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il bene e la proprietà schemi
Tipologia: Esquemas
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Il diritto di proprietà Contenuto del diritto di proprietà (art. 832 c.c.): L’art. enuncia il principio secondo cui, il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. La proprietà è un diritto reale, caratteri del diritto di proprietà sono: o Pienezza: è un diritto che consente al proprietario ogni lecita utilizzazione del bene, ossia il diritto di fare tutto ciò che vuole del bene, perfino distruggerlo, la pienezza dunque a sua volta implica per il proprietario: -Potere di godimento del bene: ovvero di trarre dal bene l’utilità che lo stesso è in grado di offrire, decidendo SE, QUANDO e COME utilizzarlo, cioè: *Direttamente (ad es. attribuendo la cosa di proprietà) *Indirettamente (ad es. concedendo la cosa in locazione, onde ricavarne un corrispettivo in denaro). o Esclusività: ossia il diritto del proprietario di vietare ogni ingerenza di terzi o Elasticità: sta ad indicare la mutevolezza del contenuto stesso della proprietà derivante dall’estensione o restrizione del diritto a seconda delle eventuali fattispecie che condizionano l’esercizio del diritto stesso (ad es. nei casi in cui il diritto di proprietà riscontra dei limiti). o Imprescrittibilità: sebbene l’art. 948 c 3 c.c. riferisca l’imprescrittibilità non alla proprietà, bensì all’azione di rivendicazione, è logico che anche la proprietà non si può perdere per il non uso, bensì soltanto per usucapione o Perpetuità: una proprietà ad tempus sarebbe una contraddizione, ciò nonostante vi sono talune ipotesi di proprietà temporanea (si pensi ad es. alla proprietà trasferita a terzi in forza di un contratto con termine iniziale. Modi di acquisto della proprietà Art. 922 c.c. =La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge. L'art. 922 elenca i diversi modi di acquisto della proprietà, senza, però, indicarli in modo tassativo (infatti la proprietà si acquista anche "negli altri modi stabiliti dalla legge"). Per lo più l’articolo, non riporta espressamente la sostanziale e importante distinzione tra modi di acquisto a titolo originario e a titolo derivato, seppure forse tenuta presente dal legislatore. Ad ogni modo nei: Modi di acquisto a titolo derivativo: si verifica una successione del diritto, il quale viene trasmesso (compresi i vizi del diritto stesso) da un soggetto ad un altro. (Ad es. successione mortis causa, contratti traslativi, trasferimenti coattivi). Modi di acquisto a titolo originario: si determina la nascita di un diritto nuovo del tutto indipendente rispetto al precedente (eventualmente spettante ad altro proprietario). Vi sono vari modi di acquisto della proprietà a titolo originario indicati dal codice (mentre di quelli a titolo derivativo cioè contratti e successioni, li tratteremo altrove) e sono: o Occupazione (art. 923 c.c.) Il primo comma dell'art. 923 ci svela, in primo luogo, che con l'occupazione si può divenire proprietario di soli beni mobili, beni mobili, però, che non siano di proprietà di nessun altro soggetto. Per i beni immobili abbandonati non è possibile l'occupazione perché l'art. 827 c.c. sancisce espressamente che i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato. Il secondo comma dell'art. 923 ci specifica, poi, quali sono questi beni mobili che non sono di proprietà di alcuno, dividendole in:
5,16 euro, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, come stabilito dall’art. 930 c.c. Particolare invenzione riguarda il tesoro, cioè una cosa mobile nascosta, di cui nessuno può dimostrarne di essere il proprietario, quest’ultimo diviene immediatamente di proprietà di colui che l’ha ritrovato, se viene però trovato in fondo altrui spetta per metà al ritrovatore e per l’altra metà al proprietario del fondo (art. 932 c.c.) Mentre per quel che riguarda il ritrovamento dei beni culturali questi ultimi spettano automaticamente allo stato, mentre al ritrovatore o al proprietario del fondo su cui il bene era situato, spetta un premio. o Accessione: opera in caso di stabile incorporazione di beni diversi. Per stabilire quale bene attrae l'altro (o meglio a quale proprietario andrà la proprietà del bene) si ricorre al concetto della prevalenza. La cosa prevalente, e quindi principale, attrae la cosa secondaria, che è accessoria, pertanto l’accessione e si divide in accessione di:
Limiti di interesse pubblico Espropriazione per pubblica utilità (art. 834 c.c.): l’art. 42 c.3 Cost. dispone che “la proprietà privata, può essere nei casi previsti dalla legge e salvo indenizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. “ La norma tende a ricercare un punto di equilibrio fra l’interesse del proprietario alla conservazione del suo diritto sul bene e l’interesse della collettività ad utilizzarlo (ad es. per destinarlo alla costruzione di opere pubbliche come scuole, ospedali ecc..) l’espropriazione può essere: –Traslativa: quando vi è il trasferimento della titolarità di un bene dal precedente titolare ad un altro soggetto pubblico o privato. –Larvata: pur non determinando per il proprietario la perdita del suo diritto, comporta delle limitazioni tali da svuotare il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile. La corte tende inoltra a distinguere: *disposizioni che si riferiscono ad intere categorie di beni le quali prevedono restrizioni ai poteri di godimento e disposizione per i proprietari, tali disposizioni non rientrano nel concetto di espropriazione, bensì in quello di conformazione del contenuto del diritto di proprietà *disposizioni che si riferiscono a singoli cespiti, tali disposizioni rientrano perfettamente nel concetto di espropriazione e necessitano di indennizzo. È a queste ultime disposizioni che si riferisce l’art. 834 c.c. il quale sancisce che il proprietario può essere privato della proprietà del suo bene (espropriato) in tutto o in parte per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità. (L'art. 834 puntualizza ulteriormente la previsione del comma terzo dell'art. 42 della Costituzione). La corte costituzionale ha però escluso che l’indennizzo debba necessariamente consistere in un integrale risarcimento del pregiudizio economico sofferto dall’espropriato, con la conseguenza che non è richiesto che l’indennizzo sia pari al valore venale (di mercato). Ma allo stesso tempo la stessa corte cost. ha escluso che l’indennizzo possa essere dal legislatore stabilito in termini meramente “simbolici”, dovendo piuttosto rappresentare un serio ristoro del pregiudizio conseguente all’espropriazione. Al fine di incentivare la cessione volontaria, vale a dire un negozio bilaterale concluso tra il proprietario del bene e beneficiario dell’espropriazione, la legge prevede che il corrispettivo della cessione sia maggiore rispetto l’indennizzo. Si verifica spesso che la P.A. realizzi un’opera pubblica su un fondo privato occupato illegittimamente senza aver prima adottato un valido provvedimento d’urgenza. In tale ipotesi l’autorità è legittimata ad adottare un provvedimento di acquisizione coattiva, in forza della quale, l’immobile viene acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile “acquisizione senante”. Al proprietario è riconosciuto un indennizzo per il giudizio patrimoniale e non patrimoniale sofferto. L'espropriazione riguarda fondamentalmente beni immobili, anche se vi sono norme che prevedono l'espropriazione anche di particolari beni mobili. o Requisizione (art.835 c.c.): può essere disposta per gravi ed urgenti necessità pubbliche, militari o civili ed avere oggetto beni mobili o immobili. La requisizione si distingue dalla espropriazione per una serie di importanti motivi:
degli oneri di urbanizzazione, tale contributo sarà poi destinato alla realizzazione di opere urbanistiche come scuole, strade pubbliche ecc.. Mentre per quel che riguarda gli interventi di minor impatto sarà sufficiente una comunicazione di inizio lavori osservata (CILA) o una segnalazione di certificato e di inizio attività (SCIA) da indirizzare all’amministrazione comunale. Al fine di evitare l’abusivismo edilizio, oltre agli strumenti amministrativi come ad es. la demolizione dell’opera abusiva la legge fa ricorso anche a strumenti di tipo privatistico, infatti tra le varie sanzioni l’art. 872 c.c. impone a chi abbia violato disposizioni che regolamentano l’attività edilizia l’obbligo di risarcire i danni che terzi (i vicini) ne abbiano eventualmente sofferto. Limiti di interesse privato o Limiti all’estensione della proprietà privata: L’estensione della proprietà privata, è da intendersi sia in linea verticale che orizzontale, -Estensione VERTICALE: secondo il brocardo medievale in linea verticale si estenderebbe all’infinito sia nel sottosuolo che nello spazio aereo soprastante. L’art. 840 c.2 c.c. dispone che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interessa da escludere (in sostanza il proprietario non può opporsi all’escavazione di 1 galleria che non pregiudichi l’utilizzo della sua proprietà o al passaggio di aeromobili sopra di essa). Dunque la proprietà del suolo si estende solo a quella parte del sottosuolo suscettibile di utilizzazione, analogo principio vale per il soprassuolo. Una limitazione all’estensione verticale si ha quando venga costituito un diritto di superficie. -Estensione ORIZZONTALE: Mentre per quel che riguarda l’estensione orizzontale della proprietà privata quest’ultima si estenderebbe nell’ambito dei propri confini. In base a quanto sancito dall’art. 841 c.c. il proprietario ha la facoltà di cintare in qualsiasi momento il proprio fondo e di impedirne l’accesso a chiunque, salvo: *che vi entri per l’esercizio della caccia (art. 842 c.c.) *o per costruire o riparare opere, come ad es. il muro che si trovi sul confine o presso di esso, o per riprendere qualcosa che sia finito accidentalmente sul fondo (art. 843 c.c.) *le consuetudini consentono l’accesso ai fondi altrui per passeggiarvi, raccogliere fiori, funghi, specie in zone di montagna. o Gli atti emulativi (art. 833 c.c.): Al proprietario sono preclusi gli atti di emulazione, ovvero quelli che non hanno altro scopo che quelli di nuocere o arrecare molestia ad altri. Il codice vieta gli atti emulativi quando concorrono due elementi:
il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo, senza che il proprietario del fondo inferiore possa opporvisi. se le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, il proprietario del fondo dove si siano verificati detti eventi è tenuto a ripararli o a costruirli. o Stillicidio (art. 908 c.c.): Il proprietario di un fondo deve fare in modo che le acque piovane che cadono dai suoi tetti non scolino nel fondo del vicino. L'art. 908 c.c. prevede due possibilità: non esistono pubblici colatoi, il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino esistono pubblici colatoi, il proprietario deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. È necessario però rispettare in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica. Superficie (art. 952 c.c.) Sappiamo che per il fenomeno giuridico della accessione il proprietario del suolo è anche proprietario di quello che vi è posto al di sopra. È possibile, tuttavia, separare la proprietà del suolo da quella della soprastante costruzione attraverso il diritto di superficie, che è un vero e proprio diritto reale. Per quel che riguarda l’istituto della superficie il principale articolo a cui bisogna far riferimento è l’art. 952 c.c. il quale sancisce che il proprietario di un suolo può concedere ad altro soggetto il diritto di costruire un edificio sopra al proprio suolo attribuendogli la proprietà separata dell'edificio. Il proprietario può, inoltre, alienare la costruzione già esistente mantenendo la proprietà del suolo. Dunque l’art. 952 c.c. prevede due ipotesi di diritto di superficie: -la prima ipotesi, cristallizzata all’interno del 1° comma, riguarda una costruzione non ancora eseguita, in tal caso il diritto di superficie può assumere la forma di una concessione (di diritto privato) da parte del proprietario del suolo, che attribuisce ad altro soggetto il potere di costruire sul proprio suolo, e di mantenere la proprietà della costruzione effettuata. Vi saranno, quindi, due proprietà diverse, quella del proprietario, e quella del titolare del diritto di superficie. -la seconda ipotesi, cristallizzata al 2° comma, riguarda una costruzione già edificata, il proprietario può infatti alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. In questo caso il proprietario del suolo aliena la proprietà superficiaria. La superficie può essere a termine oppure, Secondo l'art. 953 c.c. è anche possibile costituire il diritto a tempo determinato, con la conseguenza che alla scadenza del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione. Potrebbe quindi essere questa una ipotesi di proprietà temporanea, cioè di proprietà (della costruzione) che si estingue alla scadenza del termine del diritto di superficie. Specifichiamo, ora, alcuni aspetti relativi al diritto di superficie: costituzione del diritto di superficie: -per contratto con forma scritta ad substantiam ex. n. 2 dell'art. 1350 c.c. -per testamento -per usucapione, ma in questo caso si discute se sia possibile usucapire il diritto ad edificare, mentre è pacifico che possa essere usucapita la proprietà superficiaria oggetto del diritto di superficie: -costruzioni al di sopra o al di sotto del suolo (art. 955 c.c.) -non possono essere concesso il diritto di superficie per le piantagioni (art. 956 c.c.) estinzione del diritto di superficie (art. 954 c.c.): -scadenza del termine -prescrizione; in questo caso bisogna distinguere tra il diritto ad edificare e quello relativo alla proprietà superficiaria.
Nozione: è un diritto reale che attribuisce all'enfiteuta il diritto di godimento di un immobile dietro l'obbligo di pagare un canone e di migliorare il bene. (L'enfiteusi è un diritto reale ormai quasi completamente in disuso; fu usato soprattutto nell' per permettere agli agricoltori di avere pieni poteri sui fondi che coltivavano, con la possibilità per l'enfiteuta di affrancare il fondo divenendone proprietario. Per cercare di bilanciare la posizione dell'enfiteuta e quella del proprietario, spogliato in gran parte dei suoi poteri, si stabilì un periodo minino di durata del diritto, 20 anni, e la stessa possibilità di affrancazione era subordinata alla trascorrere del ventennio. Questa situazione è stata, però, in parte modificata dall''art. 10 l. 18 dicembre 1970, n. 1138 che ha abrogato i primo 3 commi dell'art. 971 che stabilivano, appunto, il periodo minimo di affrancazione in venti anni. Nella situazione attuale, quindi, non c'è termine per procedere alla affrancazione, potendo chiederla anche subito dopo la nascita del diritto; stando così le cose, i casi in cui sopravvive l'enfiteusi sono davvero pochi). Fatta questa premessa, vediamo di schematizzare gli aspetti essenziali del diritto. costituzione dell'enfiteusi, può costituirsi mediante: -contratto -testamento -usucapione sia del diritto del concedente che di quello dell'enfiteuta diritti e obblighi dell'enfiteuta:
Uso e abitazione nozione dell'uso (art. 1021c.c.): è un diritto reale dal contenuto più limitato dell'usufrutto perché attribuisce al suo titolare il potere di servirsi del bene e, nel caso sia fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma solo per quanto occorre per i bisogni suoi e della sua famiglia. (Aggiungiamo, poi, che non può appropriarsi dei frutti civili, cedere il diritto o dare in locazione il bene). Nozione dell’abitazione (art. 1022 c.c.): Per l'abitazione i poteri del titolare del diritto sono ancora più limitati. Dispone, infatti, l'art. 1022 c.c. che chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. Come si vede in questo caso il diritto è limitato alla solo abitazione della casa, escluso, quindi, l'uso del bene. Anche per l'abitazione vige il divieto di cessione e di locazione, ma in entrambi i casi vi è l'obbligo delle riparazioni ordinarie, al pagamento dei tributi come l'usufruttuario(art. 1025 c.c.). Chiudiamo l'argomento ricordando che l'art. 1026 c.c. dispone che le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e alla abitazione, confermando, così, la "parentela" tra questi tre diritti reali. Le servitù prediali Nozione (art. 1027 c.c.): L’art. sancisce che la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Detto ciò vanno precisati taluni elementi: -il peso imposto su un fondo, di cui l’art. 1027 c.c. parla, consiste nella limitazione di una o più facoltà del proprietario di un fondo -il fondo servente, è il fondo che sopporta il peso a favore dell'atro fondo -il fondo dominante, è il fondo che, in relazione al peso imposto al fondo servente, ne trae utilità, vantaggi Ad una compressione delle facoltà del proprietario del fondo servente, corrisponde, quindi, una utilità del fondo dominante. Stabiliamo adesso con precisione quale rapporto deve esserci tra i fondi affinché vi sia una servitù i fondi devono essere vicini ed appartenere a due proprietari diversi. La vicinanza non significa, però, che i fondi debbano essere confinanti. Per soddisfare il requisito basta che un fondo si trovi abbastanza vicino per essere utile all'atro. (Dobbiamo considerare, infatti, che in un paese antico e popolato come l'Italia è ben difficile che vi siano fondi "liberi" perché quando non sono di proprietà di alcuno, fanno parte del patrimonio dello Stato (art. 827 c.c. ); accade, quindi, che un fondo necessariamente confinerà con un altro di proprietà pubblica o privata, e questi ben potrà succedere che i proprietari dei fondi contigui o vicini si accordino affinché un fondo possa trarre utilità dall'altro, con la compressione di alcune facoltà che spettano al proprietario dell'atro fondo. Si potrà convenire, infatti, che il proprietario di un fondo non possa sopraelevare per evitare di togliere la veduta all'altro fondo. Notiamo che il codice civile non parla di proprietari, ma di fondi, volendo porre l'accento sul fatto che il diritto riguarda dei fondi, e le utilità che se ne traggono sono oggettive dei fondi considerati e non dei singoli proprietari. Se ad esempio, mi accordo con il mio confinante per far istallare delle luci sul suo fondo in modo da poter meglio indicare la direzione del mio ristorante, non avremo servitù, perché l'utilità che ne traggo è personale dovuta alla mia attività di ristoratore. Ma se mi accordo con il mio confinante affinché si crei un passaggio sul suo fondo per accedere al mio, avremo servitù, perché vi sarà vantaggio per il mio fondo indipendentemente dalla mia attività o da quelle che possano svolgere i successivi proprietari). Il codice civile all'art. 1028 c.c. ci chiarisce quello che è il concetto di utilità, il vantaggio del fondo dominante affermando che l'utilità può consistere "anche "nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo. Servitù per vantaggio futuro (art. 1029 c.c.): L’articolo ci specifica che si può costituire la servitù anche per una utilità futura, Se l'utilità futura è connessa ad un edificio da costruire o ad un fondo da acquistare, la costituzione del diritto in esame ha una differita efficacia reale: la servitù viene, cioè, in essere esclusivamente dal giorno in cui l'immobile è costruito o il fondo è acquistato. (In altre parole il codice dà una nozione ampia di utilità). Per comprendere in cosa consiste il dovere del titolare del fondo servente potremmo far riferimento all’art. 1030 c.c. il quale sancisce che Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù. Dunque il proprietario del fondo servente deve solo sopportare il peso sul suo fondo. È vero però che al proprietario del fondo servente spetterà un corrispettivo per la servitù, e che potrebbe anche impegnarsi (o essere obbligato per legge) a prestazioni accessorie. In questo caso non può liberarsi delle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, se non cedendolo al proprietario del fondo dominante (art. 1070 c.c.). se il fondo servente venisse venduto, poiché la natura del diritto di servitù riguarda i fondi e non le persone dei singoli proprietari, il diritto riguarderà tutti i proprietari di quel fondo. Il diritto reale di servitù ha quindi caratteristiche particolari rispetto agli altri diritti reali di godimento. Rispetto a questi, infatti, non può essere ceduto né ipotecato, proprio perché si risolve in una qualità inseparabile del fondo, e nemmeno può essere diviso. Se, quindi, la proprietà del fondo dominate è frazionata la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente (art. 1071 c.c. ).
Tipi di servitù La servitù e trattata nel codice in ben 72 articoli (dal 1027 al 1099) e si rende quindi necessaria una elencazione dei veri tipi di servitù: Apparenti: sono quelle cui sono destinate opere visibili e stabili per il loro esercizio (ad esempio la servitù di acquedotto) Non apparenti: sono quelle dove non vi sono opere destinate all'esercizio della servitù. Pensiamo ad una servitù di passaggio pedonale. Se non vi è una strada per consentirlo la servitù è non apparente, c'è ma non si vede (art. 1061 c.c. comma 2) Continue: quelle per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo in quanto vi sono delle opere permanenti per il loro esercizio Non continue: quelle per cui è necessaria un attività umana Da quanto abbiamo detto si evince che la servitù di acquedotto è apparente e continua, mentre quella di passaggio pedonale è non apparente e discontinua. La distinzione in continue e discontinue può sembrare un innocuo giochino privo di rilevanza pratica, ma non è così. Ai fini della prescrizione, infatti, se una servitù è discontinua la prescrizione inizia a correre dall'ultima attività eseguita dall'uomo, dall'ultima passeggiata; nell'altra ipotesi sino a quando l'acquedotto è in attività, non vi sarà mai inizio della prescrizione (art. 1073 c.c.). Sempre in relazione alla prescrizione distinguiamo tra: Servitù positive: quelle in cui il proprietario del fondo servente deve sopportare l'attività del fondo dominante. Il comportamento del proprietario del fondo serventesi sostanzia in un "pati", in una sopportazione. servitù negative: quelle in cui il comportamento del proprietario del fondo servente si sostanzia in un non fare, come la servitù di non soprelevare Abbiamo detto che la differenza è importante ai fini delle prescrizione. In quelle negative fino a quando il proprietario del fondo servente si attiene al "non facere" non vi sarà mai prescrizione, ma se "fa" ad esempio costruendo quando non poteva, la prescrizione ventennale inizierà a correre dal momento in cui ha violato l'obbligo (art. 1073 comma 2). Costituzione della servitù modo di costituzione (art. 1031 c.c.): Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Nulla di strano sul fatto che si possa costituire una servitù per volontà di una o più soggetti, ma è sicuramente eccezionale la previsione che il diritto possa sorgere anche coattivamente, cioè anche contro la volontà del proprietario del fondo servente. Il motivo di tanta severità va ricercato in situazioni che pongono il proprietario di un fondo in situazioni difficili se non proprio insostenibili. Prendiamo l'ipotesi dell'art. 1051 c.c. che prevede la servitù di passaggio coattivo. In questo caso abbiamo un fondo che non ha accesso sulla via pubblica, o lo avrebbe ma con eccessivo dispendio o disagio. Se il proprietario del fondo intercluso non si è accordato con quello del fondo confinante, ecco che potrà rivolgersi al giudice affinché la servitù si costituisca per sentenza. La volontà della legge, quindi, si sostituisce a quella delle parti costituendo una servitù per sentenza. Il diritto del proprietario del fondo intercluso è, quindi, un vero e proprio diritto potestativo, e la sentenza avrà carattere costitutivo. Avendo spiegato la ragione per cui il legislatore ha previsto le servitù coattive, possiamo classificare i modi di costituzione delle servitù. modo di costituzione delle servitù volontarie: -contratto o testamento (art. 1058 c.c.) me se il bene appartiene a più comproprietari c'è bisogno del consenso di tutti (art. 1059 c.c.). Il contratto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità (art. 1350 n. 4) e deve essere trascritto
Chiudiamo, finalmente, l'argomento relativo alla servitù accennando ai mezzi di tutela previsti dal legislatore. L'art. 1079 c.c. prevede che il titolare del diritto di servitù, a pari del proprietario, può esercitare l'azione confessoria chiedendo al giudice di farne accertare l’esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e per farne cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Anche per le servitù sono possibili le azioni possessorie di cui parleremo in seguito. La comunione (art. 1100 c.c.) Nozione (art. 1100 c.c.): si ha comunione quando la titolarità di un diritto reale è in comune a più persone. (Questa situazione può verificarsi per la maggior parte dei diritti, ma solo quando ha ad oggetto un diritto reale si parla correttamente di comunione per il semplice motivo che il codice civile ne detta una disciplina specifica agli artt. 1100 e ss.) oggetto della comunione: sono i diritti reali di godimento poiché la dottrina maggioritaria nega che la comunione possa avere ad oggetto i diritti reali di garanzia. (Se la comunione ha ad oggetto il diritto di proprietà si chiamerà condominio, mentre se ha ad oggetto altri diritti reali si chiamerà, di volta in volta, coenfiteusi, cousufurtto (o usufrutto congiuntivo) etc.) costituzione: La costituzione può avvenire in tre modi diversi:
Ciò stabilito, poniamoci una delicata questione, i comunisti sono responsabili in solido per le obbligazioni contratte per la cosa comune? L'art. 1115 c.c. che si occupa delle obbligazioni solidali dei partecipanti, non ci chiarisce il problema, ma si ritiene che le obbligazioni prese per la cosa comune siano solidali, sempre che siano state validamente contratte con il terzo, che, cioè siano state rispettate le norme sulla comunione in merito alla amministrazione della cosa comune. Amministrazione della cosa comune (art. 1105 c.c. e ss.) Il peso della quota è però particolarmente rilevante anche per quanto riguarda l'amministrazione della cosa comune. L'art. 1105 c.c. , infatti, dopo aver ribadito che tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune, stabilisce le maggioranze necessarie per le deliberazioni relative alla comunione. In proposito distinguiamo tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione. atti ordinaria amministrazione: sono obbligatorie anche per la minoranza dissenziente le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote atti di straordinaria amministrazione (art. 1108 c.c.): -innovazioni e atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: è necessaria la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune -atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e locazioni ultranovennali: è necessario il consenso di tutti i partecipanti I comunisti possono anche decidere di nominare un amministratore della cosa comune e formare un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa (art. 1106 c.c.). Sia le deliberazioni relative alle decisioni sulla cosa comune sia le deliberazioni relative alle nomina dell'amministratore e al regolamento possono essere impugnate davanti alla autorità giudiziaria(art. 1107 e art. 1109 c.c.). Scioglimento della comunione La comunione si scioglie con la divisione. Sul punto è chiaro l'art. 1111 c.c. secondo cui: Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione. Se, quindi, uno dei partecipanti decide di sciogliere la comunione, gli altri non possono impedirlo. Il diritto alla divisione si configura, quindi, come vero e proprio diritto potestativo proprio perché gli altri comunisti non possono far altro che subire la decisione presa. Per evitare, però, che la comunione sia sciolta poco dopo la sua costituzione, i comunisti possono stipulare un patto per rimanere in comunione per un tempo determinato. Tale patto, tuttavia, non può avere durata superiore a dieci anni; nel caso sia stato stipulato per un periodo superiore non sarà invalido, ma il termine originariamente stabilito si riduce a dieci anni. Deciso di comune accordo o con l'intervento del giudice di sciogliere la comunione si dovrà procedere alla divisione della cosa. Questa ha luogo in natura (art. 1114 c.c.) ma solo se la cosa può essere comodamente divisa in parti secondo le quote dei partecipanti. La divisione in natura è quindi possibile solo se la cosa è divisibile, ma se la cosa è indivisibile sarà necessario applicare l'art. 720 c.c. con la possibile vendita del bene immobile e ripartizione del ricavato. Condominio negli edifici Nozione (art. 1117 c.c.): è una forma di comunione in proprietà forzosa di parti comuni di un edificio. Il condominio negli edifici; anche in questa ipotesi si parla pur sempre di comunione, ma di comunione forzosa, indivisibile e irrinunciabile che ha ad oggetto il solo diritto di proprietà. Per questo tipo di comunione è prevista una disciplina specifica che si aggiunge, e a volte sostituisce, le regole previste per la comunione ordinaria. La materia è stata oggetto di riforma ex l. 220\2012 in vigore dal 18\06\2013, che ha praticamente riscritto l’originario testo del codice. Va precisato che per tutto quello non previsto dalla disciplina specifica sul condominio, si applicheranno le regole sulla comunione in generale (art. 1139). Per esserci condominio è necessario che vi siano delle parti di un edificio in comproprietà (forzosa) di più soggetti; detto ciò va precisato chi sono i condomini e su quali parti di una costruzione si estende il codominio. Sono condomini i proprietari di singole unità immobiliari; quindi se si possiede un appartamento in un palazzo, si sarà automaticamente condomino. Abbiamo, allora, una proprietà solitaria (il piano o la porzione di piano) cui si aggiunge la comproprietà sulle parti comuni. Per quel che riguarda la questione su quali parti si estende il condominio, occorre far riferimento all’art. 1117 c.c. elenca minuziosamente tali parti comuni. Sono, quindi oggetto di proprietà comune, e quindi in condominio: a) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come i pilastri, i portoni d’ingresso, i tetti ecc.. b) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia ecc.. c) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica,
Dati i numerosi compiti e le numerose responsabilità affidate agli organi del condominio, ciò ci fa intuire che il condominio sia divenuto un ente autonomo, dotato di una propria soggettività giuridica. La figura dell’amministratore del condominio è stata ben delineata dal legislatore il quale ne ha dettagliatamente specificato compiti e responsabilità in modo particolare dall’art. 1129 al 1131 c.c. o La nomina: è necessaria solo quando i condomini sono più di otto, e spetta all’assemblea dei condomini; se l'assemblea non vi provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario. Chiaramente è previsto un importo per l’attività svolta, l’amministratore, però, potrebbe prestare anche gratuitamente la sua opera. o Nomina del consiglio di condominio (art. 1130 bis c.2 c.c.): l'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo. o Obbligo di creazione di un conto corrente intestato al condominio: l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio o Durata dell’incarico: un anno, e può essere rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. o Revoca dell’incarico: può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. o Obblighi dell’amministratore in caso di cessazione dell’incarico: alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso sul condominio e sui singoli condomini Come abbiamo visto il codice civile individua, ma l’art. 1130 ne individua le principali attribuzioni dell’amministratore, infatti tale art. è composto da un solo comma, contenente però ben 10 numeri che elencano le attribuzioni dell’amministratore, come ad es. eseguire le deliberazioni dell’assemblea, disciplinare l’uso delle cose comuni ecc.. Tra le più importanti attribuzioni dell’amministratore c’è la redazione del rendiconto condominiale previsto dall’art. 1130 bis, che è sostanzialmente il bilancio del condominio, con l’indicazione delle entrate e delle uscite e la situazione patrimoniale del condominio, con tanto di relazione sulla gestione. regolamento di condominio (art. 1138) È obbligatorio quando i condomini siano superiori a dieci. Il regolamento contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino. Non si può, inoltre vietare ai condomini di possedere o detenere animali domestici. Nel caso di infrazione al regolamento di condominio, può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie (art. 70 disp. att. c.c.) La multiproprietà Il codice del consumo si occupa di particolari contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni
prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana. Da questa definizione possiamo isolare due tipi di contratti;
più semplicemente è disinteressato. Per questo motivo non bisogna confondere lo ius possessionis con lo "ius possidendi" che è il diritto del proprietario a possedere, diritto che esiste anche quando il proprietario non possiede, perché è stato spogliato del possesso, o anche perché non lo ha mai conseguito. Bisogna tuttavia ricordare che dal solo possesso scaturiscono conseguenze giuridiche che possono portare anche all'acquisto del diritto, come accade nella usucapione. Gli elementi costitutivi del possesso sono:
-ai fini processuali la buona fede è presunta; sarà, in altre parole, chi la contesta a dover provare la mala fede del possessore -per aversi buona fede idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge, basta che questa vi sia stata al momento dell'acquisito, essendo ininfluente la mala fede successiva. Art. 1153 c.c.: si fa in tal caso riferimento all’applicazione del principio di buona fede relativo al possesso di beni mobili. Ebbene, secondo questo articolo il possesso di beni mobili ricevuto da chi non è il proprietario fa acquistare la proprietà al possessore se:
confronti della pubblica amministrazione ma non per contestare i provvedimenti che l’hanno resa possibile, ma le modalità materiali d’esecuzione che si assumono dannose. denunzia di danno temuto (art. 1172 c.c.): In questo caso il possessore teme che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso. Dunque l’azione mira a neutralizzare una situazione di pericolo dalla quale potrebbe scaturire un danno grave e prossimo.