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slide diritto processuale civile, Dispense di Diritto Processuale Civile

1° lezione 2019 slide inerenti alla prima lezione di diritto processuale civile

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 02/10/2019

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Prof. Federico Russo
Corso di Diritto Processuale Civile
- la giurisdizione, il potere giudiziario e la funzione giurisdizionale
- cenni di ordinamento giudiziario
- perpetuatio iurisdictionis (art. 5 cpc)
- eccezione di difetto di giurisdizione (art. 37 c.pc)
- translatio iudicii in materia di giurisdizione (art. 59 legge 69/2009);
- giurisdizione rispetto allo straniero (legge 218/1995 e Reg UE 1215/2012)
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importanti - da sapere (eventuali elenchi a memoria,ecc.)
argomento secondario - da sapere solo per sommi capi (senza elenchi a
memoria: insomma, basta dimostrare di avere compreso il meccanismo
generale, senza dover ricordare termini e senza entrare nel dettaglio).
Se ci sono parti sottolineate, sono queste le cose importanti (da sapere)
solo per cultura generale
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Prof. Federico Russo

Corso di Diritto Processuale Civile

- la giurisdizione, il potere giudiziario e la funzione giurisdizionale

  • cenni di ordinamento giudiziario
  • perpetuatio iurisdictionis (art. 5 cpc)
  • eccezione di difetto di giurisdizione (art. 37 c.pc)
  • translatio iudicii in materia di giurisdizione (art. 59 legge 69/2009);
  • giurisdizione rispetto allo straniero (legge 218/1995 e Reg UE 1215/2012)

importanti - da sapere (eventuali elenchi a memoria,ecc.) argomento secondario - da sapere solo per sommi capi (senza elenchi a memoria: insomma, basta dimostrare di avere compreso il meccanismo generale, senza dover ricordare termini e senza entrare nel dettaglio). Se ci sono parti sottolineate, sono queste le cose importanti (da sapere) solo per cultura generale

Prof. Federico Russo

è nato prima il diritto o l’azione? La maggior parte dei manuali introducono il diritto processuale civile, con l’annosa tematica se sia nata prima l’azione, o se sia nato prima il diritto. La questione può sembrare futile, perfino leziosa

… e in effetti lo è (ricorda tanto la vecchia storia se sia nato prima l’uovo o invece la gallina). In realtà è solo un po’ anacronistica Verso la fine dell’800 si affermò in Italia la scuola di derivazione romanistica (e germanistica) di Giuseppe Chiovenda. Chiovenda era allievo di Scialoja, la cui scuola (Bonfante) in quegli anni aveva affermato che, nel diritto romano, fosse nata prima l’azione, e solo dopo il diritto, consequenzialmente ad essa.. Con l’affermazione della preminenza dell’azione nel diritto contemporaneo si voleva, nella sostanza, rivendicare l’autonomia, se non proprio il primato, del diritto processuale civile (che fino a quel momento era “procedura civile”), dal diritto sostanziale. La procedura, infatti, si studiava spesso in appendice al “privato”, come “formule” Oggi nessuno mette seriamente in discussione l’autonomia del diritto processuale

Prof. Federico Russo

La giurisdizione Con il concetto di “giurisdizione” intendiamo la potestà dell’ordinamento di “ius dicere”, ossia (nei sistemi di civil law, basati sulla separazione dei poteri), applicare la norma di diritto al caso concreto. Decidere una lite, per dirla in altri termini, anche se - come vedremo - questa definizione si attaglia bene alla “giurisdizione contenziosa”, ma non anche alla “giurisdizione volontaria” o “non contenziosa” (la cui natura è, del resto, controversa). La funzione giurisdizionale è affidata in Italia al Potere Giudiziario

Prof. Federico Russo

L’indipendenza della magistratura ARTICOLO N.101 COST [I] La giustizia è amministrata in nome del popolo. [II] I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

La funzione giudiziaria è fondamentale nell’ordinamento repubblicano. Essa è amministrata “in nome del popolo”, cui appartiene la sovranità (art. 1 Cost.). Le sentenze sono infatti emesse “In nome del Popolo Italiano” (non più “in nome del Re”, come accadeva in epoca monarchica, quando appunto la sovranità apparteneva, per definizione, al sovrano) Art. 68. Statuto Albertino La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce. Il comma secondo sancisce il principio (in negativo) dell’autonomia dei giudici dal potere esecutivo. Il potere legislativo è, ovviamente, preminente, ma il suo controllo sulla magistratura è solo indiretto: il Parlamento approva le leggi, che i giudici devono applicare. In positivo afferma il canone di civil law, secondo cui il giudice non crea la legge, ma è soggetto, appunto, ad essa.

Prof. Federico Russo

l’accesso alla magistratura ARTICOLO N.106 COST [I] Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. [II] La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. [III] Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Il mezzo per selezionare i magistrati è il concorso (oggi unico nazionale, a Roma)

Possono essere nominati però, magistrati onorari (mai applicata l’elettività).

L’espressione “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli” aveva la sua ratio nel fatto che, nel

1948, c’erano due magistrati onorari: i giudici conciliatori e i Vice Pretori Onorari, ambedue

giudici non collegiali, o come si dice oggi “monocratici”.

La Corte Costituzionale, però, con qualche acrobazia ha ammesso la possibilità di comporre

collegi con giudici onorari (Giudici ausiliari d’appello e giudici onorari di pace assegnati all’Ufficio

del processo - già Giudici Onorari di Tribunale)

Il terzo comma disciplina la nomina di professori universitari e avvocati come “consiglieri di

cassazione”, per “meriti insigni”.

La norma ha origini antichissime (Regno di Sardegna), sopravvisse perché aveva consentito la

nomina di Lodovico Mortara, uno dei più insigni primi presidenti nella storia della Cassazione e,

come ricorderete, epurato dal fascismo

L’Unificazione delle Cassazioni

Lodovico Mortara

Nato a Mantova il 16 aprile del 1855,

professore di procedura civile e ordinamento giudiziario

all’Università di Pisa e, successivamente, di Napoli.

Partecipa al concorso per la cattedra a Roma, ma gli viene

preferito Chiovenda

Nel 1902 lascia quindi l’Università per entrare in Cassazione.

Come presidente della Corte d’appello di Ancona emette una

famosa pronuncia (poi annullata in cassazione) che

riconosceva diritto di voto alle donne.

Dopo vari trasferimenti (è anche, per un certo periodo,

Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di

Palermo), nel 1915 diviene Primo Presidente della Cassazione

di Roma. Nel 1923, con l’unificazione delle Cassazioni, viene

però epurato dal fascismo e collocato a riposo

Nel 1907 è Capo di Gabinetto del Ministro di grazia e giustizia

e nel 1919 Ministro della Giustizia.

azzeita iciale

.DEL EEG-l\TO IT IT.ALI.A.

Anno (^1923) Roma - Venerdi, (^18) maggio Numero (^) 11# SOMMARIO DISPOSIZIONI^ E^ COMUNICATI. LEGGI E DECRETI. REGIO (^) DECRETO-LEGGE (^19) aprile 1923. (^) n. 961, che (^) proroga il termine di (^) cui all'art. 4 comma 3* della (^) legge 10 dicembre

  1. (^) n. (^1722) per la revisione delle omolorazioni edelle deci- Bioni (^) per i risarcimenti dei danni ci (^) guerra. REGIO (^) DECRETO (^19) aþrile 1923, n. 969, che (^) modißca l'articolo det regolamento (^) per l'esercizio e^ per la^ sorveglianza delle^ cal-
dage e^ dei^ recipienti di vapore in^ quanto concerne^ le^ indennitå

da (^) corrispondere ai (^) periti visitatori. REGIG DECRETO (^22) aprile 1993, n. 10H, col (^) quale in sostituzione dellá Commissione artistica (^) per la R. (^) Calcografia éténe isti- fílda nell'Istituto stesso (^) una (^) speciale Cámissione (^) composta di tre artisti incisori e del direttore. REGIOLDECRETO (^29) aprilé 1921 n. (^) 1000, che concentra (^) presso le Pi•efetture af (^) Trieste e di Trento il servizio relativo alle opzioni ed al conferimento della cittadinanza italiana nelle nuove (^) Provincie. REGIO DECRETO (^26) aprile 1923. (^) n. 1002. che determina la can- rione da (^) prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso e dai (^) magaz- zinieri di vendita cei (^) generi di (^) monopolio. REGIO DECRETO (^3) maggio 1923, n. (^) 1029, contenente norme (^) per fesonero e il trattamento di (^) quiescenza del (^) personale della magistratura. REGIO DECRETO n.1022 (^) riffeltente: cambiamento di denomina- trone di^ camune. REGIO (^) DECHETO 3 maggio 1923. col (^) quale sono prorogati di due mesi i (^) poteri del R. commissario (^) presso il Simiacato (^) pugliese infortuni. RELA2IONI E REGT DECRETI (^) per lo (^) scioglimento- del (^) Consigli comunali di (^) Oppido Mamertina (^) (Reggio Calabrial, (^) Squillace (Ca- tanzaro), (^) Belpasso (Catania), Arellino, Giulianova^ (Teramo), e per la^ proroga nei (^) poteri dei R^ commissari^ di Tiriolo^ (Catan-- raro), Ginosa (^) (Lecce), (^) Compli (Teramo), (^) Frignano !Maggiore (Caserta). Sonnino (^) (Roma), (^) Montepagano (Teramo), Alife (Cu- serta), Lovere (^) (Bergamo) e San Benedetto del Tronto (^) JAscoli Piceno). DECRETO (^) MINISTERIALE col (^) quale « (^) l'a/lde nero del (^) pesco e, viene (^) inclaso nelPelenco aei (^) purussiti dei (^) quali il Minialero di agricaltura puð ordinare la distrvrione obbliguloria. OPERA.NAZIONALE PER (^) I COMBATTENTI: Ordinanza che (^) pro- nunzia l'attribazione (^) all'Opera stessa del fondo < Scorziello (^) > posto fri territorio di Eboli (^) (Salerno).

ÀIINISTERO DELLINTEGNO: Ordinanza di sanità marittimam.

Ministero (^) per l'agricoltura : D1vieto (^) d'esportazione - Minigerpo per Media findustria det consolidsti^ e^ il^ commercio: Corso^ snedio^ del^ cambi^ - negoziati a^ contanti^ -^ Ministero^ delle poste e^ dei^ telegraft: Resoconto^ sommarió^ delle^ operazioni eseguite a^ tutto^ il^ mese di^ dicembre^1922 dalle^ Casse^ di^ gly sparmio postali -^ Ministero^ delle^ nuante:^ Itettiflohe^ .d'inte-L stazione - Smarrimento di ricovate. INSERZIONI.

LEGGi E DECRET)

Reglo decreto-legg Ile^ 1923, n.^ 981.^ che^ proroga il^ termine di (^) cui all'art. (^4) comma 3· della (^) legge 10 dicem1>re1922, n. per la^ rerisione^ delle^ omologarioni e delle^ decisioni^ per ( ((y sarcImenti dei danni di (^) guerra. VITTORIO EMANUELE (^) III per grazia di^ Dia^ e^ par volanti^ della^ Nazions RE D'ITALIA Vista la (^) legge 10 dicembre (^) 1922, n. f (^) 722, che (^) nog

verte in legge il R decreto-legge 2 febbraio 1922, nu-

mero (^) 115, p >rtanto modificazioni^ alle norme relative^ ai risarcimenti dei danni di (^) guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1923;¤ 8,ppr,-

tante modificazioni (^) alle norme ßul risaraimentoi del danni di (^) guerra ;

Udito il Consig'io dei ministri :
Sulla proposta del Eostro Ministro segretario di AnE)

per le^ finanze^ ; Abbiamo tÌecretato e decretiamo: Art. (^) f. Il (^) termine stabilito dal 3° comma delPart. 4 della

legge 10 dicemb:·e^ 1922,^ n.^ 1722.^ per chiedere,alla Com-
missione, superiore di Venezia^ la^ revisione dei concor-

dati (^) omologati e delle decisioni definitive (^) per i risar-

cianenti dei danni di guerra è po: tato a giorni cento-

einq anta^ a partire dalla^ data^ di^ omologazioßf del concordato o dolla decisione, o dalla data di pybbÌion- zione (^) della (^) leggo (^) per le (^) omologazioni o lo tÍenisiónt ÀÍ data anteriore.

GAZZETTIJ UFFICIALE^. DEL REONQ D'ITALIE 2928 II

à$1sti AleR^ decreto^30 dicembre^ 1920,:n.^ 1890cil^ R^ do-
âmto-legge 29 gennaio 1922, n.^ 43,^11 decreto^ -Presiden-

ziale 1° febbraio^ 1922, che^ recano norme relative^ al conseguimento della^ cittadinanza^ italiana^ nelle^ nuove Provincie (^) ; Visto il R. (^) decreto-legge 17 ottobre^ 1922, n. 1353, sulla sistemazione amministrativa^ delle^ nuove Pro- vûíóiel;

In virtù della delegazione dei poteri confÊriti al Go-
Yehio boli la legge 3 dicembre i922, n. 1601 ;

Shiitito il (^) Consiglio dei ministri (^) ; Sulla (^) proposta del^ Nostro Ministro^ Segretario di^ Stato por Pintoi•no,^ presidente^ del^ Consiglio^ dei^ ministri,^ in- täriin3)er gli affari^ esteri; Abbiamo decretato e decretiamo : adecorrere dal (^) giorno di entrata in (^) vigore dei (^) Regi déärèti (^18) gennaio 1923, n. 53, e (^21) gennaio 1923;n. 93, íióxio esercitate dal^ prefetto di^ Trieste, (^) per tutto il^ ter-

Èòl'ió dollä Venezia Giulia, e dal prefotto di Trento,

per tutto^11 territorio^ della^ Venezia^ Tridentina,^ lo^ attri- buzioni che, in base al R. decreto 30 dicembre^ 1920, ¤,.1890,.al R.^ decreto-legge^29 gennaío^ 1922,^ n.^ 43,^ e

àNIédráto Presidenziale^ 1"^ febbraio^1922 spettavano ai

0onidiÑsai'ijenerali civili,^ e, dopo il^ R.^ decreto-legge óbóbi·o (^) 1922, n. 1353, ai (^) prefetti della Venezia Giulia Ti•identina.

Ordiniamo che^ il^ presente decreto, munito.del^ sigillo
dpllo Mato, sia inserto nella^ raccolta^ ufficiale^ delle^ leggi
o dei decrpti dol Regno d'Italia, mandando^ a chiungue
spetti di^ ossorvarlo^ e^ di^ farlo^ ossorvare.

Dato a Roma, addl 29·^ aprile i923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto il (^) Guardasigilli: OVIGLIO. I Itegio decreto^26 aprife 1923.^ n.^ 1002,^ che^ def^ erniida^ la^ canzioneda

prestarsi dajli sþúciatori alfingrosso e^ dai^ magazziniert di

vendita dái generi di^ Inonopolio. VITTORIO EMANUELE^ III

por grazia di^ Dio^ e^ per volontà^ della^ Nazione

RE D'ITALIA

Visto il fè lamento pei• In^ esecuzione de11e leggi

s lla (^) gi•ivatÑa 'dei sa:i e tabacchi^ approiato con (^) Regio

decreto (* agosto 1901, n. 399;

Visti i RR. debiëti fð^ ottobre^ i910, n. 155, if^ agosto

1913, n^108 i^ febbraio^ 1905,^ n.^ 182,^ e^3 novembre

1921, n. 1633

. Sentito if Consiglio di^ Stato^ ;
$ëntito il Gotiäiglio dei^ ministri;
Sulla propdsta del Nostro Ministro segretario di Stato
ýdr. le^ ilnañ¶e^ ;

Abbiamo sidoretato e^ decretlamo: Articolo unico. '

<La cauzione da prestarsi dagli spacciatori alfingrosso
dei generi di monopolio industriale, ò^ stabilita^ in^ re-
gione di^ un^ decimo^ dolla^ somma,^ corrisponientegal
prezzo di^ tariffa^ dei^ generi costituenti^ la^ dotazione^ g
ildo del rispettivo ufficio ti vendita fino all'importog
L. 500.000^ e^ di un^ quarantecimo sulla^ cifra^ eccedentä

tale (^) importo.

Per i magazzinieri di vendita la^ cauz°one^ ò^ stabgitg
in ragione di un ventesimo fino^ all'importo di^ Ild

500 000 e di un ottantesimo^ sull'importo 'eccedente

In ogni caso la^ ozuzione da^ prestarsi dagli spahoiaf
tori alFingrosso non può eccedere il^ limite^ massimo di
L. 60.000 o quella da prestarsi dai magazzinieri di^ ven-

dita il limite massimo di ,L. 30.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillol
dello Štato, sia inserto nella raccolta ufficiale dello^ leggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando^ a^ chiunque
spetti di^ osservarlo^ e^ di^ farlo^ osservare
  • Dato a Roma, addì (^26) aprile 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI -^ DE STEFAI Visto, il (^) guardasigilli• OVIGLIO.
Regio decreto^3 maggio 1923,^ n.^ 1028,^ contenente^ nornie^ e/Ñ

nero e^ il^ frattamento^ di^ quiescenza c.el^ personale della^ máþia. .4tratura. VITTORIO EMANUELE III

por grazia di^ Dio^ e^ ýer volontà^ della^ Naziótie

RE D' ITALIA

In victil dei poteri coziferiti^ al^ Governo^ con^ la^ legge

3 dicembre 1922, n.^ If^ 01; Viito l'art. 7 deÍ Nostro decreto (^25) gennaio Å9¾, n. 87;

Sentito il Consiglio dei ministri ;
Sulla þroposta del guärdasigilli, Ministro^ segettitlo

di Stato (^) per la giudizia o (^) gli affari di^ culto,^ di cõn-- certo col Ministro delle filianze; Abbiamo decretato (^) e docretiamo: Art. i.

Entro il 31 dicembre 1923 saranno dispensati dal
servizio i magistrati di qualunque grado i quali peg
maláttia o per incapacita o per altri^ motivi, non siapo
in condizioni di^ adempiere con efücacia^ il^ loro^ ufnoio,

oYvero diarío^ sdarso rendimento^ di^ lavoro,

báramlo fûoltro dispensati dal^ servizio^ entro^ lo^ stesse

formino:

1° i giudici e magistrati ·di gradó equiparatri
quali per due^ volte^ siano^ stati^ dichiarati^ impromdyi-
bili al árrado superiore, o non abbiano bhiesto^ ai^ sexisi
di legge, di^ essero sottoposti a nuovo scrutinio^ dopo
la prima dichiarazione di^ imþrothovibilità, ovverocón-
tro la deliberazione della sezione seconda delOonsiglio
superioro della^ magistratura, cþe li^ ha^ dichiarati^ por
la prinia volta. impromovibili, non^ abbiano^ ricorso^ alle

GAZZETT£ (^) .UFFICIALE DEL (^) REGNO (^) D'IT¾IX 4549 Ordiniamo che il (^) presente decreto, munito del si gillo dello^ Stato,^ sia^ inserto^ nella^ raccolta^ ufficiale^ delle leggi e^ dei^ decreti^ del^ Regno^ d'Italia,^ mandando^ a^ chiun que spetti^ di^ osservarlo^ e^ di^ farlo^ osservare. Dato (^) a (^) Roma, addl (^29) aprile 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI -^ FEDERZONI - TEOFILO ROSSI - DE CAPITANI D ARZAGO - DE STEFANI. Visto, il^ Guardasigilli: OVIGLIO. Regio decreto^3 maggio 1923,^ n.^ 1188.^ che^ autorizza^ a provvedere alle mansioni relative (^) all'Ispettorato superiore (^) per le (^) opere pubbliche del Genio delle^ Colonie^ con^ personale^ giù^ appartenente^ al^ ruolo civile, attualmente^ in^ pensione. VITTORIO EMANUELE III 93r grazia^ di^ Dio^ e^ per volontà^ della Nazione f<E (^) DITAI.lA In virtù dolla (^) delegazione dei (^) poteri conferi.i al Go- vorno con la (^) legge 3 dicombre (^) 1922, n. 1801; Vista il (^) R decreto 31 dicembre 1922, n. (^1826) ; Santito il (^) Consiglio dei^ ministri; Salg proposta del^ Nostro^ Ministro^ segretario^ di^ Stato per le^ colonie, di.^ concerto^ can^ quello delle^ finanze; Abþinmideoretato e^ decretiamo: In (^) deroga alle norme contonuto nell'art. 4 del^ IL^ D. 30- dicembre (^) 1922, n. (^) 1826, il Ministro dello colonio^ è

autopizzato a^ provvedere occezionalmente'^ ai^ servizi

teaggi dell'Amministrazione^ centrale^ coloniale^ e^ preci- samento alle mansioni^ relative^ allo^ Ispettorato supe- riore (^) per le (^) opere pubbliche delle colonie con (^) perso- nale .chs appaltenno al^ ruolo^ del^ Genio^ civile^ e che ora troyasi m (^) pensiono a condizione che la retribu- zioge da^ corrispondersi a^ detto^ personale non superi la (^) differenza tra il trattamento di (^) quiescenza e quello di c2i il (^) personale stesso usufruiva all'atto del collo- camento (^) a riposo. Ordiniamo che il (^) presente decreto, munito del (^) sigillo dello (^) Stato, si inserto nella raccolta utliciale 6:Le (^) leggi elÏei,dgeti del^ Ergno^ d'Laiin,^ mandando^ a^ chiunque spetti di^ osservarlo^ o^ di^ farlo^ osservaro Djitp a Roma, addl^3 maggio 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI -^ FEDERZONI -^ DE STEFANl Visto il Guardanigilli : OVIGLIO. Regio decreto^29 aprile 1923,^ n.^ 1201,^ relativo^ a^ servitùñi^ passag- gio e^ appoggio di^ fili telefonici. VITTORIO EMANUET.E III per grazia di^ Dio^ o^ per^ volontò^ della^ Nazione IIE D'ITALIA^ ·

Sulla proposta del Nostro^ Ministro^ segretario di

Stato (^) per gli affari (^) dell'interno, presidente del Consi- glio dei^ ministri, di^ cancerto^ coiministrideilavoripub- blici e delle (^) poste o dei (^) telegrafi; In (^) virtù della (^) delegazione dei (^) patori conforiti al (^) Go, verno con la (^) legge 3 dicembre 1922,-a. 1601 Sentito il (^) Consiglio dei ministri (^) : Abbiamo (^) decretato e (^) decretiamo: Art. 1. Per la (^) imposizione della (^) servitù di (^) passaggio, di (^) out

agli articoli^ e^5 della^ legge 3 maggio 1903, n.^ 196gui,

telefoni, è^ abolito^ ogni intervento^ del^ prefetto nello^ espp: rimento di accardo bonario.

Quando l'accordo.bonario, tentatþ direttamente dgl-.

l'Amministrazione esercento la linea sia (^) mancato, l¶f ficio del Genio civile, su (^) richiesta dell' Am inistrazione stessa ed intese le (^) parti interessate,.determina il modo di esercizio della se:Vitù e l'indennità da (^) corrispon- dere,agli aventi^ diritto. Il (^) prefetto, in base alla richiesta dell'Amministra- ziono esercente e allo accordo, (^) quando sia^ intervenuto o, in^ mancanza^ di^ quosto,^ su^ rapporto^ del^ Genio^ ci-

vile, emana il deareta di^ imposizione dell; ser.vità.

Art. 2. Il (^) presente deuroto andrà in (^) vigore il (^) giorno (^) suqcg• sivo a (^) quollo della sua^ pubblicazione della^ Gazzettg. u/ficiale del^ Regno. Ordiniamo che il (^) presente decreto, munito dal^ sigig

dello Stato, sia inserto nella raccolte ufficiale delle legg
e dei decreti del Regno d'Italia, myndando aphiunqitä

spetti di^ osservarlo^ e^ di^ farlo^ osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 19$

VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI --^ CARNAZZA - COLONNA DI CESARO'. Visto: Il (^) Guardasigilli: OVIGLIO. Regio decreto^2 giugno 1923, n. 1208, contenente^ norme^ comple,. mentari (^) per fattuazione del (^) Regio decreto (^3) maggio 1923, au- mero 1028, circa fesonero del^ perponale della^ magingratura. VITTORIO EMANUEI.E III per grazia di^ Dio^ o^ per volontà^ della^ Nazione RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la leggg

3 dicembre^ 1922, n. i601^ ; Visti i^ Nostri decreti in data (^3) maggio 1923, numeri (^1028) e 1165; Sentito il (^) Consiglio dei ministri ; Sulla (^) proposta del (^) Guardasigilli, Ministro (^) segretagg

di Stato por la giustizia e gli .affari di^ cultd, di egg···

certo col^ Ministro delle^ finanze ; Abbiamo decretyto e^ dec,retinmo:

Prof. Federico Russo

Giurisdizione interna e rispetto allo straniero Con riguardo alla giurisdizione, distinguiamo tra:

  • giurisdizione interna (tra giudici ordinari e giudici speciali e tra giudice ordinario e pubblica amministrazione - c.d. conflitto di attribuzione);
  • giurisdizione internazionale (si parla spesso di “giurisdizione rispetto allo straniero”, oggi disciplinata dalla legge 218/1995 e da norme comunitarie e internazionali; la definizione non è però esaustiva, perché la giurisdizione del giudice italiano può essere esclusa, in determinati casi, anche rispetto a cittadini italiani)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

GIUDICE DI PACE

Giudice Onorario di Pace con funzioni di Giudice di Pace

DISTRETTO

CORTE D’APPELLO

Consiglieri di Corte d’appello

Giudici Ausiliari di Corte d’appello

Capoluoghi di Regione

(2 in alcune; in Sicilia: Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina)

Distretto di Palermo: tribunali di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala,

Agrigento, Sciacca

GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

CIRCOSCRIZIONE

TRIBUNALE

magistrati di carriera

giudici onorari di pace con funzioni di Giudici Onorari di Tribunale (addetti

all’ufficio per il processo, con o senza deleghe per funzioni giudiziarie)

Tribunali più grandi divisi in SEZIONI

CASSAZIONE

Sede in Roma (fino al 1924 Palermo, Napoli,

Roma, Firenze, Torino)

suddivisa in Sezioni.

Sezioni Unite

SEZIONI SPECIALIZZATE

presso il Tribunale

-Sezione specializzata agraria;

  • Sezione specializzata in materia

di imprese;

  • Tribunale per i minori

SEZIONI SPECIALIZZATE

presso la Corte d’appello

Prof. Federico Russo

riserva di legge per norme su magistrati ARTICOLO N.108 Cost. [I] Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. [II] La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano alla amministrazione della giustizia.

Riserva di legge per le norme sulle magistrature. Norma vuole escludere potere esecutivo. Per comprendere, all’indomani della Costituzione, ancora Ministro della Giustizia continuava ad emanare “circolari” per sollecitare i Procuratori a perseguire certi reati.

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rapporti tra azione penale e civile (rinvio a procedura penale)

Art. 74 c.p.p. Legittimazione all'azione civile.

1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del

codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato

danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile

civile.

Contrariamente al vecchio codice Rocco, il codice di procedura penale del 1988 sancisce il c.d.

doppio binario tra azione civile e azione penale.

Il fatto di reato legittima il danneggiato all’azione civile, che può essere esercitata,

indifferentemente, nel processo civile o nel processo penale (rinvio a procedura penale),

mediante la c.d. costituzione di parte civile

Il codice di procedura penale si preoccupa di disciplinare i rapporti tra azione civile, appunto,

esercitata in sede penale e in sede civile

Prof. Federico Russo

rapporti tra azione penale e civile

Art. 75. c.p.p. Rapporti tra azione civile e azione penale.

1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale

fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in

giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio [RINVIO

LEZIONE EVENTI ACCIDENTALI] ; il giudice penale provvede anche sulle spese del

procedimento civile.

2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata

iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte

civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è

sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le

eccezioni previste dalla legge.

(1) La Corte cost., con sentenza 22 ottobre 1996, n. 354 ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi

contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che

non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il

dibattimento prosegua in sua assenza».

(2) In deroga al presente comma, nei procedimenti a carico delle alte cariche dello Stato, vedi

l'art. 1, comma 6, della legge 23 luglio 2008, n. 124.