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Laicità nel Diritto Ecclesiastico Italiano: Storia e Costituzione - Prof. Miele, Schemi e mappe concettuali di Diritto Ecclesiastico

Schemi completi più che sufficienti per passare bene l'esame

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

In vendita dal 30/10/2023

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DIRITTO ECCLESIASTICO
PRINCIPIO DI LAICITÀ
Il cristianesimo nei confronti della nuova religione dominante progressivamente si applica la modernità nei
principi di tolleranza religiosa e di libertà religiosa
Editto del 313 con Costantino = formalmente era un editto di libertà religiosa generale
Editto di Teodosio e Valentiniano fine IV secolo = il cristianesimo diventa ortodossia di stato allinizio
del codice Teodosiano non c’è un testo normativo, ma una
confessione di fede (simbolo niceno costantinopolitano)
ATTUALITÀ
Cost. tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa: conquista di libertà
Prof. F.Ruffini = il principio della libertà religiosa è una conquista costruita su fiumi di sangue
Il principio della religione cattolica apostolica romana come unica religione di stato era sopravvissuto all’articolo
1 del trattato lateranense
Viene abrogato nel 18 febbraio 1984 col Nuovo o Secondo Concordato: Accordo di Villa Madama
Primo Concordato: quello clerico-fascista del 11 febbraio 1929
Lo stato moderno che nasce nel 1948 a Vestfalia è uno stato a-confessionale
Per arrivarci però furono varie le stragi (ES. Strage degli Ugonotti 24 agosto 1972)
La libertà religiosa è garantita dal principio di laicità dello stato e delle altre pubbliche istituzioni
Un’organizzazione caratterizzata da finalità ideologiche invece si chiama organizzazione di tendenza
Nella Carta costituzionale non viene espressamente nominato il termine laicità MA la Corte Cost ha
identificato in via ermeneutica in varie sentenze il principio di laicità delle alte istituzioni
+ l’ha identificato oltre che come principio fondamentale, anche come principio supremo dell’ordinamento
costituzionale: davanti a questo principio non operano nemmeno le leggi di revisione costituzionale
(ES. principio di uguaglianza, repubblicano di t tutela giurisdizionale)
Articoli della Cost a fondamento della laicità dello stato:
· Art 3 Cost nessuna differenza di religione: norma a tutela dalla laicità dello stato
· Art 8 Cost Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge
· Art 19 Cost tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma [] purché non si tratti di riti contrari al buon costume
· Art 20 Cost Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative
Uno stato giurisdizionalista proclama formalmente una religione di stato (ES. Art 1 Statuto Albertino)
e si ingerisce nella disciplina della religione
La Cost vigente non ne consentirebbe l’esistenza, neppure di varie religioni dello stato
ES. non esistono le sette religioso dal punto di vista giuridico = i testimoni di Geova non sono una setta
ma un’organizzazione religiosa che ha stipulato due intese col P.d.M. (ma non ancora approvate)
Principio di laicità per la Corte costituzionale:
ELEMENTI COSTITUTIVI:
· Pluralità confessionale e culturale
· Laicità come un termine polisenso = può essere riempito di contenuti diversi: si trovano nella storia
Prima concetto di uomo libero nei grandi imperi dell’antichità
C’era la schiavitù ovunque (degli uomini che non sono soggetto di diritto, ma oggetto),
ragion per cui era un istituto di ius naturale = conservativismo ideologico
MA Hume confuta: gli autori passano da proposizioni descrittive a prescrittive con
disinvoltura: sono costruzioni culturali
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DIRITTO ECCLESIASTICO

PRINCIPIO DI LAICITÀ

Il cristianesimo nei confronti della nuova religione dominante→ progressivamente si applica la modernità nei principi di tolleranza religiosa e di libertà religiosa Editto del 313 con Costantino = formalmente era un editto di libertà religiosa generale Editto di Teodosio e Valentiniano fine IV secolo = il cristianesimo diventa ortodossia di stato→ all’inizio del codice Teodosiano non c’è un testo normativo, ma una confessione di fede (simbolo niceno costantinopolitano) ATTUALITÀ Cost. → tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa: conquista di libertà Prof. F.Ruffini = il principio della libertà religiosa è una conquista costruita su fiumi di sangue Il principio della religione cattolica apostolica romana come unica religione di stato era sopravvissuto all’articolo 1 del trattato lateranense Viene abrogato nel 18 febbraio 1984 col Nuovo o Secondo Concordato: Accordo di Villa Madama Primo Concordato: quello clerico-fascista del 11 febbraio 1929 Lo stato moderno che nasce nel 1948 a Vestfalia è uno stato a-confessionale Per arrivarci però furono varie le stragi ( ES. Strage degli Ugonotti 24 agosto 1972 ) La libertà religiosa è garantita dal principio di laicità dello stato e delle altre pubbliche istituzioni Un’organizzazione caratterizzata da finalità ideologiche invece si chiama organizzazione di tendenza Nella Carta costituzionale non viene espressamente nominato il termine laicità → MA la Corte Cost ha identificato in via ermeneutica in varie sentenze il principio di laicità delle alte istituzioni

  • l’ha identificato oltre che come principio fondamentale, anche come principio supremo dell’ordinamento costituzionale : davanti a questo principio non operano nemmeno le leggi di revisione costituzionale ( ES. principio di uguaglianza, repubblicano di t tutela giurisdizionale) ↓ Articoli della Cost a fondamento della laicità dello stato: · Art 3 Cost → nessuna differenza di religione: norma a tutela dalla laicità dello stato · Art 8 Cost → Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge · Art 19 Cost → tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma […] purché non si tratti di riti contrari al buon costume · Art 20 Cost → Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative Uno stato giurisdizionalista→ proclama formalmente una religione di stato ( ES. Art 1 Statuto Albertino ) e si ingerisce nella disciplina della religione La Cost vigente non ne consentirebbe l’esistenza, neppure di varie religioni dello stato ES. non esistono le sette religioso dal punto di vista giuridico = i testimoni di Geova non sono una setta ma un’organizzazione religiosa che ha stipulato due intese col P.d.M. (ma non ancora approvate) Principio di laicità per la Corte costituzionale : ► ELEMENTI COSTITUTIVI : · Pluralità confessionale e culturale · Laicità come un termine polisenso = può essere riempito di contenuti diversi: si trovano nella storia Prima→ concetto di uomo libero nei grandi imperi dell’antichità C’era la schiavitù ovunque (degli uomini che non sono soggetto di diritto, ma oggetto), ragion per cui era un istituto di ius naturale = conservativismo ideologico MA Hume confuta: gli autori passano da proposizioni descrittive a prescrittive con disinvoltura: sono costruzioni culturali

· Lo stato italiano deve rimanere neutrale difronte ad eventuali conflitti di tipo religiosi → non esiste una ortodossia di stato ed il godimento dei diritti non può dipendere dal conflitto tra valori religiosi Prima→ Tutti i concili ecumenici del primo millennio erano gestiti dall’imperatore di Costantinopoli: se qualcuno non era d’accordo con l’autocrate si interveniva e veniva abbacinato (far scoppiare gli occhi appoggiandolo in un barile di braci), evirare… Francia → si fonda su una legge di separazione del 1905 tra lo stato e le chiese = laïcité de combat (laicità da combattimento) dove lo stato è laico in forma negativa : considera come non esistenti le confessioni religiose Italialaicità positiva : distinzione (non contrapposizione) tra ordine delle questioni civile e delle questioni religiose ► OBBLIGHI dei pubblici poteri: · Obbligo di salvaguardare la libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale · Obbligo contenutistico del principio supremo di laicità→ assumere un atteggiamento di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose , fermo restando la possibilità di regolamentazioni bilaterali e quindi differenziate quelli con la chiesa cattolica si chiamano concordati, quelle con le altre confessioni sono le intese = danno una regolamentazione specifica, cercando di rimanere equidistante · Obbligo di fornire pari protezione alla coscienza di ciascuna personatutela reale ed efficace , che si estrinseca nella tutela della coscienza individuale · Obbligo di operare la distinzione delle questioni civili da quelle religiose → comporta che nessun precetto civile debba essere gravato da sanzioni religiose e viceversa ES. c’era la sanzione penale per la bestemmiaCONSEGUENZE della laicità: · Lo stato laico non può avere nessuna religione ufficiale o tutelarne una diversamente alle altre · La repubblica italiana come stato laico deve garantire la libertà di coscienza, pensiero e religione di tutti gli individui senza distinzione · Lo stato laico è totalmente incompetente a valutare i principi professati da una determinata professione religiosa→ lo stato non deve intervenire nelle controversie di tipo religioso · Lo stato laico deve rispettare tutti comportamenti che dipendono dalle opzioni religiose, purché esse siano rigorosamente frutto della scelta libera e non vadano a confliggere con altre libertà inderogabili garantite costituzionalmente

ART 19 COST → Libertà religiosa

Art 19 CostTutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale associata, di farne la propaganda e si esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume Tutti: è un diritto che compete ai singoli e contemporaneamente ai gruppi sociali Caratteri giuridici del diritto di libertà religiosa

  1. Indisponibile = sottratto alle logiche di mercato,
  2. Inalienabile = attiva (di vederlo) e passiva (non può essere espropriato)
  3. Inviolabile = non può essere leso, ma deve essere bilanciato con gli altri diritti
  4. In-transigibile = non oggetto di transazioni
  5. Personalissimo = spetta alla persona in quanto tale

Facoltà e limiti

FACOLTÀDiritto soggettivo complesso che comporta diverse facoltà:

  • Professare liberamente la propria fede religiosa , che implica:

Crocifisso nelle aule = obbligo sancito da una molteplicità di fonti rango secondario (es. decreti regi, ma continuata anche dopo la Cost con direttive) Sono contrarie alla libertà religiosa?

  • Corte Cost → non è entrata in merito della questione: questione inammissibile perché non c’è rapporto di specificazione tra il TU delle disposizioni in materia di istruzione e le norme regolamentari disciplinano l’obbligo del crocifisso
  • Consiglio di stato → Sent 576/06 = afferma la piena compatibilità : si tratta di un simbolo idoneo a esprimere i valori dello stato civile (ES. tolleranza) e buona convivenza
  • Corte Europea diritti dell’uomo → prima: violava il diritto di educare i figli secondo le loro confessioni poi: Sent 30824/2011 = è solo strumento di visibilità della religione di maggioranzaSbattezzonon considerarsi più appartenenti a una confessione religiosa ed essere cancellati dai registri della confessione di riferimento Provvediemnto del 1999 del garante della privacy = non c’è violazione sulla tutela dei dati personali: perché il battesimo è considerato un evento storico , MA il soggetto che non si riconosce più appartenente potrà veder riconosciuta la sua volontà con un’annotazione a margine del dato del battesimoObbiezione di coscienza → situazione di contrasto tra credenze e volontà interiori VS norme statali La libertà di coscienza (atteggiamento interiore) ≠ libertà di vivere secondo coscienza Rifiuto deve essere: · Pubblico = l’estrinsecazione e la manifestazione dell’obbiezione è essenziale · Individuale = la sfera giuridica dove ricadono gli effetti dell’obbiezione è quella del soggetto · Che abbia per oggetto un obbligo di fare = qualcosa di specifico e determinato Ipotesi principali regolamentate di obbiezione di coscienza: ە All’ interruzione volontaria di gravidanza ە Alla procreazione medicalmente assistita ە Al servizio militare ە Alla sperimentazione animale

Norme Sovranazionali

Art 18 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e Art 9 CEDU→ Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione Base per i patti internazionale dei diritti politici e civili (NY 1966) Le restrizioni devono essere previste dalla legge ed essere funzionali alla tutela e al bilanciamento con altri diritti

ART 8 COST. → Eguale libertà delle confessioni religiose

Art 8 Cost → “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [ cfr. Artt. 19 e 20 ]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.” Sent 925/1988 Corte Cost. → la libertà religiosa della confessione cattolica non è qualitativamente diversa da quelle non cattoliche (e dell’UAR) Lo stato e tutti i pubblici poteri devono costituire un pluralismo confessionale aperto + devono astenersi dal favorire, limitare o propagandare i valori di una determinata confessione religiosa (es. prendendo parte in qualsiasi forma alla confessione) Diritto di tutte le confessioni alla parità di occasioni e di accesso agli strumenti giuridici per la tutela della libertà La laicità nelle organizzazioni confessionali non si applica perché sono organizzazioni di tendenza = profilo di alto rilievo rappresentativo

L’eguaglianza nella libertà delle confessioni implica che tutte siano egualmente libere , non che tutte sono eguali (es. Art 7 Cost con la chieda cattolica) Art 3 Cost → fondamentale nel diritto ecclesiastico È possibile un regime giuridico parzialmente differenziato MA la causa dev’essere nell’ esigenza di tutela del pluralismo confessionale , non nella volontà di creare privilegi Es. per alcune confessioni c’è un accordo con lo stato (es. chiesa cattolica,) e per altre i sono le intese (es. permettono l’8x1000) Confessione religiosa = questa classificazione comporta differenze tributari e giuridiche (es. guarentigie) Prima→ credenza in un essere supremo trascendente MA escluderebbe quelle che credono nell’immanenza dello stesso ( es. buddismo ) Dal 1948 la dottrina fornisce vari criteri ipotizzati nel tempo: · Quando la considera tale un consistente numero di persone · Quella conforme alla tradizione italiana · Inclinazioni nell’aspetto progettuale = stabilità del gruppo, organizzazione, autonomia · Elemento psicologico = auto-individuazione (che deve reggere il confronto dialettico con la pubblica autorità) Sent 195/1993 Corte Cost. → non adotta in modo esclusivo e assoluto nessuno dei criteri proposti. Criteri cumulativi = bisogna tener presente precedenti riconoscimenti pubblici , esistenza di uno statuto formalizzato e la comune considerazione

  • oltre ad un eventuale intesa già stipulata Art 19 Cost Fede religiosa→ esistono varie fedi (es. calcistica) Art 8 Cost Confessione religiosa→ associazione con finalità di religione o di culto

LA RELIGIONE DEI ROMANI

La religio (si contrapponeva a superstitio ) ha a che fare che con la ripetizione = diventa fondamentale la ritualità che comporta degli adempimenti continuamente ripetuti→ legame diretto tra religiosità e rito non deriva da legare gli uomini a Dio + la devozione spontanea, improvvisa o immediata non è rito La religione dei romani-pagani è una religione politeista : per quasi ogni aspetto della vita presiede una divinità Per Locke (scrive l’epistula de tolerantia 1699) e Voltaire (trattato sulla tolleranza 1763) il politeista era chi fosse aperto all’ingresso di nuove divinità: non caratterizzati dal “dogma dell’esclusiva salvazione” (Ruffini)

Romana tra religio e superstitio

I Romani-Pagani hanno attitudine di reverenza verso gli Deicercano la pax deorum ( benevolenza degli Dei): se ci sono atei o individui che professano una superstitio , questo è contraria alla ricerca della pax deorum ; ▪ Ateismo = religione per difettoSuperstitio = religione per eccesso Il cristianesimo è accusato di Empia Superstizione → accusati sia di superstizione ed essere atei : rifiutano gli Dei dell’impero perchè visti come degli idòla

Lettera di Plinio il Giovane all’imperatore Triano

Era il governatore della Bitinia tra il 111 e il 113 = ad un certo punto si trova di fronte a dei Cristiani chiede a Traino per decidere che comportamento egli deve tenere nei loro confronti_._ Traiano risponde che: “non si debbono cercare i Cristiani, ma se sono denunciati e accusati bisogna punirli + chi nega di esserlo e lo dimostra supplicando i nostri Dei, ottiene perdono.”

SEMINARIO DAL SACRO ROMANO IMPERO AL CNCORDATO DI WORMS

- Dott. D. Sandonà L’impero nasceva come sacro per il crisma dell’incoronazione e lo scopo era finalizzato alla salus animarum Incoronazione di Carlo magno da papa Leone II nell’800 → il papa l’ha visto come l’affermazione della prevalenza del potere spirituale Salus animarum (salvezza delle anime): obbiettivo della chiesa per il quale nelle intenzioni si sarebbe dovuto arrivare all’unificazione = ordiantio ad unum e papa-cesarismo (primizia del papa sull’imperatore) Non si realizzò , anzi l’imperatore prevalse→ sistema duplice con forte ingerenza imperatoriale Es. Carlo magno assunse comportamenti degli imperatori bizantini: voler decidere in questioni religiose, liturgici, incarichi per le investiture… + Vescovi erano figure duplici : diritto di partecipare alle assemblee pubbliche, presiederle, agire come funzionari statali, distacco dalle mansioni spirituali… Il papato tentò di mandare istruzioni, ma la comunicazione era difficile + c’era un contatto più immediato coi signori terrieri (si diffusero raccolte con falsificazioni di decretali per sottrarre i vescovi ai re)

Gregorio XII

Il più grande riformatore della chiesa → riforma complessiva per riaffermare il ruolo della chiesa 1074 concilio papale = da indicazione di sancire duramente il concubinato Trova opposizioni (soprattutto in Germania) 1075 concilio papale = emana un decreto che proibiva l’investitura laica dei vescovi + affermare che le chiese locali e le diocesi devono coincidere coi feudi (non si devono però confondere le due cose) 1075 Dictatus papaeafferma che l’imperatore non può pretendere di avere un’ingerenza sul potere spirituale , e il papa è l’unico legittimato all’investitura, deposizione… Fu un periodo di grande scontro tra chiesa e imperatore: l’apice quando l’imperatore cerca di investire il vescovo di Milano = Gregorio XII lo scomunica → inizia la guerra per le investiture 1022 concordato di Worms = Due dichiarazioni unilaterali con le quali ci si riconoscevano reciproche posizioni giuridiche all’intero di due ordinamenti autonomi e distinti, ma basate sulle proprie volontà → più facili da infrangere e ritrattare · Concessioni del papa = le investiture di ordini religiosi particolari potevano essere effettuale dall’imperatore e ricevere le regalie · Concessioni dell’imperatore = rimetteva a dio e alla chiesa cattolica ogni investitura da fare con anello e pastorale, e concedeva libere elezioni canoniche e affidamenti giurisdizionali al papato Il papa rivendicava le prerogative spirituali, mentre l’impero riafferma le sue competenze e la sua ingerenza: si conclude con in nulla di fatto Tuttavia c’è un leggero favore della chiesa, perché era l’impero che giungeva da tre secoli in cui aveva l’egemonia dell’investitura dei vescovi, I giuristi fondarono le prime università e si riscopre lo studio del diritto romano e canonico = si crea dibattito tra civilisti (potere di derivazione da quello romano) e canonisti

Lotta per le investiture

Dietro la lotta per le investiture c’è la nozione di feudo ecclesiastico dove il feudatario è un vescovo Feudo = circoscrizione territoriale nella giurisdizione dell’imperatore conferita ad un feudatario mediante Es. Nel patriarcato di Aquileia (soppresso a fine 700 in due arcivescovati di Udine e di Gorizia): il patriarca è vescovo ed anche principe feudatario = nominato dalla cancelleria imperiale Il problema era sull’assegnazione dei poteri perché la figura era duplice → potere temporale e spirituale

Il problema non era la nomina in sé e l’individuazione della persona Conferimento di poteri territoriali = investitura feudale Conferimento di poteri spirituali = istituzione canonica ( institutio ) → con consegna del bastone pastorale La questione merge soprattutto a seguito della tendenza cesaropapista l’autorità imperiale assume l’incarico dell’investitura non solo territoriale, ma anche canonica e dei poteri spirituale→ MA:

  • Concordato di Worms→ assegna all’autorità ecclesiastica l’investitura canonica (è un primo passo)
  • Dicatatus Papae di Gregorio XII (1075) sui poteri dei papi ( es. solo al papa spetta deporre i vescovi perché è una pena spirituale, può deporre l’imperatore perché la legittimazione gli è stata data del papa…) va letto nella tendenziale volontà di autonomia del potere spirituale su quello temporale
  • Decreto di Gregorio XII (1078) contro l’investitura laica → “ stabiliamo che nessun chierico riceva l’istituzione di un vescovato, abbazia o chiesa da un imperatore, re o qualsiasi laico, altrimenti l’investitura sarà nulla per autorità apostolica + soggetto alla scomunica

Innocenzo III

Le pretese di supremazia del papato hanno la loro massima espressione con Innocenzo III: uno dei massimi esponenti della plenitudo potestatis papalesupremazia sia delle cose spirituali che temporali Si basa sulla competenza in temporalis in ragione della ratio peccati = a motivazione del peccato che si sarebbe potuto verificare→ es. i tribunali ecclesiastici dovrebbero avere a che fare sui contratti commerciali confermati da un giuramento (chiamare la divinità a testimone di un fatto) Scrive varie decretali (lettere di risposta) nelle quali sviluppa le sue teorie:

  1. Decretale Per Venerabilem 1202 = un potente signore feudale chiedeva al papa la legittimazione di due figli da una donna illegittima (sposata mentre era in vita la prima). Teoria che, come l’autorità ecclesiastica, può legittimare i figli illegittimi per fini spirituali (farli diventare preti o vescovi) così possono essere legittimati per fini temporali (es. eredità)
  2. Decretale Novit Ille 1204 = il re di Inghilterra aveva protestato a Roma il papa interviene per pacificare i due re (di Francia e di Inghilterra) in previsione della quarta crociata Teoria della ratio peccatis : pur non avendo il papa un’autorità diretta nelle loro dispute feudali, la competenza del giudizio papale non può essere messa in discussione quando è in gioco la morale cristiana

GIURISDIZIONALISMO

Rottura della critianità

Nel XIII secolo il pappato vantava potestas directa in temporalibus Quando il papato si renderà conto di non poter più avanzare la pretesa su questo = potestas indirecta (sempre ratione pecati : non interveniva direttamente sui rapporti giuridici, ma sui rapporti tra i creditori) 18 novembre 1302 : Bonifacio VIIIBolla Unam Sanctam = in occasione di un conflitto con Filippo IV linea di continuità con la bolla papale in cui affermava la superiorità del potere papale su quello temporale Pensiero delle due spade → “ noi sappiamo dalle parole del vangelo che nella chiesa e nel suo potere ci sono die spade, una temporale e una spirituale: il Signore dispose che sono sufficienti, e chi nega che quella temporale sia di Pietro ha mal interpretato“…se sbaglia il supremo potere spirituale (papa) potrà essere giudicato solo da Dio, non dagli uomini ” La bolla di Papa Bonifacio VIII costituisce segno la fine della cristianità medievale :

  • Dopo la morte di Bonifacio VIII = cattività avignonese
  • 1400 → Grande scisma dell’Occidente = ci saranno 3 papi in contemporanea

Istituti del giurisdizionalismo a tutela delle facoltà dello stato:

  • Ius espicedi → soprattutto col controllo sui rapporti tra autorità ecclesiastiche e curia romana Al principe spetta un generico ius supreme ispezionis (diritto di guardare in modo penetrante le attività ecclesiastiche)
  • Ius nominadi → per il quale lo stato giurisdizionalista affermava il suo diritto a concorrere alle nomine dei titolari degli uffici ecclesiastici (in particolare i vescovi) Anzitutto facendo una designazione (invia un nome) + nomina cesarea (nomina da parte dell’autorità dello stato)
  • Ius exlusive → permetteva allo stato di escludere e porre un veto alla nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici = la persona era definita minus grata (non gradita)
  • Palcitum retumplacitazione amministrativa dello stato = esamina gli atti emanati dalle autorità ecclesiastiche prima della pubblicazione (tipo un “visto”) + condiziona l’efficacia
  • sequestro → lo stato sequestra temporalità (beni temporali) ecclesiastiche, in due forme: · preventivo (o di malversazione) = perché l’ente è mal amministrato · repressivo (o di rappresaglia) = c’era una condotta non conforme ai principi dello stato
  • Ius appellazionisappello per abuso = diritto dei sudditi di ricorrere ad un organo statale contro decisioni dell’autorità ecclesiastica, ritenute lesive dei diritti del suddito o dello stato. Veniva deciso sulla base del diritto canonico nazionale (≠ diritto canonico romano)
  • Ius domini imminente → Diritto di dominio imminente = con l’assolutismo regio e la concezione patrimoniale dello stato si distingueva tra dominio imminente (proprietario imminente = era il re) e dominio utile (proprietario utile o utilista) Curialisti non d’accordo = pontefice romano è titolare dei beni ecclesiastici

SEPARATISMO

Rivoluzione Francese

In Francia c’era un giurisdizionalismo pesante = 1789 rivoluzione dei giacobini : non vedevano fondamento divino all’autorità regia + a fondamento di qualunque autorità ci dovrebbe essere la volontà del popolo Nell’idea di cittadino è indifferente l’appartenenza religiosa I principi della rivoluzione trasportati nelle politiche ecclesiastiche sono: · Libertà religiosa positiva e negativa (non credere) · Eguaglianza davanti alla legge indipendentemente dalla confessione · Fraternità: colleganza tra i cittadini indipendentemente dallo status religioso Separatismo allude alla separazione tra chiesa e stato → Legge successiva del 21 febbraio 1795 (la Rivoluzione francese inizialmente non introdusse il separatismo) Non più il cattolicesimo come religione di stato = tentativo di una nuova religione (culto della dea ragione) Separatismo fondato sulla convinzione che la religione fosse morta, uccisa dalla religione Varie forme: · Separatismo cattolico = al fine di realizzare la libertà della chiesa (sostenuta da riformisti che rigettano regime concordatario a favore dell’ordinamento comune) · Separatismo anti-ecclesiastico = che ha come scopo quello di far valere l’autorità dello stato Nel 1801 = Napoleone stipula un concordato (strumento inconciliabile col separatismo perché non viene fatto con enti di diritto privato) 1905 Legge di separazione→ pretendeva di disciplinare gli ordinamenti interni delle confessioni religiose, obbligandole ad organizzarsi in un certo modo sulla base delle associazioni cultuali (es. le chiese divennero di proprietà dello stato) +Art 7: la chiesa e lo stato sono indipendenti e sovrani Separatismo giurisdizionalista = l’ecclesiasticità dell’ente non è motivo di privilegio, ma per applicare una legislazione sfavorevole

Separatismo in Italia

In Italia il separatismo però modesta applicazione → fenomeno delle leggi eversive italiane = mal si conciliano col separatismo = la chiesa cattolica non è libera e l’ecclesiasticità degli anti diventa motivo di sfavore Mezzo politico per risolvere la questione di Roma capitale = risolto nel 1870 con la breccia di Porta Pia Cavour già nel 1860 = formula libera chiesa in libero stato 1848 : Statuto albertinoArt 1 = proclamava la religione di stato : quella cattolica apostolica romana è la sola religione dello stato + gli altri culti sono semplicemente tollerati in conformità alle leggi MA già nella seconda metà dell’800 si vuole arrivare ad uno stato moderno = l’Art 1 come norma programmatica (di contenuto cerimoniale): prescriveva che laddove fosse prevista una cerimonia dovesse essere svolta secondo il rito cattolico 1948 → Legge Sineo: la differenza di culto non limitava la capacità civile e politica dei sudditi 1850 → Leggi Siccardi: aboliscono il privilegio de foro ecclesiastico (essere giudicati da tribunali ecclesiastici) = si vuole proclamare l’unicità della giuridicità dello stato Rafforzamento di laicismo e libertà = la religione è un fatto privato dei singoli e la chiesa un’istituzione tradizionale con prestigio storico, come le altre senza pretese nel campo temporale la curia si oppone = diritto ecclesiastico che crea categorie dogmatiche e norme per la subordinazione delle organizzazioni religiose al potere unitario ed esclusivo dello stato Es. matrimonio civile nel cc del 1865: regime del doppio binario (la celebrazione religiosa è un fatto privato e non rileva per lo stato) e tentativo di separatismo Leggi eversive = Togliendo la personalità giuridica agli enti ecclesiastici e i beni dell’ente non sono più di proprietà di nessuno = beni vacanti di proprietà dello stato + non più possibilità di acquistare Si vogliono svincolare e far tornare in circolazione più beni possibili Le più importanti: 3036/ 1866 → tolgono la capacità giuridica a molti enti ecclesiastici secolari 38 48/ 1867 → tolgono la capacità giuridica a molti enti ecclesiastici regolari: quelli a cui appartenenti vivono secondo una regola 1870 → Breccia di Porta Pia = lo stato unitario entra a Roma + Lo stato pontificio cessa di esistere per debellatio (estinzione dello stato completamente sconfitto in guerra) 1871 → legge delle guarentigie = legge unilaterale dello stato scopo di garantire la persona e la libertà del romano pontefice (il papa la rifiuta perché non concordataria) es. Art 1 = romano pontefice è sacro e inviolabile come il re + ha gli onori sovrani

  • piena libertà di discussione in materia religiosa 1889 → cc Zanardelli = capo dei delitti contro la libertà dei culti: senza discriminazione Il cc Rocco invece fa distinzione tra religioni riconosciute e non dallo stato

Patti lateranensi

Nel frattempo 11 febbraio 1929 lo stato diventa concordatario : patti lateranensi → riprendevano l’Art 1 dello Statuto Albertino + concetti della legge delle guarentigie (anche se la legge viene abrogata), ma con base pattizia Pattuizioni con tre strumenti: · Trattato · Concordato · Convenzione finanziaria→ risarcimento delle spogliazioni delle leggi eversive In vigore così com’è fino al 1984 con l’accordo di Villa Madama → legge di ratifica ed esecuzione Ln 121/1985: ‐ L’Art 1 del trattato (uguale a quello dello statuto albertino) = soppresso ‐ Il concordato Viene creato lo stato Città del Vaticano (lo stato pontificio: abolito per debellatio ), distinta dalla Santa Sede 1948 : Carta costituzionale repubblicana = ribadiva la libertà religiosa → viene meno lo statuto albertino

Il licenziamento per rappresaglia del datore di lavoro: privo di giusta causa o giustificato motivo→ nullo + reintegrazione Pubblico impiego privatizzato D.Lgs. 165/2001 (TU Pubblico impiego) → non è ammessa discriminazione religiosa su trasferimenti, promozioni, avanzamenti, licenziamenti o sanzioni disciplinari

Il ruolo del ministro di culto

Ci sono dei casi di incompatibilità del ministro di culto con alcune professioni→ non c’è lesione del principio della libertà religiosa = la ratio è tutelare gli altri valori costituzionali in gioco: · Giudice tutelare→ la predisposizione caratteriale è incompatibile con la funzione giudiziale del soggetto · Professione notarile→ la funzione essenziale dell’attività notarile sarebbe lesa (Art 97 Cost)

Ente confessionale

Se ha un rapporto subordinato di lavoro risolutivamente subordinato all’aderenza ad una confessione→ conflitto tra valori costituzionali = libertà religiosa VS libertà organizzativa + libertà identitaria dell’ente Viene tutelata l’identità confessionale dell’ente Direttiva 278/2000 CE→ nel caso di enti pubblici o privati che si fondano sull’adesione ad una determinata confessione religiosa: non generano sempre lesione della libertà religiosa: ▪ Se lo richiede la natura dell’attività ▪ Se lo richiede il contesto: la scelta confessionale è fondamentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa L’ideologia permea la causa del contratto→ non sono discriminazioni reali, ma apparenti Sono fattibili obblighi che gravano sul prestatore d’opera in virtù di un consenso espresso, MA non deve essere una lesione della dignità umano Il potere di licenziamento di un ente confessionale inerenti fatti personali non afferenti alle mansioni espletate = è illegittimo La difesa dell’identità confessionale dell’ente non è sufficiente ad integrare il giustificato motivo di licenziamento

PARTE DEL DIRITTO DEGLI ENTI NO PROFIT Art 20 Cost → “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ” Viene collegato alle leggi eversive e al fenomeno di separatismo prima → non molto rilevante + in ottica difensiva contro leggi giurisdizionaliste oggi → evoluzione dottrinale: attribuisce una garanzia autentica a una categoria unitaria = enti riconosciuti o non , con o senza personalità giuridica , MA identificati per le loro finalità di religione oppure di culto L’unicità della categoria riguarda tutte le confessioni religiose (con o senza intesa ex Art 8 Cost) + già affermati o appena nati Impone al legislatore un obbligo di riservare a questi enti un trattamento giuridico almeno eguale a quello praticato nei confronti degli enti di diversa natura , vietando di prendere le finalità come motivo di discriminazione per un trattamento deteriore Se esiste una categoria generale di enti non commerciali non può avere trattamento deteriore rispetto a quello degli enti non commerciali (o no profit) MA secondo parte della dottrina si possono creare norme speciali (es. L.n. 222/1985) → la specialità non può tradursi in disposizioni sfavorevoli (o troppo favorevoli) rispetto a quelle per le persone giuridiche in generale Norma sia dello stato che della chiesa = Ln.222/ Art 1→ Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato Art 16 → Definizione giuridica di “attività di religione o di culto” L’Art 20 consente la tutela anche in sede giudiziaria di bisogni delle confessioni religiose con un minimo di organizzazione del fenomeno collettivo, garantiti anche attraverso le intese che trovano espressione

  • è un presidio della libertà religiosa Se le confessioni compiono reati il giudice può giudicarle come associazione per delinquere, non sette Il primo libro del cc regola le persone giuridiche non commerciali : ‐ Associazioni ‐ Fondazioni (= un patrimonio vincolato) ‐ Altre istituzioni di carattere privato → caratteristiche di commistione dell’aspetto fondatizio e associativo Es. FAI: fondazione di partecipazione Art 16Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto Regola l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto : può essere tale solo se ha finalità di religione o di culto e che le finalità devono essere costitutive ed essenziali Finalità di religione o di culto : · Fine di culto → riferisce all’ Art 19 Cost esercitare il culto: adorazione della divinità · Fine religioso → L.n. 22 2/ 1985 definizione giuridica pattizia = Art 16

seminario → Minoranze religiose e diversità religiosa - Daniele Ferrari

Minoranza religiosa → si struttura nel concetto di libertà religiosa, ma ha anche delle specificità (non solo della componente religiosa delle persone che appartengono alle minoranze) Tre fasi :

  1. Genesi = dopo la 1GM nel diritto della società delle nazioni c’è il primo utilizzo della categoria di minoranza religiosa nei trattati di pace Prima → in Europa c’era il concetto di nazione si legava a uno stesso territorio, religione, lingua e etnia (discende dal principio cuius regio eit religio) Dopo → si può appratente alla stessa nazione, appartenendo alla maggioranza o una minoranza + principio di minoranza religiosa Tre elementi della minoranza religiosa: · Oggettivo = numericamente inferiori alla maggioranza · Soggettivo = i soggetti sono uniti dalla fede e vogliono preservarla · Relazionale = deve esistere una differente maggioranza religiosa Il concetto di minoranza permette anche di riconoscere la maggioranza come gruppo dominante
  2. Sviluppo = Art 38 Trattato di pace con la Turchia 1923 → le maggioranze sono metro di paragone per definire le minoranze 2 GM = la persona è definita a livello universale con l’appartenenza al genere umano: non più sull’appartenenza nazionale→ riconoscere il concetto di minoranze implicherebbe fare delle distinzioni = non viene introdotto nel patto sui diritti civili e politici Art 27 del 1966 →inserisce il dovere di tutelare le minoranze etnico/linguistiche (criticato) Presupposti: · Esistenza della minoranza (parametro di auto-qualificazione) · Sono diritti individuali , non collettivi · Libertà di praticare e professare una religione 1979 → F. Capotorti redige un primo studio sul concetto di minoranza religiosa. Definizione sperimentale di minoranza: gruppo numericamente inferiore in posizione non dominante (che possiede tra le altre caratteristiche quella religiosa) e un senso di solidarietà e di preservazione, riservato ai cittadini 1985 → J.Descheners fa un secondo studio. Analizza quali siano le costanti e quali le variabili del gruppo osservato = riprende Capotorti + volontà di raggiungere l’uguaglianza
  3. Trasformazione = riconfigurazione degli elementi che definiscono la struttura della minoranza religiosa:
  • regione → ricomprende tutti i punti di vista: dal 2010 diventa “ libertà di religione o di convinzione ” (es. anche gli atei)
  • tutela dei popoli indigeni→ categoria della spiritualità indigena , elemento caratterizzante della cultura e solo in questo caso sono diritti collettivi per tutti gli appartenenti al gruppo
  • immigrazione→ Nasce come concetto riservato ai cittadini, ma nel 1982 L’UNESCO estende la tutela a minoranze provenienti dalle migrazioni
  • non discriminazione→ comincia a significare tutela delle caratteristiche della persona e di uguaglianza, tra cui l’uguaglianza degli orientamenti e delle identità sessuali
  • minoranza nazionale
  • minoranze multiple→ trattati delle minoranze del dopo guerra = ancora in vigore in alcuni paesi (es. minoranza Islamica in Tracia) Appartenenza religiosa = non legata ad una scelta del soggetto, ma generalmente trasmessa Affiliazione religiosa = scelta libera del soggetto di avere o non avere una regione e quale sia