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Concetto di bene e classificazioni giuridiche, Esquemas de História

Una definizione di bene dal punto di vista economico e giuridico, evidenziandone le caratteristiche e le categorie. Vengono distinti beni mobili e immobili, beni generici e specifici, beni divisibili e indivisibili, beni futuri e presenti. Vengono inoltre illustrate le universalità di fatto e di diritto, i frutti e le pertinenze.

Tipologia: Esquemas

2020

Compartilhado em 22/06/2020

S.ESPOSITO09
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Nozione: Secondo l'art. 810 c.c. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Dunque da quanto dal testo dell'articolo ci
accorgiamo che non tutto quello che esiste in natura può essere qualificato come bene, ma solo quelle "cose" che possono essere oggetto di
diritti.
Dunque nello specifico che caratteristiche deve avere una cosa per essere considerata un bene? Deve essere suscettibile di appropriazione e
di utilizzo, deve possedere, cioè, un valore. Ma quando una cosa ha un valore? Quando esiste in quantità limitata ed è suscettibile di
appropriazione.
Detto ciò possiamo renderci conto che non sono beni le cose che si trovano in natura in quantità illimitate o, comunque, maggiore ai bisogni
umani, come potrebbe essere l'aria o, non appropriabili, come le stelle od il sole, mentre è sicuramente un bene l'energia elettrica prodotta
grazie ai pannelli solari. Una volta data la definizione di bene dal punto di vista economico, occorre anche definire il bene da un punto di
vista giuridico ove il concetto è ancor più vasto, infatti sono beni non solo le cose che hanno un valore, ma anche i diritti perché anche questi
hanno valore e sono negoziabili. In questo senso si esprime spesso il codice considerando beni anche i diritti.
Il bene (art. 810 c.c.)
beni materiali o corporali: sono tutti beni che possono essere percepiti con i nostri sensi; questi beni hanno, quindi, materialità
corporea , come ad es. un anello. Tra questi ritroviamo pure le energie naturali (energia elettrica), purché anch’esse abbiano valore
economico (art.814 c.c.).
beni immateriali: a differenza dei primi non hanno materialità corporea, non possono essere percepiti direttamente con i sensi umani.
Ne sono esempi gli stessi diritti, le opere dell'ingegno considerate beni immateriali solo quando l’opera arrivi a formare oggetto di
scambio. A tale categoria possono ricondursi gli strumenti finanziari.
Prodotti finanziari: Il legislatore ha individuato recentemente una nuova categoria di beni, i prodotti finanziari, al fine di assoggettarli
ad una specifica disciplina a tutela degli investitori e strumentale al buon funzionamento del mercato dei capitali. Sono prodotti
finanziari tutte le forme di investimento di natura finanziaria, ossia tutte le forme di impiego di risparmio effettuato in vista di un
ritorno economico. Rilievo tra questi hanno gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) che hanno appunto idoneità a formare
oggetto di negoziazione sul mercato dei capitali. La legge impone a chiunque intenda effettuare una “offerta al pubblico” di prodotti
finanziari l’obbligo di predisporre un prospetto informativo, contenente tutte le informazioni.
beni immobili: sono tutti quelli che sono incorporati naturalmente o artificialmente al suolo. Non è possibile spostare tali beni senza
provocarne un cambiamento notevole della loro struttura o destinazione. Ricordiamo, ad esempio, gli edifici,gli alberi e le costruzioni
beni mobili: sono beni mobili tutti quelli che non sono considerati beni immobili
Come si vede il concetto di bene mobile lo ricaviamo per esclusione; importante è la distinzione tra beni mobili ed immobili, soprattutto
per il diverso modo di circolazione (cioè di trasferimento) delle due categorie di beni; i beni mobili circolano in maniera molto più fluida
e semplice lo stesso vale per la proprietà su di essi; per i beni immobili la situazione è più complessa in quanto è necessaria la forma
scritta per il trasferimento e bisognerà annotare tutte le vicende che li riguardano in appositi registri in modo da permettere ai terzi di
conoscere delle loro vicende. È quindi previsto un regime di pubblicità immobiliare. La pubblicità attraverso le annotazioni su appositi
registri è prevista anche per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture, che per questo motivo vengono detti " beni mobili
registrati ".
cose generiche: la cosa è individuata per la sua appartenenza ad un genus
cose specifiche: la cosa possiede una sua individualità che la distingue all'interno del suo genere
La distinzione tra cose generiche e specifiche dipende dalla considerazione che i soggetti hanno della cosa stessa. Una cosa può venir
considerata come generica oppure specifica secondo le intenzioni delle parti. Se mi impegno a vendere un cavallo arabo posso
concordare con il compratore che la vendita può avere ad oggetto un qualsiasi animale del genere, ma potrebbe accadere che l'accordo
riguardi un particolare cavallo arabo, con certe caratteristiche ben precise, ed allora ecco che vendita avrà ad oggetto una cosa specifica
e non più generica. All'opposto può accadere che una cosa comunemente intesa come specifica, ad es. un quadro, possa essere
considerata come generica, magari perché interessa più per le sue dimensioni che per la sua individualità. La distinzione è
particolarmente rilevante perché la proprietà delle cose generiche passa solo con l'individuazione della cosa da trasferire (art. 1378
c.c.); se la cosa perisce prima della individuazione il venditore non sarà liberato dall'obbligo di fornire la cosa, poiché questa,
appartenendo appunto ad un genere, è sempre reperibile, a meno che per un disastro perisca tutto il genere ( un virus che uccida tutti i
cavalli del mondo).
cose fungibili: sono quelle che all'interno di un genere possono essere facilmente sostitute le une alle altre di identica utilità
cose infungibili: sono quelle non possono essere sostituite le une alle altre senza danneggiare l'interesse del creditore
Il codice civile spesso si riferisce ai concetti di fungibilità e di infungibilità.
-Il comodato, ad esempio, ha ad oggetto cose infungibili (art. 1803 c.c.)
-poiché bisogna restituire la stessa cosa ricevuta; il mutuo ha ad oggetto cose fungibili (art. 1813 c.c.)
-poiché devono essere restituite cose della stessa specie e qualità; la compensazione opera tra debiti e crediti che hanno ad oggetto
cose fungibili (art. 1243 c.c.).
-Le cose fungibili vengono spesso in considerazione per la caratteristica di essere considerate a peso o a misura ( 100 kg. di grano)
Beni inconsumabili: cose che si prestano ad un uso ripetuto come un vestito o un'automobile. I beni inconsumabili, in quanto
suscettibili di una serie di utilizzazioni, sono invece detti beni di utilità permanente o a fecondità ripetuta.
Beni consumabili: sono quei beni che non possono arrecare utilità all’uomo senza perdere la loro individualità (es. cibo) o senza che il
soggetto se ne privi (es. danaro). I beni consumabili, siccome capaci di una sola utilizzazione, sono anche detti beni ad utilità semplice o
a fecondità semplice.
-Ad es. mediante ’usufrutto si attribuisce il godimento di uno o più beni a persona diversa dal proprietario, con l’obbligo di restituire lo
stesso o gli stessi beni ricevuti, non è dunque concepibile rispetto ai beni consumabili (ai quali si addice il “quasiusufrutto”). Il
comodato (contratto con il quale si consegna ad una persona una cosa a titolo gratuito, perché se ne serva con l’obbligo di restituire la
stessa cosa ricevuta (es. presto un libro ad un amico che vuol leggerlo, con l’obbligo di restituirmelo) non è concepibile per i beni
consumabili, ai quali si addice il mutuo (si ha l’obbligo di restituire non la stessa cosa, ma la stessa quantità di beni dello stesso genere).
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Nozione: Secondo l'art. 810 c.c. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Dunque da quanto dal testo dell'articolo ci accorgiamo che non tutto quello che esiste in natura può essere qualificato come bene, ma solo quelle "cose" che possono essere oggetto di diritti. Dunque nello specifico che caratteristiche deve avere una cosa per essere considerata un bene? Deve essere suscettibile di appropriazione e di utilizzo, deve possedere, cioè, un valore. Ma quando una cosa ha un valore? Quando esiste in quantità limitata ed è suscettibile di appropriazione. Detto ciò possiamo renderci conto che non sono beni le cose che si trovano in natura in quantità illimitate o, comunque, maggiore ai bisogni umani, come potrebbe essere l'aria o, non appropriabili, come le stelle od il sole, mentre è sicuramente un bene l'energia elettrica prodotta grazie ai pannelli solari. Una volta data la definizione di bene dal punto di vista economico, occorre anche definire il bene da un punto di vista giuridico ove il concetto è ancor più vasto, infatti sono beni non solo le cose che hanno un valore, ma anche i diritti perché anche questi hanno valore e sono negoziabili. In questo senso si esprime spesso il codice considerando beni anche i diritti. Il bene (art. 810 c.c.)beni materiali o corporali: sono tutti beni che possono essere percepiti con i nostri sensi; questi beni hanno, quindi, materialità corporea , come ad es. un anello. Tra questi ritroviamo pure le energie naturali (energia elettrica), purché anch’esse abbiano valore economico (art.814 c.c.).  beni immateriali: a differenza dei primi non hanno materialità corporea, non possono essere percepiti direttamente con i sensi umani. Ne sono esempi gli stessi diritti, le opere dell'ingegno considerate beni immateriali solo quando l’opera arrivi a formare oggetto di scambio. A tale categoria possono ricondursi gli strumenti finanziari.  Prodotti finanziari: Il legislatore ha individuato recentemente una nuova categoria di beni, i prodotti finanziari, al fine di assoggettarli ad una specifica disciplina a tutela degli investitori e strumentale al buon funzionamento del mercato dei capitali. Sono prodotti finanziari tutte le forme di investimento di natura finanziaria, ossia tutte le forme di impiego di risparmio effettuato in vista di un ritorno economico. Rilievo tra questi hanno gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) che hanno appunto idoneità a formare oggetto di negoziazione sul mercato dei capitali. La legge impone a chiunque intenda effettuare una “offerta al pubblico” di prodotti finanziari l’obbligo di predisporre un prospetto informativo, contenente tutte le informazioni.  beni immobili: sono tutti quelli che sono incorporati naturalmente o artificialmente al suolo. Non è possibile spostare tali beni senza provocarne un cambiamento notevole della loro struttura o destinazione. Ricordiamo, ad esempio, gli edifici,gli alberi e le costruzioni  beni mobili: sono beni mobili tutti quelli che non sono considerati beni immobili  Come si vede il concetto di bene mobile lo ricaviamo per esclusione; importante è la distinzione tra beni mobili ed immobili, soprattutto per il diverso modo di circolazione (cioè di trasferimento) delle due categorie di beni; i beni mobili circolano in maniera molto più fluida e semplice lo stesso vale per la proprietà su di essi; per i beni immobili la situazione è più complessa in quanto è necessaria la forma scritta per il trasferimento e bisognerà annotare tutte le vicende che li riguardano in appositi registri in modo da permettere ai terzi di conoscere delle loro vicende. È quindi previsto un regime di pubblicità immobiliare. La pubblicità attraverso le annotazioni su appositi registri è prevista anche per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture, che per questo motivo vengono detti " beni mobili registrati ".  cose generiche: la cosa è individuata per la sua appartenenza ad un genus  cose specifiche: la cosa possiede una sua individualità che la distingue all'interno del suo genere  La distinzione tra cose generiche e specifiche dipende dalla considerazione che i soggetti hanno della cosa stessa. Una cosa può venir considerata come generica oppure specifica secondo le intenzioni delle parti. Se mi impegno a vendere un cavallo arabo posso concordare con il compratore che la vendita può avere ad oggetto un qualsiasi animale del genere, ma potrebbe accadere che l'accordo riguardi un particolare cavallo arabo, con certe caratteristiche ben precise, ed allora ecco che vendita avrà ad oggetto una cosa specifica e non più generica. All'opposto può accadere che una cosa comunemente intesa come specifica, ad es. un quadro, possa essere considerata come generica, magari perché interessa più per le sue dimensioni che per la sua individualità. La distinzione è particolarmente rilevante perché la proprietà delle cose generiche passa solo con l'individuazione della cosa da trasferire (art. 1378 c.c.); se la cosa perisce prima della individuazione il venditore non sarà liberato dall'obbligo di fornire la cosa, poiché questa, appartenendo appunto ad un genere, è sempre reperibile, a meno che per un disastro perisca tutto il genere ( un virus che uccida tutti i cavalli del mondo).  cose fungibili: sono quelle che all'interno di un genere possono essere facilmente sostitute le une alle altre di identica utilità  cose infungibili: sono quelle non possono essere sostituite le une alle altre senza danneggiare l'interesse del creditore  Il codice civile spesso si riferisce ai concetti di fungibilità e di infungibilità. -Il comodato, ad esempio, ha ad oggetto cose infungibili (art. 1803 c.c.) -poiché bisogna restituire la stessa cosa ricevuta; il mutuo ha ad oggetto cose fungibili (art. 1813 c.c.) -poiché devono essere restituite cose della stessa specie e qualità; la compensazione opera tra debiti e crediti che hanno ad oggetto cose fungibili (art. 1243 c.c.). -Le cose fungibili vengono spesso in considerazione per la caratteristica di essere considerate a peso o a misura ( 100 kg. di grano)  Beni inconsumabili: cose che si prestano ad un uso ripetuto come un vestito o un'automobile. I beni inconsumabili, in quanto suscettibili di una serie di utilizzazioni, sono invece detti beni di utilità permanente o a fecondità ripetuta.  Beni consumabili: sono quei beni che non possono arrecare utilità all’uomo senza perdere la loro individualità (es. cibo) o senza che il soggetto se ne privi (es. danaro). I beni consumabili, siccome capaci di una sola utilizzazione, sono anche detti beni ad utilità semplice o a fecondità semplice.  -Ad es. mediante ’usufrutto si attribuisce il godimento di uno o più beni a persona diversa dal proprietario, con l’obbligo di restituire lo stesso o gli stessi beni ricevuti, non è dunque concepibile rispetto ai beni consumabili (ai quali si addice il “quasiusufrutto”). Il comodato (contratto con il quale si consegna ad una persona una cosa a titolo gratuito, perché se ne serva con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (es. presto un libro ad un amico che vuol leggerlo, con l’obbligo di restituirmelo) non è concepibile per i beni consumabili, ai quali si addice il mutuo (si ha l’obbligo di restituire non la stessa cosa, ma la stessa quantità di beni dello stesso genere).

beni divisibili: hanno ad oggetto cose che possono essere frazionate in parti omogenee tali da conservare proporzionalmente il valore dell'intero  beni indivisibili: hanno ad oggetto cose che non possono essere frazionate  Questa definizione merita un chiarimento ed un approfondimento; in natura pare che non esistano cose che non possono essere divise. Avendo ben chiara questa premessa, scopriamo che il fulcro del concetto sta nella possibilità di frazionamento in parti della cosa; quest'ultima è frazionabile quando può essere divisa in parti omogenee, cioè in porzioni che conservano proporzionalmente funzione e valore del tutto; è divisibile una partita di grano perché una sua parte conserva la funzione dell'intera partita e possiede proporzionalmente il valore del tutto. Può accadere, però, che si consideri indivisibile un bene suscettibile di essere diviso in parti; in questi casi avremo una indivisibilità convenzionale (o soggettiva), come nel caso in cui creditore pretenda che il grano sia consegnato in una sola volta o una indivisibilità legale come nel caso delle parti comuni di un edificio. La nozione di bene divisibile assume rilievo in caso di contitolari di diritti sul bene: per il bene divisibile si può sempre ottenere lo scioglimento della comunione; per i beni indivisibili lo scioglimento della comunione ha luogo solo con l’attribuzione dell’intero nella porzione di quello tra i condividenti che ne facciano richiesta, con addebito dell’eccedenza a beneficio degli esclusi o con la vendita del bene all’incanto e successiva ripartizione del ricavato tra gli aventi diritto.  Beni presenti: sono già esistenti in natura e possono essere oggetto di diritti reali, come la proprietà  beni futuri: non sono ancora venuti ad esistenza. Tali beni non possono essere oggetto di diritti reali ma solo di rapporti obbligatori  nel campo dei rapporti economici giuridici si possono prendere impegni affinché si costituisca un oggetto che al momento non esiste ancora: è questo il bene futuro considerato proprio perché si presume che verrà ad esistenza. Questa situazione di incertezza circa l'effettiva " nascita " del bene comporta delle limitazioni in merito ai diritti che potranno sorgere; un bene futuro, infatti, non potrà mai essere oggetto di un diritto reale, come la proprietà, perché tali diritti si costituiscono sopra ad una cosa (una res) sempreché questa esista. Nel caso i diritti relativi, invece, ci si può tranquillamente impegnare su beni che ancora non esistono, come i frutti di un albero, e quindi una parte si può obbligare a vendere tali frutti ma solo dopo che saranno venuti ad esistenza. Prima di quel momento la stessa parte sarà solo obbligata ad adoperarsi per fare in modo che questi nuovi beni vengano ad esistenza ed è per questo che si dice che i beni futuri possono essere solo oggetto di rapporti obbligatori (art. 1348 c.c.). accade spesso che i beni non siano formati da un solo elemento ma sono il frutto della combinazione o della fusione di cose più semplici. Ci occuperemo quindi proprio di quei beni che sono il frutto della combinazione di cose più semplici premettendo che la nostra valutazione avrà sempre natura economica e giuridica, e non fisica, perché dal punto di vista fisico non è forse possibile individuare una cosa che sia veramente " semplice " cioè non composta dalla fusione di più elementi minori.  Cosa semplice è quella i cui elementi sono talmente compenetrati tra di loro che non possono staccarsi senza distruggere o alterare la fisionomia del tutto (es. un animale, un minerale, un fiore).  Cosa composta è, invece, quella risultante dalla connessione, materiale o fisica, di più cose, ciascuna delle quali potrebbe essere staccata dal tutto ed avere autonoma rilevanza giuridica ed economica (es. autovettura composta da motore, carrozzeria, ecc.)  Cose accessorie: una cosa è accessoria quando è in rapporto con un'altra cosa detta principale. La combinazione delle due cose non forma un bene nuovo rimanendo entrambe autonome sia da punto vista della funzione che da quello materiale. (ad es. il computer perderà la sua funzione se non avrà più il monitor). I rapporti di connessione tra le cose sono beni prodotti periodicamente da un altro bene senza che questo modifichi la sua natura o sua destinazione economica per effetto della produzione. I frutti si distinguono in base a quanto sancito dall’art. 820 c.c. in:  frutti naturali: sono quelli che provengono direttamente da altro bene, vi sia stata o meno l'opera dell'uomo come ad esempio i prodotti agricoli. Finché non avviene la separazione dal bene che li produce, i frutti naturali si dicono pendenti: essi formano parte della cosa madre (cosa fruttifera), non hanno ancora esistenza autonoma. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura (art.820. c.c.) e quindi possono essere oggetto solo di rapporto obbligatorio. Solo con la separazione i frutti naturali acquistano una loro distinta individualità (frutti separati) e divengono oggetto di un autonomo diritto di proprietà: che spetta al proprietario della cosa madre, salvo che questi non ne abbia già disposto a favore di altri (es. abbia venduto i frutti ad un terzo, quando ancora essi erano sulla pianta). Se le spese per la produzione e/o il raccolto dei frutti sono sostenute d persona diversa da quella cui spetta la proprietà dei frutti stessi, quest’ultima è tenuta al relativo rimborso, sempre che tali spese non superino il valore dei frutti; altrimenti, il rimborso spetta fino al limite di tale valore (art. 821.2 c.c.).  frutti civili: sono quelli che si traggono da una cosa come corrispettivo del suo godimento che altri ne abbia; ad es. sono frutti civili il corrispettivo di locazioni. I frutti civili devono avere il requisito della periodicità. Essi si acquistano giorno per giorno, in ragione alla durata del diritto (es. se viene venduta la cosa locata, il canone in corso di maturazione va diviso tra alienante ed acquirente in proporzione della durata dei rispettivi diritti). I frutti (art.820 c.c.)