno sforzo da parte dei rivoluzionari di creare una nuova religione. Nella cattedrale di Notre Dame, venne issata una ballerina che rappresentasse la Dea Ragione. La scelta successiva del separatismo, invece, si fondò sul presupposto che la religione fosse morta in quanto uccisa dalla filosofia. Rilevante è la legge di separazione del 1905, che non si limitò solo a dichiarare il disinteresse dello Stato nei confronti del fenomeno religioso, ma pretese di disciplinare gli ordinamenti interni delle confessioni religiose, obbligandole ad organizzarsi in un certo modo, ossia sulla base delle associazioni culturali. Per quanto riguarda il separatismo in Italia, non è frutto di teorizzazioni dei rapporti tra stato e chiesa, bensì costituisce piuttosto un mezzo politico per risolvere la questione romana, ossia la controversia sorta relativamente al ruolo di Roma, sede del potere temporale del Papa, ma al tempo stesso capitale del Regno d’Italia. Tale questione verrà risolta nel settembre del 1870 con la Breccia di Porta Pia, la quale decretò la fine dello Stato Pontificio e quindi la liberazione di Roma dalla potestà temporale del papato.

È inoltre importante anche l’articolo 7 Cost., - rapporti tra Stato e Chiesa. ➢ PRIMO COMMA → “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”. ➢ SECONDO COMMA → “Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. Si tratta di un articolo su cui le discussioni in Assemblea furono infinite e sul quale la dottrina ha versato fiumi di inchiostro. Questo articolo 7 ha scolpito un particolare periodo storco poiché quando l’Assemblea Costituente ha iniziato a lavorare per costruire la carta costituzionale, essa si trovò davanti ai PATTI LATERANENSI stipulati nel 1929, tra il rappresentante della Santa Sede e il capo del Governo (Mussolini). L’art. 7 Cost., nel suo esordio dice che Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani però precisa che ciascuno lo è nel proprio ordine, dunque, la Chiesa è indipendente e sovrana solo nel suo ordine. L’ordine della chiesa è quello al quale si appartiene per una ADESIONE LIBERA E PERSONALE. Differentemente dall’ordine dello stato, nel quale si ricade per un’appartenenza ad un determinato territorio. L’art. 7, in fondo, testimonia la distinzione degli ordini, affermando che la Chiesa è indipendente nel suo ordine che non è l’ordine dello Stato. Nella sua interpretazione qualcuno vi ha letto un omaggio politico alla Chiesa cattolica, altri l’hanno reputata una disposizione inconcludente, ma l’opinione più diffusa afferma che tale norma esprima una posizione RECIPROCA E PARITARIA tra i due ordinamenti (statutale e cattolico). Il secondo comma stabilisce che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi, dunque, abbiamo un riferimento a dei documenti specifici dal punto di vista storico: il Trattato Lateranense, il Concordato Lateranense, la Convenzione Finanziaria, firmati nel febbraio 1929. Successivamente, ce una norma che riguarda la MODIFICAZIONE di questi Patti: la modificazione dei Patti accettata dalle due parti non richiede il procedimento di revisione costituzionale previsto dall’art.

Da un lato c’era chi era contrario al reinserimento nella Costituzione di questa disposizione, perché il riferimento nella Costituzione a questi documenti comportava una sorta di immobilismo dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, una vera e propria CRISTALLIZZAZIONE costituzionale di questo documento. Dall’altro lato c’era chi insisteva per l’inserimento dei Patti nel testo costituzionale poiché vedeva in esso una PRESERVAZIONE dello status quo tra Stato e Chiesa, a tutela di eventuali cambiamenti radicali. Nasce dunque un grande scontro tra partito comunista e democrazia cristiana. La laicità è stata sezionata e vi è una classificazione del principio di laicità poiché si è iniziato a sostenere che la laicità non sia uguale dappertutto. È stata fatta una distinzione tra:

  • Laicità positiva e negativa
  • Laicità ostile e da combattimento
  • Laicità attiva e passiva Generalmente i giuristi che danno una qualificazione diversa sono i CURIALISTI, i quali distinguono tra:
  • Laicità buona e cattiva
  • Laicità pacifica e aggressiva In realtà questo è un escamotage retorico: la laicità è laicità → la laicità secondo cui nessun dritto civile deve essere condizionato nel suo riconoscimento o nel suo misconoscimento in forza di un’appartenenza religiosa o in forza di una NON appartenenza religiosa. Quindi nella tutela della laicità rientra anche l’ateismo.

Il principio di laicità comporta un regime di pluralismo professionale e conseguentemente culturale. Questo comporta anche l’esistenza di una PLURALITÀ DI SISTEMI DI VALORI e di SCELTE PERSONALI dotati tutti di pari dignità. Questo significa che dalla laicità deriva la pari tutela della libertà di religione e della libertà di convinzione personale, comunque orientata. CONTENUTO ESSENZIALE DEL PRINCIPIO DI LAICITÀ → lo Stato italiano deve rimanere neutrale di fonte a eventuali conflitti di tipo religioso, ciò significa che non esiste un’ortodossia di Stato. Il termine laicità è un termine polisenso → ossia un termine che può essere riempito con contenuti diversi, che si rivengono nella storia. Jean Baubérot (autore francese che scrisse molti volumi sulla laicità) → è autore di un volumetto, tradotto in italiano, intitolato “la laicità e la laicità”: tale titolo indica che non esiste una laicità allo stato puro, ma che ogni laicità è declinata in modo positivo all’interno di un singolo stato. Il principio di laicità (contenuto tipico) comporta, come minimo, la distinzione tra l’ordine delle questioni civili e l’ordine delle questioni religiose, la distinzione tra gli ordini: l’ordine civile non può compenetrarsi con l’ordine religioso. OBBLIGHI PER I POTERI PUBBLICI:

  • Obbligo di salvaguardare la libertà di religione
  • Obbligo di assumere un’atteggiamento di equidistanza e di imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose
  • Obbligo di garantire, fornire una pari protezione alla coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza
  • Obbligo di operare la distinzione tra l’ordine delle questioni civili e l’ordine delle questioni religiose. Questi 4 obblighi rappresentano il “nucleo duro della laicità” alla luce dell’ordinamento repubblicano italiano. Dalla sentenza 203/1989 derivano 4 conseguenze:
  • Non può esistere una religione ufficiale dello Stato laico (abolizione del principio di una sola religione di Stato) Il principio dell’art.1 del Trattato e del Concordato del 1929 viene ufficialmente meno nel 1984, quando, con l’ ACCORDO DI VILLA MADAMA , modificandoli si farà cadere l’art.1 sia del Trattato sia del Concordato. Dunque, da quel momento non potrà più esserci nessuna religione ufficiale e nemmeno una religione tutelata maggiormente e una che sia tutelata di meno rispetto alle altre → quindi i pubblici poteri dovranno astenersi dal favorire, propagandare o biasimare i valori di una determinata dottrina confessionale.
  • La Repubblica italiana è chiamata a garantire la libertà di conoscenza, di pensiero e di religione di tutti gli individui, quindi l’uguaglianza degli individui senza distinzioni di religione nonché l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.
  • Lo Stato e i pubblici poteri sono totalmente incompetenti a valutare i principi professati da una determinata confessione religiosa; questo significa che i pubblici poteri non possono in alcun modo partecipare o intromettersi in questioni di tipo religioso.
  • Lo Stato e i pubblici poteri devono rispettare tutte le opzioni religiose e i comportamenti che da tali opzioni religiose discendono, perché tali comportamenti siano frutto di una libera scelta e non vadano a confliggere con altre libertà costituzionalmente garantite.