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Diritto Ecclesiastico: Fonti, Ordinamento Italiano e Laicità dello Stato - Prof. Miele, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti integrali lezioni per preparazione esame Diritto ecclesiastico (frequentante)

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 29/05/2022

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D I R I T T O E C C L E S I A S T I C O
Lunedì 27/09
IN DI C A Z I ON I O R G A NI Z Z A Z IO N E C OR S O
RES P O NS A BIL E COR S O
: Manlio Miele
FRE Q UEN Z A
: programma di appunti – bisogna mandare una mail a [email protected]
– possibilità di preappello il 18 dicembre
NON F R EQ U ENT A NT E
: programma tratto dal volume “Diritto ecclesiastico – Francesco
Ginocchiaro 13ª edizione” , parti: da pg.1 a 151 e da pg 190 a 257 (obbligatorie) – a scelta tra
pg. 286 a 345 oppure da 497 a 556.
ES A ME
: scritto con due domande indicativamente
Il 15 o il 16 dicembre: seminario di chiusura in presenza
DIRITTO ECCLESIASTICO: il dir i tto ec c les iast ico è una porzione del diritto statale che si
identifica come disciplina del fenomeno religioso largamente inteso non tratta solo del rapporto
tra stato e specifica professione religiosa, come ad esempio la chiesa cattolica, ma in esso
rientrano tutte le norme che disciplinano il fenomeno religioso come componente della società (es.
riconoscimento del diritto di libertà religiosa); riguarda tutti i gruppi e le organizzazioni religiose.
Dovendo dare un nome identificativo al diritto ecclesiastico potremmo definirlo come diritto delle
religioni, d iri t to d ei rapp ort i tr a st ato e r e lig ioni il diritto canonico è quindi il diritto della
chiesa cattolica, mentre il diritto ecclesiastico è il diritto dello stato che disciplina i rapporti con
tutti i gruppi religiosi.
Al suo interno il diritto ecclesiastico si presenta come una materia composita e trasversale:
norme che riguardano il fenomeno religioso possono essere ritrovate prevalentemente nel diritto
pubblico, costituzionale, amministrativo ma ciò non ne esclude la presenza anche in ambito di
diritto privato, basti pensare alle norme che riguardano il matrimonio…
Il corso è strutturato in tre macro-aree che corrispondono a tre argomenti:
1) Parte storica concetto di religium e superstitio dell’esperienza giuridica romana –
sacro romano impero –
frattura dell’unità cristiana dell’Europa con riforma e controriforma – guerre di religione
2) Ordinamento italiano vigente articoli della costituzione (3 , 7 , 8 , 19 , 20)
3) Enti ecclesiastici
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D I R I T T O E C C L E S I A S T I C O

Lunedì 27/ IN D I C A Z I O N I O R G A N I Z Z A Z I O N E C O R S O

RE S P O N S A B I L E C O R S O : Manlio Miele  FR E Q U E N Z A : programma di appunti – bisogna mandare una mail a [email protected]

  • possibilità di preappello il 18 dicembre  NO N F R E Q U E N T A N T E : programma tratto dal volume “Diritto ecclesiastico – Francesco Ginocchiaro 13ª edizione” , parti: da pg.1 a 151 e da pg 190 a 257 (obbligatorie) – a scelta tra pg. 286 a 345 oppure da 497 a 556.  E S A M E : scritto con due domande indicativamente  Il 15 o il 16 dicembre: seminario di chiusura in presenza

DIRITTO ECCLESIASTICO: il diritto ecclesia stico è una porzione del diritto statale che si identifica come disciplina del fenomeno religioso largamente inteso  non tratta solo del rapporto tra stato e specifica professione religiosa, come ad esempio la chiesa cattolica, ma in esso rientrano tutte le norme che disciplinano il fenomeno religioso come componente della società (es. riconoscimento del diritto di libertà religiosa); riguarda tutti i gruppi e le organizzazioni religiose. Dovendo dare un nome identificativo al diritto ecclesiastico potremmo definirlo come diritto delle religioni, diritto dei rapporti tra stato e religioni  il diritto canonico è quindi il diritto della chiesa cattolica, mentre il diritto ecclesiastico è il diritto dello stato che disciplina i rapporti con tutti i gruppi religiosi. Al suo interno il diritto ecclesiastico si presenta come una materia composita e trasversale : norme che riguardano il fenomeno religioso possono essere ritrovate prevalentemente nel diritto pubblico, costituzionale, amministrativo ma ciò non ne esclude la presenza anche in ambito di diritto privato, basti pensare alle norme che riguardano il matrimonio… Il corso è strutturato in tre macro-aree che corrispondono a tre argomenti:

  1. Parte storica  concetto di religium e superstitio dell’esperienza giuridica romana – sacro romano impero – frattura dell’unità cristiana dell’Europa con riforma e controriforma – guerre di religione
  2. Ordinamento italiano vigente  articoli della costituzione (3 , 7 , 8 , 19 , 20)
  3. Enti ecclesiastici

Martedì 28/

O R D I N A M E N T O I T A L I A N O V I G E N T E

FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ; quali sono le fonti?

Sono di diversi livelli:

  • COSTITUZIONE REPUBBLICANA  sono poche norme che disciplinano esplicitamente il fenomeno religioso: art. 3 – 7 – 8 -19 – 20; ⇨ in realtà il diritto ecclesiastico intercetta altre disposizioni costituzionali in quanto è una materia trasversale.
  • NORME CONCORDATARIE  nell’art 7 Cost. si trova riferimento ai Patti lateranensi , dell’ febbraio 1929, poi modificati il 18 febbraio ’84  l’ accordo di modificazione è una fonte pattizia delle norme di diritto ecclesiastico ⤷ stiamo parlando di una fonte di cognizione del diritto ecclesiastico; non è l’unica fonte pattizia. Altri fonti pattizie sono le “ leggi di approvazione delle intese ” stipulate dallo stato con le confessioni ≠ dalla cattolica: l’art.8 co 3 Cost. prevede che i rapporti tra stato e confessioni religiose diverse da quella cattolica vengano regolate per legge sulla base di intese. ⤷ come i rapporti tra stato e chiesa cattolica vengono regolati sulla base dell’accordo concordatario, così i rapporti con le altre confessioni religiose vengono disciplinati da una legge che recepisce un contenuto di una intesa stipulata con le rappresentanze delle singole confessioni  ad oggi lo stato ha approvato 12 intese con 12 confessioni; l’ultima, la 13ª non è ancora stata approvata, mentre la prima è stata con la Chiesa valdese nel 1984.
  • Sebbene le intese siano 12, le confessioni religiose esistenti sono ben più numerose: c’è infatti un’altra tipologia di fonti, le FONTI UNILATERALI  si tratta della legge unilaterale dello stato che regola il fenomeno religioso non disciplinato dall’accordo di revisione concordataria dell’84 né dalle intese. ⇨ si tratta di norme unilaterali che integrano i contenuti normativi previsti dall’accordo per tale specifica confessione. Tra le norme unilaterali, due vanno citate per importanza: a. Codice civile nel complesso ma soprattutto l’art.831, riguardante gli enti ecclesiastici e gli edifici di culto b. Legge 24 giugno 1929 n.1159 , c.d. Legge sui culti ammessi  disciplina due ambiti:
    • il riconoscimento degli enti di culto che non appartengono alla chiesa cattolica o ad una confessione dotata di intesa
    • lo status giuridico dei ministri di culto delle stesse professioni  cosa significa? concretamente lo status giuridico dei ministri di culto cattolico è regolato dall’accordo di revisione concordataria mentre se il ministro di culto appartiene ad una confessione stipulante un’intesa, sarà regolato dalla intesa; se invece il ministro non appartiene ad una di queste confessioni (es. islam) allora sarà regolato dalla legge unilaterale dello stato, la 1159 del 24 giugno 1929. ⇨ questa legge ha una funzione residuale : disciplina tutti gli enti e ministri di culto non appartenenti alle confessioni pattizie. Questa legge in realtà ha suscitato uno scandalo : nel ’29, sotto regime fascista, in Italia il fenomeno religioso è regolato da un contesto di legge di derivazione autoritaria di stato fascista e ciò si ritrova in molti aspetti  basta

La laicità non è esplicitata dalla costituzione ma come principio emerge dalla sentenza della corte costituzionale n. 203 del 1989 che sancisce che dalla trama delle norme costituzionali che si occupano del fenomeno religioso (gli artt. 3, 7, 8, 9, 19, 20) è ricavabile che la laicità è uno dei profili della forma di stato delineata dalla carta costituzionale  l’Italia è uno stato laico perché caratterizzata nella forma da laicità. La laicità costituisce un principio supremo dell’ordinamento costituzionale : si colloca al massimo livello della gerarchia delle fonti dell’ordinamento e rappresenta perciò un parametro di costituzionalità delle stesse leggi di revisione costituzionale  nessuna revisione costituzionale può violare il principio di laicità in quanto i principi supremi rappresentano il DNA dello stato. A questo principio supremo devono inoltre conformarsi tutte le leggi ordinarie, le fonti regolamentari e la attività amministrativa. La laicità si configura quindi come un interesse della nazione che va preponderato dagli organi dello stato nella loro attività. ⇨ Sempre nella sentenza n.203, la corte chiarisce anche cos è il principio di laicità , definendolo nei contenuti peculiari: si tratta di un principio supremo di laicità che non implica indifferenza dello stato dinnanzi alle religioni, ma garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. ⤷ Cosa significa? “ non implica indifferenza ”  allo stato interessa il riconoscimento del valore sociale del fenomeno religioso “ garanzia salvaguardia della libertà religiosa in un contesto sociale plurale ”  lo stato riconosce sia la possibilità che nella società siano presenti una pluralità di valori, tutti pari-ordinati, che il fatto che tutti devono essere garantiti di libertà. Da questa sentenza si sono aperte una serie di altre sentenze della corte che hanno ampliato il principio di laicità delineandone altri aspetti caratterizzanti e riflessi / conseguenze:

  • distinzione ordine tra stato e confessioni religiose  questo comporta il divieto di ingerenza dello stato nell’ordine interno delle confessioni religiose e viceversa (le confessioni religiose non devono ingerirsi nell’ordine dello stato)
  • pluralismo confessionale e culturale  lo stato non si riconosce in una fede specifica ma c’è spazio per tutte e tutte hanno pari libertà
  • divieto di discriminazione tra confessioni religiose  sentenza 440/1945: supera un criterio utilizzato fino a quel momento per regolare i rapporti tra stato e religione, quello maggioritario  dato che la religione cattolica era la più diffusa, essa aveva diritto ad una serie di prerogative. Con la sentenza n.440 la situazione cambia in quanto il principio maggioritario viene definito incostituzionale in virtù del divieto di discriminazione
  • dovere di equidistanza e parzialità  sentenza 508/2000: la repubblica in tutte le sue articolazioni deve avere nei confronti del fenomeno religioso un atteggiamento di equidistanza e parzialità e non può favorire nessuno.
  • valorizzazione della identità delle singole confessioni religiose tramite le norme di derivazione unilaterale e pattizie  lo stato riconosce alle singole confessioni la possibilità di disciplinare il loro status sulla base di norme dalle stesse stabilite ② valorizzazione del carattere positivo del fenomeno religioso

valorizzazione del principio di sussidiarietà di cui all’art.118, ultimo comma Cost.  stato e regioni si astengono dall’intervenire nelle ipotesi in cui il privato provvede allo sviluppo dell’interesse generale (spesso a monte dell’intervento c’è la spinta della professione religiosa).

Lunedì 04/

ARTICOLI COSTITUZIONALI

Le norme più rilevanti ai fini della nostra trattazione sono gli artt. 3, 7, 8, 9, 19, 20; idealmente possiamo così raggrupparli:

  • Articolo 3 e 19: trattano della libertà religiosa da una prospettiva individuale e collettiva
  • Articolo 7, 8 e 20: trattano del tema della libertà religiosa in una prospettiva istituzionale di rapporti tra lo stato e le istituzioni delle confessioni religiose.

ARTICOLO 3 COSTITUZIONETutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Questo articolo si compone di due commi: ➞ il PRIMO COMMA proclama il principio di uguaglianza formale  ci dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni. I contenuti rilevanti di questo comma sono:

  1. effettua l’enunciazione di un principio generale: tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge  si determina una violazione di questo comma quando situazioni identiche vengono trattate in modo ingiustificatamente diverso. ⤷ Se invece la diversità di disciplina corrisponde a diversità nella situazione, non c’è violazione dell’articolo  il legislatore deve quindi trattare in modo eguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse.
  2. esplicita una serie di divieti di discriminazione con riferimento ad alcuni caratteri dell’individuo  sesso, razza, religione ecc.. ⤷ Cosa significa? che questi caratteri non possono, sulla base di questo comma, essere motivo di discriminazione nel godimento di diritti e libertà. Ciò non significa tuttavia che non siano ammissibili delle discriminazioni sulla base degli stessi caratteri, necessari a impedire la sussistenza di discriminazioni di fatto  il legislatore può intervenire con delle norme che assumono alcuno dei caratteri come scriminante per l’attribuzione di un trattamento, ma può farlo nella misura in cui questo intervento discriminatorio è strumentale a evitare situazioni di fatto discriminatorie (es. quando viene assicurato l’accesso a concorsi a una determinata componente linguistica). Il giudizio sulla violazione o meno del principio di uguaglianza formale come viene effettuato? come posso capire se una differenziazione è giustificabile sulla base del principio di uguaglianza formale? bisogna guardare la giustificabilità della differenziazione: per capire quali discriminazioni sono legittime e ammesse ex art. 3 Cost, il giudizio si attesta sulla giustificabilità della differenziazione. La corte costituzionale usa l’espressione “ giudizio di ragionevolezza delle differenziazioni ”; come funziona un giudizio di ragionevolezza? Si prendono due norme e si pongono in relazione tra loro; una prevede un trattamento giuridico, l’altra ne prevede uno diverso  come si vede se c’è una discriminazione tra le norme? guardando alla ratio delle stesse ⤷ prende anche il nome di giudizio triangolare o piramidale – prendo la ratio delle norme e:

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Questo articolo riconosce la libertà religiosa a tutti e lo sancisce come un diritto da tutelare nei confronti dell’individuo, sia come singolo che nelle formazioni sociali  la norma infatti dice che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata. Ma cosa si intende per libertà religiosa? la libertà religiosa è ritenuta un diritto portante determinate caratteristiche:

  • indisponibile
  • inalienabile
  • inviolabile
  • intransigibile
  • personalissima Queste caratteristiche comportano: a) una indisponibilità del diritto attiva: questo diritto non può essere ceduto, alienato, limitato dal soggetto che gode dello stesso ⤷ esempio : l’abbandono di una associazione diviene efficace dall’anno successivo a quello della comunicazione del recesso dalla stessa, per garantire una stabilità delle organizzazioni associative. In ragione tuttavia di questa caratteristica della libertà religiosa, la giurisprudenza ha affermato che nel caso della organizzazione religiosa, che suppone l’adesione del soggetto facente parte di un credo religioso, la sua dichiarazione di recesso ha efficacia immediatamente  nessuno può essere limitato, nemmeno da un impegno che ha assunto personalmente, o obbligato temporaneamente a far parte della organizzazione che suppone l’adesione ad un determinato credo religioso. b) una indisponibilità passiva del diritto: si tratta di una libertà che non può essere espropriata da altri soggetti, a cominciare dallo stato. L’articolo 19 è anche stato enucleato come un diritto pubblico subiettivo  può essere azionato dall’individuo anche nei confronti dello stato ⤷ si può adire all’autorità giudiziaria ordinaria per far pronunciare l’illegittimità di un provvedimento legislativo limitativo del diritto che spetta a tutti. Quali sono i contenuti della libertà religiosa esplicitata nell’articolo 19? si tratta di una norma composita che riconosce, come un prisma, 4 libertà: ⇨ Va notato che la libertà riconosciuta in questo articolo non corrisponde ad una fede qualsiasi ma la libertà di professare una fede religiosa, un credo. ① Facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa o di non professarne alcuna  comporta la liberà di tutti di dichiarare l’appartenenza / non appartenenza ad una fede religiosa, senza che da ciò scaturisca alcuna conseguenza. La scelta di aderire /non ad una confessione religiosa è una scelta libera e nessuna norma dello stato potrebbe obbligare qualcuno a dichiararsi appartenente ad una confessione ⤷ in merito a questo tema c’è una specifica sentenza della corte costituzionale , la 239/1984, che dichiara l’illegittimità della norma che imponeva l’obbligatoria appartenenza di soggetti alle comunità israelitiche solo per il fatto di essere ebrei ⇨ La garanzia della libertà di questa scelta che si configura come personalissima, fa della professione religiosa un dato personale tutelato dalle norme sulla privacy sul trattamento dei dati personali. ② Libertà di propagandare liberamente le proprie idee in materia religiosa  fare propaganda significa diffondere il contenuto del proprio credo allo scopo di far acquisire nuovi proseliti alla propria confessione religiosa; è la attività che fanno sia i soggetti quali il sacerdote, testimone di geova… che quella svolta dai singoli soggetti anche al di fuori dei luoghi di culto ⇨ la propaganda è infatti affermata nell’articolo 19 in termini assoluti

③ Facoltà di esercitare atti di culto in pubblico o privato  i pubblici poteri non possono impedire lo svolgimento di atti culturali in luoghi popolati ma anzi devono tutelare il libero esercizio degli atti stessi anche contro pubbliche ingerenze. → In privato fa riferimento all’esercizio di atti di culto nell’ambito di spazi privati da parte del singolo  va tutelato questo diritto di esercitare atti di culto in privato contro ingerenze da parte di terzi → In pubblico fa riferimento al fatto che: I) l’esercizio può svolgersi all’esterno degli stessi istituti / luoghi di culto ⤷ Culto pubblico significa quindi una attività potenzialmente aperta alla partecipazione di tutti II) esiste un diritto di tutte le confessioni religiose di aprire luoghi destinati all’esercizio pubblico, nel rispetto della legislazione edilizia e urbanistica e dei piani regolatori ⤷ La necessità di contemperare queste esigenze (libertà di culto e rispetto della legislazione edilizia) porta negli anni all’adozione di legislazione regionale ed interventi comunali regolatori che hanno limitato il diritto di avere luoghi di culto a professioni come quella musulmana  ciò postula l’intervento della corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionali tali atti amministrativi es: regione Lombardia  consente la costruzione di luoghi di culto pubblici ad una serie di condizioni come la realizzazione di parcheggi, l’installazione di sistemi di sicurezza ecc che rendevano impossibile la realizzazione del luogo stesso.

Sempre con riferimento alla libertà di aprire luoghi di culto destinati all’esercizio pubblico, anche nella legislazione nazionale si possono rivenire tracce di disparità di trattamento : ⇨ un esempio è l’art.831 c.c.: esso rappresenta una tutela peculiare della destinazione dei luoghi di culto limitata ai luoghi di culto cattolici; afferma inoltre che sussiste un vincolo di destinazione sugli edifici di culto cattolici, le chiese, che può essere rimosso solo sulla base delle disposizioni delle norme speciali ⤷ si tratta delle norme confessionali, le norme di diritto canonico, sulla destinazione delle chiese Questo comporta il fatto che se un soggetto è proprietario di una chiesa e la aliena ad un terzo, questi non può modificare la destinazione dell’immobile se a ciò non vi acconsente la legislazione canonica ⇨ Questa particolare tutela civile esiste solo per gli edifici cattolici ④ Facoltà di costituire, appartenere o non appartenere ad associazioni di carattere religioso  nell’art.19 si parla di libertà religiosa sia a livello individuale che in forma associata ⇨ in forma associata significa che tutti hanno il diritto di costituire ed appartenere ad istituzione di carattere religioso e conseguentemente di esercitare i relativi diritti in forma associata. Questo aspetto è molto importante in quanto tutela anche il diritto di non appartenere ad una istituzione di carattere religioso  si tratta:

  • sia del diritto di non aderire ad una associazione
  • sia del diritto di uscire da una associazione che efficacia immediata  una delle caratteristiche del diritto di libertà religiosa c’è quello di indisponibilità: non posso rinunciare al diritto di uscire/non fare più parte di una associazione religiosa

Martedì 05/ Il testo dell’articolo 19 trova anche un limite : esso oltre a stabilire la libertà di esercitare atti di culto in pubblico, contestualmente stabilisce il divieto di porre in atto riti contrari al buon costume. ⇨ Cosa si intende per riti di culto? Per riti si intendono comportamenti ed adempimenti ripetuti ed organizzati nei quali si manifesta ed esprime l’attività di culto es. comportamento cerimoniale ⇨ Culto e riti sono quindi nozioni diverse : l’attività di culto si può esprimere in riti Ciò che caratterizza il concetto di rito è dunque la ripetizione del comportamento  anche gli psichiatri parlano di rito come comportamento rituale ossessivo ⇨ il culto ha un aspetto intellettuale preponderante; il rito è una ripetizione pratica.

Esempio : sono state riconosciute in contrasto con la libertà di coscienza e incostituzionalmente illegittime le forme di giuramento, del processo civile o penale, che prevedevano l’assunzione di una responsabilità davanti a Dio questo onere di giuramento colpiva la libertà di coscienza di colui che giurava Il tema della libertà di coscienza si aggancia anche con quello di obiezione di coscienza  consiste nel rifiuto di assoggettarsi ad una determinata condotta che sia giuridicamente esigibile ⇨ l’ordinamento impone un comportamento e prevede un onere a cui assoggettarsi ma l’individuo si rifiuta di osservarlo, in quanto alla base dell’obiezione di coscienza c’è un contrasto tra:

  • l’ordinamento giuridico statuale che imporrebbe la condotta
  • la coscienza individuale che, per ragioni non necessariamente religiose ma anche etiche, impone di non tenere il comportamento prescritto dall’ordinamento Sulla base di questo contrasto c’è il rifiuto all’assoggettamento

Affinché un comportamento possa inquadrarsi nella fattispecie dell’obiezione di coscienza è necessario che il rifiuto sia: a) pubblico: il soggetto deve manifestare pubblicamente, estrinsecare, il rifiuto dell’obbligo e il fatto di ritenere ingiusto per la sua coscienza il tenere la condotta di cui si tratta b) individuale : non esiste una obiezione di coscienza collettiva (es. la chiesa cattolica non può emanare un comunicato di obiezione di tutti i sacerdoti) c) personale : collegato al carattere dell’individualità; significa che non può coinvolgere terzi  un soggetto non può fare obiezione di coscienza che riguardi la sfera giuridica di terzi sulla base dei suoi principi / valori personali Esempio: i genitori fanno obiezione di coscienza rispetto all’esecuzione di una trasfusione di sangue prevista per i figli minori ⇨ questa non è una obiezione di coscienza: non consiste infatti in un rifiuto proveniente dal soggetto interessato ma è una decisione che produce effetti nella sfera giuridica di terzi. d) avere ad oggetto un obbligo di facere : non esiste l’obiezione di coscienza omissiva  se c’è un divieto di tenere una condotta ma un soggetto non lo rispetta, agendo nel modo vietato, questa non è obiezione di coscienza. ⇨ La dottrina tuttavia tende a distinguere tra:

  • libertà di coscienza  bene giuridico costituzionalmente tutelato nel quale rientra la libertà di religione ⇨ consiste nella libertà di assumere qualsiasi comportamento interiore ed esteriore
  • libertà di vivere secondo coscienza ⇨ consiste nella libertà del soggetto di conformare il modo di vivere, e quindi il comportamento esteriore, alle convinzioni interiori Ma cosa motiva questa distinzione? il concetto di obiezione di coscienza deriva dalla seconda nozione, quella di libertà di vivere secondo coscienza. La distinzione è quindi funzionale in quanto mentre la libertà di coscienza è un diritto costituzionalmente garantito, la libertà di vivere secondo coscienza non sarebbe configurabile come una posizione giuridica soggettiva senza un intervento specifico del legislatore ⇨ Per adeguare il mio comportamento esteriore in violazione ad un obbligo di legge e fare obiezione di coscienza c’è la necessità di una espressa legittimazione da parte del legislatore. ⤷ Si può esercitare il diritto all’obiezione di coscienza solo quando il legislatore consente espressamente di farlo; è il legislatore che stabilisce espressamente che in un determinato ambito il soggetto può adeguare il suo comportamento esteriore ad un credo interiore. Quali sono gli ambiti in cui il legislatore ha consentito di esercitare un diritto all’obiezione di coscienza? 1. servizio militare  oggi tuttavia si è affievolito dato che non è più contemplato il servizio di leva obbligatorio. 2. interruzione volontaria di gravidanza  il medico / ricercatore che si rifiuta di prestare assistenza alle donne che decidono di interrompere la gravidanza

⇨ il legislatore tuttavia accompagna la legittimazione ad una serie di discipline e previsioni normative che sono volte a consentire il servizio pubblico

3. procreazione medicalmente assistita il medico / ricercatore che rifiuta di partecipare alle procedure di procreazione assistita 4. sperimentazione animale ⇨ Vi sono poi una serie di movimenti che sono sorti per ottenere dal legislatore il riconoscimento di esercizio di diritto all’obiezione: esempio i farmacisti vorrebbero vedersi riconosciuto il diritto di obiezione di coscienza circa la vendita della c.d. pillola del giorno dopo.

Lunedì 11/ La materia del diritto ecclesiastico potrebbe essere trattata anche sotto l’aspetto del diritto ecclesiastico europeo ovvero come diritto ecclesiastico derivante dalle carte internazionali dei diritti, tuttavia si da preponderanza al diritto ecclesiastico italiano e ai rapporti tra stati e confessioni religiose. Storicamente, la materia nelle facoltà di giurisprudenza è stata organizzata con la presenza di diritto ecclesiastico, mentre la disciplina dei rapporti tra stato e confessioni si trova a scienze politiche Il diritto ecclesiastico cura soprattutto l’aspetto di diritto positivo, tuttavia lo studio dell’atteggiamento degli stati nei confronti delle religioni, è utile per acquisire dei concetti di diritto vigente: possiamo parlare in un certo senso di palinsesto  lo studio delle linee evolutive fondamentali del rapporto tra stato e religioni costituisce un palinsesto in quanto in molti degli articoli della nostra costituzione repubblicana si possono vedere le vicende del rapporto stato/confessioni. ⇨ un esempio è costituito dall’art.19 della Costituzione: “ Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. ” Per molto tempo i principi di questo articolo sono stati disattesi  tale articolo può definirsi il risultato di epoche in cui tali principi venivano capovolti: storicamente si sono viste epoche in cui vigeva il principio di confessionismo e religione di stato: ⇨ ad esempio, nel 313 Costantino emana l’editto di Milano, con il quale professa la libertà di culto ma nel giro di un secolo, nel 380, sarà emanato un successivo decreto, l’Editto di Tessalonica, che proclama come religione ufficiale dello stato il cristianesimo.

La vicenda dei pentecostali in Italia cosa insegna? i limiti alla libertà religiosa sono storicamente determinati ⇨ la corte di cassazione emana una sentenza sul trattamento dell’ateismo  In Italia esiste una associazione di tutela agli atei, agnostici e razionalisti, la “UAAR”, che si muove per avere una intesa con lo stato: ⇨ essa pubblica manifesti ateistici chiede la loro affissione in pubblico, in particolare a Verona  il comune nega il consenso e tale controversia sfocia in cassazione  la Corte con sentenza riconosce l’ateismo militante viene come confessione e procede affermando il riconoscimento della libertà di cui all’articolo 19 anche a tale confessione. La cassazione afferma quindi che la libertà di credere ex art.19 comprende anche la libertà di non credere e di avversare idealmente ed ideologicamente le confessioni.

ARTICOLO 8 COSTITUZIONETutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

➞ Il PRIMO COMMA enuncia una delle regole fondamentali del diritto ecclesiastico italiano: l’eguale libertà delle confessioni difronte alla legge.

legge unilaterale dello stato introducente il divorzio fosse applicabile anche ai matrimoni trascritti; la corte costituzionale chiarì tuttavia la controversia stabilendone invece l’applicabilità.

In questo momento si parla quindi di diritto ecclesiastico come legislatio liberatis (– legislazione di libertà) in una concezione in cui i pubblici poteri devono perseguire una forma di rispetto delle chances in materia religiosa, non solo per i gruppi organizzati ma anche per gli individui.

⇾ Dobbiamo ora chiederci se la eguale libertà tra confessioni può consentire un regime giuridico parzialmente differenziato: la risposta è affermativa e la storia del diritto ecclesiastico italiano lo dimostra: il regime giuridico della confessione cattolica in Italia è parzialmente differenziato ⇨ l’articolo 8, infatti, non impedisce al legislatore di prevedere delle differenziazioni giuridiche nel trattamento delle confessioni, purché trovino causa e motivazione nella esigenza di tutela del pluralismo confessionale e non nella volontà di creare privilegi. ⇾ ma come si vedono le differenze tra motivazioni (tutela pluralismo VS privilegi)? si vede in quanto in Italia ci sono confessioni che hanno un accordo con lo stato e confessioni che invece non ce l’hanno ma che esistono anche come associazioni di fatto ⇨ Ad esempio, hanno accordo con lo stato la Chiesa cattolica – con accordo di modificazione del concordato del laterano ( Nuovo Concordato ) 18 febbraio 1984 – e altre confessioni hanno stipulato invece intese. Intese e accordo concordatario sarebbero dunque strumenti, non di privilegio, ma attraverso i quali si attuerebbe una valorizzazione della identità specifica della confessione religiosa, tramite una regolazione dei rapporti reciproci con lo stato ponderata sulle proprie specificità

⇾ Da un punto di vista giuridico nella valutazione della congruità della disciplina differenziata come strumento giuridico coerente con la trama costituzionale e i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, l’elemento giuridico può confondersi con la connotazione politica: Ad esempio, quando alcuni movimenti politici, a partire dagli anni ’60, fanno la battaglia con il concordato, contribuiscono in maniera decisiva alla modifica del concordato: senza i radicali che si muovevano per l’abrogazione di patti lateranensi e concordato, tali convenzioni sarebbero perdurate per molti anni prima di una eventuale modificazione. I radicali affermavano, che il concordato e i patti erano un privilegio per la chiesa cattolica tramite una affermazione politica sorretta tuttavia da motivazioni giuridiche.

N.B. – Principi supremi dell’ordinamento e i principi fondamentali sono diversi:

  • i principi fondamentali si trovano nella prima parte
  • principi supremi sono quelli ricavati ed enunciati dalla corte costituzionale: “tutti hanno diritto di andare davanti ad un giudice per la tutela dei diritti” – “eguaglianza e pari dignità sociale senza distinzione” – “parità”

Una delle questioni più delicate nella lettura dell’art.8 è quella relativa alla definizione di confessione religiosa  sembra una dicitura scontata, che tuttavia non lo è: Va innanzitutto segnalata la diversità terminologica operata dal costituente relativamente agli artt. 8 e 19:

  • nell’art. 19 viene utilizzato il termine fede religiosa ⤷ l’uomo ha varie fedi – fides significa infatti fiducia: esiste quindi la fede religiosa, ma anche quella culturale, calcistica… - nell’art.8 viene utilizzato il termine confessione religiosa ⤷ confessione da confesso, proclamo con grande partecipazione personale Si tratta di termini con una concettualizzazione diversa che condividono alcuni aspetti: entrambe, ad esempio devono essere religiose.

⇾ Ma quando una confessione è religiosa? dovendo fare riferimento ai criteri dati dalla tradizione cristiana, dovremmo dire che affinché una confessione sia religiosa, il dato religioso dovrebbe essere fornito dalla credenza in un essere supremo trascendente ; attuando una tale scelta, tuttavia, lasceremmo fuori le credenze che non hanno la caratteristica della trascendenza bensì quella della immanenza (dio è immanente nel mondo, nell’universo, nell’uomo…) ⇨ Questa questione viene trattata anche dalla giurisprudenza soprattutto con il riferimento specifico al buddismo: la c.d. religione buddista non ha infatti la caratteristica di credere in un essere trascendete, altro rispetto alla natura, mentre nella concezione cristiana, il caposaldo fondamentale è la distinzione tra ordine naturale e soprannaturale: dio è altro rispetto ad ordine naturale e natura. Esistono poi confessioni religiose con visioni panteistiche: dio è dappertutto dentro le cose, non fuori delle stesse. ⇨ cosa succede? dopo l’alta istruttoria del ministero e del consiglio di stato si arriva alla stipula dell’intesa con la confessione buddista italiana Ciò significa quindi che lo stato non considera elemento essenziale del concetto “religioso”, giuridicamente inteso, la credenza in un essere supremo trascendente

Quando una confessione è religiosa da un punto di vista giuridico : nell’analisi circa la qualificazione giuridica di una confessione come religiosa, l’oggetto della analisi può essere diverso  l’esaminazione può vertere infatti sull’oggetto materiale ovvero su quello formale:

  • l’oggetto materiale è la cosa presa in esame
  • l’oggetto formale è il filtro tramite cui la cosa viene analizzata La confessione religiosa si può dunque analizzare da un punto di vista storico, culturale, e quindi anche giuridico. Quando quindi una confessione è considerata religiosa da un punto di vista giuridico? non si tratta di una mera conclusione / considerazione accademica in quanto la qualificazione di una confessione come religiosa comporta una serie di ripercussioni in ambito tributario ecc Ci sono quindi degli elementi giuridici per qualificare come religiosa una determinata confessione? la dottrina, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, propone diversi criteri, nessuno dei quali è da considerarsi unico e determinante: ⇨ Storicamente, sono stati avanzati diversi criteri di qualificazione:
  • un costituzionalista, Costantino Mortati aveva una visione, secondo opinione generale, molto riduttiva: egli insisteva sull’aspetto quantitativo  una religione è tale quando la considera religiosa un numero consistente di persone
  • altri affermano un criterio sociologico: è religiosa la confessione che viene considerata tale dalla pubblica opinione
  • altri ancora un criterio storico  è da considerarsi religiosa la confessione che, secondo un punto di vista storico, è conforme alla tradizione italiana
  • oppure, deve considerarsi religiosa una confessione che manifesti un determinato aspetto progettuale dell’organizzazione collettiva: stabilità del gruppo, esistenza di una organizzazione, autonomia regolamentare minima
  • si pone dunque il problema della trascendenza: la pratica ha oltrepassato il limite della trascendenza (es. intesa con associazione buddista)
  • ancora, un riferimento all’elemento psicologico come elemento qualificante: si tratta dell’auto- individuazione  è una organizzazione collettiva che auto-individua se stessa come religiosa ⤷ in linea di principio, questo criterio è condivisibile ma l’auto-individuazione deve reggere il confronto dialettico con la pubblica autorità, in quanto una auto-individuazione come esercizio di una mera facoltà non è soddisfacente da un punto di vista giuridico

Va notato che l’art.8 non sancisce la contrarietà alle norme penale ma il limite è più ampio, riguarda l’intero ordinamento italiano ⇨ una tale ampiezza si ha nell’art.19 con il rito del buon costume riferito ai riti  è esplicito il limite del rispetto del buon costume ma è implicito anche il limite del diritto penale (c.d. limite radicale del diritto penale)

VA citata in riferimento a questo tema una sentenza della corte costituzionale, la n.43/ sancisce che: ➤ “… al riconoscimento da parte dell'art. 8, secondo comma, Cost., della capacità delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, di dotarsi di propri statuti liberamente, corrisponde l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti” ⇨ lo stato non può intervenire sul contenuto della libertà statutaria  sembra una asserzione banale; tuttavia molte volte vi sono state ingerenze da parte della sfera politica che sono infondate dal punto di vista del dato costituzionale ➤ “Con questa autonomia istituzionale, che esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell'emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, è in contrasto la norma denunciata. Questa, difatti, con lo stabilire i requisiti per l'eleggibilità alla carica di componente dei consigli delle Comunità israelitiche (requisiti che, peraltro, sono indicati attualmente in modo diverso dall'art. 3 della delibera del 28-29 aprile 1968 adottata dal Congresso straordinario delle Comunità israelitiche italiane) condiziona e limita il diritto riconosciuto alle confessioni religiose dall'art. 8 Cost. di darsi i propri statuti, purché "non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano". Questa espressione (ordinamento giuridico italiano) si può intendere riferita difatti solo ai principi fondamentali dell'ordinamento stesso e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative, come quella rispetto alla quale è stata sollevata la questione in esame. Quando si proclama la libertà autonomica, la corte stabilisce che la formula “ordinamento giuridico italiano” non può essere intesa come un lascia passare per eludere la disposizione dell’art.8 e imporre condizionamenti alle confessioni, ma deve essere riferita solo ai principi fondamentali dell’ordinamento ⇨ quali sono i principi fondamentali dell’ordinamento? facciamo riferimento ad esempio al diritto di adesione ovvero di abbandono della confessione ➞ Chi verifica la conformità del contenuto dello statuto ai principi? siccome la confessione religiosa può organizzarsi giuridicamente come vuole, ex art. 8 / 19 infatti la confessione non è obbligata ad adottare alcuna organizzazione giuridica determinata, il consiglio di stato deve svolgere un controllo di legittimità e non di merito : ⇨ lo stato, quando gli viene chiesto di fare un controllo, non può valutare i principi di una confessione religiosa ma deve solo accertare che le norme organizzative della confessione non deroghino ai principi statuari di organizzazione dei gruppi sociali ⇨ l’art. 2 Cost utilizza la formula “ formazioni sociali

Come si costruiscono i limiti? essi non vanno desunti da singole disposizioni ma sono ricavati in via interpretativa dai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico; corrispondo agli interessi che nell’ordinamento vengono ritenuti di massima tutela (principio fondamentale di uguaglianza, libertà, pari dignità sociale). In ogni caso, MAI l’organizzazione potrà negare i diritti fondamentali (libertà di adesione, di recedere, di autodeterminazione dell’individuo .. )

➞ il TERZO COMMA stabilisce che “ I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”Intese – l’art. 8 co 3 è una norma sulle fonti : questo comma infatti è portatore di una riserva di legge formale Cosa significa? se lo stato deve regolare i rapporti con una confessione religiosa ≠ dalla cattolica, lo deve fare con una legge formale rinforzata proceduralmente, non con un provvedimento amministrativo

Perché? in quanto ex art 8 co3 la disciplina dei rapporti tra stato e confessione religiosa non cattolica deve seguire un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo Vi èquindi una riserva di legge formale – “..sono regolati per legge”– proceduralmente aggravata – “sulla base di intese” – Cos è l’intesa? essa può essere definita come il presupposto o condizione di legittimità costituzionale della legge che regola i rapporti con la confessione Intesa e legge : l’intesa pone i contenuti e il testo del disegno di legge dovrà essere conforme pedissequamente all’intesa; vi è un vincolo di conformità  nell’ambito della discussione parlamentare sopra l’approvazione di legge di una intesa, si possono fare emendamenti? no; se dovesse prodursi per assurdo l’approvazione di una legge di approvazione dell’intesa con contenuto ≠ da quello dell’intesa, sarebbe incostituzionale e illegitima ex art. 8 co 3 Governo ed intese : da un lato c’è il governo, d.lgs 303/1999  “Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni…” Tra le funzioni rientrano i rapporti del governo con le confessioni religiose  le confessioni religiose non possono rivolgersi ad enti territoriali ecc… Inoltre la competenza ad agire per la formulazione del testo dell’intesa è la presidenza. Problema dell’islam italiano: l’islam italiano non ha una intesa, qual è una delle principali motivazioni impeditive? la questione della legittimazione: qual è l’organizzazione legittimata a parlare per l’islam italiano? Guardando alle intese con confessioni cristiane, si da per scontato il concordato della chiesa cristiana, che la chiesa ortodossa abbia una intesa, così come i pentecostali … Legge formale di approvazione dell’intesa : si tratta di una legge dal contenuto vincolato dal testo dell’intesa: una volta emanata, la legge di approvazione dell’intesa non può essere sospesa, modificata, abrogata se non in esecuzione di una nuova intesa: approvata l’intesa ex comma 3, lo stato è vincolato all’intesa e se dovesse modificare contenutisticamente con legge unilaterale il contenuto di una intesa adottata con legge vigente, agirebbe in modo costituzionalmente illegittimo. Le disposizioni di una legge che approva una intesa sono sottoposte al sindacato di costituzionalità da parte della corte costituzionale ma sono garantite nei confronti di qualsiasi altra legge ordinaria  per questo di parla di una legge rinforzata.

ARTICOLO 7 COSTITUZIONELo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

All’interno del quadro tracciato dall’art.8 si colloca anche questo articolo: viene prima storicamente ma il quadro generale è sancito dall’8: al vertice della piramide troviamo il 8 co 1 – quindi il 7 – poi i restanti commi dell’8. Perché esiste un norma dedicata a questa confessione? per ragioni storiche e sociologiche: era la religione della maggioranza degli italiani (anche se il criterio maggioritario non giustifica un trattamento doverso) L’ art. 7 com’è strutturato? in due commi:

  • il primo fa riferimento alla dimensione statica dei rapporti tra religione e stato: ci parla della storia della reciproca posizione di stato e chiesa ⇨ come sono i soggetti e come sono nei reciproci confronti
  • il secondo comma coglie la dimensione dinamica del rapporto tra soggetti ⇨ come i soggetti regolano e regoleranno i loro rapporti

➞ il PRIMO COMMA sancisce che “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”

Ecco quindi che le materia facenti parte della c.d. zona grigia sono disciplinate non da norme unilaterali dello stato ma sono il risultato di un accordo stipulato con la chiesa.

Martedì 19/ Cosa significa il secondo comma? due cose: a) i rapporti sono regolati da uno strumento, i Patti Lateranensi b) Quando c’è l’accordo su come intervenire e modificare lo strumento, non c’è necessità di utilizzare il procedimento di revisione costituzionale, previsto dal 138 Cost. ⇨ quando non c’è l’accordo serve un procedimento di revisione costituzionale La norma ha quindi un doppio livello di lettura: a) cita un trattato internazionale specifico, stipulato l’11 febbraio 1929 b) detta una regola sulle fonti: individua una fonte di produzione del diritto che riguarda la chiesa cattolica

Patti lateranensi e come si arriva alla loro adozione

⇾ firmati nel febbraio del 1929, dobbiamo fare un passo indietro per capirne la adozione: il 20 settembre del 1870 l’esercito italiano entra a Roma, c.d. breccia di Porta Pia , ponendo fine ad uno stato / esperienza di stato territoriale, che durava dalla metà dell’ottavo secolo e consistente nello stato della chiesa, che durava ormai da 1600 anni ca. ⇾ A partire dalla metà dell’ottavo secolo i pontefici che si trovano ad essere collocati nel territorio dell’Italia centrale, in cui sono presenti anche i bizantini, longobardi e franchi, iniziano sulla base di accordi e concessioni, stipulati appunto con bizantini - longobardi – franchi, ad esercitare un dominio su alcuni territori; ⇨ da questa scintilla di dominio territoriale, il dominio territoriale dei pontefici si allarga sempre più, fino ad arrivare all’estensione riguardante l’attuale Lazio, parte dell’Umbria, Marche ed Emilia Romagna. Questo stato perdura fino al ‘70, sebbene progressivamente riducendosi alla città di Roma  nel settembre 1970 cade Roma e ciò mette fine al dominio territoriale del papa ⇨ Papa pio IX reagisce a questa privazione della capitale, dichiarandosi prigioniero dello stato italiano nel palazzo del vaticano – il palazzo del papa ere al tempo il quirinale. Si apre dunque la problematica della c.d. “Questione romana” che si trascinerà per 60 anni: per 60 anni ci sarà il problema del rapporto tra santa sede (che vede lo stato italiano come usurpatore) e stato italiano (che tramite riforme, sempre rifiutate, cercherà di dirimere).

⇾ Una svolta si ha con la legge 13 maggio 1871 n214, legge delle guarentigiecosa significa legge delle guarentigie? Guarentigie significa garanzie; cosa vuole garantire? la legge si compone di due parti:

  • con la prima parte si garantiscono diritti, prerogative e libertà del pontefice; ⇨ es: Il regno d’Italia riconosce il romano pontefice con il titolo di sovrano ( le offese al romano pontefice sono equiparate a quelle al sovrano d’Italia) – il pontefice ha diritto di legazione e nell’esercizio di questo diritto non può essere turbato dallo stato italiano – ci sono una serie di riconoscimenti a favore del pontefice a garanzia della libertà d’azione sul piano internazionale della attività della chiesa – lo stato italiano nei successivi trattati internazionali citerà sempre il pontefice come “sovrano”, al pari degli altri sovrani esteri.
  • nella seconda parte si disciplina la presenza della chiesa cattolica nel territorio italiano. Qual è la reazione del pontefice di fronte a questa legge? un rifiuto netto, non per una questione di contenuti bensì di metodo: il pontefice in una enciclica giudica inaccettabile che il regno d’Italia, dopo aver usurpato illegittimamente il territorio dello stato della chiesa, pretenda di attribuire al pontefice stesso dei diritti, prerogative e libertà che gli spettano per diritto ⇨ Papa Pio IX ne fa una questione di metodo: rifiuta la unilateralità della pretesa del regno d’Italia di attribuire diritti prerogative al pontefice

D’altra parte va detto che questa scelta è in linea con la concezione di Cavour di una “chiesa libera in libero stato”: la chiesa è libera ma soggetta allo stato ⇨ Nonostante il rifiuto e condanna del pontefice, la legge delle guarentigie è rimasta in vigore nello stato italiano ed ha regolato i rapporti con la chiesa cattolica, seppur unilateralmente, per 60 anni

⇾ Altro elemento essenziale nella lettura storica è il non expedit : nel 1874 Papa Pio IX emana il non expedit, con cui sancisce il divieto per i cattolici di partecipare alla vita politica italiana, pena la scomunica ⇨ i cattolici non potevano prendere in alcun modo parte alla vita politica italiana attivamente

⇾ Nel 1919 il non expedit sarà revocato da Benedetto XV: si da il potere ai cattolici di partecipare alla vita politica Di li a breve ci sarà la marcia su roma, l’ avvento del fascismo fino ad arrivare al punto significativo, l’adozione del Patti. Come si conclude la questione? nel 1929 si giunge alla c.d. conciliazione : dopo 3 anni di trattative vengono sottoscritti i patti lateranensi che pongono fine alla Questione romana ⇨ sottoscritti dall’allora PdR, Benito Mussolini, e dal segretario di stato del pontefice Pio XI, Pietro Gasparri Perché patti e non Patto? in quanto sono composti da un trattato, un concordato e una convenzione finanziaria ① Trattato : corrisponde alla prima parte della legge delle guarantigie  disciplina la posizione della santa sede (diritti, libertà ecc) in una prospettiva internazionale, disciplinando diritto di legazione, di stipulare trattati internazionali, il non ostacolo nella circolazione di merci ecc che devono attraversare lo stato per arrivare in territorio italiano ecc e costituisce inoltre un nuovo stato; ⇨ Nuovo stato : uno stato enclave nello stato italiano di 44 km^2 , cioè lo stato della città del vaticano. Vengono definiti nel trattato gli aspetti pratici: i confini, le comunicazioni dello stato, le modalità di accesso… Perché viene accettato il trattato ma non la legge delle gaurentigie? il papa accetta in quanto in questo caso non c’è una decisione unilaterale dello stato italiano nella disciplina delle sue prerogative, diritti ecc ma c’è una richiesta da parte dello stato italiano di disciplinare l’esercizio di diritti, poteri e sovranità su un piano di parità Perché lo stato fascista stipula il trattato? Essenzialmente per una politica di propaganda, la c.d. politica del consenso: la maggior parte degli italiani sono cattolici e il partito fascista si fa portatore del merito di aver ricostruito la frattura con la chiesa ② Concordato : corrisponde alla seconda parte della legge  riguarda la posizione, presenza ed attività della chiesa sul territorio italiano ⇨ troviamo disciplinai argomenti che vanno dagli enti ecclesiastici, edifici di culto, matrimonio, assistenza spirituale in carceri, ospedali , sduole cattoliche… ; le materie quindi della c.d. zona grigia, le res miste , che sono di interesse della chiesa ma riguardano anche enti giuridici del territorio italiano e che vengono regolate di comune accordo ⇨ Il concordato è stato modificato nel 1984: il concordato odierno non è più quello fascista: non si tratta infatti di una sola modifica ma di una riscrittura  Ri-disciplina le materie di comune interesse tenendo conto di due eventi storici:

  • per la chiesa, il concilio Vaticano II
  • per lo stato, la costituzione repubblicana Nel 1984 viene inoltre modificato l’articolo 1 del trattato che sanciva, riprendendo una dichiarazione dello statuto Albertino, che la religione cattolica come religione di stato ⤷ nell’84 si aggiunge che le due parti non considerano più in vigore l’articolo 1 del trattato ③ Convenzione finanziaria : risarcisce la chiesa per tutte le espropriazioni di beni mobili ed immobili, principalmente svoltesi a Roma, avvenute al momento dell’unità d’Italia con la presa di Roma.

Guardando ai patti oggi: → la convenzione la lasciamo andare subito dato che, essendo un risarcimento, produce subito i suoi effetti e a ciò resta circoscritta