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Diritto ecclesiastico riassunto, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Riassunto completo della materia diritto ecclesiastico.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 13/11/2019

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arianna-rossi-11 🇮🇹

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Dir. ECCLESIASTICO: è il complesso delle norme dell'ordinamento giuridico!dello!Stato!che attengono al
“fenomeno religioso” e ai “rapporti fra lo Stato e le diverse!confessioni religiose”.
!
Santa Sede e Stato Città del Vaticano
LA SANTA SEDE = in diritto canonico indica il complesso degli organi di Governo della chiesa cattolica
(ufficio del Pontefice - S. Sede in senso stretto - Segreteria di Stato e gli altri organismi della Curia romana).
In diritto internazionale è il soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico autonoma, ossia un
ente con fine generale: gli scopi istituzionali sono i più vari e possono modificarsi nel tempo (es. diritto di
legazione, diritto di stipulare trattati).
lo SCV è entità diversa dalla Santa Sede; alla Santa Sede spetta la sovranità sullo SCV; la Santa Sede ha
sottoscritto i Patti lateranensi sulla base di un’indiscussa pregressa personalità giuridica, riconosciutale con
la legge delle guarentigie nel 1871, mentre lo SCV non trae vita da un preesistente organismo statuale: tra i
due non c’è continuità
LO STATO CITTA’ DEL VATICANO = è la “garanzia reale” che assicura libertà e indipendenza della Santa
Sede. Questione romana: assicurare alla Santa Sede un regime di assoluta immunità da qualsivoglia potere
esterno. Lo SCV è sorto con il Trattato lateranense, stipulato e poi ratificato tra la Santa Sede e l’Italia nel
1929. La sua soggettività quale ente sovrano di diritto internazionale, distinta (ma collegata) a quella della
Santa Sede, è universalmente riconosciuta.
Caratteri:
1) territorio = spazio geografico sottratto alla sovranità italiana (0,44 kmq circoscritti in parte dalle mura)
che comprende palazzi vaticani, edifici, giardini e Basilica S. Pietro con relativa piazza, sino al limite
costituito da una fascia di travertino che congiunge al suolo le estremità esterne del colonnato. NB:
alcuni immobili in territorio italiano godono della extraterritorialità, cioè non possono essere
assoggettati a vincoli o a espropriazioni per pubblica utilità e sono esenti da tributi.
Il particolare regime di Piazza San Pietro: pur facendo parte della Città del Vaticano, essa è
normalmente aperta al pubblico e soggetta a poteri di polizia delle autorità italiane, le quali si
arresteranno ai piedi della scalinata e si asterranno dall’accedervi, salvo che siano invitate a
intervenire dall’autorità competente. Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, vuole
sottrarre temporaneamente la piazza al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che
non invitate dall’autorità competente a rimanere, si ritireranno al di delle linee esterne del
colonnato berniniano
2) popolo = né ius soli ius sanguinis: hanno cittadinanza vaticana (art. 1 Legge sulla cittadinanza)
- cardinali residenti nella CDV o a Roma;
- qualunque soggetto per ragioni di dignità, carica, ufficio o impiego, quando tale residenza sia
prescritta per legge o per regolamento;
- coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni precedenti, siano autorizzati dal Sommo
Pontefice a risiedere nella Città del Vaticano con concessione o conservazione della cittadinanza;
- il coniuge o i figli di un cittadino che, a seguito di autorizzazione, risiedono con lui nella Città del
Vaticano
La cittadinanza non si acquista mai automaticamente, con ius soli o sanguinis, ma con rapporto di
lavoro o con permanenza autorizzata nei confini del Vaticano. E’ possibile il cumulo con la
cittadinanza originaria. Al cessare del presupposto (revoca, dimissioni, licenziamento...) viene meno
lo status.
3) sovranità = appartiene alla Santa Sede, intesa nel senso più ristretto di persona o ufficio del
Pontefice, e consiste nel potere di imperio, originario e indipendente. Il Pontefice, ai sensi della
Legge Fondamentale 22 febbraio 2001, ha poteri legislativo (esercitato dalla Pontificia
Commissione), esecutivo (esercitato dal Presidente della Pontificia Commissione, che in tale veste
assume il nome di Presidente del Governatorato, coadiuvato dal Segretario Generale) e giudiziario
(esercitato da: Giudice unico, Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione). È il capo visibile della
Chiesa e il Sovrano della Città del Vaticano.
Forma di Stato: teocratico ierocratico
Forma di governo: monarchia elettiva, assoluta, patrimoniale (non vi è alcuna distinzione fra il
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Dir. ECCLESIASTICO: è il complesso delle norme dell'ordinamento giuridico dello Stato che attengono al “fenomeno religioso” e ai “rapporti fra lo Stato e le diverse confessioni religiose”.

Santa Sede e Stato Città del Vaticano

LA SANTA SEDE = in diritto canonico indica il complesso degli organi di Governo della chiesa cattolica (ufficio del Pontefice - S. Sede in senso stretto - Segreteria di Stato e gli altri organismi della Curia romana). In diritto internazionale è il soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico autonoma , ossia un ente con fine generale: gli scopi istituzionali sono i più vari e possono modificarsi nel tempo (es. diritto di legazione, diritto di stipulare trattati). lo SCV è entità diversa dalla Santa Sede; alla Santa Sede spetta la sovranità sullo SCV; la Santa Sede ha sottoscritto i Patti lateranensi sulla base di un’indiscussa pregressa personalità giuridica, riconosciutale con la legge delle guarentigie nel 1871, mentre lo SCV non trae vita da un preesistente organismo statuale: tra i due non c’è continuità LO STATO CITTA’ DEL VATICANO = è la “garanzia reale” che assicura libertà e indipendenza della Santa Sede. Questione romana: assicurare alla Santa Sede un regime di assoluta immunità da qualsivoglia potere esterno. Lo SCV è sorto con il Trattato lateranense , stipulato e poi ratificato tra la Santa Sede e l’Italia nel

  1. La sua soggettività quale ente sovrano di diritto internazionale, distinta (ma collegata) a quella della Santa Sede, è universalmente riconosciuta. Caratteri:
1) **territorio** = spazio geografico sottratto alla sovranità italiana (0,44 kmq circoscritti in parte dalle mura) che comprende palazzi vaticani, edifici, giardini e Basilica S. Pietro con relativa piazza, sino al limite costituito da una fascia di travertino che congiunge al suolo le estremità esterne del colonnato. NB: alcuni immobili in territorio italiano godono della **extraterritorialità** , cioè non possono essere assoggettati a vincoli o a espropriazioni per pubblica utilità e sono esenti da tributi. Il particolare **regime di Piazza San Pietro** : pur facendo parte della Città del Vaticano, essa è normalmente aperta al pubblico e soggetta a poteri di polizia delle autorità italiane, le quali si arresteranno ai piedi della scalinata e si asterranno dall’accedervi, salvo che siano invitate a intervenire dall’autorità competente. Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, vuole sottrarre temporaneamente la piazza al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non invitate dall’autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano 2) **popolo** = né _ius soli_ né _ius sanguinis_ : hanno **cittadinanza vaticana** (art. 1 Legge sulla cittadinanza) - cardinali residenti nella CDV o a Roma; - qualunque soggetto per ragioni di dignità, carica, ufficio o impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o per regolamento; - coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere nella Città del Vaticano con concessione o conservazione della cittadinanza; - il coniuge o i figli di un cittadino che, a seguito di autorizzazione, risiedono con lui nella Città del Vaticano La cittadinanza non si acquista mai automaticamente, con _ius soli o sanguinis_ , ma con **rapporto di** **lavoro o con permanenza autorizzata** nei confini del Vaticano. E’ possibile il cumulo con la cittadinanza originaria. Al cessare del presupposto (revoca, dimissioni, licenziamento...) viene meno lo _status_. 3) **sovranità** = appartiene alla Santa Sede, intesa nel senso più ristretto di persona o ufficio del Pontefice, e consiste nel **potere di imperio** , originario e indipendente. Il Pontefice, ai sensi della Legge Fondamentale 22 febbraio 2001, ha poteri **legislativo** (esercitato dalla Pontificia Commissione), **esecutivo** (esercitato dal Presidente della Pontificia Commissione, che in tale veste assume il nome di Presidente del Governatorato, coadiuvato dal Segretario Generale) e **giudiziario** (esercitato da: Giudice unico, Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione). È il capo visibile della Chiesa e il Sovrano della Città del Vaticano. Forma di Stato: teocratico ierocratico 

Forma di governo: monarchia elettiva, assoluta , patrimoniale (non vi è alcuna distinzione fra il

patrimonio del sovrano e quello dello Stato), confessionale, neutralizzata. E’ uno Stato enclave: circondato interamente dal territorio di un altro stato.

LA CURIA ROMANA = risulta articolata in Dicasteri , giuridicamente pari tra loro: la Segreteria di Stato, le Congregazioni, i Tribunali, i Pontifici Consigli e gli Uffici. “Nell’esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il romano Pontefice si avvale dei dicasteri della curia romana, che perciò compiono il loro lavoro nel suo nome e nella sua autorità”

Obblighi dello Stato italiano verso la Chiesa:

  • (^) dotazione acqua, collegamento ferroviario con la rete italiana, servizi telegrafici, telefonici, radio, TV e postali;
  • (^) onere di consultazione per modifiche PRG per interventi urbanistici in zone adiacenti CDV;
  • (^) libertà di corrispondenza, in entrata e uscita;
  • (^) libertà di accesso per i vescovi; immunità diplomatiche e libertà di passaggio per i rappresentanti diplomatici;
  • (^) esenzione da dazi e dogane Obblighi della Chiesa verso lo Stato:
  • (^) Piazza S. Pietro è aperta al pubblico e soggetta alla giurisdizione italiana (polizia) fino ai piedi della scalinata della basilica;
  • (^) tesori, arte e musei nel palazzo Lateranense

Prerogative Sommo Pontefice:

  • persona “sacra e inviolabile”, che non risponde né penalmente né civilmente per alcun atto di fronte al GO italiano;
  • l’attentato/offese e ingiurie contro la sua persona sono parificate a quelle contro il Pres. Repubblica (artt. 276/277 c.p.)

Cardinali:

  • se residenti a Roma, sono cittadini della CDV;
  • dispensati dall’ufficio di tutore/curatore;
  • testimoni: escussi nel proprio domicilio;
  • se stranieri, NO TU Imm.;
  • sono esenti dal servizio militare, giudice popolare, prestazioni personali

Rappresentanti diplomatici presso Italia:

  • (^) inviolabilità personale
  • (^) esentati da giurisdizione ordinaria

Giurisdizione penale dello SCV

Art. 22 Trattato. a) reato commesso in territorio SCV: casi in cui lo Stato italiano può procedere direttamente contro il reo = (i) delega della Santa Sede : la Santa Sede può delegare, in singoli casi o permanentemente, allo Stato Italiano la punizione dei delitti commessi all’interno dello SCV. Concessa la delega, l’azione penale diventa obbligatoria per lo Stato italiano e non può essere sottoposta a valutazioni di opportunità (ii) rifugiato: se l’imputato dopo aver commesso il reato in territorio vaticano trova rifugio in Italia (iii) se un delitto è commesso su piazza S. Pietro e il colpevole è catturato dagli agenti italiani o ad essi consegnato dalle autorità vaticane, tale reo si considera “rifugiato” nel territorio italiano, potendo procedere contro di lui senza una richiesta esplicita della Santa Sede b) reato commesso in territorio italiano = è prevista la consegna allo Stato italiano delle persone imputate di fatti ritenuti delittuosi anche dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano, rifugiate in territorio vaticano o negli immobili che godono di immunità

solo nel 1984 con il cosiddetto nuovo concordato, ossia l’ Accordo di Villa Madama, entrato in vigore nel

  1. Solo con questa legge è stato possibile eliminare una serie di norme decisamente incompatibili con la Costituzione, come quella che dichiarava la fede cattolica “religione di Stato”, o quella che ne rendeva obbligatorio l’insegnamento scolastico.

Principi costituzionali

Essi impongono allo Stato non già indifferenza davanti al fenomeno religioso (come in paesi quali la Francia, che ha scelto di non occuparsi come Stato del fenomeno religioso) , ma neutralità e imparzialità. La salvaguardia del pluralismo confessionale e culturale è un riflesso della libertà religiosa. Lo Stato è laico. Altre forme possibili: confessionale, unionista (teocrazia/cesaropapismo), separatista (libera chiesa in libero stato).

ART. 2 COST. - principio personalista L’individuo è il centro dell’organizzazione sociale e politica, in quanto titolare di diritti anteriori allo Stato. La disposizione garantisce i diritti inviolabili non solo al singolo, in quanto individuo, ma anche al singolo in quanto membro di formazioni sociali. Data la finalità dello sviluppo della persona umana, i soggetti collettivi e le forme associative risultano strumentali a tale realizzazione (principio pluralista). Riguardo all’art. 2 Cost. si sono delineate due posizioni dottrinali. Secondo la prima, tale disposizione fornirebbe copertura costituzionale anche a nuovi diritti non menzionati espressamente nel testo originario nella Carta del 1948: nel diritto ecclesiastico, questo permetterebbe di considerare come “fondamentali” diritti emersi negli ultimi decenni e connessi all’estrinsecazione del sentimento religioso individuale (es. il diritto all’obiezione di coscienza). Ad avviso del secondo indirizzo, invece, la formula sarebbe semplicemente riassuntiva dei diritti di libertà espressamente tutelati nelle successive disposizioni costituzionali e dunque inidonea a garantire “nuovi diritti”. ART. 3 co. 1 COST. - uguaglianza formale Esso vieta:

  • ogni discriminazione diretta , che viene a crearsi allorché vengano promulgati atti normativi che producano un effetto pregiudizievole, creando una distinzione tra individui fondata esclusivamente sulla religione;
  • ogni discriminazione indiretta , che consiste in ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di atti normativi che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore gli individui in ragione della loro appartenenza (o non appartenenza) religiosa ART. 3 co. 2 COST. - uguaglianza sostanziale Tale articolo attribuisce allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli (di ordine economico e sociale) che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana. Su questa linea ci si è chiesti se non sia possibile tentare di garantire l’uguaglianza sostanziale degli individui attraverso trattamenti preferenziali accordati a un gruppo religioso minoritario, al fine di rimuovere eventuali ostacoli che pongano i soggetti appartenenti a tale gruppo in condizioni di svantaggio e, quindi, misure positive di incentivazione e di incoraggiamento (c.d. azioni positive). Ma il principio della parità di trattamento e l’adozione di misure di “diritto diseguale” sembrano porsi fra loro in intrinseco contrasto. Infatti, l’imparzialità religiosa non sembra poter giustificare le “azioni positive” nei confronti degli appartenenti a uno o più determinati gruppi religiosi. ART. 7 COST. - autonomia Stato Chiesa Stato e Chiesa sono ordinamenti giuridici primari, originari e indipendenti. Per modificare i Patti serve una revisione cost. o un accordo bilaterale ( principio concordatario ). Tema del rapporto fonti Concordato-leggi ordinarie e cost. ART. 8 COST. - pluralismo confessionale Tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge. L’intesa non può discriminare: non sono ammessi regimi giuridici differenziati. Ciascuna confessione ha potere di autonomia e autodeterminazione per statuto. ART. 19 COST. - libertà di culto Tutti hanno diritto di

A) professare liberamente la propria fede in qualsiasi forma individuale o collettiva, così come di non credere, di mutare convincimento, di essere indifferenti [ libertà di fede ] ; B) farne propaganda ossia fare proselitismo in luoghi di culto e anche al di fuori, mediante la parola, gli scritti, i libri e altri mezzi idonei di cui all’art. 21 Cost.; C) esercitarne il culto in privato o in pubblico salvo il limite del buon costume (concetto elastico e storicamente mutabile che include morale e pudore sessuale) e il rispetto dell’art. 17 Cost. che impone il preavviso (non l’autorizzazione! Es. quello che chiedono i musulmani per celebrare il ramadam) di talune riunioni

Le confessioni

La Cost. non dà una definizione di confessione : ne indica solo alcuni caratteri all’art. 8. Poiché diverse leggi nazionali riconoscono rilievo a tale qualifica, e concedono dei vantaggi (es. fiscali), occorre un criterio per distinguerle dai propri enti esponenziali, dalle mere associazioni religiose e dagli altri gruppi sociali.

Dottrina :

  • (^) il numero stabile (rappresentatività);
  • (^) la pubblica opinione;
  • (^) la tradizione storica italiana La dottrina tradizionale definisce la confessione come una “comunità stabile , basata sull'esistenza/credenza di un essere trascendente o sulla ricerca del divino nell’immanenza” , che però mal si attaglia alle nuove religioni, in particolare a quelle “a bassa presenza del divino”. Più nascono gruppi “religiosi”, più una definizione onnicomprensiva diventa difficile da individuare. Secondo alcuni basta il criterio dell’“ autoreferenzialità ”: è confessione il gruppo religioso che si qualifica tale. Tuttavia lo Stato non può rinunciare a qualsiasi controllo, in quanto attribuisce poi notevoli vantaggi a chi considera confessione. Certo non può entrare nel merito dei dogmi, ma deve distinguere fra confessione e mera associazione o movimento di pensiero (C. Stato).

Giurisprudenza della Corte Cost. → non basta autoreferenzialità. Bisogna appurare caso per caso alla luce dei criteri desumibili nell'intero ordinamento. Possono essere tenuti in conto:

  • (^) la stipulazione di un’intesa o eventuali precedenti riconoscimenti pubblici;
  • (^) uno statuto che ne espliciti l'organizzazione;
  • (^) la comune considerazione datane dalla precedente giurisprudenza Per esempio l'Italia continua a non riconoscere l'Islam come confessione “plurale”. L'UAAR (Unione Atei e Agnostici Razionalisti) ha presentato più volte istanza al Governo per addivenire a un’intesa ex art. 8 Cost., senza ricevere risposta affermativa. L'UAAR si definisce essa stessa come “ organizzazione filosofica aconfessionale, che si propone di rappresentare concezioni atee o agnostiche ”: è lei che si pone al di fuori delle confessioni religiose! Secondo il CdS, l’accertamento preliminare del Governo relativo alla qualifica confessionale del richiedente sarebbe un atto di alta amministrazione, quindi espressione di discrezionalità tecnica e come tale sindacabile dal GA. Tuttavia, C.Cost. 52/2016 , sempre sull’UAAR, l’ha qualificato come come atto politico e quindi insindacabile.

Le fonti

Il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico è alquanto complesso: vi troviamo norme eterogenee, appartenenti a periodi storici diversi e aventi differente origine. Un criterio utile per fare ordine è quello della provenienza. − (^) origine unilaterale (costituzionale, statale, regionale o confessionale) − (^) origine bilaterale o convenzionale

Chiesa (contrariamente al c.d. giurisdizionalismo che affidava agli Stati il diritto di influire sulla scelta dei titolari degli uffici ecclesiastici); divieto di sindacare la sua dottrina e i suoi dogmi Ciò posto, vista la lettera dei co. 2 e 3 art. 7 Cost. (secondo cui i rapporti Stato - Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, le cui modifiche, se accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale), deve ritenersi che i Patti abbiano assunto rango costituzionale nel loro contenuto o è stato costituzionalizzato solo il principio dell’obbligo di accordo? La C.Cost. aderisce alla prima tesi, attribuendo alle norme contenute nei Patti una capacità di resistenza maggiore rispetto alla legge ordinaria. Allo stesso tempo, però, la Corte ha affermato che poiché la norma stabilisce una reciproca indipendenza fra i due ordini le norme del Concordato non possono avere la forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale e dunque la Corte conserva un margine di sindacabilità degli stessi. Allo stato attuale della giurisprudenza della Corte costituzionale, può dirsi che la legge di esecuzione dei Patti lateranensi sia protetta alla stregua di una legge costituzionale, sebbene la giurisprudenza della Corte sia sempre stata oscillante nel determinare quali fossero di preciso i principi supremi cui non può derogare, affermando che si tratterebbe di un’opera ermeneutica spettante a ciascun giudice. Quanto alla natura dell’ accordo di Villa Madama , prevale l’orientamento che non lo considera un nuovo concordato privo di copertura costituzionale, bensì una modifica del primo Concordato e pertanto vi estende le garanzie ex art. 7 Cost. Le norme pattizie (Patti e Accordo VM) costituiscono quindi fonti atipiche , essendo dotate di resistenza all'abrogazione maggiore di quella delle leggi ordinarie. Esse possono essere abrogate solo:

  • (^) sulla base di un nuovo accordo
  • (^) tramite legge di revisione costituzionale ex art. 138 Cost

Art. 8 Cost. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. (V. Procedimento riconoscimento enti) I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Lo Stato deve regolare i rapporti con le confessioni attraverso il principio pattizio. L' intesa è presupposto costituzionale di una legge che regola i rapporti con la confessione. Le confessioni hanno il “diritto” (non obbligo) di chiedere la stipulazione dell’intesa: ergo , esistono anche confessioni prive di intesa, che saranno disciplinate dalla l. culti ammessi, oppure vivranno come associazioni (riconosciute o non) con fine religioso. Procedimento per stipulare un’intesa:

  • (^) richiesta alla Presidenza del Consiglio
  • (^) il Sottosegretario alla Presidenza dà incarico alla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose che stila una “bozza di intesa”
  • (^) la bozza è sottoposta all'esame del CdM. La sua decisione non è un atto politico, ma è espressione di discrezionalità tecnica , sindacabile dal GA (ma cfr. cambio di qualifica del potere amministrativo di ritenere o meno che il richiedente sia una confessione!)
  • (^) se la decisione è favorevole l'intesa viene trasmessa al Parlamento al quale spetterà una scelta secca: accettare o respingere, senza potere di emendare La legge di approvazione assume il rango di fonte atipica (legge ordinaria rinforzata): sospese, modificate, derogate o abrogate solo sulla base di un nuovo accordo o ex art. 138 Cost. Intese sino ad ora stipulate con − (^) Tavola valdese − (^) Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno − (^) Unione Comunità ebraiche − (^) Unione Buddista italiana − (^) Unione Induista italiana − (^) Chiesa evangelica Luterana

Differenze tra patti lateranensi e leggi di approvazione delle intese Sebbene le intese siano uno strumento finalizzato proprio a equiparare sul piano formale le altre confessioni religiose a quella cattolica all'interno dello Stato italiano, le differenze sussistono sul piano del:

  • (^) tipo di atto = i Patti Lateranensi sono un accordo internazionale stipulato da due soggetti entrambi sovrani; le intese sono atti interni all'ordinamento stipulati tra lo Stato, sovrano, e le confessioni che invece non lo sono, dei contratti interni di diritto pubblico per i quali lo Stato non ha alcuna responsabilità internazionale - (^) ampiezza del sindacato costituzionale = le intese sono interamente sindacabili, mentre i Patti Lateranensi solo se contrastano con principi fondamentali della Cost.

3) Norme sovranazionali Art. 10 CEDU = ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti Art. 17 TFUE = l’UE rispetta lo status di cui le Chiese godono nei rispettivi Stati membri e mantiene con loro un dialogo aperto

Ministri di culto

Religioso → sono fedeli (anche donne) che professano i “ voti di obbedienza, castità e povertà” in un istituto religioso di vita consacrata (es. frati, suore). E’ una qualifica normalmente irrilevante nell’ordinamento statuale: es. la nullità del matrimonio pronunciata da un Tribunale ecclesiastico perché uno dei coniugi è ministro religioso non può essere delibata dalla CdA.. Ecclesiastico → colui che nell'ordinamento canonico ha ricevuto l'ordine sacro (es. vescovi, arcivescovi, preti, diaconi). Parroco → è l’ ecclesiastico preposto a capo di una parrocchia. L’ordinamento statuale italiano gli riconosce: — diritto di certificare, ai fini della trascrizione e del riconoscimento degli effetti civili, l’avvenuta celebrazione del matrimonio canonico (art. 8 nuovo Concordato); — il potere di certificazione in ordine agli atti di nascita, di matrimonio e di morte, di data anteriore all’istituzione dei registri di stato civile (art. 48 disp. trans., art. 1865 c.c.); — il diritto di disporre liberamente circa l’esercizio del pubblico culto e la disciplina delle funzioni da eseguirsi nella loro chiesa; — il diritto di pubblicare ed affiggere all’interno delle chiese, nonché alle porte esterne di queste, tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli senza assoggettamento a oneri fiscali e quello di eseguire collette nell’interno e all’ingresso delle chiese e degli uffici appartenenti ad enti ecclesiastici Ministro di culto → qualifica civilistica generica che riguarda tutte le confessioni presenti sul territorio statale e include tutti coloro che, su investitura della loro autorità confessionale , ricoprono un ruolo organizzativo/ funzionale , con potestà di magistero sulla porzione di fedeli loro affidata. Per competenza territoriale o per incarico affidato da una confessione religiosa, compiono determinati riti , solitamente si occupano delle anime dei fedeli, della conservazione dell'edificio di culto e della diffusione di un messaggio religioso, dunque esercitano un ufficio religioso. Chi abbia titolo a tale qualifica, tuttavia, è questione alla quale l’ordinamento statale rimane estraneo, rimettendo ogni determinazione alle autorità confessionali: la norma statale non definisce chi sia ministro di culto, ma assume la qualifica confessionale a presupposto per la rilevanza civile di alcuni atti compiuti dai ministri di culto o per la tutela di particolari diritti connessi a tale situazione. Nomina : − (^) Chiesa cattolica = nessuna ingerenza dello Stato. Secondo il nuovo concordato, la loro nomina è competenza dell’Autorità ecclesiastica ed è libera (art. 3, co. 2) − (^) confessioni che hanno stipulato un’intesa = idem − (^) eccezione : confessioni prive di intesa = è necessaria l'approvazione da parte del Ministro dell'Interno. Si tratta tuttavia di un atto vincolato , limitato a una mera verifica formale circa l'esistenza

− (^) vilipendio a MdC − (^) turbamento funzioni religiose con assistenza MdC Segreto professionale: − (^) art. 200 c.p.p / art. 622 c.p. (rivelazione di segreto professionale) − (^) 256 c.p.p. − (^) 271 c.p.p. E’ necessaria la sussistenza di un oggettivo e concreto nesso causale tra l'esercizio delle funzioni religiose e la conoscenza di fatti e informazioni, che può avvenire non solo nel corso di una confessione, ma anche di altre occasioni (es. visita pastorale)

Pubblico ufficiale ex art. 357 c.p. “Pubblica funzione”; formazione volontà p.a./potere certificativo/autoritativo; disciplinata da norme di diritto pubblico o provvedimento p.a. In quanto tale , un ecclesiastico NON è p.u., perché le funzioni di culto NON sono pubbliche funzioni. Lo è quando celebra il matrimonio o riceve testamento ex art. 609 c.c.

Enti confessionali

Sono gli ORGANI O UNITÀ FUNZIONALI delle confessioni che svolgono una attività lato sensu religiosa o di culto , dotati di personalità giuridica solo ove riconosciuti. Tale definizione necessita di una precisazione: si tratta di una figura proteiforme, che abbraccia tutta una serie di entità che si distinguono per organizzazione e finalità perseguite ma con un unico denominatore comune: sono collegate alla confessione di appartenenza , da cui traggono origine. Abbiamo ad esempio enti-istituzioni (Santa sede, CEI), enti territoriali (diocesi o parrocchie), enti associazioni (in cui l’elemento personale è preponderante) o enti fondazioni (patrimonio destinato).

Fonti e disciplina. Art. 20 Cost .: il carattere ecclesiastico o il fine religioso o di culto di un ente non può essere causa di “limitazioni legislative” o di “ speciali gravami fiscali”. Per la Chiesa cattolica la fonte principale è la l. 222 del 1985 attuativa dell’Accordo di Villa Madama. Per altre confessioni, l' intesa stipulata con lo Stato. Per quelle senza intesa, l'art. 2 l. 1929 sui culti ammessi.

Riconoscimento e acquisto della capacità giuridica. Gli enti hanno la necessità di operare nell'ordinamento giuridico civile, in più settori (quello religioso, dei servizi sociali – es. beneficenza – quello commerciale). Per poter svolgere attività negoziale, avere rapporti con la p.a. o con terzi privati, bisogna essere soggetti di diritto. Lo Stato non riconosce personalità giuridica alla confessione religiosa in quanto tale, bensì ai suoi enti esponenziali. Questi possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica allo Stato in base: − (^) alle norme di diritto comune − (^) alla disciplina di origine pattizia (intese e Accordo di Villa Madama, vedi infra ) Quindi sussistono enti la cui personalità giuridica è riconosciuta sulla base delle intese; enti riconosciuti secondo il diritto comune; enti non riconosciuti.

Modi di acquisto della personalità giuridica : − (^) antico possesso di Stato : enti la cui personalità giuridica è riconosciuta da tempo immemore. Per essi il Ministro dell’interno non “riconosce”, ma “ attesta ” che l'ente era già riconosciuto da prima del 1929, es. Santa sede, Tavola Valdese − (^) legge : il legislatore riconosce la personalità giuridica dell'ente con legge, es. CEI − (^) procedura abbreviata : giudizio di omologazione motivato dalla ecclesiasticità in re ipsa degli enti cui si applica (es. è stata applicata per gli Istituti diocesani di sostentamento del clero e la loro necessaria istituzione per la messa in moto del nuovo sistema di sostentamento del clero). Il Ministro risponde entro 60 giorni dalla richiesta

− (^) decreto ministeriale : è la procedura ordinaria, pressoché analoga per tutte le confessioni religiose Deve sottolinearsi che l'ente, una volta riconosciuto, non diventa come un qualsiasi altro ente riconosciuto dallo Stato, ma conserva caratteri di “specificità”: la disciplina del c.c. non è integralmente applicabile. Es. costituzione; modificazioni di stato; estinzione e amministrazione (v. controlli canonici, p. 12). Autonomia patrimoniale perfetta?

I requisiti per il riconoscimento. a) Riconoscimento degli enti della Chiesa Cattolica. L'art. 7 co. 2 AVM indica i requisiti per il riconoscimento. In mancanza, l'ente potrà comunque chiedere il riconoscimento secondo il diritto comune. − (^) costituzione/approvazione (e riconoscimento) da parte dell'autorità canonica; − (^) assenso dell'autorità ecclesiastica alla richiesta di riconoscimento; − (^) sede in Italia; − (^) presenza di un FINE DI RELIGIONE O DI CULTO. Non deve essere unico e totalizzante , ma deve comunque essere quello prevalente e caratterizzante , «costitutivo ed essenziale». Le attività “profane” devono avere un ruolo marginale o comunque strumentale al fine religioso (es. reperimento di risorse economiche in caso di attività imprenditoriale). L’accertamento di questo requisito in alcuni casi è presunto , in particolare per gli enti che fanno parte dell’organizzazione e gerarchia della Chiesa (es. santuari, diocesi, parrocchie). Negli altri casi deve essere accertato di volta in volta dall'Autorità Statale. A tal fine la l. 222/1985 indica alcuni criteri: sono attività di religione/ culto la catechesi, la cura delle anime, la formazione del clero e dei religiosi, l'educazione cristiana; non sono attività di culto le attività commerciali o a scopo di lucro, l’istruzione, l'educazione o la cultura. Ampia discrezionalità in capo alla p.a. per valutazione, in particolare per educazione/cultura

b ) Riconoscimento di enti di confessioni religiose diverse da quella cattolica che hanno stipulato l'intesa. La disciplina ricalca i requisiti e la procedura di riconoscimento vista sopra. Stessa cosa anche per i controlli amministrativi.

c) Riconoscimento di enti di confessioni religiose diverse dalla cattolica che non hanno stipulato l'intesa. Per il riconoscimento servono due requisiti ulteriori:

  • (^) il rappresentante legale deve avere domicilio in Italia
  • (^) la sua nazionalità dev’essere italiana, se richiesto dal decreto di riconoscimento Quanto alla modalità di riconoscimento:
  • (^) il Ministro dell’Interno deve sentire anche il CdM
  • (^) non c’è l'onere di iscrizione nel registro delle persone giuridiche Quanto ai controlli - forse la differenza principale rispetto agli enti cattolici o con intesa - sono soggetti alla vigilanza governativa, per il tramite del Ministro (visite, ispezioni, dichiarazione di scioglimento).

Procedimento amministrativo per il riconoscimento. Si esamina quello previsto per gli enti della Chiesa cattolica, ma salve eccezioni particolari è uguale anche per gli altri enti confessionali 1) presentazione della domanda. Inoltrata all’Ufficio territoriale della Prefettura dal rappresentante dell'Ente, previa autorizzazione dell'autorità ecclesiastica oppure su domanda dell'autorità stessa. Alla domanda vanno allegati:

  • provvedimento canonico di approvazione/costituzione dell'ente;
  • statuto dell'ente con struttura e fine dell'ente;
  • documenti utili a dimostrare la sussistenza di requisiti generali 2) accertamento del Prefetto. Istruisce la domanda, potendo chiedere chiarimenti e documenti. Domanda infine “parere motivato” al Ministro dell'interno. 3) istruttoria ministeriale + decreto di riconoscimento. Il Ministro valuta la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Fino al 1997 era previsto anche un parere obbligatorio del CdS. Oggi è facoltativo e limitato solo ai casi di

seguenti vantaggi fiscali : − (^) riduzione IRES del 50% per attività di beneficenza e istruzione. Vi rientrano le attività religiose o strettamente legate ad esse, non le attività commerciali; − (^) esenzione IVA, tranne che per attività commerciale; − (^) esenzione parziale IMU per: immobili 13 – 16 Trattato lateranense; fabbricati e pertinenze destinati all'esercizio del culto; attività previdenziali; sanitarie; didattiche etc., purché non aventi finalità commerciali; − (^) esenzione imposte successioni e donazioni

Enti della chiesa Cattolica

1) CEI.

Per il diritto canonico è l’“ assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio ”, la quale promuove la vita della chiesa , sostiene la sua missione di evangelizzazione e sviluppa il suo servizio per il bene del Paese. Istituto permanente con sede a Roma, con un proprio statuto e il cui Presidente è nominato dal Papa. E’ persona giuridica pubblica per l’ordinamento canonico e acquista automaticamente personalità per l’ordinamento statale: costituisce quindi un ente ecclesiastico riconosciuto ex lege (l. 222/1985, art. 13). E’ composta da tutti i Vescovi diocesani italiani e i soggetti a essi equiparati (es. Vescovi ausiliari). Articolazioni ulteriori sono le conferenze episcopali regionali e il consiglio europeo delle conferenze episcopali. Suoi ulteriori compiti sono:

  • (^) studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa cattolica in Italia;
  • (^) dare orientamenti nel campo dottrinale e pastorale;
  • (^) mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano
  • (^) per il diritto canonico, assume deliberazioni legislative (es. disposizioni per l'attuazione del diritto canonico) e funzioni amministrative , specie in relazione alla disciplina del sostentamento del Clero (es. riceve il gettito dell'8X1000 e ne trasferisce una quota all’Istituto per il sostentamento del clero, rendendone conto al Ministro dell’Interno annualmente)
  1. Seminari , capitoli (assemblea di presbiteri o di religiosi, dotata di personalità giuridica e di autorità normativa), fondazioni di culto, santuari.
  1. Diocesi e parrocchie (vedi infra )
  1. Chiese : art. 11 l. 222 Due presupposti:
  • (^) carattere pubblico della funzione adempiuta (servizio religioso per la comunità dei fedeli)
  • (^) apertura al culto ovvero attualità e costanza delle funzioni
  1. Fabbricerie Enti costituiti da una massa patrimoniale, gestita da un consiglio di amm. la cui composizione è mista (ecclesiastici e laici), adibita alla manutenzione e conservazione di un edificio di culto di particolare rilievo (es. Duomo di Milano). Quelle riconosciute prima dell’accordo VM mantengono lo status; successivamente possono essere riconosciute solo quelle “erette” ai sensi del diritto canonico.

6) Istituto per il sostentamento del clero : art. 22

7) Associazioni religiose

8) Associazioni di fedeli

9) Confraternite

L’organizzazione territoriale della Chiesa

La Chiesa cattolica, agli effetti del suo governo, si divide territorialmente in quelle che il codice di diritto canonico definisce « Chiese particolari », cioè le diocesi (a loro volta ripartite in parrocchie ), e i loro raggruppamenti, cioè le province ecclesiastiche, le regioni ecclesiastiche, le Conferenze episcopali. Diocesi = la porzione del popolo di Dio, circoscritta territorialmente, che viene affidata alla cura pastorale di un Vescovo. Organi fondamentali della diocesi sono: a) il Vescovo , che vi sta a capo (i Vescovi per divina istituzione sono successori degli Apostoli, mediante lo Spirito Santo che è stato loro donato) b) la Curia diocesana che consta delle persone e degli organismi che aiutano il Vescovo nel governo della diocesi: rilevanti il Vicario generale e il Cancelliere della Curia c) il Capitolo dei canonici Parrocchia = costituisce la cellula di tutta l’organizzazione della Chiesa. “Comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una diocesi, la cui cura pastorale è affidata a un parroco ”. La provvista (cioè il conferimento) dell’ufficio ecclesiastico di Parroco a un sacerdote spetta al Vescovo diocesano. Diocesi e parrocchie, secondo l’AVM, rientrano negli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti il cui fine di culto è presunto

Finanziamento delle confessioni religiose

Le confessioni religiose e i loro enti esponenziali hanno bisogno di risorse economiche per realizzare le proprie finalità istituzionali. Le modalità di reperimento sono sia intra-confessionali (es. gestione proprio patrimonio) sia extra-confessionali (pubbliche e private).

- Sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Tra le esigenze da soddisfare c'è quella di assicurare che coloro che si dedicano all'attività religiosa (MdC) possano godere di una remunerazione che consenta loro un’esistenza dignitosa. Distinguiamo tra

  1. entrate di diritto pubblico: − (^) imposte ecclesiastiche = quello di riscuotere imposte presso i fedeli è un potere attribuito alla Chiesa dal diritto canonico, che tuttavia non è mai stato riconosciuto dallo Stato , a eccezione delle c.d. decime dominicali, cioè il corrispettivo per le concessioni di terre di proprietà ecclesiastica aventi carattere di oneri reali (originariamente erano costituite da una quota dei prodotti del fondo, poi furono mutate in canoni annui in denaro). La Chiesa conserva, invece, un potere impositivo nei confronti degli enti ecclesiastici soggetti alla sua autorità, in particolare (i) il cattedratico : il Vescovo impone un contributo, non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascun ente, per far fronte alle necessità della sua diocesi (ii) il seminaristico : il Vescovo impone un contributo per la gestione del seminario − (^) tasse ecclesiastiche = lo Stato riconosce alla Chiesa il diritto di esigere il pagamento di tasse come corrispettivo di servizi (non imposti dalla legge, ma liberamente chiesti dal privato: per questo lo Stato la riconosce) resi all’obbligato da uffici ecclesiastici. Es. somme riscosse in relazione ai vari atti di giurisdizione volontaria quali indulti, dispense, privilegi, onorificenze concesse dalla Santa Sede o permessi rilasciati dai Vescovi (come per il Battesimo in casa); spese di giudizio dinanzi al Tribunale ecclesiastico − (^) erogazioni dello Stato a favore della Chiesa (vedi infra l’Istituto per il sostentamento del Clero e 8x1000); − (^) erogazioni deducibili dal reddito imponibile: fino a € 1.032 devolvibili all'Istituto centrale sostentamento del clero; − (^) finanziamento del Fondo edifici di Culto ; − (^) [somme destinate al pagamento insegnanti religione e del personale ecclesiastico delle comunità separate (cappellano militare o ospedaliero!)]. − (^) 5x1000. Il soggetto può decidere di destinare tale quota IRPEF per il perseguimento di finalità meritevoli di tutela, a favore anche di enti ecclesiastici, ma NB: le confessioni religiose non

B) L’8x1000 dell’IRPEF Le somme sono destinate in parte allo Stato (per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza rifugiati) e in parte a scopi religiosi. La ripartizione avviene − (^) in via prioritaria sulla base della scelta dei privati ; − (^) se manca, si stabilisce in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti La parte di competenza della Chiesa viene versata alla CEI che provvede al sostentamento del clero (e ad altri scopi). È un vero e proprio VINCOLO DI DESTINAZIONE → la CEI deve fornire al Ministro dell'Interno il rendiconto annuale : art. 44, l. 222.

Confessioni diverse da quella cattolica. Con intesa: i meccanismi sono quelli della Chiesa cattolica, quindi 8x1000, erogazioni liberali deducibili, equiparazione reddito ai fini fiscali, 5x1000 ecc. Senza intesa: non ci sono oneri per lo Stato. Esse possono incrementare il loro patrimonio con strumenti di diritto comune.

- Insegnamento religione cattolica nelle scuole pubbliche. Con l’ AVM , l’Italia si è impegnata ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Secondo la C. Cost. esso è contenuto in un quadro normativo rispettoso del principio di laicità - permettendo agli studenti di fede acattolica di non assistere alla lezione - e pertanto è compatibile con gli artt. 3, 19, 20, 21 Cost. Si deve tenere presente che il principio di laicità deve intendersi non in senso negativo (indifferenza verso il fenomeno religioso, come in Francia) ma a servizio delle concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini. E la religione cattolica è quella più professata in Italia, valore di “ PATRIMONIO STORICO/IDENTITARIO DEL POPOLO ITALIANO ”. Caso del crocefisso in aula, CEDU Lautsi 2011 : l’esposizione del crocefisso non impatta sulla formazione degli alunni influenzandone le convinzioni filosofiche e religiose ancora in divenire. Inoltre, non è solo un simbolo religioso, ma anche di un sistema di valori (uguaglianza, libertà, rispetto della dignità umana) coincidente con quello su cui si fonda lo Stato italiano. L'idoneità dell'insegnante deve essere riconosciuta dall’ autorità ecclesiastica , che può anche revocarla , così facendo venir meno il rapporto di lavoro (es. caso Cordero e Università Cattolica: contrasto tra l’ art. 33 , co. Cost. e l’art. 33, co. 3 e 6 Cost. Al prof. Cordero, titolare della cattedra di diritto processuale penale nella Università Cattolica del Sacro Cuore, era stato revocato il nulla osta da parte dell'allora Sacra Congregazione per l'educazione cattolica. Cordero aveva adito il GA per essere reintegrato e il CdS aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, osservando che il mancato rilascio del nulla osta da parte dell'autorità ecclesiastica comportava un’inammissibile soggezione dello Stato italiano nei confronti della Chiesa cattolica in materia di insegnamento, ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 7 e 33 Cost. La Corte Costituzionale 195/1972 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, osservando che in base all'art. 7 Cost. la separazione e la reciproca indipendenza tra i due ordini non escludeva che un regolamento dei loro rapporti venisse sottoposto a disciplina pattizia, purché non venissero violati i "principi supremi" dell'ordinamento costituzionale italiano. Inoltre, dall'art. 33 Cost., ultimo comma, discende che lo Stato non ha l'esclusività dell'insegnamento in virtù del principio del pluralismo scolastico , conformemente a quello fondamentale della libertà dell'arte e della scienza: "Ove l'ordinamento imponesse a una siffatta università di avvalersi e di continuare ad avvalersi dell'opera di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina si risolverebbe nella violazione della fondamentale libertà di religione di quanti hanno dato vita o concorrano alla vita della scuola confessionale”). Gli insegnanti fanno parte del collegio docente scolastico e hanno gli stessi diritti/doveri. Sono remunerati dallo Stato con contratto di lavoro. Essi non partecipano all'ordinario concorso pubblico, ma a un concorso separato. Secondo C. Cost. non c’è alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri docenti: la loro funzione è differente e richiede delle specifiche qualifiche professionali.

- Assistenza spirituale nelle “comunità separate”. Sono strutture obbliganti o chiuse (forze armate, carcere, ospedali) all’interno delle quali lo Stato garantisce assistenza spirituale in attuazione degli artt. 19 e 3 co. 2 Cost.

Per la Chiesa è previsto un sistema stabile di assistenza, i cui oneri gravano interamente sullo Stato. Per le confessioni con intesa varia a seconda del contenuto dell’intesa: normalmente l’assistenza viene erogata su richiesta dei singoli e previa autorizzazione amministrativa. Gli oneri sono però a carico delle confessioni. Così anche confessioni senza intesa. Esempi: − (^) Cappellano militare : va premesso che l'ordinariato militare è una circoscrizione personale della Chiesa cattolica, non organizzata su base territoriale (come le diocesi) ma funzionale , che ha come compito di fornire assistenza spirituale ai fedeli cattolici presenti nelle forze armate, disciplinato dalla l. 512/61 e attualmente incorporata nel Codice dell'ordinamento militare. Esso è guidato da un vescovo rivestito di dignità arcivescovile ( ordinario militare ), che ha giurisdizione ecclesiastica sui cappellani militari, su tutti i militari di religione cattolica, i loro parenti conviventi e sul personale civile di servizio, coadiuvato da un Vicario generale militare e da tre Ispettori. Sotto stanno i cappellani militari. Tutti hanno il grado di ufficiali. Elementi centrali di tale disciplina sono

  1. l’inquadramento gerarchico dei cappellani nella struttura militare, con conseguente retribuzione degli stessi in ragione del grado conseguito all’interno delle Forze armate
  2. il rapporto di impiego con l’amministrazione militare Per quanto concerne l’assistenza spirituale dei soggetti appartenenti a confessioni acattoliche, la l. 382/78 ha previsto che “ i militari di qualunque religione possano esercitarne il culto o ricevere l’assistenza dei loro ministri ”. Al riguardo, le intese concluse, oltre alla già indicata esclusione dell’assunzione delle spese da parte dello Stato, hanno stabilito il diritto dei militari di partecipare alle attività religiose dei rispettivi culti nelle località in cui si trovino per servizio e, in mancanza, il permesso di frequentare il luogo di culto più vicino. NB: per assicurare l’assistenza al personale della polizia (o altri servizi assimilati come Guardia di finanza o vigili del fuoco) è escluso il ricorso a cappellani militari. L’incarico è conferito a soggetti che rimangono estranei alla struttura dell’amministrazione , rispetto alla quale svolgono la propria attività senza vincoli di subordinazione, benché retribuiti dallo Stato (stipendio pari a quello dei parroci maggiorato del 6%) − (^) con il nuovo Concordato, lo Stato italiano ha, per la prima volta, riconosciuto ufficialmente una posizione particolare ad altri uffici della Chiesa, anch’essi non organizzati territorialmente e in particolare: i. cappellano ospedaliero : equiparati ai dipendenti presso la relativa ASL, con applicazione del contratto collettivo di lavoro ii. cappellano nelle istituzioni penitenziarie : per quanto concerne l’assistenza spirituale cattolica, tale servizio è espressamente previsto sin dal 1975 (OP) come presente in ogni struttura penitenziaria con carattere di stabilità, mentre per gli appartenenti ad altre confessioni è stabilito che l’assistenza religiosa sia svolta su richiesta dei singoli detenuti, ai quali è riconosciuto il “diritto di ricevere l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti”. La l. 68/82 individua come un vero e proprio rapporto di impiego il legame esistente tra l’amministrazione penitenziaria ed i cappellani cattolici

Il patrimonio ecclesiastico

E’ l’insieme di beni mobili e immobili di cui la confessione religiosa è titolare e di cui si avvale per il perseguimento delle proprie finalità. In dottrina sono stati elaborati tre criteri in base ai quali identificare i beni ecclesiastici: a) il criterio dello scopo : tutti i beni che, per volontà di chi può disporne, vengono destinati a funzioni ecclesiastiche, indipendentemente dal fatto che siano o meno di proprietà di enti ecclesiastici (quindi non i beni strumentali); b) il criterio dell’appartenenza : tutti i beni appartenenti ad enti ecclesiastici, sia quelli direttamente destinati a funzioni ecclesiastiche ( beni finali ), sia quelli che non lo sono ( beni strumentali ); c) il criterio della sfera giuridica : rientrano nel patrimonio ecclesiastico tutti i beni sui quali lo Stato riconosce alla Chiesa determinati poteri , ne sia o meno proprietaria. Si ritiene preferibile il terzo criterio

sussistano solo delle affinità sotto il regime giuridico con i beni del patrimonio indisponibile degli enti pubblici, nella misura in cui non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano , ma si tratta pur sempre di diritti privati. In tema di manutenzione , essa, di regola, spetta a chi ne ha la proprietà. Santa Sede e Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Per gli edifici di culto di proprietà dello Stato, la competenza per la manutenzione , la conservazione e la valorizzazione spetta al Fondo edifici di culto ( FEC ): è una persona giuridica pubblica che ha come scopo assicurare la tutela, la valorizzazione, la conservazione e il restauro dei beni. Vi provvede per mezzo dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e per mezzo di un contributo statale annuo. L’amministrazione è del Ministro dell'Interno.

Cimiteri, sepolcri e cappelle funerarie. Cimiteri possono essere di proprietà dei Comuni ( beni di natura demaniale ), degli enti ecclesiastici o dei privati. Il loro utilizzo è disciplinato dalla legge in tema di polizia mortuaria. Sepolcri e cappelle oggi non possono più essere all'interno delle chiese, fatta eccezione per quelle di Vescovi e Sommi pontefici.

Cose mobili destinate al culto (sacre suppellettili). Altari, immagini sacre, reliquie, campane etc. Se anche sono in possesso di privati:

  • (^) non devono essere adibite a usi profani o impropri
  • (^) ex art. 514 c.p.c. sono impignorabili

Campane. L’autorità ecclesiastica ha sempre rivendicato il potere esclusivo di regolamentare il modo e i tempi per suonarle: può comunque verificarsi, specie nei piccoli centri, che, in base a titolo specifico o a consuetudine, il Comune possa vantare il diritto di utilizzarle nelle ricorrenze di feste nazionali civili. In tal caso ( uso promiscuo ), l’uso deve essere regolato da accordi. È generalmente ammesso l’uso profano allorché si tratti di annunciare un pericolo (le cd. campane a martello).

Beni culturali di interesse religioso. Sono quei beni che hanno una duplice caratteristica: − (^) un interesse artistico , storico , archeologico − (^) una connotazione religiosa Sono regolati da più fonti, tra cui si ricordano: − (^) art. 9 Cost. la Repubblica ha il compito di tutelare e promuovere il patrimonio storico e artistico della nazione, a prescindere dalla titolarità − (^) art. 117 Cost.: allo Stato la tutela , alle Regioni la valorizzazione − (^) Accordo Villa Madama: principio di cooperazione nella tutela, art. 12 − (^) Codice beni culturali e del paesaggio, art. 9

Luoghi di culto delle confessioni acattoliche. Prima la legge culti ammessi prevedeva un’apposita autorizzazione governativa per poter costruire o aprire un tempio, poi dichiarata incostituzionale perché violante gli artt. 8 e 19 Cost. Oggi è quindi permessa l'erezione di templi o luoghi di culto da parte di tutte le confessioni, anche senza intesa. Lo Stato deve consentire e agevolare tale attività. Le Regioni non possono limitare il finanziamento per la costruzione dei luoghi di culto alle sole confessioni con intesa (vedi supra dichiarazione di incostituzionalità legge regionale Lombardia).

I simboli religiosi

La ratio sullo sfondo va collegata al principio di laicità in senso positivo o laicità per addizione. L’esposizione in pubblico dei simboli religiosi (in modo particolare del crocifisso) riguarda il problema

dell’immunità da ogni forma di coercizione in materia religiosa. L’esposizione dei crocifissi negli edifici pubblici è regolata da un sistema di norme in vigore già da prima della Costituzione. Per questo motivo parte della dottrina, alla luce dei nuovi principi della Costituzione, ha ipotizzato l’implicita abrogazione di tali norme. Alcuni hanno messo in evidenza che l’esposizione del crocefisso nelle scuole lede la libertà di coloro che hanno convinzioni religiose diverse, mentre altri hanno richiamato il principio della laicità dello Stato secondo il quale l’esposizione potrebbe contrastare con il diritto alla libera formazione della coscienza del minore. La Cassazione ha ritenuto abrogate le norme relative all’esposizione nei pubblici edifici del crocifisso in base a principi della Costituzione e a causa della loro marcata matrice religiosa; il Consiglio di Stato, al contrario, ha confermato la permanenza in vigore delle norme regolamentari e la legittimità dell’esposizione del crocifisso negli edifici pubblici, in quanto il crocifisso è espressione dell’origine religiosa dei valori di tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona che connota la civiltà italiana. Circa la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie la Corte costituzionale, seguita da SU 2011, ha affermato che non costituisce per il magistrato alcuna menomazione delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite, per cui non può rifiutarsi di svolgere per tale motivo le proprie attività, in quanto l’esigenza della tutela della sua libertà di coscienza non può prevalere sul dovere di esercizio giurisdizionale. Quanto alla presenza di simboli religiosi su specifici capi di vestiario , nell’ordinamento italiano non esistono specifici divieti; anzi è vista come una delle possibili manifestazioni in cui si realizza il diritto alla libertà religiosa garantito dall’art. 19 Cost. Potrebbe sorgere il problema qualora tale uso si scontri con altre esigenze garantite dalla Cost., come ad esempio l’igiene, la sanità pubblica, l’incolumità personale, la sicurezza pubblica

L’ordinamento giudiziario

E’ strutturato in tribunali di prima istanza, istituiti in ogni diocesi, e di seconda istanza, istituiti presso l’arcidiocesi (l’appello si propone al tribunale del Vescovo Metropolita). L’ordinamento è completato dai tribunali della Santa Sede, la Rota romana (tribunale cui spetta la fase decisionale in materia di cause per matrimoni rati e non consumati - anche tra parte cattolica e acattolica e tra parti acattoliche - istruite dal tribunale diocesano) e il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: la prima è il tribunale pontificio di appello dei fedeli e giudice competente per alcuni tipi di cause; il secondo è il supremo tribunale della Chiesa che giudica i ricorsi contro le sentenze rotali, le controversie amministrative, risolve i conflitti di competenza tra tribunali ecclesiastici ed ha funzioni di vigilanza e di controllo sui tribunali inferiori. Ci sono poi altri tribunali della Santa Sede con leggi proprie, es. la Penitenzieria Apostolica, che ha competenza per le materie che attengono al foro interno. Anche le Conferenze episcopali possono costituire tribunali di secondo grado, nel proprio territorio e con il consenso della Santa Sede. In casi particolari l’organizzazione può essere strutturata in modo diverso: in Italia, ad esempio, le cause matrimoniali sono giudicate dai tribunali regionali. Il giudice può essere monocratico o collegiale, in tal caso composto da tre o cinque giudici: la diversa composizione dipende dall’importanza delle materie da trattare. Nel tribunale di prima istanza giudice è il Vescovo, che esercita la funzione attraverso un Vicario giudiziale o un Officiale. Esistono poi i giudici diocesani che formano, quando richiesto, il collegio giudicante. In ogni tribunale è presente il Promotore di giustizia, un pubblico ministero tenuto a intervenire in ogni causa sul bene pubblico e le cause penali; il Difensore del vincolo, che interviene nelle cause di nullità della sacra ordinazione e di nullità o scioglimento del matrimonio, per porre tutti gli argomenti possibili contro la nullità o lo scioglimento; un notaio che svolge le funzioni di cancelliere redigendo e sottoscrivendo gli atti processuali. A queste funzioni sono chiamati dei chierici competenti in diritto canonico, ad alcune di esse anche dei fedeli laici.

Il matrimonio concordatario

Evoluzione storica. a) Nell’Italia pre-unitaria, l'unica forma di matrimonio valida era quella prevista dal diritto canonico. L'istituto del matrimonio civile fu introdotto col c.c. 1865: lo Stato riconobbe come unico matrimonio valido