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Riassunto Diritto Penitenziario, Sintesi del corso di Diritto Penitenziario

Riassunto diritto penitenziario

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

Caricato il 28/08/2025

Utente sconosciuto
Utente sconosciuto 🇮🇹

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LE FONTI DEL DIRITTO PENITENZIARIO
La disciplina fondamentale della materia si trova nella legge 354/1975, norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà.
I principi costituzionali
La giurisdizione penitenziaria deve rispettare i principi della Costituzione che regolano
il processo penale, tra i quali:
Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.
Art. 3: riconosce il principio di eguaglianza formale, sia nel trattamento
penitenziario, sia nel procedimento di sorveglianza e garantisce che situazioni
soggettive uguali siano trattate paritariamente e situazioni diverse ricevano
diverso trattamento. Il comma 2 disciplina l’uguaglianza di fatto o sostanziale.
Art. 10: prescrive all’ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle <<norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute>>. Si tratta delle norme
consuetudinarie, le quali nel nostro ordinamento assumono il rango di norme
costituzionali per riconoscimento della Corte Costituzionale.
Art. 11: prescrive all’Italia di consentire, <<in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le nazioni>> e quindi impone una rinuncia del nostro
Paese alla propria sovranità in favore dell’UE in materia di giustizia. In
attuazione degli artt. 11 e 117, la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto
del cittadino europeo di scontare la pena in Italia.
Art. 13 comma 2: stabilisce sia la riserva di giurisdizione, per cui solo un atto
motivato dell’autorità giudiziaria, cioè un provvedimento motivato del giudice di
sorveglianza, può privare o limitare la libertà personale del condannato, sia la
riserva assoluta di legge statale, per cui il condannato può essere privato o
limitato della sua libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Art. 24: il comma 2 garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento. La disposizione si applica anche nel procedimento di
sorveglianza, dove il diritto di difesa del condannato trova piena esplicazione,
dovendo egli necessariamente essere assistito da un difensore, da lui nominato
di fiducia oppure d’ufficio.
Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione e quindi anche nel procedimento di sorveglianza.
Il comma 4 stabilisce che la legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari, impone la previsione legislativa della revisione
delle sentenze di condanna ingiuste perché nessun innocente deve essere
sottoposto a pena. Tale principio può essere ritenuto applicabile anche nel
procedimento di sorveglianza.
Art. 25: <<nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso>>e per il quale <<nessuno può
essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge>>,
stabiliscono i principi generali del sistema sanzionatorio penale.
Art. 27: detta la presunzione di non colpevolezza dell’imputato, esigendo che il
suo trattamento penitenziario non sia equiparato a quello del condannato.
Inoltre, stabilisce che <<le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato>>. Si
tratta del principio costituzionale più importante in materia penitenziaria. Molti
dubbi in proposito ha sollevato la pena dell’ergastolo, che, non prevedendo il
riacquisto della libertà, sembra non poter assicurare la rieducazione del
condannato.
Tale art. bandisce la pena di morte.
Art. 35 e 36: tutelano <<il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni>>, quindi
anche quello svolto dal detenuto, nonché i suoi diritti di lavoratore.
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LE FONTI DEL DIRITTO PENITENZIARIO

La disciplina fondamentale della materia si trova nella legge 354/1975, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

I principi costituzionali

La giurisdizione penitenziaria deve rispettare i principi della Costituzione che regolano il processo penale, tra i quali:  Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.  Art. 3: riconosce il principio di eguaglianza formale, sia nel trattamento penitenziario, sia nel procedimento di sorveglianza e garantisce che situazioni soggettive uguali siano trattate paritariamente e situazioni diverse ricevano diverso trattamento. Il comma 2 disciplina l’uguaglianza di fatto o sostanziale.  Art. 10: prescrive all’ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle <>. Si tratta delle norme consuetudinarie, le quali nel nostro ordinamento assumono il rango di norme costituzionali per riconoscimento della Corte Costituzionale.  Art. 11: prescrive all’Italia di consentire, <<in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni>> e quindi impone una rinuncia del nostro Paese alla propria sovranità in favore dell’UE in materia di giustizia. In attuazione degli artt. 11 e 117, la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto del cittadino europeo di scontare la pena in Italia.  Art. 13 comma 2: stabilisce sia la riserva di giurisdizione , per cui solo un atto motivato dell’autorità giudiziaria, cioè un provvedimento motivato del giudice di sorveglianza, può privare o limitare la libertà personale del condannato, sia la riserva assoluta di legge statale, per cui il condannato può essere privato o limitato della sua libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge.  Art. 24: il comma 2 garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La disposizione si applica anche nel procedimento di sorveglianza, dove il diritto di difesa del condannato trova piena esplicazione, dovendo egli necessariamente essere assistito da un difensore, da lui nominato di fiducia oppure d’ufficio. Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione e quindi anche nel procedimento di sorveglianza. Il comma 4 stabilisce che la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari, impone la previsione legislativa della revisione delle sentenze di condanna ingiuste perché nessun innocente deve essere sottoposto a pena. Tale principio può essere ritenuto applicabile anche nel procedimento di sorveglianza.  Art. 25: <<nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso>>e per il quale <<nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge>>, stabiliscono i principi generali del sistema sanzionatorio penale.  Art. 27: detta la presunzione di non colpevolezza dell’imputato, esigendo che il suo trattamento penitenziario non sia equiparato a quello del condannato. Inoltre, stabilisce che <<le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato>>. Si tratta del principio costituzionale più importante in materia penitenziaria. Molti dubbi in proposito ha sollevato la pena dell’ergastolo, che, non prevedendo il riacquisto della libertà, sembra non poter assicurare la rieducazione del condannato. Tale art. bandisce la pena di morte.  Art. 35 e 36: tutelano <>, quindi anche quello svolto dal detenuto, nonché i suoi diritti di lavoratore.

 Art. 68: prevede l’immunità per i membri del Parlamento, i quali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre il parlamentare a perquisizione personale o domiciliare, ad arresto o altra privazione della libertà personale o detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero se il soggetto sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni.  Art. 79: stabilisce che <<l’amnistia o l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale>>.  Art. 87: attribuisce al PdR il potere di concedere la grazia e commutare le pene.  Art. 101: afferma che <<la giustizia è amministrata in nome del popolo>> e che <>.  Art. 104: garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere.  Art. 111: stabilisce i principi del giusto processo regolato dalla legge, applicabile davanti ad ogni giurisdizione. Inoltre, ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo ed imparziale. In particolare, la legge deve attuare il contraddittorio sulla prova, cioè, significa consentire la dialettica sulla prova già acquisita in precedenza e partecipare all’acquisizione della prova. La regola del contraddittorio al momento della formazione della prova deve operare analogicamente, in quanto applicabile, anche nei procedimenti di sorveglianza e di sicurezza. Inoltre, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, per cui le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza devono essere motivate, per consentire alle parti di conoscere il ragionamento logico- giuridico che ha portato il giudice alla decisione e consentire loro il ricorso in cassazione. Infine, contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge.  Art. 117: prescrive che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, per cui il legislatore italiano deve legiferare nel rispetto non solo della Costituzione, ma anche del diritto dell’UE e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Le fonti sovranazionali

 La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo prevede che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona e che nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù.