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Sentenze Non Definitive nel Processo del Lavoro: Tipologie e Caratteristiche, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Le sentenze non definitive nel processo del lavoro, loro modalità di emanazione, tipologie e conseguenze. Il testo illustra le cinque fattispecie in cui il giudice deve emanare una sentenza definitiva, e in tre di queste casi, il giudice può emettere una sentenza non definitiva. Vengono inoltre discusse le implicazioni formali e pratiche di queste sentenze, come l'accompagnamento di un'ordinanza e la possibilità di impugnazione o perdita di efficacia in caso di estinzione del processo.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 08/02/2022

cristina-ziliotto
cristina-ziliotto 🇮🇹

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Lezione 19.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5)
slide 19.2 (n. 1-5)
La fase decisoria: le sentenze non definitive
Le sentenze non definitive = sono le sentenze che non chiudono il processo davanti al
giudice, che le ha emesse e che possono avere, secondo l’art. 279 c.p.c., un triplice
contenuto.
Le sentenze non definitive potrebbero essere emanate anche nel caso indicato dall’art.
277 c.p.c. = cioè nel caso di decisione solo su alcune delle domande proposte.
In caso di estinzione, se la sentenza non definitiva ha deciso questioni preliminari di
merito, è discusso in dottrina se conservi efficacia, ai sensi dell’art. 310 c.p.c.
Processo del lavoro
Nell'ambito del processo del lavoro esiste una particolare modalità di emanazione della sentenza, che è
costituita dal fatto che all'esito dell'udienza di discussione o quando la causa è matura per la decisione
(perché l'idea del legislatore, per il quale il processo del lavoro si dovesse svolgere in un'unica udienza,
si è rivelata una mera utopia) il giudice pronuncia la sentenza, dando lettura del solo dispositivo (=
cioè dicendo espressamente si accoglie o rigetta la domanda) e il dispositivo viene depositato in
cancelleria. Solo in un secondo momento, vengono depositate in cancelleria anche le motivazioni della
sentenza = questo è particolarmente importante, perché la sentenza, fin dalla lettura del dispositivo,
costituisce titolo esecutivo. In particolare, la sentenza costituisce titolo esecutivo 1) sia a favore del
lavoratore, ma solo sulla base della lettura del dispositivo; 2) sia a favore del datore di lavoro, ma nel
momento in cui avverrà anche il deposito della sentenza completa della motivazione. Quindi la
sentenza nel processo del lavoro si compone di due momenti = 1) lettura del dispositivo e 2)
dispositivo. Il dispositivo è provvisoriamente esecutivo, se a favore del lavoratore; in un successivo
momento di deposito della sentenza completa della motivazione, la sentenza è provvisoriamente
esecutiva anche a favore del datore di lavoro.
Sentenze non definitive
Le sentenze non definitive = sono le sentenze che non definiscono il giudizio (= cioè non chiudono il
processo) davanti al giudice, che le ha pronunciate. Per comprendere come è possibile che si arrivi
all'emanazione di una sentenza non definitiva e quali siano le tipologie di sentenze non definitive,
dobbiamo ricordare nel c.p.c. l'art. 279, che prevede espressamente quando il giudice deve
pronunciarsi con sentenza e che indica cinque fattispecie, nelle quali è richiesta l'emanazione della
sentenza da parte del giudice; queste cinque fattispecie, indicate dall'art. 279, sono = il caso in cui il
giudice
1) decide questioni di giurisdizione o 2) decide questioni di competenza o 3) decide altre questioni
preliminari di merito o 4) decide il merito, anche parzialmente o 5) separa le cause, nell'ipotesi in cui
solo per alcune di esse è matura la decisione. Nell'ambito di questo ampio ventaglio di sentenze, in
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Lezione 19.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 19.2 (n. 1-5)

La fase decisoria: le sentenze non definitive

Le sentenze non definitive = sono le sentenze che non chiudono il processo davanti al

giudice, che le ha emesse e che possono avere, secondo l’art. 279 c.p.c., un triplice

contenuto.

Le sentenze non definitive potrebbero essere emanate anche nel caso indicato dall’art.

277 c.p.c. = cioè nel caso di decisione solo su alcune delle domande proposte.

In caso di estinzione, se la sentenza non definitiva ha deciso questioni preliminari di

merito, è discusso in dottrina se conservi efficacia, ai sensi dell’art. 310 c.p.c.

Processo del lavoro Nell'ambito del processo del lavoro esiste una particolare modalità di emanazione della sentenza, che è costituita dal fatto che all'esito dell'udienza di discussione o quando la causa è matura per la decisione (perché l'idea del legislatore, per il quale il processo del lavoro si dovesse svolgere in un'unica udienza, si è rivelata una mera utopia) il giudice pronuncia la sentenza, dando lettura del solo dispositivo (= cioè dicendo espressamente si accoglie o rigetta la domanda) e il dispositivo viene depositato in cancelleria. Solo in un secondo momento, vengono depositate in cancelleria anche le motivazioni della sentenza = questo è particolarmente importante, perché la sentenza, fin dalla lettura del dispositivo, costituisce titolo esecutivo. In particolare, la sentenza costituisce titolo esecutivo 1) sia a favore del lavoratore, ma solo sulla base della lettura del dispositivo; 2) sia a favore del datore di lavoro, ma nel momento in cui avverrà anche il deposito della sentenza completa della motivazione. Quindi la sentenza nel processo del lavoro si compone di due momenti = 1) lettura del dispositivo e 2) dispositivo. Il dispositivo è provvisoriamente esecutivo, se a favore del lavoratore; in un successivo momento di deposito della sentenza completa della motivazione, la sentenza è provvisoriamente esecutiva anche a favore del datore di lavoro. Sentenze non definitive Le sentenze non definitive = sono le sentenze che non definiscono il giudizio (= cioè non chiudono il processo) davanti al giudice, che le ha pronunciate. Per comprendere come è possibile che si arrivi all'emanazione di una sentenza non definitiva e quali siano le tipologie di sentenze non definitive, dobbiamo ricordare nel c.p.c. l'art. 279, che prevede espressamente quando il giudice deve pronunciarsi con sentenza e che indica cinque fattispecie, nelle quali è richiesta l'emanazione della sentenza da parte del giudice; queste cinque fattispecie, indicate dall'art. 279, sono = il caso in cui il giudice

  1. decide questioni di giurisdizione o 2) decide questioni di competenza o 3) decide altre questioni preliminari di merito o 4) decide il merito, anche parzialmente o 5) separa le cause, nell'ipotesi in cui solo per alcune di esse è matura la decisione. Nell'ambito di questo ampio ventaglio di sentenze, in

almeno tre casi, a norma dell'art. 279 n. 4, il giudice può emettere una sentenza non definitiva = cioè il giudice emette una sentenza non definitiva (ipotesi di sentenze non definitive) =

  1. (prima ipotesi) quando decide una questione processuale di giurisdizione, di competenza o un'altra questione pregiudiziale in senso non idoneo a definire il giudizio (= cioè es. il giudice rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione o rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di una delle parti; infatti potrebbe accadere, che in un primo momento il giudice istruttore abbia ritenuto, che ci fosse il difetto di giurisdizione; quindi il giudice abbia rimesso le parti davanti al collegio per decidere la questione di giurisdizione e, invece, il collegio abbia ritenuto che non ci fosse il difetto di giurisdizione; in questo caso, il giudice con sentenza non definitiva decide la questione di giurisdizione; oppure potrebbe darsi, che il giudice, di fronte all'eccezione di difetto di giurisdizione, abbia deciso di voler decidere prima questa eccezione impediente e, quindi, esaminata l'eccezione e rimessa la causa in decisione, abbia deciso, che non vi è un problema di difetto di giurisdizione e, quindi, abbia pronunciato una sentenza non definitiva);
  2. (seconda ipotesi) quando decide alcune questioni preliminari di merito in modo non idoneo a definire il giudizio (es. si pensi al caso in cui sia stata proposta un'eccezione di prescrizione o un'eccezione di compensazione; il giudice esaminata questa eccezione, ritiene che l'eccezione sia infondata (= cioè che il processo non debba essere definito sulla base di questa eccezione) e prosegue il processo per l'esame di altre eccezioni eventualmente proposte o per l'esame dei fatti costitutivi del diritto dell'attore. Infatti 1) il giudice, al fine di accogliere la domanda, deve verificare 1) l'esistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto dell'attore e 2) l'inesistenza di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo; 2) mentre, al fine di rigettare la domanda, il giudice può accontentarsi di accertare 1) l'inesistenza di un fatto costitutivo o 2) l'esistenza di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo. Ciò è importante, perchè potrebbe darsi, che il giudice ritenga, che vi sia la prescrizione del diritto di un fatto estintivo, poi si accorge, in sede di decisione, che, invece, la prescrizione è stata interrotta e, in questo caso, pronuncia una sentenza non definitiva, con cui rimette poi le parti in istruttoria per l'esame di altre eccezioni o eventualmente di altri fatti costitutivi del diritto);
  3. (terza ipotesi) quando decide parzialmente il merito della causa = è il caso tipico delle sentenze non definitive, che decidono una parte del merito (es. si pensi al caso della condanna generica, nella quale il giudice emette una sentenza, che decide soltanto sull'an debeatur, riservando un secondo momento della decisione per l'esame del quantum debeatur = questa è una sentenza tipicamente non definitiva). (attenzione) Sul piano formale, alla sentenza non definitiva si accompagna sempre un'ordinanza, con la quale il giudice dispone la prosecuzione del processo (es. fissa un'udienza, alla quale le parti devono partecipare. Quindi il giudice 1) con sentenza decide una parte del processo; 2) con ordinanza rimette le parti in istruttoria (= cioè davanti al giudice istruttore) per l'esame delle altre questioni, che sono rimaste non assorbite dalla rimessione in decisione della causa per la parte della sentenza non definitiva;

impugnate, passano in giudicato. (attenzione) Questa disposizione può valere nei confronti di tutte le sentenze non definitive di merito? Questo problema si pone, perchè le sentenze non definitive di merito possono avere due ambiti oggettivi diversi = cioè le sentenze non definitive di merito possono riguardare 1) domande (= cioè il giudice decide alcune delle domande proposte, nel caso dell'art. 277 o 2) il giudice decide parzialmente il merito (es. nel caso di condanna generica) o 3) mere questioni preliminari (= cioè possono avere ad oggetto l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi). Può una sentenza non definitiva, che ha deciso semplicemente fatti estintivi, modificativi o impeditivi, avere efficacia di giudicato? Su questo punto la dottrina si è molto interrogata e ci sono 3 tesi = 1) una prima tesi (tesi minoritaria non da accogliere) = per la quale si forma il giudicato anche sulle questioni preliminari di merito = è quella tesi, che valorizza al massimo l'art. 310 e dice che, in caso di estinzione, tutte le sentenze non definitive, 1) sia relative a domande, 2) sia relative a mere questioni, conservano efficacia e, quindi, passano in giudicato (tesi minoritaria) (perchè il giudicato si forma sull'accertamento di un diritto e non si dovrebbe formare, nè si potrebbe formare sull'accertamento di un semplice fatto); 2) una seconda tesi (tesi maggioritaria, accolta in dottrina e in giurisprudenza) = per la quale l'art. 310, quando stabilisce, che le sentenze non definitive di merito, in caso di estinzione, conservano efficacia, si riferisce solo ed esclusivamente alle sentenze non definitive di merito, che abbiano deciso parzialmente il merito (= cioè quelle, che decidono domande), ma non a sentenze non definitive di merito, che decidono questioni. Quindi le sentenze non definitive di merito, che hanno deciso questioni preliminari di merito (= cioè che si sono pronunciate su semplici fatti) non hanno alcuna efficacia; 3) una terza tesi (tesi intermedia, che non trova alcun riscontro nel c.p.c.) = per la quale, l'art. 310 si riferisce a entrambe le sentenze, ma la parola efficacia va intesa in modo diverso = cioè 1) sia le sentenze non definitive di merito su questioni, 2) sia le sentenze non definitive di merito su domande conservano efficacia, ma con una differenza = 1) le sentenze non definitive di merito su domande hanno efficacia di giudicato; 2) le sentenze non definitive di merito su questioni preliminari hanno efficacia panprocessuale (= cioè non hanno efficacia di giudicato, ma in un successivo processo tra le stesse parti non potranno più essere riproposte es. Tizio cita in giudizio Caio; Caio eccepisce la prescrizione, il pagamento, la compensazione; il giudice emette una sentenza non definitiva, con la quale accerta, che il diritto di Tizio non è prescritto; dopo l'emanazione di questa sentenza il processo si estingue. A questo punto Tizio riporpone una nuova domanda nei confronti di Caio; Caio può eccepire di nuovo la prescizione? Secondo i fautori di questa tesi no, perchè è vero che sulla questione preliminare di merito non si forma il giudicato, ma è pur vero che è già stata decisa tra le stesse parti quella questione attraverso una sentenza non definitiva che, ai sensi dell'art. 310, acquista efficacia anche se il processo si estingue).