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Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Il cristianesimo nei confronti della nuova religione dominante→ progressivamente si applica la modernità nei principi di tolleranza religiosa e di libertà religiosa Editto del 313 con Costantino = formalmente era un editto di libertà religiosa generale Editto di Teodosio e Valentiniano fine IV secolo = il cristianesimo diventa ortodossia di stato→ all’inizio del codice Teodosiano non c’è un testo normativo, ma una confessione di fede (simbolo niceno costantinopolitano) ATTUALITÀ Cost. → tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa: conquista di libertà Prof. F.Ruffini = il principio della libertà religiosa è una conquista costruita su fiumi di sangue Il principio della religione cattolica apostolica romana come unica religione di stato era sopravvissuto all’articolo 1 del trattato lateranense Viene abrogato nel 18 febbraio 1984 col Nuovo o Secondo Concordato: Accordo di Villa Madama Primo Concordato: quello clerico-fascista del 11 febbraio 1929 Lo stato moderno che nasce nel 1948 a Vestfalia è uno stato a-confessionale Per arrivarci però furono varie le stragi ( ES. Strage degli Ugonotti 24 agosto 1972 ) La libertà religiosa è garantita dal principio di laicità dello stato e delle altre pubbliche istituzioni Un’organizzazione caratterizzata da finalità ideologiche invece si chiama organizzazione di tendenza Nella Carta costituzionale non viene espressamente nominato il termine laicità → MA la Corte Cost ha identificato in via ermeneutica in varie sentenze il principio di laicità delle alte istituzioni
· Lo stato italiano deve rimanere neutrale difronte ad eventuali conflitti di tipo religiosi → non esiste una ortodossia di stato ed il godimento dei diritti non può dipendere dal conflitto tra valori religiosi Prima→ Tutti i concili ecumenici del primo millennio erano gestiti dall’imperatore di Costantinopoli: se qualcuno non era d’accordo con l’autocrate si interveniva e veniva abbacinato (far scoppiare gli occhi appoggiandolo in un barile di braci), evirare… Francia → si fonda su una legge di separazione del 1905 tra lo stato e le chiese = laïcité de combat (laicità da combattimento) dove lo stato è laico in forma negativa : considera come non esistenti le confessioni religiose Italia → laicità positiva : distinzione (non contrapposizione) tra ordine delle questioni civile e delle questioni religiose ► OBBLIGHI dei pubblici poteri: · Obbligo di salvaguardare la libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale · Obbligo contenutistico del principio supremo di laicità→ assumere un atteggiamento di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose , fermo restando la possibilità di regolamentazioni bilaterali e quindi differenziate quelli con la chiesa cattolica si chiamano concordati, quelle con le altre confessioni sono le intese = danno una regolamentazione specifica, cercando di rimanere equidistante · Obbligo di fornire pari protezione alla coscienza di ciascuna persona → tutela reale ed efficace , che si estrinseca nella tutela della coscienza individuale · Obbligo di operare la distinzione delle questioni civili da quelle religiose → comporta che nessun precetto civile debba essere gravato da sanzioni religiose e viceversa ES. c’era la sanzione penale per la bestemmia ► CONSEGUENZE della laicità: · Lo stato laico non può avere nessuna religione ufficiale o tutelarne una diversamente alle altre · La repubblica italiana come stato laico deve garantire la libertà di coscienza, pensiero e religione di tutti gli individui senza distinzione · Lo stato laico è totalmente incompetente a valutare i principi professati da una determinata professione religiosa→ lo stato non deve intervenire nelle controversie di tipo religioso · Lo stato laico deve rispettare tutti comportamenti che dipendono dalle opzioni religiose, purché esse siano rigorosamente frutto della scelta libera e non vadano a confliggere con altre libertà inderogabili garantite costituzionalmente
Art 19 Cost → Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale associata, di farne la propaganda e si esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume Tutti: è un diritto che compete ai singoli e contemporaneamente ai gruppi sociali Caratteri giuridici del diritto di libertà religiosa
► FACOLTÀ → Diritto soggettivo complesso che comporta diverse facoltà:
► Crocifisso nelle aule = obbligo sancito da una molteplicità di fonti rango secondario (es. decreti regi, ma continuata anche dopo la Cost con direttive) Sono contrarie alla libertà religiosa?
Art 18 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e Art 9 CEDU→ Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione Base per i patti internazionale dei diritti politici e civili (NY 1966) Le restrizioni devono essere previste dalla legge ed essere funzionali alla tutela e al bilanciamento con altri diritti
Art 8 Cost → “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [ cfr. Artt. 19 e 20 ]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.” Sent 925/1988 Corte Cost. → la libertà religiosa della confessione cattolica non è qualitativamente diversa da quelle non cattoliche (e dell’UAR) Lo stato e tutti i pubblici poteri devono costituire un pluralismo confessionale aperto + devono astenersi dal favorire, limitare o propagandare i valori di una determinata confessione religiosa (es. prendendo parte in qualsiasi forma alla confessione) Diritto di tutte le confessioni alla parità di occasioni e di accesso agli strumenti giuridici per la tutela della libertà La laicità nelle organizzazioni confessionali non si applica perché sono organizzazioni di tendenza = profilo di alto rilievo rappresentativo
L’eguaglianza nella libertà delle confessioni implica che tutte siano egualmente libere , non che tutte sono eguali (es. Art 7 Cost con la chieda cattolica) Art 3 Cost → fondamentale nel diritto ecclesiastico È possibile un regime giuridico parzialmente differenziato MA la causa dev’essere nell’ esigenza di tutela del pluralismo confessionale , non nella volontà di creare privilegi Es. per alcune confessioni c’è un accordo con lo stato (es. chiesa cattolica,) e per altre i sono le intese (es. permettono l’8x1000) Confessione religiosa = questa classificazione comporta differenze tributari e giuridiche (es. guarentigie) Prima→ credenza in un essere supremo trascendente MA escluderebbe quelle che credono nell’immanenza dello stesso ( es. buddismo ) Dal 1948 la dottrina fornisce vari criteri ipotizzati nel tempo: · Quando la considera tale un consistente numero di persone · Quella conforme alla tradizione italiana · Inclinazioni nell’aspetto progettuale = stabilità del gruppo, organizzazione, autonomia · Elemento psicologico = auto-individuazione (che deve reggere il confronto dialettico con la pubblica autorità) Sent 195/1993 Corte Cost. → non adotta in modo esclusivo e assoluto nessuno dei criteri proposti. Criteri cumulativi = bisogna tener presente precedenti riconoscimenti pubblici , esistenza di uno statuto formalizzato e la comune considerazione
La religio (si contrapponeva a superstitio ) ha a che fare che con la ripetizione = diventa fondamentale la ritualità che comporta degli adempimenti continuamente ripetuti→ legame diretto tra religiosità e rito non deriva da legare gli uomini a Dio + la devozione spontanea, improvvisa o immediata non è rito La religione dei romani-pagani è una religione politeista : per quasi ogni aspetto della vita presiede una divinità Per Locke (scrive l’epistula de tolerantia 1699) e Voltaire (trattato sulla tolleranza 1763) il politeista era chi fosse aperto all’ingresso di nuove divinità: non caratterizzati dal “dogma dell’esclusiva salvazione” (Ruffini)
I Romani-Pagani hanno attitudine di reverenza verso gli Dei → cercano la pax deorum ( benevolenza degli Dei): se ci sono atei o individui che professano una superstitio , questo è contraria alla ricerca della pax deorum ; ▪ Ateismo = religione per difetto ▪ Superstitio = religione per eccesso Il cristianesimo è accusato di Empia Superstizione → accusati sia di superstizione ed essere atei : rifiutano gli Dei dell’impero perchè visti come degli idòla
Era il governatore della Bitinia tra il 111 e il 113 = ad un certo punto si trova di fronte a dei Cristiani chiede a Traino per decidere che comportamento egli deve tenere nei loro confronti_._ Traiano risponde che: “non si debbono cercare i Cristiani, ma se sono denunciati e accusati bisogna punirli + chi nega di esserlo e lo dimostra supplicando i nostri Dei, ottiene perdono.”
- Dott. D. Sandonà L’impero nasceva come sacro per il crisma dell’incoronazione e lo scopo era finalizzato alla salus animarum Incoronazione di Carlo magno da papa Leone II nell’800 → il papa l’ha visto come l’affermazione della prevalenza del potere spirituale Salus animarum (salvezza delle anime): obbiettivo della chiesa per il quale nelle intenzioni si sarebbe dovuto arrivare all’unificazione = ordiantio ad unum e papa-cesarismo (primizia del papa sull’imperatore) Non si realizzò , anzi l’imperatore prevalse→ sistema duplice con forte ingerenza imperatoriale Es. Carlo magno assunse comportamenti degli imperatori bizantini: voler decidere in questioni religiose, liturgici, incarichi per le investiture… + Vescovi erano figure duplici : diritto di partecipare alle assemblee pubbliche, presiederle, agire come funzionari statali, distacco dalle mansioni spirituali… Il papato tentò di mandare istruzioni, ma la comunicazione era difficile + c’era un contatto più immediato coi signori terrieri (si diffusero raccolte con falsificazioni di decretali per sottrarre i vescovi ai re)
Il più grande riformatore della chiesa → riforma complessiva per riaffermare il ruolo della chiesa 1074 concilio papale = da indicazione di sancire duramente il concubinato Trova opposizioni (soprattutto in Germania) 1075 concilio papale = emana un decreto che proibiva l’investitura laica dei vescovi + affermare che le chiese locali e le diocesi devono coincidere coi feudi (non si devono però confondere le due cose) 1075 Dictatus papae → afferma che l’imperatore non può pretendere di avere un’ingerenza sul potere spirituale , e il papa è l’unico legittimato all’investitura, deposizione… Fu un periodo di grande scontro tra chiesa e imperatore: l’apice quando l’imperatore cerca di investire il vescovo di Milano = Gregorio XII lo scomunica → inizia la guerra per le investiture 1022 concordato di Worms = Due dichiarazioni unilaterali con le quali ci si riconoscevano reciproche posizioni giuridiche all’intero di due ordinamenti autonomi e distinti, ma basate sulle proprie volontà → più facili da infrangere e ritrattare · Concessioni del papa = le investiture di ordini religiosi particolari potevano essere effettuale dall’imperatore e ricevere le regalie · Concessioni dell’imperatore = rimetteva a dio e alla chiesa cattolica ogni investitura da fare con anello e pastorale, e concedeva libere elezioni canoniche e affidamenti giurisdizionali al papato Il papa rivendicava le prerogative spirituali, mentre l’impero riafferma le sue competenze e la sua ingerenza: si conclude con in nulla di fatto Tuttavia c’è un leggero favore della chiesa, perché era l’impero che giungeva da tre secoli in cui aveva l’egemonia dell’investitura dei vescovi, I giuristi fondarono le prime università e si riscopre lo studio del diritto romano e canonico = si crea dibattito tra civilisti (potere di derivazione da quello romano) e canonisti
Dietro la lotta per le investiture c’è la nozione di feudo ecclesiastico dove il feudatario è un vescovo Feudo = circoscrizione territoriale nella giurisdizione dell’imperatore conferita ad un feudatario mediante Es. Nel patriarcato di Aquileia (soppresso a fine 700 in due arcivescovati di Udine e di Gorizia): il patriarca è vescovo ed anche principe feudatario = nominato dalla cancelleria imperiale Il problema era sull’assegnazione dei poteri perché la figura era duplice → potere temporale e spirituale
Il problema non era la nomina in sé e l’individuazione della persona Conferimento di poteri territoriali = investitura feudale Conferimento di poteri spirituali = istituzione canonica ( institutio ) → con consegna del bastone pastorale La questione merge soprattutto a seguito della tendenza cesaropapista l’autorità imperiale assume l’incarico dell’investitura non solo territoriale, ma anche canonica e dei poteri spirituale→ MA:
Le pretese di supremazia del papato hanno la loro massima espressione con Innocenzo III: uno dei massimi esponenti della plenitudo potestatis papale → supremazia sia delle cose spirituali che temporali Si basa sulla competenza in temporalis in ragione della ratio peccati = a motivazione del peccato che si sarebbe potuto verificare→ es. i tribunali ecclesiastici dovrebbero avere a che fare sui contratti commerciali confermati da un giuramento (chiamare la divinità a testimone di un fatto) Scrive varie decretali (lettere di risposta) nelle quali sviluppa le sue teorie:
Nel XIII secolo il pappato vantava potestas directa in temporalibus Quando il papato si renderà conto di non poter più avanzare la pretesa su questo = potestas indirecta (sempre ratione pecati : non interveniva direttamente sui rapporti giuridici, ma sui rapporti tra i creditori) 18 novembre 1302 : Bonifacio VIII → Bolla Unam Sanctam = in occasione di un conflitto con Filippo IV linea di continuità con la bolla papale in cui affermava la superiorità del potere papale su quello temporale Pensiero delle due spade → “ noi sappiamo dalle parole del vangelo che nella chiesa e nel suo potere ci sono die spade, una temporale e una spirituale: il Signore dispose che sono sufficienti, e chi nega che quella temporale sia di Pietro ha mal interpretato ” “…se sbaglia il supremo potere spirituale (papa) potrà essere giudicato solo da Dio, non dagli uomini ” La bolla di Papa Bonifacio VIII costituisce segno la fine della cristianità medievale :
Istituti del giurisdizionalismo a tutela delle facoltà dello stato:
In Francia c’era un giurisdizionalismo pesante = 1789 rivoluzione dei giacobini : non vedevano fondamento divino all’autorità regia + a fondamento di qualunque autorità ci dovrebbe essere la volontà del popolo Nell’idea di cittadino è indifferente l’appartenenza religiosa I principi della rivoluzione trasportati nelle politiche ecclesiastiche sono: · Libertà religiosa positiva e negativa (non credere) · Eguaglianza davanti alla legge indipendentemente dalla confessione · Fraternità: colleganza tra i cittadini indipendentemente dallo status religioso Separatismo allude alla separazione tra chiesa e stato → Legge successiva del 21 febbraio 1795 (la Rivoluzione francese inizialmente non introdusse il separatismo) Non più il cattolicesimo come religione di stato = tentativo di una nuova religione (culto della dea ragione) Separatismo fondato sulla convinzione che la religione fosse morta, uccisa dalla religione Varie forme: · Separatismo cattolico = al fine di realizzare la libertà della chiesa (sostenuta da riformisti che rigettano regime concordatario a favore dell’ordinamento comune) · Separatismo anti-ecclesiastico = che ha come scopo quello di far valere l’autorità dello stato Nel 1801 = Napoleone stipula un concordato (strumento inconciliabile col separatismo perché non viene fatto con enti di diritto privato) 1905 Legge di separazione→ pretendeva di disciplinare gli ordinamenti interni delle confessioni religiose, obbligandole ad organizzarsi in un certo modo sulla base delle associazioni cultuali (es. le chiese divennero di proprietà dello stato) +Art 7: la chiesa e lo stato sono indipendenti e sovrani Separatismo giurisdizionalista = l’ecclesiasticità dell’ente non è motivo di privilegio, ma per applicare una legislazione sfavorevole
In Italia il separatismo però modesta applicazione → fenomeno delle leggi eversive italiane = mal si conciliano col separatismo = la chiesa cattolica non è libera e l’ecclesiasticità degli anti diventa motivo di sfavore Mezzo politico per risolvere la questione di Roma capitale = risolto nel 1870 con la breccia di Porta Pia Cavour già nel 1860 = formula libera chiesa in libero stato 1848 : Statuto albertino → Art 1 = proclamava la religione di stato : quella cattolica apostolica romana è la sola religione dello stato + gli altri culti sono semplicemente tollerati in conformità alle leggi MA già nella seconda metà dell’800 si vuole arrivare ad uno stato moderno = l’Art 1 come norma programmatica (di contenuto cerimoniale): prescriveva che laddove fosse prevista una cerimonia dovesse essere svolta secondo il rito cattolico 1948 → Legge Sineo: la differenza di culto non limitava la capacità civile e politica dei sudditi 1850 → Leggi Siccardi: aboliscono il privilegio de foro ecclesiastico (essere giudicati da tribunali ecclesiastici) = si vuole proclamare l’unicità della giuridicità dello stato Rafforzamento di laicismo e libertà = la religione è un fatto privato dei singoli e la chiesa un’istituzione tradizionale con prestigio storico, come le altre senza pretese nel campo temporale la curia si oppone = diritto ecclesiastico che crea categorie dogmatiche e norme per la subordinazione delle organizzazioni religiose al potere unitario ed esclusivo dello stato Es. matrimonio civile nel cc del 1865: regime del doppio binario (la celebrazione religiosa è un fatto privato e non rileva per lo stato) e tentativo di separatismo Leggi eversive = Togliendo la personalità giuridica agli enti ecclesiastici e i beni dell’ente non sono più di proprietà di nessuno = beni vacanti di proprietà dello stato + non più possibilità di acquistare Si vogliono svincolare e far tornare in circolazione più beni possibili Le più importanti: 3036/ 1866 → tolgono la capacità giuridica a molti enti ecclesiastici secolari 38 48/ 1867 → tolgono la capacità giuridica a molti enti ecclesiastici regolari: quelli a cui appartenenti vivono secondo una regola 1870 → Breccia di Porta Pia = lo stato unitario entra a Roma + Lo stato pontificio cessa di esistere per debellatio (estinzione dello stato completamente sconfitto in guerra) 1871 → legge delle guarentigie = legge unilaterale dello stato scopo di garantire la persona e la libertà del romano pontefice (il papa la rifiuta perché non concordataria) es. Art 1 = romano pontefice è sacro e inviolabile come il re + ha gli onori sovrani
Nel frattempo 11 febbraio 1929 lo stato diventa concordatario : patti lateranensi → riprendevano l’Art 1 dello Statuto Albertino + concetti della legge delle guarentigie (anche se la legge viene abrogata), ma con base pattizia Pattuizioni con tre strumenti: · Trattato · Concordato · Convenzione finanziaria→ risarcimento delle spogliazioni delle leggi eversive In vigore così com’è fino al 1984 con l’accordo di Villa Madama → legge di ratifica ed esecuzione Ln 121/1985: ‐ L’Art 1 del trattato (uguale a quello dello statuto albertino) = soppresso ‐ Il concordato Viene creato lo stato Città del Vaticano (lo stato pontificio: abolito per debellatio ), distinta dalla Santa Sede 1948 : Carta costituzionale repubblicana = ribadiva la libertà religiosa → viene meno lo statuto albertino
Il licenziamento per rappresaglia del datore di lavoro: privo di giusta causa o giustificato motivo→ nullo + reintegrazione Pubblico impiego privatizzato D.Lgs. 165/2001 (TU Pubblico impiego) → non è ammessa discriminazione religiosa su trasferimenti, promozioni, avanzamenti, licenziamenti o sanzioni disciplinari
Ci sono dei casi di incompatibilità del ministro di culto con alcune professioni→ non c’è lesione del principio della libertà religiosa = la ratio è tutelare gli altri valori costituzionali in gioco: · Giudice tutelare→ la predisposizione caratteriale è incompatibile con la funzione giudiziale del soggetto · Professione notarile→ la funzione essenziale dell’attività notarile sarebbe lesa (Art 97 Cost)
Se ha un rapporto subordinato di lavoro risolutivamente subordinato all’aderenza ad una confessione→ conflitto tra valori costituzionali = libertà religiosa VS libertà organizzativa + libertà identitaria dell’ente Viene tutelata l’identità confessionale dell’ente Direttiva 278/2000 CE→ nel caso di enti pubblici o privati che si fondano sull’adesione ad una determinata confessione religiosa: non generano sempre lesione della libertà religiosa: ▪ Se lo richiede la natura dell’attività ▪ Se lo richiede il contesto: la scelta confessionale è fondamentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa L’ideologia permea la causa del contratto→ non sono discriminazioni reali, ma apparenti Sono fattibili obblighi che gravano sul prestatore d’opera in virtù di un consenso espresso, MA non deve essere una lesione della dignità umano Il potere di licenziamento di un ente confessionale inerenti fatti personali non afferenti alle mansioni espletate = è illegittimo La difesa dell’identità confessionale dell’ente non è sufficiente ad integrare il giustificato motivo di licenziamento
PARTE DEL DIRITTO DEGLI ENTI NO PROFIT Art 20 Cost → “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ” Viene collegato alle leggi eversive e al fenomeno di separatismo prima → non molto rilevante + in ottica difensiva contro leggi giurisdizionaliste oggi → evoluzione dottrinale: attribuisce una garanzia autentica a una categoria unitaria = enti riconosciuti o non , con o senza personalità giuridica , MA identificati per le loro finalità di religione oppure di culto L’unicità della categoria riguarda tutte le confessioni religiose (con o senza intesa ex Art 8 Cost) + già affermati o appena nati Impone al legislatore un obbligo di riservare a questi enti un trattamento giuridico almeno eguale a quello praticato nei confronti degli enti di diversa natura , vietando di prendere le finalità come motivo di discriminazione per un trattamento deteriore Se esiste una categoria generale di enti non commerciali non può avere trattamento deteriore rispetto a quello degli enti non commerciali (o no profit) MA secondo parte della dottrina si possono creare norme speciali (es. L.n. 222/1985) → la specialità non può tradursi in disposizioni sfavorevoli (o troppo favorevoli) rispetto a quelle per le persone giuridiche in generale Norma sia dello stato che della chiesa = Ln.222/ Art 1→ Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato Art 16 → Definizione giuridica di “attività di religione o di culto” L’Art 20 consente la tutela anche in sede giudiziaria di bisogni delle confessioni religiose con un minimo di organizzazione del fenomeno collettivo, garantiti anche attraverso le intese che trovano espressione
Minoranza religiosa → si struttura nel concetto di libertà religiosa, ma ha anche delle specificità (non solo della componente religiosa delle persone che appartengono alle minoranze) Tre fasi :