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Prof. Ferrari Nascita del diri6o ecclesias8co Nel 19esimo secolo nasce la divisione tra diri6o canonico e diri6o ecclesias8co. Prima in Europa esisteva solo una singola disciplina religiosa, il cd. ius publicum ecclesias,cum externum:
Ø 1 648: pace di Westphalia = fine guerre religiose o Nascita stato moderno o Diri6o = solo diri6o statale o Altri diriR sono tuR diriR subordina Ø Stato moderno = separazione o Lo stato non vuole contaminazione di soggeR al di fuori e si separa dalle altre confessioni religiose Hobbes, durante le guerre di religioni (Guerra dei trent’anni e dei cent’anni) causate dalla riforma protestante, distingue il diritto dalla religione/morale. Hobbes fa al diritto quello che Machiavelli fa alla politica. Hobbes è un cristiano, ma fa subito una domanda: Chi è che interpreta la verità̀? L’autorità̀, non la verità̀, fa la legge (passaggio epocale di entrata del diritto ecclesiastico). ( auctoritas non veritam facit leges) à L’obbedienza allo Stato non si deve alla verità̀, ma all’autorità̀. Separazione Nello Stato moderno, la parola separazione è una parola chiave, che riassume la posizione dello Stato nei confronti delle confessioni religiose. Lo Stato non vuole contaminazioni da parte delle autorità̀ religiose. Lo Stato moderno si separa quindi dalle confessioni religiose. Neutralità Accanto a separazione viene posta la parola “neutralità̀. Lo stato è al di sopra delle ideologie, dunque devono creare un comune accordo. Questa separazione è collegata ad un altro tema, ossia quello del positivismo giuridico. Visione occidentale della religione Ø Religione= belief Per l’occidentale la religione è una scelta, un belief, mentre per le altre religioni la religione è una pratica, una practice. L’idea occidentale di un individuo fondatore delle sue scelte è un’idea fondamentale da cui nasce la libertà di pensiero ecc.
Per le altre confessioni religiose, la religione è: tesi, antitesi, antitesi, antitesi.. messa dunque in dubbio di ciò̀ che si afferma. Modelli religiosi Quando ci sono le guerre di religione in Europa e vince lo Stato, la fine di queste fa sorgere diversi modelli religiosi, che recentemente hanno trovato una sorta di unione in modelli giuridici allargati (es. UE, consiglio d’Europa) Ø Paesi concordatari
Ø Art 4 Cost. o Nozione di progresso spirituale della società che ha delle ricadute del ruolo pubblico delle religioni Ø Art 2 Cost e Art 3 Cost o L’individuo è portatore di diriR capace, nella sua singolarità, di rappresentarli (termine liberale) § Substrato giusnaturalis8co dove la persona ha dei suoi diriR che lo stato non deve creare, ma deve solo garan8re e tutelare o Persona = l’individuo nell’insieme delle sue relazioni sociali (termine religioso) § Termine molto ca6olico § Una persona in relazione con altre Ø Art 2 Cost: o Individuo o Fondamentale per materia di libertà religiosa per: è Nuovo volto dello stato democra8co cos8tuzionale: ha una funzione nella tutela dei diriR inviolabili à legiRmazione della sua supremazia in relazione alla sua funzione è Impone a tu6e le formazioni sociali la tutela dei diriR inviolabili della persona, anche le comunità religiose è Non c’è ordinamento giudico che non debba tutelare I diriR inviolabili della persona. Se non sono rispe6a8 lo stato può obbligare a farli rispe6are. Ø Art 3 Cost: o Fissa il principio di eguaglianza § Formale: davan8 a una legge siamo pos8 tuR sulla stessa posizione
Ø Art 18 della Dichiarazione universale dei diriR dell’uomo o Rende sogge6o ogni individuo o I diriR fondamentali si legano agli individui o Le pra8che religiose possono essere manifestate liberamente Come tenere insieme 7,8 e 19,20 davanti agli artt. 2 e 3? Discussione sull’art 7 Cost Il primo articolo a essere stato approvato è l’art 7, riguardante la religione cattolica e i Patti lateranensi. In un paese che usciva sconfitto dalla guerra, per la santa sede era fondamentale la conservazione dei patti lateranensi (trattato internazionale 1929), in quanto, essendo il cattolicesimo diventato parte della macchina istituzionale dello stato e i partiti maggiori erano la democrazia cristiana e i comunisti, se questi non si fossero garantiti non sarebbe stato affatto certo il sostegno della chiesa cattolica alla forma democratica dello stato italiano. Patti Lateranensi: = Trattato internazionale 11 Febbraio 1929 presso Palazzo del Laterano (San Giovanni Laterano) è Concordato lateranense o Regola lo statuto giuridico della chiesa cattolica in Italia è Trattato o chiude quella che veniva chiamata questione romana = attribuisce al papa la piena proprietà̀ su quello che oggi è il cd. Stato della città del vaticano, quindi riconosce al pontefice una sovranità̀ soggettiva internazionale. L’art 7 è frutto dell’esigenza di risolvere una questione delicata, per questo fu il primo ad essere discusso. I patti contenevano una norma di privilegio, la quale metteva in discussione gli stessi articoli che stavano per essere approvati, risultando di conseguenza incoerenti. à non tutti i partiti politici erano d’accordo sul mantenere i Patti La proposta Dossetti Il primo a lanciare la proposta fu G. Dossetti, padre costituente ed esponente di punta dei cd. Professorini , di due articoli distinti (art 6 e 7, riportati di seguito) Art. 6 —> Le norme di diritto internazionale come gli accordi attualmente in vigore tra lo stato e la chiesa e gli altri che eventualmente, secondo le modalità̀ previste dalla presente Costituzione, venissero stipulati in avvenire, fanno parte dell’ordinamento dello Stato senza che occorra emanarle con apposito atto. Le leggi dello Stato non possono contraddirvi. Art. 7 —> Fermi restando i principi della libertà di coscienza e dell’eguaglianza religiosa dei cittadini, la religione cattolica (religione della quasi totalità̀ del popolo italiano) è la religione dello Stato. Le relazioni tra lo Stato e la Chiesa Cattolica restano regolate dagli Accordi lateranensi. à Dossetti guarda alla chiesa Cattolica come un ordinamento pari e indipendente allo Stato à Dossetti dice che i trattati internazionali entrano direttamente in vigore senza bisogno dell’intervento del Parlamento. à Vorrebbe riconfermare la religione cattolica come religione di stato, essendo la religione della quasi totalità̀ del popolo italiano.
§ Esempio: se mi sposo in chiesa ca6olica, il matrimonio sorge nell’ordinamento canonico, per far si che sia riconosciuto anche a livello statale bisogna seguire una procedura civile che ha il suo culmine con la trascrizione o Nei concorda8 non si può incidere sui diriR fondamentali delle persone o In Italia non potrà mai essere dichiarata cos8tuzionalmente legiRma la teocrazia o il cesaropapismo “I loro rappor, sono regola, dai PaG Lateranensi” à Secondo comma: (bilateralità e PaR) à Principio paRzio o I due ordinamen8 (Stato e Chiesa ca6olica) dis8n8 entrano in relazione tramite i PaR o Calamandrei: temeva che il riferimento ai paR all’interno della Cos8tuzione si traducesse in una super specialità (criterio della specialità della materia), tra6andosi di una lex specialis , avrebbe potuto portare a un riconoscimento superiore alla cos8tuzione, in quanto la legge esecu8va dei paR era speciale o DosseR: riflessione sul piano procedurale, art 7 non serve per far acquisire forza speciale ma è una norma procedurale (sulla produzione giuridica) che ci dice come entrano e escono i paR all’ord giuridico. o Comma 2= è una norma procedurale, che fissa il rapporto di bilateralità necessaria o Le modificazioni di comune accordo non necessitano par8colari procedimen o La legge di esecuzione n.810/ 1929 dei PaR lateranensi § fonte a8pica § legge esecu8va ordinaria con forza di resistenza passiva speciale
accetta i Patti e la Chiesa accetta la Costituzione
paese, riconoscendo specifiche esigenze cattoliche
Posizione della Corte cos8tuzionale à Può la Corte giudicare incos8tuzionale una legge paRzia come la 810? Questa ques8one spaccò il mondo giuridico in due: Ø Cassazione: I paR sono intoccabili e quindi la Corte non ha nessun diri6o (art 7 super speciale) Ø Do6rina: Cos8tuzione è più forte della legge paRzia e quindi la Corte può pronunciarsi à resistenza rispe6o al controllo di cos8tuzionalità Sentenza 30/ Corte afferma che la legge 810/20 potrà essere abrogata solo se entra in contrasto con i principi supremi della cos8tuzione. Si afferma quindi una forza di resistenza e una nuova categoria inventata dalla Corte in quel momento che sono i Principi supremi, unico parametro di cos8tuzionalità per i PaR. Ø Segue una via intermedia, da una parte inden8fica il principio paRzio, cioè il riconoscimento che l’art 7 della cost ha a6ributo ai paR un valore giuridico par8colare. La corte può controllare la legge ma soltanto parametrando ai principi supremi dell’ordinamento cos8tuzionale = quando un art della legge viene portato davan8 alla corte, la corte non può dichiarare illegiRmità sulla base degli ar8coli della cost ma soltanto che un art dei paR è incos8tuzionale perché viola un principio supremo (principi fonda8vi) Ø Nel 1971 i giudici cos8tuzionali inventano una categoria dei principi supremi che prima non si aveva, serviva da una parte per non dichiarare i paR incos8tuzionali dall’altra lancia un messaggio: art 7 non è una zona di garanzia assoluta, lo stato non può contra6are qualsiasi cosa ma solo dei principi supremi o Principi supremi: (che non posso essere supera8 nemmeno dal diri6o europeo), che lo stato oppone all’ingresso di leggi formate in altri ordini che potrebbero interferire § Ordine pubblico (1982) § Laicità (1989) § Di cara6ere processuale: contradditorio (agire e resistere in giudizio) o Principi supremi: § Sono l’unico criterio con cui la corte nel 1971 afferma di poter esercitare controllo sulla legge 810 § Principi supremi = principi sinte8ci, ovvero l’interpretazione di più norme messe insieme individuando un principio base Ø 2014 sentenza: corte dice che oltre ai principi supremi, un altro paramento per valutare la cos8tuzionalità delle leggi a6ua8ve dei paR sono i diriR alienabili della persona, è una categoria molto vicina ai principi supremi e siamo all’interno di criteri elas8ci che lasciano ai giudici di individuare i principi caso per caso Ø Questa specialità non riguarda tuR gli accordi e tu6e le leggi della chiesa: questa protezione è solo per la legge d’esecuzione del concordato Esempi: è Il matrimonio è regolato da una legge ordinaria del 1929 (si ha una norma nel concordato e una legge parallela ordinaria al concordato). La legge del 29 non è una legge d’esecuzione, infaR può essere posta al controllo e abrogata da una legge normale è Legge 222/1985 legge che da esecuzione al concordato, ne implementa i contenu8, è una legge ordinaria ma non gode della specialità della 810 è A8picità riservata alle leggi di esecuzione dei concorda8 e non quelle che implementano la materia è Legge di esecuzione degli accordi: o Non può essere abrogata con referendum
Ø Influenza della Chiesa ca6olica o Art 7 comma 1: matrice del secondo comma dell’art 8 § l primo garan8sce l’autonomia confessionale, i gruppi possono decidere le proprie norme, la stessa cosa fa il secondo. § I cos8tuen8 arrivano a riconoscere alle confessioni diverse dalla ca6olica un riconoscimento ma era comunque di grado minore, modellato sulla ca6olica o Oggi i due commi hanno la stessa forza e stessa interpretazioni, all’epoca l’idea era che gli ordinamen8 delle altre confessioni non erano un vero e proprio ordinamento. PaR lateranensi e Intese All’epoca le intese non si sapeva cosa fossero, ma l’art 7 garan8sce dei rappor8 già esisten8 (paR lateranensi). Mentre art 8 rinvia a delle intese future che al momento non si sapeva bene cosa fossero. Prima intesa fu nel 1984, nello stesso anno di revisione del concordato. L’elemento innova8vo dell’art 8 è che riconosce: è alle confessioni diverse dalla ca6olica l’autonomia confessioni è riconosce il principio di bilateralità per la prima volta anche alle comunità diverse dalla ca6olica, ovvero la possibilità di s8pulare accordi con lo stato. Il riconoscimento is8tuzionale dei non ca6olici avviene sulla base dell’art 7, ovvero sul modello della Chiesa Ca6olica. Art 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze” Ø Numerosi emendamenti per introdurre: « Tutte le confessioni religiose sono eguali davanti alla legge »
§ Differenziare il trattamento delle confessioni ma il risultato deve essere la piena libertà per tutte, deve essere qualcosa che mira ad assicurare a tutti i gruppi la stessa libertà che poi può manifestarsi in diversi modi Art 8 comma 1 Cost «TuJe le confessioni religiose sono ugualmente libere davan, alla legge»
Art 20 Cost. Ø Cosa si voleva evitare? La preoccupazione? Nell’itala dell’800 il legislatore aveva soppresso le congregazioni religiose, erano sta8 incamera8 tuR i beni, tan8ssimo patrimonio ecclesias8co italiano appar8ene allo stato in virtù di quelle leggi soppressive. o Il fine di religione o di culto non può essere mo8vo di discriminazione o Sancisce l’incos8tuzionalità di quelle leggi che prendono come fine il cara6ere di religione o di culto per fare una legislazione o Art 3: espressione dell’uguaglianza formale Modello cos8tuzionale di libertà religiosa Dimensione is8tuzionale Art 7 (Chiesa Ca6olica) = indipendenza e sovranità =bilateralità necessaria: PaR Lateranensi e legge di esecuzione come fonte a8pica =principio paRzio Art 8 (confessioni diverse dalla ca6olica e clausola di salvaguardia) =autonomia confessionale =intese =uguale libertà à Esprimono la dimensione is8tuzionale di libertà religiosa, la quale è una libertà in cui confluiscono due dinamiche che fa8ca a me6ersi insieme: potere e dinamica dei diriR à Ar8coli che guardano alla libertà religiosa dal punto di vista del potere Dimensione personale Art 19 (tuR, individui, formazioni sociali con finalità religiose) =tutela assoluta del foro interno (libertà di religione e coscienza) = tutela rela8va del foro esterno (manifestazione) Art 20 (tu6e le formazioni con finalità religiose) = clausola di non discriminazione: il perseguimento del fine religioso non deve comportare oneri maggiori e irragionevoli rispe6o al perseguimento di qualsiasi altro scopo associa8vo = ogge6o di limite della libertà religiosa è solo la manifestazione esteriore, cioè il buon costume à Esprimono la dimensione personale della libertà religiosa àlibertà religiosa= diri6o fondamentale di persone e gruppi à Ogge6o di limite: manifestazione esteriore (unico limite è quello del buon costume) Distribuzione delle competenze Art 117 (stato centrale e regioni): ü Comma 2 (le6era c) = Stato centrale ha riserva esclusiva dei rappor8 con le confessioni religiose (7, 2 e 8, 3 Cost.: concorda8 e intese) ü Comma 2 (le6era m) = Stato centrale ha riserva esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernen8 i diriR civili e sociali c’è devono essere garan88 su tu6o il territorio nazionale ü Comma 3 = Le regioni hanno competenza concorrente in materie strategiche (luoghi di culto, assistenza...): nel quadro dei “principi fondamentali” fissa8 da Stato centrale
Ø Riconoscimento della personalità giuridica di un’associazione religiosa Ø È importante essere riconosciu8 come confessione religiosa per avere la possibilità di s8pulare intese, da cui discendono mol8 vantaggi Ø Nozione è citata nell’art 8 comma 2 ma non è una definizione o La corte di cassazione ha affermato che è necessario trovare una definizione, perché se non si definisce le norme sono inapplicabili Ø L’unica confessione religiosa definita è la Chiesa Ca6olica Ø Tramite il modello analogico con la Chiesa ca6olica: § Elemen8 per iden8ficare una confessione religiosa (che si differenza dalle associazioni religiose): o Stru6ura di un’organizzazione complessa o Associazione madre che può fondare altre associazioni ma che non è un’associazione o Volontà di un gruppo di dotarsi di un’iden8tà religiosa al più alto livello o Deve avere una rappresentanza o Norme applicabili § Art 18,19,10, § Le confessioni religiose devono quindi rispe6are i diriR inviolabili dei loro membri Ø La nozione di confessione religiosa da rilievo alla dis8nzione degli ordini o Religiosità ( ar6. 19 e 20)
di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte”
o Confessionalità (ar6. 7 e 8 )
quello dello Stato
diventare una confessione religiosa, non potrà chiedere un’intesa ma potrà godere delle norme sulla libertà religiosa che tutelano le necessità individuali e collettive della libertà religiosa (non istituzionali): UAAR (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti) ritiene ciò discriminatorio: otto per mille impossibile agli atei Esempi e casi reali: ü Atei o Ordine della religiosità o Protetti da artt. 19 e 20 o Non sono confessioni religiose ü Scientology (Cass. Sez. VI penale, 8 ottobre 1997 n.1329 Caso Scientology) o Sono una confessione religiosa perché § Chiedeva soldi affinché i membri potessero raggiungere i vertici per diventar rappresentanza della confessione § Limite: arricchimento personale dei membri ü Testimoni di Geova o Sono una confessione religiosa o Ci sono dei principi che urtano con alcuni principi generali dell’ordinamento § Es: rifiuto delle trasfusioni di sangue o dei vaccini
Procedura del riconoscimento della personalità giuridica dei gruppi religiosi o procedura descritta nella legge 1159/1929, che coinvolge: o consiglio di stato o ministro dell’interno o Consiglio dei ministri che approva l’iter (voto politico)
l’assenza di definizione costituzionale di “confessione religiosa
L’autonomia confessionale à citata nell’art 8 comma 2 “Le confessioni religiose diverse dalla caJolica hanno diriJo di organizzarsi secondo i propri statu,, in quanto non contras,no con l’ordinamento giuridico italiano” o Hanno diri6o=autonomia confessionale
o Non contras8no con l’ordinamento giuridico italiano
§ Se queste situazioni non sono diverse la strada è quella di una legge generale di diri6o speciale, e non specialissimo, che risponda a tuR nello stesso modo o Sentenza 346/ 2002 § Intese= strumento previsto dalla cost per la regolazione di o rappor8 delle confessioni religiose con lo stato o aspeR che si collegano alla specificità delle singole confessioni religiose e che richiedono deroghe al diri6o comune § Intese= norme super speciali § Assenza di intesa o Non deve essere un mo8vo di discriminazione o La differenziazione violerebbe il principio di parità di tra6amento e della eguale libertà di culto, recando pregiudizio all’art 19 cost. Criteri nega8vi (a che cosa non servono le intese): = Quando l’intesa è usata a sproposito? o Intesa non può limitare altre confessioni religiose o Intesa non può limitare diriR fondamentali dei ci6adini garan88 dalla cost (perché non è il campo di competenza dell’intesa, ma rientra nell’ordine dello stato ovvero la cos8tuzione art 33 34 Cost.) o Le intese con le confessioni non servono per godere del diri6o di libertà di religiosa o Le specifiche esigenze sono delle specificazioni della libertà religiosa che vengono garan8te dalle intese, mentre la libertà religiosa viene garan8ta a tuR dall’art 19 costà se c’è bisogno di una misura più specifica allora si può fare ricorso all’intesa è Art 19 Cost = diri6o speciale è Art 8 co.1 , Art 3 co.2 = diri6o specialissimo è Art 8 co.3 = diri6o specialissimo I criteri della Corte regolano questioni la cui regolamentazione non attiene all’ordine proprio dello Stato, perché́ non riguardano la regolamentazione del diritto di libertà religiosa in generale, quale diritto costituzionale fondamentale. Si tratta di regolamentare questioni che toccano l’ordine di una specifica confessione religiosa: in questo caso, infatti, lo Stato non può̀ legiferare unilateralmente (fuoriuscendo dal proprio ordine) ma deve legiferare in accordo con la confessione religiosa su cui incideranno le norme che dovranno essere approvate da entrambi gli ordinamenti. La bilateralità̀ non può̀ avere oggetto materie che rientrano nell’ordine esclusivo dello Stato, come ad es. disporre della tutela dei diritti fondamentali. ARTT 19,20: PROFILO PERSONALE DELLA LIBERTA’ RELIGIOSA Ø Art. 19 o Libertà religiosa= diri6o fondamentale la cui determinazione e il cui soddisfacimento rientra nell’ordine dello Stato o Lo stato è responsabile nel dare a6uazione all’art 19 o Dimensione personale della libertà religiosa § È compreso anche il diri6o di libertà di coscienza
= fru6o di un lungo dibaRto, perché́ fino agli anni 60 la Corte cos8tuzionale riteneva che l’ateismo non fosse prote6o dall’ar8colo 19 e non fosse una posizione di coscienza par8colarmente meritevole di tutela. è La ques8one dell’ateo nasce in procedura civile e penale nel momento del giuramento (verso Dio): o La Corte nella sentenza 58/1960 dice che non era un problema di offensività̀: gli atei avrebbero potuto giurare a maggior ragione perché́ sarebbe stato un a6o senza alcun valore; non era un a6o che incideva sulla coscienza