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appunti di diritto ecclesiastico, Manuais, Projetos, Pesquisas de Direito Previdenciário

ottimi appunti generici di diritto ecclesiastico

Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas

2019

Compartilhado em 29/05/2019

S.ESPOSITO09
S.ESPOSITO09 🇦🇴

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La libertà religiosa.
Premessa: Innanzitutto il diritto alla libertà religiosa rappresenta una forma di espansione e di rafforzamento del bisogno religioso.
Sotto forma di bisogno, la religione più precisamente rappresenta l’aspirazione umana di relazionarsi con il trascendentale,
aspirazione che si traduce in credenze e pratiche individuali o collettive. Le Chiese sono diventate così potenti istituzioni e quando
ciò accade il bisogno religioso diventa un diritto.
Il diritto di libertà religiosa deve considerarsi un diritto pubblico subiettivo, che s’inquadra nel più vasto genus dei diritti di libertà.
Più precisamente la libertà religiosa può definirsi come “la libertà, garantita dallo stato ad ogni cittadino di scegliere la propria
credenza in fatto di religione”. All’ interno della nostra carta costituzionale repubblicana, il principio della libertà religiosa è sancito
in tutta la sua completezza, sia sotti il profilo individuale che collettivo.
a. L’art. 19 afferma: “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume” Differentemente da altre previsioni costituzionali sulle libertà, l’ art. 19 utilizza per indicarne i destinatari, il
termine tutti, quindi fa riferimento a chiunque si trovi nel territorio italiano, dunque anche i non cittadini, vale a dire gli
apolidi, stranieri, rifugiati e quant’altro. In tal senso tale norma deve considerarsi intimamente connessa sia con l’art. 2, in
quanto quest’ ultimo riconosce e garantisce i diritto inviolabili dell’uomo, sia con l’art. 3 il quale sancisce l’eguaglianza dei
cittadini davanti la legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e
sociali. Rientrando la libertà religiosa tra i diritti inviolabili dell'uomo, questa loro qualificazione consente di inserirli
all'interno di una dimensione orizzontale, cioè prevede la possibilità per questi diritti di essere tutelati non solo contro le
intrusioni del potere politico, ma anche contro qualsiasi altra forma d’intrusione messa in atto da agenzie sociali o gruppi di
pressione che intendono “colonizzare” la società. E chi è incaricato di garantire loro questa tutela? Proprio lo Stato il quale
deve agire secondo una politica neutra, affinché non si lasci influenzare da quelle agenzie sociali che il più delle volte
cercano di imporre allo Stato il modo in cui comportarsi, per assecondare i loro interessi.
b. Il comma 2 dell’art.4 ha attribuito un ulteriore valore aggiuntivo, in quanto indica lo scopo di fondo del nostro
ordinamento giuridico, vale a dire il “progresso materiale o spirituale della società” e tale progresso si verifica attraverso la
formazione morale ed intellettuale dei consociati e ne consegue che è ritenuto socialmente utile qualsiasi attività che
concorra a tale progresso. Ragion per cui si può ritenere che anche la religione sia socialmente utile ed in è quest’ottica che
la religione come ‘bene’ conduce all’enunciazione del diritto alla libertà religiosa.
Per quel che riguarda la tutela concreta della libertà religiosa in Occidente è legata storicamente al tentativo del potere religioso di
imporrei i suoi comandamenti etici a tutti i cittadini: la tutela della libertà della religione quindi deve essere frutto del bilanciamento
tra il potere religioso e le esigenze del patrimonio storico-culturale della Repubblica di cui la religione è parte integrante. La tutela
della libertà religiosa oggi deve tener anche conto di una realtà costituta da una società multiculturale e quindi bisogna pensare a
tante esigenze quanti sono i messaggi religiosi a cui un individuo può decidere di aderire. Questa tutela, come già menzionato,
avviene sia individualmente che collettivamente, normalmente, un'esperienza religiosa non avviene mai in maniera isolata, ma il più
delle volte avviene in presenza di altre persone, che insieme formano un gruppo di seguaci che intendono aderire al medesimo
messaggio religioso, e questo gruppo, come qualsiasi gruppo sociale, è desideroso di esternare la sua specifica identità e individualità
(come riconosciuto dalla Corte Cost n. 189/1987). È ovvio però che un'esperienza religiosa è innanzitutto un'esperienza personale e
questo consente di considerarla e valutarla anche a prescindere dal gruppo di appartenenza.
La libertà di coscienza costituisce una vera e propria libertà autonoma che abbraccia tutti gli atteggiamenti dell’individuo
direttamente imputabili alla sua coscienza e tra questi in primis è considerata anche la libertà religiosa. I comportamenti esterni con
cui si manifesta l'appartenenza a una data fede religiosa derivano innanzitutto dall'adesione a quella fede stessa, e l'adesione deriva a
sua volta da un atto di scelta. Quindi prima di parlare dei comportamenti esterni che sono riconosciuti ai seguaci di una data
religione, è indispensabile analizzare quel procedimento psicologico, mentale, che ha come esito la scelta di aderire a quel
determinato messaggio religioso. In sostanza, tale processo psicologico si occupa di formare la coscienza di ogni individuo, ossia
quell'insieme di convinzioni assimilate da un soggetto e che gli consentono di distinguere quello che, secondo il suo punto di vista, è
il bene e il male. Però, affinché le scelte siano prese con una certa consapevolezza è necessario che tale processo psicologico non sia
condizionato da turbamenti e costrizioni. Dunque prima ancora di garantire la libertà di religione, è necessario garantire la libertà di
coscienza a favore di ciascun individuo, poiché la libertà di religione è solo un’espressione di carattere particolare della libertà di
coscienza. La stessa Corte Costituzionale definisce la coscienza “quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso”. A
cosa servirebbe, infatti, garantire la libertà religiosa se un soggetto viene costretto ad aderire o non aderire a un messaggio di fede,
escludendo così la possibilità che la sua adesione o meno sia frutto di una scelta propria e consapevole? In Italia, la libertà di
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La libertà religiosa.

Premessa: Innanzitutto il diritto alla libertà religiosa rappresenta una forma di espansione e di rafforzamento del bisogno religioso. Sotto forma di bisogno, la religione più precisamente rappresenta l’aspirazione umana di relazionarsi con il trascendentale, aspirazione che si traduce in credenze e pratiche individuali o collettive. Le Chiese sono diventate così potenti istituzioni e quando ciò accade il bisogno religioso diventa un diritto.

Il diritto di libertà religiosa deve considerarsi un diritto pubblico subiettivo, che s’inquadra nel più vasto genus dei diritti di libertà. Più precisamente la libertà religiosa può definirsi come “la libertà, garantita dallo stato ad ogni cittadino di scegliere la propria credenza in fatto di religione”. All’ interno della nostra carta costituzionale repubblicana, il principio della libertà religiosa è sancito in tutta la sua completezza, sia sotti il profilo individuale che collettivo.

a. L’art. 19 afferma: “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o

associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume” Differentemente da altre previsioni costituzionali sulle libertà, l’ art. 19 utilizza per indicarne i destinatari, il termine tutti , quindi fa riferimento a chiunque si trovi nel territorio italiano, dunque anche i non cittadini, vale a dire gli apolidi, stranieri, rifugiati e quant’altro. In tal senso tale norma deve considerarsi intimamente connessa sia con l’art. 2, in quanto quest’ ultimo riconosce e garantisce i diritto inviolabili dell’uomo, sia con l’art. 3 il quale sancisce l’eguaglianza dei cittadini davanti la legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Rientrando la libertà religiosa tra i diritti inviolabili dell'uomo, questa loro qualificazione consente di inserirli all'interno di una dimensione orizzontale, cioè prevede la possibilità per questi diritti di essere tutelati non solo contro le intrusioni del potere politico, ma anche contro qualsiasi altra forma d’intrusione messa in atto da agenzie sociali o gruppi di pressione che intendono “colonizzare” la società. E chi è incaricato di garantire loro questa tutela? Proprio lo Stato il quale deve agire secondo una politica neutra, affinché non si lasci influenzare da quelle agenzie sociali che il più delle volte cercano di imporre allo Stato il modo in cui comportarsi, per assecondare i loro interessi.

b. Il comma 2 dell’art.4 ha attribuito un ulteriore valore aggiuntivo, in quanto indica lo scopo di fondo del nostro

ordinamento giuridico, vale a dire il “progresso materiale o spirituale della società” e tale progresso si verifica attraverso la formazione morale ed intellettuale dei consociati e ne consegue che è ritenuto socialmente utile qualsiasi attività che concorra a tale progresso. Ragion per cui si può ritenere che anche la religione sia socialmente utile ed in è quest’ottica che la religione come ‘bene’ conduce all’enunciazione del diritto alla libertà religiosa.

Per quel che riguarda la tutela concreta della libertà religiosa in Occidente è legata storicamente al tentativo del potere religioso di imporrei i suoi comandamenti etici a tutti i cittadini: la tutela della libertà della religione quindi deve essere frutto del bilanciamento tra il potere religioso e le esigenze del patrimonio storico-culturale della Repubblica di cui la religione è parte integrante. La tutela della libertà religiosa oggi deve tener anche conto di una realtà costituta da una società multiculturale e quindi bisogna pensare a tante esigenze quanti sono i messaggi religiosi a cui un individuo può decidere di aderire. Questa tutela, come già menzionato, avviene sia individualmente che collettivamente, normalmente, un'esperienza religiosa non avviene mai in maniera isolata, ma il più delle volte avviene in presenza di altre persone, che insieme formano un gruppo di seguaci che intendono aderire al medesimo messaggio religioso, e questo gruppo, come qualsiasi gruppo sociale, è desideroso di esternare la sua specifica identità e individualità (come riconosciuto dalla Corte Cost n. 189/1987). È ovvio però che un'esperienza religiosa è innanzitutto un'esperienza personale e questo consente di considerarla e valutarla anche a prescindere dal gruppo di appartenenza.

La libertà di coscienza costituisce una vera e propria libertà autonoma che abbraccia tutti gli atteggiamenti dell’individuo direttamente imputabili alla sua coscienza e tra questi in primis è considerata anche la libertà religiosa. I comportamenti esterni con cui si manifesta l'appartenenza a una data fede religiosa derivano innanzitutto dall'adesione a quella fede stessa, e l'adesione deriva a sua volta da un atto di scelta. Quindi prima di parlare dei comportamenti esterni che sono riconosciuti ai seguaci di una data religione, è indispensabile analizzare quel procedimento psicologico, mentale, che ha come esito la scelta di aderire a quel determinato messaggio religioso. In sostanza, tale processo psicologico si occupa di formare la coscienza di ogni individuo, ossia quell'insieme di convinzioni assimilate da un soggetto e che gli consentono di distinguere quello che, secondo il suo punto di vista, è il bene e il male. Però, affinché le scelte siano prese con una certa consapevolezza è necessario che tale processo psicologico non sia condizionato da turbamenti e costrizioni. Dunque prima ancora di garantire la libertà di religione, è necessario garantire la libertà di coscienza a favore di ciascun individuo, poiché la libertà di religione è solo un’espressione di carattere particolare della libertà di coscienza. La stessa Corte Costituzionale definisce la coscienza “quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso”. A cosa servirebbe, infatti, garantire la libertà religiosa se un soggetto viene costretto ad aderire o non aderire a un messaggio di fede, escludendo così la possibilità che la sua adesione o meno sia frutto di una scelta propria e consapevole? In Italia, la libertà di

coscienza viene riconosciuta come “bene costituzionalmente rilevante” e anche se non espressamente disciplinata dalla costituzione, ma solo enunciata, viene garantita e tutelata indirettamente attraverso il riconoscimento a ciascun individuo delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili previsti nell'art. 2 della Costituzione. Inoltre la Corte costituzionale, nella sentenza 117/1979, ha chiarito poi, che la libertà di coscienza dei non credenti va fatta rientrare nella più libertà religiosa assicurata dallo stesso art. 19 della costituzione, il quale garantirebbe anche una corrispondente libertà negativa di non credere (ateismo). Per lo più la libertà di coscienza ha ricevuto riconoscimento e tutala anche a livello sovranazionale tanto dall’art. 9 della convenzione europea dei diritti dell’ uomo (CEDU) quanto dall’art 10 della carta dei diritti fondamentali dell’ Ue. -Vi è da dire tra l’altro che la libertà di coscienza implica:

• La tutela della libertà morale contro forzature fisiche o psichiche Il vero problema è che pur riconoscendo la libertà di

coscienza resta comunque il fatto che con essa coesistono forme divergenti di libertà, come il diritto di propaganda (previsto anche per la libertà di religione) e il diritto all'educazione (previsto come fine stesso della religione). Il diritto all'educazione, in particolare, si rivolge specificamente alle coscienze degli individui al fine di indirizzarle verso il bene proprio e collettivo. Ma quando l'educazione viene affidata a un ente religioso questo potrebbe compromettere la libertà di religione del singolo e prima ancora la libertà di formare autonomamente la propria coscienza, dal momento che ci si potrebbe trovare di fronte a una vera e propria forma di indottrinamento forzato.

• La libertà morale del minore Il caso più tipico in cui viene ostacolata la libera formazione della coscienza è quello del minore,

perché ci ritroviamo in una fase della vita ove la coscienza non è ben consolidata, per cui è facilmente manipolabile da fattori di condizionamento esterni, come ricorda l'art. 2 Cost, La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tali diritti sono riconosciuti all'uomo come persona, a prescindere da concetti come soggettività e capacità giuridica, valendo tanto per gli adulti quanto per i minori. Tuttavia, per i minori sussiste una condizione particolare: non essendo formati spiritualmente, è naturale che ci sia qualcuno che debba consentire loro di acquistare uno spirito critico e maturo, quindi vi è da un lato il diritto e il dovere riconosciuto ai genitori di educare istruire e mantenere i loro figli (art. 30, com.1 Cost) dunque tale diritto consente ai genitori anche di adottare misure limitative e divieti; dall'altro abbiamo il dovere riconosciuto agli ambienti scolastici di educare e soprattutto istruire i minori, nello svolgimento del quale si potrebbe incorrere nello stesso rischio.

• La libertà morale nella famiglia Nella maggior parte dei casi accade che i genitori di un bambino, avendo un proprio e ben

consolidato patrimonio ideologico, culturale, religioso etc. sono della convinzione che il loro dovere di educare i figli comprenda anche trasmettere ai figli stessi tale patrimonio, perché considerato il migliore per essi, arrivando al punto sostanzialmente da imporlo. Questo si spiega se si pensa al fatto che siamo ancora troppo legati a una concezione antiquata della famiglia, in cui la famiglia è considerata un nucleo estraneo alla società civile in cui essa vive che non deve dar conto del suo operato. Ma come ben sappiamo, l’art. 2 Cost garantisce lo sviluppo della personalità del minore, maniera libera e senza condizionamenti, anche all'interno della formazione sociale-famiglia. In sostanza il rapporto tra genitore e figlio, finalizzato all'educazione di questo, deve avvenire tra due soggetti di pari livello, la cui dignità va egualmente rispettata. Si può affermare con tutta tranquillità che il nostro ord.g è conforme all'art. 14 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, il quale da una parte riconosce al minore la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, dall'altra riconosce ai genitori il diritto e il dovere semplicemente guidare il fanciullo nell'esercizio di tali libertà.

• libertà morale nella scuola il principio di libertà di coscienza, può essere addirittura violato all’interno di una scuola, in merito

a tale argomento bisogna effettuare una suddivisione tra:

✓ scuola confessionale la quale potrebbe impedire al minore di valutare criticamente la pluralità dei modelli di vita

proponibili. L’art. 9 dell’Accordo del 1984, specificando il principio generale sancito dall’art. 33 della Costituzione, afferma che la Repubblica garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A questo punto, certo, si potrebbe ipotizzare che lo studente abbia la libertà di scegliere tra una scuola neutrale e una confessionale, tuttavia: in primo luogo è sempre stata riconosciuta ai genitori una priorità nella scelta del tipo d’istruzione da impartire ai propri figli; in secondo luogo non è pensabile che un minore abbia la maturità intellettuale sufficiente per difendere la sua libertà critica di fronte ad un messaggio monolitico, derivante dalle scuole confessionali, le quali per l’appunto si pongono l’obbiettivo di comunicare uno specifico messaggio etico-religioso.

✓ scuola pubblica problemi di tutela della libertà morale dei soggetti non dovrebbero sorgere di fronte a strutture ed

istituzioni statuali, che dovrebbero attenersi all’aspetto della laicità che è il principio di non identificazione dinanzi ad un particolare messaggio religioso. Ma poiché nel nostro ordinamento lo Stato pone le sue strutture educative a disposizione della Chiesa cattolica per la comunicazione della sua dottrina. L’art. 9 dell’Accordo 1984 stabilisce che «nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento». La norma non identifica il titolare del diritto di scelta, per cui è stata necessaria una precisazione legislativa (l. 281 del 1986). È stato stabilito che gli studenti delle scuole secondarie superiori esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione. La domanda d’iscrizione, comunque, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dai genitori o da chi esercita la patria potestà. Resta, comunque, fuori discussione che, per gli studenti al di sotto dei 14 anni, la scelta se avvalersi o non

respinse il ricorso ritenendo che l’esposizione del crocifisso non violasse alcun principio costituzionale. Lautsi fece così ricorso alla Corte Europea di Strasburgo, che nel 2009 accolse la sua richiesta, e per di più la pronuncia fu favorevole. Questa decisione suscitò la reazione del Governo italiano che fece a sua volta ricorso e nel 2011 alla Corte di Strasburgo la quale rovesciò la sentenza ritenendo il crocifisso un simbolo passivo, cioè innocuo e quindi non idoneo a urtare la sensibilità religiosa degli studenti e dei rispettivi genitori; In conclusione la Corte ha ritenuto che la visibilità del crocifisso negli ambienti scolastici va ridimensionata perché tale presenza non è associata a un insegnamento obbligatorio del cristianesimo e soprattutto per il fatto che lo spazio scolastico è aperto ad altre religioni, non è vietata agli alunni la possibilità di indossare tenute a connotazione religiosa, è per lo più prevista la possibilità per le scuole di organizzare l’insegnamento religioso facoltativo per tutte le religioni riconosciute. Lo stesso problema si pose per la presenza del crocifisso nelle aule dei tribunali, in particolar modo ricorderemo la cosiddetta vicenda del giudice di Camerino , il quale si rifiutò di tenere udienza in un'aula in quanto vi era affisso un crocifisso, si rivolse così alla Corte Costituzionale per la sua rimozione, la quale chiuse subito la vicenda attraverso una sentenza di inammissibilità. Successivamente la Cassazione a Sezioni Unite nel 2011, riconobbe la necessità di tutelare la sensibilità religiosa di un pubblico ufficiale attraverso la rimozione del crocifisso dall'aula in cui egli svolge le sue funzioni, nel caso specifico però, il giudice di camerino si rifiutò ugualmente di svolgere la propria attività, poiché il crocifisso era ancora massicciamente presente nelle altre aule. Questo lo portò alla rimozione del suo incarico per inadempienza della sua funzione giurisdizionale. Il medesimo problema si pone anche per i seggi elettorali, più precisamente dal momento in cui un'aula scolastica viene adibita a seggio elettorale, il crocifisso non è più considerato un simbolo passivo, ma un elemento di condizionamento dell'elettore. Infatti vi fu un caso in cui il presidente di un seggio che aveva chiesto la rimozione del crocifisso dall'aula, proposta che scatenò la reazione del prefetto a chiedere la rimozione del presidente dal suo incarico. Tale richiesta venne respinta dalla Corte d'Appello di Perugia nel 2006, la quale sostenne invece la proposta del presidente ritenendo che il seggio elettorale debba essere un luogo neutro, privo di qualsiasi elemento, che potesse influenzare la scelta dell'elettore.

• Offese e pubblicità commerciale altre forme di offesa alla sensibilità religiosa potrebbero derivare dalle pubblicità, ossia dai

messaggi trasmessi in radio, in TV, tramite le affissioni ai muri, etc. Ebbene, è giusto che i messaggi pubblicitari siano sottoposti a una rigida forma di controllo dei loro contenuti, avendo essi carattere meramente commerciale e non ideologico-speculativo, come i messaggi derivanti dalla semplice manifestazione di pensiero (tutelati a livello costituzionale). E poiché il sistema pubblicitario non si aspetta che tale controllo avvenga tramite intervento legislativo, vigila autonomamente i contenuti dei propri messaggi, proprio per evitare di subire danni derivanti da eventuali offese, come la perdita di clienti per i prodotti pubblicizzati. Ecco perché le più importanti associazioni e società di adversiting (ossia società pibblicitarie, di affissioni, cinema, televisioni, etc), per tutelare la credibilità della loro attività pubblicitaria nei confronti dei consumatori, hanno creato un'istituzione privata, l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, che ha provveduto all'elaborazione di un Codice, di natura puramente negoziale, il quale è vincolante innanzitutto per gli associati all'Istituto, poi anche per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente e indirettamente tale codice. All'art. 10, questo Codice stabilisce che la comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni civili, morali e religiose dei consumatori,(in conformità all'art. 12 della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee, il quale sancisce che la pubblicità televisiva..non deve offendere le convinzioni politiche e religiose). Al fine di vigilare è stato istituito un Comitato di controllo che ha il compito di accertare se vi siano pubblicità commerciali non conformi al Codice di Autodisciplina, in tal caso è possibile richiedere l’intervento del Giurì, che ha il compito di far applicare le norme del codice, il quale può ordinare la cessazione del messaggio pubblicitario.

La libertà religiosa come tutela di azioni esterne Poiché la religione non si configura esclusivamente come un sentimento, ma al contrario è intesa dai credenti come una pratica di vita, l’aspirazione più naturale di ciascun individuo è quella di poter scegliere il tipo di comportamenti da tenere nei vari ambiti della vita sociale in cui essi agiscono, senza essere ostacolati. La storia invece ci dimostra che molte volte la libertà religiosa è stata spesso ostacolata a causa delle interferenze, dei controlli, dei divieti imposti dal potere politico, poiché quest’ultimo risultava spesso alleato ad un solo specifico credo religioso, e quindi intenzionato a ostacolare lo sviluppo di tutte le altre confessioni religiose. Ad oggi invece il problema è di diversa natura, si assiste infatti alla comparsa di numerosi gruppi religiosi i quali richiedono ai propri credenti determinati comportamenti, i quali però molte volte ostacolano l'esercizio di una libertà altrui, incidendo sulla tutela degli interessi previsti per altre persone o addirittura per l'intera comunità. Spesso l’ordinamento si trova in difficoltà nel ricondurre certi comportamenti ad un significato religioso: bisogna pertanto assumere maggiore elasticità nelle valutazioni, quindi quando si parla di queste azioni esterne, il cui compimento è visto come necessario per l'esercizio pieno ed effettivo del diritto alla libertà religiosa, è necessario prestare attenzione e cercare di distinguere queste azioni in diverse tipologie, non solo in virtù della loro diversa natura, ma anche in virtù dei problemi che esse comportano.

• La professione della propria fede la prima categoria di azioni esterne è quella riconducibile all'art. 19 Cost, ossia quella che

comprende tutte le azioni necessarie per la professione della propria fede. Professare significa manifestare l’appartenenza ad un dato credo religioso. Ovviamente la libertà di professione religiosa rappresenta una forma particolare della più generale libertà di espressione prevista dall'art. 21, com. 1 Cost. Il problema non è garantire la libertà di professione religiosa, poiché essa come ben sappiamo è costituzionalmente tutelata quindi nessuno potrebbe impedirla. Tuttavia il problema si pone per quei casi in cui tale professione diventa un motivo di discriminazione. Basti pensare all’ipotesi in cui si rifiuta lavoro ad una persone in ragione della propria fede religiosa o quando un coniuge, nei giudizi di separazione coniugale, chiede la pronuncia con addebito all’altro in quanto abbia aderito ad una nuova fede religiosa e abbandonato il domicilio coniugale. Ma l'ipotesi più frequente e molto più delicata riguarda il diritto di recesso : in tutti gli ordinamenti democratici occidentali il soggetto è sia libero di aderire ad un credo religioso così come è libero di ritirare questa sua adesione; Lo stesso Finocchiaro afferma che anche qualora

l'appartenenza a un credo religioso fosse obbligatoria sulla base degli statuti organizzativi di quella stessa confessione religiosa, essa per l'ord.g è sempre libera e le norme di quella confessione religiosa non potrebbero avere in ogni caso effetto per obbligare ad aderire ad essa chi non vuole o non vuole più professarla. Ma le grandi religioni monoteiste considerano tuttavia l’abbandono della religione un grave delitto e spingono affinché vi siano sanzioni nella legislazione statuale. Questo accade nei paesi islamici, in cui la legislazione prevede il reato di apostasia, al colpevole viene imposto un periodo di riflessione da compiere in stato di reclusione, dopo il quale o si torna alla primitiva condizione di musulmano o si affronta la pena di morte. Questa stessa condanna è stata prevista, ad esempio, per lo scrittore indiano Salman Rushdie, che infatti vive nascosto e sotto sorveglianza per la pubblicazione della sua opera "versetti satanici".

• Manifestazioni della propria fede attraverso l'abbigliamento la religione, come sua forma di manifestazione, talvolta impone

ai suoi adepti un particolare abbigliamento e la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte sancito che l’utilizzo di indumenti religiosamente connotati, rientrano tra le manifestazioni del credo religioso “protette” dall’ art.9 della CEDU, ne deriva che tali manifestazioni possono trovare restrizioni, a patto che tali restrizioni siano stabilite dalla legge e a patto che tali restrizioni perseguano finalità legittime con mezzi appropriati e necessari (dunque rispettando i principi di proporzionalità e necessità). E’ quello che accade per la religione musulmana, che impone, o in alcuni casi semplicemente suggerisce, alle donne di coprire il volto con un velo o con il burqa, che lascia solo una piccola fessura per gli occhi. Questo potrebbe creare delle difficoltà circa l'identificazione della donna per questioni di ordine pubblico e sicurezza, per il timore che essa possa assecondare atti terroristici. Infatti, nel nostro ordinamento giuridico la cosiddetta legge Reale del 1975 vietava l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, ovviamente l’intento era quello di evitare la non identificazione di soggetti durante manifestazioni pubbliche, tranne quelle che tale usanza comportino, come ad esempio carnevale, e proprio in violazione di quest’ultima legge, venne denunciata una donna egiziana per l'uso del burqa, successivamente tale legge fu archiviata dalla Procura di Torino nel 2012, sulla base del diritto, riconosciuto a chiunque, di manifestare la propria religione, anche attraverso la propria immagine esteriore, quindi ad oggi è ammesso l’ utilizzo del burqa in quanto quest’ultimo è in linea con la tradizione di determinate culture, tuttavia sussiste l’ obbligo di sottoporsi all’ identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario. In Francia è stata presa una decisione diversa: con la legge n. 2010-1192 si è reso definitivo l'obbligo di rendere visibile il volto in luoghi pubblici, imponendo indirettamente il divieto di indossare il burqa. Un caso a parte è quello del sikhismo, religione di origine indiana che prevede per i suoi seguaci di sesso maschile di indossare un turbante, da non togliere mai, e un pugnale, come simbolo della lotta contro il male. Ebbene, essi spesso protestano contro gli agenti di polizia aeroportuale che li intimano a togliere il turbante per vedere cosa c'è sotto e si sentono in imbarazzo qualora essi svolgano il ruolo di vigili urbani, perché non possono indossare il casco al di sopra del turbante mentre sono in moto.

• La propaganda della fede La propaganda della fede ci avvicina al concetto di proselitismo, e cioè la tendenza a persuadere gli

individui ai fini di avvicinarli ad un determinato partito, una dottrina o una religione, facendo conoscere le proprie convinzioni sia all’interno dei luoghi di culto, sia al di fuori, mediante la parola, gli scritti e tutti gli altri mezzi di esternazione del pensiero. Addirittura esaltando la propria fede e contestando gli altri culti, purché tali contestazioni non oltraggino i valori etici degli altri credi.

✓ Proselitismo come pericolo per la religione dominante la libertà di proselitismo in campo religioso, gioca a favore delle

nuove religioni a discapito di quelle saldamente stabilite, dal momento che le prime agiscono con lo scopo di sottrarre alle seconde i loro seguaci, convincendoli a seguire un messaggio di fede nuovo, diverso. Molte volte queste religioni di vecchio impianto hanno preteso che lo Stato intervenisse per ostacolare lo sviluppo di questi nuovi messaggi religiosi, proprio perché esso avveniva a loro sfavore. In quei paesi in cui il sistema politico s’identifica con quello religioso (i paesi arabi, lo Stato di Israele) tale rischio non sussiste per la presenza del divieto di proselitismo imposto agli altri gruppi religiosi presenti nel loro territorio. Nei paesi in cui il sistema politico non s’identifica con quello religioso, vale a dire negli Stati laici dell'Europa e dell'America, le religioni tradizionali non godono della medesima garanzia. Fatta un'unica eccezione per la Grecia: qui, infatti, la pressione esercitata sull'opinione pubblica dalla Chiesa ortodossa, che rappresenta la religione dominante, è tale da aver reso qualsiasi forma di proselitismo un comportamento negativo e quindi illecito. Come afferma l'art. 13 della Costiuzione greca del 1975, qualsiasi forma d’interferenza con la credenza religiosa di una persona, attraverso forme di convincimento di qualsiasi natura, sia morale che materiale, è vietata.

✓ Libertà di proselitismo e libertà morale o psicologica in genere la libertà di proselitismo è, in linea di principio, pienamente

garantita. Tuttavia quest’aspetto della libertà religiosa potrebbe tradursi nella lesione di altri aspetti della libertà. Infatti la comunicazione del messaggio religioso, può avvenire sia con tecniche corrette, sia attraverso tecniche che comprimono la libertà di valutazione (ipnosi, droga, persuasione occulta) e si risolvono in forme di costrizione. Spesso si ci trova in presenza di un rapporto tra un soggetto particolarmente esperto nella manipolazione dell’io ed un soggetto in piena crisi esistenziale. In questi casi possono crearsi situazioni d’indottrinamento ideologico, vale a dire l’acquisizione di un sapere inculcato, senza personale assimilazione e partecipazione critica.

✓ Eventuale illiceità delle tecniche di proselitismo Spesso, la coscienza di certi soggetti è indebolita da fattori traumatici

(sofferenza, perdita di persone care) e da sempre le religioni hanno trovato in questi stati d’animo il loro terreno di cultura.