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Appunti di diritto penitenziario anno accademico 2023-2024
Tipologia: Appunti
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Raspa Rachele Mon 2nd Oct Il diritto penitenziario si occupa innanzitutto del condannato in via definitiva. Un soggetto a cui è stata attribuita pena detentiva, che determini ingresso in carcere/struttura di recupero ì, centro di assistenza etc. Una limitazione in senso stretto di una libertà personale, che è la libertà fisica. Si occupa di persone. Persone condannate. Precisazioni: Abbiamo studiando il doppio binario: un sistema che prevede pene detentive e misure di sicurezza. La premessa è l’accertamento di un fatto di reato con sentenza definitiva. Questa sentenza definitiva, se una persona è sottoposta a misura di sicurezza che tipo è? È una sentenza di proscioglimento. Ad ora ci interessa che ci sia l’assoluzione, per non imputabilità. Non di condanna. Ciò è fondamentale da comprendere. La categoria già rilevante del diritto penitenziario è quella della non imputabilità. C’è un soggetto che viene prosciolto. Dovrebbe quindi essere rimessa in libertà, ma è socialmente pericolosa. Il giudice di cognizione, che avrebbe dovuto condannarlo, ma non ha potuto perchè non imputabile, quindi non punibile, può stabilire misura di sicurezza detentiva nei suoi riguardi. La più importante misura preventiva nel nostro sistema è la Residenza di esecuzione delle misure di sicurezza, c.d. R.E.M.S. (ex manicomi giudiziari soppressi dalla legge Basaglia). Il diritto penitenziario non si occupa quindi solo dei condannati in carcere, ma anche di persone sottoposte a misure di sicurezza detentive. Questi soggetti sono chiamati internati. Ergo il diritto penitenziario si occupa di condannati ed internati. Il diritto penitenziario inoltre si occupa dell’imputato sottoposto a limitazioni della libertà personale. Al quale vengono applicate le misure cautelari: custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari. Il d.lgs 150 del 2022 → Riforma Cartabia Ha introdotto in maniera significativa le c.d. pene sostitutive. Non ci occupiamo solo del carcere, tecnicamente reclusione per i delitti e arresto per le contravvenzioni. Possono essere sostituite dalle nuove pene sostitutive ex art. 20 bis c.p. introdotto con la riforma. Ci occupiamo delle pene principali, non modificate dalla riforma Cartabia (il c.p. è carcerocentrico, pena principale è comunque la reclusione), ma si amplia il raggio delle misure sostitutive. Il luogo si chiama casa circondariale. Fonte fondamentale: legge sull’ordinamento penitenziario , legge 26 Luglio 1975 n. 354. È integrata intimamente da un regolamento: d.P.R. 30 Giugno 2000 n. 230. Riferimenti sottesi sono il c.p., l.689 del 1981. Nella prima parte:
Nella seconda parte:
È un mix di componenti: esecutive, rieducative e soprattutto giurisdizionali. Fino a pochi anni fa era attività amministrativa. (Fino al c.p.p. dell’88). Se un soggetto entra in carcere l’organo più importante è il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. DAP. È un organo amministrativo. C’è una direzione. Sono tutti organi amministrativi. Non è più una tutela amministrativa. Nell’amministrativo le garanzie non sono molte, quindi è una cosa positiva. C’è poi una Magistratura di sorveglianza. Prima di arrivare a questo però si deve determinare la pena da eseguire. Annotazioni di carattere generale Legge fondamentale: legge 26 Luglio 1975 n. 354 Legge sull’ordinamento penitenziario. Va integrata con il regolamento, come già detto, 230 del 2000. Per introdurre alcuni concetti di chi si occupa il diritto penitenziario Ha come riferimento fondamentale la PERSONA Non è banale, il processo penale per esempio non guarda la persona accusata del reato, il cuore è il fatto. Per stabilire se esso sia riconducibile ad una fattispecie penale astratta e se l’accusato lo ha commesso. Quindi la persona c’è ma è come se venisse dopo. Il diritto penitenziario ha come fulcro la persona. Si occupa innanzitutto di persone in esecuzione. Il condannato in via definitiva e l’ internato. Il modello prevede un solo fatto e un solo imputato, ma nella realtà il processo penale non è così. Le Le ipotesi più importanti: concorso di persone nella commissione del medesimo fatto di reato artt.110 e ss. (ciascuna persona ha propria responsabilità autonoma) e il concorso di reati, che può essere materiale, formale e reato continuato. Materiale quando una persona con una pluralità di azioni od omissioni commette più reati. Pluralità di condotte. Se la condotta è una e a fronte di quell’unica abbiamo una pluralità di reati è formale. La differenza sta nell’unicità o pluralità di azioni. Dal punto di vista sanzionatorio abbiamo pluralità di reati, omogenei o eterogenei, quindi di pari gravità come no. Nel concorso materiale a ciascun reato si correla una pena autonoma decisa dal giudice (dal minimo al massimo edittale + circostanze), quindi pena effettiva, ciascuna pena viene sommata alle altre con il cumulo materiale , algebrico. Art. 72 concorso di reati che implicano l’ergastolo: si applica un solo ergastolo con l’isolamento diurno da 6 mesi a 3 anni. È la massima pena prevista. L’isolamento è una forma penitenziaria di esecuzione della pena più afflittiva. L’ergastolano, condannato all’isolamento diurno partecipa comunque all’attività lavorativo. Fondamentale anche l’art. 73 c.p. concorso che importi pene detentive temporanee, si applica un’unica pena, per il tempo uguale alla durata complessiva: cumulo materiale. Quando concorrono più delitti puniti ciascuno con una pena maggiore di 24 anni è previsto l’ergastolo. Art. 78 c.p.: limiti degli aumenti delle pene principali. Se sommiamo le pene, anche temporanee, il cumulo materiale ha un limite massimo nei 30 anni. 6 per l’arresto. I limiti determinano la possibilità di ottenere o meno benefici. Nel concorso formale invece avviene il cumulo giuridico. Art. 81 : concorso formale e reato continuato. Il più comune è il reato continuato. La regola nel codice del 30 era il cumulo materiale, la pena più esemplate. Il cumulo giuridico è espressione del c.d. favor rei. ‘È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave. Laddove si ha concorso formale bisogna evidenziare il reato più grave della serie criminosa, e aumentare la pena sino al triplo. Il reato continuato è frequentissimo, art. 81 capo terzo ‘alla stessa pena soggiace chi ne——-‘
La popolazione carceraria subisce un aumento sproporzionato, con la sent. Torreggiamo l’UE condanna l’Italia, che deve reagire, nel 2013 e poi nel 2018 per svuotarle. Ancora le ultime riforma vanno di nuovo nella direzione opposta: un uso importante del carcere. C’è una sorta di ciclicità e non si raggiunge mai un equilibrio. Il trattamento penitenziario deve rispettare l’umanità e non deve ledere la dignità delle persone. Umanità e dignità della persona ricordano la Costituzione e le carte internazionali dei diritti dell’uomo, nonché la carta dei diritti fondamentali di Nizza. In queste carte il primo diritto è la dignità. Spetta a tutti gli uomini, non agli uomini in quanto cittadini. Qui compare anche l’ imparzialità e l’ assenza di discriminazione. Altro problema è l’identità di genere, molto attuale. Si cerca di affermare che chi entra in carcere deve comunque essere trattato imparzialmente in ordine a sesso, orientamento sessuale, razza (discussione sull’uso del termine), nazionalità, condizioni economico-sociale, opinioni politiche e credenze religiose. Nel 75 il riferimento era la religione cattolica, ancora oggi viene il cappellano, ma ce ne sono altre riconosciute. Ma soprattutto il trattamento tende anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno al reinserimento sociale e è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dell’interessato. La norma riprende l’art. 27: il fine della pena. Ciò si garantisce solo con i contatti con l’ambiente esterno. Il lavoro, le attività ricreative. L’individualizzazione rimanda al principio di personalità della pena. Non si può parlare di rieducazione senza. Il trattamento di cui parliamo si chiama trattamento rieducativo , per cui il trattamento penitenziario riguarda tutti, condannati, intenti, imputati. Il trattamento rieducativo riguarda solo i condannati in via definitiva e gli internati. Sul piano pratico la rieducazione dell’internato è difficilissima. Il trattamento rieducativo è la species del genus trattamento penitenziario. I diritti fondamentali sono il livello minimo di garanzia, la legge sull’ordinamento penitenziario tutela tutti i diritti soggettivi ed interessi legittimi della persona in carcere. La giurisprudenza ha poi applicato la tutela a posizioni soggettive più ampie. I diritti fondamentali non esauriscono i diritti a cui tutti devono ambire. Purtroppo si assiste spesso a violenze in carcere, che i massmedia distorcono. La polizia penitenziaria può usare violenza, ma non è fisiologia, è la patologia che emerge sui giornali ove ci siano situazioni eccezionali. Ma ci sono violenze trai detenuti per impossibilità di proteggere determinare persone. Purtroppo la cultura carceraria è inaccettabile. Ci sono apposte discipline che vedremo. Negli istituti ordine e disciplina sono mantenuti. I detenuti e gli antenati sono chiamati e indicati con il loro nome. Quando in una norma trovate il termine detenuto si parla della persona in carcere volgarmente, ma tecnicamente sono i condannati e gli imputati. L’internato non è un detenuto, non è in carcere. Alcune norme parlano di condannato e altre di imputato e quegli istituti sono specifici. Prima del 75 non era così: chi entrava in carcere prendeva un numero di matricola e perdeva la propria identità. Il trattamento degli imputato deve essere infornato al principio per cui non sono colpevoli finché non vengano processati_._
Nella prima fase del procedimento la persona è persona sottoposta alle indagini, nelle altre fasi del processo la persona diventa imputato.
Questa la successione. Oct 9th Abbiamo parlato dei soggetti di cui si occupa il diritto penitenziario: condannato, internato e imputato. Con riferimento al condannato abbiamo parlato delle pene principali: ergastolo, reclusione e multa. Questo elenco deve essere aggiornato dopo la riforma Cartabia, che ha aggiunto le c.d. pene sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 20 bis c.p. , introdotte dal d.lgs. 150/2022. La riforma non ha modificato le pene principali. Ha reso centrali anche le pene suddette. Elencate nell’art. 20 bis, elenco tassativo, la cui disciplina si ritrova nella l.689/81. Una legge epocale e che ha subito modifiche con la Cartabia. Quali sono le pene sostitutive?
A noi non interessa la pena pecuniaria. La disciplina si ritrova nell’art. 53 e ss. L.689/81. Art. 53 : «Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di patteggiamento, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare.» Il limite di pena è di 4 anni , straordinaria importanza che riguarda anche l’ affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare tradizionale. Fino a 4 anni un soggetto di regola non va in carcere. Salvo che non sia reato particolarmente grave. Limite sia delle pene sostitutive, 4 anni non è così breve quindi è importante che ci sia questo limite ampio. Il patteggiamento significa che se patteggio la riduzione è di 1/3 della pena. Se la pena è di 6 anni con il patteggiamento arrivo a 4. Posso patteggiare quindi con reati fino a 6 anni. Con una serie di attenuanti si può patteggiare anche omicidi. Si tratta di pene tutt’altro che brevi. Riguarda la semilibertà e la detenzione domiciliare. «quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità» Il limite di 3 anni riguarda poi il all socialmente utile, di pubblica utilità. Il termine lavoro socialmente utile tecnicamente è superato. È un lavoro gratuito, anche se difficilmente figurabile è così. « Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità» Il decreto penale di condanna è la sentenza di condanna che viene usata per le guide in stato di ebrezza. Si può evitare confisca con il lavoro di pubblica utilità. Oltre alla sentenza c’è anche questo decreto penale di condanna quindi. Queste pene sono importanti perchè tornando al c.1 le applica il giudice di cognizione. Il giudice che emette la sentenza in I grado. O se è una Corte di appello. È rivoluzionaria perchè dopo la riforma CArtabia le modalità esecutive della pena non sono determinate solo dalla magistratura di sorveglianza. Parliamo di finalità rieducativa della pena e nella fase esecutiva è la magistratura di sorveglianza, tribunale o magistrato di sorveglianza. Fino al 2022 le modalità esecutive venivano stabilite in questa sede. La riforma
lett.E. c’è il riferimento alla punibilità e alla determinazione della pena la condanna può contenere una pena detentiva, sostitutiva o una misura di sicurezza, che segue un proscioglimento. Altro elemento fondamentale è il dispositivo. Quello che tecnicamente si chiama comando del contenuto della sentenza. In sede esecutiva non interessa la motivazione, ciò che bisogna eseguire è il dispositivo, la pena da eseguire è contenuta lì. Oct 11th La nozione di giudicato penale Abbiamo analizzato l’art. 546 c.p.p. fondamentale perchè identifica i requisiti della sentenza, il contenuto della stessa. Riguardo a questo contenuto in particolare assumono rilevanza ai nostri fini tre requisiti:
L’impugnazione serve a rimuovere un pregiudizio, è una scelta libera dell’imputato o del suo difensore, (tranne che per cassazione). Nessuno li obbliga ad impugnare. Si può decidere liberamente di far eseguire la pena, è chiaro che normalmente se uno viene condannato in primo grado, cercherà di ottenere un risultato più favorevole impugnando. Art. 648 c.1 = Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Prima del decorso inutile del termine, ovvero che nessuno abbia impugnato, ove l’imputato non sia interessato. Passa in giudicato quando non è più ammesso alcun mezzo di impugnazione ordinario, i mezzi di impugnazione ordinaria sono due:
Poi c’è un mezzo straordinario : Revocazione del diritto processuale civile, e revisione nel diritto processuale penale. A noi interessano solo le impugnazioni ordinarie, se ho proposto tutte le impugnazioni ordinarie, la sentenza è passata in giudicato. Se propongo appello il giudizio d’appello può avere esito di conferma della condanna, l’imputato condannato in appello può far ricorso per cassazione. Nei casi previsti ex lege, c’è un principio di tassatività, posso proporre appello e ricorso per cassazione. Quando ho esaurito il ricorso per cassazione la sentenza passa in giudicato. L’ultimo momento è la decisione della Corte di cassazione, che ovviamente rigetta il ricorso. Ma è sempre quando decide la Corte di cassazione? NO. Il decorso del termine senza ricorrere vale ugualmente, l’imputato può fare quiescenza. Nel tempo previsto dal codice per impugnare la parte ha deciso di non impugnare la sentenza. Sentenze pronunciate in giudizio → il procedimento penale ordinario si articola in 3 fasi:
1. indagini preliminari, 2. udienza preliminare e 3. giudizio o dibattimento La sentenza pronunciata al termine della terza fase di parla di sentenza pronunciata in giudizio. Se le sentenze che passano in giudicato di regola sono solo quelle emesse al termine del dibattimento, se una sentenza è emessa in udienza preliminare, c.d. sentenza di non luogo a procedere non passa in giudicato. Ci sono solo due casi di sentenze che pur emesse fuori dal giudizio passano in giudicato: sentenza di condanna all’esito del giudizio abbreviato e la sentenza di patteggiamento. Accanto ad un procedimento penale ordinario esistono procedimenti speciali. Si intende un procedimento nel quale manca una delle fasi. Quali sono i procedimenti per i quali manca il dibattimento? Il giudizio abbreviato, il patteggiamento e il decreto penale di condanna. Il decreto penale h pena pecuniaria, quindi non interessa il diritto penitenziario. Tuttavia rientra tra i provvedimenti che diventano irrevocabili. Nel patteggiamento l’imputato chiede di essere giudicato sulla base degli atti di indagine. Non si arriva quindi mai al dibattimento, termine con l’udienza preliminare. Anche questa sentenza passa in giudicato e deve essere seguita. La sentenze irrevocabili di cui parliamo sono di regola quelle passate in giudizio. Condanna patteggiamento e abbreviato. Nei riti speciali c’è anche il giudizio direttissimo e il giudizio immediato. Si passa direttamente dalle indagini al giudizio: le sentenze di condanna sono pronunciate in giudizio.
Dice confermata o riformata perchè può esserci anche conferma secca. Altrimenti è competente il giudice di appello, perchè il resto determina una modifica sostanziale. Qualsiasi altra riforma che non sia solo in punto pena. Se c’è ricorso per Cassazione non cambia nulla: rileva il rigetto o l’inammissibilità. Passa in giudicato la sentenza di I grado o II grado se la Corte ha modificato anche nel merito. Poi la pena sarà eseguita dal PM, che si ricava per derivazione dal giudice competente. Quindi se ad essere eseguita sarà la sentenza di I grado competente sarà il PM del giudice di I grado, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale. In II grado si chiama procurator generale presso la Corte d’Appello. Comma 4 : Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario. Nella realtà due sono gli istituti fondamentali nel diritto penitenziario: concorso di persone nella commissione del medesimo fatto di reato e il concorso di reati. La figura più importante è l’art.81 c.p. è il reato continuato: più reati in un unico disegno criminoso anche se commessi in luoghi e tempi diversi. Tipicamente una persona che commette più reati di regola subisce una pluralità di provvedimento emessi da giudici diversi che decidono su un singolo episodio. Abbiamo quindi tante sentenze irrevocabili emanate da giudici diversi. Qui non è l’identificazione della sentenza irrevocabile, c’è unificazione dell’esecuzione. Quando una persona subisce una pluralità di sentenze di condanna, tutte confluiscono presso un unico giudice. La regola è quella dell’art. 665 comma 4 c.p.p. La sentenza passata in giudicato per ultima attrae tutte le altre. Quindi abbiamo risposto al quando (648 e 650.1 c.p.p.) una sentenza passa in giudicato e anche al quale (665.2 e 665.4 c.p.p.). Ora vediamo come si esegue. Come si esegue una sentenza Punto di partenza è il d.lgs. 334/89 regolamento per l’esecuzione del c.p.p. È una fonte regolamentare in calce al c.p.p.. Norme di riferimento: art. 28 : Comma1: La cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l'estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'art. 626 del codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della Corte di cassazione quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte. Quando non è stata proposta impugnazione → questa formula non comprende tutte le ipotesi trattate, ma solo il termine inutilmente decorso. Dobbiamo aggiungere l’ipotesi in cui si siano esauriti i mezzi di impugnazione ordinari. Tutti i casi in cui una sentenza passa in giudicato. Il primo protagonista dell’esecuzione penale è il cancelliere. La cancelleria riferita al giudice che ha emesso la sentenza irrevocabile. Se è una sentenza di I grado è quello o del tribunale o della Corte d’assise, se di II grado il cancelliere o della Corte d’assise d’appello o della Corte d’appello. Se non chiariamo quale sentenza passa in giudicato non è chiaro nemmeno quale sia il cancelliere competente.
Senza ritardo e comunque entro 5 giorni → se l’esecuzione non è tempestiva si rischia l’istituto della latitanza. Latitante è
coercitiva - custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari
esecuzione della sentenza Se non c’è tempestività La cancelleria quando un provvedimento diviene irrevocabile non dice ‘la sentenza’ ma l’estratto della sentenza , termine da imparare perchè l’estratto della sentenza si chiama tecnicamente titolo esecutivo , atto genetico dell’esecuzione penale formato dal cancelliere del giudice che emette la sentenza, che altro non è che l’estratto della sentenza irrevocabile di condanna che deve essere eseguita. Non è l’intera sentenza. Comma 2: L'estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l'imputazione, il dispositivo e, quando ne e' il caso, l’attestazione che non e' stata proposta impugnazione od opposizione. All’estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento. Non si usa imputato, è il condannato (o internato). L’ imputazione contiene il fatto, il tempus commissi delicti e il locus commissi delicti. Il dispositivo contiene l’esecuzione, o una pena o una misura di sicurezza. La pena potrà essere quella di I grado o della Corte d’appello o d’assise d’appello ove queste abbiamo riformato la pena. Il provvedimento da guardare è la sentenza della Corte d’Appello, se questa conferma il dispositivo è quello del giudice di I grado, altrimenti se la ha riformata sarà quella del giudice d’Appello. Nel titolo esecutivo manca qualcosa, infatti la norma parla di estratto: manca la motivazione. Per dare esecuzione la motivazione non serve, perchè il titolo non la contiene. Le sentenze di proscioglimento o assoluzione che non contengano dispositivo non rilevano per il diritto penitenziario. Proprio per evitare l’errore di esecuzione all’estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimento che hanno definito gli eventuali altri gradi. Ci sono i dispositivi della sentenza divenuta irrevocabile, ma anche gli altri dispositivi eventuali, che potrebbero aver riformato la pena. Oct 16th Art. 28 regolamento per l’esecuzione del c.p.p. Abbiamo capito cosa sia il titolo esecutivo : estratto della sentenza da eseguire, che può essere o la sentenza di primo o secondo, secondo le regole viste. Questo estratto contiene il nome del condannato/internato, imputazione e dispositivo. Il dispositivo è la parte fondamentale da eseguire. La cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza irrevocabile emette il dispositivo, ma chi la esegue? Troviamo risposta al comma 4 : Il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento. Motore dell’esecuzione penale, organo che governa l’esecuzione penale è il PM. In particolare il PM presso il giudice della sentenza da eseguire. Se la sentenza è di primo grado è la Procura della Repubblica presso il tribunale , se è della Corte d’appello la Procura generale presso la Corte d’Appello.
e non può essere revocata l’esecuzione. L’esecuzione ha le stesse caratteristiche dell’azione penale. Quindi il c.p.p. non ha introdotto novità da questo punto di vista. Una novità da introdurre sarebbe stata quella di non lasciare che un provvedimento sia eseguito da una parte in un modello accusatorio, dovrebbe essere un terzo. Il legislatore dell’88 ha lasciato però inalterata la competenza del PM che esegue il giudicato, il titolo esecutivo.
circondariale. È aiutato dalla polizia giudiziaria , che è organo nella sua disponibilità. Diversa dall’ufficiale giudiziario che porta delle convocazioni. Quale pena deve essere eseguita? Vi è un limite di pena da ricordare: 4 anni. Una condanna sotto i 4 anni può essere sostituita con misura alternativa e già prima nella fase di cognizione con una pena sostitutiva. Il limite si intende anche come pena residua. Es. condanna a 10 anni, ne ha espiati 6 (cosa che non accade perchè c’è la liberazione anticipata ma è per semplificare) a quel punto può chiedere la misura alternativa. Importante è anche ricordare che l’esecuzione penale non si occupa delle pene sospese. La sospensione condizionale della pena è istituto di diritto penale sostanziale che riguarda le pene fino a due anni ex art. 164 ss. c.p. Per quelle, decorsi 5 anni, il reato si estingue. Una persona non può usufruire della sospensione condizionale più di due volte nella vita. Come si determina la pena? Il dispositivo contenuto nel titolo esecutivo, contiene la pena che in prima approssimazione è da eseguire. IN REALTÀ la pena del dispositivo non è necessariamente la pena da eseguire , al verificarsi di determinate situazioni processuali può non esserlo. Il PM è chiamato ad eseguire la pena, quindi è lui che deve andare a verificare se la pena da eseguire è quella contenuta o meno nel dispositivo. Art. 657 c.p.p. computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente. La regola si chiama computo del presofferto : computo significa sottrazione, sconto. Alla pena contenuta nel dispositivo va sottratta una certa quantità. Qui vale la differenza tra pene detentiva e misura cautelare. La custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari a questi fini coincidono. Ci si riferisce anche agli arresti domiciliari. Il PM quindi deve verificare che il soggetto non abbia subito misure cautelari in carcere o ai domiciliari. La misura c tutelare è la misura applicata per ragioni cautelari: il pericolo di inquinamento delle prove , il pericolo concreto ed attuale di fuga , e il pericolo di reiterazione. Stessa cosa agli arresti domiciliari. Se il condannato in una qualsiasi fase del procedimento di cognizione, per lo stesso reato oggetto del titolo esecutivo è già stato in carcere o agli arresti domiciliari, alla pena va sottratto tale periodo. Per i reati più gravi poi questi istituti possono durare anni. Quindi se un soggetto ha già passato in custodia cautelare mesi o anni alla pena va computato il presofferto. È espressione del principio generale dell’ordinamento penale e processuale penale: il favor rei. Istituto di favore per il condannato, fondato sul principio di fungibilità della custodia cautelare. Fungibile rispetto alla pena. Quindi in questo senso non è poi così sbagliato dire che la custodia cautelare sia anticipazione della pena.
Oct 18th Il provvedimento con il quale il PM esegue le sentenza di condanna si chiama ordine di esecuzione , ed è disciplinato ex art. 656 c.p.p. da non confondere con il titolo esecutivo. Sono argomenti contigui ma autonomi. Il titolo esecutivo è la parte della sentenza che deve essere seguita, ma il provvedimento materiale con il quae il PM esegue è l’ordine di esecuzione. L’art. 656 c.p.p. è la norma fondamentale del diritto penitenziario. Art. 656 c.p.p. →
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. Nella fase di cognizione quando la cancelleria del giudice dell’esecuzione ha formato il titolo esecutivo e trasmetto quest’ultimo alla cancelleria del PM. l’ordine di esecuzione è l’atto che giustifica l’ingresso in carcere di una persona. Nella fase di cognizione una persona può entrare in carcere in caso di misura cautelare, in quel caso emette un’ordinanza cautelare. Chi si sottrae volontariamente all’uno o all’altro provvedimento si chiama latitante. Condannato latitante nel primo caso e imputato latitante nel secondo. L’ordine di esecuzione contiene una pena detentiva. Nell’ipotesi più semplice è quella contenuta nel titolo esecutivo, precisamente nel dispositivo. Tuttavia ci sono una serie di controlli e valutazione del PM, il quale determina la pena da eseguire. Punto di partenza è la pena contenuta nel titolo esecutivo. Controlli e valutazioni: Art. 657 c.p.p. computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo Art. 657 bis c.p.p. computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca Sono tre sottrazioni eventuali. Il pre-sofferto Art. 657 c.p.p. → 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente Misure di sicurezza provvisorie e misure cautelari si applicano in una fase antecedente all’esecuzione, quella di cognizione. Le REMS sono equivalenti al carcere dal punto di vista del diritto penitenziario. Si parla di fungibilità della custodia cautelare in carcere (così come degli arresti domiciliari cautelari). Si può stare fino a due anni in carcere prima della condanna, e la persona subisce le stesse limitazioni negli stessi luoghi. Ergo per il favor rei dalla pena da eseguire si computa il periodo di arresti domiciliari cautelari, custodia cautelare in carcere o nelle REMS. Dal punto di vista pratico non è la stessa cosa difendere una persona libera o meno. Il rapporto difensivo cambia inevitabilmente, la persona limitata si trova in fragilità innanzitutto psicologica. Soprattutto se incensurato. Diventa più complesso il dialogo difensivo. La legge sull’ordinamento penitenziario (354/75) contiene un articolo importante: Art. 18 colloqui corrispondenza e informazione I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
Hanno in comune che se una persona ha già espiato la pena, la pena espiata perde di giustificazione. Se un fatto non è più penalmente rilevante, è stato oggetto di amnistia o oggetto di indulto è del tutto casuale che una pena sia espiata. Se è in corso un’esecuzione, questa cessa. Amnistia: causa di estinzione del reato, con la quale lo Stato rinuncia alla pena. Propria quando interviene prima della condanna, impropria quando interviene dopo. Art. 174 c.p. Indulto: causa di estinzione della pena, con la quale lo Stato condona in tutto o in parte la pena inflitta, senza cancellazione del reato. Art. 151 e 79 c.p. Abolitio criminis: abrogazione del reato ad opera del legislatore. Il momento di perfezionamento del fatto di reato ci consente di individuare anche il luogo di consumazione. Il quando e dove sono strettamente legati. Il perfezionamento e la consumazione sono la stessa cosa: quando si completano gli elementi costitutivi del reato. Es. quando la persona ferita muore, l’evento morte è il momento di perfezionamento del fatto di reato. La lesione invece, colposa o dolosa, si verifica quando si verifica, a seguito di una condotta una lesione che determina una malattia di durata più o meno ampia. Dipende dagli elementi costitutivi del fatto di reato. Se l’esecuzione è in corso, cessa tale esecuzione. Quando si pone il problema del 657. c.p.p.? Quando l’abolitio criminis, amnistia o indulto, riguardano la pena espiata per un reato diverso. Se è già stata espiata si pone la questione che stiamo affrontando. La prescrizione è causa di estinzione del reato, coma la morte del reo, come l’amnistia. È disciplinata dall’art. 151 c.p. Il presofferto vale per lo stesso reato, ma anche per un reato diverso. Questo sconto val sempre? Un soggetto ha sempre diritto allo scomputo del presofferto e della pena espiata senza titolo? NO. Perchè c’è una norma che chiarisce ulteriormente la disciplina. Art. 657 c.p.p. comma 4 : In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Il punto di partenza è la commissione del reato, il tempus commissi delicti. Questa norma non può che riguardare il reato diverso, se riguarda lo stesso reato non ci sono eccezioni e la regola è assoluta. Dopo si collega solo al tempus commissi delicti , il PM ha in mano un titolo esecutivo da eseguire, riguardante un fatto di reato commesso in una certa data. Per ottenere lo scomputo , questo è ammesso solo per i reati commessi dopo questa data. Non può che essere dopo: se si potesse usare sempre lo scomputo si avrebbe riserva di impunità. Un soggetto, sapendo di avere in mano una pena condonata avrebbe un bonus. Ovviamente solo per i reati avvenuti dopi uno non può ovviamente fare questo calcolo. Non può usare la pena espiata senza titolo per delinquere. Es. reato commesso nel 2000, uno del 90, uno del 95. Il processo penale avviene sempre per il reato commesso per primo? Stiamo parlando di concorso di reati , di cui il più importante è il reato continuato ex art. 81, anche in luoghi e tempi diversi. Il processo dipende dal momento in cui viene scoperto il fatto di reato. La cifra oscura è un numero di reati che non sono scoperti, quindi non c’è processo. I reati che vengono scoperti, sono quelli per i quali l’autorità giudiziaria, il PM riceve la notizia di reato. Prima scoperto quello del 2000, poi del 95, poi del 90: il processo non dipende dall’ordine cronologico.
Se c’è un reato, nel 95, per il quale interviene abolitio criminis, ci sono due condanne, una nel 2000 e una nel 90. Il titolo esecutivo riguarda il 95. Lo scomputo è possibile solo per la pena del 90. Oct 23rd Art. 657 comma 4 : In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Il punto di partenza, il tempus commissi delicti del reato oggetto del titolo esecutivo. Qualsiasi custodia cautela o pena espiata senza titolo non è detraibile. Es. abolitio criminis, se interviene prima del tempo commissi delicti, tutto ciò che precede la data di commissione del fatto, qualsiasi presofferto è chiaro che non può essere usata come detrazione , tutto ciò che avviene dopo si. Non c’è il problema di precostituirsi una riserva di impunità. Il più delle volte l’abolitio criminis precederà il reato oggetto del titolo. Qualsiasi custodia cautelare o pena senza titolo prima del tempus commissi delicti non è detraibile. Ratio: la persona che abbia una pena fungibile può precostituirsi. Nessun provvedimento di clemenza risolve il sovraffollamento: incidono sul problema momentaneamente. Ogni tot anni si fanno per svuotare la carceri. Fra i due provvedimenti meglio una causa estintiva del reato o della pena? Dal punto di vista penitenziario non cambia nulla: la persona subisce uno scomputo di pena nei limiti detti. Dal punto di vista processuale nel caso dell’amnistia si alleggerisce anche il carico processuale del giudice penale. La causa estintiva del reato determina l’estinzione del processo, con importante effetto deflattivo. Il PM provvede con decreto a questi scomputi, notificato al condannato e al suo difensore. Il PM è il motore dell’esecuzione penale, ma come tutti i soggetti può sbagliare. Deve essere sottoposto a controllo e lo è attraverso questa norma. Comma 5: Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore. Art. 670 c.p.p. → questioni sul titolo esecutivo Ogni qualvolta sorga una qualsiasi questione sul titolo esecutivo decide il giudice dell’esecuzione, che è il giudice che emette la sentenza passata in giudicato (e con pluralità di sentenze, quella che passa in giudicato per ultima). Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del PM, dell’interessato o del difensore. Nel nostro caso l’interessato è il condannato. Se nessuno impugna con il provvedimento di incidente di esecuzione, la difesa tecnica il più delle volte non ha capacità. Se nessuno fa intervenire il giudice dell’esecuzione il provvedimento di consolida. Si sbaglia quindi sull’amnistia, sull’indulto etc. L’ abolitio criminis è complessa, se non c’è nessuno che fa intervenire d’ufficio il giudice d’esecuzione egli non può intervenire. Interviene solo su iniziativa di parte. Non può intervenire d’ufficio. Qui è l’importanza della difesa tecnica. La difesa d’ufficio è uno dei maggiori problemi in ambito processuale. La messa alla prova dell’imputato Art. 657 bis c.p.p. → computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca
La Corte costituzionale dice che la sospensione è assimilata al patteggiamento ma non è una pena: prima di concreta il giudice deve verificare se l’imputato è innocente, altrimenti deve prosciogliere. In ogni caso l’imputato che chieda di esser messo alla prova può revocare la propria scelta in qualsiasi momento. Nelle misure alternative è prevista la revoca, e anche nella messa alla prova, ma nel primo caso quando l’imputato non rispetta le regole o anche quando vuole. Se la messa all prova termina con esito positivo il processo termina con sentenza di proscioglimento , altra ragione per cui al Corte salva l’istituto. Il processo non termina con una condanna, anche se è proscioglimento atipico, che dipende dal fatto che l’imputato abbia accettato di svolgere degli atti che potrebbero essere stati un’anticipazione della pena. La finalità rieducativa è importante, ma su di essa prevalgono esigenza di efficenza processuale. L’istituto è legato anche alla monetizzazione della legislazione penale, non che alla possibilità economica dell’imputato. Oct 26th Abbiamo parlato della centralità del risarcimento del danno. L’ art. 168 bis disciplina l’istituto dal punto di vista sostanziale. La sospensione del procedimento con messa alla prova non è solo istituto di diritto sostanziale ma anche di diritto processuale. In questo secondo ambito è un procedimento speciale, ergo la disciplina non si esaurisce nel c.p. Interessa il comma 1 perchè dice che non sia generale, ma riguarda solo i reati La riforma cartabia ha aumentato i reati soggetti a messa alla prova, e il limite è passato dai 4 ai 6 anni attraverso il riferimento all’art. 550.2 c.p.p.. La messa alla prova è consentita non solo per reati di scarsa qualità, 6 anni o anche 4 delineano reati di media qualità. Art. 464 bis c.p.p. → Comma 1: Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova Nella sostanza questa sospensione rischia di diventare un’ anticipazione della pena. Tralasciando gli attriti con la presunzione di innocenza. Ha lo stesso contenuto di una pena in quanto è assimilabile ad un affidamento in prova ai servizi sociali , che è una misura alternativa. La sospensione del procedimento è applicata però dal giudice di cognizione, mentre l’affidamento in prova è applicato dalla magistratura di sorveglianza. Il programma di trattamento contiene la finalità rieducativa della pena. Il programma trattamentale è l’atto il cui contenuto realizza la finalità rieducativa della pena. Già nella messa alla prova è da allegare, quindi chi chiede la sospensione con messa alla prova deve già rapportarsi con l’ ufficio dell’esecuzione penale esterna UEPE (servizi sociali). Comma 4: All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa. Non può usare il termine ‘educativo’ perchè si riferisce ancora all’imputato, che non può essere rieducato per la presunzione d’innocenza. Tuttavia usa ‘ reinserimento sociale ’ che è pressoché assimilabile. Il programma è individualizzato, caso per caso. L’espressione elisione o attenuazione delle conseguenze del reato è un contenitore più grande che contiene più cose. ‘considerando a tal fine il risarcimento del danno’ pone di nuovo in primo piano la patrimonialità. Quindi la prima cosa che si deve fare per chiedere alla messa alla prova è il volontariato: c’è un vantaggio significativo nella sospensione del procedimento penale, finalizzato all’ estinzione. Questa è la chiave della riforma Cartabia , che cerca non solo di esaltare il profilo patrimoniale che è la tradizione, cerca di affiancargli la giustizia riparativa. La finalità del programma è il reinserimento sociale. È coinvolta anche la famiglia, il rapporto con l'ufficio dell’esecuzione penale esterna è con la famiglia, nucleo fondamentale per il reinserimento. Tipicamente la sospensione avviene nell’ udienza preliminare o in quella che si chiama udienza predibattimentale nel procedimento monocratico. Altrimenti nella fase delle indagini preliminari. Il giudice prima di accogliere la richiesta deve verificare sulla base degli atti di indagine che l’imputato non sia innocente. L’ art. 129 c.p.p. proscioglimento immediato. Salvaguarda la presunzione di innocenza: non ci può essere messa alla prova se l’imputato è da riconsiderare, sulla base degli atti, innocente. Art. 129 c.p.p. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. Comma 1:
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. Blocca ogni attività. Si inserisce in ogni fase. La regola dipende dalla fase. Nel caso dell’udienza preliminare la regole di giudizio è quella dell’udienza preliminare, che è simile alla regola prognostica del BARD. Se una persona è innocente viene dichiarata tale. Il giudice sospende il processo per un periodo di tempo, in base alla gravità del reato. Al termine di questo periodo il giudice deve valutare se gli adempimento, obblighi e prescrizioni sono stati adempiuti. Se si la messa alla prova ha esito positivo, altrimenti negativo. Se è negativo implica la revoca della sospensione del processo. Quindi i due possibili esiti sono:
Art. 657 bis c.p.p. compiuto del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca