










































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Sbobinatura parte 1 diritto ecclesiastico
Tipologia: Sbobinature
1 / 82
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!











































































Citazione importante di un filosofo russo (P. Florenskij): si riferisce alla lezione universitaria, la quale non è solo offrire delle nozioni che vanno e vengono, ma è soprattutto una lezione sul metodo giuridico. Quindi non è solo un percorso da un punto all’altro, anche se bisogna avere un punto di partenza e di arrivo, ma come una passeggiata, non è importante solo da dove si parte e dove si arriva, è importante anche guardarsi attorno e riflettere su quello che si sta facendo. Citazione di Plutarco: “L’opera del maestro non deve consistere nel riempire un sacco, ma nell’accendere una fiamma”. Compito del docente non deve essere quello di riempire le menti dediscenti di nozioni, queste possono essere facilmente dimenticate, ma quello di sollecitare problemi, riflessioni, ragionamenti, affinare sempre di più il metodo giuridico e la curiosità di nuove ricerche. DEFINIZIONE DI DIRITTO ECCLESIASTICO E RAPPORTI CON ALTRE DISCIPLINE Importante è una citazione, una lettera di un grande studioso del diritto ecclesiastico italiano e giurista (Arturo Carlo Jemolo), che nel 1934 scriveva ad un altro studioso e caro amico (Mario Falco) queste parole: “ nel mondo universitario questa cattedra (che è quella di diritto ecclesiastico, che Jemolo e Falco insegnavano) è considerata l’ultima tra gli studenti, questa materia appare la più assolutamente inutile e la più tediosa, fuori hai le domande sciocche della gente che si chiede se sei almeno un prete spretato e che ti osserva sagacemente, che ci vuole una fede ben profonda per insegnare il diritto ecclesiastico”. Sono queste parole venate di un certo pessimismo, Jemolo dice che si tratta dell’ultima cattedra, non particolarmente apprezzata dagli studenti, che non sanno nemmeno cosa sia questo diritto ecclesiastico, pensano che ad insegnarlo debba essere un prete spretato e che sia necessaria una fede religiosa ben profonda. In realtà lo stesso Jemolo, scriverà in suo testo che questa è tra le materie più importanti del percorso di studi giuridici, perché non si da in materia di società di tipo diverso altro problema di qualche rilievo al di fuori di quello delle relazioni tra queste due società: nazionale e religiosa. Il tema del rapporto tra religione e società, religione e politica, religione e diritto, è per Jemolo uno dei punti cruciali degli studi giuridici. Questa è una citazione che va in direzione diametralmente opposta a quella sua considerazione per cui il diritto ecclesiastico è in qualche modo la cenerentola degli studi giuridici. DEFINIZIONE Il diritto ecclesiastico è il diritto dello stato che regola il fenomeno religioso. Infatti, nella sua denominazione spagnola, il carattere di essere necessariamente diritto pubblico, diritto dello stato, emerge più
chiaramente rispetto alla denominazione italiana. Gli spagnoli parlano di “derecio ecclesiastico dello stato”. Più chiara appare anche la definizione francese “dua civile ecclesiastic”. Mentre la definizione del mondo ecclesiastico è più ampia, generica e onnicomprensiva perché si preferisce parlare di “law and religion”. Data questa definizione, emergono anche le differenze e i rapporti con le altre discipline, in primis giuridiche, anzitutto con il diritto canonico, che è il diritto interno della chiesa cattolica. I due diritti nel sistema universitario italiano fanno parte di un unico settore scientifico disciplinare denominato IUS 11 e di un unico settore concorsuale denominato 12C2. Queste formule spiegano il legame storico, genetico, scientifico tra i due diritti (diritto ecclesiastico come diritto dello stato che regola il fenomeno religioso e diritto canonico come diritto interno di una confessione religiosa, quella maggioritaria nel nostro paese, ossia la chiesa cattolica, disciplina insegnata in molte università). RAPPORTI CON LE ALTRE DISCIPLINE Vi è un legame tra i due diritti, ma vi è un legame anche con gli altri diritti religiosi, perché il diritto ecclesiastico è essenzialmente il diritto pubblico che disciplina il fenomeno religioso e quindi ha uno stretto rapporto con tutti i diritti interni e le confessioni religiose ad es diritto islamico, diritto ebraico. Ciò perché esistono momenti di collegamento tra il diritto statale, che disciplina il fenomeno religioso e i diritti religiosi. Il diritto ecclesiastico è in gran parte fondato sui rapporti inter- ordinamentali tra ordinamenti e quindi anche tra l’ordinamento dello stato e gli ordinamenti religiosi. Ma vi è anche un profondo rapporto di tale diritto con altre discipline giuridiche, quali: diritto costituzionale: si fa riferimento alle norme costituzionali sul diritto di libertà religiosa e sui rapporti tra lo stato e le confessioni religiose; il diritto privato ad es nell’istituto del matrimonio concordatario o in generale il matrimonio religioso ad effetti civili, il matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto; il diritto internazionale perché il diritto di libertà religiosa ha una tutela costituzionale interna all’ordinamento italiano e ha anche un’ampia tutela sovranazionale a livello di UE, di Nazioni Unite, di Consiglio d’Europa; il diritto penale: si fa riferimento alle norme previste dall’ordinamento penale che sanzionano le offese alle confessioni e al sentimento religioso dei cittadini); il diritto processuale civile: ad es tema del riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche del giudice canonico, es sentenze in tema di nullità del matrimonio); il diritto processuale penale: ad es l’istituto che da facoltà ai ministri di culto e alle varie confessioni religiose di astenersi dal testimoniare nei processi penali, che tutelano il segreto confessionale;
nel 1861 e la chiesa, era stato eliminato dalle università italiane l’insegnamento del diritto canonico, poi fu reintrodotto nei primi decenni del 900’. Dalle ceneri del diritto canonico espunto, nasce questa nuova disciplina, ossia il diritto ecclesiastico che ha una vera e propria data dio nascita, 21 Novembre 1884, quando uno dei due fondatori (Scaduto) tiene all’università di Palermo, un’introduzione ai corsi in cui traccia la nozione di diritto ecclesiastico. Tale diritto, per Scaduto, comprende le enormi canoniche religiose (quelle statuali), ma queste seconde, ossia dello stato, sono poste in una posizione di decisa preminenza sulle prime, perché “deputate a fungere a argine a quelle”, quando queste sono incompatibili con gli indirizzi e i caratteri che lo stato intende imprimere al proprio ordinamento. Quindi è il diritto ecclesiastico un diritto statale che disciplina il fenomeno religioso. Ruffini affronta lo studio della materia con approccio storico-culturale, dando largo spazio anche al diritto della chiesa da un punto di vista storico-politico. Uno dei suoi più importanti allievi, Domenico Schiappoli, porta alle estreme conseguenze le indicazioni del maestro Scaduto, in un’introduzione all’università di Napoli del 25 novembre 1895, introducendo il concetto del diritto ecclesiastico civile vigente, oggetto della disciplina è per l’allievo solo il diritto ecclesiastico civile vigente, inteso come complesso di norme emanate dallo stato e tenendo quelle della chiesa solo come sostrato per interpretare ed applicare le disposizioni dello stato (per lui il diritto ecclesiastico è solo il diritto dello stato che disciplina il fenomeno religioso). All’inizio del XX secolo un altro importante studioso, Vincenzo Del Giudice, identifica il diritto ecclesiastico come il sistema delle norme giuridiche speciali delle quali sono regolati la costituzione, le loro attività, i gruppi sociali che l’ordinamento giuridico ritiene intesi alla realizzazione di finalità religiose. Quindi i due fondatori danno vita a due scuole. La scuola di Ruffini segue un indirizzo storico-giuridico e ne sono esponenti Jemolo e Falco, mentre da Scaduto si origina un’altra scuola, che ha come esponenti Del Giudice e Schiappoli. Un momento cruciale nella storia della disciplina si ha con i Patti Lateranensi, ossia gli accordi tra lo stato e la chiesa cattolica (11 febbraio 1929), che introducono un’altra materia fondamentale nell’ambito della più ampia materia del diritto ecclesiastico, quella del diritto concordatario ossia dei rapporti tra lo stato e la chiesa come istituzioni dal punto di vista giuridico. Altro momento cruciale è l’avvento della Costituzione repubblicana nel 1948, con la sua ampia tutela della libertà religiosa e negli anni 60’ dalla scuola iniziata da Jemolo, Luigi De Luca, lungo professore dell’università di Roma, comincia a studiare il diritto ecclesiastico come legislatio libertatis, come legislazione di libertà, individuando come nucleo fondamentale della nostra disciplina la libertà religiosa e ancora oggi il nucleo essenziale del diritto ecclesiastico, è rappresentato dalle norme poste a tutela della libertà religiosa. Il principio fondamentale di tale diritto è proprio la libertà religiosa.
Prima dei Patti Lateranensi, il manuale più diffuso è quello di Scaduto “diritto ecclesiastico vigente in Italia” che ha avuto più edizioni (quarta edizione 1924). Ruffini non fa un proprio manuale ma fa la traduzione e la curatela di un manuale di un famoso studioso tedesco Emile Fridberg “trattato del diritto ecclesiastico cattolico evangelico” edito a Torino nel 1893”. Schiappoli con il “manuale di diritto ecclesiastico”, segue l’impostazione del suo maestro Scaduto e il primo manuale di Jemolo “gli elementi di diritto ecclesiastico” è del 1927. Dopo i Patti Lateranensi, vi è un manuale importante di Jemolo “lezioni di diritto ecclesiastico” del 1933, “il corso di diritto ecclesiastico” di Falco e la prima edizione del manuale di Vincenzo Del Giudice “il corso di diritto ecclesiastico”. Dopo la Costituzione del 1948, troviamo il manuale di diritto ecclesiastico di Vincenzo Del Giudice che arriverà fino alla decima edizione 1970, l’edizione di diritto ecclesiastico di Jemolo che avrà un’ultima edizione del 1979 e il trattato di diritto ecclesiastico italiano di Pietro Agostino d’avac. Venendo al diritto vigente, abbiamo il manuale di Francesco Finocchiaro, poi aggiornato dopo la sua scomparsa da Andrea Bettetini (ultima edizione nel 2020), il manuale di Carlo Cardia “principi di diritto ecclesiastico”, “le lezioni di diritto ecclesiastico” di Giuseppe Dalla Torre, “il manuale breve di diritto ecclesiastico” che serve per la preparazione per l’esame di avvocato di Enrico Vitali e Antonio Giuseppe Pizzoni e il manuale di Luciano Musselli “diritto e religione in Italia e in Europa” e “dai concordati alla problematica islamica”. RIVISTE PRINCIPALI “Il diritto ecclesiastico” risalente alla fine del 1800, oggi edita da Fabrizio Serra e di cui ne sono direttori, importanti studiosi del diritto ecclesiastico quali Enrico Vitali e Cesare Carabelli (presidente della corte costituzionale), “la rivista quaderni di diritto e politica ecclesiastica” edita da Ermulino e diretta da Silvio Ferrari, “la rivista telematica stato chiese e pluralismo confessionale” diretta da Giuseppe Casuscei e la rivista “diritto e religione” edita da Luigi Pellegrini e diretta da Mario Tedeschi, cui è subentrata Maria Da Rienzo. CENNI ALL’INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ECCLESIASTICO NELL’ UNIVERITA DI PAVIA Anche a Pavia la storia di tale diritto inizia con uno dei due fondatori della materia perché ha insegnato, seppur per un breve periodo proprio Ruffini, che diventa professore a Pavia nel novembre del 1892 e impartisce per poco più di un anno, poi sarà chiamato dall’università di Genova. Il dicente prende servizio fissando le lezioni nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 15, ottenendo un grande successo presso gli studenti. La permanenza a Pavia di Ruffini fu breve,
Jemolo nato a Roma nel 1891 e morto nel 1981, è allievo di Ruffini, insegna all’università di Sassari, Bologna, Milano, Roma fino al 1861. E un cattolico liberale, presidente della Rai, collabora con il mondo di Mario Pannunzio (editorialista del quotidiano “la stampa”). Ha un’impostazione storico-problematica del diritto ecclesiastico. Lui definisce la disciplina “eminentemente storica che risente del mutamento politico”. Lo studio della storia è una peculiarità sotto un altro punto di vista: Ugo Foscolo nel 1809 ha tenuto un’introduzione all’università di Pavia, che un’esortazione alla storia. Introduzione introdotta da Jemolo che nel 1861 parla di problemi oratici della libertà. Cosa sono i problemi pratici? Non sono conseguenza del principio teorico ma sono connaturati ad esso, lo precedono per importanza, vengono prima i problemi e poi le definizioni in ambito giuridico. Sono problemi della vita associata, che però non è intesa come libertà personale, ma come difesa della libertà altrui e solo nell’affermazione di questa seconda libertà sorgono i problemi pratici. Le questioni non vanno studiate solo nella dimensione formale ma anche nella concretezza. Il diritto non esaurisce le norme che operano in seno alla società, dobbiamo sempre tenerlo presente come specchio della vita. MOTIVAZIONI DELL’IMPORTANZA E DELL’UTILITA DELLO STUDIO DEL DIRITTO ECCLESIASTICO Vi è una grande importanza culturale della materia, vi è una sorta di perennità di questi problemi che segnano una viva importanza di tale diritto, basti pensare all’insegnamento di Jemolo secondo il quale non si da in materia di società di tipo diverso altro problema di qualche rilievo all’infuori di quello delle relazioni tra le due società: nazionale e religiosa. Posizione che riecheggia quanto detto da Ugo Foscolo nell’orazione pavese nel 1809, in cui ricorda che elementi della società furono, sono e saranno perpetuamente il principato e la religione. Vi è poi il fatto che tale materia è anche una materia professionalizzante per l’esame di avvocato e per i giuristi in generale, nell’attuale società multireligiosa e multiculturale. CENNI AI RAPPORTI TRA DIRITTO ECCLESIASTICO E LETTERATURA Si ricorda: Dante e in particolare il canto XVI del Purgatorio: è importante un insegnamento, ossia la distinzione tra la dimensione politica dello stato e la dimensione religiosa della chiesa e delle confessioni religiose (dualismo che caratterizza la materia) Shakespeare con L’opera “Il mercante di Venezia” risalente al 1596- 1598: la storia è quella di Bassani, un giovane gentiluomo veneziano che vorrebbe in mano Porzia, ricca ed ereditiera e per corteggiare chiede all’amico Antonio una grossa somma di denaro, però non può prestargli il denaro perché lo ha investito nei traffici marittimi, così decide di garantire per l’amico presso Shailok, un antico usuraio ebreo che è disprezzato dai cristiani. Lui il prestito, ma stabilisce
che in caso di mancato pagamento Antonio debba pagare con una libra di carne del proprio corpo, quindi Shailok decide di portare Antonio davanti alla corte chiedendo di far valere i suoi diritti. La storia si conclude con la condanna di Shailok, che è condannato alla conversione al cristianesimo. Il nesso col diritto ecclesiastico è evidente, così come i rapporti tra religioni e il rispetto tra i diritti fondamentali e lo stesso diritto di libertà religiosa. Emerge il contrasto tra culture e religioni che è uno dei grandi problemi attuali ed emerge chiaramente nel monologo di Shailok, in cui il protagonista esprime la sua condizione di esponente di una minoranza religiosa, quella ebraica. Ugo Foscolo con l’opera “I sepolcri” del 1807: sono parole che Musselli citava all’inizio dei suoi corsi. La grande visione poetica foscoliana, pur profondamente laica, colloca alle origini della civiltà umana le umane belve, che divengono “pietose” nel senso latino rispettose di sé stesse e genera anche 3 realtà (matrimonio, giustizia e religione). Anche per Musselli, la religione, il diritto, i legami fondamentali della società sono alcuni tra i più importanti fattori che concorrono a perfezionare il carattere naturalis socialis dell’uomo e già nel moneto in cui il consorzio umano si costituisce questi elementi si concretizzano in un insieme di regole che attengono le più intime esigenze che la persona umana manifesta in quanto essere morale. Il diritto ecclesiastico, quindi rappresenta per Musselli la forma storica che assume la risposta alle esigenze insopprimibili della comunità umana, perché esso tutela e riveste di forme giuridiche un nucleo di valori da sempre riconosciuti come fondamentali per l’individuo e la società. Posizioni queste che riecheggiano quelle del filosofo Giambattista Vico, di cui Foscolo era un ammiratore. Vico nella “scienza nuova” del 1744 Giorgio Saviane con l’opera “Il papa” del 1963: romanzo che racconta la vicenda di Claudio o meglio la sua fanciullezza trascorsa in un paesino veneto sino alla fumata bianca che lo fa salire al trono di Pietro. Da giovane sacerdote, Claudio accoglie in confessione e assolve l’assassino di una ragazza. Durante il processo viene chiamato sul banco dei testimoni. Il procuratore domanda a Claudio “il consiglio di non costituirsi fu dato durante o dopo la confessione?” Chiaramente in caso di confessione era coperto dal segreto. Claudio si rifiuta di rispondere ad una domanda insultante per un sacerdote perché nessuno parlerebbe di ciò che avviene in confessione. Giovannino Guareschi con l’opera “Tutto Don Camillo. Mondo Piccpolo” del 1998: emerge il rapporto tra la dimensione politica e la dimensione religiosa, nel rapporto tra il sanguigno sacerdote Don Camillo e il sindaco comunista Pippone di un comune della bassa Padana (Emilia-Romagna) ed emerge anche la loro collaborazione. Vi è poi un racconto interessante “Suor Filomena” in cui Pippone ha un problema, perché il figlio ha bisogno di andare al mare, ma i
osservato da Jemolo. Ciò perché stato e confessioni religiose non sono realtà fisse e immutabili, ma sono variabili nell’ambito delle rispettive competenze, non si possono fissare una volta per tutte e così neppure i loro sistemi di relazione si possono ricondurre a tipologie astratte. IL MONDO CLASSICO- IL DUALISMO CRISTIANO Citazione importante: si tratta della lettera di accusa contro Socrate, presentata da Meleto e riportata da Diogene Laerzio nella vita e dottrina dei filosofi. Il filosofo Socrate è accusato di empietà, quindi la principale accusa, di carattere religioso è di voler introdurre nuove divinità nella città di Atene, perché nel mondo greco e in generale in quello classico, la religione e la cittadinanza, la religione e la politica erano ritenute un’unica realtà e quindi accusando Socrate di empietà, lo si incolpava di un reato contro la sicurezza dello stato, di aver cospirato contro le istituzioni della pòlis. C’è un sistema, quello del mondo classico, tipicamente monistico; solo la realtà greca col riferimento a Socrate, ma anche il mondo romano perseguita i cristiani accusandoli di non riconoscere le divinità pagane, soprattutto di non riconoscere il culto dell’imperatore divinizzato. Questo è il sistema di relazione tra stato e religioni del mondo classico, ossia un sistema monistico, su cui irrompe una svolta di carattere storico, caratterizzata dal cristianesimo. Citazione tratta dalla sacra scrittura (vangelo di Matteo): Farisei ed Erodiani (due partiti contrapposti nel mondo ebraico) vogliono cogliere in fallo Gesù con una domanda maliziosa “sei contro Roma o contro il popolo di Israele?” “è giusto o no pagare il tributo a Cesare?” Gesù risponde con due cambi di prospettiva: il primo non dice “dare” ma “restituire, rendere a Cesare ciò che a lui appartiene” = lo stato rende dei servizi che ad esso il cittadino deve restituire (tema del dovere di solidarietà); il secondo è più importante perché la moneta portava d’iscrizione “divo Cesari” ossia al divino Cesare quindi sottinteso che la moneta appartiene a Cesare. Gesù vuole lanciare il messaggio che Cesare non è Dio e che vi è una distinzione tra le due sfere, c’è uno spazio legittimo per Cesare e c’è uno spazio per Dio e questo segna le origini di quello che è stato chiamato il dualismo cristiano (il dualismo nel governo del genere umano), mentre nel mondo classico c’è un monismo (unione) tra potere politico e sfera religiosa. Altro messaggio importante è che in determinati casi a Dio bisogna dare tutto l’uomo, se la moneta va restituita a Cesare, a Dio va dato tutto l’uomo, quindi a Cesare le cose e a Dio la persona, con tutta la sua dignità e la sua grandezza. In questo senso va un brano degli atti degli apostoli in cui San Pietro dice che bisogna ubbidire a Dio, piuttosto che agli uomini. San Paolo e la lettera ai romani: afferma il dovere di obbedire alle autorità politiche, perché ogni autorità viene da Dio “omni autoritas”. Quindi emerge sin dalle origini del cristianesimo questa concezione dualistica e il dualismo cristiano è ribadito chiaramente nel contesto drammatico della passione di Cristo, davanti a Pilato che è il
rappresentante dell’Impero romano, autorità politica per eccellenza del mondo antico. Vangelo di Giovanni: il concetto del dualismo cristiano, che ha delle radici nella sacra scrittura, trova un importante riconoscimento giuridico nell’Alto Medioevo, nella lettera del papa Gelasio I all’imperatore Attanasio del 494 d.C. Si parla di dualismo gelasiano, che si riconduce al dualismo cristiano, che anticipa la divisione tra gli ordini spirituali e temporali, religioso e politico, anche se con Gelasio si afferma una maggior importanza dell’autorità religiosa della chiesa, per la sua maggiore responsabilità. Questa concezione sarà ribadita in tempi moderni da papa Leone XIII nel 1885 con l’Enciclica” Immortale Dei” che ribadisce la concezione della chiesa come societas e il principio dualistico nel governo del genere umano. vi è un. Preciso richiamo da parte del papa Leone XIII al passo del vangelo di Matteo (dare a Cesare quel che di Cesare). Questo testo, che ribadisce il principio del dualismo cristiano nel governo del genere umano, ha una consonanza con un testo giuridico che è l’art 7 della Cost. (norma che regola i rapporti tra stato e chiesa). Sulla norma ha esercitato una grande influenza un canonista ed ecclesiastico Giuseppe Rossetti ed un importante uomo di chiesa Giovanni Battista Montini (papa Giovanni VI). Egli ebbe un incontro con alcuni costituenti tra cui Rossetti e fu proprio Montini a citare un passo della “Immortale Dei” e i costituenti cattolici ne trassero ispirazione per arrivare a delineare il testo dell’art 7 (che ha dei punti di contatto con il principio del dualismo cristiano. In esso si afferma la distinzione tra ordine spirituale e ordine temporale, tra ordine politico e religioso, tra stato e chiesa). Tale principio sarà fatto proprio dalla chiesa cattolica nell’ambito di un grande evento della vita della chiesa, il Concilio Vaticano II svoltosi tra il 1962 e il 1965 in uno dei più importanti commenti del Vaticano II dedicato ai rapporti la chiesa e il mondo moderno. Esso afferma che la comunità politica e la chiesa sono indipendenti e autonomi l’una dall’altra nel proprio campo, ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono al servizio della vocazione sociale personale e sociale degli stessi uomini. Esse il servizio a vantaggio di tutti in maniera efficace quanto più coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, la modalità adatta alle circostanze di luogo e di tempo. Principi cardine dal punto di vista della Chiesa del Vaticano II sono: il dualismo, reciproca indipendenza e autonomia di Chiesa e comunità politica e il principio della sana cooperazione tra chiesa e comunità politica. IL SISTEMA TEOCRATICO La chiesa cattolica nella rivendicazione della propria potestà davanti allo stato, spesso nel conflitto con il potere politico (Impero) ha assunto delle posizioni teocratiche. TEOCRAZIA = governo di Dio, governo divino. Per questo sistema vi è una prevalenza della sfera religiosa su quella civile (lo stato è subordinato alla chiesa). Nel Medioevo in particolare vi sono
Accanto a questa dottrina ne abbiamo un’altra, quella della potestas indirecta in temporalibus, elaborata alla fine del 1500 da Roberto Bellarmino. In che cosa consiste questa potestas? La chiesa ha una sua potestà esclusiva nell’ambito spirituale, mentre non ha una potestà diretta nella sfera temporale/politica che è di competenza dello stato. Tuttavia, quando tali questioni temporali toccano questioni spirituali, la chiesa acquista una propria potestà anche sulle questioni temporali, dunque una potestà indiretta nelle questioni temporali. Ad es il matrimonio ha una sua regolamentazione religiosa perché per la chiesa cattolica è un sacramento e una sua regolamentazione statale perché è un’importante istituto giuridico, ma poiché è un sacramento la chiesa ha una sua potestà anche sulla regolamentazione civile del matrimonio ( per quanto riguarda l’indissolubilità del matrimonio, la chiesa lo ritiene indissolubile in quanto sacramento e si oppone alla legislazione di stampo divorzistico che ammette lo scioglimento del matrimonio che è un diritto dello stato). Oggi anche questa dottrina appare superata negli insegnamenti della chiesa cattolica soprattutto in base alla posizione del Concilio Vaticano II. In base alle posizioni del Concilio, la chiesa. on rivendica più una potestas, ma afferma una libertas eccles (libertà di predicare la fede ed insegnare la propria dottrina sociale e dare un giudizio morale sulle questioni di ordine politico). Quindi si rivendica una libertà di giudizio, anche sull’ambito politico, per cui da un lato si restringe la sfera di azione della chiesa e dall’altro si allarga l’ambito di intervento perché l’intervento è possibile quando è richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime. Teocrazia non è solo un concetto storico, ma ha anche una sua qualità. Vi è anche un’attualità del concetto di teocrazia, vi sono esperienze teocratiche più vicine a noi, attuali, ad es è stato definito un regime teocratico la Ginevra di Calvino. Vi è un ampio dibattito su sé possa essere teocratico o meno lo stato Città del Vaticano (secondo Pietro D’Avac si). Es di teocrazie si trovano anche nel mondo islamico ove manca la distinzione tra sfera religiosa e politica e si ritorna al monismo. Lo stato islamico è sicuramente una forma di stato teocratico, non è uno stato riconosciuto dalla comunità internazionale per il suo carattere terroristico, ma nella sua impostazione ha un’assoluta prevalenza la religione sulla politica. IL CESAROPAPISMO Sistema opposto alla teocrazia in cui l’elemento religioso è sotto-ordinato al potere politico. Ruffini, osserva che mentre il sistema teocratico, a parte qualche esempio, rimane nella storia solo a livello teorico, rimane nella dottrina della chiesa cattolica e delle altre confessioni e si realizza solo episodicamente, il cesaropapismo rimane largamente nella storia antica e non solo. Un sistema cesaropapismo è quello costantiniano. Costantino con l’Editto di Milano del 313 d.C. afferma la libertà religiosa e considera il cristianesimo come una “religio licita”, ossia gli da un riconoscimento. Ma dal punto di vista dei rapporti con la chiesa, Costantino esercita un ampio controllo sulla vita della chiesa, basti
pensare alla presenza dell’imperatore al Concilio di Nicea del 325 d.C. che condanna l’eresia ariana. Costantino si definisce vescovo esterno della chiesa, affermando un suo poter nella chiesa al pari dei vescovi, che sono i pastori della chiesa, pur essendo l’imperatore (si ha una supremazia del potere politico su quello religioso). La politica di Costantino è proseguita dai successori. Teodosio proclama il cristianesimo “religione ufficiale dell’impero” con l’Editto di Tessalonica del 380 d.C. Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente nel 486 d.C. il cesaropapismo continua la sua esperienza nell’Impero romano d’Oriente con interventi penetranti egli imperatori negli affari ecclesiastici, non solo nell’organizzazione interna della chiesa ma anche sulle questioni dogmatiche, si pensi al ruolo degli imprenditori nella lotta contro le eresie cristologiche. Un documento emblematico in questo senso è il corpus iuris civilis di Giustiniano, ove in apertura si dice che “nessuno deve osare contestare pubblicamente i dogmi della chiesa cattolica” come quello della santissima trinità. Questa esperienza prosegue anche dopo lo scisma d’Oriente del 1054, in cui la chiesa ortodossa si separa dalla chiesa cattolica perché non riconosce più l’autorità del papa ed è di stampo Cesaropapiro il rapporto tra l’impero d’Oriente e l’ortodossia fino alla caduta dell’Impero Romano d’Oriente per mano dei turchi nel 1453. Poi il cesaropapiro si sposta più ad est, la Russia zarista è un tipico sistema cesaropapista fino alla rivoluzione del 1917, poi si ha il sistema sovietico. Dopo la caduta del sistema comunista, c’è un nuovo sistema che viene definito cesaropapista (atteggiamento di Putin nei confronti della chiesa ortodossa, c’è un grande legame tra chiesa ortodossa e potere politico = altro esempio del dualismo tra politica e religione). Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, vi è tensione tra chiesa e i regni romano-barbarici perché molti di essi sostengono l’eresia ariana ad es l’esperienza dei longobardi nella città di Pavia, essi sono a lungo ariani, poi si convertono al cattolicesimo e anche in questo periodo vi sono delle guerre di religione, come osserva Vico nell’opera “scienza nuova”. Un punto di incontro tra potere politico e chiesa cattolica viene trovato con la monarchia franca e nasce il sacro romano impero d’Occidente nella notte di Natale dell’800’ d.C. con l’incoronazione di Carlo Magno a Roma da parte di Leone III. Dal punto di vista dei rapporti con la chiesa, la politica di Magno è un nuovo cesaropapismo, le leggi Carlo si dividono in capitularia riguardanti le questioni civili e in capitularia riguardanti la chiesa ma emanate dall’imperatore. Anche il sacro romano impero germanico persegue una politica cesaropapista, Ottone I divien imperatore nel 962 ed emana “il privilegium ottonianum”, che sancisce che per la sua validità, l’elezione papale dovesse avvenire con il consenso dell’imperatore del sacro romano impero e alla presenza dei suoi rappresentanti, ponendo sotto il controllo imperiale la stessa elezione del papa.
pongono fine alle guerre che si protraggono nel continente europeo, affermano un principio fondamentale: “cuius regio eius et religio”, secondo il quale la religione del sovrano è anche quella dei sudditi e il sovrano assoluto gode del “ius reformandi”, ossia il diritto di mutare e riformare la religione per coloro che non si riconoscono nella religione (i dissidenti). Per essi esiste in un primo tempo solo il “ius migrandi”, ossia il diritto di abbandonare il paese e poi si affermerà una mera tolleranza e sarà lungo il cammino dell’affermazione della libertà religiosa. Si assiste così ad un diverso modello nei paesi protestanti rispetto ai paesi cattolici, si afferma il modello delle chiese di stato ad es nelle monarchie del nord Europa e nel Regno Unito. In Inghilterra il Re Enrico VIII attua uno scisma rispetto alla chiesa cattolica e si proclama capo supremo della chiesa d’Inghilterra nel 1534. Tommaso Moro, filosofo e ministro di Enrico che contesta la decisione del Re è condannato a morte nel 1355. Mentre la Scozia sceglie il calvinismo, l’Irlanda rimane cattolica. Questo è un modello che permane, anche oggi in UK vi è una chiesa di stato e vi sono delle chiese stabilite anche in alcuni paesi europei. Si pone un problema interessante, quello della cosiddetta LIBERTÀ DI COSCIENZA DEI RE, perché in alcuni sistemi il Re deve ancora oggi appartenere alla chiesa di stato e quindi si verifica il paradosso in cui questi sistemi divenuti liberal- democratici, vi è un largo riconoscimento della libertà religiosa, che comprende anche la possibilità di mutare i propri orientamenti religiosi. Ma questo non è possibile al Re che è limitato nelle sue scelte religiose. Il problema si è posto soprattutto nel Regno Unito ove si era parlato di una possibile conversione del Re Carlo d’Inghilterra, principe ereditario al cattolicesimo. Ancora oggi chi è cattolico o chi sposa un cattolico è escluso dalla successione. Altro evento, segno del riconoscimento della libertà religiosa nel sistema anglosassone è quello che vede protagonista Tony Blair, il quale dopo la sua attività politica si è convertito al cattolicesimo. Questo sistema caratterizza anche gli stati del nord Europa ad es in Svezia dove la chiesa luterana è stata religione di stato dalla prima metà del 1500 fino al 2000 dove è stata proclamata la separazione formale tra la chiesa e lo stato. In Norvegia solo in seguito ad una recente riforma costituzionale del 2012 entrata in vigore nel 2017, la religione luterana non è più religione dello stato, per cui il sovrano non è più capo della chiesa luterana di Norvegia come è stato per lunghi secoli. Si è quindi arrivati ad un modello di separazione e di autogoverno della chiesa luterana, anche se il Re è comunque tenuto a professare la religione luterana (problema della coscienza dei Re). La chiesa di Danimarca denominata anche chiesa evangelico-luterana o chiesa nazionale danese (si afferma il modello della chiesa di stato) e religione di stato della Danimarca pur essendo garantita in modo ampio la libertà religiosa. Un sistema analogo a quello delle chiese di stato protestanti si ha nei paesi a maggioranza ortodossa dove è la chiesa ortodossa a dominare. Es emblematico si ha in Grecia, ove vi è stato un tentativo da parte del primo ministro (Zipras) di superare questo sistema e allentare il legame tra la repubblica greca e la chiesa ortodossa, tentativo che non
ha avuto successo, per reazioni negative da parte della chiesa e dell’opinione pubblica e che è tramontato con la sconfitta di Zipras alle elezioni e la vittoria dello schieramento conservatore. Il tutto ha fatto tramontare il progetto/modello separatista, con la conseguenza che in Grecia la religione ortodossa è la religione di stato. L’altra faccia della medaglia si ha nei paesi che rimangono sotto l’orbita del cattolicesimo. La religione cattolica rimane quella maggioritaria ed è proprio qui che si afferma il sistema giurisdizionalista, che in un primo momento si afferma come giurisdizionalismo confessionista, ossia come un sistema che ha una propria confessione di riferimento, perché il cattolicesimo in questi stati è a tutti gli effetti religione di stato e religione ufficiale, ma è un sistema confessionista perché pur essendo la religione ufficiale, lo stato stesso sottopone a controlli questa confessione e le altre confessioni religiose. Lo stato rivendica su tutte le religioni un potere di controllo forte, si parla di diritti di controllo, da parte dello stato sulle confessioni rivendicati dallo stato nei paesi giurisdizionalisti, chiamati “iura circa sacra“ o “iura maiestatica circa sacra” (ossia diritti intorno alle cose sacre o diritti dei sovrani sopra le cose sacre). Qui emerge la parentela e la differenza con il sistema cesaropapista, perché in quest’ultimo lo stato ha dei veri e propri diritti in sacris, esercita direttamente funzioni religiose, mentre il sistema giurisdizionalista come forma attenuata di cesaropapismo, attua un controllo sulla sfera religiosa. Si può tracciare così un parallelo tra cesaropapismo e teocrazia da un lato che sono gli estremi e il giurisdizionalismo (che teorizza il controllo del potere dello stato sulla religione) e la potestas indirecta in temporalibus come forme mediane. Il giurisdizionalismo assume diverse connotazioni e denominazioni a seconda delle epoche o territori in cui si sviluppa. CENNI NON NECESSARI IN SEDE DI ESAME:/ In Francia si parla di gallicanesimo che trova espressione in un documento importante (la prammatica sanzione di Burge) il quale afferma la superiorità del concilio sul papa e che il potere del pontefice sulla chiesa francese è limitato dal sovrano. In spagna si parla di regalismo, in Austria di giuseppinismo (da Giuseppe II). La politica giuseppinistica operò fino ad un concordato con la santa sede del 1805. In Germania si parla di febronianesimo che si sviluppa nella seconda metà del XVIII secolo. Anche negli stati italiani il sistema, che caratterizza la maggioranza degli sitati italiani preunitaria, assume diverse denominazioni ad es si parla di leopoldismo in Toscana dal nome di Pietro di Leopoldo di Toscano (duca), nel Regno di Napoli si parla di tancismo (sistema teorizzato e attuato ad opera del ministro Bernardo d’Amici)./ Al di là delle differenze, vi è però un tratto comune che caratterizza la politica di stampo giurisdizionalista, rappresentato dagli iura circa sacra in cui si delineano i poteri di controllo dello stato sulla chiesa cattolica e sulle confessioni. Iura circa sacra sono un complesso di diritti diretti a due finalità: proteggere la chiesa perché il sistema giurisdizionalista ha
dualistico, sia della chiesa cattolica e delle religioni, vi è sempre il pericolo del giurisdizionalismo che da un alto è una forma di limitazione della libertà e dall’altro è una grande tentazione delle chiese. Vi è un’immagine importante, quella delle catene d’oro: il giurisdizionalismo avvolge le chiese di catene d’oro e quindi è una tentazione per lo stato e per le chiese. Questa immagine è stata usata in un discorso del 1881 dal vescovo di Cremona, Monsignor Geremia Bonomelli, che in occasione di una messa in onore dell’arcivescovo di Milano, aveva segnato una presa di distanza dal sistema giurisdizionalista. Egli denuncia le catene d’oro e afferma l’opportunità per le confessioni religiose e le chiese cattoliche di prendere definitivamente le distanze da questo sistema. SISTEMA SEPARATISTA O SEPARATISMO (netta separazione tra religione e politica) Sistema che teorizza la separazione dello stato dalla chiesa e che tende a ricondurre il fenomeno religioso nell’alveo del diritto comune. Non nasce on ambito statale, ma ha un’origine religiosa, perché nasce come dottrina nelle comunità degli anabattisti in Germania e degli indipendenti in Inghilterra, comunità che rifiutavano l’appartenenza allo stato e il controllo dello stato, considerato impuro e corrotto, sulle religioni e quindi auspicavano un’ampia autonomia delle chiese sul piano patrimoniale e finanziario. Il sistema ha 3 inclinazioni fondamentali: SEPARATISMO NORD-AMERICANO (che caratterizza l’esperienza degli Stati Uniti alle confessioni religiose, da spazio alle religioni): il legame con le religioni appare in modo evidente, perché l’esperienza degli Stati Uniti nasce in contrapposizione con il modello della madre-patria del Regno Unito. Le colonie americane con la rivoluzione americane si separano dal UK e il modello del UK è quello della chiesa di stato, che è il modello di rapporti con le religioni, da cui gli Stati Uniti vogliono prendere le distanze per attuare il modello separatista. Questo legame con la religione appare dal documento fondativo degli Stati Uniti, la Dichiarazione di Indipendenza del 1776 elaborata da Jefferson (si fa riferimento alla divinità e a Dio ma vi è anche una religione della libertà secondo cui gli uomini possono liberamente ricercare la felicità nel modo che ritengono più opportuno). Il modello è affermato anche nella Costituzione americana del 1787 in cui all’art 6 si afferma il principio di libertà e uguaglianza religiosa. Il modello statunitense prende subito le distanze su questo aspetto perché si dice che nessuna prova di fede religiosa deve essere rivestita per ricoprire qualsiasi incarico, sia di livello degli stati che federale. Il separatismo emerge anche in un’altra norma, il primo emendamento alla Costituzione americana. Due sono i cardini: da un alto si parla del divieto di stabilire una religione (clausola che vieta di stabilire la religione) non vi può essere una religione di stato e dall’altro si parla di libertà religiosa ossia il libero esercizio di tale libertà, riconosciuta a livello individuale, collettivo e
istituzionale. Non c’è solo il divieto di avere una religione ufficiale, ma è vietata qualsiasi norma che favorisca una religione, tant’è che Jefferson nel 1802 in una lettera alla chiesa battista di Danbury rende questo concetto affermando che stato e religione negli Stati Unito avrebbero dovuto essere separati da un muro. Si pone però un problema di bilanciamento tra le due clausole, si potrebbe porre un possibile conflitto perché il divieto di norme favoritive nei confronti delle confessioni religiose potrebbe ledere la libertà religiosa dei gruppi religiosi e allo stesso modo le norme di riconoscimento del libero esercizio della libertà religiosa potrebbero entrare in rotta di collisione con la clausola che vieta le norme favoritive delle religioni. Questo bilanciamento è attuato a livello giurisprudenziale dalla corte suprema degli Stati Uniti che parla di test di bilanciamento tra le clausole del primo emendamento alla Costituzione americana. La soluzione trovata dalla corte suprema è il “Lemmon test” perché elaborato dalla corte suprema federale nel caso Lennon Vs Corsam, in cui la corte era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di due programmi di erogazione di fondi a scuole private - erano stati introdotti nella legislazione di due stati Pennsylvania e Rhode Island, che riguardava anche scuole private di ispirazione religiosa legate a gruppi religiosi - programmi di sostegno previsti sotto forma di partecipazione allo stipendio degli insegnanti di materie secolari e non religiose. Viene dichiarata l’illegittimità ma soprattutto vengono sanciti 3 criteri che devono ispirare l’ordinamento statunitense nel bilanciamento tra le due clausole. Perché una legge rispetti la clausola di non stabilimento di una religione sono richiesti 3 requisiti: la legge deve avere uno scopo di ordine secolare/laico e non religioso, il suo effetto non deve essere in vantaggio e neppure in danno di una confessione religiosa e la sua applicazione non deve alimentare un’eccessiva collaborazione tra stato e religione. Se i criteri sono rispettati, la legge è rispettosa del primo emendamento, altrimenti si pone in contrasto con la Costituzione statunitense perché non rispettosa del modello separatista. Questo modello è sì separatista ma amico della religione, da un punto di vista storico Ruffini non lo ritiene neppure un separatismo puro, perché favorisce la dimensione religiosa, è caratterizzato da un forte favor nei confronti della dimensione religiosa. Ciò era vero all’epoca di Ruffini e la sua affermazione ha elementi di verità ancora oggi. Joe Biden è il secondo presidente statunitense, dopo John Kennedy che appartiene alla chiesa cattolica. Il modello nordamericano è separatista perché fa il postulato fondamentale del separatismo, cioè la riconduzione delle comunità religiose al diritto comune, è vietata una legislazione speciale per i gruppi religioso, ma poiché è un sistema asociale che lascia spazio alla libertà dei privati in tutti i campi, lascia la stessa libertà anche al privato religioso, dando libertà alle chiese;