


Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Le sentenze non definitive nel processo del lavoro, loro modalità di emanazione, tipologie e conseguenze. Il testo illustra le cinque fattispecie in cui il giudice deve emanare una sentenza definitiva, e in tre di queste casi, il giudice può emettere una sentenza non definitiva. Vengono inoltre discusse le implicazioni formali e pratiche di queste sentenze, come l'accompagnamento di un'ordinanza e la possibilità di impugnazione o perdita di efficacia in caso di estinzione del processo.
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 4
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!



Lezione 19.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 19.2 (n. 1-5)
Processo del lavoro Nell'ambito del processo del lavoro esiste una particolare modalità di emanazione della sentenza, che è costituita dal fatto che all'esito dell'udienza di discussione o quando la causa è matura per la decisione (perché l'idea del legislatore, per il quale il processo del lavoro si dovesse svolgere in un'unica udienza, si è rivelata una mera utopia) il giudice pronuncia la sentenza, dando lettura del solo dispositivo (= cioè dicendo espressamente si accoglie o rigetta la domanda) e il dispositivo viene depositato in cancelleria. Solo in un secondo momento, vengono depositate in cancelleria anche le motivazioni della sentenza = questo è particolarmente importante, perché la sentenza, fin dalla lettura del dispositivo, costituisce titolo esecutivo. In particolare, la sentenza costituisce titolo esecutivo 1) sia a favore del lavoratore, ma solo sulla base della lettura del dispositivo; 2) sia a favore del datore di lavoro, ma nel momento in cui avverrà anche il deposito della sentenza completa della motivazione. Quindi la sentenza nel processo del lavoro si compone di due momenti = 1) lettura del dispositivo e 2) dispositivo. Il dispositivo è provvisoriamente esecutivo, se a favore del lavoratore; in un successivo momento di deposito della sentenza completa della motivazione, la sentenza è provvisoriamente esecutiva anche a favore del datore di lavoro. Sentenze non definitive Le sentenze non definitive = sono le sentenze che non definiscono il giudizio (= cioè non chiudono il processo) davanti al giudice, che le ha pronunciate. Per comprendere come è possibile che si arrivi all'emanazione di una sentenza non definitiva e quali siano le tipologie di sentenze non definitive, dobbiamo ricordare nel c.p.c. l'art. 279, che prevede espressamente quando il giudice deve pronunciarsi con sentenza e che indica cinque fattispecie, nelle quali è richiesta l'emanazione della sentenza da parte del giudice; queste cinque fattispecie, indicate dall'art. 279, sono = il caso in cui il giudice
almeno tre casi, a norma dell'art. 279 n. 4, il giudice può emettere una sentenza non definitiva = cioè il giudice emette una sentenza non definitiva (ipotesi di sentenze non definitive) =
impugnate, passano in giudicato. (attenzione) Questa disposizione può valere nei confronti di tutte le sentenze non definitive di merito? Questo problema si pone, perchè le sentenze non definitive di merito possono avere due ambiti oggettivi diversi = cioè le sentenze non definitive di merito possono riguardare 1) domande (= cioè il giudice decide alcune delle domande proposte, nel caso dell'art. 277 o 2) il giudice decide parzialmente il merito (es. nel caso di condanna generica) o 3) mere questioni preliminari (= cioè possono avere ad oggetto l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi). Può una sentenza non definitiva, che ha deciso semplicemente fatti estintivi, modificativi o impeditivi, avere efficacia di giudicato? Su questo punto la dottrina si è molto interrogata e ci sono 3 tesi = 1) una prima tesi (tesi minoritaria non da accogliere) = per la quale si forma il giudicato anche sulle questioni preliminari di merito = è quella tesi, che valorizza al massimo l'art. 310 e dice che, in caso di estinzione, tutte le sentenze non definitive, 1) sia relative a domande, 2) sia relative a mere questioni, conservano efficacia e, quindi, passano in giudicato (tesi minoritaria) (perchè il giudicato si forma sull'accertamento di un diritto e non si dovrebbe formare, nè si potrebbe formare sull'accertamento di un semplice fatto); 2) una seconda tesi (tesi maggioritaria, accolta in dottrina e in giurisprudenza) = per la quale l'art. 310, quando stabilisce, che le sentenze non definitive di merito, in caso di estinzione, conservano efficacia, si riferisce solo ed esclusivamente alle sentenze non definitive di merito, che abbiano deciso parzialmente il merito (= cioè quelle, che decidono domande), ma non a sentenze non definitive di merito, che decidono questioni. Quindi le sentenze non definitive di merito, che hanno deciso questioni preliminari di merito (= cioè che si sono pronunciate su semplici fatti) non hanno alcuna efficacia; 3) una terza tesi (tesi intermedia, che non trova alcun riscontro nel c.p.c.) = per la quale, l'art. 310 si riferisce a entrambe le sentenze, ma la parola efficacia va intesa in modo diverso = cioè 1) sia le sentenze non definitive di merito su questioni, 2) sia le sentenze non definitive di merito su domande conservano efficacia, ma con una differenza = 1) le sentenze non definitive di merito su domande hanno efficacia di giudicato; 2) le sentenze non definitive di merito su questioni preliminari hanno efficacia panprocessuale (= cioè non hanno efficacia di giudicato, ma in un successivo processo tra le stesse parti non potranno più essere riproposte es. Tizio cita in giudizio Caio; Caio eccepisce la prescrizione, il pagamento, la compensazione; il giudice emette una sentenza non definitiva, con la quale accerta, che il diritto di Tizio non è prescritto; dopo l'emanazione di questa sentenza il processo si estingue. A questo punto Tizio riporpone una nuova domanda nei confronti di Caio; Caio può eccepire di nuovo la prescizione? Secondo i fautori di questa tesi no, perchè è vero che sulla questione preliminare di merito non si forma il giudicato, ma è pur vero che è già stata decisa tra le stesse parti quella questione attraverso una sentenza non definitiva che, ai sensi dell'art. 310, acquista efficacia anche se il processo si estingue).