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Riassunto diritto penitenziario
Tipologia: Sintesi del corso
Caricato il 28/08/2025
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La disciplina fondamentale della materia si trova nella legge 354/1975, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
La giurisdizione penitenziaria deve rispettare i principi della Costituzione che regolano il processo penale, tra i quali: Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Art. 3: riconosce il principio di eguaglianza formale, sia nel trattamento penitenziario, sia nel procedimento di sorveglianza e garantisce che situazioni soggettive uguali siano trattate paritariamente e situazioni diverse ricevano diverso trattamento. Il comma 2 disciplina l’uguaglianza di fatto o sostanziale. Art. 10: prescrive all’ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle <
Art. 68: prevede l’immunità per i membri del Parlamento, i quali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre il parlamentare a perquisizione personale o domiciliare, ad arresto o altra privazione della libertà personale o detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero se il soggetto sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni. Art. 79: stabilisce che <<l’amnistia o l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale>>. Art. 87: attribuisce al PdR il potere di concedere la grazia e commutare le pene. Art. 101: afferma che <<la giustizia è amministrata in nome del popolo>> e che <>. Art. 104: garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere. Art. 111: stabilisce i principi del giusto processo regolato dalla legge, applicabile davanti ad ogni giurisdizione. Inoltre, ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo ed imparziale. In particolare, la legge deve attuare il contraddittorio sulla prova, cioè, significa consentire la dialettica sulla prova già acquisita in precedenza e partecipare all’acquisizione della prova. La regola del contraddittorio al momento della formazione della prova deve operare analogicamente, in quanto applicabile, anche nei procedimenti di sorveglianza e di sicurezza. Inoltre, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, per cui le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza devono essere motivate, per consentire alle parti di conoscere il ragionamento logico- giuridico che ha portato il giudice alla decisione e consentire loro il ricorso in cassazione. Infine, contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge. Art. 117: prescrive che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, per cui il legislatore italiano deve legiferare nel rispetto non solo della Costituzione, ma anche del diritto dell’UE e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo prevede che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona e che nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù.