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Tesi di un master di II livello. Tratta il tema degli NPL in generale, passando per gli accordi di Basilea e anche in correlazione agli effetti derivanti dal covid19.
Tipologia: Tesi di laurea
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Candidato Relatore Serao Gianluca Prof. Antonio Carnevale ANNO ACCADEMICO 2019/ Indice
**1. Introduzione
soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario”. Le imprese italiane sono, per il 99,91% del totale delle imprese, di piccola o media dimensione^5 che rappresentano, quindi, una forza economica rilevante. Le grandi imprese, che invece rappresentano lo 0,09% del totale delle imprese, generano il 22% dell’occupazione e il 33% del valore aggiunto. Da cosa dipende questo differenziale di produttività? Il differenziale di produttività generato è principalmente riconducibile alla minore capacità di investimento, alla contenuta capacità di crescita e alla ridotta capacità di internazionalizzazione delle PMI rispetto alle grandi imprese. L’Italia, in un confronto internazionale, è tra i paesi che investe la minor percentuale di PIL in ricerca e sviluppo: solo (^5) Secondo i requisiti definiti dalla Commissione europea in termini di dipendenti, fatturato e attivo di bilancio, le PMI in Italia sono 148.531. Di queste, 123.495 sono piccole imprese e 25.036 sono medie aziende. Le PMI rappresentano il 24% delle imprese che hanno depositato un bilancio valido e occupano oltre 4 milioni di addetti, di cui 2,2 milioni lavorano in aziende piccole e 1,9 milioni in aziende di medie dimensioni. Queste 148 mila PMI hanno prodotto un giro d’affari di 886 miliardi di euro e un valore aggiunto di 212 miliardi (pari al 12,6% del Pil). Rispetto al complesso delle società non finanziarie, pesano per il 38% in termini di fatturato e per il 40% in termini di valore aggiunto (dati aggiornati Rapporto Cerved PMI 2018).
l’1,3%, un’inerzia se si pensa che Israele investe il 4,3% o che la Germania investe il 2,9%. Di questo 1,3%, il 74% è realizzato da imprese con più di 250 dipendenti. Più l’impresa è piccola tanto meno si investe e si esporta, con la riduzione della capacità di pianificare strategie di diversificazione del rischio di stagnazione della domanda interna. Questo tipo di impresa ricorre al canale bancario per finanziarsi. Oltre all’indebitamento bancario, le imprese ricorrono, anche se in minima parte, ai mini-bond^6 e ai PIR^7 stando ai dati del 2017 di Banca d’Italia e Banca IFIS. I prestiti erogati alle piccole-medie imprese sono, in larga parte, a breve termine (dai 12 ai 18 mesi) dato che servono alle imprese per finanziare il capitale circolante e per colmare le esigenze di liquidità a breve termine. Questo sistema crea un’enorme pressione sulle imprese perchè potrebbero trovarsi in condizione di non riuscire a soddisfare i pagamenti previsti dal piano di rimborso. La crisi finanziaria del 2007-2008 ha fatto emergere la fragilità di un sistema economico fondato su imprese che non hanno attuato alcuna politica di diversificazione geografica dei clienti e dei fornitori nè hanno rafforzato intese internazionali. Tutto questo ha determinato per la maggior parte delle piccole e medie imprese una percentuale di assorbimento dell’attivo prodotto dai prestiti erogati a clienti-imprese pari a circa il 63% del totale del proprio attivo. Si tratta di una percentuale in controtendenza con la media europea che si attesta al 38%^8. Le imprese italiane hanno dunque trovato maggiori difficoltà nel rientrare dalle proprie esposizioni debitorie e ciò ha determinato importanti effetti sia sulle performance contabili delle banche, in termini di tassi attesi di insolvenza e corsi azionari, sia sulle performance operative, stando all’andamento del ROE delle banche italiane rispetto a quelle europee e americane dal 2006 in avanti. La suddetta contrazione delle performance bancarie ha portato a restringere le politiche bancarie di erogazione dei crediti andando a creare un circolo vizioso per le imprese con scarsi risultati operativi che vedevano sempre più ridursi le risorse a propria disposizione, peggiorando considerevolmente la performance delle banche verso cui avevano obbligazioni. (^6) I minibond sono un innovativo strumento di finanziamento per le aziende non quotate in Borsa. Con questo strumento le società possono reperire fondi dagli investitori fornendo in cambio titoli di credito in favore di chi desidera credere nel loro progetto. Le nuove obbligazioni studiate soprattutto per le PMI a caccia di liquidità sono facili da emettere, meno complicate e meno costose. Le normative di riferimento sono contenute nel Decreto Legge 22 giugno 2012 n.83 (“Decreto Sviluppo”) e nelle successive integrazioni e modifiche apportate dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 (“Decreto Sviluppo Bis”), dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (piano “Destinazione Italia”) e nel più recente D.L. 24 giugno 2014 n. 91 (“Decreto Competitività”). (^7) Il piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR) è un "contenitore fiscale" all'interno del quale i risparmiatori possono inserire qualsiasi tipologia di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati) o somme di denaro, rispettando però derterminati vincoli d'investimento. Il rapporto è univoco, non può essere cointestato ed ogni persona fisica può essere tiitolare di un solo PIR. (^8) Report di ABI sul settore bancario italiano (2009)
Negli ultimi anni, con l’avvento della crisi finanziaria, si è cominciato a parlare sempre di più dei “ Non Performing Loans ” o più comunemente NPL. I crediti deteriorati delle banche sono esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali. Nel momento in cui c’è incertezza circa la solvenza del debitore in merito al pagamento della somma dovuta alla banca, il credito viene classificato come non performing. I crediti erogati dalla banca sono considerati:
Il passaggio a sofferenza non richiede una previsione di perdita del credito, di conseguenza può avvenire anche qualora il patrimonio del debitore presenti ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro. Come chiarito da una sentenza della Cassazione "ciò che conta è la chiara e documentale emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza"^12_._ La Banca d'italia non fornisce una nozione di sofferenza vincolata a parametri economici predefiniti univocamente e valevoli per ogni fattispecie. Pertanto, è inevitabile che agli intermediari sia riconosciuto un margine di discrezionalità fondata su dati oggettivi circa la concreta sussistenza del rischio segnalato. Ai fini della segnalazione a sofferenza è richiesto un giudizio negativo della situazione patrimoniale, valutata come deficitaria cioè come grave e non transitoria difficoltà economica. Come esposto dalla Banca d’Italia nel documento di recepimento della regolamentazione prudenziale internazionale, le componenti del rischio di credito sono^13 : Probabilità di default (PD): probabilità che una controparte passi ad uno stato di default entro un anno. Viene dapprima individuato il rating dell’azienda e, a ogni classe di rating , viene automaticamente associata una probabilità di default. Si tratta di un numero compreso tra 0 e 1, più è elevato tanto più è elevata la probabilità di default e, di conseguenza, più è elevato il rischio di credito assunto dalla banca che potrà applicarvi un tasso più elevato. Loss given default (LGD): tasso di perdita in caso di default, si intende cioè il valore atteso del rapporto tra la perdita a causa del default e l’importo dell’esposizione al momento del default. Pertanto, rappresenta la parte dell’esposizione che andrà persa nel momento in cui si verifica l’inadempienza. La LGD dipende da: percentuale di credito recuperata, il costo finanziario connesso al tempo di recupero, il tempo di recupero, i costi sostenuti per portare a compimento il processo di recupero. Exposure at default (EAD): è il valore delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio al momento del default. Scadenza effettiva (M): è la scadenza economica residua dell’esposizione che viene distinta in durata media finanziaria o vita residua. Negli ultimi anni e a diversi livelli si sta compiendo un percorso di armonizzazione nella classificazione e identificazione dei crediti deteriorati, con lo scopo di agevolare e (^12) Cassazione I sez. civile 29.01.2015 n. 1725. (^13) I1 rischio di credito, glossario Borsa Italiana
3. Gli accordi di Basilea Gli Accordi di Basilea sono linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche, redatte dal Comitato di Basilea^16 , costituito dagli enti regolatori del G10^17 (composto attualmente da undici paesi) più il Lussemburgo allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria. Tali accordi (a integrazione di questi ci sono linee guida, gli standard e le raccomandazioni) sono una forma operativa mediante il quale il Comitato agisce. Inoltre, sono redatti nell’aspettativa che le singole autorità nazionali possano poi rilasciare disposizioni operative che tengano conto di quelle che sono le realtà nazionali. I paesi che aderiscono a tali accordi vi sono vincolati implicitamente nonostante il Comitato non abbia capacità regolamentare autonoma e, come effetto indiretto, i paesi che non vi aderiscono si adeguano a quello che diventa uno standard regolamentare. Con lo sviluppo del libero mercato anticoncorrenziale il rapporto banca-impresa inizia a mostrare notevoli debolezze manifestandosi, come conseguenza, l’urgenza di provvedere per evitare l’espandersi a macchia d’olio di effetti negativi su tutto il sistema bancario. Ed è per questo che nel 1988 interviene un primo accordo sui requisiti patrimoniali minimi delle Banche sviluppato nel corso del tempo fino ai giorni nostri e che sarà ancora oggetto di rinnovamento ed evoluzione a seconda delle future esigenze. (^16) Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision [BCBS]) è stato fondato alla fine del 1974 in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) di Basilea. Il Comitato è composto dai rappresentanti delle banche centrali e dalle autorità di vigilanza bancaria di 27 paesi. La Svizzera è rappresentata nel Comitato di Basilea dalla FINMA e dalla Banca nazionale svizzera (BNS). Il Comitato di Basilea è l'organo centrale per il coordinamento internazionale della regolamentazione bancaria e funge da piattaforma di scambio per la cooperazione su questioni inerenti alla vigilanza bancaria. Il suo mandato consiste nel potenziare la vigilanza bancaria, promuovendo in tal modo la stabilità finanziaria. (^17) Il Gruppo dei Dieci (G-10) è una organizzazione internazionale che riunisce undici paesi di grande rilevanza economica nel mondo. Il G-10 fu fondato nel 1962 dalle dieci maggiori economie capitalistiche di allora. Nel 1964 la Svizzera sì unì come undicesimo membro, ma il nome del gruppo rimase invariato. I paesi membri del G-10 aderiscono al General Arrangements to Borrow (GAB) (Accordo generale per l'ottenimento di prestiti). Si tratta d'un accordo per l'ottenimento dei prestiti supplementari, che possono essere ottenuti nel caso in cui i ricorsi monetari stimati dallo FMI siano inferiori alle necessità reali di un paese membro. Le attività del G-10 sono osservate dalle seguenti organizzazioni internazionali: BIS - Banca dei Regolamenti Internazionali Commissione europea FMI OECD Il Gruppo dei 10 nel dicembre 1971 firmò lo Smithsonian Agreement, sancendo la svalutazione del dollaro rispetto all'oro e le nuove parità fisse delle proprie valute. Il Lussemburgo, per via dell'Unione economica belga-lussemburghese, è un membro associato.
Basilea I ha introdtto come misura di adeguatezza patrimoniale delle banche il coefficiente di solvibilità all’8%. Il coefficiente di solvibilità è il rapporto tra patrimonio di vigilanza e le attività delle banche ponderate per il loro rischio di credito. A fronte di ogni esposizione creditizia la banca deve mettere da parte l’8% del credito ponderato per il livello di rischio del credito stesso. La ratio è che una banca può assumere i rischi che vuole purchè adeguatamente patrimonializzata. 3.1. Il patrimonio di vigilanza e il coefficiente di solvibilità Il patrimonio di vigilanza è la quantità di capitale che ogni banca deve detenere per soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale previsti da Basilea. In Italia l’organo di vigilanza è la Banca d’Italia. Il patrimonio di vigilanza è così composto:
in modo molto rapido nel sistema finanziario globalizzato e sempre più informatico. Per tenere conto di questi sviluppi, nel 2001, il Comitato di Basilea ha pubblicato in un documento di consultazione una nuova proposta, denominata Basilea II. 3.3 Basilea II Il 26 giugno 2004 viene pubblicata sul sito della Banca dei Regolamenti Internazionali la versione definitiva del nuovo accordo di Basilea, la cui versione italiana è titolata “Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali”. Considerato che il nuovo accordo costituisce la revisione del precedente Basilea 1 (1988) è comunemente detto “Basilea 2”. Il nuovo accordo è molto più articolato e complesso del precedente, volto a potenziare la trasparenza, la solidità e la stabilità del sistema bancario e quindi del sistema economico nel suo complesso. Gli obiettivi di Basilea 2 permangono quelli del primo accordo:
dotino di un capitale di vigilanza adeguato ai rischi assunti: di credito, operativo, di mercato. A tal proposito andremo quindi a considerare i Risk-Weighted Assets che rappresentano la sintesi dei principali fattori di rischio riconducibili ad una data attività finanziaria. Tali fattori vengono applicati per correggere il valore nominale dell’attività in maniera tale da esprimere una più appropriata misurazione del suo valore. Per esempio, a parità di valore nominale di due differenti attività finanziarie, la detenzione in portafoglio di un’obbligazione corporate a medio lungo termine di un’azienda con utile di bilancio negativo da tre esercizi e rating BBB, genera RWA più elevati rispetto alla detenzione in portafoglio di titoli di Stato con rating AAA. L’ammontare dei RWA influenza l’entità del patrimonio che le banche devono detenere. Le principali componenti nel calcolo dei RWA sono: Rischio di credito: è il rischio che non si veda rimborsato il prestito. All’interno di tale figura distinguiamo tra: crediti past-due e country risk. I crediti past-due si generano per i sensibili ritardi nel pagamento delle rate. Il country risk caratterizza le transazioni finanziarie tra soggetti di paesi diversi ed è dato dal rischio che uno Stato sovrano blocchi la transazione in valuta estera. Rischio di mercato: è la probabilità che un’attività finanziaria, scambiata su un mercato sufficientemente liquido, sia soggetta a sensibili oscillazioni della propria quotazione, a causa dell’imprevedibilità di fattori atta ad influenzarla. Rischio operativo: probabilità che l’attività finanziaria subisca oscillazioni di valore a causa di fattori non prevedibili che scaturiscono nel corso della normale operatività di una banca.
Un’adeguata capitalizzazione; Una prudente gestione del rischio; Una prudente gestione della liquidità. Infine, altro obiettivo primario e sul quale i regolatori si sono focalizzati con grande attenzione è il raggiungimento di una maggiore trasparenza informativa, difatti, numerose sono le disposizioni in tal senso. 3.6 Aspetti legati alla capitalizzazione Stabilire il livello ottimale di patrimonializzazione non è assolutamente una scelta banale. Difatti, bisogna ponderare con grandissima attenzione vantaggi e svantaggi che ne derivano. Per esempio, si consideri un rialzo del patrimonio di vigilanza. Possiamo avere due tipi di effetti: Positivo: la banca detiene un capitale maggiore e ciò garantisce al sistema finanziario più stabilità. Negativo: si riduce la redditività per la banca. Difatti, la banca avrà sì una maggiore percentuale di patrimonio detenuto ma, d’altro canto, si riduce sensibilmente e proporzionalmente, la quantità di patrimonio che la banca potrebbe investire per ricavarne dei profitti. Una minore redditività fa sì che la singola banca sia ritenuta meno interessante dagli shareholders e ciò determina una perdita di competitività per tutto l’intero settore. Alla luce di queste riflessioni, Basilea III ha lasciato inalterato all’8% il requisito patrimoniale complessivo richiesto alle banche.
3.7 Riserve di capitale: i Buffer Nel nuovo accordo viene confermato il sistema per il calcolo della rischiosità dell’attivo. La rischiosità viene determinata come la moltiplicazione tra l’importo dei prestiti concessi ed un certo coefficiente di rischio che varia in base al rischio specifico della controparte, secondo la logica che concedere un finanziamento ad un’impresa o ad uno Stato presenti un differente grado di rischio. In risposta al problema della sottocapitalizzazione , l’accordo ha previsto per le banche una dotazione di mezzi patrimoniali di elevata qualità che fungano come cuscinetto nei momenti di tensione del mercato. In particolare, sono stati introdotti tre buffer di capitali aggiuntivi, di seguito descritti.
3.9 Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) misura la vulnerabilità dell’istituto rispetto a crisi di liquidità nel breve periodo. Impone alle banche di detenere attività liquide di elevata qualità e non vincolate, adeguate a coprire deflussi monetari netti improvvisi e sostanziosi. Sono definiti attivi liquidi di alta qualità le attività facilmente liquidabili sul mercato, anche in periodi di tensione e stanziabili presso la Banca Centrale, caratterizzate da alti rating creditizi e bassa volatilità. Perciò si intendono tutte le attività che, in caso di crisi di liquidità acuta, possono essere convertite in denaro entro trenta giorni con perdite modeste o nulle. L’indice deve assumere un valore sempre maggiore di 1. Il Liquidity Coverage Ratio entrò in vigore a partire dal 2015 con un’applicazione progressiva negli anni per mitigarne gli effetti sull’economia reale. L’introduzione avvenne secondo i seguenti scaglioni: 60% nel 2015, 70% nel 2016, 80% nel 2017 e 100% dal 2018. Inoltre dobbiamo considerare il Net Stable Funding Ratio (NSFR) che ha l’obiettivo di rafforzare la solidità di più lungo termine (un anno) per far sì che le attività e le passività presentino una congruità nella struttura per scadenze. Secondo il Comitato di Basilea, il rischio di credito può essere valutato in 3 modi:
_- Metodologia standard (Standardized Approach)
diversificati in funzione del rating della controparte o del garante. Il rating è esaminato da agenzie esterne riconosciute dalle Autorità di vigilanza. Questo sistema viene utilizzato da quelle banche che trovano gli altri sistemi troppo costosi o che non hanno le capacità adeguate per farlo al loro interno. Lo svantaggio è che i coefficienti di misurazione del rischio sono molto prudenziali, soprattutto per le esposizioni che non presentano un rating esterno (viene applicato il coefficiente di ponderazione del 100%). Per la banca avere un portafoglio con molti crediti a basso rischio vuol dire avvicinarsi velocemente ai valori minimi degli indicatori; qualora le misurazioni siano molto prudenziali queste richiedono accantonamenti di capitale maggiori provocando gli effetti visti poco sopra. 3.11 Metodologia IRB Foundation e Advanced In alternativa al metodo standard le banche possono utilizzare il metodo IRB8 che si distingue in IRB Foundation (metodo di “base”) e IRB Advanced (metodo “avanzato”). L’utilizzo di entrambi i metodi è condizionato all’autorizzazione della Banca d’Italia, previa verifica dei requisiti organizzativi e quantitativi, in particolare si deve valutare che la banca abbia le capacità organizzative, professionali, informative e procedurali adatte. Ovviamente per l’IRB advance le capacità richieste sono superiori rispetto all’IRB di base. A differenza del metodo standard, l’IRB prevedere la valutazione interna della ponderazione del rischio. In particolare si rilevano tre fattori principali: Componente del rischio di inadempimento della controparte (vedremo a riguardo PD, LGD, EAD e M); Gli standard minimi, organizzativi e quantitativi, che devono essere rispettati per l’applicazione del sistema IRB; I requisiti patrimoniali, espressi dalla trasformazione delle componenti del rischio in attività ponderate per il rischio. Vediamo più nel dettaglio le componenti del rischio connesso all’inadempimento: Probabilità di default ( Probability of default - PD): probabilità che la controparte passi allo stato di default in un orizzonte temporale di un anno; Tasso di perdita in caso di default ( Losses Given Default - LGD): valore atteso del rapporto, espresso in termini percentuali, tra la perdita a causa del default e l’importo dell’esposizione al momento del default;