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Appunti di Diritto ecclesiastico 2021 - Università di Macerata - Prof. Giuseppe Rivetti
Tipologia: Appunti
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Lezione n. 17-03- Sistema di relazione tra stato e chiesa cattolica prima parte Questo sistema è definito concordatario perché le parti hanno concordato su talune materie e stabilito di regolamentare i contenuti e le forme, e nessuna delle due parti può regolamentare in determinate materie senza aver interessato l’altra parte. Questa è l’effetto giuridico di tale sistema. Siamo arrivati al sistema concordatario perché nel negli anni successivi ossia nel 1929 durante i Patti Lateranensi il pontefice si riteneva prigioniero del regno d'Italia dopo l’unificazione (l’Italia rispetto agli altri si trova dal punto di vista territoriale in una posizione differente dagli altri). Subito dopo l’unificazione il Regno di Italia aveva emanato la “Legge delle Guarentigie” che assicurava al pontefice una serie di garanzie ma non fu mai accettata dalla chiesa cattolica per due ragioni:
Si passa dalla legislazione interna ad una legislazione internazionale con il Trattato del Laterano, inoltre, il Regno d'Italia passa al vaticano la proprietà dei palazzi. Per la prima volta uno stato viene creato con un trattato. Per quanto riguarda la convenzione finanziaria ha un valore economico perché tende a risolvere una questione sottesa che è quella economica, attraverso questa lo Stato italiano attribuisce una somma importante e la Chiesa accetta. Il concordato contiene tutta una serie di regolamentazione di determinate materie soprattutto sugli enti e su altre materie. Quello che più ci interessa è che la convenzione finanziaria ha svolto la sua funzione finale, serviva a coprire una tendenza che si era venuta a formare. Il concordato a sua volta fa riferimento a determinate materie. Il trattato è il pilastro fondamentale dei patti lateranensi. Nel 1984 il concordato è stato modificato perché si sono venuti a creare varie situazioni: entra in vigore la nostra Costituzione (per lo stato), trova conclusione il Concilio vaticano II, c’è un nuovo codex iuris canonici (per la chiesa)→Tutti questi fatti portarono lo Stato e la Chiesa Cattolica alla modifica del concordato e a Villa Madama viene scritto un altro concordato tra lo stato e la chiesa cattolica che ridefinisce i contenuti adeguandoli al tempo. Viene modificato anche l’art.1 del Trattato Laterano, poiché riprendeva l'articolo 1 dello Statuto albertino del 1848 - disponeva che la chiesa cattolica doveva essere considerata come l’elemento principale nei rapporti con lo Stato Italiano, questo era contrario ai principi di uguaglianza della nostra Costituzione. L’articolo 1 dello Statuto Albertino sanciva che il Re fosse di religione cattolica,principio confermato con i Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929. Dal 1948 la Costituzione Repubblicana garantisce, nell'articolo 3, l'uguaglianza degli individui a prescindere dalla religione, il che rappresenta l'abolizione della religione di Stato in Italia; a ciò si giunse ufficialmente con la revisione dei Patti Lateranensi del 1984 e con la sentenza 203/1989 della Corte Costituzionale, che sancisce che la laicità è il principio supremo dello Stato, abolendo così la religione di Stato. Questo rapporto così esclusivo si trovava in contrasto con i principi di eguaglianza, non si poteva ammettere un trattato internazionale che contenesse al suo interno principi costituzionali. Anche nel frattempo la chiesa cattolica si era aperta anche verso le altre religioni per effetto del concilio vaticano II. Nel contesto di uguaglianza tra stato e confessioni religiose non possiamo non notare come nella Costituzione sono dedicate :
dei principi che non hanno un'applicazione nel nostro ordinamento visto che non c’è una legge ordinaria che la conferma), visto che non c’è una legge ordinaria che prevede l’esenzione quindi rimane il valore programmatico. E richiama a conferma di tutto ciò l’esenzione dei luoghi di culto che però non la troviamo nel trattato ma in una legge del 1992 riprende la volontà di voler esentare i luoghi di culti ma l’esenzione avviene attraverso una legge ordinaria dello stato. In questo caso mancando un riferimento amministrativo, la cassazione ha ritenuto che non si ritenesse applicabile all'ente ecclesiastico. Questo è anche comprensibile con i lineamenti del diritto tributario. L’esenzione o esiste perché c’è una legge o non esiste, non si può ricavare da nessun’altra legge. ART.16 del Trattato: Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana , Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant’Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Alleg. III, 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. 04-04- Lezione n. Accordo 1984 di Villa Madama modifica il Concordato del 1929 che non è più in vigore. Ci sono state delle trasformazioni per lo stato e la chiesa. Per quanto riguarda lo Stato non dobbiamo trascurare l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, mentre i patti lateranensi sono stati sottoscritti nel 1929, da parte della chiesa nel 1964 c’è stato il Concilio Ecumenico
Vaticano II , il concilio ha modificato la chiesa nella sua essenza primaria. →Con il Concilio cambiarono dei tratti fondamentali della liturgia come ad esempio la partecipazione attiva dei fedeli a una messa celebrata nella lingua nazionale e non più in latino e alla lettura e scelta dei testi. Ci furono anche cambiamenti dottrinali, ma soprattutto culturali, nella direzione di un maggiore avvicinamento alla società laica. Poi, ci fu l’entrata in vigore del codex iuris canonici del 1983 che ha portato a una modifica del codex nel 1917. Questi sono stati i cambiamenti che hanno caratterizzato la chiesa cattolica. Nella prima parte dell’accordo troviamo la legittimazione formale o giuridica della modifica, ai sensi dell’art. 7 si stabilisce che i rapporti tra stato e chiesa sono stabiliti dai patti lateranensi. I rapporti sono regolati dai patti lateranensi che possono essere modificati di comune accordo senza che ci siano procedimenti di revisione costituzionale→ è quello che è avvenuto con l’accordo del 1984, le parti hanno trovato un accordo avendo dinanzi la mutata situazione economica, sociale e giuridica e decisero di accordarsi per una modifica senza un procedimento di revisione costituzionale perché in questo caso non serve. L’ art. 1 richiama l’art. 7 della Costituzione perché stabilisce che lo stato e chiesa cattolica sono entrambi nel proprio ordine, indipendenti e sovrane e collaborano per la realizzazione dell’uomo, in realtà è un articolo che riafferma queste questioni centrali e vitali che devono sempre essere tenute in considerazioni. Non a caso dell’ art. 2 troviamo l’applicazione concreta della sovranità dove si dispone che lo stato Riconosce la Chiesa. →La storia nella chiesa è importante e anche a distanza di secoli la chiesa non dimentica ciò che è successo, non tende mai a rompere quel filo che ha portato a determinate scelte e conseguenze. L'avvenimento che possiamo collegare con l’art. 2 è la legislazione eversiva in base alla quale lo stato ha soppresso gli enti religiosi ed ha apportato modifiche perché li ha considerati come enti di diritto pubblico e quindi sottoposti alla legislazione del Regno d'Italia. Mentre in realtà non erano sotto la legislazione del regno d'Italia poiché Chiesa e Stato sono distinte e separate e sovrano ognuno nel proprio ambito, per questo la chiesa non dimentica la sua storia. Per evitare che si possano verificare nuovamente queste situazioni si ribadisce nell’ art. 2 è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione.
stesso articolo la repubblica italiana continuerà ad assicurare l’insegnamento della chiesa cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie. Questo è il fondamento giuridico. Perché si insegna la religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie? perché esiste questa disposizione che dispone la possibilità di assicurare nel quadro delle finalità della scuola, possiamo essere d’accordo o meno ma il giurista prende atto del riferimento. Non ci troviamo di fronte ad un accordo che obbliga perché nella stessa disposizione si sostiene che avvalersi dell’insegnamento cattolico è facoltativo e quindi nessuno obbliga nessuno.