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Diritto Penitenziario: Un'analisi approfondita dell'ordinamento penitenziario italiano - P, Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti Diritto Penitenziario. Prof.VARRASO. Unicatt MILANO

Tipologia: Appunti

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MANUALE PREFERITO: QUELLO PIU’ AGGIORNATO
Legge ordinaria di riferimento: legge 26 luglio 1975 n 354 - Legge sull’ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Oggetto della legge sono i soggetti che si trovano in carcere o nelle REMS (residenza per l'esecuzione delle
misure di sicurezza) (non utilizzare sigle in sede di esame)
Il nostro ordinamento prevede un doppio binario: una persona può essere condannata o ad una pena
detentiva o ad una misura di sicurezza detentiva, nel primo caso è condannata alla reclusione, nel secondo
caso è condannata all'arresto, che determinano l’ingresso in carcere di una persona, si tratta quindi una
persona condannata in via definitiva.
Se una persona commette il reato ma è incapace di intendere e di volere, viene sottoposto ad una misura di
sicurezza una volta accertata la sua pericolosità sociale.
Le persone sottoposte a misure di sicurezza detentiva si chiamano: INTERNATI
Le persone sottoposte a reclusione o arresto si chiamano: CONDANNATI IN VIA DEFINITIVA
il diritto penitenziario si occupa anche degli IMPUTATI, che sono persone sottoposte a processo penale.
L’imputato non e’ destinatario di una sentenza definitiva, quindi prima del passaggio in giudicato di una
sentenza l’imputato e’ presunto innocente ma può essere sottoposto a due misure cautelari: custodia
cautelare in carcere e arresti domiciliari.
La legge del 75 va integrata con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 200 N 230:
Regolamento penitenziario
Insieme con DECRETO LEGISLATIVO 2 OTTOBRE 2018 N 121: disciplina dell’esecuzione delle pene ne
confronti dei condannati minorenni
Fino al 2018 non esisteva una legge penitenziaria per i minorenni
L’esecuzione penale del regolamento dei minorenni non e’ autosufficiente, per ciò che non e’
disciplinato bisogna guardare ad altre fonti
10.10
Il diritto penitenziario si occupa di pene e di misure di sicurezza, in relazione alla pena detentiva e’
importante riferirsi allo scopo rieducativo e risocializzante del detenuto ex art 27 Cost, ma non bisogna
dimenticare le norme ex artt 17 ss. C.p.:
art 17, pene principali: le pene principali stabilite per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione, la multa. Le
pene principali per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda.
Il diritto penitenziario si occupa innanzitutto di reclusione e di arresto, ma gia’ la lettura dell’art 17
consente di evidenziare che bisogna isolare una pena principale, cioè l’ergastolo. La norma
fondamentale in materia di ergastolo e’ l’art 22, che classifica l'ergastolo come pena perpetua. In
realtà però non e’ davvero perpetua, almeno di regola, in quanto pena perpetua vuol dire che una
persona rimane in carcere tutta la vita (fine pena mai), tuttavia in via generale non si può dire, se
non come affermazione, per distinguerla dalle altre pene, che sia perpetua, perche’ cio’ che rende
l’ergastolo costituzionale e’ la possibilità di ottenere ad un certo punto la LIBERAZIONE
CONDIZIONALE, disciplinata ex artt 176-177 c.p., che e’ la possibilità dopo 26 anni di carcere di
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MANUALE PREFERITO: QUELLO PIU’ AGGIORNATO

Legge ordinaria di riferimento: legge 26 luglio 1975 n 354 - Legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà Oggetto della legge sono i soggetti che si trovano in carcere o nelle REMS (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) (non utilizzare sigle in sede di esame) Il nostro ordinamento prevede un doppio binario: una persona può essere condannata o ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza detentiva, nel primo caso è condannata alla reclusione, nel secondo caso è condannata all'arresto, che determinano l’ingresso in carcere di una persona, si tratta quindi una persona condannata in via definitiva. Se una persona commette il reato ma è incapace di intendere e di volere, viene sottoposto ad una misura di sicurezza una volta accertata la sua pericolosità sociale. Le persone sottoposte a misure di sicurezza detentiva si chiamano: INTERNATI Le persone sottoposte a reclusione o arresto si chiamano: CONDANNATI IN VIA DEFINITIVA il diritto penitenziario si occupa anche degli IMPUTATI, che sono persone sottoposte a processo penale. L’imputato non e’ destinatario di una sentenza definitiva, quindi prima del passaggio in giudicato di una sentenza l’imputato e’ presunto innocente ma può essere sottoposto a due misure cautelari: custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari. La legge del 75 va integrata con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 200 N 230 : Regolamento penitenziario Insieme con DECRETO LEGISLATIVO 2 OTTOBRE 2018 N 121: disciplina dell’esecuzione delle pene ne confronti dei condannati minorenni  Fino al 2018 non esisteva una legge penitenziaria per i minorenni  L’esecuzione penale del regolamento dei minorenni non e’ autosufficiente, per ciò che non e’ disciplinato bisogna guardare ad altre fonti

Il diritto penitenziario si occupa di pene e di misure di sicurezza, in relazione alla pena detentiva e’ importante riferirsi allo scopo rieducativo e risocializzante del detenuto ex art 27 Cost , ma non bisogna dimenticare le norme ex artt 17 ss. C.p. : art 17, pene principali : le pene principali stabilite per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione, la multa. Le pene principali per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda.  Il diritto penitenziario si occupa innanzitutto di reclusione e di arresto, ma gia’ la lettura dell’ art 17 consente di evidenziare che bisogna isolare una pena principale, cioè l’ergastolo. La norma fondamentale in materia di ergastolo e’ l’ art 22, che classifica l'ergastolo come pena perpetua. In realtà però non e’ davvero perpetua, almeno di regola, in quanto pena perpetua vuol dire che una persona rimane in carcere tutta la vita (fine pena mai), tuttavia in via generale non si può dire, se non come affermazione, per distinguerla dalle altre pene, che sia perpetua, perche’ cio’ che rende l’ergastolo costituzionale e’ la possibilità di ottenere ad un certo punto la LIBERAZIONE CONDIZIONALE, disciplinata ex artt 176-177 c.p. , che e’ la possibilità dopo 26 anni di carcere di

passare 5 anni in libertà vigilata, decorsi questi 5 anni la pena si estingue, quindi la persona torna in libertà (in realtà non sono 26 anni perche’ ogni 6 mesi il detenuto ha diritto a 45 giorni di premio). Quindi la Corte costituzionale ha sancito che cio’ che rende l’ergastolo costituzionale e’ la liberazione condizionale. PRECISAZIONI: le ricaviamo da alcune norme fondamentali per la materia ex artt 71 ss. C.p. : concorso di reati: che si ha quando una medesima persona e’ condannata in via definitiva per una pluralità di fatti di reato (concorso formale o concorso materiale). L’ipotesi piu’ semplice e’ che una persona subisca una condanna per un solo reato, ma l’ipotesi piu’ importante per il diritto penitenziario e’ la persona condannata per una pluralità di reati  Es. persona commette una pluralità di omicidi aggravati di stampo mafioso: si applica l’art 72 (concorso di reati che importano l’ergastolo o importano pene detentive temporanee)  la persona vene condannata alla pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno (quindi e’ sbagliata la formula giornalistica e mediatica “condannato a 10 ergastoli”, perché un ergastolo e’ il massimo di pena che può ricevere una persona) Art 72 e 73: in caso di delitto punito con l’ergastolo in concorso con delitti che comportano pene detentive temporanee, per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. Art 73 co 2: Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo. Il cumulo materiale e’ il regime sanzionatorio che si lega al concorso materiale e che prevede la somma algebrica delle pene. Art 78 c.p. ultimo comma: limite degli aumenti delle pene principali: nel caso di pene concorrenti la pena detentiva non può comunque eccedere 30 anni ERGASTOLO OSTATIVO: fondamentale da tenere a mente e’ l’ art 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario , che prevede che se una persona e’ condannata in via definitiva ad una serie cospicua di reati, indicati nell’articolo, ad esempio reati di mafia o di terrorismo, ecco che la condizione per ottenere qualsiasi misura alternativa e’ la collaborazione. (sempre che la collaborazione sia possibile come disposto della corte costituzionale). Collaborare vuol dire rendere dichiarazioni autoaccusatorio o eteroaccusatorie. Quindi se il soggetto decide volontariamente di non collaborare NON può ottenere benefici penitenziari, neanche la liberazione condizionale. L’articolo e’ stato introdotto dopo le stragi di Falcone e Borsellino.  L’ergastolo riguarda quindi una certa categoria di condannati Corte Europea dei diritti dell’uomo: sent 13 giugno 2019 ricorso n 77633/2013 causa Viola contro Italia : l’ergastolo ostativo viola l’ art 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo (tortura: trattamenti inumani e degradanti)  l’ergastolo ostativo, cioè l’unica pena perpetua oggi esistente, contrasta con la dignità del condannato, che si correla ovviamente all’obbligo per lo stato di garantire la risocializzazione, e non può accettarsi a fronte di un titolo di reato. Perche’ cosa impedisce di ottenere il beneficio?: prima ancora della collaborazione essere condannati a uno dei reati previsti dall’art 4bis  l’art 4bis aiuta a capire che non c’e’ un regime unitario per tutti i condannati ma ci sono regimi differenziati (es. regime speciale legato a determinate condannate per i reati ex art 4bis). Il 22 ottobre la Corte costituzionale deciderà sulla costituzionalità dell’ergastolo ostativo. Lo stato non e’ costretto ad ottemperare alla sentenza di condanna ma cio’ comporterà che tutte le persone condannate all’ergastolo ostativo come Viola faranno ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Quindi senza l’intervento della corte costituzionale si crea un problema. C’e’ anche da dire e da tener conto che il carcere duro e’ pensato per la collaborazione. Questa sentenza permette di collegarsi alla sentenza Torreggiani contro altri del 2013 : e’ una sentenza pilota , i detenuti del carcere di Busto Arsizio sollevarono la questione in relazione al sovraffollamento delle

Il legislatore ha tradotto in norma le sentenze della corte costituzionale e della corte edu. Solo il trattamento che rispetta la dignità, rispetta diritti fondamentali. “ esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni […] e si conforma a modelli che favoriscono autonomia, responsabilità, socializzazione e integrazione.

2. Il trattamento tende, anche attraverso contatti con ambiente esterno ( come le nostre visite penitenziarie ), al reinserimento sociale ( trasposizione dell’art 27 della cost! ) ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati ( anche perché se la pena fosse generalizzata non sarebbe risocializzante **).

  1. ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale.
  2. negli istituti l’ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.** La terminologia dei commi 3-4 “persona privata della libertà” è estremamente ampia: ricomprende condannati a pena detentiva e internati (misura di sicurezza), imputati e indagati. Sono tutte persone limitate nelle proprie libertà**.
  3. non possono essere adottate restrizioni non giustificabili…
  4. i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.** Prima della riforma del ’75, il detenuto era chiamato con il numero di matricola, quindi entrando in carcere si perdeva l’identità. Anche questo cambiamento è espressione della dignità della persona. 7. il trattamento deve essere rigorosamente informato al principio per cui gli imputati non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Trattamento penitenziario: regole che disciplinano la vita delle persone limitate nella propria libertà. La rieducazione riguarda i condannati e gli internati. Il trattamento penitenziario riguarda condannati, internati e imputati. La rieducazione è species del genus trattamento penitenziario, perché può essere rieducato solo chi è condannato in via definitiva.

In base al principio della presunzione di innocenza chi è in carcere prima di condanna definitiva è da ritenere innocente quindi non gli si applicano le regole legate alla rieducazione. In Italia ci sono più di 1/3 dei detenuti che sono imputati, secondo le statistiche. Ciò significa che qualcosa non va, c’è un uso strumentale della custodia cautelare in carcere. Qual è il discrimen tra condannati, internati e imputati? Qual è la linea di confine? Libro X cod proc penale: esecuzione. Titolo I. Giudicato. Questo è il punto di partenza: il giudicato. Coloro che vengono dopo il giudicato devono essere rieducati; per chi viene prima non ha senso parlare di risocializzazione e rieducazione. Giudicato e sentenza irrevocabile sono sinonimi. Art 648 cpp irrevocabilità delle sentenze (tralasciamo decreti penali perché riguardano pene pecuniarie).

  1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
  2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per Cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata ordinanza o sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. Nessuno è obbligato a impugnare la sentenza: l'impugnazione serve a rimuovere un pregiudizio. Se la sentenza è liberatoria, il soggetto non ha interesse a impugnare. Chi subisce pregiudizio ha interesse a

impugnare, ma non è obbligato. La sentenza passa in giudicato se decorrono i termini e nessuno impugna prima ipotesi: pur avendo interesse a farlo, non ha impugnato, secondo il principio che si ha diritto ad impugnare, non l’obbligo di impugnare. Il diritto di impugnare è uno dei più importanti nel diritto processuale penale. Seconda ipotesi: chi ha subito pregiudizio decide di impugnare ha 2 modi per farlo: appello e ricorso per cassazione. Tutte le sentenze sono ricorribili per Cassazione, non tutte in appello: ex art 111 della cost. l'unica impugnazione in materia di libertà personale che non può mai mancare è il ricorso per cassazione. Può mancare l’appello. Appello e ricorso sono mezzi di impugnazione ordinaria. Se propongo appello e poi ricorso per Cassazione, la sentenza passa in giudicato quando sono esauriti i mezzi di impugnazione ordinari. art 648 ”quando dichiara inammissibile o rigetta il ricorso”. Non sono obbligato a proporre né l'appello, né il ricorso per cassazione. Se ho proposto impugnazione è la cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la sentenza passa in giudicato e diventa irrevocabile. Art 650esecutività delle sentenze: 1 Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.

2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione. Quindi la caratteristica più importante del giudicato è l’esecutività! Solo le sentenze irrevocabili devono essere eseguite. Carattere dell’irrevocabilità è l’esecutività, DEVE essere eseguita. Prima del giudicato, la sentenza NON può essere eseguita. Se il soggetto è condannato in primo grado non va in carcere, salva l’applicazione di una misura cautelare (per evitare fuga, reiterazione del reato, inquinamento delle prove). Latitante è chi si sottrae volontariamente all’esecuzione di una sentenza (è chiaro che la sentenza deve passare in giudicato). L’Ordinamento penitenziario si occupa di sentenze irrevocabili che diventano esecutive. Non si occupa necessariamente di sentenze di condanna, perché l’ordinamento penitenziario si occupa anche di internati, non solo di condannati. Infatti l'art 650 non parla di sentenze di condanna. Sia le sentenze di condanna sia quelle di proscioglimento diventano esecutive quando passano in giudicato. Ovviamente se le sentenze di proscioglimento non contengono pene non c’è nulla da eseguire. Se il soggetto viene valutato incapace di intendere e di volere viene prosciolto, ma se viene ritenuto socialmente pericoloso gli viene applicata una misura di sicurezza l'Ordinamento penitenziario si occupa anche di sentenze di proscioglimento portanti una misura di sicurezza. Quindi l’ordinamento penitenziario si occupa del doppio binario: sentenze irrevocabili di condanna o di proscioglimento portanti una misura di sicurezza. Lezione 15. Dobbiamo cercare di comprendere il punto di partenza dell’ordinamento penitenziario e quindi dei provvedimenti che possono determinare l’ingresso in carcere di una persona. Abbiamo accennato al giudicato, dal quale parte l’ingresso in carcere. 1. Giudicato e sentenza irrevocabile sono la stessa cosa 2. L’esecutività e’ la caratteristica immancabile delle sentenze irrevocabili 3. Ovvio che ex art27 Cost fino a quando non c’e’ una sentenza irrevocabile non si può avere un provvedimento esecutivo (presunzione di innocenza come regola di condotta, cioè finche’ e’ in corso il procedimento penale di regola la persona e’ in libertà, salvo che non le si applichi una misura cautelare) 4. Le norme da tenere a mente sono: - artt 648 : irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali  il momento in cui una sentenza passa in giudicato, quindi il QUANDO una sentenza passa in giudicato;

 L’imputato nel procedimento\il condannato nella fase esecutiva che si sottrae volontariamente viene definito latitante Per il momento non ci occupiamo ne’ dell’imputato ne’ dell’indagato, ma ci concentriamo sul CONDANNATO  il nostro riferimento e’ la sentenza di condanna ex artt 648-650 c.p.p. SENTENZA DI CONDANNA art 546 c.p.p.: requisiti della sentenza Ricorda che il dispositivo e’ la parte della sentenza contenente la pena da eseguire. Se c’e’ una sentenza definitiva contenente una pena essa DEVE essere eseguita: requisito dell’obbligatorietà. E deve essere eseguito il dispositivo! n.b. la SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA e’ un istituto che riguarda pene detentive che non superano i 2 anni ed e’ una causa estintiva (vedremo se della pena o del reato). Lezione 24. Il 23.10 si e’ pronunciata la Corte costituzionale sull’art 4 bis dell’ordinamento Penitenziario e, come prevedibile, dopo la sentenza della CEDU Viola vs Italia, la Corte cost ha accolto la questione di legittimità costituzionale sull’ art 4 bis della legge sull’ord pen.  per ora e’ uscito solo un comunicato stampa della Corte in cui essa preannuncia gli estremi della sentenza  N.B. le sentenze della Corte si citano con la data del deposito della sentenza, mentre le sentenze della Cassazione si citano con la data dell’udienza in cui e’ stata adottata la decisione; e’ eccezionale il caso in cui sia contestuale la data della decisione con la data della motivazione. Il 4 bis sarà oggetto della seconda parte del corso ma perora diciamo che e’ la norma fondamentale che riguarda le concessioni dei benefici per determinati delitti  dalla rubrica per come e’ ORA ricaviamo il divieto di concessione dei benefici per determinati tipi di condannati (che non sono solo i condannati in relazione alla criminalità organizzata). A Gennaio abbiamo avuto la c.d. legge spazza corrotti che ha introdotto i reati con la Pubblica Amministrazione nel 4 bis. Presupposto fondamentale della norma e’ la collaborazione  fino a ieri non poteva ottenere i benefici chi non collaborava: si trattava quindi di una preclusione assoluta  la CEDU ha detto che non sono ammissibili preclusioni assolute, perché collaborare o non collaborare non e’ sintomatico dell’esserci o non esserci pericolosità sociale  La sentenza riguarda solo i permessi premio, perche’ la causa portata davanti la CEDU aveva questo come petitum ci saranno altre declaratorie di legittimità costituzionale quando ci saranno altri petitum aventi ad oggetto altre concessioni Secondo il comunicato stampa la presunzione di pericolosità sociale del detenuto non collaborante non e’ piu’ assoluta ma relativa , quindi può essere superata dal Magistrato di sorveglianza tramite una valutazione caso per caso N.B. l’art 4 bis non si applica solo agli ergastolani ma a qualsiasi condannato ai reati previsti dalla norma  di questa sentenza non beneficeranno solo gli ergastolani Nella sentenza di Mafia capitale si contestava il 416 con l’aggravante mafiosa: era contestata l’aggravante ma rimane l’associazione a delinquere prevista dall’ art 416 ; non si contestava il 416 bis. Il 4 bis nasce negli anni 90 x contrastare i reati di Mafia, ma non esaurisce il novero dei reati previsti. Torniamo al discorso sulla sentenza da eseguire: SENTENZE IRREVOCABILI PORTANTI UNA PENA DETENTIVA DA ESEGUIRE

- Cosa dobbiamo andare a guardare: se c’e’ stata o meno impugnazione  Se non c’e’ stata impugnazione vedo la sentenza di primo grado  Se c’e’ stata impugnazione ed e’ stata rigettata si andrà a guardare la sentenza di primo grado o di appello, non la sentenza di Cassazione  Se l’impugnazione non e’ stata rigettata non si ha “nulla” da guardare Le sentenze di secondo grado sono eseguite dal PM che si chiama Procuratore generale, che e’ uno e ha tanti sostituti. Al vertice c’e’ solo 1 Procuratore generale (in appello)\ Procuratore della Repubblica (in primo grado). Ai sensi dell’ art 655 c.p.p. ad eseguire le condanne e’ il PM. Noi siamo partiti da una sentenza irrevocabile: facciamo un passo in avanti. La sentenza irrevocabile consta di varie parti ( art 546 c.p.p. ). Le parti della sentenza sono: a. L’intestazione a nome del popolo italiano b. Imputato (una volta che passa in giudicato la sentenza diventa o condannato o internato, il primo riguarda le pene detentive, il secondo le misure di sicurezza) c. Imputazione d. Motivazione ( art 111 Cost ) e. P.Q.M. (e’ il dispositivo che quindi contiene la pena da eseguire) C’e’ una NORMA CARDINE: decreto 30 settembre 1989 n 334: regolamento x l’esecuzione del codice di Procedura penale : ART 28 del regolamento il soggetto della norma e’ il cancelliere (che e’ il segretario del magistrato): La cancelleria , quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l'estratto senza ritardo , e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 del codice.  - si riferisce alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile, cioe’ la sentenza da eseguire  bisogna andare a guardare se e’ una sentenza di primo o di secondo grado, perche’ se a passare in giudicato e’ la sentenza di 1 grado sarà la cancelleria del tribunale o della Corte di Assise, se la sentenza e’ di 2 grado sarà la cancelleria della Corte di Appello o della Corte di Assise di appello IDENTIFICA QUINDI L’ATTO GENETICO DELL’ESECUZIONE PENALE: IL TITOLO ESECUTIVO, CHE E’ L’ESTRATTO DELLA SENTENZA IRREVOCABILE DA ESEGUIRE, FORMATO DALLA CANCELLERIA DEL GIUDICE CHE HA EMESSO QUELLA SENTENZA CONTENUTO DEL TITOLO ESECUTIVO: co 2 art 28 : L'estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l'imputazione , il dispositivo e, quando ne è il caso, l'attestazione che non è stata proposta impugnazione od apposizione. All' estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento.  Il TITOLO ESECUTIVO ALTRO NON E’ CHE LA SENTENZA SENZA MOTIVAZIONE ma noi dobbiamo dire che e’ l’estratto (termine tecnico) Questo perche’ CIO’ CHE VIENE ESEGUITO E’ IL DISPOSITIVO NON LA MOTIVAZIONE Questo ESTRATTO E’ TRASMESSO AL PM, CHE E’ PM PRESSO IL GIUDICE CHE HA EMESSO LA SENTENZA DA ESEGUIRE NON C’E’ UN TERMINE PERENTORIO PER TRASMETTERE L’ESTRATTO MA DEVE ESSERE SVOLTO SENZA RITARDO.

AMNISTIA: può essere propria o impropria:

- L’amnistia propria si verifica nel corso del procedimento penale ed e’ una causa estintiva del reato L’INDULTO: e’ una causa estintiva della pena La differenza ha delle conseguenze penali importanti: l’ultima amnistia si e’ avuta nel 90 con l’introduzione del nuovo codice di diritto penale e ogni volta che si introduce un nuovo codice bisogna slegarsi in qualche modo dal passato  se si ha amnistia durante un processo esso termina, con una sentenza di proscioglimento , quindi l’amnistia determina una deflazione della popolazione carceraria ma ha anche un importante effetto processuale, in quanto determina uno svuotamento dei processi: tutti i processi per quei reati vengono archiviati, nel senso che non sono piu’ pendenti. L’indulto non ha effetti sui procedimenti in corso, quindi se si ha un indulto (l’ultimo nel 2006) i procedimenti continuano ma la pena non verrà eseguita: l’indulto non e’ deflattivo dei processi ma e’ deflattivo della popolazione carceraria. Quindi ovviamente e’ preferibile l’amnistia, anche se in realta’ si dovrebbe pensare a una riforma del codice penale. Questo richiamo all’amnistia e all’indulto ci serve anche per capire come si determina la pena da eseguire da parte del PM, ci riferiamo quindi all’ art 657 c.p.p., in particolare il co 2 Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso. tenendo sempre presente l’ art 2 co 2 c.p. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali N.B. vedi registrazione x abolitio criminis Le altre due ipotesi previste dall’art 657 co 2 sono: la concessione dell’amnistia o dell’indulto. Quindi l’art 657 co 1 attiene al presofferto, il co 2 attiene all’abolitio criminis, all’amnistia e all’indulto. Art 657 co 4: In ogni caso sono computate SOLTANTO la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire Per comprendere questa norma dobbiamo comprendere che cosa e’ il TITOLO ESECUTIVO: - Imputato - Imputazione: contiene la descrizione di un fatto di reato con al termine l’indicazione di luogo e data del fatto (locus commissis delicti e tempus commissis delicti)  e’ cio’ che si va a guardare per comprendere per quale delitto devo far eseguire quella sentenza - Dispositivo Devo prendere il reato oggetto del titolo esecutivo, recuperare il tempo di commissione del delitto: lo scomputo e’ ammesso solo per le pene successive, perche’ e’ per quelle che non ho la c.d. riserva di impunità  il co 4 serve ad evitare che lo scomputo diventi istigazione a delinquere, il discrimen cronologico e’ l’unico modo per evitare riserve di impunità Come funziona lo scomputo ex co 4:

  1. si identifica il tempo di commissione del fatto di reato oggetto del titolo esecutivo
  2. tutti i presofferti e tutte le pene espiate successivamente a quella data sono scomputate
  1. tutto cio’ che e’ stato espiato prima non viene computato, per evitare riserve di impunità un altro scomputo e’ disciplinato dall’ art 657 bis “computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca” lezione 31. torniamo sul co 4 art 657: in ogni caso sono computate solo la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire N.B. necessariamente quando si parla di pene espiate senza titolo sono pene espiate per un reato diverso. Art 657 bis c.p.p.: computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca  E’ un’altra sottrazione e qui dobbiamo partire dalla messa alla prova dell’imputato: la messa alla prova dell’imputato non e’ disciplinata dal c.p.p. ma dal c.p. perche’ e’ un istituto di diritto penale sostanziale; la norma di riferimento e’ l’ art 168 bis c.p.: sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato Ci troviamo nella parte del codice che disciplina la cause di ESTINZIONE DEL REATO ( i processi terminano con una sentenza di proscioglimento)  la messa alla prova e’ una causa estintiva de reato  determina una sentenza di proscioglimento. Co 1: Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art 550 del codice di procedura penale l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Co 2: la messa alla prova comporta la prestazione di condotte colte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato , nonché’, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. L’imputato viene affidato al servizio sociale. Co 3: la concessione della messa alla prova e’ inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita. Da svolgere in favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni. La prestazione e’ svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata non può superare le 8 ore giornaliere. Co 4: la messa alla prova non può essere concessa piu’ di una volta La messa alla prova non deve essere confusa con l’affidamento in prova ai servizi sociali ex art 47 della legge sull’ordinamento penitenziario , che e’ la MISURA ALTERNATIVA alla detenzione piu’ importante. Le due misure hanno in comune che in entrambi i casi la persona viene affidata ai servizi sociali. Ex art 168 bis c.p. se l’imputato chiede ed ottiene alla messa prova succede che il procedimento penale viene sospeso  decorso questo termini accade che SE LA MESSA ALLA PROVA HA ESITO POSITIVO (locuzione di natura tecnica) ESTINGUE IL REATO  il giudice emetterà una SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO. SE LA MESSA ALLA PROVA HA INVECE ESITO NEGATIVO SI HA LA REVOCA DI ESSA (altro termine negativo)  ex art 168 quater c.p.: revoca del procedimento con messa alla prova : casi tassativi indicati nella norma.

L’ art 663 e’ la proiezione in fase esecutiva della regola di separazione dei processi (artt 17-18 c.p.p.)

  1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi , il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
  2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art 655 comma 4.
  3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore. Finora abbiamo visto l’ipotesi piu’ semplice: stessa persona condannata con UNA SOLA sentenza, anche per più reati. Se non c’e’ una condanna ma una PLURALITA’ di condanne per diversi reati, il PM determina la pena sulla base della disciplina del CONCORSO DI PENE, contenuta nel codice penale. Capo III del c.p. (rivedi i vari articoli, sul cumulo giuridico, concorso materiale e formale, reato continuato). COME SI DETERMINA LA PENA domanda di esame: bisogna cominciare da artt 657\656\657 bis ma si può partire anche a cumulo materiale cumulo giuridico  art 663 va studiato insieme all’art 671 c.p.p.  il PM laddove e’ chiamato a compiere un cumulo non può avere lo stesso approccio: - In caso di cumulo materiale fa la somma - In caso d cumulo formale il PM chiede di intervenire a quello che si chiama giudice dell’esecuzione, cioe’ quello che ha emesso l’ultima sentenza passata in giudicato della serie criminosa Lezione 11.11 (lezione del 4.11 mancante, mentre la lezione del 7.11 e’ stata sospesa) Abbiamo visto cm il PM determina la pena da eseguire, questa pena viene indicata in un atto che si chiama ORDINE DI ESECUZIONE ex art 656 c.p.c.: Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva , il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. N.B. il limite di pena per l’ingresso in carcere e’ di minimo 4 anni Anche se l’art 656 continua a riferirsi ai tre anni, che però e’ stata dichiarato incostituzionale dalla sentenza 2 marzo 2018 n 41 Per capire questa sentenza della Corte costituzionale dobbiamo fare alcune considerazioni preliminare su una delle misure alternative, la piu’ importante: AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE art 47 legge sull’ordinamento penitenziario  L’art 656 faceva riferimento al limite dei tre anni come limite per determinare l’ingresso in carcere della persona poiché’ i tre anni sono il limite di pena tradizionale oltre il quale l’affidamento in prova, di regola, non può essere concesso. Quindi e’ il presupposto formale dell’affidamento in prova ex art 47. L’inciso “anche residuo di maggiore pena” vuol dire che possiamo avere due situazioni:
  4. Pena iniziale da applicare indicata nel titolo esecutivo non superiore a 3 anni (in realta’ 4 anni)  l’ordine esecutivo e’ l’atto con il quale PM esegue il titolo esecutivo (quindi titolo esecutivo e ordine esecutivo non coincidono, l’odine esecutivo dipende dal titolo esecutivo). Il titolo esecutivo e’ formato dalla cancelleria del giudice dell’esecuzione e lo trasmette al PM, e una volta ricevuto emette l’ordine di esecuzione. Ma prima deve verificare se non vi sia stato un presofferto, una pena espiata senza titolo, una messa alla prova. Quella pena cosi’ determinata il PM la inserisce nell’ordine di esecuzione (ricorda che la competenza del PM si ricava dalla competenza del giudice che ha formato il titolo esecutivo)  ipotesi piu’ semplice

La Corte costituzionale allora e’ intervenuta nel 2013 e nel 2014 con le c.d. leggi svuota-carceri (le spiegheremo meglio successivamente)che modifica l’art 47 della legge sull’ord.penit. introducendo nell’art 47 il comma 3 bis: affidamento in prova allargato  quindi oggi abbiamo:

- L’affidamento in prova “ordinario” per pene detentive non superiori a 3 anni - L’affidamento in prova allargato per pene detentive non superiori a 4 anni Ma il legislatore non ha modificato l’art 656 c.p.p. che utilizza il limite dei 3 anni perche’ richiamava l’art 47legge sull’ord.penit.  il legislatore non ha operato un coordinamento tra norme  la Corte costituzionale, nell’inerzia del legislatore, deve dichiarare l’illegittimità costituzionale Dal 2013 quindi non esiste solo una figura di affidamento in prova ma ne esistono due.

  1. Residuo di maggior pena : la sospensione dell’ordine di esecuzione riguarda ab initio pene detentive che non superano 4 anni ma riguarda anche pene detentive lunghe, cioe’ gli ultimi 4 anni di queste ultime. Se Tizio e’ condannato a 10 anni e comincia ad espiare la pena, che sono 10 anni meno la liberazione anticipata, quando arriverà’ che la pena residua sarà non superiore a 4 anni, se ci sono le condizioni, avrà la sospensione dell’ordine di esecuzione: la persona condannata fuoriesce dal carcere. La sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’ art 656 co 5 serve ad evitare che persone che hanno diritto ad ottenere la misura alternativa extracarceraria dell’affidamento in prova siano costrette a chiederlo dal carcere. prima della legge Simeone del 98 (che prende il nome dal relatore) l’ordine di esecuzione non veniva mai sospeso, quindi, quando passava in giudicato una sentenza, avveniva che, qualunque fosse la pena, tutti entravano in carcere, anche se si era condannati a una pena di 6 mesi, due anni (esempi). Il legislatore quindi introduce la sospensione dell’ordine di esecuzione per pene, oggi, che non superano i 4 anni, perche’ chi subisce una pena che non supera i 4 anni chiede la misura alternativa dallo status di libertà, perche’ se viene sospeso l’ordine di esecuzione la persona non entra in carcere, a differenza di quanto avveniva prima della legge Simeone. La sospensione dell’ordine di esecuzione non ha efficacia soltanto rieducativa ma ha anche un importante funzione deflattiva, perche’ riduce la popolazione che entra in carcere, perche’ la regola oggi, nel 2019, e’ che la persona chiede l’affidamento in prova dallo stato di libertà, tranne che sia pena residua, perche’ in quel caso vuol dire che la persona e’ già in carcere perche’ condannato a una pena detentiva lunga, e arrivato ai 4 anni l’ordine di esecuzione viene sospeso e rimesso in libertà. L’istanza di misura alternativa quindi vene fatta dal carcere quando non c’e’ la sospensione dell’ordine di esecuzione, per pene detentive superiori ai 4 anni. C’e’ un altro limite di pena da non dimenticare: i 6 anni, che riguarda una categoria di straordinaria importanza, e cioe’ i TOSSICODIPENDENTI. Per i tossicodipendenti esiste il c.d. AFFIDAMENTO IN PROVA TERAPEUTICO art 94 T.U. in materia di stupefacenti (ci ritorneremo), in cui il limite di pena per ottenere l’affidamento e’ di 6 anni. Quindi esistono in realta’ 3 affidamenti in prova. Lezioni mancanti Lezione 21. Completiamo l’analisi dell’ art 656 c.p.p. cioe’ l’ordine di esecuzione detentiva (nei confronti degli adulti) , poche’ c’e’ una disciplina particolare per i reati commessi da minorenni. L’ultimo aspetto da analizzare e’ il co 10: nella situazione considerata dal comma 5 (se la pena detentiva da eseguire non supera i 4 anni o i 6 anni) Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si

Con il decreto legislativo 2 ottobre 2018 n 121 questa disciplina va aggiornata laddove il titol esecutivo abbia ad oggetto un REATO COMMESSO DA MINORENNE: art 1 regole e finalità dell’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità (non vengono definite misure alternative). La legge che ci apprestiamo ad analizzare prevale sul codice di procedura penale, prevale perche’ l’art 1 dice che l’interprete come prima fonte di riferimento deve andare a guardare le disposizioni del decreto (fonte primaria) e per quanto da esse non previste quelle del codice di procedura penale, la legge sull’ordinamento penitenziario, la legge sull’ordinamento penitenziario minorile (fonti sussidiarie). Art 1 co 2: ci si rende conto che non bisogna solo favorire la giustizia penale tradizionale ma bisogna ispirarsi anche percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. In piu’ si deve favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante percorsi di istruzione ed educazione alla cittadinanza attiva Capo III del decreto legislativo: disciplina dell’esecuzione Art 11 esecuzione delle pene detentive Co 1: quando deve essere eseguita nei confronti di persa che non abbia compiuto i 25 anni di età (al momento dell’esecuzione) una condanna a pena detentiva per reati commessi da minorenne  il decreto riguarda reati commessi da minorenne ma non riguarda necessariamente i minorenni, perche nel frattempo la persona che ha commesso il reato, all’epoca minorenne, e’ diventata maggiorenne, e non ha superato i 25 anni Requisiti per applicare l’art 11 anziché’ l’art 656 cpp:

- Reato oggetto del titolo esecutivo commesso da persona minore di età - Al momento in cui il PM emette l’ordine di esecuzione la persona condannata non deve aver compiuto i 25 anni di età - Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non e’ superiore a 4 anni e contestualmente ne dispone la sospensione  Fino a qui non cambia nulla con la disciplina generale  si applica il cpp  La disciplina cambia in relazione alle ipotesi di divieto della sospensione Art 11 co 1: salvo il caso  c’e’ UNA eccezione: salvo il caso del condannato, che non abbia compiuto i 25 anni di età, si trovi per il fatto oggetto della condanna in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto in carcere o in istituto penitenziario minorile per altro titolo definitivo  La sospensione del titolo di esecuzione non dipende dal titolo del reato  se una persona che non ha compiuto 25 anni viene condannato per un reato mafioso di criminalità organizzata a una pena non superiore a 4 anni (o 6 anni) non entra in carcere, salvo che non sa già in carcere, ma perche’ o vi e’ stata custodia cautelare in carcere o perche’ ce’ stata gia’ un’altra condanna che ha fatto entrare in carcere quella persona  non si fa riferimento al titolo ma allo status  il legislatore applica la sentenza 90\2017, per cui si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art 659 lett a, nella parte in cui non consentiva la sospensione della pena detentiva nei confronti dei minorenni per i delitti elencati N.B. il legislatore nel 2018 si rivolge alle persone che non abbiano compiuto i 25 anni di età N.B. l’ordine di esecuzione non viene sospeso ma decidera’ il Tribunale di sorveglianza se applicare la misura alternativa

Lezione 25. Art 11 decreto legislativo 121/2018 esecuzione delle pene detentive nei confronti non del minorenne ma di persona che non abbia compiuto 25 anni di età che ha commesso il reato quando era minorenne  questo aiuta a capire come l'esecuzione della pena può avvenire anche a distanza di molti anni. Il legislatore introduce una disciplina di favore:

  1. I TERMINI DI pena detentiva che giustificano la sospensione della pena detentiva somigli stessi (4 o 6 anni) 2. La differenza è nelle deroghe: mentre nella disciplina generale ci si riferisce all'art 4 bis lett a, invece per i soggetti di cui all'art 11 non c'è alcun riferimento ai reati di cui al 4 bis la sospensione c'è sempre tranne nel caso in cui al momento dell'esecuzione la persona si trovi in carcere La sospensione dell'ordine di esecuzione per persone che non hanno compiuto i 25 anni e che hanno commesso il reato da minorenni dura 30 giorni , poiché così si consente al difetto interessato o al suo difensore di chiedere l'applicazione de La misura alternativa (l’affidamento in prova ai servizi sociali), se non la si chiede la persona entra in carcere. Art 11 comma 2: finalità della sospensione è la richiesta della misura alternativa N.B. il tribunale potrà non concedere la misura alternativa  L’istituto serve a fare in modo che il soggetto non entri in carcere per uscirne poco dopo grazie alla misura alternativa Comma 4: se nel termine del comma 2 non sono presentate richieste il PM revoca la sospensione dell'ordine di esecuzione La disciplina ripete e riprende la disciplina dell’art 656 cpp I commi successivi hanno termine ordinatorio, proprio come nella disciplina generale l'atto viene notificato al condannato e al suo difensore: la notificazione è di fondamentale importanza perché se l'atto non viene notificato non può essere eseguito. La notificazione viene eseguito a mani proprie : la responsabilità dell'atto non sorge solo in capo al soggetto ma anche al difensore, che o viene nominato appositamente o viene utilizzato il difensore del processo penale. L'imputato non può rimanere senza difensore perché l'imputato ha il diritto a nominare due difensori di fiducia, laddove per qualsiasi ragione non lo fa l'autorità giudiziaria precedente DEVE nominare un difensore di ufficio.  non può mancare una difesa tecnica, perché solo il decisore ha le competenze tecniche per rendere edotto il condannato dei suoi diritti e lo fa mediante colloquio. Legge sull'ordinamento penitenziario 354/ Art 18 colloqui, corrispondenza e informazione Se la persona è in stato di libertà: non si creano problemi e si difende più facilmente grazie al diritto di conferire col difensore nei modi e nei tempi che si ritiene più efficaci Se la persona è in carcere: qui interviene l'art 18 che pone come soggetti i detenuti e gli internati C’è un distinguo di fondo: il colloquio non è solo quello con il difensore ma anche quello con i familiari  i colloqui di cui parla il comma 1 sono fondamento del trattamento rieducativo  Il GENUS è il colloquio, come elemento del trattamento

- Il diritto alla difesa comprende il diritto alla difesa tecnica e quindi il diritto a conferire con il difensore allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive e, ancor prima, allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilità previste dall’ordinamento per tutelarli - Il diritto di conferire con il proprio difensore non può essere compresso o condizionato dallo stato di detenzione, se non nei limiti di altri interessi costituzionalmente garantiti, e salva evidentemente la disciplina di modalità dell’esercizio  Bilanciamento tra interessi costituzionali contrapposti: si parla di repressione del delitto, che però deve essere ragionevole - Il diritto di conferire con il difensore non può essere rimesso a valutazioni discrezionali dell’amministrazioni  Il limite al diritto e’ previsto dalla legge ma comunque non puo’ essere oggetto di discrezionalità Art 35 co 1 legge del diritto penitenziario (PRIMA): l’amministrazione puo’ negare l’autorizzazione al colloquio per ragionevoli motivi  La Corte Costituzionale dice che vi deve essere il diritto del detenuto condannato in via definitiva di conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della pena Art 18 legge sull’ordinamento penitenziario: i detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall’articolo 104 cpp, sin dall’inizio dell’esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.  La sentenza della Corte e’ stata introdotta nella norma Quindi chi e’ in carcere ha diritto a conferire con il difensore fin dall’inizio di esecuzione della pena, dal 1997, nel 2018 e’ stata inserita nella norma. N.B. la sentenza e’ del 97, quindi quando la Corte fa riferimento al regolamento penitenziario ex D.P.R. 30 giugno 2000 n 230, che integra la legge sull’ordinamento penitenziario del 1975. Art 37 del regolamento: i colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell’istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. Discrezionalità vuol dire comunque obbligo di motivare sull’esercizio del potere ex art 35 bis legge sull’ordinamento penitenziario. Quello detto finora riguarda il condannato in via definitiva. Questa disciplina e’ importante anche per il diritto processuale penale. N.B. quando la norma dice “fin dall’inizio della misura” si intende della misura cautelare.  principio generale contenuto nell’art 18 co 2 legge sull’ordinamento penitenziario L’ art 104 cpp prevede una disciplina speciale rispetto alla disciplina generale o comunque integra la norma generale: l’art 104 riguarda l’imputato o l’indagato che si trova sottoposto a custodia cautelare in carcere. Art 104 cpp colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare Co 1: L’imputato in stato di custodia cautelare ha diritto a conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della misura.

Co 2: La persona arrestata in flagranza o fermata ex art 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l’arresto o il fermo.  Si applicano i principi della sentenza 212\1997 : ci puo’ essere un bilanciamento tra due interessi

- Difesa tecnica - Interesse alla repressione dei reati Co 3 modificato dalla legge Orlando : nel corso delle indagini preliminari per i delitti ex art 51 commi 3 bis e 3 quater , quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice, su richiesta del PM, puo’, con decreto motivato, dilazionare per un tempo non superiore a cinque giorni, l’esercizio del diritto a conferire con il difensore  Nel 2017 e’ stato introdotto quell’inciso che e’ importante perche’ prima del 2017 il potere del PM di chiedere il differimento del colloquio era possibile per tutti i reati avveniva il c.d. isolamento giudiziario (che afferisce sempre al bilanciamento prima visto, ma solo per i reati previsti dall’art

N.B. la deroga avviene SOLO nella fase iniziale delle indagini preliminari: dall’udienza preliminare in avanti non c’e’ piu’ nessun blocco all’udienza.  e’ l’effetto del bilanciamento Prima lezione online N.B. i singoli argomenti non si esauriscono con la video lezione ma vanno integrati con gli elementi del manuale. IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO Riprenderemo le file del discorso per poi introdurre l'argomento più importante del corso (le lezioni verranno svolte anche dalla Prof Paola Corvi). **Norme di riferimento:

  • Art 1 l. sull'ordinamento penitenziario** : trattamento e rieducazione - Art 13 l. sull'ordinamento penitenziario : individualizzazione del trattamento - Art 15 l. sull'ordinamento penitenziario : elementi dell'individualizzazione - Art 14 decreto legislativo del trattamento minorile Il trattamento penitenziario è l'insieme delle regole fissate dalle leggi di ordinamento penitenziario che disciplinano l'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, poiché il trattamento riguarda innanzitutto, per quanto ci interessa, i condannati e gli imputati in carcere, perché sottoposti a custodia cautelare in carcere (misura cautelare). È chiaro che quando parliamo di trattamento rieducativo ci rivolgiamo a quella categoria soggettiva che sono i condannati e gli internati. Quando si parla di individualizzazione del trattamento ci si riferisce all’individualizzazione del trattamento dei condannati e degli internati. Bisogna parlare di individualizzazione del trattamento perché si può parlare di finalità di rieducazione e di risocializzazione del detenuto fintantoché si è garantito al singolo condannato un trattamento specifico ritagliato sulla sua persona, un trattamento generalizzato è valido per tutti non risponde alla finalità rieducativa della pena. Il metodo di individualizzazione del trattamento si ricava dall’ articolo 13 , modificato in maniera importanti dal decreto legislativo n 123/ Co 1 : Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale