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Appunti diritto ecclesiastico prof Ferrari
Tipologia: Appunti
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Come la costituzione considera il fattore religioso? Quali e quanti articoli specifici e correlati? Due articoli specifici rivolti al fattore religioso, la costituzione italiana è tra le poche nelle costituzioni europee (eccezione per Weimar molte norme relative alla libertà religiosa) ad avere quattro articoli relativi al fenomeno religioso. Nelle costituzioni europee solitamente soltanto una norma relativa alla religione. All’interno di costituzione italiana favor religionis , il fattore religioso è quello più trattato nella costituzione italiana scuola Giuseppe della torre, interpretazione esagerata, enfatica. Artt 7-8-19-20 sono alla base del diritto speciale della libertà religiosa diritto specificamente rivolto alla regolamentazione di un argomento preciso articoli specializzati nella trattazione del fenomeno religioso. Nella costituzione ci sono altri articoli che possono riferirsi al fattore religioso 2-3. Anche art 18 relativo all’associazione con finalità religiosa. Anche 17 e 21 sono diritti applicabili a fenomeno religioso. Il diritto comune contiene garanzie fondamentali che possono essere applicate a tutti i diritti fondamentali. Il diritto di libertà religiosa due forme di tutela: comune , garantite dalla tutela di tutte le libertà relative ai diritti fondamentali ma anche tutela da parte del diritto speciale , articoli che specificatamente tutela la religione. La nostra costituzione dedica al fattore religioso un’attenzione e tutela notevole, artt 7-8 contenuti nei principi fondamentali. Come la costituzione considera la normatività individuale e collettiva? Art 8 comma 3, apertura verso normatività che non è soltanto dello stato, una confessione religiosa che entra nella produzione legislativa dello staro. Lo stato condiziona sua potestà legislativa, esso non si ritiene competente nel legiferare in materia di singola confessione religiosa senza che questa confessione intervenga nel processo legislativo. Lo stato unilateralmente non può legiferare in merito ad una confessione religiosa. Potere normativo che limita quello dello stato. È necessaria intesa con la confessione stessa. La confessione religiosa è vista come un confine per lo stato che non può dettare norme senza consenso della confessione. Questo aspetto va integrato ad un altro riconoscimento di normatività collettiva. Ci sono altre due norme che esprimono un potere normativo alle confessioni religiose, il diritto non si esaurisce nel diritto dello stato. Art 8 comma 2, fa si che lo stato riconosca alle confessioni religiose l’autonomia statutaria. Lo stato è incompetente nel dettare norme relativamente a organizzazione di confessione. Norme che sono superiori a legge ordinaria, lo stato non può dettare norme religiose, queste sarebbero incostituzionali. Altro articolo è 7 comma 1, lo stato e la chiesa sono indipendenti e sovrani riconosce autonomia confessionale della chiesa, lo stato non può dettare norme relative all’organizzazione della chiesa. (parallelo art 8 comma 2) Art 7 comma 2, lo stato non può legiferare unilateralmente sui suoi rapporti con la chiesa cattolica, se vuole legiferare deve avere consenso di chiesa. (parallelo a 8 comma 3) pluralismo giuridico. Normatività individuale art 19 - art 2 è la libertà di coscienza che produce la normatività dell’individuo. Libertà di coscienza permette all’individuo l’esercizio delle sue facoltà. Normatività individuale e collettiva si può suddividere in due parti: articoli 7 e 8 rappresentano la dimensione istituzionale stato si rapporta ai gruppi religiosi più organizzati, lo stato italiano considera la religione nel suo livello più organizzato (chiesa cattolica e le altre confessioni religiose) profilo ordinamentale. Nel 19 e 20 si dice che la libertà religiosa appare nella sua dimensione personale, la libertà religiosa è considerata nel suo carattere individuale e associativo, non necessariamente organizzati possono esserci gruppi religiosi minimi
Come la costituzione distribuisce le competenze normative in materia di diritto di libertà religiosa tra stato centrale, istituzioni sovranazionali, enti territoriali locali, gruppi religiosi e individui? Art 117 lo stato centrale ha la potestà esclusiva nei rapporti tra la repubblica e le religioni. Solo lo stato centrale è competente nella stipula nel concordato o nella stipula dell’intesa. La giustificazione dei rapporti per cui è lo stato che rivendica la competenza esclusiva, è riflesso di esigenza di garantire i diritti fondamentali in maniera uniforme. Centralità nella natura dei rapporti spiega la necessità di garantire diritti fondamentali in modo uniforme. Materia urbanistica, legata alla costruzione dei luoghi di culto, dipende dallo stato centrale che detta principi fondamentali ma la regione è competente nella realizzazione. Lo stato detta i principi fondamentali, poiché senza di questi il livello di prestazioni comuni non è più garantito. Lo stato si dichiara incompetente 8 comma 2 e 7 comma 1, ossia nelle competenze tecniche e di organizzazione. Non si può intervenire negli interna corporis , ossia non si può intervenire nel cuore di un certo ente. Ci sono competenze di tipo internazionale, comma 1, la Repubblica può essere vincolata anche dall’esterno. Tutte le competenze interne devono essere vincolate da quelle esterne. La non discriminazione in materia religiosa contenuto in un trattato europeo. Quali sono gli elementi di localismo (particolarità italiana) e universalismo? Art 7 esempio di localismo, esso ha un carattere eccezionale ed è possibile solo nel nostro paese. Certifica la fine della questione romana, ossia sovranità della Chiesa cattolica. Nel 1946-1948, la chiesa cattolica accetta la costituzione italiana e in cambio di accettazione di costituzione repubblicana, questa riconosce intangibilità dei patti lateranensi. Il partito democratico cristiano aveva direttiva ben precisa, art 7 è stato uno dei primi ad essere approvato in costituente. La chiesa cattolica acquisisce un credito istituzionale. Art 7 ha un’altra conseguenza relativamente a come la nostra costituzione guarda al fenomeno religioso. Negli USA i gruppi religiosi vengono considerati come delle organizzazioni non lucrative, non vi è una normativa specifica. In Italia, le religioni nel nostro diritto sono le confessioni religiose. Le lenti con cui il diritto italiano guarda alle religioni si basano su un modello molto organizzato che è quello della chiesa cattolica. Per noi la religione è un’istituzione, un’organizzazione statuaria non un’associazione, ciò è dovuto dalla presenza della Chiesa cattolica. Un elemento di universalismo invece che troviamo nella nostra costituzione è l’art 19. Ciò risulta evidente dal “tutti” la dimensione personale del diritto di libertà religiosa è di garanzia universale. Questo articolo protegge la libertà religiosa che è protetta in tutto il mondo. Vi sono aspetti tipici di storia italiana 7-8, mentre prospettive più ampie 19-2-3. Differenze di trattamento tra cattolici e non cattolici? La chiesa cattolica è l’unica che ha un articolo dedicato. Solo alla chiesa cattolica è attribuito l’aggettivo indipendente e sovrano. La chiesa cattolica ha per ragioni storiche un riconoscimento almeno dal punto di vista formale fondamentale. Vi sono degli accordi già stabiliti, ossia i patti lateranensi. La prima intesa con una confessione diversa dalla cattolica c’è nel 84. C’è un tentativo di risolvere la questione con art 8 comma 1. Differenza tra uguali e ugualmente libere ugualmente libere da una parte giustifica differenza di trattamento, questa è giustificata soltanto nella misura in cui questa si traduca in una minore libertà. Ugualmente libere significa che posso trattare diversamente i cattolici da altre religioni (principio di ragionevolezza), se tratto in modo diverso situazioni diverse devo porre limite a questa diversità di trattamento ugualmente “libere” trattamento diverso non deve tradursi in minore libertà. Posso trattare in modo diverso soltanto quando si tratta di differenza di fatto. La costituzione cerca di condizionare la diversità di trattamento, tenendo presente la realtà di partenza diversa. Norma che cerca di risolvere una differenza di trattamento che ha delle radici storiche.