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I Diritti delle Persone Detenute: Un'Analisi Approfondita - Prof. Buzzelli, Appunti di Diritto Penitenziario

appunti di diritto penitenziario sufficienti per passare l'esame

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 20/08/2021

Giagi23
Giagi23 🇮🇹

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Partiamo da un foglio bianco, ci vuole una pagina bianca per iniziare a costruire un vocabolario e
un metodo, sono aspetti che rientrano a mio avviso tra i doveri del giurista e ci vuole poi una
pagina bianca per poter scegliere ed essere soprattutto coerenti ed evitare che ci sia una distanza
enorme tra la teoria e la pratica giudiziaria. Spesso le parole non si incontrano coi i fatti e più sono
parole importanti e meno si incontrano e qualche volta quando si incontrano fanno finta di non
conoscersi. Bisogna essere coerenti e saper collegare la teoria ai fatti.
Ci vuole una pagina bianca per dubitare, per esercitare l’arte del dubbio, dobbiamo mettere
sempre e comunque tutto in discussione, sia quello che leggiamo, sia quello che ascoltiamo,
quando c’è tanta sicurezza e poco dubbio spesso c’è anche scarso approfondimento.
Ci vuole una pagina bianca per comprendere, nel senso di capire la realtà, le norme, ma significa
anche delimitare, circoscrivere il campo d’indagine, essere consapevoli di quelli che sono i nostri
argomenti e gli oggetti di discussione.
Ci vuole una pagina bianca per scartare, buttare via i pre-giudizi, le supposizioni che sono tipiche
del sistema inquisitorio, l’inquisitore supponeva e andava alla ricerca di quello che aveva già in
testa, i luoghi comuni, l’illegalità. Spesso si utilizza la definizione carcere illegale, dobbiamo anche
scartare la rigida separazione tra un dentro e un fuori, non è così netto questo distinguo.
Su una pagina bianca possiamo lasciare da parte i dogmi, così che non ci siano eresie né eretici da
mandare al rogo, possiamo inserire ciò che vogliamo, andando avanti con delle affermazioni che
dovranno essere argomentate, verificare le affermazioni. Ci sono affermazioni con cui si dice che si
sostiene la pena di morte ma bisogna aggiungere il perché di certe affermazioni, questo metodo di
affermare e poi argomentare è un metodo che offre una libertà di scegliere, scartare, dubitare ma
è un metodo che inchioda alle responsabilità, infatti spesso non viene utilizzato e ci si ferma al
primo livello, cioè l’affermazione. Si è liberi di dire ma poi ogni nostra parola va supportata da
argomenti e questo implica anche conoscenza, studio e approfondimento. Il metodo per noi è
quello che collega l’affermazione alle argomentazioni per sostenere l’affermazione stessa, ma la
nostra pagina bianca indica anche la difficoltà di iniziare.
Orizzonte monocromo, un unico colore, normalmente la persona detenuta perde alcuni sensi e il
primo è proprio la vista perché quando si è abituati a vedere un solo colore si diventa poi incapaci
di distinguere gli altri colori; in carcere servono occhiali perché se ci si abitua a vedere un solo
colore si perde la vista. Lo possiamo utilizzare come metafora, c’è bisogno di lenti di
ingrandimento per vedere anche le piccole cose, questo è il nostro discorso di avvio.
È importante dedicare questo corso a:
Ebru Timtik, avvocata, nata nel 1978, deceduta (Istanbul, il 27 agosto 2020) dopo 238 giorni di
sciopero della fame. Arrestata, condannata, morta per aver chiesto un equo processo. Una donna
avvocata morta per sciopero della fame in Turchia, non le era rimasto altro dopo l’arresto che il
proprio corpo e con il suo corpo ha iniziato a protestare, è morta per difendere i suoi diritti, quelli
dei suoi assistiti e anche i nostri diritti.
Perché un inizio così sconclusionato?
Contiene già tanti problemi legati alla nostra materia, ad esempio se ripensiamo ai doveri del
giurista che deve precisare bene un metodo e creare un vocabolario, ecco un giurista ha un
compito preliminare, quello di costruire un linguaggio comune, che serva anche ad altri e non solo
a noi, questo non significa reclamare un ruolo così elitario, è esattamente il contrario, vuol dire
con molta umiltà avviare un discorso che sia ripulito da parole ingombranti, altosonanti e da luoghi
comuni, come la rieducazione, la dignità, sono parole che devono essere circoscritte.
Bisogna essere consapevoli che solo all’apparenza il settore penitenziario è un nostro monopolio,
cioè registra una supremazia di noi giuristi, in realtà la situazione attuale e di un tempo ci mostra
che le cose sono sempre andate diversamente, Voltaire, Beccaria hanno scritto di carcere senza
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Partiamo da un foglio bianco, ci vuole una pagina bianca per iniziare a costruire un vocabolario e un metodo, sono aspetti che rientrano a mio avviso tra i doveri del giurista e ci vuole poi una pagina bianca per poter scegliere ed essere soprattutto coerenti ed evitare che ci sia una distanza enorme tra la teoria e la pratica giudiziaria. Spesso le parole non si incontrano coi i fatti e più sono parole importanti e meno si incontrano e qualche volta quando si incontrano fanno finta di non conoscersi. Bisogna essere coerenti e saper collegare la teoria ai fatti. Ci vuole una pagina bianca per dubitare, per esercitare l’arte del dubbio, dobbiamo mettere sempre e comunque tutto in discussione, sia quello che leggiamo, sia quello che ascoltiamo, quando c’è tanta sicurezza e poco dubbio spesso c’è anche scarso approfondimento. Ci vuole una pagina bianca per comprendere, nel senso di capire la realtà, le norme, ma significa anche delimitare, circoscrivere il campo d’indagine, essere consapevoli di quelli che sono i nostri argomenti e gli oggetti di discussione. Ci vuole una pagina bianca per scartare, buttare via i pre-giudizi, le supposizioni che sono tipiche del sistema inquisitorio, l’inquisitore supponeva e andava alla ricerca di quello che aveva già in testa, i luoghi comuni, l’illegalità. Spesso si utilizza la definizione carcere illegale, dobbiamo anche scartare la rigida separazione tra un dentro e un fuori, non è così netto questo distinguo. Su una pagina bianca possiamo lasciare da parte i dogmi, così che non ci siano eresie né eretici da mandare al rogo, possiamo inserire ciò che vogliamo, andando avanti con delle affermazioni che dovranno essere argomentate, verificare le affermazioni. Ci sono affermazioni con cui si dice che si sostiene la pena di morte ma bisogna aggiungere il perché di certe affermazioni, questo metodo di affermare e poi argomentare è un metodo che offre una libertà di scegliere, scartare, dubitare ma è un metodo che inchioda alle responsabilità, infatti spesso non viene utilizzato e ci si ferma al primo livello, cioè l’affermazione. Si è liberi di dire ma poi ogni nostra parola va supportata da argomenti e questo implica anche conoscenza, studio e approfondimento. Il metodo per noi è quello che collega l’affermazione alle argomentazioni per sostenere l’affermazione stessa, ma la nostra pagina bianca indica anche la difficoltà di iniziare. Orizzonte monocromo, un unico colore, normalmente la persona detenuta perde alcuni sensi e il primo è proprio la vista perché quando si è abituati a vedere un solo colore si diventa poi incapaci di distinguere gli altri colori; in carcere servono occhiali perché se ci si abitua a vedere un solo colore si perde la vista. Lo possiamo utilizzare come metafora, c’è bisogno di lenti di ingrandimento per vedere anche le piccole cose, questo è il nostro discorso di avvio. È importante dedicare questo corso a: Ebru Timtik, avvocata, nata nel 1978, deceduta (Istanbul, il 27 agosto 2020) dopo 238 giorni di sciopero della fame. Arrestata, condannata, morta per aver chiesto un equo processo. Una donna avvocata morta per sciopero della fame in Turchia, non le era rimasto altro dopo l’arresto che il proprio corpo e con il suo corpo ha iniziato a protestare, è morta per difendere i suoi diritti, quelli dei suoi assistiti e anche i nostri diritti. Perché un inizio così sconclusionato? Contiene già tanti problemi legati alla nostra materia, ad esempio se ripensiamo ai doveri del giurista che deve precisare bene un metodo e creare un vocabolario, ecco un giurista ha un compito preliminare, quello di costruire un linguaggio comune, che serva anche ad altri e non solo a noi, questo non significa reclamare un ruolo così elitario, è esattamente il contrario, vuol dire con molta umiltà avviare un discorso che sia ripulito da parole ingombranti, altosonanti e da luoghi comuni, come la rieducazione, la dignità, sono parole che devono essere circoscritte. Bisogna essere consapevoli che solo all’apparenza il settore penitenziario è un nostro monopolio, cioè registra una supremazia di noi giuristi, in realtà la situazione attuale e di un tempo ci mostra che le cose sono sempre andate diversamente, Voltaire, Beccaria hanno scritto di carcere senza

essere giuristi. Necessità di predisporre quindi un linguaggio comune, il nostro compito di creare questo linguaggio comune è quello di mescolare i saperi, si parla di meticciato, bisogna abbandonare le visioni ambiziose multiculturali, si tratta semplicemente di mescolare i saperi, è un obbligo per noi giuristi ed è un impegno anche nei confronti degli altri. Il carcere in attesa della sua fine, come terreno d’incontro con altri studiosi, non c’è sempre stato e non deve continuare ad esserci. Al momento il carcere c’è e deve essere un momento di incontro con altri studiosi. Perché questa operazione? È necessaria perché devono esserci basi solide per poter progettare e criticare, perché anche la miglior proposta da qualunque parte provenga è destinata sempre a scontrarsi con il quadro normativo esistente a livello interno, nazionale ma anche a livello internazionale e con la giurisprudenza. Bisogna conoscere bene le fonti e bisogna sempre fare i conti con la giurisprudenza dei giudici nazionali e internazionali; se penso ai provvedimenti della nostra magistratura, dei provvedimenti della corte di giustizia dell’UE. Solo avendo chiaro il linguaggio e queste fonti si possono predisporre delle buone prassi, è una locuzione che nasce in particolare nel linguaggio dell’UE, ed è collegata ad un’attività di monitoraggio utile a cercare la pratica operativa che nella realtà quotidiana funziona meglio delle altre, una volta individuata viene messa a disposizione nel sistema perché venga adottata al di fuori dell’ambiente in cui è stata ideata e creata. La creazione del linguaggio comune non concede nulla al populismo, intende offrire un’interpretazione scomoda del garantismo e muove da un’idea specifica di libertà. Un cattivo linguaggio è una forma di non libertà, se non siamo padroni del linguaggio saremo schiavi di un linguaggio scelto da altri per noi; se non siamo consapevoli delle partole utilizzate non riusciremo mai a concepire pensieri critici, ad avanzare proposte o criticare quelle degli altri. È importante essere padroni delle parole ed è importante scegliere le definizioni che vanno bene per i nostri ragionamenti.  Non bisogna dare spazio al populismo Cosa significa? Significa che il legislatore deve imporre una politica criminale non assecondando l’opinione pubblica, cioè quello che urla l’opinione pubblica. Di questa scelta è assolutamente convinta la Corte europea dei diritti dell’Uomo, sentenza 6 ottobre 2005, si tratta del caso Hirst n.2 contro il Regno Unito. In questa sentenza la corte si occupa del problema del diritto di voto dei detenuti, al paragrafo 70 i giudici scrivono delle riflessioni che sono molto più generali rispetto al tema specifico del diritto di voto; scrivono: “ non c’è posto nel sistema della convenzione europea che riconosce tolleranza e apertura di spirito come caratteristiche di una società democratica, non c’è posto per una privazione automatica basata unicamente sul fatto che ciò potrebbe infastidire l’opinione pubblica .” Devono prevalere i diritti e le garanzie rispetto all’opinione pubblica, è un’affermazione forte che potrebbe non essere condivisa; questo non correre dietro all’opinione pubblica è collegato con il garantismo scomodo.  Bisogna interpretare in modo scomodo il garantismo Garantismo scomodo ma autentico , la scomodità crea fastidio, non è conformista e soprattutto non è ad personam, vale per tutti o altrimenti per nessuno. Significa anche rifiutare atteggiamenti di pura propaganda, significa adottare provvedimenti che possono anche essere impopolari e sgraditi all’opinione pubblica, significa non scendere a patti se in gioco c’è la dignità delle persone. Cosa vuol dire garantismo? Significa che è necessario assolvere anche quando la piazza chiede la condanna e si dovrà condannare nonostante la piazza chieda l’assoluzione. Se ripensiamo a questo gioco di parole capiamo che dietro il garantismo scomodo si nasconde l’indipendenza della magistratura, di uno dei 3 poteri dello stato; così inteso il garantismo azzera la rigida separazione tra dentro e fuori, c’è un muro che separa la società interna da quella esterna 

Riposizionare le parole Bisogna dare un nuovo ordine alle parole perché niente è scontato in questo nostro settore, cioè niente è mai del tutto certo ed acquisito, niente è normale o meglio incominciamo ad usare l’aggettivo normale in 2 modi diversi, c’è una lunga tradizione dietro questo vocabolo. Noi utilizziamo il termine normale secondo la nostra concezione moderna quantitativa , cioè è ciò che capiva più di frequente; quando si ha sete si apre il frigorifero, quando si ha caldo è normale accendere il ventilatore, mangiare un gelato, quando si ama e quando si provano sentimenti verso una persona o si è attratti, è normale avere dei rapporti fisici. Queste sono cose semplicissime per noi, non sono normali in un istituto penitenziario, il più delle volte mancano i frigoriferi in carcere; un poeta turco che è stato in carcere dice che bere un bicchiere d’acqua fredda lo fa sentire libero, non ci sono i ventilatori e quando ci sono non funzionano, fare la doccia può risultare una sorta di privilegio, il lavarsi è collegato al regime detentivo, può sembrare una cosa curiosa ma a seconda del regime detentivo c’è la possibilità o meno di aver accesso alle docce, per quanto riguarda l’amore è bandito, una sentenza della corte costituzionale è intervenuta per dire al legislatore che dovrebbe occuparsene, ci sono state varie proposte legislative che mettono in risalto il diritto all’affettività. L’art. 18 dell’ordinamento penitenziario prevede i colloqui con i famigliari ma stabilisce anche sempre un controllo visivo a distanza. Quello che quindi per noi risulta normale non lo è per una persona detenuta, però questo discorso è concentrato sul normale in termini numerici. Gli antichi avevano una visione opposta, non quantitativa ma qualitativa , non erano preoccupati da ciò che capita più di frequente ma pensavano a ciò che è meglio che capiti. Ragionando con la qualità e non con il fattore quantità, dal punto di vista antico è normale quando si è attratti da una persona avere dei rapporti, non perché capita di frequente ma è giusto che sia così da un punto di vista qualitativo. Se impieghiamo il normale in queste 2 direzioni, qualità e quantità, ci accorgiamo che i nostri ragionamenti cambiano, l’esempio più eclatante che dovrebbe farci capire la distanza tra la realtà penitenziaria e quotidiana di tutti i giorni e quello che troviamo scritto nelle leggi. Esempio: sovraffollamento , basterebbe parlare di affollamento per dare l’idea di un posto pieno di gente ma se utilizziamo il vocabolo sovraffollamento diamo l’idea della calca, cioè di un luogo in cui le persone stentano a muoversi, infatti il sovraffollamento lo si può intendere come assenza dello spazio minimo che dovrebbe essere garantito a tutte le persone detenute. Lo spazio minimo corrisponde a 3 metri quadri. Come si calcola lo spazio minimo? Quello spazio al di sotto del quale c’è la violazione dell’art. 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo? il sovraffollamento secondo la corte di Strasburgo equivale a tortura e viola quindi l’art. 3. Per calcolare i metri quadri ci sono vari metodi, la corte di Cassazione a sezioni unite di recente ha risolto il quesito che proveniva dalla prima sezione semplice della cassazione, la corte a sezioni unite ha risposto che nella valutazione dello spazio minimo si deve aver riguardo alla superficie che assicura il normale movimento, vanno detratti gli arredi fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello , sentenza del 24 settembre 2020. Partendo dalla parola normale siamo arrivati al sovraffollamento, il recente intervento delle sezioni unite ha risposto ai dubbi e ai contrasti delle sezioni semplici, precisando come deve essere calcolato lo spazio minimo. Davvero c’è il sovraffollamento? Se prendiamo in esame le statistiche pubblicate di recente e che riguardano l’Europa, i dati aggiornati al 2018 che riguardano la capienza delle carceri e le persone detenute in Europa ci forniscono un primo elemento, la % dei detenuti in Europa è di 111 detenuti per 100.000 abitanti; questa secondo le statistiche ufficiali è la cifra più bassa degli ultimi anni. i

numeri dimostrerebbero un calo delle persone detenute e confermerebbero anche la diminuzione dei reati commessi. Se le cose stanno così verrebbe smentito l’allarme dei giornali e dei politici che riguarda il costante aumento della criminalità, invocando l’ordine e il pugno duro, però l’analisi dei dati disegna un quadro completamente diverso; ciò significa che c’è una distanza siderale enorme tra il numero dei crimini e la percezione dei crimini, un conto è la commissione del crimine, altra è la paura del crimine, questo ci fa capire quanto diverse siano le statistiche rispetto a quello che si ascolta o si legge sui giornali. Per quanto riguarda l’Italia, esaminando questi dati, risulta che il tasso di sovraffollamento all’interno dei paesi dell’Ue è molto elevato, siamo al 115% e siamo 4° per tasso di sovraffollamento. Se si osservano queste statistiche e ci si occupa delle vicende di casa nostra, è il trend della popolazione detenuta, un periodo immediatamente successivo alla sentenza Torreggiani con cui i giudici europei hanno condannato l’Italia per sovraffollamento, in cui la popolazione detenuta è diminuita e poi però per effetto della sentenza stessa. Poi però lentamente si è cominciato a risalire e nel 2018 ai è superata quota 61.000 persone detenute; a fine febbraio del 2020 i detenuti erano più di 61.000 poi il covid ha modificato la situazione e i provvedimenti adottati per gestire quest’emergenza hanno portato ad una netta diminuzione del numero dei detenuti che sono passati a 52.000a giugno 2020; questa diminuzione non ha però risolto il problema del sovraffollamento, la capienza regolamentare è molto al di sotto.  I numeri dimostrano che c’è un continuo aumento della capienza delle carceri italiane, ma non si risolve il problema del sovraffollamento costruendo nuovi istituti, si costruisce ma il sovraffollamento permane. In Europa calano i reati, calano i detenuti, in Italia ci sono meno comportamenti delittuosi ma permane il sovraffollamento. Un conto è il sovraffollamento e un altro fenomeno è la bulimia penitenziaria, sono fenomeni che devono essere distinti tra loro per comprendere le situazioni nei vari paesi. In merito al sovraffollamento, non è collegato ai reati, le statistiche ci fanno capire che non si risolve costruendo nuove carceri; sarebbero comportamenti normali ma in realtà i detenuti continuano a vivere in situazioni di sovraffollamento. Se le cose stanno in questo modo dovremmo capire che i vari luoghi comuni, la delinquenza aumenta, basta costruire nuovi istituti, questi sono destinati ad uscire sconfitti se si pone attenzione e si analizzano i dati e non solo quelli italiani. La parola normale che usiamo spesso con molta superficialità deve essere impiegata con cura e attenzione, è una parola ambigua, possono esistere 2 versioni e a seconda della versione i risultati cambiano, è normale il sovraffollamento in termini quantitativi, ma non dovrebbe esserlo in termini qualitativi perché andrebbero rispettati gli standard di legge. Queste condizioni appaiono normali, la maggioranza degli istituti penitenziari contiene troppi detenuti, questo ci permette di introdurre un’altra espressione spesso utilizzata, il carcere fuori legge, anche se dovrebbe essere il luogo più trasparente e legale, in realtà è il luogo più opaco e meno dotato di legalità, infatti si parla del carcere come un luogo fuori legge, soprattutto per queste condizioni di sovraffollamento. L’espressione è collegata a tante sentenza della corte europea che è convinta che tanti penitenziari siano fuori legge, sentenza 28 giugno 1984 caso Campbell e Fell contro il Regno Unito, i giudici condannarono il regno unito per violazione del diritto di difesa, ma ad un certo punto utilizzano queste parole: “la giustizia non si deve arrestare alla porta delle prigioni.” Sarebbe normale per la giustizia entrare, non avrebbero dovuto neppure scriverlo i giudici, se la corte europea arriva ad utilizzare queste parole è perché il carcere è fuori legge, possiamo citare questa sentenza e richiamare un provvedimento più recente, una sentenza del 18 marzo 2014 della seconda sezione della corte europea ed è il caso di Ocalan contro la Turchia, i giudici scrivono che: “le prigioni non dovrebbero essere come le porte dell’inferno, altrimenti prenderebbero

È possibile che lo stato si vendichi verso le persone detenute utilizzando la tortura? Maltrattando? È possibile torturare, maltrattare, invocando delle situazioni di pericolo in nome dello stato di emergenza, della sicurezza di cui parla l’art. 1 dell’ordinamento penitenziario? No, senza se e senza ma, non è dettato da buonismo, ma si nasconde l’art. 13 costla libertà personale è inviolabile, è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà ”. Poco importa che siano detenuti o condannati o che siano persone in stato di custodia cautelare in carcere, il no è giustificato dal contenuto di questo art della costituzione a cui possiamo abbinare anche l’art. 27 co.3 costLe pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato .” Il no va argomentato citando l’art. 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo , definito il pilastro dell’intera convenzione europea divieto di tortura, “ NESSUNO può essere sottoposto a tortura né a pene inumane o degradanti ”. Questo art. vieta la tortura, è un art. breve e fatto di parole semplici e comprensibili da tutti; questo è impermeabile ad ogni sorta di bilanciamento, non può essere messo su un piatto della bilancia, non si può bilanciare il divieto di tortura in nessun modo. Questo divieto è inderogabile anche in stato di urgenza, dobbiamo affiancare alla lettura di questo art. la lettura dell’art. 15 della convenzione europea dei diritti dell’uomo , “ 1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

_2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

  1. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.”_ Lo stato di urgenza collegato a calamità naturali, a guerre e anche a grandi eventi criminali, non può essere invocato per sospendere i diritti indicati dall’art. 3. Anche determinate garanzie processuali che derivano dall’art. 6 della convenzione europea (equo processo) e dall’art. 5 (libertà personale), possono essere sospese; quindi molte garanzie possono essere sospese con un sistema di avvisi idoneo, ma mai e poi mai possono essere sospese le garanzie collegate all’art. 3. Questa regola vale “anche nelle circostanze più difficili ed indipendentemente dalla condotta della vittima, cioè colui che subisce il maltrattamento e la tortura”. Parole contenute nella sentenza Labita del 2004  primo caso di condanna dell’Italia per violazione dell’art. 3, poi la sentenza del 22 giungo 2017 caso Bartesaghi e Gallo contro Italia con nuova condanna per violazione dell’art. 3.  No alla tortura in qualunque momento e qualsiasi cosa sia stata commessa, non è giustificabile sulla base di una presunta lotta al terrorismo o alla criminalità organizzata e transnazionale. La risposta al problema può essere semplicissima, nel momento in cui i rappresentanti dello stato utilizzano la tortura finiscono per usare gli stessi mezzi dei terroristi e dei criminali. Un’altra questione riguarda la distinzione netta tra il crimine di tortura e il ricorso alla forza fisica da parte delle forze dell’ordine, da parte della polizia penitenziaria. Se non inseriamo questa frattura netta rischiamo di fare un discorso confuso, strumentale e strumentalizzato, spesso si sente dire che il crimine di tortura non dovrebbe essere previsto perché in questo modo gli appartenenti alle forze dell’ordine avrebbero le mani sempre legate, non è vero, non corrisponde alle fonti nazionali e internazionali.

Art. 41 dell’ordinamento penitenziario , è dedicato all’impiego della forza fisica e all’uso dei mezzi di coercizione “ non è consentito l’impiego della forza fisica verso i detenuti, se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, tentativi di evasione, per vincere la resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ” il ricorso alla forza è ammesso a patto che sia proporzionato, quello che costituisce sempre un crimine è l’atto sproporzionato. Significa che il manganello lo si può usare, non sono invece in dotazione le armi, neppure il taser che è classificato come strumento di tortura. L’art. 41 al co.2 prosegue precisando che “ una volta effettuato il ricorso alla forza fisica, bisognerà immediatamente riferire al direttore dell’istituto che potrà disporre accertamenti ed indagini del caso ”. Il direttore del carcere è la persona che controlla e da ordini anche alla polizia giudiziaria, infatti un eventuale uso delle armi in casi delicati deve essere autorizzato dal direttore. Scontato, normale, emergenza, sovraffollamento, tortura, libertà personale, detenzione pubblica;  normale è un termine impiegato in modo diverso e a seconda della concezione da cui si parte  L’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, tratta le situazioni di emergenza  Sovraffollamento si è fatto riferimento alle statistiche, ai 3 metri quadri, all’intervento delle sezioni unite della cassazione e della corte di Strasburgo.  Il crimine di tortura, i casi di violenza alle donne, di violenza domestica, alle donne, sono risolti dalla corte europea ricorrendo all’art. 3, cioè che sono tutte delle torture.  Libertà personale, caratterizzato dell’essere personale  Detenzione pubblica, carcere come servizio pubblico Tutte queste parole fanno capo e sono riconducibili e tenute insieme da un’altra parola CORPO. È proprio la parola corpo che lega tutte queste parole, anno 1215 e si parlava di Habeas Corpus, espressione latina che possiamo tradurre: che ti sia ridata la libertà/che tu abbia il corpo, è alla base del nostro art. 13 cost. I diritti del corpo sono il corpo dei diritti, costituiscono il corpo dei diritti, costituiscono il nucleo principale ed introdurre il tema della dimensione corporale ha a che fare con il rispetto, con la dignità (art. 1 ordinamento penitenziario bisogna tutelare il rispetto della dignità), è il primo valore tutelato a livello europeo, ricorre in tanti discorsi ma poi cosa significa? Ci sono parametri per misurare la dignità? Se c’è dignità non c’è paura, non c’è dolore, serve per stabilire il rapporto tra il singolo e l’autorità statale; se c’è dignità c’è anche una sorta di serenità, di non dolore, c’è rispetto della dimensione fisica e psicologica della persona. Beccaria nel suo libro scrive “ non c’è libertà ogniqualvolta le leggi permettano che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa ”, cosa significa dignità alla fine? Significa non essere considerati una cosa, quando l’individuo è considerato una cosa è uno straccio che si può buttare di qua e di la, si può torturare in tutti i modi perché è uno scarto È un corpo vulnerabile. Corpo vulnerabile Tutte le parole fino ad ora impiegate sono legate da un’altra parola fondamentale, CORPO o DIMENSIONE CORPORALE, per noi si tratta di analizzare tutte le problematiche che ruotano intorno alle questioni relative ad un corpo che comunque è VULNERABILE, cosa può voler dire? Vulnus significa ferita, la persona vulnerabile è una persona che rischia di ferire e di ferirsi, è debole e delicata, se andiamo a consultare vari documenti di provenienza europea troveremo il richiamo a categorie/gruppi di individui che sono vulnerabili. Quando si parla di categoria vulnerabili nell’elenco compaiono anche le persone detenute, oltre ai minori, anziani, disabili, donne, persone malate. Ha senso allora parlare del detenuto come persona vulnerabile, possiamo aiutarci con una serie di fonti, prima fra tutte la sentenza Torregiani

La sentenza n. 13 del 1994 i giudici scrivono “ il diritto al nome è un segno distintivo irrinunciabile dell’identità personale ”, la differenza tra il nostro sistema attuale e quello precedente del 1931 è enorme. Cos’è la detenzione di un corpo che abbiamo definito vulnerabile? La detenzione è l’opposto della libertà personale o di tutte le libertà? Se leggiamo le sentenze della corte europea e leggiamo tra le righe le sentenze e i provvedimenti della corte costituzionale ci troviamo di fronte ad un indirizzo chiaro, inequivocabile e preciso, detenere una persona significa privare l’individuo della libertà personale e non di tutte le libertà, rimangono dei residui, la sentenza del 1993 dice che esiste il primato della persona umana e dei suoi diritti specie quando quei diritti sono fondamentali, cosa significa diritto fondamentale? Cosa vuol dire diritti fondamentali? Stiamo parlando dei diritti di tutti, di quei diritti indisponibili, non sono negoziabili, non possono e non devono essere oggetto di scambio economico e politico, oggetto di deformazioni ideologiche, i diritti fondamentali sono le leggi del più debole contro la legge del più forte, il diritto alla salute è un diritto che deve essere mantenuto e garantito anche alla persona detenuta, bisognerà vedere quali piccole limitazioni subisca questo diritto, ma non può essere calpestato completamente. Tutti i provvedimenti citati conducono nella stessa direzione, la sentenza del 1994 parla del diritto al nome, sentenza che ad un certo punto afferma che il diritto al nome è un segno distintivo irrinunciabile dell’identità personale, perché è tanto importante? Potrebbe essere un’affermazione scontata e invece non lo è, si capisce quanto sia importante andando ad esaminare il regolamento del 1931, quello che disciplinava l’ambiente penitenziario prima della legge del luglio del 1975. Nel regolamento del 1931 troveremo che l’appello delle persone detenute viene fatto attraverso il numero di matricola, è la soppressione totale della personalità. Se noi accettiamo questa prima coppia detenzione v. libertà personale, dobbiamo poi impostare ogni successivo ragionamento partendo da questa contrapposizione, è un imperativo, dobbiamo partire da li o da questa coppia e poi costruire il sistema penitenziario; cosa accade se si accetta la coppia antitetica per cui la detenzione è privazione di tutte le libertà? Se accettiamo questa coppia accade che possiamo invocare la durezza delle pene, se partiamo dal presupposto che la detenzione prima di qualsiasi libertà si potrebbe usare il pugno di ferro o il taser, in questo caso quindi vengono negati tutti i diritti, quel corpo non ha diritti, ha perso la dignità, è una cosa. La detenzione in contrapposizione alla libertà personale invece è la coppia nella cui direzione vanno le fonti nazionali, internazionali ed i provvedimenti delle corti costituzionali e della corte europea, questa coppia ci impone consapevolezza, il grado di civiltà di un consenso sociale lo si misura osservando lo stato delle carceri, Voltaire disse “ non voglio conoscere la bellezza dei vostri palazzi, ditemi piuttosto come si sta nelle vostre carceri”, era stato per un certo periodo nel carcere della Bastiglia. Citiamo la frase dal vangelo secondo Matteo “ ero carcerato e siete venuti a trovarmi, ero malato e siete venuti a trovarmi ”, la nostra prima coppia è quella che avvia tutti i discorsi ma ponendoli su una strada impegnativa, una strada di consapevolezza ed una strada caratterizzata da un’estrema effettività, ci deve essere sempre lo sforzo di garantire che quanto è scritto nella costituzione riceva una concreta tutela da parte di un organo giurisdizionale, debbono esistere sempre rimedi risarcitori e si deve fare opera di prevenzione per evitare maltrattamenti e torture della prassi; bisogna sempre collegare quanto dichiarato al momento della tutela e al momento della prevenzione. Michael Fouco diceva che nessuno può essere certo di sfuggire alla prigione.

Domane fatte alla prof:

  1. Una persona non ha capito perché i governi non scelgano la via delle misure alternative rispetto alla misura detentiva, non si segue questa esecuzione penale esterna perché non di vincono le campagne elettorali utilizzando questi argomenti, è più facile invocare leggi e ordine, il pugno di ferro e tolleranza zero.
  2. Passaggio di Beccaria, cioè che talvolta la persona sia considerata una cosa, sostenendo che quelle parole sono contenute nel suo libro al capitolo 27; questa citazione per Pietro Calamandrei che ha commentato il libro di Beccaria rappresenta la dignità, da significato concreto al termine dignità della persona.
  3. Informazioni in merito all’utilizzo del Taser, la Polizia penitenziaria può ricorrere all’uso della forza perché l’art. 41 dell’ordinamento penitenziario lo permette ma il principio fondamentale è quello della proporzione. Il taser è uno strumento sproporzionato perché secondo vari organismi internazionali è uno strumento potenzialmente mortale, anche secondo il comitato Onu contro la tortura che alcuni anni fa si era espresso criticando l’introduzione del taser in Portogallo. Negli USA il taser è usato e secondo amnesty international i morti si contano a centinaia, in 9 casi su 10 le persone colpite risultavano disarmate e in 4 casi su 10 risultavano soffrire di disturbi mentali. La stessa azienda che produce i taser riconosce un fattore di rischio mortale e molti autorevoli medici e professori internazionali statunitensi sono concorsi nell’affermare che lo shock causato dall’impiego del taser può produrre arresto cardiaco. Può essere annoverato tra gli strumenti di tortura; non ci sono pronunce contro l’Italia, ci sono 2 sentenze della corte europea: a. 23 maggio 2019 condanna della Polonia per violazione sostanziale e procedurale dell’art. 3 sul divieto di tortura, la Polonia viene condannata con questa sentenza della corte di Strasburgo per fatti verificati nel 2011, il ricorrente è un cittadino polacco che nel 2011 viene arrestato durante indagini relative al sequestro di persona, 2 giorni dopo viene rilasciato perché completamente estraneo al sequestro. Denuncia di aver subito delle violenze sia durante la custodia in carcere che al momento dell’arresto quando una squadra di agenti armati aveva fatto irruzione ed era entrata nel suo appartamento e aveva iniziato a colpirlo in varie parti del corpo col taser. La corte ritiene illegittima la condotta mantenuta dalla polizia nell’appartamento del ricorrente e ritiene anche che vi sia stata una seconda violazione sempre dell’art. 3 della convenzione europea ma sotto il profilo procedurale, perché lo stato polacco non aveva indagato a sufficienza sullo svolgimento dei fatti, era stato incapace di dare risposte alle denunce del cittadino che aveva subito questo trattamento. b. 30 settembre 2014 la corte di Strasburgo aveva emesso un provvedimento di condanna verso la Bulgaria per violazione dell’art.3, era stato utilizzato il taser durante l’irruzione negli uffici di una società di servizi internet, l’uso era stato inadeguato e sproporzionato, inadeguata anche l’inchiesta che avrebbe dovuto chiarire le vicende. Domande: Dati pubblicati dal ministero della giustizia metà ottobre 2020, carcere di Poggio Reale (Napoli) ci sono 550 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, 2124 a fronte di 1571 posti; l’emergenza covid sembrava aver ridotto il tasso di sovraffollamento, a denunciare questa situazione è il garante delle persone private della libertà, questo ha denunciato il sovraffollamento ma ha anche criticato le ragioni del sovraffollamento che sta nell’eccessivo ricorso della custodia cautelare in carcere. Il sovraffollamento è collegato alla detenzione di persone sottoposte a provvedimenti ancora in fase processuale e ad un limitato ricorso a pena alternative alla

dietro questa prescrizione ci sono ancora troppi casi in cui le detenute non solo partoriscono in carcere ma lo fanno ammanettate al letto, sono stati segnalati casi in vari paesi, alcuni anche nel Regno Unito, queste regole vanno tenute presenti per impostare il tema della detenzione femminile e delle madri con prole. È uscito di recente il libro di una docente californiana che si occupa di studiare la detenzione femminile, questa docente è femminista ma sostiene l’inutilità del carcere per gli autori di violenza alle donne e violenze sessuali, parla in casi del genere di un autentico fallimento del carcere e propone un netto abolizionismo. Una studiosa femminista che si oppone con forza alla detenzione degli autori di violenze sulle donne, parla di autentico fallimento di queste forme di detenzione per reati che sono gravissimi perché spesso noi parliamo di violenza domestica, sessuale, ma sulla base della giurisprudenza della corte di Strasburgo la violenza alle donne è paragonata a tortura. Infatti, i casi di violenza sono risolti in base all’art. 3 della convenzione europea, lo stupro rientra tra i grandi crimini allarmanti, cioè crimini di guerra e contro l’umanità. Questa delicatissima presa di posizione che riguarda il trattamento degli autori di violenze sessuali. Detenzione femminile e ordinamento penitenziario Si parlava di criminalità al femminile e di detenzione femminile, un punto fermo che si leggano le statistiche ministeriali italiane, che si vadano a vedere le statistiche a livello europeo, di sicuro i numeri sono piccoli, o le donne riescono a delinquere meglio o delinquono di meno, se osserviamo anche l’andamento italiano non si supera mai il 5% di popolazione detenuta femminile, ciò nonostante c’è una situazione di sovraffollamento e di maggior disagio perché è un istituzione totale al maschile pensata da uomini per uomini. Ci sono donne che presentano problemi particolari specie quando hanno figli piccoli o minorenni, dobbiamo tenere presente l’art. 34 delle regole penitenziarie europee in cui si parla delle donne e delle loro esigenze come la libertà di partorire, questo è il punto di partenza dei vari discorsi, questo va letto con il successivo art. 36 in cui si parla dei minori in tenera età, si dice che possono restare in istituto a fianco della madre ma deve corrispondere ad un interesse del minore che è difficile da misurare. Altro punto fermo è il fatto che i minori non possono essere considerati detenuti, la responsabilità penale è personale e non si può considerare un minore che segue il genitore in carcere come detenuto, questo è il principio poi di fatto quel bambino il può delle volte vedrà il cielo a sbarre. Per impostare il discorso dobbiamo tenere presente queste 2 regole penitenziarie ed una serie di articoli che ritroviamo nel nostro ordinamento, nel cpp in merito alla custodia cautelare in carcere nel libro IV ed in particolare l’art 275 cpp in cui troviamo un riferimento alla custodia cautelare in carcere al femminile. Ci sono poi una serie di articoli che possiamo esaminare e sono articoli dell’ordinamento penitenziario , art. 11 che si occupa della sanità penitenziaria, questo art ad un certo punto sostiene che in ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere, questo art è il principale per ricostruire il tema della sanità e del diritto alla salute e si occupa in maniera specifica della condizione femminile ; art. 21 bis in cui si fa riferimento all’assistenza all’esterno dei figli minori degli anni 10; art. 21 ter che riguarda le visite del genitore al minore infermo; art. 47 quinquies misura alternativa specifica per le donne, detenzione domiciliare per le condannate madri con prole di anni 10. Se analizziamo questi articoli cogliamo il filo conduttore del discorso ed è un qualcosa che serve per comprendere la detenzione femminile ma anche altre forme di detenzione e per capire che non possiamo genericamente parlare di detenuti e di carcere ma dobbiamo di volta in volta precisare a quali soggetti intendiamo fare riferimento (condannati in via definitiva, non condannati, stranieri, minori, donne), bisogna tutelare le differenze. Andando avanti a parlando di

diritti delle persone detenute individueremo un diritto ad un trattamento non differenziato, sembrerebbe una contraddizione ma non lo è, ci deve essere un’eguaglianza di fondo ma al tempo stesso bisogna tutelare la differenza quando c’è e in maniera ragionevole, diritti per tutti, quindi trattamento non differenziato ma nel contempo il trattamento delle persone detenute deve garantire le differenze. Cosa significa tutelare le differenze femminili? Tener presente che c’è una differenza tra uomini e donne, le donne partoriscono e bisogna garantire loro il momento del parto, come i casi in cui le donne sono state abbandonate a sé stesse o sono state detenute nel momento del parto, sono state usate le manette come se una persona potesse fuggire in determinati momenti. Tutelare la differenza delle donne significa tener conto del parto, del fatto che le donne allattano e che hanno bisogno di visite specifiche e ci deve essere la massima dignità, ci sono delle sentenze della cedu in cui condanna degli stati europei perché lo stupro di alcune detenute è stato camuffato in alcuni casi da visita ginecologica. Le donne hanno bisogno in età fertile di assorbenti, perché ci sono denunce di organizzazioni che si occupano di diritti dei detenuti negli USA e che hanno denunciato questa lesione dei diritti, il fatto che non vengono consegnati assorbenti o non abbastanza, si maltratta e si calpesta la dignità anche in questo modo. Nelle denunce per maltrattamenti è possibile leggere anche delle autentiche torture avvenute nei giorni del G8 nel luglio del 2001, sono discorsi sgradevoli ma la realtà quotidiana registra anche questi episodi. L’importante è che il principio sia quello di tutela la differenza in modo ragionevole, tener conto delle differenze, quanto al tema dei figli non dovrebbero stare in carcere e se ci stanno dovrebbero starci con garanzie e distinguendo la loro età, ma il carcere è fatto per i figli? Ma per chi è fatto il carcere? La società è pronta a considerare la prole che cresce nelle mura di un carcere come figli di tutti? In una delle ultime relazioni che vengono presentate dal garante annualmente al parlamento e che fotografano la condizione penitenziaria in Italia ha dedicato un parametro a questo tema intitolato la fine della solidarietà, non si è pronti a considerare il minore che vive in un carcere come figlio di tutti, è meno impegnativo alzare muri e tracciare confini che fare l’esatto contrario, la grande domanda è per chi è fatto il carcere? In relazione al tema di partenza, cioè la detenzione delle donne e quella posizione particolare mantenuta dalla studiosa che si è occupata di violenza alle donne e ha considerato la scelta penitenziaria un autentico fallimento dato che i casi di violenza continuano ad aumentare. Partendo dalla considerazione che il carcere quindi è un fallimento, ci si immagina che abbia perso la sua funzione rieducativa, ma cos’è la rieducazione? Non ci basta citare qualche fonte internazionale e neppure l’art. 27 della costituzione, in particolare la soluzione che propone questa studiosa che insegna in un’università degli USA, è una soluzione lontana dalla nostra impostazione, perché questa studiosa che fa scelte di femminismo manifesto è insoddisfatta del carcere e propone il passaggio da un sistema penale così come lo conosciamo ad un sistema di giustizia trasformativa, un aggettivo che non siamo abituati ad impiegare, trasformare vuol dire trasformare le persone con l’aiuto di tutti, non solo punirli ma trasformarli con un aiuto della società, chi avanza queste proposte è anche disposto a sostenere quello che viene chiamato abolizionismo penitenziario, cioè eliminare le forme di punizione carceraria, addirittura certi ordinamenti negli USA propongono l’abolizione del carcere e anche della polizia. È un modo di punire in maniera originale e diversa rispetto a quanto siamo abituati, l’alternativa è quella di costruire un mondo dove i nostri bisogni di sicurezza e giustizia siano ottenuti collettivamente, la giustizia trasformativa chiede un impegno collettivo, significa andare contro corrente. C’è una detenzione femminile, una maschile e i trans? Abbiamo sempre il peso sulle spalle della grande questione sovraffollamento e dobbiamo anche rispondere a delle domande che pesano molto, facciamo ritorno al nostro discorso generale

rapporti coi famigliari, con gli avvocati e può essere anche una scelta di negare qualsiasi principio di territorialità della pena. L’ordinamento penitenziario segue questo principio di territorialità della pena? Se il carcere è fuori dalla città questo è indice anche di rendere più difficili i rapporti con la famiglia e coi difensori, peggio ancora se la lontananza è a carattere regionale, esiste un principio di territorialità della pena? È contenuto nell’ordinamento penitenziario? Si vuole dimostrare che partendo dalla nostra contrapposizione discendono a cascata varie differenze architettoniche e di trattamento delle persone. Questi 2 approcci sono nettamente distinti, partono da mondi diversi eppure rispondo alla stessa domanda, hanno qualcosa assolutamente in comune perché rispondono alla stessa domanda: non si mette in discussione il carcere, i 2 approcci non mettono in discussione l’istituzione totale carcere ma rispondono in maniera diversa a questa domanda, quale carcere? Carcere securitario o umanitario? Potremmo anche partire da un altro punto di vista e porci una domanda diversa, non quale carcere ma carcere sì o no? Qui si può introdurre il problema dell’abolizionismo e delle pene alternative. La questione potrebbe essere un’altra, non quale carcere e scegliere quindi tra un approccio umanitario o securitario, ma la questione autentica, di base potrebbe essere un’altra, si potrebbe partire dalla domanda, carcere sì o carcere no? La domanda così impostata ci permette di ragionare intorno all’abolizionismo e alla presenza di misure o pene alternative, si richiama il progetto di abolizionismo penitenziario e penale, avrebbe un senso abolire le prigioni? Per alcuni studiosi il carcere inteso come istituzione totale è obsoleto, significa che è necessario un cambiamento non che bisogna liberare la popolazione detenuta, l’istituzione non è più al passo coi tempi, uno studio francese Brossat sostiene che il carcere è anacronistico, incompatibile con una società democratica e propone di scarcerare la società. Dietro a questo filone abolizionista ci sono ragionamenti e proposte di nuove forme di giustizia, bisogna pensare nuove forme punitive. Bisogna pensare a nuove forme punitive o ripensare al rapporto tra l’area dell’esecuzione penale interna, cioè il carcere e area dell’esecuzione penale esterna, cioè le pene alternative; sono sempre pene non misure alternative, nella costituzione l’art. 27 co.3 parla di pene non fa riferimento al carcere, questo contenuto dell’art. 27 ci permette di sostenere una scelta che sia almeno una scelta non carcero-centrica. In questo art. non compare la parola carcere, non la troviamo neanche nell’ordinamento penitenziario ma solo nel CPP quando si parla di custodia cautelare in carcere, un altro paradosso è che continuiamo a parlare di carcere ma è quella più atecnica e non presente nelle fonti principali; si parla invece nell’ordinamento penitenziario di misure alternative. Il tasso di recidiva, c’è un elemento costante che viene ignorato, quando vengono disposte pene alternative è inferiore rispetto al tasso di recidiva collegato alla pena detentiva e carceraria, ma il carcere è davvero un deterrente? È davvero efficiente? Se guardiamo i tassi di recidiva no, se fosse un’impresa la dovremmo chiudere perché produce delinquenza; significa quindi che non fa neanche molta paura soprattutto ai suoi frequentatori, cioè alla grande criminalità. Passaggio di un’intercettazione telefonica di anni fa che si trattava del colloquio tra 2 criminali di un certo livello e i 2 discutono e poi ad un certo punto 1 di loro dice: “non c’è cosa peggiore della confisca” , come dire che alla grande criminalità non fa paura il carcere, il timore è un altro, l’aggressione al patrimonio. Contraddittorietà dell’istituzione penitenziaria: gli esperimenti di Zimbardo e Milgram

Aboliamo le prigioni? Se le aboliamo come punire? Una delle grandi domande deve essere sempre come punire? Punire con una pena penitenziaria? Punire in modo alternativo, ampliando l’area dell’esecuzione penale esterna? Il carcere è sempre esistito? Sono scelte di politica criminale che tengono conto della recidiva più bassa, le pene alternative sono modalità di esecuzione della pena, c’è una carta che risale ad anni fa in cui i consigli regionali degli ordini dei giornalisti li invitano ad utilizzare termini adeguati, i giornalisti insistono a ricordare i dati statistici che confermano la validità delle misure alternative e il loro basso margine di rischio, devono offrire dati attendibili e aggiornati. La grande sfida può essere aumentata se si è convinti di azzerare o quasi l’istituzione penitenziaria, per molti il carcere non è davvero un deterrente e lo dimostrano i numeri, c’è un’altissima recidiva rispetto a quella collegata alle misure alternative, emerge allora tutta la contraddittorietà dell’istituzione penitenziaria, è screditato ma rimane comunque solido, è un luogo violento sia tra detenuti che tra polizia e detenuti, è violento perché il numero di suicidi è elevato, presenta un elemento di continuità che è quell’essere tutto al maschile, ha un altro elemento di continuità che è l’apparato burocratico, è caratterizzato da un linguaggio burocratico che è settecentesco e dall’altro è un linguaggio estremamente infantile. Come si può rieducare un adulto parlandogli in questo modo infantile? Anche questo è contraddittorio, tutti questi elementi elencati velocemente hanno portato un giurista magistrato Elvio Fassone a definire il carcere come un’istituzione con un alto tasso di inciviltà, il carcere non sembra funzionare neanche quando è finto. 2 studiosi di psicologia e comportamenti umani come Zimbardo e Milgram, quello di Zimbardo risale al 1971, fece un esperimento della prigione di Stanford a cui sono stati dedicati libri, studi e alcuni film, cosa successe? Dimostra che abusi, violenze in contesti carcerari non sono dovuti a poche mele marce, cioè ad individui portati ad effettuare torture, il problema è che ricorrendo determinate situazioni tutte le mele marciscono, per dimostrarlo Zimbardo ha simulato la detenzione reclutando un gruppo di 24 studenti e pagati per partecipare a questo test, alcuni erano detenuti altri guardi penitenziarie organizzate in turni di 8 ore. Ciascuno si è immedesimato nel suo ruolo e la violenza era esplicitamente vietata, l’esperimento sarebbe dovuto durare 2 settimane, dopo 6 giorni fu interrotto e le guardie avevano posto in essere comportamenti lesivi della dignità dei detenuti. L’esperimento è stato criticato perché non ha una validità scientifica anche se ancora oggi si fa riferimento, perché quest’esperimento subisce così tante critiche? Non si accetta che un comportamento sociale umano possa essere prevedibile, noi possiamo tratte che in determinate condizioni scatta la violenza, le mele marciscono tutte. Se si prendesse sul serio questo esperimento forse bisognerebbe arrivare a formulare delle critiche verso l’istituzione penitenziaria. Milgram condusse un esperimento nel 1961 e l’obiettivo era di analizzare i comportamenti di soggetti che posseggono una particolare autorità, il suo esperimento iniziò 3 mesi dopo l’avvio del processo a Gerusalemme contro il ragioniere dello sterminio di Adolf Eichmann, Milgram si chiede è possibile che Eichmann e i suoi complici stessero solo eseguendo gli ordini? Gli ordini vanno trasmessi? Vanno eseguiti? Dietro queste domande si nasconde il tema della responsabilità per catena per comando, è responsabile chi tortura, chi ordina di torturare ma è responsabile anche chi semplicemente trasmette l’ordine. 3 pilastri fondamentali dell’ordinamento penitenziario italiano

  1. Trattamento se controlliamo gli artt. che costituiscono la legge del 1975 troveremo questo termine in vari articoli tra cui l’art. 1 che è dedicato al trattamento e alla rieducazione. La parola trattamento è ambigua, ha sicuramente 2 significati che vanno ben distinti tra loro:

il vocabolo rieducazione ma troviamo altro, vita esente dal crimine, passare da una vita in istituto ad una vita rispettosa del diritto interno; quindi se vogliamo dare un senso alla rieducazione possiamo fare riferimento alle regole penitenziarie europee. Quindi cosa significa rieducare? Significa appunto rendere consapevole una persona, offrirle dei modelli positivi affinché questa persona una volta uscita possa seguire una vita rispettosa del diritto interno in seno alla collettività e alla società; con queste espressioni possiamo dare un senso al termine rieducazione. Intendiamo imporre la rieducazione a persone che forse non hanno neanche ricevuto un’educazione, noi ci muoviamo ed iniziamo a ragionare partendo dalla rieducazione dando per scontato il concetto a monte dei nostri discorsi, per dare un significato a questo rapporto tra rieducazione ed educazione dobbiamo richiamare le parole di un magistrato francese che già nell’immediato dopo guerra nel 1947 seguiva le questioni dell’educazione dei minori e scrive: “ si da rieducazione nella misura in cui si è disposti a correre il rischio dell’educazione ”, noi ci stiamo assumendo il rischio dell’educazione? È possibile rieducare una persona condannata con attività che sono attività violente? E-mail del 27 ottobre 2020: non si sta percependo la drammaticità della seconda ondata sulle carceri, il virus è dentro gli istituti, non vedo un piano al ministero per gli isolamenti, bisognerà dare risposte in tempo reale, nessuno ha chiesto a noi magistratura un parere. Esistono 3 pilastri strettamente connessi tra loro che caratterizzano l’ordinamento penitenziario come delineato nel 1975, trattamento, individualizzazione e rieducazione, trattamento e individualizzazione le idee di questi vocaboli si mescolano tra loro per finire nella rieducazione che è il primo diritto del detenuto condannato, la rieducazione è collegata al motivare una persona in modo autonomo, uno dei verbi principali accanto al rieducare è motivare, rieducazione significa motivare, il lavoro è poco nelle carceri. Come si rieduca senza far sperimentare ad una persona questi elementi? Come si può rieducare con attività violente? Mantenendo le persone ristrette? Esiste un vuoto di proposte ma anche un tempo che è vuoto, non è un tempo lavorativo, ci vuole altro per rieducare. Questo mira ad un uso più parsimonioso di questa parola che andrebbe collegata sempre all’educazione, per prima cosa bisogna assumersi il rischio dell’educazione, questione delicata che ha fatto discutere e che non trova tutti concordi, è l’esperienza del tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, recente provvedimento di giugno 2020, si dichiara decaduta dalla podestà genitoriale un soggetto e si affida la figlia ai servizi sociali, si parla di co- affidamento tra il servizio sociale ed un’associazione di volontariato Libera che è un progetto liberi di scegliere, figlia minorenne di un detenuto che si trova nel regime dell’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, questo è stato dichiarato decaduto perché i figli di persone che si trovano in regime di 41 bis sono stati allontanati dal padre detenuto e dalla famiglia perché i minori in queste condizioni finiscono per gestire gli affari di famiglia, la scelta di affidarli ad associazioni e ad assistenti sociali è per garantirgli un’educazione. Provvedimento del provveditorato regionale della Lombardia che si occupa della riacutizzazione epidemiologica del covid 19 e riguarda le linee guida in merito alle carceri lombarde. Parlavamo di trattamento, individualizzazione e rieducazione, se facciamo ordine arriviamo ad un’ennesima contraddizione: partiamo dall’espressione ordinamento penitenziario, espressione dotata di ambiguità, possiamo fare riferimento all’ordinamento penitenziario pensando in senso stretto alla legge del 1975 oppure possiamo richiamare l’intero complesso di disposizioni che possono essere contenute nelle leggi, regolamenti, circolari ministeriali, nei codici e nelle fonti superiori. Il sistema delle fonti è a tanti livelli, molto complesso, sicuramente se ci occupiamo dell’area penitenziaria non possiamo non fare riferimento al CP che Francesco Carrara nel suo corso del 1873-1874 lo definiva il codice

dei delinquenti mentre definiva il CPP come codice dei galantuomini perché individua le regole di un processo giusto. Il nostro sistema ha :

  • i 2 codici CP del 1930 e CPP del 1988
  • ha l’ordinamento penitenziario inteso in senso stretto, quindi la legge 1975 e il regolamento del 2000
  • anche la costituzione (1948) e la cedu (1950), l’art. 27 costituzione e l’art. 3 cedu contengono i principi, ciò che è davvero importante e proprio per questo viene prima di ogni altra cosa,
  • dobbiamo tenere in mente in riferimento alla grande Europa la raccomandazione n. 2 del 2006 che contiene le regole penitenziarie europee.
  • A questo elenco aggiungiamo le circolari del dap (dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), del ministero della giustizia o del provveditorato regionale. Se parliamo di circolari ministeriali o regionali parlo comunque di provvedimenti importanti ma sono provvedimenti di natura amministrativa e devono essere tenuti distinti rispetto alle altre fonti. Gli atti di nascita di tutte queste fonti sono diversissimi, dal 1930 alle regole penitenziarie europee del 2006 e le ultime del luglio 2020; questa diversità cronologica ha molte conseguenze e fa emergere una delle tante contraddizioni , nell’area penitenziaria non c’è stata una riforma organica e in generale per la giustizia penale è mancata una riforma contemporanea dei 2 codici, del CP e del CPP, dietro ad ognuno di questi atti legislativi, dietro ad ognuna di queste fonti si nascondono scelte e posizioni di politica criminale differente. Ogni atto ha o nasconde una sua filosofia, un’altra questione che eleva la contraddittorietà riguarda la questione: qual era la situazione prima del 1975? La costituzione entra in vigore nel 1948, la corte costituzionale nasce con ritardo e non ha i primi anni la possibilità di sindacare la costituzionalità delle leggi penitenziarie perché fino al 1975 l’area penitenziaria era disciplinata dal regio decreto del 1931, dal regolamento per gli isituti di prevenzione e di pena, regolamento firmato dal Re Vittorio Emanuele III e Mussolini. Nei primi anni della repubblica il carcere è stato gestito in modo insindacabile da parte della corte costituzionale perché non poteva sindacare la costituzionalità di un regolamento, quindi fino al 1975 l’area penitenziaria è stata sottratta al controllo della corte costituzionale. Sono contraddizioni che ci faranno capire i problemi che affliggono l’area penitenziaria. Ancient Regime, Ottocento repubblicano Il discorso fin qui fatto ci serve per rispondere alla domanda: il carcere è sempre esistito? È nato con l’uomo? Il carcere nel mondo classico era conosciuto? No, un elemento di estremo rilievo è proprio questo, il carcere è un’istituzione relativamente recente, molte civiltà hanno conosciuto il carcere ma non inteso come pena, vi sostavano in attesa di una pena, il carcere inteso come pena nasce con l’inquisitio, con il sistema inquisitoriale. Una volta fissata questa caratteristica del fatto che il carcere è esistito ma assolvendo una funzione diversa, dobbiamo tenere in mente la grande frattura verificatasi nel 1700, c’è stata la rivoluzione francese e la nascita degli illuministi, pensiamo al 1700 in cui il corpo di una persona non è più il corpo del suddito ma diventa con la filosofia illuminista e con le rivoluzioni il corpo di un cittadino; con la rivoluzione francese nasce anche il principio di presunzione di innocenza e di non colpevolezza mentre prima con l’inquisitorio vi era il principio opposto, si parlava del reo. Partendo dal criterio di innocenza è possibile distinguere un carcere con rieducazione e un carcere senza rieducazione, tra detenuti condannati e detenuti ancora presunti innocenti perché la loro vicenda giudiziaria non si è conclusa e in questo caso non è un carcere rieducativo perché deve