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Appunti completi dell'anno 2019-2020 del prof. Ferrari, integrati con slide, sentenze analizzate e interventi di professori ospiti
Tipologia: Appunti
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DIRITTO ECCLESIASTICO → Norme di produzione statuale che regolano la religione (Studia quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che interagisce, nei modi più vari, con il fenomeno religioso) Prima del 1800 → IUS ECCLESIASTICUM → Diritto della Chiesa sia in materia interna sia in materia di rapporti con gli altri stati → Preminenza della Chiesa Fine 1800 → Era materia obbligatoria nel Regno d’Italia. → Lo Stato liberale aveva il supremo compito di regolatore del diritto (unico detentore della forza per obbligare i consociati, a prescindere dalla loro confessione religiosa) DIRITTO → Rimanda allo Stato ma non tutto il diritto è di produzione statale (Stato, Chiesa, Lex mercatoria, consuetudini, associazioni) ECCLESIASTICO → Rimanda innanzitutto alla Chiesa cattolica → È un diritto che regola anche la Chiesa cattolica, detta dei limiti
→ Ecclesia (= assemblea) → Nell’antica Roma e Grecia aveva potere sia politico che religioso
∆ Con Hobbes assistiamo a una rottura dell’ordine medievale → Leviatano 1651
Veritas: Jesús Christus ↓ Quis interpretabitur? (Crisi con il protestantesimo; Chi interpreta la verità se sono presenti più Chiese?) ↓ Auctoritas non veritas facit legem (È l'autorità non la verità a fare le leggi; Si deve obbedienza al sovrano anche se è ingiusto)
→ Nasce nel 1648 con la Pace di Vestfalia
CARATTERISTICHE DEL DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA DELLO STATO MODERNO Primato dello Stato – tutela pluralismo ma prima di tutto, come finalità primaria, bene giuridico primario, tutela ordine pubblico Diritto di libertà religiosa come strumento di controllo e incanalamento, nelle mani dello stato, di «energie» religiose Costruzione delle religioni nazionali sul modello statale (chiese nazionali): tipologie «forzate», es. il caso dell’ebraismo Diritto di libertà religiosa strettamente connesso all’identità nazionale: natura costituzionale essenzialissima (oggi margine di apprezzamento degli stati di UE vs. istituzioni comunitarie)
□ Passaggio allo Stato Contemporaneo → Valore individuo DIRITTO ECCLESIASTICO MODERNO → Dialettica Stato e Chiesa DIRITTO ECCLESIASTICO CONTEMPORANEO → Dialettica Stato, Chiesa, Individuo
Lo Stato contemporaneo legittima il suo monopolio non in base alla sua forza bensì grazie alla libertà di coscienza (art. 2 Cost.) grazie alla quale vengono tutelati i diritti fondamentali
∆ LIBERTA’ RELIGIOSA → qualsiasi tipo di facoltà/esigenza ≠ DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA → garantito dallo Stato
ART. 8 → Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. → 2 tra i DIRITTI FONDAMENTALI
∆ Questi formano il DIRITTO SPECIALE DI LIBERTA’ RELIGIOSA (= articoli specializzati nella trattazione dei fenomeni religiosi)
Anche altri articoli si riferiscono al fenomeno religioso → ART. 2, 3, 17, 18, 21… ∆Questi formano il DIRITTO COMUNE DI LIBERTA’ RELIGIOSA (=articoli estesi a tutti indipendentemente dalla loro finalità)
□ Doppia tutela → Diritto comune (tutela la libertà religiosa con norme analoghe) e Diritto speciale (tutela esclusiva)
Lo Stato si autolimita → Non può intervenire unilateralmente nella creazione di un diritto per una singola confessione religiosa (necessita l’assenso di quest’ultima)
consenso della Chiesa Cattolica per poter legiferare
religiose hanno potere di organizzarsi
Normativa individuale → Art. 19 e 20 l’individuo è produttore di diritto perché si serve delle facoltà che sono presenti nelle libertà religiose PROFILO ISTITUZIONALE → Dimensione istituzionale (delle confessioni religiose) → Art. 7 e 8 PROFILO INDIVIDUALE E ASSOCIATIVO → Dimensione personale → Art. 19 e 20
□ Solo lo Stato centrale può regolare i rapporti generali con le confessioni religiose (concordati/intese) in modo che i diritti fondamentali vengano garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale STATO → detta i principi fondamentali REGIONE → detta le leggi nello specifico (es. ambito urbanistico costruzione luoghi di culto)
Con l’Art. 8, secondo comma, e 7, secondo comma, lo Stato si dichiara incompetente negli Interna corporis (=organizzazione interna)
Competenze internazionali → la Repubblica può essere vincolata anche da organismi sovranazionali
∆ Chiesa Cattolica non è considerata uguale alle altre confessioni
□ Tutela di un diritto inviolabile per garantire l’eguaglianza sostanziale (È un diritto fondamentale quindi lo Stato non può rimanere indifferente
predicazione e all’educazione
□ Laicizzazione (= statualizzazione → deconfessionalizzazione delle leggi e secolarizzazione riduzione di importanza della religione in ambito sociale) sistema di formazione
□ Misure di secolarizzazione della società; costumi allontanati da tradizione cattolica
□ Primato della coscienza individuale
Stato separatista (nessun accordo o concordato con Chiesa cattolica) ma anche con tendenza al controllo = separatismo giurisdizionalista Primato di legge statale concepita come neutra, cioè indifferente alla religione Libertà religiosa concepita come libertà «da» più che come libertà «di»; libertà «negativa» e non «positiva» = Stato neutrale e indifferente; Chiese come libere e private associazioni Nessuna bilateralità e nessuna considerazione specifica qualifiche confessionali: Stato tutela libertà religiosa soprattutto come diritto individuale dei cittadini. = Primato dell’individuo-cittadino su istituzione ecclesiastica – primato dello Stato e di sua unilateralità
∆ Come è possibile che in un paese cattolico come l’Itali furono accolte le riforme liberaliste? I) Ad emanare le leggi era un gruppo ristretto (maschi, dai 25 anni, non analfabeti, che pagavano un’imposta superiore a 40 lire) → I cattolici e le masse erano quindi fuori dal ‚Paese legale‛ (i benestanti liberali quindi non erano influenzati dalla religione) II) Modalità di applicazione accomodanti → si fece di tutto per non aprire ferite che l’Italiano non poteva permettersi
Aspetto sociale e scolastico
□Il «grande accomodamento»: → legge delle Guarentigie (1871) risolvere rapporti con il Papa che si era rinchiuso in Vaticano definendosi ‚Prigioniero‛ (QUESTIONE ROMANA)
Titolo I: prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede
Titolo II: Relazioni della Chiesa con lo Stato in Italia
∆ Il Papa rifiuta, vengono applicate unilateralmente
□ Un importante giurista come Pasquale Stanislao Mancini non voleva l ‘approvazione di questa legge → il Papa voleva la conciliazione con l’approvazione di una legislazione confessionistica
□Italia → Nation-State Identity (sono la cultura e la religione comuni che ‚tengono insieme‛ la comunità, anche politica) e NON State-Nation Identity (quando sono le istituzioni politiche, i Parlamenti, le leggi, a ‚tenere insieme‛ la comunità: es. Francia
∆ Legge specialissima per gli Ebrei Regio decreto 30 \ 10 \ 1930 N. 1731 sulle comunità ebraiche
01.10.
L'Articolo 18 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948)
Elementi di universalità in queste norme sono:
Convenzione per la salvaguardia dell'uomo e dei diritti fondamentali ( 1950 )
Per quanto riguarda i limiti e le differenze:
Carta dei diritti fondamentali ( 2000 )
Articolo 19 della Costituzione (1948) Va inquadrato in relazione al Costituzionalismo venutosi a creare in seguito alla fine della II guerra mondiale, contesto euro-atlantico che ci oppone a quello sovietico di libertà religiosa (molto più stato centrico).
possibilità)
□ Il diritto di libertà religiosa Diritto inviolabile ex art.2 Cost. (in caso di violazione si chiede il risarcimento dei danni esistenziali) Dimensione personalistica (superando la concezione istituzionalistica di fascismo) Indisponibile, intrasmissibile ed imprescrittibile non può essere oggetto di valide rinunce e transazioni Diritto soggettivo erga omnes → anche contro P.A. → di fronte a giudice ordinario per evitare che degradi a mero interesse legittimo, come in epoca fascista = Limite nei confronti delle attività poste in essere tanto dal legislatore, quanto dalla pubblica amministrazione, quanto dai privati (anche fedeli), singoli od associati (Drittwirkung) Violazione libertà comporta danno esistenziale
Quali sono i titolari? Stranieri e apolidi = non si applica reciprocità Individui e gruppi: diritto individuale e collettivo originario (ex art.2 Cost.: primato personalistico guida bilanciamento tra le due titolarità originarie)
Sentenza 117/
La sentenza 117 \ 1979 era in mano ad un giudice super cattolico (Leopoldo Elia)
Il giuramento prima ledeva la dimensione individuale 1960 → aspetto collettivo - quantitativo dei non credenti 1979 → situazione soggettiva del non credente
Sentenza 334/
Il giuramento non tocca solo la libertà religiosa individuale e la libertà soggettiva individuale ma anche un'altra problematica di tipo giuridico→ la dimensione istituzionale del giuramento→ la laicità dello Stato
Con la sentenza 334 cambia il modo di vedere il giuramento
Secondo aspetto della sentenza 334 → il principio di laicità dello Stato si intende come distinzione degli ordini distinti (ordine religioso e ordine dello Stato), → si usa il termine essenziale in riferimento alla distinzione degli ordini → In modo tale che lo Stato tratti tutti allo stesso modo, credenti e non credenti
L’ateismo rientra nell’ambito della religiosità dell’art.19 della Costituzione → riguardo forme di religiosità sia positiva che negativa. (Ateismo e agnosticismo e tutte le condotte individuali o collettive sia nella loro manifestazione interna sia esterna ≠ Dal concetto di confessionalità → ambito più preciso e ristretto che riguarda norme specifiche rivolte a gruppi considerati confessioni religiose, riferendosi quindi solo alla religiosità positiva organizzata in confessioni religiose; sono quindi esclusi atei e agnostici e non vi è un associazionismo religioso
∆ Articoli 19 e 20 sono articoli generali di religiosità Articoli 7 e 8 sono specifici delle confessionalità
□ Per quanto riguarda i dati sensibili, si è obbligati a rivelare l'appartenenza religiosa? La domanda è fino a che punto può spingersi la privacy dal punto di vista religioso.
I costi però sono importanti. → La libertà religiosa è un diritto nei confronti del quale lo Stato lo fa realizzare nella sua dimensione sostanziale. In modo tale che il diritto di libertà religiosa diventi effettivo si parla di libertà religiosa positiva (si connette al comma II dell'articolo 3 della Costituzione) Si risponde ai bisogni degli individui (in relazione a quanto possibile). → Al di fuori dei casi specifici nessuno può essere obbligato a rivelare il proprio credo (questo perché bisogna mantenere comunque un ambito di riservatezza), anche negli ospedali, nella scuola et. quindi non è lo Stato a chiedere ma è l’individuo che deve avanzare la richiesta, la coscienza non è sollecitata dall’esterno. □ Il diritto di non divulgare la propria affiliazione religiosa ‚appartiene al foro interno di ciascuno‛ (CEDU) □ La protezione di dati sull'affiliazione religiosa rientra nel diritto alla vita
I censimenti in materia religiosa, che mirano ad accertare se qualcuno appartiene o no ad una determinata religiosa, comportano domande non legittime in quasi tutti i paesi Europei (onde evitare il fatto che lo Stato interroghi il singolo), quando serve sarà l'individuo a farsi avanti per avere determinate richieste.
◻ Unico paese Europeo che prevede domande sull'appartenenza religiosa, con una risposta che non è obbligatoria ma facoltativa, è il Regno Unito → richiesta pervenuta dalle religioni di minoranza per dimostrare il fatto che sia un paese plurale
□ Le prime religioni comunque in Europa sono l'Ateismo e Agnosticismo (per appartenenza ed affiliazione)
DATI SENSIBILI → informazioni soggette a una tutela speciale che fanno parte della sfera privatissima delle persone e non possono essere divulgati senza il consenso. ‚Il caso dello sbattezzo‛ → Richiesta alla parrocchia, dove vi è il certificato di battesimo, di distruggerlo in nome della libertà religiosa del singolo (dato sensibile ART. 2 e ART. 19). La Chiesa può opporsi per via del fatto che il registro di battesimo costituisce un esempio di autogoverno (interna corporis art. 7 comma 1 e art. 8 comma 2 ).
In Italia è stata data una soluzione a questo conflitto, ovvero si può ‚tirare una riga sul nome, ma il nome resta visibile‛; il soggetto ha il diritto di inserire una rettifica nel registro di battesimo, che però non viene distrutto, anzi il nome resta visibile. Nei paesi in cui il battesimo è anche funzionale alla cittadinanza (Grecia) era obbligatorio inserire la fede religiosa sulla carta d'identità →chi era ortodosso era considerato un cittadino greco. Si è andati così dinanzi alla Corte di Strasburgo, per via delle richieste dei cittadini greci non ortodossi → la Corte ha dichiarato che ciò è illegittimo per via di una modificazione di tipo tecnico, ovvero il fatto che la carta d'identità non ha alcun tipo di finalità che possa ricondurre alla religione.
○ L'articolo 19 della Costituzione non contiene un elenco tassativo chiuso di facoltà legate alla libertà religiosa, sono quindi contenuti aperti → vi è la facoltà di professare la propria fede, la facoltà di mutare e la facoltà di svolgere attività di propaganda. Tutti i diritti hanno dei limiti, sul tema di libertà religiosa questi vertono sul foro esterno (manifestazione esterna), solo in questo caso i limiti sono legittimi in quanto i pensieri non possono essere limitati (libertà assoluta del foro interno).
○ L' Articolo 9 del CEDU, comma 2 → i limiti devono essere precisi e giustificati, necessario in una società
Oggi si rievoca l'ordine pubblico in maniera più evidente, come limite alla libertà religiosa → sentenza 63\ 2016 → La libertà religiosa deve senz'altro tenere conto dell'ordine pubblico, della sicurezza, della pacifica convivenza. → involuzione → influenze del diritto internazionale e trasformazioni contemporanee
○ LIMITI AI LIMITI (principi ermeneutici)
Se io vieto una condotta ma non impongo di intervenire per prevenire che quella condotta non si manifesti □ Reati di danno→ la sanzione punisce un qualcosa che è già avvenuto □ Reati di pericolo → reato della sanzione anticipata→ si punisce la persona prima che la condotta venga ad essere creata
Il reato di pericolo è costituzionalmente consentito se si verificano 2 condizioni:
□ Principio di ragionevolezza, necessità e proporzionalità □ Limite ragionevole → non contragga in maniera eccessiva il diritto che viene limitato, deve essere limitato ragionevolmente
○ ART. 2 E 3 → un limite non può essere applicato in maniera diversa da persona a persona ma deve essere generale
○ ART. 52 CARTA DI NIZZA è immediatamente applicabile nel nostro Paese
Nel 2001 la legge inizia ad essere vista in funzione del terrorismo islamico → è stato chiesto al Ministro dell’Interno se la norma possa estendersi anche agli abbigliamenti religiosi → risposta dicembre del 2004 → Parla di identificazione e non di riconoscimento (come nella legge 152 ).
RICONOSCIMENTO → giudizio soggettivo e generico (vedo una persona in faccia, ma non so chi sia) IDENTIFICAZIONE → unica azione che contesta la veridicità di un riconoscimento→ viso di una persona confrontato con un documento
Una persona che porta il burqa può essere comunque identificata → la libertà religiosa consente di portare questi indumenti, e non dovrebbe venire limitato il loro uso in quanto permettono di identificare le persone
Con il tempo questa scelta viene contestata a livello di opinione pubblica (discorso forte sull’islam, visti come presenza pericolosa)
□ Comune di Azzano Decimo (2004) → sentenza Consiglio di Stato del 2008 → consentito indossare velo per motivi religiosi o culturali; Può essere limitato in determinate circostanze concrete → ‚Il citato art. 5 consente nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine. Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole
Proposte di legge dell’ART. 5 vogliono risolvere la questione → questione politica contro la giurisprudenza.
PROPOSTA N.1 SBAI → 1. Al primo comma dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e
3 discriminazioni → Donne; religioni islamica; denominati burqa e niqab → norma plastica, fa capire la
FRANCIA
GIURISPRUDENZA FRANCESE → annulla tutte le espulsioni delle ragazze (libertà religiosa) con il velo salvo che l’andare con il velo nella scuola si traduca nella non assiduità scolastica (non frequentare determinate lezioni) o si traduce in un’opera di proselitismo (cercare di convertire tutti) → regola generale è la libertà, in alcuni casi concreti se la libertà mette a repentaglio altri diritti può essere vietata
Legge francese del 15 marzo del 2004 → «Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ».
solo le affiliazioni religiose, non altri tipi di affiliazione. ∆ Non è anticostituzionale perché la scuola è laica → assenza legittima di ogni segno religioso, sia da parte dello Stato, sia da parte degli studenti
Sebbene la legge proibisca una condotta, la circolare applicativa della norma ha chiarito che questa norma vieta ai cittadini di usare segni ostentatori → i segni solo il velo mussulmano, la kippah e le croci di grandi dimensioni → il crocifisso di piccole dimensioni non è considerato ostentatorio
SENTENZA CEDU → pluralismo può richiedere dei limiti → TEORIA MARGINE DI APPREZZAMENTO → nella valutazione concreta della gravità di una situazione, l’autorità sovranazionale non si sostituisce all’autorità nazionale in nome del principio di sussidiarietà→ Stato nazionale è in grado di valutare se una condotta sia particolarmente grave o pericolosa per une bene → Visto che per la Francia la laicità è un bene prioritario, io Corte di Strasburgo non sanziono la Francia per violazione della libertà individuale → ha tutelato lo Stato in nome del margine di apprezzamento
Gli Stati europei non cedono la legislazione sulla libertà religiosa agli organismi sovranazionali (Libertà religiosa è materia nazionale);
Il divieto del velo in Francia è costituzionalizzato → Francia non accetta in nessun caso un primato a diritti che non siano diritti dello Stato francese → Diritto francese è un diritto dello Stato che si basa su eguaglianza assoluta, non c’è distinzione di religione
Il margine di apprezzamento non può essere utilizzato senza motivazioni concrete e senza un controllo dalla Corte stessa → torna a dare attenzione al parere individuale della persona (soggetto che esercita il suo diritto fondamentale) → guarda l’azione concreta del soggetto e non più una percezione astratta (il giudice non può sostituirsi alla autodeterminazione del soggetto) → Conta l’autodeterminazione → non guardo solo il significato simbolico dell’velo, cerco di capire cosa esso rappresenti per la persona
IN EUROPA → Limite al velo convalidato e gli Stati nazionali sono riusciti ad affermare la forza del margine di apprezzamento
□ Il velo è stato giudicato dalla commissione dei diritti umani delle nazioni unite in modo differente → ONU → individuo viene ascoltato nel suo diritto fondamentale, nell’ambito degli Stati invece prevalgono gli interessi nazionali
○ LEGGE DEL 2004 IN FRACIA → Effetto valanga → slippery slope Dopo la legge del 200 4 Una questione di gestione delle diversità