Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


APPUNTI COMPLETI DIRITTO PENITENZIARIO, Appunti di Diritto Penitenziario

appunti completi diritto penitenziario: testato positivamente voto 30/30, comprensivi sia del semestre del Prof. Varraso sia della Prof.ssa Corvi. INTEGRATI CON IL LIBRO

Tipologia: Appunti

2024/2025

In vendita dal 01/04/2026

giurisprudenza_unicatt
giurisprudenza_unicatt 🇮🇹

4.4

(77)

75 documenti

1 / 80

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
1
DIRITTO PENITENZIARIO
03/10
Il diritto penitenziario si occupa del condannato in via definitiva a pena detentiva (reclusione e arresto);
dell’imputato sottoposto a misura cautelare (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari) e
dell’internato. Si occupa delle persone che subiscono una limitazione della propria libertà.
Dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, la persona condannata può assumere due vesti:
- condannato à
- internato à sottoposto a misure di sicurezza detentive. Possono esserci due tipi di sanzioni: una detentiva
e una misura di sicurezza (residenza di esecuzione delle misure di sicurezza). Le persone che entrano nelle
REMS prendono il nome di internati. Gli internati non sono capaci di intendere e di volere. Viene meno una
delle ragioni di punibilità del condannato; dunque c’è una sentenza di proscioglimento. Se una persona viene
prosciolta torna in libertà ma c’è il problema della pericolosità sociale della persona. Pericolosità sociale
significa pericolo di reiterazione del reato (pericolo di recidiva). Se vi è il pericolo che la persona incapace
commetta un nuovo reato, magari della stessa indole, viene applicata in sentenza di proscioglimento una
misura di sicurezza.
C’è una legge fondamentale: legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Questa legge prevede istituti diversi ad
esempio la casa circondariale.
La riforma Cartabia ha introdotto le pene sostitutive. Il punto di riferimento in materia è la Legge 689/1981
(legge di depenalizzazione) che parla delle pene sostitutive di pene detentive brevi fino a 2 anni. La riforma
ha introdotto pene sostitutive di pene detentive fino a 4 anni che si affiancano alle misure alternative. La
pena principale rimane quella detentiva. Le pene sostitutive hanno come termine di riferimento la legge 689
sulla quale ha inciso la riforma Cartabia. Il Dpr 30 giugno 2000, n. 230 è il regolamento della legge 689/1981;
esso va integrare queste norme. L’altra fonte di riferimento è il libro I del codice penale. Infine l’ultima fonte
è il codice di procedura penale (art 648 ss) al libro X sull’esecuzione (Dpr 447/1988). C’è un’altra parte del
codice di procedura penale, ossia il libro IV che attiene alle misure cautelari (custodia cautelare in carcere e
arresti domiciliari).
L’esecuzione penale si occupa del giudicato; riguarda la persona del condannato perché l’esecuzione si ha
quando è stata emessa una sentenza irrevocabile.
Il trattamento penitenziario è l’insieme delle regole nella vita circondariale (= carcere) destinata agli imputati
(non condannati in via definitiva). Le case mandamentali sono gli istituti penitenziari per i condannati
definitivi. il trattamento penitenziario non va confuso con il trattamento rieducativo: il primo riguarda tutti
mentre il secondo è una species del genus trattamento penitenziario e riguarda solo i condannati e gli
internati. L’internato compare sempre dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Prima di questo
momento esiste solo l’imputato che può subire o una misura cautelare o una misura di sicurezza provvisoria.
06/10
Ci occupiamo di 3 persone sottoposto alla limitazione della libertà personale: imputato, condannato ed
internato. Le limitazioni fondamentali della libertà personale le troviamo nel codice penale nella parte delle
sanzioni. Le pene le troviamo contenute in una sentenza definitiva di condanna (sentenza finale del
procedimento penale non più impugnabile, ossia irrevocabile). Ci occupiamo anche del codice di procedura
penale (articoli 648 ss cpp, libro X legato all’esecuzione penale). La persona alla quale viene contestato un
reato nel processo penale è l’imputato; questo termine lo si può utilizzare solo fino al momento in cui la
sentenza di condanna diviene irrevocabile. Nel codice penale troviamo il termine “reo” ma è un termine
tipico dei sistemi inquisitori mentre il nostro sistema è di stampo accusatorio; dunque fino a che la sentenza
non passa in giudicato parliamo di “imputato”, ossia la persona nei cui confronti il pubblico ministero
contesta un fatto di reato da provare nel processo. Nella prima fase del procedimento penale questa persona
prende il nome di “indagato”. Il procedimento penale ordinario si articola in 3 fasi:
1) indagini preliminari à la persona nei cui confronti viene formulata l’ipotesi accusatoria dal pubblico
ministero si chiama “persona sottoposta alle indagini preliminari”, ossia indagato. Il pubblico ministero poi
esercita l’azione penale qualora vi siano i presupposti al termine delle indagini. A questo punto l’indagato
diventa imputato. Questo perché è la persona nei cui confronti il pm ha esercitato l’azione penale. L’indagato
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50

Anteprima parziale del testo

Scarica APPUNTI COMPLETI DIRITTO PENITENZIARIO e più Appunti in PDF di Diritto Penitenziario solo su Docsity!

DIRITTO PENITENZIARIO

Il diritto penitenziario si occupa del condannato in via definitiva a pena detentiva (reclusione e arresto); dell’imputato sottoposto a misura cautelare (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari) e dell’internato. Si occupa delle persone che subiscono una limitazione della propria libertà. Dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, la persona condannata può assumere due vesti:

  • condannato à
  • internato à sottoposto a misure di sicurezza detentive. Possono esserci due tipi di sanzioni: una detentiva e una misura di sicurezza (residenza di esecuzione delle misure di sicurezza). Le persone che entrano nelle REMS prendono il nome di internati. Gli internati non sono capaci di intendere e di volere. Viene meno una delle ragioni di punibilità del condannato; dunque c’è una sentenza di proscioglimento. Se una persona viene prosciolta torna in libertà ma c’è il problema della pericolosità sociale della persona. Pericolosità sociale significa pericolo di reiterazione del reato (pericolo di recidiva). Se vi è il pericolo che la persona incapace commetta un nuovo reato, magari della stessa indole, viene applicata in sentenza di proscioglimento una misura di sicurezza. C’è una legge fondamentale: legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Questa legge prevede istituti diversi ad esempio la casa circondariale. La riforma Cartabia ha introdotto le pene sostitutive. Il punto di riferimento in materia è la Legge 689/ (legge di depenalizzazione) che parla delle pene sostitutive di pene detentive brevi fino a 2 anni. La riforma ha introdotto pene sostitutive di pene detentive fino a 4 anni che si affiancano alle misure alternative. La pena principale rimane quella detentiva. Le pene sostitutive hanno come termine di riferimento la legge 689 sulla quale ha inciso la riforma Cartabia. Il Dpr 30 giugno 2000, n. 230 è il regolamento della legge 689/1981; esso va integrare queste norme. L’altra fonte di riferimento è il libro I del codice penale. Infine l’ultima fonte è il codice di procedura penale (art 648 ss) al libro X sull’esecuzione (Dpr 447/1988). C’è un’altra parte del codice di procedura penale, ossia il libro IV che attiene alle misure cautelari (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari). L’esecuzione penale si occupa del giudicato; riguarda la persona del condannato perché l’esecuzione si ha quando è stata emessa una sentenza irrevocabile. Il trattamento penitenziario è l’insieme delle regole nella vita circondariale (= carcere) destinata agli imputati (non condannati in via definitiva). Le case mandamentali sono gli istituti penitenziari per i condannati definitivi. il trattamento penitenziario non va confuso con il trattamento rieducativo: il primo riguarda tutti mentre il secondo è una species del genus trattamento penitenziario e riguarda solo i condannati e gli internati. L’internato compare sempre dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Prima di questo momento esiste solo l’imputato che può subire o una misura cautelare o una misura di sicurezza provvisoria. 06/ Ci occupiamo di 3 persone sottoposto alla limitazione della libertà personale: imputato, condannato ed internato. Le limitazioni fondamentali della libertà personale le troviamo nel codice penale nella parte delle sanzioni. Le pene le troviamo contenute in una sentenza definitiva di condanna (sentenza finale del procedimento penale non più impugnabile, ossia irrevocabile). Ci occupiamo anche del codice di procedura penale (articoli 648 ss cpp, libro X legato all’esecuzione penale). La persona alla quale viene contestato un reato nel processo penale è l’imputato; questo termine lo si può utilizzare solo fino al momento in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile. Nel codice penale troviamo il termine “reo” ma è un termine tipico dei sistemi inquisitori mentre il nostro sistema è di stampo accusatorio; dunque fino a che la sentenza non passa in giudicato parliamo di “imputato”, ossia la persona nei cui confronti il pubblico ministero contesta un fatto di reato da provare nel processo. Nella prima fase del procedimento penale questa persona prende il nome di “indagato”. Il procedimento penale ordinario si articola in 3 fasi:
  1. indagini preliminari à la persona nei cui confronti viene formulata l’ipotesi accusatoria dal pubblico ministero si chiama “persona sottoposta alle indagini preliminari”, ossia indagato. Il pubblico ministero poi esercita l’azione penale qualora vi siano i presupposti al termine delle indagini. A questo punto l’indagato diventa imputato. Questo perché è la persona nei cui confronti il pm ha esercitato l’azione penale. L’indagato

nelle indagini preliminari e l’imputato nel processo può subire limitazioni della libertà personale solo se sottoposto a misura cautelare. L’art 13 Cost dice che in alcuni casi tassativamente stabiliti dalla legge una persona accusata di un reato può subire limitazioni della libertà personale (custodia cautelare in carcere ed arresti domiciliari = misure cautelari). Quando una persona viene accompagnata coattivamente in carcere, l’attività si chiama “traduzione”. Negli arresti domiciliari, la persona è obbligata a rimanere in un luogo di privata dimora. È una misura cautelare perché esiste la presunzione di innocenza: fino a quel momento la persona è innocente ma per ragioni cautelari viene condotta in carcere o ristretta nella propria dimora. Le esigenze cautelari sono: pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di reiterazione del reato. Se una persona è presunta innocente, la persona durante il procedimento rimane in stato di libertà. Il giudice proscioglie o condanna; condanna ad una pena. Ci sono le pene principali (art 17 cp) da dividere in detentive (ergastolo e reclusione per i delitti ed arresto per le contravvenzioni) e pecuniarie (multa per i delitti ed ammenda per le contravvenzioni). Si può utilizzare il termine arresto solo in un caso: arresto in flagranza di reato; è una misura pre cautelare. Un’altra misura pre cautelare è il fermo di indiziato di delitto. In questo caso il fermo viene tradotto, ossia portato coattivamente in carcere. Invece il termine “arresti” si riferisce all’istituto degli arresti domiciliari. La reclusione può avere una durata che va da 15 giorni a 24 anni ma questo vale quando il soggetto commette un fatto di reato; infatti nel concorso di reati la situazione cambia (art 71 ss cp). Quando si deve pronunciare condanna per più reati contro una stessa persona si applicano questi articoli e l’istituto del cumulo delle pene. Ergastolo à pena perpetua perché è una pena senza un limite predeterminato. Quando si hanno più reati ciascuno punito con l’ergastolo; ognuno può essere trattato in processi separati. Art 72: “al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena”. à si applica un ergastolo. C’è un istituto fondamentale: reato continuato. Se uno commette più reati frutto del medesimo disegno criminoso si applica il cumulo giuridico delle pene (si applica un ergastolo con isolamento diurno). È un aggravamento di pena. Art 78 cp “limiti degli aumenti delle pene principali”. Il cumulo materiale incontra dei limiti perché la pena detentiva massima nel nostro ordinamento è di 30 anni. Chi è condannato all’ergastolo dopo 26 anni puiò beneficiare della liberazione condizionale della pena. Ci sono pene detentive temporanee con un massimo di 30 anni se cumulate. E poi vi è l’ergastolo. Dunque, i problemi sorgono quando una persona è condannata per più reati (concorso di reati). Il concorso di reati si distingue in concorso materiale e concorso formale. Il reato continuato è un’ipotesi speciale di concorso materiale di reati. Nel concorso materiale la pena si determina con il cumulo materiale (somma algebrica delle pene previste per i singoli reati). Nel concorso formale di reato continuato la pena si determina con il cumulo giuridico (si determina la pena per il reato più grave aumentata sino al triplo); si correla sia al concorso formale sia al reato continuato. La riforma Cartabia punta sulle pene sostitutive delle pene detentive. La prima norma modificata, al libro I del cp, dopo l’art 20 si aggiunge l’art 20 bis (pene sostitutive delle pene detentive brevi). Non è una novità; le pene sostitutive sono state introdotte con la legge 689/1981. La riforma prevede sanzioni sostitutive al carcere per combattere il fenomeno del sovraffollamento carcerario. La pena principale del codice penale continua ad essere il carcere ma la riforma cerca di introdurre delle alternative al carcere:

  • pene sostitutive delle pene detentive brevi (art 20 bis cp) à semilibertà sostitutiva; detenzione domiciliare sostitutiva; lavoro di pubblica utilità sostitutivo; pena pecuniaria sostitutiva. Fino ad oggi, queste pene sostituivano pene detentive fino a 2 anni. Laddove una persona sia condannata fino a 2 anni, l’esecuzione della pena può essere sospesa (sospensione condizionale della pena; art 163 cp; è una causa estintiva del reato; nel codice penale si trova dopo la prescrizione). Sono cause estintive del reato anche la messa alla prova. Queste pene sostitutive non riguardano più pene detentive fino a 2 anni ma fino a 4 anni! La semilibertà e la detenzione sostitutivi possono sostituire la reclusione e l’arresto non superiori a 4 anni; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo possono sostituire la reclusione e l’arresto non superiori a 3 anni; la pena pecuniaria sostitutiva può sostituire la reclusione o l’arresto fino ad un anno.

interviene il magistrato di sorveglianza. Le misure di sicurezza dovrebbero tendere alla finalità rieducativa ma per la loro determinazione ed applicazione non serve la fase in cui, in senso proprio, interviene il pm e il giudice dell’esecuzione; qui interviene il magistrato di sorveglianza. La pena detentiva una volta determinata rimane fissa nel tempo: se uno è condannato a 20 anni, questa pena, contenuta nell’ordine di esecuzione del pm, rimane fissa? L’intervento del giudice è eventuale. Questa pena da eseguire non rimane fissa, invariata per tutto il tempo della sua esecuzione perché se rimanesse fissa per tutto il tempo della sua esecuzione contrasterebbe con la finalità rieducativa, con la risocializzazione che impone di adeguare la pena alle trasformazioni che il condannato, in sede di esecuzione, subisce. Dunque, la persona condannata che entra in carcere è sottoposta al trattamento penitenziario (art 1 legge sull’ordinamento penitenziario). Il trattamento penitenziario è l’insieme delle regole che disciplina la vita in carcere di una persona. All’interno del trattamento penitenziario abbiamo il trattamento rieducativo (comma 2 art 1): “il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati”. Finalità rieducativa si correla al trattamento individualizzato. Quest’ultimo lo ritroviamo in una norma specifica della legge sull’ordinamento penitenziario (art 13). Si può parlare di finalità rieducativa della pena quando c’è un trattamento penitenziario individualizzato: non può esserci un trattamento rieducativo uguale per tutti. ontologicamente il trattamento rieducativo deve essere individualizzato, ossia specifico di un determinato condannato e della sua persona. Il trattamento individualizzato ha per riferimento la persona del condannato. Di questo trattamento chi si occupa? L’amministrazione. Ricordiamo però che l’esecuzione penale non ha più natura amministrativa, di conseguenza il trattamento penitenziario non è attività amministrativa! il trattamento penitenziario deve rispondere ad una fondamentale giurisdizionalizzazione, cioè il compito fondamentale di garantire in concreto il trattamento penitenziario individualizzato spetta alla magistratura di sorveglianza che è organo diverso dal giudice dell’esecuzione, ossia il giudice che ha emesso la sentenza irrevocabile da eseguire. La magistratura di sorveglianza è l’organo giurisdizionale che deve garantire nel caso concreto la finalità rieducativa della pena. Il ruolo più importante della magistratura di sorveglianza è concedere misure alternative. La magistratura di sorveglianza è il giudice della rieducazione. Pene sostitutive à legge 689/ Misure alternative alla detenzione non vanno confuse con le pene sostitutive! à misure che servono a garantire la finalità rieducativa della pena. Sono applicate dalla magistratura di sorveglianza. Disciplinate dagli art 47 ss della legge sull’ordinamento penitenziario. ART 1, comma 3, legge sull’ordinamento penitenziario: “ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno”. È una norma che è attuazione di qualcosa che appartiene al nostro dettato costituzionale e alle nostre fonti sovranazionali, prima fra tutte la giurisprudenza della corte europea. Se il detenuto rimane titolare dei diritti fondamentali, le compressioni ai suoi diritti devono essere giustificate alla luce dei principi costituzionali (principio di proporzionalità). Ci deve essere il minor sacrificio possibile della libertà personale per salvaguardare gli interessi alle repressione dei reati e per salvaguardare i diritti del detenuto. Chi tutela i diritti fondamentali del detenuto? Questa è una conferma ulteriore della giurisdizionalizzazione della fase esecutiva. Se il detenuto rimane titolare dei diritti fondamentali, deve poter tutelare tali diritti davanti ad un giudice. Questo giudice è il magistrato di sorveglianza. All’interno della magistratura di sorveglianza, ci sono due organi: tribunale di sorveglianza (collegiale) e il magistrato di sorveglianza (monocratico). Il giudice della rieducazione è sia il tribunale sia il magistrato in sede di concessione delle misure alternative. Quando si parla di tutela dei diritti del detenuto facciamo esclusivo riferimento al magistrato in quanto unico organo giurisdizionale preposto alla tutela dei diritti del detenuto. Il magistrato ha competenza sul singolo luogo di detenzione (ogni istituto ha un proprio magistrato di sorveglianza). 13/ Esecuzione penale (Art 648 ss cpp, libro X) Art 648 à nozione di giudicato. Irrevocabilità delle sentenze e decreti penali.

“sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso”. Giudicato e sentenza irrevocabile sono sinonimi. Quando una sentenza passa in giudicato? Quando diventa irrevocabile. Ci sono termini perentori rigorosi entro i quali proporre impugnazione: una sentenza può essere impugnata. Quando si parla di impugnazione si parla di legittimazione soggettiva ed oggettiva ad impugnare: per impugnazione soggettiva si indica la persona che impugna (solo le parti legittimate a farlo: pm, imputato, parte civile, responsabile civile). Le parti private possono impugnare a fini civilistici. Il pm e l’imputato possono impugnare in quanto abbiano interesse ad impugnare. Ha interesse ad impugnare chi ha subito un pregiudizio in primo grado. È una scelta della parte interessata proporre o meno gravame. Chi è legittimato a proporre impugnazione può farlo liberamente entro certi termini perentori; se non rispetta tali termini, l’impugnazione è inammissibile.

  • Una sentenza passa in giudicato quando chi è legittimato a proporre impugnazione non impugna; decorrono i termini di impugnazione senza che la parte legittimata ad impugnare, impugni.
  • propongo appello. L’appello determina l’instaurazione del secondo grado di giudizio che si svolge davanti alla corte d’appello. Chi è legittimato propone appello, può aversi un duplice scenario: a) la sentenza di primo grado viene confermata. A questo punto, non si è obbligati a proporre ricorso per cassazione. Sono casi in cui la sentenza diventa irrevocabile perché non proposto altro mezzo di impugnazione. La sentenza passa in giudicato quando è inutilmente decorso il termine per proporre ricorso per cassazione. Nella maggioranza dei casi, chi propone appello continua e propone anche ricorso per cassazione. Se la parte legittimata propone ricorso per cassazione, la sentenza diventa irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. L’art 648 individua il momento in cui la sentenza passa in giudicato. La sentenza diventa irrevocabile se si sono esauriti i mezzi di impugnazione o quando decorrono inutilmente i mezzi per impugnare. Art 650 à esecutività delle sentenze e decreti penali. “salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette ad impugnazione”. Quando una sentenza diventa irrevocabile (art 648), in quel momento la sentenza diventa esecutiva, cioè deve essere eseguita. L’irrevocabilità si correla all’esecutività. La sentenza irrevocabile è di regola esecutiva. Fino a quando la sentenza non diviene irrevocabile, non diventa esecutiva. Quando la sentenza passa in giudicato, l’imputato diventa condannato. La presunzione di innocenza permane fino al passaggio in giudicato della sentenza. Art 546 cpp à requisiti della sentenza. È la sentenza emessa all’esito del giudizio o del dibattimento (sentenze di condanna). È una norma generale che riguarda tutte le sentenze, sia di condanna sia di proscioglimento. La sentenza contiene: a) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata à (carico pendente è il processo che inizia dopo le indagini preliminari e prosegue fino al passaggio in giudicato della sentenza. Se sono sottoposto ad indagini non ho un carico pendente. Inizio ad averlo quando dalle indagini, è stata esercitata l’azione penale ed inizia il processo. I precedenti invece sono sentenze passate in giudicato. Certificato del casellario giudiziale). b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo nonché le generalità delle altre parti private c) imputazione à fatto concreto di reato contestato all’imputato nella sua duplice dimensione naturalistica e giuridica. Il titolo del reato è la qualificazione giuridica del fatto. Scrivere “in Sassari” indica il luogo di consumazione del fatto di reato; mentre la data è il tempo di consumazione del fatto di reato. d) indicazione delle conclusioni delle parti e) concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni à tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivo della decisione in fatto e in diritto.

ART 28 dm 334/1989: “la cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione (questa è solo un’ipotesi in realtà. L’altra ipotesi è quando è stata proposta impugnazione e questa si è esaurita con il ricorso per cassazione che sia stato esaurito o rigettato) ne trasmette l’estratto senza ritardo, e comunque entro 5 giorni al pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art 665 del codice. Allo stesso modo provvede la cancelleria della corte di cassazione quando l’esecuzione consegue alla decisione della stessa corte. L’estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l’imputazione, il dispositivo”. La sentenza da eseguire è quella divenuta irrevocabile. La cancelleria di cui parla l’articolo 28 è la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza irrevocabile. Poniamo il caso che nessuno abbia proposto impugnazione oppure è stata proposta impugnazione ma alla fine la corte di cassazione ha confermato la sentenza. La sentenza ha un numero e presenta la data di revocabilità che è scritta dal cancelliere. Il ruolo fondamentale quando passa in giudicato una sentenza ce l’ha il cancelliere del giudice che ha emesso la sentenza irrevocabile. La norma richiede tempestività nella trasmissione; la sentenza è passata in giudicato e deve essere eseguita. Durante il procedimento penale, nella maggioranza dei casi l’imputato è in stato di libertà. Se la sentenza non viene immediatamente eseguita, c’è il rischio che la persona diventi latitante. La latitanza è un istituto di diritto penitenziario: il latitante è chi si sottrae volontariamente all’esecuzione di una sentenza. L’atto che dà impulso alla fase esecutiva è la cancelleria. Il pubblico ministero a cui deve essere inviato l’estratto è il procuratore della repubblica (primo grado) o procuratore generale presso la corte d’appello (secondo grado). Dunque, l’esecuzione della sentenza dipende dalla tempestività della cancelleria di trasmettere l’estratto che ha un nome tecnico, ossia titolo esecutivo. Il titolo esecutivo è l’atto che dà impulso all’esecuzione penale; è redatto dalla cancelleria. Se ci troviamo in corte di cassazione, chi fa questo adempimento è la cancelleria della corte di cassazione. Questo è molto importante: qualsiasi ritardo può provocare la latitanza del condannato. Il titolo esecutivo è l’atto genetico dell’esecuzione penale. In cosa consiste? La risposta la troviamo al comma 2 dell’art 28 del dm 334. La persona di cui parla l’articolo si chiama condannato o internato se ci sono misure di sicurezza. Manca la motivazione della sentenza. Il cancelliere fa un “taglia e cuci”: compare il nome del condannato, l’imputazione, la parte della motivazione viene tagliata per arrivare alla parte finale, ossia il dispositivo che è il comando contenuto nella sentenza da eseguire. 20/ ART 1, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 à “dopo l’art 20 del codice penale è stato inserito l’art 20 bis (pene sostitutive delle pene detentive brevi)”. La misura alternativa al carcere è applicata dalla magistratura di sorveglianza, chiamata giudice della rieducazione. Si amplia la procedibilità a querela à depenalizzazione in concreto. Per seguire un fatto di reato, si assegna tale scelta alla persona offesa.

  • Particolare tenuità del fatto à art 131 bis cp. È una causa di non punibilità. Fino ad oggi la particolare tenuità del fatto veniva applicata a reati di media gravità. “Generale estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni. (riguarda tutti i reati perché si guarda al minimo).
  • messa alla prova à art 168 bis cp. Viene dopo la prescrizione, l’oblazione e compare la messa alla prova. È una causa di estinzione del reato. la sospensione del procedimento con messa alla prova è un procedimento speciale richiesto dall’imputato. con la riforma cambia tutto: questo istituto diventa un procedimento anche su richiesta del pubblico ministero. Il pm al termine delle indagini potrà indicare all’indagato che può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. L’obbligatorietà penale deve coesistere con l’idea della deflazione del processo. La messa alla prova è l’anticipazione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. La messa alla prova è applicata dal giudice della cognizione. Il titolo esecutivo è l’atto che dà impulso all’esecuzione penale. Si correla alla sentenza passata in giudicato. Si ricollega alla figura del giudice dell’esecuzione. Il titolo esecutivo è un estratto della sentenza irrevocabile. Il dispositivo è la parte da eseguire, è il comando contenuto nella sentenza che deve essere eseguito. Si deve trattare o di reclusione o di arresto. Questo titolo esecutivo viene trasmesso al pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione. Questo perché? La risposta la troviamo all’art 655 cpp. Questa è la norma che ci

consente di comprendere la genesi dell’esecuzione penale. Viene formato il titolo esecutivo e mandato al pm perché il primo organo dell’esecuzione è il pm. Il pm esegue le sentenze di condanna a pena detentiva. Art 73, legge sull’ordinamento giudiziario à attribuzioni generali del pubblico ministero. la scelta di affidargli l’esecuzione dei provvedimenti è una scelta radicata nel nostro sistema. “veglia all’osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello stato. Promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge”. Il passaggio in giudicato della sentenza fa scaturire l’obbligo di eseguirla al pubblico ministero. Il pm non interviene mai su iniziativa di una parte. Dunque un magistrato può intervenire o su istanza di parte o d’ufficio. ART 656 cpp à esecuzione delle pene detentive “1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato. 3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione. Ordine di esecuzione è l’atto con il quale il pm esegue le sentenze di condanna a pena detentiva. Fino a quando non c’è un ordine di esecuzione, una sentenza non può essere materialmente eseguita. Dunque è il titolo per entrare in carcere. L’imputato entra in carcere solo se sottoposto a misura cautelare. Art 292 cpp: L’ordinanza cautelare ha efficacia provvisoria perché è una misura cautelare con termini di durata massima e quando una sentenza passa in giudicato non è più l’ordinanza che giustifica l’ingresso o la permanenza in carcere della persona ma l’ordine di esecuzione. L’ordine di esecuzione ha contenuto speculare al titolo esecutivo. La prima attività cui è chiamato il pm è la determinazione della pena da eseguire perché il punto di partenza è la pena contenuta nel dispositivo, reclusione o arresto sempre che non sia stata applicata una pena sostitutiva (in questo caso l’esecuzione è curata dal giudice della cognizione). Le pene detentive da eseguire ai sensi dell’art 656 sono le pene detentive non sospese (sospensione condizionale della pena art 163-164 cp). Se è stata applicata sospensione condizionale della pena significa sospensione dell’esecuzione della pena. L’ordine di esecuzione viene emesso solo per pene detentive non sospese. Si parte dalla pena contenuta nel dispositivo ma possono verificarsi le evenienze descritte da queste 3 norme: Art 657 à computo delle custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo: una persona è sottoposta a misura cautelare. Se è stato c art 657 bis à computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca: forma di pena anticipata. Se viene revocata, il tempo trascorso in messa alla prova è computato nella pena. invece se ha esito positivo, viene estinto il reato. Art 663 à esecuzione di pene concorrenti: la persona può subire più sentenze di condanna? Concorso di reati. Il cumulo materiale e giuridico delle pene è fatto dal pubblico ministero. il pm esegue le sentenze con un ordine di esecuzione ma c’è un elemento di novità determinato dalla pena del dispositivo salvo che non si verifichino una di queste 3 situazioni. 24/ Art 657 cpp: norma fondamentale per identificare le regole alla cui applicazione è chiamato il pm. “Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente”. Non sempre la pena contenuta nel dispositivo è quella da eseguire. Alla pena contenuta nel dispositivo vanno sottratti determinati istituti tra cui la custodia cautelare. Va sottratto il preso offerto dal dispositivo, ossia la custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato. Questo articolo impone al pm di computare la custodia cautelare già subita. La custodia cautelare ha subito in carcere una limitazione della propria libertà. Non è un’anticipazione della pena ma comunque la persona ha passato un certo periodo di tempo all’interno

  • pena espiata senza titolo à un fatto non è più previsto dalla legge come reato (art 2, comma 2 cp). Comma 2, art 657 à “quando per il reato è stata concessa amnistia o indulto”: l’amnistia e l’indulto riguardano il reato per cui si è in esecuzione di pena, quella pena subisce gli effetti favorevoli direttamente degli istituti. L’amnistia è una causa di estinzione del reato se interviene prima della sentenza di condanna (art 151 cp); essa può riguardare un reato per il quale è già in corso l’esecuzione. Se l’amnistia interviene prima del passaggio in giudicato della sentenza, il giudice deve prosciogliere immediatamente. Se interviene una causa estintiva del reato, il processo deve essere subito interrotto con un proscioglimento ai sensi dell’art 129 cpp (proscioglimento immediato). Se però l’amnistia interviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza, interrompe l’esecuzione della pena. L’indulto è una causa di estinzione della pena (art 174 cp insieme alla grazia). Esso riguarda chiunque sia stato condannato per certi reati indicati nella legge di concessione dell’indulto. Se viene concesso l’indulto, cosa succede al procedimento penale in corso per i reati coperti da indulto? Il procedimento penale continua il suo corso perché non si tratta di una causa estintiva del reato, va applicata una pena. il giudice però può anche assolvere ma se assolve non applica l’indulto. Se invece condanna, la pena nei limiti dell’indulto viene applicata. Specifica i reati e l’entità della pena oggetto di indulto. L’indulto produce effetti deflattivi sui processi? No. Perché è cosi difficile applicare amnistia e indulto? Si chiamano provvedimenti di clemenza. L’ultimo indulto è del 2006; l’ultima amnistia risale al 1990 e si collega all’entrata in vigore del cpp. Prima l’amnistia veniva fatta ogni 2/3 anni; tutti i processi e tutte le esecuzioni venivano messi nel nulla. L’amnistia è avvenuta la prima volta dopo l’entrata in vigore della Costituzione. Dal 1990 in Italia non ci sono più amnistie. Questa risolve momentaneamente il sovraffollamento carcerario perché vengono rimessi in libertà coloro che hanno compiuto reati suscettibili di amnistia. L’indulto non può essere visto di buon occhio; serve soltanto a deflazione la popolazione carceraria ma con effetti nefasti sulla giurisdizione penale. Infatti i processi non vengono interrotti ma continuano. L’indulto non produce alcun effetto benefico dal punto di vista della deflazione processuale. I processi vengono terminati ma il numero dei processi che iniziano è sempre maggiore di quello dei processi che finiscono; è cosi che si forma l’arretrato. C’è una selezione delle notizie di reato che arrivano a processo. Ogni procura deciderà quali notizie di reato investigare. Ciò significa che alcuni reati verranno perseguiti e altri no, cioè si prescrivono. C’è un’obbligatorietà formale della giurisdizione penale. Legge 241/2006 à Se uno viene condannato per un reato fino a quella data e non ci sono preclusione ne oggettive ne soggettive, si ottiene uno sconto di pena. Art 657 bis cpp à computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca della stessa messa alla prova. “in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pm nel determinare la pena da eseguire detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita e poi revocata. Ai fini della detrazione, 3 giorni di prova sono equiparati a 1 giorno di reclusione”. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (art 168 bis cp) è una causa estintiva del reato dal punto di vista penalistico; è un procedimento speciale dal punto di vista processuale (libro VI cpp). La messa alla prova è richiesta dall’imputato. Quest’ultimo, per ottenere la messa alla prova, deve risarcire il danno derivante dal reato; svolgere lavori socialmente utili; dopo la riforma Cartabia questo istituto può presupporre la giustizia riparativa, ossia l’adempimento di un programma di giustizia riparativa. È un’anticipazione di pena nella sostanza; formalmente non può esserlo perché si violerebbero i principi costituzionali. La dottrina afferma questo perché la messa alla prova non significa stare in libertà. Sono previste anche delle prescrizioni che possono portare a limitazioni della libertà di circolazione e personale (es. tornare entro una certa ora, non vedere certe persone). La persona è affidata ai servizi sociali durante la messa alla prova. Non può equipararsi al carcere; la persona sottoposta all’istituto subisce delle restrizioni. Se una persona richiede la messa alla prova, il procedimento viene sospeso e viene sottoposto per un certo periodo all’istituto con tutte le restrizioni annesse. L’esito di una messa alla prova può essere positivo o negativo: in caso di esito negativo, la messa alla prova viene revocata. Se invece ha esito positivo, la persona ottiene un proscioglimento del giudice che dichiara l’estinzione del reato. il processo non si svolge perché al suo posto c’è la messa alla prova. Al posto del giudizio, l’imputato è messo alla prova. Ciascuno di noi può beneficiare della messa alla prova solo 1 volta nella vita!

Art 663 cp à esecuzione di pene concorrenti. Se ci sono più sentenze di condanna, il pm deve emanare un provvedimento di cumulo. Si fa riferimento all’art 81 cp che attiene al concorso formale e al reato continuato. La disciplina delle pene concorrenti la troviamo negli art 71 ss cp. Il concorso materiale significa più reati con più azioni od omissioni. Concorso formale più reati a fronte di un’unica azione od omissione. Il reato continuato è una forma speciale di concorso materiale: presuppone una pluralità di azioni od omissioni. Nel concorso materiale il regime sanzionatorio si chiama cumulo materiale, ossia somma algebrica delle singole pene con limite massimo dei 30 anni. Invece il cumulo giuridico (art 81 cp) è dato da una pena base correlata alla violazione più grave aumentata fino al triplo. I criteri degli art 133 e 133 bis cp orientano il giudice sia nell’identificazione della pena base sia nell’aumento fino al triplo. Le sezioni unite della cassazione trattando dell’aumento impongono al giudice di indicare per il singolo reato in continuazione la singola pena. Gli aumenti in continuazione devono essere calcolati per rispettare sia la pena base sia la pena finale. Il cumulo materiale non è un’attività discrezionale; c’è solo la determinazione discrezionale di pena per i singoli reati. Nel cumulo giuridico viene identificata la pena base e poi aumentata fino al triplo però gli aumenti possono variare; dunque qui c’è discrezionalità. Il cumulo materiale presenta il minor favore dell’imputato prima e del condannato poi. Il principio del favor rei giustifica la continuazione dei reati; essa serve a mitigare il regime sanzionatorio del cp del 1930. Il cumulo giuridico serve a mitigare il regime sanzionatorio del cp del 1930 che prevedeva il solo cumulo materiale con un atteggiamento di favore per l’imputato e il condannato. Il medesimo disegno criminoso è una componente di natura psicologica; quando c’è una componente psicologica è sempre difficile accertare e la discrezionalità del giudice subisce un forte incremento. “quando la stessa persona è stata condannato con più sentenze per reati diversi, il pm determina la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pena. Di fronte ad un concorso di reati, la serie criminosa deve essere accertata necessariamente all’interno di un unico procedimento? No. Se ci sono singoli procedimenti, il giudice decide sul singolo reato. Se la serie criminosa viene accertata in più procedimenti, ai sensi dell’art 81 cp il pm:

  • cumulo materiale: sentenza A + sentenza B + sentenza C = pena
  • cumulo giuridico: il pm deve identificare tra le 3 sentenze la pena più grave che diventa la pena base ma ci sono problemi sull’identificazione degli aumenti che sono discrezionali. La risposta la troviamo nell’art 671 cpp rubricato “applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato”, che completa l’art

31/ ART 671 cpp à applicazione della disciplina del concorso formale del reato continuato. Nel caso di più sentenze irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pm possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Il giudice dell’esecuzione non interviene mai d’ufficio, interviene solo quando sorge una questione sul titolo esecutivo o sulla legalità della pena su istanza del pm o del condannato o del suo difesnore. Se il giudice dell’esecuzione ha già escluso il concorso formale o il reato continuato chiaramente non è possibile richiederne l’applicazione. ART 99 cp à recidiva. circostanza aggravante attinente alla persona del colpevole. Nell’ordine di esecuzione non va scritto il capo di reato ma l’intero capo di imputazione. Luogo e tempo di consumazione del fatto di reato. 03/ Art 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, ha introdotto una nuova fattispecie di reato: art 434 bis cp (invasione di terreni ed edifici Il limite massimo di pena è di 5 anni quando viene introdotta una nuova fattispecie. Se il reato di nuova produzione è punito con una pena di durata superiore a 5 anni sono ammesse le intercettazioni. ART 4 BIS à norma introdotta nel 1991-1992 dopo le stragi di Falcone Borsellino. È nata in un periodo emergenziale (strage di mafia). Una disciplina emergenziale si è trasformata in una disciplina ordinaria. L’articolo è diventato un contenitore di reati di criminalità organizzata e anche altri. Il primo comma fissa per questi reati di grande criminalità (art 416 bis/ter; art 94 testo unico sui stupefacenti) la concessione di benefici penitenziari alla collaborazione processuale. Il collaboratore di giustizia è colui che rende

il patrimonio se è anche consumatore. È un modo per introdurre una mitigazione di un regime sanzionatorio particolarmente rigoroso. Il giudice dell’esecuzione interviene solo su richiesta di parte che può essere il pm, il condannato o il suo difensore. Le pene senza titolo devono essere scomputate dal pm. ART 672 cpp à applicazione dell’amnistia e dell’indulto. Anche in questo caso interviene il giudice dell’esecuzione. l’intervento di questo articolo è sussidiario: la fisiologia è che sia il pm ad applicare questi istituti. Se non lo fa il pm, il condannato e il suo difensore possono attivare il giudice dell’esecuzione chiedendo l’applicazione delle misure. ART 673 cpp à revoca della sentenza per abolizione del reato. “nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti”. Si fa riferimento al fenomeno della depenalizzazione. Il fenomeno di abolitio criminis è uno degli argomenti più complessi. La norma si riferisce alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. La giurisprudenza delle sezioni unite n 18821, 24 ottobre 2013, Ercolano. Questa sentenza ha chiarito una cosa importante: l’art 673 non si riferisce solo alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice ma ha aggiunto che vale in tutti i casi in cui un legislatore successivo modifica la norma incriminatrice con un effetto favorevole. La declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda elementi costitutivi del fatto di reato e anche una parte accessoria, ossia le circostanze aggravanti (art 61-62 cp). ART 61, n 11 bis à era una circostanza aggravante. “aver commesso il fatto mentre si trova illegalmente su territorio nazionale”. La sent. 249/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo. Uno status soggettivo non può mai rappresentare un aggravante. Prima che intervenissero le sezioni unite, non si poteva attivare l’art 673. Anche a seguito della declaratoria di illegittimità, dopo circostanze aggravanti si può attivare l’art 673. L’art 673 fa riferimento a due situazioni:

  • abolizione del reato da parte di una legge
  • abolizione del reato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale ART 670 cpp à questioni sul titolo esecutivo. Norma di chiusura. Ogni qualvolta sorga una questione formale sull’esistenza del titolo esecutivo è competente il giudice dell’esecuzione. 07/ Ambiti di intervento del giudice dell’esecuzione à interviene su richiesta di parte ogni qualvolta il pm nella determinazione della pena da eseguire commetta errori, ossia quando vi siano questioni sul titolo esecutivo. Criteri di determinazione della pena à art 667 cpp: periodo di custodia cautelare + pena espiata senza titolo. C’è il cumulo materiale o giuridico. Dobbiamo verificare la previsione del comma 4 bis dell’art 656: “quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’art 54, non supera i limiti indicati dal comma 5 (4 anni; non c’è nella norma ma è frutto di una sentenza di declaratoria di legittimità della corte costituzionale), il pm prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza salvo che si tratti di condannati per i delitti di cui all’art 4 bis”. questo comma 4 bis è importante: il pm deve verificare l’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile, ossia la pena espiata senza titolo. Il pm ha il compito di determinare la pena da eseguire. C’è una questione ultima che il pm deve verificare prima di emettere l’ordine di esecuzione: quando effettuando i computi visti la pena non supera il limite dei 4 anni. Il pm deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per l’applicazione della liberazione anticipata disciplinata dall’art 54 della legge sull’ordinamento penitenziario. Art 54 legge sull’ordinamento penitenziario à liberazione anticipata. È una misura alternativa.

“al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata”. Quando una persona è condannata a 10/20 anni, quasi sempre non sconterà mai tutti questi anni di carcere perché questa è la misura minima che viene concessa a ciascun condannato tranne che per il 4 bis. La liberazione anticipata è uno sconto di pena. perché è meglio dire che si tratta di uno sconto di pena piuttosto che di una misura alternativa? Perché ha una componente rieducativa ma viene data quasi sempre questa misura. Ogni 6 mesi di carcere si ha diritto ad una detrazione di 45 giorni. La liberazione anticipata è uno sconto di pena che viene concesso a chi segue il trattamento individualizzato. Trattandosi però di una misura alternativa, il pm non può applicarla automaticamente ma deve intervenire la magistratura di sorveglianza; nel momento in cui deve determinare la pena, se la persona nei cui confronti emette l’ordine di esecuzione è stata in carcere (reato o custodia cautelare), trasmette gli atti alla magistratura di sorveglianza. ART 656 comma 5 cpp à “se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a 3 anni (ora sono 4 anni dopo la sentenza della corte costituzionale. Sentenza 2 marzo 2018, n 41 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 656 comma 5 nella parte in cui si prevedeva che il pm sospende l’esecuzione della pena detentiva non superiore a 3 anni anziché a 4 anni.), o 6 anni nei casi di cui agli art 90 e 94 del testo unico 309/1990 (misure alternative per i tossicodipendenti o alcooldipendenti: art 90 sospensione dell’esecuzione della pena per i tossicodipendenti; art 94 affidamento in prova terapeutico), l’ordine di esecuzione viene sospeso (= la persona rimane in stato di libertà e ha un certo periodo di tempo per richiedere un’altra misura alternativa)”. “l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione con l’avviso che entro 30 giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione”. Dunque la regola è che le misure alternative per i condannati fino a 4 anni vengono chieste dallo stato di libertà perché nell’ipotesi dell’art 656 comma 5 cpp l’ordine di esecuzione viene sospeso d’ufficio. La pena detentiva a cui si riferisce il comma 5 è quella determinata dal pubblico ministero in base a tutti gli scomputi che abbiamo visto. Si parte dalla pena contenuta nel dispositivo che non è detto sia quella da eseguire perché bisogna vedere se vi è stato un preso offerto, una pena espiata senza titolo, una messa alla prova finita male ecc. ecc. o se deve essere adottato un provvedimento di cumulo. Lo status di tossicodipendenza viene certificato da una struttura pubblica che si trova presso le ASL. Ci può essere anche una struttura privata idonea a certificare. Questo stato determina un trattamento di favore in materia penitenziaria. Ci sono persone che si rendono tossicodipendenti per beneficiare delle misure penitenziarie (= preordinazione dello stato di tossicodipendenza a fini di benefici penitenziari). Questo stato può sussistere già al momento della commissione del fatto (nesso tra tossicodipendenza e reato); sorgono problemi quando la tossicodipendenza viene acquisita in un momento successivo. Le misure alternative per questo tipo di condannati riguarda persone molto giovani. Le statistiche evidenziano un problema di alcooldipendenza molto grave soprattutto tra le età più giovani. Questa norma è stata introdotta dalla legge Simeone (n 165/1998). Nel 1998 l’onorevole Simeone propone questa legge che introduce la sospensione dell’ordine di esecuzione. Questo significa che fino al 1998 se l’ordine di esecuzione conteneva pene fino a 3 o 6 anni, tutti entravano in carcere o si otteneva la sospensione condizionale della pena. è fondamentale la scelta del legislatore di introdurre la sospensione dell’ordine di esecuzione perché l’ingresso in carcere per pene brevi ha due effetti:

  1. sovraffollamento carcerario
  2. non si potrebbero ottenere i benefici penitenziari perché il tribunale di sorveglianza non interviene in tempo. Fino al 1998 le misure alternative erano chieste dal carcere! Si crea l’effetto opposto alla finalità rieducativa. Il punto su cui si è soffermata la corte costituzionale è impedire l’accesso ai premi per chi non collabora. La collaborazione continua ad essere premiata ed è questo che la incentiva ma chi non vuole collaborare per le più svariate ragioni ha comunque accesso ai benefici penitenziari. Perché c’è il limite dei 4 anni come dichiarato dalla corte costituzionale? Per comprendere questo limite, bisogna leggere l’art 656 comma 5 con l’art 47 della legge sull’ordinamento penitenziario. Quest’ultima norma disciplina l’affidamento in prova al servizio sociale (limite di 4 anni di pena per ottenere questa

La questione di legittimità costituzionale dell’art 4 bis era stata sollevata dalla corte di cassazione. La corte costituzionale ha invitato la cassazione a rivalutare la questione sulla base della nuova normativa. 14/ ART 656 comma 7: “la sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta Questa disposizione chiarisce che, con riferimento ad una stessa condanna, può un pm disporre più volte la sospensione dell’esecuzione? supponiamo che nei 30 giorni il condannato presenti istanza per l’applicazione di una misura alternativa, rimane in stato di libertà fino a che non deciderà o il magistrato o il tribunale di sorveglianza. Se il condannato presenta istanza rimane libero. Se il tribunale valuta che sussistono i presupposti applicherà la misura alternativa altrimenti la rigetterà e la persona entra in carcere. Nell’ipotesi in cui la persona, dopo la sospensione dell’ordine di esecuzione, presenti una prima istanza e poi la ripropone per una diversa misura alternativa lo può fare ma la sospensione non può essere applicata più di una volta. Per un titolo esecutivo ci può essere una sola sospensione dell’ordine di esecuzione. C’è il rischio che il soggetto presenti più istanze strumentalmente per sospendere l’ordine di esecuzione. l’ordine di esecuzione può essere sospeso una sola volta! ART 656 comma 10: “nella situazione considerata dal comma 5 (fino a 4 anni), se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare non supera i limiti indicati dal comma 5, il pm sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda all’eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5”. Non c’è una situazione di custodia cautelare in carcere ma c’è la misura cautelare degli arresti domiciliari. Se il condannato, al momento del passaggio in giudicato della sentenza è agli arresti domiciliari e il limite di pena non supera i 4 anni, il pm sospende l’ordine di carcerazione. Letta cosi la norma, si potrebbe pensare che la persona dovrebbe essere rimessa in stato di libertà. Invece la norma sta a significare che in questo caso la persona rimane agli arresti domiciliari fino a quando non decida sulla misura alternativa il tribunale di sorveglianza. Questo perché si ha una presunzione di pericolosità. La persona non può essere rimessa in carcere. Fino a che non decide il tribunale di sorveglianza, gli arresti domiciliari continuano. La custodia cautelare in carcere cosi come gli arresti hanno una durata massima; se non ci fosse questo comma 10, varrebbero i limiti descritti dal codice di procedura penale. Il comma 5 vale per i 4 anni originali e residui. Al di fuori del comma 10 e della sospensione dell’ordine di esecuzione, la regola della richiesta della misura alternativa dallo stato di libertà vale per i condannati a pena detentiva fino a 4 anni. DPR 230/2000 à regolamento penitenziario. Completa la disciplina del cpp e la legge penitenziaria. Una persona può essere tradotta in carcere o può presentarsi spontaneamente. Questa presentazione spontanea si chiama costituzione. ART 22 dpr 230/2000 à ammissione in istituto. “le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell’art 94 del d.leg. 271/1989 (norme di attuazione del cpp. L’ingresso in carcere si correla all’esistenza di un titolo limitativo della libertà personale. Quali sono questi titoli? Un titolo riguarda l’imputato e un titolo riguarda il condannato. Il provvedimento con cui viene adottata una misura cautelare assume la forma dell’ordinanza. La norma di riferimento è l’art 292 cpp. Se c’è una persona che si presenta, ci deve essere un titolo che è nel caso dell’imputato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere o arresto in flagranza di reato; nel caso di condannato è l’ordine di esecuzione non sospeso), e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà”. Si parla di ingresso in istituto e di ammissione in istituto. 17/ Accanto alle misure cautelari esistono le misure precautelari che sono istituti diversi. Queste ultime sono l’arresto in flagranza di reato e fermo di indiziato di delitto. Entrambi sono adottati con ordinanza (art 391 cpp). Vi possono essere casi eccezionali di necessità ed urgenza in cui la limitazione della libertà personale può essere disposta dal pm ma l’art 13 cost. prevede una riserva di giurisdizione; il provvedimento non

provvisorio è del giudice. In questi casi eccezionali il provvedimento deve essere convalidato dal giudice. Flagranza significa venir colti sul fatto; la flagranza si colloca all’inizio del procedimento penale, non nel dibattimento! Può riguardare solo l’indagato come il fermo di indiziato. Questi sono i provvedimenti che determinano l’ingresso in carcere o per l’indagato o imputato. Una volta passata in giudicato la sentenza, il titolo che giustifica l’ingresso in carcere del condannato è l’ordine di esecuzione. Chi subisce un’ordinanza di custodia cautelare in carcere (art 293 cpp), questa deve essere eseguita dalla polizia giudiziaria che cerca di rintracciare la persona sottoposta alla custodia; si recano innanzitutto nel suo domicilio. Sottrarsi volontariamente significa rendersi latitante. Il latitante è colui che si sottrae volontariamente all’esecuzione di un’ordinanza cautelare. Il latitante non è solo colui che si sottrae volontariamente ma il condannato che si sottrae volontariamente all’esecuzione dell’ordine di esecuzione non sospeso. La sentenza è divenuta definitiva, si procede all’emanazione dell’ordine di esecuzione e questo avviene in tempi abbastanza veloci soprattutto se si tratta di latitante. Può accadere che chi si è sottratto volontariamente cambi idea e decida di presentarsi spontaneamente. Si può presentare spontaneamente presso un istituto carcerario penitenziario à costituzione. Una persona può costituirsi fin dall’inizio. Oppure uno può cessare la sua latitanza e costituirsi in carcere. Cosa succede quando una persona entra in carcere? Isolamento Art 22, comma 2 regolamento penitenziario che rimanda all’art 33 della legge penitenziaria. Isolamento dignifica che la persona non può avere contatti con gli altri detenuti. Questo può avvenire nei cadi tassativamente nei casi previsti dalla legge. Determina una pressione psicologica e fisica maggiore a seconda della persona. ART 33 à “negli istituti penitenziari l’isolamento continuo è ammesso: a) quando è prescritto per ragioni sanitarie (la prima attività che viene svolta quando la persona entra in carcere è una visita medica per verificare che il nuovo ingresso non abbia problemi sanitari in quanto l’ingresso in un istituto totalizzante di una malattia può determinare la diffusione della malattia); c) per gli indagati e gli imputati se vi sono ragioni di cautela processuale (c.d. isolamento giudiziario; trova interrelazione con un istituto fondamentale del cpp: art 104 cpp)”. ART 104 cpp à colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare. Questo va letto in combinato disposto con l’art 18 della legge sull’ordinamento penitenziario. “l’imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della misura. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dall’art 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l’arresto o il fermo. Nel corso delle indagini preliminari (per i delitti di cui all’art 51, commi 3 bis e 3 quater) , quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pm può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a 5 giorni, l’esercizio del diritto di conferire con il difensore”. (parte in grassetto: reati di grande criminalità: criminalità organizzata. Inciso introdotto dalla riforma Orlando). Sono riassunti i provvedimenti che determinano l’ingresso in carcere dell’indagato. Il primo diritto riconosciuto a chi entra in carcere è che ha diritto di conferire con il proprio difensore attraverso il colloquio. Il colloquio ha una duplice finalità. Il colloquio di cui all’art 104 cpp ha natura difensiva. L’art 18 parla anche del colloquio del detenuto, ossia il condannato in via definitiva, con i familiari, amici e persone esterne. Questi ultimi colloqui hanno una finalità rieducativa. Il trattamento rieducativo non può riguardare l’imputato che è presunto innocente. Dunque i colloqui hanno natura trattamentale, cioè servono a realizzare la finalità rieducativa della pena. L’isolamento determina disturbi fisici e psichici. Si è sottoposti ad una pressione psicologica che possono portare anche a ribellioni. Escludere i contatti con il mondo esterno, può avere conseguenze importanti. Le limitazioni si giustificano perché vi sono interessi costituzionali contrapposti che sono la repressione dei reati e il realizzare la potestà punitiva dello stato. Il colloquio con il difensore deve sempre essere garantito perché non ci può essere alcuna limitazione al diritto di difesa. Esso dovrebbe prevalere in ogni caso rispetto all’interesse dello stato alla repressione dei reati.

Il profilo del DNA è una sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo. Il campione biologico è la quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA. Chi sono le persone sottoposte a campione biologico per ricavare il profilo del DNA? à ART 9 legge 85/2009: a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari; b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto; c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza per un delitto non colposo. à sono tutti soggetti che entrano in carcere o che sono sottoposti a una misura alternativa. Questa legge del 2009 necessitava di un regolamento attuativo che si trova nel Dpr 87/2016. L’art 5 del Dpr dice che i soggetti di cui all’art 9 legge 85/2009 sono sottoposti a due campioni di prelievo di mucosa orale allo scopo di consentire la tipizzazione del DNA. Questo consente una identificazione alfa numerica. La banca dati nazionale del DNA, dove finiscono tutti i profili estratti dai campioni biologici, è in collegamento con banche dati a livello europeo. Questo consente di scambiarsi informazioni per sequenze alfa numeriche. 21/ Legge 85/2009 ha istituito in Italia la banca dati del DNA. l’art 9 riguarda tutti i soggetti che entrano in carcere o sottoposti a misura alternativa. ART 9, comma 3 à “nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice”. à l’arresto o il fermo sono legittimi quando osservati dalla polizia giudiziaria. A cosa serve questa tipizzazione? Non significa che accanto al profilo c’è un nome e cognome. ART 12 à trattamento e accesso ai dati; tracciabilità dei campioni. “i profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l’identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti” à norma di garanzia. Serve ad evitare gli alias, ossia persone che senza documenti dichiarano identità diverse. è un importante strumento investigativo e di collaborazione giudiziaria internazionale; questi profili vengono estratti anche sulla scena del crimine. La prima cosa che la polizia giudiziaria fa quando entra sulla scena di un delitto è identificare profili di DNA perché questo permette un raffronto con i profili memorizzati nella banca dati. Serve a identificare autori di fatti di reato. Un altro utilizzo è quello legato al fenomeno delle persone scomparse; vengono anche trovati resti umani non identificabili. Quando vengono trovati, viene estratto il profilo del DNA e viene fatto un confronto con i profili di DNA nella banca dati. ART 349 cpp à identificazione dell’indagato. La banca dati del DNA dialoga con banche dati a livello europeo che servono a identificare indagati appartenenti all’UE ma il problema è più complesso nel caso di paesi extraeuropei. È uno strumento utilizzato per controllare l’immigrazione clandestina. È una legge con potenzialità che cominciano ad emergere. ART 23 comma 5 regolamento penitenziario à “il direttore dell’istituto o un operatore penitenziario svolge un colloquio con il soggetto per iniziare la compilazione della cartella personale nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal 1 comma dell’art 32 della legge e di consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e internati”. Chi entra in carcere ha una cartella personale disciplinata dall’art 26 del regolamento penitenziario. tutti coloro che sono in carcere devono confrontarsi con questo strumento. ART 26 regolamento penitenziario à cartella personale. “per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all’atto dell’ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell’archivio dell’istituto da cui il detenuto o l’internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. L’intestazione della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona”. Segue il detenuto perché all’interno viene documentato tutto ciò che il detenuto fa dal punto di vista trattamentale nel carcere e tutto ciò che gli viene concesso dalla magistratura di sorveglianza. La cartella contiene la documentazione che comprova la vita in carcere e parzialmente fuori dal carcere del detenuto.

L’art 13 è la norma sull’individualizzazione del trattamento. Al 4 comma si parla di tutti gli elementi essenziali del trattamento. Esso afferma che nei confronti di condannati e internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa. Si colloca sia nella fase di cognizione che di esecuzione. oggi risulta anche la partecipazione positiva a programmi di giustizia riparativa con specifica indicazione delle ricompense, sanzioni e infrazioni. Tutto ciò che avviene all’interno del carcere di positivo e negativo confluisce nella cartella. È importante perché il tribunale di sorveglianza deve decidere e decide sulla base di prove documentali e gran parte di queste sono contenute nella cartella personale del detenuto. La misura che determina uno scomputo ogni semestre si chiama liberazione anticipata. Subito dopo l’art 26 del regolamento viene l’art 27 la cui rubrica recita “osservazione della personalità”. Però bisogna partire dall’art 13 della legge sull’ordinamento penitenziario. ART 13 legge sull’ordinamento penitenziario à individualizzazione del trattamento. (le regole generali del trattamento devono concretizzarsi avendo riguardo al singolo detenuto). “il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. (per identificare queste cose di una persona, questa va sottoposta ad osservazione. L’obiettivo del trattamento individualizzato è rieducare per evitare la recidiva. l’osservazione scientifica è profondamente legata al trattamento rieducativo individualizzato). Nei confronti dei condannati e internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. (osservazione scientifica ha come finalità quella di redigere un idoneo programma di reinserimento per ciascun detenuto. È un programma trattamentale. È un documento complesso che contiene i risultati dell’osservazione scientifica della personalità che serve ad individualizzare il trattamento finalizzato al reinserimento nella società. il programma è individualizzato e va insieme all’osservazione scientifica della personalità. L’osservazione scientifica non è affidata ad una sola persona perché le competenze richieste per la redazione del programma sono varie e non solo giuridiche). Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione. (compare la riparazione. La legge sull’ordinamento penitenziario è uno degli ambiti elettivi in cui è fondamentale il dialogo tra condannato e vittima. Questa norma è inserita all’interno dell’osservazione scientifica della personalità. Inserire la giustizia riparativa crea frizioni con la consensualità e libertà di scelta del condannato. Vi deve essere consenso della vittima e del condannato altrimenti non si attua il dialogo. L’osservazione scientifica della personalità ha come funzione la rivisitazione critica del fatto di reato, ossia comprendere le ragioni che hanno portato al compimento di quel fatto. È chiaro che chi si reputa innocente anche dopo la sentenza di condanna diventa più complesso perchè tutti gli elementi del trattamento sono legati ad una rivisitazione critica del fatto di reato). Gli articoli 13, 13 bis e 15 dell’ordinamento penitenziario sono la concretizzazione dell’art 27 comma 3 costituzione, ossia la finalità rieducativa! 24/ ART 13 legge sull’ordinamento penitenziario: questo articolo va letto con alcune norme dell’ordinamento penitenziario. ci sono norme che completano la disciplina contenuta nel regolamento. Queste norme sono l’art 27 del regolamento la cui rubrica parla di osservazione della personalità; l’art 28 parla dell’espletamento dell’osservazione della personalità; art 29 la cui rubrica parla del programma individualizzato di trattamento. Perché si realizzino le finalità dell’art 13 bisogna osservare la persona. Si parla di condannati e internati! Rimane escluso l’imputato. Si tratta di chi entra in carcere o nelle REMS. L’art 13 ha una visione più tradizionale dell’osservazione scientifica della personalità: serve a rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato: è la visione terapeutica per cui il reato è dovuto ad un fattore di emarginazione sociale. La legge mantiene l’impronta del 1975. Il regolamento è del 2000 e dunque si ha una visione più moderna. ART 27 regolamento à osservazione della personalità. “l’osservazione scientifica della personalità è diretta all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze psicofisiche , affettive,