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domande e risposte su diritto della previdenza sociale, Dispense di Diritto della Previdenza Sociale

tutto quello che serve per prepararsi al meglio per sostenere diritto della previdenza sociale

Tipologia: Dispense

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Scarica domande e risposte su diritto della previdenza sociale e più Dispense in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! DOMANDE DI DIRITTO DI PREVIDENZA SOCIALE EVOLUZIONE STORICA Con la rivoluzione industriale iniziò una serie di trasformazioni economiche e sociali che determinarono, insieme ai no� effe� posi�vi, anche mol�ssime conseguenze nega�ve per la vita dell’uomo, tra cui la creazione di nuove situazioni di bisogno in cui venivano a trovarsi mol� lavoratori vi�me di even� che comportavano la riduzione della loro capacità lavora�va o l’impossibilità di con�nuare a lavorare. Fu quindi presto avver�ta l’esigenza di tutelare i lavoratori che si trovassero in tali situazioni e i primi tenta�vi di soluzione del problema si possono individuare nel proge�o di gruppi di lavoratori che organizzarono delle associazioni volontarie, denominate “società di mutuo soccorso” i cui componen� versavano dei contribu� da u�lizzare per erogare prestazioni agli associa� che si fossero trova� in difficoltà. Tali inizia�ve, seppure validissime per aver aperto la strada all’affermazione di un diri�o che oggi è tutelato dalla Cos�tuzione, ebbene breve durata per una serie di problemi, tra cui il fa�o che l’adesione era possibile soltanto per i lavoratori meglio retribui� e una naturale tendenza dei lavoratori più giovani a cos�tuire nuove associazioni, sicché quelle formate dai più anziani a mano a mano restavano prive di contribuzioni. Si ri�ene che l’origine effe�va della Previdenza Sociale possa corrispondere all’approvazione della Legge 80/1898, con la quale si stabiliva l’obbligo per i datori di lavoro di s�pulare un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Questo primo intervento statale sulla materia, seppure ancora ben lontano dalla realizzazione della libertà dal bisogno, presentava alcuni aspe� di notevole interesse: l’assicurazione imposta non era limitata agli infortuni causa� da colpa del datore di lavoro, ma era estesa anche agli infortuni determina� da caso fortuito, forza maggiore o addiri�ura da colpa non grave del lavoratore. Nello stesso anno fu is�tuita, con Legge 350/1898, la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l’invalidità degli operai, che ha inizio come solidarietà tra lavoratori, ma alla quale successivamente saranno chiama� a contribuire anche i datori di lavoro e che poi diventerà obbligatoria. CARTA COSTITUZIONALE, ART. 38 E TUTTI I SUOI 4 COMMI L'art. 38 Cost., è la base della moderna previdenza sociale, perché si passa da un sistema mutualis�co-assicura�vo, con tu� i limi� che lo stesso comporta, ai principi contenu� in questa, disposizione, che estendono la tutela a tu� coloro che si trovano in condizioni di bisogno. In par�colare, l’art. 38 prevede il diri�o al mantenimento e all’assistenza sociale per ogni ci�adino inabile al lavoro, la garanzia di adegua� mezzi per far fronte alle esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio, mala�a, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Agli inabili e ai minora� è riconosciuto il diri�o all’educazione e all’avviamento professionale. Di fondamentale importanza è la parte che prevede che ai compi� sudde� debbano provvedere organi ed is�tu� predispos� ed integra� dallo Stato, che è tenuto alla effe�va realizzazione della tutela e di sogge� prote� come fine basilare, in quanto corrispondente ad un interesse pubblico immediato e diretto. PREVIDENZA COMPLEMENTARE/PILASTRO COMPLEMENTARE La previdenza complementare è nata dall’esigenza di adeguare i tra�amen� pensionis�ci alle esigenze di vita dei pensiona�. Questo fenomeno si è verificato a seguito delle con�nue revisioni del sistema pensionis�co con effe� nega�vi sui tra�amen�, dovute alla necessità di ridurre i cos� di tale sistema che da diversi anni è in forte crisi finanziaria. Grazie al sistema di previdenza complementare i lavoratori hanno la possibilità di integrare con tra�amen� aggiun�vi le prestazioni offerte dal sistema pubblico, che sempre più spesso sono molto inferiori alle ul�me retribuzioni percepite. Già prevista all’art. 38 Cost., la previdenza complementare ha trovato completa regolamentazione negli ul�mi anni, con la disciplina contenuta nella Legge 243/2004 e Decreto Legisla�vo 252/2005. Si è par�� dalla previsione di fondi ges�� dalle organizzazioni sindacali e il cui finanziamento sarebbe stato regolato da accordi aziendali, generalmente con una parte a carico del datore e una del prestatore di lavoro. Successivamente c’è stato un rilevante sviluppo dei fondi commerciali, ges�� da banche e assicurazioni ed è stata data facoltà al dipendente di aderire al �po di fondo prescelto. Altra facoltà a�ribuita al dipendente è quella di decidere la des�nazione del tra�amento di fine rapporto maturando: gli assun� dopo il g/m/a hanno sei mesi di tempo per scegliere la des�nazione del TFR. Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare preven�vamente il lavoratore in merito alle diverse possibilità e, se entro il termine di sei mesi quest’ul�mo non esprime alcuna volontà, deve essere informato sulla forma pensionis�ca complementare alla quale sarà des�nato il TFR. Il lavoratore è sempre libero di mantenere presso il datore di lavoro il TFR, comunicandolo entro il termine di sei mesi dall’assunzione. Per i lavoratori che erano già assun� alla data del g/m/a, il termine di sei mesi per la scelta della des�nazione del TFR decorreva da tale data. Con la novità del 2015, il TFR si può risca�are per: il 75% della Retribuzione in caso del fallimento dell’azienda, 75% dell’Importo stabilito + il 25% della Differenza tra la retribuzione media mensile della riduzione del 3% ogni mese. CLASSIFICAZIONE DI FONDI PENSIONE Forme id previdenza des�nate ad erogare prestazioni complementari può essere realizzata mediante la cos�tuzione di autonomi fondi pensione: ques� provvedono a garan�re più eleva� livelli di tutela previdenziale per i lavoratori subordina�, priva� e pubblici, per i soci di coopera�ve di produzione e lavoro e per i lavoratori autonomi e liberi professionis�. L’inizia�va per l’is�tuzione dei fondi pensione è affidata alla contra�azione colle�va o ad accordi sindacali, anche aziendali e in questo caso si parla di fondi pensione chiusi perché limita� ai lavoratori ai quali si applica la disciplina sindacale che li is�tuisce. I contra� e gli accordi colle�vi sono considera� fon� is�tu�ve alle quali è demandata la definizione dell’ambito sogge�vo di applicazione e delle modalità di adesione degli interessa�. Le fon� is�tu�ve devono prevedere che le modalità di partecipazione garan�scano in ogni caso la libertà di adesione individuale e infa� la legge prevede espressamente che l’adesione alle forme di previdenza complementare sia libera e volontaria. La disciplina del 1993 considerava la previdenza complementare prevalentemente come espressione di inizia�ve sindacali. In assenza di contra� o accordi sindacali, l’inizia�va di is�tuzione di fondi pensione è demandata ad accordi tra lavoratori, purché siano promossi da sindaca� firmatari di contra� colle�vi nazionali o associazioni nazionali di rappresentanza del movimento coopera�vo. L’is�tuzione di fondi pensione può anche avvenire con accordi tra lavoratori autonomi, purché su inizia�va dei loro sindaca� o delle loro associazioni di rilievo almeno regionale. La libertà di adesione individuale ha assunto par�colare rilevanza da quando sono state previste le forme di previdenza complementare commerciali, ges�te da banche o da assicurazioni, e le forme pensionis�che individuali, che si realizzano mediante la s�pulazione di contra� di assicurazione sulla vita. Infa�, dal 2005 le società di intermediazione mobiliare, le società di ges�one del risparmio e le imprese assicura�ve possono is�tuire automa�camente forme di previdenza complementare, de� fondi pensione aper�, la cui adesione, a par�re dal 1° gennaio 2007, non è più subordinata alla condizione della mancata is�tuzione di forma di previdenza complementare sindacali. FINANZIAMENTO: CAPITALIZZAZIONE E RIPARTIZIONE La stru�ura mutualis�ca non appare idonea a realizzare il fine della previdenza sociale, posto che ad esso corrisponde ormai un interesse pubblico, che deve essere immediatamente e necessariamente realizzato e rispe�o al quale gli interessi priva� finiscono per essere necessariamente subordina�. A dimostrazione di ciò il fa�o che ormai i mezzi necessari per la realizzazione della tutela previdenziale sono reperi� a�raverso il finanziamento pubblico: l’onere previdenziale è sostenuto anche dai sogge� che beneficiano della tutela, ma non sussistono comunque le cara�eris�che proprie della mutualità e manca il sistema di reciprocità tra i sogge� espos� al rischio. Nelle varie forma di previdenza sociale è prevalsa la tendenza verso l’adozione del sistema finanziario de�o della ripar�zione: tale sistema prevede che l’importo delle contribuzioni siano proporzionate all’onere delle prestazioni man mano che queste vengono erogate ed ha sos�tuito quello della capitalizzazione, già prevalente nella forma del premio medio generale, per il quale la contribuzioni doveva essere proporzionale all’onere finanziario derivante dal numero degli even� che si sarebbero verifica� in futuro, s�mato secondo il calcolo delle probabilità. Ciò significa che l’onere dell’erogazione delle prestazioni previdenziali a favore di quei lavoratori che si trovano in situazioni di bisogno non è coperto con il ge�to di contribu� che essi hanno versato, ma ricade su quella parte della popolazione che in quel momento è a�va e quindi sta lavorando. È quindi assente quell’iden�tà tra sogge� espos� al rischio e coloro tra i quali sono ripar�te le conseguenze del verificarsi di quest’ul�mo, che cara�erizza la stru�ura mutualis�ca e si ha solo la subordinazione dell’interesse di quan� producono alla soddisfazione dell’interesse pubblico a che venga realizzata la tutela previdenziale di quei lavoratori che si trovino in determinate situazioni di bisogno. alla differenza tra il numero di 270 ed il numero di giornate di effe�va occupazione prestate nell'anno, ma comunque non superiori ai 180 giorni, ed è pari al 30% della retribuzione, mentre per i secondi l'indennità di disoccupazione è erogata per il numero di giorni effe�vamente lavora�va ed è pari al 40% della retribuzione. La ges�one di tu�e questo forme di tutela previdenziale è affidata alla ges�one prestazioni temporanee ai lavoratori dipenden� oltre che da un notevole contributo a carico dello Stato. Per il finanziamento della NASPI il datore di lavoro è tenuto a versare anche una somma una tantum, de�o contributo di licenziamento, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I sogge� prote� e i requisi� di accesso Il D.LGS 22/2015 ha ulteriormente esteso l'ambito sogge�vo della tutela contro la disoccupazione con la NASPI. La tutela è garan�ta a quasi tu�a l'area del lavoro subordinato, con la rilevante eccezione del pubblico impiego, ancorché limitata ai lavoratori a tempo indeterminato. L'indennità con�nua a non spe�are al lavoratore impiegato a part-�me ver�cale e tale esclusione era stata ritenuta legi�ma anche dalla Corte Cos�tuzione e si ri�ene confermata questa esclusione. Al fine di fruire della prestazione è necessario soddisfare una serie di requisi�. 1° Occorre che sia stato accertato lo stato di disoccupazione, derivante dalla cessazione di un precedente rapporto di lavoro e che il lavoratore disoccupazione abbia in forma telema�ca dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di a�vità lavora�va e alla partecipazione alle misura di poli�ca a�va del lavoro concordate con i centri per l'impiego. 2° Poi aver maturato almeno 13 se�mane di contribuzione calcolato nell'arco di 4 anni e almeno 30 giorni di lavoro effe�vo prima dell'inizio della disoccupazione. Il riferimento temporale è stato ampliato: non più 2 anni ma 4 e il numero di se�mane di contribuzione si è notevolmente rido�o da 52 se�mane in 2 anni e 13 se�mane in 4 anni. L'evento L'erogazione delle prestazioni previdenziali è condizionata all'esistenza di una disoccupazione involontaria, ovvero determinata dal datore di lavoro e non dal sogge�o prote�o. All'origine, erano esclusi dalla tutela previdenziale tu� i lavoratori che avessero goduto della stabilità del posto, ma successivamente sono sta� esclusi dalla tutela solo che impiegato che godono della stabilità di impiega� che godono della stabilità di impiego. La ragione di tale esclusione è da rinvenire nel fa�o che non sussisterebbe il rischio tutelato, mancano la possibilità stessa di una disoccupazione involontaria. La disoccupazione che dà luogo all'erogazione di prestazioni previdenziali non è quindi la disoccupazione in genere, ma solo quella involontaria, che deriva dall'es�nzione di un rapporto di lavoro. Il diri�o alle prestazioni è stato mantenuto anche al lavoratore che abbia dato le dimissioni per giusta causa a ragione di un inadempimento del datore di lavoro che non consente la con�nuazione del rapporto di lavoro. Il diri�o alle prestazioni matura anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia es�nto per effe�o di una risoluzione consensuale, quando questa sia intervenuta in sede prote�a e per evitare il contenzioso e spe�a anche in caso di licenziamento disciplinare a condizione che il lavoratore licenziato acce� l'offerta concilia�va agevolata non mutando il �tolo della risoluzione del rapporto di lavoro e permanendo l'involontarietà della disoccupazione. La prestazione economica: durata e importo Il legislatore ha stabilito che l'ammontare della NASPI sia determinato sulla base della retribuzione imponibile ai fini della contribuzione previdenziale degli ul�mi 4 anni, divisa per il numero di se�mane di contribuzione mol�plicata per il numero 4,33. Il nuovo regime abbandono la logica della precedente regolazione del 2012 e rapporto la durata della prestazione alla pregressa storia contribu�va del sogge�o, che beneficerà di prestazioni di durata pari alla metà delle contribuzioni accreditate negli ul�mi 4 anni, con un massimale fissato in 24 anni. Il calcolo dell'importo delle prestazioni avviene u�lizzando una base imponibile che comprende la tradizionale pluralità di voci della retribuzione che ne determinano l'importo complessivo: la retribuzione parametro produce un indennizzo pari al 75% della stessa, percentuale che si riduce per le retribuzione superiori ai 1.195 euro, fermo il massimale mensile di 1.300 euro. L'importo così calcolato decresco in misura pari al 3& per ogni mese di godimento successivo al terzo e ciò porta ad una compressione delle prestazioni di lunga durata, che arrivano al 63& per quelle erogate per 24 mesi. Questo meccanismo spinge il lavoratore all'a�vazione nella ricerca di una nuova occupazione e inoltre sono des�na� a compensare i maggiori cos� cui si prevede di dover far fronte per erogare le prestazioni a chi non ne avrebbe avuto diri�o, stante la disciplina previgente. L'indennità decorre dall'o�avo giorno successivo a quella cessazione o dal primo giorno successivo alla domanda, se è presentata dopo l'o�avo giorno. Il lavoratore des�natario dell'indennità può richiedere anche la liquidazione an�cipata di tu�o l'importo non ancora percepito allo scopo di iniziare un'a�vità lavora�va autonoma o di impresa individuale o per associarsi in coopera�va senza diri�o alla contribuzione figura�va e all'assegno per nucleo familiare. Il beneficiario decade alla fruizione della NASPI nei seguen� casi: 1) Perdita dello stato di disoccupazione 2) Inizio di un'a�vità lavora�va subordinata o in forma autonoma senza che sia stato provveduto alle specifiche comunicazioni 3) Raggiungimento dei requisi� per il pensionamento di vecchiaia o an�cipato 4) Acquisizione del diri�o all'assegno ordinario invalidità 5) Violazione delle regole di condizionalità L'assegno di disoccupazione La legge prevede a favore dei lavoratori che non solo con�nuano ad essere disoccupa� ma si trovino in una condizione economica di bisogno, l'erogazione di un assegno di disoccupazione. Si tra�a di un is�tuto innova�vo per il nostro ordinamento, il cui alto valore ideale è contradde�o da una regolazione che ne limita fortemente l'impa�o sul complessivo sistema di ammor�zzatori sociali: la sua erogazione presuppone che siano soddisfa� i requisis� contribu�vi, com'è �pico delle prestazioni previdenziali. Le specifiche modalità di erogazione dell'assegno sono rimesse ad un apposito decreto ministeriale: la platea dei beneficiari trova un limite nella disponibilità finanziaria essendo a carico della fiscalità generale, che fornisce la provvista ad uno specifico fondo alimentare dalle risorse a�ribuite al Ministero del lavoro e delle poli�che sociali, anche se la ges�one è sempre affidata all'INPS. Per accedere alla nuova prestazione di disoccupazione, il richiedente deve inoltrare la domanda di erogazione u�lizzando l'apposito form online, pubblicato sul portale dell'INPS e deve poi recarsi presso il centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per la so�oscrizione del cosidde�o proge�o personalizzato, contenente l'impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad acce�are proposte di lavoro. Dalla descrizione dei requisi� e condizioni di accesso, è evidente che il nuovo sussidio non abbia natura universalis�ca, poiché mol� sele�vi sono i requisi�, infa� i des�natari possono essere solo lavoratori subordina� che abbiano comunque maturato il minimo di versamen� contribu�vi e di giornate lavorate che consentono l'accesso alla NASPI, oltre ad avere conservato lo stato di disoccupazione, avere so�oscri�o un pa�o personalizzato di presa in carico da parte del centro per l'impiego, trovarsi in una condizione di bisogno cer�ficata dall'ISEE. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e con�nua�va Per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e con�nua�va opera la indennità di disoccupazione des�nata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e con�nua�va che supera e innova la precedente indennità una tantum. Questa indennità è prevista in via sperimentale: inizialmente nel 2015, poi prorogata dalla legge di stabilità 2016 anche agli even� di disoccupazione che si verificano nell'anno del 2016, mentre per gli anni successivi la sua conferma è condizionata allo stanziamento delle occorren� risorse finanziarie, il che rischia di renderla una misura più occasionale che sperimentale. Il collaboratore iscri�o in via esclusiva alla ges�one separata dell'INPS deve aver versato almeno 3 mesi di contribu� nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente alla effe�va cessazione del rapporto di lavoro, nonché aver maturato un mese di contribuzione nell'anno solare in cui si è verificato la perdita del lavoro. Quest'ul�mo requisito può essere sos�tuito dall'aver lavorato nello stesso periodo per un minimo di un mese, percependo un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diri�o all'accredito di un mese di contribuzione. La prestazione è erogata per una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione di riferimento, con un massimale di 6 mesi e bisogno ricordare che è esclusa la contribuzione figura�va. L'assegno di ricollocazione Un'altra novità introdo�a dal legislatore nel 2015 è cos�tuita dall'assegno di ricollocazione. Questo consiste in un voucher da u�lizzare presso i centri per l'impiego o presso sogge� priva� accredita�, funzionale a o�enere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e può fruirne il disoccupato perce�ore della NASPI da più di 4 mesi. La stru�ura cui rivolgersi è scelta liberamente dal disoccupato e sarà compensata solo quando il sogge�o troverà un'occupazione. L'importo dell'assegno varia in base al livello di occupabilità del disoccupato: più sarà facile trovare una nuova occupazione per il suo profilo professionale più sarà alto l'importo dell'assegno. Per poter presentare uno domanda e ricevere l'assegno, il disoccupato dovrà iscriversi al portale unico registrazione persone in cerca di lavoro dando comunicazione della propria disoccupazione e della propria disponibilità ad un lavoro. Una volta effe�uata la registrazione, il disoccupato dovrà recarsi presso un centro per l'impiego per effe�uare un colloquio u�le a tracciare il proprio profilo professionale ed essere inserito nella graduatoria in base alla propria occupabilità. Il disoccupato dovrà inoltre so�oscrivere un pa�o di servizio personalizzato, che conterrà anche la disponibilità a partecipare ad inizia�ve di formazione e a corsi di riqualificazione. L'indennità di mobilità L'indennità di mobilità è un intervento a sostegno di par�colari categorie di lavoratori licenzia� che tende a favorire il rinserimento di quei lavoratori nel mercato del lavoro. Dal 2017 è stato disposta la sua abrogazione e previsto che i lavoratori disoccupa� a seguito di un licenziamento colle�vo o per mancato rientro dopo un periodo Cassa Integrazione Salariale Straordinaria siano ammessi alle prestazioni della NASPI. L'indennità di mobilità cos�tuisce un intervento di poli�ca sociale funzionale al sostegno della personale condizione di disoccupazione del lavoratore che è alla ricerca di una nuova occupazione. Infa� il datore di lavoro che non è in grado di reintegrare tu� gli impiega� a seguito di Cassa Integrazione Straordinaria o che a seguito di una riduzione effe�ui almeno 5 licenziamen� nell'arco di 120 giorni, può me�ere in mobilità i lavoratori in esubero. In ques� casi, l'indennità di mobilità sos�tuisce il tra�amento retribu�vo dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato. L'indennità di mobilità spe�a in una misura percentuale del tra�amento straordinario di integrazione salariale che il lavoratore ha percepito, ovvero che gli sarebbe spe�ato nel periodo immediatamente precedente l'es�nzione del suo rapporto di lavoro: questa misura è pari al 100% del tra�amento di integrazione salariale per i primi 12 mesi e all'80% per i mesi successivi. L'indennità di mobilità si dis�ngue ne�amente dalle prestazioni della Cassa Integrazione guadagni. Le rela�ve prestazioni possono essere erogate in successione cronologica, ma la prestazione integra�va presuppone che il rapporto di lavoro prosegua, mentre l'indennità di mobilità presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità di mobilità presenta rilevan� analogie con la prestazione a tutela della disoccupazione ed entrambe la prestazioni hanno come presupposto l'es�nzione del rapporto di lavoro e garan�scono la tutela di chi si trovi in uno stato di disoccupazione involontaria. Fino alla sua defini�va abrogazione, la durata dell'indennità è stata rimodulata a seconda dell'età del lavoratore e dell'anno in cui è collocato in mobilità, a par�re dal 2013 e fino al 2016, prevedendo una graduale riduzione della durata di erogazione dell'indennità. Con riferimento al 2016 la durata di 12 mesi se hanno un'età inferiore a 40 anni e di 18 e 24 mesi se hanno compiuto rispe�vamente 40 e 50 anni. L'indennità di mobilità non può essere corrisposta né per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore né successivamente alla data del compito dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diri�o alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diri�o viene a maturazione. La Cassa Integrazione Guadagni Alla tutela contro la disoccupazione involontaria, si affianca quella per la disoccupazione parziale consistente nella riduzione dell'orario di lavoro o nella sospensione temporanea del lavoro; l'is�tuita nel 1941 dalla contra�azione colle�va corpora�va, aveva la funzione di a�enuare gli effe� nega�vi che gli avvenimen� della guerra avevano prodo� sui lavoratori e aveva la funzione di equilibrare il potenziale produ�vo tra i se�ori immediatamente impegna� nella produzione di guerra e quelli non impegna�. Nel 1945 la tutela per la riduzione dell'orario di lavoro venne mantenuta ed ebbe la sua prima regolamentazione legisla�va che comportò l'is�tuzione, nell'ambito dell'INPS, di una Cassa Integrazione Guadagni, finanziata esclusivamente con contribu� pos� a carico dei datori di lavoro. La legge ha così previsto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, che so�o il profilo della tutela del lavoratore cos�tuisce una forma di assicurazione sociale, mediante la quale ai lavoratori stessi viene assicurato, a fronte di par�colari esigenze che interessano l'impresa, un tra�amento previdenziale sos�tu�vo della retribuzione e un ausilio statale nelle situazioni di difficoltà o nella fase di a�uazione di processi riorganizza�vi. Esistono 2 diverse �pologie di intervento: • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria dei lavoratori da sospendere e da porre in cassa integrazione. Nel programma devono essere indicata le modalità della rotazione tra i lavoratori e le ragioni tecnico-organizza�ve della mancata adozione di meccanismi di rotazione: nel caso in cui non si procede con la rotazione bisogna espressamente mo�varlo e ciò sarà so�oposto al controllo della pubblica amministrazione. La concessione del tra�amento avviene con decreto del ministro del lavoro che è ado�ato, fa�e salve eventuali sospensioni del procedimento amministra�vo, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa. La Cassa Integrazione in Deroga L'asse�o definivo del nuovo sistema della CIG delineata nel 2015 dovrebbe comportare la scomparsa dei cosidde� tra�amen� in deroga. Ques� furono crea� per far fronte a casi straordinari suscita� dall'acuirsi della crisi economica. La CIS in deroga può essere richiesta dalle impese in crisi, indipendentemente dal se�ore in cui operano e dal numero di lavoratori occupar� ed è des�nata ad integrare il salario di tu� i loro dipenden� assolvendo alla funzione di garan�re l'occupazione in a�esa che il miglioramento della situazione economica ne perme�a la ripresa. La sua ges�one è localizzata nel senso che resta affidata alle Regioni in cui si trova l'unità produ�va che occupa i lavoratori che ne usufruiscono. Le prestazioni di tale Cassa Consistono in un'indennità, della quale è stabilito l'importo massimo e che corrisponde tendenzialmente all'80% della retribuzione e che sarebbe spe�ata per non oltre 40 ore se�manali. L'indennità è erogata dall'INPS, per il tramite del Fondo per l'occupazione e la formazione, ma nei limi� delle risorse assegnate. I Fondi di Solidarietà Bilaterale Il Decreto Legisla�vo 148/2015 riprende la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterale, introdo�a nel 2012 per assicurare le forme di sostegno del reddito in favore del lavoratori che appartengono a se�ori produ�vi esclusi dall'ambito di applicazione della norma�va in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Il sistema disegnato dal legislatore si ar�cola su 3 pilastri tra loro alterna�vi: • I fondi di solidarietà bilaterali • I fondi di solidarietà alterna�vi • Il fondo di integrazione salariale, che dal 1° gennaio 2016 ha sos�tuito il fondo di solidarietà residuale che era stato introdo�o dalla riforma Fornero. Tu� ques� fondi estendono la tutela integra�va del reddito in costanza di rapporto di lavoro a chi presta la propria a�vità presso datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipenden�. L'esistenza di ques� fondi dipende dall'inizia�va delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresenta�ve a livello nazionale. I fondi di solidarietà bilaterale devono assicurare almeno l'erogazione di una prestazione economica, de�a assegno ordinario, di importo non inferiore all'integrazione salariale standard e per le stesse causali valida per la CIG. La durata della prestazione non può essere inferiore a 13 se�mane nel biennio mobile e non superiore a quella prevista nell'ambito della CIG. L'assegno ordinario non può complessivamente superare i 24 mesi in un quinquennio mobile, con la possibilità di arrivare a 36 mesi se si fa ricorso al contra�o di solidarietà. La misura della contribuzione ordinaria è rimessa al regolamento del fondo, ma è ripar�ta tra datore di lavoro e lavoratore rispe�vamente in 2/3 e 1/3. I fondi solidarietà alterna�vi sono esclusivamente 2: quello del se�ore ar�gianale e quello del se�ore della somministrazione, entrambi cara�erizza� da un consolidato sistema di bilateralità. Il fondo di integrazione salariale ha un cara�ere residuale perché riguarda solo quei datori che operano in se�ori non coper� né dalla CIG né dai fondi di solidarietà bilaterale alterna�vi. Questo fondo assicura 2 prestazioni: ü L'assegno ordinario per le causali della ges�one ordinaria e straordinaria ü L'assegno di solidarietà per le riduzioni di orario previste da accordi colle�vi aziendali finalizza� ad evitare o ridurre le eccedenze del personale nel corso delle procedure di licenziamento colle�vo o al fine di evitare licenziamen� plurimi individuali per gius�ficato mo�vo ogge�vo. Tu� i fondi bilaterali sono is�tui� presso l'INPS e cos�tuiscono ges�oni separate, non hanno personalità giuridica e gli oneri di amministrazione sono determina� dai regolamen� dell'Is�tuto. I fondi hanno l'obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie, ma in ogni caso le prestazioni sono erogate previa cos�tuzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limi� delle risorse già acquisite. VECCHIAIA, PENSIONE E SUPERSTITI Il primo intervento pubblico volto a realizzare una tutela previdnezialiale volontaria per la vecchiaia si ebbe con l'is�tuzione della Cassa Nazionale di Previdenza L.350/1889. La Cassa alla quale potevano iscriversi volontariamente i ci�adini italiani d'ambo i sessi che a�endessero a lavori manuali era finanziata sopra�u�o con contribu� degli iscri� nonché versamen� di terzi. Essa erogava agli iscri� che avessero compiuto 60 o 65 anni di età una rendita vitalizia ed erogava inoltre annualità vitalizie agli operai divenu� inabili per infermità, infortunio sul lavoro o vecchiaia, che avessero riversato le rela�ve indennità. La previdenza volontaria si trasformò in obbligatoria solo con l'is�tuzione della Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali con cui la tutela venne estesa per la prima volta anche agli impiega�. Al finanziamento si provvedeva con contribu� posta a carico sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, mentre lo Stato interveniva per ogni pensione liquidata. La Cassa erogata pensioni determinate in proporzione ai contribu� versa� nonché prestazioni sanitarie volte ad eliminare od a�endere l'invalidità. Il sistema venne poi perfezionato con il r.d.l. 1827/1935 e con il r.d.l. 636/1939 e tali decre� tu�ora de�ano la disciplina fondamentale della tutela per la vecchiaia e i supers��. Venne introdo�o il principio dell'automa�cità delle pensioni e inoltre la tutela per l'invalidità, vecchiaia e supers�� fu estesa notevolmente: oltre ai lavoratori subordina�, compresi gli impiega� che inizialmente ne erano esclusi, si estese a quasi tu�e le categorie di lavoratori autonomi e a quan� vivevano del proprio lavoro. La tutele per l'invalidità, la vecchiaia e i supers�� dovesse trovare gius�ficazione nel principio del rischio professionale, ma se così fosse vorrebbe dire che la tutela per l'invalidità, la vecchiaia e supers�� è una forma di solidarietà di �po corpora�vo, ovvero tra datore di lavoro e lavoratore, invece questa è da ritenersi come una solidarietà che coinvolge tu�a la colle�vità organizzata nello Stato. Pertanto si deve ritenere che il fondamento di questa tutela risieda nell'interesse pubblico a che vengano garan�� i mezzi necessari per consen�re l'effe�vo godimento dei diri� civili e poli�ci, tu�e le volte che si verifichi una situazione di bisogno a ragione dell'età, dello stato di invalidità o della morte del lavoratore. La tutela previdenziale realizzata dal regime generale dell'IVS si estende a tu� coloro che abbiano compiuto l'età di 14 anni e pres�no lavoro retribuito alle dipendenze altrui. La legge vieta il lavoro ai minore di 16 anni, ma stabilisce che i ragazzi di qualsiasi età hanno diri�o alle prestazioni assicura�ve prevista dalle vigen� norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed a�ribuisce agli en� previdenziali il diri�o di esercitare azione di rivalsa nei confron� del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detra�a la somma corrisposta a �tolo di contribu� omessi. La legge dispone che i contribu� previdenziali siano dovu� anche per i lavoratori che con�nuino o inizino a svolgere a�vità lavora�va subordinata e retribuita dopo il compimento dell'età pensionabile. Pertanto anche chi inizia un'a�vità lavora�va in tarda età può maturare il diri�o a prestazioni previdenziali per IVS indipendentemente dal raggiungimento di ogni limite di età del lavoratore. Nei casi in cui il lavoratore rimane sospeso la legge dispone che vengano accredita� i cosidde� Contribu� Figura�vi il cui ammontare è posto a carico della ges�one pensionis�ca o della ges�one erogatrice del tra�amento. I periodi coper� da contribuzione figura�va sono: a. Servizio militare b. Mala�a o infortunio c. Assenza dal lavoro per donazione di sangue d. Congedo per maternità o paternità e. Congedo parentale f. Congedo per gravi mo�vi familiari g. Riposi giornalieri per alla�amento h. Assenza da lavoro per mala�a del bambino I contribu� figura�vi vengono accredita� anche: a. Durante i periodi di disoccupazione e di ricovero b. In regime sanatoriale o post-sanatoriale a causa di tubercolosi c. Aspe�a�ve per funzioni pubbliche ele�ve o cariche sindacali Par�colari forme di contribuzione figura�va sono state introdo�e per i centralinis� non veden�, per i sordomu� e gli invalidi oltre 74%. I contribu� figura�vi sos�tuiscono a tu� gli effe� contribu� previdenziali il cui versamento è sospeso in relazione alla sospensione dell'obbligo retribu�vo e ques� sono rilevan� sia ai fini del raggiungimento dei requisi� per il diri�o a pensione sia per la determinazione dell'ammontare di quest'ul�ma. Il valore retribu�vo varia a seconda del periodo nel quale si collocano gli even� che danno diri�o alla contribuzione figura�va. I Contribu� Volontari sono considera� u�li sia ai fini del diri�o sia per il calcolo dell'ammontare delle pensioni: questa contribuzione è autorizzata anche se il lavoro è stato intermi�ente, quando il lavoro voglia integrare i contribu� obbligatori versa� con riguardo ai periodi nei quali ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale, ovvero ha percepito l'indennità di diponibilità. Il principio dell'automa�cità delle pensioni si lega alla legge che ha disposto il requisito di contribuzione stabilito per il diri�o alle prestazioni di IVS si intende verificato anche quando i contribu� non siano effe�vamente versa�, ma risul�no dovu� nei limi� della prescrizione e che tali periodi di contribuzione siano da considerare u�li anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni. Ulteriore garanzia è per il datore di lavoro, che abbia omesso di versare in tu�o o in parte i contribu� previdenziali ormai prescri�, sia assogge�ato a procedure concorsuali. La legge consente al lavoratore di chiedere che quei contribu� siano considera� u�li a tu� gli effe�, a�ribuendo all'is�tuto previdenziale azione di regresso nei confron� del datore di lavoro per un importo corrispondente alla liquidazione del danno in forma specifica. Invece non trova applicazione rispe�o al lavoro autonomo. La parzialità con cui il principio opera sta proprio in ciò che non è assegnata rilevanza a tu� i contribu� non versa�, ma solo a quelli che non siano prescri�. Per evitare che l'ammontare delle pensioni calcolate con il sistema retribu�vo risultasse irrisorio, la legge aveva previsto un ammontare minimo. Una volta realizza� i requisi� di contribuzione le pensioni non potevano essere inferiori a determina� impor�. La Pensione Minima era stata via via estesa anche alle forme di tutela previdenziale non ges�te dal regime generale. Quindi era cos�tuita da 2 dis�nte prestazioni dovute da ges�oni diverse: ○ Essa comprendeva la quota erogata dalla ges�one degli interven� assistenziali e di sostegno alle ges�oni previdenziali, quote spe�ante a tu� i pensiona� di IVS, siano essi lavoratori subordina� o autonomi ○ Comprendeva un'integrazione della pensione minima, la cosidde�a integrazione al minimo, la cui eventuale differenza viene posta a carico, nel caso del regime generale, del Fondo Pensioni lavoratori dipenden�. La legge ha però abolito l'integrazione al minimo. Questa soppressione è da me�ere in relazione sia con il necessario contenimento della spesa previdenziale sia alla riduzione del requisito contribu�vo a 5 anni che consente di valorizzare periodi contribu�vi che in precedenza sarebbero risulta� infru�feri. Le stesse esigenze che avevano indo�o a prevedere la garanzia di un minimo di pensione hanno anche determinato la previsione di un massimo di pensione ed infa� la loro funzione viene meno e si esaurisce tu�e le volte che esse raggiungono un livello adeguato e cos�tuiscano cioè mezzi adegua� alle esigenze di vita. La legge disponeva che non si sarebbero supera� determina� impor�: a�ualmente però il legislatore non prevede un massimale di pensioni, ma semmai pone dei massimali di contribuzione e di retribuzioni pensionabile. L'ada�amento delle pensioni all'effe�va situazione di bisogno è garan�to anche con l'erogazione di maggiorazioni per i familiari a carico e con la perequazione automa�ca delle pensioni. La legge dispone che ai �tolari delle pensioni spe� l'assegno per il nucleo familiare. Questo assegno spe�a una sola volta per uno stesso beneficiario e assorbe e si sos�tuisce a tu� gli altri tra�amen� di famiglie. Dalla Legge 335/1995 ha sancito il divieto di cumulo delle pensioni di invalidità e di reversibilità e dell'assegno ordinario di invalidità a carico del regime generale dell'INPS con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante. Il divieto è stato mi�gato nel 2000, quando è stato prevista la possibilità di cumulo tra il tra�amento di reversibilità erogata dall'INPS e la rendita ai di uno stato invalidante. La presentazione della domanda produce molteplici effe�: cos�tuisce il punto di riferimento per accertare l'esistenza di requisi� contribu�vi; determina la decorrenza dei tra�amen� di invalidità che vengono eroga� dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; fa decorrere il termine di 120 giorni entro il quale l'INPS è tenuto ad erogare la pensione e trascorso il quale sono dovu� gli interessi lega�. Il sorgere del diri�o alle prestazioni è condizionato a requisi� contribu�vi essendo richiesto che l'assicurato possa far valere almeno 5 anni di contribuzione anche non con�nua�va , di cui almeno 3 nel quinquennio immediatamente precedente la domanda della prestazione. Tali requisi� devono esistere al momento della presentazione della domanda e deve essersi già verificata l'invalidità. La legge ha stabilità che le prestazioni di invalidità debbono essere ugualmente erogate anche quando i requisi� richies� per il sorgere del rela�vo diri�o , pur non sussistendo alla data della domanda, risul�no tu�avia possedu� prima della sua definizione o della decisione del successivo ricorso in via amministra�va. La decorrenza è spostata al 1° giorno del mese successivo a quello in cui quei requisi� si sono verifica�. La legge ha anche disposto che il giudice debba tener conto dell'eventuale aggravamento della mala�a nonché di tu�e le infermità comunque inciden� sul complesso invalidante. La Legge ha previsto l'obbligo degli uffici dell'INPS di procedere alla liquidazione della pensione, qualora nel corso dell'istru�oria di una domanda di pensione di invalidità risul� accertato che il lavoratore sia in possesso dei requisis� per la pensione di vecchiaia e di anzianità. In passato, la legge condizionava il diri�o alla pensione di invalidità alla riduzione della capacità di guadagno, in modo permanente e a causa di infermità o dife�o fisico o mentale, a meno di un terzo per gli operai e a meno della metà per gli impiega� e successivamente a meno di un terzo per tu� i lavoratori. La Legge 22/1984 ha riformato la disciplina dell'invalidità pensionabile: si contestava che la tradizionale nozione di invalidità pensionabile riferita ad una riduzione della capacità di guadagno risultava eccessivamente elas�ca in assenza di criteri obie�vi idonei a valutare quale peso esercitassero le cara�eris�che dell'ambiente socio-economico, in cui viveva il sogge�o prote�o, sull'infermità o sul dife�o fisico o mentale da cui era colpito. Conseguenza: si era verifica un'espansione anomala del numero dei pensiona� di invalidità che erano di gran lunga più numerosi dei pensiona� di vecchiaia. Le condizioni d'accesso poteva divenire un problema perché, la riduzione dell'effe�vità della tutela dell'invalidità, rischiava di escludere la possibilità di tenere conto delle reali condizioni in cui si trovava il sogge�o prote�o. La Legge aveva condizionato il godimento della pensione di invalidità all'inesistenza di un reddito da lavoro subordinato o da lavoro autonomo o professionale superiore a 3 volte l'ammontare annuo dei tra�amen� minimi e in tal modo la riduzione della capacità di guadagno poteva essere desunta dalle possibilità effe�ve di procurarsi un reddito. La Legge considera invalido il sogge�o prote�o la cui capacità di lavoro, in occupazione confacen� alle sue a�tudini, sia rido�a in modo permanente a causa di dife�o fisico o mentale di 1/3. va comunque notato che la nuova nozione di invalidità non si riferisce ad una generica riduzione della capacità di lavoro, ma alla riduzione della specifica capacità di lavoro in occupazione confacen� alle a�tudini del sogge�o prote�o, le quali devono essere individuate facendo riferimento alla sua specifica personalità professionale e alle sue conoscenze tecniche, alle sue esperienze di lavoro e alle sue eventuali capacità di ada�amento. La Legge considera invece inabile il sogge�o prote�o che a causa di un'infermità o dife�o fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi a�vità lavora�va e questa nozione non sembra presentare difficoltà interpreta�ve. Invalidità e inabilità danno luogo all'erogazione di prestazioni previdenziali differen�. L'invalido ha diri�o ad un assegno, non reversibile per i supers��. Tale assegno viene erogato per un periodo di 3 anni, ma se permane lo stato di invalidità, può essere prorogato per periodi della stessa durata, so�o richiesta del sogge�o stesso. Dopo 3 riconoscimen� consecu�vi la Legge prevede che l'assegno di invalidità è confermato automa�camente e cioè assume cara�ere di erogazione permanente �pico della pensione, salva la possibilità di un revisione. La Legge stabilisce che ai fini della conferma dell'assegno di invalidità si tenga conto dell'a�vità lavora�va nel fra�empo svolta, nel presupposto che le occupazioni confacen� alle a�tudini del sogge�o possano risultare maggioria ragione o dell'assuefazione alla nuova situazione psicofisica o dell'acquisizione di nuove professionalità. L'assegno di invalidità è calcolato secondo la disciplina vigente per il regime generale per i lavoratori dipenden� che regola la determinazione dell'ammontare della pensione. Il godimento dell'assegno di invalidità, il beneficiario può proseguire lo svolgimento di un'a�vità lavora�va, ma in tal caso trova applicazione la disciplina del cumulo fra pensione e reddi� da lavoro subordinato e autonomo. Il legislatore dispone che al compimento dell'età stabilita per il diri�o alla pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasformi in pensione di vecchiaia, mentre non è consen�ta la conversione da pensione di invalidità a pensione di anzianità. Il sogge�o inabile ha diri�o alla pensione di inabilità, a condizione che cessi del tu�o l'a�vità lavora�va, ma anche che si abbia la cancellazione da qualsiasi elenco o albo professionale e che espressamente rinunci ai tra�amen� di disoccupazione o ad ogni altro tra�amento previdenziale. La pensione di inabilità è incompa�bile con i compensi per a�vità di lavoro autonomo o subordinato, svolto sia in Italia che all'estero, ed è cumulabile con l'eventuale rendita da infortunio sul lavoro o mala�a professionale solo per la parte eventualmente eccedente l'ammontare di tale rendita. La pensione di inabilità è cos�tuita da una somma pari all'importo dell'assegno di invalidità integrato di una maggiorazione di un importo tale a elevare l'ammontare dell'assegno stesso alla misura che sarebbe spe�ata ove l'inabilità si fosse verificata al raggiungimento dell'età pensionabile. La prestazione non ha durata prefissata a differenza di quanto accade per l'invalidità. La pensione di inabilità non si trasforma automa�camente in pensione di vecchiaia, ma perché ciò avvenga è necessario che il pensionato possa far valere i requisi� di età e di contribuzione previs� per tale prestazione e presen� apposita domanda all'ente. In ogni caso non possono essere considera� come contribu� figura�vi i periodi di godimento della pensione di inabilità. L'assegno mensile per l'assistenza personale e con�nua�va ai pensiona� per inabilità, il �tolo di una pensione di inabilità ha diri�o ad un assegno mensile, denominato assegno mensile per l'assistenza personale e con�nua�va ai pensiona� per inabilità. Tale assegno non è dovuto in caso di ricovero in is�tu� di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione e non compa�bile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a �tolo di assistenza personale con�nua�va e viene concesso a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa. La Pensione ai Supers�� è volta ad aiutare i familiari che si trovino in una condizione di bisogno a seguito della morte dei sogge� prote�o. La pensione si supers�� spe�a al coniuge, ossia alla vedova o al vedovo. Una quota della pensione ai supers�� può anche essere a�ribuita al coniuge supers�te che abbia contra�o nuovo matrimonio a seguito di sentenza di scioglimento o di cessazione degli effe� civili del matrimonio che era stato contra�o con il lavoratore defunto e questa quota di pensione compete alla condizione che il coniuge defunto fosse tenuto alla somministrazione dell'assegno periodico. La domanda va rivolta al Tribunale che fissa anche la misura e la decorrenza della quota di pensione spe�ante all'ex coniuge. La pensione ai supers�� spe�a: A. Ai figli inabili B. Minori di 18 anni C. Che abbiano superato i 18 o i 21 anni se frequentano una scuola media professionale o l'università, per la durata legale del corso di laurea, ma non oltre il compimento del 26° anno di età, sempre alla condizione che non svolgano opera retribu�va presso terzi. Hanno diri�o alla pensione le figlie maritate, se inabili ed a carico del genitore al momento del decesso di quest'ul�mo. In mancanza di coniuge o figli nonché alle persone alle quali il lavoratore fu affidato come esposto. In mancanza di genitori, la pensione spe�a ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, purché siano permanentemente inabili al lavoro. Le prestazioni sono cos�tuite da una quota della pensione già liquidata al lavoratore defunto, se già era pensionato o della pensione che gli sarebbe spe�ata e tale quota può essere rido�a in relazione ai reddi� godu� dai beneficiari. Anche per il tra�amento ai supers�� è necessario adempiere all'onere della prestazione di una domanda e questa decorrerà a par�re dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso lavoratore. Le prestazioni ai supers�� per causa di servizio della funzione ed evento prote�o, della tutela per la morte per causa di servizio si estende a tu� i lavoratori, indipendentemente dalla pericolosità o no dell'a�vità da essi svolta. La legge stabilisce che la morta dia luogo a questa par�colare forma di tutela previdenziale quando risul� in rapporto causale dire�o con finalità di servizio e vi deve essere una connessione dire�a con l'a�vità lavora�va. La prestazione ai supers�� per causa di servizio riguarda ai prestazioni e sogge� prote�, la Legge ha stabilito che il diri�o alle prestazioni privilegiate, dire�e ai supers�� aven� diri�o per decesso del �tolare della posizione assicura�va non è subordinato ad alcuna anzianità contribu�va o assicura�va. Sogge� prote� sono i lavoratori subordina�, mentre sorgono dubbi per i lavoratori autonomi iscri� alle ges�oni speciali dell'INPS, anche se questa forma di tutela trova conforto nei principi cos�tuzionali anche per i lavoratori autonomi. TASSO DI SOSTITUZIONE Secondo le proiezioni dell’Adepp, Associazione degli en� previdenziali priva�, riportate da alcuni organi stampa�, i professionis� che andranno in pensione tra circa 30 anni potranno contare su una rendita di poco superiore ai 12 mila euro l’anno. Ancora più cri�che sono le previsioni per le Casse che si basano sul sistema contribu�va puro che potranno garan�re un assegno annuo di circa 5.500 euro l’anno. Si tra�a di livelli previdenziali risibili, se non offensivi. Mediamente, le pensioni dei professionis� oscilleranno tra 25% e il 35% del reddito dell’ul�mo anno. Analoga situazione per gli autonomi iscri� alla quarta ges�one separata, che oltretu�o hanno minore con�nuità di contribuzione e reddi�. Per ges�one INPS in a�vo sono solo 3: la ges�one commerciale quella del lavoratore dello spe�acolo e la ges�one parasubordina� con 6.943 milioni presenze all’a�vo di bilancio anche tutte le Casse dei liberi professionisti. CONTRIBUZIONE E RETRIBUZIONE L'obbligo del versamento dei contribu� previdenziali è la dire�a conseguenza dell'obbligo assicura�vo che sorge nel momento in cui le prestazioni di un sogge�o (lavoratore) vengono u�lizzate da un altro sogge�o (datore di lavoro). E’ nullo qualunque pa�o tra il lavoratore ed il datore di lavoro volto ad eludere gli obblighi rela�vi alla previdenza (cfr. art. 2115, comma 3 c.c.). La contribuzione previdenziale ordinaria è pari al 33,00% della retribuzione lorda o del compenso, di cui il 23,81% è a carico del datore di lavoro (o commi�ente) e il 9,19% è a carico del lavoratore. Per la categoria dei ballerini e tersicorei iscri� dopo il 31/12/1995, la contribuzione previdenziale è pari al 35,70% della retribuzione lorda, di cui il 25,81% a carico del datore di lavoro e il 9,89% a carico del lavoratore. Il sudde�o obbligo contribu�vo nonché i correla� oneri di natura informa�va gravano, anche nel caso di rappor� di lavoro autonomo, sempre sul datore di lavoro che è il responsabile in via esclusiva del versamento anche per la quota a carico del lavoratore, con diri�o di rivalsa (cfr. art. 2115, comma 2 c.c.; art. 4, comma 1, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947). Per il calcolo dei contribu� dovu�, la retribuzione imponibile che deve essere presa in considerazione è la medesima u�lizzata ai fini fiscali. Si ricorda però che permangono alcune differenze fra i due imponibili, fiscale e contribu�vo. Infa�, per determinare la base imponibile contribu�va si applica il principio di competenza, sulla base del quale il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali è cos�tuito da tu�e le somme e i valori in genere a qualunque �tolo matura� nel periodo di riferimento in relazione al rapporto di lavoro. Fanno eccezione al criterio della competenza solo le “gra�ficazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spe�an� a seguito di norma di legge o di contra�o aven� effe�o retroa�vo e i premi di produzione” che sono assogge�a� a contribuzione nel mese di corresponsione (principio di cassa) e, quindi, devono essere indica� nella denuncia rela�va al mese di effe�vo pagamento (cfr. art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 314/1997). In ogni caso, l’eventuale erogazione in ritardo di queste somme rispe�o ai termini stabili� dalla legge o dal contra�o, non comporta un differimento dell’obbligazione contribu�va, che deve essere invece soddisfa�a nel rispe�o delle scadenze, pena l'aggravio degli accessori di legge. In merito alla retribuzione imponibile su cui calcolare la percentuale contribu�va, va ricordato che l’importo della medesima non può mai essere al di so�o dell'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamen�, contra� colle�vi, s�pula� dalle organizzazioni sindacali più rappresenta�ve su base nazionale, ovvero da accordi colle�vi o contra� individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contra�o colle�vo (cfr. art. 1, co. 1 del D.L. n. 338/1989 conver�to in legge, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989). Anche i datori di lavoro non aderen�, neppure di fa�o, alla disciplina colle�va posta in essere dalle organizzazioni sindacali sono obbliga�, nel versare la contribuzione previdenziale, al rispe�o dei tra�amen� retribu�vi stabili� dalla sudde�a disciplina colle�va. Si evidenzia, infine, che in caso di pluralità di contra� colle�vi intervenu� per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contribu� previdenziali è quella stabilita dai contra� colle�vi s�pula� dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresenta�ve nella categoria. DIFFERENZE TRA PREVIDENZA SOCIALE E ASSISTENZIALE Le dis�nzioni tra previdenza e assistenza sociale non può che ridursi alla diversità dell'ambito e dell'intensità della tutela, gius�ficata non già da una diversità di fondamento ma dal diverso modo in cui l'ordinamento ha valutato le esigenze dei ci�adini rispe�o a quelle dei lavoratori e cioè le esigenze di quei ci�adini che hanno potuto contribuire con il loro lavoro al benessere della
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