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Appunti diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti completi corso di diritto ecclesiastico, prof Ferrari.

Tipologia: Appunti

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DIRITTO ECCLESIASTICO
3.10
Esame orale
Le entità religiose crearono per prime il diritto. Dallo ius publicum externum al diritto
ecclesiastico, prima era diritto statutario. Il diritto ecclesiastico è il diritto dello stato in
materia religiosa.
La cattedra di diritto ecclesiastico nasce nel 1884, nel 1873 già era stata soppressa
la facoltà di teologia. Crisi tra Vaticano e Stato Italiano. Si era già iniziato a togliere la
personalità giuridica alle istituzioni religiose. Lo stato intervenne anche sulla validità
dei matrimoni civili e quelli religiosi secondo la trascrizione.
Lo stato voleva controllare la chiesa infatti nel 1929 ci furono i patti lateranensi e nel
1948 la costituzione. L’esigenza era affermare la sovranità dello stato rispetto al
potere religioso. Infatti per lo stato Italiano appena nato la differenza di culto non
poteva influire sull’ammissibilità a cariche civili e militari.
La questione di Roma capitale fu complicata: il papa si sentiva in gabbia e fu resa
capitale senza il suo consenso. Iniziò il periodo di non expedit: i cattolici non
partecipavano più alla vita politica. Con la legge delle Guarentigie lo stato volle porre
le basi per il rapporto stato-chiesa. Il pontefice venne considerato sacro e inviolabile,
poteva governare liberamente la Chiesa, diritto di pieno godimento degli edifici a San
Pietro seppur non di proprietà e una rendita annua. I luoghi del conclave o di
manifestazioni religiose erano immuni. Era abolito ogni atto di controllo dello Stato
sulle pubblicazioni della Chiesa. Questo e altre leggi determinarono una coscienza
dello stato nell’autolimitarsi e lasciare spazio anche alla Chiesa Cattolica.
Dalla religione di stato fino al pluralismo confessionale e culturale.
Il diritto canonico nasce nell’università cattolica del sacro cuore di Milano nel 1927.
Nell’800 non si credeva che la Chiesa producesse diritto in quanto non c’erano
sanzioni.
Nel 1917 nasce il Codex iuri canonici.
L’occidente divide religione e stato.
Hobbes con il leviatano distingue il diritto dalla religione. Distinzione tra politica e
religione.
Hobbes dice: veritas jesus christus→ chi la interpreta la verità? la verità non la
verità fa la legge→ l’obbedienza si fa all’autorità. Lo stato moderno nasce con la
pace di Westfalia e l’ordinamento statale prevale sugli altri.
Separazione e specifica nozione di «religione»: «belief» e non «practice religion»
+ Church religion + distinzione e autonomia funzionali a specializzazione e
contenimento del «religioso»
Laicità e neutralità dello Stato moderno
Europa occidentale e Europa orientale Cattolicesimo/ProtestantesimoOrtodossia
Francia: legge di separazione del 1905
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Esame orale Le entità religiose crearono per prime il diritto. Dallo ius publicum externum al diritto ecclesiastico, prima era diritto statutario. Il diritto ecclesiastico è il diritto dello stato in materia religiosa. La cattedra di diritto ecclesiastico nasce nel 1884, nel 1873 già era stata soppressa la facoltà di teologia. Crisi tra Vaticano e Stato Italiano. Si era già iniziato a togliere la personalità giuridica alle istituzioni religiose. Lo stato intervenne anche sulla validità dei matrimoni civili e quelli religiosi secondo la trascrizione. Lo stato voleva controllare la chiesa infatti nel 1929 ci furono i patti lateranensi e nel 1948 la costituzione. L’esigenza era affermare la sovranità dello stato rispetto al potere religioso. Infatti per lo stato Italiano appena nato la differenza di culto non poteva influire sull’ammissibilità a cariche civili e militari. La questione di Roma capitale fu complicata: il papa si sentiva in gabbia e fu resa capitale senza il suo consenso. Iniziò il periodo di non expedit: i cattolici non partecipavano più alla vita politica. Con la legge delle Guarentigie lo stato volle porre le basi per il rapporto stato-chiesa. Il pontefice venne considerato sacro e inviolabile, poteva governare liberamente la Chiesa, diritto di pieno godimento degli edifici a San Pietro seppur non di proprietà e una rendita annua. I luoghi del conclave o di manifestazioni religiose erano immuni. Era abolito ogni atto di controllo dello Stato sulle pubblicazioni della Chiesa. Questo e altre leggi determinarono una coscienza dello stato nell’autolimitarsi e lasciare spazio anche alla Chiesa Cattolica. Dalla religione di stato fino al pluralismo confessionale e culturale. Il diritto canonico nasce nell’università cattolica del sacro cuore di Milano nel 1927. Nell’800 non si credeva che la Chiesa producesse diritto in quanto non c’erano sanzioni. Nel 1917 nasce il Codex iuri canonici. L’occidente divide religione e stato. Hobbes con il leviatano distingue il diritto dalla religione. Distinzione tra politica e religione. Hobbes dice: veritas jesus christus→ chi la interpreta la verità? → la verità non la verità fa la legge→ l’obbedienza si fa all’autorità. Lo stato moderno nasce con la pace di Westfalia e l’ordinamento statale prevale sugli altri. Separazione e specifica nozione di «religione»: «belief» e non «practice religion»

  • Church religion + distinzione e autonomia funzionali a specializzazione e contenimento del «religioso»
  • Laicità e neutralità dello Stato moderno
  • Europa occidentale e Europa orientale – Cattolicesimo/ProtestantesimoOrtodossia
  • Francia: legge di separazione del 1905
  • = Dalla libertas ecclesiae al diritto di libertà religiosa come il diritto statuale che regola 1. il rapporto tra lo stato, le religioni e le loro istituzioni 2. il rapporto tra i sudditi-cittadini e le loro religioni cercando di evitare che la fedeltà alle comunità religiose metta in pericolo la lealtà dovuta dai cittadini agli stati ● paesi concordatari→ paesi che hanno trovato un accordo con le autorità religiose (Austria, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Spagna, Malta) ● paesi separatisti→ non c’è un accordo (Francia, Belgio, Cipro, Irlanda, Olanda) ● paesi non cattolici→ non c’è un accordo ma c’è un modello di chiese di stato. (Regno Unito, Danimarca, Bulgaria, Finlandia, Grecia, Malta, Svezia non più dal 2001). I luterani non hanno patti con lo stato perché non credono nelle istituzioni ● paesi misti→ separatisti, ma firmano concordati. Non contraddittori tra loro. Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania In Italia ci sono 3 tappe: ● separatismo→ 1848- ● riconoscimento civile della religione di stato→ 1929- ● età del pluralismo costituzionale→ 1948-oggi La grande guerra sarà il primo passo verso la Conciliazione tra Chiesa e Stato. Il partito fascista volle trovare un accordo di conciliazione con la Chiesa. Sullo sfondo si stava affermando però una filosofia che minacciava i diritti inviolabili

FATTORE RELIGIOSO NELLA

COSTITUZIONE

Articolo 117→ rapporti tra governo italiano e confessioni religiose. Questo è un rapporto tra stato e confessioni religiose. Libertà religiosa sia istituzionale che personale. Articolo 4→ progresso spirituale della società→ una comunità religiosa contribuisce al progresso della società e si creano questioni sui finanziamenti pubblici. Articoli 2 e 3 fondamentali. Individuo: uomo nella sua individualità che chiede l’esecuzione dei diritti a lui inviolabili. Persona: individuo nell’insieme delle relazioni sociali. Nuovo volto dello stato democratico costituzionale. Legittimazione del suo potere e giustifica tutto in relazione alla tutela dei diritti inviolabili e quindi ha il monopolio della

religione di stato, cosa non possibile. La risposta di Togliatti è più verso lo stato, infatti dice che lo stato è indipendente e sovrano verso ogni organizzazione religiosa ed ecclesiastica. Si arriva a un compromesso che porterà all’articolo 7 grazie a Tupini.

Pensiero di Dossetti:

«È un diritto della coscienza cattolica italiana di pretendere che la Costituzione, come garantisce tanti altri diritti forse meno importanti, garantisca che domani lo stato non devii bruscamente dalla linea di fatto oggi esistente e non presuma di mettere la Chiesa alla stregua di qualsiasi società privata, invadendo così una funzione spettante ad essa in modo esclusivo, di disciplinare cioè in maniera autonoma il fenomeno religioso» =

  • Richiamo ad identità di nazione-stato
  • Continuità
  • Costituzione a garanzia dell’istituzione più che di individuo
  • Fenomeno religioso come diritto «riservato» alle confessioni-istituzioni religiose più che come diritto umano

La prima proposta di Dossetti:

Art. 6 Le norme di diritto internazionale come gli accordi attualmente in vigore tra lo Stato e la Chiesa e gli altri che eventualmente, secondo le modalità previste dalla presente Costituzione, venissero stipulati in avvenire, fanno parte dell’ordinamento dello Stato senza che occorra emanarle con apposito atto. Le leggi dello stato non possono contraddirvi. Art. 7 Fermi restando i principi della libertà di coscienza e dell’eguaglianza religiosa dei cittadini (), la religione cattolica – religione della quasi totalità del popolo italiano (*) – è la religione dello Stato. Le relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica restano regolate dagli Accordi lateranensi Doppia tutela (due articoli) per Patti Lateranensi: recezione automatica e atipicità: nessuna disposizione su loro modifica

  • Confessionalità dello Stato, pur se attenuata da rispetto libertà fondamentali per tutti () e da criterio sociologico (*);
  • Ampio riconoscimento primarietà ordine giuridico della Chiesa cattolica: inclusione in diritto internazionale
  • Recezione automatica: tendenziale esclusione del controllo parlamentare diretto e puntuale: rapporto di vertice

Risposta di Togliatti:

«Lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa o ecclesiastica. Lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei limiti dell’ordinamento giuridico della Chiesa stessa. I rapporti tra stato e Chiesa cattolica sono regolati in termini concordatari»

  • Accetta posizione di Dossetti (si discute, innanzitutto di ordinamenti e, dunque, di Chiesa cattolica)
  • Sottolinea però, in primis, sovranità dello Stato
  • La vera questione diventa la sorte dei Patti Lateranensi che Togliatti non nomina espressamente utilizzando una formula più generica «termini concordatari»

Tupini mediò:

«Le norme dell’ordinamento internazionale fanno parte dell’ordinamento della Repubblica. Le leggi della Repubblica non possono contraddirvi. La Repubblica riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nella sfera dell’ordinamento giuridico di essa. I Patti lateranensi – Trattato e Concordato –attualmente in vigore sono riconosciuti come base dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato».

  • Emergono i due commi del futuro art. 7 ma ancora non norma «riservata» alla Chiesa cattolica
  • Patti riconosciuti esplicitamente ma scompare confessionalità dello Stato. Dossetti approva la proposta di Togliatti ma crede che si debbano nominare i Patti. Occorre norma speciale per Chiesa Cattolica e rifiuta impostazione demo-laburista (Cevolotto) contraria a riferimenti a confessioni religiose specifiche in Costituzione.

La proposta finale di Tupini:

Art. 5: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi.

  • Cade ogni sfumatura giurisdizionalista: nessun cenno a limiti a sovranità Chiesa e a primato Stato (cfr. proposta Togliatti)
  • Norma specifica per Chiesa cattolica e menzione esplicita di Patti lateranensi
  • Passa a larga maggioranza, Cevolotto contrario. Anche Lelio Basso (PSI) contrario a menzione Patti che si tradurrebbe nella costituzionalizzazione di articoli molto distanti da nuovo spirito di Costituzione.
  • Prima Sottocommissione e Commissione approvano mediazione. Si va in assemblea dove anche comunisti voteranno la mediazione Tupini che passa il 25 marzo 1947 con 350 voti contro 149.

Non, dunque, costituzionalizzazione di singole norme ma, piuttosto, “norma sulla produzione giuridica” : eventuali modifiche dei Patti devono essere prodotte attraverso un determinato iter, cioè l’accordo bilaterale reso poi esecutivo con legge ordinaria; in caso di mancato accordo intervento unilaterale dello Stato possibile solo, ex art. 138 Cost., per abrogazione (NON per modifica) della legge di esecuzione dei Patto: uscita da sistema concordatario. I Patti, dunque, non sono automaticamente esecutivi nell’ordinamento italiano; occorre legge di esecuzione;

  • Richiamo ai Patti di cui ad art. 7 comma 2 conferisce alla legge statale ordinaria di esecuzione dei Patti (n. 810/1929) una forza passiva speciale, una speciale resistenza all’abrogazione che le rende assimilabili, sotto questo limitato profilo, alle norme costituzionali = Legge esecutiva dei Patti: legge ordinaria con forza passiva di legge costituzionale = fonte atipica Secondo la dottrina conservatrice la Corte non ne può fare nessun controllo di costituzionalità. Secondo i progressisti, invece, le norme di esecuzione dei patti sono sottoponibili a un sindacato di costituzionalità. La corte non ne può giudicare l’incostituzionalità con gli articoli della Costituzione, ma potrà dire che sono incostituzionali perché violano i principi supremi della Costituzione. L’articolo 7 non è una garanzia assoluta: la corte interviene se la legge viola solo i principi supremi. Principi supremi: lo stato li oppone all’ingresso di norme di altri ordinamenti. Ordine pubblico, laicità, contraddizione. La corte può giudicare la legge 810 del 1929 con questi principi. Oltre ai principi supremi la corte usa anche i diritti inalienabili della persona. Sono principi sintetici frutto dell’interpretazione congiunta delle norme costituzionali. Solo la legge di esecuzione del concordato è protetta dall’articolo 7, non le altre leggi di accordi tra stato e chiesa cattolica.

Posizione della Corte:

«L'art. 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio pattizio (= concordatario) da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto» (30/1971) cioè ne ha assicurato la «copertura costituzionale» (cfr. anche 175/1973 e 1/1977) «Tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato» (30/71) e i diritti inalienabili della persona (238/2014) = forza di resistenza attiva relativa

  • Interpretazione «mediana»
  • In ogni caso non hanno forza di resistenza attiva le leggi di mera applicazione – e non di esecuzione – delle norme concordatarie: es. la legge matrimoniale del 1929 o quelle (future) sugli enti ecclesiastici (1985) (Corte cost. 1/1977)
  • Le norme di queste leggi, pur se NON integralmente rientranti nel «principio pattizio», NON potranno tuttavia essere legittimamente modificate unilateralmente dal legislatore statale: pena la violazione del principio di bilateralità. Legge 810 n. 1929, esecutiva Patti Lateranensi, in virtù di art. 7, 2 comma Cost.: Legge ordinaria dotata di forza di resistenza passiva atipica e di forza di resistenza attiva relativa = - unilateralmente abrogabile da parte dello Stato solo attraverso procedimento di revisione costituzionale;
  • mai modificabile unilateralmente nemmeno con procedimento di revisione costituzionale: violazione principio supremo di laicità (bilateralità necessaria: non possibile regolare unilateralmente i rapporti con un ordine esterno a quello dello Stato)
  • Modificabile o abrogabile con legge ordinaria quando accordo tra le due parti
  • sottoponibile a giudizio di legittimità costituzionale solo sulla base del parametro offerto dai «principi supremi dell’ordinamento costituzionale» e NON sulla base della Costituzione formale.
  • Legge ordinaria non sottoponibile a referendum: incidenza su norma costituzionale (art. 7) che obbliga a procedura specifica e, inoltre, rapporti internazionali (Corte cost. 16/1978) La legge 122 del 1985 dà esecuzione del concordato implementando i contenuti ma è legge ordinaria e non gode della tipicità della legge di esecuzione del concordato. GLI ALTRI CULTI, VERSO GLI ARTICOLI 8 E 19 Invece i non cattolici, che uscivano dal regime fascista e dalle persecuzione, non erano tutelati da leggi. Esisteva una legge varata nel 1929 legge n 1159 e si estendeva a tutte le comunità religiose. Era accompagnata da un regio decreto. L’italia non ha una legge generale sulla libertà religiosa, ma solo questa legge fascista. Era una legislazione estremamente restrittiva e condizionava la libertà religiosa. Impediva apertura luoghi di culto o riunioni religiose a meno che non c’era un controllo della polizia. Rendeva difficile l’esercizio della libertà religiosa. Non era una legislazione generale perché gli ebrei erano oggetto di normativa specifica. Nel 1938 entrarono in vigore le leggi razziali. La religione ebraica è diasporica: ebrei in giro per il mondo dopo che Tito rade al suolo il tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. Viene fatta una legislazione speciale per gli ebrei per tenere unite le comunità.

•Discussione veloce in ultimo giorno di sottocommissione, esclusa rilevanza costituzionale di materia penale; approvato testo Dossetti: sottocommissione sceglie di tutelare individui e non confessioni; La tutela della dimensione istituzionale degli altri culti tarda ad emergere: Chiesa cattolica non confluisce in tutela istituzionale unitaria: irriducibilità a «diritto speciale comune»

  • Proposta Cevolotto, postposta a dibattito sui Patti lateranensi e su libertà religiosa come diritto individuale;
  • Idea DC: lasciare tutela istituzionale di altri culti al legislatore: non necessariamente sopruso ma coerenza con stato confessionale;
  • Approvazione art. 5 (futuro art. 7) riapre questione Il deputato Terracini propose un emendamento: “Le altre Chiese sono regolate dalle proprie norme che lo Stato riconosce in quanto non contengano disposizioni contrarie alla legge. I rapporti fra lo stato e le altre chiese sono regolati per via legislativa, d’intesa con le loro rappresentanze legittime”
  • «altre Chiese»: modello art. 7 fa riemergere prospettiva istituzionalistica in maniera più istituzionale rispetto a originaria proposta di Cevolotto = effetto di paradigma cattolico;
  • Conferma di distinzione tra dimensione personale (universalista comune) e istituzionale (primato cattolico) ma comincia a precisare una tutela per dimensione istituzionale di non cattolici;
  • Manca riferimento ad uguaglianza ma è mantenuta bilateralità
  • Linguaggio ancora «impreciso»: «riconosce», «per via», non chiarissimo L’articolo 7 fu approvato ma anche le altre chiese furono riconosciute perché la chiesa cattolica voleva solo la protezione dei patti lateranensi. Nell’articolo 7 e 8 c’è l’influenza della chiesa cattolica nella redazione. L’articolo 7 garantisce l’autonomia confessionale, ma uguale l’articolo 8. L’articolo 7 parla però di indipendenza e sovranità, ma non è delle altre confessioni. All’epoca non si pensava che le altre confessioni non fossero ordinamenti giuridici. Ora hanno lo stesso significato.
  • Moro e Tupini (DC) d’accordo.
  • Anche Dossetti, sebbene sottolinei come non tutte siano ordinamenti giuridici e non tutte dotate di rappresentanza (per rimarcare superspecialità di Chiesa cattolica);
  • Lucifero (partito liberale): questione non va trattata in art. 5 su Chiesa cattolica ma in art. 14 su libertà religiosa (= classica posizione liberale).
  • Presentata nuova formulazione immediatamente accettata:

= Le altre confessioni hanno il diritto ad organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge su base di intese, ove lo richieggano, con le loro rappresentanze.

  • Va bene a tutti, anche a DC che pensa, così, di avere più facile via libera ad art. 5 (e di distinguere ancora meglio posizione di Chiesa cattolica)
  • Lucifero ottiene spostamento ad art. 14 su libertà religiosa. Ma non di iniziare articolo con «Tutte le confessioni».
  • Numerosi emendamenti per introdurre: «Tutte le confessioni religiose sono eguali davanti alla legge»
  • Ritenuta non contraria ad art. 5 perché là oggetto Chiesa cattolica come ordinamento giuridico internazionale non religione cattolica come confessione.
  • Per altri incompatibile con art. 5: strumentalizzazione uguaglianza ragionevole di Francesco Ruffini (distinzione tra libertà religiosa e posizione giuridica di associazioni religiose, contra Francesco Scaduto: non lasciarsi condizionare dai fatti); Ruffini critica il trattare la chiesa cattolica come i gruppi religiosi piccoli, ma applica il principio di uguaglianza ragionevole. I democristiani usano Ruffini per confermare la volontà di mettere sul piano superiore la chiesa cattolica.
  • Proposta dei dc Cappi e Gronchi: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge». Cappi e Gronchi affermarono l’uguaglianza religiosa di tutte le confessioni. Per Gronchi precedente formulazione affermava giudizio di merito su confessioni, cosa non possibile.
  • Nuova formulazione garantirebbe per lui uguale esercizio di libertà religiosa senza entrare nel merito.
  • Uguaglianza respinta 140 contro 135. Uguale libertà approvata ad alzata di mano
  • Art. 14 (formato da proposta Dossetti + emendamento Terracini) il 20 dicembre 1947, con il testo coordinato, verrà suddiviso negli attuali articoli 8 e 19: 8 (solo non cattolici) – 19 prospettiva unitaria: dimensione personale comune (ma che nasce in relazione a non- cattolici essendo i cattolici ritenuti già protetti non da libertà costituzionale ma da libertà concordataria e, dunque, da libertas ecclesiae)
  • Art. 20: Nasce su proposta di Dossetti per evitare il ripetersi delle misure eversive liberali, accolta da tutti e approvata alla quasi unanimità.

L’ARTICOLO 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

= Autonomia confessionale (c. 2) = Intese (c. 3) →Viene riconosciuta la bilateralità alle altre confessioni. Intese future, la prima nel 1984. = Uguale libertà – norma di chiusura (c. 1) I rapporti con la chiesa sono regolati dai patti, invece quelli con le altre religioni con la legge ordinaria. Il concordato viene conservato come simbolo del rapporto tra chiesa e stato per la sopravvivenza della chiesa. Posso trattare diversamente le confessioni ma non deve essere per restringere la libertà. Laicizzazione riguarda l’emancipazione del diritto dalle influenze religiose. Legge sul divorzio→ di laicizzazione. Secolarizzazione→ sociologia. Allontanamento dalla religione della società. Trasformazioni del “seculum”= realtà mondana dove vive l’uomo. Non è vero che se c’è secolarizzazione c’è anche laicizzazione. Art 19→ diritto a professare liberamente la propria fede, senza che sia influenzata. Non deve essere contraria al buon costume (ordine pubblico). L’articolo 1 della legge 1159 del 29 poneva limiti anche ai principi contrari all’ordine pubblico e al buon costume. Nella costituzione furono tolti entrambi. Per i costituenti era un’apertura. L’articolo 19 è protetta anche la coscienza. Articoli 7 e 8 profilo personale, 19 e 20 istituzionale→ come devono essere applicati. Queste coppie producono tipi di diritto differente. Per diritto comune competente è il legislatore, per quello speciale il parlamento (articolo 19 che dà al parlamento il potere). Per il diritto specialissimo competente è lo stato centrale (articoli 7 e 8). Il diritto specialissimo è bilaterale, ma non può esserci competenza senza l’accordo con le autorità religiose. Il sistema italiano di libertà religiosa è problematico: è tutto sbilanciato sul diritto specialissimo. Non ha prodotto un diritto generale fruibile da tutti. Chi è fuori da questo sistema è ancora regolato dalla legge del 1929.

Libertà religiosa in Spagna: articolo 16 costituzione. Legge organica del 1975 spagnola che garantisce la libertà religiosa. La spagna ha una forte decentralizzazione. Le comunità autonome hanno competenza sulle libertà religiose?

Esistono cooperazioni che collaborano nella garanzia della libertà religiosa? La legge organica ha riserva sui diritti fondamentali. Prima legge organica del 1980. L’articolo 7 dice che si possono firmare accordi con le autorità religiose. Diritto alla obiezione di coscienza. All’inizio il legislatore non diceva che erano articoli organici. Se non è organica si può modificare con maggioranza semplice. Le leggi organiche comprendono diversi ambiti dei diritti fondamentali. Dal 2015 si riconoscono tutte le fedi religiose che hanno un radicamento molto forte. La legge organica è un’espansione della costituzione. Può essere abrogata. L’esercizio del diritto di libertà religiosa è tutelato dalla legge ordinaria In Spagna c’è concorrenza di competenze, si lascia alla comunità scegliere che competenze avere. Lo stato spagnolo ha invece competenza esclusiva su altre materie: tutela dell’esercizio dei diritti degli spagnoli e adempimento doveri costituzionali. La catalogna ha la competenza di libertà religiosa, lo stato decide di decentralizzare continuamente. Alcune comunità hanno le loro forze di sicurezza: Catalogna, Navarra; Pais Vasco. La catalogna ha avuto la competenza per la costruzione di luoghi di culto. Oltre al ministro spagnolo esistono anche tutti i ministri competenti delle stesse materie delle comunità. Esistono delle commissioni consultive sulle libertà religiosa che vengono presiedute dai rappresentanti dei ministeri. Devono dare pareri sulle leggi delle comunità. Esistono anche commissioni di settore. Lo stato spagnolo è sempre stato cattolico apostolico romano. Fu fatto un accordo 6 giorni dopo la costituzione tra chiesa cattolica e stato, che voleva mantenere i suoi privilegi.

Profilo personale – Prima parte della Costituzione – Tit. primo

  • Art. 19: Tutti, individui e formazioni sociali con finalità religiose = Tutela assoluta del foro interno (libertà di religione e di coscienza) = Tutela relativa del foro esterno (manifestazione): facoltà aperte, non tipizzate ma limiti TIPIZZATI
  • Art. 20: Tutte le formazioni sociali con finalità religiose = Clausola di non discriminazione: il perseguimento del fine religioso non deve comportare oneri maggiori e irragionevoli (cfr. uguaglianza ragionevole) rispetto al perseguimento di qualsiasi altro scopo associativo) Distribuzione delle competenze – Seconda parte Cost. – Tit. quinto
  • Art. 117: Stato centrale e Regioni

= Confessionalità (artt. 7 e 8 Cost):

  • Gruppi religiosi espressivi di alterità ordinamentale, strutturati e normativi: «nomoi groups»;
  • NO atei e agnostici (solo religiosità «positiva»): non esprimono ordine alternativo a quello dello Stato = In base a questa interpretazione, in Italia un’associazione di atei non potrà diventare una «confessione religiosa», non potrà chiedere una intesa ma potrà godere delle norme sulla libertà religiosa che tutelano le necessità individuali e collettive – non istituzionali – della libertà religiosa: UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) ritiene ciò discriminatorio: otto per mille impossibile agli atei … Perchè gli atei non godono della confessionalità? Perchè l’ateismo non è un ordinamento giuridico: non esiste un diritto ateo. L’ateismo è una fede religiosa e non una confessione. Paradigma cattolico: modello centralizzato-ordinamentale piramidale, basato sul piano «teologico» sul modello delle religioni monoteistiche (presenza di un Dio-legislatore) e, sul piano organizzativo sulla declinazione cattolica di tale modello: distinzione tra secolare e temporale/chierici e laici e dunque rappresentanze religiose facilmente identificabili è culturalmente e politicamente assai radicato:
  • gruppi religiosi diversi dal cattolico (induisti, buddisti, musulmani) in Italia tendono ad organizzarsi sulla base di questi caratteri = omologazione strutturale, talvolta forzata (cfr. islam) – ebrei già «confessionalizzati» con emancipazione di XVIII secolo «la mancanza di una definizione legale della religione o della confessione religiosa indica a chiarissime lettere la volontà del legislatore costituente di non precludere (…) tale esercizio ad alcuno, per diverse o strane che siano le sue credenze religiose e le loro ascendenze culturali. La mancanza nell'ordinamento di una definizione del concetto di religione non è infatti casuale, ma è ispirata alla complessità e alla polivalenza della nozione di essa e alla conseguente necessità di non limitare con una definizione precostituita e perciò stesso restrittiva l'ampia libertà religiosa assicurata – nei limiti predetti – con la normativa costituzionale in esame.» (Cass., sez. VI penale, 8 ottobre 1997, n. 1329) Definizione assente perché pericolosa, ma necessaria: Inammissibile «trincerarsi dietro la difficoltà di elaborazione della definizione di religione. Se dalla nozione convenzionale di religione discendono conseguenze giuridiche, è inevitabile e doveroso che gli organi deputati se ne facciano carico, restando altrimenti affidato al loro arbitrio il riconoscimento di diritti e facoltà connesse alla qualificazione» (S. U. Corte di Cassazione, 16305/2013) = “Illegittimo” definire una religione (e si potrebbe estendere alle «confessioni religiose») esclusivamente ispirandosi alle religioni di ascendenza biblica: violazione articoli 8, 19 e 20

La corte di cassazione ha detto che quando abbiamo di fronte dei termini complicati dobbiamo definirli. Ogni definizione è pericolosa. L’unica confessione definita è la chiesa cattolica. La differenza tra chiesa e associazioni è che può comprendere altre associazioni ma che non è fondata da un'associazione ma può fondarne altre. Non ha nessuna associazione sopra di lei. Articoli applicabili: 2,8,9. Le confessioni religiose sono associazioni che devono rispettare i diritti inviolabili dell’uomo. Causa penale contro Scientology se fosse una confessione religiosa o no. In italia è riconosciuta. La mancanza di definizione non vuole impedire l’esercizio della stessa confessione. I testimoni di Geova considerano lo stato come il male, alcune credenze possono dare luogo a degli illeciti penali, ma sono comunque riconosciuti dall’ordinamento. Non vengono limitati i principi delle confessioni, ma la pratiche (sacrifici umani). Non diventa un’associazione a delinquere perché è il singolo che sceglie, se riguarda più persone e il pregiudizio riguarda entrambi, ciò porta alla responsabilità penale. La corte costituzionale non ha dato nessuna definizione ma alcuni criteri. E’ intervenuta quando molte confessioni non volevano pagare le tasse.

  • Corte cost. n. 467 del 1992: Criterio dell’Autoqualificazione da verificarsi IN CONCRETO sulla base dei parametri stabiliti dallo Stato respingendo «gli esiti irragionevoli di una incontrollabile autoqualificazione» →Non basta dichiararsi confessione religiosa, ma l’autoqualificazione ragionevole è un indizio per trovare una confessione religiosa. = Art. 16 l. 222/1985: «Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro →L’agevolazione tributaria è riservata alle confessioni riconosciute. I criteri vengono dall’insieme delle norme dell’ordinamento. E’ una confessione religiosa l’autoqualificarsi, essere un gruppo volto all'assistenza, beneficenza, catechesi, scopi missionari, cura delle anime…
  • Corte cost. n. 195 del 1993: «la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto* che ne esprima chiaramente i caratteri o comunque dalla comune considerazione***» *precedenti riconoscimenti pubblici: ad es. riconoscimento come ente di culto ex l. 1159, approvazione ministri di culto ex l. 1159; ** statuto (benché non obbligatorio); *** = criterio storico-sociologico: considerazione di opinioni di esperti. = il riconoscimento come «ente di culto» ai sensi della legislazione sui culti ammessi viene considerato nella prassi come riconoscimento della natura di confessione religiosa visto che, per prassi, il Governo avvia le trattative per la stipulazione di intese SOLO con gruppi che siano stati riconosciuti come «enti di culto»

associazione riconosciuta e non. E’ rilevante lo scopo anche se non ha denominazione perché rileva il culto. Lo statuto indica natura confessionale di formazione sociale: funge da strumento per l’autoqualificazione del gruppo come confessione religiosa: = Esprime IDENTITA DI CONFESSIONE (ecco perché Stato incompetente) Lo statuto, oltre a esprimere autoqualificazione, esprime la prevalenza delle finalità di religione e di culto di confessione religiosa, le sue attività in linea con parametri previsti da ordinamento statuale. Non deve contrastare con l’ordinamento italiano. Limite più ampio con parametro di riferimento tutto l’ordinamento. I principi delle confessioni non devono ricalcare le regole del codice civile delle associazioni, ma hanno un margine di specialità molto ampia. E’ un’uguaglianza ragionevole. Miglior trattamento per la natura religiosa dell’associazione. Lo statuto può essere oggetto del controllo pubblico che può avvenire in tre casi principali:

  • Richiesta di riconoscimento come ente di culto al Ministero dell’Interno
  • Approvazione di un ministro di culto legato al gruppo da parte del Ministero dell’Interno
  • Verifica da parte di enti locali territoriali o altre p. a. per verifica natura religiosa di gruppo in caso di richiesta di godimento di facoltà di diritto di libertà religiosa (apertura luoghi di culto; invio ministri di culto per assistenza spirituale …) = i tre casi costituiscono un «riconoscimento pubblico» (ex Corte cost. 195 del 1993) che depone a favore del riconoscimento della natura di confessione religiosa ALTRI MOMENTI DI CONTROLLO:
  • Lesione di bene giuridico individuale per mancata applicazione di statuto confessionale o a causa di statuto lesivo di tali beni giuridici: art. 2 Cost.
  • Opponibilità a terzi da parte di gruppo confessionale in relazione a rapporti contrattuali: rilevanza civile di statuto e oneri di pubblicità dello stesso; La riserva di statuto
  • art. 9 R.D. 30 ottobre 1931, n. 1731 (diritto statale): «Eleggibili alla carica di consigliere di una Comunità israelitica, solo i soggetti di età superiore ai 25 anni, di sesso maschile, ed in possesso del diploma di scuola inferiore ovvero di grado rabbinico»
  • Art. 3 della delibera del Congresso straordinario delle Comunità israelitiche italiane (statuto confessionale) del 28-29 aprile 1968: per eleggibilità rilevano solo i requisiti dell'età e della buona condotta Sentenza corte costituzionale 43 del 1988: nessuno può regolare lo statuto della confessione religiosa e se ci fosse sarebbe incostituzionale. Riserva di competenza

dello statuto: incompetenza dello Stato, violazione del principio della distinzione degli ordini distinti. L’articolo 8 conferisce un diritto esclusivo alla confessione religiosa, nessuno può intervenire. Tutte le altre norme che volessero intervenire sarebbero incostituzionali. Se la legge ordinaria contrasta con lo statuto cade. “Non contrasto con l’ordinamento giuridico italiano” rispetto ai principi dell’ordinamento stesso. Riconoscimento di autogoverno delle confessioni religiose. IL LIMITE DELL’AUTONOMIA DELLO STATUTO: TESTIMONI DI GEOVA

  • «Va immediatamente osservato, in proposito, che al fine del riconoscimento della personalità giuridica di un’associazione religiosa, non può considerarsi necessario il sindacato volto ad accertare la compatibilità con l’ordinamento statale dell’ideologia religiosa professata» = applicazione diretta di art. 19 Cost.
  • «Manca, dunque, nella Costituzione ogni riferimento al riscontro di compatibilità dell’ideologia religiosa con i principi generali dell’ordinamento o; più specificamente, con l’ordine pubblico; e si tratta di omissione significativa»;
  • Questa constatazione permette di superare ogni perplessità in ordine alle manifestazioni di obiezione di coscienza al servizio militare (e servizio sostitutivo) al voto o alle emotrasfusioni delle quali si rendono protagonisti i testimoni di Geova. Basta osservare, in proposito che è garantito a livello costituzionale (art. 32) e legislativo (art. 14 D.P.R. 18/3/1969 n° 128) il diritto della persona a libere scelte in materia sanitaria, in assenza di disposizioni legislative che impongono trattamenti sanitari obbligatori, sicché risulta lecito il rifiuto di sottoporsi ad emotrasfusione; non può neppure revocarsi in dubbio che, ove la scelta coinvolga altre persone (in particolare sottoposte alla patria potestà o tutela), e ne derivi un pregiudizio alla salute di quest’ultime o addirittura la loro morte, tali eventi comporteranno la responsabilità penale, naturalmente personale, di colui che quella scelta ha compiuto. Significa che non c’è nessun controllo suo principi e sull’ideologia della confessione religiosa. Art. 1 l. 1159/ Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero. Art. 19 Cost. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. = Il controllo riguarda le norme organizzative contenute nello statuto, NON i principi religiosi né i testi fondativi (Bibbia, Corano …): incompetenza Stato;