Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto ecclesiastico lezioni, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Documenti di appunti delle lezioni

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 01/07/2026

yd425k8kkj
yd425k8kkj 🇮🇹

1 documento

1 / 50

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
1
DIRITTO ECCLESIASTICO
Prof. Ferrari
Nascita del diri6o ecclesias8co
Nel 19esimo secolo nasce la divisione tra diri6o canonico e diri6o ecclesias8co.
Prima in Europa esisteva solo una singola disciplina religiosa, il cd. ius publicum ecclesias,cum externum:
- la Chiesa governava stessa fino a fine O6ocento
- lo Stato non aveva il diri6o di regolare la Chiesa Ca6olica
- le norme riguardan8 la libertà religiosa erano parte del diri6o pubblico ecclesias8co
- lo stato italiano si rifiutava di riconoscere al pontefice il cara6ere della sovranità
Nel 1873 vengono soppresse le facoltà di Teologia, dunque scompare il diri6o canonico dalle università,
lasciando spazio al diri6o ecclesias8co per giurisdizionalismo.
Nel 1884 viene is8tuita la prima ca6edra di diri6o ecclesias8co, come diri6o che lo Stato u8lizza per
regolamentare stato e chiesa, antagoniste dello Stato unitario: la forza religiosa era considerata forza
disgregatrice della comunità.
Il diri6o ecclesias8co nasce infaR come diri6o difensivo in un momento in cui il papà rifiuta di riconoscere la
legiRmità dello stato italiano e lo stato si rifiuta di riconoscere la natura sovrana al papà, nasce come diri6o
che lo stato u8lizza per regolamentare una comunità, quella della chiesa ca6olica.
Il diri6o ecclesias8co ha una genesi giurisdizionalista e nasce come diri6o difensivo dello Stato, infaR
giurisdizionalismo= controllo dello stato, aRtudine dello stato nel controllare le religioni che vengono
percepite come dannose per le is8tuzioni pubbliche
Il diri6o ecclesias8co è un rivelatore del pluralismo perché ci dice qual e l’aRtudine dello stato verso qualcosa
che e al di fuori dello stato (pra8che religiose, coscienza degli individui).
La religione rispe6o ai principi viene vista come frammentaria, in quanto il religioso ri8ene più importante
obbedire alla religione rispe6o al sovrano.
Lo stato di fronte alla pluralità religiosa si deve porre in qualche modo, e vedere se è in grado di garan8re
tu6e le libertà anche religiosa.
Se lo stato acce6a di garan8re anche la libertà religiosa allora significa che c’è molto spazio per le altre libertà
e viceversa.
Lo stato moderno è passato dalla religione di stato (statuto alber8no) al pluralismo confessionale e culturale
e al principio di laicità.
Religione di stato à pluralismo confessionaleà principio di laicità
Diri6o canonico
Il diri6o canonico nelle università nasce nel 1927 (Ca6olica).
Lo stato liberale o6ocentesco riteneva che il diri6o canonico non fosse un diri6o, data la sua debolezza nella
sanzione e data la percezione dello Stato si essere l’unico ordinamento giuridico.
Nel 1917 allora la Chiesa si dota del primo codiceCodex iuris canonici(chi ha un codice è un ordinamento),
nel quale il diri6o canonico dovrà provare la sua tecnicità e dunque perderà il suo senso spirituale.
Diri6o canonico e diri6o ecclesias8co
Il diri6o canonico e il diri6o ecclesias8co sono due diriR molto occidentali, rilevatori della nostra storia.
Nella modernità\ occidentale, un’idea separatista attornia la religione e la politica.
Quando nasce lo stato moderno (1648, a seguito della pace di Westphalia), tutto il potere normativo viene
assegnato al sovrano (Leviatano che veste le teste dei sudditi, tiene spada e pastorale), gli altri sono diritti
subordinati.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto ecclesiastico lezioni e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

DIRITTO ECCLESIASTICO

Prof. Ferrari Nascita del diri6o ecclesias8co Nel 19esimo secolo nasce la divisione tra diri6o canonico e diri6o ecclesias8co. Prima in Europa esisteva solo una singola disciplina religiosa, il cd. ius publicum ecclesias,cum externum:

  • la Chiesa governava sé stessa fino a fine O6ocento
  • lo Stato non aveva il diri6o di regolare la Chiesa Ca6olica
  • le norme riguardan8 la libertà religiosa erano parte del diri6o pubblico ecclesias8co
  • lo stato italiano si rifiutava di riconoscere al pontefice il cara6ere della sovranità Nel 1873 vengono soppresse le facoltà di Teologia, dunque scompare il diri6o canonico dalle università, lasciando spazio al diri6o ecclesias8co per giurisdizionalismo. Nel 1884 viene is8tuita la prima ca6edra di diri6o ecclesias8co, come diri6o che lo Stato u8lizza per regolamentare stato e chiesa, antagoniste dello Stato unitario: la forza religiosa era considerata forza disgregatrice della comunità. Il diri6o ecclesias8co nasce infaR come diri6o difensivo in un momento in cui il papà rifiuta di riconoscere la legiRmità dello stato italiano e lo stato si rifiuta di riconoscere la natura sovrana al papà, nasce come diri6o che lo stato u8lizza per regolamentare una comunità, quella della chiesa ca6olica. Il diri6o ecclesias8co ha una genesi giurisdizionalista e nasce come diri6o difensivo dello Stato, infaR giurisdizionalismo= controllo dello stato, aRtudine dello stato nel controllare le religioni che vengono percepite come dannose per le is8tuzioni pubbliche Il diri6o ecclesias8co è un rivelatore del pluralismo perché ci dice qual e l’aRtudine dello stato verso qualcosa che e al di fuori dello stato (pra8che religiose, coscienza degli individui). La religione rispe6o ai principi viene vista come frammentaria, in quanto il religioso ri8ene più importante obbedire alla religione rispe6o al sovrano. Lo stato di fronte alla pluralità religiosa si deve porre in qualche modo, e vedere se è in grado di garan8re tu6e le libertà anche religiosa. Se lo stato acce6a di garan 8 re anche la libertà religiosa allora significa che c’è molto spazio per le altre libertà e viceversa. Lo stato moderno è passato dalla religione di stato (statuto alber8no) al pluralismo confessionale e culturale e al principio di laicità. Religione di stato à pluralismo confessionaleà principio di laicità Diri6o canonico Il diri6o canonico nelle università nasce nel 1927 (Ca6olica). Lo stato liberale o6ocentesco riteneva che il diri6o canonico non fosse un diri6o, data la sua debolezza nella sanzione e data la percezione dello Stato si essere l’unico ordinamento giuridico. Nel 1917 allora la Chiesa si dota del primo codice “ Codex iuris canonici ” (chi ha un codice è un ordinamento), nel quale il diri6o canonico dovrà provare la sua tecnicità e dunque perderà il suo senso spirituale. Diri6o canonico e diri6o ecclesias8co Il diri6o canonico e il diri6o ecclesias8co sono due diriR molto occidentali, rilevatori della nostra storia. Nella modernità̀ occidentale, un’idea separatista attornia la religione e la politica. Quando nasce lo stato moderno (1648, a seguito della pace di Westphalia), tutto il potere normativo viene assegnato al sovrano (Leviatano che veste le teste dei sudditi, tiene spada e pastorale), gli altri sono diritti subordinati.

Ø 1 648: pace di Westphalia = fine guerre religiose o Nascita stato moderno o Diri6o = solo diri6o statale o Altri diriR sono tuR diriR subordina Ø Stato moderno = separazione o Lo stato non vuole contaminazione di soggeR al di fuori e si separa dalle altre confessioni religiose Hobbes, durante le guerre di religioni (Guerra dei trent’anni e dei cent’anni) causate dalla riforma protestante, distingue il diritto dalla religione/morale. Hobbes fa al diritto quello che Machiavelli fa alla politica. Hobbes è un cristiano, ma fa subito una domanda: Chi è che interpreta la verità̀? L’autorità̀, non la verità̀, fa la legge (passaggio epocale di entrata del diritto ecclesiastico). ( auctoritas non veritam facit leges) à L’obbedienza allo Stato non si deve alla verità̀, ma all’autorità̀. Separazione Nello Stato moderno, la parola separazione è una parola chiave, che riassume la posizione dello Stato nei confronti delle confessioni religiose. Lo Stato non vuole contaminazioni da parte delle autorità̀ religiose. Lo Stato moderno si separa quindi dalle confessioni religiose. Neutralità Accanto a separazione viene posta la parola “neutralità̀. Lo stato è al di sopra delle ideologie, dunque devono creare un comune accordo. Questa separazione è collegata ad un altro tema, ossia quello del positivismo giuridico. Visione occidentale della religione Ø Religione= belief Per l’occidentale la religione è una scelta, un belief, mentre per le altre religioni la religione è una pratica, una practice. L’idea occidentale di un individuo fondatore delle sue scelte è un’idea fondamentale da cui nasce la libertà di pensiero ecc.

Ø Per l’occidente la religione è: tesi, antitesi, sintesi.

Per le altre confessioni religiose, la religione è: tesi, antitesi, antitesi, antitesi.. messa dunque in dubbio di ciò̀ che si afferma. Modelli religiosi Quando ci sono le guerre di religione in Europa e vince lo Stato, la fine di queste fa sorgere diversi modelli religiosi, che recentemente hanno trovato una sorta di unione in modelli giuridici allargati (es. UE, consiglio d’Europa) Ø Paesi concordatari

  • Modello concordatario
  • Concorda8 tra libertà religiose e statali
  • Concorda8 tra Chiesa ca6olica- Italia
  • Stato deve contra6are con la confessione
  • Paesi che hanno una forte influenza della religione ca6olica, la quale ha un’is8tuzione di ver8ce

Ø Art 4 Cost. o Nozione di progresso spirituale della società che ha delle ricadute del ruolo pubblico delle religioni Ø Art 2 Cost e Art 3 Cost o L’individuo è portatore di diriR capace, nella sua singolarità, di rappresentarli (termine liberale) § Substrato giusnaturalis8co dove la persona ha dei suoi diriR che lo stato non deve creare, ma deve solo garan8re e tutelare o Persona = l’individuo nell’insieme delle sue relazioni sociali (termine religioso) § Termine molto ca6olico § Una persona in relazione con altre Ø Art 2 Cost: o Individuo o Fondamentale per materia di libertà religiosa per: è Nuovo volto dello stato democra8co cos8tuzionale: ha una funzione nella tutela dei diriR inviolabili à legiRmazione della sua supremazia in relazione alla sua funzione è Impone a tu6e le formazioni sociali la tutela dei diriR inviolabili della persona, anche le comunità religiose è Non c’è ordinamento giudico che non debba tutelare I diriR inviolabili della persona. Se non sono rispe6a8 lo stato può obbligare a farli rispe6are. Ø Art 3 Cost: o Fissa il principio di eguaglianza § Formale: davan8 a una legge siamo pos8 tuR sulla stessa posizione

  • Uguaglianza nelle posizioni iniziali § Sostanziale: la legge è uguale per tuR, ma deve garan8re una speciale garanzia per le categorie deboli per rendere effeRvo a tuR la possibilità di realizzare i suoi diriR § Principio di ragionevolezza: a6ribuire a chiunque il suo
  • Uguaglianza ragionevole è un’uguaglianza calibrata sulle diversità di ciascunoà uguaglianza non impone di tra6are tuR allo stesso modo ma tra6are ciascuno in relazione ai suoi bisogni e in materia religiosa in relazione alla sua iden8tà. Ø Art 7 Cost – Art 8 Cost o Profilo is8tuzionale o Lo stato e la chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipenden8 e sovrani. o I loro rappor8 sono regola8 dai PaR Lateranensi o Le modificazioni dei PaR § Acce6ate da entrambe le par § Non richiedono procedimento di revisioni cos8tuzionale o SoggeR: le confessioni religiose ( che hanno rappor8 con lo stato centrale) o Diri6o delle confessioni religiose à storia del sistema italiano riguardo la libertà religiosa Ø Art 19 e Art 20 Cost o Profilo personale o SoggeR: tuR indis8ntamente (pos8 su un piano di uguaglianza) o Libertà religiosa = diri6o umano Il problema diventa che le persone che dovrebbero avere gli stessi diritti li avranno in misura dipendente al loro credo, questo a causa della tensione caratterizzante i due gruppi di articoli (7,8-19,20). Nel primo caso se sono cattolico sarò più tutelato, avrò il mio luogo di culto; se appartengo a gruppi sconosciuti non avrò alcun diritto.

Ø Art 18 della Dichiarazione universale dei diriR dell’uomo o Rende sogge6o ogni individuo o I diriR fondamentali si legano agli individui o Le pra8che religiose possono essere manifestate liberamente Come tenere insieme 7,8 e 19,20 davanti agli artt. 2 e 3? Discussione sull’art 7 Cost Il primo articolo a essere stato approvato è l’art 7, riguardante la religione cattolica e i Patti lateranensi. In un paese che usciva sconfitto dalla guerra, per la santa sede era fondamentale la conservazione dei patti lateranensi (trattato internazionale 1929), in quanto, essendo il cattolicesimo diventato parte della macchina istituzionale dello stato e i partiti maggiori erano la democrazia cristiana e i comunisti, se questi non si fossero garantiti non sarebbe stato affatto certo il sostegno della chiesa cattolica alla forma democratica dello stato italiano. Patti Lateranensi: = Trattato internazionale 11 Febbraio 1929 presso Palazzo del Laterano (San Giovanni Laterano) è Concordato lateranense o Regola lo statuto giuridico della chiesa cattolica in Italia è Trattato o chiude quella che veniva chiamata questione romana = attribuisce al papa la piena proprietà̀ su quello che oggi è il cd. Stato della città del vaticano, quindi riconosce al pontefice una sovranità̀ soggettiva internazionale. L’art 7 è frutto dell’esigenza di risolvere una questione delicata, per questo fu il primo ad essere discusso. I patti contenevano una norma di privilegio, la quale metteva in discussione gli stessi articoli che stavano per essere approvati, risultando di conseguenza incoerenti. à non tutti i partiti politici erano d’accordo sul mantenere i Patti La proposta Dossetti Il primo a lanciare la proposta fu G. Dossetti, padre costituente ed esponente di punta dei cd. Professorini , di due articoli distinti (art 6 e 7, riportati di seguito) Art. 6 —> Le norme di diritto internazionale come gli accordi attualmente in vigore tra lo stato e la chiesa e gli altri che eventualmente, secondo le modalità̀ previste dalla presente Costituzione, venissero stipulati in avvenire, fanno parte dell’ordinamento dello Stato senza che occorra emanarle con apposito atto. Le leggi dello Stato non possono contraddirvi. Art. 7 —> Fermi restando i principi della libertà di coscienza e dell’eguaglianza religiosa dei cittadini, la religione cattolica (religione della quasi totalità̀ del popolo italiano) è la religione dello Stato. Le relazioni tra lo Stato e la Chiesa Cattolica restano regolate dagli Accordi lateranensi. à Dossetti guarda alla chiesa Cattolica come un ordinamento pari e indipendente allo Stato à Dossetti dice che i trattati internazionali entrano direttamente in vigore senza bisogno dell’intervento del Parlamento. à Vorrebbe riconfermare la religione cattolica come religione di stato, essendo la religione della quasi totalità̀ del popolo italiano.

§ Esempio: se mi sposo in chiesa ca6olica, il matrimonio sorge nell’ordinamento canonico, per far si che sia riconosciuto anche a livello statale bisogna seguire una procedura civile che ha il suo culmine con la trascrizione o Nei concorda8 non si può incidere sui diriR fondamentali delle persone o In Italia non potrà mai essere dichiarata cos8tuzionalmente legiRma la teocrazia o il cesaropapismo “I loro rappor, sono regola, dai PaG Lateranensi” à Secondo comma: (bilateralità e PaR) à Principio paRzio o I due ordinamen8 (Stato e Chiesa ca6olica) dis8n8 entrano in relazione tramite i PaR o Calamandrei: temeva che il riferimento ai paR all’interno della Cos8tuzione si traducesse in una super specialità (criterio della specialità della materia), tra6andosi di una lex specialis , avrebbe potuto portare a un riconoscimento superiore alla cos8tuzione, in quanto la legge esecu8va dei paR era speciale o DosseR: riflessione sul piano procedurale, art 7 non serve per far acquisire forza speciale ma è una norma procedurale (sulla produzione giuridica) che ci dice come entrano e escono i paR all’ord giuridico. o Comma 2= è una norma procedurale, che fissa il rapporto di bilateralità necessaria o Le modificazioni di comune accordo non necessitano par8colari procedimen o La legge di esecuzione n.810/ 1929 dei PaR lateranensi § fonte a8pica § legge esecu8va ordinaria con forza di resistenza passiva speciale

  • = rimane una legge ordinaria ma non può essere abrogata da una legge ordinaria perché è prote6a dall’a8picità.
  • L’unica via per abrogazione è art 138 cost o Legge 810 del 29 (PaR Lateranensi) § Abrogazione
  • Unilaterale da parte dello Stato tramite art 138 Cost. (al8ssime maggioranze)
  • Referendum non ammissibile per abrogazione di tra6a internazionali § Modifica
  • Con consenso= le modifiche entrano in vigore a6raverso una semplice legge ordinaria o Accordo bilaterale che viene reso esecu8vo tramite una legge ordinaria
  • Unilaterali= illegiRme perché lo stato, modificando unilateralmente, violerebbe il principio di bilateralità ex art 7 co.2 Cost

o La menzione dei Patti non simboleggia la conservazione dei Patti stipulati dal regime fascista

ü vengono progressivamente riletti in modo differente

ü diventano tutela della pace religiosa e un vero e proprio “patto costituente: lo Stato

accetta i Patti e la Chiesa accetta la Costituzione

ü Sanciscono una reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del

paese, riconoscendo specifiche esigenze cattoliche

Posizione della Corte cos8tuzionale à Può la Corte giudicare incos8tuzionale una legge paRzia come la 810? Questa ques8one spaccò il mondo giuridico in due: Ø Cassazione: I paR sono intoccabili e quindi la Corte non ha nessun diri6o (art 7 super speciale) Ø Do6rina: Cos8tuzione è più forte della legge paRzia e quindi la Corte può pronunciarsi à resistenza rispe6o al controllo di cos8tuzionalità Sentenza 30/ Corte afferma che la legge 810/20 potrà essere abrogata solo se entra in contrasto con i principi supremi della cos8tuzione. Si afferma quindi una forza di resistenza e una nuova categoria inventata dalla Corte in quel momento che sono i Principi supremi, unico parametro di cos8tuzionalità per i PaR. Ø Segue una via intermedia, da una parte inden8fica il principio paRzio, cioè il riconoscimento che l’art 7 della cost ha a6ributo ai paR un valore giuridico par8colare. La corte può controllare la legge ma soltanto parametrando ai principi supremi dell’ordinamento cos8tuzionale = quando un art della legge viene portato davan8 alla corte, la corte non può dichiarare illegiRmità sulla base degli ar8coli della cost ma soltanto che un art dei paR è incos8tuzionale perché viola un principio supremo (principi fonda8vi) Ø Nel 1971 i giudici cos8tuzionali inventano una categoria dei principi supremi che prima non si aveva, serviva da una parte per non dichiarare i paR incos8tuzionali dall’altra lancia un messaggio: art 7 non è una zona di garanzia assoluta, lo stato non può contra6are qualsiasi cosa ma solo dei principi supremi o Principi supremi: (che non posso essere supera8 nemmeno dal diri6o europeo), che lo stato oppone all’ingresso di leggi formate in altri ordini che potrebbero interferire § Ordine pubblico (1982) § Laicità (1989) § Di cara6ere processuale: contradditorio (agire e resistere in giudizio) o Principi supremi: § Sono l’unico criterio con cui la corte nel 1971 afferma di poter esercitare controllo sulla legge 810 § Principi supremi = principi sinte8ci, ovvero l’interpretazione di più norme messe insieme individuando un principio base Ø 2014 sentenza: corte dice che oltre ai principi supremi, un altro paramento per valutare la cos8tuzionalità delle leggi a6ua8ve dei paR sono i diriR alienabili della persona, è una categoria molto vicina ai principi supremi e siamo all’interno di criteri elas8ci che lasciano ai giudici di individuare i principi caso per caso Ø Questa specialità non riguarda tuR gli accordi e tu6e le leggi della chiesa: questa protezione è solo per la legge d’esecuzione del concordato Esempi: è Il matrimonio è regolato da una legge ordinaria del 1929 (si ha una norma nel concordato e una legge parallela ordinaria al concordato). La legge del 29 non è una legge d’esecuzione, infaR può essere posta al controllo e abrogata da una legge normale è Legge 222/1985 legge che da esecuzione al concordato, ne implementa i contenu8, è una legge ordinaria ma non gode della specialità della 810 è A8picità riservata alle leggi di esecuzione dei concorda8 e non quelle che implementano la materia è Legge di esecuzione degli accordi: o Non può essere abrogata con referendum

Ø Influenza della Chiesa ca6olica o Art 7 comma 1: matrice del secondo comma dell’art 8 § l primo garan8sce l’autonomia confessionale, i gruppi possono decidere le proprie norme, la stessa cosa fa il secondo. § I cos8tuen8 arrivano a riconoscere alle confessioni diverse dalla ca6olica un riconoscimento ma era comunque di grado minore, modellato sulla ca6olica o Oggi i due commi hanno la stessa forza e stessa interpretazioni, all’epoca l’idea era che gli ordinamen8 delle altre confessioni non erano un vero e proprio ordinamento. PaR lateranensi e Intese All’epoca le intese non si sapeva cosa fossero, ma l’art 7 garan8sce dei rappor8 già esisten8 (paR lateranensi). Mentre art 8 rinvia a delle intese future che al momento non si sapeva bene cosa fossero. Prima intesa fu nel 1984, nello stesso anno di revisione del concordato. L’elemento innova8vo dell’art 8 è che riconosce: è alle confessioni diverse dalla ca6olica l’autonomia confessioni è riconosce il principio di bilateralità per la prima volta anche alle comunità diverse dalla ca6olica, ovvero la possibilità di s8pulare accordi con lo stato. Il riconoscimento is8tuzionale dei non ca6olici avviene sulla base dell’art 7, ovvero sul modello della Chiesa Ca6olica. Art 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze” Ø Numerosi emendamenti per introdurre: « Tutte le confessioni religiose sono eguali davanti alla legge »

  • Ritenuta non contraria ad art. 5 perché́: oggetto Chiesa cattolica come ordinamento giuridico internazionale non religione cattolica come confessione
  • Per altri incompatibile con art. 5: strumentalizzazione dell’uguaglianza ragionevole di Francesco Ruffini (distinzione tra libertà religiosa e posizione giuridica di associazioni religiose) - I democris8ani per sostenere la loro proposta citarono francesco Ruffini (storico della libertà religiosa italiana) che usava una frase che diceva che era illusorio pensare di regolamentare tu6e le confessioni allo stesso modo. Ma in realtà nel pensiero di Ruffini si avvicina all’uguaglianza ragionevole moderna, ovvero più legislazioni diverse per situazioni diverse. Democris8ani storpiarono il pensiero di Ruffini Ø Proposta dei dc Cappi e Gronchi: « Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge ». o Emendamento approvato o dire che tutte le confessioni sono ugualmente libere consente di differenziare il trattamento delle confessioni e di attribuire un nuovo significato al concordato con la chiesa cattolica e alle intese o Ugualmente libere § Espressione del principio di uguaglianza ragionevole

§ Differenziare il trattamento delle confessioni ma il risultato deve essere la piena libertà per tutte, deve essere qualcosa che mira ad assicurare a tutti i gruppi la stessa libertà che poi può manifestarsi in diversi modi Art 8 comma 1 Cost «TuJe le confessioni religiose sono ugualmente libere davan, alla legge»

  • Unica norma relativa al profilo istituzionale che tratta congiuntamente cattolici e non
  • Uno dei principi caratterizzanti il principio di laicità̀ dello Stato à tutela del pluralismo
  • Ciò che attiene a nucleo essenziale di diritto di libertà religiosa, ciò che attiene alla LIBERTÀ, deve essere fruito in uguale misura da tutte le confessioni religiose, indipendentemente dal tipo dei suoi rapporti con lo Stato (= indipendentemente dal fatto se confessione ha intesa con Stato oppure no);
  • Non possibile fare dell’intesa il presupposto per un trattamento diversificato delle confessioni religiose in relazioni alle necessità comuni connesse al diritto di libertà religiosa (= riservare il finanziamento pubblico per la costruzione dei luoghi di culto alle sole confessioni con intesa)
  • Ciò presuppone adeguata tutela di dimensione condivisa e generale di diritto di libertà religiosa (artt. 19 - 20) e, dunque, buona legislazione unilaterale speciale generale ben bilanciata con legislazione bilaterale contrattata = Intese e concordato NON dovrebbero servire per il godimento del diritto libertà religiosa nei suoi elementi essenziali che dovrebbero essere garantiti da diritto unilaterale speciale Un sistema delle fon8 rinnovato Gli ar6, 7,8,19,20 producono 8pi di diri6o differen8. Possono essere suddivisi in 3 grandi categorie, ovvero 3 8pi di diriR: è DIRITTO COMUNE = diri6o genericamente prodo6o dal legislatore o altra autorità competente ad emanare norme giuridiche o de6ato x la generalità dei consocia8 senza elemen8 religiosi che emergono in maniera specifica (es: diri6o penale, codice civile, codice penale ecc.., art 21 ecc ) o diri6o che regola il diri6o di libertà religiosa in maniera unitaria è DIRITTO SPECIALE = diri6o che è a6ento ai profili della libertà religiosa, è a6ento a quello che una comunità religiosa potrebbe chiedere, diri6o che osserva il fenomeno religioso e ne 8ene conto o Regola il diri6o di libertà religiosa in maniera differenziata per specifiche esigenze di libertà religiosa di uno specifico gruppo religioso o Concordato e intese = legge negoziata= bilateralità è DIRITTO SPECIALISSIMO = diri6o che non 8ene conto del fenomeno religioso in generale, me del fenomeno religioso specifico di un determinato gruppo o È un diri6o che ha una sensibilità notevole verso il fenomeno religiosa da tenere conto delle differenze, regolare dando a ciascuno il suo. Ques8 3 diriR dovrebbero armonizzarsi tra di loro: queste 3 categorie devono trovare un equilibrio all’interno dell’ordinamento. Competen8: (di chi è competenza) è Di diri6o comune: parlamento, lo stato in via unilaterale è Di diri6o speciale: parlamento interviene per dare sostanza al diri6o di libertà religiosa (art 19 legiRma il parlamento ad intervenire), lo stato è competente ad intervenire nella parte generale. è Di diri6o specialissimo: parlamento legiRmato dall’art 8 e art 7, viene emanato bilateralmente, c’è da una parte la competenza dello stato ma non senza l’accordo con la confessione o Art 117 comma 2 le6era c = competenza dello stato centrale che fa accordi con le singole confessioni

Art 20 Cost. Ø Cosa si voleva evitare? La preoccupazione? Nell’itala dell’800 il legislatore aveva soppresso le congregazioni religiose, erano sta8 incamera8 tuR i beni, tan8ssimo patrimonio ecclesias8co italiano appar8ene allo stato in virtù di quelle leggi soppressive. o Il fine di religione o di culto non può essere mo8vo di discriminazione o Sancisce l’incos8tuzionalità di quelle leggi che prendono come fine il cara6ere di religione o di culto per fare una legislazione o Art 3: espressione dell’uguaglianza formale Modello cos8tuzionale di libertà religiosa Dimensione is8tuzionale Art 7 (Chiesa Ca6olica) = indipendenza e sovranità =bilateralità necessaria: PaR Lateranensi e legge di esecuzione come fonte a8pica =principio paRzio Art 8 (confessioni diverse dalla ca6olica e clausola di salvaguardia) =autonomia confessionale =intese =uguale libertà à Esprimono la dimensione is8tuzionale di libertà religiosa, la quale è una libertà in cui confluiscono due dinamiche che fa8ca a me6ersi insieme: potere e dinamica dei diriR à Ar8coli che guardano alla libertà religiosa dal punto di vista del potere Dimensione personale Art 19 (tuR, individui, formazioni sociali con finalità religiose) =tutela assoluta del foro interno (libertà di religione e coscienza) = tutela rela8va del foro esterno (manifestazione) Art 20 (tu6e le formazioni con finalità religiose) = clausola di non discriminazione: il perseguimento del fine religioso non deve comportare oneri maggiori e irragionevoli rispe6o al perseguimento di qualsiasi altro scopo associa8vo = ogge6o di limite della libertà religiosa è solo la manifestazione esteriore, cioè il buon costume à Esprimono la dimensione personale della libertà religiosa àlibertà religiosa= diri6o fondamentale di persone e gruppi à Ogge6o di limite: manifestazione esteriore (unico limite è quello del buon costume) Distribuzione delle competenze Art 117 (stato centrale e regioni): ü Comma 2 (le6era c) = Stato centrale ha riserva esclusiva dei rappor8 con le confessioni religiose (7, 2 e 8, 3 Cost.: concorda8 e intese) ü Comma 2 (le6era m) = Stato centrale ha riserva esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernen8 i diriR civili e sociali c’è devono essere garan88 su tu6o il territorio nazionale ü Comma 3 = Le regioni hanno competenza concorrente in materie strategiche (luoghi di culto, assistenza...): nel quadro dei “principi fondamentali” fissa8 da Stato centrale

NOZIONE DI CONFESSIONE RELIGIOSA

Ø Riconoscimento della personalità giuridica di un’associazione religiosa Ø È importante essere riconosciu8 come confessione religiosa per avere la possibilità di s8pulare intese, da cui discendono mol8 vantaggi Ø Nozione è citata nell’art 8 comma 2 ma non è una definizione o La corte di cassazione ha affermato che è necessario trovare una definizione, perché se non si definisce le norme sono inapplicabili Ø L’unica confessione religiosa definita è la Chiesa Ca6olica Ø Tramite il modello analogico con la Chiesa ca6olica: § Elemen8 per iden8ficare una confessione religiosa (che si differenza dalle associazioni religiose): o Stru6ura di un’organizzazione complessa o Associazione madre che può fondare altre associazioni ma che non è un’associazione o Volontà di un gruppo di dotarsi di un’iden8tà religiosa al più alto livello o Deve avere una rappresentanza o Norme applicabili § Art 18,19,10, § Le confessioni religiose devono quindi rispe6are i diriR inviolabili dei loro membri Ø La nozione di confessione religiosa da rilievo alla dis8nzione degli ordini o Religiosità ( ar6. 19 e 20)

§ “Le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti

di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte”

§ Si tratta di una dimensione non istituzionale della libertà religiosa

§ =sfera delle convinzioni anche atei e agnostici protetti da artt. 19 e 20 Cost.

o Confessionalità (ar6. 7 e 8 )

§ Gruppi religiosi espressivi di alterità ordinamentale, strutturati e normativi

§ NO atei e agnostici (solo religione positiva): non esprimono ordine alternativo a

quello dello Stato

§ = in base a questa interpretazione, in Italia un’associazione di atei non potrà

diventare una confessione religiosa, non potrà chiedere un’intesa ma potrà godere delle norme sulla libertà religiosa che tutelano le necessità individuali e collettive della libertà religiosa (non istituzionali): UAAR (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti) ritiene ciò discriminatorio: otto per mille impossibile agli atei Esempi e casi reali: ü Atei o Ordine della religiosità o Protetti da artt. 19 e 20 o Non sono confessioni religiose ü Scientology (Cass. Sez. VI penale, 8 ottobre 1997 n.1329 Caso Scientology) o Sono una confessione religiosa perché § Chiedeva soldi affinché i membri potessero raggiungere i vertici per diventar rappresentanza della confessione § Limite: arricchimento personale dei membri ü Testimoni di Geova o Sono una confessione religiosa o Ci sono dei principi che urtano con alcuni principi generali dell’ordinamento § Es: rifiuto delle trasfusioni di sangue o dei vaccini

Procedura del riconoscimento della personalità giuridica dei gruppi religiosi o procedura descritta nella legge 1159/1929, che coinvolge: o consiglio di stato o ministro dell’interno o Consiglio dei ministri che approva l’iter (voto politico)

è Chi supera questa procedura diventa una confessione religiosa e può procedere alla

stipulazione dell’intesa

è la nozione di confessione religiosa alla fine dipende da una valutazione politica, quindi si paga

l’assenza di definizione costituzionale di “confessione religiosa

è L’art. 8 comma 3, dunque, è operativo per chi ha passato procedimento della legge del 29.

L’autonomia confessionale à citata nell’art 8 comma 2 “Le confessioni religiose diverse dalla caJolica hanno diriJo di organizzarsi secondo i propri statu,, in quanto non contras,no con l’ordinamento giuridico italiano” o Hanno diri6o=autonomia confessionale

  • Le confessioni religiose sono le sole competente a darsi uno statuto, e nel caso lo vogliano fare, hanno il diri6o di farlo e nessun’altra autorità lo può fare per loro à principio di sovranità
  • Riprende art 7 comma 1 perché in un ambiente di pluralismo giuridico, riconosce il diri6o a tu6e le confessioni religiose indipenden8 e sovrane o Mo8vazione per cui le confessioni si danno uno statuto: § Strumento per auto qualificazione del gruppo come confessione religiosa § Per entrare in relazione con le pubbliche amministrazioni fino ad o6enere uno statuto § Essere riconosciuto come ente di culto dallo stato § Statuto può essere opposto a terzi per rappor8 negoziali determinare violazioni statuate li § Statuto può essere portato davan8 a giudice se un componente non rispe6o le regole statutarie § O6enere la personalità giuridica x divisione del patrimonio dis8nto da quello dei soci o Di organizzarsi= ci fa capire a cosa non serve lo statuto o che cosa non è necessario che ci sia nello statuto.
  • Elemen8 necessari all’interno dello Statuto: § Sede § Metodi di ammissione § Mezzi di sostentamento § Individuare chi prende le decisioni § I responsabili § Denominazione § Scopo § Finalità religiose prevalen8 (obieRvo religioso)
  • Elemen8 non necessarari: § Principi do6rinali teologicià perché lo stato non ha potere di controllo sui principi teologici della confessione

o Non contras8no con l’ordinamento giuridico italiano

  • Cosa non deve contrastare: § Non i principi, ma solo le norme organizza8ve ovvero gli statu § Mezzi di sostentamento, finalità, organizzazione
  • Cosa vuol dire/ che 8po di limite è: § Limite molto ampio in cui il parametro di riferimento è tu6o l’ordinamento § Ques8 principi organizza8vi delle confessioni non devono ricalcare le regole previste dal codice per le associazioni riconosciute del codice, ma hanno un margine di disponibilità molto più ampia § Esecuzione dell’art 3, in quanto è presente una differenza di tra6amento legata alla natura dell’autonomia confessionale § Gli statu8 non devono produrre un’organizzazione che violi i beni giuridici, ovvero i diriR inviolabili dell’uomo § Esempio: se c’è scri6o che un fedele può essere espulso ma non c’è scri6o che il fedele può difendersi è probabile che quello statuto vìoli un principio dell’ordinamento italiano di agire in giudizio à quella parte potrebbe essere censurata L’autonomia confessionale come autonomia statutaria o Sentenza della Corte cos8tuzionale n.43 /1998 à autonomia statutaria
  • Solo lo statuto confessionale può regolare l’organizzazione confessionale
  • Statuto ha una riserva di competenza
  • In materia statuaria l’art 8 da maggiore potere allo statuto
  • Le legge ordinaria è illegiRma Ø Lo statuto può̀ essere oggetto del controllo pubblico in tre casi principali:
  • (^) Richiesta di riconoscimento come ente di culto al Ministero dell’Interno
  • (^) Approvazione di un ministro di culto legato al gruppo da parte del Ministero dell’interno
  • (^) Verifica da parte di enti locali territoriali o altre p.a. per verifica della natura religiosa di un gruppo in caso di: o richiesta di godimento di facoltà̀ di diritto di libertà religiosa (apertura luoghi di culto, invio ministri di culto per assistenza spirituale…) o lesione di un bene giuridico individuale per mancata applicazione dello statuto confessionale o statuto lesivo di tali beni giuridici (art. 2 Cost.) Ø L’autonomia confessionale ci porta a dire che nella nostra costituzione il principio di distinzione degli ordini si traduce in capacità organizzativa piena, non ingerenza dello stato, esclusione di ogni forma di giurisdizionalismo o Questo controllo non riguarda il Corano, la Bibbia ecc (che non possono essere esaminati), ma solo le norme organizzative contenute nello statuto (limite all’autonomia statutaria). La riserva di statuto: la “resistenza degli statu8 confessionali” o Sentenza Corte Cos8tuzionale n.259/
  • Dice che nessuna confessione può esser considerato come un ente pubblicoà non hanno una natura pubblica come la pubblica amministrazione da controllare.
  • Quelle confessioni non posso pretende da parte dei fedeli l’uso di poteri coerci8vi
  • Sono organismi liberi che non possono ma non possono imporre niente coerci8vamente, perché sono fuori dal monopolio della forza che de8ene solamente lo stato

§ Se queste situazioni non sono diverse la strada è quella di una legge generale di diri6o speciale, e non specialissimo, che risponda a tuR nello stesso modo o Sentenza 346/ 2002 § Intese= strumento previsto dalla cost per la regolazione di o rappor8 delle confessioni religiose con lo stato o aspeR che si collegano alla specificità delle singole confessioni religiose e che richiedono deroghe al diri6o comune § Intese= norme super speciali § Assenza di intesa o Non deve essere un mo8vo di discriminazione o La differenziazione violerebbe il principio di parità di tra6amento e della eguale libertà di culto, recando pregiudizio all’art 19 cost. Criteri nega8vi (a che cosa non servono le intese): = Quando l’intesa è usata a sproposito? o Intesa non può limitare altre confessioni religiose o Intesa non può limitare diriR fondamentali dei ci6adini garan88 dalla cost (perché non è il campo di competenza dell’intesa, ma rientra nell’ordine dello stato ovvero la cos8tuzione art 33 34 Cost.) o Le intese con le confessioni non servono per godere del diri6o di libertà di religiosa o Le specifiche esigenze sono delle specificazioni della libertà religiosa che vengono garan8te dalle intese, mentre la libertà religiosa viene garan8ta a tuR dall’art 19 costà se c’è bisogno di una misura più specifica allora si può fare ricorso all’intesa è Art 19 Cost = diri6o speciale è Art 8 co.1 , Art 3 co.2 = diri6o specialissimo è Art 8 co.3 = diri6o specialissimo I criteri della Corte regolano questioni la cui regolamentazione non attiene all’ordine proprio dello Stato, perché́ non riguardano la regolamentazione del diritto di libertà religiosa in generale, quale diritto costituzionale fondamentale. Si tratta di regolamentare questioni che toccano l’ordine di una specifica confessione religiosa: in questo caso, infatti, lo Stato non può̀ legiferare unilateralmente (fuoriuscendo dal proprio ordine) ma deve legiferare in accordo con la confessione religiosa su cui incideranno le norme che dovranno essere approvate da entrambi gli ordinamenti. La bilateralità̀ non può̀ avere oggetto materie che rientrano nell’ordine esclusivo dello Stato, come ad es. disporre della tutela dei diritti fondamentali. ARTT 19,20: PROFILO PERSONALE DELLA LIBERTA’ RELIGIOSA Ø Art. 19 o Libertà religiosa= diri6o fondamentale la cui determinazione e il cui soddisfacimento rientra nell’ordine dello Stato o Lo stato è responsabile nel dare a6uazione all’art 19 o Dimensione personale della libertà religiosa § È compreso anche il diri6o di libertà di coscienza

  • Tutela in modo assoluto anche il cd. foro interno e la sua manifestazione § Tutela anche atei § = manifestazione di libertà religiosa, coscienza e convinzione § = libertà religiosa nega8va § ProteR dal 21 e dal 19 cost § Non des8natari dell’art 8 co. 3 perche non sono confessioni o Tutela della libertà religiosa nega8va

= fru6o di un lungo dibaRto, perché́ fino agli anni 60 la Corte cos8tuzionale riteneva che l’ateismo non fosse prote6o dall’ar8colo 19 e non fosse una posizione di coscienza par8colarmente meritevole di tutela. è La ques8one dell’ateo nasce in procedura civile e penale nel momento del giuramento (verso Dio): o La Corte nella sentenza 58/1960 dice che non era un problema di offensività̀: gli atei avrebbero potuto giurare a maggior ragione perché́ sarebbe stato un a6o senza alcun valore; non era un a6o che incideva sulla coscienza

  • Cambiano le cose con la sentenza n. 1 17 /2979 che riconosce l’ateismo come manifestazione. o La sentenza afferma che la libertà è violata anche quando sia imposto al sogge6o il compimento di aR con significato religioso (giuramento). o L’art.19 descrive un diri6o soggeRvo fondamentale e inviolabile garan8to a tuR, i quali hanno diri6o alla libertà religiosa, che comprende anche le intese con le confessioni religiose, come anche l’ateismo e l’agnos8cismo: diri6o di libertà religiosa come diri6o fondamentale indivisibile nei suoi elemen8 essenziali e le cui facoltà̀ sono indicate in maniera aperta e non tassa8va. Ø Sfera della religiosità o Atei godono della religiosità (non della confessionalità) § Ateismo= convinzione profonda della non esistenza di dio § Ateismo= religione ma non confessione o Laico § =vogliono un ordinamento senza influenze della religione § Diri6o laico non chiede di che religione sei, è predisposto per tuR § Diri6o ateo chiede se sei ateo Ø Emerge una cara6eris8ca occidentale 8pica della libertà religiosa: o Libertà religiosa = a6o di scelta o Altri (come la chiesa ca6olica) la vivono come appartenenza naturale, partecipazione a un popolo in cui si nasce § Es: I bambini non scelgono di ba6ezzarsi perché vedono la libertà religiosa non come scelta ma come appartenenza. o Primo A6o di esercizio an8cipato della libertà religiosa è la scelta dell’insegnamento della religione a scuola (legge .281/1986) § Libertà religiosa è collegata alla capacità d’agire: - Nel caso di minore serve l’autorizzazione dei genitori e nel caso non siano d’accordo si va davan8 al giudice - Tema del consenso medico si è fa6o sen8re in relazione alle trasfusioni di sangue. Esempio tes8moni di Geova rifiutano trasfusioni di sangue o Libertà religiosa= diri6o a capacità d’agire all’ esercizio an8cipato. Ø Centralità del consenso o Consenso legato alla libertà religiosa che guarda al: § Foro interno (come libertà di coscienza) = libero consenso
  • libertà interiore del soggetto
  • libertà considerata assoluta in quanto non ci sono limitazioni § condizioni necessarie per il foro interno:
  • ambiente pluralista
  • informazione