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Diritto d'autore e protezione dei dati: un'analisi del contesto digitale, Appunti di Diritto

Appunti delle lezioni di diritto digitale e articoli

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 18/04/2023

alecrlt
alecrlt 🇮🇹

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Diritto Digitale
L’opera dell’ingegno è frutto della personalità umana, dell’individuo, che attraverso il proprio sforzo
intellettuale, dalla sua sfera intima, dalla parte più profonda della personalità, crea un’opera.
Fenomeno digitale è la trasformazione in formato digitale, ossia in un linguaggio comprensibile al
computer, di una qualunque realtà che non nasce come formato di tipo digitale - attraverso il software si è
costruito un mondo digitale che consente a chiunque di fare qualsiasi tipo di operazione.
→ Software:
Il software come opera dell’ingegno è tutelato ai sensi della legge d’autore (legge 633/1941 e art. 2575
cod. civ.) =
ART 1 ‘Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono
alle scienze, alla letteratura (poesie, romanzi, racconti), alla musica (di qualsiasi genere), alle arti figurative
(disegno), all'architettura (progetti), al teatro e alla cinematografia, *qualunque ne sia il modo o la forma
di espressione
*si protegge la forma espressiva a prescindere dal contenuto, l’importante è che le opere siano espresse,
estrinsecate, devono uscire dalla sfera interiore e intima del soggetto e collocarsi in un contesto di realtà.
Ricorda:
solo un individuo come persona fisica può produrre un’opera d’ingegno.
la tutela del software nasce immediatamente con la creazione dell’opera purché vi sia alla base
creatività e originalità, quale espressione dell’attività intellettuale umana
idea che non si realizza in concerto non potrà mai trovare una tutela ai sensi della legge, anche se
un soggetto ha avuto per primo un’idea ma la realizza qualcun altro
Occorre una scelta di politica del diritto per garantire tutela al bene oggetto e dunque:
1. La tutela brevettuale (invenzione) = i diritti tutelabili sorgono nel momento del conseguimento del
brevetto; viene protetto il contenuto dell’idea inventiva
2. La tutela del diritto d’autore = i diritti tutelabili sorgono nel momento della creazione; si protegge la
forma espressiva (a prescindere dal contenuto)
Tutela brevettuale è quando c’è una tutela di tipo industriale, mentre il diritto d’autore è quando c’è una
tutela creativa dell’opera.
SIAE: fa in modo di raccogliere per conto degli autori i corrispettivi da dare loro.
Dubbi sulla validità della legge:
Per le opere che con il tempo svaniscono (es sculture di ghiaccio o con la sabbia) la legge vale
finché sono in vita.
Per i giochi da tavolo si discute se possono essere tutelati da come opera di ingegno, potrebbero
rientrare? Si e no, il gioco in sé non è protetto da diritto d’autore, ma sono protetti i singoli contenuti
espressivi (i disegni, le regole scritte è protetto come opera della letteratura, il regolamento e le
rappresentazioni grafiche).
Il software può essere creato da un singolo o da molti, in questo secondo caso si dice che l’opera in
‘comunione’ → quando più autori hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.
Nella realizzazione di un software: si raccoglie il materiale preparatorio scritto attraverso il linguaggio a
blocchi o diagramma di flusso = quando racchiude il programma che l’elaboratore deva fare dall’inizio alla
fine allora è completo e poi si tradurrà in linguaggio informatico
Il software è un bene entrato di recente all’interno del nostro ordinamento, prima non esisteva una
regolamentazione, anche perché il fenomeno digitale e dell’informatica nasce sul finire degli anni ’70. Iniziò
a sorgere la necessità di regolamentazione quando iniziarono ad apparire i primi programmi informatici - i
videogiochi.
L’importanza della tutela dei software ha avuto inizio in Giappone per contrastare il plagio dei software dei
videogiochi → nacque un dibattito per stabilire la disciplina migliore per tutelare queste creazioni:
si discuteva sul fatto se dare a questo fenomeno una tutela brevettuale (protetto il contenuto dell’idea se è
suscettibile e se è tradotta in un’invenzione, l’oggetto in sé è considerato brevettato) o quella propria della
legge sul diritto d’autore (protegge solamente la forma
espressiva di queste realizzazioni, a prescindere dal contenuto).
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Diritto Digitale L’opera dell’ingegno è frutto della personalità umana, dell’individuo, che attraverso il proprio sforzo intellettuale, dalla sua sfera intima, dalla parte più profonda della personalità, crea un’opera. Fenomeno digitale è la trasformazione in formato digitale, ossia in un linguaggio comprensibile al computer, di una qualunque realtà che non nasce come formato di tipo digitale - attraverso il software si è costruito un mondo digitale che consente a chiunque di fare qualsiasi tipo di operazione. → Software : Il software come opera dell’ingegno è tutelato ai sensi della legge d’autore (legge 633/1941 e art. 2575 cod. civ.) = ART 1 ‘ Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura (poesie, romanzi, racconti), alla musica (di qualsiasi genere), alle arti figurative (disegno), all'architettura (progetti), al teatro e alla cinematografia, * qualunque ne sia il modo o la forma di espressione ’ *si protegge la forma espressiva a prescindere dal contenuto, l’importante è che le opere siano espresse, estrinsecate, devono uscire dalla sfera interiore e intima del soggetto e collocarsi in un contesto di realtà. Ricorda:  solo un individuo come persona fisica può produrre un’opera d’ingegno.  la tutela del software nasce immediatamente con la creazione dell’opera purché vi sia alla base creatività e originalità, quale espressione dell’attività intellettuale umana  idea che non si realizza in concerto non potrà mai trovare una tutela ai sensi della legge, anche se un soggetto ha avuto per primo un’idea ma la realizza qualcun altro Occorre una scelta di politica del diritto per garantire tutela al bene oggetto e dunque:

  1. La tutela brevettuale (invenzione) = i diritti tutelabili sorgono nel momento del conseguimento del brevetto; viene protetto il contenuto dell’idea inventiva
  2. La tutela del diritto d’autore = i diritti tutelabili sorgono nel momento della creazione; si protegge la forma espressiva (a prescindere dal contenuto) Tutela brevettuale è quando c’è una tutela di tipo industriale, mentre il diritto d’autore è quando c’è una tutela creativa dell’opera. SIAE: fa in modo di raccogliere per conto degli autori i corrispettivi da dare loro. Dubbi sulla validità della legge:  Per le opere che con il tempo svaniscono (es sculture di ghiaccio o con la sabbia) la legge vale finché sono in vita.  Per i giochi da tavolo si discute se possono essere tutelati da come opera di ingegno, potrebbero rientrare? Si e no, il gioco in sé non è protetto da diritto d’autore, ma sono protetti i singoli contenuti espressivi (i disegni, le regole scritte è protetto come opera della letteratura, il regolamento e le rappresentazioni grafiche). Il software può essere creato da un singolo o da molti, in questo secondo caso si dice che l’opera in ‘comunione’ → quando più autori hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. Nella realizzazione di un software: si raccoglie il materiale preparatorio scritto attraverso il linguaggio a blocchi o diagramma di flusso = quando racchiude il programma che l’elaboratore deva fare dall’inizio alla fine allora è completo e poi si tradurrà in linguaggio informatico Il software è un bene entrato di recente all’interno del nostro ordinamento, prima non esisteva una regolamentazione, anche perché il fenomeno digitale e dell’informatica nasce sul finire degli anni ’70. Iniziò a sorgere la necessità di regolamentazione quando iniziarono ad apparire i primi programmi informatici - i videogiochi. L’importanza della tutela dei software ha avuto inizio in Giappone per contrastare il plagio dei software dei videogiochi → nacque un dibattito per stabilire la disciplina migliore per tutelare queste creazioni: si discuteva sul fatto se dare a questo fenomeno una tutela brevettuale (protetto il contenuto dell’idea se è suscettibile e se è tradotta in un’invenzione, l’oggetto in sé è considerato brevettato) o quella propria della legge sul diritto d’autore (protegge solamente la forma espressiva di queste realizzazioni, a prescindere dal contenuto).

La giurisprudenza stabilì che occorreva applicare la normativa che tutela film e cinema, in quanto anche i videogiochi sono sequenze di immagini in movimento. Questa legge arriva poi in Europa sulla spinta del copyright americano, e poi in Italia con il decreto lgs n518. Quindi, la scelta di coprire il software come opera dell’ingegno deriva dalla forte influenza statunitense. Mentre il Giappone era orientato verso una procedura brevettuale. L’art 12 dichiara che l’autore ha il diritto di:  pubblicare l’opera o no  usare l’opera in ogni forma e modo Ci sono una serie di diritti e facoltà esclusivi che competono al soggetto che ha creato il software e la tutela nasce dal momento della nascita:  Diritti morali = Comprendono: Il diritto di essere riconosciuto autore (paternità): diritto dell’autore di avere la paternità dell’opera, non potrà mai essere eliminato Il diritto di integrità dell’opera: il soggetto autore che realizza un bene poi ceduto a terzi può lamentare che quell’opera non è stata usata nel modo dovuto. In più prevede che venga usata nel modo conforme a come aveva previsto l’autore. Il diritto di inedito; INALIENABILITA’, INTRASMISSIBILITA ’ (eccetto iure hereditario ): non trasmissibili da un soggetto ad un altro IMPRESCRITTIBILITA’: non muoiono mai Chi detiene questi diritti può opporsi a qualunque forma di uso dell’opera che può creare pregiudizio alla personalità dell’autore.  Diritti patrimoniali = diritti che hanno a che vedere con l'utilizzo dell’opera, anche della concessione a titolo gratuito di essa → ogni forma di sfruttamento patrimoniale dell’opera.

  • Persone fisiche:

o diritti morali (a titolo originario)

o diritti patrimoniali (a titolo originario e derivativo)

  • Persone giuridiche:

o solo diritti patrimoniali (a titolo derivativo)

Art. 64-bis L’autore ha il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. → Il principio dell’esaurimento nel campo della proprietà intellettuale ed industriale stabilisce che la prima vendita della copia di un’opera protetta da parte del titolare del diritto o con il suo consenso, ne esaurisce il diritto di controllo sulla distribuzione successiva della copia stessa. Con la prima vendita il titolare ha già soddisfatto la propria rendita di posizione monopolistica e non ha più diritto a controllare l’eventuale successiva commercializzazione dell’opera, conformemente alla ratio pro concorrenziale dell’esaurimento di questa facoltà esclusiva dopo l’immissione in commercio dell’originale o degli esemplari.

codice sorgente = sequenza di informazioni e istruzioni logiche espresse in linguaggio di programmazione informatica destinate ad essere tradotte in linguaggio macchina, in bit; la loro traduzione in esso è indicata come codice oggetto. Per mezzo del codice oggetto (linguaggio macchina) il programma, nel momento in cui viene immesso all’interno di un elaboratore elettronico, è in grado di governarne il suo funzionamento Per mezzo del codice sorgente possiamo conoscere:

  1. architettura del programma
  2. la logica posta alla base della sua realizzazione ed è altresì possibile
  3. operare un intervento modificativo o strutturale su di esso, ampliandone ad esempio funzionalità, o conseguendone una interoperabilità od una integrazione con altri programmi Accanto al modello di licenza d’uso dei software che prevede il pagamento di un corrispettivo si stanno imponendo schemi negoziali concorrenti alternativi che consentono all’utilizzatore del programma di avere una disponibilità del codice sorgente e di usare software senza limitazioni e senza alcun corrispettivo. Questo non riguarda le normali app che noi con smartphone compriamo gratis, in quel caso non c’è un pagamento in denaro ma l’utente dà la possibilità di essere controllato tramite la cessione di dati personali, anagrafici o dati anonimi (dati che l’utente fa tramite uso del proprio dispositivo). → schema di contratto di compravendita All’interno di questo mondo abbiamo due ulteriori distinzioni:
  4. Open source: garantisce ogni tipo di impiego, viene considerata una metodologia di sviluppo (ossia un percorso tecnico che va seguito affinché questo codice possa essere disponibile a chiunque), una procedura da osservare per garantire l’accesso al codice sorgente e l’uso senza corrispettivo. Elementi specifici:
  5. codice sorgente accessibile a chiunque
  6. esplicitato in modo chiaro e senza forma intermedia
  7. possibilità di creare software derivati
  8. anche licenze che garantiscono che il codice sorgente non venga alterato e il programma non venga modificato Tramite i contratti di licenza c’è una concessione di un diritto non esclusivo e non soggetto a limitazioni temporali o territoriali, di usare, distribuire, riprodurre, modificare in pubblico il programma. Anche nel caso di sublicenza: ossia chi lo usa può anche concederlo in uso a terzi.
  9. Free software: modello sociale ideale in cui non vi sono restrizioni di alcun tipo, il bene è risorsa comune, patrimonio della collettività, in grado di favorire lo sviluppo. Si differenzia dal primo poiché è libero e gratis. Non ci sono restrizioni né sulla copia ne sulla redistribuzione e nemmeno sulla modifica dei programmi. Il sistema operativo GNU/linux che si pone come sistema alternativo a quello proprietario. Non può essere impedito per contratto di distribuire commercialmente il software libero, sia da solo che in forma aggregata con un altro programma per elaboratore (differenza netta con l’open source) Tratti comuni tra i due:  non vi è discriminazione tra utenti  non vi è discriminazione circa l’uso che l’utente fa del programma  non vi è nessuna forma di garanzia e di ipotesi di responsabilità risarcitorie che a qualunque titolo dovessero essere avanzate dagli utenti. Profili di responsabilità open source In tutti i modelli di licenza, vi è una clausola generale di esonero della responsabilità software concesso “ as is ” Art 1229: clausole di esonero →‘è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave’ Ipotesi di danno che possono provocarsi:

 vizi: ossia il malfunzionamento del software  virus: alcune funzioni non sono eseguibili dal programma  malfunzionamento  perdita dei dati al computer  danni a terzi (tramite mail..)

responsabilità del licenziante =  Esistono fattispecie negoziali in cui, se il contratto è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.  Open source e attenuazione delle responsabilità = manca un diretto investimento economico dell’utente a fronte dell’uso di un software → attenuazione delle forme di responsabilità contrattuale concepite nelle licenze a titolo oneroso.  Ruolo dell’utente = inesistenza di un carattere economico nella struttura negoziale della licenza: probabilità che il bene non possegga tutte le caratteristiche funzionali descritte e che tali difformità producano danni. Utente deve innalzare l’attenzione all’uso del bene e abbassare le proprie aspettative sul bene stesso.  Responsabilità da affidamento = rappresentata da una lesione dell’affidamento che l’utente ha riposto nel programma responsabilità dell’utente = decisione di apportare modifiche al programma, e distribuirlo a uso commerciale, senza rivelare il codice sorgente. Tradimento dei principi base della filosofia open source → Inadempimento → Risoluzione del contratto → retrocessione delle facoltà concesse all’utente. → Non avrà più nessun diritto. Esempio: Uno dei programmatori che contribuisce alla realizzazione del software open source immette un virus che danneggia il sistema→ gli altri coautori del programma, ignari, potrebbero essere ritenuti responsabili? Si, tutti sono responsabili. Tutti dovrebbero apparire di fronte a un giudice. Banche dati: compaiono nel secondo comma dell’articolo 2 della legge 633 del 1941. Tutelate dalla stessa legge poichè fonte dell’ingegno dell’autore. → Le banche di dati sono = raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. La banca dati può essere sia valutata come un’opera dell’ingegno, quindi protetta secondo la norma del diritto d’autore, oppure può essere qualificata come una mera raccolta di dati che però non hanno la protezione ai sensi della legge sul diritto d’autore - in questo secondo caso è necessaria una tutela diversa. Ad esempio l’elenco telefonico è simile ad una banca dati = dati raccolti tramite una logica e chi lo utilizza ha la possibilità di accedervi ed estrarre singolarmente una singola informazione, grazie ad un sistema di ricerca che permette di reperire ciò che è cercato dall'utente. Per quanto riguarda la banca dati protetta dalla legge sul diritto d’autore, tutte le opere inserite all’interno mantengono la loro individualità e autonomia, ciascuna opera gode della protezione ai sensi della legge. Tutte insieme formano un bene ulteriore che è appunto la banca dati, con un ulteriore diritto di utilizzazione economica e un ulteriore diritto morale. La considerazione che si può fare è che le opere all’interno non perdono autonomia, forma di tutela. Per quanto riguarda la banca dati come una mera raccolta di dati non c’è la legge sul diritto d’autore che tutela l’opera della banca dati, ma c’è un tipo di diritto più affievolito - diritto sui generis , che consente al creatore di una banca dati, non avente carattere creativo, di tutelare a sua volta il contenuto di questa banca dati. Art. 64-quinquies:

  1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente [quando opera è riprodotta su supporto durevole es cd rom] o temporanea [evanescente, memoria volatile], totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

si rivolse al giudice ‘ quest’estrazione è necessaria un’autorizzazione?’ → il giudice europeo stabilisce che una parte sostanziale è stata ripresa, per cui appartengono al professore.

2. App trenit (che dà informazioni sui treni). Tali info sono reperite in modo automatizzato dalla banca

dati di Trenitalia. Quindi abbiamo 2 banche dati di carattere non creativo che operano in modo simile, ma quella di trenit prende l’intero contenuto della seconda. Trenitalia si lamenta di ciò, in difesa trenit dichiara che non c’è una copia totale dei dati, ma essa preleva singole informazioni a seconda delle ricerche dell’utente. Trenitalia obietta che comunque una copia della banca dati di trenitalia lo compie in qualsiasi caso. → contenzioso sull’estrazione della banca dati. Quindi è ammessa tale attività? Si, è legittima secondo il giudice → Il soggetto costitutore di una banca dati può impedire all’utilizzatore l’esecuzione dei dati e quali siano i limiti a cui questo deve sottostare? Web scraping/crawling = tecnica informatica che consente estrazione a raccolta e riutilizzo di dati pubblicati sui siti web. Posta in essere tramite specifici programmi software che in modo automatizzato effettuano attività di ricerca dati per poi riutilizzarli. Può prevedere che il programma interroghi in modo continuativo il contenuto del sito web pubblico così da avere dati aggiornati in tempo reale. Lo strumento tecnico per fare quest’attività di estrazione è il ‘metamotore’ che usa motori di ricerca di altre barche dati (in questo caso di Trenitalia) dirottando le ricerche dei propri utenti, ritrasmettendoli. A oggi l’attività di web scraping occupa l’¼. Negli Usa vengono inseriti dispositivi che impediscono la riproduzione di informazione dai metamotori, e sono inserite clausole specifiche che impediscono l’attività di web scraping. Criteri per stabilire se quest’attività è legittima o no:

  1. se la seconda banca dati fornisce all'utente finale un modulo di ricerca che offre le stesse funzionalità del modulo di ricerca della banca dati originaria
  2. questo software traduca in tempo reale le ricerche degli utenti in modo che tutti i dati della banca dati sono oggetto di ricerca
  3. questo metamotore presenti all'utente risultati trovati con l’aspetto esteriore del suo sito internet, unendo i doppioni, ma secondo ordine fondato su parametri usati dal motore di ricerca della banca dati originaria. Trasferimento da una banca dati all’altra tramite strumenti informatici. Riguarda anche questo la questione di estrazione e reimpiego. Quando le banche dati create si pone in posizione di concorrenza di crea una minaccia per la prima banca dati realizzata → Concorrenza sleale di tipo parassitario che viene punita. Sistema dei nomi a dominio: Analisi dell' ad dominio o domain name = risorsa della rete, bene giuridico a cui è attribuito un significativo valore economico. Ogni presenza su internet deve dotarsi di un nome ad dominio, identificazione della presenza di un soggetto sulla rete che può identificarsi tramite 2 modalità:  sequenza numerica = indirizzo IP (internet protocol, sequenza di numeri intervallati da punti), che corrisponderebbe ad un soggetto  denominazione alfanumerica (lettere e numeri) → i due criteri identificano la stessa presenza sulla rete. Alla denominazione unibg.it corrisponde sempre una ed una sola determinata sequenza numerica. Questo sistema di indirizzamento è caratterizzato come se fosse un albero rovesciato, parte dalla radice che rappresenta i domini di primo livello, generalmente quelli a carattere territoriale .it, .fr, .uk. Sistema di regole: creato dagli operatori delle telecomunicazioni, per far funzionare internet devo esserci specifiche tecniche da rispettare, si prevedeva che ciascun Paese che volesse l'affaccio su internet dovesse predisporre di una struttura tecnica che si integrasse con il sistema dei nomi a dominio. In ogni paese serviva un'autorità che controllasse queste norme. In Italia si creano ben due autorità:  Naming authority, era l'organismo che stabiliva le procedure operative, il regolamento in base al quale dovevano essere registrati i nomi a dominio  Registration authority , era il soggetto che teneva il registro degli indirizzi. Poi in seguito si sono fuse l’una nell’altra, ed oggi in Italia abbiamo un’unica entità chiamata registro.

Più un bene è scarso più il suo valore economico si innalza. Ciascun soggetto per avere una presenza sulla rete deve avere un indirizzo IP (nome ad dominio) che identifica in modo unico questo oggetto nella rete. Esso però non è nella disponibilità di chiunque, è dunque scarso. Il bene diviene ancora più importante anche economicamente. Perciò nel mondo del diritto si creano interferenze in queste denominazioni, ossia se un soggetto volesse registrare una specifica denominazione (es unibg.it) e verifica se questo bene esiste nella disponibilità attuale, se libero viene assegnato, ma se già occupato non è più disponibile → quel bene già scarso diviene esclusivo. Sorgono così questioni di carattere giuridico rilevanti: può capitare che un soggetto che abbia un diritto esclusivo su una specifica denominazioni e intenda registrarla come un nome a dominio a sè attribuito, ma non possa farlo perché quella denominazione è stata prioritariamente assegnata a un altro soggetto → Per il principio del first come first served : colui che per primo effettua una richiesta di registrazione di denominazione avrà diritto esclusivo di usarlo. Quando si seleziona la denominazione da registrare, il motore di ricerca fa una ricerca per verificare se è libera o è già stata assegnata. Il punto ‘it’ (dominio di primo livello) è un suffisso territoriale (italia) rilasciato dalle singole autorità dei singoli paesi, affianco vi sono i suffissi generici, come punto com, net… non gestite da singoli paesi ma da un’entità che si trova negli Usa chiamata ICAN. Possono crearsi contrasti tra registrazioni e denominazioni protette (diritto esclusivo, assoluto all’uso di questo bene escludendo che altri possano utilizzarlo). Le denominazioni protette sono:  nome e cognome di un individuo  il marchio d’impresa, segno identificativo del prodotto  la ditta nome attraverso cui un imprenditore si fa conoscere sul mercato  testata editoriale di un periodico Dunque il titolare di queste ha diritto esclusivo di usare in ogni forma e ogni modo tale loro proprietà, questo impedisce che altri possano interferire nel libero godimento di questo bene. Ipotizziamo che il titolare di un machio voglia registrare la denominazione protetta, ma scopre che è già stata registrata da un altro soggetto (non titolare del marchio). Questa pratica non è possibile. Ma se c’è un conflitto tra marchi che hanno la stessa denominazione ma sono diverse (es Ferrari macchine vs Ferrari spumante), in questo caso chi prevale? Chi registra per primo. Domain grabbing: coloro che arraffano per le denominazioni e per venderle poi ai legittimi proprietari. Marchio celebre: gode di un privilegio rafforzato. Caso armani.it: Un soggetto che aveva una ditta individuale ( produceva timbri e targhe), si chiama Luca Armani ed aveva registrato un nome a dominio armani.it, in contrasto con la nota casa di moda. Non appena la registrazione viene attuata, la ditta dello stilista si accorge che il dominio è stato già usata → chiama gli avvocati per una contestazione (violenta) contro questo Luca Armani → contraffazione del marchio usato in modo surrettizio per attrarre clientela nel sito di timbri e targhe. Questa registrazione era impropria, per sfruttare l’effetto catalizzatore degli utenti della rete e c’era contraffazione e concorrenza sleale. Ma gli avvocati di Luca A. sostenevano che aveva tutti i diritti in qualità di utilizzatore del proprio nome e cognome. In realtà della eco-mediatica il caso è più lineare. Il tribunale di Bergamo ha stabilito che lo stilista aveva ragione, il dominio che usava Luca Armani avrebbe dovuto registrare a nome dominio l’intera denominazione anche “timbrificio”, producendo confusione → si crea una concorrenza tra imprenditori.

in forma anonima allora produciamo una serie di dati che vengono aggregati ed elaborati automaticamente tramite un’operazione di data mining e riescono, se combinati tra loro, e con altri dati di altri soggetti si riescono a fare delle previsioni che possono essere più o meno attendibili su determinate azioni su singoli o gruppi di soggetti e vengono poi usati per scopi commerciali o promozionali. Diritti della personalità Diritti che sorgono con la nascita dell’individuo, automatici. Sono ad esempio il diritto al nome, l’onore, la reputazione, diritto all’immagine, alla riservatezza, identità personale ed infine il diritto all’oblio. Diritto del singolo a non continuare a reiterare informazioni passate sul proprio conto, però la giurisprudenza stabilisce che occorre valutare ogni volta se sussista ancora un valore collettivo di questi fatti, non esiste una regola fissa. Art 17:

  1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellazione senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno di questi motivi: a) i dati personali non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati raccol b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1,

a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3 d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Caso: Sentenza Google Spain Caso del pignoramento della casa di Gonzales il quale richiede che google elimini gli articoli trattanti tale vicenda. A seguito della sentenza, la Corte di Giustizia dell’Ue dichiara:  L’attività che svolge un motore di ricerca può esser qualificata come un trattamento dei dati. L’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico e nel metterle a disposizione di utenti secondo un ordine di preferenza, deve essere qualificata coma ‘trattamento di dati personali’; e dall’altro lato il gestore di detto motore di ricerca deve esser considerato il ‘responsabile’ del trattamento. → è il responsabile della protezione dati

 quando il gestore di un motore di ricerca apre una succursale in uno Stato membro allora questo determina che dev’essere considerata vigente la normativa della tutela dei dati di quello Stato  il gestore di un motore è obbligato a sopprimere dall’elenco dei risultati a partire dal nome di una persone i link verso pagine web pubblicati informazioni e dati relative a quella persona, anche qualora il nome non sia simultaneamente cancellato dalle pagine web in sè, e ciò anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web erano lecite. → ‘deindicizzare’ la ricerca  Diritto all’oblio su Internet = il giudice deve verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l’inclusione dell’informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Dato che l’interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l’informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi. +++ Attenzione: l’informazione rimarrà su Internet, però sarà più difficile reperirla poichè il motore di ricerca non la presenterà nei primi risultati. Oggi ciascun motore di ricerca ha messo a disposizione dei moduli che chiunque può compilare per richiedere che informazioni relative al suo nome siano facilmente reperibili da Internet. → La maggior parte delle volte le richieste non sono accolte:  perchè il no presuppone che non vi sia alcuna attività successiva, rispondendo si si impiega tempo e risorse. I motori di ricerca in questo modo fanno affidamento sul fatto che l’utente prima o poi si arrenda.  Altra ragione potrebbe essere per via della ‘libertà d’espressione’ il motore si avvale di essa come di appartenenza di tutte, e ritengono che non si debba cancellare nulla sulla rete poichè parte del patrimonio comune. Art. 20 Il diritto alla portabilità dei dati:

  1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
  2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
  3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
  4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.” Cancellazione delle copie cache del motore di ricerca Diritto ulteriore al diritto all’oblio. L’utente può chiedere al motore di ricerca di eliminare quell’informazione dai propri archivi? In Italia esiste un Garante per la protezione dei dati personali (o Garante Privacy) che detiene la funzione paragiurisdizionale , che si avvicina a quella del giudice che svolge le funzioni di scegliere tra diritti contrapposti, che però non è uguale.

Art 17 Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza:

  1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite
  2. il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza* di presunte attivita’ o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. *il significato di queste parole è ancora oggetto di dibattito: da una parte vi è chi ritiene che occorra intervenire senza indugio altri ritengono sia solo l’autorità giudiziaria a poter definire quali sono attività illecite
  3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente. Google Suggest: ricerca per suggerimento, suggerita in base al numero di volte che quella richiesta è stata fatta al motore di ricerca dagli utenti della rete, google registra le frequenti ricerche fatte. Se nella ricerca di un nome si affianca un suggerimento negativo (come truffatore) il motore di ricerca è responsabile, ed ha il dovere di cancellarle quando richiesto.. Principio dell’assenza dell’obbligo di sorveglianza = non vale, soprattutto nei casi in cui gli illeciti sono posti in essere da soggetti anonimi perchè è difficile poter risalire all’identità. Spesso la vittima non potendo individuare il criminale si rivolge al provider (intermediario) dicendo che avrebbe dovuto lui stesso risponderne, in quanto ha messo a disposizione la rete telematica con il quale è stato diffuso il messaggio lesivo. I provider si sono spesso trovati a rispondere per fatti non compiuti. Con la fissazione di questo principio dell’art 17, il legislatore italiano ha deciso di non attribuire al provider un obbligo di sorveglianza generale (‘sceriffi della rete’). Salvo casi in cui gli venga ordinato o se messi al corrente da terzi → qui ha l’obbligo di intervenire, gli americani usano l’espressione ‘notice and take down’. Però non sempre viene accolto dal soggetto intermediario che ritiene che solo un ordine da superiori sia valido per eliminare l’informazione, se essa viene dal soggetto leso o da un terzo allora non sussiste la certezza sull'antigiuridicità di quel comportamento. E’ interessante sottolineare che: l’entità di risarcimento del danno è diversa quando le categorie dei diffamati sono particolari. Ad esempio se si tratta di un magistrato il risarcimento sarà ingiustamente basso. Partendo dal caso della Repubblica.it che riporta spezzoni di programmi tv senza il loro consenso sul suo sito, è stato denunciato dall’emittente tv perchè non avente diritto. Gli avvocati del quotidiano sostengono di non contestare che tali contenuti siano della titolarità dell’emittente, ma li sta usando per finalità informative. Fanno richiamo all’Art 70 della legge 633 = per ragioni culturali è consentito l’uso di opere dell’ingegno, di materiale protetto. L’articolo prevede una eccezione alla regola: il riassunto, citazione o riproduzione di brani o opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi senza autorizzazione se usati per uso di critica o discussione, nei limiti, o a fini di insegnamento o ricerca scientifica. E naturalmente l’opera non deve essere riprodotta nella sua interezza, ma solo in parte. Il tribunale non sostiene la testata, ma si parla di concorrenza sleale con l’emittente. Per la violazione di diritti d’autore il tribunale ha seguito il criterio ‘prezzo del consenso’ ossia per determinare l’importo fa riferimento all’ipotesi il soggetto titolare dei diritti avesse concesso una licenza di uso di tale materiale protetto a un altro soggetto e ne avesse previsto un corrispettivo, per conoscerlo si prende in riferimento altri contratti. Da qui si può evincere il prezzo già sottoscritti.

Interpretazione fittizia di un consenso che non è stato rilasciato. Ma come si compie la quantificazione di un danno? Si fa un calcolo che prevede la commisurazione del danno dell’importo equivalente al corrispettivo che avrebbe percepito il titolare del diritto leso attraverso la concessione di una licenza d’utilizzo. Di fronte alla difficoltà, in Italia, a condannare condotte illecite che hanno come soggetto l’utilizzo non autorizzato di opere protette dal diritto d’autore in formato digitale, è stato escogitato un rimedio. Esso si avvale di autorità per le garanzie delle comunicazioni che ha istituito un apposito ufficio, si occupa di sovrintendere il servizio delle reti di comunicazione, ed ha emanato regolamento volto a proteggere queste opere digitali presenti sulla rete. Prevede una tutela immediata e istantanea contro l’abusiva riproduzione di queste opere protette.

Regolamento emanato ‘in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 70 del 2003 sulla responsabilità dei soggetti prestatori dei servizi della società dell’informazione’ Opera digitale : opera protetta dalla legge sul diritto d’autore, di carattere sonoro videoludico audiovisivo o fotografico, di carattere editoriale o letterario, inclusi programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore (software). Questo prevede misure per contrastare la fruizione non consenziente di opere protette dal diritto d’autore in formato digitale, e mira anche a introdurre strumenti che interrompano la fruizione in violazione → rimedi istantanei Non va a ledere la libertà d’espressione del singolo, ma non salvaguardia la fruizione di opere protette. Questo trattamento non è rivolto all’utente, bensì a coloro che mettono a disposizione tali opere digitali. Istanza all’autorità: è la segnalazione di una diffusione di opera protetta di cui si è titolare al fine di rimuoverla. Perchè ci si rivolge all’autorità indipendente anziché rivolgersi al giudice? Perché la tutela non è la stessa. Il secondo può introdurre un ordine di inibizione al soggetto che usa illecitamente l’opera di ingegno, ma supponendo che questo si trovi in un altro paese lontano può facilmente sfuggire agli ordini del giudice. Mentre l’autorità delle garanzie delle comunicazioni va oltre tali limiti, tramite una procedura tecnica che consente di non poter accedere a quei contenuti, è come se si mettesse un blocco all’indirizzo IP a cui corrisponde l’opera. → in questo secondo caso dunque la tutela è completa, sebbene l’opera rimanga su internet non sarà accessibile dai device del paese da cui si impone questo blocco. Una volta presentata l’istanza si avvia l’istruttoria , ossia il giudice istruisce (acquisisce a sè i documenti utili) la pratica:

  • in primis comunica l’avvio del procedimento ai prestatori di servizio al luogo individuato: se c’è un sito internet che possiede di opere dell'ingegno protette esso dovrà avere un fornitore di servizi che gli presta spazio di memoria, e quindi l’autorità si rivolge a questo fornitore
  • nel caso in cui fosse possibile è bene rintracciare anche l’uploader (gestore del sito) A cui comunica l’avvio del procedimento, e invita questi soggetti a inoltrare delle eventuali difese, presentare delle ragioni se le vogliono far valere. Oppure possono aderire spontaneamente e l’istanza si conclude. Nel primo caso possono entro 5 giorni dalla comunicazione trasmettere delle controdeduzioni a difesa, poi la procedura dev’essere portata a termine e quindi adottando un provvedimento di accoglimento o rigetto. Se ritiene che non ci sia violazione l’autorità dispone l’archiviazione, se invece c’è nel rispetto dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza esige che i prestatori dei servizi impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. Quindi ordina ai prestatori di servizi di far cessare questa violazione. Se i contenuti sono server fuori dai confini nazionali, l’autorità ordina ai prestatori di servizi di mere conduit di disabilitare l’accesso al sito. La stessa procedura può essere applicata per programmi tv sul palinsesto. Importante è la regolamentazione dell'AGCOM in merito, che è stato contestato in quanto non legge approvata da un iter giudiziario, ma comunque approvato perchè rispettoso della Costituzione Italiana. Contratti nel commercio elettronico:

Blockchain, Nft e Metaverso: Blockchain = archivio digitale condiviso e decentralizzato consultabile da chiunque faccia parte delle rete. Usati per la trasmissione di valori. E’ letteralmenre una catena di blocchi contenenti informazioni. Ogni blocco della catena contiene 3 elementi:

  1. dati memorizzati in quel blocco
  2. hash: stringa di numeri e lettere che identifica quel blocco ed il suo contenuto codici,crittografia digitale  hash del blocco precedente, dà origine alla catena e la rende sicura Il primo blocco è detto genesis block. Proof of work = rischiesta di calcoli aggiuntivi che rallenta la creazione di nuovi blocchi e rende complesse le eventuali operazioni di hackeraggio della blockchain. Questo sistema garantisce che con la tecnologia di oggi il tempo per modificare tutta la struttura dei blocchi sarebbe elevatissimo poichè la catena è ampia e lunga. Ciò garantisce una sicurezza tecnologica, però non assoluta. La blockchain usa una catena peer to peer, non centralizzata. Per garantire una maggiore sicurezza a questa tecnologia ci sono soggetti che condividono tale struttura e ciascuno di essi ha una ‘prova di impronta digitale’ e la verifica, qualora ci fosse una manomissione questi la scoprirebbero subito. Tecnologie si usano per

contratti smart contracts : che garantiscono l’autenticità dell'identità del sottoscrittore. Ad esempio il contratto di assicurazione  NFT opere dell’ingegno che sono digitalizzate tramite procedura che si avvale della blockchain così che non possa essere riprodotta da nessun altro. Tutte le transazioni sono disintermediate, per scambiare questi valori non è necessario essere identificati. Le transazioni sono registrate da validatori (stessi utenti del network), le versioni delle transazioni totali sono da loro controllate e aggiornate. Potrebbero in forma illecita riportare versioni diverse, ma per evitarlo si che si mettono d’accordo tramite una votazione matematica a cui partecipano in cambio di denaro. Possibili applicazioni della blockchain:

  1. criptovalute
  2. voto digitale = permetterebbe agli stati di risparmiare, evitare l’assenteismo
  3. industria alimentare = usata per tracciare i prodotti, ad esempio per sapere quale prodotto da ritirare in caso di contaminazione o problemi. Applicabile a tutti i prodotti, per evitare la distribuzione di merci contraffatte o anche per tracciare pacchi.
  4. si possono concludere gli smart contracts tramite sistemi intelligenti, ossia senza l’intervento umano
  5. tutela della proprietà intellettuale = è possibile realizzare opera digitale dell'ingegno. Caso Uffizi: riproduzione digitale di un'opera di Michelangelo, che viene digitalizzato e con la blockchain si riconosce la validità. Dubbio: a chi appartengono i diritti della copia digitale? Del museo degli uffici o della società che ha realizzato l’opera? Effettuata questa riproduzione, la copia 1, se la società informatica volesse farne delle repliche e rivenderle sarebbe lecito? Non c’è una risposta univoca. Questa procedura è stata bloccata.

6. riproduzione di segni distintivi di imprese, come i marchi dei prodotti o servizi.

Primo caso giudiziario sugli NFT relativa alla società Juventus Football Club. Che hanno registrato il marchio juve e juventus e anche la maglia con marchio. La richiesta era di inibire tutti gli NFT del marchio, dopo che era stata creata una figurina digitale di un calciatore (che lo aveva autorizzato) che usava il marchio juventus. Chiede di ritirare dal commercio gli NFT ad esso associati. La società mirava poi alla commercializzazione di tali NFT. Quindi nonostante la società avesse l’autorizzazione del calciatore non aveva quella della società del marchio Juventus. Metaverso = contesto digitale in cui le persone si immergono vengono dotati di particolari dispositivi (caschi con visori e guanti, che offrono capacità sensoriali) che consentono di vivere in questo mondo alternativo digitale. Simile a Second Life. Ciascun utente vive un’esperienza del mondo virtuale. Perchè è un successo? Perchè in esso vige la tecnologia blockchain ed è possibile fare transazioni con la moneta digitale, la quale si compra tramite la moneta reale. Le imprese spingono al metaverso perchè il mercato sarebbe migliore, non fatto di prodotti reali e materiali, ma immateriali, quindi meno costosi. Quali questioni giuridiche comporta? Immaginiamo che un avatar nel metaverso ruba un oggetto di un altro avatar, ciò che avviene nel mondo reale può accadere anche nel metaverso. Questa condotta dev’essere sanzionata? Un caso reale è avvenuto negli Usa dove nel metaverso si è verificato un caso di molestia, la vittima lo ha denunciato nel mondo reale.