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1° lezione 2019 slide inerenti alla prima lezione di diritto processuale civile
Tipologia: Dispense
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Corso di Diritto Processuale Civile
- la giurisdizione, il potere giudiziario e la funzione giurisdizionale
importanti - da sapere (eventuali elenchi a memoria,ecc.) argomento secondario - da sapere solo per sommi capi (senza elenchi a memoria: insomma, basta dimostrare di avere compreso il meccanismo generale, senza dover ricordare termini e senza entrare nel dettaglio). Se ci sono parti sottolineate, sono queste le cose importanti (da sapere) solo per cultura generale
è nato prima il diritto o l’azione? La maggior parte dei manuali introducono il diritto processuale civile, con l’annosa tematica se sia nata prima l’azione, o se sia nato prima il diritto. La questione può sembrare futile, perfino leziosa
… e in effetti lo è (ricorda tanto la vecchia storia se sia nato prima l’uovo o invece la gallina). In realtà è solo un po’ anacronistica Verso la fine dell’800 si affermò in Italia la scuola di derivazione romanistica (e germanistica) di Giuseppe Chiovenda. Chiovenda era allievo di Scialoja, la cui scuola (Bonfante) in quegli anni aveva affermato che, nel diritto romano, fosse nata prima l’azione, e solo dopo il diritto, consequenzialmente ad essa.. Con l’affermazione della preminenza dell’azione nel diritto contemporaneo si voleva, nella sostanza, rivendicare l’autonomia, se non proprio il primato, del diritto processuale civile (che fino a quel momento era “procedura civile”), dal diritto sostanziale. La procedura, infatti, si studiava spesso in appendice al “privato”, come “formule” Oggi nessuno mette seriamente in discussione l’autonomia del diritto processuale
La giurisdizione Con il concetto di “giurisdizione” intendiamo la potestà dell’ordinamento di “ius dicere”, ossia (nei sistemi di civil law, basati sulla separazione dei poteri), applicare la norma di diritto al caso concreto. Decidere una lite, per dirla in altri termini, anche se - come vedremo - questa definizione si attaglia bene alla “giurisdizione contenziosa”, ma non anche alla “giurisdizione volontaria” o “non contenziosa” (la cui natura è, del resto, controversa). La funzione giurisdizionale è affidata in Italia al Potere Giudiziario
L’indipendenza della magistratura ARTICOLO N.101 COST [I] La giustizia è amministrata in nome del popolo. [II] I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
La funzione giudiziaria è fondamentale nell’ordinamento repubblicano. Essa è amministrata “in nome del popolo”, cui appartiene la sovranità (art. 1 Cost.). Le sentenze sono infatti emesse “In nome del Popolo Italiano” (non più “in nome del Re”, come accadeva in epoca monarchica, quando appunto la sovranità apparteneva, per definizione, al sovrano) Art. 68. Statuto Albertino La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce. Il comma secondo sancisce il principio (in negativo) dell’autonomia dei giudici dal potere esecutivo. Il potere legislativo è, ovviamente, preminente, ma il suo controllo sulla magistratura è solo indiretto: il Parlamento approva le leggi, che i giudici devono applicare. In positivo afferma il canone di civil law, secondo cui il giudice non crea la legge, ma è soggetto, appunto, ad essa.
l’accesso alla magistratura ARTICOLO N.106 COST [I] Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. [II] La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. [III] Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
L’Unificazione delle Cassazioni
Anno (^1923) Roma - Venerdi, (^18) maggio Numero (^) 11# SOMMARIO DISPOSIZIONI^ E^ COMUNICATI. LEGGI E DECRETI. REGIO (^) DECRETO-LEGGE (^19) aprile 1923. (^) n. 961, che (^) proroga il termine di (^) cui all'art. 4 comma 3* della (^) legge 10 dicembre
da (^) corrispondere ai (^) periti visitatori. REGIG DECRETO (^22) aprile 1993, n. 10H, col (^) quale in sostituzione dellá Commissione artistica (^) per la R. (^) Calcografia éténe isti- fílda nell'Istituto stesso (^) una (^) speciale Cámissione (^) composta di tre artisti incisori e del direttore. REGIOLDECRETO (^29) aprilé 1921 n. (^) 1000, che concentra (^) presso le Pi•efetture af (^) Trieste e di Trento il servizio relativo alle opzioni ed al conferimento della cittadinanza italiana nelle nuove (^) Provincie. REGIO DECRETO (^26) aprile 1923. (^) n. 1002. che determina la can- rione da (^) prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso e dai (^) magaz- zinieri di vendita cei (^) generi di (^) monopolio. REGIO DECRETO (^3) maggio 1923, n. (^) 1029, contenente norme (^) per fesonero e il trattamento di (^) quiescenza del (^) personale della magistratura. REGIO DECRETO n.1022 (^) riffeltente: cambiamento di denomina- trone di^ camune. REGIO (^) DECHETO 3 maggio 1923. col (^) quale sono prorogati di due mesi i (^) poteri del R. commissario (^) presso il Simiacato (^) pugliese infortuni. RELA2IONI E REGT DECRETI (^) per lo (^) scioglimento- del (^) Consigli comunali di (^) Oppido Mamertina (^) (Reggio Calabrial, (^) Squillace (Ca- tanzaro), (^) Belpasso (Catania), Arellino, Giulianova^ (Teramo), e per la^ proroga nei (^) poteri dei R^ commissari^ di Tiriolo^ (Catan-- raro), Ginosa (^) (Lecce), (^) Compli (Teramo), (^) Frignano !Maggiore (Caserta). Sonnino (^) (Roma), (^) Montepagano (Teramo), Alife (Cu- serta), Lovere (^) (Bergamo) e San Benedetto del Tronto (^) JAscoli Piceno). DECRETO (^) MINISTERIALE col (^) quale « (^) l'a/lde nero del (^) pesco e, viene (^) inclaso nelPelenco aei (^) purussiti dei (^) quali il Minialero di agricaltura puð ordinare la distrvrione obbliguloria. OPERA.NAZIONALE PER (^) I COMBATTENTI: Ordinanza che (^) pro- nunzia l'attribazione (^) all'Opera stessa del fondo < Scorziello (^) > posto fri territorio di Eboli (^) (Salerno).
Ministero (^) per l'agricoltura : D1vieto (^) d'esportazione - Minigerpo per Media findustria det consolidsti^ e^ il^ commercio: Corso^ snedio^ del^ cambi^ - negoziati a^ contanti^ -^ Ministero^ delle poste e^ dei^ telegraft: Resoconto^ sommarió^ delle^ operazioni eseguite a^ tutto^ il^ mese di^ dicembre^1922 dalle^ Casse^ di^ gly sparmio postali -^ Ministero^ delle^ nuante:^ Itettiflohe^ .d'inte-L stazione - Smarrimento di ricovate. INSERZIONI.
Reglo decreto-legg Ile^ 1923, n.^ 981.^ che^ proroga il^ termine di (^) cui all'art. (^4) comma 3· della (^) legge 10 dicem1>re1922, n. per la^ rerisione^ delle^ omologarioni e delle^ decisioni^ per ( ((y sarcImenti dei danni di (^) guerra. VITTORIO EMANUELE (^) III per grazia di^ Dia^ e^ par volanti^ della^ Nazions RE D'ITALIA Vista la (^) legge 10 dicembre (^) 1922, n. f (^) 722, che (^) nog
mero (^) 115, p >rtanto modificazioni^ alle norme relative^ ai risarcimenti dei danni di (^) guerra;
tante modificazioni (^) alle norme ßul risaraimentoi del danni di (^) guerra ;
per le^ finanze^ ; Abbiamo tÌecretato e decretiamo: Art. (^) f. Il (^) termine stabilito dal 3° comma delPart. 4 della
dati (^) omologati e delle decisioni definitive (^) per i risar-
einq anta^ a partire dalla^ data^ di^ omologazioßf del concordato o dolla decisione, o dalla data di pybbÌion- zione (^) della (^) leggo (^) per le (^) omologazioni o lo tÍenisiónt ÀÍ data anteriore.
GAZZETTIJ UFFICIALE^. DEL REONQ D'ITALIE 2928 II
ziale 1° febbraio^ 1922, che^ recano norme relative^ al conseguimento della^ cittadinanza^ italiana^ nelle^ nuove Provincie (^) ; Visto il R. (^) decreto-legge 17 ottobre^ 1922, n. 1353, sulla sistemazione amministrativa^ delle^ nuove Pro- vûíóiel;
Shiitito il (^) Consiglio dei ministri (^) ; Sulla (^) proposta del^ Nostro Ministro^ Segretario di^ Stato por Pintoi•no,^ presidente^ del^ Consiglio^ dei^ ministri,^ in- täriin3)er gli affari^ esteri; Abbiamo decretato e decretiamo : adecorrere dal (^) giorno di entrata in (^) vigore dei (^) Regi déärèti (^18) gennaio 1923, n. 53, e (^21) gennaio 1923;n. 93, íióxio esercitate dal^ prefetto di^ Trieste, (^) per tutto il^ ter-
per tutto^11 territorio^ della^ Venezia^ Tridentina,^ lo^ attri- buzioni che, in base al R. decreto 30 dicembre^ 1920, ¤,.1890,.al R.^ decreto-legge^29 gennaío^ 1922,^ n.^ 43,^ e
0onidiÑsai'ijenerali civili,^ e, dopo il^ R.^ decreto-legge óbóbi·o (^) 1922, n. 1353, ai (^) prefetti della Venezia Giulia Ti•identina.
Dato a Roma, addl 29·^ aprile i923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto il (^) Guardasigilli: OVIGLIO. I Itegio decreto^26 aprife 1923.^ n.^ 1002,^ che^ def^ erniida^ la^ canzioneda
vendita dái generi di^ Inonopolio. VITTORIO EMANUELE^ III
RE D'ITALIA
s lla (^) gi•ivatÑa 'dei sa:i e tabacchi^ approiato con (^) Regio
Visti i RR. debiëti fð^ ottobre^ i910, n. 155, if^ agosto
1921, n. 1633
Abbiamo sidoretato e^ decretlamo: Articolo unico. '
tale (^) importo.
500 000 e di un ottantesimo^ sull'importo 'eccedente
dita il limite massimo di ,L. 30.000.
nero e^ il^ frattamento^ di^ quiescenza c.el^ personale della^ máþia. .4tratura. VITTORIO EMANUELE III
RE D' ITALIA
3 dicembre 1922, n.^ If^ 01; Viito l'art. 7 deÍ Nostro decreto (^25) gennaio Å9¾, n. 87;
di Stato (^) per la giudizia o (^) gli affari di^ culto,^ di cõn-- certo col Ministro delle filianze; Abbiamo decretato (^) e docretiamo: Art. i.
oYvero diarío^ sdarso rendimento^ di^ lavoro,
formino:
GAZZETT£ (^) .UFFICIALE DEL (^) REGNO (^) D'IT¾IX 4549 Ordiniamo che il (^) presente decreto, munito del si gillo dello^ Stato,^ sia^ inserto^ nella^ raccolta^ ufficiale^ delle leggi e^ dei^ decreti^ del^ Regno^ d'Italia,^ mandando^ a^ chiun que spetti^ di^ osservarlo^ e^ di^ farlo^ osservare. Dato (^) a (^) Roma, addl (^29) aprile 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI -^ FEDERZONI - TEOFILO ROSSI - DE CAPITANI D ARZAGO - DE STEFANI. Visto, il^ Guardasigilli: OVIGLIO. Regio decreto^3 maggio 1923,^ n.^ 1188.^ che^ autorizza^ a provvedere alle mansioni relative (^) all'Ispettorato superiore (^) per le (^) opere pubbliche del Genio delle^ Colonie^ con^ personale^ giù^ appartenente^ al^ ruolo civile, attualmente^ in^ pensione. VITTORIO EMANUELE III 93r grazia^ di^ Dio^ e^ per volontà^ della Nazione f<E (^) DITAI.lA In virtù dolla (^) delegazione dei (^) poteri conferi.i al Go- vorno con la (^) legge 3 dicombre (^) 1922, n. 1801; Vista il (^) R decreto 31 dicembre 1922, n. (^1826) ; Santito il (^) Consiglio dei^ ministri; Salg proposta del^ Nostro^ Ministro^ segretario^ di^ Stato per le^ colonie, di.^ concerto^ can^ quello delle^ finanze; Abþinmideoretato e^ decretiamo: In (^) deroga alle norme contonuto nell'art. 4 del^ IL^ D. 30- dicembre (^) 1922, n. (^) 1826, il Ministro dello colonio^ è
teaggi dell'Amministrazione^ centrale^ coloniale^ e^ preci- samento alle mansioni^ relative^ allo^ Ispettorato supe- riore (^) per le (^) opere pubbliche delle colonie con (^) perso- nale .chs appaltenno al^ ruolo^ del^ Genio^ civile^ e che ora troyasi m (^) pensiono a condizione che la retribu- zioge da^ corrispondersi a^ detto^ personale non superi la (^) differenza tra il trattamento di (^) quiescenza e quello di c2i il (^) personale stesso usufruiva all'atto del collo- camento (^) a riposo. Ordiniamo che il (^) presente decreto, munito del (^) sigillo dello (^) Stato, si inserto nella raccolta utliciale 6:Le (^) leggi elÏei,dgeti del^ Ergno^ d'Laiin,^ mandando^ a^ chiunque spetti di^ osservarlo^ o^ di^ farlo^ osservaro Djitp a Roma, addl^3 maggio 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI -^ FEDERZONI -^ DE STEFANl Visto il Guardanigilli : OVIGLIO. Regio decreto^29 aprile 1923,^ n.^ 1201,^ relativo^ a^ servitùñi^ passag- gio e^ appoggio di^ fili telefonici. VITTORIO EMANUET.E III per grazia di^ Dio^ o^ per^ volontò^ della^ Nazione IIE D'ITALIA^ ·
Stato (^) per gli affari (^) dell'interno, presidente del Consi- glio dei^ ministri, di^ cancerto^ coiministrideilavoripub- blici e delle (^) poste o dei (^) telegrafi; In (^) virtù della (^) delegazione dei (^) patori conforiti al (^) Go, verno con la (^) legge 3 dicembre 1922,-a. 1601 Sentito il (^) Consiglio dei ministri (^) : Abbiamo (^) decretato e (^) decretiamo: Art. 1. Per la (^) imposizione della (^) servitù di (^) passaggio, di (^) out
telefoni, è^ abolito^ ogni intervento^ del^ prefetto nello^ espp: rimento di accardo bonario.
l'Amministrazione esercento la linea sia (^) mancato, l¶f ficio del Genio civile, su (^) richiesta dell' Am inistrazione stessa ed intese le (^) parti interessate,.determina il modo di esercizio della se:Vitù e l'indennità da (^) corrispon- dere,agli aventi^ diritto. Il (^) prefetto, in base alla richiesta dell'Amministra- ziono esercente e allo accordo, (^) quando sia^ intervenuto o, in^ mancanza^ di^ quosto,^ su^ rapporto^ del^ Genio^ ci-
Art. 2. Il (^) presente deuroto andrà in (^) vigore il (^) giorno (^) suqcg• sivo a (^) quollo della sua^ pubblicazione della^ Gazzettg. u/ficiale del^ Regno. Ordiniamo che il (^) presente decreto, munito dal^ sigig
spetti di^ osservarlo^ e^ di^ farlo^ osservare.
VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI --^ CARNAZZA - COLONNA DI CESARO'. Visto: Il (^) Guardasigilli: OVIGLIO. Regio decreto^2 giugno 1923, n. 1208, contenente^ norme^ comple,. mentari (^) per fattuazione del (^) Regio decreto (^3) maggio 1923, au- mero 1028, circa fesonero del^ perponale della^ magingratura. VITTORIO EMANUEI.E III per grazia di^ Dio^ o^ per volontà^ della^ Nazione RE D'ITALIA
3 dicembre^ 1922, n. i601^ ; Visti i^ Nostri decreti in data (^3) maggio 1923, numeri (^1028) e 1165; Sentito il (^) Consiglio dei ministri ; Sulla (^) proposta del (^) Guardasigilli, Ministro (^) segretagg
certo col^ Ministro delle^ finanze ; Abbiamo decretyto e^ dec,retinmo:
Giurisdizione interna e rispetto allo straniero Con riguardo alla giurisdizione, distinguiamo tra:
GEOGRAFIA GIUDIZIARIA
riserva di legge per norme su magistrati ARTICOLO N.108 Cost. [I] Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. [II] La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano alla amministrazione della giustizia.
Riserva di legge per le norme sulle magistrature. Norma vuole escludere potere esecutivo. Per comprendere, all’indomani della Costituzione, ancora Ministro della Giustizia continuava ad emanare “circolari” per sollecitare i Procuratori a perseguire certi reati.
rapporti tra azione penale e civile (rinvio a procedura penale)
rapporti tra azione penale e civile