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Diritto Penitenziario, Appunti di Diritto Penitenziario

Il documento contiene appunti di diritto penitenziario del primo e del secondo semestre anno 2022/2023, sia della parte spiegata dal prof. Varraso sia della parte spiegata dalla prof.ssa Corvi. Contiene inoltre delle tabelle per la memorizzazione degli argomenti.

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 26/04/2023

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DIRITTO PENITENZIARIO
Prof. Varraso Gianluca
Prof.ssa Paola Corvi
Anno 2022/2023
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DIRITTO PENITENZIARIO

Prof. Varraso Gianluca

Prof.ssa Paola Corvi

Anno 2022/

La riforma Cartabia ha inciso anche sul regime sanzionatorio del Codice penale, la pena detentiva principale rimane la reclusione. Il diritto penitenziario si occupa del condannato in via definitiva a pena detentiva, reclusione o arresto, e dell’imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari. Dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna la persona condannata può assumere due vesti: condannato o internato. Questo ci porta a parlare del sistema del doppio binario che consiste in un doppio trattamento sanzionatorio tra misura detentiva e misura di sicurezza. Le persone che entrano nelle REMS prendono il nome di internati, pertanto gli internati sono le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le quali, di regola non sono imputabili in quanto incapaci di intendere e di volere, in tal caso l’imputato viene assolto, c’è una sentenza di proscioglimento in quanto non è punibile, ma se vi è la pericolosità sociale (pericolo di reiterazione del reato) viene applicata in sentenza di proscioglimento una misura di sicurezza. Per il diritto penitenziario la legge fondamentale è la l.26 luglio 1975 n. 354 , riguarda tutte le persone che subiscono una limitazione della libertà. A questo la riforma Cartabia ha introdotto nel Codice penale le pene sostitutive di pene detentive fino a quattro anni che si affiancano alle misure alternative, le quali hanno ancora come riferimento la l.689/1981 ossia la legge di depenalizzazione che parlava di sanzioni sostitutive fino a due anni. D.P.R. 30 giugno 2000 n.230 è il regolamento di questa legge, è importante in quanto integra le norme dell’ordinamento penitenziario e del regolamento. Ulteriore fonte di riferimento è il Codice penale in quanto contiene le sanzioni disciplinate dallo stesso. Ed infine, il codice di procedura penale nel libro X sull’esecuzione penale art.648 e ss. c.p.p. Ed il libro IV del codice di procedura penale che riguarda le misure cautelari. Le due misure cautelari che ci interessano sono: le misure cautelari in carcere e l’arresto domiciliare. A noi interesseranno le sentenze di proscioglimento che contengono le misure di sicurezza. L’esecuzione penale riguarda il condannato in quanto è stata emessa una sentenza irrevocabile, quindi si occupa del giudicato. Il trattamento penitenziario è l’insieme delle regole che disciplinano la vita in carcere (casa circondariale, destinata ai soli imputati ossia persone non condannate in definitiva; e casa mandamentali, istituti penitenziari per i condannati definitivi) delle persone. Tuttavia, il trattamento penitenziario non riguarda solo il condannato ma anche l’imputato, infatti occorre distinguerlo dal trattamento rieducativo, il quale è una species del genus trattamento penitenziario questo riguarda le regole comuni a tutti imputati, condannati ed internati, il trattamento rieducativo riguarda solo i condannati e gli internati. 06. Nel diritto penitenziario ci occupiamo di tre soggetti, tre persone sottoposte alla limitazione della libertà personale, queste sono: imputato, condannato ed internato. Si tratta di tre categorie fondamentali di riferimento. Le limitazioni della libertà personale le troviamo nel Codice penale, le pene le ritroviamo in una sentenza di condanna definitiva, si tratta della sentenza del procedimento penale non più impugnabile in quanto è una sentenza irrevocabile. Art.648 ss c.p.c. è il libro X che riguarda l’esecuzione penale, cioè all’esecuzione delle sentenze irrevocabili. La persona alla quale viene contestato un reato all’interno del processo penale, prende il nome di imputato, quindi questo termine lo si può utilizzare solo fino al momento in cui la sentenza emessa dal giudice penale di condanna diventa irrevocabile. Fino a che la sentenza non passa in giudicato si parla di imputato, ossia la persona alla quale il pubblico ministero contesta il fatto di reato da accertare nel processo; questa persona, nella prima fase del procedimento penale, si chiama indagato. Il procedimento penale ordinario si articola in TRE FASI :

Laddove una persona sia condannata fino a due anni l’esecuzione della pena può essere sospesa mediante l’istituto della sospensione condizionale della pena, motivo per il quale fino ad oggi, le pene sostitutive delle pene detentive brevi sono limitate alle pene detentive fino a due anni. La Riforma Cartabia, queste pene sostitutive non riguardano più pene detentive fino a due anni ma riguardano fino a quattro anni, più esattamente la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostituiva possono sostituire la reclusione/arresto non superiore a 4 anni; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può sostituire la reclusione/arresto fino a tre anni; per la pena pecuniario fino ad 1 anno. Non si tratta più di pene sostitutive di pene detentive brevi ma di pene sostitutive di pene detentive. Queste pene sostitutive delle pene detentive vengono applicate dal giudice della cognizione immediatamente sulla base del principio del favor rei; e punta su queste pene per ridurre le persone condannate al carcere_._ Fino ad oggi le pene sostitutive non hanno funzionato, la riforma Cartabia ampia l’ambito applicativo delle pene sostitutive delle pene detentive per renderle “appetibili” rispetto al carcere, in questo modo, con il consenso dell’imputato, si concede di espiare la pena o in semilibertà o in detenzione domiciliare o in pubblica utilità. Il giudice di cognizione applica o la reclusione o l’arresto, se questa non supera i 4 anni si dovrà porre la questione se sostituire la reclusione o l’arresto fino a 4 anni con le pene previste dall’art.20bis c.p., con il consenso dell’imputato. Il giudice per determinare la pena fa riferimento all’art.133 c.p. motivando la sentenza. Le pene sostitutive vengono applicate dal giudice di cognizione in sede di condanna, le pene alternative vengono applicate dalla magistratura di sorveglianza in sede esecutiva. 10. La Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità in quanto ha modificato il sistema sanzionatorio, ed in particolare accanto alle pene principale ha introdotto l’art.20 bis c.p. “le pene sostitutive delle pene detentive brevi” e le modifiche della l. 689/1981. Incide nel sistema penitenziario perché queste pene vengono applicate dal giudice di cognizione che non fissa solo la quantificazione carceraria della pena ma ne identifica le modalità esecutive, utilizzando i criteri previsti all’art.133 e 133 bis c.p. Nel momento in cui il giudice di cognizione identifica le pene sostitutive identifica anche le modalità esecutive, ossia come la pena deve essere eseguita. Il libro X del codice di procedura penale è dedicato all’esecuzione. Le condanne definitive, nel nostro ordinamento, vengono eseguite dal Pubblico Ministero, questi, parte del processo subisce una trasformazione nell’esecuzione diventando dominus dell’esecuzione, ossia colui che è chiamato ad eseguire il giudicato penale. Ciò che viene eseguito non è solo il giudicato ma il titolo esecutivo , che è il provvedimento materiale portante la pena eseguito dal pubblico ministero. Il titolo esecutivo è eseguito dal Pubblico Ministero, l’esecuzione penale non ha più natura amministrativa bensì giurisdizionale in quanto protagonista dell’esecuzione penale non è più l’amministrazione penitenziaria e non più solo il Pubblico ministero in quanto affianco ad esso abbiamo il giudice dell’esecuzione. Quindi protagonista dell’esecuzione penale sono il Pubblico Ministero ed il giudice di esecuzione, colui che ha emesso la sentenza da eseguire. Se sorge una questione sul titolo esecutivo occorre rivolgersi al giudice di esecuzione. Per prima cosa occorre verificare qual è la pena, in concreto, da eseguire, colui che determina la pena da eseguire è il Pubblico Ministero, se sorgono questioni interviene il giudice di esecuzione; lo stesso vale per le misure di sicurezza, in questo caso però, se sorgono questioni, interviene il Magistrato di sorveglianza. La pena da eseguire non rimane fissa, invariata per tutto il tempo della sua esecuzione perché se rimanesse fissa ed invariata per tutto il tempo della sua esecuzione contrasterebbe con la finalità rieducativa della pena, la quale impone di adeguare la pena alle trasformazioni che il condannato, in sede di esecuzione, subisce. Sostanzialmente, la persona condannata che entra in carcere è

sottoposta al trattamento penitenziario = insieme delle regole che disciplina la vita in carcere. Art. della l. sull’ordinamento penitenziario, il co.2 è quello che prende il nome di “trattamento rieducativo”, tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dell’interessato. Si può parlare di finalità rieducativa della pena quando vi sia un trattamento penitenziario rieducativo individualizzato. Ontologicamente il trattamento rieducativo deve essere individualizzato, ossia specifico di un determinato condannato e della sua persona, pertanto, avrà come riferimento la persona del condannato. La realizzazione di questo trattamento, cioè il compito di garantire, in concreto, il trattamento penitenziario individualizzato, è affidato alla Magistratura di sorveglianza. Le pene sostitutive sono disciplinate dalla l. 689/1981 come modificata dal d.lgs. 2022 Le misure alternative alla detenzione sono le misure che servono a garantire la finalità rieducativa della pena e vengono applicate dalla Magistratura di sorveglianza, la cui disciplina è contenuta nella legge sull’ordinamento penitenziario, artt.47 e ss. Art. 1 co.3 l. ordinamento penitenziario , in seguito alla riforma del 2018 dispone che “ ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno ”. È una norma che è attuazione della giurisprudenza della Corte Europea. Se il detenuto rimane titolare dei diritti fondamentale, nonché di tutti i diritti soggettivi e legittimi che appartengono a tutti, vi deve essere il minor sacrificio possibile della libertà personale per salvaguardare la repressione dei reati, deve poter tutelare tali diritti dinanzi ad un giudice, questo è il Magistrato di sorveglianza, quest’ultimo ha competenza sul singolo luogo. All’interno della magistratura di sorveglianza abbiamo due organi, uno collegiale: Tribunale di sorveglianza; uno monocratico: Magistrato di sorveglianza. Il giudice della rieducazione è sia il Tribunale che il Magistrato. Quando si parla di giurisdizione esecutiva ci si riferisce al giudice di esecuzione e alla magistratura di sorveglianza che assolve due funzioni: garantire e garantire la tutela dei diritti del detenuto. 13. Analisi esecuzione penale : art.648 ss. c.p.p. libro X. Art.648 c.p.p. dà la nozione di giudicato, parla di “ irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali ”; Art.650 c.p.p. “ esecutività delle sentenze e dei decreti penali ”. Per comprendere tale disciplina occorre fare un passo indietro, occorre partire dall’ art. 546 c.p.p.requisiti della sentenza” , la sentenza di cui parla è quella emessa all’esito del giudizio, questo vuol dire che ci troviamo al termine del giudizio di primo grado che può emettere una sentenza di condanna o di proscioglimento. Art.533 c.p.p. “ condanna dell’imputato ”, il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Se vi è un dubbio l’imputato viene assolto, se il dubbio viene superato e vi è la ragionevole certezza della colpevolezza dell’imputato questi viene condannato. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza. L’ art.546 c.p.p. è una norma generale che vale per tutte le sentenze, sia di proscioglimento che di condanna e contiene i requisiti della sentenza. “ La sentenza contiene: a) l’intestazione <> e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata; b) le generalità dell’imputato, o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l’imputazione; d) indicazione delle conclusioni delle parti;

ed il legittimato a proporre il ricorso e in Cassazione non ricorre. Chi propone appello e subisce la conferma della sentenza di primo grado, solitamente, continua e propone il ricorso per Cassazione, solo se la parte legittimata propone il ricorso per Cassazione la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. Questo articolo ci individua il quando la sentenza passa in giudicato, ma non quale sentenza passa in giudicato in quanto può essere quella di primo grado o quella di secondo grado. [[possibile domanda: quando la sentenza passa in giudicato?]] Art.650 c.p.p. esecutività delle sentenze e dei decreti penali : “ salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione ”. Quando una sentenza diventa irrevocabile (art.648 c.p.p.) in quel momento la sentenza diventa esecutiva, cioè deve essere eseguita, l’irrevocabilità si correla all’esecutività = la sentenza è irrevocabile e di regola esecutiva. Questo ci aiuta a comprendere come chi sia condannato all’ergastolo in primo grado non va in carcere ma rimane in libertà perché è presunto innocente e può essere impugnata la sentenza, di fatto la sentenza non è ancora esecutiva in quanto può essere confermata o ribaltata dal giudice di secondo grado e poi, eventualmente, dalla Cassazione. Il diritto penitenziario si occupa del condannato, quindi quando la sentenza passa in giudicato l’imputato diventa condannato, noi parliamo di condannato quando la sentenza diventa irrevocabile. Il diritto penitenziario si occupa anche dell’imputato condannato nella sentenza di primo grado, quindi il giudice di primo grado deve chiedersi: sussistono esigenze cautelari? Se sì, allora applica le misure cautelari, altrimenti rimane in libertà. Quale sentenza passa in giudicato? Qual è la sentenza da eseguire? La sentenza da eseguire è o quella di primo grado o quella di secondo grado. Il ricorso per Cassazione, se viene proposto, se rigettato fa passare in giudicato o la sentenza di primo grado o quella di secondo grado. L’a rt.6 6 5 co.2 c.p.p. “ quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello ”. Prima ipotesi: si propone l’appello, quest’ultima può confermare la sentenza di primo grado, in questo caso la sentenza da eseguire è quella di primo grado. Se si propone ricorso per Cassazione e rigetta il ricorso, la sentenza da eseguire è quella di primo grado, in quanto la sentenza di secondo grado ha confermato quanto detto nella sentenza precedente. 17. Abbiamo analizzato due norme fondamentali quali: l’art.648 con il 650 ed il 665 c.p.p. Quando la sentenza passa in giudicato? La risposta la troviamo all’art.648 c.p.p. quale sentenza passa in giudicato? La risposta la troviamo all’art.665 co.2-3 c.p.p. La sentenza passa in giudicato quando non è più possibile proporre impugnazione ordinaria ovvero sono decorsi i termini per proporla oppure ancora quando si sono esauriti i mezzi di impugnazione, è importante capire quando una sentenza passa in giudicato perché ai sensi dell’art.650 c.p.p. ci dice che solo le sentenze irrevocabili hanno forza esecutiva, quindi devono essere eseguite. Qual è la sentenza da eseguire? La risposta, abbiamo detto che, la troviamo all’art.665 co.2 c.p.p. in cui troviamo due ipotesi: 1) se vi è una sentenza di condanna e nessuno propone impugnazione, se nessuno propone impugnazione nei termini, la sentenza che passa in giudicato è quella di primo grado. 2) E’ proposto appello; se il provvedimento è stato confermato o riformato solo in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili è competente il giudice di primo grado,

altrimenti è competente il giudice di appello, questo vuol dire che se è stata modificata solo la pena, contenuta nel dispositivo, a passare in giudicato è la sentenza di primo grado letta insieme al nuovo dispositivo che contiene la pena di riferimento, qualsiasi modifica in punto pena fa sì che passi in giudicato la sentenza di primo grado da integrare con il nuovo disposto. Se è stata riformata del tutto la sentenza di primo grado, passa in giudicato la sentenza di Appello. I poteri della Corte di appello possono essere o di modifica della pena o di modifica del merito della sentenza. Il ricorso per Cassazione è processualmente neutro perché anche se si propone tale ricorso la sentenza non passa subito in giudicato perché deve ancora pronunciarsi la Corte di cassazione, però può accadere che questa dichiari inammissibile o rigettato il ricorso. In questo caso la sentenza diviene esecutiva quella di primo grado se la Corte d’Appello ha modificato solo la pena, altrimenti, se la Corte d’Appello ha modificato in toto nel merito la sentenza di primo grado diverrà esecutiva la sentenza di secondo grado. Ciò che conta è vedere cosa fa la Corte d’Appello in quanto la Corte di cassazione cristallizza la situazione definita dalla Corte d’Appello. Non si eseguono le sentenze della Cassazione, la pronuncia della Cassazione determina il passaggio in giudicato della sentenza laddove la Corte di Cassazione rigetti o dichiari inammissibile il ricorso, ciò che diviene irrevocabile è la sentenza di primo o di secondo grado nei termini che abbiamo detto. La sentenza viene eseguita dal Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero presso il giudice di primo grado prende il nome di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale; II Pubblico Ministero presso il giudice di secondo grado prende il nome di Procuratore Generale presso la Corte d’Appello. La sentenza esecutiva è la sentenza emessa dal giudice, se di primo grado sarà il Tribunale, se di secondo grado sarà la Corte d’Appello. Cosa succede quando una sentenza passa in giudicato? In calce al codice di procedura penale vi è un atto normativo secondario che si chiama “ regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale ”, d.m. 30 settembre 1989 n.334 , la norma che diventa il punto di partenza dell’esecuzione penale, perché una volta identificata la sentenza da eseguire questa deve essere eseguita, è l’ art.28 del d.m. n.334/1989 dispone che: “ la cancelleria ( segreteria ), quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere proposta impugnazione ( oppure può essere che si siano esauriti tutte le fasi di impugnazione ) od opposizione, ne trasmette l’estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al Pubblico Ministero presso il giudice indicato dell’art.665 del codice.” (si tratta della cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza irrevocabile). Il ruolo fondamentale quando passa in giudicato una sentenza ce l’ha il cancelliere del giudice che ha emesso la sentenza irrevocabile. La Cancelleria, in tutti i casi in cui un provvedimento diviene esecutivo deve trasmetterne l’estratto senza ritardo, la tempestività è necessaria in quanto il rischio è che la persona diventi latitante. Latitante è colui che si sottrae volontariamente all’esecuzione della sentenza. L’esecuzione della sentenza dipende dalla tempestività della cancelleria di trasmissione di questo estratto, che prende il nome di titolo esecutivo, al Pubblico Ministero presso il giudice dell’esecuzione che può essere in primo grado il Tribunale o la Corte d’Assise oppure in secondo grado la Corte d’Appello o la Corte d’Assise d’Appello. [domanda esame: cos’è l’atto esecutivo?] Il titolo esecutivo è l’atto che dà impulso all’esecuzione penale, a tutte le problematiche penitenziarie che viene redatto dalla Cancelleria. In che cosa consiste ce lo dice l’art.28 co.2 del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale, “ l’estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito ( si tratta del condannato o internato ), l’imputazione, il dispositivo, e quando ne è il caso, l’attestazione che non è stata proposta impugnazione od opposizione. All’estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del

delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita ”. Nella fase di cognizione il p.m. è titolare dell’azione penale, il principio di obbligatorietà dell’azione penale trova la sua proiezione esecutiva nell’ art.655 c.p.p. che riguarda le funzioni del pubblico ministero. La norma utilizza il termine “cura”, ha un obbligo di eseguire una sentenza irrevocabile, la sentenza irrevocabile fa scaturire un obbligo fondamentale in capo al p.m. ossia: eseguirla; nel momento in cui passa in giudicato una sentenza ci possono essere delle cause di non esecuzione della sentenza stessa. Un provvedimento può essere adottato d’ufficio o su richiesta di parte, il p.m. cura d’ufficio l’esecuzione dei provvedimenti. Il p.m. adotta il provvedimento da eseguire, ma ad eseguire materialmente i provvedimenti è la polizia giudiziaria. L’art.656 c.p.p. riguarda l’esecuzione delle pene detentive , co.1 “ quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato .” NON CONFONDERE: Il titolo esecutivo è il presupposto logico-giuridico dell’esecuzione penale che spetta all’ufficio del giudice di esecuzione, l’ordine di esecuzione è l’atto con il quale il p.m. esegue le sentenze di condanna a pena detentiva. Fino a quando non c’è un ordine di esecuzione la sentenza non può essere materialmente eseguita, si tratta del “titolo” per entrare in carcere. Art.292 c.p.p. ordinanza del giudice , si tratta di un’ordinanza cautelare provvisoria in quanto presenta dei termini di durata massima, inoltre nel momento in cui la sentenza passa in giudicato non è più l’ordinanza cautelare a giustificare l’entrata in carcere di una persona ma sarà l’ordine di esecuzione. Art.656 co. 3 c.p.p.l’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato ”, possiamo notare che è una disposizione speculare all’art.28 del d.m. 334/1981. La prima questione da affrontare è la determinazione della pena da eseguire, il punto di partenza è la pena contenuta nel dispositivo, reclusione o arresto, sempre che non sia stata applicata una pena sostitutiva. Le pene detentive da eseguire ai sensi dell’art.656 c.p.p. sono le pene detentive non sospese, l’ordine di esecuzione viene emesso solo per pene detentive non sospese in quanto la sospensione condizionale determina, se entro cinque anni non viene commesso un nuovo reato, l’estinzione del reato. Qual è la pena da eseguire in concreto? Si parte dalla pena contenuta nel dispositivo ma possono verificarsi le evenienze disposte da questi articoli art.657 c.p.p. computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo; art. 657- bis c.p.p. computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca. Art. 663 c.p.p. esecuzione di pene concorrenti. 24. L’art.657 c.p.p. è la prima norma fondamentale da studiare per identificare le regole alla cui applicazione è chiamato il p.m. per determinare la pena da eseguire. Il compito di eseguire il titolo esecutivo spetta al p.m. che emette l’ordine di esecuzione, che contiene il nome del condannato, l’imputazione ed il dispositivo.

Il p.m. ai sensi dell’ art.657 co.1 c.p.p. “ nel determinare la pena da eseguire deve computare il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato anche se è ancora in corso ”, questo vuol dire che non sempre la norma contenuta nel dispositivo è la pena da eseguire in quanto va detratto il cd. pre-sofferto. Questa norma impone al p.m. di computare (quindi sottrarre) la custodia cautelare già subita perché dal punto di vista costituzionale la persona ha subito una limitazione della libertà, di conseguenza, ha già passato un periodo di tempo all’interno di un istituto penitenziario, a questo proposito il legislatore ha parlato di principio di favor rei che vuol dire introdurre interpretazioni e norme che consentano trattamento favorevoli per l’imputato o per il condannato, laddove sia possibile si deve introdurre una disciplina di favore in nome dei principi costituzionali, ed in particolare al principio del minor sacrificio possibile della libertà personale oltre al fatto che la libertà personale è inviolabile. In nome del principio del favor rei il legislatore del 1988 ha introdotto un principio di fungibilità tra custodia cautelare in carcere e pena detentiva. Fungibilità = custodia cautelare in carcere nella sostanza altro non è che una pena e quindi deve essere sottratta alla pena finale da espiare in carcere. Alla custodia cautelare in carcere vengono parificati a tutti gli effetti gli arresti domiciliari, che sono una misura cautelare che determina la limitazione personale dell’indagato/imputato in un luogo di privata dimora. [Per ottenere una misura alternativa è necessario che non sussista il pericolo di recidiva e avere un lavoro.] Il computo del pre-sofferto, ossia del periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato incontra un limite previsto al co.4 dell’art.657 c.p.p. “ in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire ”. Il problema non si pone se la custodia cautelare è avvenuta all’interno dello stesso procedimento perché se il condannato ha subito nello stesso procedimento per lo stesso reato una custodia cautelare in carcere la pena è sempre scomputata in quanto la custodia cautelare è stata subita dopo la commissione del fatto di reato, il problema si può porre per un altro reato di un altro procedimento, in questo caso può accadere che la custodia cautelare in carcere non sia successiva ma antecedente alla commissione del reato. La custodia cautelare in carcere espiate prima del tempus commissi delicti non viene scomputata. Torniamo al co.2 dell’art.657 c.p.p.il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso ”, questa norma va letta insieme all’ art.2 co.2 c.p. che prevede l’abolitio criminis , “ nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato, e se vi è stata condanna definitiva ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali ”, vuol dire che la sentenza deve essere revocata perché la legge penale successiva rende irrilevante l’oggetto del procedimento penale. È il p.m. a revocare la sentenza. Se c’è la depenalizzazione del reato del titolo esecutivo la persona non va in carcere. Il computo avviene solo per le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Il computo del pre-sofferto e della pena espiata senza titolo in quanto il fatto è divenuto irrilevante si ha solo se la pena espiata senza titolo è stata espiata dopo il tempus del commissi deliciti, si chiama computo della pena espiata senza titolo, ipotesi più importante: abolitio criminis. Il condannato o il suo difensore hanno il diritto di chiedere il riconoscimento dell’abolitio criminis al giudice dell’esecuzione, ex art.673 c.p.p.

e questa viene aumentata fino al triplo, es. se la pena base è di cinque anni il max. sarà quindici anni). I criteri che orientano il giudice sia nell’identificazione della pena base nell’aumento fino al triplo sono l’art.133 e 133 bis del c.p. anch’esse modificate dalla riforma Cartabia. Gli aumenti in continuazione sono tanti e occorre calcolarli in modo da rispettare la penna base e l’aumento fino al triplo. Nel cumulo materiale per i singoli reati c’è la discrezionalità del giudice, che poi andrà a sommarli; per il cumulo giuridico viene identificata la pena base, e presuppone un giudizio discrezionale elevato. Il principio del favor rei è il principio che favorisce la continuazione dei reati, la continuazione die reati serve per mitigare il regime sanzionatorio del 1930, il cumulo giuridico serve a mitigare il regime sanzionatorio rigoroso del Codice penale del ’30 che prevedeva il solo cumulo materiale. Il medesimo disegno criminoso ha natura psicologica, ed è elevata la discrezionalità del giudice. Art.663 c.p.p.quando la stessa persona è stata condanna con più sentenze per reati diversi il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene.” Quando ci troviamo di fronte ad un concorso di reati, ad una pluralità di reati, questa serie criminosa deve essere accertata necessariamente all’interno di un unico procedimento? No, perché più reati possono essere scoperti in tempi diversi, quindi i procedimenti possono essere tanti. Se Tizio è stato condannato per più reati in procedimenti diversi, ai sensi dell’art.81 c.p., il p.m., nel caso di cumulo giuridico, deve identificare tra le sentenze la pena più grave in concreto. Il problema è legato agli aumenti che sono altamente discrezionali, a questo punto il p.m. a norma dell’ art.671 c.p.p. applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato , non può identificare il cumulo giuridico ma solo il cumulo materiale, deve chiedere al giudice dell’esecuzione il cumulo giuridico per il concorso formale e per il reato continuato. 31. Il decreto-legge misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150. Il decreto-legge riguarda l’ art.4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, norma cardine del nostro corso. In generale, non esiste un unico regime penitenziario inteso come insieme di regole alle quali è sottoposto un condannato, imputato per un certo reato, ma esistono diversi regimi penitenziari che dipendono dalla circostanza che il reato per cui si procede nella fase di cognizione, ovvero il reato oggetto dell’ordine di esecuzione rientri nell’elenco dei reati previsti dall’art.4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario. Tale norma è stata introdotta a seguito delle stragi di mafia del ’91-’92 ed in particolare a seguito degli omicidi di Falcone e Borsellino per il contrasto alle mafie, ed in effetti questa disciplina è stata pensata per i condannati per i reati di cui all’art.416 bis c.p. che disciplina le associazioni di tipo mafioso anche straniere. In stretta correlazione all’art.4 bis si introduce un’altra norma quale l’ art.41 bis della legge sull’ordinamento penitenziario cd. carcere duro , sospensione delle normali regole di trattamento, cioè delle regole che disciplinano la vita in carcere delle persone perché i condannati per questi reati previsti dall’art.4-bis si trovano in un regime di particolare rigore per evitare i collegamenti con la criminalità all’esterno. Questa è l’intenzione di contrasto alla criminalità organizzata, però a questa intenzione e interesse costituzionalmente garantito di repressione di reati particolarmente odiosi fa da contraltare la necessità di rispettare per tutti, compresi per questi condannati, i diritti fondamentali. Nel ’91-’92 l’art.4 bis e l’art.41-bis si impernia su ciò: per i condannati di mafia i benefici penitenziari, cioè le misure alternative al carcere, sono concessi solo se i mafiosi collaborano con la giustizia.

Cosa si intende per collaborazione? Chi sono i pentiti? È chi rende dichiarazioni contro sé o contro terzi aiutando, in maniera decisiva, nella ricostruzione dei fatti di reato e nell’identificazione dei colpevoli, quindi chi rende dichiarazioni. Nell’art.4 bis qual è la condicio sine qua non per ottenere qualsiasi beneficio penitenziario? Collaborare. Con il passare degli anni, al nucleo originario dei reati previsti all’art.4 bis si aggiungono una serie cospicua di altri reati (delitti per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, reati contro la pubblica amministrazione, reati in materia di libertà sessuale, sequestro di persona a scopo di estorsione, l’art.74 TU in materia di stupefacenti), come possiamo notare nel 2022 l’art.4-bis non riguarda soltanto i reati di mafia ma riguarda reati che con la criminalità organizzata non hanno nulla a che fare, sono inseriti in questa norma perché anche pene detentive non gravi se le persone sono condannate entrano in carcere perché si presumono socialmente pericoli. Vi è un principio di presunzione assoluta di pericolosità sociale. Nell’ordinamento penitenziario pericolosità sociale vuol dire pericolo di recidiva, cioè per il legislatore a fronte di una condanna per questi reati si presume in modo assoluto che questa persona commetta nuovi reati della stessa specie o della stessa indole, pertanto, l’unica possibilità che una persona ha per uscire dal carcere è collaborare; se uno non collaborare rimane per sempre in carcere, non esce finché non muore. Si parla di ergastolo ostativo , ovviamente per i reati più gravi dell’art.4-bis. L’ergastolo ostativo è per i condannati del 4-bis che non collaborano. Su questa disciplina è intervenuta più volte la Corte costituzionale, sent. n.253/2019 con la quale la Corte ha affermato che nel nostro ordinamento non possono consentirsi presunzioni assolute di pericolosità sociale perché deve esserci almeno la possibilità di provare che non c’è il pericolo di recidiva, questo contrasta contro tutti i principi costituzionali, primo fra tutti il principio di umanità della pena; la Corte aggiunge che non può accettarsi che i benefici penitenziari dipendano solo ed esclusivamente dalla collaborazione. Qui la Corte richiama alcuni principi costituzionali, nemo tenetur se detegere , diritto al silenzio cioè diritto della persona accusata di un reato di avvalersi della facoltà di non rispondere, principio cardine del giusto processo legale, riguarda sia l’imputato che il condannato. È importante la collaborazione però non può essere la sola ragione per negare un beneficio penitenziario. I benefici penitenziari per i mafiosi possono essere concessi purché si provi che non esistono collegamenti attuali con la criminalità organizzata, né il rischio di un ripristino di tali collegamenti. A partire dalla sent. 253/2019 i benefici penitenziari per i mafiosi possono essere concessi solo se si prova che non esistono attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e che non esiste un pericolo di ripristino, è un tipico giudizio prognostico in quanto il giudice è chiamato a valutare che non ci siano neppure il pericolo di un ripristino, definito probatio diabolica. Il doppio binario penitenziario, esiste un binario ordinario per tutti i condannati che non rientrano nel titolo di reato dell’art.4 bis, non si ottengono benefici e se si ottengono a condizioni più rigorose. Sex offenders, condannati per i delitti contro la libertà sessuale, le pene di queste persone sono da eseguire in carcere, il pericolo di recidiva di questi soggetti è elevata, il carcere anziché far diminuire il pericolo di recidiva lo incrementano, esiste un binario del tutto peculiare, art. individualizzazione del trattamento, tale articolo è la realizzazione concreta della finalità rieducativa della pena. Art.13-bis trattamento psicologico per i condannati di reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori. Questo trattamento psicologico è identico a quello che viene riservato ai tossico-alcool dipendenti, è un programma specifico terapeutico. In molti paesi questo trattamento avviene all’interno di misure alternative al carcere, nel nostro ordinamento si è deciso di percorrere la strada del trattamento psicologico all’interno del carcere.

quando in assenza di una collaborazione si possono ottenere egualmente benefici penitenziari. La nuova disciplina prevede dei casi in cui non solo i condannati per reati di criminalità organizzata possono ottenere il beneficio penitenziario in assenza di una collaborazione. L’art.1 de decreto-legge n.162/2022 prevede che i benefici penitenziari possono essere concessi anche in assenza di collaborazione ai detenuti ed internati per alcuni delitti, purché gli stessi dimostrino (il condannato ha l’onere della prova) l’adempimento delle obbligazioni civili (risarcimento del danno derivante dal reato), obblighi di riparazione pecuniaria od assoluta impossibilità di tale adempimento, e l’onere di allegazione, ossia l’onere di introdurre un principio di prova in capo alla parte. Si devono allegare elementi specifici ulteriori e diversi rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla dichiarazione di dissociazione. Si tratta di ulteriori e diversi elementi che consentono di escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica, eversiva. La parte deve provare che non ci sono, al momento della richiesta, collegamenti con la criminalità organizzata, (la prova negativa viene definita probatio diabolica) non solo deve provare che non ci sono collegamenti attuali con la criminalità organizzata ma deve provare che non ci sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, si tratta di una prova negativa all’interno di un giudizio prognostico, giudizio ex ante proiettato al futuro. Dal punto di vista tecnico l’onere della prova deve gravare sul pubblico ministero, questo onere probatorio non dovrebbe essere di allegazione della parte ma del p.m. Al fine della concessione dei benefici il giudice accerta la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. La parte positiva della norma è la possibilità di utilizzare la giustizia riparativa anche per i reati più gravi. L’art.4-bis è stato introdotto dal decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, l’art.2 di questo decreto è è importante, quando si parla di ergastolo ostativo in realtà tutti i condannati all’ergastolo possono beneficiare della liberazione condizionale, si tratta di una causa di estinzione della pena ma in realtà è una misura alternativa che rende costituzionalmente legittimo l’ergastolo che può essere concessa dopo 26 anni meno una certa riduzione della liberazione anticipata. L’art.2 del decreto-legge 31 ottobre 2022 n.162 modifica l’art.2 del decreto-legge n.152/1991 e dice che i condannati per il 4-bis non possono essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno 2/3 della pena temporanea. La Corte costituzionale in una sentenza ha affermato che le persone cambiano, in meglio oltre che in peggio, e cambiano anche i condannati per i reati di mafia se tu non gli attribuisci la possibilità, cambiando, di ottenere un beneficio introduci una disciplina incostituzionale perché rendi la pena fissa. La fissità della pena, cioè la pena che non viene modificata è una pena incostituzionale perché per avere la sua finalità rieducativa qualsiasi pena presuppone che a fronte di una modifica della persona, di quello che chiamiamo percorso trattamentale, ci deve essere la possibilità di avere un beneficio, e a valutare questa possibilità di avere il beneficio è la magistratura di sorveglianza. Il decreto-legge è formalmente introduce una disciplina che consente, in assenza di collaborazione, di ottenere un beneficio, ma il rischio elevato è che non solo non si ottenga questo beneficio ma si possa ottenere dopo un numero importante di anni all’interno del carcere, senza averne possibilità. Si tratta di una presunzione assoluta di pericolosità sociale che non è compatibile con l’art.27 della Costituzione che impone di adattare la pena al percorso rieducativo, la pena non può essere quella originaria, ma anche per i condannati all’ergastolo le pene deve adattarsi alla finalità rieducativa. L’ art.671 c.p.p. attiene alla disciplina dell’applicazione del concorso formale del reato continuato ad opera del giudice dell’esecuzione, ipotesi in cui una persona subisca una pluralità di condanne nel corso della propria vita per una serie di reati. Se il giudice della cognizione non ha potuto esprimersi sull’esistenza o meno del concorso formale del reato continuato, a compiere questo giudizio è il giudice dell’esecuzione su istanza del p.m., del condannato o del suo difensore. Questo è importante

perché al cumulo materiale, se viene concesso il riconoscimento del concorso formale del reato continuato, si sostituisce il cumulo giuridico che determina una riduzione della pena da espiare. Questo articolo rappresenta l’ambito più significativo sulla pena del giudice dell’esecuzione. In questo caso, se ci troviamo di fronte ad una pluralità di sentenze di condanna, qualora i giudici siano diversi, ad aver emesso la serie di sentenze irrevocabili per i quali si chiede il concorso formale del reato continuato, è il giudice dell’esecuzione competente è il giudice che ha emesso l’ultima sentenza irrevocabile. La parte finale del comma 1 di questo articolo “ fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza” , nella maggior parte delle carceri circa il 20-30% sono tossicodipendenti, si tratta di soggetti che hanno commesso per lo più reati contro il patrimonio per procurarsi la sostanza stupefacente da consumare, lo stato di tossicodipendenza è valorizzato dal legislatore perché il T.U. in materia di stupefacenti D.P.R. 309/1990 prevede delle pene per i reati in materia di stupefacenti, chi spaccia risponde di un reato apposito ma non si tratta solo di spacciatori ma anche di consumatori, si tratta di un modo per il legislatore di introdurre una mitigazione di un regime sanzionatorio particolarmente rigoroso, si tratta di favorire persone che hanno bisogno di un recupero non solo rieducativo ma terapeutico. Stiamo identificando le aree di competenza del giudice dell’esecuzione, il giudice dell’esecuzione interviene solo su richiesta di parte, mai d’ufficio. Art.672 c.p.p. applicazione dell’amnistia o dell’indulto , vuol dire che anche in questo caso interviene il giudice dell’esecuzione, se richiesto dalla parte, perché il p.m. può dimenticarsi di applicare al caso concreto questi istituti. Questo intervento è sussidiario, l’intervento del giudice dell’esecuzione ad applicare l’amnistia e/o l’indulto è richiesta dalle parti ed è sussidiaria in quanto deve essere il p.m. ad applicarla. Art.673 c.p.p. revoca della sentenza per abolizione del reato , l’abrogazione e l’abolizione producono gli stessi effetti cioè il venir meno di una fattispecie all’interno dell’ordinamento, “ nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e a dotta i provvedimenti conseguenti ”, con il termine abrogazione qui si fa riferimento al fenomeno di depenalizzazione che è determinato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice. La norma si riferisce alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, fenomeno che si è verificato solo due volte nella storia. La giurisprudenza delle Sezioni Unite, 24 ottobre 2013 n.18.821, imputato Ercolano, in tale sentenza si è chiarito che il 673 c.p.p. non si riferisce solo al caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, cioè del reato dichiarato per intero illegittimo, ma ha aggiunto e specificato che vale in tutti i casi in cui un legislatore successivo modifica la norma incriminatrice, non la abroga ma sostituisce la norma incriminatrice, con un effetto favorevole. Questo è il caso del T.U. in materia di stupefacenti. Sempre le Sezioni Unite dicono che la declaratoria di illegittimità costituzionale oltre che riguardare alcuni elementi costitutivi del reato, può riguardare una parte accessoria della fattispecie che sono le circostanze, e più precisamente, le circostanze aggravanti ex art.61 c.p. il numero undici bis era una circostanza aggravante “aver commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale”. La Corte costituzionale con la sent. n.249/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.61 numero undici bis, l’aggravante dell’immigrato clandestino. Prima che intervenissero le Sezioni Unite, si poteva attivare l’art.673 c.p.p.? No. L’art.673 c.p.p. testualmente fa riferimento a due situazioni, l’abolizione del reato da parte di una legge e l’abolizione del reato da parte di una declaratoria di illegittima costituzionale, a queste due ipotesi testuali la giurisprudenza ha aggiunto una serie di ipotesi in cui la pena è illegale, o perché è

condannati fino a quattro anni vengono chieste in stato di libertà perché l’ordine di esecuzione viene automaticamente sospeso. 10. L’ordinanza 10 novembre 2022 n.227, la Corte costituzionale l’otto novembre si doveva pronunciare sulla legittimità costituzionale dell’art.4 bis della l. ord. penit., preso atto del d.lgs n.162/ restituisce gli atti al giudice a quo, omette di pronunciarsi sulla questione ravvisando la totale disciplina rispetto alla precedente e rimette al giudice a quo in quanto quest’ultimo deve rileggere la nuova normativa e verificare se vi è la legittimità costituzionale della nuova disciplina, quindi, dovrà valutare la nuova disciplina e dire: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta? La corte in questa ordinanza di remissione degli atti a giudice a quo, in tale ordinanza la corte chiarisce che il nuovo decreto-legge n.162/2022 trasforma la presunzione assoluta in presunzione relativa. Questa trasformazione è importante perché nella presunzione relativa si ammette la prova contraria. Le parti, all’interno di questo decreto-legge possono provare, in termini di allegazione, la mancanza di collaborazione. La questione non riguarderà più la collaborazione ma la complessità della disciplina che in caso di mancata collaborazione il condannato può comunque ottenere il beneficio penitenziario se riesca a provare tutta una serie di cose. (L’art-4 bis prevedeva che la collaborazione del condannato per uno dei reati elencati tassativamente era condicio sine qua non per ottenere i benefici penitenziari nei limiti stabiliti, introduceva una presunzione assoluta di pericolosità sociale in capo al condannato non collaborante per uno dei reati di cui all’art.4-bis) Quando si parla di collaborazione significa imputato/condannato che rende dichiarazioni che possono essere sul fatto proprio ( confessione , o sul fatto altrui (chiamata in reità o con reità (concorso di persone nella commissione del medesimo fatto di reato art.110 e ss. c.p.)). Tale collaborazione può assumere due caratteristiche: 1. collaborazione impossibile, questa si ha quando il fatto è stato interamente accertato e sono emerse tutte le prove necessarie per accettarlo; 2. collaborazione irrilevante o superflua, quando non si può dare una collaborazione rilevante in relazione alla struttura organizzativa criminale. Questa ordinanza 227/2022 ha restituito gli atti alla corte di cassazione perché la questione di legittimità costituzionale dall’art.4-bis era stata sollevata dalla corte di cassazione. La Corte costituzionale ha invitato la corte di cassazione, giudice a quo, a rivalutare la questione sulla base della nuova normativa dettata dal decreto n.162/2022. Tornando all’art.656 co.5 c.p.p. la pena detentiva a cui si riferisce è la pena detentiva determinata dal p.m. in base a tutti gli scomputi visti, si parte da una pena contenuta nel dispositivo ma non è detto che sia quella da eseguire in quanto occorre andare a vedere se vi è stato un pre-sofferto, una pena espiata senza titolo, una messa alla prova con esito positivo o non debba essere adottato un provvedimento di cumulo giuridico o la liberazione anticipata. Se la pena detentiva non è superiore a quattro anni aumenta fino a sei per i condannati tossico dipendenti e alcool dipendenti vi è la sospensione dell’esecuzione (prima era tre, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 2 marzo 2018 n.41 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.656 co.5 nella parte in cui si prevedeva che il p.m. sospende l’esecuzione della pena detentiva superiore a tre anni anziché a quattro anni). Lo status di alcool/tossico dipendenza viene certificato e determina uno stato di favore. Alcuni soggetti si rendono tossicodipendenti al fine di ottenere strumenti favorevoli, in tal caso si parla di preordinazione dello stato di tossicodipendenza e questo deve essere verificato, più ci si allontana dalla commissione del reato più c’è il rischio che lo stato di tossicodipendenza venga acquisito per ottenere benefici penitenziari. Il tossicodipendente quasi mai entra in carcere perché si cerca di favorire ed evitare che il tossicodipendente entri in carcere per seguire un programma

terapeutico al di fuori dal carcere. Le misure alternative di questi soggetti riguardano condannati con età giovane. [per i reati in materia di stupefacenti, nel 2006, si sono aumentate le pene e per bilanciare queste pene importanti si bilancia quest’aumento sanzionatorio con le misure alternative, il minimo di pena per questi reati è sei anni]. L ’ordine di esecuzione viene sospeso , questa è la regola. Questa norma è stata introdotta nel 1998 dalla legge Simeone 27 maggio 1998 n.165 fondamentale in materia di diritto penitenziario perché introduce la sospensione dell’ordine di esecuzione, ciò vuol dire che fino al ’98 se l’ordine di esecuzione prevedeva pene fino a tre anni tutti entravano in carcere, o si otteneva la sospensione condizionale della pena oppure si finiva in carcere perché non era prevista la sospensione dell’ordine di esecuzione. Solo nel ’98 si è riusciti ad introdurre la sospensione dell’ordine di esecuzione perché l’effetto dell’ingresso in carcere per pene detentive brevi determina il problema del sovra-affollamento ed ha effetto desocializzante, una pena breve espiata in carcere determina l’effetto opposto alla finalità rieducativa. Prima del 1998 le misure alternative venivano richieste dal carcere. La sospensione dell’ordine di esecuzione è stata introdotta prevalentemente per ragioni di deflazione della popolazione carceraria. Sospensione dell’ordine di esecuzione è la regola per pene fino a quattro anni, per comprendere questo limite così come introdotto dalla sent. 41 del 2 marzo 2018 bisogna leggere il 656 co.5 con l’ art.47 della l. sull’ord. pent. che disciplina l’affidamento in prova al servizio sociale , misura alternativa più importante che prevede il limite di quattro anni per ottenerlo. Il limite dei quattro anni non è casuale ma è il limite per ottenere l’affidamento in prova, questo si capisce meglio continuando a leggere il co.5 “ l’ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione (emanati dal p.m.) sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase di giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione ”. La sospensione è finalizzata a dare un tempo di 30 giorni al condannato per chiedere una misura alternativa, la più importante è l’affidamento in prova al servizio sociale, mentre per i tossicodipendenti è l’affidamento in prova terapeutico. Il termine è di trenta giorni per presentare istanza per qualsiasi misura alternativa, se il condannato entro trenta giorni non presenta istanza di applicazione di una misura alternativa viene revocata la sospensione e l’ordine di esecuzione deve essere eseguito. Una volta che l’ordine di esecuzione non è più sospeso deve essere eseguito, ad eseguirlo è la polizia penitenziaria mediante “ traduzione ”, ossia accompagnamento coattivo da un luogo ad un altro, per evitare questo viene data la possibilità al condannato di presentarsi spontaneamente presso un istituto penitenziario esibendo l’ordine di esecuzione non più sospeso. Eccezioni alla sospensione dell’ordine di esecuzione: La più importante delle eccezioni la troviamo al co.9 dell’art.656 c.p.p. “ La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a ) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. b ) nei confronti di coloro che , per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva .”