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SBOBINA DIRITTO PREVIDENZA SOCIALE, Dispense di Diritto della Previdenza Sociale

SBOBINA DIRITTO PREVIDENZA SOCIALE

Tipologia: Dispense

2016/2017

Caricato il 19/07/2022

20091993
20091993 🇮🇹

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Scarica SBOBINA DIRITTO PREVIDENZA SOCIALE e più Dispense in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! VIANELLO 8 Domanda: avrei una domanda sul sistema sanitario mutualistico fondato sulle mutue assicuratrici. È simile a quello americano? No, il sistema delle mutue assicuratrici giunge fino alla fine degli anni '70 ed è, comunque, basato su una solidarietà di categoria, il sistema americano è basato proprio su polizze assicurative, nemmeno su una solidarietà di categoria. Abbiamo concluso il discorso relativo alla Legge 153 del '69, se ricordo bene. Sì, abbiamo finito la Legge 153 del 1969. Benissimo, grazie. Dicevamo la scorsa settimana, se ricordate, dello stretto legame che influenza questo ramo del diritto, il diritto previdenziale: i condizionamenti, in modo particolare, che l'evoluzione dell'economia di un paese esercita sulla legislazione previdenziale, nel senso che notavamo che a fasi di espansioni economica corrispondono fasi in cui il Legislatore tende ad ampliare le tutele e, viceversa, a fasi di malessere economico, il Legislatore risponde riducendo le tutele. Il periodo successivo, i decenni successivi agli anni '70, sono anni in cui una parte di crisi (si manifesta negli anni '70 ed esplode, poi, negli anni '80): noi non notiamo in questi anni norme in materia previdenziale che restringano le tutele. Non che non vi siano dei progetti di legge, dei tentativi di riforma, ma, per le ragioni a cui facevo riferimento la scorsa settimana... Spegnete il microfono per cortesia, a meno che non vogliate intervenire naturalmente. Vi dicevo delle difficoltà anche della politica di approvare leggi che riducano alle tutele. Quindi, negli anni '70/'80, non mancano dei tentativi di riforma, ma questi non sfociano mai in provvedimenti legislativi particolarmente significativi, fino a che, all'inizio degli anni '90, si verifica un fenomeno politico molto importante, Tangentopoli. Che cosa accade? Accade una situazione molto simile a quella accaduta meno di dieci anni fa, nel 2011, cioè una pesante crisi economica, che colpisce il nostro paese e non solo. Tenete presente che c'è una differenza tra l'inizio degli anni '90 (siamo, in particolare, nel febbraio 1992 quando vengono scoperti i fenomeni di corruzione) e il 2011, anche se per certi versi la situazione è simile: in entrambi i casi, infatti, l'esito sarà due riforme molto importanti in materia previdenziale. Perché? Nove anni fa, nel 2011, c'è già l'euro; nel 1992, non c'era l'euro. Nell'estate del '92, la politica sta già iniziando a indebolirsi e la speculazione finanziaria Pag. 1 a 21 internazionale attacca le monete più deboli del sistema monetario europeo: in particolar modo, la lira e la sterlina inglese. La Banca d'Italia cerca di resistere fino a un certo punto, poi non riesce più a sostenere la nostra moneta ed ecco, allora, che il Governo dell'epoca approva una prima riforma, la cosiddetta Riforma Amato, dal nome di colui che all'epoca era il Presidente del Ministro del Consiglio. Tenete presente che, nella nostra materia, leggi più importanti hanno questo vantaggio, cioè possono essere ricordate più agevolmente che in altri settori perché, spesso, prendono il nome o dal Presidente del Consiglio o dal Ministro del Lavoro dell'epoca. Questa prima importante legge è una legge delega, la legge 421/1992, che, poi, sfocerà in un importante decreto legislativo delegato, il Decreto 503/1992. Interviene su alcuni importantissimi settori: in materia previdenziale, nella materia della sanità e nella materia del pubblico impiego. Se avete già studiato il diritto del lavoro, avrete notato che quando si parla di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, di contrattualizzazione, si fa riferimento a un fenomeno che trova le sue origini proprio in quella legge delega del 1992, la Legge 421, che nella materia previdenziale diventa famosa come Riforma Amato. Quali sono i punti essenziali? Che cosa dice, in parole poverissime, questa legge? Viene considerata Riforma perché, per la prima volta, si vanno a toccare i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali, in che modo? Innalzandoli, quindi alzando l'età per andare in pensione e alzando l'ammontare dei contributi necessari per andare in pensione. Dato che, come vi dicevo la scorsa settimana, ogni qualvolta si alza l'asticella per una ragione semplicemente statistica, si riduce il numero dei potenziali beneficiari delle prestazioni previdenziali e, quindi, l'importanza di questa legge va trovata proprio in ciò, nel fatto cioè che, per la prima volta, si restringono le tutele secondo un meccanismo, che è un meccanismo progressivo. Non è che si decide di aumentare l'età pensionabile di botto, dal giorno in cui la legge entra in vigore, ma ci si prefigge un obiettivo, cioè si indica un'età che dovrà diventare la nuova età per andare in pensione e si stabilisce una unità di tempo entro il quale, progressivamente, ci si dovrà avvicinare. Quindi, l'innalzamento è progressivo, sia per quanto riguarda l'età sia per quanto riguarda la contribuzione: non ci deve stupire questo sulla base di quanto vi dicevo già la scorsa settimana. Nella materia previdenziale, noi abbiamo a che fare con posizioni giuridiche che abbiamo chiamato a formazione progressiva, cioè che si formano proprio giorno per giorno. La riprova ce l'abbiamo anche Pag. 2 a 21 così dire di codificare, di istituzionalizzare questo legame tra l'economia e il diritto, di far sì, cioè, che la spesa per le pensioni, si stabilizzi in relazione a quella che è l'evoluzione economica di un paese. Le cose vanno bene? Possiamo spendere di più. Le cose vanno male? Spendiamo di meno. Ora, qual è l'indice che misura lo stato di benessere o malessere dell'economia di un paese? Il PIL, il prodotto interno lordo. Allora, ecco la scelta che compie il Legislatore nel 1995: agganciare il rendimento dei contributi che, poi, si convertono in pensioni, alla variazione del prodotto interno lordo. Quando approfondiremo il metodo di calcolo delle pensioni, scenderemo più nel dettaglio. Quindi, cresce il PIL entro un certo arco di tempo, misuriamo la variazione dell'indice? Bene. Applichiamo, poi, quella variazione all'ammontare dei contributi: si rivaluta tanto il PIL, si rivalutano altrettanto i contributi e, quindi, crescono le pensioni. Non si rivaluta il PIL o lo si rivaluta poco, i contributi crescono poco, vengono poco rivalutati e, quindi, le pensioni crescono poco. Quindi, in questo modo, si realizza questo collegamento tra ricchezza del paese e ammontare delle pensioni. Lo capiremo meglio quando approfondiremo il discorso riguardante il metodo di calcolo delle pensioni. Vi lancio, così, un'anticipazione: tutti noi avremo sentito parlare, in questi mesi di pandemia, di crisi, di un crollo a livello mondiale del prodotto interno lordo, solo la Cina sta crescendo anche se a indici ampiamente inferiori rispetto al passato, ma, comunque, sta crescendo. L'Italia sta subendo una pesante caduta del prodotto interno lordo: ecco, teniamo presente che questa caduta produrrà i suoi effetti sul montante contributivo e, conseguentemente, su una misura delle pensioni. Il PIL, quest'anno, scende del 10-12%: questo dato negativo andrà a fare media nei dati poco positivi degli anni precedenti e con quello degli anni futuri. Quindi, non le pensioni in godimento, ma le pensioni future subiranno gli effetti della caduta del PIL che stiamo subendo. Altra caratteristica della riforma Dini è l’introduzione i criteri d’età flessibili per ottenere la principale pensione che è la pensione di vecchiaia, quindi non più un’età fissa (oggi è cambiato) ma un’età flessibile tra un’età minima e una massima. Raggiunta l’età minima per andare in pensione, la Riforma Dini prevedeva che il lavoratore potesse, fino a un'età massima differire la pensione, ottenendone in cambio che cosa? Un aumento del trattamento previdenziale, quindi differimento nel tempo con l'incentivo di ottenere un miglioramento, un incremento della pensione. Pag. 5 a 21 Altri due punti molto caratterizzanti la Legge del 1995. Dicevamo la stessa settimana, di questa che chiamavo "giungla pensionistica", una giungla del sistema previdenziale, il Legislatore del 1995 cerca un po’ di disboscare questa giungla e, quindi, introduce delle norme che mirano ad armonizzare i diversi sistemi pensionistici previsti nel nostro paese, cercando di uniformare le regole di pensionamento. L'ultimo punto che vi evidenzio è un'ulteriore valorizzazione del luogo della previdenza complementare. Questo perché? Questa è una scelta che il Legislatore fa di intervenire nuovamente (anche perché la riforma del '92/'93, in tema di previdenza complementare, non aveva avuto grande successo), per quale ragione? Perché si stima che, a parità di condizioni, le pensioni calcolate con il sistema contributivo, saranno inferiori, cioè presenteranno un tasso di sostituzione, oggetto di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana, inferiore rispetto al passato. E allora? Allora, per consentire al lavoratore di incrementare la tutela previdenziale, a fronte della diminuzione dei livelli delle pensioni pubbliche, il Legislatore propone, appunto, uno sviluppo delle forme di previdenza complementare, accentuandone il ruolo. Come a dire, se tu vuoi raggiungere lo stesso livello di tutela o avvicinarti a un livello di tutela di chi è andato in pensione prima di te e si è visto calcolare la pensione con un metodo più favorevole, metodo retributivo, allora ti concedo la possibilità di aderire a una forma di previdenza complementare, in modo tale da colmare quella differenza che si viene a creare sul livello delle pensioni pubbliche. Tutto questo non si esaurisce con la Riforma Dini. Perché? Oramai, la Riforma Dini ha venticinque anni, perché è dell'agosto del 1995, ma anche negli anni successivi ci saranno degli interventi più o meno penetranti, più o meno incisivi, perché, in fondo, la situazione del nostro sistema previdenziale viene stimata, viene ritenuta come una situazione di crisi. Ora, perché il Legislatore è intervenuto nel '92, nel '95 e anche in seguito? Quali sono i fattori che possono determinare la crisi del sistema previdenziale? Ricordiamoci che il nostro è un sistema che si finanzia con la tecnica della ripartizione: i contributi di oggi pagano le pensioni di oggi, i lavoratori di oggi riceveranno le pensioni grazie ai contributi versati dai lavoratori di domani. Solidarietà tra generazioni diverse. Ecco, in questo contesto, cosa può determinare la crisi del sistema previdenziale? Quando le persone anziane sono molto di più delle persone giovani: certo. E perché può verificarsi questo? Perché non si riesce a raccogliere abbastanza contributi previdenziali per poter finanziare le Pag. 6 a 21 pensioni delle persone anziane. Certo, ma mi chiedevo perché le persone anziane possono essere statisticamente di più, o molte di più, delle persone giovani. Perché, magari, c'è una crisi della natalità. Esatto. Primo fattore: decremento demografico, cioè una crisi della natalità. Sappiamo che il nostro è uno dei paesi che ha, nel mondo, un tasso di natalità tra i più bassi. Secondo: cos'altro può determinare questa frattura tra generazioni? Poche nascite, pochi bambi oggi, pochi giovani domani, pochi lavoratori dopodomani, ma cos'altro può alterare questo rapporto? Reddito troppo basso per i giovani? Questo sì, ma prima ancora? Difficoltà nell'entrare nel mondo del lavoro? Certo: reddito troppo basso, significa che io lavoro e vengono pagato poco, ma il problema occupazionale, cioè la crisi del mercato del lavoro, l'aumento della disoccupazione, ovviamente, è un altro importantissimo fattore di crisi. È chiaro che se c'è difficoltà nell'entrare nel mercato del lavoro, se ci troviamo in un periodo in cui la disoccupazione aumenta, diminuisce il numero dei lavoratori attivi, quindi diminuisce il numero di coloro per cui incide il prelievo contributivo o che pagano i contributi se sono lavoratori autonomi. Poi, ancora, dobbiamo tenere presente che crisi del mercato del lavoro vuol dire due cose: difficoltà occupazionali o anche può voler dire che il lavoro ci sia, ma non è un lavoro regolare. Nelle ipotesi di lavoro nero, il lavoratore lavora, riceve una retribuzione più o meno alta che sia, però il datore di lavoro non paga i contributi e, quindi, anche questo è un fattore che altera il rapporto nell'ottica di un sistema di ripartizione. Quindi, crisi del mercato del lavoro, crisi demografica, poi c'è un altro fattore che, noi, magari, potremmo anche considerare positivo, ma che non lo è paradossalmente nell'ottica del sistema previdenziale, sempre che interviene ad alterare il rapporto giovani/anziani o, comunque, lavoratori/non lavoratori. Aumento delle aspettative di vita? Certo, aumento della speranza di vita: il fatto di vivere più a lungo vuol dire ricevere la pensione per più anni e, quindi, questo capite che, per tutti noi, il fatto di vivere più a lungo in buone condizioni di salute non può che essere una cosa positiva; in un sistema previdenziale, vuol dire pagare per più tempo le pensioni. Allora, ecco perché si spiegano molti interventi degli ultimi venti/ventotto anni, dalla Riforma Amato in poi, volti ad alzare l'età per andare in pensione: se aumenta la speranza di vita, le persone vivono più a lungo e percepiscono per più tempo la pensione; allora, aumentare l'età per andare in pensione significa tornare a restringere quel periodo di tempo della pensione. Questo, nel 2009, verrà proprio codificato in una specifica norma, che legherà l'incremento dell'età per andare in Pag. 7 a 21 diceva di eliminare la Riforma Fornero e sosteneva un intervento che, poi, è sfociato nella cosiddetta quota 100, che è soltanto uno degli ulteriori meccanismi di anticipazione della pensione, la Riforma Fornero non è stata smantellata; l'altra forza politica, invece, promuoveva un intervento sul campo più che altro delle politiche assistenziali, non previdenziali, con l'introduzione dell'istituto poi divenuto il reddito di cittadinanza. Però, vedete, sono interventi, diciamo, di dettaglio: l'impianto rimane, oggi come oggi, quello tracciato dalla Riforma Dini del '95, contro il metodo del calcolo delle pensioni, da regole precedenti, da regole intermedie e, poi, dalla Riforma Fornero. Domanda: quindi, il reddito di cittadinanza non è una forma di tutela previdenziale, giusto? È una forma di tutela assistenziale. Distinguiamo, a grandi linee, le forme di tutela previdenziale da quelle assistenziali: le vedremo, oggi o domani, quando porremmo la nostra attenzione sull'art. 38 della Costituzione. A grandi linee, si definisce assistenziale una forma di tutela che spetta anche a soggetti non siano lavoratori, o addirittura che non siano mai stati lavoratori e, conseguentemente, la tutela che viene erogata prescinde da requisiti di tipo contributivo. Ho versato contributi, maturo un requisito e mi viene erogato un certo tipo di prestazione: la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata o anche altre forme di tutela. Se non lavoro, mi trovo in particolari situazioni di necessità, di difficoltà, di disagio economico, mi vengono erogate delle prestazioni, definite assistenziali, non in quanto sono lavoratore perché potrei anche non aver lavorato e a prescindere dal fatto che abbia maturato requisiti contributivi. Quindi, questa è la grande distinzione tra prestazioni previdenziali e prestazioni assistenziali. Domanda: quindi, la previdenza sociale continua ancora oggi, come all'inizio, a riguardare solo i lavoratori, giusto? La forma previdenziale riguarda i lavoratori. A questo punto, in presenza, io invitavo uno studente o una studentessa, di solito il primo o la prima del primo banco a venire alla lavagna, per cui si infondeva un certo timore che io interrogassi su quello che era stato detto nelle primissime ore di lezione. In realtà, poi, il timore si accentuava ancora di più perché, nonostante si scoprisse che non avessi nessuna intenzione di interrogare, chiedevo al malcapitato o alla malcapitata di disegnare i vertici di un triangolo equilatero, destinati a diventare i vertici di quello che io chiamo il triangolo del sistema previdenziale, per far capire un po’ come è strutturato il nostro sistema Pag. 10 a 21 previdenziale. Quindi, disegnatevi mentalmente o su carta/tablet, questi tre vertici: al vertice superiore, possiamo collocare gli enti previdenziali; nei due vertici inferiori collochiamo da una parte quelli che chiameremo soggetti obbligati e, dall'altra parte, quelli che chiameremo soggetti protetti. Se un rapporto previdenziale accede a un rapporto di lavoro subordinato, i soggetti obbligati sono il datore di lavoro, i soggetti protetti sono i lavoratori. Vi faccio presente che questa figura geometrica attuale potrebbe anche ben essere impiegata per fare un salto all'indietro e tornare alle origini del nostro sistema di tutela sociale, quando cioè si parlava di assicurazioni sociali. Se ci pensate, potremmo ribattezzare, ma tra parentesi quadra, questi tre vertici utilizzando un linguaggio tipico delle assicurazioni, cioè l'ente previdenziale è un po’ l'equivalente dell'assicuratore, il soggetto obbligato (datore di lavoro) è un po’ l'assicurante e il soggetto protetto è l'assicurato. Già vi facevo notare la scorsa settimana che il linguaggio assicurativo è arrivato, in parte, fino ai giorni nostri: l'Ente che si occupa della tutela in materia di infortuni sul lavoro si chiama INAIL, che è acronimo di "Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". Faccio notare che ciò che il datore di lavoro paga all'INAIL non è un contributo previdenziale per finanziare la tutela, ma è un premio assicurativo, quindi la terminologia è quella tipica del diritto delle assicurazioni. è, però, l'impostazione del sistema, sono i principi fondanti che non sono più quelli del diritto delle assicurazioni, perché non c'è più la logica assicurativa che permea il sistema. Quindi mettiamola questa terminologia tra parentesi quadra. Ma, un professore di cento anni fa avrebbe costruito così il triangolo del sistema previdenziale: assicuratore, assicurante, assicurato. Adesso, dobbiamo creare delle relazioni, quindi costruire i lati di questo non più attuale triangolo e, quindi, possiamo congiungere il vertice superiore con i soggetti obbligati e, poi, il vertice superiore con i soggetti protetti, con una linea retta e continua. Cosa voglio raffigurare in questo modo? I due rapporti su cui noi, principalmente, baseremo il nostro corso: il rapporto che intercorre tra il soggetto obbligato e l'ente previdenziale lo possiamo chiamare rapporto contributivo, perché ha principalmente per oggetto il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. È un rapporto, quindi, di vero proprio debito e credito: l'obbligato è debitore, l'ente previdenziale è creditore. Se vogliamo anche introdurre una piccola freccia che indica il flusso del denaro, la mettiamo verso l'altro (dal soggetto obbligato verso l'ente previdenziale). Poi, c'è un altro tipo di rapporto, quello che intercorre tra l'ente previdenziale e il soggetto protetto, Pag. 11 a 21 potremmo chiamarlo rapporto previdenziale in senso stretto, perché ha principalmente per oggetto l'obbligo dell'ente di erogare una prestazione previdenziale. Quindi, qui, la freccia è verso il basso, perché il flusso di denaro è dall'ente nelle tasche dei lavoratori, una volta che saranno diventati pensionati, ma anche mentre non sono pensionati: pensiamo alla tutela per la disoccupazione, pensiamo alla cassa integrazione, pensiamo alla malattia, alla maternità, pensiamo alla tutela alle prestazioni in materia di tutela contro gli infortuni sul lavoro. Ecco, tra questi soggetti non intercorrono solo queste relazioni, ma l'obbligo di pagare i contributi, l'obbligo di pagare le prestazioni sono i due principali obblighi che caratterizzano questi due rapporti e sono i rapporti su cui noi ci concentreremo principalmente. Poi, c'è la relazione tra il soggetto protetto e il soggetto obbligato, che diventa la relazione tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Alla lavagna, questa relazione la facevo tratteggiare con una linea tratteggiata, per evidenziare il fatto che il rapporto che intercorre tra lavoratore e datore di lavoro, sul quale vi siete già soffermati ampiamente soffermati studiando il diritto di lavoro, è un rapporto quotidiano, fisiologico, perché ogni giorno ci sono relazioni tra il lavoratore e il datore di lavoro (il datore di lavoro esercita il potere direttivo e, quindi, dà ordini, direttive, comandi e quant'altro, paga la retribuzione, riceve la prestazione lavorativa e così via. Rileva comportamenti irregolari sul piano disciplinare, effettua la contestazione, poi eventualmente procede con la sanzione e via via). Con questa relazione, che nel diritto del lavoro è quotidiana, questa relazione tra lavoratore e datore di lavoro, possiamo dire si esplichi, esattamente negli stessi termini, anche nel diritto previdenziale? C'è un rapporto così stretto? Chiediamoci. Poniamoci nell'ottica del rapporto che abbiamo chiamato contributivo. Il rapporto contributivo è un rapporto, abbiamo detto, di debito e credito: c'è un debitore (datore di lavoro), c'è un creditore (l'ente previdenziale). Il creditore, l'oggetto dell'obbligazione, è la contribuzione previdenziale: l'obbligo è quello di pagare i contributi. Chi è il creditore dei contributi? È l'ente previdenziale, non è il lavoratore. Collochiamoci nell'ottica del rapporto previdenziale: anche qui, abbiamo un debitore (ente previdenziale) e un creditore (lavoratore). In certi casi, che non sono, poi, così infrequenti, vedremo che la prestazione viene pagata non dall'ente previdenziale, ma dal datore di lavoro. Probabilmente, ne avete sentito parlare anche in queste settimane, in questi mesi: avete mai sentito dire, da parte di qualche datore di lavoro, magari intervistato in televisione o sul giornale, "abbiamo anticipato la cassa integrazione"? Pag. 12 a 21 di tutte le Amministrazioni Pubbliche, l'INPDAP, che, poi, la Riforma Fornero andrà a sopprimere e, attualmente, alcuni dipendenti dello Stato sono confluiti nell'INPS. In quel caso, fino al '94, non c'era un ente terzo che tutelasse i dipendenti dello Stato, provvedeva lo Stato stesso. Un altro esempio. Si verificavano in passato, in particolar modo nel settore bancario. Vi erano degli istituti bancari nei quali veniva consentito nel chiamarsi fuori dal sistema previdenziale: quindi, i loro dipendenti non erano assicurati presso il regime generale dell'assicurazione obbligatoria dell'INPS, ma ricevevano la prestazione previdenziale dall'istituto stesso. Erano i cosiddetti regimi esonerativi, cioè questi Enti, questi Istituti, erano esonerati a patto che fornissero ai loro dipendenti condizioni di tutela non inferiori a quelle erogate dal regime generale dell'assicurazione obbligatoria INPS. Anche in quel caso, avevamo un'identificazione tra datore di lavoro e soggetto che eroga la tutela previdenziale. D'ora in poi, noi non usciremo praticamente più da questo recinto, delimitato da questi tre lati: approfondiremo, in primo luogo, i protagonisti del sistema previdenziale (enti previdenziali, soggetti protetti, soggetti obbligati), dopodiché dopo aver analizzato i principali principi costituzionali in materia previdenziale, ci sposteremo ad approfondire il rapporto contributivo e, quindi, vedremo qual è la base di calcolo dei contributi previdenziali, come si calcolano i contributi, la fisiologia del rapporto contributivo e, poi, ci occuperemo dell'antologia del rapporto contributivo e, quindi, approfondiremo le responsabilità in cui incappa il soggetto obbligato, che sono responsabilità di tipo civile, penale, amministrativo, quando non versa i contributi previdenziali. Vedremo anche la responsabilità che può intercorrere nel rapporto lavoratore/datore di lavoro. Esaurito il discorso relativo al rapporto contributivo, ci sposteremo sull'altro lato del triangolo e, quindi, approfondiremo il rapporto previdenziale e ci occuperemo delle principali prescrizioni previdenziali. Ecco, quindi questo è un po’ lo schema lungo il quale ci muoveremo nelle prossime lezioni e durante tutto il corso. Ciò detto, vediamo di tratteggiare brevemente le caratteristiche dei protagonisti del sistema previdenziale. Partiamo, innanzitutto, dal vertice: vi ho menzionato gli enti previdenziali. Quali enti previdenziali, oggi, abbiamo che collochiamo ai vertici di questo nostro triangolo? Attualmente, abbiamo due grandi enti previdenziali: erano molti di più, ma poi sono andati via via scomparendo, alcuni assorbiti all'interno dell'INPS. I principali enti sono Pag. 15 a 21 l'INPS e l'INAIL: l'INPS è l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'INAIL è L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Sono due enti pubblici: si caratterizzano anche perché hanno una effusione molto capillare a livello territoriale. L'INPS ancor più dell'INAIL, nel senso che sovrintendendo gli organi centrali che sono tutti a Roma e hanno sedi a livello regionale, quindi direzioni regionali, sedi a livello provinciale, quindi in ogni capoluogo di provincia e, per quanto riguarda l'INPS, abbiamo anche delle sedi a livello infraprovinciale, nelle città di provincia più importanti che non sono capoluogo di provincia. Quindi, c'è una diffusione molto capillare, non altrettanto avviene, ad esempio, per le casse previdenziali dei liberi professionisti, che hanno tutte solo ed esclusivamente la loro sede a Roma: la Cassa di previdenza forense per gli avvocati, la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, l'ente di previdenza dei medici, Inarcassa che tutela architetti e ingegneri e così via. Non è un'annotazione puramente burocratica questa che vi faccio, perché la diversa articolazione territoriale degli enti previdenziali ha degli effetti pratici molto importanti sul versante processuale. Cosa intendo dire? Nel senso che rileva ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere delle controversie in materia previdenziale, siano controversie in materia di contributi (se si devono o non devono pagare i contributi) siano controversie in materia previdenziale (se il soggetto protetto ha diritto o no a una prestazione). Ecco, il fatto che l'Ente abbia un'unica sede a Roma, oppure abbia una sede anche a livello territoriale, incide ai fini della competenza per territorio, quindi condiziona uno dei criteri che, sulla base del nostro Codice di procedura civile vengono utilizzati per individuare il giudice territorialmente competente: non è soltanto una questione amministrativa o burocratica a dire l'Ente ha solo sede a Roma, piuttosto che l'Ente ha anche sede a Padova, Treviso, Venezia, ecc. Questi, dunque, sono i due principali enti. Altri ce ne erano nel passato, quindi sarebbe stato molto più affollato questo vertice del triangolo. Vi faccio un esempio. La Riforma Fornero, il Decreto-legge 201/2011, chiamato Decreto Salva Italia, il primo Decreto dello scorso marzo, il Decreto n. 18, sapete come è stato chiamato nel linguaggio corrente e, probabilmente, anche nella rubrica? Avete sentito come è stato chiamato il primo Decreto- legge durante la pandemia? Cura Italia. Ci verrebbe da dire, allora, che, forse, da certi punti di vista il Legislatore dell'epoca, dell'inverno del 2011, considerava la situazione più grave rispetto al Legislatore di oggi, perché all'epoca si pensava di salvare l'Italia, mentre oggi si Pag. 16 a 21 spera che sia sufficiente curarla. La Riforma Fornero, il Decreto Salva Italia, sopprime due importanti Enti: l'INPDAP e l'ENPALS. L'INPDAP è quell'ente cui facevo riferimento poco fa, nato nel 1994 e rivolto a tutti i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche: INPDAP significa Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica. Adesso, è scomparso e confluito all'interno dell'INPS, in cui c'è una gestione che si chiama ex Inpdap in cui sono iscritti tutti i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (professori universitari per esempio). L'ENPALS è un altro ente importante: era l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza ai Lavoratori dello Spettacolo. Ente storico, che aveva tutta una sua tradizione: anche questo ente è stato incorporato all'interno dell'INPS, quindi oggi abbiamo una gestione ex Enpals. I lavoratori dello spettacolo, quindi, avevano una tutela ad hoc, specifica, distinta dagli altri lavoratori, non solo un ente previdenziale e tuttora hanno delle regole particolari. Spettacolo vuol dire tutto quello che immaginate rientri nel campo dello spettacolo: cinema, teatro, televisione, ma anche quella particolare forma di spettacolo che sono le attività sportive. Tenete presente che, quando parliamo dei lavoratori dello spettacolo, non parliamo solo del cantante di fama, del celebre attore, cioè di lavoratori autonomi verosimilmente, ma parliamo anche di lavoratori dipendenti, quindi abbiamo tutela sia degli autonomi che dei dipendenti, all'un tempo facente capo allo stesso ente. Ad esempio, il celebre cantante lirico che viene ingaggiato per una serie di spettacoli e un lavoratore autonomo: il corista del teatro è un lavoratore dipendente. Provate a immaginare un concerto: c'è la grande pop star o rock star e, poi, c'è il dietro alle quinte. Ne avete sentito parlare anche in questi mesi di pandemia di crisi del mondo dello spettacolo e il dietro alle quinte è fatto di lavoratori che costruiscono il palco, dai macchinisti, scenografi e quant'altro. Poi, il mondo sportivo, tutti gli sportivi professionisti. Due tutele che sono confluite tutte all'interno dell'INPS. Enti autonomi che hanno mantenuto la loro autonomia, al di là delle Casse previdenziali dei liberi professionisti: per esempio, hanno una particolare forma di previdenza integrativa, ma obbligatoria, per legge, gli agenti e i rappresentanti di commercio, per i quali esiste un ente autonomo, specifico, che si chiama ENASARCO. Gli agenti e i rappresentanti di commercio hanno due forme di tutela: sono iscritti alla gestione commerciante dell'INPS e sono anche obbligatoriamente iscritti a questa forma integrativa, che viene assicurata da un ente distinto dall'INPS e che tuttora esiste autonomamente, ENASARCO. Oppure, i giornalisti hanno un Pag. 17 a 21 lavoro sono, in genere, ex ispettori ENPALS diventati ispettori del lavoro. Essi effettuano ispezioni, ad esempio, nei locali. L'attività ispettiva viene tarata sulla base delle caratteristiche dei soggetti che si intende sottoporre a ispezione. Voi potete immaginare se si vuole verificare se esistono situazioni di lavoro nero all'interno di un cantiere, si condurrà l'ispezione verosimilmente alle prime ore del mattino, alle 7/8/9 o durante la giornata. Se si vuole verificare una situazione di irregolarità all'interno di una grande discoteca, l'ispettore non si reca ad effettuare l'ispezione alle 9 del mattino, non troverebbe nessuno. Probabilmente, nemmeno alle 9 di sera; è molto più probabile che entri in discoteca a mezzanotte, all'1 o alle 2, durante i weekend e non il martedì o il mercoledì, perché è molto più probabile che se ci sono dei lavoratori in nero, quelli siano i momenti in cui vengano maggiormente impegnati. I principali enti previdenziali, INPS e INAIL, sono anche dotati di una loro avvocatura interna, cioè i patrocini in giudizio, le controversie previdenziali e contributive hanno avvocati che sono dipendenti dell'INPS e dell'INAIL, rispettivamente dell'uno e dell'altro ente. Considerate che, su base nazionale, insieme all'avvocatura dello Stato, le dimensioni dell'avvocatura INPS e dell'avvocatura INAIL sono praticamente equivalenti a quelle dei maggiori studi legali presenti nel nostro territorio (tra i 280/300 e 320/330 avvocati). Ecco, INPS e INAIL non sono difesi da avvocati del libero foro, sono difesi da avvocati INPS e da avvocati INAIL, che sono dipendenti dall'uno e dall'altro ente. Voi vedete sono strutturati sotto ogni profilo. Non ci sono all'interno soltanto impiegati che si occupano di incassare i contributi o di conteggiare ed erogare le pensioni, c'è un corpo ispettivo, ci sono avvocati e quant'altro. Tutto ciò lo dobbiamo ritarare in misura notevolmente più ridotta per quanto riguarda, invece, le casse previdenziali, che pure sono al vertice del triangolo del sistema previdenziale - intendo riferirmi a quelle dei liberi professionisti - ma hanno sede solo a Roma, non hanno corpi ispettivi, non hanno avvocatura interna e, quindi, hanno dimensioni evidentemente più ridotte. Soggetti protetti e soggetti obbligati. Mi limito a un cenno, approfondiremo il discorso domani. Chi sono i soggetti protetti nel diritto previdenziale? Sono i lavoratori. Mi limito a questa considerazione, riprenderemo domani, Ci renderemo conto di una cosa e, cioè, ci Pag. 20 a 21 renderemo conto che il concetto di lavoratore, così come, poi, dirò anche quello di datore di lavoro, non coincide, nel diritto previdenziale, pienamente con il concetto che voi avete nel diritto del lavoro, nel senso che vedremo che, sebbene il soggetto protetto sia il lavoratore, esistono situazioni in cui il diritto previdenziale protegge al punto da considerare in certa qual misura lavoratore anche soggetti che non solo tali secondo il diritto del lavoro. Perché? Perché la logica delle due discipline, seppure strettamente interconnesse, è parzialmente diversa. Quindi, c'è proprio questa sorta di ridefinizione del concetto di lavoratore, come il soggetto meritevole che riceve tutela dalla normativa previdenziale e che potrebbe non essere lavoratore secondo le regole del diritto del lavoro. Chiaro, questo lo approfondiremo domani e vedremo quali sono, in generale, le caratteristiche del soggetto protetto e anche quelle del soggetto obbligato. Aggiungo una cosa. Ho ricevuto qualche e-mail, in cui qualcuno di voi mi segnala che nel Syllabus non compaia alcuna indicazione sul programma e quant'altro. Fate riferimento al Syllabus della sede di Treviso, che è esattamente identico. il riempimento della pagina del Syllabus è demandato ai docenti, la creazione della pagina dipende dagli uffici e la pagina riferita a questo Corso di Giurisprudenza di Padova non è stata ancora creata, per questo non l'ho ancora compilata. Però, è assolutamente identica quella di Treviso e, quindi, per tutto quello di cui avete necessità, potete fare riferimento benissimo a Treviso. D'accordo? Bene, allora ci vediamo domani alla stessa ora. Arrivederci. Pag. 21 a 21
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