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Sintesi con domande frequenti ecclesiastico
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Rappresenta l’architrave del sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose → all’interno si trova ciò che caratterizza il principio supremo di laicità. Questo segna il definitivo superamento dell’art. 1 dello Statuto Albertino, il quale recitava che la religione cattolica è l’unica religione ufficiale dello Stato. Tale aspetto venne meno con l’accordo di Villa Madama (o Nuovo Concordato), stipulato tra Santa Sede e la Repubblica italiana allo scopo di modificare i contenuti del concordato dei patti lateranensi. 1 ° COMMA → principio di eguale libertà delle confessioni religiose. L’ordinamento italiano permette il pluralismo delle confessioni religiose offrendo loro pari tutela. 2° COMMA → principio di autonomia confessionale. Prevede che le confessioni acattoliche godano di autonomia ed indipendenza, le quali si sostanziano nel potere di autorganizzazione ed autodeterminazione, anche se entro i limiti del rispetto dell’ordinamento giuridico. Questo comma riguarda solo le religioni diverse dalla cattolica. 3° COMMA → principio pattizio della regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla religione cattolica. L’ordinamento italiano accoglie il principio pattizio, in base al quale i rapporti con le confessioni religiose sono regolati mediante accordi fra le parti. Dal 1948 lo Stato italiano ha cominciato a dare attuazione a questa norma, stipulando l’intesa con la TAVOLA VALDESE (organo che rappresenta ufficialmente le chiese metodiste e valdesi nei rapporti con lo Stato). Le intese sono degli accordi fra i culti acattolici e lo Stato che regolano questioni di interesse comune. CONFESSIONI RELIGIOSE L’art. 8 induce a domandarsi cosa si intenda per confessione religiosa:
È un criterio assolutamente pericoloso dal punto di vista della libertà religiosa (un gruppo è religioso quando l’opinione pubblica lo considera come tale, che spesso da valutazioni non eque)
o In pubblico, negli edifici dove gli aderenti alla confessione religiosa si riuniscono come tali (inoltre le porte devono essere aperte ad un gruppo indiscriminato di persone, chi vuole vi può accedere). Il diritto di esercitare un culto in provato e in pubblico, ha una conseguenza giuridica fondamentale in termini di diritti: il diritto di erigere degli edifici per il culto. Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, le cosiddette confessioni religiose minori avevano un vero e proprio diritto di aprire degli edifici per il culto → poiché, durante il regime fascista, dovevano chiedere l’autorizzazione dal ministero dell’interno; se questo non era presente, bisognava avvertire l’autorità di pubblica sicurezza volta per volta. A tal proposito è intervenuta la Corte costituzionale con 2 sentenze (del 57 e 58) abrogando queste disposizioni liberali antidemocratiche. ➢ Diritto di costruire o appartenere ad associazioni di carattere religioso. Nell’articolo 20 Costituzione, la libertà religiosa ha una duplice dimensione: una individuale una collettiva. L’unico limite esplicito dell’articolo 19 è che i riti non devono essere contrari al buon costume: inteso come morale-sessuale, o pudore sessuale dominante. Vi sono poi anche dei limiti impliciti che riguardano sia culti che riti, come ad esempio il limite della legge penale. La libertà connessa alla libertà religiosa è la LIBERTÀ DI COSCIENZA → identificata come “la libertà di prendere posizione con rifermento a determinate materie/questioni”, non è espressamente disciplinata dalla Costituzione, nonostante ciò, viene ricondotta pacificamente dalla giurisprudenza tra le libertà costituzionalmente garantite. OBIEZIONE DI COSCIENZA → è il rifiuto di sottostare a una norma dell’ordinamento giuridico, ritenuta ingiusta perché in contrasto inconciliabile con un’altra legge fondamentale della vita umana, così come percepita dalla coscienza, che vieta di tenere il comportamento prescritto. L’obiezione presenta 3 caratteri generali:
Il violento distacco dall’ obbedienza papale della maggior parte dei popoli dell'Europa settentrionale, provocherà importanti contraccolpi anche nei rapporti degli stessi Stati Cattolici con il Papato Romano. Cadde così il concetto di giurisdizionalismo → è importante poiché la stessa trama della Costituzione repubblicana esclude il suo esercizio. Proprio come il Cesaropapismo, anche il giurisdizionalismo costituisce uno dei possibili sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa. In questo periodo storico, il giurisdizionalismo viene utilizzato per indicare questa particolare sistematica dei rapporti tra Stato e chiesa nei paesi che permangono cattolico-romani. Lo si distingue dal territorialismo dei paesi protestanti (Ius territorii et superioritatis: il diritto sul territorio e il diritto di supremazia. Potremmo parlare di sovranità territoriale. Coloro che si occupano della sistematica dei rapporti tra Stato e Chiesa hanno dato nomi diversi al giurisdizionalismo come categoria unitaria:
Nella tradizione cristiana non troviamo una perfetta realizzazione del sistema teocratico, poiché, anche nell’esperienza degli Stati pontefici, permaneva una distinzione tra le attribuzioni (nell’antico Egitto, invece, si assiste alla perfetta realizzazione di questo sistema)
Nel 1789 in Francia scoppia la Rivoluzione francese, la quale ha il merito di affermare la concezione secondo la quale “il re è nudo”, ossia la concezione secondo la usale non vi è nessun diritto divino a fondamento della sovranità regia. A fondamento di qualsiasi sovranità vi è la volontà del popolo. I tre principi cardine della rivoluzione francese sono: libertà, eguaglianza e fraternità. Nell’ambito del diritto ecclesiastico, essi possono essere interpretati:
È inoltre importante anche l’articolo 7 Cost., - rapporti tra Stato e Chiesa. ➢ PRIMO COMMA → “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”. ➢ SECONDO COMMA → “Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. Si tratta di un articolo su cui le discussioni in Assemblea furono infinite e sul quale la dottrina ha versato fiumi di inchiostro. Questo articolo 7 ha scolpito un particolare periodo storco poiché quando l’Assemblea Costituente ha iniziato a lavorare per costruire la carta costituzionale, essa si trovò davanti ai PATTI LATERANENSI stipulati nel 1929, tra il rappresentante della Santa Sede e il capo del Governo (Mussolini). L’art. 7 Cost., nel suo esordio dice che Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani però precisa che ciascuno lo è nel proprio ordine, dunque, la Chiesa è indipendente e sovrana solo nel suo ordine. L’ordine della chiesa è quello al quale si appartiene per una ADESIONE LIBERA E PERSONALE. Differentemente dall’ordine dello stato, nel quale si ricade per un’appartenenza ad un determinato territorio. L’art. 7, in fondo, testimonia la distinzione degli ordini, affermando che la Chiesa è indipendente nel suo ordine che non è l’ordine dello Stato. Nella sua interpretazione qualcuno vi ha letto un omaggio politico alla Chiesa cattolica, altri l’hanno reputata una disposizione inconcludente, ma l’opinione più diffusa afferma che tale norma esprima una posizione RECIPROCA E PARITARIA tra i due ordinamenti (statutale e cattolico). Il secondo comma stabilisce che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi, dunque, abbiamo un riferimento a dei documenti specifici dal punto di vista storico: il Trattato Lateranense, il Concordato Lateranense, la Convenzione Finanziaria, firmati nel febbraio 1929. Successivamente, ce una norma che riguarda la MODIFICAZIONE di questi Patti: la modificazione dei Patti accettata dalle due parti non richiede il procedimento di revisione costituzionale previsto dall’art.
Da un lato c’era chi era contrario al reinserimento nella Costituzione di questa disposizione, perché il riferimento nella Costituzione a questi documenti comportava una sorta di immobilismo dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, una vera e propria CRISTALLIZZAZIONE costituzionale di questo documento. Dall’altro lato c’era chi insisteva per l’inserimento dei Patti nel testo costituzionale poiché vedeva in esso una PRESERVAZIONE dello status quo tra Stato e Chiesa, a tutela di eventuali cambiamenti radicali. Nasce dunque un grande scontro tra partito comunista e democrazia cristiana. La laicità è stata sezionata e vi è una classificazione del principio di laicità poiché si è iniziato a sostenere che la laicità non sia uguale dappertutto. È stata fatta una distinzione tra:
Il principio di laicità comporta un regime di pluralismo professionale e conseguentemente culturale. Questo comporta anche l’esistenza di una PLURALITÀ DI SISTEMI DI VALORI e di SCELTE PERSONALI dotati tutti di pari dignità. Questo significa che dalla laicità deriva la pari tutela della libertà di religione e della libertà di convinzione personale, comunque orientata. CONTENUTO ESSENZIALE DEL PRINCIPIO DI LAICITÀ → lo Stato italiano deve rimanere neutrale di fonte a eventuali conflitti di tipo religioso, ciò significa che non esiste un’ortodossia di Stato. Il termine laicità è un termine polisenso → ossia un termine che può essere riempito con contenuti diversi, che si rivengono nella storia. Jean Baubérot (autore francese che scrisse molti volumi sulla laicità) → è autore di un volumetto, tradotto in italiano, intitolato “la laicità e la laicità”: tale titolo indica che non esiste una laicità allo stato puro, ma che ogni laicità è declinata in modo positivo all’interno di un singolo stato. Il principio di laicità (contenuto tipico) comporta, come minimo, la distinzione tra l’ordine delle questioni civili e l’ordine delle questioni religiose, la distinzione tra gli ordini: l’ordine civile non può compenetrarsi con l’ordine religioso. OBBLIGHI PER I POTERI PUBBLICI: