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Appunti diritto ecclesiastico Ferrari 2019, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti completi dell'anno 2019-2020 del prof. Ferrari, integrati con slide, sentenze analizzate e interventi di professori ospiti

Tipologia: Appunti

2018/2019

In vendita dal 06/12/2019

aleksandraa904
aleksandraa904 🇮🇹

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17.09.19
DIRITTO ECCLESIASTICO Norme di produzione statuale che regolano la religione (Studia quel settore
dell’ordinamento giuridico dello Stato che interagisce, nei modi più vari, con il fenomeno religioso)
Prima del 1800 IUS ECCLESIASTICUM Diritto della Chiesa sia in materia interna sia in materia di
rapporti con gli altri stati Preminenza della Chiesa
Fine 1800 Era materia obbligatoria nel Regno d’Italia. Lo Stato liberale aveva il supremo compito
di regolatore del diritto (unico detentore della forza per obbligare i consociati, a prescindere dalla loro
confessione religiosa)
DIRITTO Rimanda allo Stato ma non tutto il diritto è di produzione statale (Stato, Chiesa, Lex mercatoria,
consuetudini, associazioni)
ECCLESIASTICO Rimanda innanzitutto alla Chiesa cattolica È un diritto che regola anche la Chiesa
cattolica, detta dei limiti
ART 7.1 COST. Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
Ecclesia (= assemblea) Nellantica Roma e Grecia aveva potere sia politico che religioso
MODELLO MEDIEVALE
- Nel Medioevo, il potere politico era legittimato da quello religioso (es. incoronazione di Carlo Magno)
- Vi era un dualismo tra potere politico e religioso (coordinati ma distinti)
- Pluralismo religiosamente orientato
- Omogeneità religiosa e religione inglobante, questo si rompe nell'umanesimo
- Gerarchia orientata della Religione. Lo Stato e il suo diritto sono legittimati dal fatto che lo Stato funge
da braccio secolare del potere religioso.
- Sfera pubblica e sfera privata sono unificate da morale religiosa
-
Potestas directa in temporalibus
La Chiesa dunque può intervenire senza mediazioni nella sfera
politica per evitare che l'uomo pecchi
Con Hobbes assistiamo a una rottura dell’ordine medievale Leviatano 1651
- Copertina del Leviatano Lo stato ha la sovranità potere civile (spada) e religioso
(pastorale)
Corpo è formato da tante nuche è il corpo del re a fondare la vita politica
La testa è l’unica parte del corpo ad essere priva di nuche indica l’assolutezza statale
CRISTALLO DI HOBBES
Veritas: Jesús Christus
Quis interpretabitur?
(Crisi con il protestantesimo; Chi interpreta la verità se sono presenti più Chiese?)
Auctoritas non veritas facit legem
(È l'autorità non la verità a fare le leggi; Si deve obbedienza al sovrano anche se è ingiusto)
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DIRITTO ECCLESIASTICO → Norme di produzione statuale che regolano la religione (Studia quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che interagisce, nei modi più vari, con il fenomeno religioso)  Prima del 1800 → IUS ECCLESIASTICUM → Diritto della Chiesa sia in materia interna sia in materia di rapporti con gli altri stati → Preminenza della Chiesa  Fine 1800 → Era materia obbligatoria nel Regno d’Italia. → Lo Stato liberale aveva il supremo compito di regolatore del diritto (unico detentore della forza per obbligare i consociati, a prescindere dalla loro confessione religiosa) DIRITTO → Rimanda allo Stato ma non tutto il diritto è di produzione statale (Stato, Chiesa, Lex mercatoria, consuetudini, associazioni) ECCLESIASTICO → Rimanda innanzitutto alla Chiesa cattolica → È un diritto che regola anche la Chiesa cattolica, detta dei limiti

 ART 7.1 COST. → Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e

sovrani.

→ Ecclesia (= assemblea) → Nell’antica Roma e Grecia aveva potere sia politico che religioso

MODELLO MEDIEVALE

  • Nel Medioevo, il potere politico era legittimato da quello religioso (es. incoronazione di Carlo Magno)
  • Vi era un dualismo tra potere politico e religioso (coordinati ma distinti)
  • Pluralismo religiosamente orientato
  • Omogeneità religiosa e religione inglobante, questo si rompe nell'umanesimo
  • Gerarchia orientata della Religione. Lo Stato e il suo diritto sono legittimati dal fatto che lo Stato funge da braccio secolare del potere religioso.
  • Sfera pubblica e sfera privata sono unificate da morale religiosa
  • Potestas directa in temporalibus → La Chiesa dunque può intervenire senza mediazioni nella sfera politica per evitare che l'uomo pecchi

∆ Con Hobbes assistiamo a una rottura dell’ordine medievale → Leviatano 1651

  • Copertina del Leviatano → Lo stato ha la sovranità → potere civile (spada) e religioso (pastorale) → Corpo è formato da tante nuche → è il corpo del re a fondare la vita politica → La testa è l’unica parte del corpo ad essere priva di nuche → indica l’assolutezza statale

CRISTALLO DI HOBBES

Veritas: Jesús Christus ↓ Quis interpretabitur? (Crisi con il protestantesimo; Chi interpreta la verità se sono presenti più Chiese?) ↓ Auctoritas non veritas facit legem (È l'autorità non la verità a fare le leggi; Si deve obbedienza al sovrano anche se è ingiusto)

STATO MODERNO

→ Nasce nel 1648 con la Pace di Vestfalia

  • Fine omogeneità religiosa → Religione è una parte e non il tutto
  • Stato monopolista: unico diritto è quello statale (positivismo giuridico)
  • Stato piramidale e gerarchico (rilevanza indiretta diritti religiosi, importanza data dallo Stato)
  • Rigida distinzione tra sfera pubblica (statale) e sfera privata (religiosa)
  • Pluralismo controllato dallo Stato → La Chiesa accetta di essere un'ecclesia solo religiosa, accetta questa limitazione che riguarda sempre più materie specifiche.
  • Giurisdizionalismo (ingerenza dello Stato negli affari religiosi) e Separatismo (Chiesa e Stato sono separati, sfera pubblicata e privata, esponente ne è John Locke);
  • Potestas indirecta in temporalibus
  • Nasce il diritto di libertà religiosa (strettamente associato al concetto secondo cui vi è un primato dello Stato) → TAPPE → Riforma protesta → Pace di Augusta → Cuius regio eius (et) religio → Chi non vuole seguire la religione del sovrano può emigrare → IUS MIGRANDI
  • Pace di Vestfalia (1648) → Si può vivere nello stesso territorio del sovrano anche se si professa una religione diversa → Principio pluralistico (Cattolici, Protestanti e Calvinisti)  ART. 5 ‚sarà concesso pacificamente e con libertà di coscienza di frequentare privatamente i luoghi del loro culto‛ → Ai protestanti e luterani sudditi di cattolici (Superamento Ius migandi)  ART. 7 → Vengono inclusi anche i calvinisti  ART. 17 → Non può essere ammessa nessuna obiezione contro questo trattato (né dal diritto civile né dal diritto canonico)

CARATTERISTICHE DEL DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA DELLO STATO MODERNO  Primato dello Stato – tutela pluralismo ma prima di tutto, come finalità primaria, bene giuridico primario, tutela ordine pubblico  Diritto di libertà religiosa come strumento di controllo e incanalamento, nelle mani dello stato, di «energie» religiose  Costruzione delle religioni nazionali sul modello statale (chiese nazionali): tipologie «forzate», es. il caso dell’ebraismo  Diritto di libertà religiosa strettamente connesso all’identità nazionale: natura costituzionale essenzialissima (oggi margine di apprezzamento degli stati di UE vs. istituzioni comunitarie)

□ Passaggio allo Stato Contemporaneo → Valore individuo DIRITTO ECCLESIASTICO MODERNO → Dialettica Stato e Chiesa DIRITTO ECCLESIASTICO CONTEMPORANEO → Dialettica Stato, Chiesa, Individuo

Lo Stato contemporaneo legittima il suo monopolio non in base alla sua forza bensì grazie alla libertà di coscienza (art. 2 Cost.) grazie alla quale vengono tutelati i diritti fondamentali

∆ LIBERTA’ RELIGIOSA → qualsiasi tipo di facoltà/esigenza ≠ DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA → garantito dallo Stato

 ART. 7 → Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I

loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non

richiedono procedimento di revisione costituzionale

 ART. 8 → Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. → 2 tra i DIRITTI FONDAMENTALI

 ART. 19 → Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi

forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,

purché non si tratti di riti contrari al buon costume

 ART.20 → Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione

non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua

costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività

∆ Questi formano il DIRITTO SPECIALE DI LIBERTA’ RELIGIOSA (= articoli specializzati nella trattazione dei fenomeni religiosi)

 Anche altri articoli si riferiscono al fenomeno religioso → ART. 2, 3, 17, 18, 21… ∆Questi formano il DIRITTO COMUNE DI LIBERTA’ RELIGIOSA (=articoli estesi a tutti indipendentemente dalla loro finalità)

□ Doppia tutela → Diritto comune (tutela la libertà religiosa con norme analoghe) e Diritto speciale (tutela esclusiva)

  1. Come la costituzione considera la normativa individuale e collettiva?

Nell’Art. 8, terzo comma, si incontra una normativa diversa da quella statale → I loro rapporti con lo Stato sono

regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze

 Lo Stato si autolimita → Non può intervenire unilateralmente nella creazione di un diritto per una singola confessione religiosa (necessita l’assenso di quest’ultima)

□ Art. 7, secondo coma, è parallelo → I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. → Necessario il

consenso della Chiesa Cattolica per poter legiferare

Articolo 8, seconda comma → Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi

secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano → Le confessioni

religiose hanno potere di organizzarsi

□ Art. 7, primo comma, è parallelo → Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,

indipendenti e sovrani → autonomia confessionale della Chiesa

Normativa individuale Art. 19 e 20 l’individuo è produttore di diritto perché si serve delle facoltà che sono presenti nelle libertà religiose  PROFILO ISTITUZIONALE Dimensione istituzionale (delle confessioni religiose) Art. 7 e 8  PROFILO INDIVIDUALE E ASSOCIATIVO Dimensione personale Art. 19 e 20

  1. Come la costituzione distribuisce le competenze normative in materia di diritto di libertà religiosa tra Stato centrale, istituzioni sovranazionali, enti locali territoriali, gruppi religiosi e individui?

Della distribuzione di competenze si occupa l’Art. 117 → Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e

condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad

ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

□ Solo lo Stato centrale può regolare i rapporti generali con le confessioni religiose (concordati/intese) in modo che i diritti fondamentali vengano garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale STATO detta i principi fondamentali REGIONE detta le leggi nello specifico (es. ambito urbanistico costruzione luoghi di culto)

Con l’Art. 8, secondo comma, e 7, secondo comma, lo Stato si dichiara incompetente negli Interna corporis (=organizzazione interna)

Competenze internazionali → la Repubblica può essere vincolata anche da organismi sovranazionali

  1. Quali sono gli elementi di ‚localismo‛ e ‚universalismo‛?

 LOCALISMO Art.7 → Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e

sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due

parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale

  • Espressione tipica del modello italiano; Pone fine alla questione romana (Chiesa Cattolica accetta la costituzione repubblicana; Costituzione riconosce l’intangibilità dei Patti Lateranensi)
  • Modello religioso influenza il diritto Religione vista come istituzione; organizzazione ornamentale
  • Chiesa Cattolica è un modello paradigmatico

 UNIVERSALISMO Art. 19 → Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in

qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il

culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume

  • Tutti hanno diritto di libertà religiosa, non solo i cittadini
  • Dimensione religiosa protetta ovunque vi sia una costituzione
  1. Differenza di trattamento tra cattolici e non cattolici  CATTOLICI Chiesa Cattolica è l’unica ad avere un articolo dedicato Art. 7 ‚indipendente e sovrana‛  ALTRE CONFESSIONI Hanno il diritto di avere un proprio statuto MA non deve andare contro l’ordinamento

∆ Chiesa Cattolica non è considerata uguale alle altre confessioni

  • Le altre confessioni sono EGUALMENTE LIBERE giustifica la differenza di trattamento fino a quando non si traduce in una minore libertà UGUAGLIANZA RAGIONEVOLE (= la diversità di trattamento è lecita solo quando corrisponde a una diversità di fatto, ad esigenze diverse)
  1. Qual è la finalità dell’azione dello Stato in materia religiosa?

La finalità dello Stato viene chiarita nell’Art. 2 → La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,

sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

e nell’Art. 3 → Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà

e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti

i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

□ Tutela di un diritto inviolabile per garantire l’eguaglianza sostanziale (È un diritto fondamentale quindi lo Stato non può rimanere indifferente

predicazione e all’educazione

    1. Legge su congregazioni religiose → soppresse tutte le comunità che comportano la vita in comune
    1. Chierici sottoposti a ordinari obblighi di leva

□ Laicizzazione (= statualizzazione → deconfessionalizzazione delle leggi e secolarizzazione riduzione di importanza della religione in ambito sociale) sistema di formazione

    1. Legge Coppino → abolita istruzione religiosa dalla scuola pubblica
  • 1873 → abolite le facoltà di teologia nelle Università statali

□ Misure di secolarizzazione della società; costumi allontanati da tradizione cattolica

  • 1865 → Il codice civile riconosce il solo matrimonio civile
  • 1853 → Abolita la rilevanza civile di diverse festività religiose (nel calendario)

□ Primato della coscienza individuale

  • 1890 Codice penale Zanardelli → affronta la questione religiosa da un nuovo punto di vista → il BENE GIUIDICO (ratio) è il sentimento religioso individuale, da cui discende l’uguale tutela di tutti i culti in materia penale

CARATTERI GENERALI DEL LIBERALISMO ITALIANO

 Stato separatista (nessun accordo o concordato con Chiesa cattolica) ma anche con tendenza al controllo = separatismo giurisdizionalista  Primato di legge statale concepita come neutra, cioè indifferente alla religione  Libertà religiosa concepita come libertà «da» più che come libertà «di»; libertà «negativa» e non «positiva» = Stato neutrale e indifferente;  Chiese come libere e private associazioni  Nessuna bilateralità e nessuna considerazione specifica qualifiche confessionali: Stato tutela libertà religiosa soprattutto come diritto individuale dei cittadini.  = Primato dell’individuo-cittadino su istituzione ecclesiastica – primato dello Stato e di sua unilateralità

∆ Come è possibile che in un paese cattolico come l’Itali furono accolte le riforme liberaliste? I) Ad emanare le leggi era un gruppo ristretto (maschi, dai 25 anni, non analfabeti, che pagavano un’imposta superiore a 40 lire) → I cattolici e le masse erano quindi fuori dal ‚Paese legale‛ (i benestanti liberali quindi non erano influenzati dalla religione) II) Modalità di applicazione accomodanti → si fece di tutto per non aprire ferite che l’Italiano non poteva permettersi

La legislazione liberale: la concreta esecuzione

 ASPETTO ISTITUZIONALE

  • Leggi 1865-1866 su congregazioni religiose: benignità verso frodi pie e non compromessa libertà associativa ‚privata‛ → sopravvivono conventi (per frodi pie si intende che i beni non erano intestati al Convento ma ad un privato cittadino questo manteneva il bene, nonostante questo poteva essere un proprietario fittizio, una sorta di prestanome legato alla Chiesa)
  • Parrocchie non toccate e parroci stipendiati

 Aspetto sociale e scolastico

  • Codice Civile 1865 → nessun obbligo di preventiva celebrazione matrimoni civili (differente dal resto d’Europa) quindi le vengono riconosciute le coppie di fatto nate dai soli matrimoni religiosi → Corte dei Conti dopo la Prima guerra mondiale concede pensioni alle vedove sposate solo religiosamente, quindi stessi diritti tra matrimoni civili e religiosi. (ci si poteva sposare prima davanti al Prete e poi solo dopo dinanzi allo Stato Civile).
  • Legge Coppino del 1877 → abolizione di insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria come passaggio dall'obbligatorietà alla facoltatività. (Invece in Francia la scomparsa della religione dalle scuole venne vista come una scomparsa permanente a differenza dell'Italia) → ma le scuole erano comunali, i parroci venivano pagati dallo Stato e la popolazione era prevalentemente cattolica, quindi di fatto non scompare
  • I crocifissi restano sui muri

□Il «grande accomodamento»: → legge delle Guarentigie (1871) risolvere rapporti con il Papa che si era rinchiuso in Vaticano definendosi ‚Prigioniero‛ (QUESTIONE ROMANA)

 Titolo I: prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede

  • Persona del Papa sacra ed inviolabile, alla pari di quella del Re
  • Pontefice diritto di legazione attiva e passiva
  • Godimento (ma non proprietà) di Vaticano; palazzi del Laterano e della villa di Castelgandolfo con relative pertinenze
  • Stato italiano si impegnava a versare tre milioni di lire annue a Vaticano (pari al budget che Stato della Chiesa versava a Santa Sede nel 1848 )
  • Libertà di comunicazione tra papa ed episcopato mondiale e immunità sedi conclave e concilio ecumenico

 Titolo II: Relazioni della Chiesa con lo Stato in Italia

  • Libera discussione in materia religiosa
  • Piena libertà di riunione: no autorizzazione regia per sinodi e concili
  • Libera nomina vescovi che non dovevano più giurare al re
  • Atti ecclesiastici liberi da exequatur (non serve riconoscimento Stato)
  • Eliminazione ‚appello per abuso‛
  • Controllo regio su destinazione beni ecclesiastici.

∆ Il Papa rifiuta, vengono applicate unilateralmente

  • La Chiesa voleva che venisse riconosciuta l'autorità temporale del Papa
  • Voleva una garanzia di autonomia, anche perché quello del Vaticano era solo un godimento benevolmente concesso dallo Stato → posizione di subordinazione. Al papa non interessava un diritto di natura privatistica (proprietà del Vaticano) bensì pubblicistica (il Papa non è sovrano). Suo obiettivo è la sovranità.
  • È una legge unilaterale
  • Lo Stato Liberale non accettava il poter trattare l’istituzione cattolica come un suo pari.

□ Un importante giurista come Pasquale Stanislao Mancini non voleva l ‘approvazione di questa legge → il Papa voleva la conciliazione con l’approvazione di una legislazione confessionistica

□Italia → Nation-State Identity (sono la cultura e la religione comuni che ‚tengono insieme‛ la comunità, anche politica) e NON State-Nation Identity (quando sono le istituzioni politiche, i Parlamenti, le leggi, a ‚tenere insieme‛ la comunità: es. Francia

∆ Legge specialissima per gli Ebrei Regio decreto 30 \ 10 \ 1930 N. 1731 sulle comunità ebraiche

  • Obbligo di appartenenza alla comunità israelitiche
  • Equiparazione delle comunità agli enti pubblici inizialmente ebrei contenti della legge, un loro giurista aveva partecipato alla stesura → salvaguardia identità comunità etniche → Con leggi raziali del 1938 questo decreto facilita le persecuzioni
    • R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779 - Integrazione e coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana
    • R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la razza italiana
    • R.D.L. 29 giugno 1939, n. 1054 - Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica
    • Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055 - Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, modificata poi dalla v 28 settembre 1940- XVIII, n. 1459

01.10.

COMPARAZIONI articoli

 L'Articolo 18 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948)

  • Parte universalistica → firmata da tanti Paesi in sé diversissimi
  • Assenza di una forza vincolante → non è assistita da nessun meccanismo coercitivo in grado di farla rispettare. È una sorta di dichiarazione di intenti)  L'articolo 18 dei patti civili e politici ( 1966 )
  • Troviamo sempre universalismo
  • Disposizioni accompagnate da alcuni strumenti → denunciare l’eventuale violazione → sistema sanzionatorio

Elementi di universalità in queste norme sono:

  • Libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
  • Si considera poi ogni individuo (no a distinzioni tra cittadini e individui); Elementi comuni sono:
  • La libertà di manifestazione (individualmente o in comune e sia in pubblico che in privato).
  • La libertà religiosa non è intesa solo come compimento di pratiche proprie della religione stessa. La prima differenza è:
  • Nel '48 si dice esplicitamente di poter cambiare il credo, nel '66 non viene detto esplicitamente (avere firme anche dei paesi a maggioranza islam) → dà comunque la possibilità di cambiare la religione pur non dicendolo esplicitamente. (Il cambio di religione del diritto canonico si dice ‚delitto di apostasia‛ e colui che cambia si chiama ‚apostata‛) L'articolo 18 del 1966
  • Nell'articolo del 66 vi sono anche dei limiti per non lasciare margini agli Stati di arginare un diritto fondamentale → i limiti secondo questa dichiarazione possono essere posti mediante una riserva di legge (nel 1948 non ci sono limiti)

 Convenzione per la salvaguardia dell'uomo e dei diritti fondamentali ( 1950 )

  • Conferma la triade della libertà (pensiero, coscienza e religione sia nel foro interno che in quello esterno) e il fatto che la religione è sia culto che pratica.
  • Utilizza il termine persona (differisce da individuo, concetto più ampio che si lega per lo più al mondo cattolico, e vuole eliminare la concezione individualistica essendo una persona dotata di diritti fondamentali).

Per quanto riguarda i limiti e le differenze:

  • La carta del 1966 mira ad un universalismo, mentre nel 1950 vi era un'idea più unitaria laddove la religione è lo strumento per generare una società democratica.

 Carta dei diritti fondamentali ( 2000 )

  • Si parla di convinzioni → possono avere la stessa forza di alcune religioni → ampliamento legato alla trasformazione della società.
  • Non ci sono in questo caso limiti → non si vogliono attribuire poteri all'UE
  • La seconda parte che si lega al diritto all'obiezione di coscienza che viene riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

 Articolo 19 della Costituzione (1948)  Va inquadrato in relazione al Costituzionalismo venutosi a creare in seguito alla fine della II guerra mondiale, contesto euro-atlantico che ci oppone a quello sovietico di libertà religiosa (molto più stato centrico).

‚Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata,

di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon

costume.‛

  • L'articolo non lo dice esplicitamente ma si può cambiare religione (dato l'utilizzo dell'avverbio liberamente)
  • Non abbiamo una riserva di legge per quanto riguarda i limiti, ma è più garantista delle fonti internazionali in merito alla libertà religiosa  Non si parla di ordine pubblico perché usciamo dal regime fascista che aveva abusato di ciò
  • Importante sottolineare che non vi sono le quattro componenti viste negli altri articoli di carattere internazionale (culto, riti, pratiche, insegnamento) ma l'interpretazione Costituzionale dice che vi è

protezione nonostante non siano formalizzate in modo esplicito → parliamo di ‚interpretazione magis

ut valeat‛ (avere un'interpretazione estensiva al fine di avere un numero sempre maggiore di

possibilità)

□ Il diritto di libertà religiosa  Diritto inviolabile ex art.2 Cost. (in caso di violazione si chiede il risarcimento dei danni esistenziali)  Dimensione personalistica (superando la concezione istituzionalistica di fascismo)  Indisponibile, intrasmissibile ed imprescrittibile non può essere oggetto di valide rinunce e transazioni  Diritto soggettivo erga omnes → anche contro P.A. → di fronte a giudice ordinario per evitare che degradi a mero interesse legittimo, come in epoca fascista = Limite nei confronti delle attività poste in essere tanto dal legislatore, quanto dalla pubblica amministrazione, quanto dai privati (anche fedeli), singoli od associati (Drittwirkung)  Violazione libertà comporta danno esistenziale

Quali sono i titolari?  Stranieri e apolidi = non si applica reciprocità  Individui e gruppi: diritto individuale e collettivo originario (ex art.2 Cost.: primato personalistico guida bilanciamento tra le due titolarità originarie)

Sentenza 117/

La sentenza 117 \ 1979 era in mano ad un giudice super cattolico (Leopoldo Elia)

  • Si prende per la prima volta in considerazione anche l'art. 19 → sia come libertà positiva che negativa (la libertà religiosa tutela anche chi non crede) Ciò che cambia in modo sostanziale è:
  • La considerazione del foro interno del soggetto, non si può chiedere a nessuno di agire nel foro esterno in modo contrario al proprio credo
  • Il giuramento viene considerato come un atto propriamente religioso (si guarda non alla collettività ma al singolo)
  • Si tutela allo stesso modo sia chi professi una religione sia chi non lo faccia

Il giuramento prima ledeva la dimensione individuale 1960 → aspetto collettivo - quantitativo dei non credenti 1979 → situazione soggettiva del non credente

Sentenza 334/

Il giuramento non tocca solo la libertà religiosa individuale e la libertà soggettiva individuale ma anche un'altra problematica di tipo giuridico→ la dimensione istituzionale del giuramento→ la laicità dello Stato

  • Negli USA è fondamentale il giuramento → Il Presidente giura e deve essere fatto anche da tutte le cariche politiche → l'ateismo veniva visto con un occhio negativo da tutti (la locuzione ‚Se credente‛ viene introdotta nel ’79)

Con la sentenza 334 cambia il modo di vedere il giuramento

  • Nel 1960 il giuramento era essenziale per la testimonianza stretta a sé ma la giustizia non poteva lavorare.
  • Dal 1996 lo Stato Laico non può ricorrere ad un istituto di materia religiosa per rafforzare le proprie necessità → non può chiedere ai cittadini di compiere atti religiosi per il compimento di atti civili → Si arriva così al concetto di laicità dello Stato.

Secondo aspetto della sentenza 334 → il principio di laicità dello Stato si intende come distinzione degli ordini distinti (ordine religioso e ordine dello Stato), → si usa il termine essenziale in riferimento alla distinzione degli ordini → In modo tale che lo Stato tratti tutti allo stesso modo, credenti e non credenti

 L’ateismo rientra nell’ambito della religiosità dell’art.19 della Costituzione → riguardo forme di religiosità sia positiva che negativa. (Ateismo e agnosticismo e tutte le condotte individuali o collettive sia nella loro manifestazione interna sia esterna ≠ Dal concetto di confessionalità → ambito più preciso e ristretto che riguarda norme specifiche rivolte a gruppi considerati confessioni religiose, riferendosi quindi solo alla religiosità positiva organizzata in confessioni religiose; sono quindi esclusi atei e agnostici e non vi è un associazionismo religioso

∆ Articoli 19 e 20 sono articoli generali di religiosità Articoli 7 e 8 sono specifici delle confessionalità

□ Per quanto riguarda i dati sensibili, si è obbligati a rivelare l'appartenenza religiosa? La domanda è fino a che punto può spingersi la privacy dal punto di vista religioso.

  • Io rivelo la mia religione in ospedale (ES. i cappellani che seguono i pazienti), a scuola (l’ora di religione), in caserma e in carcere → per ottenere dei servizi

I costi però sono importanti. → La libertà religiosa è un diritto nei confronti del quale lo Stato lo fa realizzare nella sua dimensione sostanziale. In modo tale che il diritto di libertà religiosa diventi effettivo si parla di libertà religiosa positiva (si connette al comma II dell'articolo 3 della Costituzione) Si risponde ai bisogni degli individui (in relazione a quanto possibile). → Al di fuori dei casi specifici nessuno può essere obbligato a rivelare il proprio credo (questo perché bisogna mantenere comunque un ambito di riservatezza), anche negli ospedali, nella scuola et. quindi non è lo Stato a chiedere ma è l’individuo che deve avanzare la richiesta, la coscienza non è sollecitata dall’esterno. □ Il diritto di non divulgare la propria affiliazione religiosa ‚appartiene al foro interno di ciascuno‛ (CEDU) □ La protezione di dati sull'affiliazione religiosa rientra nel diritto alla vita

I censimenti in materia religiosa, che mirano ad accertare se qualcuno appartiene o no ad una determinata religiosa, comportano domande non legittime in quasi tutti i paesi Europei (onde evitare il fatto che lo Stato interroghi il singolo), quando serve sarà l'individuo a farsi avanti per avere determinate richieste.

◻ Unico paese Europeo che prevede domande sull'appartenenza religiosa, con una risposta che non è obbligatoria ma facoltativa, è il Regno Unito → richiesta pervenuta dalle religioni di minoranza per dimostrare il fatto che sia un paese plurale

□ Le prime religioni comunque in Europa sono l'Ateismo e Agnosticismo (per appartenenza ed affiliazione)

DATI SENSIBILI → informazioni soggette a una tutela speciale che fanno parte della sfera privatissima delle persone e non possono essere divulgati senza il consenso. ‚Il caso dello sbattezzo‛ → Richiesta alla parrocchia, dove vi è il certificato di battesimo, di distruggerlo in nome della libertà religiosa del singolo (dato sensibile ART. 2 e ART. 19). La Chiesa può opporsi per via del fatto che il registro di battesimo costituisce un esempio di autogoverno (interna corporis art. 7 comma 1 e art. 8 comma 2 ).

 In Italia è stata data una soluzione a questo conflitto, ovvero si può ‚tirare una riga sul nome, ma il nome resta visibile‛; il soggetto ha il diritto di inserire una rettifica nel registro di battesimo, che però non viene distrutto, anzi il nome resta visibile. Nei paesi in cui il battesimo è anche funzionale alla cittadinanza (Grecia) era obbligatorio inserire la fede religiosa sulla carta d'identità →chi era ortodosso era considerato un cittadino greco. Si è andati così dinanzi alla Corte di Strasburgo, per via delle richieste dei cittadini greci non ortodossi → la Corte ha dichiarato che ciò è illegittimo per via di una modificazione di tipo tecnico, ovvero il fatto che la carta d'identità non ha alcun tipo di finalità che possa ricondurre alla religione.

○ L'articolo 19 della Costituzione non contiene un elenco tassativo chiuso di facoltà legate alla libertà religiosa, sono quindi contenuti aperti → vi è la facoltà di professare la propria fede, la facoltà di mutare e la facoltà di svolgere attività di propaganda. Tutti i diritti hanno dei limiti, sul tema di libertà religiosa questi vertono sul foro esterno (manifestazione esterna), solo in questo caso i limiti sono legittimi in quanto i pensieri non possono essere limitati (libertà assoluta del foro interno).

L' Articolo 9 del CEDU, comma 2 → i limiti devono essere precisi e giustificati, necessario in una società

TRASFORMAZIONI RECENTI

Oggi si rievoca l'ordine pubblico in maniera più evidente, come limite alla libertà religiosa → sentenza 63\ 2016 → La libertà religiosa deve senz'altro tenere conto dell'ordine pubblico, della sicurezza, della pacifica convivenza. → involuzione → influenze del diritto internazionale e trasformazioni contemporanee

○ LIMITI AI LIMITI (principi ermeneutici)

SENTENZA 45 \ 1957

Se io vieto una condotta ma non impongo di intervenire per prevenire che quella condotta non si manifesti Reati di danno→ la sanzione punisce un qualcosa che è già avvenuto Reati di pericolo → reato della sanzione anticipata→ si punisce la persona prima che la condotta venga ad essere creata

Il reato di pericolo è costituzionalmente consentito se si verificano 2 condizioni:

  1. Sia presente un'esperienza storica, che quel fatto abbia già causato un danno
  2. Il danno sia irrimediabile o difficilmente rimediabile. (ES. nel caso dell'ambiente, prima di inquinare il fiume)

□ Principio di ragionevolezza, necessità e proporzionalità □ Limite ragionevole → non contragga in maniera eccessiva il diritto che viene limitato, deve essere limitato ragionevolmente

○ ART. 2 E 3 → un limite non può essere applicato in maniera diversa da persona a persona ma deve essere generale

○ ART. 52 CARTA DI NIZZA è immediatamente applicabile nel nostro Paese

«Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere

previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di

proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano

effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e

le libertà altrui».

LEGGE 152, del 22 maggio 1975 - art. 5

‚È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il

RICONOSCIMENTO della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, SENZA

GIUSTIFICATO MOTIVO. È IN OGNI CASO VIETATO l'uso predetto in occasione di

manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere

sportivo che tale uso comportino.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.

euro.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.‛

  • Legge degli anni ’70, nata in contesti di terrorismo→ prevenire disordini sociali
  • 3 elementi principali:
  1. ‚Riconoscimento‛
  2. Nello spazio pubblico in generale sono vietati i mezzi che rendano difficile il riconoscimento, salvo giustificato motivo
  3. Arresto e ammenda

Nel 2001 la legge inizia ad essere vista in funzione del terrorismo islamico → è stato chiesto al Ministro dell’Interno se la norma possa estendersi anche agli abbigliamenti religiosi → risposta dicembre del 2004 → Parla di identificazione e non di riconoscimento (come nella legge 152 ).

«nei confronti della persona che circoli in luogo pubblico coperta da burqa, l’attivazione dei poteri di

identificazione da parte del personale di polizia sembrerebbe potersi validamente esplicare alla luce di

circostanze ambientali tali da costituire giustificato motivo di allarme. Un accertamento condotto in assenza di un

concreto interesse pubblico alla conoscenza dell’identità della persona stessa potrebbe, infatti, apparire come

inutilmente vessatorio»

 RICONOSCIMENTO → giudizio soggettivo e generico (vedo una persona in faccia, ma non so chi sia)  IDENTIFICAZIONE → unica azione che contesta la veridicità di un riconoscimento→ viso di una persona confrontato con un documento

Una persona che porta il burqa può essere comunque identificata → la libertà religiosa consente di portare questi indumenti, e non dovrebbe venire limitato il loro uso in quanto permettono di identificare le persone

  • Fermare sempre individui che portano questi indumenti potrebbe essere un comportamento vessatorio.

Con il tempo questa scelta viene contestata a livello di opinione pubblica (discorso forte sull’islam, visti come presenza pericolosa)

  • Sindaci, in quanto rappresentanti del Governo, emettono ordinanze (urgenti e per proteggere la comunità) in cui vietano la circolazione con il burqa e con indumenti che coprano il volto→ In materia di ordine pubblico è competente però lo Stato centrale, quindi la Corte costituzionale dichiarare incostituzionale la legge che conferiva ai sindaci tutti questi poteri

□ Comune di Azzano Decimo (2004) → sentenza Consiglio di Stato del 2008 → consentito indossare velo per motivi religiosi o culturali; Può essere limitato in determinate circostanze concrete → ‚Il citato art. 5 consente nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine. Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole

comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché ovviamente trovino una

ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze‛.

Proposte di legge dell’ART. 5 vogliono risolvere la questione → questione politica contro la giurisprudenza.

PROPOSTA N.1 SBAI → 1. Al primo comma dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e

successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì vietato, al fine di cui al primo

periodo, l’utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa

e niqab».

3 discriminazioni → Donne; religioni islamica; denominati burqa e niqab → norma plastica, fa capire la

FRANCIA

  • Presenza mussulmana importante
  • Dopo il 2001 → Islam visto come pericolo → ma già prima la Francia ha avuto il ‚problema del velo‛ nel 1989 → in un liceo francese due ragazze che portavano il velo sono state espulse (velo considerato contrario all’ art. 1 della Cost. francese→ contro principio di laicità) → Il direttore

« ritiene che il velo sia un segno religioso incompatibile con il buon funzionamento di un istituto

scolastico »:

  • ○ 27 novembre 1989: Parere del Consiglio di Stato:

« Il portare segni religiosi non è di per sé incompatibile con il principio di laicità »

GIURISPRUDENZA FRANCESE → annulla tutte le espulsioni delle ragazze (libertà religiosa) con il velo salvo che l’andare con il velo nella scuola si traduca nella non assiduità scolastica (non frequentare determinate lezioni) o si traduce in un’opera di proselitismo (cercare di convertire tutti) → regola generale è la libertà, in alcuni casi concreti se la libertà mette a repentaglio altri diritti può essere vietata

Legge francese del 15 marzo del 2004 «Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ».

  • Fa riferimento a un luogo preciso → scuola primaria, media pubblica e superiori (minorenni). La scuola è strettamente associata alla cittadinanza → scuola pubblica ha il compito di formazione del cittadino → pilastro del costituzionalismo francese
  • Vieta un’azione → la norma non vieta un indumento o un segno, vieta il comportamento della

persona che indossando quel segno ‚ manifesti ostensibilmente una affiliazione religiosa‛ → riguarda

solo le affiliazioni religiose, non altri tipi di affiliazione. ∆ Non è anticostituzionale perché la scuola è laica → assenza legittima di ogni segno religioso, sia da parte dello Stato, sia da parte degli studenti

Sebbene la legge proibisca una condotta, la circolare applicativa della norma ha chiarito che questa norma vieta ai cittadini di usare segni ostentatori → i segni solo il velo mussulmano, la kippah e le croci di grandi dimensioni → il crocifisso di piccole dimensioni non è considerato ostentatorio

  • Non è applicata questa circolare nelle scuole cattoliche né religiose (molte ragazze mussulmane frequentano scuole cattoliche per poter indossare il velo)

SENTENZA CEDU → pluralismo può richiedere dei limiti → TEORIA MARGINE DI APPREZZAMENTO → nella valutazione concreta della gravità di una situazione, l’autorità sovranazionale non si sostituisce all’autorità nazionale in nome del principio di sussidiarietà→ Stato nazionale è in grado di valutare se una condotta sia particolarmente grave o pericolosa per une bene → Visto che per la Francia la laicità è un bene prioritario, io Corte di Strasburgo non sanziono la Francia per violazione della libertà individuale → ha tutelato lo Stato in nome del margine di apprezzamento

Gli Stati europei non cedono la legislazione sulla libertà religiosa agli organismi sovranazionali (Libertà religiosa è materia nazionale);

  • In quanto se un tribunale emette un verdetto che non viene rispettato, perde credibilità la Corte

Il divieto del velo in Francia è costituzionalizzato → Francia non accetta in nessun caso un primato a diritti che non siano diritti dello Stato francese → Diritto francese è un diritto dello Stato che si basa su eguaglianza assoluta, non c’è distinzione di religione

POSIZIONE DEL GIUDICE TULKENS

  • Opinione dissenziente → critiche alla posizione della Corte di Strasburgo (margine di apprezzamento)

Il margine di apprezzamento non può essere utilizzato senza motivazioni concrete e senza un controllo dalla Corte stessa → torna a dare attenzione al parere individuale della persona (soggetto che esercita il suo diritto fondamentale) → guarda l’azione concreta del soggetto e non più una percezione astratta (il giudice non può sostituirsi alla autodeterminazione del soggetto) → Conta l’autodeterminazione → non guardo solo il significato simbolico dell’velo, cerco di capire cosa esso rappresenti per la persona

IN EUROPA → Limite al velo convalidato e gli Stati nazionali sono riusciti ad affermare la forza del margine di apprezzamento

□ Il velo è stato giudicato dalla commissione dei diritti umani delle nazioni unite in modo differente → ONU → individuo viene ascoltato nel suo diritto fondamentale, nell’ambito degli Stati invece prevalgono gli interessi nazionali

○ LEGGE DEL 2004 IN FRACIA → Effetto valanga → slippery slope  Dopo la legge del 200 4 Una questione di gestione delle diversità

  • I casi « sotto-turbante sikh » (5 dicembre 2007)
  • Il caso « bandana » (5 dicembre 2007)
  • Il caso « gonna lunga » (febbraio 2013)
  • Il caso burkini e il Consiglio di Stato (2016)
  • Questa mentalità si è espansa → 20 10 spazio pubblico generico; 2013- 2017 anche settore privato (ragazze con belo vengono discriminate maggiormente sul luogo di lavoro, rispetto a chi non porta velo)

Consiglio di Stato 27 giugno 2008

« Si Mme A possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale

de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le

principe d'égalité des sexes »

  • Mussulmana assunta senza velo, essendo però il diritto di religione un qualcosa che può variare, la signora inizia a lavorare con il velo e per questo viene licenziata
  • Prima di venir licenziata l'azienda fa un codice generale in cui afferma che al suo interno non è tollerata l'espressione in via generale di questioni politiche e religiose.
  • La corte di giustizia per la prima volta antepone la libertà economica alla libertà di manifestazione del pensiero